Consulta il fascicolo n. 9/2014

Indice sommario
Dottrina
Colombini Edgardo: Sinistro causato da veicolo
non identificato, pag. 681
Ritunno Tiziana Maria: La cessione del credito e il
sistema del risarcimento diretto del Codice delle
Assicurazioni, pag. 733
Bibliografia
Biancospino D., Capacchione V., Moretto M.:
Codice doganale, pag. 689
Protospataro Giandomentico: Cenni sulle sanzioni
del Codice della strada, pag. 689
Ramacci Luca: Rifiuti: la gestione e le sanzioni,
pag. 689
Savarro Pietro: I nuovi parametri forensi, pag. 689
Giurisprudenza
Assicurazione obbligatoria
Contratto di assicurazione – Clausola di delimitazione del rischio assicurato – Nullità – Rilevabilità d’ufficio – Condizioni e limiti. F Cass. civ.,
sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952, Leone c. Ina
Assitalia Spa Le Assicurazioni D’Italia Spa, m.,
pag. 753
Fondo di garanzia per le vittime della strada –
Impresa designata – Partecipazione al giudizio
nella duplice veste di assicuratrice del responsabile e di impresa designata – Ammissibilità –
Fondamento. F Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2014,
n. 8136, Fondiaria Sai Spa c. Di Nardo ed altri,
m., pag. 753
Mancato pagamento della seconda rata di premio
alla scadenza del termine – Sospensione dell’assicurazione opponibile anche ai terzi – Accettazione del pagamento tardivo da parte dell’assicuratore – Limiti. F Cass. civ., sez. III, 14 marzo
2014, n. 5944, Mosca ed altro c. Fondiaria SAI
S.p.a. ed altro, pag. 729
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Danneggiante contumace in
primo grado – Impugnazione della sentenza che
afferma la sua responsabilità ed esclude quella
dell’assicuratore – Ammissibilità. F Cass. civ.,
sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3621, Carpitella c.
Comp. Milano Assic. Divisione Nuova Maa ed
altri, m., pag. 753
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Litisconsorzio del proprietario
del veicolo – Necessità. F Cass. civ., sez. VI, ord.
23 aprile 2014, n. 9112, Possenti Castelli Tiberi c.
Carige Assicurazioni S.p.a., pag. 727
Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Rivalsa dell’assicuratore
verso l’assicurato – Giudizio di rivalsa promosso dall’assicuratore ai sensi dell’art. 18 L.n.
990/1969 – Esistenza e validità della clausola
di rivalsa – Onere della prova – Riparto tra assicurato ed assicuratore. F Cass. civ., sez. III, 14
marzo 2014, n. 5952, Leone c. Ina Assitalia Spa
Le Assicurazioni D’Italia Spa, m., pag. 753
Risarcimento danni – Preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 L. n. 990/1969 – Destinatari –
Assicuratore – Sussistenza – Responsabile civile
– Esclusione – Fondamento. F Cass. civ., sez. III,
7 febbraio 2014, n. 2827, Parente c. Berriola, m.,
pag. 753
Risarcimento danni – Risarcimento diretto –
Azione nei confronti del responsabile del danno
e del suo assicuratore – Possibilità – Intervento
volontario dell’assicuratore del danneggiato –
Ammissibilità – Sussistenza. F Trib. civ. Palermo,
sez. dist. Bagheria,18 giugno 2012, n. 176, Unipol Ass.ni Spa c. Romano ed altri, pag. 745
Risarcimento danni – Risarcimento diretto –
Azione ordinaria nei confronti del responsabile
del danno e del suo assicuratore – Possibilità –
Intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato – Ammissibilità – Sussistenza. F Trib.
civ. Termini Imerese, 4 dicembre 2013, n. 1334,
Unipol Ass.ni Spa c. Esposito ed altro, pag. 745
Risarcimento danni – Utilizzatore del veicolo in
leasing – Responsabile in solido con il conducente – Sussistenza. F Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635, Fincom Spa in liq. c. F.F. ed
altri, pag. 691
Carico
Tolleranza – Trasporto eccezionale – Margine di
tolleranza del due per cento ex art. 10, comma
24, c. s. – Applicazione – Condizioni. F Cass. civ.,
sez. II, 23 maggio 2014, n. 11537, Di Quinzio ed
altro c. Prefettura Pescara, pag. 712
Circostanze del reato
Attenuanti – Provocazione – Assoluta sproporzione tra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso – Nesso causale tra fatto ingiusto ed ira –
Esclusione – Fattispecie in tema di irregolare
ed imprudente manovra di guida della persona
offesa e reazione sproporzionata dell’imputato
che mostrando un coltello impediva alla vittima
di proseguire la marcia. F Cass. pen., sez. V, 9
gennaio 2014, n. 604 (ud. 14 novembre 2013),
D’Ambrogi, m., pag. 753
Depenalizzazione
Accertamento delle violazioni amministrative –
Contestazione – Verbale – Impugnazione – Violazioni del Codice della strada – Violazioni che
non ammettono il pagamento in misura ridotta
– Mancata impugnazione del verbale – Conseguenze. F Cass. civ., sez. VI, ord. 21 maggio
2014, n. 11288, Uff. Terr. Gov. Prefettura Matera
c. Favale, pag. 714
Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Sottoscrizione – Violazioni del Codice della strada – Sostituzione della sottoscrizione autografa con una
mera indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, D.L.vo n. 39/93 – Nullità. F Giud. pace
civ. Torino, sez. III, 25 maggio 2014, n. 3008,
Bergamasco c. Prefetto di Torino, pag. 750
Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Competenza – Giudice ordinario – Fattispecie in tema di
opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni applicative
di sanzioni per violazioni del Codice della strada.
F Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2014, n. 8928, Etr
Esazione Tributi Spa c. Petronelli, m., pag. 754
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)
Occupazione temporanea e d’urgenza – Risarcimento del danno – Liquidazione del danno da
occupazione appropriativa – Terreni agricoli
– Quantificazione – Art. 3, comma 65, L. n.
662/1996 – Utilizzabilità – Esclusione – Criterio
della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato – Applicabilità – Utilizzo ulteriore a quello agricolo – Oneri probatori
del danneggiato – Fattispecie in tema di terreno
non edificabile finalizzato alla realizzazione di
parcheggi da parte della P.A. F Cass. civ., sez. I,
19 marzo 2014, n. 6296, Com. Acquaviva Picena
c. Rossi ed altri, m., pag. 754
Procedimento – Liquidazione dell’indennità
– Determinazione – Indennità di esproprio –
Copertura di un edificio destinata a parcheggio
– Considerazione aggiuntiva rispetto al valore
delle residue potenzialità edificatorie dell’area
di sedime – Esclusione – Fondamento. F Cass.
civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6036, Guardincerri
ed altro c. Scarpenti ed altri, m., pag. 754
Giurisdizione civile
Giurisdizione ordinaria o amministrativa – Giurisdizione del giudice ordinario – Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R. n. 602/1973
– Preavviso di fermo – Controversia relativa ad
opposizione avverso fermo amministrativo di
veicolo – Appartenenza al giudice tributario –
Limiti. F Cass. civ., sez. un, 5 maggio 2014, n.
9568, Di Febo c. Equitalia Pragma S.p.A. ed altri,
pag. 724
Guida in stato di ebbrezza
Accertamento – Modalità – Alcooltest – Natura
– Diritto del difensore di essere previamente
avvisato dalla polizia giudiziaria – Sussistenza
– Esclusione. F Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio
2014, n. 7967 (ud. 6 dicembre 2013), Zanutto,
m., pag. 754
Accertamento – Modalità – Consumazione di
bevande alcoliche – Inalazione di fumi di alcol
– Sinergia delle due forme di assunzione di alcol
– Reato di guida in stato di ebbrezza – Configurabilità – Sussistenza – Fattispecie in tema di
assunzione di bevande alcoliche da parte di soggetto giornalmente sottoposto ai fumi alcolici in
ragione della professione di enologo. F Cass.
pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1882 (ud. 24
ottobre 2013), Veglio, m., pag. 754
Accertamento – Modalità – Prelievo ematico –
Mancanza del consenso – Irrilevanza. F Cass.
pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1522 (ud. 10
dicembre 2013), Lo Faro, m., pag. 754
Accertamento – Modalità – Tasso alcoolemico –
Superamento delle soglie di punibilità – Valori
centesimali – Rilevanza. F Cass. pen., sez. IV,
4 febbraio 2014, n. 5611 (ud. 16 ottobre 2013),
Ferrari, m., pag. 755
indice sommario
II
Applicazione del lavoro di pubblica utilità – Disciplina prevista dall’art. 186, comma nono bis,
c.d.s. – Deroga alla durata edittale del lavoro
di pubblica utilità ex art. 54, comma secondo,
D.L.vo n. 274/2000 – Sussistenza – Deroga al
criterio di computo della pena sostitutiva ex
art. 54, comma quinto, D.L.vo n. 274/2000 –
Ammissibilità – Esclusione. F Cass. pen., sez. I,
2 gennaio 2014, n. 64 (c.c. 17 ottobre 2013), P.m.
in proc. Piccone, m., pag. 755
Circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale – Sostituzione pena con il lavoro
di pubblica utilità – Divieto – Coinvolgimento nel
sinistro – Equiparazione – Esclusione. F Cass.
pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969 (ud. 6
dicembre 2013), Ferrari, m., pag. 755
Conversione della pena detentiva in quella
pecuniaria – Sostituzione di detta pena con
quella del lavoro di pubblica utilità – Ammissibilità. F Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71
(c.c. 14 novembre 2012), P.G. in proc. Mancini,
m., pag. 755
Patteggiamento – Conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria – Sostituzione di
detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità – Legittimità – Esclusione. F Cass. pen., sez.
IV, 19 febbraio 2014, n. 8005 (c.c. 15 novembre
2013), Verdelli, m., pag. 755
Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo –
Annullamento con rinvio al giudice limitatamente a tale aspetto. F Cass. pen., sez. IV, n. 15510
(c.c. 4 dicembre 2013), P.G. in proc. Fabrizi, pag.
723
Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo
– Annullamento senza rinvio con contestuale
disposizione della confisca. F Cass. pen., sez.
IV, n. 18442 (ud. 5 dicembre 2013), P.G. in proc.
Scarchini, pag. 723
Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo –
Annullamento senza rinvio con contestuale disposizione della confisca. F Cass. pen., sez. IV,
5 maggio 2014, n. 18442 (ud. 5 dicembre 2013),
P.G. in proc. Scarchini, m., pag. 755
Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo
– Conseguenze – Annullamento con rinvio –
Necessità. F Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio
2014, n. 2385 (c.c. 6 dicembre 2013), P.G. in proc.
Caramuta, m., pag. 755
Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo – Conseguenze – Annullamento senza rinvio con contestuale applicazione della confisca. F Cass. pen.,
sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2379 (c.c. 6 dicembre
2013), P.G. in proc. Lombardi, m., pag. 755
Lavoro subordinato
Estinzione del rapporto (recesso e risoluzione) –
Licenziamento per giusta causa – Condizioni –
Onere della prova – Fattispecie in tema di licenziamento di lavoratore con mansioni di autista
risultato consumatore di sostanze stupefacenti.
F Cass. civ., sez. lav, 26 maggio 2014, n. 11715,
Ama Azienda Municipale Ambiente c. Grassi,
pag. 702
Lesioni personali
Volontarie – Elemento soggettivo – Dolo eventuale
– Sufficienza – Fattispecie in materia di investimento di un poliziotto da parte dell’agente,
intenzionato a forzare il posto di blocco con il
proprio ciclomotore. F Cass. pen., sez. VI, 17
febbraio 2014, n. 7389 (ud. 24 gennaio 2014),
Bertocco, pag. 731
Obbligazioni in genere
Cessione dei crediti – Risarcimento del danno non
patrimoniale – Danno biologico e morale conseguente a sinistro stradale – Credito relativo
– Cessione – Ammisibilità. F Cass. civ., sez. III,
3 ottobre 2013, n. 22601, Orlandi c. Tossani ed
altri, pag. 733
Patente
Revoca e sospensione – Revoca – Provvedimento del
prefetto in seguito a sottoposizione del titolare alla
misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza – Natura di sanzione amministrativa accessoria – Esclusione – Constatazione dell’insussistenza
dei requisiti morali per il conseguimento del titolo
alla guida – Sussistenza – Conseguenze – Giudizio
di opposizione – Competenza del tribunale ai sensi
dell’art. 9 c.p.c. – Fondamento. F Cass. civ., sez.
un, 14 maggio 2014, n. 10406, Deriu c. Prefettura
Nuoro, pag. 717
Revoca e sospensione – Revoca – Sanzione
amministrativa accessoria – Patteggiamento –
Applicabilità di diritto – Configurabilità. F Cass.
pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8022 (c.c. 28
gennaio 2014), P.G. in proc. Giannella, pag. 730
Pedoni
Investimento pedonale – Comportamento colposo
del pedone – Sufficienza ad escludere la colpa
dell’automobilista – Esclusione – Riferimento
alle circostanze di tempo e di luogo – Necessità. F Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2014, n.
3964, Bonomi ed altro c. Di Marco ed altri, m.,
pag. 755
Precedenza
Incroci stradali – Rotatorie – Regole sulla precedenza – Fattispecie in tema di ingresso e/o abbandono della rotatoria. F Cass. civ., sez. III, 10
marzo 2014, n. 5511, Idraulica Pennesi Di Pennesi Vittorio c. Taffetani ed altro, m., pag. 755
Prova civile
Confessione – Giudiziale – Confessione giudiziale
resa dal responsabile del danno non proprietario
del veicolo – Valore di prova legale nei confronti
del solo confitente – Sussistenza. F Cass. civ.,
sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3875, Frau c. Groupama Assicurazioni Spa ed altro, m., pag. 756
Reato
Elemento soggettivo (psicologico) – Colpa – Colpa
cosciente – Prevedibilità dell’evento dannoso –
Sufficienza – Esclusione – Prova dell’effettiva
prevedibilità dell’accadimento dell’evento
futuro – Necessità – Fattispecie in tema duplice
omicidio colposo derivante da sinistro stradale.
F Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612
(ud. 10 aprile 2014), Izzo, pag. 696
Responsabilità civile
Amministrazione pubblica – Opere pubbliche –
Strade – Caduta di un pedone determinata da
andatura sostenuta tenuta per sfuggire a cani
randagi e da irregolarità del marciapiede –
Onere della prova della pericolosità dei cani in
capo al pedone – Sussistenza – Conseguenze –
Responsabilità del comune per il marciapiede e
della asl per i cani – Esclusione. F Cass. civ., sez.
III, 19 febbraio 2014, n. 3965, Oliviero c. Comune
di Torre Del Greco ed altri, m., pag. 756
Amministrazione pubblica – Opere pubbliche –
Strade – Obbligo di segnaletica – Rapporto
causale fra l’inidoneità della segnaletica e un
sinistro stradale – Strada extraurbana – Appli-
cazione dell’art. 2051 c.c. – Sussistenza. F Cass.
civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13364, G. c. Comune di Sant’Elpidio a Mare ed altro, pag. 694
Animali – Danni cagionati ai veicoli in circolazione
dalla fauna selvatica – Risarcibilità da parte
della P.A. ex art. 2052 c. c. – Esclusione – Fattispecie in tema di risarcimento danni cagionati a
vettura da collisione con un cinghiale. F Cass.
civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276, Lancia ed altro c. Regione Abruzzo, pag. 726
Genitori e tutori – Minori di età – Responsabilità
dei genitori – Precoce emancipazione di minori
– Prova liberatoria – Insegnamenti ai minori,
pur se particolarmente giovani, adeguati ad affrontare autonomamente e in maniera corretta
la vita di relazione – Necessità – Fattispecie in
tema di sedicenne che, attraversando la strada
con il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale. F Cass. civ., sez. III, 19 febbraio
2014, n. 3964, Bonomi ed altro c. Di Marco ed
altri, m., pag. 756
Responsabilità da sinistri stradali
Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli
– Tamponamento – Prova liberatoria – Necessità. F Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193,
Viviani c. Aig Europe Sa ed altri, m., pag. 756
Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli – Persone trasportate – Prova liberatoria. F
Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11270, Del
Prete c. Milano Assic.ni S.p.a. ed altri, pag. 715
Riciclaggio
Elemento oggettivo – Soggetto sorpreso a smontare un’auto rubata – Riciclaggio consumato –
Configurabilità – Ragioni. F Cass. pen., sez. II,
4 febbraio 2014, n. 5505 (ud. 22 ottobre 2013),
Lumicisi, m., pag. 756
Risarcimento del danno
Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato – Consapevole esposizione a rischio
del danneggiato – Concorso di colpa per i danni
subiti – Configurabilità – Fondamento – Fattispecie in tema di concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad
una gara automobilistica clandestina. F Cass.
civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698, Tomassi
c. Ina Assitalia S.p.a. ed altri, pag. 706
Danno biologico – Danno alla salute – Danno
morale – Liquidazione cosiddetta tabellare –
Legittimità – Criteri. F Cass. civ., sez. III, 6 marzo
2014, n. 5243, Pitissi ed altro c. Nuova Tirrena
Assicurazioni Riassicurazioni Capitalizzazioni ed
altro, m., pag. 756
Danno biologico – Liquidazione – Tabelle del Tribunale di Milano – Omnicomprensività di tutte
le componenti – Mancata applicazione – Non
conoscibilità della provenienza della tabella
applicata né del suo criterio costruttivo – Incongruità della motivazione. F Cass. civ., sez. III, 6
marzo 2014, n. 5243, Pitissi ed altro c. Nuova
Tirrena Assicurazioni Riassicurazioni Capitalizzazioni ed altro, m., pag. 756
Danno non patrimoniale – Danno morale – Danno
da stress e/o da usura psicofisica – Risarcibilità
– Condizioni – Onere di allegazione e prova –
Necessità – Fattispecie in tema di mancata
fruizione da parte del lavoratore delle pause
obbligatorie nella guida di automezzi destinati al
trasporto pubblico su tratte urbane ed extraurbane. F Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n.
2886, Picale c. Sepsa Spa, m., pag. 757
indice sommario
Segnaletica stradale
Segnale di limitazione della velocità – Ripetizione
dopo l’intersezione – Necessità – Fondamento
– Omissione – Conseguenze. F Cass. civ., sez.
VI, ord. 20 maggio 2014, n. 11018, Genovese c.
Comune di Portigliola ed altri, pag. 716
Sentenza civile
Motivazione – Riferimento in sentenza alle conclusioni raggiunte dal consulente – Assenza
di ulteriori specificazioni – Vizio della sentenza
– Motivazione meramente apparente – Sussistenza – Fattispecie in tema di liquidazione del
“danno biologico permanente”. F Cass. civ., sez.
III, 25 febbraio 2014, n. 4448, Lanna ed altro c.
Ina Assitalia Spa ed altri, m., pag. 757
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento o a sequestro
Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo –
Mancata consegna da parte dell’imputato-proprietario a cui era stato dato in custodia – Configurabilità del reato – Sussistenza. F Cass. pen.,
sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1 (ud. 18 settembre
2013), P.M. in proc. Siligato, m., pag. 757
Spese giudiziali civili
Liquidazione – Limite sancito dal quarto comma
dell’art. 91 c.p.c. – Ambito di applicazione – Giudizi di opposizione per violazioni del Codice della
strada – Esclusione – Fondamento. F Cass. civ.,
sez. II, 30 aprile 2014, n. 9556, Mancini c. Roma
Capitale, m., pag. 757
Strade
Autostrade – Distanza di rispetto – “Piattaforma”
da cui si calcola la fascia di rispetto – Area di
servizio carburante – Inclusione – Fondamento.
F Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2014, n. 9889,
Agnesi ed altro c. Autostrade Concessioni Costr.
Autostrade, pag. 720
Tributi degli enti pubblici locali
Affissioni pubbliche e pubblicità – Disciplina della
pubblicità – Oggetto – Segnali stradali di avvio a
fabbriche e stabilimenti – Imposta sulla pubblicità
– Assoggettabilità. F Cass. civ., sez. VI, 11 aprile
2014, n. 8616, Aipa Spa c. Pulex Srl, m., pag. 757
Veicoli
Limitatore di velocità – Manomissione dei sigilli –
Raddoppio di sanzione ex art. 179, comma 2 bis,
c.s. – Fondamento. F Cass. civ., sez. VI, 10 marzo
2014, n. 5520, De Felice c. Ministero Interno ed
altro, m., pag. 757
Tassa di circolazione – Ingiunzione di pagamento
– Redazione del verbale di accertamento ex art.
2 L. n. 27/1978 e notifica dello stesso – Necessità – Esclusione. F Cass. civ., sez. V, 11 giugno
2014, n. 13147, Min. Economia e Finanze c.
International Car S.r.l., pag. 701
Tassa di circolazione – Riscossione – Termine di
prescrizione triennale – Disciplina ex art. 3 del
D.L. n. 2/1986 – Applicabilità – Decorrenza –
Individuazione del “dies a quo”. F Cass. civ.,
sez. V, 9 maggio 2014, n. 10067, Regione Lazio
c. Marinucci ed altra, pag. 719
Velocità
Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Art. 4 del D.L.
n. 121/2002, convertito, con modif., nella L. n.
168/2002 – Strada inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto – Strada non appartenente alla categoria delle “strade urbane di scorrimento”, ovvero
delle “strade extraurbane secondarie” – Contestazione a distanza – Illegittimità. F Giud. pace civ.
Chieri, 24 marzo 2014, n. 98, Agostinis c. Uff. Terr.
Gov. Prefettura Provincia di Torino, pag. 751
Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox –
Natura fissa o mobile della postazione di controllo – Attestazione nel verbale di accertamento –
Necessità – Fondamento. F Cass. civ., sez. VI, 14
marzo 2014, n. 5997, Ricci Luppis c. Prefettura
Pordenone, m., pag. 757
Legislazione e documentazione
D.M. (Min. svil. econ.) 20 giugno 2014. Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del
danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, anno 2014, pag. 759
Circ. (Min. trasp.) 23 giugno 2014, Prot. n. 13753.
Richieste di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione sugli autoveicoli di sistemi idonei alla riduzione della massa
di particolato emesso da motori ad accensione
spontanea. Elenco dei costruttori dotati di sistemi omologati, pag. 765
D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l’efficienza degli uffici giudiziariconvertito,
con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.
114, pag. 759
D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Disposizioni urgenti
per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle
tariffe elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europeaconvertito, con modificazioni, nella
L. 11 agosto 2014, n. 116, pag. 760
Dir. (UE) 1° luglio 2014, n. 85. Modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la patente di guida,
pag. 760
Circ. (Min. trasp.) 10 luglio 2014, Prot. n. 15513.
Art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, D.P.R.
n. 495/1992 - Nuove disposizioni in materia di
variazione della denominazione o delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e di
intestazione temporanea di veicoli, pag. 765
Provv. (IVASS) 5 agosto 2014, n. 18. Criterio per il
calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le
compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto
disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo
n. 209 del 2005, in attuazione dell’articolo 29 del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitività», convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, pag. 760
III
Dottrina
Sinistro causato
da veicolo non identificato
di Edgardo Colombini (*)
Ben sappiamo come in questi ultimi anni sia aumentato in misura impressionante il numero dei sinistri della
circolazione stradale in cui l’autore del fatto si dà alla fuga
cercando di far perdere le proprie tracce.
Sappiamo anche che non sempre - nonostante accurate indagini di Polizia e Carabinieri - vengono individuati i
responsabili di questi incidenti con la conseguenza che i
danneggiati dovrebbero restare senza alcun risarcimento.
A tale evenienza, come notorio, ha posto rimedio la L. 24
dicembre 1969, n. 990 che introduceva in Italia l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. Stabiliva infatti l’art. 19
che “ È costituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della strada per il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato
cagionato da veicolo o natante non identificato”. Il risarcimento veniva peraltro limitato ai soli danni alla persona.
Tanto senza comunque nulla modificare in materia di
onere probatorio in capo al danneggiato pur sempre tenuto a provare che il sinistro si è verificato per la condotta
dolosa o colposa del guidatore del veicolo investitore o che
comunque ha determinato l’evento dannoso.
Scriveva infatti la Corte Suprema (Cass. civ., sez. III,
25 luglio 1995, n. 8086, in “Il Codice delle assicurazioni”
- Celt, sesta edizione, pag. 1000) che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni
nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, nei casi previsti dall’art. 19 primo comma lettera
a) della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve provare che il
sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del
conducente dell’altro veicolo non identificato poiché la garanzia assicurativa predisposta dalla citata L. 990 del 1969
in favore dei soggetti danneggiati ini sinistro provocato
da veicolo non identificato vuole solo rafforzare la tutela
sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare
comunque un risarcimento al danneggiato, come negli
ordinamenti stranieri ispirati al sistema del c.d. nofault”.
Orientamento già prospettato in una decisione di poco
precedente (Cass. civ., sez. IIII, 21 marzo 1995, n. 3237,
ibid. pag. 1000) ove era dato di leggere che “la normativa
di cui all’art. 19 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 istitutivo del Fondo di garanzia per le vittime della strada si
collega a quella codicistica concernente la responsabilità
aquiliana lasciandola immutata anche per quanto attiene
alla prova di detta responsabilità.
Pertanto, nel caso di danni cagionati da veicolo rimasto
sconosciuto, l’obbligo di risarcimento a carico del Fondo anzidetto può essere affermato anche in base alle presunzioni
di cui all’art. 2054 c.c. con la conseguenza che in tale ipotesi
l’obbligo non si estende anche al risarcimento dei danni non
patrimoniali, la cui risarcibilità, postulando la qualificazione
del fatto illecito come reato, va esclusa qualora la responsabilità del conducente sia stata ritenuta non in base alla
dimostrazione di una condotta colposa ma alla stregua della
presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c.”.
Invero “L’istituto del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, di cui all’art. 19 della L. 24 dicembre 1969,
n. 990 e la relativa disciplina di risarcimento di cui all’art.
21 della stessa legge, pur essendo dettati da motivi di
solidarietà, si ispirano tuttavia ai principi fondamentali
della responsabilità aquiliana, sicché l’obbligazione che
scaturisce a carico di tale Fondo, nel caso di atto illecito
imputabile ad un veicolo non identificato, ha natura risarcitoria del danno e non è sottoposta ad altre limitazioni, se
non quelle espressamente previste dalla legge. Ne consegue che ai fini della risarcibilità dei danni morali in favore
dei parenti della vittima non può trovare considerazione
la loro vivenza a carico o non della vittima, rilevando tale
condizione ai diversi fini previsti dal citato art. 21” (Cass.
civ., sez. III, 27 giugno 1990, n. 6532, ibid. pag. 1004).
La normativa dianzi ricordata è poi traslata nell’art.
283 del Codice delle assicurazioni portando con sé le
medesime questioni di un tempo, che ancora si leggevano
in una decisione della Corte Suprema (sez. III, 13 luglio
2011, n. 15367, in questa Rivista 2012, pag. 28). “Il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, sul
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o
natante non identificato (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art.
19 comma 1, lett. a) ha l’onere di provare sia che il sinistro
si è verificato per condotta dolosa o colpa del conducente
di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto”.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
681
dott
Dottrina
Affermazione di principio che, maggiormente articolata, si trovava nella sentenza n. 18532 del 3 settembre 2007
della medesima Sezione della Corte di cassazione (in questa Rivista 2008, pag. 318) là dove si scriveva che la decisione della Cassazione n. 8086/1995 - per quanto ancora
riferentesi essa pure alla previgente L. 990 del 24 dicembre 1969 - “in fattispecie nella quale era dubbia la effettiva
causa del sinistro per non essere stati offerti elementi
affidabili sulla dinamica dello stesso, chiarisce che l’art.
19 comma 1 lettera a) della L. 24 dicembre 1969, n. 990
non intende assicurare un sistema di tutela a prescindere
dalla colpa del danneggiante, come accade in ordinamenti
ispirati al sistema del cosiddetto nofault, e in tale contesto
argomentativo afferma che il danneggiato che agisca per
il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia (ora
Consap) deve provare che il sinistro si è verificato per
fatto doloso o colposo del conducente del veicolo rimasto
sconosciuto: ma con ciò intendendo non già che l’art. 2054
c.c. subisce deroghe di sorta, bensì che occorre anzitutto
la prova del nesso causale tra circolazione del veicolo non
identificato e danno e, in secondo luogo, che tale fatto sia
connotato da dolo o colpa del conducente (secondo il generale paradigma di cui all’art. 2043 c.c.), senza peraltro
incidere sulla presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c.
a carico del conducente (o, pariteticamente, di ciascuno
dei veicoli venuti a collisione) una volta che sia acquisito
che il danno è eziologicamente dovuto al fatto del conducente del veicolo non identificato”.
Se ritorniamo ora all’impressionante numero (sempre
in aumento) dei casi di guidatori di veicoli che si danno
alla fuga dopo aver causato un sinistro - molto spesso
di particolare gravità - non possiamo fare a meno di domandarci quali siano le motivazioni di cosiffatto incivile
comportamento.
Si tratta molto spesso di guidatori in stato di ebbrezza
o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti che tentano di
sfuggire alle relative sanzioni che li preoccupano ben di
più di quelle conseguenti alle lesioni o all’omicidio causato.
Oppure l’autore di simile riprovevole comportamento
non è assicurato e preferisce eclissarsi per evitare le specifiche conseguenze sanzionatorie al riguardo.
Non manca poi chi sa di aver violato platealmente alcune norme del codice della strada e prevede sanzioni anche
in relazione alla propria patente di guida (punti scalati,
sospensione, ritiro).
Ma fra le tante istanze risarcitorie presentate alla
compagnia di assicurazione designata dall’Isvap secondo
quanto previsto dal Ministero delle attività produttive, a
seconda della competenza territoriale, non possono ovviamente mancare operazioni truffaldine.
Ed è proprio in relazione a queste ultime che ci sembrano opportuni alcuni adeguamenti operativi per smascherarne gli autori evitando indebiti pagamenti.
682
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Per renderci conto di quale sia l’attuale orientamento
in proposito da parte della giurisprudenza ci pare sia possibile richiamarci alla sentenza della sez. III della Corte
di Cassazione del 18 giugno 2012, n. 9939 (in questa Rivista 2012, pag. 871) ove si legge che “questa Corte (Cass.
3 settembre 2007, n. 18532; Cass. 24 febbraio 2011, n.
4480) ha già statuito che in caso di azione proposta per il
risarcimento dei danni, ai sensi della legge n. 990 del 1969,
art. 19 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta
mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti
alle competenti autorità, ma senza automatismi; sicché
il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità
della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da
veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o
querela, sia affermarla, in mancanza della stessa”.
Si ritiene infatti per la Cassazione che “l’omessa o
incompleta denuncia all’autorità non è idonea, in sé, ad
escludere che il danno sia stato effettivamente causato da
veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia
o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare
che tanto sia senz’altro accaduto. Entrambe le evenienze
vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche
delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni
astratte, e considerate potenzialmente idonee a suffragare l’uno o l’altra conclusione del Giudice di merito
nell’ambito della ragionevole valutazione complessiva
delle risultanze processuali demandata al suo prudente
apprezzamento, del quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/
omessa denuncia) è peraltro consentito assegnare, salva
la possibile valenza sintomatica dell’una o dell’atra in
relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta
di efficacia probatoria automatica, nel senso che il sinistro
sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui
alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19 comma 1, lett. a),
se denuncia vi sia stata, ovvero che certamente non lo sia
se la denuncia sia mancata”.
Sentenza, questa, che ricalca quanto già scritto dalla
stessa Corte il 3 settembre 2007 (sez. III n. 18532, in questa Rivista 2008, pag. 319) e cioé che “l’omessa denuncia
all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno
sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia o querela contro
ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che tanto sia
senz’altro accaduto. Entrambe le evenienze vanno invece
apprezzate in relazione alle caratteristiche delle singole
fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni astratte, e
considerate potenzialmente idonee a suffragare l’una o
l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito della
ragionevole valutazione complessiva delle risultanze processuali demandata al suo prudente apprezzamento, dal
quale è tenuto a dare conto nella motivazione della sen-
dott
Dottrina
tenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia)
è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza
sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria
automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 19, comma
1, lett. a) della L. 24 dicembre 1969, n. 990 se denuncia vi
sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia
sia mancata”.
Il tutto da collegarsi al principio secondo il quale “l’art.
116 c.p.c. sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell’efficacia della prova e consacra
il principio del libero convincimento del giudice, per cui
lo stesso deve valutare globalmente le risultanze processuali secondo il suo prudente apprezzamento, dando conto
degli elementi sui quali abbia inteso fondare il proprio
convincimento”. (ibid. pag. 319).
Orientamento che, in buona sostanza, rappresenta il
presupposto logico su cui si sono basate le decisioni in
precedenza citate, così come è stato anche per la sentenza
della Sezione Lavoro della Corte Suprema (n. 14472 del 7
novembre 2000 (in Arch. civ. 2001, pag. 1010) ove si affermava che “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove
che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello
stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della
motivazione del relativo apprezzamento, che da questa
risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti si
sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi
probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso”.
Motivazione che era dato di leggere anche nella decisione della sez. III della Cassazione del 1° agosto 2001, n.
10484 (in Arch. civ. 2002, pag. 740) secondo la quale “la
ricostruzione degli elementi probatori e la relativa valutazione rientrano nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento
da quelle prove e risultanze che ritenga più attendibili ed
idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni
elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata,
essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il
convincimento nell’accertamento dei fatti si sia realizzato
attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso”.
Spiegazione che ritroviamo anche in epoca più recente,
come, ad esempio, nella sentenza 20066 del 2 settembre
2013 della sez. III della Corte di Cassazione (in questa
Rivista 2014, pag. 24).
Scrivono, infatti, i giudici della Suprema Corte che
“l’omessa denuncia alla autorità non è idonea, in sè, ad
escludere che il danno sia stato effettivamente causato da
veicolo non identificato, così come l’intervenuta denuncia
o querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare
che tanto sia senz’altro accaduto. Entrambe le evenienze
vanno invece apprezzate in relazione alle caratteristiche
delle singole fattispecie, non suscettibili di tipizzazioni
astratte, considerate potenzialmente idonee a suffragare
l’una o l’altra conclusione del giudice di merito nell’ambito
della ragionevole valutazione complessiva delle risultanze
processuali demandate al suo prudente apprezzamento,
del quale è tenuto a dar conto nella motivazione della sentenza. A nessuna delle due (denuncia/omessa denuncia)
è peraltro consentito assegnare, salva la possibile valenza
sintomatica dell’una o dell’altra in relazione alle caratteristiche del caso concreto, una sorta di efficacia probatoria
automatica, nel senso che il sinistro sia senz’altro riconducibile alla fattispecie astratta di cui all’art. 19, comma 1,
lettera a) della L. 24 dicembre 1969, n. 990 se denuncia vi
sia stata, ovvero che certamente non lo sia se la denuncia
sia mancata”.
Ma - una volta esclusa una valenza probatoria determinante alla presentata denuncia o querela contro ignoti
come al suo opposto - ci si trova di fronte a deposizioni
testimoniali che possono apparire più o meno attendibili.
Deve allora il giudice di merito basarsi su cosiffatte testimonianze che possono lasciare più o meno perplessi?
Giustamente la Corte (ibid. pag. 24) precisa che “è il
caso di chiarire che non si intende vincolare in alcun modo
il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga
inattendibili né precludergli di attribuire determinante
rilievo anche alla omessa denuncia di quanto dichiarato
dalla vittima subito dopo i fatti, o alla mancata immediata
indicazione di testi che abbiano assistito all’evento ed a
tutto quanto possa apparire sintomatico dell’inveridicità
dell’assunto attoreo. Ma non è consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa
denuncia o querela addirittura omettendo di escutere i testi indicati, quasi che la fattispecie sia aprioristicamente
connotata da intenti fraudolenti”.
Come si può rilevare, il contrasto denuncia/omessa
denuncia tiene banco in tutte queste situazioni lasciando
aperta la porta a conclusioni differenziate da parte dei
giudici di merito con conseguenti periodici interventi
della Corte di cassazione con le motivazioni che abbiamo
sin qui visto.
Motivazioni che si basano su considerazioni apprezzabili in una situazione di normalità.
Ma è normalità quella in cui ci troviamo?
Sinistri inventati e costruiti da bande di truffatori ben
organizzate.
Troppi intrighi, troppo bidonismo al punto che il nostro legislatore - nell’intento di frapporre ostacoli a questa
attività criminosa creando al contempo idonei strumenti
di difesa contro il dilagare di cosiffatti comportamenti
scorretti e truffaldini - ha ritenuto opportuno, con il D.L.
23 dicembre 2013, n. 145 (interventi urgenti di avvio del
piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC
Auto), all’art. 8 c), stabilire che all’art. 136 del Decreto
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
683
dott
Dottrina
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti: 3 bis - L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’art. 143, nonché dalla richiesta di risarcimento presentata alla impresa
di assicurazione ai sensi degli artt. 148 e 149. Fatte salve
le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia
intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei
testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3 ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze
che non risultino acquisite secondo le modalità previste
dal comma 3 bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3
bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
3 quater. Nei processi attivati per l’accertamento della
responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice
verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni
già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica
stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio
integrato informativo di cui all’art. 21 del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in
legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi
nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma
non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di
polizia che sono chiamati a testimoniare (in questa Rivista 2014, pag. 85).
Provvedimento drastico, come si vede, per contrastare
il dilagare di sinistri costruiti di sana pianta o modificati
nelle loro modalità.
Viene spontaneo allora domandarsi se non sia possibile dare corso a qualcosa di analogo anche per i sinistri dichiarati truffaldinamente come causati da veicolo a
motore o natante non identificato.
Non si può supporre invero che non si verifichi la possibilità di una richiesta di risarcimento al Fondo di garanzia
per le vittime della strada da parte di un soggetto che si sia
infortunato al di fuori della circolazione o, quanto meno,
senza responsabilità di terzi nel caso di un effettivo sinistro stradale e che tenti di inventare un incidente causato
da un veicolo a motore rimasto sconosciuto con qualche
teste compiacente ben calcolando che un ‘fantasma’ non si
troverà mai proprio perchè è una realtà inesistente.
Ed è proprio in questi casi che manca per lo più la
denuncia del fatto alle autorità di Polizia o ai Carabinieri
che abitualmente, invece, intervengono sul luogo di questi
sinistri perchè chiamati vuoi dall’infortunato interessato
vuoi da terzi estranei presenti al fatto.
Troppo aleatorio, troppo rischioso ci appare invero, in
caso di sinistri attribuiti a veicoli rimasti sconosciuti ma
non denunciati tempestivamente alle Autorità competenti,
684
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
demandare al giudice adito per il risarcimento l’onere di
pervenire - magari anni dopo - ad un serio convincimento
solo attraverso l’audizione di testimoni accortamente preparati mentre Polizia e Carabinieri, se e in quanto tempestivamente avvisati, possono svolgere più accurate indagini
cercando riscontri ancor freschi sul luogo del preteso incidente, nelle carrozzerie, nelle officine meccaniche, ecc.
Quindi, poiché proprio fra i sinistri non denunciati
alla Polizia o ai Carabinieri può annidarsi il tentativo di
una truffa ai danni del Fondo di garanzia, non ci sembra
inopportuno abbandonare quei ragionamenti di cui abbiamo parlato e in forza dei quali l’omessa denuncia del
fatto dannoso non è idonea, di per sè, ad escludere che il
sinistro sia stato effettivamente causato da un veicolo non
identificato.
Si dovrebbe cioè integrare l’art. 283 del Codice delle
assicurazioni disponendo che “Il Fondo di garanzia per le
vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato e tale sia rimasto anche dopo gli accertamenti
svolti dalle Autorità competenti alle quali è stata obbligatoriamente presentata la denuncia del fatto, in mancanza della quale alcuna richiesta risarcitoria può essere
presentata al Fondo di garanzia medesimo”.
Si tratterebbe di un colpo netto in grado di togliere di
mezzo richieste avanzate sulla base di un “pacchetto” ben
preparato con testi fasulli e tenuto lontano dagli occhi indagatori delle autorità di Polizia e Carabinieri che, come
spesso avviene, riescono ad individuare il responsabile del
fatto tempestivamente raccogliendo sul luogo del sinistro
dati concreti, tracce e descrizioni testimoniali.
Qualcuno potrà dire che non sempre un infortunato è
in grado, a causa delle lesioni riportate, di chiedere l’intervento di Polizia o Carabinieri. Vero. Ma terzi estranei,
presenti o sopraggiunti poco dopo, possono farlo mettendo
così in movimento la consueta attività indagatoria nella
quale rientra anche l’audizione a verbale-denuncia dell’infortunato.
In buona sostanza Polizia, Carabinieri o Polizia Municipale, come si vede, possono essere sempre allertati e
giungere tempestivamente sul posto.
Ma quando uno - senza aver denunciato il fatto alle autorità competenti - dia corso alla procedura per ottenere
un risarcimento dal Fondo di garanzia a distanza di tempo
il tentativo di imbroglio è evidente.
Né si dica che può darsi il caso di persona danneggiata
da un veicolo datosi alla fuga in una strada secondaria
scarsamente frequentata per cui è difficile pensare a terzi
estranei che sopraggiungono e si attivano per chiamare
soccorso e Polizia o Carabinieri. Che fa l’infortunato? Ovviamente si attiva con un cellulare per chiedere aiuto o
cerca di raggiungere un luogo più frequentato: con il che si
ritorna alla situazione in precedenza descritta.
dott
Dottrina
Si dirà che un infortunato investito da un veicolo
rimasto sconosciuto può non sapere che il Codice delle
assicurazioni, nella nuova formulazione dell’art. 283, gli
impone la denuncia del fatto alle autorità di polizia. Ma
è la stessa situazione che porta alla denuncia: intervento
di ambulanza o presentazione a un Pronto Soccorso con
conseguenti verbali sulle circostanze di fatto, ecc.
Il restarsene inattivi nei confronti della pubblica autorità per dare corso a richieste risarcitorie a distanza di tempo
- quando accertamenti accurati non sono più possibili - non
depone certo a favore di un comportamento corretto.
Qualcuno potrà anche obiettare che l’integrazione
normativa da noi suggerita rappresenta una condizione
pregiudizievole per l’accoglimento della domanda di risarcimento determinando un condizionamento della giurisdizione.
È la stessa Corte di Cassazione (sez. III, 18 giugno
2012, n. 9939, in questa Rivista 2012, pag. 871) invero ad
affermare che “ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi comporti di per sé
il rigetto della domanda significa introdurre una vera e
propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dei
casi previsti dalla legge. La mancata denunzia (ovvero la
denunzia incompleta) non può costituire, a priori, un elemento ostativo al risarcimento del danno, ma solo una circostanza che, unita ad altri elementi, consente al giudice
di valutare la complessiva attendibilità dei fatti sottoposti
al suo giudizio e quindi la fondatezza dell’ azione”.
Si vorrebbe cioè ravvisare nella prospettata valenza
negativa della mancata denunzia alle competenti autorità
del sinistro causato da un veicolo rimasto non identificato
in quanto datosi alla fuga, una vera e propria menomazione del diritto alla difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione.
Ne potrebbe conseguire allora un qualche ricorso alla
Corte costituzionale per fare giustappunto dichiarare
l’incostituzionalità dell’integrazione da noi prospettata
all’art. 283 del Codice delle assicurazioni.
Si riproporrebbe cioè il problema sollevato - sia pure
relativamente ad altra disposizione del Codice delle assicurazioni - dal Giudice di pace civile di Roma, sez. V, con
sua ordinanza del 18 maggio 2010 (in questa Rivista 2010,
pag. 475) di rimessione alla Corte costituzionale intervenuta con sentenza n. 111 del 18 aprile 2012 (in questa
Rivista 2012, pag. 643 ss.).
Per quanto si tratti di una questione differente da
quella che potrebbe riproporsi in relazione alla suggerita
integrazione dell’art. 283 del Codice delle assicurazioni
non possiamo non vedere come l’innovazione normativa
in materia di risarcimento danni da parte del Fondo di
garanzia per sinistri causati da veicolo non identificato
possa riproporre i medesimi dubbi di costituzionalità - per
quanto discutibili, come vedremo - in relazione all’art. 24
della Carta costituzionale.
Dubbi che erano già stati affrontati dai Giudici della
Consulta nel lontano 1973 (sentenza n. 24 del 1° marzo
1973 (in questa Rivista 1973, pag. 275).
Di fronte invero alla realizzazione di un filtro all’azione
giudiziaria ad evitarne una pletorica inflazione, attraverso
determinate condizioni di proponibilità, la Corte costituzionale aveva affermato che “soccorrono qui puntualmente le considerazioni già svolte, proprio con riguardo all’asserita violazione dell’art. 24 della Costituzione in altre
decisioni di questa Corte, nelle quali si è affermato che la
tutela giurisdizionale è garantita sempre dalla Costituzione, ma non nel senso che si imponga una sua relazione di
immediatezza con il sorgere del diritto, e che sono sostanzialmente legittime le disposizioni di legge che impongono
oneri diretti ad evitare l’abuso o l’eccesso nell’esercizio del
diritto o a salvaguardare interessi generali che con tale
diritto sostanziale non contrastano (vedi, in ultimo, le
sentenze n. 130 del 1970 e n. 57 del 1972)”.
Queste affermazioni di principio, pur essendo state
fatte nelle prime decisioni della Corte con riguardo alla
subordinazione della tutela giurisdizionale al previo
esperimento di procedimenti amministrativi, “non hanno
esclusivo riguardo a procedimenti del genere, né si fondano su ragioni strettamente dipendenti dalla natura pubblica degli enti, ma, come chiaramente si desume dalle decisioni più recenti sopra richiamate, hanno ampia portata,
tale da comprendere ipotesi come quella in esame, in cui
la limitata remora all’esercizio dell’azione di risarcimento
del danno si inquadra in un sistema legislativo ispirato da
finalità di preminente interesse sociale e si risolve anche
in una più sicura ed efficace protezione del diritto dello
stesso danneggiato” (ibid.).
Concetto che ritorna nell’ordinanza della Consulta n.
251 del 15 luglio 2003 (in questa Rivista 2003, pag. 1050)
ove era dato di leggere che “questa Corte - già investita
del vaglio di costituzionalità della norma impugnata (art.
22, L. 990/69, N.d.R.), la quale, anche secondo la costante giurisprudenza di legittimità, pone una condizione di
proponibilità della domanda giudiziale - ne ha affermata
la legittimità, in considerazione del soddisfacimento delle
preminenti esigenze di interesse sociale cui la disposizione
tende (sentenza n. 24 del 1973)” e che “lungi dal costituire
un onere tale da vanificare o pregiudicare la possibilità di
agire in giudizio, la norma è, dunque, diretta ad evitare
un eccesso nell’esercizio del diritto, a salvaguardia, non
solo della posizione soggettiva della parte convenuta, ma
anche di interessi generali che con tale diritto sostanzialmente non contrastano (ordinanza n. 132 del 1983)”.
Decisione ribadita nell’ordinanza n. 128 del 20 aprile
2004 (in questa Rivista 2004, n. 725).
Sosteneva, invece, il Giudice civile di pace di Roma
(ibid. pag. 491) che “l’ampliamento della nozione di filtro
all’azione giudiziaria, con i requisiti di forma-contenuto,
con i maggiori oneri di allegazione e probatori riferiti alla
richiesta stragiudiziale ex art. 145 c.d.a. - 148 c.d.a., incide
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
685
dott
Dottrina
direttamente sul diritto di difesa del danneggiato ex art.
24 della Costituzione comprimendolo significativamente.
Lo scopo deflattivo è proseguito dalla normativa vigente
attraverso l’imposizione di oneri-obblighi di contenuto
per la richiesta risarcitoria stragiudiziale finalizzati alla
formulazione della congrua offerta, che è definizione che
implica l’integrale risarcimento del danno. Nei fatti tale
normativa limita la possibilità di chiedere e di provare
in giudizio il danno realmente patito. La congrua offerta
contemplata dall’art. 148 c.d.a. non potrà cioè che essere
effettuata dall’assicuratore sulla scorta delle sole allegazioni, informazioni e documenti forniti dal danneggiato
con la richiesta ex art. 145, comma primo, c.d.a. ed eventuali integrazioni ex art. 148, comma quinto, c.d.a.”.
In pratica e in definitiva, sempre secondo il Giudice di
pace di Roma; “la riforma del 2005 ha ampliato gli oneri
a carico del danneggiato ancorandoli alla procedura
stragiudiziale, sottraendoli alle garanzie processuali (diritto di difesa, contraddittorio tra le parti in condizioni di
parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ecc.),
e prevedendo, al contempo, che la loro violazione venga
sanzionata nel processo con la dichiarazione di improponibilità (vizio insanabile), alla quale consegue la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza
ex art. 91 c.p.c. Il mancato adempimento di questi oneri,
come l’accertamento della congruità dell’offerta stragiudiziale, sono sanzionati, nel processo, con la dichiarazione
di improponibilità. Si osserva inoltre che le nullità della
citazione ex art. 163, comma terzo n. 3 e n. 4 c.p.c. possono
essere sanate senza particolari conseguenze (vedi art. 164
comma quarto e quinto c.p.c.); che la mancata indicazione
dei mezzi di prova ex art. 173 comma terzo n. 5 c.p.c. non è
sanzionata con la nullità della citazione. Del tutto diversa
la disciplina della richiesta risarcitoria stragiudiziale,
dove la mancata allegazione di circostanze e documenti è
contemplata quale vizio insanabile sanzionato con l’improponibilità della domanda giudiziale (vedi art. 145 comma
primo c.d.a. - art. 148 comma secondo c.d.a.). L’art. 145
comma primo c.d.a., nell’imporre i requisiti di contenuto
di cui all’art. 148 commi primo e secondo c.d.a., ha esteso
la nozione di filtro all’azione giudiziaria rispetto all’abrogato art. 22, L. 990/69, finendo per incidere sull’applicazione delle ordinarie regole processuali, creando un regime
speciale e sfavorevole per il danneggiato che comprime e
rende eccessivamente gravoso l’esercizio del suo diritto
di azione e difesa. Tale normativa limita la possibilità di
chiedere e provare in giudizio il danno realmente patito.
Si assiste quindi ad una indubbia violazione del diritto
di azione e di difesa ex art. 24 Cost., atteso che in virtù
del combinato disposto degli articoli 1456, comma primo,
c.d.a. - art. 148, comma secondo, c.d.a. non potranno essere utilizzate in giudizio le allegazioni e le prove rimaste
estranee alla procedura risarcitoria stragiudiziale perché
il capo o parte di domanda che ad esse riferisce è colpito
dalla sanzione dell’improponibilità. Eppure gli artt. 2907
686
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
c.c., 2697 c.c., 99 c.p.c., 163 c.p.c. collegano la tutela giurisdizionale dei diritti alla domanda di parte, collegano
l’onere di allegazione e l’onere probatorio al processo giurisdizionale e non ad un momento ad esso antecedente.
La normativa in esame sembra voler assimilare la richiesta stragiudiziale all’atto introduttivo del giudizio quanto
a requisiti di forma-contenuto senza tuttavia garantire
in alcun modo la difesa tecnica (violazione del diritto di
difesa, art. 24 Cost.). Nella procedura stragiudiziale non è
garantita l’assistenza tecnica di un legale, a fronte dei complessi adempimenti richiesti al consumatore-danneggiato
con conseguente aumento del rischio dell’errore. Inoltre,
anche nel caso in cui il danneggiato risulterà vittorioso
nel giudizio, le spese relative alla procedura stragiudiziale
non gli saranno riconosciute automaticamente ex art. 91
c.p.c., ma secondo i criteri di cui agli artt. 1223 e segg.
c.c., restando per esse inapplicabile la regola processuale
della soccombenza. Tale riforma comporta distorsioni
evidenti nell’applicazione della regola processuale della
soccombenza, che si risolvono ai danni della vittima del
sinistro, in aperto contrasto con la ratio della disciplina
sull’assicurazione obbligatoria, che intendeva apprestare
in favore di questi una tutela rafforzata.
I maggiori oneri di allegazione e probatori, riferiti alla
procedura stragiudiziale ex art. 145 comma primo c.d.a.
- art. 148 c.d.a., ove non è garantita l’assistenza tecnica
di un legale, implicano inevitabilmente un aumento degli stessi. Da ciò conseguirà inevitabilmente un aumento
delle probabilità della soccombenza giudiziale del danneggiato in una pronuncia di mero rito, cui seguirà la
condanna alle spese secondo la regola giudiziale (oggettiva) della soccombenza ex art. 91 c.p.c. L’aumento delle
probabilità della soccombenza giudiziale del danneggiato
in una pronuncia di mero rito, rende evidente il rischio
di una moltiplicazione dei giudizi aventi ad oggetto il medesimo fatto storico, effetto che evidenzia l’irragionevolezza di questa disciplina che si pone in contrasto anche
con l’art. 111 della Costituzione (ragionevole durata del
processo)”.
Ma la Consulta - di contro a tutte queste considerazioni
pur apprezzabili relativamente all’art. 24 della Carta Fondamentale - ha opportunamente ricordato che il condizionamento dell’accesso alla giurisdizione è stato sempre
considerato compatibile con il precetto costituzionale
“ove giustificato da esigenze di ordine generale ed è stato,
reiteratamente, riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Coste (ex plurimis, sentenze n. 276 del 2000, n. 82 del
1992, n. 46 del 1974; ordinanze n. 355 del 2007, n. 436 del
2006, n. 67 del 2005, n. 251 del 2003), anche con specifico
riferimento al testo della disposizione, oggetto di riassetto
di cui al previgente art. 22 della L. 990 del 1969 (sentenze
n. 128 del 2004, n. 251 del 2003, n. 24 del 1973; ordinanze
n. 25 del 1975, n. 19 del 1975 e n. 9 del 1973) (Corte Cost.,
ibid. pag. 645).
dott
Dottrina
E non è chi non veda come l’integrazione da noi suggerita all’art. 283 - che pur può presentare una compressione
del diritto alla difesa - sia in buona sostanza giustificata
da esigenze di ordine generale rimesse all’apprezzamento
del legislatore.
Escludendo, infatti, la ricorribilità al Fondo di garanzia
di tutti quei sinistri che non risultino denunciati tempestivamente a Polizia o Carabinieri (situazione che già di
per sé induce a qualche perplessità o, per meglio dire, sospetto) si porrebbe un efficace sbarramento a operazioni
truffaldine con l’appoggio soltanto di testimonianze accuratamente approntate una volta evitati i tempestivi accertamenti e le accurate indagini delle competenti autorità
sul luogo dell’asserito incidente.
Tanto nello stesso spirito che ha già portato il legislatore a contrastare le testimonianze di comodo fabbricate a
posteriori attraverso le disposizioni di cui all’art. 8 del D.L.
23 dicembre 2013, n. 145 per interventi urgenti di avvio
del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, e per la riduzione dei premi RC
Auto, di cui abbiamo già parlato.
Due situazioni abbastanza omogenee, accomunate da
una medesima impostazione rappresentata dalla tempestività di due elementi essenziali: in un caso quello della
denuncia del preteso sinistro causato da un veicolo non
identificato, nell’altro quello della indicazione di eventuali
testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente nella
denuncia di sinistro previsto dall’art. 143 c.d.a. nonché
nella richiesta di risarcimento presentata all’impresa di
assicurazione ai sensi degli artt. 148 e 149 c.d.a.
(*) Ispettore assicurativo, Pino Torinese.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
687
Bibliografia
Biancospino D.
Capacchione V.
Moretto M.
Codice doganale
Collana I codici vigenti, ed. La Tribuna, Piacenza 2014, pp. 2240, € 50,00
Quest’Opera, che si rivolge a personale degli uffici doganali, spedizionieri, avvocati, operatori del settore,
è stata aggiornata con:
- la L. 23 giugno 2014, n. 89, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24
aprile 2014, n. 66, misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale;
- il D.M. 7 aprile 2014, n. 303, Procedure per il rilascio all’imbarco e al
trasporto marittimo e per il nulla osta
allo sbarco e al reimbarco su altre
navi di merci pericolose;
- il D.M. 28 febbraio 2014, recante
norme sull’assistenza reciproca in
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure.
Fra gli argomenti affrontati si segnalano, oltre al testo unico doganale e
relativo regolamento, il codice doganale comunitario, accise, accordi preferenziali, contenzioso, diritti doganali, franchigie doganali, importazione,
iva, regimi doganali economici, riscossione, sanzioni, spedizionieri doganali,
stupefacenti, tariffa doganale, transito
comunitario, zone franche.
M.B.
Protospataro Giandomenico
Cenni sulle sanzioni
del Codice della
strada
ed. Egaf, Forlì 2014, pp. 208, € 16,00
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del Codice della strada rende necessaria una conoscenza dei principi che
regolano il settore con l’analisi delle
specifiche problematiche. Quest’Opera è propedeutica allo svolgimento
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capitoli che trattano rispettivamente:
Espletamento del servizio di polizia
stradale e i soggetti abilitati; Principi
generali sulle sanzioni amministrative
pecuniarie; Contestazione e notificazione dei verbali delle violazioni; Diritti di difesa avverso la contestazione
di violazioni; Pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie nel CDS;
Sanzioni accessorie nel CDS relative
ad obblighi di fare ed al veicolo; Reati
connessi alla circolazione stradale.
M.G.
Ramacci Luca
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le sanzioni
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Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
689
Legittimità
Corte di cassazione civile
sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635
Pres. Petti – Est. Carleo – P.M. Fresa (conf.) – Ric. Fincom Spa in liq.
(avv.ti Magaudda e Vermiglio) c. F.F. ed altri
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Utilizzatore del veicolo in leasing y Responsabile
in solido con il conducente y Sussistenza.
. Ai fini del risarcimento danni provocati dalla circolazione di veicolo concesso in locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art.
2054, comma 3, c.c. è esclusivamente l’utilizzatore del
veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 196 c.s., in
ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente,
poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica
del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 91;
nuovo c.s., art. 196; c.c., art. 2054) (1)
(1) Conformemente, v. Cass. civ. 24 gennaio 2012, n. 947, in questa
Rivista 2012, 544. In genere, sull’applicazione dell’art. 91, comma
secondo, c.s., v. Cass. civ. 25 maggio 2004, n. 10034, ivi 2005, 415.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata in data 12 e 16 marzo 1996 F.F.
conveniva in giudizio P.G. e la Fincom Leasing Spa esponendo che in data (omissis) intorno alle ore 23, mentre
attraversava a piedi viale della (omissis), era stato investito dall’auto Suzuki tg. (omissis), priva di copertura assicurativa per r.c.a., condotta dalla P. e di proprietà della
Fincom, riportando lesioni personali. In esito al giudizio, in
cui si costituivano le convenute resistendo alla domanda,
il Tribunale di Messina rigettava le domande attrici sul
presupposto che l’attore non avesse dato adeguata prova
della dinamica dell’incidente. Avverso tale decisione il
soccombente proponeva appello ed in esito al giudizio, in
cui si costituivano la P. e la Fincom, la quale riproponeva
in via subordinata la domanda di garanzia proposta verso
il chiamato L.A., unico soggetto che aveva la disponibilità
dell’auto investitrice proponeva impugnazione incidentale, la Corte di Appello di Messina con sentenza depositata
in data 3 marzo 2008 accoglieva in parte l’appello principale; rigettava quello incidentale; condannava la P., il L. e
la Fincom a corrispondere in solido al F. la somma di Euro
51.657,05 oltre interessi legali a titolo di danno biologico,
morale e patrimoniale,nonchè la somma di Euro 2.582,28
oltre interessi legali a titolo di rimborso spese mediche;
condannava il L. a tenere indenne la Fincom delle somme
che la stessa dovesse corrispondere al F.; provvedeva al
governo delle spese.
Avverso la detta sentenza hanno proposto separati ricorsi per cassazione la P. e la Fincom, articolandoli rispettivamente in due motivi ed in unico motivo. Resiste con
separati controricorsi il F., proponendo a sua volta ricorsi
incidentali, affidati a due motivi. La Fincom ed il F. hanno
depositato altresì memorie illustrative.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve rilevarsi che i ricorsi principali
e quelli incidentali vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Procedendo all’esame del ricorso principale proposto
dalla P., va rilevato che, con la prima doglianza, deducendo
la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., artt.
190 e 191 C.d.S., la ricorrente ha censurato la sentenza
impugnata per aver la Corte di Appello omesso di statuire
che “il comportamento del pedone, contrario alle norme di
legge, era stato il fattore causale esclusivo dell’incidente
per cui è causa, senza sottacere il fatto che l’automobilista
aveva comunque tenuto un comportamento conforme alle
regole dell’ordinaria diligenza e non contrario alle norme
di legge” (così, a pag. 20 del ricorso, in conclusione del
primo motivo).
Con la seconda doglianza, per motivazione insufficiente e contraddittoria, la ricorrente lamenta che la Corte di
appello non avrebbe chiarito adeguatamente la dinamica
del sinistro e sarebbe incorsa nel vizio denunciato omettendo qualsiasi valutazione sulle modalità di attraversamento della strada, da parte del pedone, non riuscendo ad
esplicitare il ragionamento che l’ha portata ad affermare
la responsabilità della P., affermando l’attendibilità di un
teste ma omettendo di tener conto della sua deposizione.
