Il nuovo regime dei Minimi 2015

STUDIO ASSOCIATO BUSSO
CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO
Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro
Collaborazioni:
Dott. Alberto Busso – Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bartolomei – Commercialista - Revisore Contabile
LEGGE DI STABILITA’ 2015 COMMI DA 54 a 89.
IL NUOVO REGIME DEI MINIMI APPLICABILE DAL 2015
PREMESSA:
Con decorrenza 1 gennaio 2015 vengono completamente riviste le norme del
regime forfettario dei contribuenti minimi applicabile alle persone fisiche (ditte individuali,
imprese familiari e professionisti) con partita Iva autonoma, con la sostituzione ed
abrogazione dei vecchi regimi dei minimi di cui ai commi da 96 a 115 e 117 della L.
244/2007, di quello per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L.
388/2000), del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità di cui all’art. 27 del d.l. 98/2011.
Viene però stabilita una norma per regolare il periodo transitorio stabilendo che
coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei c.d. “nuovi minimi” (art. 27 commi 1 e 2
del d.l. 98/2011) con imposta sostitutiva al 5%, possono continuare ad applicarlo fino alla
scadenza del quinquennio o, comunque, fino al compimento dei 35 anni di età.
I soggetti che al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13
della L. 388/2000, del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.l.
98/2011, o del regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3 dello stesso decreto, che
abbiano i requisiti di accesso di cui si dirà in appresso applicano dal 1 gennaio 2015 il nuovo
regime forfettario, salva l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte nei modi
ordinari.
I soggetti che al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13
della L. 388/2000, del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.l.
98/2011, possono applicare la particolare riduzione di un terzo del reddito determinato
forfettariamente, di cui si parlerà più avanti, per i soli periodi di imposta che residuano al
completamento del triennio agevolato.
Il nuovo regime forfettario applicabile dal 1 gennaio 2015 è un regime “naturale”
per chi presenta i requisiti strutturali per l’accesso, ma resta comunque la possibilità di
esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari
(regime contabile ordinario o semplificato).
Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni
possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività
(di cui all'articolo 35 del DPR 633/1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di cui si
tratterà subito appresso.
1) REQUISITI DI ACCESSO:
Innanzi tutto va detto che per fruire di questo regime “naturale” non vengono
più posti limiti di età o di anzianità di partita Iva e non è più previsto il
requisito della novità dell’attività.
I requisiti di accesso, riferiti all’anno precedente, che devono sussistere
contemporaneamente sono:
1. Limite dei ricavi o compensi:
Il limite è differenziato a seconda dei codici ATECO che contraddistinguono
l’attività esercitata, come segue:
a. Per le imprese di costruzione e attività immobiliari (codici ATECO 41-42-43
- 68), per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione
e servizi finanziari ed assicurativi (codici ATECO 64,65,66, 69,70,71,72,73,74,75, - 85, - 86,87,88) ed intermediari di commercio (codice
ATECO 46.1) € 15.000,
b. Commercianti all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, - da 46.2 a 46.9,
- da 47.1 a 47.7, - 47.9) e attività di servizi di alloggio e ristorazione (codici
ATECO 55 e 56) € 40.000
c. Industrie alimentari e delle bevande (codici Ateco 10,11) € 35.000
d. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO
47.81) € 30.000
e. Commercio ambulante di altri prodotti (codici ATECO 47.82 e 47.89) €
20.000
f. Altre attività economiche (codici ATECO 01,02,03 – 05,06,.07,08,0912,13,14,15,16,17,18,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 – 35 36,37,38,39 – 49,50,51,52,53 – 58,59,60,61,62,63 – 77,7879,80,81,82 – 84 –
90,91,92,93 – 94,95,96, - 97,98 – 99-) € 20.000
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi
codici ATECO si assume il limite più elevato di ricavi o compensi relativi
alle diverse attività esercitate: nella determinazione del limite non rileva
l’importo dei ricavi o compensi derivante dall’adeguamento agli studi di
settore e ai parametri.
2. Spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori (anche a
progetto) e assimilati: non superiori ad € 5.000
3. Costo complessivo (al lordo degli ammortamenti) dei beni strumentali alla
chiusura dell’esercizio: non superiore ad € 20.000. Per la determinazione del limite,
per i beni in locazione finanziaria si considera il costo sostenuto dal concedente, per i
beni in locazione, noleggio e comodato si considera il valore normale determinato ai
sensi dell’art. 9 del TUIR, i beni ad uso promiscuo per l’attività ed uso personale
vanno considerati per il 50% del loro valore. Non rileva il valore dei beni immobili, e
quello dei beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46.
