TAR Lecce 2014

N. 02023/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00744/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 744 del 2014, proposto da:
Massimo Davino, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Ciquera, con domicilio
eletto presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le
Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
nei confronti di
Maricomlog Napoli, Comflotsom, Nave Saturno, Nave Ciclope, Nave Tenace,
Nave Procida, Marina Militare - Ispettorato di Sanita' - 1° Ufficio - 3^ Sezione;
per l'annullamento
- della nota Prot. n. M_D MCFLOSOM 0000481 del 21 gennaio 2014, notificata
in pari data, con la quale il Comando Flottiglia Sommergibili (COMFLOTSOM) di
Taranto ha rigettato l'istanza di rimessione degli incarichi di Medico competente
del ricorrente;
- del MSG n. 50351 del 5 febbraio 2014 di MARICOMLOG Napoli, mai
notificato e/o comunicato, con il quale il ricorrente viene designato Medico
Competente per COMFLOTSOM Taranto, Smg. Scire, Smg. Gazzana, Smg. Prini.
Smg. Pelosi, Smg. Longobardo, Nave Pantelleria, Nave Tremiti, Nave Procida,
Nave Salina, Nave Ciclope, Nave Saturno, Nave Tenace e Traghetto Cheradi;
- dell'ordine del giorno n. 70 del 6 febbraio 2014, notificato il successivo giorno 10,
ed accettato
con riserva dal ricorrente, con il quale il Comandante di Nave Saturno nominava
quest'ultimo "medico competente per gli adempimenti previsti dalle normative
vigenti";
- dell'ordine del giorno n. 160 del 6 febbraio 2014, notificato il successivo giorno
10, ed accettato con riserva dal ricorrente, con il quale il Comandante di Nave
Tenace nominava quest'ultimo "medico competente per gli adempimenti previsti
dalle normative vigenti";
- dell'atto prot. 292 del 6 febbraio 2014, notificato il successivo giorno 10, ed
accettato con riserva dal ricorrente, con il quale il Comandante di Nave Ciclope
nominava quest'ultimo "medico competente per gli adempimenti previsti dalle
normative vigenti";
- dell'ordine del giorno n. 28 del 29 gennaio 2014, ed accettato con riserva dal
ricorrente, con il quale il Comandante di Nave Procida nominava quest'ultimo
"medico competente per gli adempimenti previsti dalle normative vigenti";
- ove necessario e per quanto di interesse:
a) della Direttiva del 5 maggio 2010 della Direzione Generale della Sanità Militare;
b) del provvedimento direttoriale del Direttore Generale della sanità militare del 31
marzo 2011, nel quale si afferma che il ricorrente risulta essere in possesso dei
requisiti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 38 del D.Lgs. 81/08 e
che risulta essere nell'elenco dei medici competenti dell'Amministrazione della
Difesa istituito presso la Direzione Generale della Sanità Militare;
c) della Lettera di trasmissione dell'Ispettorato di Sanità della Marina M-D
MSPESAN 0002309 del 28.04.2011; della nota prot. M_D MSPESAN 0003442
del 1 agosto 2012;
d) della nota prot. M_D MSPESAN 0003529 del 8 agosto 2012;
e) della nota della Marina Militare - Direzione di Sanità Taranto - Prot. n. M D
MSANTA 0001091 del 25 marzo 2013;
f) dell'allegato alla suddetta nota Prot. n. M_D MSANTA 0004239;
g) della Circolare SMM 1062 "Istruzioni per l'attuazione delle norme di legge in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro Edizione 2011";
h) della circolare n. 2/2014 del 22 gennaio 2014 dell'Ispettorato di Sanità Marina
Militare;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e per
l'accertamento del mancato possesso da parte del ricorrente dei requisiti previsti
dall'art. 38, 1 comma, lett. d-bis del D.Lgs. 81/08, e, pertanto, per l'accertamento
del diritto del ricorrente a non essere incluso nell'elenco dei Medici Competenti
dell'Amministrazione della Difesa istituito presso la Direzione Generale della
sanità militare, e, pertanto per l'accertamento del diritto del ricorrente a non essere
designato in qualità e con funzioni di Medico dall’Amministrazione e,
conseguentemente, a non essere nominato per svolgere il relativo incarico e le
relative funzioni dai "Datori di lavoro" indicati dall'Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2014 il dott. Mario Gabriele
Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dott. Davino si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi
di Bari e, successivamente, ha conseguito la Specializzazione in Malattie
dell'apparato respiratorio.