I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto sia pure sotto diversi ed articolati profili,
prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra
loro, non colgono nel segno, essendo il primo inammissibile, l’altro altresì infondato.
Ed invero, le ragioni di doglianza formulate come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle
espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione
della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di
merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni
nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma,
riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti
ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad
un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
691
giur
L e g i t t i m i tà
non è consentita in sede di legittimità. Infatti, premesso
che la valutazione degli elementi di prova e l’apprezzamento dei fatti attengono al libero convincimento del giudice di merito, deve ritenersi preclusa ogni possibilità per
la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di
merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze
di causa.
Con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile
la doglianza mediante la quale la parte ricorrente avanza,
nella sostanza delle cose, un’ulteriore istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul
fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del
giudizio di cassazione.
Senza considerare che il percorso argomentativo della
Corte di merito appare esente dalle censure denunciate
nella misura in cui i giudici di appello, al di là delle divergenti versioni fornite dai testi M. e L., hanno a ben vedere,
conclusivamente, fondato la loro decisione sulle ammissioni rese dalla stessa P. all’udienza del 19 ottobre 1998,
evidenziando come la presunzione di colpa, posta dalla
legge a carico del conducente dell’auto investitrice, non
fosse stata superata dalla prova positiva di una condotta
imprudente del pedone capace di costituire l’unica causa
efficiente del sinistro.
Ciò, in quanto la conducente dell’auto, che per sua ammissione stava attraversando un tratto rettilineo del viale
particolarmente trafficato per la duplice, contemporanea
presenza di veicoli, che uscivano dalla nave, e di persone,
provenienti dal teatro, aveva il preciso dovere di adeguare
la velocità alle circostanze del caso, quasi fino ad arrestare la marcia, e di prevedere il rischio di pedoni che attraversassero la strada, anche fuori delle strisce pedonali,
soprattutto se la visuale era coperta, come nella specie,
da un camion che la affiancava ed aveva arrestato la sua
marcia.
Ed è appena il caso di sottolineare a riguardo che,
secondo il costante orientamento giurisprudenziale, per
superare la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 1,
non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva
alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni
ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente
adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo (ex multis, di
recente, Cass. n. 3542/2013).
Ne deriva che non sussiste il vizio motivazionale dedotto ove si consideri che la motivazione può ritenersi illogica o contraddittoria, per costantissima giurisprudenza
di questa Corte, solo se intrinsecamente incomprensibile;
ovvero se pervenga a conseguenze incompatibili con le
premesse da cui sviluppò il ragionamento: profili, che non
sono riscontrabili nella specie. Il ricorso della P. deve essere pertanto rigettato.
Passando all’esame del ricorso principale proposto dalla Fincom, va osservato che, deducendo la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 3, come integrato dal D.L.vo n. 285 del 1992, art. 91, n. 2, la ricorrente
692
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
lamenta che la corte di appello avrebbe dovuto affermare
la sola responsabilità del locatario L. A., in concorso con
quella del conducente l’autoveicolo concesso in leasing,
escludendo quella del proprietario-concedente.
La doglianza è fondata e merita accoglimento. Come
ha già avuto modo di statuire questa Corte, in caso di
violazione delle norme sulla circolazione commesse dal
conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria, obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento
della sanzione pecuniaria nonchè responsabile in solido
con il conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, è
esclusivamente l’utilizzatore del veicolo e non anche il
proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell’art. 91
nuovo C.d.S., comma 2, e art. 196 C.d.S., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo
l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento
del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione.
Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali
casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso
di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing,
ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23, il responsabile,
litisconsorte necessario nell’azione diretta contro l’assicuratore è esclusivamente il lesse (utilizzatore) e non
il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene
in ogni altra forma di locazione (Cass. n. 10034/2004, Cass.
n. 947/2012).
Pertanto, l’espressa previsione della sussistenza della
responsabilità solidale del locatario con il conducente ai
sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, contenuta nel D.L.vo n.
283 del 1992, art. 91, esclude quella del proprietario concedente, essendo alternativa ad essa in quanto si verte in
materia di responsabilità per fatto altrui (del conducente,
cioè) e la ratio della responsabilità in solido con quest’ultimo si fonda sulla relazione qualificata tra il soggetto da
ritenersi responsabile e la cosa, relazione che, in caso di
locazione finanziaria, concerne esclusivamente l’utilizzatore, e non anche il proprietario concedente, il quale non
ha più il possesso del veicolo né la disponibilità giuridica e
non è in grado di controllarne la circolazione.
Né elementi di segno contrario possono trarsi dalla circostanza che nella specie il locatario - utilizzatore sarebbe
stato moroso nel pagamento dei canoni, dal che sarebbe
derivato a carico della concedente l’onere di chiedere la
restituzione dell’autoveicolo e di verificarne la copertura
assicurativa. Ed invero, la valutazione dell’opportunità
sul se e sul quando agire in giudizio per la risoluzione
del contratto nei confronti del contraente moroso attiene
alla sfera dei rapporti personali delle parti e costituisce
una scelta rimessa alla valutazione discrezionale dell’altro contraente, che non è suscettibile di alcun sindacato
da parte di terzi. Né esiste alcuna norma giuridica che
imponga al proprietario - locatore di un autoveicolo, concesso in leasing, di verificare che l’utilizzatore provveda
ad assicurare il mezzo, rispondendone in proprio in caso
di mancata copertura assicurativa. Ne deriva per queste
ragioni l’accoglimento del ricorso.
giur
L e g i t t i m i tà
Resta da esaminare il ricorso incidentale, di contenuto
analogo, proposto in entrambi i giudizi riuniti, da F.F. ed
affidato a due motivi, con il primo dei quali deducendo
la violazione dell’art. 1224 c.c., comma 1, il ricorrente
lamenta che la Corte avrebbe errato per aver corrisposto
gli interessi legali sulle somme liquidate, a titolo di danno
morale e biologico (obbligazioni di valore), a far data dalla
decisione (3 marzo 2008) piuttosto che dalla data dell’illecito (giugno 1995). Tale motivo è concluso dal seguente
quesito di diritto: “dica la Corte, alla luce dell’art. 1224 c.c.
se nel caso in cui sia liquidata a titolo di danno morale
alla vittima di un illecito una somma determinata in base
ai valori monetari propri del tempo della decisione, se gli
interessi legali dovuti vanno calcolati, alternativamente,
o con riferimento all’ammontare del danno (biologico e
morale) espresso nei valori monetari dell’epoca del fatto e
periodicamente rivalutato, in relazione ai prescelti indici
di svalutazione, oppure facendo riferimento ad un indice
medio nel periodo compreso tra la data dell’illecito e quello della liquidazione”.
La doglianza è inammissibile in quanto il quesito, posto
a corredo, non soddisfa le prescrizioni richieste dall’art.
366 bis c.p.c., sotto il profilo della necessaria congruenza
alla violazione dedotta.
Ed invero costituisce orientamento consolidato di
questa Corte quello secondo cui il quesito non può essere
astratto ed avulso dalla fattispecie concreta, così come è
avvenuto invece nella specie, ma deve, imprescindibilmente, attenere al decisum ed essere specificamente riferito
al motivo cui accede contrapponendosi direttamente alla
regola di diritto, che si ritiene erroneamente applicata regola che sia pure in sintesi deve essere riportata - ed
indicando altresì il principio di diritto che dovrebbe essere
applicato nella fattispecie, in luogo dell’altro.
Passando al secondo motivo, va osservato che, deducendo la violazione dell’art. 1224 c.c., commi 1 e 2, il ricorrente lamenta che il danno patrimoniale sarebbe stato
determinato dai giudici di merito avendo come parametro il reddito documentato degli anni 1993-1994, senza
riportarlo ai valori monetari attuali. E ciò, contrariamente
a quanto ritenuto ed espressamente statuito dalla Corte
territoriale a causa di una svista di carattere aritmetico
ovvero di un errore di calcolo.
Anche tale motivo è inammissibile ove si consideri che
il riferimento alla svista di carattere aritmetico ovvero
all’errore di calcolo, espressamente contenuto nell’esplicazione della ragione di doglianza, non consente di stabilire con assoluta certezza se il ricorrente lamenti: 1) un
effettivo errore di calcolo in cui sarebbe incorsa la Corte di
merito; 2) un’erronea percezione del contenuto del documento posto a base del ragionamento, avendo la Corte di
merito ritenuto che esso si riferisse ad un reddito prodotto
“attualmente”, ad onta ed in contrasto con quanto risultava dal documento stesso; 3) un errore, consistito nella
consapevolezza che si trattasse di un reddito degli anni
1993-1994, accompagnato però dal mancato adeguamento
della somma ai valori monetari del tempo della decisione.
Ed invero, nella prima delle tre ipotesi, l’inammissibilità deriverebbe dal rilievo che,in sede di legittimità,
non può procedersi alla correzione di errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla
stessa provvedere il giudice a quo (Cass. n. 28712/2013,
n. 490/99, n. 12004/06); nella seconda ipotesi, l’inammissibilità deriverebbe dalla considerazione che, qualora,
l’erronea valutazione dipenda da una falsa percezione
della realta1, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, esatto
un dato documentale, la cui inesattezza risulti invece
incontestabilmente accertata dal medesimo documento, è
configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente
con l’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395,
n. 4, cod. proc. civ. (tra le tantissime cfr. Cass. n. 15672/05,
3024/02, 10027/04, 21870/04, 11276/05); nell’ultima ipotesi,
infine, l’inammissibilità deriverebbe dalla considerazione
che, non avendo il ricorrente riportato in ricorso il brano
del documento, in cui è indicato l’anno di riferimento ciò, in osservanza dell’onere di autosufficienza del ricorso
per cassazione - non è dato di accertare se effettivamente
il danno patrimoniale sia stato determinato dai giudici di
merito, avendo come parametro il reddito documentato
degli anni 1993-1994, così come assume il F..
Ed invero, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale accenna genericamente “ad un documentato reddito
netto di Euro 55.000,00” (v. pag. 11), senza indicare l’anno
in cui era stato prodotto tale reddito, con la conseguenza
che, in difetto di assolvimento dell’onere di autosufficienza da parte del ricorrente, a questa Corte non è consentito
di verificare l’assunto del ricorrente stesso, essendole precluso di accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e ad
elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito.
Ciò, senza considerare che il ricorrente non ha neppure
assolto l’onere di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, del documento in questione
e dei dati necessari al suo reperimento. (cfr. Sez. Un. n.
22726/2011).
Alla stregua di tutte le pregresse considerazioni, va
disatteso il ricorso principale della P. e vanno dichiarati
inammissibili quelli incidentali proposti dal F.. Deve essere invece accolto il ricorso della Fincom Spa per cui la
sentenza impugnata va cassata in relazione a tale ricorso.
Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda risarcitoria
proposta da F.F. nei confronti della Fincom Finanziaria
Commerciale Spa.
Con riferimento al rapporto tra il F. e la Fincom, le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M.
n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi
professionali. Attesa la reciproca soccombenza sussistono
giusti motivi per compensare fra le altre parti le spese del
giudizio. (Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
693
giur
L e g i t t i m i tà
Corte di cassazione civile
sez. III, 13 giugno 2014, n. 13364
Pres. Amatucci – Est. Sestini – P.M. Corasaniti (conf.) – Ric. G. c.
Comune di Sant’Elpidio a Mare ed altro
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Obbligo di segnaletica y
Rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica
e un sinistro stradale y Strada extraurbana y Applicazione dell’art. 2051 c.c. y Sussistenza.
. In relazione a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha sempre la possibilità di collocare
la segnaletica prevista dal Codice della Strada, con
la conseguenza che, ove si prospetti l’esistenza di un
rapporto causale fra l’inidoneità della segnaletica e un
sinistro stradale, non può predicarsi l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051 c.c. per il
solo fatto che la strada sia extraurbana. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 2051; nuovo c.s., art. 37) (1)
(1) Sulla responsabilità dell’ente proprietario o gestore della strada
ex art. 2051 c.c., cfr., con specifico riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass. civ. 20 settembre 2011, n. 19129, in questa
Rivista 2012, 336; Cass. civ. 16 maggio 2008, n. 12425, ivi 2008, 830 e
Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15383, ivi 2007, 696.
Svolgimento del processo
Il (omissis), all’altezza della confluenza di una strada
comunale in una provinciale, in territorio del comune
di (omissis), si verificava uno scontro fra l’autovettura
condotta da G.G.D. e quella guidata da D.V., a seguito del
quale quest’ultimo decedeva, mentre l’altro conducente
riportava lesioni.
Assumendo che il sinistro era stato determinato dall’insufficienza della segnaletica stradale, che non gli aveva
consentito di avvistare tempestivamente la confluenza nella strada provinciale, il G. conveniva in giudizio il Comune
di Sant’Elpidio a Mare e l’Amministrazione Provinciale di
Ascoli Piceno per sentirli condannare al risarcimento dei
danni dal medesimo subiti.
Il giudizio si svolgeva anche nei confronti del comune
di Montegranaro (chiamato in causa dopo che il comune
di Sant’Elpidio a Mare aveva negato che il tratto di strada
interessato dal sinistro rientrasse nel proprio territorio)
nonché nei confronti delle compagnie assicuratrici chiamate in garanzia dalle due amministrazioni comunali e
si concludeva col rigetto della domanda attorea e la condanna del G. al pagamento delle spese processuali.
In sede di gravame, la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza impugnata e, previa compensazione
delle spese di primo grado fra il G., il Comune di Sant’Elpidio a Mare e la UNIPOL Assicurazioni s.p.a., condannava l’appellante alla rifusione delle spese del grado nei
confronti della Provincia di Ascoli Piceno, del Comune di
Montegranaro e della Milano Assicurazioni s.p.a..
Ricorre per cassazione il G., affidandosi a dieci motivi,
illustrati da memoria; gli intimati non svolgono attività
difensiva.
694
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Motivi della decisione
1. Al ricorso in esame si applica, ratione temporis, la
disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. in quanto la sentenza è
stata pubblicata in data 14 dicembre 2007.
2. Il ricorrente prospetta motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c.,
(il primo, il secondo, il terzo, il quinto sub B), il settimo e
il decimo) nonché motivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., (il quarto,
il quinto, sub A), il sesto, l’ottavo e il nono); mentre gli
ultimi due concernono la condanna del G. alla rifusione
delle spese in favore delle compagnie terze chiamate in
causa, tutti gli altri motivi censurano la sentenza impugnata per avere escluso l’efficienza causale del fatto colposo delle amministrazioni convenute (segnatamente, del
comune di Montegranaro), che il ricorrente individua nella mancata adozione delle necessarie segnalazioni (verticali e orizzontali) atte a rendere edotto il conducente
proveniente dalla strada comunale (nel caso, il G.) della
presenza dell’intersezione con la strada provinciale.
3. Ad eccezione del settimo e del decimo, tutti i motivi
che deducono violazione e falsa applicazione di norme di
diritto - indicate negli artt. 2043 e 1227 c.c., 40 e 41 c.p.
(primo motivo), 2043 c.c. e 41, 2 comma c.p. (secondo motivo), 1227, 1 comma c.c. (terzo motivo), 37 C.d.S. e 673
c.p. (quinto motivo, sub B) - appaiono volti principalmente a sollecitare - ancorché sotto il profilo della violazione
di legge - una diversa valutazione dei fatti.
Per di più (e quale conseguenza della stessa impostazione delle censure), sono assistiti da quesiti di diritto non
idonei, in quanto si risolvono in un interpello circa la fondatezza della tesi del ricorrente (affermata sul presupposto di valutazioni di fatto diverse da quelle compiute dalla
Corte territoriale), senza enunciare - come necessario - la
regula iuris applicata dal giudice di merito e quella – diversa - ritenuta applicabile dal medesimo ricorrente.
Tali motivi risultano conseguentemente tutti inammissibili.
4. Parimenti inammissibile è l’ottavo motivo, che deduce vizio di motivazione e censura la sentenza impugnata
per non aver ammesso la C.T.U. ed alcuni capitoli di prova
testimoniale, ma omette - incorrendo in difetto di autosufficienza - di trascrivere i capitoli e di indicare le specifiche
circostanze sulle quali era stata richiesta la consulenza
tecnica, non consentendo a questa Corte di valutare la
decisività dell’incombente istruttorio disatteso.
5. Il ricorso merita, invece, accoglimento in ordine ai
motivi XV, V (sub A), VI e VII, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto investono il tema della segnaletica stradale, sotto i distinti profili dell’individuazione degli obblighi gravanti sugli enti proprietari delle strade e
dell’adeguatezza del percorso motivazionale seguito dalla
Corte territoriale per escludere la responsabilità degli enti
gestori del tratto stradale in cui si verificò il sinistro.
5.1. Il VII motivo (“violazione e falsa applicazione
dell’artt. 2051 c.c. in tema di responsabilità per custodia”)
censura la Corte territoriale per avere sussunto la fattispecie “nell’ambito di una responsabilità ex art. 2043 c.c.,
non essendo configurabile, nella specie, quella di cui all’art. 2051 c.c.”.
giur
L e g i t t i m i tà
5.2. Sul punto, la sentenza impugnata spiega che “per i
beni del demanio stradale la possibilità in concreto della
custodia... va esaminata oltre che in relazione all’estensione delle strade anche alle loro caratteristiche, alla loro
posizione e alle dotazioni che l’ente preposto di volta in
volta appresta condizionando le aspettative degli utenti
che sono ben diverse a seconda dell’importanza della
strada (è indubbio che chi percorre una strada statale
può ragionevolmente presumere di trovarsi di fronte a una
segnaletica perfettamente rapportata allo stato dei luoghi a differenza dell’utente di una strada secondaria: la
diligenza che è richiesta al danneggiato nell’uso del bene
demaniale... sarà diversa a seconda che si tratti, a titolo
puramente esemplificativo, di una strada campestre o del
corso principale della città, pur facendo capo entrambe al
demanio stradale dello stesso comune, proprio perché il
danneggiato fa affidamento su una diversa attività di controllo-custodia, che quindi ritiene esigibile, in relazione ai
due tipi di strada del medesimo demanio)”; aggiunge la
Corte territoriale che “nel caso in esame trattasi di strada
ubicata in territorio extraurbano del Comune di Montegranaro per le cui caratteristiche... non appare possibile
esercitare su di essa la custodia intesa quale potere di
fatto sulla stessa da parte dell’ente gestore nel senso suindicato... così come non vi è dubbio che la strada provinciale avente, nell’occorso, diritto di precedenza, oltre ad
essere destinata ad un uso generale e diretto da parte di
una molteplicità di utenti abbia un’estensione tale da non
consentire all’ente proprietario di esercitare sulla stessa
l’efficace controllo summenzionato”.
5.3. Tali affermazioni vanno censurate, in quanto denotano una non corretta lettura della giurisprudenza di
questa Corte in tema di responsabilità dei proprietari (o
gestori) delle strade e mostrano di non tener conto della
natura dell’omissione (di custodia) specificamente dedotta dal G..
Pacifica - in tema di demanio stradale - la riconducibilità della responsabilità dell’ente proprietario o gestore al paradigma dell’art. 2051 c.c. (cfr., con specifico
riferimento alla mancanza di adeguata segnaletica, Cass.
n. 15383/2006, Cass. n. 12425/2008 e Cass. n. 19129/2011),
questa Corte ha tuttavia precisato (cfr., per tutte, Cass. n.
15383/2006) che l’applicazione di tale regime presuppone
un effettivo potere di gestione sul bene, anche in termini
di possibilità di controllo e di tempestivo intervento volto
a ovviare alle situazioni di pericolo: è questa la ragione
per cui - in relazione a situazioni pericolose imprevedibili
o non immediatamente eliminabili (si pensi, ad es., alla
perdita d’olio da un motore o all’ingombro della carreggiata causato dalla caduta di oggetti da un veicolo in transito) - si è evocata la distinzione fra strade ubicate nel
perimetro urbano e strade extraurbane o si è valorizzato
il dato dell’estensione del demanio o della destinazione
dello stesso ad una generalità indeterminata di utenti al
fine di ricondurre nell’ambito del caso fortuito tutte quelle
situazioni che, sfuggendo alla possibilità di controllo
continuo e di immediato intervento dell’ente proprietario,
non potrebbero dirsi comprese nella sua sfera di effettiva
custodia.
Ciò premesso, deve tuttavia ritenersi che tale distinzione non abbia ragione di essere invocata in relazione
all’adeguatezza della segnaletica stradale, giacché rispetto ad essa non possono darsi quelle evenienze (di imprevedibilità o impossibilità di immediato intervento) che
in alcuni casi consentono di escludere - in concreto - un
effettivo potere di controllo su beni compresi nel demanio
stradale.
È evidente, infatti, che l’attività diretta all’ordinaria
“apposizione e manutenzione della segnaletica stradale”
(disciplinata dagli artt. 37 e segg. del Codice della Strada)
non è soggetta a imprevisti di sorta e può (e - dunque deve) essere realizzata secondo criteri di completezza
e adeguatezza per ogni tipo di strada (a prescindere dal
fatto che la stessa sia statale o provinciale o comunale,
urbana o extraurbana) e con necessità di tener conto, in
ogni caso, delle concrete caratteristiche del tratto stradale e delle effettive necessità di segnalazione.
Non può dunque affermarsi che, quanto alla collocazione della segnaletica, l’ente gestore si trovi in posizione differente per le strade comprese nel perimetro urbano e per
quelle extraurbane, né può riconoscersi un qualche rilievo
all’estensione del bene o al numero degli utenti; deve allora affermarsi il seguente principio di diritto: “in relazione
a qualunque tipo di strada, l’ente proprietario o gestore ha
sempre la possibilità di collocare la segnaletica prevista
dal Codice della Strada, con la conseguenza che, ove si
prospetti l’esistenza di un rapporto causale fra l’inidoneità
della segnaletica e un sinistro stradale, non può predicarsi
l’esclusione dell’applicazione del paradigma dell’art. 2051
c.c. per il solo fatto che la strada sia extraurbana”.
5.4. Ciò premesso in punto di diritto e considerato che
la soluzione della controversia dipende - in ultima analisi
- dalla valutazione dell’adeguatezza o meno della segnaletica presente in prossimità dell’incrocio in cui si verificò il
sinistro, deve ritenersi che la motivazione della sentenza
sia viziata - per insufficienza - in relazione all’affermazione
dell’idoneità della segnaletica.
Infatti, pur fondando il proprio apprezzamento sulle risultanze del rapporto della Polizia Stradale (che descrive
il luogo dell’incidente ed evidenzia almeno tre circostanze
significative, ossia il fatto che l’unica segnaletica verticale
era costituita da un cartello di stop, che la segnaletica
orizzontale era “in alcuni punti nemmeno visibile” e che
dopo l’incidente venne apposto un ulteriore segnale di
stop), la Corte territoriale mostra di aver considerato
esclusivamente le buone condizioni atmosferiche e di
visibilità e il fatto che “lungo la strada percorsa dal G. era
presente una segnaletica verticale di stop... che come leggesi nel rapporto della Polizia stradale... era avvistabile da
una notevole distanza rispetto al punto in cui i due veicoli
venivano a conflitto”), trascurando di prendere in considerazione gli altri elementi (quanto meno per escluderne la
rilevanza nell’ambito di una valutazione complessiva delle
risultanze del medesimo rapporto) che pure non apparivano - prima facie - privi di significato.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
695
giur
L e g i t t i m i tà
Sebbene il giudice non sia tenuto a confutare analiticamente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo
sufficiente che, dopo averle vagliate nel loro complesso,
indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento (implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata), ritiene il
Collegio che, nel momento in cui ha scelto di riconoscere
prevalente rilevanza alle risultanze del rapporto della Polstrada, la Corte non avrebbe potuto non dar conto di avere
effettivamente vagliato tutti gli elementi risultanti da detto rapporto, spiegando perché - nelle condizioni date ed
anche a fronte del fatto che, dopo il sinistro, venne apposto un secondo segnale di stop - l’unico segnale all’epoca
esistente sia stato ritenuto idoneo - da solo e in difetto
di adeguata segnaletica orizzontale - ad assolvere all’obbligo di segnalare adeguatamente la presenza dell’incrocio
(tanto più che il giudizio di “avvistabilità” dell’unico segnale presente, espresso dall’autore del rapporto, non è
assistito dalla fede privilegiata).
6. Accolti, pertanto, i motivi IV, V (sub A), VI e VII e
cassata la sentenza in relazione ad essi (con assorbimento
dei motivi IX e X, attinenti al regolamento delle spese
processuali), deve disporsi un nuovo giudizio che rivaluti i
fatti alla luce dei principi di diritto sopra illustrati e delle
ragioni che hanno determinato l’insufficienza della motivazione della sentenza cassata.
7. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio. (Omissis)
Corte di cassazione penale
sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612
(ud. 10 aprile 2014)
Pres. Brusco – Est. Brusco – P.M. Di Popolo (parz. diff.) – Ric. Izzo
Reato y Elemento soggettivo (psicologico) y Colpa
y Colpa cosciente y Prevedibilità dell’evento dannoso y Sufficienza y Esclusione y Prova dell’effettiva
prevedibilità dell’accadimento dell’evento futuro
y Necessità y Fattispecie in tema duplice omicidio
colposo derivante da sinistro stradale.
. Ai fini della configurabilità dell’aggravante della c.d.
“colpa cosciente” (art. 61 n. 3 c.p.), non è sufficiente la
mera “prevedibilità” dell’evento successivamente verificatosi, ma occorre la prova della sua effettiva previsione, accompagnata dal convincimento, comunque nutrito, che esso non si sarebbe verificato. (Nella specie,
in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato
la decisione dei giudici di merito i quali, in un caso di
duplice omicidio colposo derivante da incidente stradale, avevano riconosciuto l’aggravante in questione
sulla sola base della prevedibilità dell’evento, avuto
riguardo alla gravità della condotta colposa posta in essere dall’imputato, costituita dall’avere egli intrapreso,
alla guida della sua autovettura, procedendo a velocità
largamente superiore al consentito, in prossimità di
una curva, il sorpasso di altro veicolo, venendo quindi a
696
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
collidere con un ciclomotore proveniente dall’opposto
senso di marcia). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 43; c.p., art.
575; c.p., art. 589) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen, sez, IV, 25 marzo 2009, 13083, in Riv. pen. 2009, 823. Sul tema,
per un distinguo tra la figura della colpa cosciente e quella del dolo
eventuale, si veda Cass. pen., sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, in questa Rivista. 2011, 704.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
con sentenza del 22 aprile 2009, dichiarato Izzo Lorenzo
responsabile del delitto di duplice omicidio colposo, con
violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, ai danni di Longobardo Anna e Palumbo Enrico,
nonché del reato di cui all’art. 189, commi 1 e 6, cod. strada
- perchè, dopo aver cagionato il sinistro stradale di cui si è
detto, si era dato alla fuga, così venendo meno all’obbligo
di fermarsi - lo condannava, unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione, alla pena di anni sette di reclusione
(con revoca della patente di guida), nonché a risarcire il
danno patito dalle parti civili, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle quali stabiliva alcune provvisionali.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che
l’imputato - percorrendo alla guida di un’autovettura FIAT
Barchetta, alla velocità di 110 Km/h, una strada a doppio
senso di circolazione sulla quale era imposto, nel suo senso di marcia, il limite massimo di 40 Km/h effettuava, in
ora notturna e a ridosso di un centro abitato, una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva e in presenza di un
espresso divieto, invadendo del tutto l’opposta semicarreggiata e così travolgendo un ciclomotore a bordo del quale
viaggiavano, in senso contrario, le due vittime indicate.
1.1. La Corte d’appello di Napoli, investita dell’appello
proposto da Izzo Lorenzo, con sentenza del 18 febbraio
2013, sostituita la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente di guida con la sospensione
della stessa per la durata di quattro anni, confermava nel
resto la sentenza di primo grado.
2. L’imputato propone ricorso per cassazione corredato
da sette motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di
legge in relazione all’art. 420 ter, c.p.p.
Assume il ricorrente che il giudice per le indagini
preliminari era incorso in una ipotesi di nullità per avere
dichiarato, all’udienza del 1°ottobre 2007, la contumacia
dell’imputato in assenza dell’avviso previsto dall’art. 420 ter
del codice di rito. Alla prima udienza del 29 giugno 2007 il
processo non era stato trattato per l’adesione del difensore
ad un’astensione proclamata “dagli avvocati pena listi di Napoli” e il Gip, rinviando all’udienza dello ottobre 2007, senza
dichiarare la contumacia, non aveva disposto darsi avviso
all’imputato. A quest’ultima udienza il Gip, vista la regolarità della notifica per l’udienza del 29 giugno 2007, aveva
dichiarato la contumacia e poiché la contumacia non era
stata accertata all’udienza del 29 giugno 2007 il giudice non
avrebbe potuto dichiararla all’udienza successiva, senza che
fosse stato effettuata una nuova citazione dell’imputato.
giur
L e g i t t i m i tà
2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotto
vizio motivazionale in relazione al comma 5 dell’art. 420
ter c.p.p. Il Tribunale aveva disatteso l’istanza di rinvio
per legittimo impedimento derivante da concomitante
impegno professionale del difensore per l’udienza del 10
dicembre 2008. L’istanza in parola, fatta pervenire cinque
giorni prima, illustrava i plurimi impegni professionali del
titolare della difesa, taluni dei quali concernenti imputati
detenuti, e affermava l’impossibilità di nominare sostituti
ma era stata ingiustamente disattesa e il difensore, impegnato dinanzi alla Corte d’appello di Napoli in difesa di
tale Manno Antonio, non era stato in grado di raggiungere
Pozzuoli, a cagione del ritardo che aveva interessato la
causa del Manno.
2.3. Con il terzo motivo viene allegato vizio motivazionale in ordine all’affermata penale responsabilità per la
violazione dell’art. 189, cod. strada.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe
omesso di considerare che l’imputato, in preda a forte
stato confusionale per l’accaduto, sceso dalla propria
autovettura, si era fatto accompagnare da un passante in
ospedale, ove gli era stata medicata una ferita alla fronte,
presentandosi, poco dopo, del tutto spontaneamente, al
Commissariato di P.S.
Inoltre, soggiunge il ricorrente, non essendovi alcuno
da soccorrere, in quanto due ragazzi erano deceduti sul
colpo, il reato ipotizzato non era configurabile.
2.4. Con il successivo motivo viene denunziato vizio
motivazionale in ordine alla ritenuta aggravante della
colpa cosciente o con previsione.
Le potenzialità dell’autovettura, le buone condizioni
dell’asfalto e quelle del conducente facevano escludere
che costui si fosse reso conto della possibilità di un simile
accadimento. La noncuranza di quanto può avvenire agli
altri utenti della strada configura una colpa grave ma non
una colpa cosciente.
2.5. Con il quinto motivo, denunziando vizio motivazionale, l’imputato si duole del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche e della quantificazione della pena,
giudicata eccessiva. La Corte territoriale, nel disattendere
lo specifico motivo, si era limitata a richiamare la motivazione del Tribunale, senza aver preso in seria considerazione gli elementi che avrebbero dovuto controbilanciare,
in favore del ricorrente, il giudizio negativo (giovane età,
incensuratezza, ammissione dei fatti, corretto comportamento tenuto dopo il sinistro).
2.6. Con il sesto motivo si assume che la Corte partenopea aveva incongruamente disatteso la richiesta di
riduzione delle provvisionali, pur in presenza di colpa
concorrente delle vittime le quali non indossavano il casco e prendevano posto in due su un veicolo abilitato al
trasporto di una sola persona.
2.7. Infine, con l’ultimo motivo, viene denunziata violazione di legge in quanto il giudice di secondo grado aveva
applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, peraltro per la durata
massima di legge, senza alcuna richiesta da parte del P.M.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è fondato limitatamente alla riconosciuta
esistenza dell’aggravante della colpa con previsione mentre i restanti motivi sono infondati o inammissibili.
3.1. Preliminarmente deve essere ritenuto infondato
il primo motivo di ricorso che si riferisce alla irregolare
costituzione del giudizio nell’udienza preliminare per non
essere stato dato avviso all’imputato, regolarmente citato
ma non ancora dichiarato contumace, del rinvio ad una
successiva udienza.
È anzitutto necessario, per valutare la fondatezza del
motivo, descrivere la fattispecie in concreto verificatasi
con l’esame degli atti richiamati nel ricorso trattandosi di
dedotta violazione di natura processuale per il cui esame
il giudice di legittimità è giudice del fatto.
Non è contestato che all’imputato sia stato regolarmente notificato l’avviso per l’udienza preliminare fissata per
il giorno 29 giugno 2007. In questa udienza l’imputato Izzo
Lorenzo non è comparso e il suo difensore di fiducia, avv.
Diego Di Bonito, ha dichiarato di aderire all’astensione
dalle udienze proclamata dalla camera penale di Napoli.
Il giudice ha rinviato l’udienza al 1° ottobre 2007 e in
questa udienza, alla quale l’imputato non era presente,
il difensore ha eccepito il mancato avviso al suo assistito
della nuova udienza fissata. Il giudice, dopo aver disatteso l’eccezione sottolineando che l’avviso per l’udienza
preliminare era stato regolarmente notificato per la precedente udienza alla quale l’imputato non era comparso
senza addurre alcun legittimo impedimento, ha disposto
la prosecuzione del processo previa dichiarazione della
contumacia dell’imputato.
La Corte non ignora che, secondo un orientamento della
giurisprudenza di legittimità, la fattispecie accertata integra un’ipotesi di nullità che, pur non rientrando tra quelle
previste dall’art. 179 c.p.p. (in particolare non potendosi
considerare omessa la citazione, in effetti già regolarmente effettuata, ma trattandosi di sua omessa rinnovazione),
integra un’ipotesi di nullità a regime intermedio che deve
essere eccepita nei termini previsti dall’art. 182 comma
20 del codice di rito (cfr. Cass., sez. II, 19 maggio 2009 n.
25675, Furgone, rv. 244170; 12 marzo 2008 n. 15417, Cattaneo, rv. 239793).
Nel caso di specie risulta che l’eccezione sia stata
proposta all’udienza del 1° ottobre 2007 - e riproposta con
i motivi di appello - per cui la nullità, se esistente, non
potrebbe ritenersi sanata e quindi poteva essere dedotta
anche con il ricorso in cassazione.
Ma la Corte. ritiene di dover richiamare un diverso
orientamento di legittimità già fatto proprio da questa
sezione con la recente sentenza 17 ottobre 2013 n. 1497),
Alimi, Rv. 258563. In base a questa decisione la mancata
formale dichiarazione di contumacia dell’imputato non
comparso all’udienza, per la quale abbia regolarmente ricevuto la notificazione della richiesta di rinvio a giudizio,
e senza che sia stato indicata alcuna ragione di impedimento a comparire, non impedisce di ritenere l’imputato
contumace già alla prima udienza anche se la contumacia
non sia stata formalmente dichiarata. Va infatti distinta
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l’ipotesi nella quale l’imputato abbia addotto un legittimo
impedimento a comparire - nel qual caso incombe sul
giudice l’obbligo di verificare l’esistenza dell’impedimento
che, se accertato, impone di rinotificare l’atto di evocazione in giudizio (art. 420 ter, comma 1, c.p.p.) dal caso in cui
alcun legittimo impedimento sia stato addotto o la verifica
sulla sua esistenza abbia avuto esito negativo.
In questa seconda ipotesi (inesistenza del legittimo
impedimento perchè non eccepito o non provato) esistono i presupposti per la dichiarazione di contumacia e
alcun effetto può derivare dalla circostanza che tale dichiarazione non sia formalmente avvenuta o che avvenga
solo successivamente. L’ordinamento processuale si va
infatti sempre più orientando verso un sistema di garanzie
“sostanziali” che hanno come riferimento la conoscenza
effettiva dei dati necessari alla difesa e non l’astratta garanzia del rispetto formale delle norme e, proprio in tema
di mancata dichiarazione di contumacia, in presenza dei
presupposti per questa dichiarazione, la giurisprudenza di
legittimità si è in prevalenza orientata nel senso di ritenere irrilevante la mancata dichiarazione sia perchè questa
causa di nullità non è prevista dalla legge sia perchè dalla
situazione indicata non deriva alcun pregiudizio all’imputato (solo semplificativamente si richiamano, oltre alla
già citata sentenza Alimi, sez. V, 4 giugno 2008, n. 36651,
Ventola, Rv. 241634; sez. IV, 15 novembre 2006, n. 41981,
Marzotto).
Consegue alle considerazioni svolte che già all’udienza
del 29 giugno 2007 esistevano i presupposti per la dichiarazione di contumacia dell’imputato e quindi diveniva applicabile il disposto dell’art. 420 quater, comma 1, c.p.p.
che attribuisce al difensore la rappresentanza dell’imputato contumace.
3.2. Esiste un diverso aspetto del problema che peraltro non è stato evidenziato dalla difesa del ricorrente ma si
ritiene opportuno esaminare perchè astrattamente idoneo
a produrre una nullità assoluta e insanabile rilevabile d’ufficio. All’udienza del 29 giugno 2007 il giudice provvide, a
norma dell’art. 420 c.p.p., agli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti e in questa fase non rilevò alcun
vizio nelle notificazioni e comunicazioni alle parti. In questo momento, in mancanza della deduzione di una ragione
di impedimento a comparire dell’imputato, esistevano
quindi i presupposti per la dichiarazione di contumacia.
Subito dopo però il difensore manifestò la sua volontà
di aderire alla sospensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle camere penali.
Orbene, anche a voler prescindere dal dato formale
che, prima di tale dichiarazione, si erano già verificati i
presupposti per la dichiarazione di contumacia si osserva
che il caso non è equiparabile a quello dell’impedimento
riconosciuto del difensore che non consente - per il combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 420 ter c.p.p. - di
trattare anche le questioni pregiudiziali e impone la rinnovazione dell’avviso.
L’adesione all’astensione proclamata da un organismo
sindacale non costituisce infatti un impedimento ma
l’esercizio di una libertà con la conseguente necessità di
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contemperare le contrapposte esigenze (in questo senso,
sia pure ai diversi fini del calcolo della durata della sospensione della prescrizione per il disposto dell’art. 169
comma 3 c.p., v. sez. IV, 29 gennaio 2013, n. 10621, M., Rv.
256067; sez. II, 12 febbraio 2008, n. 20574, Rosano, Rv.
239890); con la conseguenza che non può essere inibito
al giudice in presenza dell’astensione di pronunziare un
provvedimento ordinatorio (peraltro sempre revocabile)
quale la dichiarazione della contumacia; pronuncia vietata
solo in caso di impedimento (sulla possibilità di dichiarare la contumacia dell’imputato anche in caso di adesione
del difensore all’astensione proclamata dall’organismo di
categoria v. sez. IV, 28 settembre 2010, n. 37933, Mancuso,
Rv. 248452; 12 ottobre 2005, n. 44657, Ferraro, Rv. 232373;
sez. III, 18 dicembre 2000, n. 5941, Fazio, Rv. 218701;
analogamente, per la revoca della contumacia, v. sez. I, 28
ottobre 2009, n. 44202, G., Rv. 245680).
3.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
L’impedimento del difensore di fiducia, già regolato dall’abrogato art. 486 comma 50 c.p.p., è ora disciplinato
dall’art. 420, ter, comma 50, del codice di rito che impone
la sospensione o il rinvio del dibattimento “nel caso di assenza del difensore quando risulta che l’assenza stessa è
dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo
impedimento, purchè prontamente comunicato.”
Grava pertanto sul difensore (o sull’imputato) l’onere
di dimostrare l’assoluta impossibilità di comparire per
espletare il mandato difensivo e non v’è dubbio che il concomitante impegno difensivo possa integrare il legittimo
impedimento. In questo caso però il difensore dovrà dimostrare l’esistenza dell’impegno concomitante e indicare le
ragioni che lo inducono a privilegiare una difesa rispetto
ad un’altra e su questa scelta, a meno che sia fondata su
criteri incongrui, il potere di sindacato del giudice è assai
limitato.
Va ancora rilevato peraltro che, anche in presenza di
legittimo impedimento, il giudice, in base al principio
del bilanciamento degli interessi in gioco, può respingere
l’istanza qualora lo impongano ragionevoli ragioni attinenti alla corretta amministrazione della funzione giudiziaria
(per es. il prossimo maturare della prescrizione).
In ogni caso costituisce presupposto per l’applicazione
dell’istituto, ai fini della concessione della sospensione o
del rinvio, la tempestiva comunicazione dell’impedimento. Questa tempestività è ovviamente riferita al momento
in cui il difensore viene a conoscenza del concomitante
impegno difensivo ed ha lo scopo di consentire al giudice
del processo di cui si chiede il rinvio di riprogrammare il
ruolo di udienza inserendo, ove possibile, la trattazione di
altri processi.
Nel caso in esame il giudice di merito ha fatto buon governo di questi principi rilevando (in un caso in cui il legittimo impedimento era documentato e la scelta di privilegiare l’altro processo poteva apparire in astratto motivata)
che il difensore non aveva documentato la contestuale trattazione dei procedimenti nei confronti di Avallone Carlo e
Panico Antonio ma solo la qualità di difensore dei predetti;
che, per quanto riguarda il procedimento nei confronti di
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Manno Antonio, non era dato desumere dalla documentazione prodotta lo stato di detenzione; che l’impossibilità di
sostituzione era solo apoditticamente affermata senza che
venissero spiegate le ragioni di tale impossibilità. Trattasi
di motivazione adeguata ed esente da alcun vizio logico che
conseguentemente si sottrae al sindacato di legittimità; in
particolare, per quanto riguarda la possibilità di sostituzione, si osserva che la decisione è rispettosa dell’orientamento uniforme del giudice di legittimità secondo cui il
difensore ha l’onere di indicare le ragioni che giustificano
l’affermata impossibilità di sostituzione (cfr. sez. V, 28 ottobre 2010, n. 41148, Cutrale; Rv. 248905; sez. I, 11 febbraio
2004, n. 13351, Appio, Rv. 228160).
4. Passando all’esame dei motivi di merito deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità del terzo motivo riguardante
l’affermata responsabilità per il delitto previsto dall’art.
189 del codice della strada. Il ricorrente, con la censura
in esame, pretende infatti di fornire del fatto che lo ha
riguardato una lettura difforme da quella logicamente
argomentata dal giudice di appello e senza neppure confrontarsi con le argomentazioni da questi fornite.
In particolare i giudici di secondo grado hanno accertato che le ferite subite da Izzo Lorenzo erano superficiali
e non tali comunque da provocare uno stato mentale di
natura patologica che potesse influire sulla percezione
dell’incidente e della sua gravità. Questa valutazione è
stata fornita all’esito dell’esame della condotta tenuta
dall’imputato subito dopo l’incidente e nelle ore successive e la sentenza impugnata ha tratto conferma del suo
convincimento anche dal contenuto delle dichiarazioni
rese nell’interrogatorio dal medesimo imputato.
Irrilevante è poi la circostanza che, al momento dell’allontanamento, i due motociclisti investiti fossero già morti
posto che all’imputato è stato contestato il reato di fuga di
cui al comma sesto dell’art. 189 codice della strada e non
anche quello di omissione di soccorso di cui al comma 7.
4.2 È invece fondato, come si è già accennato, il motivo
che si riferisce alla riconosciuta esistenza dell’aggravante
prevista dall’art. 61 n. 3 c.p. (colpa con previsione o colpa
“cosciente”).
Va premesso che la natura normativa della colpa, ormai
generalmente riconosciuta, trova una significativa deroga
nel caso della colpa con previsione o “colpa cosciente”
nella quale la componente psicologica è non solo ineliminabile ma addirittura preponderante anche se la componente normativa è parimenti essenziale (è pur sempre
necessario, nella colpa con previsione, che l’agente violi
una regola cautelare).
Tradizionalmente si afferma che, nella colpa cosciente
(che il legislatore considera un’aggravante: art. 61 n. 3
c.p.) l’agente prevede che la sua condotta possa cagionare
l’evento ma ha il convincimento di poterlo evitare. Questa forma di colpa è contigua ad un’ipotesi di dolo, il dolo
eventuale; ciò che distingue la colpa cosciente dal dolo
eventuale è che, in questo secondo caso (dolo eventuale)
l’agente non ha la convinzione di poter evitare l’evento ma
accetta il rischio che l’evento si verifichi. Tanto che - si è
affermato in dottrina nel caso della colpa con previsione,
se l’agente avesse saputo che l’evento si sarebbe verificato
si sarebbe astenuto mentre, nel caso del dolo eventuale,
avrebbe agito ugualmente.
Inutile aggiungere che la distinzione tra le due ipotesi
assume un rilievo ben maggiore quando il fatto non sia
previsto come reato nella forma colposa. In questi casi un
fatto reato previsto soltanto come doloso difetta di tipicità
se è possibile provare esclusivamente la colpa, sia pure con
la previsione dell’evento, e non il dolo eventuale (e tanto
meno il dolo diretto o quello intenzionale). Nel caso, poi, di
colpa per omissione sarà anche necessario individuare l’esistenza di una posizione di garanzia per poter addebitare
l’evento, anche da un punto di vista oggettivo, all’agente.
Dunque ciò che contraddistingue la colpa con previsione è la circostanza che l’agente prevede l’evento dannoso
ma (a differenza di quanto avviene per il dolo eventuale)
è convinto di poterlo evitare. Non è dunque sufficiente che
l’evento sia prevedibile - perchè la prevedibilità dell’evento
costituisce elemento ineludibile ed essenziale per poter
ritenere esistente l’elemento soggettivo per ogni forma di
reato colposo - ma è necessario che l’agente l’abbia previsto
in concreto sia pure con il convincimento di cui si è detto.
In realtà le opzioni dottrinarie e giurisprudenziali sono
più estese e si rinvengono definizioni di maggiore ampiezza che fanno riferimento non solo al caso in cui l’agente
abbia escluso la possibilità del verificarsi dell’evento ma
altresì nei casi in cui si sia rappresentato la realizzazione
dell’evento quale mera ipotesi astratta ovvero abbia agito
nella ragionevole speranza che l’evento non si verifichi;
anche se non sembra priva di fondamento la critica rivolta
alle sentenze che hanno ravvisato la colpa cosciente in
queste ultime due ipotesi. Nella prima occorre infatti
verificare se l’ipotesi astratta coincida con la previsione
effettiva perchè viene posta in dubbio la rappresentazione
anticipata dell’evento da parte dell’agente. Nel secondo
caso (ragionevole speranza) ci si potrebbe addirittura
chiedere che questa ipotesi non si risolva nel dolo eventuale (accetto che l’evento dannoso si verifichi, pur non
volendolo, ma spero che non si verifichi).
Sembra quindi più ragionevole rifarsi al concetto
tradizionale della previsione dell’evento con il convincimento di evitarlo. Ovviamente, come spesso avviene per
gli elementi della condotta che hanno una connotazione
di natura psicologica, il problema più complesso in queste
fattispecie è quello dell’accertamento degli elementi, per
lo più di natura sintomatica e quindi indiziaria, dai quali
sia possibile dedurre che l’agente aveva previsto, sia pure
genericamente, un evento dannoso del tipo di quello effettivamente provocato.
4.2. Alla luce dei principi esposti non è possibile affermare che le due decisioni di merito, pur ampiamente argomentate anche sotto il profilo in esame, li abbiano correttamente applicati al caso oggetto del presente giudizio.
Le due sentenze, infatti, fondano la loro valutazione
su elementi certamente idonei a dimostrare l’esistenza
della prevedibilità dell’evento e a confermare l’elevatissimo grado di colpa da parte dell’imputato che ha agito
in violazione di numerose regole di comportamento. Ma
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
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la colpa con previsione è un’altra cosa: non è, ovviamente,
la prevedibilità dell’evento e prescinde dalla gravità della
colpa. Ciò che è richiesto è che l’agente si sia concretamente rappresentato la possibilità del verificarsi di un
evento dannoso sia pure con la convinzione di evitare che
si verifichi. Non basta dunque che l’evento sia prevedibile
ma occorre che l’agente lo abbia concretamente previsto.
Come sono pervenuti i giudici di merito ad accertare la
concreta rappresentazione dell’evento? Il giudice di primo
grado sottolinea il “quadro di un giovane spericolato ed
eccitato, con una condotta di guida estremamente imprudente e negligente, intesa a rimarcare la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell’auto e della strada”;
rimarca come queste circostanze abbiano “contribuito ad
ingenerare nell’agente un senso di onnipotenza, che, in
uno alla giovane età, ha evidentemente consentito di agire
convinto di non correre rischi di sorta, confidando nelle
proprie capacità di guida, forse convinto che nulla sarebbe
potuto accadere”; e rileva come “la giovane età dell’imputato deve ritenersi l’elemento preponderante tra quelli
che hanno condotto a sopravvalutare le proprie capacità e
agire con incoscienza, nel senso di colpevole noncuranza
delle regole di comportamento stradale e di avventatezza,
quindi del tutto compatibile con la ritenuta sussistenza di
una colpa con previsione”.
Questa sentenza, con le argomentazioni riportate,
nella sostanza esclude la colpa “cosciente” laddove afferma l’esistenza di un senso di “onnipotenza” e afferma
che l’imputato ha agito “convinto di non correre rischi di
sorta”: dunque non ha previsto alcunché e tanto meno la
possibilità di provocare un incidente mortale.
La sentenza di appello ha ben compreso la contradditorietà in cui è incorso il giudice di primo grado (come può
aversi colpa cosciente se l’agente neppure prevede la possibilità di un incidente ?) ma nella sostanza non si discosta
da questa impostazione perchè la previsione dell’evento è
fondata su una serie di elementi congetturali e solamente
affermati ma non dimostrati neppure in via indiziaria.
La sentenza sottolinea infatti che l’imputato, tenendo
una velocità ben al di sopra del limite consentito e “impegnandosi in una manovra di sorpasso pur in presenza
di espresso divieto, a ridosso di una curva e, dunque, in
condizioni di ridotta visibilità, invadendo integralmente
l’opposta corsia di marcia........ha consapevolmente e volontariamente accettato la situazione di concreto pericolo
della propria condotta, rappresentandosi la probabilità o
anche la sola possibilità di rischio di collisione frontale con
veicolo procedente nell’opposta direzione di marcia, ma
confidando nella propria capacità di controllare l’azione
con imprudente e negligente valutazione delle circostanze
di fatto e, segnatamente, della ridotta o nulla possibilità di
effettuare manovre di emergenza per evitare l’impatto.”
4.2. Che cosa manca nella ricostruzione dei giudici di
merito (in particolare in quella oggi impugnata) per poter
ritenere realizzati gli elementi dell’aggravante in questione?
Manca l’indicazione degli elementi sintomatici che
consentano di ritenere previsto - e non solo prevedibile -
700
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
l’evento. Non è sufficiente affermare la gravità, peraltro indiscussa, delle violazioni compiute né che tale condotta gravemente inosservante rendesse prevedibile (ma la sentenza
impugnata parla anche della mera possibilità) il verificarsi
di un evento dannoso; la colpa, per la sua natura normativa,
si fonda sulla violazione di regole cautelari che si formano
su base normativa o tenendo conto dell’esperienza che consente di attribuire carattere di prevedibilità a certe violazioni. Non solo; la prevedibilità degli eventi dannosi sta alla
base della formazione della regola cautelare ma è richiesta
anche la prevedibilità dell’evento in concreto verificatosi.
Se si prende a parametro della colpa con previsione la
prevedibilità dell’evento si è fuori strada perchè la prevedibilità è il fondamento della colpa; non è sufficiente che
l’agente abbia violato una regola cautelare, che da questa violazione sia derivato l’evento dannoso e che questo
evento fosse prevedibile; è necessario che questo evento
fosse previsto dall’agente.
Deve quindi esistere, perchè l’evento possa essere
ritenuto “previsto”, un dippiù rispetto alla sua mera prevedibilità e ciò non può essere costituito dalla gravità delle
violazioni compiute (si può avere previsione dell’evento
anche in presenza di lievi trasgressioni delle regole di prudenza o diligenza) bensì da elementi - ovviamente, nella
generalità dei casi, di natura sintomatica - che consentano
di affermare che l’evento è stato effettivamente previsto
dall’agente. Non sono ipotesi di scuola: per rimanere al
tema del sorpasso in situazione di pericolo oggetto di questo processo potrebbe affermarsi l’esistenza della colpa
“cosciente” nel caso in cui un automobilista esegua un
sorpasso, confidando nella rapidità della sua manovra, pur
essendosi accorto che la corsia che deve impegnare per il
sorpasso è già occupata da un’autovettura che proviene
dal senso inverso; o, nel caso in cui il sorpasso avvenga
in curva, se l’altra corsia appaia impegnata da una serie
di veicoli che la stanno percorrendo; o, ancora, quando
l’agente, conscio della brevità del tratto libero nel quale
può eseguire il sorpasso, lo compia ugualmente trovandosi
nella necessità di rientrare anzitempo e vada ad urtare
contro il veicolo che stava sorpassando).
Anche al di fuori della circolazione stradale possono
agevolmente individuarsi casi di colpa con previsione: il
medico che esegua un intervento chirurgico non urgente
che sa non rientrare nelle sue competenze professionali
e lo esegua in modo imperito con la consapevolezza dei
danni che può provocare un intervento errato; il datore di
lavoro che, avvertito di una situazione di grave e attuale
pericolo per l’incolumità dei lavoratori (per es. che una
superficie di passaggio non è in grado di sopportare il peso
delle persone), insista per la prosecuzione delle attività
lavorative senza l’adozione di alcuna cautela.
E poiché, malgrado gli sforzi motivazionali dei giudici
di merito, alcun elemento sintomatico è stato individuato
per ritenere provata la previsione dell’evento la sentenza
impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al
riconoscimento della contestata aggravante con le conseguenze di seguito indicate.
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5. Il quinto motivo, con il quale ci si duole del trattamento sanzionatorio, è inammissibile perchè proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità.
Il trattamento sanzionatorio - comprensivo del riconoscimento delle circostanze attenuanti e della loro comparazione con le eventuali aggravanti e della concessione
dei benefici della sospensione condizionale e della non
menzione - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice
di merito e così anche la determinazione della pena da
infliggere in concreto che, per l’art. 132 c.p., è applicata
discrezionalmente dal giudice che deve indicare i motivi
che giustificano l’uso di tale potere. In sede di legittimità
è invece consentito esclusivamente valutare se il giudice,
nell’uso del suo potere discrezionale, si sia attenuto a
corretti criteri logico giuridici e abbia motivato adeguatamente il suo convincimento.
Nel caso in esame la sentenza impugnata si è attenuta
ai criteri indicati facendo riferimento - per motivare il
diniego sulle richieste formulate di riduzione della pena
e di concessione delle attenuanti generiche - alla negativa
personalità dell’imputato, alla condotta successiva all’incidente, alle gravi modalità dell’azione (ritenuta “spavalda, sconsiderata” imprudente, azzardata”) caratterizzata,
oltre che dall’elevato grado della colpa, da”riprovevole
insensibilità dimostrata contro l’altrui incolumità e dalla
glaciale indifferenza rispetto agli esiti e conseguenze della
propria condotta”. Questa valutazione, essendo congruamente e logicamente motivata, si sottrae ad ogni censura
in sede di legittimità.
6. Infondata è la censura (sesto motivo di ricorso) che
si riferisce alla richiesta di riduzione delle provvisionali,
pur in presenza di colpa concorrente delle vittime, le quali
non indossavano il casco e prendevano posto in due su un
veicolo abilitato al trasporto di una sola persona.
La Corte di merito ha infatti motivatamente escluso
l’efficienza causale del mancato uso del casco ritenendo
accertato che le conseguenze dell’impatto sarebbero state
le stesse, in considerazione della violenza dell’impatto tra i
veicoli, anche se le due vittime avessero utilizzato il mezzo
protettivo (la sentenza precisa che questa valutazione è
stata fornita dai consulenti tecnici). Quanto all’aver viaggiato irregolarmente in due persone su un veicolo abilitato
a trasportarne uno la Corte esclude che questa condotta
possa considerarsi concausa dell’evento e afferma che la
condotta dell’imputato - che ha invaso ad elevata velocità
la corsia percorsa dalle vittime - costituisce causa sopravvenuta che esclude il rapporto di causalità con la condotta
colposa che costituisce astratta concausa dell’evento. Con
questa affermazione il ricorrente non si confronta limitandosi alla richiesta di riduzione delle provvisionali senza
addurre alcun argomento idoneo a contrastare le ragioni
indicate per fondare il diniego della richiesta.
7. Inammissibile è infine l’ultimo motivo di ricorso che
si riferisce alla sospensione della patente di guida nella
misura massima (quattro anni) prevista dalla legge.
Il motivo è generico perchè non spiega le ragioni della
richiesta e si fonda su un presupposto errato: che la Corte
abbia di sua iniziativa applicato l’indicata sanzione ammi-
nistrativa accessoria mentre, in realtà, la Corte ha accolto
il motivo di appello - con il quale si era contestata la possibilità di applicare, nel caso in esame, la revoca della patente di guida - e ha sostituito la revoca con la sospensione
motivando adeguatamente sulla sua durata.
8. In base alle considerazioni svolte il ricorso va accolto
limitatamente alla ravvisata esistenza dell’aggravante di
cui all’art. 61 n. 3 c.p. Aggravante che deve essere eliminata con conseguente rideterminazione della pena cui può
direttamente procedere questa Corte - ai sensi dell’art.
620 lett. I del codice di rito - eliminando l’aumento di anni
uno e mesi quattro applicato per l’indicata aggravante dal
primo giudice e confermato dal giudice di appello. La pena
definitiva è dunque quella di anni cinque e mesi otto di
reclusione.
Restando al tema della determinazione della pena
rileva la Corte che il primo giudice aveva riconosciuto la
continuazione tra i due reati per i quali è stata affermata
la responsabilità dell’imputato malgrado la natura colposa
di uno di essi. Posto che è da escludere che ci si trovi in
presenza di concorso formale di reati è da ritenere che la
statuizione (immotivata sul punto) sia fondata sulla ritenuta esistenza della colpa con previsione che, in base ad
un precedente di questa sezione (n. 3579 del 29 novembre
2006, Galluzzo, Rv. 236018), consente di ritenere applicabile la continuazione.
Venuta meno l’aggravante viene meno anche la possibilità di applicare la continuazione e l’aumento di pena
è divenuto illegale perchè inferiore al minimo di legge.
Peraltro la mancanza di impugnazione da parte del pubblico ministero rende non modificabile la statuizione sul
trattamento sanzionatorio. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. V, 11 giugno 2014, n. 13147
Pres. Merone – Est. Bruschetta – P.M. Sepe (conf.) – Ric. Min.
Economia e Finanze (Avv. Gen. Stato) c. International Car S.r.l. (avv.ti
Licciardello e Grasso)
Veicoli y Tassa di circolazione y Ingiunzione di pagamento y Redazione del verbale di accertamento ex
art. 2 L. n. 27/1978 e notifica dello stesso y Necessità y Esclusione.
. In tema di tassa di circolazione, in caso di comunicazione ai sensi dell’art. 5, comma 39, della legge 28
febbraio 1983, n. 53, da parte dell’ufficio che cura la
tenuta del pubblico registro automobilistico, all’amministrazione finanziaria, delle notizie occorrenti per
l’applicazione del tributo e per la individuazione del
proprietario del veicolo, non ricorre l’obbligo, previsto
dall’art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, di redigere
specifico processo verbale di accertamento della violazione e di notificarlo all’interessato anteriormente alla
notificazione dell’ingiunzione, atteso che la menzionata tassa non colpisce più l’illecita circolazione del veicolo, essendone diverso il presupposto, ora consistente
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701
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nel possesso dello stesso, e che l’ACI non è più titolare
dello specifico potere impositivo. (l. 24 gennaio 1978,
n. 27, art. 2; l. 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. civ. 16 febbraio 1998, n. 1649, in
Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. In senso difforme si esprime
Cass. civ. 14 novembre 1997, n. 11273, ivi 1998, 1045, che sostiene la
necessità della notifica all’interessato di copia del processo verbale
di accertamento ex art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, nonostante l’avvenuta trasformazione della tassa di circolazione degli
autoveicoli in imposta di proprietà, di cui al D.L. 30 dicembre 1982,
n. 953, art. 5, al fine di conservare una minima funzione di garanzia
per la “parte lesa”.
Svolgimento del processo
Con l’impugnata sentenza n. 797/07, depositata il 27
settembre 2007, la Corte d’Appello di Brescia, parzialmente
riformando la decisione n. 1057/04 del Tribunale della
stessa città, giudicava preliminarmente che l’Ufficio fosse decaduto dalla pretesa impositiva perchè gli avvisi di
liquidazione emessi nei confronti della contribuente International Car S.r.l. a recupero di tasse automobilistiche
non erano stati preceduti dalla tempestiva notificazione
dei processi verbali di accertamento dell’infrazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia
delle Entrate, proponevano ricorso per cassazione affidato
ad un unico motivo. La contribuente resisteva con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico mezzo le ricorrenti Amministrazioni
censuravano la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3, c.p.c., denunciando, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 5, comma 31, 32 e 51 del d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53;
e dell’art. 2 L n. 27 del 24 gennaio 1978, n. 27”; secondo
le ricorrenti Amministrazioni, difatti, la Corte d’Appello
erroneamente aveva ritenuto estinte le pretese fiscali per
non essere stati notificati verbali di accertamento della
ricordata infrazione, entro il termine di 90 giorni stabilito
dall’art., comma 3, L. n. 27 cit.; questo perchè, sostenevano
le ricorrenti Amministrazioni, a seguito della riforma della
tassa automobilistica, la notifica dei ridetti processi verbali non era più necessaria.
