STUDIO ASSOCIATO BUSSO CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro Collaborazioni: Dott. Alberto Busso – Consulente del Lavoro Dott. Alessio Bartolomei – Commercialista - Revisore Contabile LEGGE DI STABILITA’ 2015 COMMI DA 54 a 89. IL NUOVO REGIME DEI MINIMI APPLICABILE DAL 2015 PREMESSA: Con decorrenza 1 gennaio 2015 vengono completamente riviste le norme del regime forfettario dei contribuenti minimi applicabile alle persone fisiche (ditte individuali, imprese familiari e professionisti) con partita Iva autonoma, con la sostituzione ed abrogazione dei vecchi regimi dei minimi di cui ai commi da 96 a 115 e 117 della L. 244/2007, di quello per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000), del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 del d.l. 98/2011. Viene però stabilita una norma per regolare il periodo transitorio stabilendo che coloro che al 31.12.2014 applicavano il regime dei c.d. “nuovi minimi” (art. 27 commi 1 e 2 del d.l. 98/2011) con imposta sostitutiva al 5%, possono continuare ad applicarlo fino alla scadenza del quinquennio o, comunque, fino al compimento dei 35 anni di età. I soggetti che al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000, del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.l. 98/2011, o del regime contabile agevolato di cui all’art. 27, comma 3 dello stesso decreto, che abbiano i requisiti di accesso di cui si dirà in appresso applicano dal 1 gennaio 2015 il nuovo regime forfettario, salva l’opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte nei modi ordinari. I soggetti che al 31.12.2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della L. 388/2000, del regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.l. 98/2011, possono applicare la particolare riduzione di un terzo del reddito determinato forfettariamente, di cui si parlerà più avanti, per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. Il nuovo regime forfettario applicabile dal 1 gennaio 2015 è un regime “naturale” per chi presenta i requisiti strutturali per l’accesso, ma resta comunque la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (regime contabile ordinario o semplificato). Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività (di cui all'articolo 35 del DPR 633/1972) di presumere la sussistenza dei requisiti di cui si tratterà subito appresso. 1) REQUISITI DI ACCESSO: Innanzi tutto va detto che per fruire di questo regime “naturale” non vengono più posti limiti di età o di anzianità di partita Iva e non è più previsto il requisito della novità dell’attività. I requisiti di accesso, riferiti all’anno precedente, che devono sussistere contemporaneamente sono: 1. Limite dei ricavi o compensi: Il limite è differenziato a seconda dei codici ATECO che contraddistinguono l’attività esercitata, come segue: a. Per le imprese di costruzione e attività immobiliari (codici ATECO 41-42-43 - 68), per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari ed assicurativi (codici ATECO 64,65,66, 69,70,71,72,73,74,75, - 85, - 86,87,88) ed intermediari di commercio (codice ATECO 46.1) € 15.000, b. Commercianti all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, - da 46.2 a 46.9, - da 47.1 a 47.7, - 47.9) e attività di servizi di alloggio e ristorazione (codici ATECO 55 e 56) € 40.000 c. Industrie alimentari e delle bevande (codici Ateco 10,11) € 35.000 d. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.81) € 30.000 e. Commercio ambulante di altri prodotti (codici ATECO 47.82 e 47.89) € 20.000 f. Altre attività economiche (codici ATECO 01,02,03 – 05,06,.07,08,0912,13,14,15,16,17,18,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 – 35 36,37,38,39 – 49,50,51,52,53 – 58,59,60,61,62,63 – 77,7879,80,81,82 – 84 – 90,91,92,93 – 94,95,96, - 97,98 – 99-) € 20.000 Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume il limite più elevato di ricavi o compensi relativi alle diverse attività esercitate: nella determinazione del limite non rileva l’importo dei ricavi o compensi derivante dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri. 2. Spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaboratori (anche a progetto) e assimilati: non superiori ad € 5.000 3. Costo complessivo (al lordo degli ammortamenti) dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio: non superiore ad € 20.000. Per la determinazione del limite, per i beni in locazione finanziaria si considera il costo sostenuto dal concedente, per i beni in locazione, noleggio e comodato si considera il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, i beni ad uso promiscuo per l’attività ed uso personale vanno considerati per il 50% del loro valore. Non rileva il valore dei beni immobili, e quello dei beni di costo unitario inferiore ad euro 516,46. 4. I redditi derivanti dall’attività d’impresa arte o professione devono essere prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e ad esso assimilati (artt. 49 e 50 TUIR). La verifica non è obbligatoria se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma dei redditi di impresa, arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non supera € 20.000. Non possono avvalersi del regime forfettario: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del DPR 633/1972, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del d.l. 331/1993; d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte dirette, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all'articolo 116 dello stesso testo unico. 