Circolare DM 31 1 2014_IT_FINAL

Verso il successo
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31.1.2014
La nuova disciplina sui controlli e sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE
Circolare del 18 Febbraio 2014 · www.roedl.com/it
Sommario:
La nuova disciplina sui controlli e sanzioni in
materia di incentivi di competenza del GSE
> Introduzione
> Disposizioni relative alle attività di controllo
> Disposizioni relative alle violazioni rilevanti
La nuova disciplina sui controlli
e sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE
di Alessandra Mari e Carlo Spampinato, Rödl & Partner
Roma
> Introduzione
Il 13 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito il “Ministero”)
del 31 gennaio 2014, concernente la disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito il “GSE”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.35 del 12 febbraio 2014 (di seguito il
“Decreto”).
disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di
competenza del GSE.
Il Decreto provvede ora a definire linee guida circa le attività di controllo in materia di incentivi per la produzione di
energia elettrica, nonché un primo elenco di violazioni
rilevanti, in conseguenza delle quali il GSE potrà disporre il
rigetto dell’istanza di incentivazione, ovvero la decadenza
dagli incentivi già concessi con l’integrale recupero delle
somme già erogate.
Le disposizioni del Decreto si applicano ai controlli sulla
documentazione e sugli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del GSE.
Si illustrano di seguito le disposizioni maggiormente rilevanti:
> Disposizioni relative alle attività di controllo
Programmazione delle attività e tipi di controllo
L’art.6 del Decreto prevede che l’attività di controllo del
GSE è svolta sulla base di una programmazione annuale e
triennale, ed è di due tipi:
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Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art.42 del D.
Lgs. 3 marzo 2011 n.28 (cosiddetto “Decreto Romani”),
che aveva attribuito al Ministero il compito di stabilire una
documentale senza sopralluogo da svolgersi annualmente su non meno del 50% delle nuove istanze di
incentivo e, triennalmente, su non meno del 15% delle istanze relative ad impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli;
con sopralluogo da svolgersi triennalmente su non
meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati. Almeno la metà di questo tipo di controlli deve
essere svolta senza preavviso.
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A tal fine il GSE può sottoscrivere protocolli di intesa con i
soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati e sopralluoghi congiunti. Secondo l’art.4 del Decreto, i controlli
sono svolti dal GSE anche avvalendosi del supporto tecnico di terzi, dotati di idonee competenze specialistiche. Tali
soggetti terzi, nello svolgimento delle attività di controllo,
rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla
riservatezza su ogni informazione acquisita.
mancato accoglimento di tali osservazioni il GSE dà ragione nella motivazione finale dell’atto.
Disposizioni relative ai controlli mediante sopralluogo
-
L’art.7 prevede che il controllo mediante sopralluogo si
svolge nel rispetto della L. 7 agosto 1990 n.241, in contraddittorio con il titolare dell’impianto o un suo delegato.
Ad esclusione dei controlli svolti senza preavviso, il GSE
comunica l’avvio del procedimento, almeno 7 giorni prima
della data in cui deve svolgersi il controllo, tramite raccomandata A/R o posta certificata. La comunicazione indica:
-
luogo, data, ora e nominativo dell’incaricato del controllo;
elenco dei documenti da rendere disponibili per
l’espletamento delle attività di controllo.
Il successivo art.8 consente comunque all’incaricato del
controllo di acquisire gli ulteriori atti, documenti, schemi
tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione
ritenuta utile alle esigenze di controllo.
Inoltre, l’art.9 dispone che il GSE pubblicherà sul proprio
sito internet l’elenco dei documenti che dovranno
essere tenuti presso il sito di impianto. Tale elenco
sarà differenziato per potenza, tipologia di impianto e
meccanismo di incentivazione e non potrà prevedere documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento
l’istanza di incentivazione (con l’eccezione dei documenti
relativi ai combustibili in ingresso per gli impianti per i
quali ciò sia rilevante).
In caso di controllo senza preavviso, le informazioni previste dalla comunicazione di avvio del procedimento sono
comunque comunicate al titolare dell’impianto subito
dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.
