REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 492/2011 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e domande riconvenzionali di ripetizione di indebito e risarcimento del danno. TRA DI EGIDIO Giancarlo, anche quale titolare della ditta individuale FAE, e DI MASSIMANTONIO Fausta, rappr.ti e difesi, giuste procure in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Roberto Paolillo ed Emiliano D’Andrea ed elett.te dom.ti presso lo studio di quest’ultimo in Teramo alla via Flaviano Bucci n. 15 ATTORI OPPONENTI RICONVENZIONALISTI E Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 BANCA TERCAS s.p.a., in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa, in virtù ll’avv. Carlo di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, da Antonetti presso il cui studio elett.te domicilia in Teramo alla via Stazio n. 3o CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI All’udienza del 17.4.2014 le parti concludevano come da apposito verbale di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE Avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in data 14.12.2010 in favore della Tercas s.p.a. in relazione allo scoperto dei rapporti bancari n.ri 12831, 14418, 12739 e 5200720, Di Egidio Giancarlo, titolare dei suddetti rapporti, e Di Massimantonio Fausta, fideiussore del primo, proponevano opposizione con domande riconvenzionali di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno. 1 Gli opponenti deducevano: a) la non veridicità dei saldi dei rapporti bancari così come esposti dalla banca; b) che, in particolare, quanto al rapporto n. 5200720, il Di Egidio, pur avendo effettivamente ricevuto anticipazioni dalla banca per € 343.026,06 ed avendo egli stesso provveduto alla riscossione dei crediti rappresentati nelle fatture anticipate, aveva, tuttavia, versato sui conti correnti accesi presso la Tercas la maggior somma di € 460.343,34 di guisa che non poteva ritenersi esistente il credito vantato dalla Tercas in relazione al richiamato rapporto n. 5200720; c) che al contrario la Tercas, nel corso del 2010, aveva unilateralmente e repentinamente mutato “le condizioni di trattamento, termini di durata dell’anticipo fatture, le modalità di estinzione degli anticipi su fatture e su contratto, con ciò ponendo in crisi una azienda leader a livello italiano”; d) che, comunque, tutti i rapporti bancari intrattenuti dal Di Egidio fin dal lontano 1995 erano stati caratterizzati dal fatto che la banca aveva preteso interessi debitori superiori al saggio legale pur in assenza di formale stipula di contratti di conto corrente ed aperture di credito o, comunque, a fronte di contratti nulli; e) che ancora la banca, in relazione ai rapporti bancari di cui si tratta, aveva applicato tassi di interessi debitori superiori al tasso soglia usurario, aveva illegittimamente applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, aveva applicato commissioni di massimo scoperto prive di causa e, comunque, non previamente determinate ed aveva operato un’arbitraria antergazione o postergazione delle valute rispetto a quelle effettive in danno del correntista; f) che, pertanto, il Di Egidio non solo non poteva considerarsi debitore ma al contrario aveva diritto a ripet ere una somma che veniva quantificata in € 200.000,00. Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Gli opponenti, pertanto, instavano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il Di Egidio inoltre agiva, in via riconvenzionale, per la restituzione della somma di € 200.000,00 o della diversa somma ritenuta di Giustizia. Entrambi gli opponenti, poi, instavano per il risarcimento dei danni “subiti e subendi” che quantificavano “in somma non inferiore a € 200.000,00”. . L’opposta, costituitasi, impugnava l’opposizione e le domande riconvenzionali proposte, deducendo in sintesi: a) che la propria pretesa creditoria “risulta[va] documentalmente provata dagli estratti conto prodotti”; b) che giammai la banca aveva operato alcun repentino mutamento delle condizioni di trattamento in danno del Di Egidio o preferito un cliente ad un altro; c) che il versamento indicato dagli opponenti della complessiva somma di € 460.343,34 non era stato accompagnato da alcuna specifica imputazione; d) che la banca, quanto all’applicazione di interessi in misura ultralegale, si era limitata ad “eseguire ed applicare le disposizioni vigenti in materia e contenute nel contratto”; e) che “le doglianze mosse da[lla] controparte in ordine alle CMS ed ai tassi applicati risult[avano] assolutamente prive di qualsivoglia riscontro diretto e puntuale e non [erano] riferite a specifiche operazioni bancarie” ; f) che la banca non aveva “mai 2 altergato e postergato le valute a proprio vantaggio” limitandosi ad applicare la Direttiva n. 64/2007/CE. La Tercas, inoltre, eccepiva “ad ogni buon conto”… “il decorso del termine di prescrizione decennale su tutte le somme eventualmente dovute nel periodo precedente a tale termine” . L’opposta instava, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto delle domande attoree. Tutto ciò premesso, l’opposizione proposta, per le ragioni che seguono, può dirsi fondata e, pertanto, merita accoglimento. Deve, premettersi, che con riferimento al rapporto di conto corrente n. 12839 la banca convenuta ha prodotto una lettera-contratto di apertura del conto, sottoscritta dal Di Egidio, datata 22.5.1990, che fa espresso richiamo a condizioni generali di contratto, denominate “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, pure prodotte dall’ opposta (cfr. doc. 1 del fascicolo relativo alla fase monitoria della Tercas). Analogamente con riferimento al conto corrente n. 12739 la Tercas ha prodotto lettera-contratto di apertura del conto sottoscritta dal Di Egidio, datata 28.2.1990, nonché le relative “Norme che re golano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi” nella prima richiamate (cfr. doc. 6 del fascicolo della fase monitoria della Tercas). Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Per quanto riguarda, poi, il conto corrente cd. anticipi n. 14418, l’opposta ha prodotto modulo contrattuale sottoscritto dal Di Egidio in data 3.5.1996 nel quale, nel quadro dedicato alle condizioni economiche, non risulta barrata né “le condizioni economiche del la casella relativa alla clausola secondo cui rapporto di conto corrente sono quelle riportate nel foglio informativo analitico la cui copia mi/ci è stata consegnata a parte” né la casella relativa alla clausola, alternativa alla prima, secondo cui “le condizioni del rapporto di conto corrente sono di seguito riportate con rinvio per le restanti condizioni a quelle indicate nel foglio informativo analitico la cui copia mi/ci è stata consegnata a parte” . Nel medesimo documento contrattuale, poi, gli appositi spazi predisposti per l’eventuale indicazione, in ossequio alla seconda delle indicate clausole, delle condizioni economiche risultano in bianco e non compilati in alcun modo. Ciò premesso, dalla su richiamata documentazione contrattuale emerge, in primo luogo, con riferimento a tutti e tre i conti correnti in esame, l’effettiva mancanza di una valida determinazione scritta degli interessi passivi in misura superiore al saggio legale così come richiesto dall’art. 1284, 3° comma, c.c. – norma che prevede espressamente che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale. 3 Nelle condizioni generali di contratto richiamate nelle lettere-contratto di apertura dei conti correnti ordinari n.ri 12831 e 12739 è, infatti, contenuta, all’art. 7, una clausola secondo la quale “Gli interessi dovuti dal correntista all’Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”. Ora, va detto, che se è vero che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex plurimis Cass. 6113/94 e Cass. 1110/94), il requisito della forma scritta richiesto, a pena di nullità, per la determinazione di interessi superiori alla misura legale non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, essendo sufficiente che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, per la determinazione del tasso convenzionale, è altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha chiarito che una clausola la quale si limiti a fare riferimento all’ “uso piazza” non è sufficientemente univoca (non rispettando il disposto dell’art. 1346 c.c.) e non può, quindi, giustificare la pretesa di interessi in misura superiore a quella legale, in quanto non consente, proprio per la sua genericità, di predeterminare la misura del tasso di interesse cui le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr. Cass. 870/2006 e 12276/2010). Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudicante ritiene di prestare adesione, deve, pertanto, ritenersi che la clausola contrattuale in esame rinviante all’ “uso piazza” pe r la determinazione del saggio passivo degli interessi sia nulla ex artt. 1346, 1418 e 1419, secondo comma, c.c., per non sufficiente determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse ultralegale applicabile alla fattispecie con conseguente applicabilità ex art. 1284, ultimo comma, c.c. del tasso legale codicistico via via succedutosi nel tempo. Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Quanto, poi, al contratto di apertura del conto anticipi n. 14418, l’art. 7 delle condizioni generali, denominate “Norme del contratto di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi” ed incorporate nel sopra descritto modulo contrattuale, riporta la seguente clausola “Gli interessi dovuti dal correntista all’Azienda di credito si intendono determinati nella misura prevista nel presente contratto e producono a loro volta interessi nella stessa misura” . Tuttavia, come già sopra riportato, nel modulo contrattuale in esame non è indicata alcuna misura del tasso degli interessi passivi poiché i relativi campi sono vuoti né è barrata la casella relativa alla clausola di rinvio ad un separato foglio informativo - foglio che, comunque, la Tercas non ha prodotto in atti. Pertanto, anche con riferimento al conto corrente n. 14418 non può dirsi validamente pattuita per iscritto, in violazione dell’a rt. 1284 c.c., la misura del saggio degli interessi ultralegali. 4 Del pari fondata è, poi, la doglianza degli opponenti con i quali hanno dedotto l’illegittimità delle clausole contrattuali prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori perché in contrasto con il disposto dell’art. 1283 c.c.. Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Premesso, infatti, che le condizioni contrattuali applicabili a tutti e tre i conti correnti in commento effettivamente contengono , sempre nell’art. 7 , una clausola, di identico tenore letterale, prevedente la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori per il correntista , in ordine all’illegittimità di tale clausola, si ritiene sufficiente richiamare il “definitivo” insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., 21095/2004) per cui “In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.”. necessario l’esame Ciò posto, deve, poi, osservarsi (senza che sia, pertanto, delle ulteriori questioni pure sollevate dagli opponenti relative alla commissione di massimo scoperto ed al regolamento delle valute) che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al saldo negativo di conto corrente, la banca opposta, la quale assume la veste sostanziale di attrice, una volta che sia 5 accertata la parziale invalidità del rapporto sostanziale, ha l’onere di dimostrare l’ammontare del proprio assunto credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto a partire dall’apertura del conto corrente (cfr. Cass. 23974/2010, Cass. 21597/2013 e Cass. 21466/2013) non potendo, peraltro, “sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito.” (cfr. la medesima citata Cass. 23974/2010 e Cass. 1842/2011). Nella specie, la Tercas, con riferimento a tutti e tre i conti correnti fin qui in commento (n.ri 12831, 14418 e 12739) si è limitata a produrre unicamente gli estratti conto ed i riassunti scalari (certificati ex art. 50 T.U.B.) relativi, nel migliore dei casi, agli ultimi due mesi di svolgimento del singolo rapporto (cfr. doc.ti 3, 5 e 7 del fascicolo relativo alla fase monitoria della Tercas) di guisa che la pretesa creditoria della banca non può dirsi in alcun modo provata. Quanto, poi, al “rapporto di gestione incassi” n. 5200720, dal relativo contratto del 4.9.1997 (doc. 9 del fascicolo della fase monitoria della Tercas) nonché dalle singole richieste di anticipo su fatture sottoscritte dal Di Egidio e dalle distinte bancarie di storno versate in atti (sempre in prod.ne Tercas della fase monitoria) emerge specchiatamente che le parti, contrariamente alle allegazioni contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo, non hanno posto in essere un nuovo ed autonomo rapporto bancario a sua volta regolato in conto corrente ma hanno inteso regolare le anticipazioni che sarebbero state concesse dalla banca mediante l’accredito della relativa somma su l conto corrente ordinario n. 12831 e l’addebito della medesima somma sul conto corrente anticipi n. 14418 e successivamente, nel caso di mancata riscossione del credito ceduto, mediante il riaccredito delle relative somme sul conto anticipi 14418 ed il riaddebito delle stesse sul conto corrente ordinario n. 12831. Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Ne deriva che la prova di un eventuale credito derivante dalle anticipazioni delle 19 fatture indicate dalla Tercas non può prescindere dalla prova dell’effettivo saldo dei suddetti conti corren ti n.ri 12831 e 14418 – prova che, tuttavia, per quanto sopra detto, non può dirsi raggiunta e ciò tenuto conto che, in ipotesi di rapporto regolato in conto corrente, non è consentito alla parte, al momento della chiusura del conto stesso, di pretendere una singola posta creditoria essendo esigibile soltanto il saldo del conto medesimo. Pertanto, in definitiva, l’opposizione proposta può dirsi fondata e deve essere accolta. Per le medesime ragioni sopra esposte in ordine all’impossibilità di ricostruire l’effettivo dare/avere tra le parti sulla scorta della (scarna) documentazione 6 prodotta in atti, non può, poi, trovare accoglimento la domanda di ripetizione di indebito avanzata dall’opponente Di Egidio. A fronte della mancata produzione degli estratti conto dei conti correnti bancari di cui si tratta, infatti, neppure la domanda di ripetizione - rispetto alla quale l’onere probatorio gravava naturalmente sul Di Egidio - può dirsi provata e la stessa deve, pertanto, essere respinta. Deve, infine, essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno pure avanzata da ambedue gli opponenti. In proposito, infatti, a prescindere da ogni altra considerazione in ordine alla sussistenza di una responsabilità risarcitoria in capo alla Tercas, non può non rilevarsi che gli opponenti, al di là del richiamo, assolutamente generico, alla crisi dell’ “azienda” gestita dal Di Egidio, non hanno, in concreto, allegato (e men che meno provato) alcun fatto dal quale possa evincersi l’esistenza effettiva di un danno e la sua ricollegabilità causale al comportamento della banca opposta. Nel risultato complessivo del giudizio deve ravvisarsi una situazione di soccombenza reciproca che induce all’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti. P.Q.M. Firmato Da: PACIFICO MAURO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c2d25 Il Tribunale di Teramo definitivamente pronunziandosi sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede: 1. in accoglimento della spiegata opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 881/2010 opposto; 2. rigetta la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito avanzata da Di Egidio Giancarlo; 3. rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata da Di Egidio Giancarlo e Di Massimantonio Fausta; 4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Teramo addì 24.10.2014 Il Giudice (dott. Mauro Pacifico) 7
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