Le Operazioni e i Servizi Bancari

Le Operazioni e i Servizi Bancari
Aggiornamenti e integrazioni 2014 della VI ed. 2012
16 febbraio 2014
Indice
1 § 2.6 Le modalità di calcolo degli interessi.
1
2 § 2.8 La gestione dei reclami
2
3 § 3.2 Caratteristiche operative
3
4 § 3.4 Funzionamento del conto corrente. . .
4
5 § 5.3.3 L‘ipoteca e § 6.4 I crediti speciali
13
6 § 6.2.1 Raccordo CCN - Cash flow
14
7 § 6.2.3 Le forme tecniche. . .
20
8 § 8.5 Gli strumenti di pagamento della SEPA
20
9 § 10. 1 Premessa
21
1
§ 2.6 Le modalità di calcolo degli interessi.
La legge n. 147/2013 (art. 1, c. 629) ha sostituito il c. 2 dell?art. 120
del TUB prevedendo che il CICR, nello stabilire modalità e criteri per
la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, debba attenersi a due
criteri:
- nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela,
la stessa periodicità nel calcolo degli interessi debitori e creditori;
- gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre ulteriori
interessi che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sul capitale.
Il secondo criterio impedisce la produzione di interessi sugli interessi, cioè
il calcolo degli interessi anatocistici.
2
§ 2.8 La gestione dei reclami
La banca, nella gestione dei reclami, deve adottare procedure che garantiscano ai clienti risposte sollecite ed esaustive.
Innanzitutto è necessario individuare un responsabile e/o un ufficio indipendenti rispetto alle funzioni aziendali preposte alla distribuzione dei servizi. Devono essere poi definite le forme di inoltro dei reclami da parte della
clientela e di risposta da parte della banca che includono, in ogni caso, la
posta ordinaria e la posta elettronica, con l’obbligo di garantire la gratuità
dell’interazione con il personale preposto alla gestione dei reclami e agli eventuali call center. Le procedure prevedono inoltre le modalità di trattazione
dei reclami e i tempi massimi di risposta, che non possono essere superiori
a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, e la registrazione degli elementi
essenziali di ogni reclamo e delle misure adottate per risolvere il problema
sollevato dal cliente. Annualmente deve essere pubblicato, sul sito internet o,
in mancanza, in altra forma adeguata, un rendiconto sull’attività di gestione
dei reclami con i relativi dati; la funzione di conformità o, in sua assenza, dell’internal audit, deve riferire agli organi aziendali, almeno una volta
all’anno, sulla situazione complessiva dei reclami ricevuti e sull’adeguatezza
delle procedure e delle soluzioni organizzative adottate. Le procedure devono
infine garantire un’adeguata formazione del personale preposto alla gestione
dei reclami e agli eventuali call center.
Le risposte ai reclami devono contenere almeno:
– le iniziative che la banca si impegna ad assumere e i tempi di realizzazione, se il reclamo è ritenuto fondato;
– un’illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto e le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l’Arbitro Bancario Finanziario
(ABF) o altre forme di soluzione stragiudiziale1 .
1
All‘ABF, cui devono aderire tutti gli intermediari (art. 128-bis del T.U. bancario), possono essere sottoposte le controversie sorte dopo il 1o gennaio 2009 e relative a operazioni
e servizi bancari e finanziari aventi a oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà ,
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del cliente
riguarda la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, l’importo richiesto
non può superare 100.000 euro.
L’ABF può essere attivato anche dai prefetti che, ove lo ritengano necessario e motivato, segnalano specifiche problematiche relative a operazioni e servizi bancari e finanziari.
La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in delle controversie, come la
mediazione, se il reclamo è ritenuto infondato.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti per le parti, che possono quindi ricorrere
all’autorità giudiziaria o a ogni altro mezzo previsto dall’ordinamento per la tutela dei
loro diritti e interessi; ma qualora la banca non si adegui, la notizia è pubblicata sul
sito web dell’ABF e, a cura e spese della banca, su due quotidiani ad ampia diffusione
2
Qualora la risposta della banca a un reclamo sia ritenuta non soddisfacente, o in assenza di risposta entro trenta giorni, il cliente, prima di rivolgersi all’autorità giudiziaria, può quindi avvalersi dell’ABF. Il ricorso all‘ABF
esonera il cliente dalla mediazione (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010), procedimento obbligatorio in caso di controversie riguardanti l’accertamento di
diritti, obblighi e facoltà nascenti da operazioni e servizi bancari e finanziari2 .
3
§ 3.2 Caratteristiche operative
La legge n. 147/2013 (art. 1, c. 584) ha introdotto la portabilità del conto
corrente bancario.
