14/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
Niente ingerenza
negli affari sociali per
l’accomandante che
presenta ricorso
La fatturazione differita non
“salva” dalle nuove lettere di
intento
/ Alfio CISSELLO
In un precedente articolo (si veda
“Il socio ha sempre legittimazione processuale anche per IVA e
IRAP” del 9 febbraio 2015), abbiamo evidenziato che il socio di società di persone deve sempre avere legittimazione al ricorso per
gli atti impositivi relativi a debiti
tributari della società.
Trattasi, infatti, di soggetto che,
per effetto delle norme del codice civile, è responsabile solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, salva la preventiva
escussione.
Il discorso è il medesimo per i soci accomandanti, che, ai sensi
dell’art. 2313 c.c., rispondono
delle obbligazioni sociali (quindi
anche per l’IRAP e per l’IVA) limitatamente alla quota conferita.
Ciò deve essere visto alla luce del
carattere impugnatorio del contenzioso tributario: il diritto al ricorso sussiste nella [...]
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Le cessioni di beni consegnati dopo il 12 febbraio 2015 sono
effettuate senza IVA solo se è stata ricevuta lettera di intento con le
nuove modalità
/ Emanuele GRECO
Le operazioni effettuate a decorrere dal 12 febbraio 2015 nei confronti degli esportatori abituali, per poter godere del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del
DPR 633/72, richiedono la trasmissione delle dichiarazioni di intento secondo la nuova disciplina. Nello specifico, l’esportatore deve utilizzare il nuovo modello di dichiarazione e trasmetterlo sia al proprio fornitore, sia all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta),
in applicazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs.
175/2014 (che ha modificato l’art. 1 comma 1
del DL 746/83).
Il fornitore, invece, deve essere in possesso della ricevuta dell’Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate fisicamente) o,
quantomeno, deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione
di intento. È, infatti, disponibile, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate una pagina specifica (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione (la stampa della scher-
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INEVIDENZA
PROFESSIONI
TASI con regole ordinarie sugli immobili compresi nel
fallimento
Fondi pensione al test della sostitutiva al 20%
Assicurazione
professionale, i sindacati
scrivono alle Entrate
/ Savino GALLO
“Circoscritte” le violazioni di natura tributaria
preclusive del rating di legalità
Il Liechtenstein verso l’equiparazione ai Paesi “white
list” per la disclosure
Dalle Dogane IVA al fornitore anche se in fattura c’è
“scissione dei pagamenti”
ALTRENOTIZIE
mata dovrebbe costituire prova dell’avvenuta
ricezione).
Per il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della
stessa all’Agenzia, la sanzione prevista va dal
100% al 200% dell’imposta dovuta. Il decorso del regime transitorio, avvenuto l’11 febbraio 2015, ha effetti, in particolare, per le
cessioni di beni, considerato che il momento
di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di consegna o spedizione. Per cui, la
consegna della merce al destinatario, scortata da documento di trasporto (DDT), realizza
il momento impositivo dell’operazione.
A nulla rileva il fatto che, ai sensi dell’art. 21
comma 4 del DPR 633/72, la fatturazione per
le cessioni di beni accompagnate da DDT possa essere differita al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni.
Il momento di effettuazione della singola cessione rimane, infatti, quello [...]
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Dopo aver chiesto, e ottenuto, lo snellimento
della Certificazione Unica (da ultimo, si veda
“Proroga parziale per le Certificazioni Uniche” di ieri), il coordinamento sindacale
unitario dei commercialisti torna a scrivere
alla Direttrice dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.
Oggetto della lettera inviata ieri è la questione relativa all’assicurazione professionale e
alle “contraddizioni normative” prodotte dagli ultimi provvedimenti legislativi [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
Niente ingerenza negli affari sociali per
l’accomandante che presenta ricorso
Il diritto al ricorso contro l’accertamento è stato affermato varie volte dalla
giurisprudenza, in virtù della responsabilità solidale
/ Alfio CISSELLO
In un precedente articolo (si veda “Il socio ha sempre legittimazione processuale anche per IVA e IRAP” del 9 febbraio
2015), abbiamo evidenziato che il socio di società di persone deve sempre avere legittimazione al ricorso per gli atti
impositivi relativi a debiti tributari della società.
Trattasi, infatti, di soggetto che, per effetto delle norme del
codice civile, è responsabile solidalmente e illimitatamente
per i debiti sociali, salva la preventiva escussione.
Il discorso è il medesimo per i soci accomandanti, che, ai
sensi dell’art. 2313 c.c., rispondono delle obbligazioni sociali (quindi anche per l’IRAP e per l’IVA) limitatamente alla
quota conferita.
