CARRARA INTERNATIONAL FAIR MARBLE TECHNOLOGIES DESIGN MARMOTEC 32 21/24 Maggio, Carrara_Italy ND 2014 TITOLO I - Partecipazione Art. 1 - La 32ª CarraraMarmotec Fiera Internazionale Marmi,Tecnologie, Design è organizzata da Carrarafiere S.r.l. (in seguito indicata come Organizzazione) e si terrà dal 21 al 24 Maggio 2014 nel Complesso Fieristico di Marina di Carrara. Art. 2 - Sono ammessi alla Fiera - sia direttamente che a mezzo rappresentanti - tutti i Produttori, Commercianti, Enti pubblici, Associazioni, Consorzi, Istituti sia italiani che esteri che operino nel settore, nonché i Paesi stranieri interessati. I principali prodotti ammessi sono: •Marmi, Graniti, Pietre e Onici (grezzi, segati, lavorati, artistici, mosaici in marmo, lastre speciali, pavimenti, lavorati per l’edilizia, arredamenti, statue, fontane, lavori ornamentali, pavimentazioni per giardino, articoli funerari, etc.) •Macchine e Attrezzature (telai tradizionali, telai a lame diamantate, macchine segamarmo a dischi diamantati, frese, torni, levigatrici, lucidatrici, compressori, granulatori, impianti di depurazione, etc.); •Abrasivi, Utensili e Accessori per l'Industria Lapidea (abrasivi, adesivi, lucidanti, dischi diamantati, lame da sega, utensileria varia, etc.). •Mezzi di sollevamento (gru a ponte, autogru, derricks, autocaricatori, autoelevatori, etc.). •Autoveicoli industriali (autocarri, trattori, fuoristrada, dumpers, ribaltabili, speciali applicazioni). - Rimorchi e semirimorchi - Pale gommate, pale cingolate, ruspe - Pneumatici - Containers - Lubrificanti - Attrezzature ed accessori - Case di spedizione e agenzie marittime - Stampa (riviste specializzate, case editrici). Al fine dell’ammissione alla Fiera, il richiedente deve esplicitare la tipologia di appartenenza (produttore, commerciante, etc…). Art. 3 - Il Contratto di Partecipazione, redatto su apposito modulo, deve pervenire alla sede dell’Organizzazione accompagnato dall’acconto il cui versamento è previsto alla firma dello stesso. Le indicazioni di posizione, di dimensione o di qualsiasi altro genere poste eventualmente dal partecipante, non sono in alcun caso impegnative per l’Organizzazione che si riserva la facoltà di assegnare i posteggi in base al criteri da essa adottati. L’Espositore è tenuto ad effettuare il saldo del costo totale del posteggio entro il 31/03/2014 tramite Assegno o Bonifico Bancario C.S. L'inosservanza di tale norma autorizza l'Organizzazione a considerare non affittato il posteggio e ad incamerare l'anticipo già versato dal partecipante a titolo di rimborso danni. Art. 4 - La sottoscrizione del Contratto di Partecipazione e l’accettazione del Regolamento Generale e delle norme di sicurezza del Quartiere Fieristico, nonché l’osservanza del D.Lgs 81/08 e di eventuali norme che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare, per meglio regolamentare la Fiera ed i servizi inerenti, costituisce impegno definitivo. L'Organizzazione decide insindacabilmente sull'accettazione del Contratto di Partecipazione. Art. 5 - L’Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto anche nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l’espositore dichiari, con comunicazione scritta e ricevuta dall’Organizzazione entro e non oltre il 15 Marzo 2014, di non voler partecipare alla manifestazione. Nel caso in cui tale comunicazione venga ricevuta entro il termine appena indicato e l’espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il 30% dell’importo che avrebbe dovuto versare se avesse effettivamente partecipato all’evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva al 15 Marzo 2014, l’Espositore sarà tenuto a corrispondere l’intero importo dovuto per la partecipazione (oltre IVA). Art. 6 - L’Organizzazione si riserva la facoltà, con un preavviso ai partecipanti di giorni 15 dall'inizio ufficiale della Fiera, di posticipare la data della Manifestazione e/o di accorciarne la durata, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturali, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante. Nel caso che la Manifestazione venga posticipata, si intende confermata la presenza del partecipante fino ad un rinvio della inaugurazione di 45 giorni, oltre i quali il partecipante ha un tempo massimo di giorni 10, dalla data della comunicazione ufficiale del successivo rinvio della Manifestazione, per rinunciare e richiedere la restituzione delle somme a qualsiasi titolo versate. Art. 7 - L'eventuale conferma di partecipazione alla manifestazione comunque posticipata, potrà essere soggetta ad integrazioni sul costo del posteggio solo nel caso che la stessa vada oltre l'anno 2014. Art. 8 - L'inosservanza delle norme del presente Regolamento Generale da parte dell'Espositore dà luogo alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato da parte dell'Espositore stesso entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale dell’Organizzazione, che può avvenire tramite raccomandata o telegramma al rappresentante legale della Ditta espositrice. Trascorso tale periodo, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutti i prodotti da esposizione che si trovano all'interno del posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell’Organizzazione senza alcuna responsabilità da parte di quest'ultima per eventuali danni o furti. L'Espositore inadempiente ha tempo sessanta (60) giorni dalla chiusura della Manifestazione per richiedere la restituzione del materiale o dei prodotti, previo pagamento all’Organizzazione delle spese di rimozione delle merci dal posteggio. Trascorso tale periodo l’Organizzazione provvederà alla vendita all'asta delle merci ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di ogni altro diritto dell’Organizzazione, sarà accreditato all'Espositore inadempiente. (da restituirsi firmato in ogni