è possibile trasferire da un prestatore di servizi a un altro i servizi di
pagamento senza spese aggiuntive per il cliente; il trasferimento deve perfezionarsi entro 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di
servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati
relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.
nazionale. Tale disposizione induce di fatto le banche a recepire i provvedimenti dell’ABF
per evitare conseguenze negative in termini di immagine e reputazione. forma riservata
e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito
dell’istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L’ABF si
pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione (art. 27-bis, legge n. 62/2012). Vedi
Banca d‘Italia Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari
2
Tale obbligo, non più in vigore a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale
(sentenza n. 272/2012), è stato reintrodotto con il d.l. n. 69/2013 (art. 84)
3
4
§ 3.4 Funzionamento del conto corrente. . .
Si consideri un conto corrente passivo (fido accordato 400.000)
regolato alla seguenti condizioni economiche:
– tasso debitore : 7%; – tasso creditore: 2%; – capitalizzazione trimestre
degli interessi;
– valute (gg. lavorativi): su versamenti di assegni di altre filiali: 1 g.; –
su versamenti di assegni di altre banche: 2 gg.;
– commissioni di affidamento: 0,1%3 ; canone mensile: 7; bollo su e/c: 6.
I movimenti del trimestre sono riportati in ordine cronologico nell’estratto
conto (e/c; movimenti Dare = addebiti; movimenti Avere = accrediti) (v.
Tab. 1)4 .
Per il conteggio degli interessi i movimenti del trimestre sono elencati per
valuta nel conto scalare (v. Tab. 2); si ottengono così i saldi liquidi giornalieri,
che servono a calcolare i numeri commerciali (saldigiorni/100).
Calcolati i numeri, è possibile determinare le competenze riportate nell‘e/c
(v. Tab. 3):
– interessi a debito = (numeri debitori tasso debitore) ÷ 365;
– commissione di affidamento = 0,1% sul fido accordato;
– commissioni e altri oneri = (canone mensile mesi) + bollo;
– interessi a credito = (numeri creditori tasso creditore) ÷ 365;
– ritenuta fiscale = 20% sugli interessi a credito.
Il saldo iniziale del trimestre successivo è pari al saldo finale del trimestre
precedente comprensivo delle competenze, che sono capitalizzate: pertanto,
3
Secondo la norma (art. 117-bis del T.U. bancario, Delibera CICR del 30 giugno 2012),
in caso di affidamento la banca può applicare esclusivamente i seguenti oneri:
- una commissione onnicomprensiva proporzionale alla somma messa a disposizione e
alla durata dell ’affidamento non superiore, per trimestre, allo 0,5% della somma messa a
disposizione (fido accordato); - un tasso di interesse sulle somme utilizzate e per il tempo
di utilizzo.
In caso di sconfinamento, la banca può invece applicare esclusivamente:
- una commissione di istruttoria veloce, fissa ed espressa in valore assoluto: tale commissione non può eccedere i costi mediamente sostenuti dalla banca per svolgere l ’istruttoria
veloce e si applica solo in caso di addebiti che determinano uno sconfinamento o aumentano
uno sconfinamento esistente;
- un tasso di interesse sull ’ammontare e per la durata dello sconfinamento.
Per determinare lo sconfinamento si fa riferimento al saldo disponibile di fine giornata; se
lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non si applica né la commissione di istruttoria
veloce né il tasso di interesse.
Sugli sconfinamenti si veda il § 4.6.1 del libro di testo.
4
La data di registrazione può essere diversa dalla data di effettuazione dell‘operazione:
ad es. l‘assegno spiccato e datato 13, ma registrato il 14, il pagamento della rata o del
RID (Rapporti Interbancari Diretti), che è un sistema di incasso automatizzato basato su
un ordine permanente di addebito da parte del cliente, utilizzato per effettuare pagamenti
periodici o rateali (v. par. 8.5 del libro di testo).
Ad ogni movimento è assegnata la data-valuta, cioè la data dalla quale cessano o iniziano
a maturare gli interessi.
4
Data
Valuta
11/01
16/01
11/02
14/02
15/03
17/03
21/03
23/03
25/03
29/03
31/03
11/01
16/01
11/02
13/02
16/03
19/03
20/03
23/03
25/03
31/03
31/03
Mov. D
Mov. A
75.000
20.000
90.000
30.000
350.000
200.000
70.000
38.000
25.000
40.000
100.000
2.994
260.994
Descrizione
Saldo iniziale
Bonifico a. . .
Bonifico da. . .
Bonifico da. . .
Assegno n. . .
Vers. Ass. di altre filiali
Vers. Ass. di altre banche
Pag. bollette varie. . .
Prelievo di contante
Pagamento imposte
Pagamento rata no . . .
Competenze
Saldo finale (a debito)
Tabella 1: Estratto c/c passivo al 31 marzo 201X
Valuta
+/-
31/12
11/01
–
–
–
+
–
+
+
–
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
–
16/01
11/02
13/02
16/03
19/03
20/03
23/03
25/03
Saldi Liq.
75.000
20.000
95.000
90.000
5.000
30.000
25.000
350.000
325.000
200.000
125.000
70.000
55.000
38.000
93.000
25.000
118.000
40.000
158.000
Giorni D
Giorni A
Nn Deb.