Ciò deve essere visto alla luce del carattere impugnatorio
del contenzioso tributario: il diritto al ricorso sussiste nella
misura in cui al contribuente-socio viene notificato un atto
impositivo. Ove, come spesso avveniva in passato, l’Erario
notificasse a quest’ultimo la cartella di pagamento, è contro
questo atto che si deve ricorrere, magari sollevando l’omessa notifica del provvedimento “presupposto” (accertamento), eccezione comunque ritenuta infondata dalla Cassazione.
Nel processo instaurato dalla società contro l’accertamento,
al massimo il socio, in qualità di obbligato solidale, ha diritto di intervento come ammette l’art. 14 del DLgs. 546/92.
Il diritto all’impugnazione “in proprio” del socio non può essere negato ove l’atto sia a questi notificato “per conoscenza”.
Talvolta è successo che l’Agenzia delle Entrate, nelle controdeduzioni, ha fatto valere l’art. 2320 comma 1 c.c., secondo cui “i soci accomandanti non possono compiere atti
di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per
singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale
divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i
terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
norma dell’art. 2286”.
Ergo: dal momento che il socio accomandante ricorre in
proprio contro l’atto a lui notificato “per conoscenza”, si ingerisce negli affari sociali e diventa responsabile illimitatamente, come se fosse un accomandatario, quindi se l’accertamento viene confermato l’atto esattivo nei suoi confronti non
dovrà essere circoscritto alla sua quota.
In tal caso si è in presenza di un’eccezione palesemente infondata se non pretestuosa, per le ragioni seguenti.
Responsabilità sempre circoscritta alla quota
Per prima cosa, se il socio accomandante non impugna
(ipotizziamo che né la società, né gli altri soci ricorrano), nel
momento in cui riceve l’atto esattivo l’Agenzia delle Entrate
potrebbe, non senza ragioni, richiamare l’art. 19 comma 3
del DLgs. 546/92 e sostenere che, siccome non è stato impugnato l’accertamento, contro l’atto esattivo non è possibile
censurare il merito della pretesa.
Detto ciò, se un atto impositivo viene notificato ad un soggetto, questo ha il diritto di ricorso senza nessun limite,
quand’anche, per assurdo, la notifica sia avvenuta per sbaglio, eventualità in cui adire il giudice servirebbe solo a far
dichiarare l’estraneità del notificatario dell’atto
all’obbligazione tributaria (cosa successa per gli atti
notificati “per conoscenza” ai liquidatori di società di
capitali, fattispecie analizzata dalla Cassazione, si veda “Via
libera al ricorso del liquidatore dopo la cancellazione della
società” del 19 dicembre 2013).
Il socio accomandante non si ingerisce affatto nella gestione sociale, in quanto esercita semplicemente un suo diritto:
quello della difesa di fronte ad un organo terzo e imparziale,
quale è la Commissione tributaria.
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ancora
FISCO
La fatturazione differita non “salva” dalle
nuove lettere di intento
Le cessioni di beni consegnati dopo il 12 febbraio 2015 sono effettuate senza IVA solo
se è stata ricevuta lettera di intento con le nuove modalità
/ Emanuele GRECO
Le operazioni effettuate a decorrere dal 12 febbraio 2015
nei confronti degli esportatori abituali, per poter godere del
regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1
lett. c) del DPR 633/72, richiedono la trasmissione delle dichiarazioni di intento secondo la nuova disciplina. Nello
specifico, l’esportatore deve utilizzare il nuovo modello di
dichiarazione e trasmetterlo sia al proprio fornitore, sia
all’Agenzia delle Entrate (che rilascia apposita ricevuta), in
applicazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 175/2014 (che
ha modificato l’art. 1 comma 1 del DL 746/83).
Il fornitore, invece, deve essere in possesso della ricevuta
dell’Agenzia delle Entrate (per le dichiarazioni di intento inviate fisicamente) o, quantomeno, deve aver verificato telematicamente che essa abbia ricevuto la dichiarazione di intento. È, infatti, disponibile, sul sito internet dell’Agenzia
delle Entrate una pagina specifica (http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent), ove riscontrare l’avvenuta presentazione di tale dichiarazione (la stampa della schermata
dovrebbe costituire prova dell’avvenuta ricezione).
Per il fornitore che effettua operazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione di intento e di aver riscontrato la trasmissione della stessa all’Agenzia, la sanzione prevista va
dal 100% al 200% dell’imposta dovuta. Il decorso del regime transitorio, avvenuto l’11 febbraio 2015, ha effetti, in
particolare, per le cessioni di beni, considerato che il momento di effettuazione dell’operazione si realizza alla data di
consegna o spedizione. Per cui, la consegna della merce al
destinatario, scortata da documento di trasporto (DDT),
realizza il momento impositivo dell’operazione.