4. I redditi derivanti dall’attività d’impresa arte o professione devono essere
prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro
dipendente e ad esso assimilati (artt. 49 e 50 TUIR). La verifica non è
obbligatoria se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi di impresa,
arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera € 20.000.
Non possono avvalersi del regime forfettario:
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio
dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito
complessivamente prodotto;
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni
di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR
633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del d.l. 331/1993;
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano,
contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte dirette, ovvero a società a responsabilità limitata
che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'articolo 116 dello stesso testo
unico.
1) DETERMINAZIONE DEL REDDITO:
La determinazione del reddito avviene in maniera forfettaria (per cui non assumono
rilevanza i costi e le spese sostenute) applicando all’ammontare dei ricavi o compensi
incassati (quindi applicazione del principio di cassa) una percentuale di redditività
diversificata a seconda dei codici ATECO che contraddistinguono l’attività esercitata,
come segue:
a. Imprese di costruzione e attività immobiliari (codici ATECO 41,42,43. - 68),
redditività 86%,
b. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi
finanziari ed assicurativi (codici ATECO 64,65,66, - 69,70,71,72,73,74,75, 85, - 86,87,88) redditività 78%,
c. Intermediari di commercio (codice ATECO 46.1) redditività 62%
d. Commercianti all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, - da 46.2 a 46.9,
- da 47.1 a 47.7, - 47.9), Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codici
ATECO 55 e 56), Industrie alimentari e delle bevande (codici Ateco 10,11),
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO
47.81) redditività 40%
e. Commercio ambulante di altri prodotti (codici ATECO 47.82 e 47.89)
redditività 54%
f. Altre attività economiche redditività (codici ATECO 01,02,03 –
05,06,.07,08,0912,13,14,15,16,17,18,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 – 35 36,37,38,39 – 49,50,51,52,53 – 58,59,60,61,62,63 – 77,7879,80,81,82 – 84 –
90,91,92,93 – 94,95,96, - 97,98 – 99-) redditività 67%.
Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori,
compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico
ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa
sui collaboratori stessi.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP nella misura del 15%, che nel caso di
imprese familiari è dovuta dall’imprenditore sull’intero reddito dell’impresa.
Al fine di favorire l’avvio di nuove attività per i primi tre periodi di imposta,
compreso quello di inizio dell’attività, il reddito determinato forfettariamente è ridotto di un
terzo purché:
a) Nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività il contribuente non abbia esercitato attività
professionale, artistica o d’impresa anche in forma associata o familiare,
b) L’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente
svolta come lavoratore dipendente o autonomo (con esclusione di attività svolta nel
periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni),
c) Qualora venga proseguita l’attività già esercitata da altro soggetto i ricavi o compensi
realizzati nell’esercizio precedente non superi i limiti visti sopra.
2) IVA
Ai fini dell’IVA i contribuenti che aderiscono al nuovo regime:
a) non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali, quindi non
applicano l’IVA e sulle fatture emesse specificheranno di avvalersi del regime di cui ai commi
da 54 a 89 della L. 190/2014;
b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del d.l.
331/199 a tenore del quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni
effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia;
c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c),
del d.l. 331/1993° tenore del quale non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di
beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti
indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente
indetraibile a norma dell’ articolo 19, secondo comma, del DPR 633/1972, e dai produttori
agricoli di cui all’ articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione
dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e
degli acquisti di cui all’ articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è
superato;
d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le
disposizioni di cui al DPR 633/1972, e successive modificazioni, ma non possono avvalersi
della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo
comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo DPR 633/1972.
I contribuenti che applicano il regime forfettario di cui al comma 54 non hanno diritto
alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972.
I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento
dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972, ad eccezione degli
obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti e della
presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (intrastat).
Quindi essi sono esonerati dagli obblighi:
a. Di registrazione delle fatture emesse o ricevute,
b. Di tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione, come si è visto,
delle fatture di acquisto e bollette doganali,
c. Di dichiarazione e comunicazione annuale IVA,
d. Della comunicazione del c.d. spesometro,
e. Della comunicazione black list,
Resta inoltre fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione delle operazioni di cui
all'articolo 2 del DPR 696/1996.
I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano
debitori dell'imposta, (ad esempio per gli acquisti intracomunitari di beni o servizi) emettono
la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano
l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Coloro che transitano dal regime ordinario a quello forfettario sono tenuti alla rettifica
della detrazione IVA secondo quanto stabilito dal comma 19-bis2 del DPR 633/1972, da
effettuare nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime
ordinario; analoga rettifica è operata nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello
ordinario da effettuare nella dichiarazione relativa al primo anno di applicazione del regime
ordinario.