11
8.250
5
4.750
26
1.300
Nn Cre.
2
500
31
100.750
3
3.750
1
550
3
2.790
2
2.360
6
88
2
9.480
133.980
500
Tabella 2: Scalare del c/c passivo al 31 marzo 201X
(133.980 x 7) ÷ 365
400.000 x 0,001
(7 x 3) + 6
(500 x 2) ÷ 365
3 x 0,20
Interessi a debito
Commissione di affidamento
Commissioni e altri oneri
Interessi a credito
Ritenuta fiscale
Totale Competenze
2.569
400
27
-3
1
2.994
Tabella 3: Calcolo delle competenze sul c/c passivo (dati arrotondati)
5
gli interessi del trimestre successivo sono calcolati sui saldi liquidi che tengono
conto delle competenze del trimestre precedente.
L‘analisi svolta consente di esaminare il meccanismo di calcolo degli interessi e di verificare la corretta determinazione delle competenze da parte
della banca, svolgendo così un controllo formale sull‘andamento del rapporto
di conto corrente.
Peraltro, i supporti informativi a disposizione (e/c e conto scalare) possono essere utilizzati per compiere valutazioni economiche, finalizzate alla
misurazione del costo effettivo del conto corrente. Tali valutazioni sono utili
per accertare la convenienza di un conto corrente rispetto ad altri conti e per
analizzare l‘incidenza delle diverse condizioni economiche sul costo effettivo:
è così possibile selezionare le banche con le quali operare in base al costo del
servizio offerto e individuare, all‘interno di ogni conto, le condizioni economiche che incidono maggiormente sul costo effettivo e sulle quali è opportuno
focalizzare l‘attenzione per un‘eventuale rinegoziazione con la banca.
Il costo effettivo del conto corrente è pari al tasso di interesse che tiene
conto di tutte le condizione economiche applicate (tassi di interesse, valute,
commissione di affidamento, canone mensile e bollo su e/c, periodicità di
capitalizzazione). Tali condizioni si differenziano per la loro diversa incidenza
sul costo effettivo del conto corrente:
– i tassi di interesse producono interessi attivi e passivi in rapporto ai
capitali a credito e a debito, espressi dai numeri creditori e debitori;
– le valute determinano maggiori numeri debitori, quindi interessi passivi,
in relazione all‘ammontare delle operazioni a cui si applicano e al tasso di
interesse;
– la commissione di affidamento, il canone mensile e il bollo sono costi
fissi, poiché non dipendono dal capitale (fido utilizzato) e dal numero di
operazioni effettuate: la loro incidenza sul costo effettivo aumenta quanto
minore è l‘ammontare dei numeri debitori;
– la capitalizzazione degli interessi determina un incremento del costo
effettivo, cioè una differenza fra tasso semplice e tasso composto, che è tanto
maggiore quanto più elevati sono la periodicità di capitalizzazione e il tasso
semplice.
Posto che:
Ip = (N i) ÷ 365
dove:
Ip = interessi passivi;
N = numeri debitori;
i = tasso di interesse nominale;
si ricava che:
6
i = (Ip 365) ÷ N
Per passare dal tasso nominale al costo effettivo del conto corrente è
necessario:
– al numeratore, considerare tutte le condizioni economiche praticate,
riassunte nella voce ‘competenze‘;
– al denominatore, sottrarre ai numeri liquidi indicati nel conto scalare
i maggiori numeri debitori dovuti alle valute: la loro applicazione, infatti,
ha determinato un incremento dei numeri debitori che non dipende da un
aumento dei saldi a debito del cliente.
Il costo effettivo del conto corrente può essere così calcolato:
ie = (CO365) ÷ (N − N V )
dove:
ie = tasso effettivo;
CO = competenze;
N = numeri debitori;
NV = maggiori numeri dovuti all‘applicazione delle valute.
Il tasso di interesse che si ottiene è un tasso semplice, riferito a un trimestre: per tenere conto della periodicità di capitalizzazione (n) è necessario
determinare il tasso composto (ic ) :
ic = [(1 + ie ÷ n)n − 1]100
Riprendendo i dati dell‘esempio, si calcolano i maggiori numeri debitori
dovuti all‘applicazione delle valute ai due versamenti di assegni:
– maggiori numeri sul versamento di assegni di altre filiali (200.000 1g
÷ 100 = 2.000);
– maggiori numeri sul versamento di assegni di altre banche (70.000 2
gg ÷ 100 = 1.400).
Il costo effettivo del conto corrente è quindi pari a:
(2.994 365) ÷ 130.580 = 8,4%
dove 2.994 sono le competenze e 130.580 sono i numeri rettificati per tenere
conto delle valute (133.980 − 2.000 − 1.400).
Il tasso composto, che tiene conto della capitalizzazione trimestrale delle
competenze, è pari a:
[(1 + 0, 084 ÷ 4)4 − 1]100 = 8, 7%
Una volta determinato il costo effettivo del conto corrente, è possibile
analizzare la sua composizione misurando l‘incidenza delle diverse condizioni
economiche sul tasso di interesse effettivo.