2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo,
trattandosi non di quesito multiplo, ma di formulazione,
in due parti, di due distinti profili di violazione di legge,
ed essendo censurata l’intera ratio decidendi dell’impugnata sentenza (sia sotto il profilo dell’omessa tempestiva
notifica del processo verbale dell’accertamento che della
necessità della sua redazione e notificazione prima del
procedimento di riscossione), il motivo è fondato.
3. In effetti, questa Corte ritiene di dover dare continuità a quanto statuito da Cass. sez. trib. n. 1649 del 1998,
secondo cui: “Nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 39 , della L. n.
53/1983, da parte degli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi, all’amministrazione
702
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
finanziaria, delle notizie occorrenti per l’applicazione del
tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo
o dell’autoscafo (nonché le relative variazioni), non ricorre l’obbligo - previsto nell’art. 2 della legge n. 27/1978 - di
redigere specifico processo verbale di accertamento della
violazione e (quindi) di notificare lo stesso all’interessato anteriormente alla notificazione dell’ingiunzione”
(parzialmente conforme, nel senso di confermare che la
pretesa tributaria non dipende più dalla notifica del processo verbale, ma solo l’irrogazione delle sanzioni, Cass.
sez. trib. n. 4137 del 1999; contraria, la meno recente Cass.
sez. trib. n. 11273 del 1997). E, questo, sia perchè la tassa
non colpisce più l’illecita circolazione delle autovetture,
con la conseguenza che non occorre più accertare la detta
infrazione, essendo diverso il presupposto dell’imposta,
che ora consiste nel possesso dell’autoveicolo; sia perchè
l’ACI non è più titolare dello specifico potere impositivo.
4. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata
e la causa rinviata ad altro giudice, il quale valuterà le
ulteriori questioni ritenute assorbite. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. lav, 26 maggio 2014, n. 11715
Pres. Stile – Est. Tria – P.M. Matera (diff.) – Ric. Ama Azienda
Municipale Ambiente (avv. Pallini) c. Grassi (avv.ti De Angelis e De Marinis)
Lavoro subordinato
y Estinzione del rapporto
(recesso e risoluzione) y Licenziamento per giusta
causa y Condizioni y Onere della prova y Fattispecie
in tema di licenziamento di lavoratore con mansioni di autista risultato consumatore di sostanze
stupefacenti.
. Nella
valutazione della sussistenza del giustificato
motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore
avente le mansioni di guida di automezzi pesanti di
trasporto di rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di condanna, sia risultato consumatore di
sostanze stupefacenti, è necessario - nella situazione
normativa antecedente l’emanazione della disciplina
attuativa dei primi due commi dell’art. 125 del D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309 - che il lavoratore fornisca piena
prova, attraverso la produzione dell’esito di esami tossicologici “ad hoc”, del proprio avvenuto pieno recupero, con conseguente dismissione dell’abitudine al
consumo di sostanze stupefacenti, la quale, anche al di
sotto della soglia della “tossicodipendenza”, è da sola
sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada (ex
art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore
di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di
eventuali danni cagionati a terzi. (l. 15 luglio 1966, n.
604, art. 3; c.c., art. 2049; c.c., art. 2697; d.p.r. 9 ottobre
1990, n. 309, art. 125; nuovo c.s., art. 187) (1)
(1) Per utili riferimenti in merito alla giusta causa di licenziamento
si veda Cass. civ. 15 maggio 2004, n. 9299, in Ius&Lex dvd n. 5/2014,
ed. La Tribuna.
giur
L e g i t t i m i tà
Svolgimento del processo
1. - La sentenza attualmente impugnata respinge l’appello di AMA - Azienda Municipale Ambiente s.p.a. (d’ora
in poi: AMA) avverso la sentenza del Tribunale di Roma in
data 7 febbraio 2008, che, in accoglimento della domanda
di Giuseppe Grassi, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente il 7 febbraio 2007 e, per
l’effetto, ha condannato la suddetta società a reintegrare
il dipendente nel posto di lavoro e a corrispondergli l’importo delle retribuzioni dalla data del licenziamento fino
all’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi e
agli accessori di legge.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa,
precisa che:
a) il Tribunale ha rilevato che il licenziamento in oggetto è stato motivato dal consumo di sostanze stupefacenti
da parte del lavoratore, accertato con sentenza penale di
condanna della Corte d’appello di Roma del 28 giugno 2006
per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti,
nonché dalla mancata disponibilità manifestata dall’interessato ad effettuare un programma di riabilitazione, cui
era stato avviato dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art.
44 CCNL FEDERAMBIENTE e che tali circostanze hanno
indotto l’AMA a ritenere il dipendente sostanzialmente
inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni di autista di mezzi pesanti e a licenziarlo, data l’impossibilità di
adibirlo a mansioni equivalenti;
b) la prospettazione della società appellante muove
dal presupposto della sussistenza dello stato di tossicodipendenza del lavoratore in epoca prossima all’intimazione
del licenziamento;
c) tale presupposto, però, è rimasto del tutto indimostrato nel giudizio, mentre era onere della società provarne
la sussistenza, perchè esso costituiva il giustificato motivo
oggettivo del recesso;
d) infatti, il Grassi, dopo essere stato tratto in arresto
per possesso di sostanze stupefacenti ed essere stato cautelativamente sospeso dal servizio, chiese nel luglio 2006
di essere riammesso in servizio perchè la pena detentiva
di tre anni di reclusione inflittagli era stata in parte già
espiata agli arresti domiciliari e per il resto era stata sostituita dall’obbligo di firma;
e) in risposta a tale richiesta l’AMA, nel settembre
2006, contattò il lavoratore invitando lo ad un colloquio
con un assistente sociale della cooperativa sociale MAGLIANA 80;
f) nel corso dell’incontro il Grassi dichiarò di non avere
bisogno della struttura di sostegno avendo ormai superato
lo stato di tossicodipendente;
g) quattro mesi dopo il suddetto incontro venne intimato il licenziamento, per le anzidette ragioni;
h) è incontestato che l’unica prova dello stato di tossicodipendenza è costituita dalle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal lavoratore in sede penale, supportate
da quelle della sua domestica, mentre è certo che non è
stato eseguito alcun accertamento sanitario per verificare
lo stato di tossicodipendenza (che è condizione di operatività dell’art. 44 del CCNL cit.) né al momento dell’arre-
sto, né all’epoca dell’invito a sottoporsi al programma di
recupero, né in prossimità del licenziamento;
i) a tale riguardo, anche se all’epoca non era prevista per legge la possibilità di sottoporre il dipendente a
specifici accertamenti di tipo tossicologico, l’AMA avrebbe
comunque potuto avvalersi degli accertamenti previsti dagli artt. 16 e 17 D.L.vo n. 626 del 1994, effettuando esami
clinici, biologici e indagini diagnostiche “mirati al rischio”
della tossicodipendenza;
l) in questa situazione non si vede perchè si dovrebbe
attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni autoaccusatorie rese dall’interessato in sede penale (costituenti
tesi difensiva, a fronte dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio) - richiamate nel
provvedimento di licenziamento - escludendo qualsiasi
rilevanza alle dichiarazioni rese dal lavoratore in merito
all’avvenuto superamento di ogni problematica relativa
all’uso di stupefacenti;
m) l’AMA, cui incombeva l’onere di provare i presupposti di fatto giustificativi del licenziamento, ha sostanzialmente addossato al lavoratore le conseguenze del difetto
di prova derivante dal mancato accertamento sanitario,
sostenendo che l’interessato non ha dimostrato il superamento dello stato di tossico dipendenza;
n) invece, è stata la società a non fornire la prova di
entrambe le circostanze giustificative del licenziamento,
cioè: l’attualità dello stato di tossicodipendenza al momento del licenziamento e il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al programma di recupero cui era stato avviato su
iniziativa dell’AMA, rifiuto che avrebbe potuto considerarsi
illegittimo solo a condizione dell’avvenuto accertamento
in sede sanitaria dello stato di tossicodipendenza;
o) neppure può condividersi la tesi dell’AMA secondo
cui, pur se i primi due commi dell’art. 125 del D.P.R. n. 308
del 1990 non erano all’epoca dei fatti ancora applicabili in assenza del decreto ministeriale attuativo - comunque
si poteva fare applicazione del successivo comma 3, in base
al quale il datore di lavoro è tenuto a far cessare l’espletamento di mansioni che comportino rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi, ove sia accertato, nel corso
del rapporto di lavoro, lo stato di tossicodipendenza del
lavoratore che le esercita;
p) infatti, la disposizione del comma 3 presuppone
l’operatività di quelle dei due commi precedenti, cioè: la
individuazione delle categorie dei destinatari e l’effettuazione dell’accertamento da parte delle competenti strutture sanitarie;
q) in ogni caso, il comma 3 non prevede il licenziamento, ma solo la rimozione, sicché, anche volendo aderire
alla tesi interpretativa dell’AMA, sarebbe stato onere della
società stessa di dimostrare di avere tentato di adibire il
lavoratore a mansioni diverse da quelle cui era addetto,
mentre l’AMA ha sottolineato di non aver effettuato alcuna ricerca in tal senso, sostenendo di considerare lo stato
di tossicodipendenza di per sé radicalmente ostativo alla
conservazione del posto di lavoro;
r) infine, è inammissibile la richiesta subordinata relativa alla detraibilità dell’aliunde perceptum perchè è stata
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
703
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L e g i t t i m i tà
prospettata in modo generico, senza l’allegazione di fatti
specifici, tali da consentire l’esercizio del potere officioso
del giudice ai sensi dell’art. 421 c.p.c.
2. - Il ricorso di AMA-Azienda Municipale Ambiente
s.p.a., illustrato da memoria, domanda la cassazione della
sentenza per quattro motivi; resiste, con controricorso,
Giuseppe Grassi.
Motivi della decisione
I - Sintesi dei motivi di ricorso
1.- Il ricorso è articolato in quattro motivi.
1.1.- Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 16
e 17 del D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626.
Si rileva che la Corte d’appello - al pari del giudice di
primo grado - ha ravvisato il giustificato motivo oggettivo
del licenziamento nello stato di tossicodipendenza del
lavoratore, così incorrendo in un errore di diritto.
Infatti, come si desume dal provvedimento di risoluzione del rapporto, tale giustificato motivo era, invece,
costituito dalla situazione di impossibilità oggettiva di
continuare ad assegnare al dipendente le mansioni di
guida di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via (proprie della sua qualifica di autista inquadrato
nel IV livello del CCNL FEDERAMBIENTE) nella quale
l’azienda si venuta a trovare dopo avere preso visione degli
atti e della sentenza del procedimento penale a carico del
lavoratore, ove risultava che egli era un consumatore di
cocaina, circostanza confermata nell’atto introduttivo del
presente giudizio.
L’AMA, non potendo all’epoca chiedere al lavoratore di
sottoporsi agli accertamenti sanitari diretti specificamente a verificarne lo stato di tossicodipendenza - non essendo
stata ancora emanata la normativa attuativa dei primi due
commi dell’art. 125 D.P.R. n. 309 del 1990 - non era in condizione di conoscere se la sua abitudine al consumo di sostanze stupefacenti era persistente, mentre doveva avere
la certezza che non vi fosse alcun pericolo nel mettere alla
guida degli automezzi aziendali il lavoratore.
Invero, l’azienda non poteva chiedere al dipendente di
sottoporsi ad accertamenti sanitari tossicologici (in conformità con l’art. 32 Cost. e con il D.P.R. n. 309 del 1990)
e, d’altra parte, l’interessato si era limitato a dichiarare di
non avere bisogno della terapia di recupero senza produrre
l’esito di accertamenti sanitari specifici idonei a supportare la sua tesi dell’avvenuto effettivo recupero della piena
idoneità psico-fisica.
Al tale riguardo la ricorrente sostiene che sia “completamente errata in diritto” l’affermazione della Corte
romana secondo cui l’AMA avrebbe potuto avvalersi degli
artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 66 del 1994 per far controllare
dal medico competente la idoneità o meno alle mansioni
derivante dalla tossicodipendenza.
All’epoca, infatti, i medici competenti non erano abilitati ad effettuare esami “mirati” alla valutazione della
idoneità del lavoratore alla mansione, in quanto la relativa
competenza era attribuita esclusivamente alle strutture
704
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sanitarie pubbliche di cui all’art. 5 della legge n. 300 del
1970. I medici competenti non potevano effettuare esami
tossicologici o altri esami volti a rilevare la sussistenza
dello stato di tossicodipendenza e anche per gli autisti i
protocolli sanitari non consentivano alcun accertamento
del suddetto tipo.
In questa situazione, l’azienda non aveva altra scelta
che quella di proporre al lavoratore di avvalersi della disciplina prevista dall’art. 44 CCNL FEDERAMBIENTE.
Il Grassi ha rifiutato tale proposta, come era suo diritto,
ma non ha prodotto l’esito di esami tossicologici in grado
di dimostrare l’avvenuto recupero, sicché l’azienda, anche
per non rischiare di essere esposta a gravi responsabilità
in base all’art. 2049 c.c., non ha avuto altra scelta che
quella del licenziamento, stante la perdurante situazione
di incertezza in merito alla persistente abitudine del dipendente di consumare cocaina.
1.2. - Con il secondo motivo si denuncia insufficiente
e/o contraddittoria motivazione circa “un motivo” (recte:
punto) decisivo del giudizio.
Si contesta il punto della decisione nel quale la Corte
d’appello ha fatto riferimento alla mancata applicazione
degli artt. 16 e 17 D.L.vo n. 626 del 1994 (impropriamente,
come si è detto nel primo motivo), ritenendo inidonea
la scelta dell’AMA di fare applicazione dell’art. 44 CCNL
FEDERAMBIENTE, al fine di ottenere, con il consenso
dell’interessato, l’accertamento delle effettive condizioni
psico-fisiche del dipendente.
1.3. - Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’ art. 5 della legge
n. 604 del 1966.
Si sostiene che la Corte territoriale abbia violato i
criteri di distribuzione dell’onere della prova dettati dal
combinato disposto delle suindicate disposizioni.
Infatti, nella specie, il giustificato motivo oggettivo di
licenziamento deve ravvisarsi nella condizione di oggettiva impossibilità della utilizzazione del lavoratore nelle
sue mansioni di autista che si è venuta a creare dopo che
l’AMA è venuta a conoscenza del fatto che il dipendente
era un consumatore abituale di cocaina e non ha avuto
dal lavoratore né la collaborazione a sottoporsi al percorso
riabilitativo offertogli né la produzione di esami tossicologici idonei a dimostrare che tale situazione era venuta
meno.
Del resto, l’azienda dopo essere venuta a conoscenza
dello stato di tossicodipendente o di consumatore di
cocaina del lavoratore certamente non avrebbe potuto
riammetterlo in servizio con le mansioni che svolgeva in
precedenza, in quanto ciò sarebbe stato contrario al principio generale di responsabilità di cui all’art. 2049 c.c.
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’appello, era onere del lavoratore eccepire e dimostrare l’insussistenza della condizione di non conoscenza
o conoscibilità da parte dell’azienda della sua condizione
di consumatore di droga, che è alla base dell’impossibilità
oggettiva della utilizzazione del lavoratore, costituente il
giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
giur
L e g i t t i m i tà
1.4. - Con il quarto motivo si denunciano: a) violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 420, 421 e 210 c.p.c.; b)
omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia.
Si sottolinea che la Corte romana non ha offerto alcuna motivazione circa l’inammissibilità o l’irrilevanza
della richiesta della esibizione delle denunce dei redditi
del lavoratore per gli anni intercorsi tra il licenziamento
e la riammissione in servizio, effettuata dall’AMA al fine
di ottenere che il risarcimento del danno riconosciuto al
lavoratore fosse decurtato dell’aliunde perceptum.
Si sostiene che la suddetta richiesta di esibizione è uno
strumento di prova posto a disposizione della parte per
accertare l’effettiva entità del danno patito dal lavoratore,
sicché il giudice “non ha piena discrezionalità” in ordine
alla sua ammissione, in quanto non gli si chiede di ricorrere ai suoi poteri officiosi ai sensi dell’art. 421 c.p.c., ma
solo di valutare la rilevanza della richiesta stessa ai fini
dell’ammissibilità in base all’art. 420 c.p.c.
II - Esame delle censure
2. - I primi tre motivi del ricorso - da esammare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono da
accogliere, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. - Va, infatti, osservato che dalla sentenza impugnata
risulta, con evidenza, che la Corte d’appello, nell’esaminare la fattispecie, è partita da un presupposto erroneo, non
avendo considerato che per lo svolgimento delle mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla
pubblica via (proprie dalla qualifica del Grassi, di autista
inquadrato nel IV livello del CCNL FEDERAMBIENTE)
non si trattava di stabilire se il lavoratore era “tossicodipendente”, ma di avere la certezza che egli avesse dismesso
la abitudine al consumo di stupefacenti - anche al di sotto
della soglia della “dipendenza”- abitudine che era stata pacificamente accertata nella sentenza penale di condanna.
Del resto, ai fini della configurazione del reato di
guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (ovvero
“in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti”, secondo il testo introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, attualmente vigente ma non applicabile
nella specie) previsto dall’art. 187 del codice della strada
(di cui al D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285) non si richiede
lo stato di tossicodipendenza, ma semplicemente quello
di assunzione di stupefacenti e/o sostanze psicotrope, nel
presupposto di evitare che ci si metta consapevolmente
alla guida nello stato di alterazione psico-fisica prodotto
dall’assunzione -anche sono sporadica - di sostanze che
menomano la concentrazione e prontezza di riflessi.
Ne consegue che nel caso in cui un lavoratore dipendente nell’esercizio delle proprie mansioni di autista oltre tutto di mezzi pesanti, come nella specie - si ponga
alla guida trovandosi nel suddetto stato di alterazione e
cagioni dei danni a terzi, la datrice di lavoro può essere
chiamata a risponderne ex art. 2049 c.c.
Né va omesso di considerare - come significativa linea
di tendenza legislativa - che sia pure con una normativa
inapplicabile nella specie (di cui alla citata legge n. 120
del 2010, entrata in vigore il 13 agosto 2010) è stato in-
trodotto, tramite modifica del citato art. 187 cod. strada,
un inasprimento sanzionatorio della guida in condizioni
alterate dall’uso di stupefacenti, ove ascrivibile a soggetti
appartenenti a particolari categorie di conducenti, ritenute “a rischio elevato”, tra i quali rientrano le “persone
che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di
persone o cose, conducenti di mezzi pesanti o autobus”.
2.2. - In questa situazione, la Corte d’appello, ha, in
un primo luogo, rilevato che il licenziamento in oggetto è
stato motivato: a) dal “consumo di sostanze stupefacenti
da parte del lavoratore”, accertato con sentenza penale di
condanna della Corte d’appello di Roma del 28 giugno 2006
per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti;
b) nonché dalla mancata disponibilità manifestata dall’interessato ad effettuare un programma di riabilitazione, cui
era stato avviato dalla datrice di lavoro ai sensi dell’art. 44
CCNL FEDERAMBIENTE; c) dal fatto che tali circostanze
hanno indotto l’AMA a ritenere il dipendente sostanzialmente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni di
autista di mezzi pesanti e a licenziarlo, data l’impossibilità
di adibirlo a mansioni equivalenti.
Ma da questa esatta ricostruzione la Corte territoriale
si è poi discostata affermando che il giustificato motivo
oggettivo di licenziamento era costituito dalla sussistenza
dello “stato di tossicodipendenza” del lavoratore in epoca
prossima all’intimazione del licenziamento medesimo che
la società non ha dimostrato, pur avendone l’onere.
Viceversa, il giustificato motivo oggettivo del recesso
datoriale era costituito non dalla sussistenza dello stato di
tossicodipendenza, ma dall’incertezza in merito alla persistenza dell’abitudine di consumare stupefacenti, quale
risultante dalla sentenza penale e dalla conseguente dichiarata impossibilità di adibizione del dipendente a mansioni diverse, da quelle, di per sé pericolose, di autista di
automezzi pesanti di trasporto rifiuti sulla pubblica via.
Il lavoratore avrebbe potuto contestare entrambi questi
elementi: a) dimostrando, con la produzione dell’esito di
esami tossicologici ad hoc, il proprio avvenuto pieno recupero; b) offrendo la sua collaborazione per il repechage ed,
eventualmente, dichiarandosi disponibile a svolgere anche
mansioni diverse, anche inferiori, nel caso di persistente
consumo di droghe (vedi, sul punto, fra le altre: (Cass. 8
febbraio 2011, n. 3040; Cass. 18 marzo 2010, n. 6559; Cass.
20 gennaio 2003, n. 777; Cass. 3 ottobre 2000, n. 13134; Cass.
22 ottobre 2009, n. 22417; Cass. 12 giugno 2002, n. 8396).
Il Grassi, invece, nel corso del colloquio con un assistente sociale della cooperativa sociale MAGLIANA 80
cui è stato invitato dall’AMA, si è limitato a “dichiarare”
di “essere in piena ripresa”, grazie all’aiuto dei genitori, e
a rifiutare il programma di recupero offertogli (vedi pag.
4 del controricorso), senza produrre alcuna prova al riguardo e senza fare altro.
La Corte romana - sempre sulla base del suddetto
erroneo presupposto, di sovrapporre i differenti concetti
di tossicodipendenza (che è la “condizione di dipendenza
fisica e psicologica dall’uso di sostanze stupefacenti”) e di
“consumo di stupefacenti” (da sola sufficiente per inibire
la guida di veicoli su strada) - ha dato rilievo prevalente
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
705
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a tale ultima dichiarazione, benché vaga e priva di alcuna
dimostrazione, rispetto a quella risultante dalla sentenza
penale di condanna (suffragata dalla testimonianza della
domestica del Grassi) e poi ha affermato che l’AMA aveva
l’onere di effettuare gli esami clinici, senza considerare
che all’epoca non vi era alcuna specifica normativa al riguardo, il lavoratore inoltre era sospeso dal servizio e l’art.
32 Cost., come regola, vieta di effettuare esami clinici su
altri senza il loro consenso.
Ne consegue che, appare del tutto ultroneo il riferimento
contenuto nella sentenza impugnata alla possibilità dell’AMA
di avvalersi degli artt. 16 e 17 del D.L.vo n. 626 del 1994 per
far controllare dal medico competente la idoneità o meno
alle mansioni derivante dalla “tossicodipendenza”, in quanto
all’epoca dei fatti i medici competenti non erano abilitati ad
effettuare esami “mirati” alla valutazione della idoneità del
lavoratore alla mansione, essendo la relativa competenza attribuita esclusivamente alle strutture sanitarie pubbliche di
cui all’art. 5 della legge n. 300 del 1970 e non consentendo
i protocolli sanitari ai medici competenti la possibilità di
effettuare esami tossicologici o altri esami volti a rilevare la
sussistenza dello stato di “tossicodipendenza” o di consumo
di sostanze stupefacenti, neppure per gli autisti.
Sicché, diversamente da quanto affermato dalla Corte
d’appello, l’azienda non aveva altra scelta che quella di
proporre al lavoratore di avvalersi della disciplina prevista
dall’art. 44 CCNL FEDERAMBIENTE.
Le suesposte ragioni portano all’accoglimento dei primi
tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento del
quarto motivo.
III - Conclusioni
3. - In sintesi, i primi tre motivi di ricorso devono essere
accolti, per le ragioni dianzi esposte e con assorbimento
del quarto motivo.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata,
con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della
controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche
al seguente:
«nella valutazione della sussistenza del giustificato
motivo oggettivo di licenziamento di un lavoratore avente
le mansioni di guida di automezzi pesanti di trasporto di
rifiuti sulla pubblica via, il quale, con sentenza penale di
condanna per il reato di detenzione illegale di sostanze
stupefacenti sia risultato consumatore di sostanze stupefacenti, è necessario - nella situazione normativa antecedente l’emanazione della disciplina attuativa dei primi
due commi dell’art. 125 del D.P.R. n. 308 del 1990 -che il
lavoratore fornisca piena prova, attraverso la produzione
dell’esito di esami tossico logici ad hoc - del proprio avvenuto pieno recupero, con la conseguente dismissione dell’abitudine al consumo di sostanze stupefacenti, la quale
- anche al di sotto della soglia della “tossicodipendenza”- è
da sola sufficiente ad inibire la guida di veicoli su strada
(ex art. 187 del codice della strada) e ad esporre il datore di lavoro al rischio di essere chiamato a rispondere di
eventuali danni cagionati a terzi». (Omissis)
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Corte di cassazione civile
sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698
Pres. Segreto – Est. Rubino – P.M. Giacalone (conf.) – Ric. Tomassi (avv.
Raccuglia) c. Ina Assitalia S.p.a. ed altri
Risarcimento del danno y Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato y Consapevole
esposizione a rischio del danneggiato y Concorso di
colpa per i danni subiti y Configurabilità y Fondamento y Fattispecie in tema di concorso di colpa del
danneggiato per aver partecipato come passeggero
ad una gara automobilistica clandestina.
. L’esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la
consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un
evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto
viene a costituire un antecedente causale necessario
del verificarsi dell’evento, ai sensi dell’art. 1227, primo
comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde
al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi
(riferibili, nella specie, all’ambito della circolazione
stradale) secondo una finalità comune di prevenzione,
nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella
specie, in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C.
ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto
sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver
partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina). (c.c., art. 1227; c.c., art. 2054) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ., sez. un., 21
novembre 2011, n. 24406, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna;
Cass. civ. 13 maggio 2011, n. 10526, in questa Rivista 2011, 906 e
Cass. civ. 7 dicembre 2005, n. 27010, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed.
La Tribuna.
Svolgimento del processo
Tomassi Mario, Alessandro e Marco, nonché Germani
Maria Teresa convenivano in giudizio Miccadei Stefano,
la Universo Ass.ni s.p.a. e L’Assitalia - Le Ass.ni d’Italia
s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni
loro dovuti a seguito della morte di Paolo Tomassi, rispettivamente fratello e figlio delle parti, avvenuta nella notte
del 28 agosto 1992, allorchè l’auto di proprietà e condotta
dal Miccadei, sulla quale il Tomassi era trasportato, si
ribaltava nel corso di una gara clandestina di velocità tra
veicoli.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2000, condannava in solido il Miccadei e la compagnia di assicurazioni
Assitalia, quale impresa designata, essendo il veicolo del
Miccadei risultato privo di copertura assicurativa, a risarcire il danno nella misura del 50% del totale, ritenuto un
pari contributo causale da parte dell’infortunato nel verificarsi dell’evento, avendo il Tomassi scientemente preso
parte alla gara di velocità vietata.
giur
L e g i t t i m i tà
I Tomassi proponevano appello, anche nella qualità
di eredi della Germani, nel frattempo defunta, e la Corte
d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2520 del 2007 impugnata, rigettava il gravame confermando integralmente la
sentenza di primo grado e compensando le spese di lite.
Alessandro Tomassi e Marco Tomassi, in proprio e quali
eredi di Tomassi Paolo, Tomassi Mario e Germani Maria
Teresa, propongono un motivo di ricorso per cassazione
(al termine del quale sottopongono alla Corte due distinti
quesiti di diritto) avverso la sentenza n. 2520 del 2007,
emessa in data 5 giugno 2007 dalla Corte d’Appello di
Roma nei confronti dell’Ina Assitalia s.p.a. (già Assitalia
-Le Assicurazioni d’Italia s.p.a.) nonché di Miccadei Stefano e della Universo Ass.ni s.p.a. L’Ina Assitalia resiste con
controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso i Tomassi deducono la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054
c.c., 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, 112, 115 e 116 c.p.c.
nonché il vizio di carente, illogica e contraddittoria motivazione, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, 4 e
5 c.p.c. laddove la sentenza di appello ha rigettato la loro
impugnazione sull’assunto che al Tomassi Paolo, terzo trasportato deceduto in occasione della gara automobilistica
vietata, si dovesse attribuire un concorso di colpa al 50% in
quanto, con la sua volontaria scelta di partecipare ad una
gara di velocità, al fianco del conducente Miccadei, poneva
in essere uno dei presupposti causali per il verificarsi dell’incidente in cui lui stesso rimase ucciso, non potendogli
essere sfuggito il rischio a cui si sottoponeva, in relazione
al quale poteva ritenersi o che l’avesse preventivamente
accettato, o quanto meno che non l’avesse debitamente
evitato pur essendone consapevole.
I ricorrenti contestano le affermazioni contenute nella
sentenza di merito in quanto le ritengono contrastanti con
le norme di cui agli artt. 1 e 4 della legge n. 990 del 1969, in
base alle quali il terzo trasportato ha sempre diritto all’integrale risarcimento del danno da parte del responsabile
del sinistro.
Contestano inoltre che il comportamento del Tomassi,
quand’anche questi fosse stato consapevole del rischio al
quale andava a sottoporsi partecipando al fianco dell’amico alla gara notturna e lo avesse scientemente accettato,
potesse esplicare alcun contributo causale nel verificarsi
del sinistro, essendo stato il sinistro esclusivamente provocato dalla condotta del conducente, pure descritta nella
sentenza impugnata.
Evidenziano che la sentenza di merito ha errato anche
laddove ha ritenuto che la presunzione di responsabilità
in capo al conducente del veicolo ed in favore del terzo
trasportato, ex art. 2054 primo comma c.c., possa essere
superata pur in difetto della prova, da parte del conducente, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Sostengono anche l’esistenza di una carenza di motivazione, laddove la corte territoriale non spiega in che modo
la consapevolezza di sottoporsi al rischio, da parte del trasportato, possa aver contribuito a determinare l’evento
dannoso, incidendo sulla imprudenza e imperizia alla
guida di un altro soggetto.
Infine, denunciano una carenza di motivazione, ed anche una omessa pronuncia, laddove la corte territoriale,
senza tener conto della loro domanda subordinata, ha
quantificato il concorso di colpa del trasportato nel 50%
piuttosto che in altra percentuale.
A conclusione dei loro rilievi, i ricorrenti sottopongono
alla Corte un duplice quesito: 1) se la mera contezza della
più o meno elevata probabilità che si produca un evento
dannoso possa, allorquando ad essa non si riconnetta alcuna azione od omissione riconducibile entro il materiale
iter causativo dell’evento stesso, integrare responsabilità
o corresponsabilità ai sensi dell’art. 2043 c.c.;
2) se, nell’irrisultanza di condotte del terzo trasportato
materialmente interferenti sulle operazioni di guida di un
veicolo, possa ritenersi inoperante la presunzione di cui al
primo comma dell’art. 2054 c.c.
L’Ina Assitalia s.p.a. nel suo controricorso osserva che i
ricorrenti trascurano di considerare che la corte d’appello
ha fondato la sua decisione su un coinvolgimento effettivo nella gara del Tomassi, che non era un semplice trasportato di cortesia ma che aveva concordato con gli altri
partecipanti le regole di ingaggio e quindi, posto a fianco
del conducente, aveva agito come navigatore o secondo
pilota, come nella gare di rally.
Non poteva quindi considerarsi un mero trasportato di
cortesia, cui si applica la presunzione di cui all’art. 2054
primo comma c.c. ma piuttosto un attivo compartecipe
rispetto ad una competizione automobilistica particolarmente rischiosa. Sostiene pertanto la compagnia di assicurazioni che il giovane trasportato non potesse giovarsi
della presunzione ma, al contrario, che il suo comportamento era stato riconosciuto come eziologicamente rilevante ai fini del verificarsi dell’evento dannoso.
In merito al quantum della responsabilità, osserva la
compagnia di assicurazione che la corte d’appello, avendo
ritenuto infondati i motivi d’appello, aveva confermato
integralmente la sentenza di primo grado.
Il ricorso non può essere accolto.
La sentenza impugnata va confermata, avendo fatto corretto uso del principio di diritto secondo il quale il concorso
colposo del danneggiato, che comporta ex art. 1227 primo
comma c.c. la conseguente e proporzionale riduzione della
responsabilità del danneggiante, è configurabile non solamente in caso di cooperazione attiva del danneggiato nel
fatto dannoso posto in essere dal danneggiante ma in tutti
i casi in cui il danneggiato si esponga volontariamente ad
un rischio superiore alla norma, in violazione di norme giuridiche o di regole comportamentali di prudenza avvertite
come vincolanti dalla coscienza sociale del suo tempo, con
una condotta (attiva o omissiva che sia) che si inserisca
come antecedente causale necessario nel processo causale
che culmina con il danno da lui subito.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
707
giur
L e g i t t i m i tà
La fattispecie sottoposta all’esame della Corte concerne la vicenda di un giovane che, salito di sua volontà sulla
vettura condotta da un amico per partecipare ad una gara
clandestina e notturna tra automobili, rimaneva ucciso
a seguito delle ferite riportate nell’incidente verificatosi
allorchè il conducente della vettura sulla quale era trasportato perdeva il controllo della macchina, che usciva di
strada ribaltandosi.
La questione da esaminare è quindi se il comportamento del soggetto danneggiato che consiste nella sua volontaria esposizione al rischio possa integrare il concorso di
colpa del danneggiato, rilevante ai sensi dell’art. 1227 primo comma c.c. ai fini della proporzionale riduzione della
responsabilità del danneggiante, anche se rimanga accertato che il danneggiato non abbia influito sulla condotta
di guida del conducente, contribuendo positivamente al
verificarsi dell’incidente e quindi se, con riguardo alla
fattispecie concreta, la scelta imprudente del trasportato
di partecipare ad una corsa vietata possa superare in tutto
o in parte la presunzione di responsabilità esclusiva del
conducente e del proprietario dettate dall’art. 2054 c.c. a
tutela della posizione del trasportato stesso.
Qualora si ritenesse di affermare che la esposizione
volontaria al rischio può concorrere a causare il danno
subito da un soggetto, dovrà poi individuarsi la soglia del
rischio superata la quale ciascuno può essere ritenuto responsabile - almeno in parte - dei danni che subisce per
un accadimento non direttamente da lui provocato, ma al
quale si espone.
Deve ritenersi, sulla base delle considerazioni che seguono, che anche la mera consapevolezza da parte di un
soggetto di porsi in una situazione da cui consegua una
più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno
un evento pregiudizievole ovvero l’esposizione volontaria
al rischio -, a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto
causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare
una corresponsabilità del danneggiato. Nel caso di specie,
poiché l’evento infausto si è verificato in conseguenza di
una gara vietata di autoveicoli, e quindi si applicano le
norme sulla responsabilità civile automobilistica, l’esposizione volontaria al rischio del trasportato rileva non fino
al punto di rendere inoperante la presunzione di responsabilità in capo al conducente, di cui all’art. 2054 primo
comma c.c., ma nel senso di ridurre proporzionalmente
l’area di responsabilità del danneggiante, in quanto essa
viene a costituire un antecedente causale necessario del
verificarsi dell’evento.
Occorre infatti collocarsi nella corretta prospettiva secondo la quale con l’accettazione consapevole del rischio
il trasportato ha posto in essere un antecedente causale
non del fatto dannoso complessivo, ovvero del sinistro in
cui sono rimasti coinvolti lui e il danneggiante (nel caso
di specie, dell’incidente stradale) ma dell’evento che si
è verificato a suo carico (la lesione alla propria integrità
fisica) e pertanto non ne può far gravare tutta la responsabilità su altro soggetto.
708
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Non si ritiene di poter condividere quanto affermato
dall’unico precedente specifico di questa Corte sul punto
(Cass. n. 27010\2005), anch’esso relativo ad un incidente
stradale con accettazione del rischio in capo al trasportato
da un conducente che si trovava in quel caso in stato di
ebbrezza, la cui massima così recita: “Il primo comma dell’art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato, configurabile solamente in caso di cooperazione attiva
nel fatto colposo del danneggiante (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità di un
concorso colposo del danneggiato nella mera accettazione,
da parte del medesimo, del trasporto su autovettura con
alla guida conducente in evidente stato di ebbrezza, non
assurgendo tale condotta a comportamento materiale di
cooperazione incidente nella determinazione dell’evento
dannoso)”.
Tale sentenza in primo luogo traeva le mosse da una
nozione di concorso di colpa del danneggiato eccessivamente ristretta alla luce della consolidata giurisprudenza
in materia, in quanto ridotta alla sola azione positiva, con
esclusione della rilevanza del comportamento omissivo
(nel senso che il concorso di colpa del danneggiato possa conseguire sia ad una azione che ad una omissione v.
per tutte, da ultimo, Sezioni Unite, sent. n. 24406 del 2011
nonché, in materia di circolazione stradale, la cospicua
giurisprudenza che costantemente riconosce il concorso
di colpa del passeggero che non abbia allacciato le cinture
di sicurezza).
Inoltre, la suddetta sentenza identificava l’evento dannoso subito dal danneggiato, rispetto al quale soltanto poteva rilevare un comportamento concausale, nel sinistro
stradale stesso, con la conseguenza che la responsabilità
dell’incidente non potesse essere addebitata che al solo
conducente dell’auto (o eventualmente ad altri soggetti
esterni all’auto che avevano dato causa al verificarsi dell’incidente), e non al trasportato che nell’occorso non si
ingeriva in alcun modo nella conduzione dell’auto e rivestiva un ruolo puramente passivo.
Senonchè ai fini di individuare correttamente l’evento dannoso, in relazione al quale si pone il problema del
concorso di colpa del soggetto danneggiato, occorre avere
riguardo non solo all’incidente stradale in sé considerato,
con la conclusione che esso si sarebbe in ogni caso verificato, anche se il trasportato non fosse salito in macchina
adottando un’evidente regola prudenziale, ma occorre
considerare l’intera serie causale all’interno della quale
occorre individuare l’evento dannoso da lui subito (la lesione), da cui consegue poi il danno risarcibile per cui egli
ha instaurato la causa.
L’evento dannoso per il danneggiato non si esaurisce e
non si identifica con il segmento causale attinente al momento cinematico dei fatti ovvero all’incidente, la cui responsabilità è addebitabile esclusivamente al conducente,
ma occorre prendere in considerazione come segmento
terminale e quindi di perfezionamento del fatto storico,
la “lesione del bene giudico tutelato” e quindi nel caso del
trasportato la lesione della sua integrità fisica (da cui poi
deriva il danno conseguenziale risarcibile).
giur
L e g i t t i m i tà
Orbene tale lesione (evento dannoso) non si sarebbe
verificata se non si fossero realizzati diversi antecedenti
causali: se il conducente avesse guidato l’auto rispettando le regole del codice della strada e le regole generali
di prudenza (evitando nel caso in esame di impegnarla
in una corsa clandestina), e se, a monte, il trasportato si
fosse astenuto dal salire in macchina, ben sapendo in che
attività sarebbe stata da li a breve impegnata la vettura,
secondo una regola prudenziale.
È proprio il comportamento del trasportato che si pone
all’inizio della sequela eziologica che si è conclusa per lui
con l’evento dannoso più gravoso, la morte, in quanto egli,
pur accorgendosi a tempo debito nel caso esaminato dalla
sentenza del 2005 dello stato di ebbrezza del conducente
dell’auto su cui si accingeva a salire, nel caso in esame
essendo consapevole della partecipazione della vettura ad
una corsa clandestina e quindi consapevole in entrambi i
casi che il suo conducente si apprestava a tenere una condotta illecita e contraria alle regole di prudenza - tuttavia
si esponeva volontariamente al rischio salendo sull’auto,
in violazione di norme comportamentali comunemente
adottate dalla coscienza sociale oltre che di precise regole
del codice stradale.
Con l’accettazione consapevole del rischio cui andava a
sottoporsi il trasportato ha posto in essere un antecedente
causale necessario quindi non del fatto dannoso incidente
stradale, ma dell’evento che si è verificato a suo danno
(lesioni all’integrità fisica), e pertanto, nella misura in cui
quell’evento è addebitabile al suo apporto causale non se
ne può far gravare la responsabilità su un altro soggetto.
Prendendo in considerazione non l’evento incidente
stradale nel suo complesso, rispetto al quale non si può
dire che il trasportato abbia tenuto un comportamento
avente una qualche incidenza causale, ma l’evento lesivo
subito dal trasportato stesso, quindi focalizzando l’attenzione sulla sua posizione e sul suo diritto al risarcimento
del danno, i danni conseguenza che in base alle regole generali della responsabilità civile automobilistica dovrebbero gravare sul conducente e sul proprietario del veicolo
e sulla sua assicurazione per la responsabilità civile automobilistica in base alla presunzione di responsabilità di cui
all’art. 2054 c.c., devono essere proporzionalmente ridotti
nella misura in cui sono stati provocati anche dall’apporto
causale del danneggiato stesso, e in quella misura devono
rimanere a suo carico.
La misura della ripartizione è poi oggetto di giudizio
in fatto eseguito dal giudice di merito e non rinnovabile
in questa sede.
Il fondamento normativo del concorso di colpa del danneggiato in caso di sua esposizione volontaria al rischio si
rinviene quindi nell’art. 1227, primo comma, c.c. (in questo senso, per una ipotesi di accettazione del rischio del
trasporto associato in quel caso ad un suo comportamento
attivo tra le altre v. da ultimo Cass. n. 10526 del 2011). A
livello costituzionale il fondamento normativo si identifica
nel principio generale di solidarietà sociale dettato l’art.
2 della Costituzione (per la riconduzione del fondamento
costituzionale dell’art. 1227, primo comma, c.c. all’art. 2
Cost. v., tra le altre, Cass. n. 5348 2009 ). Se tale principio
generale di solidarietà sociale nell’ambito contrattuale,
costituisce il fondamento dell’obbligo di reciproca lealtà
di condotta che deve presiedere sia all’esecuzione del
contratto che alla sua formazione ed interpretazione,
accompagnandolo, in definitiva, in ogni sua fase, in campo
extracontrattuale (ove l’art. 1227 c.c. opera per espresso
richiamo normativo contenuto nell’art. 2056 c.c.) esso va
inteso come fondante al tempo stesso le scelte di politica
sociale di allocazione del rischio in determinati settori
(quale quello appunto della circolazione stradale) su una
categoria di soggetti istituzionalmente deputata a sostenere tale rischio, ma anche l’obbligo di ciascuno di essere
responsabile e valutare le conseguenze dei propri atti, in
definitiva contempera le scelte di dislocazione del rischio
con il principio di precauzione al fine di realizzare una
finalità comune di prevenzione.
Si può aggiungere che questa lettura del principio secondo il quale ciascuno deve essere chiamato a rispondere
dalla parte di danno che ha concorso a provocare, anche
laddove ci siano dei sistemi di allocazione della responsabilità (come in materia di assicurazione obbligatoria per
la responsabilità civile automobilistica) non si pone in
contrasto, ma al contrario va di pari passo con l’evoluzione
della giurisprudenza comunitaria in materia.
Infatti la Corte di Giustizia, con sentenza 30 giugno
2005, in causa C-537/03, rispondendo ad una domanda di
interpretazione pregiudiziale della legislazione comunitaria sollevata dalla corte suprema finlandese, ha in sintesi
affermato che l’obiettivo delle direttive comunitarie in
materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli è
quello di consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato dal veicolo di essere risarciti dei danni dai
medesimi subiti, e pertanto che le disposizioni nazionali
che disciplinano il risarcimento dei sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli, non possono privare le dette
disposizioni del loro effetto utile. La Corte di Giustizia prosegue affermando che ciò si verificherebbe, segnatamente,
se una normativa nazionale, in base a criteri generali ed
astratti, negasse al passeggero il diritto al risarcimento da
parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli,
ovvero limitasse tale diritto in misura sproporzionata,
esclusivamente sulla base della corresponsabilità del
passeggero stesso nella realizzazione del danno. Solo
al verificarsi di circostanze eccezionali, in base ad una
valutazione caso per caso, l’entità del risarcimento della
vittima potrebbe essere limitata. La Corte puntualizza
che la valutazione della sussistenza di tali circostanze e
del carattere di proporzionalità del limite al risarcimento
spetta al giudice nazionale.
Con una più recente sentenza tuttavia, sempre resa in
sede di rinvio pregiudiziale (Corte di giustizia, 3° sezione,
sentenza n. 409 del 9 giugno 2011, C-409\2009) la Corte
di Lussemburgo distribuisce diversamente gli equilibri tra
l’esigenza di tutela del trasportato e la necessità che ciascuno sia chiamato a rispondere delle conseguenze delle
proprie azioni dichiarando che le tre direttive del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
709
giur
L e g i t t i m i tà
Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
devono essere interpretate nel senso che esse non ostano
a disposizioni nazionali rientranti nella disciplina della
responsabilità civile, le quali consentano di escludere o di
limitare il diritto della vittima di un incidente a pretendere un risarcimento a titolo dell’assicurazione della responsabilità civile dell’autoveicolo implicato nel sinistro, sulla
base di una valutazione caso per caso della responsabilità
esclusiva o parziale di detta vittima nella causazione del
danno da essa subito. Tale ipotesi si verifica, in particolare, nel caso di una normativa nazionale che intenda
escludere la responsabilità oggettiva del conducente del
veicolo coinvolto nel sinistro solo qualora tale sinistro sia
imputabile in modo esclusivo alla vittima e che preveda,
inoltre, nel caso in cui la vittima abbia colpevolmente
contribuito alla genesi o all’aggravamento del suo danno,
che il risarcimento ad essa spettante sia ridotto in misura
proporzionale al grado di gravità di tale colpa. La Corte
di Lussemburgo chiarisce che una normativa siffatta non
ha come effetto, in caso di responsabilità della vittima
nella causazione del danno da essa subito, di escludere
ipso iure o di limitare in misura sproporzionata il diritto
di quest’ultima ad ottenere un risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del
conducente del veicolo coinvolto nel sinistro e non pregiudica quindi la garanzia, sancita dal diritto dell’Unione,
che la responsabilità civile, determinata secondo il diritto
nazionale applicabile, sia coperta da un’assicurazione
conforme alle tre direttive summenzionate.
Autorevole dottrina in passato ha ricondotto il principio del concorso di colpa del danneggiato, che costituiva
una novità introdotta dal codice del ‘42, al principio di
autoresponsabilità (per un richiamo più recente al principio di autoresponsabilità v. Corte cost., sentenza n. 156
del 1999), che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri
di attenzione e diligenza allo scopo di prevenire eventuali
danni; la dottrina più recente ravvisa piuttosto in esso un
corollario del principio della causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è
a lui causalmente imputabile.
Può ritenersi che la colpa, cui fa riferimento l’art. 1227
c.c., vada intesa non nel senso di criterio di imputazione
del fatto (perchè il soggetto che danneggia se stesso non
compie un atto illecito di cui all’art. 2043 c.c.), bensì come
requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Ovvero il comportamento del danneggiato, attivo
o omissivo, può rilevare come concausa di produzione del
danno a suo carico.
Una volta riconosciuta all’art. 1227, comma 1, c.c., la
funzione di regolare, ai fini della causalità di fatto, l’efficienza causale del fatto colposo del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell’entità del risarcimento,
ed una volta ritenuto che detta norma trova il suo inquadramento nel principio causalistico, secondo cui se tutto
l’evento lesivo è conseguenza del comportamento colposo
del danneggiato, risulta interrotto il nesso di causalità con
le possibili cause precedenti, mentre se egli ha in parte
710
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
dato causa al verificarsi dell’evento dannoso, la responsabilità dell’autore materiale va ridotta in proporzione, rimane
da esaminare quando il comportamento omissivo del danneggiato possa essere idoneo a costituire causa esclusiva
o concausa dell’evento lesivo, ovvero quale sia la soglia di
rilevanza causale della esposizione volontaria al rischio.
Nella convivenza civile non si può pretendere dai soggetti che vivono ed operano nella società di attenersi alla
massima regola di prudenza, che comporta la tendenziale
esclusione del rischio, ovvero il sistematico tentativo di
sottrarsi ad ogni possibile fonte di rischio, perchè da ciò
conseguirebbero delle limitazioni nelle scelte di vita, la
partecipazione alle quali comporta sempre un “normale
rischio”, incompatibili con la stessa vita sociale.
Quindi non si può porre a carico di chi non viola regole
fissate dalla legge o il cui rispetto sia imposto dalla coscienza sociale, e ciò non di meno si sottopone ai normali
rischi che la vita nel contesto sociale impone, di sottostare
alle eventuali conseguenze negative di tale esposizione al
rischio, che non soltanto è consapevole ma in taluni casi
necessitata o obbligata, o comunque inevitabile.
La sottrazione totale al rischio in assoluto è infatti da un
lato impossibile, non essendo tutti i rischi prevedibili ed evitabili, e dall’altro contrasta con il vivere nella società e con
l’esigenza di assolvere senza sottrarvisi ai vari compiti che
la società stessa ci impone, lavorativi, relazionali, parentali,
di sopravvivenza. Quindi, vivere e svolgere il proprio ruolo,
qualunque esso sia, nel contesto sociale, non prevede che ci
si debba attenere alla massima regola di prudenza evitando
ogni occasione di rischio, ma al contrario comporta e spesso
impone la sottoposizione ad un “normale rischio” proprio
per non sottrarsi alle varie funzioni che necessariamente
conseguono al partecipare alla vita della società civile
(paradossalmente, sarebbe assurdo ritenere responsabile
dei danni subiti in un sinistro un pedone per il solo fatto
che abbia attraversato la strada, in tal modo esponendosi
ai rischi del traffico, ma senza violare le regole di prudenza
codificate e non). Occorre allora individuare quando la
esposizione consapevole o volontaria, al rischio possa essere fonte di responsabilità per chi vi si espone.
È semplice individuare la condotta, attiva o omissiva
del danneggiato, che comporta esposizione volontaria al
rischio e sia al contempo fonte di responsabilità quando
essa sia posta in essere in precisa violazione di norme
giuridiche (ad esempio, per rimanere nell’ambito della
circolazione stradale, il trasportato che non allacci le
cinture di sicurezza).
Meno immediata è la collocazione della soglia di rilevanza di tale comportamento quando sia posta in essere
una violazione non di norme giuridiche ma di regole di
prudenza: a questo scopo occorre distinguere tra comportamento solo genericamente imprudente del danneggiato
che di per sé non può essere ritenuto fonte di responsabilità, da quelle condotte che integrino violazione di
norme comportamentali che, benché non accompagnate
da sanzione, siano individuate come vincolanti non dalla
legge ma dalla coscienza sociale del tempo, che il giudice
si limita a registrare facendosene interprete.
giur
L e g i t t i m i tà
Non ogni comportamento imprudente può essere fonte di responsabilità per il danneggiato quindi, ma si ha
esposizione volontaria al rischio, idonea a rilevare come
fattore concausale del danno quando il soggetto assuma
un rischio che si pone ingiustificatamente sopra la soglia
della normalità, e si caratterizza per essere un rischio
anormale o anomalo.
Si può ritenere quindi che il danneggiato ponga in essere una condotta - attiva o omissiva - causalmente rilevante
in tutti i casi in cui accetti volontariamente di esporsi ad
un rischio gratuito, cioè non necessitato e neppure giustificato dall’attività che egli debba svolgere (ad esempio
una attività sportiva, pericolosa ma svolta secondo le
regole), violando una norma giuridica o ponendosi consapevolmente in contrapposizione ad una regola di prudenza
comportamentale avvertita come vincolante dalla comunità sottoponendosi in tal modo ad un rischio anormale,
quindi ad un rischio gratuito, consapevole, dovuto ad una
scelta voluttuaria e gravemente imprudente.
Si ha in questi casi una accettazione consapevole che si
traduce nella partecipazione anche senza un ruolo attivo
ad una attività contra legem, o anche se non vietata dalla
legge contraria ad una regola di prudenza avvertita come
esistente e vincolante nella coscienza sociale del tempo,
che il giudice si limita a registrare.
In questo caso, l’esposizione volontaria al rischio anche
se passiva, ovvero non associata ad un comportamento attivo idoneo a provocare il possibile evento dannoso supera
la soglia del comportamento consentito e può rilevare
come colposa, e come tale è compiuta sotto la responsabilità di ciascuno di noi, ovvero le eventuali conseguenze
dannose non possono essere fatte ricadere integralmente
su un altro soggetto, in quanto il comportamento tenuto
si inserisce nel processo causale che porta all’evento dannoso divenendo un segmento della catena causale. Solo
in questo caso la condotta si può considerare colposa e
rilevare per far gravare almeno in parte la responsabilità
del danno provocato non sul soggetto che normalmente
ne risponderebbe in quanto autore materiale dell’evento
dannoso, ma su altro soggetto, il danneggiato, che con la
sua scelta imprudente si sia inserito in una situazione a
rischio che avrebbe agevolmente potuto evitare con una
scelta più prudente.
Calando questo ragionamento nel contesto di regole
applicabili al caso di specie, ovvero nella materia della
circolazione stradale, non è più giustificata l’applicazione
a vantaggio del trasportato che si esponga volontariamente ed ingiustificatamente ad un trasporto in violazione per
il conducente delle norme del codice della strada (nel
caso di specie, la partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata è sanzionata come reato dall’art. 9
ter del codice della strada) e per lui delle più elementari
regole di prudenza, della presunzione di responsabilità del
conducente come unica regola di responsabilità, dettata a
tutela di un soggetto che, nell’id quod plerumque accidit,
subisce un danno senza poter fare nulla per opporvisi,
ovvero il trasportato.
La particolare tutela del trasportato si spiega perchè
questi è di solito il soggetto debole che si affida ad altri per
lo svolgimento di una attività che comporta un certo rischio socialmente accettato in quanto “normale” ed utile,
a cui la vita sociale rende ormai necessario esporsi ed anzi
protetto anche a mezzo della assicurazione obbligatoria.
Tale particolare protezione si giustifica proprio perchè
egli di solito nessun apporto causale dà e soprattutto nessun apporto causale può dare per evitare il verificarsi dell’eventuale incidente, del quale è esclusivamente vittima
e di regola mai artefice (salvo eccezionali e comprovati
casi in cui è il trasportato a dar causa in tutto o in parte
all’incidente intromettendosi nella guida).
In caso di accettazione consapevole del rischio nella
partecipazione anche senza comportamento attivo ad una
attività che si sa rischiosa e contra legem, o contrastante
con le regole della coscienza sociale, viene meno la ragione
per fornire al soggetto trasportato una particolare tutela.
Il principio di diritto affermato - che in caso di esposizione volontaria al rischio richiama ciascuno all’obbligo di
sottostare alle relative conseguenze - segnala la necessità
dell’assunzione consapevole delle responsabilità da parte
di ciascuno all’interno delle innumerevoli occasioni di rischio che la società ci propone, e trova il suo fondamento
costituzionale negli inderogabili doveri di solidarietà sociale, imposti dall’art. 2 Cost. ed è volto a richiamare l’attenzione sul fatto che l’aumento della sicurezza complessiva passa non solo attraverso la responsabilizzazione del
danneggiante, o la individuazione di un soggetto a carico
del quale vengano allocati economicamente i rischi (l’assicurazione) ma anche attraverso la consapevolezza della
necessità che tutti i soggetti coinvolti in una attività che
presenti margini di rischio si attengano ad un principio di
precauzione.
Nella fattispecie quindi può ritenersi che correttamente il giudice di merito abbia accertato la sussistenza di un
concorso di colpa del danneggiato, che volontariamente
si è esposto al rischio violando il precetto comportamentale di non partecipare, neppure come passeggero, a gare
automobilistiche clandestine ed abbia di conseguenza
ritenuto di superare la presunzione di colpa posta a carico
del conducente dall’art. 2054 primo comma c.c. nei limiti
percentuali di ripartizione delle responsabilità accertati
in concreto.
La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
(Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
711
giur
L e g i t t i m i tà
Corte di cassazione civile
sez. II, 23 maggio 2014, n. 11537
Pres. Bucciante – Est. Parziale – P.M. Patrone (diff.) – Ric. Di Quinzio ed
altro (avv. D’Aloisio) c. Prefettura Pescara
Carico y Tolleranza y Trasporto eccezionale y Margine di tolleranza del due per cento ex art. 10, comma
24, c. s. y Applicazione y Condizioni.
. In tema di circolazione stradale, il margine di tolleranza del due per cento, ai sensi dell’art. 10, comma
24, cod. strada, si applica solo nel trasporto eccezionale
perché eseguito con veicolo di lunghezza totale superiore ai dodici metri, non anche nell’ipotesi di lunghezza totale inferiore, in quanto il trasporto eccezionale si
svolge con modalità di sicurezza diverse dall’ordinario,
che giustificano una differente regolamentazione dell’eccedenza di carico. (nuovo c.s., art. 10; nuovo c.s.,
art. 61) (1)
(1) Non risultano precedenti che affrontino la medesima fattispecie.
Per utili riferimenti sul tema si veda Cass. civ. 15 giugno 2007, n.
14032, in questa Rivista 2007, 1150.
Svolgimento del processo
1. Gli odierni ricorrenti, proprietario e conducente dell’autocarro Fiat 190 PE 158359, proponevano opposizione
avverso verbali di contravvenzione elevati dalla Polizia
stradale di Pescara il 27 settembre 2005. La contestazione
riguardava la mancata autorizzazione al trasporto eccezionale in conseguenza del trasporto di un carico che eccedeva di metri 2,80 la sagoma del veicolo e di oltre cm 25 i tre
decimi della lunghezza del veicolo (violazione del terzo
comma, lettera a, dell’articolo 10 codice della strada).
Eccepivano i ricorrenti che la lunghezza del veicolo, risultante dalla carta di circolazione, era pari a metri 8,67, la
lunghezza del carico (barre di ferro) era stata accertata in
metri 11,30 e di conseguenza la sporgenza era pari a metri
2,63 (e non già come contestato 2,80) con la conseguenza
che la non consentita eccedenza, oltre i tre decimi della
lunghezza del camion, era pari a centimetri 3 e non già
25 come contestato. I ricorrenti invocavano l’applicazione
al caso di specie del comma 24 dell’articolo 10 del codice
della strada (“non si procede all’applicazione delle sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori di
oltre il 2%”), posto che la sporgenza di oltre i tre decimi
era pari a solo 3 cm, mentre il 2% dell’eccedenza (metri
2,60) sarebbe stato pari a 5 cm.
2. Il giudice di pace di Pianella, effettuata istruttoria
testimoniale, rigettava l’opposizione.
3. Il Tribunale di Pescara, sezione distaccata di Penne, adito dagli odierni ricorrenti, rigettava l’appello. Al
riguardo, osservava che non risultavano contestate, in
punto di fatto, le seguenti circostanze: il carico trasportato misurava 11,30 metri; la sporgenza effettiva di quest’ultimo era pari a metri 2,63 e non, come contestato, a
metri 2,80;
la sporgenza del carico oltre il consentito (metri 2,60)
era di soli 3 cm e non di 25 come contestato.
712
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
La Prefettura di Pescara si costituiva, eccependo tra
l’altro l’inesistenza della notifica effettuata nei suoi confronti e nella sua sede, anziché nei confronti del Ministero
dell’Interno e presso l’Avvocatura dello Stato.
Il giudice unico del tribunale riteneva sanabile l’eventuale vizio di notifica nei confronti della Prefettura, anziché del “Ministero dell’Interno, risultando tale vizio sanato per effetto della avvenuta costituzione della Avvocatura
dello Stato (Cass. 2003 n. 11174).
Nel merito rigettava l’impugnazione perchè riteneva
non applicabile il margine di tolleranza del 2% previsto
dal comma 24 dell’articolo 10 del codice della strada ed
invocato dagli appellanti. Attraverso un’analisi dettagliata
della norma di cui all’articolo 10 del codice la strada, il
giudice unico giungeva a tale conclusione rilevando che
i margini di tolleranza di cui al comma 24 dell’articolo 10
restano applicabili soltanto alle «fattispecie di illecito di
trasporto eccezionale, o meglio “in condizioni di eccezionalità”, e di circolazione con veicoli eccezionali, in cui è
elemento costitutivo il superamento dei limiti di massa
di cui all’articolo 62 ovvero dei limiti di sagoma di cui
all’articolo 61, questi ultimi, come si è visto, riferiti alla
lunghezza del veicolo di cui trattasi, compreso il carico,
pari a metri 12».
Con le seguenti conseguenze, secondo il giudice dell’appello «(Dunque, per rimanere alle prime due fattispecie di trasporto in condizioni di eccezionalità previsto
dal comma 2, in quella di cui alla lettera a), che è quella in
contestazione, assume rilevanza unicamente il fatto che,
pur nel rispetto della sagoma limite in lunghezza di m. 12,
le barre di ferro trasportate lunghe m. 11,30 sporgessero
posteriormente dal veicolo, anche se di poco, più dei 3/10
della sua lunghezza di m. 8,67; il margine di tolleranza
non viene dunque in considerazione. Ove le dimensioni
del carico avessero invece determinato una sporgenza posteriore dal veicolo nei limiti dei 3/10 della sua lunghezza,
ma avessero tuttavia comportato il superamento della
sagoma limite in lunghezza di m. 12, integrata la fattispecie di cui alla lettera b), avrebbe trovato applicazione
il margine di tolleranza in questione, dovendosi accertare
se tuttavia le dimensioni del carico non superassero del
2 per cento detta sagoma limite; rimanendo nell’esempio,
rapportandolo al caso di specie, le barre di ferro avrebbero
potuto avere lunghezza fino a m. 12,24 se il camion avesse
avuto lunghezza di m. 9,50, giacché in tal caso la sporgenza posteriore di m. 2,74 sarebbe stata inferiore al limite
consentito dei 3/ 10 della lunghezza del veicolo, pari a m,
2,85, mentre il superamento di cm. 24 della sagoma limite
sarebbe rimasto nel margine di tolleranza (2 % di m. 12 =
cm. 24)».
