IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 1 Redazione c/o Associazione Commercianti Albesi – Editrice Servizi A.C.A. S.r.l. – ALBA – Piazza San Paolo n. 3 – Tel. 0173 22.66.11 – Telefax 0173 36.15.24 e-mail [email protected] - Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, CB-NO/CUNEO – Autorizz. Trib. di Alba del 14/01/1977 n. 371 – Iscrizione ROC n. 10079 – Direttore Responsabile: Giancarlo Drocco - Ciclostilato in proprio. MONDO del LAVORO - SETTEMBRE 2014 - I precedenti numeri del Notiziario Paghe sono scaricabili dal sito www.acaweb.it/archivio_notiziari.asp L’indice degli argomenti trattati nei precedenti Notiziari Paghe è sul sito www.acaweb.it/archivio_ufficio_paghe.asp JOB ACT: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO A seguito dell’entrata in vigore dalla Legge 78/2014 che ha apportato importanti novità in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e apprendistato, Sommario: Job Act: i chiarimenti del Ministero 1 Legge “antipedofilia” 1 La Flessibilità nel turismo 3 Il contratto stagionale nel turismo 4 Fondo di Solidarietà residuale INPS 6 HACCP e Sicurezza Contributi CCIAA 5 MONDO del LAVORO il Ministero del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 18/2014 fornendo alcuni chiarimenti. Analizziamo di seguito gli aspetti fondamentali delle varie tipologie contrattuali riprese dalla circolare ministeriale: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: L’indicazione del termine nel contratto di lavoro non è più subordinata all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo. Il contratto a tempo determinato diviene generalmente “acausale” con il vincolo temporale di durata non superiore ai 36 mesi comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo si mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione. L’apposizione di ragioni giustificatrici, anche nel nuovo quadro normativo, può essere opportuna per ragioni di carattere sosti- tutivo (es. sostituzione di maternità) o stagionalità. Contestualmente all’eliminazione della motivazione alla base del contratto, è stato introdotto il limite quantitativo del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per quanto riguarda le attività iniziate durante l’anno deve essere considerata la data di assunzione del primo lavoratore a termine. (continua a pag. 2) L E G G E “A N T I P E D O F I L I A” Lo scorso 22 marzo 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 che stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale al casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati contro i minori (art. 600bis, 600te, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale). Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014, l’obbligo di cui sopra è riferito a riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costitui- ti a decorrere dal 6 aprile u.s. e non si applica a tutti i rapporti già in esseri a tale data. Con il termine ''impiego al lavoro" si intendono non solo le tipologie di lavoro subordinato ma anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, (continua a pag. 6) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 2 JOB ACT: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO (segue da pag. 1) Per determinare il numero dei lavoratori non vanno computati i lavor ator i: autonomi; parasubordinati; associati in partecipazione; assunti con lavoro accessorio; a chiamata senza indennità di disponibilità. Vanno invece computati: i dirigenti a tempo indeterminato; gli apprendisti (eccetto gli apprendisti stagionali). La verifica concernente il numero dei lavoratori a tempo indeterminato va effettuata in relazione al totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall’unità produttiva dove gli stesso sono occupati, ferma restando la possibilità di destinare i lavoratori a tempo determinato presso una o soltanto alcune unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro. Qualora il calcolo della percentuale del 20% dia luogo ad un numero decimale il datore di lavoro potrà effettuare un arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5. I lavoratori che occupano fino a cinque dipendenti possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. In caso di violazione del numero massimo di rapporti a termine stipulati verrà applicata la seguente sanzione per ciascun lavoratore: 20% della retribuzione fino ad una durata massi- [lorda mensile], per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore ad uno; 50% della retribuzione, [lorda mensile] per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno; Altra modifica sostanziale riguarda la disciplina della proroga. La prorogabilità del termine, sino ad un massimo di 5 volte (indipendentemente dal numero di rinnovi) nel limite della durata complessiva del singolo contratto pari a 36 mesi ed a condizione