A nulla rileva il fatto che, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del
DPR 633/72, la fatturazione per le cessioni di beni accompagnate da DDT possa essere differita al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni.
Il momento di effettuazione della singola cessione rimane,
infatti, quello della consegna o spedizione del bene. La data di consegna del bene risulta, peraltro, certificata nello
stesso DDT, il riferimento del quale deve essere, poi, riportato sulla fattura emessa in via differita.
La possibilità di emettere fattura differita consiste in una
semplificazione documentale che nulla ha a che vedere con
il fatto generatore dell’imposta.
Tanto osservato, è possibile che la consegna della merce
avvenga, dal 12 febbraio 2015, senza che l’esportatore abituale si sia avveduto di presentare dichiarazione di intento
secondo le nuove modalità e che, dunque, la cessione si sia
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
perfezionata ai fini IVA senza che il fornitore abbia potuto
riscontrare l’avvenuta presentazione della “nuova” lettera di
intento. In tale ipotesi, pare inevitabile l’applicazione
dell’IVA sulla cessione in sede di fatturazione differita,
non sussistendo i requisiti di cui al combinato disposto
dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 e dell’art. 1
comma 1 del DL 746/83.
È, dunque, opportuno, al fine di “ripristinare” le forniture in
regime di non imponibilità IVA, senza interrompere gli approvvigionamenti, che l’esportatore abituale trasmetta tempestivamente le lettere di intento con le nuove modalità. Il
successivo “check” da parte del fornitore dovrebbe
consentire la non applicazione dell’IVA in sede di
fatturazione della cessione.
Per le prestazioni di servizi, invece, il momento impositivo
ai fini IVA, in linea generale, si realizza al momento della
fatturazione o del pagamento; per cui, l’invio della dichiarazione di intento secondo le nuove modalità dovrà avvenire
prima del verificarsi di uno dei suddetti presupposti (così che
il fornitore possa verificare l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia).
La presentazione della dichiarazione di intento “cartacea”,
unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, resta necessaria per effettuare importazioni senza applicazione
dell’IVA ai sensi dell’art. 68 comma 1 lett. a) del DPR
633/72. Lo ha specificato l’Agenzia delle Dogane, con nota
11 febbraio 2015 n. 17631, evidenziando che la banca dati
delle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate non è ancora stata messa a disposizione delle Dogane,
secondo quanto contemplato dall’art. 20 comma 3 del DLgs.
175/2014 (il termine ivi previsto è il 12 aprile 2015).
Aggiornato il modello di dichiarazione di intento
Con riferimento all’ipotesi di importazioni senza applicazione dell’IVA, peraltro, il provv. Agenzia delle Entrate n.
19388 dell’11 febbraio 2015 ha modificato le istruzioni al
modello di dichiarazione di intento, tenendo conto del fatto che la base imponibile IVA delle importazioni, determinata a norma dell’art. 69 del DPR 633/72, comprende elementi (dazi, spese di inoltro) che non sono necessariamente
noti al momento di emissione della lettera di intento. Viene
chiarito che, a prescindere da quanto indicato sulla dichiarazione di intento, il plafond utilizzato sarà quello risultante
dalla dichiarazione doganale di importazione.
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ancora
PROFESSIONI
Assicurazione professionale, i sindacati
scrivono alle Entrate
Necessario intervenire per consentire l’estensione della copertura alle sanzioni dirette
anche per i visti di conformità sulle compensazioni tributarie
/ Savino GALLO
Dopo aver chiesto, e ottenuto, lo snellimento della Certificazione Unica (da ultimo, si veda “Proroga parziale per le Certificazioni Uniche” di ieri), il coordinamento sindacale unitario dei commercialisti torna a scrivere alla Direttrice
dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi.
Oggetto della lettera inviata ieri è la questione relativa
all’assicurazione professionale e alle “contraddizioni
normative” prodotte dagli ultimi provvedimenti legislativi in
materia.
Si ricorda, infatti, l’art. 6 del DLgs. 175/2014 ha modificato
le condizioni minime della polizza di cui bisogna essere titolari per poter ottenere l’abilitazione al rilascio del visto di
conformità non solo sul nuovo 730 precompilato, ma anche
sui modelli di dichiarazione (IVA, IRAP, UNICO) per le
compensazioni dei crediti tributari di importo superiore ai
15 mila euro.
In particolare, oltre all’aumento del massimale minimo obbligatorio (portato da uno a tre milioni di euro), si prevede
l’introduzione, nel contratto di assicurazione, di una clausola che estende la copertura anche per le sanzioni irrogate
direttamente nei confronti del professionista. È proprio su
quest’ultimo aspetto che le associazioni si soffermano con la
lettera inviata ieri alla Direttrice delle Entrate (e, per conoscenza, al Presidente del CNDCEC, Gerardo Longobardi).
