Newsletter n° 34 AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI Coordinata e diretta dal Dott. Claudio Biondi Varese, 5 maggio 2014 In questo numero: AFFARI GENERALI E SEGRETERIA, DDL DEL RIO 1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Documento del 30 aprile 2014 - Lettera ai dipendenti pubblici sulla riforma della pubblica amministrazione. 1.1) MINISTERO DELL’INTERNO – Parere del 15 aprile 2014 - Poteri del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco, ex art. 53, comma 2, t.u.e.l. 1.2) MINISTERO DELL'INTERNO - Parere 16.1.2014 - Elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale in sostituzione del presidente sospeso dalle funzioni (art. 11 del d.lgs. 235/2012). APPALTI , LAVORI PUBBLICI 2) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare dell'8 aprile 2014, n. 14 - Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione. CONTABILITA’ E BILANCIO 3) MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 29 aprile 2014 - Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 3.1) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 6/2014 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. 3.2) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 7/2014 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014. 3.3) DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014 – Misure urgenti in materia di competitivita’ e giustizia sociale – nota di lettura diffusa dall’ufficio legislativo del senato. 3.4) ANCI – NOTA DI LETTURA DL 66 DEL 2014. 3.5) SENATO: Approvato in via definitiva il decreto noto come salva Roma ter - ddl n. 1450 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 2 FISCO E TRIBUTI 4) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Comunicato Stampa N° 111 del 05 maggio 2014 - Nel primo trimestre del 2014 le entrate tributarie aumentano dell’1,8% rispetto al 2013, il gettito IVA sugli scambi interni continua a crescere (+7,3%). PERSONALE 5) ARAN – elezioni amministrative – nota del 29 aprile su straordinario elettorale – E’ possibile l’integrazione del fondo risorse per lavoro straordinario. 5.1) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare 30 aprile 2014 n. 15 – Istruzioni per la compilazione del conto annuale. 5.2) MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 - "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento". 5.3) COMMENTO ALLA CIRCOLARE MINPA N. 4 DEL 2014 - Prepensionamenti Pa obbligati - L'opzione non può essere scelta dal dipendente ma solo dall'amministrazione - Necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 3 AFFARI GENERALI E SEGRETERIA, DDL DEL RIO 1) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Documento del 30 aprile 2014 - Lettera ai dipendenti pubblici sulla riforma della pubblica amministrazione. (clicca qui per accedere a “Presidenza de Consiglio dei Ministri – Documento del 30/04/2014”) 1.1) MINISTERO DELL’INTERNO – Parere del 15 aprile 2014 - Poteri del vicesindaco in caso di sospensione del sindaco, ex art. 53, comma 2, T.u.e.l. Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto comune ha chiesto l’avviso di questo Ministero in ordine all’estensione dei poteri sostitutivi del vicesindaco, nell’ipotesi di sospensione del primo cittadino, ex art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tra l’altro, è stato chiesto se il vicesindaco possa procedere ad indire una selezione per la copertura di posti vacanti di dirigente in dotazione organica, nonché ad avviare la procedura per la nomina del segretario titolare, stante la cessazione di quello uscente, secondo quanto previsto con delibera consiliare. Le questioni prospettate trovano adeguata soluzione nell’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con pareri n. 94/96 del 21 febbraio 1996 e n. 501/2001 del 4 giugno 2001, che, nella sostanza, hanno confermato la linea interpretativa già seguita da questo Ministero nella materia. In quella sede, l’Alto Consesso ha chiarito che nell’ipotesi di vicarietà nessuna norma positiva identifica atti riservati al titolare della carica e vietati a chi lo sostituisce. Tale considerazione di ordine testuale risulta corroborata da riflessioni di carattere sistematico, atteso che, secondo i principi, la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza implica, di regola, l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare, con la sola limitazione temporale connessa alla vacanza medesima. «Se a ciò si aggiunge che l’esigenza di continuità dell’azione amministrativa dell’ente locale postula che in ogni momento vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti oggettivamente necessari nell’interesse pubblico, è giocoforza riconoscere al vicesindaco reggente pienezza di poteri». In caso contrario, «ad essere dimidiato nella propria operatività sarebbe non già il vicesindaco, ma l’ente nel suo insieme, laddove la legge ha manifestamente voluto evitare che l’impedimento del sindaco si risolvesse in una moratoria nell’attività di governo dell’ente». In relazione a quanto precede, si ritiene che il vicesindaco, chiamato a sostituire il primo cittadino, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia legittimato ad esercitare le funzioni vicarie con pienezza di poteri, ferma restando, relativamente all’adozione di singoli atti, l’osservanza della relativa disciplina normativa. 