che si riferisca alla stessa attività lavorativa, intendendosi con tale formulazione le stesse mansione o mansioni equivalenti. Va inoltre ricordato che rimane immutata la disciplina degli intervalli tra due distinti contratti a termine. Gli intervalli rimangono inalterati rispetto alla previgente disciplina e sono si 10 o 20 giorni a seconda della durata del contratto precedente (fino a 6 mesi o superiore). SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Anche nell’ambito della somministrazione di lavoro a tempo determinato il nuovo testo normativo introduce il concetto di “acasualità” del contratto ma pari a 36 mesi. Il numero massimo di lavoratori somministrati che possono essere assunti dalla singole aziende è delegata alle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro. CONTRATTO DI APPRENDISTATO Il D.L. 34/2014 in sede di conversione ha apportato importanti modifiche in relazione al piano formativo individuale, alle “clausole di stabilizzazione” ed alla disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello professionalizzante o di mestiere. Piano formativo individuale: il piano for mativo individuale, seppure in forma sintetica deve obbligatoriamente essere redatto per iscritto. Il piano formativo in forma sintetica può limitarsi ad indicare esclusivamente la formazione finalizzata all’acquisizione di competenze tecnico professionali e specialistiche e sul rispetto dei suoi contenuti andrà a concentrarsi l’attività di vigilanza del Ministero del lavoro. Clausole di stabilizzazione: per i dator i di lavor o che occupano almeno 50 dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Detto limite può essere derogato dai vari contratti collettivi nazionali di lavoro. Apprendistato professionalizzante o di mestiere: la formazione di base o trasversale rimane obbligatoria nei limiti di quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome. Con il nuovo testo legislativo è la Regione che provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dall’inizio del rapporto di apprendistato, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Secondo il Ministero, la scelta di individuare l’obbligo della comunicazione da parte delle Regioni produce effetti anche sotto il profilo delle responsabilità del datore di lavoro. Infatti, la mancata comunicazione da parte della Regione non consente di configurare alcuna responsabilità in capo al datore di lavoro. Apprendistato per il diploma e la qualifica professionale: la nuova disciplina, fatta salvo quanto disposto dalla contrattazione collettiva, ha stabilito la possibilità di riconoscere al lavoratore una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno della misura del 35% del relativo monte ore complessivo. Tale disposizione, costituisce un limite minimo alla retribuzione da corrispondere al lavoratore, la quale non potrà essere al di sotto di quella che risulterebbe in relazione ad una sommatoria delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché di almeno il 35% delle ore di formazione. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 3 LA FLESSIBILITA’ NEL TURISMO SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO Riportiamo di seguito la sintesi delle principali normative relative applicabili nel lavoro del settore turismo per garantire la massima flessibilità. 1. ORARIO NORMALE DI LAVORO SETTIMANALE L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali. La media delle 40 ore settimanali può essere calcolata anche su un periodo non superiore a 14 giorni (es: una settimana da 48 ore ed un’altra da 32 ore). Le ore che superano la media delle 40 e sino a 48 ore, sono considerate straordinarie o, in alternativa, possono essere accantonate in una banca ore e dovranno essere recuperate entro 6 mesi. 2. CONTRATTO INTERMITTENTE (a chiamata – job on call) Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto in base al quale un datore di lavoro potrà utilizzare, in base alla disponibilità del lavoratore, la sua prestazione lavorativa “a chiamata”, a seconda delle necessità, concordando, di volta in volta direttamente con il lavoratore, la cadenza e la durata della prestazione. Il contratto a chiamata è considerato come lavoro dipendente. Campo di applicazione: il contr atto di lavoro a chiamata può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e per prestazioni da rendersi durante il fine settimana, nell’arco delle vacanze natalizie, delle vacanze pasquali oppure delle ferie estive. Per il lavoratore assunto a chiamata, prima che lo stesso inizi la sua prestazione lavorativa, l’azienda deve effettuare la comunicazione ad una email del Ministero indicando il prossimo periodo lavorativo. 