A seguito del superamento di concorso per Ufficiali "a nomina diretta", lo stesso,
dal settembre 1997, è in servizio nella Marina Militare come Ufficiale medico.
Con nota Prot. M D MSPESAN 0002309 del 28 aprile 2011, avente ad oggetto
"Iscrizione Albo Medici Competenti del Ministero Difesa — C.F. (SAN)
DAVINO MASSIMO", il Capo dell'Ispettorato di Sanità della Marina Militare —
1° Ufficio, inviava il provvedimento direttoriale di iscrizione nell'albo dei medici
competenti dell'amministrazione difesa dell’odierno ricorrente e comunicava che
sarebbe stata cura dello stesso Ispettorato avviare il Dott. Davino "ad un adeguato
percorso formativo quale necessario supporto per l'espletamento delle attività
sanitarie connesse alla funzione di medico competente per l'A.D.."
La predetta nota specificava, inoltre, che La Direzione di Sanità di Taranto avrebbe
dovuto "programmare, in collaborazione con gli specialisti in medicina del lavoro
della propria area giurisdizionale, idonee attività di affiancamento e tutor-ship
propedeutiche al futuro impiego dell'Ufficiale Superiore in argomento".
Successivamente il ricorrente veniva comandato alla frequenza di un corso presso
l'Università "La Sapienza" di Roma, che, però, a causa di prioritari motivi di
servizio (certificati dallo stesso Comando di appartenenza) ed anche a causa di un
infortunio sul lavoro non gli è stato validato:
- per aver abbondantemente superato la quota massima di assenze prevista
dall'Ordinamento didattico;
- per non aver superato utilmente l'esame finale scritto;
- per non aver sostenuto la prova orale dello stesso esame finale;
- per non aver svolto, sempre per documentate prioritarie esigenze di servizio, la
fase di tutoraggio e la tesi finale;
Il dott. Davino, successivamente, essendo venuto a conoscenza di essere stato
iscritto nell'elenco nazionale dei Medici Competenti istituito e tenuto presso il
Ministero della Salute ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 81/08, ed, in
particolare, di essere iscritto in quanto in possesso del requisito previsto dall'art. 38
d-bis) del suddetto Decreto, con apposita istanza chiedeva la cancellazione dal
sopra indicato elenco in quanto non aveva mai avanzato relativa istanza di
iscrizione.
A seguito della detta istanza, il Ministero della Salute, accogliendone le
motivazioni, provvedeva immediatamente a cancellare il ricorrente dall'Elenco
Nazionale dei Medici Competenti.
Successivamente la Direzione Generale della Sanità Militare provvedeva d'ufficio
all'iscrizione del ricorrente e di altri medici militari in un Elenco, non previsto dal
T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lsg 81/08), di Medici Competenti della
Difesa, sempre assicurando un adeguato percorso formativo.
Nel febbraio 2013 MARISAN Taranto designava il ricorrente quale "Medico
Competente" per CONFLOTSOM e i battelli da esso dipendenti (Comforsub,
Comgrupsom, Smg. Pelosi, Smg. Prini, Smf. Gazzana, Smg. Longobardo, Smg.
Scirè).
A seguito delle suddette designazioni e in previsione dei futuri compiti, il Dott.
Davino, chiedeva, tramite il proprio Comando, all'Ispettorato di Sanità M.M., di
essere avviato al Corso universitario di Specializzazione in Medicina del Lavoro,
per la necessaria formazione professionale.
Mentre tale istanza rimaneva inevasa dall'Ispettorato di Sanità della Marina
Militare, il ricorrente viene designato quale Medico Competente per altre tre navi
(Tremiti, Pantelleria e Procida).
Nel corso del mese di novembre 2013, il ricorrente presentava istanza per
rassegnare tutti gli incarichi di "Medico Competente" nel frattempo formalizzati
con le nomine predette.