1.2) MINISTERO DELL'INTERNO - Parere 16.1.2014 - Elezione di un nuovo presidente del consiglio comunale in sostituzione del presidente sospeso dalle funzioni (art. 11 del d.lgs. 235/2012). In riferimento alla nota sopra citata, con la quale codesta Prefettura ha posto il quesito in oggetto, si osserva che l’art. 39 del d. lgs. 267/2000, al comma 1, ultimo periodo, stabilisce che “nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio”. La legge non fornisce altre indicazioni in merito, pertanto, è demandata allo statuto degli enti locali l’eventuale integrazione della predetta statuizione, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermare l’illegittimità dell’eventuale revoca del Presidente (v., tra l’altro, TAR Piemonte, sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Lo statuto del Comune di … all’articolo 11 comma 5 disciplina la revoca del presidente del consiglio da parte del Consiglio comunale (solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del consiglio o lesivi del prestigio dello stesso), mentre al comma 8 AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 4 prevede, così come del resto è stato segnalato anche da codesta Prefettura, che “in caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il consigliere anziano”, sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. 267/2000 in ordine ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Nella fattispecie segnalata, non considerando la possibilità di applicare la disposizione relativa alla revoca, occorre verificare se la sospensione dalla carica di consigliere, che come riferito da codesta Prefettura ha natura cautelare e non sanzionatoria, comporti la possibilità di supplenza, anche nell’incarico di Presidente del consiglio, da parte del consigliere anziano, come previsto dallo statuto. Al riguardo, in carenza di una specifica disciplina statutaria o regolamentare, occorre richiamare in analogia, l’articolo 53, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che prevede le funzioni sostitutive del sindaco da parte del vice sindaco, nel “caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso della sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59” del citato d. lgs. n. 267/2000 (il cui contenuto è stato sostituito, sostanzialmente, dall’art. 11 del d.lgs. 235/2012, indicato in oggetto). Pertanto, proprio in analogia a quanto previsto dal citato articolo 53, comma 2, si ritiene che le funzioni sostitutive previste anche dall’articolo 39, comma 2 del d. lgs. 267/2000 possano essere esercitate dal consigliere anziano anche in presenza di un provvedimento di sospensione del Presidente. Spetta, comunque, alle decisioni del consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di disciplinare, con apposita modifica regolamentare, anche la fattispecie rappresentata. APPALTI , LAVORI PUBBLICI 2) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare dell'8 aprile 2014, n. 14 - Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione. (clicca qui per accedere a “Circolare 8/04/2014 n.14”) La circolare definisce le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell'univocità dell'invio delle informazioni introdotto dal dlgs n. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti - in tutto o in parte - in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati. A partire da settembre - data del primo invio delle informazioni al MEF - non sono pertanto oggetto d'invio le informazioni sulle opere pubbliche inviate: alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici - AVCP; alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nell'ambito del sistema CUP (Codice Unico di Progetto); al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d'Italia per conto del MEF; alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF relativa agli interventi finanziati nell'ambito delle politiche comunitarie e di coesione. Ciò è fattibile grazie all'interazione tra sistemi informativi che rilevano momenti o aspetti differenti della stessa opera pubblica, la cui interconnessione - prima dell'adozione del dlgs. n. 229/2011 - risultava impossibile a causa dell'incompatibilità delle informazioni presenti nelle varie rilevazioni. La circolare fornisce dunque le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell'univocità dell'invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero: AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 5 il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall'AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall'AVCP se non in presenza di un CUP valido. L'associazione tra i due codici consente di unire gli aspetti programmatori e i capitoli di spesa del bilancio dello Stato legati al CUP con le informazioni relative all'affidamento delle opere e ai contratti inerenti al CIG, permettendo di coprire l'intero ciclo di vita dell'investimento. L'evoluzione del sistema di monitoraggio previsto dal dlgs n. 229/2011 consente in prospettiva l'interconnessione anche con altri sistemi/banche dati che raccolgono informazioni agganciate al CUP e/o al CIG, come ad esempio la fattura elettronica; si veda in tal senso l'art. 25 del decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66. Questo tipo di interazioni solleverà sempre più le Amministrazioni dalla c.d. 