3. CONTRATTO A TEMPO PARZIALE Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo: Orizzontale, per tutte le giornate lavorative ma con un orario inferiore a quello a tempo pieno; Verticale, con un orario giornaliero uguale a quello a tempo pieno, ma solo per una parte delle giornate lavorative; Misto, se comprende giornate con orario pieno e giornate con orario parziale; Ciclico, se prevede la prestazione con orario ridotto solo per alcuni periodi dell’anno. Assunzione: nel contratto di assunzione deve essere precisato, oltre al numero delle ore previste, anche la loro collocazione temporale: per ogni giornata della settimana, l’ora di inizio e fine lavoro , se prevista una pausa, l’ora di inizio e fine della stessa; per il part-time ciclico debbono essere anche indicate le date di inizio e fine periodo con orario ridotto. Periodo di prova: da rapportare al contratto a tempo parziale Clausole flessibili ed elastiche: le clausole flessibili consentono di spostare la collocazione nel tempo delle ore previste, senza che il loro ammontare subisca variazioni; le clausole elastiche permettono, nel caso in cui il part-time non sia di tipo orizzontale, di ampliare il numero delle ore previste. Lavoro supplementare: è considerato lavoro supplementare quello prestato oltre l’orario di lavoro a tempo parziale concordato e fino all’orario previsto dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno. Trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa: le tr asformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, devono essere formalizzate per iscritto e nell’accordo deve essere precisato, oltre al numero delle ore previste, anche la loro collocazione temporale: per ogni giornata della settimana, l’ora di inizio e fine lavoro, se prevista una pausa, l’ora di inizio e fine della stessa; per il part-time ciclico debbono essere anche indicate le date di inizio e fine periodo con orario ridotto. 4. IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Acausalità del contratto a termine: per la stipula del contratto a tempo determinato non è più necessaria la motivazione. Risulta comunque opportuna l’indicazione della causale ogni volta che è possibile indicarla (motivi sostitutivi, stagionali o assunzioni dalle liste di mobilità per poter usufruire di sgravi contributivi). Limite massimo di contratti stipulabili in azienda: Il numer o complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere i seguenti limiti previsti dal CCNL: da zero a 4 lavoratori a tempo indeterminato (compresi apprendisti) (TI), 4 tempi determinati (TD); da 5 a 9 TI, 6 TD; da 10 a 25 TI, 7 TD; da 26 a 35 TI, 9 TD. Dai limiti quantitativi sopra indicati sono esclusi i contratti a tempo determinato conclu(continua a pag. 4) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 4 LA FLESSIBILITA’ NEL TURISMO SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO (segue da pag. 3) si: nel settore turismo e pubblici esercizi per lavori di durata non superiore a tre giorni; per ragioni di carattere sostitutivo; per lo svolgimento di spettacoli e per lavoratori di età superiore a 55 anni ed i contratti stipulati per ragioni di carattere sostitutivo o stagionale. In caso di violazione del limite previsto dal CCNL, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa par i al: 20% della retribuzione, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite non sia superiore a uno; 50%, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite sia superiore a uno. I contratti in forza al 20 marzo 2014, qualora siano superiori al limite sopra indicato, vengono “congelati” sino al 31 dicembre 2014. Proroga, limite temporale massimo: il ter mine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di cinque volte nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. La durata complessiva dei contratti a termine, sommandoli tra di loro per le mansioni equivalenti, non potrà essere superiore ai 36 mesi. La lettera di assunzione: il contratto individuale a termine deve contenere, oltre a tutti i dati riferiti al rapporto di lavoro, la data di “fine contratto” e deve essere sottoscritto prima che lo stesso lavoratore venga adibito al lavoro. 5. LAVORO EXTRA O DI SURROGA (c.d. assunzioni giornaliere) Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni (il cosiddetto lavoro extra e di surroga"), così come disciplinata dai CCNL di settore.In sintesi le discipline contrattuali stabiliscono che questo particolare rapporto di lavoro è ammesso per le seguenti attività: banqueting; meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi ed eventi similari; attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; ulteriori casi individuati dalla contrattazione di secondo livello aziendale o territoriale; prestazioni rese nei fine settimana; prestazioni rese in occa- sione delle festività. Con gli ultimi rinnovi contrattuali è stata introdotta la natura "oggettiva" delle IL CONTRATTO STAGIONALE NEL TURISMO L’art. 83 del CCNL Turismo prevede la