Al momento, scrivono in proposito le 7 associazioni sindacali che fanno parte del coordinamento unitario (ADC, AIDC,
ANC, ANDIC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO), “risulta di difficile attuazione giuridico/legale il rilascio
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
dell’estensione della copertura assicurativa professionale al
rischio per le sanzioni tributarie irrogate al professionista”.
Prova ne sia il fatto che alcune compagnie assicurative, sulla scorta delle circolari dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza
sulle Assicurazioni), hanno deciso di sospendere momentaneamente il rilascio delle suddette estensioni, in attesa che
vengano risolte le problematiche giuridiche ed interpretative.
Siamo sempre allo stesso punto. Come denunciava la scorsa
settimana l’ANC (si veda “730 precompilato, professionisti
senza copertura assicurativa” del 4 febbraio), ad oggi, esiste
un vincolo di “non assicurabilità” per le sanzioni dirette,
che espone il professionista alla possibilità di dover “rispondere con il proprio patrimonio dinanzi al Fisco”.
Un discorso valido, come detto, non solo per il 730 precompilato, ma anche per le compensazioni dei crediti tributari
risultanti dai modelli IVA, IRAP e UNICO.
Ecco perché il coordinamento sindacale chiede alle Entrate
di chiarire urgentemente la propria posizione, in modo da
capire se, ai fini dell’apposizione del visto di conformità per
le compensazioni tributarie, la polizza assicurativa possa essere considerata adeguata anche senza l’estensione della
copertura alle sanzioni dirette.
Allo stesso tempo, secondo i sindacati, bisognerà fare il possibile per “rendere attuabili gli adempimenti previsti
dall’art. 6 del DLgs. 175/2014”, tenendo bene a mente “l’ennesimo aggravio”, in termini di costi e responsabilità, che i
professionisti sono stati costretti a subire.
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ancora
FISCO
TASI con regole ordinarie sugli immobili
compresi nel fallimento
Dato che il presupposto impositivo è diverso da quello dell’IMU, il trattamento
meriterebbe una norma ad hoc o un’interpretazione ufficiale
/ Antonio PICCOLO
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa la TASI, secondo una corrente di
pensiero, va assolta in base alle regole ordinarie, a differenza dell’IMU per la quale il legislatore, nell’adottare la stessa disciplina dell’ICI, ha stabilito che il curatore fallimentare o il commissario liquidatore devono effettuare il pagamento dell’imposta in un’unica soluzione (periodo dell’intera procedura concorsuale), entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili.
In assenza di una norma che deroghi alle regole ordinarie,
secondo tale opinione, la procedura concorsuale (nelle persone del curatore fallimentare o del commissario liquidatore)
è tenuta dunque a pagare la TASI come un qualsiasi altro
contribuente, nei modi e nei termini previsti per questi
ultimi soggetti passivi.
Poiché (come vedremo) il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di beni immobili, a differenza dell’IMU per la quale il presupposto impositivo (analogamente a quello dell’ICI) è invece solo il possesso (art. 8,
comma 2 del DLgs. n. 23/2011), il trattamento TASI degli
immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa avrebbe meriterebbe una norma ad hoc e comunque un’interpretazione ufficiale.
Nell’attesa che ciò avvenga al più presto e nutrendo qualche
perplessità sulla bontà della citata opinione, osserviamo
quanto segue. Il comma 6 dell’art. 10 del DLgs. n. 504/1992
(decreto ICI), nella sua ultima versione, stabiliva in capo al
curatore fallimentare o al commissario liquidatore i seguenti
particolari adempimenti per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa:
- presentazione a ogni Comune di ubicazione degli immobili
di una dichiarazione attestante l’avvio della procedura
concorsuale, entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina;
- versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata
dell’intera procedura concorsuale (maxi-periodo d’imposta), entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (cfr., fra tante, Cass. nn. 24670
del 28 novembre 2007 e 20575 del 24 ottobre 2005).
Secondo la Suprema Corte, la (speciale) previsione trovava
senso nella circostanza che, fino a quando non era realizzato un incasso derivante dalla vendita di quell’immobile, sarebbe stato completamente ingiustificato e illogico pretendere il pagamento del relativo tributo.
Inoltre, essendo state derogate solo le regole per versamento
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
e presentazione della dichiarazione, la locuzione “immobili
compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa” abbracciava anche i beni immobili non posseduti
(a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) dal
fallito o dall’impresa in liquidazione coatta amministrativa,
ma detenuti dagli stessi, come i fabbricati concessi in locazione finanziaria per i quali il soggetto passivo era il locatario (art. 3, comma 2 del decreto ICI).
