Verso il successo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31.1.2014 La nuova disciplina sui controlli e sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE Circolare del 18 Febbraio 2014 · www.roedl.com/it Sommario: La nuova disciplina sui controlli e sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE > Introduzione > Disposizioni relative alle attività di controllo > Disposizioni relative alle violazioni rilevanti La nuova disciplina sui controlli e sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE di Alessandra Mari e Carlo Spampinato, Rödl & Partner Roma > Introduzione Il 13 febbraio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito il “Ministero”) del 31 gennaio 2014, concernente la disciplina dei controlli e delle sanzioni sugli impianti a fonti rinnovabili incentivati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito il “GSE”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.35 del 12 febbraio 2014 (di seguito il “Decreto”). disciplina organica dei controlli in materia di incentivi di competenza del GSE. Il Decreto provvede ora a definire linee guida circa le attività di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica, nonché un primo elenco di violazioni rilevanti, in conseguenza delle quali il GSE potrà disporre il rigetto dell’istanza di incentivazione, ovvero la decadenza dagli incentivi già concessi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Le disposizioni del Decreto si applicano ai controlli sulla documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del GSE. Si illustrano di seguito le disposizioni maggiormente rilevanti: > Disposizioni relative alle attività di controllo Programmazione delle attività e tipi di controllo L’art.6 del Decreto prevede che l’attività di controllo del GSE è svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale, ed è di due tipi: - Il Decreto è stato emanato in attuazione dell’art.42 del D. Lgs. 3 marzo 2011 n.28 (cosiddetto “Decreto Romani”), che aveva attribuito al Ministero il compito di stabilire una documentale senza sopralluogo da svolgersi annualmente su non meno del 50% delle nuove istanze di incentivo e, triennalmente, su non meno del 15% delle istanze relative ad impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli; con sopralluogo da svolgersi triennalmente su non meno del 10% della potenza di tutti gli impianti incentivati. Almeno la metà di questo tipo di controlli deve essere svolta senza preavviso. 1 A tal fine il GSE può sottoscrivere protocolli di intesa con i soggetti pubblici per eventuali controlli incrociati e sopralluoghi congiunti. Secondo l’art.4 del Decreto, i controlli sono svolti dal GSE anche avvalendosi del supporto tecnico di terzi, dotati di idonee competenze specialistiche. Tali soggetti terzi, nello svolgimento delle attività di controllo, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione acquisita. mancato accoglimento di tali osservazioni il GSE dà ragione nella motivazione finale dell’atto. Disposizioni relative ai controlli mediante sopralluogo - L’art.7 prevede che il controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della L. 7 agosto 1990 n.241, in contraddittorio con il titolare dell’impianto o un suo delegato. Ad esclusione dei controlli svolti senza preavviso, il GSE comunica l’avvio del procedimento, almeno 7 giorni prima della data in cui deve svolgersi il controllo, tramite raccomandata A/R o posta certificata. La comunicazione indica: - luogo, data, ora e nominativo dell’incaricato del controllo; elenco dei documenti da rendere disponibili per l’espletamento delle attività di controllo. Il successivo art.8 consente comunque all’incaricato del controllo di acquisire gli ulteriori atti, documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile alle esigenze di controllo. Inoltre, l’art.9 dispone che il GSE pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco dei documenti che dovranno essere tenuti presso il sito di impianto. Tale elenco sarà differenziato per potenza, tipologia di impianto e meccanismo di incentivazione e non potrà prevedere documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l’istanza di incentivazione (con l’eccezione dei documenti relativi ai combustibili in ingresso per gli impianti per i quali ciò sia rilevante). In caso di controllo senza preavviso, le informazioni previste dalla comunicazione di avvio del procedimento sono comunque comunicate al titolare dell’impianto subito dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo. L’art.8 dispone che nel corso del sopralluogo venga redatto un processo verbale contenente l’indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal titolare dell’impianto o dal suo delegato. Il titolare dell’impianto ha il diritto di presentare memorie e documenti, che il GSE ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell’attività di controllo. Dell’eventuale Il sopralluogo ha ad oggetto: - - le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate; la configurazione impiantistica ed il processo di produzione dell’energia elettrica; in attesa della definizione delle attività di supporto dei gestori di rete, la strumentazione di misura dell’energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall’impianto per verificare l’assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché il relativo programma di taratura; le misure e contabilizzazioni dell’energia necessarie per definire correttamente l’energia incentivabile. Il termine per la conclusione del procedimento non può essere superiore a 180 giorni; il GSE adotta un provvedimento espresso e motivato sulla base delle informazioni raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni del titolare dell’impianto. Tale provvedimento è emesso sia nel caso in cui vengano riscontrate delle violazioni, sia in quello in cui l’impianto sia conforme, ponendo – ove necessario – prescrizioni. > Disposizioni relative alle violazioni rilevanti Conseguenze in caso di accertamento di violazioni rilevanti L’art.11 del Decreto stabilisce che, nel caso di violazioni rilevanti riscontrate nel corso dell’attività di controllo, il GSE rigetta l’istanza ovvero, per le domande di incentivo già accolte, dispone la decadenza dagli incentivi con l’integrale recupero delle somme già erogate. Nel caso di impianti con potenza nominale fino a 20 kW, le violazioni che comportano variazioni inferiori al 10% dell’importo degli incentivi annualmente percepiti non comportano la decadenza, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. Elenco delle violazioni rilevanti La parte maggiormente rilevante del Decreto è l’Allegato 1, che definisce “violazioni rilevanti” le seguenti fattispecie: - presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla ri- 2 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31.1.2014 - - - - - - - - - - chiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi; violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso degli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio; inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo; indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto, nel caso in cui se ne sia già accertata l’assenza nell’ambito di una precedente attività di controllo; comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione; manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata; alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata; interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo; inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto; insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi; utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al GSE; utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione; mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine lavori dell'impianto nei termini previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi; utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati. 18 febbraio 2014 Si evidenzia che tale lista non ha carattere esaustivo, sia perché il Ministero – nelle premesse al Decreto – ha annunciato che verrà probabilmente emanato un ulteriore decreto anche con riferimento alle violazioni rilevanti, sia perché l’art.11 del Decreto dispone espressamente che, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall’allegato 1, il GSE dispone comunque il rigetto dell’istanza, ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l’integrale recupero delle somme già erogate, qualora rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegue l’indebito accesso agli incentivi. E’ importante evidenziare, soprattutto per gli impianti già in esercizio e già incentivati, il caso di interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo: in occasione di modifiche, l’impianto deve mantenere le medesime caratteristiche in base alle quali è stato incentivato. In particolare, in caso di modifica, debbono essere mantenute le caratteristiche costruttive che abbiano concorso non soltanto alla determinazione degli incentivi ma anche all’inserimento dell’impianto in graduatorie o registri con priorità rispetto ad altri impianti. Si evidenzia infine che i provvedimenti che dovessero essere adottati dal GSE in applicazione del Decreto possono essere soggetti al controllo giudiziale del competente Tribunale Amministrativo Regionale. 3 Contatti per ulteriori informazioni Avv. Alessandra Mari Partner Tel.: (+39) 0696701270 E-Mail: [email protected] Avv. Carlo Spampinato Senior Associate Tel.: (+39) 0696701270 E-Mail: [email protected] Verso il successo “Ogni singola persona conta“, per i Castellers e per noi. „La nostra filosofia è condividere gli obiettivi dei nostri assistiti in una visione globale e imprenditoriale. Pensiamo al cliente e al mercato in cui opera, ne condividiamo le finalità e impostiamo la nostra consulenza con l’obiettivo di accompagnarlo verso il successo.“ Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi. Rödl & Partner „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (Forza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, nel maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle “torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale. „ Non perdiamo mai di vista lo scopo del nostro impegno. Un chiaro obiettivo ci aiuta a scorgere gli errori, le debolezze e rischi e ad evitarli per tempo. Solo quando la strada è libera dagli ostacoli, iniziamo la scalata, ma avendo sempre ben presente quale sia la nostra meta.“ Castelleres de Barcelona Imprint - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31.1.2014 Circolare del 18 febbraio 2014 Redazione: Rödl & Partner Piazza Sant’Anastasia 7, 00186 Roma Tel.: +39 06 96701270 | www.roedl.com/it Responsabile di redazione: Alessandra Mari – alessandra,[email protected] Piazza Sant’Anastasia 7, 00186 Roma Responsabile grafica: Rödl & Partner Unternehmenskommunikation Jeannie Pfefferlein - [email protected] Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg La presente circolare è redatta a cura di Rödl & Partner e non è destinata alla stampa. Rödl & Partner non assume alcuna responsabilità in relazione ai contenuti della presente circolare né in merito alla veridicità, attualità o completezza delle informazioni o in merito a decisioni eventualmente assunte in seguito alla lettura, anche per estratto, della medesima. 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