pagina) REGOLAMENTO GENERALE (da restituirsi firmato in ogni pagina) Art. 9 - L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell’Organizzazione, e riconosce a tutti gli effetti la competenza del Foro di Massa. TITOLO II - Posteggi e allestimenti Art. 10 - I posteggi sono assegnati all'interno di settori merceologici già definiti dall’Organizzazione, che si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici e, ove ciò si rendesse necessario, di trasferire i partecipanti in altro settore e di variare le dimensioni e le superfici dei posteggi . Art. 11 - L'Espositore è tenuto a presentare all'interno dell'area assegnata i propri prodotti, così come indicati per l'inserimento sul catalogo. È vietata: • L'esposizione di cartelli pubblicitari e di prodotti di altre ditte, che non siano case rappresentate ed ospitate (vedi art.25). • L'esposizione di cartelli indicanti il compratore dei prodotti esposti. • Tassativamente la cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale dei posteggi. • L’Esposizione e la vendita di prodotti altamente infiammabili e/o suscettibili all’aria e all’umidità. L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio ed alle successive conseguenze come riportato al precedente art. 8. Art. 12 - Le aree sono messe a disposizione dei partecipanti almeno 5 giorni prima dell'apertura ufficiale della manifestazione. l’Organizzazione si riserva comunque la possibilità di programmare l'arrivo delle merci e dei materiali per l'allestimento degli stands, anticipando, se ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi, il periodo di arrivo fino ad un massimo di 20 giorni dalla apertura della manifestazione. Gli stands, completi di ogni rifinitura e dei prodotti esposti, debbono essere pronti per le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura. In ogni caso, se entro le ore 12.00 l'Espositore non avrà occupato il posteggio, l’Organizzazione è autorizzata a disporre dello stesso. L'accesso al complesso fieristico è consentito ai soli mezzi provvisti di apposito BUONO DI ENTRATA, rilasciato dall’Organizzazione, sul quale dovranno essere elencati i materiali da allestimento e/o da esposizione trasportati. E' vietato l'ingresso a tutte le autovetture anche con carico a bordo. Copia del BUONO DI ENTRATA dovrà essere consegnato al personale di servizio dell’Organizzazione. Il documento di trasporto non dovrà essere intestato all’Organizzazione, ma all'intestatario dello stand stesso in Fiera. Il partecipante dichiara di aver preso visione ed aver compreso il Regolamento di Quartiere, al quale si rimanda per maggiore dettaglio delle procedure, osservazioni e obblighi. I partecipanti sono tenuti a fornire all’Organizzazione, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, i relativi moduli e dichiarazioni relative. L’inosservanza di tali norme dà luogo a quanto riportato al precedente art.8. Art. 13 - L'Espositore è tenuto a presentare all’Organizzazione, entro 60 giorni dall'apertura della Manifestazione, il progetto di allestimento del posteggio in duplice copia, con relativi calcoli statici in caso di strutture portanti o di copertura; l’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto se ciò si rendesse necessario per motivi tecnici. L’Organizzazione non si ritiene responsabile comunque di nessun danno provocato a persone o a cose. Art. 14 - L’Espositore e gli Allestitori, in fase di allestimento e disallestimento dello stand, sono tenuti ad attenersi ai criteri previsti dal “DUVRI generale” e dal “DUVRI di Fiera” che sono disponibili online sul sito www.carraramarmotec.com all'interno dell'area riservata agli Espositori unitamente alla modulistica di partecipazione alla Fiera. L’allestitore è obbligato al rispetto delle procedure di sicurezza impartite per la sicurezza ed il coordinamento. L’Espositore ha l’obbligo di divulgare ed informare l’allestitore direttamente da lui incaricato ed a richiedere dichiarazione attestante l’adempimento ed il rispetto del D.Lgs. 81/08 per tutte le maestranze e lavori in sub appalto da quest’ ultimo svolte. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di idoneo cartellino di riconoscimento, di cui alla L. 123/07 ed essere stati forniti ed informati ai sensi del D.Lgs. 81/08. Per ogni Espositore dovrà essere nominato un responsabile. Sistematicamente la medesima nomina dovrà essere estesa alla ditta appaltatrice. Le nomine dovranno essere comunicate per mezzo del modulo “Montaggio Stand (obbligatorio)”, a disposizione online sul sito di carraramarmotec, www.carraramarmotec.com all’interno dell’area riservata. L’inadempienze e/o l’inosservanza a tali adempimenti e normative darà diritto alla Fiera di negare l’accesso, sanzionare le aziende espositrici ed allestitrici, nonché allontanare il personale e/o aziende in corso d’opera. La responsabilità resta intesa in solido per l’Espositore ed il suo fornitore, da lui direttamente incaricato (allestitore e fornitore di altri servizi). Art. 15 - I posteggi sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione così come da comunicazioni inviate all'Espositore, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10. Art. 16 - L'altezza massima dei pannelli di allestimento non potrà superare i mt. 4.00 e le scritte richiamanti il nome della ditta potranno essere esposte fino ad un'altezza massima di mt. 5.00 da terra, ad una distanza minima dagli stand confinanti pari a 2 mt. (salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi espositori confinanti per distanze inferiori). Le dimensioni della scritta non dovranno comunque superare la luce massima dello stand. I fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio; inoltre sui lati di confine con le altre ditte espositrici non dovranno apparire scritte né immagini pubblicitarie. Le strutture a soppalco ed eventuali