Al riguardo è opportuno segnalare che, nel caso in cui un
immobile compreso nel fallimento non fosse stato venduto
e la procedura concorsuale fosse stata chiusa con il ritorno
in bonis dell’ex fallito, la relativa ICI sarebbe stata a carico
di quest’ultimo (Cass. nn. 3845 del 15 febbraio 2013, 5035
del 28 marzo 2012, 17529 del 12 ottobre 2012 e 15478 del
30 giugno 2010).
Il comma 7 dell’art. 9 del DLgs. n. 23/2011, sia pure con una
formulazione discutibile, ha reso applicabile ai fini
dell’IMU la medesima disciplina dell’ICI prevista per gli
immobili in questione. Sicché, considerata l’identità dei presupposti impositivi di IMU e ICI, i predetti adempimenti e
rilievi giurisprudenziali si estendono pacificamente alle
fattispecie IMU.
L’art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013 e sue modificazioni – legge di stabilità 2014 che, col comma 639, ha istituito
la IUC (imposta unica comunale), composta da IMU (tributo patrimoniale), TASI (tributo per i servizi indivisibili) e
TARI (tassa sui rifiuti) – ha stabilito espressamente che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di beni immobili (fabbricati e aree fabbricabili, esclusi
i terreni agricoli), come definiti dalla disciplina dell’IMU.
In virtù dei successivi commi 672 e 681, la TASI è dovuta
dal locatario finanziario, a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto di leasing (periodo che va dalla data della stipulazione a quella di riconsegna
dell’immobile al locatore), e dall’occupante (in presenza di
immobile detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale) nella misura, stabilita dal Comune, tra il 10%
(minimo) e il 30% dell’ammontare complessivo del tributo.
Il Dipartimento delle Finanze, con le FAQ del 3 giugno
2014, ha precisato fra l’altro che, in caso di silenzio della
norma, le fattispecie della TASI sono disciplinate secondo
le regole dell’IMU. Tale precisazione si raccorda nel significativo comma 687 della L. n. 147/2013, in forza del quale le
disposizioni sulla presentazione della dichiarazione IMU si
applicano anche ai fini della dichiarazione TASI.
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ancora
FISCO
Fondi pensione al test della sostitutiva al
20%
Base imponibile ridotta per i fondi che investono “indirettamente” in titoli pubblici
/ Salvatore SANNA
A pochi giorni dalla scadenza del 16 febbraio 2015 per il
versamento dell’imposta sostitutiva, la circolare n. 2
dell’Agenzia delle Entrate pubblicata ieri commenta le novità introdotte dalla legge di stabilità 2015 sulla tassazione delle forme pensionistiche complementari.
Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2015, è stato previsto:
- l’incremento al 20% dell’imposta sostitutiva sul risultato della gestione del fondo;
- la riduzione della base imponibile della suddetta imposta
sostitutiva qualora il fondo pensione investa in titoli di Stato e, più generalmente, in attività finanziarie con un regime
agevolato.
In primo luogo, l’Agenzia analizza la previsione per la quale la base imponibile dell’imposta sostitutiva sul risultato
di gestione dei fondi pensione deve essere determinata, relativamente ai redditi dei titoli pubblici ed equiparati, in base
al rapporto tra l’aliquota specificamente prevista dalle disposizioni vigenti per tali redditi (12,50%) e quella dell’imposta sostitutiva applicabile in via generale sul risultato dei
fondi pensione (20%).
In sostanza, applicando questa disposizione, i redditi dei titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile nella misura del 62,50%. In questo modo, si evita
una penalizzazione per l’investimento in tali titoli effettuato
per il tramite di fondi pensione.
La circolare in commento osserva che la norma non dispone
esplicitamente il caso del trattamento dei redditi dei titoli
del debito pubblico per gli investimenti “indiretti” effettuati
dai fondi pensione tramite la partecipazione in organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) e contratti di
assicurazione, che investono in tali titoli.
Tuttavia, esigenze di coordinamento normativo impongono di tener conto del regime di tassazione degli investimenti
“indiretti” in titoli del debito pubblico. Del resto, al fine di
garantire la tassazione dei redditi dei titoli pubblici nella misura del 12,50%, anche i redditi di capitale derivanti dalla
partecipazione ad OICR italiani ed esteri sono determinati
al netto di una quota dei proventi riferibili ai predetti titoli
pubblici.
Le medesime considerazioni valgono per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, i cui redditi di
capitale sono anch’essi determinati al netto di una quota dei
proventi riferibili ai titoli pubblici.