7
L‘incidenza delle valute è espressa dalla differenza fra tasso passivo nominale e tasso ricalcolato per tenere conto dei maggiori numeri debitori dovuti
all‘applicazione delle valute:
i = (Ip 365) ÷ (N − N V )
Nell‘esempio risulta
(2.569 365) ÷ 130.580 = 7,2%
per cui per cui l‘incidenza delle valute è pari allo 0,2% (7,2% - 7%).
L‘incidenza delle altre condizioni economiche è così calcolata5 :
– commissione di affidamento: (400 365) ÷ 130.580 = 1,1%;
– canone mensile e bollo: (27 365) ÷ 130.580 = 0,1%;
– periodicità di capitalizzazione: 8, 7% − 8, 4% = 0, 3%.
La composizione del costo effettivo del conto corrente è riportata nella
seguente Tab. 4.
Tasso nominale (debitore)
Valuta su versamenti di assegni
Commissione di affidamento
Commissioni, spese e bolli
Costo effettivo (tasso semplice)
Capitalizzazione trimestrale
Costo effettivo (tasso composto)
7,0%
0,2%
1,1%
0,1%
8,4%
0,3%
8,7%
Tabella 4: Tasso nominale e costo effettivo del c/c passivo
In conclusione, il costo effettivo del conto corrente è superiore al tasso
di interesse debitore a causa delle ulteriori condizioni economiche applicate
(valute, commissione di affidamento, canone mensile e bollo, periodicità di
capitalizzazione).
Si consideri ora un conto corrente attivo (il cui e/c è presentato in
Tab. 5)6 e regolato alle seguenti condizioni economiche:
– tasso creditore 3%; tasso debitore 10%; – capitalizzazione trimestrale
degli interessi;
– valuta (in gg. lavorativi): versamenti di assegni di altre filiali, 1g.;
versamenti di assegni di altre banche, 2gg.;
– commissione di istruttoria veloce, 15; – canone mensile, 3; bollo su e/c,
6.
5
Non sono considerati gli interessi attivi al netto della ritenuta fiscale, che vanno a
ridurre il costo effettivo del conto corrente, poiché la loro incidenza non è significativa.
6
Come nel caso del c/c passivo, i movimenti del trimestre sono riportati in ordine di
data di registrazione nei libri della banca (v. n. 1). Analoghe considerazioni valgono per
gli addebiti, per gli accrediti e per la data-valuta.
8
I movimenti del trimestre, cui è attribuita la data-valuta, sono riportati
in ordine cronologico nell‘e/c:
Data
Valuta
11/01
14/01
16/01
14/02
27/02
06/03
07/03
14/03
18/03
29/03
31/03
11/01
14/01
16/01
13/02
28/02
08/03
07/03
11/03
16/03
31/03
31/03
Mov. D
Mov. A
10.000
3.000
2.000
19.000
20.000
25.000
35.000
40.000
15.000
400
1.000
87
13.687
Descrizione
Saldo iniziale
Versamento contante. . .
Pago bancomat. . .
Bonifico da. . .
Assegno n. . .
Vers. Ass. di altre filiali
Vers. Ass. di altre banche
Acquisto titoli. . .
RID da
Prelievo bancomat
Pagamento rata n. . .
Competenze
Saldo finale (a credito)
Tabella 5: Estratto c/c attivo al 31 marzo 201X
Per il conteggio degli interessi i movimenti del trimestre, elencati per
valuta nel conto scalare, consentono di ottenere così i saldi liquidi giornalieri,
che servono a calcolare i numeri:
Valuta
±
Saldi Liq.
31/12
11/01
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
10.000
3.000
13.000
2.000
11.000
19.000
30.000
20.000
10.000
25.000
35.000
40.000
5.000
35.000
30.000
15.000
15.000
400
14.600
12/01
16/01
13/02
28/2
07/03
08/03
11/03
16/03
Giorni D
Giorni A
1
Nn Deb.
Nn Cre.
11
1.100
1
130
4
440
28
8.400
15
1.500
7
2.450
50
3
900
5
750
15
89
1
50
2.190
17.860
Tabella 6: Scalare del c/c attivo al 31 marzo 201X
9
Il conto corrente, pur presentando un saldo contabile costantemente a credito per il cliente, evidenzia un saldo liquido a debito per effetto dell‘applicazione
delle valute a un versamento di assegni: infatti, si rileva uno scoperto di valuta di un giorno, che determina il computo degli interessi passivi e della
commissione di istruttoria veloce7 .
Una volta calcolati i numeri, è possibile determinare le competenze riportate nell‘e/c (v. Tab. 7):
– interessi a credito = (numeri creditori tasso creditore) ÷ 365;
– ritenuta fiscale = 20% sugli interessi a credito;
– interessi a debito = (numeri debitori tasso debitore) ÷ 365;
– commissioni e altri oneri = (canone mensile mesi) + bollo su e/c +
commissione di istruttoria veloce.