allestimenti particolari potranno essere realizzati solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Organizzazione. A tal scopo, l'Espositore e/o allestitore dovrà presentare in originale e in copia il "Progetto d'Allestimento" corredato dalla documentazione relativa ai "calcoli statici" sottoscritti da un professionista abilitato. Art. 17 - Relativamente alla partecipazione alla manifestazione, in caso di negligenza o colpa grave, gli Espositori sono responsabili penalmente e civilmente di ogni danno causato a chicchessia, e di ogni danno causato direttamente da materiali o mezzi introdotti dagli stessi nel complesso fieristico. Art. 18 - Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile. Non è infatti consentita l'installazione di stands fissi. Qualora in fase di allestimento lo stand venisse posizionato in modo errato nell'area assegnata, chiaramente indicata nella piantina inviata alla Ditta, l’Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale addebitando tutti gli oneri all’espositore. Art. 19 - L'inizio dei lavori di disallestimento e l'uscita delle merci è consentita a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo la chiusura della manifestazione; in ogni caso le operazioni relative dovranno essere completate entro 5 giorni dalla chiusura stessa. Trascorso tale termine, si procederà conformemente a quanto previsto dal precedente art. 8. STAND E MERCI ESPOSTE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI DURANTE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. Art. 20 - Il partecipante è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle identiche condizioni in cui gli era stato consegnato. Eventuali danni e costi per la pulizia dell'area saranno a lui addebitati. Art. 21 - Alla fine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo BUONO DI USCITA rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti all'Organizzazione e alla Delegazione Trasporti. Ai cancelli di uscita del complesso fieristico il personale addetto alla vigilanza è autorizzato al controllo dei materiali in uscita ed all'ispezione dei mezzi. Nel caso in cui l’allestitore o chi per esso incaricato non corrispondesse all’allestitore o chi per esso incaricato dell’allestimento e preventivamente accreditato, il responsabile dei parcheggi espositivi dovrà fornire le indicazioni utili alle esecuzioni delle opere e comunicare preventivamente alla Fiera la variazione firmando allo stesso un nuovo modulo di accreditamento e adempimento al D. Lgs. 81/08. Art. 22 - SICUREZZA - Norme da osservare e responsabilità L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme: •sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo; •sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni d Pubblica Sicurezza; •in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni; •in materia di tutela della salute dei non fumatori; •in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 23 - Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro - Norme da osservare e responsabilità L’Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni. L’Espositore, nell’affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all’interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue: 1) verificare, ai sensi dell’art. 90, comma 9, l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire assicurandosi che ogni impresa o lavoratore autonomo abbia l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e facendo esibire il Documento Unico di Regolarità Contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del citato Decreto. In assenza di tali documenti le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico della ditta espositrice, di € 5.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo di cui dovesse avvalersi l’impresa affidataria e che risultasse sprovvisto dei suddetti documenti). La sanzione è prevista all’art. 157 del suddetto Decreto Legislativo. Contestualmente, le stesse Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico dell’impresa affidataria, di € 6.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo che dovesse essere sprovvisto di tali documenti). La sanzione è prevista all’art. 55 del suddetto Decreto Legislativo; 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il regolamento fieristico; deve essere tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto progetto, la sanzione di € 10.000,00 (*) prevista all’art. 157, comma 1, lettera a) a carico della ditta espositrice. 3) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva; 5) in applicazione dell’art. 96, lettera g), l’impresa affidataria titolare del contratto di allestimento, deve provvedere alla redazione del piano operativo di sicurezza coordinandolo con quello dei propri subappaltatori ai sensi dell’art. 97, comma 3, lettera b). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del Piano Operativo di Sicurezza, la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all’art. 159, comma 1, lettera a), a carico dell’impresa affidataria; 6) in applicazione dell’art. 26, comma 3, la ditta espositrice, ricevuto il piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa affidataria, dovrà provvedere alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti dello stand (opere di allestimento realizzate dall’impresa affidataria interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre). Il documento unico di valutazione dei rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di lavoro per essere eseguito dall’impresa affidataria e coordinato dalla ditta espositrice. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto documento, la sanzione di € 15.000,00 (*) prevista per la carenza di cui all’art. 28, comma 2 e 3, sanzionata dall’art. 55, comma 1, lettera a), a carico della ditta espositrice; 7) ai sensi dell’art. 97 comma 1, il datore di lavoro dell’impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull’esecuzione del Piano Operativo di Sicurezza nonché cooperare, con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall’espositore ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione di € (da restituirsi firmato in ogni pagina) 12.000,00 (*) prevista all’art. 159, comma 1, lettera a) e la sanzione di € 6.000,00 (*) prevista all’art. 55, comma 4, lettera d) a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria o del suo delegato; 8) ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione sottoscritto dalla ditta espositrice e dall’impresa affidataria deve contenere i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell’art. 26, comma 5. Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell’art. 26, comma 4; 9) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) generale della manifestazione con l’indicazione dei rischi delle attività è visionabile sul sito dell'Organizzatore. Qualora l’espositore e/o un’azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.(*)Gli importi indicati nei precedenti punti potranno variare in base alla normativa vigente al momento dell’applicazione delle sanzioni. L’Espositore dovrà promuovere l’azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell’operare all’interno del quartiere fieristico. Inoltre nell’ambito dell’attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand l’Espositore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è costituito dall’ individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell’impresa e dell’opera, rispetto all’utilizzo di attrezzature e alle modalità operative, ed è completato con l’individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, l’Espositore deve verificare, oltre all’attivazione e attuazione dell’azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano predisposto il piano operativo di sicurezza. La documentazione di cui sopra, dovrà essere tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti. Art. 24 - Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in esecuzione dell’art. 26, comma 8, la sanzione di € 500,00 prevista all’art. 55, lettera m), per ogni lavoratore che ne risulti sprovvisto a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché la sanzione di € 300,00 prevista all’art. 59, a carico del lavoratore autonomo. TITOLO III - Quota d’iscrizione - Orari - Tessere espositore - Cartoline invito Art. 25 - L'iscrizione alla Fiera comporta il pagamento di una QUOTA D'ISCRIZIONE di euro 500,00 più IVA che comprende: imposta comunale sulle insegne (per superfici delle insegne fino a 5,5 mq., per insegne eccedenti i 5,5 mq. la tariffa è di euro 4,64/mq.), copertura assicurativa (come da Art. 4 Informazioni e norme tecniche), inserimento nel Catalogo Ufficiale, una copia dello stesso, servizi generali messi a disposizione dall'Organizzazione, collaudo dell'impianto elettrico, un allacciamento di energia elettrica (con erogazione fino a 3 kW). L'Espositore deve corrispondere un supplemento di euro 100,00+ IVA per ogni Casa Rappresentata. Per ogni Casa Ospitata si richiede solo il pagamento di euro 200,00 + IVA tale azienda sarà inserita separatamente nel Catalogo Ufficiale. L’assegnazione dello stand comporta il pagamento di una tariffa a mq, determinata dall'Organizzazione. Art. 26 - La Fiera è aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 18 00 dal 21 al 23 Maggio, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 il 24 Maggio. Gli Espositori ed il personale di servizio potranno accedere al Complesso fieristico mezz'ora prima dell'apertura e uscirne non oltre mezz'ora dopo la chiusura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare gli orari in ogni momento e di dedicare, se lo ritenesse opportuno, giornate al soli Visitatori specializzati del settore, sia nazionali che esteri. Art. 27 - Il partecipante ha diritto a n°5 tessere Espositore per stands fino a 60 mq. ed a n°10 per stands di metratura superiore. Ha diritto inoltre ad 1 parcheggio auto espositore se titolare di uno stand fino a 60 mq. inclusi, n°2 parcheggi fino a 150 mq. inclusi e n°3 parcheggi oltre 150 mq. Dietro richiesta gli Espositori possono ottenere, per la loro clientela, cartoline invito gratuite. TITOLO IV - Vigilanza - Assicurazioni - Prevenzione Infortuni - Macchinari in azione Art. 28 - L'Organizzazione provvede ad un normale servizio di vigilanza sia diurno che notturno, senza peraltro assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni o furti alle merci esposte nel posteggio o comunque giacenti all'interno del complesso fieristico. Art. 29 - Nella quota di iscrizione è compreso il costo delle assicurazioni, alle condizioni e per le somme previste dal Modulo n° 3 (Prospetto informativo delle coperture assicurative e modulo di adesione). Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto all'atto dell'iscrizione con l'eventuale indicazione dei maggiori valori; i premi corrispondenti - ai tassi stabiliti nel Modulo n° 3 – dovranno - essere versati insieme alla quota di iscrizione. Art. 30 - Solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'Organizzazione, e solo in orari prestabiliti, i macchinari e le attrezzature possono essere messi in funzione. Gli Espositori che intendessero far funzionare i macchinari debbono dotare gli stessi di tutti quei dispositivi atti a prevenire gli infortuni, gli incendi, rumori e l'uscita di gas o liquidi, rispettando rigorosamente la normativa vigente in materia antinfortunistica, di salute e sicurezza sul lavoro, così come dettato dal D.Lgs. 81/08 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni. I partecipanti Interessati dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia; al riguardo