1) DETERMINAZIONE DEL REDDITO: La determinazione del reddito avviene in maniera forfettaria (per cui non assumono rilevanza i costi e le spese sostenute) applicando all’ammontare dei ricavi o compensi incassati (quindi applicazione del principio di cassa) una percentuale di redditività diversificata a seconda dei codici ATECO che contraddistinguono l’attività esercitata, come segue: a. Imprese di costruzione e attività immobiliari (codici ATECO 41,42,43. - 68), redditività 86%, b. Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e servizi finanziari ed assicurativi (codici ATECO 64,65,66, - 69,70,71,72,73,74,75, 85, - 86,87,88) redditività 78%, c. Intermediari di commercio (codice ATECO 46.1) redditività 62% d. Commercianti all’ingrosso e al dettaglio (codici ATECO 45, - da 46.2 a 46.9, - da 47.1 a 47.7, - 47.9), Attività di servizi di alloggio e ristorazione (codici ATECO 55 e 56), Industrie alimentari e delle bevande (codici Ateco 10,11), Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice ATECO 47.81) redditività 40% e. Commercio ambulante di altri prodotti (codici ATECO 47.82 e 47.89) redditività 54% f. Altre attività economiche redditività (codici ATECO 01,02,03 – 05,06,.07,08,0912,13,14,15,16,17,18,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 – 35 36,37,38,39 – 49,50,51,52,53 – 58,59,60,61,62,63 – 77,7879,80,81,82 – 84 – 90,91,92,93 – 94,95,96, - 97,98 – 99-) redditività 67%. Dal reddito così determinato si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali comunali e regionali e dell’IRAP nella misura del 15%, che nel caso di imprese familiari è dovuta dall’imprenditore sull’intero reddito dell’impresa. Al fine di favorire l’avvio di nuove attività per i primi tre periodi di imposta, compreso quello di inizio dell’attività, il reddito determinato forfettariamente è ridotto di un terzo purché: a) Nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività il contribuente non abbia esercitato attività professionale, artistica o d’impresa anche in forma associata o familiare, b) L’attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (con esclusione di attività svolta nel periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni), c) Qualora venga proseguita l’attività già esercitata da altro soggetto i ricavi o compensi realizzati nell’esercizio precedente non superi i limiti visti sopra. 2) IVA Ai fini dell’IVA i contribuenti che aderiscono al nuovo regime: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta per le operazioni nazionali, quindi non applicano l’IVA e sulle fatture emesse specificheranno di avvalersi del regime di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del d.l. 331/199 a tenore del quale non costituiscono cessioni intracomunitarie le cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del d.l. 331/1993° tenore del quale non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’ articolo 19, secondo comma, del DPR 633/1972, e dai produttori agricoli di cui all’ articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’ articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al DPR 633/1972, e successive modificazioni, ma non possono avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo DPR 633/1972. I contribuenti che applicano il regime forfettario di cui al comma 54 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR 633/1972. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti e della presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (intrastat). Quindi essi sono esonerati dagli obblighi: a. Di registrazione delle fatture emesse o ricevute, b. Di tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione, come si è visto, delle fatture di acquisto e bollette doganali, c. Di dichiarazione e comunicazione annuale IVA, d. Della comunicazione del c.d. spesometro, e. Della comunicazione black list, Resta inoltre fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione delle operazioni di cui all'articolo 2 del DPR 696/1996. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, (ad esempio per gli acquisti intracomunitari di beni o servizi) emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Coloro che transitano dal regime ordinario a quello forfettario sono tenuti alla rettifica della detrazione IVA secondo quanto stabilito dal comma 19-bis2 del DPR 633/1972, da effettuare nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno di applicazione del regime ordinario; analoga rettifica è operata nel caso di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario da effettuare nella dichiarazione relativa al primo anno di applicazione del regime ordinario. L’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione presentata dai soggetti regime forfettario e relativa all’ultimo anno di applicazione dell’IVA nei modi ordinari potrà essere chiesta a rimborso o usata in compensazione. 