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
Sia la nuova aliquota del 20% che la riduzione della base imponibile conseguente al possesso di titoli di Stato e di titoli
ad essi assimilati sono applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
Tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2014, la legge di stabilità 2015 ha previsto:
- in primo luogo, che, in deroga all’art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, il risultato della gestione dei fondi risulti già soggetto a imposizione sostitutiva nella misura del
20%;
- in secondo luogo, che la base imponibile, che già tenga
conto delle riduzioni previste per effetto del possesso di titoli di Stato e di titoli a essi assimilati, venga ulteriormente
ridotta del 48% della differenza tra le erogazioni effettate
nel 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle
rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre
2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate precisa che, stante il tenore letterale della norma, la misura del 48% si applica sia
alle posizioni fuoriuscite nella vigenza della tassazione con
l’aliquota dell’11% che a quelle fuoriuscite nel corso del
2014 successivamente all’introduzione dell’aumento della
predetta aliquota all’11,50% a opera del DL 66/2014.
La circolare chiarisce, inoltre, che il termine “riscatti” non
deve essere inteso in senso stretto e deve riguardare anche
tutte le erogazioni di prestazioni previdenziali, le anticipazioni e le somme trasferite ad altre forme pensionistiche, comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di
passaggio da un comparto a un altro della medesima forma
pensionistica complementare (c.d. operazioni di “switch”).
Risultati negativi del 2014 utilizzabili per l’11,50%
Sempre con riferimento ai risultati di gestione relativi al
2014, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’eventuale risultato negativo determina un risparmio d’imposta da utilizzare nei periodi d’imposta successivi nella misura
dell’11,50%.
Per quanto concerne i risultati negativi relativi a periodi
d’imposta precedenti al 2014, non ancora utilizzati in compensazione, resta fermo che il risparmio d’imposta da scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta sul risultato di gestione è stabilito nella misura dell’11,50%.
/ 06
ancora
IMPRESA
“Circoscritte” le violazioni di natura
tributaria preclusive del rating di legalità
Rilevano ora gli accertamenti divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata
in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating
/ Maria Francesca ARTUSI
Con la circolare n. 3/2015, Assonime porta l’attenzione su
alcuni rilevanti provvedimenti riguardanti i criteri e le modalità per l’attribuzione del c.d. rating di legalità.
In particolare, si tratta delle delibere dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato (AGCM) del 5 giugno 2014
n. 24953 e 4 dicembre 2014 n. 25207, nonché del Protocollo d’intesa tra la medesima Autorità e l’Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC) dell’11 dicembre 2014.
Si ricorda che l’istituto del rating è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 5-ter del DL n. 1/2012 e la disciplina è stata succesivamente specificata attraverso interventi dell’AGCM e dei Ministeri competenti.
Le due citate delibere del 2014 hanno introdotto interessanti novità sia riguardo ai requisiti che le imprese devono soddisfare per conseguire il rating, sia rispetto al procedimento
di attribuzione di quest’ultimo.
Riguardo all’accesso al rating, è stato chiarito un punto oscuro della normativa attraverso l’espressa specificazione che il
fatturato minimo di due milioni di euro si intende “riferito
alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e
risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo
aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge”.
Alle fattispecie che precludono tale accesso sono stati aggiunti ulteriori reati: millantato credito (art. 346 c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.); turbata libertà
degli incanti (art. 353 c.p.); turbata libertà del procedimento
di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); astensione dagli
incanti (art. 354 c.p.); inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2, commi 1 e 1-bis
del DL 463/1983).
Esclude l’attribuzione del rating, altresì, il fatto che l’impresa sia destinataria di provvedimenti di condanna per talune violazioni del Codice del consumo (art. 21, commi 3 e 4
e art. 27, comma 12) e della disciplina dell’anticorruzione
in materia di appalti pubblici. Per gli illeciti legati all’antitrust, invece, è stata introdotta un’eccezione per i casi di
non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa
pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata dall’impresa nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo (c.d. “leniency”).
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
Con riferimento alle violazioni di natura tributaria, è ora
previsto che si considerano rilevanti i provvedimenti
dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse divenuti
inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.
Diversamente, la precedente formulazione di questa
disposizione conteneva un riferimento più ampio ai
provvedimenti di accertamento di un maggior reddito
imponibile rispetto a quello dichiarato.
La disciplina dei requisiti che comportano un incremento
del punteggio rispetto al livello base di una “stelletta” è stata integrata in più punti, con il risultato di ampliare le
opzioni a disposizione delle imprese che intendano
conseguire il punteggio massimo.
Per quanto attiene ai profili di procedura, la principale novità è data dal coinvolgimento nell’iter di attribuzione del rating sia dell’ANAC che di un’apposita “Commissione consultiva in materia di rating”, composta da un rappresentante
dell’AGCM, del Ministero dell’Interno, del Ministero della
Giustizia, dell’ANAC e del mondo imprenditoriale.
