AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Newsletter n° 36
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Coordinata e diretta dal Dott. Claudio Biondi
Varese, 12 maggio 2014
In questo numero:
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
1) DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’ - Convenzione di Istanbul in vigore dal 1° agosto - (Convenzione sulla prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e la violenza domestica).
1.1) MINISTERO RISORSE AGRICOLE - FRUTTA NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 - Apertura nuove iscrizioni.
1.2) REGIONE F.V.G. – PARERE UFFICIO LEGALE – 1) Se la base di riferimento del calcolo del quorum costitutivo delle sedute del
consiglio comunale è quella dei 'componenti assegnati', detto quorum rimane immutato anche a seguito delle dimissioni di alcuni
consiglieri. 2) La determinazione del quorum deliberativo è lasciata all'autonomia regolamentare dell'Ente.
APPALTI , LAVORI PUBBLICI
2) AVCP – DELIBERAZIONE 5.5.2014 – determinazione per l’anno 2014 dell'ammontare delle contribuzioni dovute all’AVCP dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) DECRETO LEGGE 66/2014 - Fatturazione elettronica, il governo stringe i tempi anche per gli enti locali - il nuovo termine dovrebbe
essere il 31 marzo 2015, sebbene su questa data si debba ancora pronunciare la conferenza unificata.
3.1) CORTE DEI CONTI - Delibera 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR - Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione
economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Rendiconto della gestione 2013.
3.2) PATTO DI STABILITÀ INTERNO ENTI LOCALI ''ORIZZONTALE NAZIONALE'' (commi 1-7 art. 4-ter dl n. 16/2012, convertito, con
modificazioni, dalla l n. 44/2012 e successive modificazioni).
3.3) Approvato il certificato relativo alla comunicazione del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli
acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno.
3.4) PAGAMENTI P.A., LE NUOVE RISORSE PER GLI ENTI LOCALI NEL "DECRETO IRPEF".
3.5) D.L. 66/2014 – I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
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ELETTORALE
4) MINISTERO DELL’INTERNO – Pubblicazione n. 4 Edizione 2014 - Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.
4.1) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Corso online per presidenti di seggio.
PERSONALE
5) GLI EFFETTI SULLE ASSUNZIONI DEL D.L. 66 DEL 2014.
5.1) Prepensionamento per il personale della P.A.: circolare del ministro madia.
5.2) FUNZIONE PUBBLICA: inizia monitoraggio vincitori di concorso non assunti e idonei.
5.3) AGENZIA DELLE ENTRATE: istituito il codice tributo per compensare gli 80 euro mensili ai dipendenti.
5.4) FUNZIONE PUBBLICA: inizia monitoraggio vincitori di concorso non assunti e idonei.
5.5) DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI DIRIGENTI P.A.: sottoscritto definitivamente il CCNQ.
5.6) ISTRUZIONI PER L’ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO SICO DEI DATI DI ORGANICO E DI SPESA DEL PERSONALE
DIPENDENTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’ANNO 2013 (CONTO ANNUALE) - Circ. RGS 30.4.2014, n. 15.
5.7) MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 29/12/2011 N. 229: esplicazione delle
modalità operative e prima rilevazione - Circ. RGS 8.4.2014, n. 14.
5.8) PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001. circolare n. 2/2014 del dipartimento funzione
pubblica. assenze per visite, terapie, esami diagnostici.
5.9) La funzione di Segretario Comunale e Responsabile Anticorruzione è compatibile con l'incarico di Presidente di Commissione nei
concorsi interni? NO.
POLIZIA LOCALE
6) TAR TOSCANA, SEZ. III – SENTENZA 2 MAGGIO 2014, N. 670 - ordinanze contingibili e urgenti – ex art. 54, comma 4, t.u.e.l. –
complesso immobiliare avente destinazione d’uso “produttiva” – concesso in locazione a diciassette soggetti di nazionalità cinese –
accertate condizioni di estremo degrado, sia sotto il profilo edilizio, sia sotto quello igienico-sanitario e della sicurezza antincendio –
ordinanza di immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi – legittimità.
SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI
7) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE N. 3669/C DEL 15 APRILE 2014 - Aziende speciali e istituzioni: entro il 31
maggio iscrizione e deposito bilancio.
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AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
1) DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA’ - Convenzione di Istanbul in vigore dal 1° agosto
(Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica).
-
Il prossimo primo agosto entrerà ufficialmente in vigore la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica - meglio nota come "Convenzione di Istanbul" - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio
2011.
Grazie alle recenti ratifiche di Spagna, Andorra e Danimarca, infatti, si è superata la soglia delle 10 convalide da parte degli
Stati firmatari. Un passo fondamentale per l’entrata in forza del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per
combattere concretamente la violenza domestica nei confronti delle donne.
L'Italia è stata tra i primi paesi europei a fare propria la Convenzione, ratificandola nel giugno del 2013.
1.1) MINISTERO RISORSE AGRICOLE - FRUTTA NELLE SCUOLE - A.S. 2014/2015 - Apertura nuove
iscrizioni.
Dal 14 maggio 2014 sarà possibile iscrivere gli Istituti di scuola primaria, alla nuova edizione del programma "Frutta nelle
scuole" per l'anno scolastico 2014/2015.
L'iscrizione dovrà essere effettuata attraverso l'apposita procedura on-line che sarà resa disponibile sul sito di
www.fruttanellescuole.gov.it
1.2) REGIONE F.V.G. – PARERE UFFICIO LEGALE – 1) Se la base di riferimento del calcolo del quorum
costitutivo delle sedute del consiglio comunale è quella dei 'componenti assegnati', detto quorum
rimane immutato anche a seguito delle dimissioni di alcuni consiglieri. 2) La determinazione del
quorum deliberativo è lasciata all'autonomia regolamentare dell'Ente.
