IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 1 Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio. MONDO del LAVORO - OTTOBRE 2014 - I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp L’indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp CIG E MOBILITA’ IN DEROGA Il Decreto Interminsteriale n. 83473 del 1° agosto 2014 ha definito i nuovi criteri relativi all’accesso alla cassa integrazione in deroga ed alla mobilità in deroga. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: Sommario: CIG e mobilità in deroga 1 F24 a zero pagabile solo con Entratel 1 Il contratto di lavoro part time 2 Il Decreto Giustizia nel lavoro 3 Licenziamento per fine comporto 3 Malattia: rientro anticipato al lavoro 4 TFM Amministratori 4 Voucher 5 Le Partite IVA 6 MONDO del LAVORO Il trattamento di CIG in Deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualifica di operai, impiegati e quadri, oltreché agli apprendisti ed ai lavoratori somministrati. L’anzianità lavorativa minima dei lavoratori collocati in cassa integrazione in deroga, alla data di inizio dell’evento, passa dai 90 giorni della previgente disciplina a 12 mesi (ridotta ad 8 mesi per il solo anno 2014). Le causali per cui è concesso l’utilizzo della CIGD sono le seguenti: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore; situazioni aziendali determinate da eventi temporanei di mercato; crisi aziendale; ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. Il trattamento di integrazione salariale in deroga NON può essere concesso nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda o di un ramo di essa. Possono richiedere l’ac- cesso al trattamento di integrazione salariale in deroga tutte le imprese di cui all’art. 2082 del Codice Civile (ossia gli imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi). Rimangono esclusi invece i liberi professionisti in quanto non sono considerati imprenditori. La domanda di cassa integrazione in deroga de(continua a pag. 4) F24 A ZERO PAGABILE SOLO CON ENTRATEL L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27 del 19/09/2014, riprende quanto previsto dall’art. 11 comma 2 D.L. 66/2014 (convertito con modificazioni con la Legge 89/2014) relativo agli obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento F24. Riportiamo l’estratto della circolare stessa riprendendone le parti più significative. ATTENZIONE: per effetto delle nuove disposizioni normative, a far data dal 01 ottobre 2014, i modelli F24 a saldo zero potranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate : direttamente dal contribuente, utilizzando i servizi F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; per il tramite di un intermediario abilitato (professionisti, CAF, associazioni di categoria) che può trasmettere le deleghe F24 in nome e per contro degli assi(continua a pag. 6) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 2 IL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Il contratto di lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 61/2000. In linea generale nel rapporto di lavoro subordinato l'assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. L’assunzione si intende a tempo pieno quando il lavoratore è tenuto a garantire la prestazione lavorativa secondo l’orario normale di lavoro (40 ore settimanali) o l’eventuale minore orario disciplinato dai rispettivi contratti collettivi. Per orario a tempo parziale si intende quello fissato dal contratto individuale di lavoro da cui risulti che il lavoratore è tenuto a garantire la prestazione lavorativa per un orario inferiore a quello normale o a quello disciplinato dai contratti collettivi. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si distingue in: rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro; rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno; rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità sopra indicate. Le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ed entro il limite del tempo pieno viene definito “lavoro supplementare”. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere la precisa indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. La pr ecisa indicazione della durata della prestazione lavorativa deve intendersi finalizzata a garantire una individuazione preventiva, da parte del lavoratore, del tempo libero a propria disposizione. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore nel rispetto dei limiti massimi orari previsti dai contratti collettivi. L'ef- fettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore interessato. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. I contratti collettivi possono prevedere l’utilizzo di clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di utilizzare clausole flessibili o elastiche, comporta in favore del lavoratore un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni in base a quanto stabilito dai contratti collettivi. In base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – n. 1721 del 23/01/09 richiamiamo in particolare l’attenzione delle aziende sulla preven- tiva programmazione della distribuzione dell’orario di lavoro e sull’utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche. La Suprema Corte ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere "a comando" la prestazione lavorativa dedotta in un contratto di part-time, sono illegittime se le parti concordano un orario giornaliero inferiore a quello ordinario. Di tale orario deve essere determinata la collocazione nell'arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l'attività lavorativa debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita. Precisiamo che, come indicato nella risposta del Ministero del Lavoro del 20 febbraio 2009 all’interpello n. 11/2009 promosso dalla Confcommercio, nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale verticale è sufficiente l’indicazione delle giornate o dei mesi in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa da parte del lavoratore. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 3 I L “ D E C R E TO G I U S T I Z I A” N E L L E P RO C E D U R E D I L AVO RO Lo scorso 12 settembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DL 132 relativo alla riforma della giustizia civile. Con il Decreto citato vengono anche modificate ed integrate materie inerenti alle vertenze economiche in materia di lavoro. L’art. 3, il quale acquisterà efficacia decorsi i novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto stesso, prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita”. Allo stesso modo deve procedere, ad esclusione dei casi di condominio, divisione, successioni ereditarie, sanità, contratti assicurativi e bancari, ecc. chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. Inoltre, l’art. 7 del D.L. 132/2014, ha modificato l’articolo 2113 del Codice civile ha esteso, agli Avvocati, la possibilità di assistere e sottoscrivere transazioni in materia di lavoro e rendere efficace l’accordo al pari delle transazioni sindacali o presso le Direzioni Territoriali del Lavoro. L’integrazione all’art. 2113 del Codice civile è già in vigore dal 13 settembre 2014. Se non interverranno modifiche in sede di conversione in legge, la procedura indicata interesserà la maggior parte dei crediti civili, compresi quelli derivanti da un rapporto di lavoro. LICENZIAMENTO PER FINE PERIODO DI COMPORTO - Sentenza Corte di Cassazione n. 20106 del 24/09/2014 Con la sentenza n. 20106 la Corte di Cassazione ha affrontato alcuni argomenti, tra loro correlati e riferiti al licenziamento di un lavoratore al termine della conservazione posto per malattia. Nell’attivare il licenziamento l’azienda aveva consegnato al lavoratore, tramite un proprio dipendente, una copia della lettera di recesso, “oltre che della rituale comunicazione dell’atto, inviato a mezzo raccomandata all’indirizzo comunicato alla Società dal lavoratore stesso e poi rinnovato all’esito negativo della notifica (non avendo l’a- gente postale rinvenuto il ricorrente, risultato sconosciuto) al precedente domicilio.” Entrambe le modalità di consegna al lavoratore, del licenziamento, sono state ritenute legittime; la prima in quanto provata dalla testimonianza del lavoratore incaricato a consegnare la lettera a mani, la seconda, “dovendo farsi applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 del cc. e non avendo il lavoratore svolto, con querela di falso, la doglianza secondo cui l’agente postale non si sarebbe mai recato presso il suo domicilio.” Ai licenziamenti attuati per fine conservazione posto non si applica il tentativo obbligatorio e preventivo di conciliazione, previsto dalla’art. 7 della legge 604/1966, introdotto dalla legge n. 92/2012 (legge Fornero), come ampiamente precisato dal Decreto legge 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, prevedendo che: “la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all’art. 2110 del cc. (….) pertanto, con ciò, viene ad essere esclusa in radice la pretesa causa di illegittimità del licenziamento.” Il lavoratore lamentava anche la violazione dei principi di correttezza e buona fede, in quanto il datore di lavoro non aveva avvisato preventivamente dell’imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettere al dipendente di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; anche su questo argomento la (continua a pag. 4) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 4 MALATTIA: RIENTRO ANTICIPATO AL LAVORO Con il messaggio n. 6973 del 12 settembre 2014 l’INPS è intervenuto per chiarire le modalità con cui un lavoratore assente per malattia possa optare per il rientro anticipato al lavoro in caso di decorso più favorevole dell’evento rispetto alla prognosi medica iniziale. L’INPS precisa che ogni dipendente assente per malattia che, consideratosi guarito, indenta riprendere anticipata- mente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante possa essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi. Secondo l’INPS il certificato medico di rettifica è necessario al datore di lavoro che diversamente, non conoscendo la diagnosi originaria non sarebbe in grado di valutare se il dipendente abbia effetti- vamente recuperato le energie psicofisiche in modo tale da garantire se stesso e l’ambiente di lavoro rispetto ad eventuali eventi nocivi connessi ad una ridotta capacità lavorativa. Senza il certificato medico rettificativo, pertanto, il datore di lavoro non sarebbe nelle condizioni di assovere agli obblighi previsti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008). Il medico curante dovrà pertanto provvedere alla trasmissione all’INPS del certificato di malattia rettificativo in base alle modalità telematiche ormai note. IL TRATTAMENTO DI C I G E M O B I L I T A ’ IN DEROGA FINE MANDATO DEGLI (segue da pag. 1) I lavoratori interessati AMMINISTRATORI dovranno presentare doIl trattamento di fine mandato o Indennità di Cessazione di carica è un importo che può essere erogato agli amministratori di società all’atto della cessazione