L’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione presentata dai soggetti regime
forfettario e relativa all’ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari potrà essere
chiesta a rimborso o usata in compensazione.
3) IRAP
I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esenti da IRAP al cui posto
versano l’imposta sostitutiva.
1. ALTRE NORME
Qualora i contribuenti negli esercizi precedenti quello in cui applicano il regime
forfettario abbiano rinviato la tassazione o deduzione di componenti positivi o negativi nel
rispetto delle norme del TUIR, sono tenuti a considerare le quote residue di tali componenti
nella formazione del reddito e del valore della produzione netta a fini IRAP dell’esercizio
precedente quello di ingresso nel regime forfettario.
I ricavi o compensi relativi al reddito assoggettato al regime forfettario non
sono assoggettati a ritenuta d’acconto e il contribuente è tenuto a rilasciare apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui essi afferiscono è soggetto ad
imposta sostitutiva.
Le perdite fiscali dei periodi di imposta precedenti quello di applicazione del regime
forfettario possono essere portate in diminuzione del reddito determinato
forfettariamente secondo le normali regole dettate dal TUIR.
Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti
che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta
delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità
ordinarie. I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte
previste dal titolo III del DPR 600/1973; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi
contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del
pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi
(dovrà essere prevista un’apposita sezione nei modelli di dichiarazione).
Opzione per il regime ordinario: i contribuenti che applicano il regime forfettario
possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale
da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di
permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a
quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il regime forfettario cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno
taluna delle condizioni viste sopra per l’accesso al regime o si verifica talune delle
cause di esclusione, anche a seguito di accertamento definitivo; con il venir meno di
esso cessa anche il particolare regime agevolato contributivo di cui si dirà appresso.
Il comma 72 stabilisce che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, nel caso di
passaggio dal regime forfettario al regime ordinario “i ricavi e i compensi che, in base alle
regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza
nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi;
viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è
stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il
reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel
corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri
si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel
caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di
imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del
regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni
successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni
strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini
del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi
degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine
dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni
strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non
ammortizzabile il prezzo di acquisto”
Studi di settore: i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi
dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, tuttavia tali contribuenti saranno
comunque tenuti ad ottemperare a precisi obblighi di comunicazione dal momento che con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da
utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il
regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.
Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive.
Il reddito determinato forfettariamente rileva ai fini del riconoscimento delle
detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2 del TUIR, mentre non rileva ai
fini dell’applicazione delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.
Contributi previdenziali:
N.B i soggetti esercenti attività di impresa (non quindi quelli esercenti arti o
professioni) possono applicare, ai fini contributivi un regime agevolato che non
prevede il limite minimale ai fini dei contributi previdenziali (e quindi senza il
versamento delle quattro quote annuali dei contributi calcolati sul minimale); nel
caso in cui esercitino questa opzione calcoleranno e verseranno i contributi dovuti
esclusivamente sul reddito determinato forfettariamente; è chiaro però che nel caso in
cui l’imprenditore avrà un reddito inferiore al minimale verserà meno contributi, ma
accumulerà anche un montante contributivo inferiore con mesi di assicurazione da
accreditare ridotti in proporzione alla somma versata.
L’accesso a questo particolare regime contributivo può avvenire in maniera
differenziata per chi intraprende una nuova attività o per chi è già nel regime agevolato:
 per i soggetti che intraprendono una nuova attività attraverso la presentazione di
una specifica comunicazione telematica indirizzata all’INPS su apposito modulo al
momento dell’apertura della partita IVA,
 per chi già esercita un’attività di impresa la comunicazione telematica va fatta
entro il 28 febbraio di ogni anno a pena di decadenza.
Nel caso di presentazione tardiva l’accesso al regime agevolato potrà avvenire solo
dall’anno successivo previa presentazione di nuova dichiarazione e sempre che permangano
le condizioni per l’accesso al regime forfettario.
La cessazione del regime contributivo agevolato, che si verifica come abbiamo detto
sopra, determina l’applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento del
contributo e, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo
agevolato anche se sussistano le condizioni per l’accesso al regime forfettario.
Entro il 2 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate e l’INPS dovranno stabilire le
modalità operative ed i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime
contributivo agevolato.
Nel caso in cui nell’impresa siano presenti coadiuvanti o coadiutori il titolare può
indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli coadiuvanti e coadiutori fino ad un
massimo complessivo del 49%. L'ammontare del contributo annuo dovuto per tali soggetti è
rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i
contributi stessi si riferiscono.
Il ministero dell’Economia può con decreto di natura non regolamentare
dettare le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme contenute nei commi
da 54 a 88, mentre con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità applicative.