L’art.8 dispone che nel corso del sopralluogo venga redatto un processo verbale contenente l’indicazione delle
operazioni effettuate, della documentazione esaminata,
delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni
rese dal titolare dell’impianto o dal suo delegato.
Il titolare dell’impianto ha il diritto di presentare memorie
e documenti, che il GSE ha l’obbligo di valutare ove siano
pertinenti ai fini dell’attività di controllo. Dell’eventuale
Il sopralluogo ha ad oggetto:
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-
le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e
delle apparecchiature installate;
la configurazione impiantistica ed il processo di produzione dell’energia elettrica;
in attesa della definizione delle attività di supporto dei
gestori di rete, la strumentazione di misura dell’energia
elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall’impianto per verificare l’assenza
di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo
programma di taratura;
le misure e contabilizzazioni dell’energia necessarie per
definire correttamente l’energia incentivabile.
Il termine per la conclusione del procedimento non può
essere superiore a 180 giorni; il GSE adotta un provvedimento espresso e motivato sulla base delle informazioni
raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni del titolare dell’impianto. Tale provvedimento è
emesso sia nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni, sia in quello in cui l’impianto sia conforme, ponendo
– ove necessario – prescrizioni.
> Disposizioni relative alle violazioni rilevanti
Conseguenze in caso di accertamento di violazioni rilevanti
L’art.11 del Decreto stabilisce che, nel caso di violazioni
rilevanti riscontrate nel corso dell’attività di controllo, il
GSE rigetta l’istanza ovvero, per le domande di incentivo
già accolte, dispone la decadenza dagli incentivi con
l’integrale recupero delle somme già erogate.
Nel caso di impianti con potenza nominale fino a 20 kW,
le violazioni che comportano variazioni inferiori al 10%
dell’importo degli incentivi annualmente percepiti non
comportano la decadenza, fermo restando il recupero
delle somme indebitamente percepite.
Elenco delle violazioni rilevanti
La parte maggiormente rilevante del Decreto è l’Allegato
1, che definisce “violazioni rilevanti” le seguenti fattispecie:
-
presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla ri-
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Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31.1.2014
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chiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di
documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
violazione del termine per la presentazione dell’istanza
di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai
fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio;
inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo;
indisponibilità della documentazione da tenere presso
l’impianto, nel caso in cui se ne sia già accertata
l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo;
comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo
o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di
accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione;
manomissione degli strumenti di misura dell'energia
incentivata;
alterazione della configurazione impiantistica, non
comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata;
interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in
difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto
dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo;
inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed
esercizio dell'impianto;
insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi;
utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali
oltre la soglia consentita, non previamente comunicato
al GSE;
utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal
titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata
in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione;
mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine
lavori dell'impianto nei termini previsti dalla normativa
di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi;
utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati.
18 febbraio 2014
Si evidenzia che tale lista non ha carattere esaustivo,
sia perché il Ministero – nelle premesse al Decreto – ha
annunciato che verrà probabilmente emanato un ulteriore
decreto anche con riferimento alle violazioni rilevanti, sia
perché l’art.11 del Decreto dispone espressamente che, al
di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato
1, il GSE dispone comunque il rigetto dell’istanza, ovvero
la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero
delle somme già erogate, qualora rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegue l’indebito accesso agli incentivi.
E’ importante evidenziare, soprattutto per gli impianti già
in esercizio e già incentivati, il caso di interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di
qualifica o di richiesta dell'incentivo: in occasione di modifiche, l’impianto deve mantenere le medesime caratteristiche in base alle quali è stato incentivato. In
particolare, in caso di modifica, debbono essere mantenute le caratteristiche costruttive che abbiano concorso non
soltanto alla determinazione degli incentivi ma anche
all’inserimento dell’impianto in graduatorie o registri con
priorità rispetto ad altri impianti.
Si evidenzia infine che i provvedimenti che dovessero
essere adottati dal GSE in applicazione del Decreto possono essere soggetti al controllo giudiziale del competente
Tribunale Amministrativo Regionale.
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Contatti per ulteriori informazioni
Avv. Alessandra Mari
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Verso il successo
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Castelleres de Barcelona
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Circolare del 18 febbraio 2014
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