Il Comune chiede di conoscere un parere in merito al quorum necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio
comunale. A tal fine, precisa che il consiglio comunale, originariamente composto da 13 componenti, compreso il sindaco, si
dovrebbe ridurre a 11 membri (compreso il sindaco). [1]
Ciò premesso, desidera sapere quali siano le maggioranze necessarie ai fini della validità delle sedute consiliari, sia sotto il
profilo del quorum costitutivo che di quello deliberativo.
L'articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che 'il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento. La norma citata affida all'autonoma determinazione del consiglio
comunale, attraverso lo strumento di autonomia normativa del regolamento, la disciplina dei quorum necessari per la validità
delle deliberazioni, ponendo essa un limite solo con riferimento al numero minimo di consiglieri necessario per la validità della
seduta (c.d. quorum costitutivo o strutturale). Recita, infatti, l'articolo 38, comma 2, TUEL che: '[...] in ogni caso debba esservi
la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco [...]'.
L'articolo 8 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, rubricato 'Numero legale per la validità delle sedute',
facente parte del Titolo II ('Adempimenti preliminari alle sedute') recita: '1. Per la validità delle riunioni del Consiglio Comunale
è necessaria la presenza della metà dei componenti assegnati. 2. Dopo la prima seduta resa nulla per mancanza del numero
legale, per la validità della seduta successiva, di seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno quattro Consiglieri'.
Atteso che si tratta di comune con popolazione fino a 3.000 abitanti, la legge prevede che il consiglio comunale sia composto
dal sindaco e da 12 membri.
In base alle prescrizioni contenute nel regolamento consiliare, segue che il quorum strutturale minimo per la valida
costituzione di una seduta del consiglio comunale, in prima convocazione, è di 7 componenti (compreso il sindaco). Quanto
alla seconda convocazione il regolamento consiliare ritiene sufficiente la presenza di almeno quattro consiglieri.
Attesa la base di riferimento del calcolo del quorum costitutivo, che è quella dei 'componenti assegnati' secondo la previsione
di legge, segue che detto quorum (sette componenti) rimane immutato anche a seguito delle dimissioni di due consiglieri.
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Con riferimento alle maggioranze richieste per la valida assunzione di una deliberazione consiliare, l'articolo 9 del regolamento
per il funzionamento del consiglio comunale, rubricato 'Numero legale per la validità delle deliberazioni', stabilisce che:
'Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i
casi in cui sia richiesta, dalla legge o dallo statuto, una maggioranza qualificata'. Il successivo articolo 39, tuttavia, rubricato
'Calcolo della maggioranza' e inserito nel Titolo VI del regolamento consiliare ('Operazioni di votazione') recita: 'Perché una
deliberazione sia valida occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta e cioè un numero di voti favorevoli pari alla
metà più uno dei votanti, arrotondato per eccesso'.
L'Ente rileva una discrasia fra le due previsioni e, sentito per le vie brevi, chiede dei chiarimenti al riguardo che possano
risultare utili anche nell'ottica di una possibile modifica dell'attuale regolamento consiliare.
Al riguardo, si osserva che non compete a questo Ufficio interpretare il significato delle norme del regolamento sul
funzionamento del consiglio comunale, dovendo attribuirsi tale compito all'organo che le ha elaborate; pertanto, le seguenti
considerazioni sono espresse in via meramente collaborativa.
Come già sopra evidenziato, la determinazione delle maggioranze richieste per la valida assunzione di una deliberazione
consiliare è lasciata all'autonomia regolamentare dell'Ente.
In generale, per gli organi collegiali, vige il principio proprio di tutti i procedimenti decisori secondo cui la deliberazione deve
essere presa a maggioranza di voti. Sul concetto di maggioranza si suole, poi, distinguere tra una maggioranza semplice (o
relativa) che è quella che consiste nella mera prevalenza numerica rispetto a coloro che esprimono voti differenti; una
maggioranza assoluta, costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto ed una maggioranza qualificata, costituita da
una frazione prefissata dei votanti, superiore alla metà (per esempio, due terzi o tre quarti).[2]
Ciò premesso, nell'analizzare gli articoli 9 e 39 del regolamento consiliare si rileva che entrambi riferiscono il calcolo della
maggioranza al numero dei votanti ma, mentre la prima disposizione non contiene specificazioni ulteriori, la seconda precisa
che deve trattarsi di una maggioranza assoluta.
L'apparente discrasia tra le due disposizioni del regolamento consiliare può trovare spiegazione se si considera la vetustà dello
stesso. Il regolamento del consiglio comunale risulta, infatti, adottato con deliberazione del consiglio comunale del 10
dicembre 1997 e successivamente modificato nell'anno 1998.
Il testo unico comunale e provinciale del 4 febbraio 1915, n. 148 conteneva un'espressa disciplina sulle deliberazioni consiliari.
In particolare, l'articolo 298 dello stesso stabiliva, al terzo comma, che: 'Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la
maggioranza assoluta dei votanti'.[3]
Se si considerano le sentenze emesse dalla giurisprudenza in quegli anni si constata come il principio dalle stesse affermato
era che 'In mancanza di specifiche disposizioni le quali stabiliscano una diversa maggioranza nelle deliberazioni volte alla
formazione della volontà collegiale, detta volontà si identifica con quella espressa dalla maggioranza assoluta dei votanti'.[4]
Una possibile interpretazione[5] delle norme in esame potrebbe, pertanto, portare ad affermare che la maggioranza richiesta
ai fini della valida assunzione di una deliberazione consiliare sia quello della maggioranza assoluta dei votanti.
