AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

Newsletter n° 34
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Coordinata e diretta dal Dott. Claudio Biondi
Varese, 5 maggio 2014
In questo numero:
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA, DDL DEL RIO
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Documento del 30 aprile 2014 - Lettera ai dipendenti pubblici sulla
riforma della pubblica amministrazione.
1.1) MINISTERO DELL’INTERNO – Parere del 15 aprile 2014 - Poteri del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco, ex
art. 53, comma 2, t.u.e.l.
1.2) MINISTERO DELL'INTERNO - Parere 16.1.2014 - Elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale in
sostituzione del presidente sospeso dalle funzioni (art. 11 del d.lgs. 235/2012).
APPALTI , LAVORI PUBBLICI
2) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare dell'8 aprile 2014, n. 14 - Monitoraggio opere pubbliche in
attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione.
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 29 aprile 2014 - Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
3.1) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 6/2014 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione
dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
europee ed amministrative del 25 maggio 2014.
3.2) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 7/2014 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014.
3.3) DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014 – Misure urgenti in materia di competitivita’ e giustizia sociale – nota di lettura
diffusa dall’ufficio legislativo del senato.
3.4) ANCI – NOTA DI LETTURA DL 66 DEL 2014.
3.5) SENATO: Approvato in via definitiva il decreto noto come salva Roma ter - ddl n. 1450 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
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FISCO E TRIBUTI
4) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Comunicato Stampa N° 111 del 05 maggio 2014 - Nel primo trimestre del 2014 le
entrate tributarie aumentano dell’1,8% rispetto al 2013, il gettito IVA sugli scambi interni continua a crescere (+7,3%).
PERSONALE
5) ARAN – elezioni amministrative – nota del 29 aprile su straordinario elettorale – E’ possibile l’integrazione del fondo
risorse per lavoro straordinario.
5.1) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare 30 aprile 2014 n. 15 – Istruzioni per la compilazione del conto
annuale.
5.2) MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 - "Piani di razionalizzazione degli assetti
organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento".
5.3) COMMENTO ALLA CIRCOLARE MINPA N. 4 DEL 2014 - Prepensionamenti Pa obbligati - L'opzione non può essere
scelta dal dipendente ma solo dall'amministrazione - Necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza.
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AFFARI GENERALI E SEGRETERIA, DDL DEL RIO
1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Documento del 30 aprile 2014 - Lettera ai dipendenti
pubblici sulla riforma della pubblica amministrazione.
(clicca qui per accedere a “Presidenza de Consiglio dei Ministri – Documento del 30/04/2014”)
1.1) MINISTERO DELL’INTERNO – Parere del 15 aprile 2014 - Poteri del vicesindaco in caso di
sospensione del sindaco, ex art. 53, comma 2, T.u.e.l.
Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto comune ha chiesto l’avviso di questo Ministero in ordine
all’estensione dei poteri sostitutivi del vicesindaco, nell’ipotesi di sospensione del primo cittadino, ex art. 53, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Tra l’altro, è stato chiesto se il vicesindaco possa procedere ad indire una selezione per la copertura di posti vacanti di
dirigente in dotazione organica, nonché ad avviare la procedura per la nomina del segretario titolare, stante la cessazione di
quello uscente, secondo quanto previsto con delibera consiliare.
Le questioni prospettate trovano adeguata soluzione nell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con pareri n. 94/96 del
21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 4 giugno 2001, che, nella sostanza, hanno confermato la linea interpretativa già seguita da
questo Ministero nella materia.
In quella sede, l’Alto Consesso ha chiarito che nell’ipotesi di vicarietà nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare
della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere
sistematico, atteso che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza
implica, di regola, l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza
medesima.
«Se a ciò si aggiunge che l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale postula che in ogni momento vi sia
un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, è
giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri».
In caso contrario, «ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l’ente nel suo insieme,
laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di
governo dell’ente».
In relazione a quanto precede, si ritiene che il vicesindaco, chiamato a sostituire il primo cittadino, ai sensi dell’art. 53, comma
2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia legittimato ad esercitare le funzioni vicarie con pienezza di poteri, ferma
restando, relativamente all’adozione di singoli atti, l’osservanza della relativa disciplina normativa.
1.2) MINISTERO DELL'INTERNO - Parere 16.1.2014 - Elezione di un nuovo presidente del consiglio
comunale in sostituzione del presidente sospeso dalle funzioni (art. 11 del d.lgs. 235/2012).
In riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesta Prefettura ha posto il quesito in oggetto, si osserva che l’art. 39 del
d. lgs. 267/2000, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può
prevedere la figura del presidente del consiglio”.
La legge non fornisce altre indicazioni in merito, pertanto, è demandata allo statuto degli enti locali l’eventuale integrazione
della predetta statuizione, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermare
l’illegittimità dell’eventuale revoca del Presidente (v., tra l’altro, TAR Piemonte, sez. I, 4.9.2009, n. 2248).
Lo statuto del Comune di … all’articolo 11 comma 5 disciplina la revoca del presidente del consiglio da parte del Consiglio
comunale (solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti
pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del consiglio o lesivi del prestigio dello stesso), mentre al comma 8
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prevede, così come del resto è stato segnalato anche da codesta Prefettura, che “in caso di assenza o impedimento del
Presidente, lo sostituisce il consigliere anziano”, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. 267/2000 in ordine ai
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Nella fattispecie segnalata, non considerando la possibilità di applicare la disposizione relativa alla revoca, occorre verificare se
la sospensione dalla carica di consigliere, che come riferito da codesta Prefettura ha natura cautelare e non sanzionatoria,
comporti la possibilità di supplenza, anche nell’incarico di Presidente del consiglio, da parte del consigliere anziano, come
previsto dallo statuto.
Al riguardo, in carenza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare, occorre richiamare in analogia, l’articolo 53,
comma 2, del d.lgs. 267/2000 che prevede le funzioni sostitutive del sindaco da parte del vice sindaco, nel “caso di assenza o
di impedimento temporaneo, nonché nel caso della sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59” del
citato d. lgs. n. 267/2000 (il cui contenuto è stato sostituito, sostanzialmente, dall’art. 11 del d.lgs. 235/2012, indicato in
oggetto).
Pertanto, proprio in analogia a quanto previsto dal citato articolo 53, comma 2, si ritiene che le funzioni sostitutive previste
anche dall’articolo 39, comma 2 del d. lgs. 267/2000 possano essere esercitate dal consigliere anziano anche in presenza di un
provvedimento di sospensione del Presidente.
Spetta, comunque, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare
l’opportunità di disciplinare, con apposita modifica regolamentare, anche la fattispecie rappresentata.
APPALTI , LAVORI PUBBLICI
2) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare dell'8 aprile 2014, n. 14 - Monitoraggio opere
pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità
operative e prima rilevazione.
(clicca qui per accedere a “Circolare 8/04/2014 n.14”)
La circolare definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell'univocità
dell'invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti - in tutto o in
parte - in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma
pervengono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF)
direttamente da tali banche dati.
A partire da settembre - data del primo invio delle informazioni al MEF - non sono pertanto oggetto d'invio le informazioni
sulle opere pubbliche inviate:

alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - AVCP;

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica nell'ambito del sistema CUP (Codice Unico di Progetto);

al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF;

alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF relativa agli interventi finanziati nell'ambito delle politiche comunitarie e
di coesione.
Ciò è fattibile grazie all'interazione tra sistemi informativi che rilevano momenti o aspetti differenti della stessa opera
pubblica, la cui interconnessione - prima dell'adozione del dlgs. n. 229/2011 - risultava impossibile a causa dell'incompatibilità
delle informazioni presenti nelle varie rilevazioni.
La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell'univocità dell'invio basato sul
legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:
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
il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall'AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP se
non in presenza di un CUP valido.
L'associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al
CUP con le informazioni relative all'affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l'intero ciclo
di vita dell'investimento.
L'evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l'interconnessione anche con
altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si
veda in tal senso l'art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66.
Questo tipo di interazioni solleverà sempre più le Amministrazioni dalla c.d. 'molestia statistica', ovvero dal dover inviare dati
simili sullo stesso oggetto a soggetti diversi, più volte e in tempi differenti.
La circolare stabilisce inoltre che la prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014
e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014.
CONTABILITA’ E BILANCIO
3) MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 29 aprile 2014 - Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo
151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3.1) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 6/2014 - Spese di organizzazione tecnica ed
attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo
svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.
(clicca qui per leggere la circolare http://finanzalocale.interno.it/circ/fl6-14.html)
3.2) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 7/2014 - Competenze dovute ai componenti dei
seggi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni
amministrative del 25 maggio 2014.