l'Organizzazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose. E’ obbligo dell’interessato, responsabile delle operazioni, fornire richiesta scritta contenente la valutazione dei rischi inerenti l’istallazione e l’utilizzo di tali macchinari attrezzature e/o impianti. L’Organizzazione ha la facoltà di negare l’installazione o l’utilizzo per motivi di sicurezza o di rilievo ai fini dello svolgimento della Fiera. ART. 30b - L’espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall’inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento, obbligandosi inoltre a sollevare CarraraFiere da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. L’espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nel Quartiere Fieristico circa le prescrizioni e i divieti del presente regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione alla manifestazione. Gli espositori che procedono direttamente all’allestimento degli stand, sono obbligati a presentare le certificazioni, dichiarazioni e collaudi relativi al corretto montaggio, all’idoneità statica, agli impianti elettrici ed ai materiali usati. L’Espositore si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità, ad esporre prodotti conformi alle normative nazionali e/o regionali. L’espositore dovrà indicare quali sono i prodotti esposti non conformi alle normative su richiamate. TITOLO V - Servizi tecnici - Delegazioni Trasporti - Dogane - Protezione Brevetti - Buoni di uscita - Catalogo ufficiale Art. 31 - L’Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire a pagamento elettricità, telefono ed acqua, riservandosi il diritto di accettare o meno le richieste in tal senso. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno consegnate dal personale dell'Organizzazione (dietro rilascio di apposito buono di consegna) solamente a persone autorizzate dall'Espositore, il quale ne è responsabile a tutti gli effetti per tutta la durata della Manifestazione. Alla riconsegna delle apparecchiature l’Espositore verrà fornito di regolare ricevuta. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno disponibili fino ad esaurimento. Art. 32 - La Fiera dispone di uno spedizioniere ufficiale in grado di espletare pratiche ferroviarie, doganali e tutto quanto riguarda lo scarico ed il carico delle merci. È vietata la circolazione di mezzi di sollevamento e simili all'interno del complesso fieristico che non siano quelli autorizzati dall'Organizzazione.Tariffe e regolamento particolareggiato dei servizi di cui sopra sono riportati unitamente ai moduli per la richiesta dei vari servizi. Art. 33 - Le Dogane consentono la TEMPORANEA IMPORTAZIONE di materiali destinati all'esposizione in fiere secondo le norme seguenti: art.214 del T.U. Delle disposizioni in materia doganale (D.P.R.23/1/73 n.43). Circolare del Ministero delle Finanze n. 27/XIV Dogane prot. n. 17631/1 del 14/1/72. Circolare del Ministero delle Finanze n. 40/U.D.G. del 20/2/64 relativa alla Convenzione Doganale sul Carnet ATA per la temporanea importazione di merci, conclusa a Bruxelles il 6/12/61, e successive modificazioni. Art. 34 - I partecipanti possono svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stands in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle degli artt.11, 16 e 22 del presente Regolamento Generale. La pubblicità visiva (cartelli, insegne, allestimenti), svolta nell'ambito del posteggio, è soggetta all'imposta comunale ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 639. Art. 35 - La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e quella cinematografica con colonna sonora è soggetta al preventivo permesso rilasciato dalla SIAE di Massa. Sono vietate forme pubblicitarie che per il loro contenuto possano arrecare danno agli Espositori (art. 10 Informazioni e norme tecniche.) Art. 36 - L'Organizzazione provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali errori ed omissioni, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale. Tale pubblicazione conterrà le ISCRIZIONI A CATALOGO pervenute entro il 15/04/2014. L'Espositore che desidera essere presentato sul catalogo con forme pubblicitarie dovrà farne specifica richiesta tramite l'apposito modulo. Le tariffe per tali pubblicità sono indicate in detto modulo per i servizi stessi. Art. 37 - L'Espositore è tenuto alla stretta osservanza dei termini di rientro dei moduli di richiesta servizi e dei relativi pagamenti. In caso di inosservanza, l'Organizzazione ha facoltà di applicare una maggiorazione del 20% sul totale dell'importo dovuto per i servizi stessi. Art. 38 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire in aggiunta al presente Regolamento Generale norme e disposizioni da essa giudicate opportune per meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni aggiuntive o modificative avranno valore equipollente del presente Regolamento Generale. INFORMAZIONI E NORME TECNICHE - Integrative del Regolamento Generale della Fiera. ART. 1 - Delegazione Trasporti e Dogane La Fiera dispone di uno Spedizioniere Ufficiale (Gondrand S.p.A.) in grado di espletare pratiche ferroviarie, doganali e tutto quanto riguarda lo scarico ed il carico delle merci. Il servizio di cui sopra è disciplinato, ma non organizzato, dall'Organizzazione che, pertanto, non assume responsabilità alcuna per le operazioni eseguite dallo Spedizioniere Ufficiale e dalla Delegazione Trasporti (Gondrand S.p.A.). Dietro l'invio di specifiche richieste di autorizzazione, l'Espositore può effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali inviati con i propri mezzi di trasporto provvisti di braccio mobile ad esclusione dell'ultimo giorno di allestimento. Il servizio di cui sopra è disciplinato, ma non organizzato, dall’Organizzazione, che pertanto non assume responsabilità alcuna per le operazioni eseguite dall'Espositore con i propri mezzi come sopra specificato. La Delegazione Trasporti dispone anche, su richiesta, il ritiro di ogni tipo di imballaggio dal complesso fieristico. L'Espositore che intende fruire di tale servizio può farne direttamente richiesta c/o l'ufficio della Delegazione Trasporti in fiera. L'Espositore dovrà provvedere a contrassegnare chiaramente gli imballaggi con la propria ragione sociale e la posizione dello stand in fiera; gli imballaggi smontati devono essere solidamente legati in fasci. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità sugli imballaggi lasciati nelle corsie e non contrassegnati che saranno quindi considerati rifiuti e come tali destinati a discarica. La sosta degli automezzi all'interno del complesso fieristico o delle aree espositive deve essere limitata al tempo strettamente necessario per provvedere alle operazioni di carico e scarico delle merci destinate agli stands. Negli orari di chiusura è vietata la sosta di automezzi (anche se in avaria) all'interno del complesso fieristico. Lo stesso dicasi per la fase di disallestimento. ART. 2 - Allestimento e disallestimento dei posteggi L'allestimento degli stands deve essere tassativamente contenuto entro la superficie del posteggio assegnato. Circa le operazioni di allestimento si richiamano espressamente gli art. 13, 16, 17 e 18 del Regolamento Generale della Fiera. È comunque VIETATO: (da restituirsi firmato in ogni pagina) • spargere sul pavimento del complesso fieristico nafta, benzina, prodotti chimici solventi che possano provocare la rovina e l'alterazione del pavimento stesso; • imbrattare con vernici, colla o altro i pavimenti, le pareti e le attrezzature del complesso fieristico; • sovraccaricare il pavimento dei posteggi con un carico distribuito superiore a 15.000 Kg./mq.; nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su di una superficie ampia tale da non superare il limite suddetto e non arrecare danni alla pavimentazione; • effettuare lavori, scavi, impianti e quant'altro possa alterare lo stato delle zone espositive; • introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, nonché accendere fuochi ed usare bombole di gas G.P.L. o metano; • contravvenire alle norme antinfortunistiche previste dalla legge italiana (D.P.R. 547/55 e 303/55 etc.) ed in particolare a quanto previsto dal D.lgs 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. • impedire l'accesso alle cassette antincendio, ai punti di erogazione di energia elettrica, telefono, acqua ed ogni altro servizio tecnico; • effettuare, in proprio o tramite terzi non autorizzati dall’Organizzazione, allacciamenti diretti ai servizi (energia elettrica, telefono, acqua). L'infrazione ai divieti sopra indicati comporta l'immediata chiusura del posteggio con le conseguenze di cui all'art. 8 del Regolamento Generale della Fiera. Per l'allestimento del proprio stand, L'Espositore deve usare materiali non attaccabili dal fuoco o completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi (circolare Min. Interni n. 12 del 17/05/1980, Decreto Min. Interni del 6/7/1983, Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 201 del 23/07/1983, D.M. del 2/06/1984, G.U. numero 234 del 25/08/1984, D.M del 28/08/1984, G.U. n. 246 del 6/09/1984, Decreto Interministeriale 10/03/98, D.P.R. 12/01/98 n. 37, D.M. 19/08/96 e successive integrazioni e modifiche), esonerando l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale in ordine ai danni provocati dall'omissione del rispetto di dette norme. Tutte le installazioni elettriche all'interno degli stands sono a totale carico dell'Espositore il quale dovrà realizzarle a regola d'arte in conformità alle normative vigenti. In particolare gli impianti devono essere realizzati osservando scrupolosamente: • il D.P.R. n. 54 (27/04/1955); • le norme CEI (legge 186 dell'1/3/68) con particolare riguardo a: - 64.8 Norme per gli impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V (+ varianti); - 64.50 Norme CEI Circolare nr.16/1951 R.D. 7/11/45 nr. 1564 circolare nr. 79 del 27/8/71; • Legge 46/90 del 5/3/1990, D.M. 37/08, nonché le correlative tabelle di Unificazione Elettronica (UNEL): Di tutte le norme sopra richiamate si intende valida l'ultima edizione comprensiva degli eventuali emendamenti o varianti in vigore. Successivamente all'avvenuta installazione degli impianti negli stands, ciascun Espositore e Allestitore è tenuto a presentare una dichiarazione di conformità attestante la rispondenza degli impianti stessi alla regola d'arte, compilando i relativi moduli disponibili online nell'area riservata agli Espositori. Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono riportare le norme C.E.I. relative alla loro certificazione ed avere il marchio IMQ. In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 12 del Regolamento Generale, la eventuale permanenza all'interno del complesso Fieristico per la ultimazione degli allestimenti oltre le ore 19.00, dovrà essere autorizzata dalla Organizzazione, per la quale l'Espositore sarà tenuto a pagare la somma di euro 52 per ogni ora di permanenza oltre l'orario stabilito. In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 19 del Regolamento Generale, l'Espositore che non avrà provveduto allo sgombero del posteggio entro il quinto giorno dalla chiusura della manifestazione, è tenuto al pagamento della somma di euro 155 per ogni giorno di ulteriore permanenza all'interno del complesso fieristico, fermo restando quanto disposto dall'Art. 8 del Regolamento Generale. ART. 3 - Forniture tecniche Ogni posteggio, conformemente a quanto previsto dall'Art. 28 del Regolamento Generale della Fiera, può essere servito di energia elettrica, telefono ed acqua. ALLACCIAMENTO ELETTRICO: l’Organizzazione provvederà a consegnare all'Espositore una apposita strumentazione composta da prese