4. -I ricorrenti impugnano tale decisione, formulando
due motivi.
5. All’esito della pubblica udienza del 12 marzo 2013 è
stata disposta la rinnovazione della notifica, presso l’Avvocatura generale dello Stato, alla Prefettura intimata. Effettuato regolarmente tale adempimento, la causa è stata
trattata all’udienza pubblica del 21 gennaio 2014.
giur
L e g i t t i m i tà
Motivi della decisione
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo di ricorso si deduce: «violazione
e falsa applicazione della norma di cui al comma 24 dell’articolo 10 del codice della strada in relazione all’articolo
360 n. 3 c.p.c.».
Secondo i ricorrenti, dovrebbe trovare applicazione nel
caso in questione la norma di cui al comma 24 dell’articolo
10 del codice della strada, esclusa dai giudici di merito
in ragione della sua interpretazione letterale. Secondo
il giudice dell’appello, infatti, la tolleranza del 2% sulla
sporgenza sarebbe consentita nel solo caso di trasporto in
condizioni di eccezionalità o di circolazione con veicoli eccezionali nel caso di superamento della lunghezza totale
di metri 12 e non già nelle ipotesi meno grave di una lunghezza totale inferiore». Tale interpretazione, strettamente letterale, sarebbe non conforme alla “intenzione del legislatore”, che ha così inteso prevedere una tolleranza nel
calcolo della sporgenza, che non può non ricomprendere
tutte le ipotesi di eccedenza del trasporto, profilandosi
diversamente aspetti di incostituzionalità della norma. Al
termine dell’esposizione del motivo i ricorrenti affermano
quanto segue: (la tolleranza sino al 2 % in più, prevista dal
comma 24 dell’art. 10 c.d.s. con specifico riferimento al superamento, a causa d’un eccesso di sporgenza del carico,
dei limiti di sagoma del veicolo di cui al successivo art.
61, non deve essere applicata anche all’altra ipotesi che
al comma 3 del medesimo art. 10 è stata a quella espressamente equiparata, del “trasporto in condizioni di eccezionalità”, in cui peraltro il superamento della lunghezza,
pur sempre inferiore ai 12 metri costituenti il limite massimo in assoluto, è legato semplicemente ad un calcolo
di sproporzioni tra la sagoma d’un veicolo ed il relativo
carico?».
1.2 - Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 24
novembre 1982 n. 689 e di ogni altra norma in tema di responsabilità).
Il giudice dell’appello nella sua motivazione ha dato atto
che l’eccedenza verificata era pari a soli 3 cm, rilevando
altresì che dal verbale e dall’istruttoria svolta era risultato
che gli agenti erano incorsi in un errore di misurazione del
veicolo (rilevato pari a 8,50 metri a fronte dei 8,670 metri risultante dalla carta di circolazione), così ponendosi
anche dubbi sulla correttezza delle misurazioni effettuate.
In tale situazione, secondo i ricorrenti, ben poteva essersi
verificato «un involontario errore di misurazione del carico all’origine), oppure tale minima eccedenza del carico
poteva essere riferibile «ad una sua iniziale non perfetta
aderenza al cassone del veicolo o ad un suo impercettibile
scivolamento durante il percorso, ma in ogni caso senza
colpa di alcuno). Al termine dell’esposizione del motivo
i ricorrenti in conclusione, affermano quanto segue:
«Potrebbe essere ascritta ad una condotta volontaria e
cosciente per basarvi un’affermazione di responsabilità,
piuttosto che ad un incolpevole errore o a mera accidentalità per farne discendere invece una decisione assolutoria,
una eccedenza in lunghezza di soli 3 cm., riscontrata in un
carico di m. 11,30 nel corso del suo trasporto?».
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2.1 È infondato il primo motivo che deduce violazione e
falsa interpretazione dell’art. 10, comma 24, Codice della
Strada. Correttamente il giudice dell’appello ha rilevato la
differente ratio delle norme e il conseguente diverso ambito di applicazione, posto che il trasporto eccezionale si
svolge con modalità ben diverse da quello ordinario, proprio allo scopo di garantire una adeguata sicurezza nella
circolazione. Proprio tali specifiche modalità ulteriori giustificano una diversa regolamentazione dell’eccedenza di
carico. Si tratta di due ben distinte ipotesi, che escludono
all’evidenza i dedotti profili di incostituzionalità. Per il resto l’argomentazione del giudice dell’appello è interamente condivisibile, così come corretta è stata l’applicazione e
l’interpretazione della norma.
2.2 Parimenti infondato è il secondo motivo, che si
limita a denunciare la violazione e la falsa interpretazione dell’art. 3 della legge 689 del 1981. Non sono state
contestate specificamente in appello le questioni di fatto
relative alle misurazioni, mentre è stata dedotta, così
come in questa sede, la violazione di legge. Al riguardo,
non può che rilevarsi la correttezza dell’applicazione ed
interpretazione della norma che si afferma violata, posto
che, come più volte affermato da questa Corte, «l’errore
sulla liceità della condotta, correntemente indicato come
“buona fede”, può rilevare in termini di esclusione della
responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene
per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni,
solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine
un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione,
idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della sopra riferita liceità, oltre alla condizione che da parte dell’autore
sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e
che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere
impedito dall’interessato con l’ordinana diligenza» (Cass.
n. 16320 del 12 luglio 2010, Rv. 614381). I ricorrenti non
hanno fornito alcuna prova al riguardo, non potendo la sia
pur minima entità dell’eccedenza di per sé escludere la
relativa responsabilità, in assenza appunto di prova quanto alle verifiche, preventive e successive, effettuate ed agli
accorgimenti adottati per evitare l’accertata eccedenza.
3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa
sede della parte intimata. (Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
713
giur
L e g i t t i m i tà
Corte di cassazione civile
sez. VI, ord. 21 maggio 2014, n. 11288
Pres. Piccialli – Est. D’ascola – Ric. Uff. Terr. Gov. Prefettura Matera
(Avv. Gen. Stato) c. FavalE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni amministrative y Contestazione y Verbale y
Impugnazione y Violazioni del Codice della strada
y Violazioni che non ammettono il pagamento in
misura ridotta y Mancata impugnazione del verbale
y Conseguenze.
. In tema di violazioni del codice della strada, quando
non sia possibile il pagamento in misura ridotta della
sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata
impugnazione del verbale non determina la formazione
del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa
tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile
dagli artt. 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza,
trovando come unico limite temporale il termine di
prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
(nuovo c.s., art. 194; nuovo c.s., art. 202; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 16; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
18; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 28) (1)
(1) In senso conforme si segnala Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15841,
in questa Rivista 2008, 1026. Per utili riferimenti in materia cfr. Cass.
civ. 16 ottobre 2006, n. 22120, ivi 2007, 524.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Emidio Favale proponeva opposizione ex art. 23 L.
689/81 avverso l’ordinanza ingiunzione prot 30436/06
emessa dalla Prefettura di Matera in relazione al verbale
di contestazione del 19 ottobre 2005 con cui gli veniva
contestata l’infrazione di cui all’art. 116/13 c.d.s. (guida
senza patente).
Esponeva che altra sanzione relativa a violazione di cui
all’art. 116/12 (affidamento di vettura a persona sprovvista
di patente) era stata “regolarmente pagata”.
Il Giudice di pace di Pisticci con sentenza 27 dicembre
2006 accoglieva l’opposizione.
2) Il Tribunale di Potenza con sentenza 25 giugno 2010
rigettava l’appello dell’Ufficio territoriale del Governo.
Rilevava che il Prefetto di Matera non aveva emesso il
provvedimento sanzionatorio entro il termine di conclusione del procedimento, giacchè il verbale gli era stato
trasmesso il 2 novembre 2005 mentre il provvedimento
era stato emesso il 28 giugno 2006, in data nella quale il
termine di 180 giorni risultante dal cumulo del termine
di cui al comma primo dell’art. 204 Codice della Strada
(120 giorni) e quello di 60 giorni previsto dal precedente
articolo 201 (recte 203) era già scaduto.
2.1) Secondo il tribunale, la regola generale dell’inapplicabilità alle sanzioni amministrative del termine di
cui all’art. 2 L. 241/90 e della possibilità di notificare la
714
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
pretesa entro il termine di prescrizione quinquennale di
cui all’art. 28 non riguardano le violazioni di norme sulla
circolazione stradale, soggette esclusivamente al termine
perentorio di cui all’art. 204 del c.d.s.
Il tribunale reputava anche insussistente ogni distinzione tra sanzioni relative al codice della strada per le quali è
ammesso o precluso il pagamento in misura ridotta.
3)La Prefettura di Matera ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 29 luglio 2011. L’intimato Favale non
ha svolto attività difensiva. Il giudice relatore ha avviato la
causa a decisione con il rito previsto per il procedimento
in camera di consiglio.
Con l’unico motivo di ricorso l’avvocatura dello Stato
lamenta la violazione degli artt. 116, 202 e 204 del codice
stradale e degli artt. 16 e 28 della legge 689/81.
Sostiene che per la violazione contestata nella specie,
prevista dall’art. 116 comma 13 del codice, non è ammesso
il pagamento in misura ridotta della sanzione, con la conseguenza della inapplicabilità dei termini applicati dalla
sentenza impugnata.
Il ricorso è fondato.
4) L’art. 202 comma 3 bis del codice esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall’art.
116 comma 13.
La Corte di Cassazione nell’esaminare la problematica
che ne scaturisce, dopo qualche esitazione che ha dato
luogo ai precedenti invocati dal Tribunale di Potenza, è
pervenuta ad affermare stabilmente un orientamento contrario a quello manifestato dal giudici di merito lucani.
Si è affermato che: «In tema di violazioni del codice
della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 cod. strada, la mancata impugnazione del verbale non determina la
formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in
questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza
ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dagli artt. 18 e 22 legge n. 689 del 1981.
Ne consegue che l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non è assoggettata ad alcun termine di decadenza
trovando come unico limite temporale il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione» (Cass.
4832/08; 15841/08; 5784/09; 23544/09).
Alle motivazioni svolte in queste sentenze, il Collegio
ritiene di aderire pienamente, recependo la relazione preliminare depositata ex art. 380 bis c.p.c.
Quest’ultima ha opportunamente precisato che restano
assorbiti gli errori, oltre quello indicato al § 2, che costellano la sentenza impugnata:
- l’accoglimento del ricorso da parte del giudice di pace
e non, come si legge, il rigetto (pag. 2);
- la data della sentenza del g.d.p (pag. 3) che è 27 dicembre 2006 e non 2007;
-la competenza territoriale del tribunale circondariale
- e non di quello del capoluogo del distretto sulle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace nelle cause
in cui sia parte l’avvocatura erariale (sez. un. 23825/10),
questione opportunamente non riproposta nell’odierno
giur
L e g i t t i m i tà
ricorso. Discende da quanto esposto l’accoglimento del
ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al Tribunale di Potenza, in
diversa composizione, per lo svolgimento del giudizio di
appello e l’eventuale esame dei residui motivi di opposizione, la cui esistenza è menzionata a pag. 2 e soprattutto
a pag. 6 della sentenza impugnata, ove si legge che l’accoglimento del motivo imperniato sul termine per emettere
l’ordinanza «esime questo Giudice dalla disamina di quelli
ulteriori».
Il giudice di rinvio provvederà alla liquidazione delle
spese di questo giudizio. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. III, 21 maggio 2014, n. 11270
Pres. Segreto – Est. D’Alessandro – P.M. Basile (conf.) – Ric. Del Prete
(avv. Fortunato) c. Milano Assic.ni S.p.a. ed altri
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Persone
trasportate y Prova liberatoria.
. In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale
circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche
ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di
cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 cod.
civ. per far valere la responsabilità extracontrattuale
del conducente ed il comma terzo per far valere quella
solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo
provando che la circolazione del veicolo è avvenuta
contro la sua volontà, ovvero che il conducente aveva
fatto tutto il possibile per evitare il danno o, ancora, in
caso di guasto tecnico, dando prova del caso fortuito o
dell’inesistenza del vizio di manutenzione o costruzione. (c.c., art. 2054) (1)
(1) Sostanzialmente in termini si esprime Cass. civ. 22 agosto 2007,
n. 17848, in questa Rivista 2008, 146. Nello stesso senso si veda Cass.
civ. 9 marzo 2004, n. 4754, ivi 2008, 874.
Svolgimento del processo
Emilia Irene Del Prete propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di
Appello di Napoli che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda risarcitoria
da lei proposta contro Mele Giovanni, Mele Giuseppe e la
Lloyd Internazionale S.p.A., in relazione ad un sinistro,
accaduto il 25 giugno 1986, nel quale lei era trasportata su
un’autovettura di proprietà di Mele Giovanni, condotta da
Mele Giuseppe ed assicurata con la Lloyd Internazionale,
ritenendo raggiunta la prova del fortuito.
Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione
di legge, la ricorrente contesta alla Corte di Appello di aver
considerato il guasto meccanico come prova dell’esimente
del caso fortuito.
1.1. - Il primo motivo è fondato. Premesso che la sentenza impugnata si fonda proprio sul riconoscimento del
guasto come prova del fortuito, va considerato che il trasportato, anche se a titolo di cortesia, è assistito dalla presunzione di colpa a carico dell’autista e del proprietario,
per i commi 1 e 2 dell’art. 2054 c.c.
Se poi il sinistro non è dovuto a condotta di guida ma
a guasto tecnico, egli è assistito da presunzione di responsabilità e, quindi, da responsabilità oggettiva, ex art. 2054,
ult. comma, c.c.
Questa Corte ha affermato (sentenza n. 17848 del
2007) che, in materia di responsabilità derivante dalla
circolazione dei veicoli, l’art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere
generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia
ovvero contrattuale, oneroso o gratuito. Da ciò consegue
che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione
citata per far valere la responsabilità extracontrattuale
del conducente ed il comma terzo per far valere quella
solidale del proprietario che può liberarsi solo provando
che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua
volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ai fini dell’affermazione della
responsabilità solidale del proprietario, ai sensi del citato
comma terzo dell’art. 2054, è irrilevante che quella del
conducente sia riconosciuta in via presuntiva, ai sensi
dei primi due commi dell’art. 2054, ovvero sulla base di
un accertamento in concreto della colpa, ai sensi dell’art.
2043 c.c., giacché l’estensione della responsabilità al proprietario mira a soddisfare l’esigenza di carattere generale
di garantire il risarcimento del danno al danneggiato.
Ed ancora (sentenza n. 4754 del 2004) che in virtù del
disposto dell’art. 2054, ultimo comma, c.c., il proprietario o
il conducente dell’auto è responsabile dei danni derivanti
da vizi di manutenzione o di costruzione dell’autoveicolo,
indipendentemente da un suo comportamento colpevole;
tuttavia, pur avendo questa responsabilità natura oggettiva, il nesso causale tra il guasto e la responsabilità
del danno può essere interrotto se interviene un fattore
esterno che, con propria autonoma ed esclusiva efficienza
causale, determina il verificarsi del danno, nel qual caso
unico responsabile di esso sarà il soggetto cui va ascritta la
responsabilità in ordine al fattore sopraggiunto.
Ne consegue che competeva ai convenuti superare la
presunzione di colpa del conducente, dimostrando che
l’incidente non era dipeso da tale presunta condotta
colposa del conducente. Se, invece era ipotizzabile un
guasto tecnico, competeva al proprietario custode ed al
conducente provare il fortuito e la non esistenza del vizio
di manutenzione o costruzione.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
715
giur
L e g i t t i m i tà
Erroneamente, invece, la Corte di Appello fa ricadere
sulla trasportata danneggiata la mancanza di prova di
come si sia verificato l’incidente, ritenendo superate le
due presunzioni dette, pur in assenza di prove liberatorie
da parte dei convenuti, gravati dalle presunzioni.
2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta vizio
di motivazione quanto alla relazione tra l’art. 2051 e l’art.
2054 c.c.
2.1. - Il mezzo è assorbito.
3. - Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio, anche
per le spese, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. VI, ord. 20 maggio 2014, n. 11018
Pres. Piccialli – Est. D’Ascola – Ric. Genovese (avv.ti Caracciolo e
Valensise) c. Comune di Portigliola ed altri
Segnaletica stradale
y Segnale di limitazione
della velocità y Ripetizione dopo l’intersezione y Necessità y Fondamento y Omissione y Conseguenze.
. In
tema di segnaletica stradale, poiché, ai sensi
dell’art. 104 reg. esec. cod. strada, i segnali di divieto
devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente
l’intersezione viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non sia ribadita da un nuovo apposito
segnale, in mancanza del quale rivive la prescrizione
generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada,
salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da
altre condizioni specifiche. (nuovo c.s., art. 142; d.p.r.
16 dicembre 1992, n. 495, art. 104; d.p.r. 16 dicembre
1992, n. 495, art. 119) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. civ. ord. 15 novembre
2013, n. 25769, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1) Il 23 agosto 2006 Francesco Genovese percorreva la
strada statale 106, in comune di Portigliola, conducendo
vettura Opel di cui a mezzo autovelox veniva rilevata al
km 94, 600 la velocità di 60 kmh.
Sanzionato dal comune oggi resistente, il conducente
proponeva opposizione in sede giurisdizionale lamentando, per quanto ancora qui interessa, la insussistenza del
limite di velocità di 50 km, giacchè il segnale che poneva
questo limite era apposto 200 metri prima dello svincolo in
direzione Portigliola, mentre l’apparecchio rilevatore era
posizionato 150 metri dopo lo svincolo.
Sosteneva che, dopo l’intersezione, il segnale di limite
di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto, valendo altrimenti il limite ordinario previsto per il tipo di strada,
fissato in 90 km/h.
1.1) Il giudice di pace di Locri rigettava l’opposizione,
accogliendo il rilievo dell’amministrazione, secondo la
quale ai sensi dell’art. 119 del Reg. c.d.s. era da ritene-
716
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
re vigente il limite dei 50 km orari imposto dal segnale
anteriore allo svincolo, giacchè per ripristinare i limiti
generalizzati di velocità valevoli per “quel tipo di strada”
deve essere usato il segnale “fine limitazione velocità” (assente nel caso di specie), salva l’imposizione di un diverso
limite (cfr., in questi termini il controricorso del Comune,
che a pag. 2 - punto 3 - riassume le difese svolte davanti
al giudice di pace, confermando quanto sul punto esposto
dal ricorrente).
1. 2) Il tribunale di Locri con sentenza 2 febbraio 2012
ha rigettato l’appello.
Ha osservato che il ricorrente non aveva fornito prova
dell’insussistenza del limite di velocità nel tratto di strada
e che il comune aveva assolto, mediante la verbalizzazione
degli agenti accertatori, il superamento dei limiti di velocità.
Genovese ha proposto ricorso per cassazione con tre
motivi.
Il Comune ha resistito con controricorso.
Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con
il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio,
proponendo l’accoglimento del ricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
2) Primo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente,
denunciano in rubrica violazione, in relazione all’art. 360
n. 3, dell’art. 115 c.p.c e dell’art. 119 del Regolamento
c.d.s.
Si sostiene con il primo motivo, il quale si risolve in una
denuncia di vizio motivazionale, che dagli atti risultava,
mediante documentazione fotografica non contestata, l’assenza di segnale limitativo di velocità dopo l’intersezione
marcata dallo svincolo verso Portigliola.
Con il terzo motivo, il ricorrente, sul presupposto di
fatto di cui sopra, afferma che il caso non è regolato all’art.
119 Reg., ma dall’art. 104 Reg.
In sostanza il ricorso ritiene che ai sensi di quest’ultima
norma del regolamento, che prescrive la ripetizione dei segnali dopo ogni intersezione, il segnale di limite di velocità
di 50 km orari avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’incrocio per lo svincolo. In mancanza, superata l’intersezione,
restava inefficace il limite apposto 200 mt prima dell’intersezione e riprendeva vigore il normale limite di velocità
- di 90 km orari - previsto per quel tipo di strada, con la
conseguenza che l’automobilista non era incorso in alcuna
violazione, poiché procedeva a 60 km orari.
2.1)Nel controricorso il comune deduce che il Tribunale ha omesso di porre a fondamento della decisione
la determinante prova da esso offerta, costituita da una
delibera municipale con la quale era stato dimostrato
che il tratto di strada de qua era parte del centro abitato
(denominata Torre) e quindi era sottomesso al limite di 50
km orari prescritto in via generale dall’art. 142 c. 1 c.d.s.
3) I motivi di ricorso appaiono fondati.
Il controricorso (pag. 2) dà atto e conferma che è incontroverso che, dopo l’intersezione, erano posti il rilevatore automatico di velocità e, successivamente, il segnale
di divieto (art. 115 e 116 lett. e del Regolamento n. 495/92)
che prescriveva il limite massimo di velocità.
giur
L e g i t t i m i tà
Dunque il rilevamento con apparecchiatura elettronica
è avvenuto prima che il segnale fosse ripetuto.
L’art. 104 c. 2 del Regolamento stabilisce che: «Lungo il
tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di
divieto e di obbligo, nonchè quelli di diritto di precedenza,
devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo
non sussiste per segnali a validità zonale.»
L’art. 119 del regolamento disciplina “i segnali che indicano la fine di un divieto” e al punto b) “il segnale fine
limitazione di velocità”.
Prevede che detto segnale «Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di
velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia
imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti
suddetti, in luogo del segnale fine limitazione di velocità
deve essere usato il segnale limite massimo di velocità
indicante il nuovo limite». Nel caso di specie, poiché è
pacifico che era stata superata un’intersezione e che non
era stato ripetuto il segnale, i giudici di merito avrebbero
dovuto verificare se la strada percorsa fosse soggetta, per
tipologia, al limite di 90 km orari, come dedotto in ricorso,
o ad altro limite adeguatamente segnalato, come dedotto
dalle difese del Comune.
Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione
del segnale poteva indurre il conducente a credere che la
riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno, giacchè il coordinamento tra
l’art. 119 e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel
senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi,
per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal
Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di
un tratto di strada continuo.
Per contro, stando a quanto previsto dal Regolamento,
la presenza di intersezione fa ritenere che la limitazione,
imposta in relazione alla presenza dell’intersezione stessa, venga meno dopo il superamento dell’incrocio, giacchè
dopo di esso dovrebbe esservi un nuovo cartello limitatore,
secondo la previsione dell’art. 104; in mancanza di tale
nuovo cartello, rivive la prescrizione generale relativa al
tipo di strada.
Ciò non vale, secondo l’art. 104, per i segnali a validità
zonale, che non necessitano di ripetizione.
4) I giudici di merito non hanno però accertato la eventuale sussistenza di questa peculiare situazione, né, come
detto, hanno preso in considerazione la argomentazione
fattuale, esposta in controricorso, circa l’inclusione del
tratto stradale in zona centro abitato e la connessa segnalazione, verificando la corrispondenza al vero di quanto in
proposito dedotto in controricorso.
Trattasi di accertamenti di merito che sono sottratti ai
poteri del giudice di legittimità e che dovranno essere esperiti in sede di rinvio, previa verifica della tempestiva introduzione in giudizio, in fase di merito, delle risultanze e delle
deduzioni ora invocate dal Comune (v. Cass. 8892/09).
Alla luce dell’accoglimento della tesi interpretativa sostenuta dal ricorrente, viene chiarita la questione relativa
all’onere probatorio, su cui il giudice di appello ha incentrato la motivazione.
Il tribunale ha verificato l’esistenza di un verbale di
infrazione, che è in astratto sufficiente, in difetto di idonea prova contraria, a dar prova della sussistenza degli
estremi di fatto per irrogare la sanzione (Cass. 25844/08;
17355/09).
Il tribunale ha però fondato la pronuncia di rigetto dell’appello in relazione alla persistenza del limite di velocità
di 50 km orari, limite che, secondo la ricostruzione dei fatti
offerta concordemente dalle parti (assenza del segnale di
limite velocità dopo l’intersezione), era da riconsiderare
in ottica più complessa, dovendosi interpretare il disposto
di cui all’art. 104 nel senso della insussistenza, di regola,
del limite stesso qualora il segnale non venga ripetuto
dopo l’intersezione, contrariamente a quanto affermato
dal Comune e ritenuto dal giudice di primo grado.
4.1) Erano pertanto irrilevanti le argomentazioni svolte in sentenza di appello in ordine al funzionamento degli
apparecchi rilevatori.
Erano invece erronee le considerazioni relative alla
prova dell’insussistenza del limite di velocità di 50 km orari: in base alla ricostruzione dei fatti su cui le parti concordano (si veda ancora il § 3 supra e la argomentazione del
Comune sub § 1.1) risultavano infatti provati i fatti su cui
si fonda la tesi di parte ricorrente, disattesa dalla sentenza
di primo grado, che il giudice di appello ha confermato.
Il secondo motivo di ricorso, chiarito con la memoria
depositata in vista dell’udienza, è da ritenere fondato in
questi limiti.
5) Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.
La cognizione va rimessa al tribunale di Locri in diversa composizione, affinchè riesamini l’appello attenendosi
al seguente principio di diritto:
“Poiché, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada,
i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale
precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale,
rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi
al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità
zonale o da altre condizioni specifiche”. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. un, 14 maggio 2014, n. 10406
Pres. Rovelli – Est. San Giorgio – P.M. Ciccolo (conf.) – Ric. Deriu (avv.
Caria) c. Prefettura Nuoro
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Provvedimento del prefetto in seguito a sottoposizione
del titolare alla misura della sorveglianza speciale
di pubblica sicurezza y Natura di sanzione amministrativa accessoria y Esclusione y Constatazione
dell’insussistenza dei requisiti morali per il conseguimento del titolo alla guida y Sussistenza y ConseArch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
717
giur
L e g i t t i m i tà
guenze y Giudizio di opposizione y Competenza del
tribunale ai sensi dell’art. 9 c.p.c. y Fondamento.
. Il provvedimento prefettizio con il quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 cod. strada venga disposta la revoca
della patente di guida a seguito della irrogazione, a
carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato
alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in
via generale, il regime di impugnazione di cui all’art.
22 bis, legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non
costituisce conseguenza accessoria della violazione
di una disposizione in tema di circolazione stradale,
bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria
o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il
conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne
consegue che il giudizio di opposizione avverso tale
provvedimento, non rientrando nella competenza per
materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza
ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 cod. proc.
civ. (nuovo c.s., art. 120; nuovo c.s., art. 219; c.p.c., art.
9; l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 3; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22; l. 24 novembre 1981, n. 689, art.
22 bis) (1)
(1) La questione è già stata sostanzialmente oggetto di altra pronuncia di queste stesse Sezioni. Infatti, con sentenza 6 agosto 2006,
n. 2446, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna, le S.S. UU. hanno
statuito che «La domanda rivolta a denunciare la illegittimità del
provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal Prefetto a
carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione,
spetta alla cognizione del giudice ordinario.». Negli stessi termini
della massima in commento si è espressa Cass. civ. 4 novembre 2010,
n. 22491, in questa Rivista 2011, 314.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. - Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata depositata
presso la cancelleria della Sesta Sezione civile - Sottosezione II – la seguente relazione: «1. - Con ricorso depositato il
23 dicembre 2010 Francesco Oeriu proponeva opposizione
ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n. 689/81 e 120 c.d.s., avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Nuoro gli aveva
revocato la patente di guida essendo persona sottoposta
alla misura della sorveglianza speciale. Con “decreto-ordinanza” del 28 dicembre 2010 il Giudice di pace di Macomer
dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo competente
a provvedere il Ministro dell’Interno, di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base all’art. 120,
comma 4 c.d.s., come modificato dall’art. 3, comma 52, lett.
a) della legge n. 94/09. 2. - Avverso detto provvedimento
Francesco Deriu propone ricorso per cassazione, affidato
ad un solo motivo. 2.1. - La Prefettura di Nuoro è rimasta
intimata. 3. - L’unico motivo d’annullamento deduce la
violazione o falsa applicazione dell’art. 120, comma 4 c.d.s.,
in relazione al n. 1 dell’art. 360 c.p.c., per motivi attinenti
alla giurisdizione, sostenendo - mediante il richiamo a Cass.
sez. un. n. 2446/06 - che il provvedimento di revoca della
patente di abilitazione alla guida si ricollega ad un diritto
718
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
soggettivo, per cui, in difetto di deroghe ai comuni criteri
di riparto, la giurisdizione compete al giudice ordinario.
4. - In punto di ammissibilità del ricorso deve premettersi
che la prevalente giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’interpretazione dell’art. 23, primo comma legge
n. 689/81, come modificato dall’art. 99 D.L.vo n. 507/99,
ritiene che detta norma - la quale stabilisce la ricorribilità
per cassazione dell’ordinanza che dichiari inammissibile
il ricorso perchè proposto oltre il termine di cui all’art. 22
stessa legge - sia rimasta immutata anche dopo le modifiche
arrecate dal D.L.vo 40/06, che ha generalizzato l’appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado in materia di
opposizione a sanzione amministrativa, nonché avverso le
ordinanze di cui al quinto comma dello stesso art. 23 (Cass.
nn. 1717/12, 182/11, 9667/10 e 18009/10; contra, n. 4355/10).
In particolare, è stato osservato che qualora il provvedimento d’inammissibilità venga emesso, inaudita altera parte,
con ordinanza, il mezzo d’impugnazione, ai sensi dell’art.
23, primo comma della L. n. 689 del 1981, anche dopo la
modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la
L. n. 40 del 2006, - in vigore dal 3 marzo 2006, è il ricorso
per cassazione. Al contrario nell’ipotesi in cui la pronuncia
intervenga all’esito di un giudizio instaurato, nelle forme
ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento
ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l’appello
(Cass. n. 9667/10). 4.1. - Tale principio appare estensibile ad
ogni ipotesi in cui - come nella fattispecie - l’opposizione sia
rivolta avverso una pronuncia d’inammissibilità resa ante
portas, vale a dire con provvedimento emesso ancor prima
che, fissata l’udienza di comparizione e notificato il ricorso,
sia stato istituito il contraddittorio fra le parti e instaurato
il giudizio. 4.2. - Ciò premesso, il motivo è fondato. Come
rilevato da Cass. sez. un. n. 2446/06, menzionata nello stesso
ricorso, “il citato art. 120 c.d.s., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21
ottobre 1998, n. 354, 18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001
n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il
titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione
in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa
abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre
non richiede alcun apprezzamento da parte dell’autorità
amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel
singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo
stesso art. 120 c.d.s., con disposizione che è stata dichiarata
illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti
del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni).
Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in
dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi
esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere
idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo della
persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all’uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte
costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata
dal ricorrente). Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi
per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od
giur
L e g i t t i m i tà
ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli
organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass.
sez. un. 27 aprile 2005 n. 8693, nonché Cass. sez. un. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare
che la domanda rivolta a denunciare l’illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto
a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni
canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione
del Giudice ordinario (al quale compete, nell’eventualità
del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso
disapplicando l’atto lesivo)” 5. - Per le considerazioni svolte,
si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi
di cui sopra, a termini dell’art. 375, n.5 c.p.c.».
2. - All’adunanza camerale del 14 febbraio 2013, il Collegio, ritenuto che la fattispecie in esame non sia perfettamente coincidente con quella oggetto della citata sez. un.
n. 2446/06, con ordinanza interlocutoria n. 15236 del 2013,
ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per la eventuale
assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha
disposto in tal senso.
3. - Il ricorso merita accoglimento.
È sufficiente, al riguardo, richiamare l’orientamento
già espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza n.
2446 del 2006, menzionata anche nella sopra trascritta relazione, secondo la quale la domanda rivolta a denunciare
la illegittimità del provvedimento di revoca della patente
di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si
ricollega ad un diritto soggettivo, e, di conseguenza, in
difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.
4. - Ai fini, poi, della individuazione del giudice funzionalmente competente, deve sottolinearsi che il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e
219 del codice della strada, viene disposta la revoca della
patente di guida a seguito dell’irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di
impugnazione di cui all’art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza
accessoria della violazione di una disposizione in tema di
circolazione stradale, bensì la constatazione dell’insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla
guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso
tale provvedimento, non rientrando nella competenza per
materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza
ordinaria del tribunale, ai sensi dell’art. 9 del codice di
procedura civile (v. Cass., Sez. II, ord. n. 22491 del 2010).
5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il
provvedimento impugnato, deve essere cassato e la causa
rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del
presente giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente
competente. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. V, 9 maggio 2014, n. 10067
Pres. Di Blasi – Est. Meloni – P.M. Gambardella (conf.) – Ric. Regione
Lazio (avv. Uricchio) c. Marinucci ed altra
Veicoli y Tassa
di circolazione y Riscossione y Termine di prescrizione triennale y Disciplina ex art.
3 del D.L. n. 2/1986 y Applicabilità y Decorrenza y
Individuazione del “dies a quo”.
. La prescrizione triennale del credito erariale avente
ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei
veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall’inizio dell’anno
successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 3 del
d.l. 6 gennaio 1986, n. 2 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1986, n. 60), che non si è limitato
a disporre in via generale l’allungamento del termine
biennale originariamente previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. 30 dicembre 1982, n.
953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53), ma ha inteso assicurare in ogni caso
la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della
tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (l. 28 febbraio 1983, n. 53; l. 7 marzo
1986, n. 60; d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5; d.l. 6
gennaio 1986, n. 2) (1)
(1) In senso conforme sull’argomento si esprimono Cass. civ. 17
aprile 2009, n. 9120, in questa Rivista 2010, 347 e Cass. civ. 8 febbraio
2008, n. 3048, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
Svolgimento del processo
Marinucci Silvio impugnava la cartella esattoriale con
la quale il concessionario per la riscossione della provincia di Viterbo aveva chiesto il pagamento della tassa automobilistica evasa nell’anno 1999 oltre sanzioni, interessi
e spese, eccependo la prescrizione del credito ed il vizio
di irrituale ed illegittima notifica della cartella esattoriale
per mancanza di elementi essenziali nella relazione di
notifica.
La Commissione Tributaria provinciale di Viterbo accoglieva il ricorso e su ricorso in appello proposto dalla Regione Lazio, la Commissione tributaria regionale del Lazio
con sentenza nr. 156/5/07 depositata in data 7 giugno 2007,
confermava la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto il credito per decorso del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione
la Regione Lazio con un motivo, Marinucci Silvio non ha
spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Regione Lazio lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.L.
953 del 30 dicembre 1982, in riferimento all’art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c., in quanto il giudice di appello ha ritenuto prescritto il credito mentre al contrario il decorso del terzo
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
719
giur
L e g i t t i m i tà
anno successivo si riferisce al compimento dell’annualità
interessata. Pertanto poiché la tassa dovuta si riferisce
all’anno 1999, il termine finale di prescrizione andava a
coincidere con la data del 31 dicembre 2002.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con sez. V,
sentenza n. 3048 del 8 febbraio 2008 secondo la quale:
“La prescrizione triennale del credito erariale avente ad
oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli
inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto
per il pagamento della tassa, ma dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della previsione di cui all’art. 2 del D.L. 6
gennaio 1986, n. 2 (convertito nella L. 7 marzo 1986, n. 60)
(in applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto che
il suddetto termine triennale spirasse, per un pagamento
scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31 gennaio 1999, ma
il 31 dicembre 1999)”
Infatti in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli,
l’art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986 n. 2 , convertito nella legge
7 marzo 1986 n. 60, che ha sostituito l’art. 5, trentunesimo
comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, non si è
limitato a disporre, in via generale, l’allungamento del termine prescrizionale biennale stabilito nel testo originario,
ma ha inteso, altresì, assicurare in ogni caso la riscossione,
entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (sez. I,
sentenza n. 3658 del 28 aprile 1997).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto e cassata la sentenza impugnata. La causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le
spese dei gradi del giudizio di merito e di legittimità, stante l’evolversi della vicenda processuale. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. II, 7 maggio 2014, n. 9889
Pres. Goldoni – Est. Proto – P.M. Capasso (conf.) – Ric. Agnesi ed altro
(avv. Minella) c. Autostrade Concessioni Costr. Autostrade (avv. ti
Petitti e Ponzanelli)
Strade y Autostrade y Distanza di rispetto y “Piattaforma” da cui si calcola la fascia di rispetto y Area
di servizio carburante y Inclusione y Fondamento.
. La “piattaforma stradale” da cui si calcola la fascia di
rispetto autostradale, ai sensi dell’art. 9 della legge 21
luglio 1961, n. 729, ed art. 2 del d.m. 1° aprile 1968, ha la
finalità di assicurare uno spazio libero utilizzabile dal
concessionario per eseguire lavori, impiantare cantieri,
depositare materiali e realizzare opere accessorie, sicché essa comprende l’area di servizio per rifornimento
di carburante, in tale area verificandosi la circolazione
di veicoli e pedoni. (l. 21 luglio 1961, n. 729, art. 9; d.m.
21 luglio 1961 art. 729) (1)
720
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti. In senso analogo, facendo riferimento alla funzione della
“distanza di rispetto” e all’utilizzo da parte del concessionario dello
spazio da questa delimitato per l’impianto di cantieri o il deposito di
materiali, si veda Cass. civ. 3 febbraio 2005, n. 2164, in Ius&Lex dvd
n. 5/2014, ed. La Tribuna.
Svolgimento del processo
Nel 1992 la società Autostrade conveniva in giudizio
Del Signore Luigi per sentirlo condannare alla demolizione della sopraelevazione di un fabbricato effettuata in
violazione delle norme sulle distanze dalle autostrade.
Con sentenza del 1995 il convenuto era condannato
alla demolizione della sopraelevazione, ma la sentenza era
dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Milano in quanto
pronunciata senza che al giudizio avesse partecipato Marina Agnesi, madre del convenuto e litisconsorte necessaria
in quanto proprietaria dell’immobile da demolire.
Con citazione in riassunzione del 16 dicembre 1999 la
società Autostrade riassumeva il giudizio provvedendo
all’integrazione del contraddittorio.
Con sentenza del 6 dicembre 2005 il Tribunale di Como,
dopo altra riassunzione da parte di Autostrade per l’Italia
S.p.A. (successore a titolo universale della società Autostrade a seguito fusione per incorporazione ), accertava la
violazione delle distanze legali da parte della proprietaria
che aveva sopraelevato e ordinava la demolizione; escludeva la responsabilità di Del Signore perchè non proprietario
e perchè non era provato che fosse l’esecutore dei lavori;
compensava le spese tra tutte le parti.
La sentenza era appellata dalla Agnesi e, con appello
incidentale, anche dalla società Autostrade che chiedeva
l’estensione della pronuncia di accertamento e condanna
anche nei confronti di Del Signore il quale si costituiva
e con appello incidentale impugnava la statuizione sulla
compensazione delle spese chiedendo che Autostrade fosse condannata alle spese del primo grado.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 30 giugno 2007, rigettava gli appelli e compensava integralmente
le spese del grado.
La Corte di Appello, per quanto qui interessa in relazione ai motivi di ricorso, rilevava:
- che dallo spigolo di maggiore sporgenza della costruzione fino al piazzale di servizio dell’autostrada, destinato
al rifornimento di carburante la distanza dall’autostrada
era inferiore ai 60 metri (40 metri che si riducevano progressivamente a 32 metri);
- che l’area di rifornimento doveva essere considerata
sede viabile dalla quale calcolare le distanze perchè, come
previsto dal D.M. 1 aprile 1968, per ciglio della strada deve
intendersi il limite della sede stradale, comprendente
tutte le sedi viabili sia veicolari che pedonali, incluse le
banchine o altre strutture di delimitazione;
- che, come precisato dalla circolare del 30 dicembre
1970, le autostrade sono costituite non solo dal nastro viabile, ma anche dai servizi e dalle altre pertinenze, così come
confermato dalla successiva disciplina delle zone di rispetto
di cui al D.L.vo n. 285/1992 e dal regolamento di attuazione;
giur
L e g i t t i m i tà
- che inoltre, come risultava dal certificato di destinazione urbanistica quanto ai mappali interessati alla
costruzione, il mappale 1654 era zona di rispetto autostradale e il mappale 1758 era in parte zona El per attività agricole e in parte zona di rispetto autostradale, né
potevano assumere rilevanza le ulteriori e parzialmente
discordanti certificazioni del Comune in quanto inidonee
ad incidere sulla valutazione propria del giudizio, circa il
rispetto delle distanze;
- che doveva essere rigettato l’appello incidentale di
Del Signore in quanto egli, qualificandosi figlio della proprietaria, aveva svolto difese producendo dossier fotografico e controdeducendo così che l’azione proposta nei suoi
confronti non poteva ritenersi azione che avesse irragionevolmente coinvolto un soggetto del tutto estraneo alla
vicenda;
- che per la soccombenza reciproca dovevano essere
compensate anche le spese del grado di appello Marina
Agnesi rappresentata dal figlio Del Signore Luigi quale
amministratore di sostegno nonché Del Signore Luigi
in proprio hanno proposto ricorso con un primo motivo
riguardante Del Signore in proprio e con due motivi
riguardanti Marina Agnesi; i ricorrenti hanno depositato
memoria. Autostrade per l’Italia S.p.A. ha resistito con
controricorso.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso, costituente l’unico
motivo proposto dal ricorrente Del Signore Luigi in proprio, questi deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e
il vizio di motivazione lamentando che la compensazione
delle spese sarebbe stata decisa in violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. perchè nei propri confronti Autostrade era stata
pienamente soccombente e non erano stati enunciati giusti motivi per la compensazione, mentre la norma richiede
l’espressa enunciazione dei giusti motivi, nella specie
insussistenti non potendo essere ravvisati con il grado di
parentela e con l’esercizio del diritto di difesa mediante
produzioni e deduzioni.
1.1 Il motivo è infondato sia con riferimento alla compensazione delle spese del grado di appello, sia con riferimento al rigetto dell’appello incidentale proposto per la
riforma della compensazione disposta in primo grado.
1.2 Quanto alla compensazione disposta dal giudice di
primo grado con la sentenza del 6 dicembre 2005, si osserva che il giudizio ha avuto inizio nel 1992 e che pertanto
l’art. 92 c.p.c. all’epoca vigente e nella specie applicabile,
non solo non richiedeva, per la legittimità della compensazione, gravi ed eccezionali ragioni (come richiesto solo
a seguito della riforma del 2009), ma non richiedeva neppure l’esplicita indicazione dei giusti motivi di compensazione, obbligo introdotto solo per effetto della modifica
dell’art. 92 c.p.c, introdotta dalla legge n. 263/2005 per i
procedimenti iniziati dopo il primo marzo 2006.
Secondo l’orientamento di questa Corte di legittimità,
formatosi nella vigenza del testo originario dell’art. 92
c.p.c., trova applicazione il principio secondo il quale la
relativa statuizione è sindacabile in sede di legittimità,
nei soli casi di violazione di legge, quale si verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito
dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della
parte totalmente vittoriosa; la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra invece nei
poteri discrezionali del giudice di merito sia nell’ipotesi di
soccombenza reciproca sia in quella della sussistenza di
giusti motivi e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità,
salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su
ragioni illogiche o contraddittorie (Cass. 17 novembre
2006 n. 24495; Cass. 31 gennaio 2008 n. 2397).
I suddetti principi sono stati ribaditi da Cass. sez. un.
30 luglio 2008 n. 2059 con la quale si è affermato che per
la normativa all’epoca vigente non era neppure necessaria
una motivazione specificamente riferita al provvedimento
di compensazione, essendo sufficiente che le ragioni fossero desumibili dalle argomentazioni svolte per decidere
il merito della causa, pur con la precisazione che la norma non attribuisce al giudice un potere arbitrario e cioè
svincolato dal rispetto della regola che, impone in linea di
principio di addossare al soccombente il costo del giudizio
così che devono essere espresse o, comunque, intellegibili
le ragioni che hanno ispirato il concreto esercizio di quel
potere derogatorio rispetto al principio della soccombenza
riconosciuto al giudice dall’art. 92 c.p.c., onde consentirne
l’effettivo controllo di legalità.
Orbene la Corte di Appello, quale giudice del merito al
quale era integralmente devoluta per effetto dell’appello,
la decisione sulle spese del primo grado, ha espressamente
motivato in merito alla conferma della statuizione appellata spiegando di avere valutato la complessiva condotta
del Del Signore che, qualificandosi figlio della proprietaria
dei mappali, aveva presentato un dossier fotografico e
controdeduzioni e, sulla base di questa considerazione, ha
valutato che l’azione promossa dalla società poi soccombente (la quale sosteneva il coinvolgimento del figlio della
proprietaria quale esecutore dei lavori) non irragionevolmente aveva coinvolto un soggetto che non era del tutto
estraneo alla vicenda.
In estrema sintesi la Corte territoriale ha ravvisato una
responsabilità di Del Signore e le ragioni poste a fondamento della decisione non appaiono nè illogiche nè contraddittorie; pertanto, con riferimento al rigetto dell’appello incidentale sulle spese, il motivo è infondato.
1.3 La compensazione delle spese del grado di appello
è ragionevolmente fondata sulla reciproca soccombenza
ed in effetti il rigetto dell’appello incidentale di Del Signore lo rende a sua volta soccombente nei confronti di
Autostrade così che il motivo anche per quanto riguarda la
compensazione in appello è del tutto infondato.
2. Con il secondo motivo la ricorrente Marina Agnesi
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
4 D.M. 1 aprile 1968, dell’art. 19 legge 6 agosto 1967 n.
765 e dell’art. 3 del codice della strada con riferimento
alla circolare ministeriale 30 dicembre 1970 e D.L.vo n.
285/1992.
La ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe
erroneamente interpretato le norme richiamate perchè
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
721
giur
L e g i t t i m i tà
ha calcolato la distanza inferiore ai 60 metri della costruzione dall’autostrada dall’area di servizio, da intendersi
come area commerciale al servizio degli automobilisti in
transito e quindi non piazzola di sosta o arginella o banchina e simili.
L’area in questione, secondo la ricorrente, non avrebbe
dovuto essere considerata come il limite della sede stradale, ma pertinenza di servizio (come tutte le aree di servizio) e non di esercizio, mentre ai sensi dell’art. 24 D.L.vo
n. 285/1992 solo le pertinenze di esercizio costituiscono
parte integrante della strada.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis c.p.c. ora abrogato, ma applicabile ratione temporis, chiede: se ai sensi del combinato disposto dell’art. 3
del D.M. 1 aprile 1968 e delle disposizioni del D.L.vo n.
285/1992 e del relativo regolamento, deve considerarsi
sede viabile l’area commerciale di servizio (stazione di
servizio autogrill) con il relativo obbligo di rispetto delle
distanze;
- se le distanze indicate nell’art. 3 D.M. 1 aprile 1968
devono ritenersi applicabili alle aree di servizio (aree commerciali) o alle sole aree di esercizio, alla luce della sistematica interpretazione normativa e dell’art. 21 e 24 c.d.s.
2.1 L’art. 19 legge n. 765/1967 stabiliva che fuori del
perimetro dei centri abitati dovessero osservarsi, nella
edificazione, distanze minime a protezione del nastro
stradale, misurate a partire dal ciglio della strada e che
dette distanze dovevano essere stabilite con decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
trasporti e per l’interno.
È poi intervenuto il D.M. del primo aprile 1968 che
ha previsto le distanze minime che vanno osservate fuori
dal perimetro urbano; la distanza dal nastro autostradale
(strada di tipo A) è stata fissata in metri 60, da misurarsi
in proiezione orizzontale, dal ciglio stradale, che è definito
dall’art. 2 del D.M. “la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture
laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili”
(parapetti, arginelle e simili).
In sintesi, secondo la richiamata normativa, la distanza
deve essere misurata partendo dal limite della zona di occupazione della autostrada, con l’aggiunta della larghezza
dovuta alla proiezione di eventuali scarpate, fossi, fasce di
espropriazione risultanti da progetti approvati (Cass. 17
giugno 1997 n. 5401).
Questa Corte ha già evidenziato che l’obbligo di osservare la fascia di rispetto non può essere inteso restrittivamente e cioè come previsto al solo scopo di prevenire
l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la prossimità alla sede stradale,
pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla incolumità
delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare uno spazio libero utilizzabile, all’occorrenza, dal
concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto
dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizza-
722
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
zione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla
presenza di costruzioni (v. Cass. n. 2164 del 2005; Cass. n.
22422 del 2010 che ha precisato che in caso di violazione
del divieto è inammissibile la sanatoria di cui alla legge n.
47 del 1985).
Infine, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., ai fini dell’applicazione
delle norme dello stesso codice si definisce “strada” l’area
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali. La Corte di Appello ha calcolato la
distanza intercorrente tra il caposaldo 16 bis individuato
dal CTU (lo spigolo della costruzione di maggior sporgenza verso ovest) e il piazzale di servizio destinato alle
operazioni di rifornimento e ha accertato che la distanza
era sempre inferiore ai 60 metri (da 40, fino a ridursi a 32
metri).
Tanto premesso, appare indubitabile che il piazzale di
servizio destinato alle operazioni di rifornimento fa parte
integrante della “piattaforma stradale comprendente tutte
le sedi viabili, sia veicolari che pedonali” (art. 2 del citato
D.M.), posto che nell’area si realizza la circolazione di veicoli (seppure attenuata) e pedoni (art. 2 c.d.s.) e l’interpretazione della ricorrente che, solo perchè destinata ad
un servizio, esclude quell’area dalla “piattaforma stradale”
e dal calcolo delle distanze costituisce interpretazione che
contrasta sia con l’interpretazione letterale delle norme,
sia con la loro finalità di assicurare (come già detto) uno
spazio libero utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri,
per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere
accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni.
Il motivo deve quindi essere rigettato per manifesta
infondatezza e al quesito deve rispondersi che la piattaforma stradale dalla quale calcolare se la costruzione ha
violato la fascia di rispetto comprende l’area di servizio
adibita a rifornimento di carburante.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla destinazione urbanistica dell’area
sulla quale è stata eseguita la costruzione; la ricorrente
sostiene che l’area era esterna alla zona di rispetto autostradale contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di
Appello, sulla base di una erronea interpretazione di una
certificazione comunale, smentita da altre certificazioni.
3.1 Il motivo è infondato perchè la Corte di Appello
ha preso in considerazione e motivato sulle ulteriori
certificazioni del Comune reputandole solo parzialmente
discordanti e inidonee a modificare la valutazione propria
dello specifico giudizio circa il (mancato) rispetto delle
distanze.
La ricorrente richiama documenti e cartografie di cui
non riporta il contenuto e richiama una affermazione del
CTU secondo la quale l’area apparirebbe esterna alla zona
di rispetto; la genericità delle censure non consente neppure di apprezzarne la rilevanza.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato; le
spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza dei ricorrenti. (Omissis)
giur
L e g i t t i m i tà
I
Corte di cassazione penale
sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18442
(ud. 5 dicembre 2013)
Pres. Sirena – Est. Casella – P.M. Stabile (conf.) – Ric. P.G. in proc.
Scarchini
Guida in stato di ebbrezza
y Patteggiamento y
Omessa confisca del veicolo y Annullamento senza
rinvio con contestuale disposizione della confisca.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere an-
nullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre
la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato,
potendo il giudice di legittimità applicare direttamente
detta sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen. (nuovo
c.s., art. 186; c.p.p., art. 620; c.p., art. 240) (1)
II
Corte di cassazione penale
sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15510
(c.c. 4 dicembre 2013)
Pres. Romis – Est. Foti – P.M. Geraci (conf.) – Ric. P.G. in proc. Fabrizi
Guida in stato di ebbrezza
y Patteggiamento y
Omessa confisca del veicolo y Annullamento con
rinvio al giudice limitatamente a tale aspetto.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con
cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato
per commettere il reato deve essere annullata, limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito
affinché vi provveda. (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art.
444; c.p. art. 240) (2)
(1, 2) Giurisprudenza contrastante in punto di diritto. In termini,
relativamente alla prima massima, si esprime Cass. pen., sez. IV, 2
dicembre 2013, n. 47916, in questa Rivista 2014, 513 e Cass. pen., sez.
IV, 17 ottobre 2013 n. 42662, ivi 2014, 428. In senso conforme si veda
anche Cass. pen., sez. IV, 12 dicembre 2012, n. 48000, ivi 2013, 824.
Seguono l’orientamento espresso dalla seconda massima: Cass. pen.,
sez. IV, 6 novembre 2013, n. 44783, ivi 2014, 324 e Cass. pen., sez. IV,
31 luglio 2013, n. 33209, ivi 2014, 27, secondo le quali la sentenza
con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta
di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato
deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al
giudice di merito affinchè vi provveda.
I
Svolgimento del processo
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della
Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona avverso la
sentenza pronunziata in data 23 aprile 2013 dal Tribunale
di Ancona - Sezione staccata di Senigallia con la quale
Scarchini Luca fu dichiarato responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186, comma 2°, cod. strada, per aver
guidato, in Senigallia il 3 maggio 2009, l’autocarro Mercedes tg. CE 126 PN, in stato di ebbrezza alcoolica accertato
in g/lt. 1,70 - alla prima prova - ed in 1,77 gr/l -alla seconda
- e per l’effetto, condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00;
pena sostituita da 124 giorni di lavoro di pubblica utilità
presso il Comitato provinciale di Perugia della Croce Rossa Italiana, con la conseguente irrogazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Lamenta il ricorrente l’omessa
applicazione della confisca dell’autoveicolo, risultato di
proprietà dell’imputato (come è detto nel capo di imputazione ) benchè obbligatoriamente prevista ex lege, attesa
la violazione dell’art. 186, comma 2 lett. c) cod. strada, in
presenza di tasso etilico superiore a 1,5 gr/l.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art.186, comma 2° lett. c) del codice della strada,
come novellato dall’art. 4 D.L. n. 92 del 2008 convertito,
con modificazioni, nella L. n.125 del 2008, in vigore dal
27 maggio 2008 (e quindi in vigore all’epoca del fatto: 3
maggio 2009) già prevedeva la confisca dell’autoveicolo
appartenente a colui che si fosse reso responsabile della
contravvenzione di guida in stato di ebbrezza con tasso alcoolemico accertato in misura superiore a 1,5 gr/l.
Nel caso di specie, a seguito delle due successive prove
eseguite con l’etilometro, si accertò che l’imputato presentava un tasso alcoolemico superiore al suddetto limite
di legge, come precisato in narrativa. La richiamata disposizione sancisce, ricorrendo detti presupposti, l’obbligatorietà dell’applicazione della confisca del veicolo.
Tutto ciò premesso, essendo pacifica la proprietà in capo
all’imputato del veicolo dallo stesso condotto all’atto della
commissione del reato, come rimarca il ricorrente sulla
base dell’enunciato del capo di imputazione, questa Corte,
esulando dalla fattispecie qualsivoglia margine di discrezionalità, previo annullamento della sentenza impugnata
in punto all’omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria,può direttamente disporre la confisca
dell’autocarro targato CE126PN, a norma dell’art.620
lett.l) c.p.p. apparendo quindi superfluo far luogo al rinvio
del procedimento. (Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
723
giur
L e g i t t i m i tà
II
Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte d’Appello di Ancona ricorre a questa Corte avverso
la sentenza del Gup del Tribunale di Camerino, del 21
gennaio 2013, che, su richiesta delle parti, ex art. 444
c.p.p., ha applicato a Fabrizi Andrea, imputato del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi
all’alcoltest (art. 186 comma 2 lett. c), 2 sexies e comma 7
del codice della strada) la pena concordata, sostituita con
il lavoro di pubblica utilità; con sospensione dalla patente
di guida per sei mesi.
Lamenta il ricorrente la mancata confisca dell’auto, di
proprietà dell’imputato, alla cui guida lo stesso si trovava
al momento dei controlli.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
L’art. 186 del c.d.s., come novellato dal d.l. n. 92 del
2008, convertito nella legge n. 125/2008, prevede per
il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186
comma 2 lett. c) ove anche il procedimento sia definito
con pena patteggiata o sia disposta la sospensione condizionale della pena - la confisca del veicolo con il quale è
stata commessa l’infrazione, salvo che esso appartenga a
persona estranea al reato.
Analoga disposizione reca il 7° comma dello stesso
art. 186, il quale dispone che la condanna per il rifiuto di
sottoporsi al predetto accertamento comporta la confisca
del veicolo, con le stesse modalità e procedure previste dal
comma 2 lett. c), salvo che lo stesso appartenga a persona
estranea alla violazione. Circostanza, quest’ultima, che
sembra doversi escludere, sulla base di quanto risulta
dalla lettura del capo d’imputazione.
A tale statuizione non può sottrarsi il giudice penale
pur dopo le modifiche apportate alla predetta norma dalla
legge n. 120 del 2010, per effetto delle quali alla confisca
è stata attribuita la natura di sanzione amministrativa
accessoria. Invero, la diversa qualificazione della confisca
da sanzione penale accessoria - come ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sez un. n. 23428/10) e dalla
stessa Corte Costituzionale - a sanzione amministrativa,
non incide sulla competenza del giudice penale ad irrogarla nel definire il procedimento penale.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata,
limitatamente al punto concernente l’omessa confisca del
veicolo, con rinvio al Tribunale di Camerino. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. un, 5 maggio 2014, n. 9568
Pres. Adamo – Est. Di Blasi – P.M. Ceniccola (diff.) – Ric. Di Febo (avv.
D’Amore) c. Equitalia Pragma S.p.A. ed altri
Giurisdizione civile
y Giurisdizione ordinaria o
amministrativa y Giurisdizione del giudice ordinario y Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86
724
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
D.P.R. n. 602/1973 y Preavviso di fermo y Controversia relativa ad opposizione avverso fermo amministrativo di veicolo y Appartenenza al giudice tributario y Limiti.
. La
controversia relativa alla opposizione avverso il
fermo amministrativo del veicolo ed il relativo preavviso ex art. 86, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come
interpretato dall’art. 35, comma 25 quinquies, del d.l. 4
luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge n. 248 del 2006,
appartiene al giudice tributario, salvo che l’Amministrazione abbia riconosciuto formalmente l’inesistenza
del credito ovvero il diritto allo sgravio delle somme
pretese, dovendosi, in tali evenienze, riconoscere la
giurisdizione del giudice ordinario, riguardando la controversia un mero indebito oggettivo di diritto comune.
(d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86; d.l. 4 luglio
2006, n. 223, art. 35) (1)
(1) Interpretazione difforme proviene da Cass. civ. 30 marzo 2009, n.
7580, in questa Rivista 2010, 260 che nega la competenza del giudice
tributario a decidere una controversia relativa ad una sanzione amministrativa rilevata da un ufficio finanziario, sostenendo invece, per
tale ipotesi, la necessarietà che la sanzione amministrativa consegua
alla violazione di disposizioni attinenti tributi.
Svolgimento del processo
Di Febo Paolo impugnava in sede giurisdizionale, il
preavviso di fermo amministrativo dell’autovettura, per
asserito omesso pagamento di somme, deducendo l’inesistenza di un valido titolo, legittimante la pretesa nei propri confronti.
Evidenziava di avere, in precedenza, ricevuto una cartella esattoriale, erroneamente indirizzatagli quale erede
di tale Fiore Di Girolamo, del quale, in realtà, era stato
solo curatore della relativa eredità giacente, e che tale
erroneo operato aveva tempestivamente segnalato alla
competente Agenzia, che ne aveva preso atto.
Nell’incoato giudizio, si costituiva l’Agenzia Entrate,
mentre non svolgeva difese l’intimata concessionaria.
L’adito Giudice di Pace di Pescara, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, opinando che, poiché il fermo
amministrativo impugnato afferiva a credito tributario per
IRPEF, lo stesso risultava impugnabile davanti al Giudice
Tributario.
Il Di Febo, proponeva appello, deducendo la giurisdizione del Giudice Ordinario e la fondatezza, nel merito,
dell’impugnazione, per essere estraneo alla pretesa impositiva, ed il Tribunale di Pescara, con la sentenza in epigrafe indicata ed in questa sede impugnata, lo rigettava,
confermando la decisione di primo grado.
È stato, quindi, proposto il ricorso di legittimità, di che
trattasi, che il Di Febo ha affidato ad un mezzo.
L’Agenzia Entrate, difende le proprie ragioni, con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico mezzo, il ricorrente ha censurato l’impugnata decisione per omessa, insufficiente e/o contraddittoria
motivazione, deducendo che le argomentazioni nella stessa
giur
L e g i t t i m i tà
svolte si porrebbero in contraddizione con “quanto documentato e provato” in atti e che, alla relativa stregua, è a
ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Deduce, pure che l’ente impositore e la concessionaria
avrebbero agito con malafede e colpa grave, ragion per cui
ne chiede la condanna al risarcimento dei danni ai sensi
degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.