La giurisprudenza, a tale riguardo, ha affermato che se il numero dei votanti è pari la maggioranza assoluta può dirsi raggiunta
quando vengano ottenuti un numero di voti pari alla metà più uno dei votanti; se il numero dei votanti è dispari, invece, la
maggioranza assoluta sarebbe costituita da quel numero che, raddoppiato, dia una cifra superiore di una unità al numero di
votanti, purché venga superata, anche di una sola frazione, la metà del collegio. [6] Si ribadisce, peraltro, che spetta al
consiglio comunale esprimersi sull'interpretazione delle norme regolamentari. Considerata, inoltre, la datazione dell'attuale
regolamento consiliare, antecedente al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (ovverosia il D.Lgs 267/2000),
si consiglia l'Ente di modificare lo stesso adeguandolo alla normativa attualmente in vigore e, con riferimento specifico alla
determinazione del quorum funzionale, di formulare, in un'unica disposizione, che tipo di maggioranza debba sussistere
affinché una deliberazione consiliare sia validamente assunta ed a quale elemento-base la stessa debba essere rapportata.
---------------[1] Ciò a seguito delle dimissioni di due consiglieri comunali (le une già rassegnate, le seconde meramente prospettate) ed all'impossibilità di procedere alla
surroga dei dimissionari per esaurimento della lista a cui appartenevano i consiglieri venuti meno. [2] Così, 'Treccani.it, l'Enciclopedia italiana', alla voce
'Maggioranza', consultabile sul sito: www.treccani.it [3] Tale decreto è stato abrogato (salvo che per taluni articoli specificamente indicati) dall'articolo 64
della legge 8 giugno 1990, n. 142; successivamente l'articolo 28 della legge 3 agosto 1999, n. 265 ha nuovamente disposto l'abrogazione dell'indicato decreto.
[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 24 marzo 1994, n. 414. Nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14 giugno 1994, n. 672 e Corte
Conti, sez. controllo, sentenza del 27 novembre 1992, n. 44. [5] Ci si avvarrebbe, in particolare, di un'interpretazione logico-sistematica in forza della quale il
significato di una norma viene determinato tenendo conto della connessione con le altre norme e del fatto che l'interprete dovrebbe sempre privilegiare
quelle interpretazioni che, evitando le contraddizioni nell'ambito di un singolo documento normativo, diano una certa coerenza al sistema. [6] Così, T.A.R.
Sicilia, Catania, sez. I, sentenza del 23 maggio 1994, n. 1032; T.A.R. Campania, sez. III, sentenza del 29 gennaio 1988, n. 5; Consiglio di Stato, sentenza n. 1135
del 1976.
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APPALTI , LAVORI PUBBLICI
2) AVCP – DELIBERAZIONE 5.5.2014 – determinazione per l’anno 2014 dell'ammontare delle
contribuzioni dovute all’AVCP dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le
relative modalità di riscossione.
(clicca qui per accedere a “AVCP – Deliberazione 5.5.2014”)
Importo posto a base di gara
Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000
Esente
Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
€ 30,00
Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
€ 20,00
€ 225,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
€ 70,00
€ 375,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a
€ 600,00
€ 140,00
€ 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a
€ 200,00
€ 20.000.000
€ 800,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000
€ 500,00
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) DECRETO LEGGE 66/2014 - Fatturazione elettronica, il governo stringe i tempi anche per gli enti
locali - il nuovo termine dovrebbe essere il 31 marzo 2015, sebbene su questa data si debba ancora
pronunciare la conferenza unificata.
La fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione crea grandi attese da tempo: i benefici attesi riguarderebbero,
principalmente, la riduzione di costi per le imprese e per la stessa Pa, la semplificazione delle procedure di pagamento e le
nuove possibilità di controllo derivanti dall'informatica.
L'obbligo di emettere fattura elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stabilito dal comma 209, articolo 1,
della legge 244 /2007 (legge finanziaria 2008). Il successivo comma 213 della stessa legge, poi, rinvia a un decreto per la
fissazione della data di decorrenza dell'obbligo.
LA TEMPISTICA PRIMA DEL DL 66/2014.
Il decreto 3 aprile 2013 n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da
applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha
stabilito, nei confronti di ministeri, Agenzie fiscali ed enti di previdenza, che la fatturazione elettronica sarà obbligatoria dal 6
giugno 2014, data a partire dalla quale non potranno più accettare fatture in formato cartaceo.
Lo stesso decreto ha previsto che per le rimanenti amministrazioni, fatta eccezione per quelle locali, l'obbligo scatterà dal 6
giugno 2015.
Relativamente agli Enti locali c'è da aggiungere, invece, che il 20 febbraio 2014 c'è stata l'Intesa sullo "schema di decreto del
ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, recante
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la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni locali, ai sensi dell'articolo 1, comma
214, della legge 24 dicembre 2007 n. 244". In base a tale Intesa, secondo quanto emerso ufficiosamente, l'emanando decreto
ministeriale avrebbe dovuto rendere esplicito il 6 giugno 2015 come scadenza per l'avvio della fatturazione elettronica.
IL "NUOVO" TERMINE PER GLI ENTI LOCALI: 31 MARZO 2015.
In questo quadro giuridico di scadenze interviene ora l'accelerazione impressa dal Governo.
Per quanto riguarda gli Enti locali, l'articolo 25 del Dl 66/2014 impone che "Alla medesima data, sentita la Conferenza
unificata, (…) è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto 55/2013 per le amministrazioni locali
di cui al comma 209 della legge 244/ 2007."
In tal senso, dunque, è fissato "d'imperio" (forse anche con qualche eccesso considerando che il termine è comunque soggetto
a intesa in sede di Conferenza Unificata) la data che dovrà essere espressa nell'emanando decreto ministeriale relativo alle
amministrazioni locali. Di conseguenza, salvo sorprese in sede di Conferenza unificata, la scadenza per la piena fatturazione
elettronica per i Comuni sarà il 31 marzo 2015 (e non quella, ritenuta finora probabile, del 6 giugno 2015).
I CONTENUTI DELLE FATTURE ELETTRONICHE.
Per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, l'articolo 25 del Dl 66/2014,
inoltre, cita alcuni elementi di dettaglio della fattura elettronica, richiedendo che essa contenga:
1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n.