3) IRAP I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esenti da IRAP al cui posto versano l’imposta sostitutiva. 1. ALTRE NORME Qualora i contribuenti negli esercizi precedenti quello in cui applicano il regime forfettario abbiano rinviato la tassazione o deduzione di componenti positivi o negativi nel rispetto delle norme del TUIR, sono tenuti a considerare le quote residue di tali componenti nella formazione del reddito e del valore della produzione netta a fini IRAP dell’esercizio precedente quello di ingresso nel regime forfettario. I ricavi o compensi relativi al reddito assoggettato al regime forfettario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto e il contribuente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui essi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Le perdite fiscali dei periodi di imposta precedenti quello di applicazione del regime forfettario possono essere portate in diminuzione del reddito determinato forfettariamente secondo le normali regole dettate dal TUIR. Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità ordinarie. I contribuenti in regime forfettario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte previste dal titolo III del DPR 600/1973; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi (dovrà essere prevista un’apposita sezione nei modelli di dichiarazione). Opzione per il regime ordinario: i contribuenti che applicano il regime forfettario possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. Il regime forfettario cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni viste sopra per l’accesso al regime o si verifica talune delle cause di esclusione, anche a seguito di accertamento definitivo; con il venir meno di esso cessa anche il particolare regime agevolato contributivo di cui si dirà appresso. Il comma 72 stabilisce che al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, nel caso di passaggio dal regime forfettario al regime ordinario “i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto” Studi di settore: i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, tuttavia tali contribuenti saranno comunque tenuti ad ottemperare a precisi obblighi di comunicazione dal momento che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. Il reddito determinato forfettariamente rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12, comma 2 del TUIR, mentre non rileva ai fini dell’applicazione delle altre detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR. Contributi previdenziali: N.B i soggetti esercenti attività di impresa (non quindi quelli esercenti arti o professioni) possono applicare, ai fini contributivi un regime agevolato che non prevede il limite minimale ai fini dei contributi previdenziali (e quindi senza il versamento delle quattro quote annuali dei contributi calcolati sul minimale); nel caso in cui esercitino questa opzione calcoleranno e verseranno i contributi dovuti esclusivamente sul reddito determinato forfettariamente; è chiaro però che nel caso in cui l’imprenditore avrà un reddito inferiore al minimale verserà meno contributi, ma accumulerà anche un montante contributivo inferiore con mesi di assicurazione da accreditare ridotti in proporzione alla somma versata. L’accesso a questo particolare regime contributivo può avvenire in maniera differenziata per chi intraprende una nuova attività o per chi è già nel regime agevolato: per i soggetti che intraprendono una nuova attività attraverso la presentazione di una specifica comunicazione telematica indirizzata all’INPS su apposito modulo al momento dell’apertura della partita IVA, per chi già esercita un’attività di impresa la comunicazione telematica va fatta entro il 28 febbraio di ogni anno a pena di decadenza. Nel caso di presentazione tardiva l’accesso al regime agevolato potrà avvenire solo dall’anno successivo previa presentazione di nuova dichiarazione e sempre che permangano le condizioni per l’accesso al regime forfettario. La cessazione del regime contributivo agevolato, che si verifica come abbiamo detto sopra, determina l’applicazione del regime ordinario di determinazione e versamento del contributo e, in ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato anche se sussistano le condizioni per l’accesso al regime forfettario. Entro il 2 marzo 2015 l’Agenzia delle Entrate e l’INPS dovranno stabilire le modalità operative ed i termini per la trasmissione dei dati necessari all’attuazione del regime contributivo agevolato. Nel caso in cui nell’impresa siano presenti coadiuvanti o coadiutori il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli coadiuvanti e coadiutori fino ad un massimo complessivo del 49%. L'ammontare del contributo annuo dovuto per tali soggetti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. Il ministero dell’Economia può con decreto di natura non regolamentare dettare le disposizioni necessarie per l’attuazione delle norme contenute nei commi da 54 a 88, mentre con provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità applicative.
© Copyright 2024 Paperzz