Ritiene il Collegio che il ricorso vada rigettato, tenuto
conto che la sentenza del Tribunale di Pescara, che ha
riconosciuto e dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, è in linea con l’orientamento giurisprudenziale di
questa Corte, e che, d’altronde, il mezzo risulta inidoneamente formulato.
In vero, la CTR è pervenuta alla decisione, con argomentazione sul piano giuridico e logico formale corretta, richiamando, per un verso, il consolidato orientamento, secondo
cui l’opposizione avverso fermo amministrativo di veicolo e
del relativo preavviso ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, come
interpretato dall’art. 35 comma 25°quinquies del D.L. n.
223/2006 convertito con legge n. 248/2006, resta, per principio generale, attribuito al Giudice tributario salvo il caso
eccettuato che l’ente impositore abbia formalmente riconosciuto il diritto allo sgravio, dovendo, in tal caso, riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, non riguardando, in
tal caso, più la controversia una questione tributaria, bensì
un mero indebito oggettivo di diritto comune e, sotto altro
profilo, rilevando che, nel caso, la P.A. non aveva effettuato
alcun riconoscimento formale dell’inesistenza del credito
nei confronti del Di Febo e, neppure, aveva disposto alcuno
sgravio della somma pretesa e, d’altronde, che la Concessionaria non aveva mai rinunciato alla pretesa fiscale nella
quale aveva insistito, continuando a pretenderne il soddisfacimento dal Di Febo, quale curatore dell’eredità giacente
e non già quale erede del de cuius Fiore Girolamo.
In buona sostanza, il riconoscimento dell’Ente impositore aveva riguardato, non già l’insussistenza della pretesa
nei confronti del Di Febo, bensì solo la diversa qualità in
base alla quale lo stesso era richiesto del pagamento e ciò
era conclamato dalla posizione processualmente assunta
dall’Agenzia delle Entrate, la quale costituendosi in sede di
opposizione, aveva dedotto “la legittimità della pretesa nei
confronti dell’opponente quale curatore dell’eredità giacente
ex art.131 (ora 187) D.P.R. 917/1986” e non già quale erede.
A fronte di tale ratio decidendi, il Di Febo ha sostenuto
l’erroneità della decisione di appello, limitandosi a dedurre che non era stata valorizzata la circostanza fattuale
che tanto l’ente impositore come pure la concessionaria,
avevano riconosciuto “l’erroneità e la non riferibilità della
cartella esattoriale” ad esso ricorrente.
Il ricorrente, infatti, non muove critiche puntuali e
specifiche alla argomentazione, che costituisce ratio della
decisione impugnata, secondo cui nessun riconoscimento
dell’inesistenza del credito aveva operato l’Amministrazione Finanziaria, la quale non aveva neppure disposto
alcuno sgravio della somma pretesa, essendosi la stessa
limitata a prendere e dare atto che il Di Febo era tenuto al pagamento non già quale erede del de cuius, bensì
quale curatore della relativa eredita giacente, ferma re-
stando, quindi, la legittimità della pretesa nei confronti
dello stesso. In concreto, il tessuto argomentativo della
ratio dell’impugnata decisione, non risulta incrinato dalle
censure svolte, che risultano generiche, prive di specifica
attinenza al decisum (Cass. 20652/2009, n. 13259/2006, n.
21490/2005) e sottese ad ottenere una decisione di segno
opposto sulla base dei medesimi elementi già esaminati e
diversamente valutati dai giudici di merito.
Peraltro, il motivo disattende, pure, il principio secondo
cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, “ha l’onere
di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che
potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una
diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare
autosufficiente e, segnatamente “per potersi configurare
il vizio di motivazione è necessaria non solo la puntuale
indicazione dei fatti controversi rilevanti e del successivo momento di sintesi (Cass. sez. un. n. 16528/2008,
n. 254117/2008) ma pure un rapporto di causalità fra la
circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella
circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad
una diversa soluzione della vertenza”(Cass. n. 9368/2006,
n. 21249/2006, n. l014/2006, n. 22979/2004).
Ritiene, altresì, il Collegio che l’altro profilo di censura,
con cui si contesta la responsabilità aggravata delle intimate e se ne chiede la condanna al risarcimento danni,
non risulta scrutinabile per il carattere della novità.
In base all’art. 345 c.p.c. e per consolidato e condiviso
orientamento giurisprudenziale, in vero, è inammissibile la
proposizione di domande nuove in appello e la relativa questione, anche se non dedotta dalla controparte, va rilevata
d’ufficio dal giudice adito ed, in ipotesi, anche in Cassazione,
salvo solo il giudicato (Cass. n. 28302/2005, n. 273432/2005).
Dall’esame comparativo dell’impugnata sentenza e
del ricorso, si evince, inequivocamente, che la questione,
prospettata in questa sede, non era stata dedotta davanti
ai precedenti giudici, dove il Di Febo si era affidato ad
altre ragioni, per l’appunto, con le quali aveva sostenuto
la giurisdizione del giudice ordinario e la fondatezza del
ricorso nel merito, per essere personalmente estraneo alla
pretesa esattoriale.
Stante, dunque, l’incontestata natura tributaria della
pretesa, trattandosi di credito per IRPEF, e l’insussistenza
dei peculiari presupposti (riconoscimento del diritto del contribuente da parte dell’ente impositore) per riconoscere la
giurisdizione del giudice ordinario, si ritiene che la causa sia
stata, erroneamente, introdotta davanti al giudice ordinario e
che, quindi, hanno ben deciso i Giudici di merito nel declinare la propria giurisdizione in favore del giudice tributario.
Ritiene, conclusivamente, il Collegio che il ricorso del
contribuente vada rigettato per inammissibilità delle censure e che meriti conferma la decisione di appello, che ha riconosciuto ed affermato la giurisdizione del giudice tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in
complessivi euro mille, oltre spese prenotate a debito, in
favore dell’Agenzia controricorrente, mentre non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese in favore
dell’intimata Equitalia Pragma spa. (Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
725
giur
L e g i t t i m i tà
Corte di cassazione civile
sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276
Pres. Vitrone – Est. Macioce – P.M. Del Core (conf.) – Ric. Lancia ed
altro (avv. Iannozzi) c. RegIONE Abruzzo (Avv. Gen. Stato)
Responsabilità civile y Animali y Danni cagionati ai veicoli in circolazione dalla fauna selvatica y
Risarcibilità da parte della P.A. ex art. 2052 c. c.
y Esclusione y Fattispecie in tema di risarcimento
danni cagionati a vettura da collisione con un cinghiale.
. In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno
cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall’art. 2052 c. c., inapplicabile per la natura stessa
degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei
principi generali sanciti dall’art. 2043 c. c., anche in
tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo
ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato
la domanda proposta nei confronti di una Regione per
il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione
tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero
emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo
costituire oggetto di obbligo giuridico per entrambe
la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i
perimetri boschivi, quest’ultima, peraltro, di spettanza
specifica dell’Anas). (l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1;
c.c., art. 2043; c.c., art. 2052) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. civ. 21 novembre 2008, n.
27673, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna e Cass. civ. 28 marzo
2006, n. 7080, ibidem.
Svolgimento del processo
Lancia Luigi e Lancia Pierluigi, sull’assunto di aver
patito un danno alla vettura di proprietà del primo e
condotta dal secondo quando, il 28 agosto 2003, essa era
venuta inopinatamente a collidere con un cinghiale proveniente dai boschi appartenenti alla Regione Abruzzo,
convennero l’Ente innanzi al Giudice di Pace di Sulmona
per il risarcimento dei danni alla vettura. L’adìto Giudice,
esclusa la invocata legittimazione passiva della Provincia di Sulmona, con sentenza 308 del 2004, condannò la
Regione al risarcimento del danno determinato in € 930
in favore dei Lancia. La pronunzia venne appellata dalla
Regione Abruzzo, reiterante la propria tesi per la quale le
norme regionali avrebbe posto in capo alla Provincia gli
obblighi di tutela e controllo della fauna selvetica e nel
merito deducente la inesistenza di alcun profilo di propria
colpa nella vicenda in disamina. Il Tribunale, con sentenza
7 marzo 2006, ha accolto l’appello e rigettato la domanda
risarcitoria dei Lancia proposta a carico della Regione
Abruzzo. Ha invero sostenuto il Tribunale che, se non aveva fondamento il motivo di gravame teso a negare la propria legittimazione, essendo le norme regionali indicative
726
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
di un obbligo dell’Ente di tutela, gestione, controllo della
fauna selvatica (alla Provincia, di contro, incombendo le
funzioni delegate afferenti la caccia e la protezione della
fauna stessa), era invece fondato il secondo motivo.
Premesso che per il ristoro dei danni provocati da
fauna selvatica non poteva trovare applicazione l’art. 2052
c.c. ma solo il canone generale dell’art. 2043 c.c., sarebbe
certamente spettato a parte attrice indicare e provare con
precisione la condotta omissiva addebitabile alla Regione
e fonte del sinistro; di contro non essendo configurabile
alcuna presunzione di omessa vigilanza per il transito su
quella strada di un animale selvatico (la cui omessa segnalazione sarebbe in realtà gravata sul gestore ANAS),
e nessun addebito specifico di errore nella gestione della
fauna essendo stato addotto, ne risultava la insussistenza
di profili di responsabilità a carico della Regione.
Per la cassazione di tale sentenza i Lancia hanno proposto ricorso il 5 aprile 2007 al quale ha resistito la Regione
Abruzzo con controricorso del 22 maggio 2007 contenente
incidentale condizionato, reiterante la propria deduzione
di incombenza sulla sola Provincia di alcun onere prevenzionale in proposito. Il difensore dei Lancia ha discusso
oralmente.
Motivi della decisione
I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.
Il ricorso principale - nel suo unico articolato motivo
- prende atto della conformità del decisum al principio
più volte statuito da questa Corte ma dissente dalla sua
interpretazione rigorosa là dove finirebbe per accollare al
danneggiato una prova impossibile ed anche dimenticando che sarebbe stato possibile e prudente per la Regione
collocare al di fuori dei centri abitati della zona (ove insistevano ben due parchi naturali) la ripetuta segnalazione
di presenza di animali selvatici.
Il ricorso incidentale condizionato ripropone la tesi
per la quale graverebbe sulla Provincia la gestione delle
misure precauzionali e non solo i compiti afferenti caccia
e tutela della fauna nei parchi di appartenenza.
Il ricorso principale è infondato.
Si ricorda, in premessa, che si tratta di una domanda
in materia risarcitoria affatto devoluta alla cognizione del
G.O. (sez. un. 25764 del 2011).
Venendo al merito, osserva il Collegio che la sentenza
ha rettamente e logicamente applicato il principio di diritto posto da Cass. 7080 del 2006 (e seguito da Cass. 27673
del 2008, 24547 del 2009 ed 80 del 2010) per il quale il
danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita
dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli
animali selvatici, ma solo alla stregua dei principi generali
sanciti dall’art. 2043, anche in tema di onere della prova, e
perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico: resta pertanto
immune da censure la decisione di rigetto della domanda
proposta nei confronti della Regione per il risarcimento
dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un
cinghiale, non essendo emerse prove dell’addebitabilità
giur
L e g i t t i m i tà
del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all’Anas, non potendo costituire oggetto di obbligo giuridico
per entrambe la recinzione di tutte le strade e la segnalazione generalizzata di tutti i perimetri boschivi. Al riportato principio il Collegio intende dare piena adesione.
La sentenza impugnata ha notato poi, esattamente, che
la segnaletica della fauna selvatica libera, la cui apposizione il motivo di ricorso afferma essere imposta alla Regione, sarebbe spettata semmai all’ANAS e non alla Regione
Abruzzo. Ed ha esattamente soggiunto che la gestione della
fauna incombente sulla Regione (alla stregua della legge
157 del 1992 che all’art. 26 prevede la costituzione di fondo
per il risarcimento dei danni alle coltivazioni cagionati dalla detta fauna) non comporta ex se che qualunque danno
a vetture circolanti cagionato da essa sia addebitabile alla
Regione, occorrendo la allegazione o quantomeno la specifica indicazione di una condotta omissiva efficiente sul piano
della presumibile ricollegabilità del danno (quale la anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul
posto - l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta
selvaggina verso la sede stradale - la mancata adozione di
tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose
e lontane da strade e agglomerati urbani etc.). Il ricorso
si limita a prospettare che la negligenza della Regione sarebbe consistita nella omessa apposizione di segnalazioni
di possibile attraversamento di animali né considerando
come tal obbligo gravava sull’Ente tenuto ad apprestare la
segnaletica su strada statale (qual era la n. 75, ove avvenne
la collisione) né valutando che la condotta omissiva in concreto predicabile sarebbe stata, semmai, quella afferente la
inadeguata “gestione” della fauna, sulla quale nulla l’azione
prospettava, e non l’adozione di mezzi di mero avvertimento, certamente di assai scarsa efficacia causale.
Non sussistono pertanto ragioni per accogliere il ricorso.
Il ricorso incidentale condizionato (peraltro infondato avendo la sentenza applicato il principio posto da questa Corte, e
ribadito sino a Cass. 4202 del 2011) resta assorbito.
I ricorrenti dovranno alla Regione le spese di giudizio,
ragguagliate al modestissimo valore della controversia.
(Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. VI, ord. 23 aprile 2014, n. 9112
Pres. Finocchiaro – Est. De Stefano – Ric. Possenti Castelli Tiberi
(avv.ti Morbiducci F. Morbiducci P.) c. Carige Assicurazioni S.p.a. (avv.
Tentindo)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore y
Litisconsorzio del proprietario del veicolo y Necessità.
. In tema di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione di veicoli a motore, allorché
l’assicuratore proponga appello, sia pure limitato al
“quantum debeatur”, nei confronti del solo danneggiato, che aveva promosso azione diretta, si impone
sempre il litisconsorzio necessario del proprietario del
veicolo assicurato, essendo evidente l’interesse di questo a prendere parte al processo allo scopo di influire
sulla concreta entità del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa verso il medesimo assicuratore. (c.p.c., art. 102; c.p.c., art. 331; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23) (1)
(1) Nello stesso senso si veda Cass. civ. 17 febbraio 2014, n. 3621, in
questa Rivista 2014, 625. In senso conforme si esprime Cass. civ. 8
febbraio 2006, n. 2665, ivi 2007, 167.
Svolgimento del processo
È stata depositata in cancelleria la seguente relazione,
ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e datata 25 gennaio 2013, regolarmente comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza
della corte di appello di Ancona n. 12 del 14 gennaio 2012:
«l. - Fabrizio Possenti Castelli Tiberi ricorre, affidandosi
a quattro motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata, con cui è stata, in riforma della sentenza di primo
grado, ridotta la condanna della CA.RI.GE. ass.ni e di Onelio Signoracci in suo favore al risarcimento dei danni da lui
patiti per un sinistro stradale del 6 marzo 1999, sull’appello
proposto e coltivato dalla CA.RI.GE. nei confronti del solo
odierno ricorrente. L’intimata resiste con controricorso.
2. - Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio - ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo
soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. - per essere
ivi accolto.
3. - Il ricorrente si duole: col primo motivo, di nullità
della sentenza, per mancata partecipazione al grado di
appello del proprietario del veicolo assicurato, litisconsorte necessario quindi pretermesso; col secondo motivo,
dell’erroneità dell’esclusione del risarcimento del danno
da incapacità lavorativa specifica; col terzo motivo, della
riduzione del risarcimento del danno da spese mediche
future; col quarto motivo, di carenza di motivazione sulla
limitazione al 25% del danno biologico della liquidazione
di quello non patrimoniale.
4. - La contro ricorrente argomenta per la piena legittimità della partecipazione al giudizio di appello del solo
assicuratore, ove - come nella specie - si verta ormai solo
in tema di quantum debeatur, e, sulla liquidazione delle
voci di danno, contesta partitamente le singole doglianze
avversarie.
5. - Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo, con
conseguente assorbimento degli altri: nonostante l’indicazione, nell’impugnata sentenza (v. pag. 6, righe quarta
e quinta), della rituale citazione del Signoracci anche in
appello, le parti concordano sul fatto che egli non sia mai
stato citato per il relativo grado di giudizio, sicché egli,
benché destinatario di una condanna - quand’anche ridotta rispetto a quella di primo grado - in favore dell’odierno
ricorrente ed in solido con la sola appellante, è stato in
quel grado pretermesso. Ma, al riguardo:
5.1. in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a.,
nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
727
giur
L e g i t t i m i tà
danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore,
è necessaria, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la
presenza in processo del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado
che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che,
atteso il disposto letterale dell’art. 23 legge 24 dicembre
1969, n. 990, assuma rilevanza il fatto che si sia formato
il giudicato interno implicito in ordine all’accertamento
della responsabilità (Cass. 29 settembre 2005, n. 26041;
sulla qualifica di litisconsorte necessario del proprietario,
V. pure, incidentalmente e tra le ultime: Cass. 26 febbraio
2003, n. 2888; Cass. 27 luglio 2005, n. 15675; Cass., sez. un.,
5 maggio 2006, n. 10311; Cass 3 luglio 2008, n. 18242);
5.2. inoltre, il responsabile del danno, che a norma
dell’art. 23 legge cit., deve essere chiamato in causa come
litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, in deroga al
principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di
obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario - e non
quindi il conducente - del veicolo assicurato, trovando
detta deroga giustificazione nell’esigenza di rafforzare la
posizione processuale dell’assicuratore (evidentemente a
parziale compensazione della sua immediata esposizione
verso il danneggiato con l’azione diretta riconosciuta a
quest’ultimo), consentendogli di opporre l’accertamento
di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell’esercizio dei diritti
nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall’azione di
rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. 8 febbraio 2006,
n. 2665; Cass. 14 giugno 2007, n. 13955; Cass. 9 marzo 2011,
n. 5538);
5.3. la diversa giurisprudenza invocata dalla controricorrente non convince, per il sacrificio intollerabile
del diritto di difesa del responsabile del danno in ordine
all’interlocuzione sull’entità di questi, visto che di essi,
a maggior ragione ove potesse dirsi passato in giudicato
l’accertamento della sua responsabilità, egli potrebbe
essere chiamato a rispondere in via di rivalsa verso l’assicuratore.
6. - Una volta rilevato che il proprietario del veicolo la
cui circolazione si assume avere causato il danno è rimasto
pretermesso nel giudizio di secondo grado, in applicazione
del principio generale desumibile dal combinato disposto
degli artt. 331 e 383 c.p.c. (per casi analoghi di pretermissione in appello, v. ad es. Cass. 5 luglio 1995, n. 7416), della
sentenza di secondo grado deve proporsi la cassazione,
restando precluso l’esame degli altri motivi di doglianza,
tutti attinenti al merito, con rinvio alla medesima corte
territoriale, affinché riesamini il gravame della CA.RI.GE.
nel contraddittorio anche del Signoracci e provveda pure
sulle spese del presente giudizio di legittimità».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, ma
entrambe le parti hanno depositato memoria ed il difensore del ricorrente è inoltre comparso in camera di consiglio
per essere ascoltato.
728
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella
camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione
e di doverne fare proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria
depositata dalla controricorrente.
Invero, in forza proprio dei principi ribaditi nella giurisprudenza richiamata in relazione e nonostante la controricorrente li ritenga inapplicabili alla fattispecie, è
sempre interesse del litisconsorte necessario danneggiante prendere parte ai gradi successivi del processo in cui
egli sia stato già ritenuto responsabile del fatto dannoso e
perfino ove egli non possa subire un peggioramento della
sua situazione all’esito del primo grado, in dipendenza degli sviluppi del grado di impugnazione.
È già di per sé in astratto scorretto configurare, come
pretende la contro ricorrente, il carattere necessario o
meno del contraddittorio secundum eventum litis: quello
dipendendo invece dal concreto ambito della domanda
come originariamente proposta nei suoi confronti, fino a
quando sulla medesima, nel suo complesso considerata,
non si formi un giudicato.
Del resto, è impossibile, senza un’espressa lesione degli
artt. 3 e 24 Cost., precludere (a differenza che nel giudizio
di legittimità, ove si riconosce un opposto principio fin da
Cass., sez. un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, confermata
da copiosa giurisprudenza successiva: e tanto, perchè il
principio è affermato solo in caso di inammissibilità o di
rigetto e perchè un tale giudizio è connotato da peculiari
finalità e struttura, di revisione critica, tuttavia mai di merito, di una precedente decisione) a chicchessia il diritto
ad un grado di processo di merito ed alle ampie difese ivi
suscettibili di dispiegamento, normalmente spettantegli,
solo per una previsione di inutilità della sua partecipazione, fondata su elementi aleatori e su di una prognosi
soggettiva, in quanto tali tutti arbitrari ed inaffidabili.
Ma anche con riferimento alla peculiarità della fattispecie, in cui l’appello è stato proposto soltanto dall’assicuratrice della RCA in punto di quantum debeatur e quindi è certo
preclusa ogni ulteriore indagine ed ogni pronunzia maggiormente pregiudizievole per quegli sul punto - in ordine al c.d.
an debeatur, è evidente l’interesse pure del danneggiante
a prendere parte al processo: potendo egli in astratto influire, pure con le sue iniziative processuali non precluse,
del resto anche e tuttora potenzialmente ampie in relazione
alle mere difese, sulla determinazione della concreta entità
del quantum del risarcimento dovuto alla controparte appellata, riguardo al quale egli potrebbe poi rispondere, in
minor misura, nei confronti della sua stessa assicuratrice.
In tanto va confermata, a convinto avviso del Collegio, la
conclusione della non tollerabilità del sacrificio che l’opposta tesi della controricorrente imporrebbe al detto diritto
dellitisconsorte necessario danneggiante, pretermesso nel
giudizio di appello intentato dalla sola assicuratrice.
IV. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va accolto e la gravata sentenza cassata, con rinvio alla
medesima corte territoriale, ma in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di legittimità. (Omissis)
giur
L e g i t t i m i tà
Corte di cassazione civile
sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944
Pres. Petti – Est. Chiarini – P.M. Carestia (conf.) – Ric. Mosca ed altro
(avv. Agnello) c. Fondiaria SAI S.p.a. ed altro
Assicurazione obbligatoria y Mancato pagamento
della seconda rata di premio alla scadenza del termine y Sospensione dell’assicurazione opponibile
anche ai terzi y Accettazione del pagamento tardivo
da parte dell’assicuratore y Limiti.
. Nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l’efficacia del contratto resta
sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo
alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai
terzi danneggiati, ai sensi dell’art. 1901 c. c., dovendosi
ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza
che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di
un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla
sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce
solo la risoluzione di diritto del contratto. (c.c., art.
1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127) (1)
(1) Sostanzialmente conforme alla pronuncia in commento si veda
Cass. civ. 30 novembre 2012, n. 21571, in questa Rivista 2013, 244.
Cfr. inoltre Cass. civ. 19 dicembre 2006, n. 27132, in Ius&Lex dvd n.
5/2014, ed. La Tribuna.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 29 settembre 2009 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado
che, condannata la Sai Assicurazioni s.p.a., in qualità di
impresa designata per le vittime della strada, e Maria
Francesca Mosca, in qualità di proprietaria dell’auto
investitrice del ciclomotore guidato da Salvatore Gandolfo a risarcirgli i danni nella misura del 50% a norma
dell’art. 2054 secondo comma, c.c., e accolta la domanda
di regresso della Sai nei confronti della Mosca, ha invece
respinto la domanda di garanzia di costei nei confronti
della Mapfre Progress s.p.a., assicuratrice dell’auto, sulle
seguenti considerazioni: 1) correttamente il giudice di
primo grado aveva ritenuto la corresponsabilità della
Mosca nella determinazione del sinistro, sì che il relativo
motivo di appello doveva esser respinto; 2) per effetto
del combinato disposto degli artt. 7 della legge n. 990 del
1969 e dell’art. 1901 c.c., in presenza di un certificato
assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore
risponde nei confronti del danneggiato entro il periodo
di scadenza o nel termine di tolleranza di cui all’art.
1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio;
3) nella fattispecie il sinistro era avvenuto il 15 giugno
1998, alle ore 12,50, il periodo assicurativo era scaduto il
24 aprile 1998 ed il premio per il secondo periodo - fino al
24 ottobre 1998 - era stato pagato alle ore 17 dello stesso
giorno del sinistro, allorché dunque era già avvenuto; 4)
pertanto l’assicurazione non era operativa e la domanda
di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore
era infondata.
Ricorrono per cassazione Maria Francesca Mosca e
Francesco Giannettino.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva, ma
successivamente alla notifica del ricorso la società Progress è stata posta in l. c. a., secondo la dichiarazione del
difensore dei ricorrenti, depositata il 26 ottobre 2012, che
pertanto ha chiesto un termine, nelle more della fissazione
dell’udienza di discussione, per integrare il contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore.
Motivi della decisione
1. - Questa Corte ha anche recentemente (sez. un.
21670 del 2013) ribadito che la fissazione del termine
ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole
durata del processo, può ritenersi superflua ove il gravame
appaia “prima facie” infondato, e l’integrazione del contraddittorio riveli, perciò, attività del tutto ininfluente
sull’esito del procedimento.
1.1 - Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art.
1901 secondo comma c.c.). Omessa, insufficiente e/o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”, e lamentano che, avendo l’agente
assicuratore rilasciato il contrassegno assicurativo per il
periodo 24 aprile 24 ottobre 1998, ancorché dopo il verificarsi del sinistro, perciò solo il danneggiato non aveva
azione nei confronti della società assicuratrice designata
per le vittime della strada, bensì doveva agire direttamente nei confronti della Mapfre Progress s.p.a., che infatti
non ha agito in rivalsa né nei confronti del suo agente assicuratore, né nei confronti dell’assicurata e concludono
con i seguenti quesiti di diritto: “A) Quando l’assicuratore
rilascia un certificato assicurativo con vigenza dalla data
della sua scadenza e non dalle 24 ore del giorno di pagamento è tenuto o non a risarcire il terzo danneggiato?
B) Può in tal caso l’assicuratore provare nei confronti del
terzo danneggiato che il pagamento del premio non è avvenuto o è avvenuto in ritardo? C) In tali casi il certificato
assicurativo r.c.a. una volta rilasciato dall’assicuratore
acquista o no efficacia costitutiva a tutela del terzo che
non può esser esposto a eccezioni che tendano ad invalidare le risultanze di un certificato apparentemente regolare?; D) Il certificato assicurativo r.c.a. impegna o non
l’impresa assicuratrice nei confronti dei terzi danneggiati
in modo inderogabile entro la scadenza del periodo di assicurazione risultante dal certificato indipendentemente
dalla circostanza che sia stato o meno pagato il premio
relativo a quel periodo attestato come pagato?; E) Una
volta rilasciato il certificato assicurativo r.c.a. per l’assicuratore è o non è più possibile opporre alcuna eccezione
relativa al previo adempimento alle proprie obbligazioni
da parte dell’assicurato? F) Può in tali casi assimilarsi
l’efficacia probatoria del certificato assicurativo a quella
che caratterizza la cartolarità dei titoli di credito? G)
L’art. 1901 coma 2 c.c. costituisce o non applicazione dell’istituto generale dell’eccezione di inadempimento di cui
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
729
giur
L e g i t t i m i tà
all’art. 1460 c.c.? H) In applicazione del secondo comma
dell’art. 1460 c.c. deve negarsi all’assicuratore la facoltà
di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario
a buona fede, come nel caso in cui l’assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la facoltà di
rinunziare alla sospensione della garanzia per effetto del
mancato pagamento del premio alle scadenze convenute,
ad esempio tramite la ricognizione del diritto all’indennizzo ovvero con l’ accettazione del versamento tardivo?;
I) Nel caso giuridico di cui all’art. 1901 comma 2 c.c. nel
momento in cui l’assicuratore appone sulla quietanza di
premio/contrassegno quale data di vigenza della garanzia
quella della sua effettiva scadenza senza effettuazione
di riserve e non anche quella di effettivo pagamento, la
polizza r.c.a. è o no pienamente operante nei rapporti tra
assicurato e compagnia assicurativa?”.
Il motivo è infondato.
Va riaffermato infatti che nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta
scaduto il termine di pagamento della seconda rata di
premio, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire
dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale
sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati,
ai sensi dell’art. 1901 c.c.. Ne consegue che, una volta
spirato il suddetto termine, il veicolo deve ritenersi
sprovvisto di assicurazione - e chi l’ha messo in circolazione incorrerà nella relativa sanzione amministrativa
a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato un
pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla
sospensione della garanzia assicurativa ma impedisce
la risoluzione di diritto del contratto (art. 1901, terzo
comma, c.c.).
Conseguentemente la domanda di regresso dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione per la somma che
è stata condannata a pagare al danneggiato da sinistro
stradale è infondata (Cass. 16726 del 2009), come correttamente deciso dai giudici di merito.
2. - Con il secondo motivo lamentano: “Violazione art.
91 c.p.c. in riferimento all’art. 92 stesso codice” per non
avere giudici di secondo grado compensato le spese con
Salvatore Gandolfo benché il giudice di secondo grado
abbia escluso il concorso di colpa di costui, affermato
dal giudice di primo grado, pur in mancanza di appello
incidentale sul punto, ma richiesto soltanto in comparsa
conclusionale.
Il motivo è infondato, in fatto e in diritto.
Dalla narrativa emerge che i giudici di appello hanno
confermato la corresponsabilità della Mosca e del Gandolfo affermata dalla sentenza di primo grado respingendo
l’appello di costei e del Giannettino sul punto. Pertanto,
in applicazione del principio della soccombenza, li hanno
condannati a rimborsare le spese all’appellato Gandolfo.
3. - Concludendo il ricorso va respinto.
Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati espletato attività difensiva. (Omissis)
730
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Corte di cassazione penale
sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8022
(c.c. 28 gennaio 2014)
Pres. Romis – Est. Serrao – P.M. Scardaccione (parz. diff.) – Ric. P.G. in
proc. Giannella
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Sanzione
amministrativa accessoria y Patteggiamento y Applicabilità di diritto y Configurabilità.
. Alla revoca della patente di guida, in caso di omissione da parte del giudice di merito, può provvedere
direttamente la Corte di cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria da applicarsi obbligatoriamente anche nell’ipotesi di sentenza di patteggiamento, indipendentemente dall’accordo intercorso
tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha
disposto direttamente la sanzione amministrativa in
questione, annullando la sentenza di patteggiamento
impugnata nella parte in cui il giudice di merito, erroneamente, aveva disposto la sospensione della patente
di guida). (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 444) (1)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2012,
n. 49221, in questa Rivista 2013, 518. Sul tema cfr. Cass. pen., sez. IV,
3 luglio 2012, n. 25707, ivi 2013, 290 e Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio
2006, n. 2863, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna.
Svolgimento del processo
1. In data 19 dicembre 2012 il Tribunale di Trieste ha
pronunciato sentenza ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicando a Giannella Walter la pena di anni 1 mesi 1 di arresto ed
euro 3.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale
e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 2 anni in relazione al
reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) D.L.vo 30 aprile
1992, n. 285 ed al reato di cui all’art. 187, comma l-bis,
cod. strada per aver circolato alla guida di un motociclo in
stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche con tasso
alcolemico di g/l 3,7 nonché in stato di alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver
cagionato un incidente.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Trieste, deducendo violazione
di legge per avere il giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente anziché quella della revoca del titolo abitativo alla guida, che
consegue automaticamente all’accertamento della guida
in stato di ebbrezza da parte di chi, circolando in stato di
intossicazione alcolica superiore a g/l 1,5, abbia provocato
un incidente stradale, come si desume dal tenore dell’art.
186, comma 2-bis, cod. strada e, con formula analoga, dall’art. 187, comma l-bis, cod. strada, con riferimento alla
guida in stato di alterazione dovuta al consumo di sostanze stupefacenti.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del dotto
Eduardo Scardaccione, nella sua requisitoria scritta, ha
chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con
rinvio della sentenza impugnata.
giur
L e g i t t i m i tà
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Con la sentenza impugnata è stata applicata la pena
ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 186, comma
2, lett. c), cod. strada, aggravato ai sensi del comma 2-bis
dello stesso articolo, in continuazione con il reato di cui
all’art.187 cod. strada, aggravato ai sensi dell’art.187,
comma l-bis, cod. strada per aver provocato un incidente,
e tale aggravante è stata ritenuta in sentenza, come si
desume dalla misura della pena base.
3. L’art.186, comma 2-bis, citato stabilisce che, se il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l provoca un incidente, oltre al raddoppio della
pena, è disposta anche la revoca della patente. Trattasi di
sanzione amministrativa accessoria introdotta con lo 29
luglio 2010, n.120, dunque già in vigore al momento del
fatto commesso da Giannella Walter (23 aprile 2012), che,
per la sua natura, deve essere applicata obbligatoriamente
(al C pari delle altre sanzioni amministrative accessorie)
anche nell’ipotesi di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 del codice di rito.
4. L’impugnata sentenza deve essere pertanto annullata,
senza rinvio, limitatamente alla sospensione della patente
di guida per la durata di 2 anni, statuizione che va pertanto
eliminata. Deve essere, invece, disposta la revoca della patente di guida di Giannella Walter; sanzione che, in quanto
obbligatoria e non compresa nel patto tra le parti ai fini dell’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e nemmeno suscettibile di apprezzamenti discrezionali di merito, può ben
essere applicata direttamente da questa Corte. (Omissis)
Corte di cassazione penale
sez. VI, 17 febbraio 2014, n. 7389
(UD. 24 gennaio 2014)
Pres. Di Virginio – Est. De Amicis – P.M. Selvaggi (conf.) – Ric. Bertocco
Lesioni personali y Volontarie y Elemento sogget-
tivo y Dolo eventuale y Sufficienza y Fattispecie in
materia di investimento di un poliziotto da parte
dell’agente, intenzionato a forzare il posto di blocco con il proprio ciclomotore.
. Integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano
derivare danni fisici alla vittima. (Fattispecie relativa
all’investimento di un poliziotto da parte dell’agente,
intenzionato a forzare il posto di blocco con il proprio ciclomotore). (c.p., art. 43; c.p., art. 582; c.p., art. 583) (1)
(1) In senso conforme, anche se si esprime in termini generali, si
veda Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2010, n. 35075, in Riv. pen. 2011,
1213. Per un inquadramento del delitto di lesioni volontarie, si veda
Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2009, n. 17985, ivi 2010, 558.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza dell’11 aprile - 2 maggio 2013 la Corte
d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa
dal G.i.p. presso il Tribunale di Cosenza in data 4 ottobre
2012, che, dichiarate equivalenti le attenuanti generiche
alle contestate aggravanti, condannava Bertocco Giovanni
alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro
1.000,00 di multa, ritenendolo colpevole dei reati di cui
agli artt. 337 (capo sub A), 61, n. 2, 582-585 c.p. (capo sub
B), 2, 4 e 7 della L. n. 895/67 (capo sub C) e 648 c.p. (capo
sub D), commessi in Cosenza l’11 aprile 2012.
1.1. Il Giudice di primo grado riteneva integrati tutti i
reati in contestazione, ed in particolare quello di resistenza
a pubblico ufficiale, posto in essere mediante la forzatura del
posto di blocco ed effettuando una manovra di guida pericolosa, le lesioni volontarie commesse per opporsi al controllo
dei militari operanti e, quanto meno, con l’accettazione del
rischio di investire il poliziotto che aveva intimato l’alt, il
porto illegale della pistola e la sua detenzione, quest’ultima
provata anche dalle fotografie rinvenute nel computer, nonché la ricettazione dell’arma, in considerazione della provata disponibilità della stessa in capo all’imputato almeno dal
17 febbraio 2012 e della sua provenienza furtiva.
Durante un ordinario servizio di vigilanza stradale veniva predisposto un primo luogo di controllo e gli Ufficiali
di P.G. operanti nella circostanza intimavano inutilmente
l’alt ad un ciclomotore con due giovani a bordo, che cambiavano strada riuscendo a sottrarsi al controllo.
Predisposto un secondo blocco stradale, lo stesso ciclomotore, condotto dal Bertocco, all’intimazione dell’alt da
parte dei militari accelerava repentinamente, investendo
l’assistente capo Sorrentino Francesco e rovinando sulla
sede stradale. I due giovani, quindi, tentavano di sottrarsi
al blocco reagendo violentemente, ed al termine della colluttazione venivano fermati e sottoposti a perquisizione,
durante la quale veniva rinvenuta nella tasca interna del
giubbotto del Bertocco una pistola Beretta cal. 22, con
cinque cartucce nel caricatore, che risultava oggetto di un
furto denunziato in data 4 novembre 2004.
A seguito dell’investimento, il Sorrentino riportava
lesioni giudicate guaribili in gg. 15.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bertocco, deducendo due motivi di doglianza il cui contenuto
viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Vizi motivazionali e di erronea applicazione della
legge penale (art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.), in relazione al
reato di cui agli artt. 582-585 e 61, n. 2, c.p., sotto il profilo
della sussistenza dell’elemento soggettivo, avendo la Corte
d’appello erroneamente ricondotto la fattispecie concreta
nell’ambito del dolo eventuale, sulla scorta della possibilità, per il Bertocco, di fuggire a piedi, ovvero di montare
nuovamente sul ciclomotore una volta investito l’agente,
tenuto conto che dalla relazione di servizio dell’11 aprile
2012 - redatta dall’Assistente capo Sorrentino - si evince
chiaramente come l’intervento degli altri Ufficiali di P.G.
(Assistente capo Costa e Vice-Sovrintendente De Lio) sia
avvenuto contestualmente all’evento lesivo, in tal modo
rappresentando la presenza degli ausiliari sui luoghi già al
momento del verificarsi dei fatti.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
731
giur
L e g i t t i m i tà
È inverosimile, infatti, che il Bertocco abbia cercato
di sfuggire alle forze di Polizia rappresentandosi e perseguendo la verificazione di un evento che, al contrario,
avrebbe inevitabilmente determinato un’interruzione di
marcia, con conseguente impossibilità di darsi alla fuga.
In definitiva, deve ritenersi maggiormente verosimile
una ricostruzione secondo la quale l’imputato avrebbe
avuto tutto l’interesse a forzare il posto di blocco mantenendo una velocità elevata in modo da aumentare il più
possibile le probabilità di elidere il controllo predisposto.
2.2. Vizi motivazionali e di erronea applicazione della
legge penale (art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.) in relazione al
giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, operato in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva,
sebbene la tipologia di quest’ultima, propriamente riconducibile alla previsione del terzo comma dell’art. 99 c.p. (recidiva specifica ed infraquinquennale), non determinasse una
preclusione oggettiva a norma dell’art. 69, comma 4, c.p.
Su tali basi, infatti, la Corte d’appello ha erroneamente
ritenuto assorbita ogni considerazione di merito, confermando la statuizione del Giudice di primo grado e omettendo di ripercorrere l’invocato giudizio di bilanciamento.
Motivi della decisione
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente
orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già
esposte in sede di appello - e finanche dinanzi al Giudice
di prime cure - che risultano, tuttavia, ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale,
ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale
delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto
di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal
guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle
sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze
argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad
ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal Giudice d’appello, che ha
adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa, traendone conseguenze
logicamente coerenti con il complesso delle emergenze
probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate.
Nel condividere il significato complessivo del quadro
probatorio posto in risalto nella sentenza del giudice di
prime cure, la cui struttura motivazionale viene sul punto
a saldarsi perfettamente con quella di secondo grado, sì
da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di
lacune, la corte di merito ha puntualmente disatteso la
diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo
in evidenza, segnatamente: a) che, sebbene fosse stato
intimato l’alt con la paletta in dotazione delle forze dell’ordine, il Bertocco, giunto a pochi metri dalla pattuglia,
accelerava in modo repentino con l’evidente intenzione
di non fermarsi; b) che l’assistente Sorrentino, percepita
l’intenzione del Bertocco di non fermarsi, cercava di spostarsi dalla traiettoria del ciclomotore per evitare di es-
732
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
sere investito, ma il conducente, nonostante avesse uno
spazio sufficiente per passare, con una manovra repentina
lo investiva, cadendo rovinosamente sulla sede stradale;
c) che, contestualmente, l’assistente capo Costa cercava
di bloccare il conducente ed il passeggero del ciclomotore,
i quali, però, reagivano con violenza, provocando la colluttazione il cui esito è stato sopra descritto.
Evidente è stata ritenuta dai giudici di merito, sulla
base di tali univoche risultanze probatorie, l’intenzione
dell’imputato di eludere il controllo sul posto di blocco,
accettando anche il rischio di investire il militare che gli
stava intimando di fermarsi: ciò hanno desunto dalle su
esposte circostanze di fatto, ed in particolare dall’improvvisa accelerazione impressa alla velocità del ciclomotore a
pochi metri dall’operante, oltre che dal repentino cambio
di traiettoria, nonostante vi fosse uno spazio sufficiente per
il passaggio, valorizzando non solo il rilievo che il controllo
avrebbe portato le forze dell’ordine a rinvenire l’arma di
cui il Bertocco era illecitamente in possesso, ma anche la
circostanza che egli, stante l’imprevedibile intervento di
altri tre militari usciti in soccorso dei colleghi dalla vicina
caserma, non poteva certo rappresentarsi l’impossibilità
di una fuga a piedi, ovvero di risalire sul suo ciclomotore.
Corretta deve ritenersi, dunque, l’applicazione della
contestata fattispecie incriminatrice, trattandosi, all’evidenza, di una condotta il cui profilo soggettivo la Corte di
merito ha coerentemente sussunto nel relativo schema
descrittivo, facendo buon governo del quadro di principii ormai da tempo delineato da questa Suprema Corte,
secondo cui integra l’elemento psicologico del delitto di
lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera
accettazione del rischio che la manomissione fisica della
persona altrui possa determinare effetti lesivi (sez. V,
n. 35075 del 21 aprile 2010, dep. 29 settembre 2010, Rv.
248394). È sufficiente, pertanto, che l’agente abbia previsto come probabile l’evento lesivo, accettandone il rischio
della concreta verificazione.
Il delitto di lesioni volontarie, infatti, richiede un dolo
generico, consistente nella consapevolezza che la propria
azione provochi o possa provocare danni fisici alla vittima,
mentre non occorre affatto che la volontà dell’agente sia
diretta alla produzione di determinate conseguenze lesive
(sez. V, n. 17985 del 9 gennaio 2009,dep. 30 aprile 2009,
Rv. 243973; sez. I, n. 6773 del 7 giugno 1996, dep. 4 luglio
1996, Rv. 205178).
4. La Corte d’appello, pertanto, ha compiutamente
esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli
elementi richiesti per la configurazione delle contestate
ipotesi delittuose, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti
maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che gli argomenti prospettati dalla difesa erano in
realtà privi di ogni aggancio probatorio e si ponevano solo
quali mere ipotesi alternative, peraltro smentite dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata
riposa, in definitiva, su un quadro probatorio giudicato completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile
sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
giur
L e g i t t i m i tà
In questa sede, invero, a fronte di una corretta ricostruzione del compendio storico - fattuale, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti
oggetto della regiudicanda, dovendo la corte di legittimità
limitarsi a ripercorrere l’iter argomentativo svolto dal
giudice di merito per verificarne la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione
alle correlative acquisizioni processuali.
5. Analoghi profili di inammissibilità, infine, investono
la seconda censura, ove si consideri che, nonostante l’improprio riferimento letterale al disposto normativo di cui
all’art. 69, comma 4, c.p., la corte d’appello non ha ritenuto
operante la preclusione ivi posta, ma ha mostrato di condividere i criteri direttivi e l’esito del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di prime cure, richiamandosi
alle congrue ed esaustive giustificazioni al riguardo espresse in merito all’affermata valutazione di equivalenza delle
attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate
ed alla recidiva, nella sua forma, per l’appunto, specifica
ed infraquinquennale.
Valutazioni, quelle or ora richiamate, che devono
ritenersi del tutto legittimamente operate dalla corte
distrettuale, essendosi questa fedelmente attenuta alla
linea interpretativa in questa sede tracciata, secondo cui
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora, come avvenuto nel caso in esame, non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico,
La cessione del credito
e il sistema
del risarcimento diretto
del Codice
delle Assicurazioni
di Tiziana Maria Ritunno
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La cessione del crerdito del diritto delle obbligazioni. 3. Oggetto della cessione del credito. 4. Cessione del credito
da R.C.A. 5. Il patto di non cedibilità nei contratti di assicurazione
obbligatoria; 5-1) L’Autorità Garante per la Concorrenza e del
Mercato ed il sistema del risarcimento diretto. 6. Conclusioni.
1. Premessa
Da tempo le compagnie di assicurazione mantengono
un atteggiamento restrittivo nei confronti della cedibilità
ma siano sorrette da una sufficiente motivazione, tale
dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione
dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea
a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto
(sez. un., n. 10713 del 25 febbraio 2010, dep. 18 marzo
2010, Rv. 245931).
6. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo quantificare nella misura di
euro mille. (Omissis)
Corte di cassazione civile
sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22601 (*)
Pres. Amatucci – Est. Svarano – P.M. Sgroi (diff.) – Ric. Orlandi (avv.ti
De Stefano e Porta) c. Tossani ed altri (avv. Scagliarini)
Obbligazioni in genere y Cessione dei crediti y
Risarcimento del danno non patrimoniale y Danno
biologico e morale conseguente a sinistro stradale
y Credito relativo y Cessione y Ammisibilità.
. Il diritto di credito relativo al risarcimento del danno
non patrimoniale, così come risulta trasmissibile “iure
hereditatis”, può anche formare oggetto di cessione per
atto “inter vivos”, non presentando carattere strettamente personale. (c.c., art. 1260; c.c., art. 2059)
(*) La sentenza in epigrafe è stata pubblicata in questa Rivista 2014,
64 con nota di M. Senzacqua. Se ne ripubblica solamente la massima
con nota di T. M. Ritunno.
a terzi del credito da R.C.A. vantato dal danneggiato, cercando addirittura di ricondurlo alla categoria dei crediti
incedibili. Tale atteggiamento si ripercuote soprattutto
sul piano della tutela del danneggiato, privandolo della
possibilità di soddisfare il proprio interesse leso mediante
la cessione del credito anziché l’adempimento del soggetto obbligato. In altre parole, sostenere l’incedibilità del
credito derivante da R.C.A. impedisce, ad esempio, al danneggiato, di recarsi in una autofficina o una carrozzeria
per far riparare il proprio mezzo incidentato e di pagare
l’importo dovuto al riparatore mediante la cessione del
credito risarcitorio in luogo di un esborso monetario che
rappresenterebbe per la vittima un ulteriore costo da supportare oltre il danno subito.
Il presente lavoro si sofferma dapprima sull’analisi
dell’istituto della cessione del credito e sulla possibilità di
applicare detto istituto in materia di R.C.A. Nel prosieguo
si affronta il tema dell’efficacia ed opponibilità delle clausole di incedibilità del credito da R.C.A., previsto nei contratti di assicurazione obbligatoria, cercando di capire la
ragione dell’ostilità da parte delle compagnie assicurative
all’applicazione di un istituto di carattere generale quale
la cessione del credito.
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L e g i t t i m i tà
2. La cessione del crerdito del diritto delle obbligazioni
Il diritto di avere, per qualunque causa, una somma di
denaro o una prestazione, che in essa possa convertirsi,
dicesi credito.
Il proprietario di tale diritto ne può disporre come di
ogni altra proprietà corporale, a titolo gratuito od oneroso,
in base alle norme sulla cessione del credito contenute nel
libro IV del codice civile (1).
Le norme sulla cessione del credito rappresentano un
radicale progresso rispetto al diritto romano antico, che
come modo di trasferimento del credito a titolo particolare conosceva solo la novazione soggettiva del credito, ossia
l’estinzione del precedente rapporto con la nascita di uno
nuovo in capo ad un altro creditore (2). Ciò in quanto l’obbligazione si considerava come un vincolo di una persona
verso un’altra, costituito per l’adempimento di una prestazione, pertanto il creditore non poteva trasmettere il
suo credito ad altra persona.
Il legislatore del 1942, superando la concezione del
rapporto obbligatorio come uno status personale, tratta il
credito come una merce, come un oggetto a sé, indipendente dalla persona dell’obbligato, ed il diritto su di esso
come su una cosa corporale; sicché nella trasmissione e
nell’acquisto del credito non è necessario il consenso del
debitore (3), in virtù del principio della libera cessione dei
crediti. È indifferente per il debitore adempiere la propria
obbligazione nei confronti del creditore originario o di un
suo avente diritto, dato che la sua prestazione non muta.
Si consente in questo modo di assolvere ad un’esigenza di
rapida circolazione dei beni, dato che il credito svolge un
ruolo centrale negli scambi commerciali.
La nozione di cessione del credito impressa nell’art.
1260 c.c. realizza una forma di sostituzione soggettiva
nella titolarità del credito (4).
Questo istituto quale negozio di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito segue il generale principio consensualistico (5).
Fin qui procede come in tutti gli atti di trasferimento, se
non che nella cessione vi è un terzo termine obiettivo cioè il
debitore ceduto. Questo termine è estraneo alla convenzione
passata tra il cedente ed il cessionario, però la cessione per
poter produrre effetti nei suoi confronti, ossia per obbligarlo
ad eseguire la prestazione al cessionario anziché al cedente,
non basta che il contratto sia stato concluso (6).
La cessione costituisce un vinculum iuris tra cedente e
cessionario e per il debitore ceduto è “res inter alios acta
tertiis neque prodest neque nocet”, rimanendo quindi
estraneo al rapporto in questione.
L’oggetto della convenzione è sempre uno, il trasferimento di un diritto di credito dal cedente al cessionario
che interessa un terzo, il debitore ceduto. Questo trasferimento produce effetti nei confronti del debitore ceduto
solo se questi ne è a conoscenza.
Il ceduto non può respingere la cessione, non può ricusarla, ma è necessario che ne sia a conoscenza affinchè il
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9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
cessionario possa pretendere la prestazione, realizzando a
pieno la modificazione dal lato attivo del rapporto obbligatorio. Tale conoscenza deve essere certa, pertanto deve risultare da atto di notificazione o dall’accettazione dichiarata del
debitore del diritto ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c.
Senza detta notificazione (7) o accettazione (8) il ceduto resta terzo verso il cessionario, l’unico suo creditore
è tuttavia il cedente ed egli è validamente liberato se paga
a lui il suo debito prima che venga a conoscenza dell’avvenuta cessione (9). Lo scopo dell’art. 1264 c.c. risiede nell’esigenza di tutelare la buona fede del debitore. Se questi, però, anche prima della notifica o della accettazione,
paghi al cedente, non può dirsi liberato se il cessionario
dimostra la mala fede del ceduto, ossia che il debitore era
a conoscenza dell’avvenuta cessione.
Sul piano degli effetti, di regola, col perfezionamento si
produce anche l’effetto traslativo. Tuttavia, non è escluso
che nel momento di conclusione del contratto si producono solo effetti obbligatori. Esempio tipico è la cessione dei
crediti futuri (10). In questo caso il contratto si perfeziona
per effetto del solo consenso tra cedente e cessionario, ma
in quest’ipotesi il trasferimento del credito avverrà solo
al momento in cui lo stesso verrà ad esistenza. Prima di
questo momento la cessione, pur essendo perfetta, esplica
efficacia meramente obbligatoria (11).
La cessione è, quindi, un negozio di alienazione che si
caratterizza per il suo oggetto a prescindere da una determinata causa (12).
La causa della cessione è l’interesse che di volta in volta
l’atto è diretto a realizzare e che giustifica l’atto medesimo. Si
tratta, pertanto, di un contratto a causa variabile (13), come
risulta dalla stessa disciplina contenuta nell’articolo 1260, 1°
comma, c.c., che espressamente ammette sia il titolo oneroso
che quello gratuito. La cessione del credito, quindi, come ogni
alienazione può ricondursi a qualunque schema contrattuale
compatibile con l’effetto traslativo. Il credito rappresenta l’oggetto della cessione. È proprio per le peculiari caratteristiche
del credito che il legislatore detta alcune norme specifiche
che si aggiungono a quelle dello schema negoziale utilizzato
per realizzare la cessione del credito.
In caso di cessione onerosa, obbligo del cedente è prestare la garanzia dell’esistenza del credito o diritto ceduto.
Questa garanzia dell’esistenza del credito sussiste di
diritto anche quando nell’atto di cessione non se ne faccia
espressa menzione (14). Un contratto a vuoto non è possibile, non vi è contratto sul nulla, la garanzia del credito però
non è garanzia della solvenza del debitore. Quest’ultima,
invece, è un fatto puramente convenzionale, non sussiste se
non convenuta, e, comunque, non si estende oltre il prezzo
riscosso per la cessione ai sensi dell’articolo 1267 c.c.
Il cessionario è proprietario del credito trasferito con
la cessione, ed anche di tutte gli accessori, privilegi, garanzie personali e reali (15) ad esso collegati (16). L’art.
1263 c.c. ha previsto il subentro del cessionario nell’integrale situazione creditoria ceduta.
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Il termine “accessori” (17) è riferito anche alle azioni e
alle eccezioni relative al credito ceduto.
In merito alle azioni giudiziarie si è soliti distingue
quelle volte a conservare ed a realizzare il credito, da
quelle che incidono sulla fonte del credito. Le prime (18)
non vi è dubbio che si trasferiscono con il credito al cessionario in quanto sono gli strumenti che gli consentono
di ottenere il pagamento. Diversamente le azioni che
incidono sulla fonte del credito (19) non sono oggetto di
cessione in quanto manca nel cessionario l’interesse ad
agire, dato che il loro esercizio comporta l’estinzione del
credito stesso.
In relazione alle eccezioni, il principio da seguire è che
la posizione del debitore ceduto non può essere aggravata
dalla cessione. Il debitore ceduto, pertanto, potrà opporre
al cessionario sia le eccezioni relative alla fonte del credito sia quelle relative alla realizzazione del credito.
La forma del contratto di cessione è libera, salvo che
non sia diversamente previsto da speciali disposizioni di
legge (20).
L’eventuale stipula del contratto sotto forma di atto
pubblico o di scrittura privata autenticata rende, però,
immediatamente opponibile al creditore cedente l’intervenuta cessione ed integra prova piena dell’intervenuta
cessione nel processo (21).
3. Oggetto della cessione del credito
Come già specificato, oggetto dell’istituto in commento
è il diritto di credito. Il contenuto di tale diritto si sostanzia solo nella somma di utilità che il creditore può ottenere
dall’esercizio dello stesso, ossia la prestazione (22) e non
l’obbligazione nel suo complesso (23).
L’art. 1260 c.c. dispone che “Il creditore può trasferire a
titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere
strettamente personale o il trasferimento non sia vietato
dalla legge”.
Detta disposizione sancisce il principio generale della
cedibilità di tutti i diritti di credito, tanto nascenti da un
rapporto di natura contrattuale che da altra fonte di obbligazioni, quali ad es. la legge, l’atto unilaterale o il fatto
illecito.
Sulla base di detto assunto la giurisprudenza si è mostrata favorevole alla cessione dei crediti di natura risarcitoria, tanto derivati da responsabilità contrattuale (24),
che da responsabilità aquiliana (25).
Il rimedio risarcitorio consente la monetizzazione del
danno, facendo così sorgere un diritto di credito in capo
al danneggiato. La funzione di arrecare adeguato ristoro al
danneggiato non è, in sé, ragione sufficiente a giustificare
il carattere strettamente personale del credito, in quanto
il danneggiato stesso può trarre efficace consolazione per
il pregiudizio subito disponendo del credito stesso onde
ottenere immediatamente l’utilità desiderata, ancorché
decurtata a causa della minor somma offerta, come corrispettivo, dal cessionario.
L’ammissibilità della cessione del credito risarcitorio
comporta che la sua esistenza ed il suo ammontare viene
accertato e determinato in sede giudiziale. L’apparente
incertezza del diritto di credito, però, inerisce esclusivamente l’aspetto processuale della controversia. Sotto il
profilo sostanziale, infatti, la pretesa o è fondata o è infondata ed il giudice, nel pronunciare la sentenza, si limita a
fotografare una realtà giuridica certa ab origine, anche se
contestata nell’ambito della dinamica del processo. Il solo
fatto che questi crediti presuppongono un accertamento
giudiziale non è sufficiente per ricondurli alla categoria
dei crediti futuri ovvero indeterminati. Il credito risarcitorio è da considerarsi valido ed attuale ed è, infatti, riconducibile al patrimonio del danneggiato fin dal momento in
cui si è verificato l’evento generatore della responsabilità
civile. Ciò è confermato anche dal fatto che gli interessi
decorrono dal momento dell’evento dannoso e non già del
relativo accertamento giudiziale, ed inoltre, dal presupposto che tutte le sentenze in materia risarcitoria non siano
pronuncia di natura costitutiva bensì di mero accertamento (26).
Il credito risarcitorio manca del requisito di liquidità
ma ciò non osta alla sua cedibilità. I crediti risarcitori
sono un tipico esempio di crediti di valore, ossia commisurati al valore del bene danneggiato, da valutare in sede
extragiudiziale o giudiziale, e quindi, si tratta di crediti
non liquidi.
Il principio generale della libera cedibilità del credito
incontra dei limiti o nella natura stessa del credito o in un
divieto di legge. All’art. 1260 c.c., diversamente dal codice
civile francese e da quello italiano del 1865, sono elencate
delle categorie di crediti incedibili.
Sono per loro natura incedibili tutti i crediti aventi
carattere strettamente personale, ossia tutti quei crediti
che non si prestano a mutare creditore. Lo scopo dell’obbligazione, infatti, può essere pienamente realizzato solo
mediante l’adempimento a favore di quello specifico
soggetto, e ciò quando la persona del creditore qualifichi
il contenuto stesso dell’obbligazione in modo tale che il
mutamento del creditore implicherebbe necessariamente
la modifica anche dell’oggetto dell’obbligazione, oppure
nel caso in cui venga in rilievo il particolare interesse del
debitore a non eseguire la prestazione nei confronti di un
soggetto diverso (27).
Si parla di incedibilità oggettiva, ad esempio, per la
prestazione del socio nei confronti della società, per la
prestazione artistica-intellettuale, e per la prestazione di
assistenza della persona.
È evidente che i casi di incedibilità oggettiva sono eccezionali e di stretta interpretazione. (28)
Si parla di incedibilità soggettiva quando il divieto di
cessione trova la sua fonte nella legge e si collega a ragioni soggettive, cioè a quei soggetti individuati a monte dal
legislatore che non hanno legittimazione a ricevere come
cessionari (29). Sicchè il credito è intrasferibile solo nei
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
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confronti di determinati soggetti. Diversamente, i divieti
del primo genere attenendo alla natura del bene oggetto di
cessione è incedibile nei confronti di chiunque.
Il 2° comma dell’art. 1260 c.c. prevede la possibilità per
le parti di convenire l’incedibilità del credito tra essi trasferito. Si tratta, quindi, di incedibilità convenzionale. Tale
patto ha efficacia esclusivamente obbligatoria tra le parti,
pertanto, in virtù del principio della tutela dell’affidamento del terzo, non è opponibile al terzo cessionario se non si
dimostra che questi ne era a conoscenza al momento della
cessione, ai sensi dell’art. 1260, 2° comma, c.c.
Per la validità del patto d’incedibilità che intercorre tra
debitore e creditore è richiesta la presenza del requisito
della meritevolezza di tutela, in relazione alla sua estensione temporale ed in considerazione della particolarità
del credito e del regolamento di interessi in cui si inserisce (30).
4. Cessione del credito da R.C.A.
Le considerazioni generali che precedono trovano
applicazione anche per il diritto di credito risarcitorio
derivante da incidente stradale. Vige, anche in materia
di R.C.A., il principio della libera cedibilità del credito ai
sensi dell’art. 1260 c.c. (31).
Per effetto del contratto di cessione, il diritto di credito
trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione e nell’ipotesi dell’esercizio di tali
azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non
è necessaria la partecipazione al processo del cedente (32).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza che
ha riconosciuto la cedibilità del credito risarcitorio ad
un terzo e nella specie ad un carrozziere incaricato della
riparazione dei danni patiti dal veicolo. La Suprema Corte
ha, infatti, rilevato come nell’ipotesi in esame non si parla
di un diritto a carattere strettamente personale e che non
esistono al riguardo diretti od indiretti divieti normativi.
Il riparatore è, pertanto, legittimato ad agire, in luogo del
cedente, in sede giudiziaria (33).
Lo stesso si è detto per il credito di risarcimento da
c.d. fermo tecnico (34). Non sussistendo alcun divieto
normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio,
il suddetto credito è suscettibile di cessione, ai sensi dell’art. 1260 c.c., ed il cessionario può in base al tale titolo,
domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pure se si tratta di un assicuratore per la R.C.A.
(35).
In entrambi i casi quindi il cessionario potrà rivolgersi
direttamente all’impresa assicurativa del responsabile civile, non già in base alle norme sull’azione diretta previste
nel C.d.A., per le quali non può propriamente parlarsi di
cessione, ma in ragione del titolo costitutivo del contratto
di cessione, quale effetto naturale del medesimo ai sensi
dell’art. 1374 c.c. (36). La cessione del credito, infatti,
integra un’ipotesi di successione dal lato attivo dell’obbligazione, incidendo così anche sull’esercizio delle facoltà
inerenti al diritto ceduto.