'molestia statistica', ovvero dal dover inviare dati simili sullo stesso oggetto a soggetti diversi, più volte e in tempi differenti. La circolare stabilisce inoltre che la prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014 e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014. CONTABILITA’ E BILANCIO 3) MINISTERO DELL’INTERNO - DECRETO 29 aprile 2014 - Ulteriore differimento dal 30 aprile al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3.1) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 6/2014 - Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014. (clicca qui per leggere la circolare http://finanzalocale.interno.it/circ/fl6-14.html) 3.2) MINISTERO DELL’INTERNO – CIRCOLARE F.L. N. 7/2014 - Competenze dovute ai componenti dei seggi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e per le elezioni amministrative del 25 maggio 2014. (clicca qui per leggere la circolare http://finanzalocale.interno.it/circ/fl7-14.html) AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 6 3.3) DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014 – Misure urgenti in materia di competitivita’ e giustizia sociale – nota di lettura diffusa dall’ufficio legislativo del senato. (clicca qui per accedere a “Senato – Nota di Lettura DL 66/2014”) (clicca qui per accedere a “Decreto Legge n.66/2014”) Di particolare interesse si leggano: ● Art. 8. (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi) ● Art. 9. (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) ● Art. 10. (Attività di controllo) ● Art. 14. (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa) ● Art. 15. (Spesa per autovetture) ● Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali) ● Art. 24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni) ● Art. 25. (Anticipazione obbligo fattura elettronica) ● Art. 26. (Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) ● Art. 27. (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) ● Art. 28. (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni) ● Art. 31. (Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate) ● Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento) ● Art. 42. (Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni) ● Art. 43. (Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali) ● Art. 48. (Edilizia scolastica) 3.4) ANCI – NOTA DI LETTURA DL 66 DEL 2014. (clicca qui per accedere a “ANCI – Nota di lettura del DL 66/2014”) 3.5) SENATO: Approvato in via definitiva il decreto noto come salva Roma ter - ddl n. 1450 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche. (clicca qui http://www.senato.it/3818?seduta_assemblea=318) AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 7 FISCO E TRIBUTI 4) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - Comunicato Stampa N° 111 del 05 maggio 2014 - Nel primo trimestre del 2014 le entrate tributarie aumentano dell’1,8% rispetto al 2013, il gettito IVA sugli scambi interni continua a crescere (+7,3%). Nel periodo gennaio-marzo 2014 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 88.925 milioni di euro, registrando una crescita tendenziale dell’1,8% (+1.533 milioni di euro), rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. IMPOSTE DIRETTE Si registra un gettito complessivamente pari a 49.024 milioni di euro e una diminuzione dell’1,8% (–917 milioni di euro), rispetto al primo trimestre dello scorso anno. L’IRPEF in lieve calo dello 0,3%, (–135 milioni di euro), riflette il decremento delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore privato (–1,1%) e dei lavoratori autonomi (–3,0%) e gli aumenti delle ritenute sui redditi dei dipendenti del settore pubblico (+1,2%) e dei versamenti in autoliquidazione (+3,4%). L’IRES mostra un calo dell’1,1% (–12 milioni di euro). Tra le altre imposte dirette, si nota una diminuzione del 17,1% (–368 milioni di euro) del gettito dell’imposta sostitutiva su interessi e altri redditi di capitale, dovuta all’incremento di 10 punti percentuali dell’acconto versato nel mese di ottobre. L’imposta sostitutiva sul risparmio gestito e amministrato cala del 30,7% (–362 milioni di euro) anche per effetto dell’introduzione dell’acconto, versato nel mese di dicembre, per la componente del risparmio amministrato. Cresce invece il gettito derivante dalle ritenute sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche pari al 22,9% (+27 milioni di euro) e dall’imposta sostitutiva sul valore dell’attivo dei fondi pensione del 6,7% (+36 milioni di euro). IMPOSTE INDIRETTE Registrano un gettito pari a 39.901 milioni di euro con un