136;
2) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria,
interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto in base all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
Il comma 3, infine, prevede la sanzione in caso di mancato inserimento di questi contenuti: le pubbliche amministrazioni non
potranno procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dei codici Cig e Cup.
3.1) CORTE DEI CONTI - Delibera 15 aprile 2014, n. 11/SEZAUT/2014/INPR - Linee guida e relativi
questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione
dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione
2013.
(clicca qui per accedere a “CORTE DEI CONTI – Delibera 15 aprile 2014, n.11/SEZAUT/2014/INPR”)
(clicca qui per accedere a “CORTE DEI CONTI - Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria
degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della
gestione 2013”)
(clicca qui per accedere a “Questionario per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti alla data del 31/12/2011”)
(clicca qui per accedere a “Questionario per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti alla data del 31/12/2011”)
(clicca qui per accedere a “Questionario per le Province”)
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3.2) PATTO DI STABILITÀ INTERNO ENTI LOCALI ''ORIZZONTALE NAZIONALE'' (commi 1-7 art. 4-ter dl n.
16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012 e successive modificazioni).
È stata predisposta l’applicazione per l’acquisizione delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di stabilità interno
“orizzontale nazionale”. Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto
di stabilità interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno 2014, l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.
Il comune che prevede di conseguire, nel 2014, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può
richiedere, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito
web appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014, lo spazio finanziario di cui necessita per
effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, gli spazi finanziari sono
destinati anche per pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione
all’esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione a l 31 dicembre 2013).
Il comune che nel 2014 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo
complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti.
Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti,
l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.
Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in
misura proporzionale.
Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi
ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo.
Si prega di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, soprattutto con riferimento all’unità di misura che è in migliaia
di euro (euro/1.000). Si rammenta, al riguardo, che, decorsa la data del 15 giugno, non è più possibile rettificare i dati. Il
miglioramento (o il peggioramento) dell’obiettivo dell’anno in corso e del biennio successivo conseguente al patto nazionale è
operato sulla base dei predetti dati.
La variazione dell’obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio
acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2014 (calcolata per difetto nel 2015 e per eccesso nel 2016).
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni
interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione
dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale “orizzontale” trova evidenza nella
fase 4-B del modello di calcolo degli obiettivi programmatici OB/14/C presente nel sito web dedicato al patto di stabilità
interno http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto.
Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la
certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono
stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale e, per gli enti che
partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche per impegni in conto capitale già
assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all’esercizio 2014. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento,
non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ceduti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio
successivo.
Il modello del monitoraggio, MONIT/14, prevede la rilevazione, nella voce “PagRes”, dei pagamenti di residui passivi di parte
capitale di cui al comma 6 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il
pagamento di residui passivi di parte capitale (e, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, per impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione
all’esercizio 2014) non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un
peggioramento dell’obiettivo 2014, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
PAGINA 8
3.3) Approvato il certificato relativo alla comunicazione del tempo medio dei pagamenti effettuati
nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno.
Dalla Direzione centrale della Finanza Locale istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati
richiesti nella certificazione.
Con decreto del Ministero dell’interno, in corso di pubblicazione, è stato approvato il certificato relativo alla comunicazione da
parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell’anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e
servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66.
Sul sito della Direzione Centrale della Finanza Locale è possibile prendere visione della circolare F.L. 8/2014 dell'8 maggio 2014
con cui si forniscono istruzioni e chiarimenti indispensabili per una corretta determinazione dei dati richiesti nella
certificazione, che potrà essere trasmesso dai comuni e dalle province attraverso apposito sistema telematico che sarà attivo
dal 9 maggio al 31 maggio 2014 sul medesimo sito alla pagina web: http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html.
In concomitanza con l’accesso al richiamato sistema telematico sarà possibile prendere visione, sempre sul sito della Finanza
Locale, anche della guida a sostegno dell’utilizzo dell’applicazione predisposta per l’acquisizione del richiamato modello “A”
(http://finanzalocale.interno.it/ser/tbel/ManualeUtenteCertificazioniPDF.pdf).
Il nuovo certificato di “concorso alla spesa pubblica” prevede per legge la firma del Rappresentante Legale dell’Ente. Pertanto,
prima di compilare ed inviare il pdf, si invita a censire questa nuova figura nella sezione “Configurazione Ente” dell’AREA
CERTIFICATI –TBEL del sito web della Finanza Locale, che può anche coincidere, in caso di delega, con una figura già presente
nella richiamata sezione “Configurazione Ente”.
Le modalità per effettuare tale configurazione sono le medesime utilizzate già per inserire le figure del Responsabile del
Servizio Finanziario, del Segretario Comunale/Provinciale, del Revisore (ampiamente descritte anche nel manuale utente, cap.
2.2).
Per qualsiasi chiarimento in ordine a quanto indicato si può contattare il personale della Direzione Centrale della Finanza
Locale i cui indirizzi e-mail e telefonici sono riportati al punto 3. della richiamata circolare.
3.4) PAGAMENTI P.A., LE NUOVE RISORSE PER GLI ENTI LOCALI NEL "DECRETO IRPEF".
Il decreto-legge 66/2014, se da un lato obbliga gli enti locali al rispetto dei tempi di pagamento, dall’altro fornisce ulteriori
risorse per i debiti della p.a., secondo la metodologia già utilizzata nel d.l. 35/2012. Qui di seguito sono esaminati i principali
contenuti del decreto.
Ulteriori risorse.