In data 21 gennaio 2014, con nota D M MCFLSOM prot. n. 0000481, COMFLOTSOM comunicava al ricorrente il rigetto dell'istanza.
Avverso tale determinazione insorge il ricorrente sollevando plurime censure di
violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita l’amministrazione militare resistendo al ricorso e chiedendone la
dichiarazione di irricevibilità e, in subordine, la reiezione nel merito in quanto
infondato.
Con ordinanza n. 195/2014, questo Tribunale, accoglieva l’invocata tutela
cautelare sospendendo l’efficacia degli atti impugnati.
All’udienza pubblica del 9 luglio 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione di irricevibilità sollevata
dall’amministrazione resistente.
Osserva il Ministero della Difesa che con Decreto Dirigenziale prot. M D GSAN
004829 in data 31 marzo 2011 trasmesso all’odierno ricorrente dall'Ispettorato di
Sanità M.M. con lettera in data 28 aprile 2011, la Direzione Generale di Sanità
Militare ha disposto l'iscrizione del Dott. Davino nell'elenco dei medici competenti
della Difesa in relazione al possesso del requisito di cui alla lettera d-bis), comma 1,
dell'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008.
Tale Decreto Dirigenziale, atto presupposto dei provvedimenti gravati, pur
figurando nell'elenco dei provvedimenti oggetto dell'attuale ricorso, non è stato
impugnato nel termine previsto all'articolo 29 del D. Lgs. 104/2010, e il ricorso,
quindi, sarebbe irricevibile in quanto, notificato in data 13 marzo 2014, è stato
impugnato solo in occasione degli ultimi provvedimenti che, adottati in ragione di
detta determinazione, hanno disposto per il C.F. Davino la designazione e la
nomina all'incarico di medico competente presso altri Comandi ed Enti della Forza
Armata.
L’eccezione non è fondata.
Invero si osserva che il provvedimento concretamente lesivo della posizione
giuridica del Dott. Davino è il diniego dell’istanza avente ad oggetto la remissione
degli incarichi attribuiti allo stesso in assenza della programmata formazione
professionale richiesta dalla legge e riconosciuta come essenziale dalla stessa
amministrazione militare. Nessuna lesione concreta ed attuale poteva, invece,
essere riconosciuta alla determinazione che, pur iscrivendo l’odierno ricorrente
nell’albo dei medici competenti, si premurava di predisporre l’avviamento
dell’interessato ad un “adeguato supporto formativo quale necessario supporto per
l’espletamento delle attività sanitarie connesse alla funzione di medico competente
A.D.” . L’impugnazione del provvedimento in parola sarebbe stato, quindi, carente
delle condizioni di esercizio dell’azione e, conseguentemente, sarebbe stato
inammissibile per il difetto di interesse a ricorrere in considerazione della carenza
di una lesione concreta ed attuale dell’interessato.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il "Medico Competente" è figura lavorativa disciplinata, per quanto in questa sede
di interesse dagli artt. 18-25-38 del D. Lgs. 81/2008 e dall'art. 257 del D.P.R.
90/2010.
Testo Unico del 2008, segnatamente all'art. 38, prescrive che "per svolgere le
funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o
requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (per questi
specialisti il comma 2 dello stesso art. 38, prevede un corso formativo universitario
integrativo di un anno, n.d r.);
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa
l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento
di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".
Allo stesso modo il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare, all'art. 257, prevede che "nell'ambito delle attività e dei
luoghi di cui all' articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in
piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei
requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008".
Si noti, peraltro, che dal complesso delle disposizioni dettate in materia e, in
particolare dal T.U. 81/08, si evince chiaramente che le conoscenze mediche e
tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Medico
Competente attengono alla specifica materia della Medicina dei Lavoro.
Ciò è chiaramente espresso:
- nel comma I dell'Art. 39 dove si afferma che L'attivita' di medico competente e'
svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della
Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
- nel comma 3 dell'Art. 38 secondo il quale Per lo svolgimento delle funzioni di
medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione
continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e
successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale
successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal
programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70
per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro".