Interessi a credito
Interessi a debito
Commissione di istruttoria veloce
Commissioni e altri oneri
Ritenuta fiscale
Totale Proventi - Competenze
(17.860 x 3) ÷ 365
(50 x 10) ÷ 365
(3 x 3) + 6
147 x 0,20
+
+
+
147
29
15
15
1
87
Tabella 7: Calcolo delle competenze sul c/c attivo (dati arrotondati)
Anche in questo caso il saldo iniziale del trimestre successivo è pari al
saldo finale del trimestre precedente comprensivo delle competenze, che sono
capitalizzate: pertanto, gli interessi del trimestre successivo sono calcolati sui
saldi liquidi che tengono conto delle competenze del trimestre precedente.
I supporti informativi a disposizione possono essere utilizzati, come nell‘esempio precedente, per compiere valutazioni economiche. In questo caso si
tratta di determinare il rendimento effettivo del conto corrente, cioè il tasso di interesse che tiene conto di tutte le condizione economiche praticate
dalla banca. Tali condizioni si differenziano per la loro diversa incidenza sul
rendimento effettivo del conto corrente:
– i tassi di interesse producono interessi attivi e passivi in rapporto ai
capitali a credito e a debito, espressi dai numeri creditori e debitori;
– le valute determinano minori numeri creditori, e quindi interessi attivi,
in relazione all‘ammontare delle operazioni a cui si applicano e al tasso di
interesse;
– il canone mensile, il bollo e la commissione di istruttoria veloce sono
costi fissi, poiché non dipendono dal capitale e dal numero di operazioni
effettuate: la loro incidenza sul rendimento effettivo aumenta quanto minore
è l‘ammontare dei numeri creditori;
7
Si ipotizza che le date-valuta e le date-disponibilità siano identiche, per cui si determina una sconfinamento anche calcolando il saldo disponibile di fine giornata (v. n.
4).
10
– la capitalizzazione degli interessi determina un incremento del rendimento effettivo, cioè una differenza fra tasso semplice e tasso composto, che
è tanto maggiore quanto più elevati sono la periodicità di capitalizzazione e
il tasso semplice.
Posto che:
Ia = (N i) ÷ 365
dove:
Ia = interessi attivi;
N = numeri creditori;
i = tasso di interesse nominale;
si ricava che
i = (Ia 365) ÷ N
Per passare dal tasso nominale al rendimento effettivo del conto corrente
è necessario:
– al numeratore, considerare tutte le condizioni economiche praticate,
riassunte nella voce ‘competenze‘;
– al denominatore, sommare ai numeri liquidi indicati nel conto scalare
i minori numeri creditori dovuti alle valute: la loro applicazione, infatti, ha
determinato una diminuzione dei numeri creditori che non dipende da una
riduzione dei saldi a credito del cliente.
A questo punto il rendimento effettivo del conto corrente può essere così
calcolato:
ie = (CO365) ÷ (N + N V )
dove:
ie = tasso effettivo;
CO = competenze;
N = numeri creditori;
NV = minori numeri dovuti all‘applicazione delle valute.
Il tasso di interesse che si ottiene è un tasso semplice, riferito a un trimestre: per tenere conto della periodicità di capitalizzazione (n) è necessario
determinare il tasso composto (ic ) :
ic = [(1 + ie ÷ n)n − 1]100
Riprendendo i dati dell‘esempio, si calcolano i minori numeri creditori
dovuti all‘applicazione delle valute ai due versamenti di assegni:
– minori numeri sul versamento di assegni di altre filiali: 25000 1g ÷ 100
= 250;
11
– minori numeri sul versamento di assegni di altre banche: 35000 2gg ÷
100 = 700.
Si osservi che, in questo caso, l‘incremento dei numeri creditori deve essere
considerato al netto dello scoperto di valuta rilevato nel conto scalare (50),
cioè dei numeri debitori sui quali sono stati conteggiati gli interessi passivi.
Il rendimento effettivo del conto corrente è quindi pari a:
(87 365) ÷18.760 = 1, 7%
dove 87 sono le competenze e 18.760 sono i numeri rettificati per tenere
conto delle valute (17.860 + 250 + 700 − 50).
Il tasso composto è invece pari a:
[(1 + 0.017/4)4 − 1]100 = 1, 71%
Una volta determinato il rendimento effettivo del conto corrente, è possibile analizzare l‘incidenza delle diverse condizioni economiche.
Per quanto riguarda le valute, si calcola la differenza fra tasso attivo
nominale e tasso ricalcolato per tenere conto dei maggiori numeri creditori
dovuti alle valute:
i = (Ia 365) ÷ (N + N V )
Nell‘esempio risulta:
(147365) ÷ 18.760 = 2, 9%
per cui l‘incidenza delle valute è pari a 0,1% (3% - 2,9%).