L'articolo 32 del decreto prevede un incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8.4.2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 6.6.2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 6 miliardi di euro. Tali somme possono essere utilizzate da parte
degli enti locali nel modo seguente:

per i pagamenti, da parte delle regioni e degli enti locali, dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31
dicembre 2013;

per il pagamento dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento sempre entro il
31 dicembre 2013 entro il predetto termine;

per il pagamento dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre
2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva;

per i debiti fuori bilancio contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Le regioni e gli enti locali, nel limite delle risorse stabilite dal decreto, avanzeranno specifica richiesta dell’anticipazione della
liquidità necessaria. A fronte delle citate richieste, entro il 31 luglio 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio
decreto, sentita la Conferenza unificata, stabilirà i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle citate risorse
addizionali.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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Il decreto prevede, altresì, che le citate risorse aggiuntive di 6 miliardi, sono incrementate da eventuali disponibilità relative ad
anticipazioni di liquidità attribuite precedentemente e non ancora erogate alla data di emanazione del citato decreto
ministeriale (che dovrà avvenire come detto entro il 31 luglio 2014).
Per quanto riguarda le regioni, il decreto Irpef precisa che l’eventuale erogazione suppletiva è concessa qualora venga
certificato l’avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili
da parte delle Regioni con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
Comuni in dissesto finanziario.
Per l’Anno 2014, limitatamente ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1°ottobre 2009 e sino alla
data di entrata in vigore della legge 6.6.2013, n. 64 e che hanno aderito alla procedura semplificata di cui all’art. 258 t.u.e.l.,
previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014
da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi dall’organo
straordinario di liquidazione. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti,
comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la
medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,
distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà
determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione.
Debiti società partecipate.
L’art. 31 del decreto prevede una ulteriore dotazione finanziaria da parte degli enti locali, pari a 2 miliardi di euro, per il
pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate. Il pagamento concerne:
a. i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b. i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
c.
i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se
riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui all'articolo 243-bis t.u.e.l., approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Al fine di formulare la richiesta dell’anticipazione di liquidità, gli enti locali dovranno presentare una dichiarazione attestante la
verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso
ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
Le risorse ricevute dalle società partecipate sono destinate, in via prioritaria, all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento
entro il predetto termine.
Cessione di crediti certificati.
L’art. 37 del decreto prevede per tutte le p.a., diverse dallo Stato, che i debiti di parte corrente (con esclusione di quelli di
parte capitale) certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali, sono assistiti
dalla garanzia dello Stato qualora certificati, ovvero anche se non certificati, ma comunque maturati al 31 dicembre 2013 se:

i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica;

i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche
amministrazioni debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Il
diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato. Il
mancato rispetto di tali obblighi comporta, oltre alle responsabilità dirigenziali, l’inibizione da parte delle p.a.
procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento.
Tali debiti non rilevano ai fini del Patto di stabilità.
Una volta avuta la certificazione, i soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia
dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti
assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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In caso di cessione del credito da parte delle imprese, la p.a. debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità,
una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a
garanzia dell'operazione parte delle proprie entrate di bilancio. Le amministrazioni sono, in ogni caso tenute, in caso del venir
meno della crisi di liquidità, al rimborso del debito residuo.
3.5) D.L. 66/2014 – I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Il provvedimento introduce disposizioni che accelerano i pagamenti e cercano di evitare la formazione di una nuova massa di
debiti con i privati. In tale ambito acquistano un grande rilievo i nuovi vincoli che vengono dettati per le assunzioni di
personale, che sono subordinate all'effettivo rispetto dei termini fissati dal legislatore per i pagamenti.
Le misure
Per favorire il rapido pagamento dei debiti delle Pa si potenzia l'utilizzazione della specifica piattaforma elettronica.
Il provvedimento stabilisce l'obbligo di pubblicazione su di essa, entro il 15 di ciascun mese, dei "dati relativi ai debiti non
estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i
quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori".
In questi casi gli ordinativi di pagamento dovranno essere inseriti su tale piattaforma.
La violazione della disposizione "è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del
dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare". Il rispetto è garantito dal soggetto cui spetta il
controllo di regolarità amministrativa e contabile, cioè negli Enti locali i Segretari, ma anche i revisori dei conti.
Inoltre, sono dettate misure per favorire l'estinzione dei debiti delle Pa, anche mediante il loro inserimento nei piani di
riequilibrio, così come altre specifiche per il pagamento dei debiti delle società degli Enti locali, in particolare per quelli
accumulati dalle stesse amministrazioni.
Previsto, poi, l'aumento delle risorse destinate al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti e disposte anticipazioni per le
amministrazioni locali in dissesto. Dettate misure per favorire la cessione dei crediti certificati, anche tramite la piattaforma
elettronica.
Per prevenire il maturare di nuovi debiti ai conti consuntivi vanno allegati relazioni sull'importo dei pagamenti relativi a
transazioni commerciali effettuati e il tempo medio dei pagamenti, nonché le "misure adottate o previste per consentire la
tempestiva effettuazione dei pagamenti".
Tutte le Pa "adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le
richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni
professionali emesse nei loro confronti". Tale elenco è unitario per l'intero Ente. Il legislatore ne detta il contenuto.
Viene rafforzato il vincolo alla certificazione dei conti consuntivi degli Enti locali e fissato il termine di 60 giorni per i
versamenti tra le Pa.
ELETTORALE
4) MINISTERO DELL’INTERNO – Pubblicazione n. 4 Edizione 2014 - Elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia. Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione.
(clicca qui per accedere a “MINISTERO DELL’INTERNO – Pubblicazione n.4 Edizione 2014”)
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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4.1) REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Corso online per presidenti di seggio.
In vista delle prossime elezioni comunali del 25 maggio 2014, il Servizio elettorale della Regione Friuli Venezia Giulia, in
collaborazione con INSIEL S.p.A, propone per la prima volta un corso di formazione a distanza rivolto a presidenti di seggio,
segretari, scrutatori e uffici elettorali comunali.
Il corso è strutturato in 11 moduli e ripercorre le principali procedure che devono essere seguite durante le operazioni di
votazione e di scrutinio. Le presentazioni possono essere ascoltate in sequenza oppure separatamente, a seconda delle
tematiche che si vogliono approfondire. È anche possibile scaricare e stampare ciascun modulo del corso in formato PDF.
http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/corso_pres_seggi/
PERSONALE
5) Gli effetti sulle assunzioni del d.l. 66 del 2014.
