Dichiarazione di intento: approvato il modello e chiarito il regime transitorio Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 dicembre 2014 (prot. 159674/2014) (“Provvedimento”) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione d’intento (“Modello”) che gli esportatori abituali potranno trasmettere all’Amministrazione finanziaria per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA a decorrere dall’1° gennaio 2015. In allegato, si riporta il Modello. L’art. 20 del D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 (“Decreto Semplificazioni Fiscali”) ha modificato, infatti, le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento e dei dati in esse contenuti, nonchè gli adempimenti a cui sono tenuti gli esportatori abituali e i loro fornitori, al fine di effettuare cessioni in regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972. Al riguardo, si rinvia alla nostra circolare informativa dell’1 dicembre u.s. Il Provvedimento fornisce inoltre importanti chiarimenti circa il regime transitorio. Il Modello Il Provvedimento, recependo le nuove regole introdotte dal Decreto Semplificazioni Fiscali, ha approvato il Modello e diffuso le relative istruzioni per inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. Il Provvedimento contiene, anche, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Il Modello deve essere compilato e trasmesso telematicamente dall’acquirente per ogni singola dichiarazione d’intento rilasciata (in dogana o al proprio fornitore). Esso contiene (nel frontespizio) i dati anagrafici del soggetto richiedente e dell’eventuale rappresentante firmatario della dichiarazione d’intento, la dichiarazione d’intento, i dati del destinatario e la firma del richiedente. Inoltre, un unico quadro “A” riporta i dati relativi al plafond e l’impegno alla trasmissione telematica. Nel frontespizio è presente, anche, la sezione “Integrativa”; in particolare il Modello prevede la possibilità, prima di effettuare l’operazione, di rettificare o integrare i dati di una dichiarazione già presentata, ad esclusione dei dati relativi al plafond indicati nel quadro “A”. Nel quadro “A” va indicata la natura del plafond adottato, fisso o mobile. Inoltre, se alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento la dichiarazione IVA non è stata presentata, occorre barrare almeno una della caselle da 2 a 5 (Esportazioni, Cessioni intracomunitarie, Cessioni verso San Marino, Operazioni assimilate). Al contrario, laddove, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA sia stata già presentata, occorrerà barrare la casella 1. Infine, vanno indicate anche eventuali operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile. La dichiarazione d’intento può essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati attraverso i servizi Entratel o Fisconline, oppure per il tramite di intermediari abilitati. Per l’invio è possibile utilizzare il software denominato “Dichiarazione d’intento” disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). Per la consegna al fornitore è consentita la stampa della sola dichiarazione d’intento escludendo il quadro A del Modello dedicato al plafond. Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è resa inoltre disponibile al cedente e al prestatore la funzione di libero accesso per consentire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. 1 La disciplina transitoria (fino all’11 febbraio 2015) Il Provvedimento ha, altresì, definito la disciplina transitoria del passaggio alle nuove regole introdotte dall’art. 20 del Decreto Semplificazioni Fiscali, con particolare riguardo alle dichiarazioni di intento rilasciate nel 2014 con validità per il 2015. In particolare, il Provvedimento ha chiarito che: A) fino all’11 febbraio 2015, gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le modalità previgenti all’emanazione del Decreto Semplificazioni Fiscali. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate. Gli operatori possono tuttavia avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica dal giorno di pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate del nuovo software; B) tuttavia, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità (ante Decreto Semplificazioni Fiscali) che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (punto 5.3. del Provvedimento). In sostanza quindi gli esportatori abituali dovranno comunque provvedere all’applicazione della nuova procedura, in aggiunta a quella precedente, per salvaguardare il beneficio in relazione alle operazioni di acquisto che saranno effettuate dal 12 febbraio 2015. *** Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale. Morri Cornelli e Associati Studio Legale e Tributario Milano, 15 dicembre 2014 2 Allegato – Modello Dichiarazione d’intento 3 4 5
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