incremento del 6,5% (+2.450 milioni di euro), rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Si conferma positivo l’andamento del gettito IVA che risulta in crescita del 4,4% (+894 milioni di euro). In particolare continua l’aumento della componente relativa agli scambi interni pari al 7,3% (+1.227 milioni di euro), che va avanti da alcuni mesi e che compensa la dinamica negativa che si osserva sulla componente delle importazioni pari a –9,7%, ( –333 milioni di euro). Tra le altre imposte indirette si segnala l’incremento del gettito dell’accisa sui prodotti energetici, (oli minerali) pari al 14% (+653 milioni di euro), per effetto dell’abolizione della riserva destinata alle regioni a statuto ordinario, che dal mese di dicembre viene contabilizzata tra le imposte erariali. Riprende a crescere l’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano), che fa registrare una variazione positiva del 27,5% (+269 milioni di euro) e l’accisa sull’energia elettrica e addizionali, che sale del 26,6% (+164 milioni di euro). ENTRATE DA GIOCHI Le entrate relative ai giochi presentano, nel complesso, un aumento del 4,3% (+119 milioni di euro). ENTRATE DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO Continua a crescere il gettito delle entrate tributarie derivanti dall’attività di accertamento e controllo, che risulta in aumento del 9,1% (+141 milioni di euro). Sul sito del Dipartimento delle Finanze è disponibile il Bollettino delle entrate tributarie del periodo gennaio-marzo 2014, corredato dalle appendici statistiche e dalla guida normativa, che fornisce l’analisi puntuale dell’andamento delle entrate tributarie, e la relativa Nota tecnica che illustra in sintesi i principali contenuti del documento. (Fonte: http://www.finanze.gov.it/export/finanze/index.htm) AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 8 PERSONALE 5) ARAN – elezioni amministrative – nota del 29 aprile su straordinario elettorale – E’ possibile l’integrazione del fondo risorse per lavoro straordinario. Con nota n.33/SG/VN/DPRS/AD/fb l’Anci ha fatto presente che molti Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni demografiche, si trovano nella sostanziale impossibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie in occasione delle prossime consultazioni amministrative per il rinnovo dei propri organi. Si dovrebbe trattare, si suppone, dell’ipotesi degli enti che hanno già attualmente utilizzato, in tutto o in gran parte, le risorse già destinate al finanziamento ordinario del lavoro straordinario per il 2014; oppure di quella della scarsa entità delle stesse, che, non solo non sarebbe sufficiente a remunerare lo straordinario elettorale, ma renderebbe anche sostanzialmente impossibile, per il prosieguo, agli enti di garantire il corretto assolvimento delle attività istituzionali stesse. Si tratta di una situazione di assoluta novità e straordinarietà, che peraltro non ha precedenti nei quindici anni di applicazione della normativa contrattuale collettiva in materia. In proposito, vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, solo per questa particolare ipotesi, i Comuni possano procedere, nel caso di comprovata insufficienza delle risorse già destinate al finanziamento del lavoro straordinario, all’integrazione delle stesse con risorse proprie, per compensare le ore di lavoro straordinario prestate in occasione delle elezioni del corrente anno per il rinnovo dei loro organi e che non sia possibile remunerare con le risorse del fondo per il lavoro straordinario già definite per il 2014 o con riposi compensativi. Resta evidentemente inteso che, nonostante la assoluta peculiarità della fattispecie, tale facoltà potrà, comunque, essere esercitata esclusivamente dai Comuni che abbiano rispettato tutti i vincoli delle vigenti norme di finanza pubblica concernenti il patto di stabilità e gli altri strumenti di contenimento della spesa per il personale, e sempre nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della capacità di spesa degli enti stessi. E’ altresì evidente che di tale facoltà i Comuni potranno avvalersi solo nei limiti di quanto strettamente necessario per questa tornata di consultazioni elettorali per il rinnovo dei loro organi e dando ampia e specifica motivazione delle decisioni assunte in materia, anche alla luce del contestuale svolgimento delle consultazioni per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo, per le quali è stabilito lo specifico finanziamento ad opera del Ministero dell’Interno, secondo la regola generale dell’art.14, comma 2, del CCNL dell1.4.1999. Il Presidente dell’Aran, Sergio Gasparrini. 5.1) RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - Circolare 30 aprile 2014 n. 15 – Istruzioni per la compilazione del conto annuale. (clicca qui per accedere a “Circolare 30/04/2014 n.15”) La Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 15 del 30 aprile 2014 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2013 (conto annuale). La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio. Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono: alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso; AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 9 al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato; all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti; all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego; ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web; al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego; al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali; al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse. 5.2) MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Circolare n. 4 del 28 aprile 2014 - "Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento". (clicca qui per accedere a “Ministero Pubblica Amministrazione - Circolare n.4 del 28/04/2014”) 5.3) COMMENTO ALLA CIRCOLARE MINPA N. 4 DEL 2014 - Prepensionamenti Pa obbligati - L'opzione non può essere scelta dal dipendente ma solo dall'amministrazione - Necessaria una situazione di soprannumero o di eccedenza. Il prepensionamento è consentito solo nei casi di dichiarazione di soprannumerarietà o di eccedenza e non può mai essere utilizzato come strumento per scansare i nuovi requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata, dettati dalla riforma MontiFornero di fine 2011. È questa la considerazione principale contenuta nella circolare 4/2014 della Funzione pubblica (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri), che estende a tutte le pubbliche amministrazioni, regioni ed enti locali compresi, la possibilità di collocare in pensione chi è in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi validi ante riforma Fornero o che li possono conseguire in tempo utile per perfezionare il requisito entro il 31 dicembre 2016. Non si tratta, quindi, di un diritto soggettivo del lavoratore, bensì di una scelta che opera l'amministrazione nel contesto dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e di riduzione della spesa di personale. Nella circolare, la Funzione pubblica chiarisce una volta per tutte i concetti di "soprannumerarietà" e di "eccedenza" di personale. Il primo caso è quello in cui il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie e aree. Il secondo termine indica, invece, la situazione in cui i lavoratori in servizio superano la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree in modo da permetterne una eventuale ricollocazione. Con il generale termine di "esubero" si designa, invece, il personale da porre in prepensionamento o in disponibilità. È arrivata anche la tanto attesa identificazione delle situazioni da cui possono derivare soprannumero o eccedenza di personale: riduzione obbligatoria delle dotazioni organiche per le amministrazioni centrali; ragioni funzionali; ragioni finanziarie che possono portare a squilibrio dei bilanci; piani di ristrutturazione decisi autonomamente dagli enti. Per le autonomie locali viene precisato che le situazioni in esame possono rientrare anche nella volontà di ridurre il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente. Ad oggi, per poter assumere, un Comune deve mantenere tale percentuale al di sotto del 50% e quindi il valore viene anche evidenziato come "campanello d'allarme" per la valutazione di criticità negli equilibri finanziari. Fermo restando l'obbligo di adozione della programmazione triennale del fabbisogno di personale, non si può non ricordare che spetta ai competenti dirigenti l'individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. L'adempimento è, quindi, propedeutico a ogni verifica di soprannumero o eccedenza. Da questa disamina scattano di conseguenza le procedure dettagliate per giungere correttamente al prepensionamento. Punto di partenza è, appunto, una dichiarazione di soprannumero o eccedenza di personale secondo quanto disposto dall'articolo 33 del Dlgs 165/2001. Qualora l'ente intenda avvalersi delle misure in esame, dovrà effettuare una ricognizione delle posizioni dei lavoratori che potrebbero risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi vigenti prima del AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 10 decreto legge 201/2011 e, passaggio fondamentale, chiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione e della relativa decorrenza. L'istituto ha trenta giorni di tempo per dare risposta richiedendo l'ulteriore certificazione di eventuali periodi mancanti. La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei limiti del soprannumero potrà pertanto avvenire solo ed esclusivamente dopo aver acquisito la certificazione da parte dell'istituto di previdenza. La Funzione pubblica ricorda, infine, che i posti soppressi a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale non possono essere più ripristinati e che i prepensionamenti non sono mai utili a definire il budget da destinare a nuove assunzioni (la quota per gli enti locali è pari al 40% delle cessazioni dell'anno precedente). (Fonte Il Sole 24 ore del 30 aprile 2014, pag. 41, Gianluca Bertagna)
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