Il decreto legge 66/2014 stabilisce che, nel caso in cui le Pa registrino "tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014
e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, nell'anno
successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione".
Si introduce, quindi, una sanzione molto pesante, visto che il divieto di effettuare assunzioni riguarda il personale a tempo
indeterminato, compreso il ricorso alla mobilità, nonché quello a tempo determinato, comprese le proroghe e/o il rinnovo,
anche dei dirigenti e responsabili assunti in base all'articolo 110 del Tuel, nonché il ricorso ai contratti di somministrazione e al
lavoro accessorio.
Si possono ritenere al di fuori di tale vincolo, sulla scorta delle interpretazioni dettate per il mancato rispetto del patto di
stabilità, le convenzioni stipulate con altri Enti locali in base agli articoli 30 del Dlgs 267/2000 e/o dell'articolo 14 del CCNL 22
gennaio 2004.
Di conseguenza le assunzioni di personale oggi sono soggette a otto vincoli:
1) avere rispettato il patto di stabilità in passato e nel corso dell'anno;
2) avere rispettato il tetto alla spesa del personale (anno precedente per gli Enti soggetti al patto e 2008 per quelli non
soggetti al patto), nonché rispettarlo nel corso dell'anno;
3) avere rispettato il rapporto massimo del 50% tra la spesa del personale e quella corrente e rispettarlo nel corso dell'anno;
4) avere effettuato la verifica dell'eccedenza e/o sovrannumero del personale;
5) avere rideterminato la dotazione organica nel corso del triennio precedente;
6) avere adottato il programma annuale e triennale per il fabbisogno del personale e avere incluso tale assunzione in questo
programma;
7) avere adottato il piano delle azioni positive;
8) non avere superato nell'anno precedente i tempi di pagamento di cui al Dlgs 231/2002 nelle soglie fissate dal Dl 66/2014.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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5.1) Prepensionamento per il personale della P.A.: circolare del ministro madia.
In caso di soprannumero o di eccedenze di personale, nella pubblica amministrazione è possibile utilizzare
il prepensionamento, per coloro che hanno maturato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico e alle decorrenze di
tale trattamento previgenti rispetto alla riforma Fornero (ultrattività prevista fino al 31 dicembre 2016); in subordine,
"l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale" anche mediante il ricorso a forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà.
I limiti entro cui è ammesso il ricorso a questo strumento e le modalità applicative sono stati definiti con la circolare n. 4 del 28
aprile 2014 dal ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia. Rientra nel quadro degli
interventi di riduzione della spesa pubblica e migliore allocazione del personale delle amministrazioni pubbliche, e in nessun
caso può essere utilizzato per eludere il regime pensionistico introdotto dalla stessa legge Fornero (decreto legge n.201/2011,
convertito dalla legge n.214/2011).
La circolare precisa che il prepensionamento (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro) è consentito solo nei casi di
soprannumero ed eccedenza del personale, nel limite massimo delle posizioni individuate in esubero.
L’esubero è l’individuazione nominativa del personale in soprannumero o in eccedenza: la soprannumerarietà si riscontra
quando il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, per cui l’amministrazione non ha più posti
vacanti utili per un’eventuale riconversione del personale. L’eccedenza, invece, è la situazione in cui il personale in servizio
supera la dotazione organica in una o più qualifiche, categorie o profili professionali di riferimento. Si differenzia dalla
soprannumerarietà perché la disponibilità di posti in altri profili potrebbe consentire la riconversione del personale. Per i
pensionamenti in caso di soprannumero viene anche richiamata la circolare n.3 del 29 luglio 2013 del ministro per la Pubblica
amministrazione e la semplificazione.
Le situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza di personale possono derivare da:




riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni centrali (in base al decreto legge n.95/2012 convertito dalla
L. 135/2012);
ragioni funzionali, per revisione del fabbisogno di personale, che è una misura straordinaria;
ragioni finanziarie;
piani di ristrutturazione decisi dalle amministrazioni pubbliche.
La normativa di riferimento per tali situazioni è posta dai decreti n. 165/2001 e n.95/2012.
Il prepensionamento può essere utilizzato da tutte le amministrazioni pubbliche (decreto legislativo n.165/2001) ma non da
altri organismi di diritto pubblico o dalle società partecipate da amministrazioni pubbliche.
In caso di ricorso al prepensionamento le amministrazioni sono tenute a rispettare una serie di vincoli per la salvaguardia degli
equilibri di finanzia pubblica.
Viene precisato che:



le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione
organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve scaturire una diminuzione strutturale della spesa di personale;
i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget
da destinare a eventuali assunzioni;
non sono consentite assunzioni né di vincitori di concorso né di idonei finchè non è riassorbito il personale in
eccedenza nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l’eccedenza e non si sono create ulteriori vacanze in relazione
al pensionamento ordinario.
5.2) FUNZIONE PUBBLICA: inizia monitoraggio vincitori di concorso non assunti e idonei.
Entro poche settimane si conoscerà con esattezza il numero dei vincitori di concorso non assunti e degli idonei nelle
graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni italiane. Sarà il risultato del monitoraggio avviato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disposto dalla legge 125/2013, e rivolto a tutte le PA che devono
completare l'inserimento dei dati entro il 23 maggio 2014 collegandosi all'indirizzo url http://concorsiripam.formez.it. Si tratta
di una procedura lungamente attesa che contribuisce a rimettere ordine sui temi dell'accesso alle carriere della pubblica
amministrazione, uno dei punti principali dell'azione di governo nella riforma della PA.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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5.3) AGENZIA DELLE ENTRATE: istituito il codice tributo per compensare gli 80 euro mensili ai
dipendenti.