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Non solo il credito da risarcimento del “danno patrimoniale” da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex
artt. 1260 ss. c.c., ma anche il credito da risarcimento del
“danno non patrimoniale”. Ad avviso di una recente sentenza della Suprema Corte (37), anche questa tipologia
di credito non rientra nei divieti di cui all’art, 1260 c.c.
Non è espressamente previsto nei divieti di legge di cui
all’art. 1261 c.c., né può considerarsi come un credito a
natura strettamente personale. La Suprema Corte spiega
che il carattere strettamente personale della lesione di un
diritto fondamentale dell’individuo non comporta l’indisponibilità del credito avente ad oggetto il risarcimento
del danno derivante dalla lesione del detto diritto. L’obbligazione risarcitoria, infatti, è autonoma rispetto al titolo
da cui essa scaturisce (38).
Il divieto di cedibilità relativo ai crediti strettamente
personali soggiace ad esigenze che non sussistono in
ordine al diritto di credito al risarcimento del danno non
patrimoniale, il quale è quindi liberamente cedibile.
Ciò risulta evidente, inoltre, se si guarda al piano della
trasmissibilità mortis causa del credito di cui si discorre. È
un principio ormai consolidato quello della trasmissibilità
iure hereditatis del danno morale terminale (39) o anche
c.d. catastrofale o catastrofico (40), nonché del danno
biologico terminale (41), una volta acquisiti dalla vittima
nel proprio patrimonio.
Come è noto nei casi del danno non patrimoniale, il
diritto leso è indisponibile e, pertanto, non suscettibile
di successione mortis causa. Tale indisponibilità rimane
estranea al sussidiario e conseguenziale diritto al risarcimento, che avendo natura non personale, ma pecuniaria,
una volta entrato a far parte del patrimonio del soggetto
leso, è trasmissibile agli eredi (42).
Si conferma così la corrispondente possibilità di alienabilità anche mediante atti inter vivos (43) il diritto di
credito derivante da R.C.A.
5. Il patto di non cedibilità nei contratti di assicurazione obbligatoria
È prassi per gli operatori economici apporre dei divieti
di origine pattizia quando non desiderano che i propri
debiti possano essere trasferiti a soggetti terzi, per intuibili ragioni economiche: il terzo creditore, cessionario, potrebbe essere meno tollerante del creditore originario in
relazione alla riscossione del debito. È questo il fenomeno
che si sta sviluppando nei contratti di assicurazione obbligatoria.
Le compagnie assicurative del settore considerano
ciò come uno dei modi per arginare i comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine e dei
riparatori non convenzionati con le assicurazioni che, una
volta divenuti titolari dei diritto al risarcimento del danno
a seguito della cessione, possono incrementare l’ammontare del quantum spettante per il danno subito dal veicolo,
tra l’altro, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali,
danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l’assicura-
giur
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tore è tenuto a risarcire, con conseguente pregiudizio
economico per l’impresa di assicurazioni e recupero – in
termini di aumento – dei maggiori costi con l’aumento del
premio delle polizze per gli assicurati (44).
Alcune clausole di incedibilità previste nei contratti di
assicurazione obbligatoria sono state oggetto di esame da
parte dell’autorità giudiziaria o dell’Autorità Garante per
la Concorrenza e del Mercato.
Il caso sottoposto al vaglio del Giudice di Pace di Torino
(45) si conclude con la condanna della Compagnia Assicurativa per vessatorietà della clausola in esame.
Il giudice di merito chiarita la liceità della cessione del
credito anche quando trova la sua fonte nel fatto illecito
procede ad esaminare l’efficacia di una clausola contrattuale che vieterebbe la cessione del credito risarcitorio
(46).
Una clausola del suddetto tenore comporta per l’assicurato una limitazione della sua libertà contrattuale impedendogli di stipulare un negozio perfettamente lecito,
quale la cessione del credito da R.C.A. Detta situazione è
inquadrabile nella disciplina contemplata dall’art. 33 del
codice del consumo. Questa disciplina è volta a garantire
il consumatore-assicurato dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale
da parte del professionista-assicuratore, quale possibile
fonte di abuso, con la conseguenza che la clausola è da
considerarsi vessatoria e quindi nulla.
Il giudice di merito si chiede, inoltre, se la clausola di
incedibilità preclude al cessionario la possibilità di esperire azione diretta verso la compagnia assicuratrice del
danneggiante.
L’obbligazione risarcitoria a carico dell’assicuratore del
danneggiato trova la sua causa nella responsabilità da circolazione di veicoli ed è quindi un’obbligazione autonoma
e non accessoria al contratto di assicurazione che si invoca per agire ai sensi degli artt. 149 e 150 del C.d.A. In altre
parole non si tratta di un’azione sorgente da contratto, ma
da fatto illecito, motivo per cui l’assicuratore convenuto
in giudizio a questo fine, non potrà, in ogni caso, opporre
eccezioni derivanti da contratto, ma soltanto eccezioni
derivanti dal fatto illecito genetico del sinistro (47).
In realtà, quindi, il contratto di assicurazione si pone
come “occasione per l’azione che viene fatta valere che
ha la sua causa nel fatto illecito e non si vede per quale
motivo chi ha un diritto in forza di un contratto ed un altro derivante da obbligazione da fatto illecito non possa
cedere entrambi i suoi diritti ad altro soggetto che a sua
volta li faccia valere nei confronti del soggetto come l’assicuratore che può essere tenuto a dover intervenire in
forza di entrambi tali titoli (48)”.
Come già specificato, in forza della cessione del credito
risarcitorio, il cessionario si pone nella stessa posizione
giuridica dell’assicurato-danneggiato, agendo giudizialmente in sua vece. Pertanto non è possibile sostenere che
l’art. 149 del C.d.A. impedisca all’assicurato la cessione
del credito perché l’art. 2 del D.P.R. 254/2006, definendo i
danneggiati, fa riferimento “solo” al proprietario od al conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del
sinistro. Il predetto D.P.R., infatti, disciplina unicamente
le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto
non potendo costituire una norma di carattere generale.
Dal condivisibile ragionamento del Giudice di Pace di
Torino si deve ammettere sia la liceità della cessione, che
la legittimazione attiva del cessionario, in qualità di successore del danneggiato, all’esercizio dell’azione ex art.
149 del C.d.A., nonostante la previsione di una clausola
di incedibilità nel contratto di assicurazione sottoscritto
dal danneggiato-cedente. Il tutto, ad avviso di chi scrive,
trova conferma nel disposto del 2° comma dell’art. 1260
c.c., cioè che il patto non è opponibile al cessionario in
quanto ha efficacia meramente obbligatoria. Il contratto
di assicurazione consentirà solo un’eventuale azione per
inadempimento sempre se non è stata dichiarata la nullità
della stessa clausola di incedibilità in quanto vessatoria.
5-1. L’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato ed il sistema del risarcimento diretto
Ai sensi dell’art. 37-bis del Codice del Consumo, l’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato è stata
chiamata da una Compagnia Assicurativa ad esaminare la
clausola contrattuale di incedibilità del credito da R.C.A.
contenuta nel suo formulario (49).
L’autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato
(50), diversamente dal giudice di merito, considera la
clausola sottoposta al suo esame non vessatoria, in quanto
la limitazione in essa contemplata opera solo laddove l’assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento
al proprio assicuratore. Resta ferma la possibilità per
il cessionario di richiedere il risarcimento al soggetto
civilmente responsabile o/e alla sua compagnia di assicurazione. Questa affermazione non tiene conto della prassi
corrente, nel senso che la convenzione tra assicuratori per
il risarcimento diretto, c.d. CARD, prevede espressamente
che le compagnie si impegnino fra loro e in ogni caso a
rendere obbligatoria convenzionalmente la prassi dell’indennizzo diretto, cercando così di evitare che la compagnia del responsabile possa gestire il sinistro tutte le volte
in cui sussistono i presupposti per attivare la procedura di
risarcimento diretto (51).
Nei fatti, l’assicurato subisce una limitazione della sua
libertà contrattuale perché, sia in sede stragiudiziale che
in sede giudiziale, la sua compagnia cercherà di instaurare dinnanzi a lei, o comunque di gestire, la procedura
di risarcimento diretto, inibendo al proprio assicurato la
possibilità di richiedere il risarcimento al soggetto civilmente responsabile o/e all’impresa di assicurazione di
quest’ultimo.
Tale affermazione ha suscitato molte discussioni ancora aperte ma ai fini dell’analisi in questione ci limitiamo
ad analizzare un filone giurisprudenziale di merito (52)
che afferma l’ammissibilità della costituzione in giudizio
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dell’impresa assicurativa dell’assicurato danneggiato nell’ambito di un giudizio incardinato contro quest’ultima per
il risarcimento del danno da R.C.A.
È noto che con l’entrata in vigore del C.d.A. accanto
all’azione che il danneggiato può esercitare nei confronti
dell’impresa del responsabile del danno, ai sensi dell’art.
144 del C.d.A., si sono poste altre azioni dirette, tra le quali
spicca quella esercitabile dal danneggiato avverso la propria assicurazione, ai sensi dell’art. 149 del C.d.A. (53)
Nel caso in cui il danneggiato agisca ai sensi dell’art.
149 del C.d.A., è la sua impresa di assicurazione a gestire
la procedura risarcitoria ed a liquidargli la somma dovuta,
in ragione di un’obbligazione costituita ex lege posta a suo
carico. L’assicurazione del danneggiato opera quale sostituto ex lege dell’istituto assicurativo del danneggiante.
Quest’ultimo rimane, però, il soggetto che in definitiva
sopporta il peso finale del risarcimento, mediante il meccanismo della stanza di compensazione è infatti obbligato
ad effettuare il rimborso in favore dell’impresa del danneggiato (54). La legge ha così individuato un diverso soggetto giuridico che è il legittimato passivo nella procedura
stragiudiziale e nell’eventuale successiva fase giudiziale.
In forza dell’art. 150 del C.d.A. e del D.P.R. 254/2006,
le imprese di assicurazione operanti sul territorio italiano hanno stipulato tra loro una convenzione CARD che
disciplina i rapporti organizzativi, e che istituisce una
“stanza di compensazione” per la regolazione dei rapporti economici intercorrenti tra le stesse. Detto accordo
comporta che ogni impresa di assicurazione è chiamata
ad assumere una duplice veste: quella di “gestionaria”,
quando il risarcimento venga effettuato in tutto o in parte
per conto dell’impresa assicuratrice del veicolo civilmente
responsabile del sinistro, e quella di “debitrice”, quando i
danni provocati dal proprio assicurato responsabile siano
risarciti per suo conto da un’altra impresa che avrà diritto
di essere rimborsata secondo la quota di responsabilità
attribuibile al proprio assicurato. La vittima del sinistro
rimane totalmente estranea al rapporto giuridico che si
instaura tra il proprio assicuratore e la compagnia che
copre la responsabilità del responsabile civile.
Il meccanismo della “stanza di compensazione”, scelto
per la regolazione contabile dei rapporti economici intercorrenti tra gli istituti di assicurazione aderenti al sistema
del risarcimento diretto, opera mediante un meccanismo di
rimborsi forfettari. Semplificando, l’impresa gestionaria in
questo modo non viene rimborsata di quanto effettivamente
versato al soggetto danneggiato, bensì nella misura del “forfait” che può essere inferiore a quanto corrisposto e quindi
per l’eccedenza il danno rimane completamente a carico
della gestionaria o superiore all’importo del risarcimento
danno, comportando così un lucro per l’assicuratore (55).
Il rapporto che intercorre tra le imprese va inquadrato
nella figura giuridica del mandato ex lege senza rappresentanza (56), imposto e disciplinato dalla legge (57),
e successivamente “inglobato” nella Convenzione CARD
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(58). La domanda della vittima viene rivolta al proprio assicuratore che diviene parte del processo “in nome proprio”,
anche se lo stesso si difende nell’interesse altrui in vista
della successiva regolazione dei rapporti con la debitrice
“per conto” della quale gestisce il sinistro. L’assicuratore
del danneggiato, anche se nel liquidare il sinistro adempie
un’obbligazione propria, nel contempo provvede nell’interesse dell’istituto assicuratore del responsabile del danno.
Il mandato in questione, essendo privo di rappresentanza,
produce i suoi effetti tipici in capo alla società assicuratrice
del responsabile civile solamente a seguito della richiesta di
rimborso presentata all’impresa assicurativa del danneggiato alla “stanza di compensazione”. Ciò è ammissibile grazie
alla previsione normativa contenuta nell’art. 149 del C.d.A.
L’orientamento giurisprudenziale in commento arriva
ad ammettere l’intervento dell’impresa assicurativa del
danneggiato in un giudizio istaurato per ottenere l’accertamento della responsabilità civile del danneggiante e la
conseguente condanna al risarcimento dello stesso in solido con la propria compagnia assicurativa, ai sensi dell’art.
144 del C.d.A.
Una parte dell’orientamento in commento (59) ritiene che, grazie alla CARD, è configurabile un intervento
litisconsortile (60) della Gestionaria, con conseguente
automatica estensione della domanda attorea anche nei
confronti dell’impresa del danneggiato (61).
La CARD - rapporto di provvista - consente una delegazione cumulativa non liberatoria ai sensi dell’art. 1268
c.c., che giustifica, in termini di legittimazione ad agire,
l’intervento in giudizio della Gestoria. Per effetto dell’atto
d’intervento l’impresa del danneggiato manifesta la sua
volontà di obbligarsi e dunque la stessa è considerata
solidalmente responsabile, insieme all’impresa Debitrice,
per la soddisfazione degli eventuali crediti risarcitori che
dovessero essere riconosciuti al danneggiato (62).
L’istituto della delegazione, disciplinato dagli art. 1268
ss. c.c., è un operazione giuridica mediante il quale il
delegante fa promettere, cd. delegazione di debito, o fa
eseguire, cd. delegazione di pagamento, con effetto sul
suo patrimonio una determinata prestazione al delegato
verso il delegatario.
Tra questi soggetti preesistono necessariamente dei
rapporti, rispetto alla delegazione. In particolare, tra
delegante e delegato esiste il rapporto di provvista, per
cui il delegato è debitore del delegante e tra delegante e
delegatario esiste il rapporto di valuta, per cui il delegante
è debitore del delegatario.
Attraverso tale istituto, l’ordinamento consente di
estinguere due rapporti obbligatori con un unico adempimento: il delegato paga direttamente al delegatario
anziché al delegante, estinguendo così contemporaneamente il diritto di credito del delegatario nei confronti del
delegante, rapporto di valuta, ed il diritto di credito che
vanta il delegante nei suoi confronti in forza del rapporto
di provvista.
giur
L e g i t t i m i tà
Tornando all’opinione in esame, si rileva che gli accordi
interni tra le compagnie, cui il creditore è estraneo, non
hanno ad oggetto l’assunzione del debito altrui, con subentro nella medesima posizione del debitore originario (non
essendo espressamente pattuita tale assunzione dell’obbligazione), ma un semplice ‘rinvio’ del danneggiato al
suo assicuratore (63). Il mandato contenuto nella CARD,
quindi, non fa sorgere in capo alla Gestionaria-delegata
alcuna posizione debitoria, non è quindi possibile considerarlo come un rapporto di provvista.
L’unico rapporto giuridico sostanziale di coobbligazione
solidale è quello che intercorre tra il responsabile civile e
la sua assicurazione dal quale la Gestionaria è totalmente estranea e pertanto non legittimata ad intervenire in
giudizio.
Il rapporto consacrato nella CARD, è accessorio e strumentale rispetto al rapporto giuridico principale che sorge tra il danneggiato e la sua assicurazione quando agisce
per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 149 del C.d.A.
La caratteristica di accessorietà è che il primo rapporto è
subordinato al secondo e, nei limiti della subordinazione,
ne segue le sorti, mentre le quelle del rapporto principale
sono indipendenti dalle sorti del rapporto accessorio (64).
È nel momento in cui la Gestionaria liquida la somma
dovuta al danneggiato, in ragione di un’obbligazione costituita ex lege (rapporto giuridico principale) posta a suo
carico, che entra in gioco la CARD (rapporto giuridico accessorio) che le consente di ottenere il rimborso di quanto
anticipato a favore della Debitrice.
Altre pronunce (65) giustificano l’intervento della Gestionaria come una ipotesi di intervento volontario adesivo
dipendente.
Ai sensi dell’art. 105, 2° comma, c.p.c., un terzo, pur
non essendo titolare di una posizione autonoma, può partecipare al giudizio per sostenere le ragioni di una delle
parti quando vi ha un proprio interesse.
Per poter intervenire in giudizio è necessario che il
soggetto risulti titolare di un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo, cioè, deve presentarsi
come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello
dedotto in lite da una delle parti originarie contro l’altra
o da esso dipendente. Tale connessione deve comportare
un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo
stesso si asserisca titolare nell’ipotesi di soccombenza
della parte originaria: è necessaria, cioè, la titolarità di
una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto
in giudizio, tale da esporre il terzo agli effetti riflessi del
giudicato. Se, invece, il terzo ha un interesse di mero fatto
a che una delle parti del rapporto principale risulti vittoriosa, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione
ad intervenire “ad adiuvandum” (66).
La domanda è se nell’ipotesi in esame è possibile individuare una situazione giuridico soggettiva in capo all’impresa assicurativa tale da giustificarne il suo intervento in
un processo instaurato tra la vittima, il responsabile civile
e la sua assicurazione. L’orientamento giurisprudenziale
in esame individua il rapporto giuridico sostanziale nella
CARD, in quanto in forza di detto accordo della soccombenza della Debitrice potrebbe derivare pregiudizio alla
Gestionaria. Il pregiudizio si realizzerebbe se il giudice
liquida un importo superiore alla somma forfettaria che
gli verrà rimborsata mediante la stanza di compensazione. Secondo i giudici di merito, infatti, dalla lettura della
CARD si evince che la Gestionaria è tenuta alla gestione
del contenzioso e deve costituirsi in giudizio, anche se
l’azione è stata promossa solo contro la Debitrice. In particolare - tanto nel caso in cui l’intervento viene accettato
quanto respinto dal giudice - sulla Gestionaria grava l’obbligo di provvedere al risarcimento, salvo successivo rimborso tramite la stanza di compensazione.
In realtà non esiste alcun interesse giuridico tutelabile
in capo all’impresa assicuratrice del danneggiato, ma solo
di mero fatto. Il pregiudizio economico che rischia di subire la Gestionaria non è tale da configurare un interesse
giuridico dello stesso alla soccombenza del proprio assicurato rispetto al responsabile civile convenuto in giudizio, o
almeno così non dovrebbe essere.
Avallando l’orientamento dei giudici di merito si consentirebbe l’intervento in giudizio dell’impresa del danneggiato,
ogni qual volta la prima sia stata evocata in giudizio a fronte
di un sinistro che avrebbe potuto soggiacere alla disciplina
del risarcimento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 149
del C.d.A., anche se nel concreto viene instaurato un giudizio ex art. 144 C.d.A. È vero che in questo modo da un lato
si è assicurata una unitaria gestione dei sinistri rientranti
nell’ambito dell’indennizzo diretto, dall’altro però fa venire
meno nel concreto la libera scelta del danneggiato di agire
ex art. 144 oppure ex art. 149 del C.d.A. Si dà vita in questo modo ad una situazione in totale contrasto con quanto
affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza emessa
in data 19 giugno 2009 n. 180 (67) la quale ha qualificato
la disciplina del risarcimento diretto come una procedura
facoltativa e non obbligatoria (68) per il danneggiato (69).
La Corte Costituzionale, contrastando la prassi del
mercato assicurativo della r.c.a, che aveva favorevolmente
accolto la tesi del carattere obbligatorio dell’indennizzo
diretto, ha evidenziato come l’effettiva finalità che ha
voluto perseguire il legislatore con Codice delle Assicurazioni è quella di garantire un rafforzamento della tutela
dei consumatori e dei contraenti deboli nel processo di
liquidazione dei sinistri attraverso il riconoscimento di
una ulteriore modalità di tutela, adeguandosi alla normativa comunitaria ed ai principî e criteri direttivi della
legge delega. Accanto alla nuova azione diretta ex art. 149
del C.d.A. contro il proprio assicuratore, si deve ammette
l’esperibilità dell’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile.
L’interesse fatto valere dall’assicuratore del danneggiato e ravvisato dal giudice di merito appare in totale contrasto con la ratio del D. L.vo 209/2005. Il sistema delineato
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
739
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L e g i t t i m i tà
con il Codice delle assicurazione si propone di tutelare il
danneggiato in quanto soggetto debole e non solo di garantire un risparmio dei costi per le imprese assicuratrici.
“Risparmio” che nel concreto, grazie al meccanismo della
stanza di compensazione può tradursi addirittura in un
“lucro”. Il sistema della stanza di compensazione, infatti,
consente all’impresa Gestionaria un guadagno nel caso in
cui riesca a liquidare al danneggiato un importo inferiore
al valore del “forfait” che gli verrà rimborsato. È evidente
come il meccanismo della stanza di compensazione potrebbe spingere gli assicuratori a formulare delle offerte
risarcitorie per importi inferiori rispetto all’effettiva entità dei danni patiti dalla vittima a seguito del sinistro senza
favorire in alcun modo il danneggiato.
Come può dirsi rispettato il “rafforzamento di tutela”
previsto a favore del danneggiato, soggetto debole, se poi
nel giudizio attivato ai sensi dell’art. 2054 c.c. e art. 144 del
C.d.A. la “normativa convenzionale della CARD” costringe
il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio.
Si aggiunge, infine, che l’accordo CARD è un semplice
accordo privatistico tra compagnie assicuratrici regolare
i rapporti economici tra le imprese nel sistema di risarcimento diretto e che non ha efficacia esterna verso i terzi
e che quindi non può legittimare una distorsione in concreto del sistema previsto dal legislatore, nè giustificare
l’esercizio in giudizio in proprio di un diritto altrui.
La disposizione della CARD che espressamente prevede
che l’impresa gestionaria nell’ambito del sistema del risarcimento diretto deve gestire il contenzioso e costituirsi in
giudizio, “anche se l’azione è stata promossa solo contro la
debitrice”. La qualità di mandataria senza rappresentanza
attribuita alla gestionaria, in forza della CARD, non si
può estendere a livello processuale in quanto l’art. 1705,
comma 2, c.c. conferisce al solo mandante la posizione di
sostituto processuale, per consentirgli di esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato (70).
La possibilità di gestire il sinistro “per conto” della Debitrice anche in giudizio promosso solo nei confronti di quest’ultima, al di fuori della concreta attivazione dell’azione
ai sensi dell’art. 149 del C.d.A. comporta una violazione
dell’art. 81 c.p.c. che espressamente vieta la c.d. “sostituzione processuale volontaria”: all’autonomia delle parti
non è, infatti, consentito di trasferire la legittimazione
processuale se non come conseguenza del trasferimento
della titolarità del diritto sostanziale (71).
Questo può portare addirittura a qualificare quella
parte della convenzione CARD relativa alla gestione del
sinistro, anche quando è volto all’impresa assicuratrice
del responsabile civile, a configurare un negozio in frode
alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c. o con causa illecita ai
sensi dell’art. 1343 c.c.
6. Conclusioni
Lo scenario sopra delineato con riguardo al meccanismo
delle compensazioni consente di rilevare il fallimento legi-
740
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
slativo. Come detto, la ratio posta alla base del codice delle
assicurazione è la tutela del soggetto debole, in particolare
del danneggiato, ma in concreto il sistema che si è creato
produce vantaggi solo sul versante assicurativo. Il meccanismo della “stanza di compensazione” consente agli assicuratori la possibilità di “lucrare” sulla differenza tra la somma
esborsata e quella in seguito rimborsata dall’impresa di assicurazione del responsabile civile per il tramite della stanza di compensazione, superando così l’intento legislativo.
È questa nuova fonte di “guadagno” ha indotto il mercato assicurativo a formulare delle offerte risarcitorie per
importi inferiori rispetto all’effettiva entità dei danni patiti
dalla vittima, a scapito del solo danneggiato e a dar corso
agli accordi convenzionali che provano ad estendersi oltre
l’ipotesi dell’indennizzo diretto ex art. 149 del C.d.A. giustificandosi dietro una riduzione dei costi assicurativi che
dovrebbe giovare all’assicurato.
È questa fonte di “lucro” che genera un atteggiamento
ostativo da parte dell’imprese assicuratrici verso la cessione
del credito da R.C.A. al meccanico o altro terzo. Tornando
al provvedimento dall’Autorità Garante per la Concorrenza
e Mercato (72), nel quale si dà per scontato che, lì dove il
riparatore interviene a fare la riparazione e poi dopo rileva
il credito, esistono fenomeni speculativi, ma alla luce di
quanto rilevato ciò non appare conforme alla realtà.
L’operato del riparato è sempre sottoposto al controllo
peritale della compagnia assicurativa ai sensi dell’art. 148
del C.d.A., pertanto, non è chiaro come lo stesso possa aggravare la valutazione del sinistro, senza poi portare ad un
insuccesso giudiziale. È più probabile invece che sia l’assicuratore del danneggiato a porre in essere comportamenti
speculativi, che più facilmente attecchiscono sull’assicurato,
di regola soggetto inesperto della disciplina assicurativa, al
fine di liquidare un risarcimento del danno inferiore a quello
effettivo o almeno congruo, sempre inferiore alla somma
forfettaria che ottiene dalla stanza di compensazione.
Di regola il danneggiato, per evitare di attivare la macchina processuale, accetta la proposta stragiudiziale della
propria compagnia assicurativa, anche considerando il
rapporto di fiducia che intercorre tra gli stessi, senza mai
poter immaginare che sulla somma che gli verrà liquidata,
con alta probabilità, l’impresa ne ricaverà un guadagno.
Tale risultato è più difficile da raggiungere, se ad interloquire con l’impresa assicuratrice del danneggiato è il cessionario-riparatore, il quale dovendo recuperare il corrispettivo della prestazione effettuata è ben consapevole del
danno effettivamente subito dal cedente. Il cessionario,
quindi, non ha difficoltà nel comprendere se la proposta
dell’assicuratore è congrua o meno ai costi sostenuti ed ai
danni subiti. Infine, mancando il rapporto di fiducia, con
la compagnia stessa è più propenso a procedere, se necessario, anche per via giudiziale.
Per questo motivo in materia assicurativa cambia per il
debitore il soggetto a cui adempiere perché con buona probabilità se il suo creditore resta il danneggiato la somma da
giur
L e g i t t i m i tà
liquidare a titolo di risarcimento del danno sarà inferiore
a quella che dovrebbe corrispondere al terzo cessionario,
aumentando così la possibilità di ottenere un guadagno.
In conclusione, la cedibilità del credito da R.C.A. non incontra limiti a livello generale dell’ordinamento, i limiti pattizi trovano la sua reale ragione nel possibile guadagno delle
assicurazione e non in una forma di contrasto della speculazione del mercato dei riparatori. L’attuale sistema dell’indennizzo diretto non solo non riesce a tutelare il soggetto
debole, in quanto la somma che gli verrà liquidata potrebbe
non corrispondere alla riparazione del danno effettivamente
subito, ma il povero danneggiato si vede molte volte privato,
a causa delle clausole di incedibilità, della possibilità di soddisfare il proprio interesse mediante la cessione del credito
anziché l’adempimento del soggetto obbligato.
Note
(1) La sua disciplina è oggi giustamente collocata dal codice civile
nella disciplina generale delle obbligazioni e non più nel titolo della compravendita come nel codice civile del 1865. Cfr. RICCARDO CAPOBIANCO, Giurisprudenza sulla cessione del credito, Banca e Borsa, 1961, I,
252 ss., il quale afferma “Tale ricostruzione non solo deriva dalla concezione tradizionale, ma era affermata dalla topografia del codice – che
inseriva le disposizioni sulla cessione fra quelle relative alla vendita – e
dalla stessa formulazione degli articoli, nei quali il concetto di cessione
era espresso come equipollente a quello della vendita”.
L’odierno codice civile eleva l’istituto in esame ad un negozio di trasferimento a titolo oneroso o gratuito e non più ad un uno strumento
equipollente alla vendita. Ciò trova conferma nella relazione ministeriale
n. 578, la quale sottolinea come il codice civile previgente non tenesse
conto della genericità della causa traslativa propria della cessione del
credito, la quale infatti non è riconducibile ad alcun tipo concreto di
negozio di trasferimento. La causa venditionis è quella più frequente
nella cessione del credito ma non è l’unica, perché la cessione può essere
sorretta anche da una causa donativa, di solvenza ect. Cfr. RICCARDO
CAPOBIANCO, Giurisprudenza sulla cessione del credito, cit., 252 ss.
(2) Nell’antico diritto romano Gaio, 2,38, osserva che la mancipatio
e l’in iure cessio non potevano essere applicati alle obligationes, quindi
non potevano essere trasferibili. Ciò vale tanto in senso attivo, ossia il
credito, che in quello passivo, ossia il debito. Il passaggio di un rapporto
obbligatorio, in senso attivo o passivo, da un soggetto ad un altro poteva
avvenire solo con la successio e non anche a titolo particolare, se non
col commettergli a suo vantaggio l’azione nascente dall’obbligazione. In
questo modo il terzo, quale procurator in rem suam intentava l’azione
in luogo del creditore e tratteneva per sé ciò che acquistava. Cfr. PUGLIESE, Istituzioni di diritto romano, Torino, 1998, 478 ss.
Questo veniva chiamato dai romani cessio nominis, obligationis ovvero actionis. Cfr. A. HAINBERGER, Il diritto romano, Bellinzona, 1851,
473, nota b).
(3) Sul punto si è pronunciata la Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata rispetto all’art. 1260 c.c., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 Cost.,
nella parte in cui esclude la necessità del consenso del debitore ceduto,
affermando che il credito costituisce un bene, come tale idoneo a circolare
senza coinvolgimento della persona del debitore e dei suoi diritti inviolabili, laddove la cessione del contratto (assunta come tertium, comparationis) presuppone l’esistenza, al momento della cessione stessa, in capo ad
entrambe le parti di un complesso unitario di situazioni giuridiche attive
e passive e, pertanto, la necessità del consenso del contraente ceduto, in
quanto titolare delle situazioni attive corrispondenti agli obblighi gravanti
sul cedente (Corte cost. 10 marzo 2006, n. 95, in Giur. cost., 2006, 2).
(4) MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, II, 2, Milano 1950, 189.
(5) Cass. civ., sez. I, 16 giugno 2006 n. 13954 ritiene che il principio
consensualistico trova conferma anche nell’art. 1264 c.c., il quale prevedendo la produzione degli effetti verso il debitore ceduto al momento
della “denuntiatio” implicitamente conferma che tra il cessionario ed il
cedente il contratto si conclude col semplice consenso e da quel momento
si producono anche i suoi effetti. In giurisprudenza, riguardo al principio
consensuale in tema di cessione del credito, si veda anche Cass. civ., sez.
III, 5 novembre 2009 n. 23463, Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2007 n. 15364,
Cass. civ., sez. III, 8 febbraio 2007 n. 2746, Cass. civ., sez. III, 21 gennaio
2005 n. 1312, Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2004 n. 11612, Cass. civ., sez. III,
26 aprile 2004 n. 7919, Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2001 n. 8333, Cass. civ.,
2 febbraio 2001, n. 1510, Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1995 n. 3099.
(6) È discusso se la cessione del credito sia dotata di efficacia traslativa immediata, o se il trasferimento del credito avvenga al momento
della liberazione del debitore ceduto. Cfr. PANUCCIO, Cessione dei crediti, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960, 851; PERLINGIERI, La cessione dei
crediti ordinari e ‘’d’impresa’’, Napoli, 1993, 1.
(7) L’art. 1264 non intende, con l’espressione “notificazione”, la
forma di comunicazione rituale prevista dal codice di procedura civile
(Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2012 n. 1684), essendo sufficiente a tal fine
la semplice raccomandata (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013 n. 2636),
un telegramma (Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2005 n. 20144), e caso più
ricorrente degli altri, l’atto di citazione (Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2012
n. 13691). La notificazione è da intendersi in senso lato, come qualsiasi
atto a forma libera idoneo a porre il debitore ceduto nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, Cfr. Cass. civ.,
sez. II, 20 dicembre 2011 n. 27782, Cass. 16 giugno 2006 n. 13954, Cass.
21 dicembre 2005 n. 28300, Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2005 n. 20143,
Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005 n. 9761, Cass. 22 aprile 2004 n. 7919,
Cass. 28 gennaio 2002, n. 981, Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2001 n. 1510,
Cass. 29 settembre 1999 n. 10788, Cass. 12 maggio 1998 n. 4774, anche
se alle volte la giurisprudenza richiede il requisito della forma scritta,
Cfr. Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2001 n. 798, Cass. civ. 2 settembre 1997,
n. 8387. La notificazione, affinchè realizzi il suo scopo, è sufficiente che
contenga l’indicazione di tutti gli elementi essenziali dell’atto di cessione
senza che ne sia necessaria la sua allegazione, cfr. Cass. 16 giugno 2006 n.
13954 e Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2005 n. 9761.
(8) L’accettazione della cessione da parte del debitore ha portato
parte della dottrina a ritenere che l’istituto in commento abbia una doppia configurazione dogmatica, ossia acquista una struttura bilaterale o
trilaterale a seconda se il debitore non interviene all’atto o intervenga ed
accetti la modificazione soggettiva.
In contrario si è sottolineato che lo stesso negozio non può avere una
diversa struttura a seconda dell’accettazione o meno del debitore ceduto.
Il legislatore ha previsto l’accettazione del debitore come una dichiarazione di scienza che evita la notificazione ed inoltre svolge la funzione di
riconoscimento del debito. Cfr. Cass. civ., sez. 20 ottobre 2004 n. 21548.
(9) L’origine storica della denuntiatio al debitore è nella L. 3, Cod.
de novat. dell’imperatore Gordiano “Si delegatio non est interposita
debitoris tui, ac propterea actiones apud te remanserunt, quamvis creditori tuo ad eum mandaveris actiones, tamen antequam lis contestetur,
vel aliquid ex debito accipiat vel debitori tuo denuntiaverit, exigere a
debitore tuo debitam quantitatem non vetaris, et eo modo tui creditoris
exationem contra inhibere”. Al fine di agevolare il commercio dei crediti,
nasce l’esigenza di superare la concezione romanistica del rapporto obbligatori così si escogito il mandato in rem propria, ossia il novello creditore si costituiva mandatario del creditore per esigere la somma, che
poi faceva sua, senza obbligo di rendiconto. Poiché la durata del mandato
dipendeva dalla volontà del creditore mandante e dalla sua vita, a mano
a mano si andarono accettando espedienti tali superano questo pericolo
di estinzione: e fra questi espedienti vi è la denuntiatio.
Se si fosse fatta una delegazione senza il consenso del debitore il
delegante avrebbe potuto revocare il mandato, esigere dal debitore e vietargli di pagare al delegato. Scopo dunque della denuntiatio era quello
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
741
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di privare il delegante della facoltà di revocare il mandato e d’impedire
al debitore di potersi liberare pagando nelle mani del delegante. Alla
denunciatio si è equiparata l’accettazione fatta dal debitore la quale trae
la sua prima origine dalla stessa legge di Gordiano. Cfr. MIRABELLI, Del
diritto dei terzi secondo il codice civile italiano, Torino 1889, 328 ss.
(10) Cass. civ. sez. III, 2 febbraio 2001, n. 1510; Cass. civ., sez. III, 10
gennaio 2012, n. 52; Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2001 n. 8333.
(11) Preme ricordare che la disciplina della cessione va integrata caso
per caso con quella propria del tipo di contratto adottato, pertanto, se la cessione avente ad oggetto un credito futuro è sorretta da una causa donandi è
nulla ai sensi dell’art. 771 c.c. cfr. Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2001 n. 8333.
(12) La dottrina italiana ha rilevato la distinzione tra astrattezza
ed autonomia nel senso che la cessione non è un negozio astratto che
prescinde dalla causa ma solo autonomo rispetto alla causa che lo ha
determinato. Cfr. PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti nella
teoria del trasferimento, Milano, 1955, 59 ss., ID. Cessione dei crediti,
cit., 846. In giurisprudenza v. Trib. Perugia, 20 giugno 1955, Rep. Foro It.,
1955, voce Cessione, n.3.
(13) Cass. civ. 2009 n. 8145; Cass. civ., 2005 n. 15955; Cass. civ. 2002
n. 17162, Cass. civ. 2001 n. 4796.
(14) È possibile ai sensi dell’art. 1266 c.c. che le parti convengano di
escludere detta garanzia ma il cedente resta sempre obbligato per fatto
proprio.
(15) Per poter trasferire al cessionario il possesso della cosa ricevuta in pegno a garanzia del credito ceduto è necessario il consenso del
costituente, quindi se quest’ultimo non acconsente il cedente rimarrà il
custode del pegno.
Se il credito è assistito da ipoteca questa per potersi trasferire al cessionario è necessario richiederne l’annotamento a margine dell’iscrizione
nei Registri Immobiliari, ai sensi dell’art. 2843, 2 comma, c.c.
(16) La cessione, ai sensi dell’art. 1263 c.c. non comprende i frutti
scaduti salvo che non sia stato previsto diversamente questi ultimi sia di
origine pattizia sia di origine normativa.
(17) Cass. civ., sez. I, 15 settembre 1999 n. 9823 evidenzia che con
il termine «altri accessori» si voglia intendere che nell’oggetto della
cessione rientri l’insieme di tutte le utilità che il creditore può trarre
dall’esercizio del diritto ceduto, “cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di
autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione,
variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito”.
(18) Ad es. sequestro, azione surrogatoria, azione revocatoria, azione esecutiva.
(19) Quali ad es. azione di annullamento, di rescissione, risoluzione
(20) Ad esempio, ai sensi dell’art. dell’art. 69 del R.D. 18 novembre
1923 n. 2440 la cessione del credito IVA deve risultare da atto pubblico o
scrittura privata autentica da notaio affinchè abbia effetto nei confronti
dell’Amministrazione finanziaria.
(21) Cfr. Cass., sez. III, 6 giugno 2006, n. 13253, Cass. civ., sez. III,
18 ottobre 2005 n. 20143, Cass. civ., sez. III, 30 luglio 2004, n. 14610.
Consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che ricade sul creditore-cessionario l’onere di provare il perfezionamento della cessione
del credito, pertanto, se la cessione del credito è stata stipulata con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, la fede pubblica dell’atto integra
prova piena della volontà delle parti.
Diversamente quando la cessione del credito è stata stipulata con
scrittura privata semplice, acquista un rilievo fondamentale, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 2697, comma 1 e 2729, comma 1, c.c. il possesso dei documenti inerenti l’insorgenza e la consistenza del credito quali
ad es. il contratto, le dichiarazioni scritte del debitore, eventuali rapporti
di pubbliche autorità, fotografie. Ai sensi dell’articolo 2702 c.c., la scrittura
privata semplice costituisce prova piena dell’intervenuta cessione solo se
la sottoscrizione del creditore cedente sia dallo stesso legalmente riconosciuta in giudizio ai sensi dell’articolo 215 c.p.c.; se il creditore cedente non
è parte in causa, la sola scrittura privata non integra prova piena.
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9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
(22) PERLINGERI, Della cessione dei crediti (artt. 1260-1267),
Comm. SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1982, 12, il quale considera
credito cedibile ogni situazione soggettiva giuridicamente rilevante che,
a prescindere dalla fonte, costituisca titolo ad una prestazione od anche
un comportamento di semplice astensione, matrimonialmente valutabile. Secondo tale impostazione quindi possono essere oggetto di cessione
di credito anche i diritti potestativi ed i diritti personali di godimento.
(23) PANUCCIO, Cessione dei crediti, cit., 849.
(24) Cass. Civ., 21 aprile 1986, n. 2812, Cass., sez. I, 12 giugno 2007,
n. 13765.
(25) Cass. civ. 5 novembre 2004 n. 21192, Cass. civ., sez. I, 13 giugno
2006, n. 13676.
(26) Il diritto al risarcimento del danno è maturato in favore del
danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile. Sul punto vedi Trib. Roma, sez.
XII, 8 marzo 2010, n. 7412; Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2012, n. 52. Vedi,
inoltre, Cass. civ. 5 novembre 2004, n. 21192 la quale ritiene che anche se
il debito ex delicto non sia riconosciuto ciò non incide sugli effetti della
cessione, perché questa forma d’invalidità opera in tema di garanzia che
il cedente può prestare ex art. 1266 c.c. e si traduce nell’obbligo di quest’ultimo di risarcire il danno al cessionario.
(27) CIAN-TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, art.
1260 c.c., Padova, 2011.
(28) Cfr. PANUCCIO, Cessione dei crediti, cit. 857.
(29) Un’ipotesi specifica di tale incedibilità si rinviene nell’art. 1261 c.c.
(30) PERLINGERI, Della cessione dei crediti, cit., 21 ss.
(31) Cfr. Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22601, Cass. civ., sez.
III, 13 marzo 2012 n. 3965, Cass. civ., sez. III, 10 gennaio 2012 n. 51, Cass.
civ., sez. III, 10 gennaio 2012 n. 52, Cass., 13 maggio 2009, n. 11095, Cass.
civ., 5 novembre 2004, n. 21192 e Cass. civ., 21 aprile 1986, n. 2812. Dette
pronunce affermano tale principio riguardo alla cedibilità del credito
risarcitorio derivante nello specifico dal sinistro stradale. In particolare,
si specifica che detta tipologia di credito non rientra: nè nella categoria
dei crediti vietati dalla legge, non trovando limitazione nel disposto dell’art. 1261 c.c. che non contempla questa ipotesi tra quelle in relazione a
cui opera di divieto di cedibilità; nè in quella dal carattere strettamente
personale, essendo il credito ceduto privo di tale natura, non sussistendo
l’interesse del debitore a soddisfare pretese vantate da un soggetto diverso da quello inizialmente accettato come creditore, come avviene, ad
esempio, nel caso di credito alimentare.
(32) Cass. civ., 18 luglio 2006 n.16383.
(33) Cass. civ., 13 maggio 2009 n. 11095. Si veda inoltre Cass. civ., 10
gennaio 2012 n. 52.
(34) Il credito di risarcimento da c.d. fermo tecnico, consistente nel
costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della
riparazione dell’autovettura incidentata.
(35) Cass. civ. 10 gennaio 2012 n. 51. La sentenza affronta una peculiare ipotesi applicativa nella quale una società di rent auto consegna al
danneggiato dal sinistro stradale un veicolo sostituivo, da utilizzare nel
periodo strettamente necessario alle riparazioni di quello incidentato,
proponendo contestualmente la sottoscrizione, da parte di quest’ultimo
di un contratto di cessione del credito in proprio favore, individuato nel
corrispettivo del noleggio del mezzo.
(36) Mancato rispetto di tale principio comporta una sostanziale
incedibilità del credito derivante da R.C.A. Cfr. Cass. civ., 10 gennaio
2012 n. 51.
(37) Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 22601.
(38) Cass. civ., 21 aprile 1986, n. 2812.
(39) Cass., 22 febbraio 2012, n. 2564, Cass., 20 settembre 2011, n.
19133, Cass., 17 dicembre 2009, n. 26605, Cass., 6 agosto 2007, n. 17177,
Cass., 19 febbraio 2007, n. 3720, Cass., 31 maggio 2005, n. 11601.
(40) Il danno catastrofale è quel danno conseguente alla sofferenza
dalla stessa patita - a causa delle lesioni riportate - nell’assistere, nel
lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla
perdita della propria vita, cfr. Cass., 21 marzo 2013, n. 7126 e Cass., sez.
un., 11 novembre 2008, n. 26972.
giur
L e g i t t i m i tà
(41) Cfr. Cass., sez. un., 2 luglio 1955, n. 2034, Cass., 23 maggio 2003,
n. 8204, Cass., 28 aprile 2006, n. 9959, Cass., 22 marzo 2007, n. 6946, Cass.,
28 agosto 2007, n. 18163, Cass., 17 gennaio 2008, n. 870, Cass., 30 ottobre
2009, n. 23053, Cass., 21 marzo 2013, n. 7126.
(42) Trib. Roma 3 maggio 1988, in Foro it., 1989, I, 892 ss.; Assicurazioni, 1988, II.2, 222 ss.; Foro pad., 1989, I, 42; Resp. civ. e prev., 1989,
135; Trib. Napoli 18 maggio 1988, in questa Rivista 1989, 789 ss.
(43) Cassazione 3 ottobre 2013 n. 22601 afferma che “Del diritto (o
della ragione) di credito al risarcimento del danno non patrimoniale deve
dunque ammettersi l’alienabilità, e in particolare la cedibilità da parte
del titolare, anche anteriormente e a prescindere dalla sua successione.
Al riguardo, si noti, si tratta semmai di verificare quale dei vari aspetti
di cui si compendia la unitaria ma composita categoria del danno non
patrimoniale sia entrato nel patrimonio del cedente al momento della
cessione, giacché diverso può essere il momento di relativa insorgenza”.
(44) Questa è la ratio sostenuta da una Compagnia di Assicurazioni
come risulta dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la concorrenza
e del mercato emesso in data 15 marzo 2012 n. 24268.
(45) La controversia oggetto della pronuncia del Giudice di Pace
di Torino, emessa in data 15 luglio 2012 n. 6288, www.dirittoitaliano.
com, tra l’altro, verte sulla legittimità della cessione del credito da R.C.A.
Ad avviso della Compagnia assicuratrice la cessione “sarebbe in contrasto con precisa clausola contrattuale e comunque non potrebbe essere
fatta valere in sede di procedura di risarcimento diretto posto che tale
procedura potrebbe essere avviata solo dal danneggiato diretto e cioè
dall’assicurato e non da altri soggetti come un cessionario, eccependosi
quindi la carenza di legittimazione passiva di essa convenuta”.
(46) La clausola all’esame del Giudice di Pace di Torino, 15 luglio
2012 n. 6288, aveva il seguente tenore “Le parti pattuiscono che, ai sensi
degli artt. 1341-1342 comma 2 codice civile, l’assicurato non potrà cedere
a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.”
(47) La Corte di Cassazione con un’ordinanza del 13 aprile 2012 n.
5928, ha affermato che l’azione diretta di cui all’art. 149 del C.d.A. non
ha origine contrattuale.
(48) Giudice di Pace di Torino, 15 luglio 2012 n. 6288.
(49) Cfr. provvedimento emesso dall’Autorità in data 15 marzo 2012
n. 24268 che contiene in allegato le clausole contrattuali sottoposte al
suo esame.
(50) Con provvedimento emesso in data 15 marzo 2012 n. 24268.
(51) In particolare al nuovo art. 1-bis della CARD si prevede espressamente che le imprese aderenti alla convenzione riconoscono e comunque dichiarano di ritenere la procedura di risarcimento diretto come obbligatoria. Ciò è confermato da altre norme contenute nella CARD quali,
ad es. gli artt. 1, 2, 9 e 15, norma operativa.
(52) Trib. Milano 28 ottobre 2011, in Foro it., 2012, I, 946, Trib.
Palermo, sez. dist. di Bagheria, 8 maggio 2012, Trib. Termini Imerese, 4
dicembre 2013. In senso contrario si veda Giudice di Pace di Mascalucia,
1 luglio 2010, in questa Rivista 2010, 727 ss., Giudice di Pace di Torino,
sez. V, 7 giugno 2010, n. 7436, ivi 2010, 727 ss., Giudice di Pace di Verona,
10 febbraio 2011, ivi 2011, 495 ss., Trib. Padova, ord. 25 luglio 2011, in
Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 148 ss.
(53) GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni. R.C.A.–Tutela legale, art. 149, Piacenza, 2009, 744.
(54) Per un approfondimento sul punto v. GALLONE, Commentario al
codice delle assicurazioni. R.C.A.–Tutela legale, art. 149, Piacenza, 2009.
(55) GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni. R.C.A.–
Tutela legale, art. 150, Piacenza, 2009, 767 ss.
(56) Per una disamina completa sulla natura giuridica del rapporto
che intercorre tra le imprese di assicurazioni si v. GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni. R.C.A.–Tutela legale, art. 149, cit.,
741 ss. Nonostante la previsione dell’art. 1-bis della CARD si ritiene non
mutata la natura giuridica del rapporto in esame v. PERRINI, Ancora in
tema di interventi volontari: le nuove “procure” ANIA, www.unarca.it.
(57) È disciplinato dal III comma dell’art. 149, I comma, lett. e),
dell’art. 150, del C.d.A. ed art. 13 del D.P.R. n. 254/2006.
(58) GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni. R.C.A.–Tutela legale, art. 149, cit., 742.
(59) Trib. Milano 28 ottobre 2011, Foro it., 2012, I, 946, e Trib. Termini Imerese, 4 dicembre 2013.
(60) Si è in presenza di un intervento volontario adesivo autonomo o litisconsortile, quando l’interveniente, facendo valere un diritto
autonomo soltanto nei confronti di una o di alcune delle parti, assume
comunque posizione uguale o parallela a quella di una delle altre parti
originarie pur rimanendo in posizione diversa; sicché la sua difesa rimarrà distinta da quella della parte originaria, Trib. Milano 28 ottobre
2011, Foro it., 2012, I, 946. Cfr. PUNZI, Il processo civile sistema e problematiche, Vol. I, Torino, 2008, 327.
(61) Trib. Termini Imerese, 4 dicembre 2013.
(62) Trib. Termini Imerese, 4 dicembre 2013.
(63) Trib. Torino, sez. IV, 22 gennaio 2013, in Danno e Resp., 2013, 10, 997.
(64) FRANCESCO SANTORO-PASSARELLI, Dottrine generali del
diritto civile, Napoli 1954, 66-67.
(65) Trib. Palermo, sez. dist. di Bagheria, 8 maggio 2012.
(66) Cfr. Cass., sez. III, 22 agosto 2007, n. 17877, Cass. civ., sez. III,
24 gennaio 2003, n. 1111, Cass. 27 febbraio 2001 n. 2842, Cass., sez. III, 23
febbraio 1999, n. 1529.
(67) Successivamente alla sent. del 16 giugno 2009 n. 180, la Corte
Costituzionale ha mantenuto fermo il suo orientamento con tutte le
successive pronunce, quali Corte Cost., ord. 26 giugno 2009 n. 191, Corte
Cost., 24 giugno 2010 n. 230, Corte Cost. 21 giugno 2013 n. 157.
(68) Lo stesso rilievo viene fatto dal Giudice di Pace di Torino, sez.
V, 7 giugno 2010, in questa Rivista 2010, 732.
(69) L’orientamento della Corte Costituzionale trova conferma
anche nell’art. 149, VI comma del C.d.A. non obbliga il danneggiato a
proporre l’azione diretta nei confronti della propria impresa di assicurazione, bensì afferma testualmente che l’interessato “può” agire solo
contro l’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato
(art. 144, I e III comma, C.d.A.) sul punto v. GALLONE, Commentario al
codice delle assicurazioni. R.C.A.–Tutela legale, art. 149, cit., 748.
(70) Trib. Padova, ord. 25 luglio 2011, Nuova giur. civ. comm., 2012,
I, 151.
(71) Preme inoltre precisare che la situazione descritta non muta
a seguito dell’introduzione nel nuovo accordo CARD del c.d. “mandato
con rappresentanza” sia in sede stragiudiziale che giudiziale. Cfr. Giudice di Pace di Fidenza 24 gennaio 2012, in Il giudice di pace, 2012,
con commento di ANTONIO SCARPA, Azione diretta del danneggiato
e costituzione dell’assicuratore mandatario: un aggiramento di Corte
cost. n. 180/2009? Giurisprudenza conforme Giudice di Pace di Piacenza 11 aprile 2012 n. 282, www.iusexplorer.it, il quale afferma che con
tale procura e/o mandato le imprese di fatto non si conferiscono alcuna
procura o mandato poiché l’oggetto della procura riguarda sempre e
comunque solo l’attività che la Gestionaria e comunque obbligata dalla
legge a compiere in nome proprio (e non in nome della debitrice) e
delle cui obbligazioni risponde in proprio, difatti la “procura” recitano
di regola: “ ... conferisce ad ognuna delle imprese di seguito indicate ...
un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si
renda necessaria per la gestione e la liquidazione del danno dei sinistri
rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141 149. Tale attività
dal 2007 vengono costantemente svolte dalla Gestionaria non certo in
forza di un inesistente mandato gratuito ma in forza di precisi obblighi di
legge, e questo è evidente dal momento che anche in assenza di mandato
i danneggiati che legittimamente ritenevano di optare per attivare la
procedura di risarcimento diretto ai sensi della norma in commento, lo
fanno citando direttamente in giudizio in nome proprio la propria impresa assicuratrice. In caso di soccombenza, peraltro, è la Gestionaria ad essere obbligata ad adempiere, ed in caso di inadempimento è lei ad essere
considerata come soggetto debitore e non certo la presunta mandante. A
ciò si aggiunge che il rimborso di quanto pagato avviene in via forfettaria
e di regola, non corrispondere agli esborsi effettivi e quindi non si verte
neanche nella reclamata ipotesi di mandato gratuito.
(72) Provvedimento emesso dall’Autorità in data 15 marzo 2012 n. 24268.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
743
Merito
I
Tribunale civile di Termini Imerese
4 dicembre 2013, n. 1334
Est. Piraino – Ric. Unipol Ass.ni Spa (avv. Anselmo) c. Esposito ed altro
(avv. Barrale)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Azione ordinaria nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore y Possibilità y Intervento volontario
dell’assicuratore del danneggiato y Ammissibilità y
Sussistenza.
. In tema di sinistro stradale soggetto alla disciplina
del risarcimento diretto, nel giudizio che il soggetto
danneggiato abbia promosso nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, è ammissibile, e ha
natura litisconsortile, l’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato, che con tale atto manifesta
la volontà di obbligarsi verso lo stesso, in forza della
convenzione sottoscritta tra le imprese assicuratrici
per la soddisfazione degli eventuali crediti risarcitori e
la gestione di tutti i debiti futuri che possono sorgere in
capo all’impresa assicuratrice del danneggiante. (d.p.r.
18 luglio 2006, n. 254, art. 13; d.l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 141; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 144;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
II
Tribunale civile di Palermo
sez. dist. di Bagheria
18 giugno 2012, n. 176
Est. Ruvolo – Ric. Unipol Ass.ni Spa (avv. Anselmo) c. Romano ed altri
(avv. Barrale)
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Azione nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore y Possibilità y Intervento volontario dell’assicuratore
del danneggiato y Ammissibilità y Sussistenza.
. In materia di risarcimento danni conseguenti a sinistri stradali, nel caso in cui sia stata esercitata l’azione ordinaria di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, in
forza dell’accordo CARD, di cui al D.P.R. 245/2006 tra le
società assicuratrici, è pienamente ammissibile l’intervento ad adiuvandum dell’assicuratore del danneggiato
(d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, art. 13; d.l.vo 7 settembre
2005, n. 209, art. 141; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209,
art. 144; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (2)
(1, 2) Le pronunce in commento aderiscono a quello che, in materia,
è sempre risultato un orientamento minoritario. In senso conforme
si esprimono Trib. civ. Milano 28 ottobre 2011, n. 13052, su www.
unarca.it e Giud. pace civ. Tortona 31 maggio 2012, in questa Rivista 2012, 797. In senso difforme si vedano Trib. civ. Torino 27 giugno
2013, n. 4618 e 22 gennaio 2013, su www.unarca.it; Trib. civ. Prato
6 giugno 2013, n. 774, ibidem e Trib. civ. Genova 10 giugno 2011, n.
2415, in questa Rivista 2012, 797, tutte a favore dell’inammissibilità
dell’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato. Si ricordi inoltre, che la Corte cost., con sentenza 19 giugno 2009, n. 180,
pubblicata ivi 2009, 683, ha escluso la necessarietà del risarcimento
diretto, sottolineandone il carattere alternativo.
I
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato in data 1 dicembre 2009
la società UNIPOL Assicurazioni Spa in proprio e quale
procuratore speciale di AXA Assicurazioni Spa ha proposto appello avverso la sentenza non definitiva indicata in
oggetto evidenziando:
- che con atto di citazione notificato in data 12 maggio
2011 gli appellati Esposito Gaetano e Multiservice Company Srl avevano convenuto in giudizio la compagnia di
assicurazioni Salamone Filippo Antonio e la compagnia
di assicurazioni AXA Assicurazioni Spa in qualità di assicuratrice del veicolo di proprietà del medesimo al fine
di sentirli condannare in solido al risarcimento del danno
subito a causa dell’incidente stradale verificatosi in Cerda
in data 29 gennaio 2011;
- che nell’ambito del giudizio all’udienza del 7 luglio
2011 si era costituita la compagnia di assicurazioni UNIPOL Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni Spa) sia
nella qualità di procuratrice della compagnia di assicurazioni AXA Assicurazioni Spa, sia in proprio, quale interveniente volontaria in quanto assicuratrice del veicolo di
proprietà dell’attore Esposito Gaetano nonché incaricata
della gestione del sinistro in virtù di apposita convenzione
intercorrente con la società rappresentata;
- che il giudice di prime cure con la sentenza non definitiva oggetto di appello aveva dichiarato inammissibile
l’intervento in giudizio proposto dalla UNIPOL Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni Spa) sulla base del rilieArch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
745
giur
Me r i t o
vo secondo il quale la richiesta di risarcimento diretto alla
compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato ex art.
149 cod. ass. e la richiesta di risarcimento ordinaria nei
confronti dell’autore del danno e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo ex art. 144 cod. ass. si sarebbero
poste tra di loro in rapporto di alternatività e che in assenza di richiesta di risarcimento diretto la sussistenza di
un accordo interno tra le due compagnie assicuratrici per
la gestione del sinistro non avrebbe comunque dato luogo
ad un valido interesse della compagnia di assicurazioni
del veicolo danneggiato ad intervenire nel giudizio;
- che il giudice di prime cure aveva, inoltre, ha ritenuto
non valida la procura notarile in virtù della quale la società UNIPOL Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni
Spa) si era costituita in giudizio in nome e per conto della
società AXA Assicurazioni Spa sulla base dell’erroneo
rilievo secondo cui il mandato irrevocabile di rappresentanza prodotto in atti, facendo espresso riferimento alla
convenzione CARD sarebbe stato applicabile esclusivamente all’ipotesi di risarcimento diretto e non avrebbe
avuto efficacia nel rapporto processuale relativo all’azione
ordinaria di risarcimento del danno.
Ha chiesto, pertanto, in integrale riforma della sentenza oggetto di appello, la declaratoria di legittimità dell’intervento proposto nonché di validità della costituzione in
giudizio in nome e per conto della società AXA Assicurazioni Spa con il favore delle spese processuali.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si sono
costituiti in giudizio gli appellati Esposito Gaetano e
Multiservice Company Srl invocando il rigetto proposto e
rilevando che in considerazione del carattere alternativo
dell’azione di indennizzo diretto rispetto all’azione risarcitoria ordinaria correttamente il giudice di prime cure
aveva dichiarato sia la carenza di interesse ad agire della
società UNIPOL Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni
Spa) sia la inapplicabilità al caso di specie della procura
rilasciata dalla AXA Assicurazioni Spa e la conseguente
invalidità della costituzione in giudizio in nome per conto
di tale ultima società in assenza di un valido potere di rappresentanza.
L’appello proposto è fondato e va, sulla scorta delle
brevi considerazioni che seguono, accolto.
Questo Tribunale ritiene di dover aderire alla giurisprudenza di merito secondo cui “nel giudizio che il
soggetto danneggiato in occasione di un sinistro stradale,
al quale risulta applicabile la procedura di risarcimento
diretto, abbia promosso nei confronti dell’assicuratore del
responsabile, è ammissibile, e ha natura litisconsortile,
l’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato
che con tale atto manifesta, in forza della convenzione
sottoscritta dalle imprese assicuratrici ai fini della regolazione dei rapporti relativi alla gestione del risarcimento
diretto dove si prevede la delegazione di debiti futuri, la
volontà di obbligarsi verso il danneggiato medesimo, assumendo le obbligazioni risarcitorie asseritamente sorte
in capo all’altro assicuratore” (Trib. Milano 28 ottobre
2011, n. 13052).
746
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Ora, nel caso in esame, risulta incontestato che tra le
due compagnie di assicurazioni sia intervenuto un accordo
(CARD) in forza del quale l’impresa “gestionaria” (ovvero
la UNIPOL già UFG) si è obbligata alla gestione del sinistro e del conseguente contenzione giudiziale, nonché alla
liquidazione dell’eventuale danno riconosciuto in favore
del danneggiato, con successivo addebito all’impresa debitrice (ovvero all’assicurazione del danneggiate AXA Assicurazioni) di quanto corrisposto dal danneggiato.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare
in fattispecie analoga (cfr. sentenza di questo Tribunale,
sez. dist. di Cefalù del 13 dicembre 2012 Mazzola + 1 Muscarella e altri), tale accordo, stipulato in attuazione
dell’art. 13 D.P.R. n. 254/2006, ed obbligatorio per tutte le
imprese assicuratrici, introducendo l’obbligo dell’assicurazione del danneggiato di provvedere alla liquidazione del
pregiudizio patito dal proprio assicurato, configura una
delegazione cumulativa non liberatoria, che giustifica, in
termini di legittimazione ed interesse ad agire, l’intervento in giudizio dell’assicurazione gestionaria.