protette, relativo cavo e spina per l'allacciamento al punto di erogazione posto nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. In caso di manomissione o rottura, al termine della manifestazione fieristica l'Espositore dovrà corrispondere la somma di euro 258,00. L'esecuzione degli impianti elettrici dei posteggi è a completo carico dell’Espositore, che al riguardo è tenuto ad eseguirli in conformità alle norme C.E.I.e alla legge 46/90 (art.2 INFORMAZIONI E NORME TECNICHE). La potenza elettrica installabile da parte degli Espositori non può essere superiore a 3 Kw. Per potenze superiori l’Organizzazione si riserva di disciplinare l’erogazione a seconda dei carichi esistenti sulla rete. L'Espositore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto l’Organizzazione si riserva la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolari gravità. L’Organizzazione non si assume responsabilità per l’eventuale discontinuità del servizio elettrico e per i danni derivanti dall'interruzione di erogazione o da abbassamento di potenza, da qualunque motivo siano determinati. ALLACCIAMENTO TELEFONICO: ogni Espositore può chiedere, tramite l'apposito modulo, l'uso di un apparecchio telefonico da tavolo che viene fornito a noleggio con relativo cavo e spina per l'allacciamento alla presa telefonica posta nel pozzetto di cui è dotato il posteggio o nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. In caso di manomissione, rottura o mancata riconsegna dell'apparecchio telefonico al termine della manifestazione fieristica, l'Espositore deve corrispondere la somma di euro 103,00.L'apparecchio telefonico è collegato al centralino del complesso fieristico, a sua volta collegato con la rete urbana ed interurbana, che funziona da cinque giorni prima a due giorni dopo il periodo della Fiera con il seguente numero: +39 0585 6501. Ogni apparecchio telefonico è allacciato alla rete computerizzata che registrerà gli scatti delle conversazioni in partenza sia urbane che in teleselezione. Il relativo importo, calcolato dall’Organizzazione, sarà addebitato all'Espositore che dovrà corrisponderlo al momento della presentazione della relativa fattura. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti per ogni e qualsiasi interruzione del servizio da qualunque motivo sia determinata. FORNITURA IDRICA: gli Espositori, previa richiesta da formulare con l'apposito modulo, possono allacciarsi agli appositi attacchi idrici disposti nel pozzetto di cui è dotato il posteggio o nel pozzetto più vicino al posteggio stesso. L'esecuzione dell'allacciamento, così come quella dello scarico, è a completo carico dell'Espositore. L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti per ogni e qualsiasi interruzione di erogazione da qualunque motivo sia determinata. Tutti gli impianti tecnici esistenti nei posteggi, i punti di erogazione, i pozzetti con le prese idriche, elettriche e telefoniche DEVONO IN OGNI CASO RIMANERE VISIBILI ED ACCESSIBILI IN OGNI MOMENTO. ART. 4 - Assicurazione - Dichiarazione di valore E' fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il valore complessivo di merci, materiali, allestimenti, attrezzature, portati in Fiera, anche per conto delle Ditte rappresentate, utilizzando l'apposito spazio nel Modulo n°3 (Prospetto Informativo delle coperture assicurative e modulo di adesione). Rimane ferma la possibilità di verifica della dichiarazione da parte dell’Organizzazione. L'Organizzazione non assume alcuna responsabilità per danni e furti a persone e cose da chiunque e comunque provocati durante tutta la manifestazione, compresi i periodi di allestimento e di smontaggio. Gli espositori sono quindi assicurati contro tutti i rischi connessi con la loro partecipazione alla manifestazione, tramite polizza convenzione il cui premio, se non ricompreso nella tassa di iscrizione, dovrà essere pagato unitamente alle tariffe di partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture: -somme assicurate a P.R.A., all risks incendio / furto, fino a € 26.000,00; -responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00; -responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00; Le garanzie assicurative si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature, allestimenti, visitatori, espositori e loro dipendenti, strutture del complesso fieristico. La copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione. ART. 5 - Pulizia dei posteggi L’Organizzazione provvede giornalmente alla pulizia delle corsie, dei piazzali e di ogni spazio comune e aperto al pubblico. LA PULIZIA DEL POSTEGGIO È A CARICO DELL'ESPOSITORE che dovrà provvedervi con personale proprio o tramite imprese qualificate preventivamente accreditate dall’Organizzazione. Il servizio di Pulizia stand può essere richiesto tramite l’apposito modulo. La pulizia non può essere effettuata nell'orario di apertura della Fiera, durante il quale è assolutamente vietato gettare rifiuti nelle corsie, nei piazzali o negli spazi comuni e aperti al pubblico; essa può essere fatta la mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e la sera dalle ore 18.30 alle ore 19.30 (ad esclusione del primo e dell'ultimo giorno di fiera). ART. 6 - Accesso al complesso fieristico Nel periodo di allestimento e disallestimento l'accesso al complesso fieristico sarà regolamentato secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 del Regolamento generale. E' vietato l'ingresso a tutte le autovetture, anche con carico a bordo. Il rifornimento di merci o derrate destinate agli stands durante l'apertura della fiera è consentito ai soli mezzi autorizzati dall'Espositore dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 19.30, con l'esclusione della mattina dell'inaugurazione e della sera dell'ultimo giorno della manifestazione. Il conducente del