L'Agenzia delle entrate rende noto che è stato istituito il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66” con la risoluzione n. 48/E del 7
maggio 2014. I sostituti d’imposta potranno così recuperare, tramite l’istituto della compensazione, il credito erogato ai
lavoratori dipendenti e assimilati che ne hanno titolo (articolo 1, Dl 66/2014).
Il codice è esposto in nella sezione “Erario” del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del
mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.
5.4) FUNZIONE PUBBLICA: inizia monitoraggio vincitori di concorso non assunti e idonei.
Entro poche settimane si conoscerà con esattezza il numero dei vincitori di concorso non assunti e degli idonei nelle
graduatorie concorsuali nelle pubbliche amministrazioni italiane. Sarà il risultato del monitoraggio avviato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto disposto dalla legge 125/2013, e rivolto a tutte le PA che devono
completare l'inserimento dei dati entro il 23 maggio 2014 collegandosi all'indirizzo url http://concorsiripam.formez.it. Si tratta
di una procedura lungamente attesa che contribuisce a rimettere ordine sui temi dell'accesso alle carriere della pubblica
amministrazione, uno dei punti principali dell'azione di governo nella riforma della PA.
5.5) DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI DIRIGENTI P.A.: sottoscritto definitivamente il CCNQ.
Il Consiglio dei Ministri si è espresso favorevolmente alla sottoscrizione della nuova ipotesi di contratto collettivo nazionale
quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza della
Pubblica amministrazione per il triennio 2013-2015.
Il riferimento è all’ipotesi sottoscritta da Aran e Organizzazioni sindacali il 30 luglio 2013.
Come sottolineava l’Aran sul proprio sito istituzionale “l’ipotesi in parola distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi
sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni rappresentative nelle Aree di contrattazione collettiva nel triennio 2013-2015.
Le citate prerogative, infatti, competono, ai sensi dell’art. 43, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, esclusivamente sulla base del
grado di rappresentatività, tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative delle
associazioni sindacali”.
L’ipotesi , tra l’altro, per la prima volta rende effettiva la decurtazione del 15% prevista dal D.M. 23 febbraio 2009. Tale
decurtazione, però, si applica a tutti i settori ad eccezione di regioni, autonomie locali e servizio sanitario nazionale.
5.6) ISTRUZIONI PER L’ACQUISIZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO SICO DEI DATI DI ORGANICO E DI
SPESA DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L’ANNO 2013 (CONTO
ANNUALE) - Circ. RGS 30.4.2014, n. 15.
La Ragioneria generale dello Stato pubblica la circolare 30.4.2014, n. 15 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema
informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013
(conto annuale).
La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000
Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:
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alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello
stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle
relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei
contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni
di fatto dei pubblici dipendenti;
all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di
Censimento degli Enti locali;
al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.
5.7) MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 29/12/2011
N. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione - Circ. RGS 8.4.2014, n. 14.
Con la circolare 8.4.2014, n. 14, diffusa l'altro ieri, la Ragioneria generale dello Stato definisce le prime modalità operative del
monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell'univocità dell'invio delle informazioni introdotto dal dlgs n.
229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti - in tutto o in parte - in altre banche dati non sono oggetto di
ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati.
A partire da settembre - data del primo invio delle informazioni al MEF - non sono pertanto oggetto d'invio le informazioni
sulle opere pubbliche inviate:

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alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - AVCP;
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica nell'ambito del sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF;
alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF relativa agli interventi finanziati nell'ambito delle politiche comunitarie e
di coesione.
Ciò è fattibile grazie all'interazione tra sistemi informativi che rilevano momenti o aspetti differenti della stessa opera
pubblica, la cui interconnessione - prima dell'adozione del DLGS. n. 229/2011 - risultava impossibile a causa
dell'incompatibilità delle informazioni presenti nelle varie rilevazioni.
La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell'univocità dell'invio basato sul
legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:


il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall'AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP se
non in presenza di un CUP valido.
L'associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al
CUP con le informazioni relative all'affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l'intero ciclo
di vita dell'investimento.
L'evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal Dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l'interconnessione anche con
altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si
veda in tal senso l'art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Questo tipo di interazioni solleverà sempre più le Amministrazioni dalla c.d. 'molestia statistica', ovvero dal dover inviare dati
simili sullo stesso oggetto a soggetti diversi, più volte e in tempi differenti.
La circolare stabilisce inoltre che la prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014
e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014.
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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5.8) PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI. art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001. circolare n.
2/2014 del dipartimento funzione pubblica. assenze per visite, terapie, esami diagnostici.
Il Dipartimento della funzione pubblica, in relazione al disposto dell'art. 55 septies, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, ha
chiarito che, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente deve fruire dei
permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i
permessi brevi o la banca delle ore). La giustificazione dell'assenza, ove ciò sia richiesto per la fruizione dell'istituto (es.:
permessi per documentati motivi personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). Nel caso di
concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di
incapacità lavorativa, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia.
5.9) La funzione di Segretario Comunale e Responsabile Anticorruzione è compatibile con l'incarico di
Presidente di Commissione nei concorsi interni? NO.
Al responsabile anti corruzione, sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC (ex Civit), non devono essere assegnati compiti
dirigenziali in attività che hanno un elevato rischio di corruzione, attività che ricordiamo devono essere individuate dai piani
anticorruzione redatti dai singoli enti. In base alle previsioni dettate esplicitamente dalla legge 190/2012 tutte le procedure
relative alle assunzioni, compresi concorsi e progressioni, sono espressamente da considerare come attività a elevato rischio di
corruzione. Da qui la conclusione che il Segretario cui siano stati attribuiti i compiti di responsabile anticorruzione non può
svolgere l’incarico di presidente di una commissione di concorso interno. Non si può parlare esplicitamente di incompatibilità
in quanto non vi è una disposizione di legge esplicita in questa direzione, ma si deve parlare, oltre che di opportunità, anche di
oggettivo di contrasto tra i compiti svolti come presidente della commissione e quelli assegnati al responsabile anticorruzione,
attività che per molti aspetti possono essere assimilate a quelle di controllore e di controllato. Si ricorda che le progressioni
verticali sono state abrogate dal Dlgs 150/2009 e che oggi si possono fare al più concorsi pubblici con riserva per gli interni non
superiore al 50 per cento.