(clicca qui per leggere la circolare http://finanzalocale.interno.it/circ/fl7-14.html)
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3.3) DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014 – Misure urgenti in materia di competitivita’ e giustizia sociale –
nota di lettura diffusa dall’ufficio legislativo del senato.
(clicca qui per accedere a “Senato – Nota di Lettura DL 66/2014”)
(clicca qui per accedere a “Decreto Legge n.66/2014”)
Di particolare interesse si leggano:
● Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)
● Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)
● Art. 10. (Attività di controllo)
● Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa)
● Art. 15. (Spesa per autovetture)
● Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)
● Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)
● Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica)
● Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
● Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)
● Art. 28. (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite
dalle regioni)
● Art. 31. (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)
● Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)
● Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)
● Art. 43. (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)
● Art. 48. (Edilizia scolastica)
3.4) ANCI – NOTA DI LETTURA DL 66 DEL 2014.
(clicca qui per accedere a “ANCI – Nota di lettura del DL 66/2014”)
3.5) SENATO: Approvato in via definitiva il decreto noto come salva Roma ter - ddl n. 1450 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche.
(clicca qui http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=318)
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FISCO E TRIBUTI
4) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Comunicato Stampa N° 111 del 05 maggio 2014 - Nel primo
trimestre del 2014 le entrate tributarie aumentano dell’1,8% rispetto al 2013, il gettito IVA sugli scambi
interni continua a crescere (+7,3%).
Nel periodo gennaio-marzo 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica,
ammontano a 88.925 milioni di euro, registrando una crescita tendenziale dell’1,8% (+1.533 milioni di euro), rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
IMPOSTE DIRETTE
Si registra un gettito complessivamente pari a 49.024 milioni di euro e una diminuzione dell’1,8% (–917 milioni di euro),
rispetto al primo trimestre dello scorso anno.
L’IRPEF in lieve calo dello 0,3%, (–135 milioni di euro), riflette il decremento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del
settore privato (–1,1%) e dei lavoratori autonomi (–3,0%) e gli aumenti delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore
pubblico (+1,2%) e dei versamenti in autoliquidazione (+3,4%).
L’IRES mostra un calo dell’1,1% (–12 milioni di euro).
Tra le altre imposte dirette, si nota una diminuzione del 17,1% (–368 milioni di euro) del gettito dell’imposta sostitutiva su
interessi e altri redditi di capitale, dovuta all’incremento di 10 punti percentuali dell’acconto versato nel mese di ottobre.
L’imposta sostitutiva sul risparmio gestito e amministrato cala del 30,7% (–362 milioni di euro) anche per effetto
dell’introduzione dell’acconto, versato nel mese di dicembre, per la componente del risparmio amministrato. Cresce invece il
gettito derivante dalle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche pari al 22,9% (+27 milioni di euro) e dall’imposta
sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione del 6,7% (+36 milioni di euro).
IMPOSTE INDIRETTE
Registrano un gettito pari a 39.901 milioni di euro con un incremento del 6,5% (+2.450 milioni di euro), rispetto al primo
trimestre dello scorso anno.
Si conferma positivo l’andamento del gettito IVA che risulta in crescita del 4,4% (+894 milioni di euro). In particolare continua
l’aumento della componente relativa agli scambi interni pari al 7,3% (+1.227 milioni di euro), che va avanti da alcuni mesi e
che compensa la dinamica negativa che si osserva sulla componente delle importazioni pari a –9,7%, ( –333 milioni di euro).
Tra le altre imposte indirette si segnala l’incremento del gettito dell’accisa sui prodotti energetici, (oli minerali) pari al 14%
(+653 milioni di euro), per effetto dell’abolizione della riserva destinata alle regioni a statuto ordinario, che dal mese di
dicembre viene contabilizzata tra le imposte erariali. Riprende a crescere l’accisa sul gas naturale per combustione (gas
metano), che fa registrare una variazione positiva del 27,5% (+269 milioni di euro) e l’accisa sull’energia elettrica e addizionali,
che sale del 26,6% (+164 milioni di euro).
ENTRATE DA GIOCHI
Le entrate relative ai giochi presentano, nel complesso, un aumento del 4,3% (+119 milioni di euro).
ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO
Continua a crescere il gettito delle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo, che risulta in aumento
del 9,1% (+141 milioni di euro).
Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-marzo 2014,
corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate
tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento.
(Fonte: http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm)
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PERSONALE
5) ARAN – elezioni amministrative – nota del 29 aprile su straordinario elettorale – E’ possibile
l’integrazione del fondo risorse per lavoro straordinario.
Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni
demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero
necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi.
Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse
già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse,
che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente
impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse.
Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione
della normativa contrattuale collettiva in materia.
In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia
è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle
risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per
compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e
che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi
compensativi.
Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere
esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti
il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse
effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi.
E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa
tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte
in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento
europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale
dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999.
Il Presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini.
5.1) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare 30 aprile 2014 n. 15 – Istruzioni per la
compilazione del conto annuale.
(clicca qui per accedere a “Circolare 30/04/2014 n.15”)
La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 15 del 30 aprile 2014 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel
sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno
2013 (conto annuale).
La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000
Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.
Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello
stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle
relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
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
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al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei
contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni
di fatto dei pubblici dipendenti;
all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di
Censimento degli Enti locali;
al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.
5.2) MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 - "Piani di
razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di
eccedenza e prepensionamento".
(clicca qui per accedere a “Ministero Pubblica Amministrazione - Circolare n.4 del 28/04/2014”)
5.3) COMMENTO ALLA CIRCOLARE MINPA N. 4 DEL 2014 - Prepensionamenti Pa obbligati - L'opzione
non può essere scelta dal dipendente ma solo dall'amministrazione - Necessaria una situazione di
soprannumero o di eccedenza.
Il prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere
utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma MontiFornero di fine 2011.
È questa la considerazione principale contenuta nella circolare 4/2014 della Funzione pubblica (si veda anche il Sole 24 Ore di
ieri), che estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi
è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per
perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016. Non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo del lavoratore, bensì di una
scelta che opera l'amministrazione nel contesto dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della
spesa di personale.
Nella circolare, la Funzione pubblica chiarisce una volta per tutte i concetti di "soprannumerarietà" e di "eccedenza" di
personale. Il primo caso è quello in cui il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie e
aree. Il secondo termine indica, invece, la situazione in cui i lavoratori in servizio superano la dotazione organica solo in alcune
qualifiche, categorie o aree in modo da permetterne una eventuale ricollocazione. Con il generale termine di "esubero" si
designa, invece, il personale da porre in prepensionamento o in disponibilità.
È arrivata anche la tanto attesa identificazione delle situazioni da cui possono derivare soprannumero o eccedenza di
personale: riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali; ragioni funzionali; ragioni
finanziarie che possono portare a squilibrio dei bilanci; piani di ristrutturazione decisi autonomamente dagli enti. Per le
autonomie locali viene precisato che le situazioni in esame possono rientrare anche nella volontà di ridurre il rapporto tra
spesa di personale e spesa corrente. Ad oggi, per poter assumere, un Comune deve mantenere tale percentuale al di sotto del
50% e quindi il valore viene anche evidenziato come "campanello d'allarme" per la valutazione di criticità negli equilibri
finanziari.
Fermo restando l'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, non si può non ricordare
che spetta ai competenti dirigenti l'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti. L'adempimento è, quindi, propedeutico a ogni verifica di soprannumero o eccedenza.
Da questa disamina scattano di conseguenza le procedure dettagliate per giungere correttamente al prepensionamento.
Punto di partenza è, appunto, una dichiarazione di soprannumero o eccedenza di personale secondo quanto disposto
dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Qualora l'ente intenda avvalersi delle misure in esame, dovrà effettuare una ricognizione
delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima del
AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.)
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decreto legge 201/2011 e, passaggio fondamentale, chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa
decorrenza. L'istituto ha trenta giorni di tempo per dare risposta richiedendo l'ulteriore certificazione di eventuali periodi
mancanti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei limiti del soprannumero potrà pertanto avvenire solo ed
esclusivamente dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'istituto di previdenza.
La Funzione pubblica ricorda, infine, che i posti soppressi a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale non possono
essere più ripristinati e che i prepensionamenti non sono mai utili a definire il budget da destinare a nuove assunzioni (la
quota per gli enti locali è pari al 40% delle cessazioni dell'anno precedente).
(Fonte Il Sole 24 ore del 30 aprile 2014, pag. 41, Gianluca Bertagna)