Proprio alla collaborazione tra AGCM e ANAC fa riferimento anche il Protocollo d’intesa sottoscritto dalle due istituzioni lo scorso 11 dicembre, che sostituisce quello stipulato nel 2012 dall’AGCM e dall’Autorità per la vigilanza nel
contratti pubblici adeguandolo all’evoluzione del quadro
normativo. In particolare, il Protocollo indica tra gli obiettivi della collaborazione quello di “promuovere un maggiore utilizzo del rating di legalità”.
È previsto, in particolare, che le due Autorità si informino
reciprocamente quando, nel corso della propria attività istituzionale, l’una riscontri elementi che fanno sospettare
l’esistenza di illeciti rientranti nella sfera di competenza
dell’altra.
L’intesa si fonda, infatti, su un’attività di cooperazione
nell’ambito delle procedure di gara per appalti pubblici –
attuata anche grazie all’utilizzo della Banca dati nazionale
dei contratti pubblici – e su un’attività di promozione della
legalità attraverso l’incremento delle segnalazioni su possibili fenomeni di collusione tra imprese (cfr. Vademecum
“Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli
appalti pubblici”, adottato dall’AGCM con delibera del 18
settembre 2013).
/ 07
ancora
FISCO
Il Liechtenstein verso l’equiparazione ai
Paesi “white list” per la disclosure
Raggiunta l’intesa sullo scambio di informazioni; con la firma degli Atti prima del 2
marzo sarà più agevole la collaborazione volontaria
/ Barbara SESSINI
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il comunicato stampa n. 32 di ieri, ha annunciato che Italia e Liechtenstein hanno concluso un’intesa in materia di scambio di informazioni di natura fiscale, basato sul più aggiornato standard OCSE.
La firma degli atti contenuti nell’intesa è prevista prima del
2 marzo, termine definito dalla normativa italiana sulla voluntary disclosure per gli accordi sullo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del modello OCSE. Questo consentirà di equiparare il Liechtenstein ad un paese “white
list”, cosa che permetterà ai contribuenti italiani che vi detengano attività finanziarie una più agevole regolarizzazione.
L’intesa con l’Italia include l’Accordo sul modello Tax Information Exchange Agreement (TIEA) e un Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo. Questi Atti, afferma il MEF, permetteranno di instaurare un’efficace cooperazione amministrativa tra i due Paesi anche volta a migliorare il contrasto all’evasione fiscale e costituiranno la
premessa per ulteriori miglioramenti delle relazioni
economiche bilaterali.
L’Accordo sullo scambio di informazioni consentirà di avviare la cooperazione amministrativa su richiesta su tutte
le imposte tra le autorità fiscali dei due Stati.
Il Protocollo Aggiuntivo in materia di richieste di gruppo
(“group requests”), invece, permetterà lo scambio di informazioni per identificare gruppi di contribuenti che intendono dissimulare cespiti patrimoniali non dichiarati e costituisce uno strumento giuridico conforme all’art. 26 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni.
Entrambi, Accordo e Protocollo Aggiuntivo, saranno applicabili dopo l’entrata in vigore, a decorrere dalla data della
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
firma.
Tale data, come anticipato, è rilevante per la procedura di
regolarizzazione dei capitali all’estero: la L. 186/2014 garantisce condizioni più favorevoli per la definizione se le attività sono detenute da residenti italiani in Stati che stipulano
un accordo per lo scambio di informazioni nei 60 giorni
successivi alla data di entrata in vigore della legge, cioè prima del 2 marzo 2015.
Si ricorda che, entro lo stesso termine, è attesa anche la firma dell’Accordo con la Svizzera, che era stato auspicato
proprio a metà febbraio e annunciato anch’esso attraverso il
comunicato stampa del MEF n. 17 (si veda “Voluntary disclosure più conveniente con la Confederazione Elvetica”
del 17 gennaio 2015).
Impegno per lo scambio automatico di informazioni nel
2017
Inoltre, con una dichiarazione congiunta l’Italia ed il Liechtenstein ribadiranno il reciproco impegno ad applicare
dal 2017 lo scambio automatico di informazioni di natura
finanziaria sulla base del nuovo standard globale (Common
Reporting Standard).
L’Italia, non appena entreranno in vigore l’Accordo e il Protocollo Aggiuntivo, inserirà il Liechtenstein nelle white lists
degli Stati che consentono lo scambio di informazioni di
natura fiscale.
Infine, l’entrata in vigore dell’Accordo costituirà la premessa per ulteriori passi verso l’intensificazione delle relazioni
economiche e finanziarie tra i due Paesi, mediante l’avvio di
negoziati per una Convenzione contro le doppie
imposizioni.