(Fonte: Guida Enti Locali 3 maggio 2014)
POLIZIA LOCALE
6) TAR TOSCANA, SEZ. III – SENTENZA 2 MAGGIO 2014, N. 670 - ordinanze contingibili e urgenti – ex art.
54, comma 4, t.u.e.l. – complesso immobiliare avente destinazione d’uso “produttiva” – concesso in
locazione a diciassette soggetti di nazionalità cinese – accertate condizioni di estremo degrado, sia
sotto il profilo edilizio, sia sotto quello igienico-sanitario e della sicurezza antincendio – ordinanza di
immediata cessazione dell’utilizzo dei locali e lo sgombero dei medesimi – legittimità.
(clicca qui per accedere a “TAR TOSCANA, SEZ III – Sentenza 2/05/2014, n.670”)
È legittima l’ordinanza ex art. 54 del d.lgs. 267/00 (t.u.e.l.) con la quale il sindaco, visti i rapporti della polizia municipale e
quelli presentati dai tecnici dell’Asl, in merito alle verifiche effettuate presso i locali di un complesso immobiliare, avente
destinazione d’uso “produttiva”, concesso in locazione a ben diciassette soggetti di nazionalità cinese, titolari di altrettante
distinte ditte di confezioni, e preso atto dei pareri tecnici del dirigente del Servizio Gestione Attività edilizia di
inagibilità/inabitabilità dell’immobile in questione, ordinava, per gli evidenti motivi di pericolo per la sicurezza, l’igiene e la
salute pubblica e privata, e a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, l’immediata cessazione dell’utilizzo dei locali
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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e lo sgombero dei medesimi, fino al permanere delle condizioni sopra rappresentate. Nel caso di specie, infatti, la situazione
complessiva che l’intervento “interforze” ha riscontrato nell’immobile per cui è causa è tale da connotare sia un grave pericolo
per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, nei termini della contingibilità ed urgenza richiesti dalla norma del t.u.e.l., così
anche come parzialmente modificata dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 115/2011. Ed infatti, il degrado e
l’inadeguatezza delle strutture a fini abitativi e la promiscuità tra uso produttivo ed abitativo posta in essere mediante una
pluralità sistematica di interventi edilizi abusivi, così come lo svolgimento dell’attività lavorativa senza l’osservanza delle
norme sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, fino alle drammatiche condizioni di vita delle persone che, più o meno
volontariamente, si trovavano a vivere in questo immobile, danno chiara contezza del degrado civile e sociale riscontrato; tutti
elementi questi sufficienti a giustificare l’esercizio del potere ex art. 54 t.u.e.l., allo scopo di tutelare la sicurezza urbana,
l’igiene e la salute pubblica e degli stessi abitanti dell’immobile. Pertanto, non sarebbe stata corretta l’adozione di un
provvedimento ai sensi dell’art. 222, r.d. 27.7.1934, poiché a difettare nell’immobile non erano soltanto i requisiti igienicosanitari, ma vi era una situazione di degrado complessa tale da compromettere sia l’incolumità pubblica che la sicurezza
urbana.
Viceversa, dalla situazione riscontrata scaturiscono i presupposti per l’emissione dei provvedimenti di cui all’art. 54 del t.u.e.l.,
di esclusiva competenza del Sindaco, nonché gli estremi della urgenza e del grave pericolo imminente, il tutto nel rispetto
anche della richiamata sentenza n. 115/2011 della Corte costituzionale.
SOCIETA’ ED ENTI PARTECIPATI
7) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CIRCOLARE N. 3669/C DEL 15 APRILE 2014 - Aziende
speciali e istituzioni: entro il 31 maggio iscrizione e deposito bilancio.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con la circolare n. 3669/C del 15 aprile 2014, ha fornito l’interpretazione dell’articolo
114 del Tuel, come modificato dalla legge di Stabilità 2014, entrando nel dettaglio degli adempimenti richiesti alle aziende
speciali e alle istituzioni degli enti locali.
L’attuale formulazione del comma 5-bis, dell’articolo 114 del Tuel prevede che “le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e
depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno”.
Rispetto al testo previgente, si evidenzia che il legislatore non ha confermato l’esenzione, prima prevista, per le aziende
speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e
farmacie.
Pertanto, anche queste tipologie di Aziende speciali ed Istituzioni sono tenute, entro il 31 maggio, ai seguenti adempimenti
pubblicitari:
• Iscrizione nel registro delle imprese o nel REA;
• Deposito del proprio bilancio nel predetto registro o repertorio.
La circolare chiarisce che le aziende speciali, attesa la loro “autonomia imprenditoriale” sono tenute all’iscrizione nel registro
delle imprese, mentre le istituzioni, considerata la loro natura di “organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di
servizi sociali” sono tenute ad iscriversi al REA.
La Circolare ministeriale contiene specifiche indicazioni anche per il deposito dei bilanci, chiarendo che, sempre entro il 31
maggio di ciascun anno:
- le aziende speciali devono depositare il bilancio nel formato tecnico elaborabile (XBRL), corredato da: nota integrativa al
bilancio, relazione di gestione degli amministratori, relazione dell’organo di revisione dell’azienda speciale e delibera di
approvazione del bilancio da parte dell’ente locale;
- le istituzione devono depositare il bilancio d’esercizio mediante il modulo B allegando, in formato PDF/A, gli stessi documenti
previsti per le aziende speciali.