legittima apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per periodi di intendificazione stagionale e/o ciclica in seno ad aziende ad apertura annuale. Ne consegue pertanto che in base a quanto stabilito dalla normativa su contratto a termine (D.Lgs. 368/01 art. 10 comma 7) i contratti stipulati per ragioni di stagionalità sono escludi dai limiti massimi di assunzione dei contratti a tempo determinato rispetto ai contratti a tempo indeterminato (20%). Ricordiamo inoltre che l’art. 87 del CCNL Turismo prevede che il contratto a termine (stagionale) stipulato per una durata massima di 8 mesi non si computa nel limite dei 36 mesi. due ultime causali, che consentono il ricorso a prestazioni di lavoro "extra e di surroga", indipendentemente da ulteriori valutazioni. Conseguentemente, è corretto ritenere che le stesse possano svolgersi nei periodi indicati per qualunque tipo di prestazione, purché collocata nel fine settimana o durante le festività. Si ricorda che per il ricorso al lavoro extra e di surroga non sono previste limitazioni quantitative di personale. Tali rapporti sono, infine, esclusi dal campo di applicazione (e quindi dai limiti numerici) del D.Lgs. n. 368/2001 (contratti a termine). 6. IL CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (job sharing) Il lavoro ripartito è un rap- porto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. In pratica due persone si dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro. In questo modo, i lavoratori possono cioè gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro. I lavoratori possono cioè gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell'attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro, che debbono essere comunicate al datore di lavoro con cadenza almeno settimanale per certificare le assenze. Entrambi sono però di(continua a pag. 5) IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 5 LA FLESSIBILITA’ NEL TURISMO SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME RELATIVA AL RAPPORTO DI LAVORO (segue da pag. 4) rettamente e personalmente responsabili dell'intera obbligazione lavorativa. Caratteristiche come tutti i contratti, deve essere stipulato in forma scritta; è di tipo subordinato; deve indicare i nominativi dei lavoratori coinvolti nel job sharing, la misura percentuale della prestazione da svolgere da ciascuno, e la collocazione temporale; deve indicare tutti gli altri elementi che si inseriscono nei normali contratti di lavoro di natura subordinata; devono essere individuate le misure adottate per la sicurezza e la tutela del collaboratore il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. Per quanto riguarda il trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione. Il trattamento è comunque riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il datore non può opporsi alla ripartizione dell'attività lavorativa stabilita dai lavoratori. Le regole: La suddivisione può essere di tipo "verticale" (una settimana o un mese ciascuno) e di tipo orizzontale (entrambi lo stesso giorno). È data facoltà ai lavoratori di scambiarsi "i turni" di lavoro (salvo di- versa pattuizione nel contratto). Sono vietate le sostituzioni da parte di terzi, salvo se concordate con il datore di lavoro. Per i contratti a tempo parziale, ogni due lavoratori verrà conteggiata una unità lavorativa nella forza lavoro aziendale. Ad ognuno dei due lavoratori spetta, pro quota, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato; ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio, a fine anno, in relazione all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Per i contratti part-time, le prestazioni previdenziali e assistenziali (es. indennità di malattia ecc.) sono calcolate in base alla percentuale pattuita. In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Il datore può anche rifiutare l'adempimento di un terzo soggetto. 7. VOUCHER (lavoro accessorio occasionale) È una attività lavorativa occasionale per la quale le ultime leggi hanno eliminato il riferimento a causali soggettive e oggettive, cioè alle categorie di prestatori e ai settori di attività che nel passato consentivano di far ricorso a tali prestazioni: per la loro legittimità è necessario e sufficiente che vengano retribuite nel limite di Euro 2.690,00 (2.020,00 netti al lavoratore) annui. Il singolo lavoratore non potrà superare il limite di Euro 6.730,00 (5.050,00 netti) sommando i compensi di tutti i committenti. I buoni lavoro hanno un valore di 10 €uro lordi ciascuno, corrispondente al compenso minimo di un’ora di prestazione ed un netto, in favore del lavoratore, pari ad Euro 7,50. Non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari. Il lavoro accessorio è utilizzabile per prestazioni rivolte direttamente a favore del datore di lavoro (utilizzatore), senza