SINTESI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI SULLE TARIFFE INCENTIVANTI RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Rif. Normativo L.116/2014 (c.d. “Legge Competitività”), art.26 L’art. 26 del Decreto Legge 91/2014 prevede modifiche alle modalità di erogazione, ad opera del GSE, delle tariffe incentivanti sull’energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici e la rimodulazione della tariffa incentivante per gli impianti di potenza superiore a kw 200. Per entrambe le novità, la norma operava un rinvio per le modalità operative e per la tariffa rimodulata definita da una delle opzioni del nuovo meccanismo tariffario per i grandi impianti a decreti da emanarsi a cura del Ministero dello Sviluppo economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato i decreti attuativi previsti dall'art. 26, cc.2-3 del D.L. 24 Giugno 2014, n. 91, si tratta dei decreti datati 16 e 17 Ottobre 2014, rispettivamente attuativi del comma 2 e del comma 3, lettera b) del suddetto D.L. 91/2014. In data 3/11/2014 il GSE ha pubblicato sul proprio sito le Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici che delineano in maniera compiuta l’attuazione dei provvedimenti di seguito descritti sinteticamente nei punti salienti. Modalità di erogazione Il decreto del 16 ottobre 2014 individua le modalità operative e di ricalcolo degli incentivi, in vigore dal 1° Luglio 2014, a favore dei Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici beneficiari del "Conto energia", dal I al V. Il ricalcolo riguarda sia l'acconto pari al 90% dell'incentivo che il successivo saldo. La rata di acconto viene calcolata in base delle ore di produzione del singolo impianto relative all'anno precedente (produzione storica), qualora siano disponibili; diversamente, il calcolo avviene sulla base di una stima delle ore di produzione regionali. Il pagamento dell'acconto, pari al 90% dell'incentivo, avviene con cadenza differenziata in relazione alla potenza degli impianti, purché sia superata la soglia di importo pari a 100 €: - quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW; - trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW; - bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW; - mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW. Il pagamento del conguaglio è, invece, eseguito sulla base delle quantità effettive (misure valide) comunicate dai beneficiari, entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse e comunque prima del 30 1 giugno dell’anno successivo. Anche il pagamento del conguaglio sarà effettuato nei tempi stabiliti (ovvero entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure relative alla produzione effettiva e comunque entro il 30/6 dell’anno successivo) se si supera la soglia di importo di 100 €; conguagli di importi inferiori saranno invece erogati dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto. Al fine di consentire l'aggiornamento dei sistemi informatici, il decreto consente al Gestore servizi elettrici (Gse) di adottare tempistiche differenti di pagamento, limitatamente al secondo semestre del 2014 e comunque entro il 31 dicembre 2014. Nelle istruzioni operative emanate dal GSE i 3/11/14 è stato esplicitato che le nuove modalità di erogazione degli incentivi saranno operative a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio 2015. Al fine di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della produzione media annua di ciascun impianto e la sua effettiva produzione, il decreto ha previsto, limitatamente agli impianti di potenza superiore a 200 kW, che vengano effettuati specifici controlli, con cadenza quadrimestrale. Ai titolari degli impianti incentivati spetta l’obbligo di comunicare tempestivamente al GSE le eventuali situazioni che possono far variare la produzione energetica annua dell’impianto rispetto a quella stimata utilizzata per il calcolo degli acconti. Rimodulazione tariffe incentivante impianti >200 kW Il Decreto 17 Ottobre 2014 completa la previsione normativa di cui al comma 3, lett. b) del Decreto Legge n. 91/2014, definendo le percentuali di rimodulazione delle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW. Per gli incentivi del IV e del V conto energia la rimodulazione si applica alla sola componente incentivante (ovvero componente incentivante della tariffa omnicomprensiva calcolata come differenza, qualora positiva, tra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario ed eventuali tariffe premio per autoconsumo ed ulteriori premi riconosciuti). Qualora un impianto sia costituito da più sezioni (impianti multi sezione o impianti che sono stati oggetto di interventi di potenziamento), ai fini del calcolo della soglia dei 200 kW oltre la quale scatta l’applicazione della rimodulazione degli incentivi occorre considerare la somma delle potenze nominali delle singole sezioni incentivate. Con decorrenza 1° Gennaio 2015, gli incentivi sono rimodulati applicando una delle opzioni di seguito delineate su cui i soggetti responsabili degli impianti sono tenuti ad operare una scelta e a comunicarla al GSE entro il 30 Novembre 2014 esclusivamente per mezzo dell’applicazione web FTV/SR presente nel portale informatico del GSE: a) estensione da 20 a 24 anni del periodo di incentivazione a fronte di una riduzione del valore unitario dell’incentivo di entità dipendente dalla durata del periodo incentivante residuo. La tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella seguente tabella: Tabella di rimodulazione da applicarsi per l’opzione a) Periodo residuo (anni) Percentuale di riduzione dell’incentivo 12 13 14 15 16 17 18 Oltre 19 25% 24% 22% 21% 20% 19% 18% 17% b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le percentuali di rimodulazione sono state stabilite dal decreto del 17 ottobre 2014 e sono reperibili sul sito del GSE e riportate in allegato alla presente nota informativa. Le tabelle riportano i fattori moltiplicativi da applicare ai previgenti incentivi per il calcolo dell’incentivo rimodulato in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi, espresso in anni e mesi; c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità: - 6% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; - 7% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; - 8% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 900 kW. In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c). Tabelle con coefficienti di rimodulazione da applicarsi per l’opzione b) in base al periodo residuo di incentivazione spettante ad ogni impianto Il nuovo valore dell’incentivo (Inew) si calcola moltiplicando il valore previgente prima della rimodulazione (Iold) per il valore (1-Xi) riportato nella tabella per ognuno degli anni residui di incentivazione rimasti all’impianto Inew = Iold * (1- Xi)
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