Ed infatti ai sensi dell’art. 1268, c.c. “se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore il quale si obbliga verso
il creditore originario non è liberato, salvo che il creditore
dichiari espressamente di liberarlo”.
Per effetto dell’atto di intervento l’impresa gestionaria
ha manifestato la sua volontà di obbligarsi nei confronti
del danneggiato e, dunque, la stessa va considerata solidalmente responsabile, insieme all’impresa debitrice,
per la soddisfazione degli eventuali crediti risarcitori che
dovessero essere riconosciuti in favore del soggetto danneggiato.
Da ciò ulteriormente consegue la qualificazione dell’intervento dell’UFG assicurazioni Spa in termini di intervento litisconsortile, con conseguente automatica estensione
della domanda attorea anche nei confronti della terza interveniente (cf. in tal senso Cass. civ., sent. n. 17954 dell’1
luglio 2008).
Né può ritenersi, come affermato dalla difesa degli
appellati, che per tale via si giunga, di fatto, ad imporre al
danneggiato una procedura di indennizzo diretto, contro
la sua volontà, perché l’intervento in giudizio della compagnia di assicurazioni gestionaria trae origine dal rapporto
di provvista consistente in un rapporto contrattuale di
mandato tra le due compagnie di assicurazioni, e non possono applicarsi al relativo giudizio i limiti cui all’art. 149
cod. ass. condiziona l’esperibilità dell’azione di indennizzo
diretto, consistenti nell’assenza di responsabilità del danneggiato e nel limite del danno subito entro i valori previsti dall’art. 139 cod. ass.
Conclusioni differenti si impongono, viceversa, in relazione al secondo motivo di appello con il quale l’odierno
appellante hanno contestato la erroneità della valutazione del giudice di prime cure circa la insussistenza di
un valido potere rappresentativo in capo alla UNIPOL
Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni Spa) al fine di
costituirsi in giudizio in nome e per conto della compagnia
di assicurazioni AXA Assicurazioni Spa.
giur
Me r i t o
Dall’esame della procura notarile prodotta in atti, infatti, si evince chiaramente che il mandato irrevocabile di
rappresentanza conferito dalla società AXA Assicurazioni
Spa a varie compagnie di assicurazioni, tra le quali vi è la
società UNIPOL Assicurazioni Spa (già UGF Assicurazioni
Spa) in data 24 gennaio 2011 prevede espressamente il
potere di “compiere ogni attività che si rende necessaria
per la gestione e la liquidazione del danno dei sinistri
rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 141
e 149 del Codice delle assicurazioni, ferma la successiva
regolazione dei rapporti economici tra imprese secondo
quanto previsto dall’articolo 13 del D.P.R. n. 254/2006”, e
viene ulteriormente precisato che “il mandato di cui al
comma precedente, attribuisce all’impresa assicuratrice
del danneggiato (“Mandataria” o “Gestionaria”) il potere
di agire, a seconda dei casi, in nome e per conto o solo per
conto dell’impresa (“Mandante” o “Debitrice”) che risulti,
di volta in volta, essere assicuratrice del responsabile, sia
in fase extragiudiziale sia in fase giudiziale”.
Dall’esame del tenore letterale del mandato in questione si evince, dunque, che il potere di rappresentanza
è stato conferito dalla AXA Assicurazioni Spa all’odierna
appellante Unipol Assicurazioni Spa limitatamente alle
procedure di risarcimento diretto e per il risarcimento dei
terzi trasportati rispettivamente previsti dagli articoli 141
e 149 del codice delle assicurazioni, mentre nessun potere
rappresentativo viene conferito espressamente con riferimento alla diversa azione di risarcimento diretta ordinaria
prevista dall’articolo 144 del codice delle assicurazioni.
La parte interveniente non ha fornito, dunque, una prova
idonea ad attestare la sussistenza di un valido potere rappresentativo che consenta alla compagnia di assicurazioni
UNIPOL Assicurazioni Spa di costituirsi in giudizio anche
in nome e per conto della compagnia di assicurazioni AXA
Assicurazioni Spa e la decisione adottata al riguardo dal
giudice di prime cure, cui è conseguita la declaratoria di
contumacia della compagnia di assicurazioni convenuta
AXA Assicurazioni Spa va, pertanto, confermata.
All’accoglimento del primo motivo di appello ed alla
conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte
in cui ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio
della compagnia di assicurazioni UNIPOL Assicurazioni
Spa consegue, altresì, la declaratoria di nullità degli atti
processuali compiuti successivamente alla pronuncia
della sentenza non definitiva oggetto di riforma, in quanto
compiuti in lesione del diritto di difesa della parte ingiustamente estromessa dal giudizio.
In considerazione della natura controversa delle questioni di diritto oggetto del presente giudizio con riferimento al primo motivo di appello e della soccombenza
della parte appellante con riferimento al secondo motivo
di appello sussistono i presupposti di cui all’articolo 92
c.p.c. per la declaratoria di integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti. (Omissis)
II
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato nel marzo 2011 UGF Assicurazioni Spa oggi UNIPOL Assicurazioni Spa proponeva
appello avverso la sentenza n. 233/2010 del Giudice di pace
di Bagheria censurandola per i seguenti motivi: 1) avrebbe
errato il giudice di pace a ritenere insussistente l’interesse
ad intervenire dell’appellante nel giudizio di primo grado; 2)
avrebbe errato il giudice di pace a ritenere illegittimo l’intervento spiegato dall’appellante ex art. 105, comma II, c.p.c.
Si costituivano in giudizio Romano Caterina e la Multiservice Assistance Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quest’ultima quale cessionaria
del credito vantato dalla Romano, chiedendo il rigetto
dell’appello e formulando appello incidentale, assumendo
che avrebbe errato il giudice di pace a compensare le spese di lite di primo grado e chiedendo perciò la condanna
dell’appellante alla rifusione delle stesse.
All’udienza del 29 febbraio 2012, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con assegnazione
del termine di giorni 20 per il deposito delle comparse
conclusionali ed, a seguire, di giorni 20 per il deposito di
memorie di replica.
Motivi della decisione
L’appello è fondato.
Giova ripercorrere brevemente le vicende occorse in
primo grado.
La sig.ra Romano Caterina e la Multiservice Assistance
S.r.l. - odierne appellate, la seconda quale cessionaria del
credito della prima - convenivano in giudizio la sig.ra Lo Galbo Mattea e la Ergo Assicurazioni Spa per sentire dichiarare
la responsabilità della prima in ordine ad un sinistro stradale
verificatosi in data 14 agosto 2009 con conseguente condanna
della stessa, in solido con la propria compagnia assicuratrice,
la Ergo Assicurazioni, a risarcire il danno provocato.
La UGF Assicurazioni, oggi UNIPOL Assicurazioni,
compagnia assicuratrice della Sig.ra Romano Caterina,
spiegava intervento volontario ex art. 105, comma II, c.p.c.
nel giudizio di prime cure. La UGF nell’atto di intervento
esponeva il proprio interesse all’intervento, in quanto aderente alla convenzione CARD, per danni a cose e danno
alle persone nei limiti di cui all’art. 139 D.L.vo 7 settembre
2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni). L’adesione a tale
convenzione - a dire della UGF obbligatoria ex lege ai sensi
degli artt. 149, 150 cod. ass., e 13 D.P.R. 254/2006 - comportava, tra l’altro, la gestione del sinistro de quo in capo
all’interveniente, legittimandone per tale via l’intervento.
Il giudice di pace, con la sentenza in questa sede impugnata, dichiarava inammissibile il predetto intervento.
Il giudice di prime cure assumeva, innanzitutto, che
l’intervento volontario è previsto dall’art. 149, comma VI,
cod. ass. nella procura di risarcimento diretto. Nel caso
portato al suo esame, invece, era stata attivata la procedura di cui all’art. 144 cod. ass. nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
747
giur
Me r i t o
In secondo luogo nell’impugnata sentenza si evidenziava che il predetto art. 149 cod. ass. prevede, al comma
VI, l’intervento dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, che può anche estromettere l’altra impresa
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, fermo restando la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese nell’ambito del sistema del risarcimento diretto.
Tale norma non prevede invece il contrario, cioè la possibilità per l’impresa di assicurazione del danneggiato di
intervenire. Secondo il giudice di pace “trattandosi di norma di carattere processuale non può trovare applicazione
analoga per un caso non disciplinato espressamente”.
Infine, ad avviso del primo giudice, non era ravvisabile
l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all’interveniente UGF, in quanto “mirato alla esclusiva tutela di
interessi associativi privati quali quelli espressi con la c.d.
CARD, nell’ambito di accordi tra aziende associate all’Ania
e non promosso per far valere un diritto relativo all’oggetto
o dipendente dal titolo nei confronti di altre parti”.
Le argomentazioni svolte dal giudice di pace non possono essere condivise.
In primo luogo occorre soffermarsi sulla possibilità dal
punto di vista processuale per l’impresa di assicurazione
del danneggiato di intervenire nel giudizio promosso contro
il responsabile civile e l’impresa di assicurazioni di questi.
A tale proposito vale la pena rimarcare preliminarmente
che la Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2009, ha
chiarito che nei sinistri aventi ad oggetto danni al veicolo o
alle persone nei limiti di cui all’art. 139 cod. ass. (postumi
non superiori al 9%) l’azione di risarcimento proposta dal
danneggiato solo nei confronti del proprio assicuratore ex
art. 149 cod. ass. è una facoltà che costituisce uno strumento di tutela aggiuntivo e non esclusivo rispetto alle azioni
contro il responsabile civile ex art. 2054 c.c. e contro l’impresa di assicurazione di questi ex art. 144 cod. ass.
Come già in precedenza accennato, l’art. 149, comma VI,
cod. ass. prevede che, nel caso in cui il danneggiato abbia
promosso azione contro il proprio assicuratore, l’impresa
di assicurazione del responsabile civile possa intervenire
nel giudizio e può anche estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, fermo
restando la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese nell’ambito del sistema del risarcimento diretto.
Ora, è vero che, come ha rilevato il Giudice di pace
di Bagheria l’art. 149 cod. ass. non prevede la possibilità
inversa, e cioè la possibilità per l’assicuratore del danneggiato di intervenire nel giudizio instaurato contro
l’assicuratore del responsabile civile. È anche vero, però,
che tale possibilità non è neppure esclusa. Si deve allora
ritenere che in questo caso debba trovare applicazione
l’ordinaria disciplina codicistica, non espressamente derogata. Invero la semplice circostanza che il codice delle
assicurazioni private non abbia previsto la possibilità per
l’assicuratore del danneggiato di intervenire nel giudizio
promosso contro l’assicuratore del responsabile civile non
preclude certo l’operatività degli ordinari meccanismi
del codice di procedura civile, se questi non sono espressamente esclusi dalla legge speciale.
748
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Ecco pertanto che, almeno in via teorica e sussistendone i presupposti, può reputarsi conforme alla disciplina
processuale l’intervento dell’impresa di assicurazione del
danneggiato nel giudizio promosso contro l’assicuratore
del responsabile civile.
Occorre a questo punto verificare se nel caso di specie
ricorrano i requisiti per ritenere ammissibile l’intervento
spiegato dalla UNIPOL assicurazioni Spa ai sensi dell’art.
105, comma II, c.p.c. Si tratta del c.d. intervento adesivo
dipendente, in virtù del quale un soggetto può intervenire
per sostenere le ragioni di alcuna delle parti (anche non
costituite, dovendosi ammettere l’intervento adesivo dipendente pure nei giudizi contumaciali) quando vi ha un
proprio interesse. Al riguardo mette appena conto precisare che nell’atto di intervento del primo grado di giudizio
la Unipol non ha fatto valere un proprio diritto (nei confronti di nessuna delle parti), non avendo proposto alcuna
domanda e non essendo stata avanzata alcuna richiesta
nei suoi confronti. Si è limitata a fare valere le ragioni dei
convenuti in vista delle possibili ripercussioni negative
del giudicato nella sua sfera giuridica.
Va invero osservato, in ordine all’interesse ad intervenire ad adiuvandum che la giurisprudenza di legittimità si
è così espressa: “l’interesse richiesto per la legittimazione
all’intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra
altri soggetti (art. 105, comma 2, c.p.c.), deve essere non
di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adiuvante
e adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto
giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del
primo in questo rapporto possa essere - anche solo in via
indiretta o riflessa - regiudicata dal disconoscimento delle
ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in
causa” (Cass., sez. III, 24 gennaio 2003, n. 1111).
Ebbene, nel caso di specie l’interesse della UNIPOL
Assicurazioni Spa ad intervenire ad adiuvandum nei confronti della Ergo assicurazioni è fondato proprio su un
rapporto giuridico sostanziale in virtù del quale dalla soccombenza della seconda potrebbe derivare un pregiudizio
alla prima.
Infatti, come già in precedenza rilevato, la controversia
instaurata in primo grado innanzi al Giudice di pace di
Bagheria rientra nell’ambito di applicazione del sistema
di risarcimento diretto. Si tratta, cioè, di una controversia
su sinistri aventi ad oggetto danni al veicolo o alle persone
nei limiti di cui all’art. 139 cod. ass. (postumi non superiori al 9%).
In via di estrema sintesi, il sistema di risarcimento
diretto - così come sagomato dagli artt. 149, 150 cod. ass.,
13 D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 e come concretamente attuato dalla Convenzione CARD - prevede che sia l’impresa
di assicurazione del danneggiato (società gestionaria) a
provvedere alla gestione del sinistro ed al risarcimento del
danno salvo poi successiva regolazione dei rapporti con
l’impresa di assicurazione del danneggiante (società debitrice). Tale successiva regolazione avviene sulla base di un
sistema forfettario (la c.d. stanza di compensazione). Vale
la pena precisare che l’adesione alla convenzione Card
è obbligatoria per le imprese aventi sede legale in Italia
giur
Me r i t o
(cfr. art. 13, comma I e II D.P.R. 254/2006 e art. comma II
convenzione Card). Tale adesione costituisce perciò frutto
di un obbligo che ha fonte di carattere pubblicistico e non
meramente privatistico. Inoltre, un semplice interesse
privatistico potrebbe essere idoneo a fondare l’interesse
all’intervento.
Con particolare riferimento all’interesse della Unipol
ad intervenire si noti, in dettaglio, che l’art. 13, comma I e
II, del D.P.R. 254/2006 prevede:
«1. Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una
convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento
diretto.
2. Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la
convenzione deve prevedere una stanza di compensazione
dei risarcimenti effettuati. Le compensazioni avvengono
sulla base di costi medi che possono essere differenziati
per grandi tipologie di veicoli assicurati e per danni a cose
e danni alle persone, nonchè, limitatamente ai danni a
cose, per macroaree territorialmente omogenee in numero
non superiore a tre. I predetti criteri di differenziazione,
applicati alternativamente o congiuntamente, non devono
determinare una eccessiva frammentazione dei costi medi
da prendere a base per le compensazioni. Le compensazioni possono avvenire anche sulla base di meccanismi che
prevedano l’applicazione di franchigie a carico dell’impresa che ha risarcito il danno, secondo le regole definite
dalla convenzione».
A sua volta, la norma operativa allegata all’art. 20 della
convenzione Card, a proposito della gestione del contenzioso, stabilisce che “la Gestionaria è convenzionalmente
tenuta alla gestione del contenzioso per conto della Debitrice. Eventuali citazioni indirizzate esclusivamente alla
Debitrice, devono essere notificate alla Gestionaria, affinché la stessa si costituisca in giudizio”.
La Convenzione prevede espressamente che l’impresa
gestionaria nell’ambito del sistema del risarcimento diretto deve gestire il contenzioso e deve costituirsi in giudizio,
anche se l’azione è stata promossa solo contro la debitrice.
Nel caso che ci occupa, UGF era convenzionalmente tenuta a costituirsi in giudizio.
Più avanti la stessa norma esemplifica alcune possibilità che possono verificarsi nella pratica tra cui proprio
alcune inerenti all’intervento:
Avvenuta costituzione della Gestionaria in giudizio Qualora il giudice accetti l’intervento volontario dell’impresa gestionaria, quest’ultima provvederà alla liquidazione del sinistro e all’addebito alla Debitrice secondo le
modalità previste dalla normativa Card.
I costi sostenuti dalla gestionaria potranno essere addebitati in stanza di compensazione nella misura in cui la
stessa ne abbia diritto.
Intervento volontario della gestionaria non accettato dal Giudice - la gestionaria, attraverso la medesima
funzione del Responline dovrà comunicare alla debitrice
entro 60 gg dal provvedimento del giudice l’esito negativo
della sua costituzione in giudizio. In questa ipotesi la debitrice deve costituirsi in giudizio e tentare di definire al
meglio la vertenza.
L’importo del danno successivamente risarcito dalla
debitrice e le relative spese di resistenza verranno addebitate all’impresa gestionaria fuori Stanza di compensazione.
Se la debitrice è stata regolarmente informata dalla gestionaria in merito al rifiuto della costituzione in giudizio,
non le sono dovuti i diritti di gestione.
Se la debitrice, opportunamente informata dalla gestionaria non si è costituita in giudizio, nonostante fosse
ancora possibile costituirsi, perde il diritto alla rivalsa.
Successivamente a tale rimborso, la gestionaria avrà
la possibilità di addebitare in stanza di compensazione
all’impresa Debitrice il forfait di competenza.
Quello che preme rilevare è che in entrambi i casi presi
in considerazione dalla CARD - intervento accettato oppure respinto - grava sulla gestionaria l’obbligo di provvedere
al risarcimento, salvo successivo rimborso tramite stanza
di compensazione.
Ma tale rimborso, come accennato, è forfettario: ne
segue che la sua misura potrà in concreto essere inferiore
alla somma versata al danneggiato a titolo di risarcimento.
Ecco allora emergere l’interesse della gestionaria ad
intervenire nel procedimento instaurato dal danneggiato
contro la società debitrice: infatti la gestionaria potrebbe vedersi costretta, sulla base del rapporto giuridico
sostanziale che la lega alla società debitrice in virtù della
Convenzione Card, a versare un importo a titolo di risarcimento del danno anche superiore al rimborso forfettario
da conseguire tramite stanza di compensazione. Ne segue
che la gestionaria - nel caso che ci occupa la UNIPOL Assicurazioni S.p.a. - ha tutto l’interesse a svolgere, le sue
difese, sia pure ad adiuvandum, nel giudizio, onde evitare
una condanna ad un risarcimento che superi l’importo del
forfait, residuo che rimarrebbe a carico di essa gestionaria,
con pregiudizio al suo patrimonio.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni,
l’intervento volontario adesivo dipendente della UNIPOL
Assicurazioni Spa deve ritenersi pienamente ammissibile,
con conseguente riforma della sentenza appellata.
In ordine infine alle spese del presente giudizio, si noti
che - in considerazione della complessità delle questioni
trattate - sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del presente giudizio.
Vista la riforma della sentenza di primo grado si deve
statuire anche sulle spese di primo grado dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all’esito
complessivo della lite (v. Cass. 15557/06; 58/04; 9783/03).
Pertanto, per le medesime ragioni deve ritenersi che bene
ha fatto il giudice di primo grado a compensare le spese di
lite. (Omissis)
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
749
giur
Me r i t o
Giudice di pace civile di Torino
sez. III, 25 maggio 2014, n. 3008
Est. Facci – Ric. Bergamasco (avv. Ceccanti) c. Prefetto di Torino
Depenalizzazione y Ordinanza-ingiunzione y Emissione y Sottoscrizione y Violazioni del Codice della
strada y Sostituzione della sottoscrizione autografa
con una mera indicazione a stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2, D.L.vo n. 39/93 y Nullità.
. Poichè
un’ordinanza-ingiunzione richiede una motivazione in relazione al singolo caso concreto e non
è, quindi, suscettibile d’essere direttamente ed automaticamente elaborata da un sistema informatico,
stante il carattere estremamente ristretto della delega
conferita al governo con l’art. 2, comma 1, lett. mm),
della legge n. 421/92, deve ritenersi afflitta da nullità
quella in calce alla quale la sottoscrizione autografa sia
sostituita con una mera indicazione a stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/93. (nuovo c.s., art.
204; d.l.vo 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3; l. 23 ottobre
1992, n. 421, art. 2) (1)
(1) Nello stesso senso v. Cass. civ. 28 dicembre 2000, n. 16204, in
questa Rivista 2001, 291, secondo cui deve escludersi la validità, sulla
base dell’art. 3 del D.L.vo n. 39 del 1993, di ordinanze ingiunzioni
irrogative di sanzioni amministrative per violazione dell’art. 204 del
codice della strada, ove prive di firma autografa, in quanto costituenti provvedimenti amministrativi non suscettibili di automatica
elaborazione informatica e richiedenti, a norma degli artt. 18 della
legge n. 689 del 1981 e 3 della legge n. 241, specifica motivazione
in relazione alle particolarità del singolo caso concreto. E peraltro
gli atti in questione debbono considerarsi comunque validi ove, pur
in mancanza dell’autografia della sottoscrizione, i dati estrinsecati
nel contesto documentativo degli stessi, consentano comunque di
accertare aliunde la sicura attribuibilità, dell’atto a chi, secondo le
norme positive, debba esserne l’autore.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Al ricorrente, quale proprietario del veicolo targato
CLS62CS , è stato notificato il verbale 12/20110182 del 21
agosto 2012 con il quale la Polizia Municipale di Torino gli
contestava la violazione dell’art. 142 c.s. Contro il verbale,
il medesimo faceva ricorso al Prefetto che con ordinanza
145561/R/07VV.UU.TO dell’8 marzo 20l3 lo respingeva.
Contro l’ordinanza fa ora opposizione e ne chiede l’annullamento per i motivi che vanno esaminati di seguito.
All’udienza presente per il ricorrente l’avv. Ceccanti e la
dott. Devito della Polizia Municipale di Torino in rappresentanza del Prefetto costituitosi con deposito di comparsa
e documenti di rito. Il giudice procede all’esame dei motivi
del ricorso (capi da 1 a 5) e ritiene di esaminare per primo
il motivo 4) che se provato determina l’accoglimento del
ricorso e superfluo l’esame degli altri motivi. Dunque con il
motivo 4) il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 312 D.L.vo 39/93 e degli art. 20-23 D.L.vo
82/05”, lamentando che l’ordinanza impugnata non reca la
firma autografa del Prefetto o chi per esso, ma solo una
indicazione a stampa “Il presente provvedimento è stato
redatto con sistemi meccanizzati. La firma autrografa del
750
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
rappresentante dell’Ufficio, che ha redatto il presente atto,
è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 12 febbraio
1993 n. 39”. La S.C. con sent. 16204/2000 osserva che “L’art.
3 D.L.vo 39/93 dispone che gli atti amministrativi adottati
da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite sistemi informatici automatizzati e che
l’immissione, la riproduzione su qualsiasi supporto e la
trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante
sistemi informatici o telematici nonché l’emanazione di
atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, debbono
essere accompagnate dall’indicazione della fonte del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o
emanazione.
Dispone altresì che se per la validità di tali operazioni
e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa,
sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile” prosegue “L’individuazione dell’esatta sfera di operatività dell’art. 3 D.L.vo
39/1993 non è agevole, in relazione alla sua applicabilità
o non applicabilità fuori dell’ambito degli atti amministrativi informatici in senso stretto, cioè di quegli atti
provenienti dalla pubblica amministrazione direttamente
ed automaticamente elaborati dal sistema informatico in
quanto non richiedono valutazioni discrezionali e motivazioni correlate alle particolarità del caso concreto. Detta
interpretazione investe la tematica generale degli scopi e
dei limiti della informatizzazione degli atti della pubblica
amministrazione diretta in primo luogo alla utilizzazione
degli strumenti dell’informatica per semplificare e accelerare la emanazione degli atti amministrativi seriali,
che non necessitano di specifica motivazione pertanto
suscettibili di una completa elaborazione informatica
che non può invece attuarsi di regola in correlazione con
i provvedimenti amministrativi, che normalmente involgono valutazioni e motivazioni differenziate in relazione
alle particolarità delle singole fattispecie, rispetto ai quali
lo strumento informatico può essere utilizzato solo come
mezzo di documentazione supporto dell’attività degli organi della pubblica amministrazione continua”. Il carattere
estremamente ristretto della delega conferita al Governo
dal sopra menzionato art. 2, comma 1, lett. mm della L.
421/l992, fa propendere per una interpretazione restrittiva
della norma, da ritenersi riferibile ai soli atti amministrativi suscettibili di una completa e automatica elaborazione
informatica mentre essa non può ritenersi riferibile ai procedimenti amministrativi in generale, che dovendo essere
specificamente motivati in relazione al singolo caso concreto, non sono suscettibili di informatizzazione automatica
ed in relazione ai quali la legge di delegazione non avrebbe
potuto prescindere dalla formulazione di specifici principi
e criteri direttivi, con riferimento alle caratteristiche di
tali atti, riguardo alle procedura, ai limiti ed agli effetti
della loro informatizzazione, così come la norma delegata
non avrebbe potuto esimersi dal dettare una particolareggiata disciplina in proposito” e conclude “non potendosi
ritenere la validità, sulla base dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 di
giur
Me r i t o
ordinanze-ingiunzione irrogative di sanzioni amministrative, ove prive dì firma autografa, in quanto provvedimenti
amministrativi non suscettibili di automatica elaborazione informatica, che a norma degli artt. l8 L. 689/81, 3 L.
241/90 e 204 Codice Strada, specificamente applicabile
nella fattispecie, debbono essere motivati in relazione alle
particolarità del singolo caso concreto e, in quanto tali,
non rientrano nella disciplina dell’art. 3 D.L.vo 39/1993”. In
conclusione le ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto
a seguito di opposizione ai sensi dell’art. 18 L. 689/81 e art.
204 c.s. , devono recare la firma autografa del Prefetto o
chi per esso ha provveduto a pena di invalidità dell’atto, di
conseguenza le ordinanze che invece della firma recano in
calce la formula di cui all’art. 3 D.L.vo 39/93 sono invalide
e quindi annullabili dietro opposizione degli interessati.
La dott. Devito ha prodotto una copia della ordinanza in
questione recante in calce la firma autografa della dott.
Buffa Vice Prefetto, con annotazione “Al comando di P.M.
di Torino per la notifica ed esecuzione al sig. Bergamasco”
mentre la copia notificata al sig. Bergamasco non reca la
firma autografa ma la formula ex art. 3 D.L.vo 39/93. Ci si
chiede se per la validità del provvedimento sia sufficiente
la firma solo in calce alla copia originale, o sia invece necessaria per tutte le copie, in particolare quella notificata
all’interessato perché nella prima ipotesi, firma in calce
all’originale, per le altre copie sarebbe valida l’apposizione
della formula ex art. 3 suddetto, considerato altresì che le
copie dell’originale sono suscettibili di riproduzione con
i sistemi informatici ecc. La domanda resta in sospeso in
attesa di autorevoli risposte e nel frattempo nel dubbio si
ritiene di accogliere il motivo esaminato che assorbe tutti
gli altri e di annullare il provvedimento prefettizio impugnato con compensazione delle spese del processo e così il
giudice decide dando lettura del dispositivo. (Omissis)
Giudice di pace civile di Chieri
24 marzo 2014, n. 98
Est. Gotta – Ric. Agostinis c. Uff. Terr. Gov. Prefettura Provincia di Torino
Velocità y Limiti fissi y Apparecchi rilevatori y Art. 4
del D.L. n. 121/2002, convertito, con modif., nella L.
n. 168/2002 y Strada inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto y Strada non appartenente alla categoria delle “strade urbane di scorrimento”, ovvero
delle “strade extraurbane secondarie” y Contestazione a distanza y Illegittimità.
. Al fine della disapplicazione in via incidentale (ex
artt. 4 e 5 L. 2248/1865 all. E) dell’atto o del provvedimento amministrativo (nella fattispecie decreto
prefettizio di individuazione delle strade su cui poter
installare i rilevatori di velocità), il giudice ordinario
può sindacare tutti i possibili vizi di illegittimità - incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere
- estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle
finalità perseguite dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge. Pertanto, ove, dall’esame delle sue
caratteristiche tecnico/giuridiche, emerga che la strada, su cui era stato effettuato un rilevamento a distanza
della velocità, sia stata inclusa nell’elenco predisposto
dal Prefetto ai sensi dell’art. 4 L.168/02 pur non appartenendo alla categoria delle “strade urbane di scorrimento”, ovvero delle “strade extraurbane secondarie”,
detto rilevamento “a distanza” dev’essere considerato
illegittimo, al pari dell’ordinanza-ingiunzione con cui
sia stato respinto un ricorso con cui tale eccezione era
stata puntualmente proposta. (nuovo c.s., art. 2; nuovo
c.s., art. 142; d.l. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4) (1)
(1) Nella pronuncia in epigrafe il Giudice, ai fini della disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ha effettuato una dettagliata
disamina delle caratteristiche della strada sulla quale il prefetto di
Torino aveva illegittimamente autorizzato l’installazione d’un dispositivo per il rilevamento a distanza ex art. 4 L.168/02. Il Giudice
di pace di Torino ha affrontato analoga fattispecie con decisione
23 settembre 2011, n. 8305, pubblicata in questa Rivista 2012, 159,
sentenza quest’ultima nel solco di Cass. civ. 6 aprile 2011, n. 7872,
ivi 2011, 798, In genere, nel senso che, al fine della disapplicazione ,
in via incidentale, dell’atto amministrativo, il giudice ordinario può
sindacare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento incompetenza, violazione di legge e eccesso di potere ma non ha il potere
di sostituire l’amministrazione negli accertamenti e valutazioni di
merito che sono di sua esclusiva competenza, v. Cass. civ. 26 giugno
2006, n. 14728, in Ius&Lex dvd n. 5/2014, ed. La Tribuna. In dottrina,
utili riferimenti si rinvengono in C. BRUNO, Velocità: per una interpretazione sistematica dell’art. 4 L. 168/2002, in questa Rivista 2007,
1009; ID., Gli accertamenti in deroga al principio di contestazione
immediata ex art. 4 L. 1 agosto 2002, n. 168, ivi 2005, 801; P. BIANCHETTO, La L. 1º agosto 2002, n. 168 e il controllo remoto delle violazioni al codice della strada, ivi 2003, 183.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Appare necessario premettere che il ricorso è avverso
la contestazione della violazione si tratta dell’art. 142 c.d.s.
accertata attraverso una postazione fissa di rilevatore di
velocità posta a Chieri (TO) in Strada Fontaneto all’altezza del n. civico 131 - Postazione che era stata individuata
dal Prefetto della Provincia di Torino fra le direttrici ove è
possibile installare una postazione fissa per la rilevazione
della velocità con il suo decreto n. 105736/Auto/Area III
del 28 aprile 2009.
Avverso questa individuazione è stato proposto ricorso al T.A.R. Piemonte avverso la Prefettura di Torino
ed avverso il contro interessato Comune di Chieri (TO)
ritenendo il decreto illegittimo nella parte individuante
Strada Fontaneto.
Occorre anche rilevare il ricorso amministrativo appare
essere stato proposto, almeno da oltre due anni e non pare
che si sia provveduto al “prelievo” e quindi si può ritenere che l’esito di questo ricorso sia indifferente alle parti
anche perché nel frattempo il rilevatore della velocità di
Strada Fontaneto è fuori esercizio e pertanto si ritiene di
dover giudicare sui ricorsi proposti al di là della decisione
amministrativa giudicando che, aderendo alle motivazioni
della sentenza della Suprema Corte (n. 3701/2011) al fine
della disapplicazione, in via incidentale, dell’atto o del
provvedimento amministrativo, il giudice ordinario può
sindacare tutti i possibili vizi di legittimità-incompetenza,
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
751
giur
Me r i t o
violazione di legge ed eccesso di potere estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite
dall’Amministrazione con quelle indicate dalla legge,
In questa fattispecie regolata dall’art. 4 del decreto
legge 20 giugno 2002, n. 121, è rimessa al Prefetto, previa
consultazione degli organi di Polizia Stradale competenti
per territorio e su conforme parere dell’ente proprietario,
l’individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse),
diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali è possibile l’installazione di un posto
operativo fisso di un rilevatore elettronico della velocità e
quindi senza porre in atto la contestazione immediata.
I dispositivi di rilevamento elettronico della velocità
possono essere installati come sopra detto secondo le disposizioni dell’art. 4 della legge 168/2002:
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia
stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi
o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data
informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento
a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di
cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo,
e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi
tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C
e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di
esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi
del comma 2.
Detti criteri sono tassativi, e finalizzati a garantire che
il velox sia utilizzato come concreto strumento di contrasto all’incidentalità ed in situazioni di effettivo pericolo.
L’art. 2 del c.d.s. classifica le strade, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali.
Escludendo a priori che la Strada Fontaneto di Chieri
(TO) sia una autostrada oppure una strada extraurbana
principale (lettera B) si deve appurare se questa strada
possa essere qualificata come strada extraurbana secondaria (lettera C: strada ad unica carreggiata con almeno
una corsia per senso di marcia e banchine) oppure come
una strada locale comunale (lettera F).
Dalle difese di parte resistente (ordinanza ingiunzione
n. 35789/R/10 Er. Prov. Area III Cir. Traff. ed altre) si può
rilevare che il n. 131 di Strada Fontaneto è considerato
dalla Prefettura di Torino come un luogo che “ricade in
ambito urbano ma fuori dal centro abitato”.
752
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Ma questo tipo di strada come visto non è elencata
nell’art. 2 c.d.s. e neppure è indicata nella norma prevista dall’art. 4 legge 168/2002 e se questa fosse una strada
urbana, al fine di poter autorizzare l’installazione fissa del
rilevatore elettronico della velocità, con contestazione non
immediata, deve essere considerata strada di scorrimento
(lettera D) e quindi avere le caratteristiche di questo tipo
di strada (strada a carreggiate indipendenti o separate da
spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali
intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscita concentrate); caratteristiche che non fanno parte della Strada Fontaneto di
Chieri (TO) per cui si deve giudicare che questa strada
non sia una strada urbana di scorrimento.
Ai fini della autorizzazione all’installazione della postazione fissa del rilevatore potrebbe essere considerata una
strada extraurbana che fa parte del territorio del Comune
di Chieri (TO) e quindi appare necessario per valutare se
questa strada può essere ritenuta una strada extraurbana
secondaria classificata C che deve essere una strada ad
unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e con banchine.
La stessa Provincia di Torino, oltre che il Codice della
Strada, con la determinazione n. 18-127560/2006 per il
progetto della costruzione della circonvallazione di Chieri
indica i parametri con cui si può classificare una strada
extraurbana secondaria (lettera C) e, richiamando, altresì, il decreto ministeriale relativo alle costruzioni di
strade classifica questa strada come strada extraurbana
secondaria (lettera C) indicando quale parametri sono
necessari per la classificazione: la strada deve essere larga
totalmente 10,50 metri, deve essere composta da due corsie larghe ognuna m. 3.75 oltre alla pendenza massima ed
all’altezza massima sul livello di campagna.
Neppure queste caratteristiche appaiono far parte del
corredo della strada Fontaneto di Chieri (TO) non avendo
la larghezza totale necessaria e non avendo la larghezza
parziale di ogni corsia necessaria.
Si deve quindi ritenere che questa strada sia una strada interlocale e comunale di accesso a breve distanza che
può essere collocata sia in ambito urbano di quartiere sia
in ambito extraurbano e quindi ex art. 2 c.d.s., può e deve
essere posta nella lettera F.
Ma in questo caso l’autorizzazione all’installazione
della posizione fissa del rilevatore elettronico della velocità non appare essere stata adottata secondo quanto disposto dall’art. 4 della legge 168/2002 per cui si deve disapplicare questo provvedimento amministrativo e ne consegue
che gli accertamenti della violazione appaiono essere stati
parimenti illegittimi e quindi si deve accogliere il ricorso
perché fondato.
Visto l’art. 95 secondo comma c.p.c., e ritenuto che l’applicazione della norma non fosse di facile soluzione compensa interamente le spese legali tra le parti. (Omissis)
Massimario
I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione
Assicurazione obbligatoria
■ Contratto di assicurazione – Clausola di delimitazione
del rischio assicurato – Nullità – Rilevabilità d’ufficio –
Condizioni e limiti.
Il potere del giudice di rilevare d’ufficio le nullità del contratto
di assicurazione (nella specie, per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o
delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente
con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra
chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove
deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è
tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell’eccezione
(ovvero l’esistenza della clausola, la sua inconoscibilità, il suo
contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le
memorie di cui all’art. 183 cod. proc. civ. F Cass. civ., sez. III, 14
marzo 2014, n. 5952, Leone c. Ina Assitalia Spa Le Assicurazioni D’Italia Spa (c.p.c., art. 99; c.p.c., art. 112; c.p.c., art. 167;
c.p.c., art. 183; c.p.c., art. 416; c.c., art. 1882). [RV630558]
■ Fondo di garanzia per le vittime della strada – Impresa
designata – Partecipazione al giudizio nella duplice veste
di assicuratrice del responsabile e di impresa designata –
Ammissibilità – Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli, alla luce della disciplina prevista
dagli artt. 19 e 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione
temporis”applicabile), è ammissibile che una società assicuratrice venga contemporaneamente evocata in giudizio sia in proprio, quale incorporante l’assicuratore dell’autovettura del responsabile del sinistro, sia quale impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, per l’ipotesi che il veicolo
risulti privo di copertura assicurativa,in quanto fra le due posizioni vi è autonomia patrimoniale e autonomia di scopo, agendo
essa, quale impresa designata, per conto e con le finalità proprie
della Consap-Gestione autonoma del F.G.V.S., su cui ricadono le
conseguenze economiche del risarcimento. F Cass. civ., sez. III,
8 aprile 2014, n. 8136, Fondiaria Sai Spa c. Di Nardo ed altri (c.c.,
art. 1901; l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 20; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 285;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 286). [RV630408]
■ Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Danneggiante contumace in primo grado
– Impugnazione della sentenza che afferma la sua responsabilità ed esclude quella dell’assicuratore – Ammissibilità.
Nell’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla
circolazione di veicoli, le posizioni dell’assicuratore e dell’assicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne consegue che l’assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza
che abbia rigettato l’azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva
nei confronti dell’assicuratore. F Cass. civ., sez. III, 17 febbraio
2014, n. 3621, Carpitella c. Comp. Milano Assic. Divisione Nuova
Maa ed altri (c.p.c., art. 100; c.p.c., art. 291; c.p.c., art. 323; l.
24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 144). [RV630355]
■ Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti
dell’assicuratore – Rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato – Giudizio di rivalsa promosso dall’assicuratore
ai sensi dell’art. 18 L.n. 990/1969 – Esistenza e validità
della clausola di rivalsa – Onere della prova – Riparto tra
assicurato ed assicuratore.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel
giudizio di rivalsa, di natura contrattuale, promosso dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile “ratione temporis”), il convenuto, ove invochi la nullità
della clausola di rivalsa, ha l’onere di allegare e provare il fatto
costitutivo dell’eccezione, e cioè l’illegittimità della pretesa dell’assicuratore, qualora la predetta clausola non sia stata resa conoscibile (in violazione dell’art. 1341, primo comma, cod. civ.), ovvero
non sia stata doppiamente sottoscritta (in violazione dell’art. 1342,
secondo comma, cod. civ.), mentre l’assicuratore è tenuto a dimostrare solo l’esistenza del contratto e della clausola legittimante la
rivalsa stessa. F Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952, Leone c.
Ina Assitalia Spa Le Assicurazioni D’Italia Spa (c.c., art. 1218; c.c.,
art. 1341; c.c., art. 1342; c.c., art. 2697; l. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 18; l. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144). [RV630559]
■ Risarcimento danni – Preventiva richiesta di risarcimento ex art. 22 L. n. 990/1969 – Destinatari – Assicuratore – Sussistenza – Responsabile civile – Esclusione
– Fondamento.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, la richiesta preventiva di risarcimento del danno di cui all’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, va rivolta
nei confronti del solo assicuratore e non anche del responsabile
civile nei cui confronti sia stata proposta la domanda giudiziale
di risarcimento del danno, trattandosi di condizione di proponibilità dell’azione risarcitoria, volta a garantire all’assicuratore
un adeguato “spatium deliberandi” per l’eventuale liquidazione
dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale. F Cass.
civ., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2827, Parente c. Berriola (l. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV630307]
Circostanze del reato
■ Attenuanti – Provocazione – Assoluta sproporzione tra
il fatto ingiusto altrui e il reato commesso – Nesso causale tra fatto ingiusto ed ira – Esclusione – Fattispecie in
tema di irregolare ed imprudente manovra di guida della
persona offesa e reazione sproporzionata dell’imputato
che mostrando un coltello impediva alla vittima di proseguire la marcia.
La circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non sussiste
ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato
commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo
stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una irregolare e imprudente
manovra di guida della persona offesa potesse giustificare l’applicazione della invocata attenuante, alla condotta dell’imputato,
che aveva reagito mostrando un coltello e posizionando la propria
autovettura in modo da impedire alla vittima di proseguire nella
marcia). F Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2014, n. 604 (ud. 14 novembre 2013), D’Ambrogi (c.p., art. 62; c.p., art. 610). [RV258678]
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
753
mas
Ma s s i m a r i o
Depenalizzazione
■ Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Competenza –
Giudice ordinario – Fattispecie in tema di opposizioni ad
ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni per violazioni del Codice della strada.
La cognizione delle opposizioni alle ordinanze - ingiunzioni
applicative di sanzioni per la violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale è attribuita dall’art. 205 del
D.L.vo. 30 aprile 1992 n. 285 all’autorità giudiziaria ordinaria,
dovendosi escludere la configurabilità di una competenza del
giudice tributario trattandosi di sanzioni che, se pure irrogate
da uffici finanziari, sono conseguenti a violazioni di disposizioni non aventi natura fiscale, per cui la controversia non ha
ad oggetto l’esercizio del potere impositivo, sussumibile nello
schema potestà-soggezione, bensì un rapporto, che implica
un accertamento meramente incidentale. F Cass. civ., sez. un.,
17 aprile 2014, n. 8928, Etr Esazione Tributi Spa c. Petronelli
(nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 22 bis). [RV630305]
Espropriazione per pubblico interesse (o
utilità)
■ Occupazione temporanea e d’urgenza – Risarcimento
del danno – Liquidazione del danno da occupazione appropriativa – Terreni agricoli – Quantificazione – Art. 3,
comma 65, L. n. 662/1996 – Utilizzabilità – Esclusione –
Criterio della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al prezzo di mercato – Applicabilità – Utilizzo ulteriore a quello agricolo – Oneri probatori del danneggiato
– Fattispecie in tema di terreno non edificabile finalizzato
alla realizzazione di parcheggi da parte della P.A.
In tema di determinazione del risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva dei suoli non edificabili, per
i quali già in passato non era utilizzabile il criterio introdotto
dal comma 7 bis dell’art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359,
aggiunto dall’art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, l’unico criterio utilizzabile, così come per i suoli edificabili,
è quello della piena reintegrazione patrimoniale commisurata al
prezzo di mercato, sulla base delle caratteristiche intrinseche
ed estrinseche del suolo, senza che il proprietario abbia l’onere
di dimostrare che il fondo è suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo rispecchiante possibilità di
utilizzazioni intermedie tra quella agricola e quella edificatoria,
perché altrimenti si introdurrebbe un inammissibile fattore di
correzione del criterio del valore di mercato, con l’effetto indiretto di ripristinare l’applicazione di astratti e imprecisati valori
agricoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, dopo avere statuito sulla natura non edificabile del terreno
espropriato, rientrante in una zona destinata a verde e servizi,
specificamente finalizzata alla realizzazione di parcheggi da parte della P.A., ne aveva determinato un valore di mercato eccessivo, in adesione alle erronee indicazioni del c.t.u., basate sulla
possibile utilizzazione dell’area per la realizzazione di parcheggi
anche da parte di privati e sul più ampio concetto di “comparto
urbanistico” anziché su quello, corretto, di “area”). F Cass. civ.,
sez. I, 19 marzo 2014, n. 6296, Com. Acquaviva Picena c. Rossi
ed altri (c.c., art. 2043; d.l. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis; l.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 3). [RV630506]
■ Procedimento – Liquidazione dell’indennità – Determinazione – Indennità di esproprio – Copertura di un edificio destinata a parcheggio – Considerazione aggiuntiva
rispetto al valore delle residue potenzialità edificatorie
dell’area di sedime – Esclusione – Fondamento.
Nel caso in cui l’espropriazione abbia ad oggetto una costruzione, l’indennità di esproprio va determinata in modo unitario
sulla base del valore venale dell’edificio, che non può prescindere dalle potenzialità edificatorie dell’area non assorbite
754
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
dalla costruzione, ove la struttura del fabbricato consenta una
costruzione in sopraelevazione oppure ove la demolizione del
fabbricato (del cui costo si deve ovviamente tenere conto) e la
realizzazione di un nuovo edificio siano rese economicamente
convenienti da dette potenzialità. Tuttavia, in caso di destinazione della copertura dell’edificio a parcheggio, la considerazione, ai predetti fini, delle potenzialità edificatorie rimaste
inespresse non consente di tener conto, contemporaneamente,
anche del “quid pluris” derivante, sotto il profilo dell’unitario
valore, da tale destinazione, posto che il teorico sfruttamento
della residua potenzialità edificatoria dell’area farebbe venire
meno la destinazione a parcheggio della copertura o, quanto
meno, ne determinerebbe l’assorbimento nel valore di un piano
del nuovo edificio. F Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6036,
Guardincerri ed altro c. Scarpenti ed altri (l. 25 giugno 1865,
n. 2359, art. 39; d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37; d.p.r. 8
giugno 2001, n. 327, art. 38). [RV630536]
Guida in stato di ebbrezza
■ Accertamento – Modalità – Alcooltest – Natura – Diritto
del difensore di essere previamente avvisato dalla polizia
giudiziaria – Sussistenza – Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’accertamento
strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto
di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può
assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo
la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di
fiducia. F Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967 (ud. 6
dicembre 2013), Zanutto (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354;
c.p.p., art. 356; att. c.p.p., art. 114). [RV258614]
■ Accertamento – Modalità – Consumazione di bevande
alcoliche – Inalazione di fumi di alcol – Sinergia delle due
forme di assunzione di alcol – Reato di guida in stato di
ebbrezza – Configurabilità – Sussistenza – Fattispecie in
tema di assunzione di bevande alcoliche da parte di soggetto giornalmente sottoposto ai fumi alcolici in ragione
della professione di enologo.
Il reato di guida in stato di ebbrezza, punibile a titolo sia doloso
sia colposo, è configurabile anche nell’ipotesi in cui l’imputato,
oltre ad aver assunto bevande alcoliche, abbia inalato fumi di alcol in ragione dell’attività lavorativa da lui svolta, in quanto nel
rispetto delle ordinarie regole di diligenza avrebbe dovuto evitare la sinergia tra le sostanze, determinante il superamento del
tasso alcolemico consentito. (In motivazione la Corte ha evidenziato che non risulta violato il principio di legalità, perché non
viene equiparata l’assunzione di bevande all’inalazione di alcol
ma viene rilevato che l’assunzione di bevande non è consentita
quanto vi è il rischio che, in sinergia con altre sostanze, si determini il pericolo per l’incolumità pubblica connesso all’ebbrezza
alcolica). F Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1882 (ud. 24
ottobre 2013), Veglio (nuovo c.s., art. 186). [RV258428]
■ Accertamento – Modalità – Prelievo ematico – Mancanza del consenso – Irrilevanza.
La mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica
degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto
che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice
della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita
dall’art. 13, comma secondo Cost. - non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni. F Cass.
pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1522 (ud. 10 dicembre 2013), Lo
Faro (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 191). [RV258490]
mas
Ma s s i m a r i o
■ Accertamento – Modalità – Tasso alcoolemico – Superamento delle soglie di punibilità – Valori centesimali –
Rilevanza.
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento
delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186, comma secondo,
cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. (Nella
specie, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a
0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g./l., la Corte ha ritenuto
configurabile la fattispecie di cui alla lettera b) del citato art.
186). F Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 5611 (ud. 16 ottobre 2013), Ferrari (nuovo c.s., art. 186). [RV258426]
■ Applicazione del lavoro di pubblica utilità – Disciplina
prevista dall’art. 186, comma nono bis, c.d.s. – Deroga alla
durata edittale del lavoro di pubblica utilità ex art. 54,
comma secondo, D.L.vo n. 274/2000 – Sussistenza – Deroga al criterio di computo della pena sostitutiva ex art.
54, comma quinto, D.L.vo n. 274/2000 – Ammissibilità –
Esclusione.
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma
nono bis, c.d.s. introduce una deroga alla durata edittale della
pena del lavoro di pubblica utilità indicata dall’art. 54, comma
secondo, D.L.vo n. 274 del 2000, ma non anche al criterio di
computo della pena stessa sostitutiva stabilito dal comma quinto dello stesso articolo. F Cass. pen., sez. I, 2 gennaio 2014, n.
64 (c.c. 17 ottobre 2013), P.m. in proc. Piccone (nuovo c.s., art.
186; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54; d.l.vo 28 agosto
2000, n. 274, art. 54). [RV258391]
■ Circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale – Sostituzione pena con il lavoro di pubblica
utilità – Divieto – Coinvolgimento nel sinistro – Equiparazione – Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, costituisce condizione
ostativa alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con
il lavoro di pubblica utilità la circostanza aggravante di aver
provocato un incidente stradale, situazione alla quale non può
equiparasi il mero coinvolgimento nel sinistro. F Cass. pen.,
sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969 (ud. 6 dicembre 2013), Ferrari
(nuovo c.s., art. 186). [RV258616]
■ Conversione della pena detentiva in quella pecuniaria
– Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di pubblica utilità – Ammissibilità.
Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al reato di
guida in stato di ebbrezza, le parti possono procedere, prima,
alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e,
poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di
disposizione più favorevole applicabile anche senza la richiesta
dell’interessato. F Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71 (c.c.
14 novembre 2012), P.G. in proc. Mancini (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 444). [RV258606]
■ Patteggiamento – Conversione della pena detentiva in
quella pecuniaria – Sostituzione di detta pena con quella
del lavoro di pubblica utilità – Legittimità – Esclusione.
Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine al reato di
guida in stato di ebbrezza, le parti non possono procedere, prima, alla conversione della pena detentiva in quella pecuniaria e,
poi, sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti regimi sanzionatori di adeguamento della sanzione al caso
concreto ed alle caratteristiche personali dell’imputato, tra loro
non sovrapponibili. F Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005
(c.c. 15 novembre 2013), Verdelli (nuovo c.s., art. 186; c.p.p.,
art. 444; l. 24 dicembre 1981, n. 689, art. 53). [RV258609]
■ Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo – Annullamento senza rinvio con contestuale disposizione della
confisca.
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve essere annullata senza rinvio la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su
richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo
utilizzato per commettere il reato, potendo il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa
accessoria, ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett. l), cod.
proc. pen. F Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18442 (ud. 5
dicembre 2013), P.G. in proc. Scarchini (nuovo c.s., art. 186;
c.p.p., art. 620; c.p., art. 240). [RV258624]
■ Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo – Conseguenze – Annullamento con rinvio – Necessità.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato
deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio
al giudice di merito affinchè vi provveda. F Cass. pen., sez. IV,
20 gennaio 2014, n. 2385 (c.c. 6 dicembre 2013), P.G. in proc.
Caramuta (nuovo c.s., art. 186; c.p., art. 240). [RV258430]
■ Patteggiamento – Omessa confisca del veicolo – Conseguenze – Annullamento senza rinvio con contestuale
applicazione della confisca.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la sentenza con cui il giudice,
applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la
confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto senza rinvio, potendo
il giudice di legittimità applicare direttamente detta sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 620, comma primo, lett.
l), cod. proc. pen. F Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2379
(c.c. 6 dicembre 2013), P.G. in proc. Lombardi (nuovo c.s., art.
186; c.p.p., art. 445; c.p.p., art. 620; c.p., art. 240). [RV258429]
Patente
■ Revoca e sospensione – Revoca – Sanzione amministrativa accessoria – Patteggiamento – Applicabilità di diritto
– Configurabilità.
Alla revoca della patente di guida, in caso di omissione da parte
del giudice di merito, può provvedere direttamente la Corte di
cassazione, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria
da applicarsi obbligatoriamente anche nell’ipotesi di sentenza
di patteggiamento, indipendentemente dall’accordo intercorso
tra le parti. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto
direttamente la sanzione amministrativa in questione, annullando la sentenza di patteggiamento impugnata nella parte in cui il
giudice di merito, erroneamente, aveva disposto la sospensione
della patente di guida). F Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n.
8022 (c.c. 28 gennaio 2014), P.G. in proc. Giannella (nuovo c.s.,
art. 186; c.p.p., art. 444). [RV258622]
Pedoni
■ Investimento pedonale – Comportamento colposo del
pedone – Sufficienza ad escludere la colpa dell’automobilista – Esclusione – Riferimento alle circostanze di tempo
e di luogo – Necessità.
In caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone
abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da
semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità
dell’automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse
- per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità
- ragionevolmente prevedibile. (Nella specie, il conducente si
trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento
pedonale e in una giornata piovosa). F Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3964, Bonomi ed altro c. Di Marco ed altri (c.c.,
art. 2054). [RV630412]
Precedenza
■ Incroci stradali – Rotatorie – Regole sulla precedenza
– Fattispecie in tema di ingresso e/o abbandono della rotatoria.
In materia di circolazione stradale, la precedenza sulla rotatoria, quando una autovettura sia già su di essa circolante mentre
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
755
mas
Ma s s i m a r i o
un’altra si accinge ad immettersi, è regolata in favore di chi
provenga da destra, ma solo se per, chi si immette sulla rotatoria manchi la segnalazione dell’obbligo di dare precedenza;
laddove, invece, una prima autovettura si accinga ad uscire
dalla rotatoria quando la seconda si sia già immessa, trova applicazione l’art. 154 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992, con la
conseguenza che chi intenda cambiare corsia deve assicurarsi
di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio
agli altri utenti della strada. F Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014,
n. 5511, Idraulica Pennesi Di Pennesi Vittorio c. Taffetani ed altro (nuovo c.s., art. 145; nuovo c.s., art. 154). [RV630210]
Prova civile
■ Confessione – Giudiziale – Confessione giudiziale resa
dal responsabile del danno non proprietario del veicolo
– Valore di prova legale nei confronti del solo confitente
– Sussistenza.
Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei
confronti dell’assicuratore del responsabile, la confessione
giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il
quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente,
con la conseguenza che correttamente il giudice può accogliere
la domanda nei suoi confronti, e rigettarla nei confronti dell’assicuratore della r.c.a. F Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2014, n.
3875, Frau c. Groupama Assicurazioni Spa ed altro (c.c., art.
2054; l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1990,
n. 990, art. 23). [RV630217]
Responsabilità civile
■ Amministrazione pubblica – Opere pubbliche – Strade –
Caduta di un pedone determinata da andatura sostenuta
tenuta per sfuggire a cani randagi e da irregolarità del
marciapiede – Onere della prova della pericolosità dei
cani in capo al pedone – Sussistenza – Conseguenze – Responsabilità del comune per il marciapiede e della asl per
i cani – Esclusione.
Nel caso in cui una pedone lamenti delle lesioni a causa di una
sua caduta che affermi essere stata provocata dal concorso di
due cause - l’andatura sostenuta determinata dalla volontà di
sfuggire a dei cani randagi e l’irregolarità della superficie del
marciapiede - spetta al pedone la prova della pericolosità dei
cani, in mancanza della quale non sussiste la responsabilità né
del Comune né della ASL (preposta alla prevenzione del randagismo), dovendosi ritenere la caduta esclusivamente determinata
dalla suddetta andatura sostenuta del pedone. F Cass. civ., sez.
III, 19 febbraio 2014, n. 3965, Oliviero c. Comune di Torre Del
Greco ed altri (c.c., art. 2043; c.c., art. 2051). [RV630331]
■ Genitori e tutori – Minori di età – Responsabilità dei
genitori – Precoce emancipazione di minori – Prova liberatoria – Insegnamenti ai minori, pur se particolarmente
giovani, adeguati ad affrontare autonomamente e in maniera corretta la vita di relazione – Necessità – Fattispecie in tema di sedicenne che, attraversando la strada con
il semaforo rosso, aveva provocato un sinistro stradale.
La precoce emancipazione dei minori frutto del costume sociale non esclude né attenua la responsabilità che l’art. 2048
cod. civ. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di
tale precoce emancipazione, hanno l’onere di impartire ai figli
l’educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro
vita di relazione, dovendo rispondere delle carenze educative
a cui l’illecito commesso dal figlio sia riconducibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale aveva escluso la responsabilità dei genitori di una
sedicenne che, attraversando la strada con il semaforo rosso,
aveva provocato un sinistro stradale). F Cass. civ., sez. III, 19
febbraio 2014, n. 3964 Bonomi ed altro c. Di Marco ed altri (c.c.,
art. 2048). [RV630413]
756
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Responsabilità da sinistri stradali
■ Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli –
Tamponamento – Prova liberatoria – Necessità.
Per il disposto dell’art. 149, primo comma, del vigente codice
della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285), il conducente di
un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo
che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico
del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa
l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054,
secondo comma, c. c., egli resta gravato dall’onere di dare la
prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. F Cass.
civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193, Viviani c. Aig Europe Sa ed
altri (c.c., art. 2054; nuovo c.s., art. 149). [RV630499]
Riciclaggio
■ Elemento oggettivo – Soggetto sorpreso a smontare
un’auto rubata – Riciclaggio consumato – Configurabilità
– Ragioni.
Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il
soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di smontare
un’autovettura rubata, in quanto l’art. 648 bis cod. pen. configura
un’ipotesi di reato a consumazione anticipata. (In motivazione,
la Corte ha giustificato l’indicata natura del reato sulla scorta
dell’espressione contenuta nell’art. 648 bis “operazioni in modo
da ostacolare l’identificazione della ... provenienza” che non
indica un evento etiologicamente connesso alla condotta, ma
descrive le caratteristiche dell’atto punibile). F Cass. pen., sez.
II, 4 febbraio 2014, n. 5505 (ud. 22 ottobre 2013), Lumicisi (c.p.,
art. 648 bis). [RV258340]
Risarcimento del danno
■ Danno biologico – Danno alla salute – Danno morale –
Liquidazione cosiddetta tabellare – Legittimità – Criteri.
In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria
liquidazione unitaria del danno biologico e del danno morale
può correttamente effettuarsi mediante l’adozione di tabelle
che includano nel punto base la componente prettamente soggettiva data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione,
operando perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con
aumento equitativo della corrispondente quantificazione, nel
senso di dare per presunta, secondo l’”id quod plerumque accidit”, quanto meno per le invalidità superiori al dieci per cento,
l’esistenza di un tale tipo di pregiudizio, pur se non accertabile
per via medico-legale, salvo prova contraria, a sua volta anche
presuntiva. F Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243, Pitissi ed
altro c. Nuova Tirrena Assicurazioni Riassicurazioni Capitalizzazioni ed altro (c.c., art. 2056; c.c., art. 2059). [RV630078]
■ Danno biologico – Liquidazione – Tabelle del Tribunale
di Milano – Omnicomprensività di tutte le componenti
– Mancata applicazione – Non conoscibilità della provenienza della tabella applicata né del suo criterio costruttivo – Incongruità della motivazione.
In tema di risarcimento del danno, poiché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale
da lesione all’integrità psico-fisica, elaborate successivamente
all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico
da invalidità permanente tenendo conto di tutte la componenti
non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
«danno morale», nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione della sentenza
che liquidi il danno alla salute con l’impiego di tabelle diverse
da quelle di Milano, senza renderne nota la provenienza e la cui
elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimonia-
mas
Ma s s i m a r i o
li di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. F
Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243, Pitissi ed altro c. Nuova
Tirrena Assicurazioni Riassicurazioni Capitalizzazioni ed altro
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059). [RV630077]
■ Danno non patrimoniale – Danno morale – Danno da
stress e/o da usura psicofisica – Risarcibilità – Condizioni
– Onere di allegazione e prova – Necessità – Fattispecie
in tema di mancata fruizione da parte del lavoratore delle
pause obbligatorie nella guida di automezzi destinati al
trasporto pubblico su tratte urbane ed extraurbane.
Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria
unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento
contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di
un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso,
sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche
attraverso presunzioni semplici. Ne consegue che, ai fini del
risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento
delle soste obbligatorie, nella guida per una durata di almeno 15
minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di
almeno un’ora per turno giornaliero - previste del Regolamento
n. 3820/85/CEE, nonché dall’ art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67
del 1939 e dall’art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il
tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con
l’inadempimento del datore di lavoro. F Cass. civ., sez. lav., 10
febbraio 2014, n. 2886, Picale c. Sepsa Spa (l. 14 febbraio 1958,
n. 138, art. 6; reg. 20 dicembre 1985, n. 3820; c.c., art. 1218;
c.c., art. 2043; c.c., art. 2059). [RV630472]
Sentenza civile
■ Motivazione – Riferimento in sentenza alle conclusioni
raggiunte dal consulente – Assenza di ulteriori specificazioni – Vizio della sentenza – Motivazione meramente
apparente – Sussistenza – Fattispecie in tema di liquidazione del “danno biologico permanente”.