mezzo è tenuto a consegnare un documento di identificazione al personale addetto all'ingresso che provvederà a riconsegnarlo al momento dell'uscita. In tutto il complesso fieristico valgono le norme previste dal codice stradale attualmente in vigore in Italia. Il limite di velocità all'interno del complesso fieristico è fissato in 20 km/h. La circolazione nel complesso fieristico avviene senza responsabilità alcuna da par te dell’Organizzazione ed è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della fiera. L’Organizzazione potrà allontanare e negare l’accesso a tutte le persone non preventivamente accreditate ed a quelle che non ottemperano alle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed ogni livello di rapporto contrattuale diretto e indiretto, ed inosservanti del D.Lgs. 81/08. ART. 7 - Vigilanza dei posteggi e all’interno del complesso fieristico L'Organizzazione provvede ad un servizio ininterrotto di vigilanza generale del complesso fieristico, sia nelle ore di apertura che nelle ore di chiusura al pubblico. La custodia e la sorveglianza dei posteggi competono ai rispettivi Espositori per tutto l'orario di apertura del complesso, sia durante lo svolgimento della manifestazione fieristica sia nei periodi di allestimento e di disallestimento. Gli oggetti di piccola dimensione o di particolare valore devono essere ogni sera chiusi a chiave. ART. 8 - Servizio tecnico L’Organizzazione dispone di un servizio tecnico svolto da professionisti abilitati, esperti in impianti elettrici e Prevenzione Incendi, ai quali gli Espositori possono rivolgersi per consulenze sia in fase di preparazione od allestimento sia durante la Fiera. ART. 9 - Servizio interpreti ed hostess/standiste L’Organizzazione, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli Espositori, organizza un servizio di interpreti e di hostess/standiste che verranno messe a disposizione degli Espositori che ne faranno richiesta, compilando l'apposito modulo. ART. 10 - Pagamento diritti S.I.A.E. L'esecuzione di musica di sottofondo o comunque di funzionamento di strumenti meccanici (radio, tv, filodiffusione, magnetofoni, etc.) è soggetta al pagamento dei diritti di autore. Per l'espletamento delle pratiche necessarie all'ottenimento delle relative autorizzazioni, gli espositori interessati devono rivolgersi direttamente alla S.I.A.E. di Massa, Via Croce, 6 Tel.0585/41700. ART. 11- Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ad i Suoi diritti. L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce, ai sensi dell' art. 13 della suddetta legge, le seguenti informazioni: Finalità cui è destinato il trattamento dei dati: a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'organizzazione, etc.); b)finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell’attività dell'organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse degli Espositori attuali o potenziali, invio pubblicazioni edite dall'organizzazione, etc.); c) espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita da autorità a ciò legittimata; d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore; e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a garantire la sicurezza. Facoltatività del conferimento dei dati Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore è da considerarsi facoltativo, ma condizione necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Pertanto, l'Espositore che rifiuti di fornire i dati richiesti potrà vedersi escluso delle attività promosse dall'Organizzazione, ovvero vedere rifiutata la richiesta di partecipazione qualora la mancanza di dati impedisca l'attuazione del Regolamento. Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi: Nello svolgimento della propria attività, l'Organizzazione, oltre a rivolgersi al pubblico, intrattiene normalmente rapporti con vari enti e soggetti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Ne consegue che i dati relativi all'Espositore potranno venire comunicati in tale ambito a: a) società ed imprese; b) associazioni e fondazioni; c) soci, associati ed iscritti; d) clienti ed utenti; e) associazioni di imprenditori e di imprese; f) organismi per il collocamento occupazionale;g) enti locali ed associazioni di enti; h) Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il Commercio Estero; i) Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università. Consenso Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati da parte di soggetti privati, fuori dei casi di esclusione espressamente previsti, sono ammessi soltanto con il consenso dell'interessato. L'Espositore avrà cura quindi di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro inserito nella richiesta di partecipazione. Art. 12 - Diritti dell'interessato Il D. Lgs. 196/03 prevede, a favore dell'interessato, i diritti elencati all’Art. 7 di seguito integralmente riprodotto: Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato n e l territorio dello Stato, diresponsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i datisono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Firma Espositore __________________________________________________________________ Inoltre: ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., secondo comma, l’Espositore dichiara di aver preso visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente e per iscritto, le seguenti clausole: Art. 1/3/4/5/6/7/8 Titolo I - Art. 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/23/24 Titolo II - Art. 25/26 Titolo III - Art. 27/29/30/30b Titolo IV - Art. 31/32/33/34/35/36/37/38 Titolo V, nonché delle Informazioni e "Norme Tecniche del Regolamento Generale della Fiera", in particolare degli art.1/2/3/4/5/6/7/10/11. Firma Espositore ___________________________________________________________________
© Copyright 2024 Paperzz