L‘incidenza delle altre condizioni economiche è così calcolata:
– ritenuta fiscale: (29365) ÷ 18.760 = 0, 6%;
– interessi a debito, commissioni e altri oneri: (31365) ÷ 18.760 = 0, 6%;
– periodicità di capitalizzazione: 1, 71% − 1, 7% = 0, 01%.
L‘analisi del rendimento effettivo del conto corrente è riportata nella
seguente tabella:
Tasso nominale (creditore)
Valuta su versamenti di assegni
Ritenuta fiscale
Int. a debito, Commissioni e altri oneri
Rendimento effettivo (tasso semplice)
Capitalizzazione trimestrale
Rendimento effettivo (tasso composto)
+
+
+
+
3,0%
0,1%
0,6%
0,6%
1,70%
0,01%
1,71%
Tabella 8: Tasso nominale e rendimento effettivo del c/c attivo
12
In conclusione, il rendimento effettivo del conto corrente è inferiore al tasso di interesse creditore a causa delle ulteriori condizioni economiche applicate (valute, canone mensile, bollo) e dello scoperto di valuta che determina
l‘addebito di interessi e della commissione di istruttoria veloce.
Si osservi, infine, che il costo e il rendimento effettivo del conto corrente sono stati calcolati ex post, poiché entrambi dipendono non solo dalle
condizioni economiche, definite ex ante, ma anche dal numero e dal tipo di
operazioni effettuate, che determinano la movimentazione del conto e influiscono sulle commissioni addebitate e sull‘incidenza delle valute.
N.B.
In base alle norme sugli oneri applicabili dalle banche in caso di affidamento e sconfinamento (v. n. 4) non sono più in vigore le disposizioni sulle
‘forme complesse di remunerazione’ riportate a p. 53 (1o capoverso dopo la
Tab. 2.1) e a p. 68 (righe 9-18) del libro di testo.
5
§ 5.3.3 L‘ipoteca e § 6.4 I crediti speciali
Il legislatore ha apportato alcune modifiche alle norme sul credito fondiario e alle opere pubbliche. In particolare, l’art. 40-bis, c. 1, del TUB stabilisce che l’ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di
mutuo si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione
garantita.
Tale disposizione si applica ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche e intermediari finanziari (c. 6).
13
6
§ 6.2.1 Raccordo CCN - Cash flow
1. Capitale Circolante Netto: nozione
Ipotesi
Tabella 9: Impresa α: conto economico dell‘esercizio n + 1
Costi Ge.Ca.
Rimanenze iniziali
Oneri finanziari
Ammortamenti
TFR & Fondi rischi
Totale costi
Utile di esercizio
Totale a pareggio
1100
50
200
400
300
2050
850
2900
Ricavi Ge.Ca.
Rimanenze finali
2800
100
Totale ricavi
2900
L‘impresa è caratterizzata dalle seguenti Attività e Passività a breve:
Tabella 10: Impresa α: A & P a breve al 31 dic.
Clienti
Magazzino
Tot. A a breve
n
100
50
150
n+1
400
100
500
Fornitori
n
100
n+1
200
Tot. P. a breve
100
200
Osserviamo che:
• il confronto fra due esercizi può essere anche presunto; cioè si ipotizzano
le quantità in n+1. In tale caso l‘analisi del CCN è ‘prospettica‘ e non
‘operativa‘. Ai nostri fini usiamo l‘analisi ‘operativa‘.
• i costi e i ricavi della Ge.Ca., durante l‘esercizio n+1, possono: a) essere
pagati/incassati; b) in parte, essere pagati/incassati e in parte essere
oggetto di dilazione di pagamento/incasso;
• è necessario allora capire, ad esempio con riferimento ai ricavi di vendita, quanto è stato incassato e quanto è stato oggetto di dilazione;
• l‘informazione emerge dalla differenza fra Clienti al 31/12/n+1 e al
31/12/n;
14
• nell‘esempio, i Clienti sono aumentati di 300: ciò significa che i ricavi
rilevati in conto economico non sono stati incassati per 3008 ;
• i ricavi totali quindi (2.800) possono essere concettualmente divisi in
ricavi incassati per 2.500 e ricavi oggetto di dilazione per 300 (ossia
ricavi che hanno solo generato un credito ma nessuna entrata di cassa).
Questo concetto vale, naturalmente, anche per i Fornitori.
Applicando il medesimo ragionamento possiamo dire che i costi caratteristici sono stati pagati in contanti (Cassa/Banca) per 1000, mentre per 100
sono stati oggetto di dilazione di pagamento (cioè è sorto un debito e non si
è avuto alcun effetto sulla Cassa).
Tabella 11: CCN in senso stretto
Clienti
Magazzino
Fornitori
CCN in senso stretto
n
100
50
-100
50
n+1
400
100
-200
300
Come si può notare, il CCN aumenta di 250.
2. Raccordo fra valori reddituali (di conto economico) e cash
flow monetario e/o finanziario.
Costi
Ricavi
% Banca 1000
Costi GeCa
& ∆ Forn. 100
% Banca 2500
Ricavi GeCa
& ∆ Cli. 300
Rim. iniziali
Oneri Fin.