del rapporto. A differenza del TFR per i lavoratori dipendenti, il Trattamento di fine mandato non è disciplinato da alcuna normativa ed è quindi regolato esclusivamente dalla libera contrattazione tra le parti. Dal punto di vista previdenziale l’indennità di fine mandato è sempre soggetta a contribuzione in base alle vigenti aliquote INPS relative alla gestione separata. Dal punto di vista fiscale il Trattamento di Fine Mandato può essere soggetto a tassazione separata purché l’importo dello stesso sia stabilito da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio effettivo del mandato e l’importo dello stesso sia inferiore ad Euro1.000.000,00 (un milione). LICENZIAMENTO PER FINE COMPORTO (segue da pag. 3) Cassazione ha respinto la richiesta in quanto “in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l’onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto …”. Per quanto riguarda “…. il calcolo del comporto, si deve tener conto anche dei giorni non lavorativi cadenti nel periodo di assenza per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso”. Infine, la Corte di Cassazione, con la stessa sentenza, ha stabilito che, eventuali trattamenti di miglior favore riferiti all’integrazione malattia non inficiano in alcun modo le norme sopra richiamate. ve essere presentata in via telematica all’INPS ed alla Regione territorialmente competente unitamente all’ eventuale accordo sindacale entro 20 giorni dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro. In caso di tardiva presentazione della domanda, il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga decorre dalla settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Per poter essere autorizzata all’utilizzo della CIG in deroga l’azienda deve aver fatto usufruire ai lavoratori le ferie ed i permessi maturati e non goduti. MOBILITA’ IN DEROGA: Fino al 31 dicembre 2016 i lavoratori disoccupati e privi di altra prestazione a sostegno del reddito collegata alla cessazione del rapporto di lavoro possono accedere alla mobilità in deroga. manda all’INPS inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di licenziamento. Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità per almeno 3 anni anche non consecutivi. La durata del trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso per più di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, più 2 mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per i lavoratori residenti nelle aree del mezzogiorno il trattamento complessivo della mobilità in deroga non potrà eccedere il limite massimo di 3 anni e 4 mesi. Stante l’attuale previsione normativa, a decorrere dal 01 gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non potrà più essere conces- IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 5 V O U C H E R O L AV O R O AC C E S S O R I O La Legge 99/2013 (Legge di conversione del Decreto Lavoro [D.L. 76/2013]) ed entrata in vigore lo scorso anno, ha portato ulteriori e sostanziali modifiche alla normativa relativa al lavoro accessorio tramite l’utilizzo dei voucher o buoni lavoro (art. 70 e seguenti D. Lgs. 276/2003). In particolare l’eliminazione del carattere di occasionalità del lavoro accessorio amplia notevolmente la possibilità di utilizzo dei voucher lasciando quale unico parametro di riferimento il limite economico. Pertanto, ad oggi, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.050 euro nel corso di un anno solare. Fermo restando il limite complessivo di 5.050 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività di lavoro accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro. Per l'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Il lavoro accessorio può essere utilizzato nel settore agricolo nei seguenti casi: 1)alle attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualunque ordine e grado; 2)alle attività agricole svolte a favore di produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad Euro 7.000,00. Dette attività di lavoro accessorio possono essere svolte da qualsiasi soggetto purché nell’anno precedente non sia stato iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli I voucher possono essere acquistati presso le tabaccherie autorizzate, gli uffici Postali e le sedi INPS. I voucher acquistati presso le poste possono essere attivati decorse almeno 24 ore dall’acquisto. Il buono lavoro ha un valore nominale di Euro 10,00 orari a cui corrisponde una retribuzione netta in capo al lavoratore pari ad Euro 7,50. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, il datore di lavoro dovrà attivare telematicamente il buono lavoro sul portale INPS (www.inps.it). IL LAVORO ACCESSORIO IN NUMERI Euro 5.050,00 Importo massimo che ogni lavoratore può ottenere tramite voucher in un anno solare, indipendentemente dal numero di soggetti da cui ha lavorato. Ricordiamo che il compenso derivante da prestazioni effettuate con l’utilizzo di buoni lavoro non deve essere inserito nella dichiarazione redditi del lavoratore. Euro 3.000,00 Importo massimo che ogni lavoratore, che percepisce integrazioni salariali o di sostegno al reddito, può ottenere tramite voucher nel 2014, indipendentemente dal numero di soggetti da cui ha lavorato. Euro 2.020,00 Importo massimo che ogni lavoratore può ottenere tramite voucher in un anno solare da un committente imprenditore o professionista. Euro 10,00 Valore nominale lordo orario del buono lavoro Euro 7,50 Valore nominale netto orario del buono lavoro IL VOUCHER NON ESCLUDE LA SICUREZZA SUL LAVORO Il testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/09) fin dalla sua entrata in vigore ha ampliato il novero dei destinatari della normativa che tutela la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, estendendola ad esempio anche ai lavoratori a progetto ed occasionali. Il comma 8 art. 3 del D. Lgs. 81/09 prevede che nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio debbano essere applicate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di tutela della salute, con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario (compresi insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati ed ai disabili). In base alle considerazioni sopra indicate, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che nei confronti dei lavoratori occasionali devono essere ottemperati tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/09) compresi quindi quello di informare e formare il lavoratore, di dotarlo dei dispositivi di protezione individuale, di sottoporlo a sorveglianza sanitaria ecc. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO OTTOBRE 2014 6 L E PA R T I T E I VA La “PARTITA IVA” è un mittente abbia una durata particolare strumento ficomplessiva superiore a scale riservato, oltre che 8 mesi annui per 2 anni alle imprese, ai lavoratori consecutivi autonomi che, ai sensi (ATTENZIONE: la dell’art. 2222 del Codice presunzione decorre dal Civile si obbligano a com18 luglio 2014 per le piere verso un corrispettipartite iva monocomvo un’opera o un servizio mittenti con un contratcon lavoro prevalentemento esistente alla data te proprio e senza vincolo del 18/07/2012); di subordinazione nei con- che il corrispettivo derifronti del committente. vante da tale collaboraLa Riforma Fornero, rizione, anche se fatturato spetto alle prestazioni rese a più soggetti riconducida tali categorie di soggetbili al medesimo centro ti, introduce una presund’imputazione di intereszione in forza alla quale, si, costituisca più salvo prova contraria fordell’80% dei corrispettivi nita dal committente, sono annui complessivamente considerate rapporti di percepiti dal collaboratocollaborazione coordinata re nell’arco di 2 anni e continuativa in presenza consecutivi; di almeno due delle se- che il collaboratore diguenti condizioni: sponga di una postazione che la collaborazione fissa di lavoro presso una con il medesimo comdelle sedi del committen- F24 A ZERO PAGABILE SOLO CON ENTRATEL (segue da pag. 1) In linea generale, i versamenti con modello F24 carstiti. taceo potranno continuare Sempre dal 01/10/2014 i ad essere effettuati: modelli F24 contenenti dai soggetti non titolari di partita IVA, nel caso in crediti utilizzati in comcui debbano versare, senpensazione, con saldo za utilizzo di crediti in finale maggiore di zero, compensazione, somme oppure i modelli F24 con per un importo totale o saldo superiore a 1.000,00 euro potr anno inferiore ad Euro essere presentati esclusi1.000,00; vamente per via telemati- nel caso di F24 precompica: lati dall’ente impositore; mediante i servizi tele- nel caso di versamenti matici Fisconline o Enrateali in corso; tratel messi da disposi- per l’utilizzo di crediti zione dell’Agenzia delle d’imposta fruibili in comEntrate; pensazione esclusivamen mediante i servizi di inte presso gli agenti della ternet banking. riscossione. te. qualora la prestazioLa presunzione sopra indine sia svolta da sogcata non opera al verificargetto titolare di un si di entrambe i seguenti reddito annuo da lacasi: voro autonomo non qualora la prestazione inferiore ad 1,25 volsia connotata da compete il livello minimo tenze teoriche di grado imponibile ai fini del elevato acquisite attraversamento dei converso significativi pertributi previdenziali. corsi formativi, ovvero (per l’anno 2014 da capacità tecnicol’importo è pari ad pratiche acquisite attraEuro 15.516,00 x verso rilevanti esperien1,25 = Euro ze maturate nell’eserci19.395,00. zio concreto di attività; APPLICAZIONE DELLA “LEGGE ANTIPEDOFILIA” NEGLI ALBERGHI Riprendendo quanto riportato sul numero di settembre 2014 del notiziario paghe “MONDO del LAVORO” in merito all’applicazione della cosiddetta “Legge Antipedofilia” riportiamo la risposta del Ministero del Lavoro all’interpello n. 25 del 15 settembre 2014 proposto da Federalberghi relativamente all’applicazione della normativa alle aziende alberghiere. Secondo il parere del Ministero, nell’ambito delle attività alberghiere, l’obbligo di richiesta del certificato penale sussiste: in relazione ad attività che comportino un contatto diretto esclusivamente con minori , come ad esempio per le attività di “miniclub” o “ babysitting”; non riguarda attività di portineria, ricevimento, amministrazione, cucina, bar, sala e pulizia dei piani, anche se possono implicare un contatto con i minori; la presenza di tirocinanti e/o lavoratori minorenni in un determinato reparto non fa insorgere l’obbligo in capo al datore di lavoro in relazione ai lavoratori che prestano attività nel medesimo reparto (né tantomeno, ovviamente, in relazione ai lavoratori di altri reparti), nemmeno nel caso in cui uno di questi lavoratori svolga funzioni di tutoraggio, in quanto tale attività è comunque complementare a quella svolta normalmente; l’obbligo si verifica solamente al momento dell’assunzione del lavoratore e non anche qualora un lavoratore già in forza in azienda venga successivamente spostato ad attività che ricadono nel campo di applicazione della disposizione.
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