/ 08
ancora
FISCO
Dalle Dogane IVA al fornitore anche se in
fattura c’è “scissione dei pagamenti”
Tale Agenzia è esclusa dall’applicazione dello split payment e in una nota spiega il
comportamento degli Uffici in caso di errata annotazione
/ REDAZIONE
L’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 17619/RU dell’11
febbraio 2015 pubblicata ieri ha ribadito che le nuove modalità di pagamento a favore dei fornitori di beni e servizi
da parte di alcune Pubbliche Amministrazioni introdotte con
la legge di stabilità 2015 (c.d. split payment) non si applicano alle Agenzie fiscali – dunque neanche all’Agenzia delle
Dogane – e spiega quale sarà il comportamento degli Uffici e le ricadute sui fornitori in caso di fattura che riporti erroneamente la dicitura “scissione dei pagamenti”.
L’Agenzia delle Dogane ha comunicato che gli Uffici preposti alla lavorazione delle fatture passive provvederanno al
pagamento delle stesse secondo le precedenti modalità ordinarie, che prevedono la corresponsione al fornitore
dell’IVA relativa all’operazione ricevuta. Corrisponderanno, inoltre, l’IVA al fornitore anche in caso di fatture che dovessero erroneamente presentare l’annotazione prevista dal
DM del 23 gennaio 2015. In questo caso, dopo la ricezione
della fattura, il fornitore verrà contattato per essere informato che l’Agenzia delle Dogane è esclusa da tale meccanismo
e che egli dovrà esercitare la rivalsa nei modi ordinari,
computando l’IVA nell’ambito delle proprie dichiarazioni.
Si ricorda che il meccanismo dello “split payment” si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli
artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 17-ter del DPR 633/72. L’IVA addebitata dai fornitori nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovrà
essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della
relativa imposta.
Per quel che riguarda gli obblighi in capo ai fornitori, questi
sono tenuti ad emettere fattura secondo le regole ordinarie
– dunque esponendo l’imposta – con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi degli artt. 23 e 24 DPR 633/72,
ma senza computare l’imposta, come IVA a debito, in
liquidazione periodica (si veda “Split payment, per i fornitori
fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti»” del 31
gennaio 2015).
Le Dogane, infatti, non sono tra le Pubbliche Amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione dello split
payment previste dall’art. 17-ter del DPR 633/1972. Il chia-
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 14 FEBBRAIO 2015
rimento è stato fornito dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate
n. 1 del 9 febbraio 2015, che ha anche specificato cosa devono fare le amministrazioni “escluse” in caso di ricezione
di una fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”
(si veda “Split payment sotto la lente dell’Agenzia” del 10
febbraio). Esse dovranno corrispondere al fornitore anche
l’IVA relativa all’operazione ricevuta, mentre il fornitore
dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa
nei modi ordinari.
Escluse anche le aziende speciali delle Camere di
Commercio
Si ricorda che, oltre alle Agenzie fiscali, sono esclusi
dall’applicazione del nuovo meccanismo tutti i soggetti che
non hanno natura pubblica quali gli enti previdenziali privati, le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di
Commercio) e la generalità degli enti pubblici economici.
Sono poi esclusi tutti gli enti pubblici non economici che, in
quanto autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono fini propri ancorché di interesse generale; è il caso di Ordini
professionali, Enti ed istituti di ricerca, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l’AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile
club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per
l’Italia Digitale (AgID), INAIL, Istituto per lo studio e la
prevenzione oncologica (ISPO).
Rientrano nella disciplina dello split payment, invece, le
forniture nei confronti dello Stato e di altri soggetti qualificabili come “organi dello Stato” (ad esempio le istituzioni
scolastiche), degli enti pubblici territoriali e di altri enti locali (quali le Comunità montane, le Comunità isolane e le
Unioni di Comuni), nonché delle Camere di Commercio (e
delle Unioni Regionali delle stesse), degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri (ma non gli enti ecclesiastici che operano in regime di diritto privato), degli enti
pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS), delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza (IPAB), delle Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (ASP) e degli enti pubblici di previdenza (INPS,
Fondi pubblici di previdenza).
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ancora
LETTERE
Perché i fornitori devono sapere chi sono i
commercialisti dei loro clienti?
Gentile Redazione,
avrei una domanda: che bisogno c’era di far apparire il nome dell’intermediario telematico sulla ricevuta di
presentazione della dichiarazione d’intento?
Perché i fornitori devono sapere chi è il commercialista del
loro cliente?
Una vita a combatter a favore della riservatezza, non
rivelando i nomi dei clienti dello studio; non è forse un “dato
sensibile” da proteggere con attenzione?
Paolo Calligaro
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Udine
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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