Amm.ti
Costi imputati #
50
200
400
300
Tot. Costi
Utile di esercizio
2050
850
Rim. finali
Totale ricavi
8
100
2900
Oppure potrebbe essere che ricavi dell‘esercizio n siano stati incassati per 100 e che i
ricavi da incassare nell‘esercizio n+1 ammontino a 400.
15
Legenda:
— ∆ Fornitori, identifica la differenza fra fornitori al 31/12/n+1 e 31/12/n
(ovviamente, l‘esercizio interessato dai flussi è il n+1). La differenza identifica l‘ammontare dei costi sostenuti in n+1 che hanno goduto di pagamento
dilazionato9 .
— ∆ Clienti, identifica la differenza fra clienti al 31/12/n+1 e 31/12/n
(ovviamente, l‘esercizio interessato dai flussi è il n+1). La differenza identifica
l‘ammontare dei ricavi conseguiti in n+1 per i quali si è avuto un incasso
dilazionato10 .
— I costi imputati (non monetari) identificano i costi derivanti da valutazioni di fine esercizio. Tali costi, come gli ammortamenti, sono imputati in quanto di competenza dell‘esercizio, ma non hanno impatto sulla
Cassa/Banca. Si tratta di elementi contabili, ‘scritturali‘.
N.B.
Qualora l‘impresa analizzata fosse una banca e/o altra società finanziaria,
il magazzino è pari a zero e gli oneri/proventi finanziari sono ricompresi
nell‘ambito dei costi/ricavi caratteristici..
Il cash flow monetario e/o finanziario così identificato, implica l‘ipotesi
che nel conto economico non siano presenti sopravvenienze attive e passive
e/o minusvalenze e plusvalenze.
3. L‘incidenza dei giorni medi di riscossione dei crediti e di
pagamento dei debiti.
Se riprendiamo le risultanze degli esercizi n ed n + 1 viste al § 0.1:
Tabella 12: Impresa α: CE dell‘esercizio n + 1
Costi Ge.Ca.
Rimanenze iniziali
Oneri finanziari
Ammortamenti
TFR & Fondi rischi
Totale costi
Utile di esercizio
Totale a pareggio
1100
50
200
400
300
2050
850
2900
Ricavi Ge.Ca.
Rimanenze finali
2800
100
Totale ricavi
2900
si è visto che il CCN in senso stretto è :
Osserviamo però che, pur avendo individuato il CCN, non abbiamo ancora desunto a cosa sia imputabile il suo maggiore assorbimento.
9
10
Oppure anche, come si è visto in n. 1, parte dei costi pagati in n e parte in n + 1.
Oppure anche, come si è visto in n. 1, parte dei ricavi incassati in n e parte in n + 1.
16
Tabella 13: Impresa α: A & P a breve al 31 dic.
Clienti
Magazzino
Tot. A a breve
n
100
50
150
n+1
400
100
500
Fornitori
n
100
n+1
200
Tot. P. a breve
100
200
Tabella 14: CCN in senso stretto
Clienti
Magazzino
Fornitori
CCN in senso stretto
n
100
50
-100
50
n+1
400
100
-200
300
Per approfondire questo aspetto dobbiamo:
1. confrontare il CE del periodo n (Tab.5) con quello del periodo n + 1
(Tab. 4);
2. utilizzare due indicatori: tempo medio di incasso e tempo medio di
pagamento.
Si potrà così risalire ai motivi che hanno generato l‘assorbimento del
CCN e disporre di informazioni maggiormente circostanziate sull‘andamento
del credito commerciale del richiedente, elemento importante dell‘analisi del
merito di credito.
Il tempo medio di riscossione si desume dal seguente indicatore:
Crediti
Ricavi ÷ 365
ove, al numeratore si pongono i crediti commerciali della Ge.Ca. e, al denominatore, i ricavi quotidiani (cioè diviso 365, l‘anno solare): il quoziente
rileva il tempo medio intercorrente tra la vendita dei prodotti e il relativo
incasso.
Date le altre condizioni, un tempo medio ridotto è auspicabile, mentre
un tempo lungo è meno vantaggioso: un valore elevato potrebbe ad esempio
indicare un limitato potere contrattuale nei confronti dei clienti.
Il tempo medio di pagamento si desume dal seguente indicatore:
Debiti
Costi ÷ 365
17
ove, al numeratore, si pongono i debiti commerciali della Ge.Ca. e, al denominatore, i costi di acquisto di materie prime e servizi giornalieri. L‘indicatore
rileva il tempo medio intercorrente tra l‘acquisto delle materie prime o di
servizi funzionali alla Ge.Ca. e il relativo pagamento.
Ceteris paribus, tempi medi di pagamento elevati sono auspicabili; al contrario, tempi medi ridotti sono meno auspicabili.
Ipotesi 1: se il CE in n + 1 (v. Tab. 4) è successivo al seguente CE in n:
Tabella 15: Impresa α: CE dell‘esercizio n
Costi Ge.Ca.