È meramente apparente la motivazione della sentenza in cui il
giudice richiami le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico
d’ufficio, senza ulteriori specificazioni, non illustrando né le ragioni né l’”iter” logico seguito per pervenire, partendo da esse, al
risultato enunciato in sentenza, ciò che integra una sostanziale
inosservanza dell’obbligo imposto dall’art. 132, secondo
comma, n. 4), cod. proc. civ. di esporre concisamente i motivi
in fatto e diritto della decisione. (Principio enunciato dalla S.C.
con riferimento ad una pronuncia di merito che, in ordine alla
liquidazione del cosiddetto “danno biologico permanente”, nel
recepire le indicazioni della consulenza tecnica d’ufficio quanto
all’importo da liquidare, non aveva specificato quali fossero le
tabelle di calcolo utilizzate per pervenire alla liquidazione e la
percentuale d’invalidità permanente riscontrata, non consentendo, pertanto, di ricostruire come e perché fosse arrivata a
tale quantificazione). F Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2014, n.
4448, Lanna ed altro c. Ina Assitalia Spa ed altri (c.p.c., art. 132;
c.p.c., art. 195; c.c., art. 1226; c.c., art. 2059). [RV630338]
Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a pignoramento o a sequestro
■ Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo – Mancata consegna da parte dell’imputato-proprietario a cui
era stato dato in custodia – Configurabilità del reato –
Sussistenza.
Integra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro in
un procedimento penale e non l’illecito amministrativo previsto
dall’art. 213, comma quarto, cod. strada, la condotta dell’imputato che non consegni all’autorità procedente il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidatogli in custodia, in
quanto proprietario. F Cass. pen., sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1
(ud. 18 settembre 2013), P.M. in proc. Siligato (nuovo c.s., art.
213; c.p., art. 334). [RV258450]
Spese giudiziali civili
■ Liquidazione – Limite sancito dal quarto comma dell’art. 91 c.p.c. – Ambito di applicazione – Giudizi di opposizione per violazioni del Codice della strada – Esclusione
– Fondamento.
In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore
della domanda, sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc.
civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione
equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di
accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur
se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore
ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che
giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano
costituzionale l’esclusione del limite di liquidazione. F Cass. civ.,
sez. II, 30 aprile 2014, n. 9556, Mancini c. Roma Capitale (c.p.c.,
art. 82; c.p.c., art. 91; c.p.c., art. 113; l. 24 novembre 1981, n.
689, art. 23). [RV630424]
Tributi degli enti pubblici locali
■ Affissioni pubbliche e pubblicità – Disciplina della pubblicità – Oggetto – Segnali stradali di avvio a fabbriche
e stabilimenti – Imposta sulla pubblicità – Assoggettabilità.
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, i segnali di indicazione elencati all’art. 39, lett. c), del nuovo codice della strada,
i quali includono i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la
individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, nonché,
in particolare, i segnali di avvio a fabbriche e stabilimenti, ove
contengano il riferimento nominativo ad una determinata ditta,
svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una
funzione pubblicitaria tassabile ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 15
novembre 1993, n. 507. F Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2014, n.
8616, Aipa Spa c. Pulex Srl (nuovo c.s., art. 39; nuovo c.s., art.
134; d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507, art. 5; d.l.vo 15 novembre 1993, n. 507, art. 17). [RV630194]
Veicoli
■ Limitatore di velocità – Manomissione dei sigilli – Raddoppio di sanzione ex art. 179, comma 2 bis, c.s. – Fondamento.
In tema di circolazione dei veicoli, la manomissione dei sigilli
del limitatore di velocità è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata ex art. 179, comma 2 bis, del
codice della strada, integrando anch’essa una “alterazione” dell’apparecchiatura. F Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 5520,
De Felice c. Ministero Interno ed altro (nuovo c.s., art. 179).
[RV630161]
Velocità
■ Limiti fissi – Apparecchi rilevatori – Autovelox – Natura
fissa o mobile della postazione di controllo – Attestazione
nel verbale di accertamento – Necessità – Fondamento.
In tema di circolazione stradale, il verbale di accertamento della
violazione dei limiti di velocità deve attestare il carattere temporaneo o permanente del dispositivo di rilevamento elettronico
eventualmente utilizzato, onde consentire al trasgressore di valutare la legittimità dell’accertamento rispetto agli adempimenti
regolamentari. F Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2014, n. 5997, Ricci
Luppis c. Prefettura Pordenone (nuovo c.s., art. 142; nuovo
c.s., art. 200). [RV630160]
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
757
Legislazione
e documentazione
I
D.M. (Min. svil. econ.) 20 giugno 2014. Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per
lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, anno 2014
(Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 153 del 4 luglio 2014).
1.  1. A decorrere dal mese di aprile 2014, gli importi indicati nel
comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 6 giugno 2013,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
settecentonovantacinque euro e novantuno centesimi per
quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto di
invalidità, di cui alla lettera a);
quarantasei euro e quarantatre centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui
alla lettera b). (Omissis)
II
D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 144 del 24 giugno
2014) convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n.
114 (Gazzetta Ufficiale Suppl. ord. - n. 70 del 18 agosto 2014).
(Estratto)
Titolo II
Interventi urgenti di semplificazione
Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi
della pubblica amministrazione
25. (Semplificazione per i soggetti con invalidità). 01. All’articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disabili sensoriali o”.
1. All’articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “laurea in
ingegneria” sono inserite le seguenti: “, nonchè dal rappresentante dell’associazione di persone con invalidità individuata dal
soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione
del rappresentante di quest’ultima è comunque a titolo gratuito”.
2. All’articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada,
e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Qualora, all’esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che
il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione
fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento nè di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno es-
sere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la
durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4.”.
3. All’articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole:
“Il comune può inoltre stabilire” sono sostituite dalle seguenti:
“Il comune inoltre stabilisce”; dopo le parole: “n. 503, e” è inserita
la parola: “può”.
Titolo IV
Misure per lo snellimento
del processo amministrativo
e l’attuazione del processo civile telematico
Capo II
Disposizioni per garantire l’effettività
del processo telematico
53. (Norma di copertura finanziaria). 1. Alla copertura delle
minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni del
presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l’anno 2014 e
52,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, di cui 3 milioni
di euro per l’anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2015 per l’attuazione dell’articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l’anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2015 per l’attuazione dell’articolo 52, comma 2, lettere
a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro
37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all’articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro
85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all’articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all’articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all’articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all’articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all’articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all’articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è
pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo
è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 168.»;
i) all’articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
759
leg
L e g i s la z i o n e e d o c u m e n t a z i o n e
III
D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonchè per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 144 del 24 giugno 2014), convertito, con modificazioni,
nella L. 11 agosto 2014, n. 116 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale
Serie gen. - n. 192 del 20 agosto 2014).
(Estratto)
Titolo I
Misure per la crescita economica
Capo I
Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore agricolo
8 bis. (Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso). 1. All’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto contributo,
parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad
IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l’importatore applicano il rispettivo contributo vigente
alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale
del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive
fasi di commercializzazione del pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il
contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso».
IV
Dir. (UE) 1° luglio 2014, n. 85. Modifica della direttiva
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Gazzetta Ufficiale U.E. n. L 194 del
2 luglio 2014).
1.  Gli allegati II e III della direttiva 2006/126/CE sono modificati
conformemente all’allegato della presente direttiva.
2.  1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali
disposizioni e le applicano a decorrere dal 31 dicembre 2015.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella
materia disciplinata dalla presente direttiva.
3.  La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea.
4.  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
(Si omette l’Allegato)
V
Provv. (IVASS) 5 agosto 2014, n. 18. Criterio per il calcolo dei
valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali
vengono definite le compensazioni tra imprese di assicurazione nell’ambito della procedura di risarcimento diretto disci-
760
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
plinato dall’art. 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005,
in attuazione dell’articolo 29 del decreto legge 24 gennaio
2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. n. 75 del 18 agosto 2014).
(Estratto)
1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per:
a) «CARD»: la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto e per la regolazione dei rimborsi e delle compensazioni
conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149
e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto del Presidente della Repubblica del 18 luglio 2006, n. 254;
b) «CARD-CID»: la parte seconda della CARD per l’indennizzo diretto dei danni relativi ai conducenti, ai veicoli e alle cose
trasportate di proprietà dei conducenti o dei proprietari dei
veicoli;
c) «CARD-CTT»: la parte terza della CARD per l’esercizio del
diritto di rivalsa per i danni relativi ai terzi trasportati e alle cose
di proprietà dei terzi trasportati;
d) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle Assicurazioni Private;
e) «impresa»: la società autorizzata ad esercitare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli, con i
limiti di cui all’art. 150, comma 2 del decreto;
f) «forfait»: costo medio del danno stabilito dal Comitato
tecnico;
g) «impresa debitrice»: l’impresa di assicurazione per la
quale i danni provocati, in tutto o in parte, dai propri assicurati
sono risarciti da altre imprese per suo conto;
h) «impresa gestionaria»: l’impresa di assicurazione che
effettua un risarcimento per conto dell’impresa debitrice;
i) «IVASS»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;
j) «partita di danno»: l’insieme dei danni afferenti il medesimo danneggiato o assicurato o trattati nell’ambito della medesima tipologia di gestione;
k) «risarcimento diretto»: la procedura per la regolazione
dei risarcimenti prevista dagli articoli 141, 149 e 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
l) «sinistri CARD»: i sinistri e/o le partite di danno regolati
dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di
assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto delle
debitrici. Sono compresi anche i sinistri, regolati dalla procedura
di risarcimento diretto, che coinvolgono veicoli assicurati presso
la medesima impresa verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
m) «sinistri CARD-CID»: i sinistri e/o le partite di danno
regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto
delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CID;
n) «sinistri CARD-CTT»: i sinistri e/o le partite di danno
regolati dalla procedura di risarcimento diretto, trattati dall’impresa di assicurazione in qualità di impresa gestionaria per conto
delle debitrici, rientranti nella gestione CARD-CTT;
o) «Stanza di compensazione»: il complesso di regolazioni
contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla
CARD di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2006, n. 254.
2. (Oggetto del Provvedimento). 1. Il Provvedimento disciplina
il criterio di calcolo dei valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra
L e g i s la z i o n e e d o c u m e n t a z i o n e
compagnie e stabilisce il limite alle stesse, in attuazione dell’art.
29, commi 1 e 2 della legge del 24 marzo 2012, n. 27, nell’ambito
della procedura di risarcimento diretto disciplinato dall’art. 150
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
3. (Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CID). 1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni al veicolo assicurato,
alla persona del conducente e alle cose trasportate di proprietà
del conducente o del proprietario del veicolo, sono effettuate nel
corso dell’esercizio sulla base di un costo medio unico determinato annualmente. Il costo medio unico è calcolato sulla base dei
risarcimenti effettivamente corrisposti nell’esercizio precedente
per i sinistri rientranti nell’ambito della CARD-CID in base alle
rilevazioni contabili della Stanza di compensazione, per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a)  «ciclomotori e motocicli»;
b)  «veicoli diversi da ciclomotori e motocicli». Limitatamente ai danni al veicolo assicurato e alle cose trasportate le compensazioni sono differenziate, con riferimento a ciascuna grande
tipologia di veicolo, in tre macroaree territorialmente omogenee.
2. Le imprese che nell’esercizio hanno emesso premi in misura superiore alle soglie individuate ai sensi dell’art. 5, per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» o per la macroclasse «veicoli
diversi da ciclomotori e motocicli», integrano le compensazioni
di cui al comma 1 con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni determinati, secondo le modalità descritte nell’allegato 1 in
base alle rilevazioni contabili della Stanza di compensazione.
3. I valori degli incentivi e delle penalizzazioni sono calcolati,
con riferimento a ciascuna generazione, in funzione dei costi
medi differenziati per le grandi tipologie di veicolo e le macroaee
territoriali di cui al comma 1, nonchè in funzione della dinamica
temporale dei costi e della velocità di liquidazione sinistri differenziata per le grandi tipologie di veicolo di cui al comma 1.
Sono considerate nell’ambito di ciascuna macroclasse le sole
imprese che superano la corrispondente soglia di cui al comma 2.
4. La Stanza di compensazione, alla chiusura dell’esercizio,
determina i valori degli incentivi e delle penalizzazioni tenuto
conto dei limiti stabiliti dall’IVASS ai sensi dell’art. 5, comma 1.
4. (Criterio di calcolo per la determinazione delle compensazioni CARD-CTT). 1. Le compensazioni per la regolazione contabile dei rapporti economici per i danni alla persona del terzo trasportato e alle cose di sua proprietà sono effettuate attraverso
rimborsi basati sul valore dell’importo risarcito che può essere
gravato da una franchigia, assoluta e/o percentuale.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 sono determinate distintamente per le seguenti grandi tipologie di veicolo:
a) ciclomotori e motocicli;
b) veicoli diversi da ciclomotori e motocicli.
5. (Fissazione dei limiti per il calcolo delle compensazioni). 1. Ai
fini dell’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 3, l’IVASS
in relazione alla CARD-CID fissa per la generazione di riferimento, sulla base dell’andamento effettivo dei costi e dell’esperienza maturata, le soglie minime dei premi raccolti, la misura dei
percentili utilizzati per la determinazione dell’importo minimo
e di quello massimo dei sinistri da includere nell’algoritmo di
calcolo, nonchè i valori massimi dei differenziali percentuali tra
incentivi e penalizzazioni adottati per la determinazione dei relativi importi.
2. L’IVASS rende noti, entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di riferimento, con Provvedimento pubblicato sul
proprio sito internet, i valori di cui al comma 1.
leg
3. Nel medesimo Provvedimento sono comunicati il livello
degli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell’algoritmo di calcolo degli incentivi o penalizzazioni dell’anno di
generazione in corso, determinato secondo le modalità descritte
nell’allegato 1.
6. (Tenuta dei registri assicurativi e del modulo di sviluppo sinistri) (per le imprese con sede legale in altri Stati membri). 1. Le
imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla
procedura di risarcimento diretto sono tenute alla compilazione:
a) per le sole partite di danno CARD, dei registri dei sinistri
di cui agli articoli da 22 a 26 del Regolamento ISVAP n. 27 del
14 ottobre 2008, secondo le modalità previste dal regolamento
stesso;
b) del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e dell’allegato 1 al modulo 29A.2, di cui al Regolamento n. 22 del 4 aprile 2008, secondo
le modalità previste dal regolamento stesso.
2. Le imprese assicurano il raccordo tra le totalizzazioni dei
registri assicurativi di cui al comma 1, lettera a) e gli importi
indicati nel modulo di cui al comma 1, lettera b), secondo le
istruzioni dettate nell’allegato 1, lettera C, del Regolamento
ISVAP n. 27 del 14 ottobre 2008. Le imprese conservano evidenza
degli elementi che determinano gli eventuali disallineamenti.
3. Le imprese operanti in regime di stabilimento conservano
i registri assicurativi e il modulo di sviluppo sinistri di cui al
comma 1 presso la propria sede in Italia.
4. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di
servizi conservano i registri assicurativi e il modulo di sviluppo
sinistri di cui al comma 1 presso la sede del rappresentante per
la gestione dei sinistri di cui all’art. 25 del decreto.
7. (Informazioni sui sinistri di tipologia di gestione CARD).
1. Ai fini della fissazione dei limiti di cui all’art. 5, le imprese trasmettono all’IVASS i dati sui sinistri CARD, secondo gli schemi e
le relative istruzioni di compilazione e trasmissione riportati negli allegati 2 e 3. L’invio dell’informativa richiesta avviene entro
i termini previsti per la trasmissione delle anticipazioni dei dati
del bilancio individuale delle imprese assicurative. Le imprese
con sede legale in altri Stati membri provvedono nei medesimi
termini alla trasmissione dei dati richiesti.
2. Le imprese che, a seguito di operazioni straordinarie di
fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, hanno
acquisito portafogli che hanno dato luogo a sinistri CARD, forniscono le informazioni con riferimento ai sinistri e ai relativi
risarcimenti come se gli effetti dell’operazione straordinaria fossero sempre esistiti.
3. Nei medesimi termini e con le medesime finalità di cui al
comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono
illustrate le modalità operative seguite per l’elaborazione dei
dati e riferiscono in merito all’analisi svolta per verificare che
le differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalità
di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre,
fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale
disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le
imprese con sede legale in altri Stati membri, al modulo di cui
all’art. 6 comma 1, lettera b).
4. La relazione di cui al comma 3 è sottoscritta, per le imprese di
assicurazione autorizzate in Italia, dal responsabile dell’impresa e
dall’attuario incaricato ai sensi dell’art. 34, comma 1, del decreto.
5. Le imprese con sede legale in altri Stati membri che aderiscono alla procedura di risaricimento diretto, comunicano all’IVASS il nominativo di un responsabile ai fini dell’adempimento
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761
leg
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degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, entro
dieci giorni dalla nomina e comunque entro un mese dall’entrata
in vigore del presente Provvedimento.
6. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la
relazione di cui al comma 3 comprensiva degli elaborati tecnici
utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in
regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione
presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
8. (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008).
1. Le istruzioni relative all’allegato 1 al Modulo 17 del ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri (ramo 10), di cui all’allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile del 2008, sono
modificate come segue:
a) con riferimento alla voce 87, di seguito alla frase «La voce
accoglie altresì i rimborsi spese costituiti dalle penalità che all’esito
della procedura arbitrale prevista dalla CARD sono attribuite all’impresa» è aggiunto «e gli incentivi contabilizzati, alla chiusura
dell’esercizio, per la regolazione delle compensazioni CARD-CID.»;
b) con riferimento alla voce 88, di seguito alla frase «le altre
penalità previste dalla CARD» è aggiunto «e le penalizzazioni
contabilizzate, alla chiusura dell’esercizio, per la regolazione
delle compensazioni CARD-CID.».
9. (Entrata in vigore). 1. Il presente Provvedimento, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino
e sul sito internet dell’IVASS, entra in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
Istruzioni per la compilazione dell’allegato 2
I prospetti di cui all’allegato 2 devono essere compilati sulla
base dei soli sinistri CARD gestiti dall’impresa in qualità di gestionaria (CARD Gestionaria), senza considerare gli effetti dei
forfait e facendo riferimento, ove non indicato, alle istruzioni
per la compilazione del modulo di vigilanza 29A.2. I dati relativi ai sinistri, regolati dalla procedura di risarcimento diretto,
che coinvolgono veicoli assicurati presso la medesima impresa
verificatisi a partire dal 1 ° gennaio 2009 sono ricompresi nel prospetto 1 e sono forniti in dettaglio nel prospetto 2.
Sono definiti:
- “sinistri CARD-CID”: i sinistri e/o le partite di danno regolati
dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione
CARD-CID;
- “sinistri CARD-CTT”: i sinistri e/o le partite di danno regolati
dalla procedura di risarcimento diretto rientranti nella gestione
CARD-CTT.
Il numero dei sinistri CARD-CID “con seguito”, della generazione (N) è costituito dal numero dei sinistri accaduti e denunciati nel corso di tale anno cui è sottratto il numero dei sinistri
“senza seguito” del medesimo periodo e il numero di quei sinistri ancora “aperti” al 31 dicembre (N) - ossia non pagati a titolo
definitivo e non contabilizzati come sinistri “senza seguito” - che
a tale data, a seguito dell’interrogazione dell’AIA, presentano un
indicatore sintetico (score di sintesi) di livello “alto”. Il numero
dei sinistri CARD-CID “con seguito”, delle generazioni (N-1) e
(N-2), comprende tutte le denunce, anche tardive, pervenute
fino alla data del 31 dicembre (N) cui è sottratto il numero dei
sinistri CARD-CID denunciati e successivamente chiusi senza
seguito fino al 31 dicembre (N) al netto di eventuali riapertu-
762
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
re degli stessi e il numero di quei sinistri ancora “aperti” al 31
dicembre (N) che, a seguito di interrogazione dell’AIA, alla fine
dell’anno di osservazione presentano un indicatore sintetico
(score di sintesi) di livello “alto”.
Nella colonna “N. sinistri CARD-CID riaperti” è riportato, per
ciasuna generazione, il numero complessivo dei sinistri subiti
(gestiti) in un certo anno di generazione considerati pagati a
titolo definitivo in tale anno (antidurata 0) e successivamente
riaperti, fino alla data del 31 dicembre (N).
I sinistri sono da considerarsi chiusi, ed i relativi pagamenti
riportati nelle colonne dei pagati a titolo definitivo, solo quando
siano state pagate tutte le tipologie di danno relative alla gestione CARD, con l’eccezione dei risarcimenti corrisposti al singolo
terzo trasportato per i quali si deve fare riferimento, per lo stato
aperto/chiuso, al singolo danneggiato considerando i pagamenti
a titolo definitivo solo quando non vi siano più partite relative a
lesioni fisiche o cose di proprietà trasportate da risarcire ad uno
stesso terzo trasportato.
In deroga ai principi di redazione del modulo di vigilanza
29A.2, del Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, i sinistri
per i quali restino da pagare le sole spese dirette devono essere
considerati qui come chiusi ed inseriti tra i pagati a titolo definitivo.
Gli importi devono essere riferiti alle sole voci di costo previste dalla Convenzione CARD con esclusione delle spese di resistenza, di liquidazione e per i fiduciari. Sono altresì esclusi i contributi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Nelle colonne dei prospetti deve essere indicato per importo
la somma relativa a tutte le partite di danno indicate nelle singole intestazioni delle colonne stesse, mentre per numero deve
essere conteggiato un sinistro (pro quota se in coassicurazione),
ad eccezione delle informazioni relative al singolo terzo trasportato dove deve essere conteggiata per numero una partita per
ogni singolo danneggiato riportando negli importi la somma delle
partite per lesioni fisiche e per danni a cose di proprietà trasportate ad esso relative. Ad esempio un sinistro CARD-CID per
cui siano presenti importi risarciti o da risarcire per tutte e tre
le tipologie di danno (lesioni fisiche/danni al veicolo/danni alle
cose trasportate) dovrà figurare come un sinistro nella colonna
relativa alle lesioni al conducente e come un sinistro in quella
relativa ai danni a veicolo e cose.
Per ogni generazione deve essere fornita la situazione aggiornata dei sinistri pagati, indicando nelle relative colonne il cumulo di tutti i pagamenti effettuati fino alla data di aggiornamento.
Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, qualora a
seguito dei controlli da effettuarsi con la modulistica di bilancio
indicati nell’allegato 2 dovessero riscontrare la presenza di errori
nella compilazione del Prospetto 1 trasmesso all’Istituto ai sensi
dell’art. 7, comma 1 del Provvedimento, dovranno provvedere
a rinviare all’indirizzo di posta elettronica “[email protected]”
il nuovo prospetto opportunamente corretto, evidenziando le
modifiche ivi apportate. Le imprese con sede legale in altri Stati
membri saranno tenute ad analoga informativa in relazione ai
controlli riguardanti il modulo 29A.2-SINISTRI CARD di cui
all’art. 6, comma 1, del Provvedimento.
Allegati 1 e 2
(Omissis)
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L e g i s la z i o n e e d o c u m e n t a z i o n e
TRIBUNALE DI MILANO
TABELLE DANNO NON PATRIMONIALE - 2014
Valori medi di liquidazione (*)
(*) Pubblichiamo questi dati, tratti dall'Osservatorio sulla giustizia civile della Corte di appello di Milano.
valori medi di liquidazione pro die per danno non patrimoniale da inabilità assoluta (100%)
Valori “danno non patrimoniale” per il 2014 (arrotondato alla unità)
da
a (aumentabile
fino al 50%)
€ 96,00
€ 145,00
Rivalutato al 2014 (arrotondato ai 10 euro)
Danno non patrimoniale per la morte del congiunto
da
a
A favore di ciascun genitore per la morte di un figlio
€ 163.990,00
€ 327.990,00
A favore del figlio per la morte di un genitore
€ 163.990,00
€ 327.990,00
A favore del coniuge (non separato) o del convivente
€ 163.990,00
€ 327.990,00
A favore del fratello per la morte di un fratello
€ 23.740,00
€ 142.420,00
A favore del nonno per la morte di un nipote
€ 23.740,00
€ 142.420,00
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763
Circolari
I
Circ. (Min. trasp.) 23 giugno 2014, Prot. n. 13753. Richieste di
aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell’installazione sugli autoveicoli di sistemi idonei alla riduzione
della massa di particolato emesso da motori ad accensione
spontanea. Elenco dei costruttori dotati di sistemi omologati.
Pervengono nuovamente richieste di chiarimento da parte
di uffici dell’Amministrazione circa la possibilità di aggiornare
la carta di circolazione a seguito di installazione di dispositivi
costruiti dalla ditta BRAZZI TWS LIMITED e dalla ditta DUKIC
DAY DREAM S.r.l.
Al riguardo, si conferma quanto già comunicato con la circolare n. 17638 del 8 luglio 2013 inerente l’elenco completo dei
costruttori dotati di sistemi omologati (ai sensi dei decreti: Decreto ministeriale 25 gennaio 2008 n. 39; Decreto ministeriale
1 febbraio 2008 n. 42; Decreto ministeriale 10 agosto 2009) per
i quali è possibile procedere all’aggiornamento della carta di
circolazione.
Dall’elenco pubblicato all’indirizzo internet del portale dell’automobilista si ricava in particolare che i sistemi fino ad oggi
omologati ai sensi dei suddetti decreti sono stati accordati ai costruttori di seguito riportati:
- IVECO S.p.A.;
- PIRELLI & C. ECO TECNOLOGY S.p.A.;
- BAUMOT AG;
- CLEAN DIESEL TECHNOLOGIES Ltd;
- DINEX A/S;
- GAT KATALYSATOR GmbH;
- HJS GmbH;
- HUG ENGINEERING AG;
- OBERLAND MANGOLD GmbH;
- TWINTEC TECHNOLOGIE GmbH;
- VOLKSWAGEN AG.
Pertanto si conferma che la ditta BRAZZI TWS LIMITED e la
ditta DUKIC DAY DREAM S.r.l. non sono in possesso di omologazioni di sistemi idonei alla riduzione della massa di particolato ai
sensi dei citati decreti.
Si invitano pertanto gli uffici periferici dell’Amministrazione
a prestare attenzione nei riguardi di richieste di aggiornamento
della carta di circolazione per sistemi non omologati ai sensi dei
suddetti decreti concernenti i sistemi idonei alla riduzione della
massa di particolato.
Si richiamano gli uffici ad attivarsi a rettificare le carte di
circolazione nel caso di errati aggiornamenti delle stesse.
Si ricorda infine di attenersi, per gli aggiornamenti delle carte
di circolazione, alle procedure specificatamente previste di cui ai
files avvisi emessi dal CED dell’Amministrazione n. 50/2008 e n.
54/2008 rispettivamente del 17 settembre 2008 e 14 ottobre 2008.
II
Circ. (Min. trasp.) 10 luglio 2014, Prot. n. 15513. Art. 94,
comma 4-bis, c.d.s. e art. 247-bis, D.P.R. n. 495/1992 - Nuove
disposizioni in materia di variazione della denominazione o
delle generalità dell’intestatario della carta di circolazione e
di intestazione temporanea di veicoli.
Premessa
Com’è noto, il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s., introdotto dall’art. 12, comma 1, let. a), della legge n. 120/2010, prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio
Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, in caso
di atti, diversi da quelli previsti dal comma 1 del medesimo art.
94 c.d.s. (trasferimenti di proprietà, costituzione di usufrutto,
contratti di leasing), dai quali derivino variazioni concernenti
gli intestatari delle carte di circolazione, ovvero che comportino
la disponibilità dei veicoli, per periodi superiori ai 30 giorni, in
favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.
La medesima norma ha altresì demandato al regolamento di
esecuzione ed attuazione del codice della strada l’individuazione
delle fattispecie ricadenti nella nuova previsione legislativa e,
conseguentemente, si è resa necessaria una modifica del D.P.R.
n. 495/1992, adottata con il D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 il
quale ha introdotto l’art. 247-bis.
Detto decreto è stato pubblicato sulla G. U. n. 273 del 22 novembre 2011 ed è in vigore dal 7 dicembre 2012.
È altrettanto noto, tuttavia, che si è reso necessario procrastinare la concreta applicazione del richiamato art. 247-bis in attesa
della realizzazione delle procedure informatiche indispensabili
per dar corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, così come prescritto dall’art. 94, comma 4-bis, c.d.s..
Ciò premesso, si comunica che la predisposizione delle
predette procedure informatiche è stata condotta a termine,
con l’avvertenza che le stesse, al momento, non si applicano ai
veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
- iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
- licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
- autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in
uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).
Con riferimento ai predetti veicoli, infatti, verranno emanate
apposite disposizioni.
Si evidenzia, inoltre, che le procedure in parola saranno
concretamente operative a partire dal 3 novembre 2014, al fine
di consentire, in particolare, alle Forze dell’Ordine e all’utenza
professionale interessata di adottare le necessarie misure organizzative.
Pertanto, fino alla predetta data, resta ferma l’impossibilità di
concreta applicazione delle sanzioni previste dall’art. 94 c.d.s. in
relazione alle fattispecie per le quali trova applicazione il richiamato comma 4-bis, così come già segnalato al Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con nota prot. n.
33691 del 6 dicembre 2012.
Al riguardo, si precisa che è fatto obbligo di annotare sulla
carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati
relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
765
circ
C i r c o la r i
dell’avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94,
comma 4-bis, c.d.s..
Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente
salva la possibilità di provvedere all’aggiornamento delle carte
di circolazione e dell’Archivio Nazionale dei Veicoli anche con
riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014,
ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2
novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non
dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le necessarie direttive per l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale
dei Veicoli e per l’emissione dei tagliandi di aggiornamento delle
carte di circolazione nelle ipotesi contemplate dalla nuova disciplina.
Avvertenze generali
Al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, si ritiene anzitutto opportuno
evidenziare quanto segue.
1. Essendo possibile in ogni momento verificare nell’Archivio
Nazionale dei Veicoli tutte le informazioni tecniche e giuridicoamministrative relative ai veicoli circolanti, costituisce un aggravamento del procedimento richiedere, nelle ipotesi previste
dalla presente circolare, la produzione della fotocopia della
carta di circolazione al fine di espletare le operazioni di aggiornamento della stessa o, a maggior ragione, dei soli dati presenti
in Archivio.
Pertanto, la fotocopia della carta di circolazione potrà essere
richiesta esclusivamente nei casi in cui vengano riscontrate discrepanze tra i dati presenti in archivio e i dati risultanti dalle
documentazioni prodotte dagli utenti.
2. Nel caso di istanze cumulative (pluralità di operazioni
omogenee riferite ad un medesimo soggetto per n veicoli) è
sufficiente produrre, oltre all’elenco dei veicoli, un solo modello
TT2120 al fine di comprovare l’affidamento ad uno Studio di consulenza automobilistica dell’incarico di espletare le operazioni
di aggiornamento.
Allo stesso modo, sempre in caso di istanze cumulative, le
eventuali autocertificazioni richieste vanno presentate in un
unico esemplare.
3. In tema di autocertificazioni, si coglie anche l’occasione
per rammentare che la persona fisica munita di poteri di rappresentanza rende le dichiarazioni sostitutive nell’interesse della
persona giuridica rappresentata, ma assumendo direttamente
e personalmente le responsabilità che ne derivano; pertanto, ai
fini dell’accoglimento dell’istanza, il rappresentante è tenuto a
dichiarare, oltre al proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, anche la propria residenza anagrafica che non può essere
utilmente sostituita con elezione di domicilio presso la sede della
persona giuridica rappresentata.
A) Ambito oggettivo di applicazione
Tenuto conto delle fattispecie individuate dall’art. 247-bis
del D.P.R. n. 495/1992 e delle avvertenze illustrate in Premessa,
le nuove procedure trovano al momento applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità
non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi, nel caso
in cui:
- vi sia una variazione della denominazione dell’ente intestatario;
- vi sia una variazione delle generalità della persona fisica
intestataria;
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- un soggetto abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a
titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento
in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- si debba procedere alla intestazione a nome di soggetti
giuridicamente incapaci.
In tema di ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina, appare altresì necessaria una precisazione con riguardo ai
rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.
Infatti, ancorché detti rimorchi siano stati esonerati dal regime dei beni mobili registrati (v. l’art. 1 del R.D. 29 luglio 1927,
n. 1814, come modificato dall’art. 10 della legge 8 luglio 2003, n.
172), la disciplina dei mutamenti dell’intestazione degli stessi
resta comunque radicata nell’art. 94 c.d.s. il quale, pertanto, continua ad essere applicabile, anche per gli aspetti sanzionatori,
con riferimento ai soli adempimenti di motorizzazione.
È da ritenere, quindi, che il comma 4-bis dell’art. 94 c.d.s.,
e conseguentemente l’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992, si applichino anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle
3,5 t.
B) Ambito soggettivo di applicazione
Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione della
nuova disciplina, l’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. fa riferimento all’intestatario della carta di circolazione, per la cui nozione deve
rinviarsi alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 93, comma 2,
c.d.s., tenuto anche conto del regime della responsabilità solidale sancito dall’art. 196, comma 1, c.d.s..
Pertanto, alla luce delle citate norme, e salve le precisazioni
illustrate nei paragrafi seguenti, per “intestatario della carta di
circolazione” deve intendersi:
- il proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee” (v. paragrafo G), il locatore (nel caso di locazione senza conducente), il
nudo proprietario (in caso di usufrutto) e l’acquirente (in caso
di acquisto con patto di riservato dominio);
- il locatario (nel caso di leasing);
- l’usufruttuario.
C) Variazione della denominazione o della ragione sociale
dell’ente intestatario della carta di circolazione
Il nuovo art. 247-bis, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992 prevede
l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando, ogni qualvolta vi sia un mutamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto
giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione
che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico
distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel
pubblico registro automobilistico.
Al riguardo, si evidenzia che ogni valutazione di merito circa
la sussistenza delle predette condizioni esula dalle competenze
degli UMC; pertanto le eventuali controversie interpretative dovranno essere sottoposte al parere dei competenti Uffici PRA.
La variazione di denominazione può riguardare qualunque
dei soggetti indicati nel precedente paragrafo B).
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione,
oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta
la seguente dicitura: “Variazione della denominazione/ragione
sociale dell’intestatario effettuata ai sensi dell’art. 94, comma
4-bis, c.d.s.”.
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve
essere allegata, a seconda dei casi:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R.
n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazio-
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ne o della ragione sociale della società iscritta nel registro delle
imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti,
anche di trasformazione o di fusione societaria, che non hanno
dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto
da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel
pubblico registro automobilistico;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
D.P.R. n. 445/2000) attestante l’avvenuta variazione della denominazione dell’ente, non iscritto nel registro delle imprese, specificando che la variazione stessa deriva da atti che non hanno
dato luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto
da quello originario e, pertanto, non è soggetta a trascrizione nel
pubblico registro automobilistico;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001
(diritti di motorizzazione).
Le predette dichiarazioni sostitutive sono rese dalla persona
fisica munita del potere di agire in nome e per conto della persona giuridica intestataria della carta di circolazione.
Eccezioni
La nuova procedura non si applica quando si debba procedere
alla correzione di denominazioni o ragioni sociali erroneamente trascritte nella carta di circolazione, nel qual caso occorre procedere
alla ristampa della carta di circolazione (sull’argomento, v. circolare prot. n. 27520 dell’11 ottobre 2012 - casi particolari: punto 2).
Avvertenza
Se l’ente interessato è intestatario di una pluralità di veicoli,
l’aggiornamento della denominazione sulla carta di circolazione
di un veicolo non produce automaticamente anche l’aggiornamento, nell’Archivio nazionale dei veicoli, della denominazione
dello stesso intestatario relativamente ai restanti veicoli.
Pertanto, nel caso in esame, l’interessato dovrà richiedere
l’aggiornamento delle carte di circolazione di tutti i veicoli dei
quali dispone.
Trattandosi di una pluralità di operazioni omogenee da effettuare in capo ad un medesimo soggetto, sono ammesse istanze
cumulative, secondo le disposizioni generali in materia, con conseguente esborso di un’unica imposta di bollo (per l’istanza) e di
n diritti di motorizzazione quante sono le carte di circolazione
da aggiornare.
Decorrenza
Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere
da tale data.
D) Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione
Analoga ipotesi è prevista dal medesimo art. 247-bis, comma
1, del D.P.R. n. 495/1992, nel caso di variazione delle generalità
della persona fisica intestataria del veicolo.
Ai fini dell’applicazione della norma, per generalità della
persona fisica debbono intendersi:
- il nome;
- il cognome;
- la data di nascita;
- il luogo di nascita;
- il luogo di residenza.
Le ipotesi che danno luogo a variazioni delle predette generalità possono dipendere:
- da provvedimenti dell’autorità giudiziaria o degli uffici anagrafici che dispongono correzioni del nome, del cognome, del
luogo o della data di nascita;
- da variazioni toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza e
la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è
ubicata la residenza.
Sul tagliando di aggiornamento della carta di circolazione, oltre alle mutate generalità dell’intestatario, è apposta la seguente
dicitura: “Variazione delle generalità dell’intestatario effettuata
ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.
La variazione delle generalità può riguardare qualunque dei
soggetti indicati nel precedente paragrafo B).
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento deve
essere allegata:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, D.P.R.
n. 445/2000 attestante l’avvenuta variazione delle generalità, con
indicazione del provvedimento che vi ha dato luogo;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001
(diritti di motorizzazione).
Si fa presente, tuttavia, che laddove si tratti di variazioni
della toponomastica, il tagliando di aggiornamento è rilasciato
in esenzione sia di imposta di bollo sia dei diritti di motorizzazione; alla domanda, pertanto, andrà allegata esclusivamente
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47, D.P.R.
n. 445/2000) o copia dell’eventuale attestazione rilasciata dal
Comune, comprovante la variazione del toponimo.
Eccezioni
La nuova procedura di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’art. 94, comma 4 bis, c.d.s. e dell’art. 247-bis,
comma 1, non si applica:
- ai casi di trasferimento della residenza, che continuano ad
essere gestiti secondo le procedure in uso all’uopo predisposte;
- quando si debba procedere alla correzione di dati anagrafici
erroneamente trascritti nella carta di circolazione, nel qual caso
occorre la ristampa della carta di circolazione (sull’argomento,
v. circolare prot. n. 27520 dell’11 ottobre 2012 - casi particolari:
punto 2).
Decorrenza
Le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 3 novembre 2014 a tutte le variazioni che interverranno a decorrere
da tale data.
E) Intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi
Come anticipato in Premessa e nel paragrafo A), il comma
2 dell’art. 247-bis del D.P.R. n. 495/1992 individua una serie di
fattispecie rispetto alle quali, realizzandosi la condizione della
disponibilità temporanea di un veicolo da parte di un soggetto
diverso dall’intestatario, per un periodo di tempo superiore a 30
giorni, sono previsti obblighi di comunicazione finalizzati all’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e della carta di
circolazione.
Al riguardo, a norma dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s., detti obblighi sono posti a carico degli aventi causa, cui vengono riferite
le sanzioni previste dal comma 3 del medesimo articolo.
Sono da ritenere comunque legittimamente assolti gli obblighi in parola laddove la comunicazione venga effettuata dal
dante causa su delega scritta dell’avente causa, fermo restando il
rispetto delle regole generali di accesso agli sportelli degli UMC
e delle disposizioni contenute nella legge n. 264/1991.
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A tal fine sono stati predisposti due prototipi di delega esemplificati, rispettivamente nell’Allegato A/1, da compilare quando
l’avente causa è una persona fisica, e nell’Allegato A/2, da compilare quando l’avente causa è una persona giuridica.
Tenuto conto delle fattispecie al momento disciplinate dalla
presente circolare, al fine di prevenire dubbi interpretativi si
chiarisce che:
per “avente causa” deve intendersi:
- il comodatario (v. par. E.1);
- l’affidatario, nel caso della custodia giudiziale (v. par. E.2);
- il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente (v. par. E.3, E.4);
- gli eredi, nei casi descritti nel successivo paragrafo E.6.1;
- l’utilizzatore, nel caso di contratto “rent to buy” (v. par.
E.6.2);
b) per “dante causa” deve intendersi:
- uno dei soggetti elencati nel paragrafo B;
- il sublocatore, nel caso di sublocazione senza conducente
(v. par. E.3).
Ciò premesso, si illustrano di seguito le fattispecie individuate dalle nuove disposizioni regolamentari.
E.1) Comodato (art. 247-bis, comma 2, let. a)
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un
periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne
comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. Nulla osta, tuttavia, che anche in tal caso
possa essere richiesto l’aggiornamento della carta di circolazione; in assenza di specifico divieto, infatti, è da ritenersi che il
comodatario ne abbia facoltà, ferma restando, in caso contrario,
l’inapplicabilità delle previste sanzioni.
Ciò premesso, e considerato che l’istituto del comodato trova
ora per la prima volta ingresso, nell’ambito della disciplina della
circolazione stradale, nel novero degli atti in forza dei quali è
legittimato l’utilizzo dei veicoli, appaiono opportune alcune
precisazioni di carattere generale che attengono, da un lato,
alla legittimazione dell’intestatario della carta di circolazione a
concedere a terzi la disponibilità del veicolo e, dall’altro, all’uso
che il comodatario è legittimato a fare del veicolo stesso.
Intestatari legittimati a concedere a terzi veicoli in comodato
Sotto il primo aspetto, va detto che i soggetti titolati, in qualità di intestatari della carta di circolazione (v. paragrafo B), a
concedere a terzi l’utilizzo del veicolo a titolo di comodato possono essere esclusivamente:
- il proprietario (od il “trustee” - v. paragrafo E.6.2);
- il locatario, nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore;
- l’usufruttuario;
- l’acquirente, nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato
dominio, previo assenso del venditore.
Tale precisazione vale anche ad escludere la possibilità che il
comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso
del veicolo (subcomodato).
In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento, l’UMC non procederà a verifiche in
merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della
carta di circolazione ed il comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario stesso di concedere il veicolo
in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale
delle documentazioni di cui si dirà in seguito.
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Soggetti legittimati all’utilizzo di veicoli in comodato
In assenza di prescrizioni al riguardo, i veicoli possono essere concessi in comodato sia a persone fisiche sia a persone
giuridiche.
Uso del veicolo da parte del comodatario
Tenuto conto di quanto sopra precisato circa la non applicabilità della presente circolare ai veicoli adibiti al trasporto di
cose o di persone in base a titolo autorizzativo, al momento viene
presa in considerazione unicamente l’ipotesi di veicolo di massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate
immatricolato in uso proprio e utilizzato dal comodatario per il
medesimo uso.
In tal caso, viene emesso un tagliando di aggiornamento nel
quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del comodatario (ovvero la sede principale o
secondaria, se si tratta di persona giuridica), nonché la scadenza
del comodato, ed è apposta la dicitura: “Comodato - Intestazione
temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s.”.
Alla domanda di rilascio del tagliando di aggiornamento il
comodatario deve allegare:
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
D.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario, alla quale deve
essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o
di riconoscimento del comodante stesso;
- nel caso in cui il comodante abbia la disponibilità del veicolo a titolo di leasing, alla predetta dichiarazione sostitutiva
deve altresì essere allegato l’assenso scritto del locatore, acché
il veicolo stesso venga concesso in comodato a terzi, sottoscritto
da persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto
della società di leasing;
- nel caso in cui il comodante abbia acquistato il veicolo con
patto di riservato dominio, alla predetta dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve altresì essere allegato l’assenso
scritto del venditore acchè il veicolo stesso venga concesso in
comodato a terzi; se il venditore con patto di riservato dominio è
una persona giuridica, l’assenso è sottoscritto da persona fisica
munita del potere di agire in nome e per conto della persona
giuridica stessa;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001
(diritti di motorizzazione).
Laddove intervenga la necessità di un aggiornamento dei dati
tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato
della carta di circolazione, su istanza del comodatario, alla quale
deve essere allegata, oltre alle descritte documentazioni (se
l’aggiornamento tecnico viene effettuato contestualmente alla
annotazione del comodato), anche l’espressa autorizzazione del
comodante a richiedere il rilascio del duplicato nonché le attestazioni di versamento previste nel caso di specie.
Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le
annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento.
Variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi al
medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga della
scadenza del comodato, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento.
A tal fine, il comodatario è tenuto a presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.
46, D.P.R. n. 445/2000) attestante i dati oggetto di variazione
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ovvero, a seconda dei casi, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (art. 47, D.P.R. n. 445/2000) con la quale il comodante attesta la nuova scadenza del comodato, alla quale deve
essere allegata la fotocopia di un valido documento di identità o
di riconoscimento del comodante stesso;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001
(diritti di motorizzazione).
Cancellazione dell’annotazione del comodato
Quando il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, in conseguenza della scadenza del comodato, l’intestatario può ottenere la cancellazione dell’annotazione del comodato ed il pieno ripristino dello status quo ante mediante richiesta
di duplicato della propria carta di circolazione.
Se vi è stata rinuncia del comodatario prima della scadenza
del contratto, l’intestatario allega alla istanza di duplicato la
propria dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
D.P.R. n. 445/2000) attestante detta circostanza.
Nuova annotazione di comodato
A scadenza del comodato, ovvero prima della scadenza se il
comodatario vi rinuncia restituendo il veicolo, l’intestatario può
concedere il proprio veicolo in comodato ad un nuovo soggetto, il
quale è tenuto a richiedere l’emissione del tagliando di aggiornamento secondo le istruzioni già illustrate.
Decorrenza
Le procedure di annotazione del comodato, così come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative
a decorrere dal 3 novembre 2014.
E.1.1) Comodato di veicoli aziendali
Sebbene non espressamente previsto dall’art. 247-bis, per
finalità di semplificazione e ferma restando l’esigenza di tutela
dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate
le norme in esame, si ritiene di poter prevedere un particolare
regime applicabile nei casi in cui:
1. veicoli di proprietà di Case costruttrici vengano da queste
concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
2. veicoli in disponibilità di Aziende (comprese le Case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di
acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o
di locazione senza conducente vengano da queste concessi, per
periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri
dipendenti.
In entrambi i casi la persona fisica munita del potere di agire
in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda
o Ente), su delega del comodatario redatta conformemente, a
seconda dei casi, al prototipo esemplificato nell’Allegato A/1 o
nell’Allegato A/2, presenta istanza (redatta conformemente al
prototipo esemplificato nell’Allegato B/1) volta alla annotazione
nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
All’istanza è allegata, oltre alla delega del comodatario, l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di
bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n. 9001 (diritti di
motorizzazione).
Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di
veicoli aziendali, il prototipo di cui all’Allegato B/1 tiene conto
della possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa, alla
quale dovrà essere allegata, oltre alla predetta documentazione,
anche l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari, una attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di
bollo) e l’attestazione di versamento sul c.c.p. 9001 dei diritti di
motorizzazione (€ 9,00 x n veicoli).
Trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano
in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto
con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il
preventivo assenso del locatore o del venditore.
Viceversa, nel caso in cui i veicoli in parola siano in disponibilità del comodante non in proprietà ma a titolo di locazione senza
conducente, ed al fine di corrispondere a particolari esigenze di
tutela manifestate dalle imprese di settore, ricorre la necessità
del preventivo assenso scritto del locatore.
A fronte dell’istanza viene rilasciata una attestazione di
avvenuta annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli delle
informazioni contenute nella predetta dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà.
Al riguardo, si sottolinea che, ai fini della regolarità della
circolazione, non è prescritto che la predetta attestazione debba
essere tenuta a bordo del veicolo aziendale; pertanto, la sua mancanza non costituisce violazione suscettibile di sanzionamento
in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di
polizia. La medesima procedura si applica anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi
compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il
veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della
scadenza del comodato (Allegato B/2).
Se il comodatario è individuato già in sede di immatricolazione o di trasferimento della proprietà del veicolo a nome
del comodante, l’annotazione in Archivio del comodato non è
soggetto al pagamento delle predette tariffe in quanto debbono
intendersi assorbite nella tariffa applicata alla immatricolazione
o al trasferimento della proprietà. Anche in tal caso, le informazioni relative al comodato formano oggetto esclusivamente di
aggiornamento della banca dati e non vengono annotate sulla
carta di circolazione.
Pertanto, unitamente a quest’ultima viene rilasciata l’attestazione di avvenuta annotazione di cui si è già detto.
Aggiornamento dei dati tecnici del veicolo
Laddove ricorra la necessità di un aggiornamento dei dati
tecnici del veicolo, si dovrà procedere, come da disposizioni
vigenti, al rilascio del duplicato della carta di circolazione, su
istanza del comodante.
Decorrenza
L’annotazione del comodato in Archivio, secondo le modalità
descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente operative dal 3 novembre 2014, termine a partire dal quale saranno
annotati gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dalla
medesima data.
E.2) Custodia giudiziale (art. 247-bis, comma 2, let. a)
Anche in presenza di provvedimenti di affidamento di veicoli
in custodia giudiziale, per periodi di tempo superiori a 30 giorni,
ricorre la necessità, su richiesta dell’affidatario, dell’emissione di
un tagliando di aggiornamento ovvero, a seconda dei casi, di un
duplicato della carta di circolazione.
Tuttavia, tenuto conto che la finalità perseguita dalla disciplina contenuta nell’art. 94, comma 4-bis, c.d.s. e, conseguentemente, nell’art. 247-bis in commento è quella di assicurare
certezza nella individuazione dei responsabili della circolazione,
è da ritenere che, nel caso di specie, l’obbligo di aggiornamento
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2014
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della carta di circolazione ricorra unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d’uso del veicolo.
All’istanza l’avente titolo (persona fisica o ente affidatario)
deve allegare:
- una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47,
D.P.R. n. 445/2000) attestante la propria qualità di affidatario e
gli estremi del provvedimento con il quale è stata disposta la custodia giudiziale del veicolo;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 (nel caso di richiesta di tagliando di aggiornamento) ovvero di € 32,00 (nel caso
di richiesta di duplicato della carta di circolazione) sul c.c.p. n.
4028 (imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p.
n. 9001 (diritti di motorizzazione), salvo espresse esenzioni previste dalle norme vigenti.
Uso del veicolo da parte dell’affidatario
Considerate le peculiarità dell’istituto della custodia
giudiziale, va preliminarmente evidenziato che, in assenza di
espressa autorizzazione da parte della competente autorità
giudiziaria, l’affidatario non può richiedere che il veicolo venga
adibito ad un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione né può richiedere il rilascio del
duplicato della carta stessa per aggiornamento dei dati tecnici
del veicolo.
Ciò premesso, e richiamando quanto già precisato con riguardo all’ipotesi del comodato, si prende qui in considerazione il solo caso di veicolo di massa complessiva a pieno carico
inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolato in uso proprio e
utilizzato dall’affidatario per il medesimo uso.
Anche in tal caso è emesso un tagliando di aggiornamento
sul quale è annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dell’affidatario, ovvero la denominazione e la
sede (principale o secondaria) dell’ente affidatario e gli estremi
del provvedimento di affidamento, nonché la dicitura: “Custodia
giudiziale - Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.
94, comma 4-bis, c.d.s.”.
Se interviene la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della
carta di circolazione, alla quale deve essere allegata anche fotocopia del provvedimento di autorizzazione, emesso dalla competente autorità giudiziaria, ad effettuare le modifiche tecniche
per le quali viene chiesto l’aggiornamento.
Nelle righe descrittive del duplicato saranno trascritte le
annotazioni già effettuate sul tagliando di aggiornamento.
770
9/2014 Arch. giur. circ. e sin. strad.
Variazione delle annotazioni relative al medesimo affidatario
Quando si debba annotare una variazione dei dati relativi
al medesimo affidatario, si provvederà a rilasciare un nuovo tagliando di aggiornamento.
A tal fine, l’affidatario è tenuto a presentare istanza allegando:
- la propria dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.
46, D.P.R. n. 445/2000) attestante la variazione del dato oggetto
di aggiornamento o, se del caso, fotocopia del provvedimento
emesso dalla competente autorità giudiziaria;
- l’attestazione di versamento di € 16,00 sul c.c.p. n. 4028
(imposta di bollo dovuta per l’istanza) e di € 9,00 sul c.c.p. n.
9001 (diritti di motorizzazione) salvo espresse esenzioni previste
dalle norme vigenti.
Durata
Non essendo espressamente prescritto dalla norma regolamentare in esame, non ricorre la necessità di annotare, sul tagliando di aggiornamento, l’eventuale scadenza della custodia
giudiziale.
Cancellazione dell’annotazione della custodia giudiziale
Se il veicolo rientra nella piena disponibilità dell’intestatario, in conseguenza di provvedimento della competente autorità
giudiziaria, l’intestatario stesso può ottenere la cancellazione
dell’annotazione della custodia giudiziale ed il pieno ripristino
dello status quo ante mediante richiesta di duplicato della propria carta di circolazione.
A tal fine, l’intestatario allega all’istanza fotocopia del provvedimento adottato dal giudice competente.
Nuova annotazione di custodia giudiziale
In caso di affidamento del medesimo veicolo ad un diverso custode giudiziale, si potrà procedere alla emissione di un nuovo tagliando di aggiornamento recante le annotazioni già evidenziate.
Decorrenza
Le procedure di annotazione della custodia giudiziale, così
come descritte nel presente paragrafo, saranno concretamente
operative a decorrere dal 3 novembre 2014, termine a partire dal
quale potranno essere annotati anche gli affidamenti disposti
anteriormente e per i quali, in base alle disposizioni previgenti,
non si è potuto dar luogo all’aggiornamento della carta di circolazione consentendo, in tal modo, il concreto utilizzo dei veicoli
da parte degli affidatari.
Indice cronologico della giurisprudenza
AVVERTENZA: La segnalazione m. sta ad indicare una pronuncia che viene riportata, nella pagina indicata, solo in massima.
Trib. civ. Palermo, sez. dist. Bagheria, 18 giugno
2012, n. 176, Unipol Ass.ni Spa c. Romano ed
altri, pag. 745
Cass. pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71 (c.c. 14
novembre 2012), P.G. in proc. Mancini, m., pag.
755
Cass. civ., sez. III, 3 ottobre 2013, n. 22601, Orlandi
c. Tossani ed altri, pag. 733
Trib. civ. Termini Imerese, 4 dicembre 2013, n.
1334, Unipol Ass.ni Spa c. Esposito ed altro,
pag. 745
Cass. pen., sez. VI, 2 gennaio 2014, n. 1 (ud. 18
settembre 2013), P.M. in proc. Siligato, m., pag.
757
Cass. pen., sez. I, 2 gennaio 2014, n. 64 (c.c. 17 ottobre 2013), P.m. in proc. Piccone, m., pag. 755
Cass. pen., sez. V, 9 gennaio 2014, n. 604 (ud. 14
novembre 2013), D’Ambrogi, m., pag. 753
Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 2014, n. 1522 (ud.
10 dicembre 2013), Lo Faro, m., pag. 754
Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1882 (ud.
24 ottobre 2013), Veglio, m., pag. 754
Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2379 (c.c. 6
dicembre 2013), P.G. in proc. Lombardi, m., pag.
755
Cass. pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2385 (c.c.
6 dicembre 2013), P.G. in proc. Caramuta, m.,
pag. 755
Cass. pen., sez. II, 4 febbraio 2014, n. 5505 (ud. 22
ottobre 2013), Lumicisi, m., pag. 756
Cass. pen., sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 5611 (ud. 16
ottobre 2013), Ferrari, m., pag. 755
Cass. civ., sez. III, 7 febbraio 2014, n. 2827, Parente
c. Berriola, m., pag. 753
Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2886,
Picale c. Sepsa Spa, m., pag. 757
Cass. civ., sez. III, 17 febbraio 2014, n. 3621, Carpitella c. Comp. Milano Assic. Divisione Nuova
Maa ed altri, m., pag. 753
Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2014, n. 7389 (ud.
24 gennaio 2014), Bertocco, pag. 731
Cass. civ., sez. VI, 19 febbraio 2014, n. 3875, Frau c.
Groupama Assicurazioni Spa ed altro, m., pag. 756
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3964,
Bonomi ed altro c. Di Marco ed altri, m., pagg.
755, 756
Cass. civ., sez. III, 19 febbraio 2014, n. 3965, Oliviero c. Comune di Torre Del Greco ed altri, m.,
pag. 756
Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7967 (ud. 6
dicembre 2013), Zanutto, m., pag. 754
Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 7969 (ud. 6
dicembre 2013), Ferrari, m., pag. 755
Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005 (c.c.
15 novembre 2013), Verdelli, m., pag. 755
Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8022 (c.c.
28 gennaio 2014), P.G. in proc. Giannella, pag.
730
Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2014, n. 4448, Lanna
ed altro c. Ina Assitalia Spa ed altri, m., pag.
757
Cass. civ., sez. III, 6 marzo 2014, n. 5243, Pitissi ed
altro c. Nuova Tirrena Assicurazioni Riassicurazioni Capitalizzazioni ed altro, m., pag. 756
Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2014, n. 5511, Idraulica
Pennesi Di Pennesi Vittorio c. Taffetani ed altro,
m., pag. 755
Cass. civ., sez. VI, 10 marzo 2014, n. 5520, De Felice
c. Ministero Interno ed altro, m., pag. 757
Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5944, Mosca
ed altro c. Fondiaria SAI S.p.a. ed altro, pag.
729
Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5952, Leone
c. Ina Assitalia Spa Le Assicurazioni D’Italia Spa,
m., pag. 753
Cass. civ., sez. VI, 14 marzo 2014, n. 5997, Ricci
Luppis c. Prefettura Pordenone, m., pag. 757
Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2014, n. 6036, Guardincerri ed altro c. Scarpenti ed altri, m., pag. 754
Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6193, Viviani c.
Aig Europe Sa ed altri, m., pag. 756
Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2014, n. 6296, Com.
Acquaviva Picena c. Rossi ed altri, m., pag. 754
Giud. pace civ. Chieri, 24 marzo 2014, n. 98, Agostinis c. Uff. Terr. Gov. Prefettura Provincia di
Torino, pag. 751
Cass. pen., sez. IV, 7 aprile 2014, n. 15510 (c.c. 4
dicembre 2013), P.G. in proc. Fabrizi, pag. 723
Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2014, n. 8136, Fondiaria
Sai Spa c. Di Nardo ed altri, m., pag. 753
Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8616, Aipa Spa
c. Pulex Srl, m., pag. 757
Cass. civ., sez. un., 17 aprile 2014, n. 8928, Etr
Esazione Tributi Spa c. Petronelli, m., pag. 754
Cass. civ., sez. VI, ord. 23 aprile 2014, n. 9112,
Possenti Castelli Tiberi c. Carige Assicurazioni
S.p.a., pag. 727
Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9276, Lancia ed
altro c. Regione Abruzzo, pag. 726
Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2014, n. 9556, Mancini
c. Roma Capitale, m., pag. 757
Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18442 (ud. 5
dicembre 2013), P.G. in proc. Scarchini, pag. 723
Cass. civ., sez. un, 5 maggio 2014, n. 9568, Di Febo
c. Equitalia Pragma S.p.A. ed altri, pag. 724
Cass. pen., sez. IV, 5 maggio 2014, n. 18442 (ud. 5
dicembre 2013), P.G. in proc. Scarchini, m., pag.
755
Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2014, n. 9889, Agnesi
ed altro c. Autostrade Concessioni Costr. Autostrade, pag. 720
Cass. civ., sez. V, 9 maggio 2014, n. 10067, Regione
Lazio c. Marinucci ed altra, pag. 719
Cass. civ., sez. un, 14 maggio 2014, n. 10406, Deriu
c. Prefettura Nuoro, pag. 717
Cass. civ., sez. VI, ord. 20 maggio 2014, n. 11018,
Genovese c. Comune di Portigliola ed altri, pag.
716
Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11270, Del
Prete c. Milano Assic.ni S.p.a. ed altri, pag.
715
Cass. civ., sez. VI, ord. 21 maggio 2014, n. 11288,
Uff. Terr. Gov. Prefettura Matera c. Favale, pag.
714
Cass. civ., sez. II, 23 maggio 2014, n. 11537, Di
Quinzio ed altro c. Prefettura Pescara, pag. 712
Giud. pace civ. Torino, sez. III, 25 maggio 2014,
n. 3008, Bergamasco c. Prefetto di Torino, pag.
750
Cass. civ., sez. III, 26 maggio 2014, n. 11698, Tomassi c. Ina Assitalia S.p.a. ed altri, pag. 706
Cass. civ., sez. lav, 26 maggio 2014, n. 11715, Ama
Azienda Municipale Ambiente c. Grassi, pag.
702
Cass. civ., sez. V, 11 giugno 2014, n. 13147, Min.
Economia e Finanze c. International Car S.r.l.,
pag. 701
Cass. pen., sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24612 (ud.
10 aprile 2014), Izzo, pag. 696
Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2014, n. 13364, G. c.
Comune di Sant’Elpidio a Mare ed altro, pag.
694
Cass. civ., sez. III, 27 giugno 2014, n. 14635, Fincom Spa in liq. c. F.F. ed altri, pag. 691