Il medico competente è, come afferma la stessa amministrazione resistente, una
delle figure "cardine" cui è affidata la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h, del D.Lgs. 81 del 2008 è definito come
quel professionista sanitario in possesso dei titoli utili a soddisfare i requisiti
formativi e professionali, funzionali a collaborare con il datore di lavoro, al fine di
effettuare una sorveglianza sanitaria idonea a valutare i potenziali rischi per la
salute dei lavoratori. Tale figura assume preminente rilievo per le Forze Armate in
virtù del peculiare contesto lavorativo.
La legge, dunque, prescrive, ai fini dell'esercizio delle funzioni di Medico
competente, il comprovato possesso dei requisiti testé indicati al duplice scopo di
rendere effettivo il servizio svolto dal medico incaricato a tutela della salute dei
lavoratori e di individuare un soggetto che, in quanto responsabile civilmente e
penalmente del suo operato, non può che essere effettivamente dotato delle
competenze necessarie allo scopo.
Tutti questi requisiti difettano in capo al ricorrente e la consapevolezza
dell’inadeguata preparazione professionale è chiara all’amministrazione militare che
nella nota del 28 aprile 2011 affermava che sarebbe stata cura dello stesso
Ispettorato di Sanità della Marina Mlitare avviare il ricorrente "ad un adeguato
percorso formativo quale necessario supporto per l'espletamento delle attività
sanitarie connesse alla funzione di medico competente per l'A.D.".
La predetta nota specificava, inoltre, che la Direzione di Sanità di Taranto
(MARISAN) avrebbe dovuto "programmare, in collaborazione con Rli specialisti
in medicina del lavoro della propria area giurisdizionale, idonee attività di
afflancarnento e tutorship propedeutiche al futuro impiego dell'Ufficiale Superiore
in argomento".
A tale proposito l’amministrazione resistente ha depositato in giudizio un attestato
di “avvenuta formazione e verifica dell'apprendimento", rilasciato al Dott.
Massimo Davino in data 30 novembre 2011 dal Professore Ordinario di Medicina
del Lavoro presso l'Università “La Sapienza” di Roma, ma omette
consapevolmente di depositare il documento, inviato allo stesso Ispettorato di
Sanità della Marina Militare e prodotto dalla parte ricorrente, rilasciato dalla stessa
Università - Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico-Legali e
dell'Apparato Locomotore, nella persona del Direttore del Corso, Prof. Francesco
Tomei,
attestante
la
circostanza
per
la
quale
l’attestato
prodotto
dall’amministrazione "è stato rilasciato per un errore di digitalizzazione, in quanto
lo stesso (Dott. Davino n.d.r.) non risulta aver conseguito la percentuale di
presenze previste dal regolamento ".
Nessun pregio può, inoltre, riconoscersi all’affermazione dell’amministrazione
militare secondo la quale il legislatore avrebbe prescritto l'obbligo di educazione
continua in medicina del lavoro, per lo svolgimento delle funzioni di medico
competente, come elemento conseguente e non precedente alla nomina
nell'incarico in questione. L’affermazione, per le aberranti conseguenze alle quali
condurrebbe, non possono essere assolutamente condivise. In considerazione della
delicatezza delle funzioni del Medico Competente sarebbe irragionevole poter
attribuire tale incarico ad un medico non adeguatamente formato demandando la
necessaria acquisizione delle competenze essenziali allo svolgimento delle funzioni
ad un momento successivo rispetto al conferimento dell’incarico. Alcun rilievo
può, infatti, avere la considerazione dell’amministrazione resistente secondo la
quale l’Ufficiale Medico della Marina è, già per sé, figura peculiare che combina un
bagaglio di formazione orientata, derivante dall'esperienza nella prevenzione delle
malattie di interesse militare in generale e navale in particolare, che lo rendono
capace di sviluppare appropriate ed efficaci attività di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori. L’affermazione, oltre a far riferimento a circostanze
astratte ed assolutamente non corroborate da idonei attestati professionali né
tantomeno da titoli di studio, non risulta suffragata da alcuna documentazione
idonea a supportare la validità di tale affermazione nei confronti dell’odierno
ricorrente.
Per le motivazioni suesposte il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla provvedimenti impugnati.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio
quantificate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge, in favore della parte
ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/07/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)