il tramite di intermediari (es. no per lavori in appalto). Acquisto ed abilitazione voucher: l’utilizzatore dovrà recarsi all’Inps per registrarsi come socio dell’azienda (solamente per la prima volta), in modo tale che i Voucher si possano acquistare a nome dell’azienda per poterli “scalare” in contabilità e non come persona fisica. l’utilizzatore, con la propria tessera sanitaria, dovrà recarsi in tabaccheria e acquistare i Voucher. Successivamente bisognerà attivare questi voucher sul sito dell’Inps indicando codice fiscale lavoratore, periodo (data inizio e data fine) di lavoro e luogo di lavoro. Al termine del periodo indicato l’utilizzatore pagherà al lavoratore con i voucher tutte le ore svolte. Due giorni dopo la fine del periodo di lavoro indicato il lavoratore potrà recarsi dal tabaccaio a riscuotere i soldi presentando i voucher consegnati dall’utilizzatore. IMPRESE E TERRITORIO — MONDO del LAVORO SETTEMBRE 2014 VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PER FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE INPS L’INPS, con la Circolare n. 100 del 2 settembre 2014, interviene per fornire istruzioni operative relativamente al versamento dei contributi destinati al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale, istituito presso l’INPS con Decreto Ministeriale 7 febbraio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014. Il Fondo residuale vede come destinatari i lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale, purché con più di quindici dipendenti, per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale nel proprio comparto. Si ricorda che le prestazioni erogate dal Fondo residuale sono finanziate da un contributo ordinario pari allo 0,50% dell’imponibile previdenziale, di cui un terzo a carico dipendente dovuto dal 1° gennaio 2014. 6 HACCP E SICUREZZA: CONTRIBUTI CCIAA DI CUNEO La Camera di Commercio di Cuneo ha prorogato al 15 ottobre 2014 l’erogazione dei contributi a copertura delle spese sostenute dalle aziende per la redazione delle documentazioni pertinenti SICUREZZA LAVORO e HACCP (documento di valutazione dei rischi e manuale HACCP). Ricordiamo che dal 1 giugno 2013 è in vigore l’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; tutte le aziende del settore alimentare (dalla produzione fino alla vendita, al trasporto e alla somministrazione di alimenti e bevande) devono inoltre predisporre un manuale di autocontrollo HACCP, aggiornato alle nuove indicazioni regionali con eventuale semplificazione/eliminazione delle schede di registrazione. Invitiamo tutte le aziende a contattare il SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO e HACCP della scrivente Associazione (tel. 0173/226611 e-mail [email protected]) per verificare la propria posizione e per la predisposizione dei necessari documenti e relative richieste di contributo (le domande verranno esaminate dalla Camera di Commercio di Cuneo in ordine cronologico di presentazione on line e fino ad esaurimento fondi). LEGGE “ANTIPEDOFILIA” (segue da pag. 1) in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc. Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell'intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l'obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro. Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di babysitter o comunque di persona impiegate in attività che comportino "contatti diretti e regolari con minori": ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell'ambito familiare, ambito nel quale il genitore "datore di lavoro" può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ ragazzo. L'obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali "che comportino contatti diretti e regolari con minori" ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l'impiego del lavoratore nelle attività in questione. Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e per tanto l'obbligo non riguar- da anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall'operatore diretto, che possono avere un confitto solo occasionale con i destinatari della tutela. Il Ministero ritiene altresì che l'adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ ragazzi, persole addetto alla somministrazione diretta di pasti all'interno di mense scolastiche ecc.). Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dov’è comunque "possibile" la presenza di minori. Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque richiesto acquisito il consenso dell'interessato - prima dell'impiego al lavoro è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione costitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di richiesta del certificato di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma compresa tra Euro 10.000,00 ed Euro 15.000,00.
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