Rimanenze iniziali
Oneri finanziari
Ammortamenti
TFR & Fondi rischi
Totale costi
Utile di esercizio
Totale a pareggio
700
50
100
350
250
1450
50
1500
Ricavi Ge.Ca.
Rimanenze finali
1400
100
Totale ricavi
1500
con facili calcoli possiamo desumere:
1) il periodo medio di incasso dei crediti:
Tabella 16: Impresa α: giorni medi di incasso
Crediti
Ricavi Ge.Ca.
Giorni medi di incasso
n
100
1400
26,07
n+1
400
2800
52,14
∆
300
1400
26,07
2) individuare di quanto l‘assorbimento del CCN sia imputabile all‘aumento
delle vendite e/o all‘incremento delle dilazioni negli incassi:
Tabella 17: Impresa α: cause del ∆ Crediti
Effetto ∆ giorni
Effetto ∆ vendite
∆ Crediti
18
∆
100
200
300
%
33%
67%
100%
Osserviamo dunque, in questo caso, che l‘assorbimento di CCN è in parte
imputabile all‘aumento delle vendite e in parte al peggioramento dei tempi
di riscossione dei crediti (le dilazioni di pagamento concesse).
4. Conclusione.
Lo schema generale di raccordo fra conto economico e cash flow, il cash
flow in senso lato (o finanziario) rappresenta un flusso che comprende
anche crediti e debiti. Tale flusso finanziario ammonta a 1.750.
Per comprendere quanto di questo flusso ha provocato flusso di cassa, è
necessario considerare che il CCN è come una spugna immersa in un liquido:
se il volume della spugna aumenta, significa che ha assorbito il liquido. Se il
volume della spugna diminuisce (viene strizzata), il liquido viene rilasciato.
Tecnicamente, il liquido rappresenta la liquidità aziendale (Cassa/Banca):
per cui, se il CCN aumenta, significa che è stata drenata liquidità mentre
se diminuisce vuol dire che si è creata liquidità . Nel primo devo aumentare
l‘esposizione bancaria, nel secondo caso la riduco.
Se, pertanto, il flusso finanziario è pari a 1.750 e il CCN è aumentato
di 250, significa che è stata drenata liquidità per 250. Il flusso di cassa (o
cash flow monetario in senso stretto) è minore rispetto a quello finanziario
di 250. Ed infatti, il cash flow monetario (che può essere calcolato anche,
semplicemente, contrapponendo costi monetari (ossia che abbiamo pagato,
cioè 1000) vs. ricavi monetari (ossia incassati, cioè 2500), ammonta a 1500.
Più è grande l‘aumento del CCN, minore è il flusso di cassa e maggiore sarà l‘aumento dell‘esposizione bancaria: l‘analisi del merito di credito
dovrebbe dunque avvalersi anche di questo indicatore.
Dall‘analisi delle poste del conto economico, così come esposte nei due
schemi precedentemente indicati, si comprende anche come il cash flow finanziario in senso lato (ossia comprensivo anche della parte derivante dalla
nascita di crediti e debiti) ‘serva‘ per coprire ammortamenti e tutti gli altri
costi non monetari (accantonamenti a fondi rischi e oneri, TFR, ecc.).
Il medesimo cash flow finanziario ‘serve‘ anche a coprire gli oneri finanziari, considerati non caratteristici nell‘impresa non finanziaria.
Nell‘impresa bancaria/finanziaria, invece, essi sono già compresi fra i
costi caratteristici e gli oneri finanziari entrano nel concetto di cash flow
monetario.
19
7
§ 6.2.3 Le forme tecniche. . .
Alla n. 58 di p. 198, è necessario tenere conto che il d.l. n. 16/2012 ha
stabilito che i canoni di leasing sono deducibili anche se il contratto ha una
durata inferiore al periodo di ammortamento fiscale.
Per la deducibilità dei canoni continuano ad applicarsi i criteri già indicati
in nota.
8
§ 8.5 Gli strumenti di pagamento della SEPA
Il 12 febbraio 2013 la Banca d’Italia ha emanato le istruzioni applicative del Regolamento UE 260/2012, che stabilisce i requisiti e i tempi della
migrazione dei servizi di bonifico e di addebito diretto nazionali ai servizi
armonizzati della Single Euro Payments Area (SEPA). Vi si prevede che la
migrazione agli standard europei debba avvenire entro il 1o febbraio 2014,
relativamente ai servizi di bonifico gestiti attraverso la procedura interbancaria BON, agli addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria
RID, a quelli gestiti nell’ambito del circuito postale, ai bonifici per cassa, in
cui i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di
pagamento.
Sono invece esclusi i pagamenti Ri.Ba., MAV, RAV, bollettini bancari e
postali, in quanto distinti da quelli di bonifico e addebito diretto per le loro
caratteristiche tecniche: possibile natura cartacea, presenza di un profilo di
servizi aggiuntivi non scindibili dalle funzionalità di pagamento, componenti
di finanziamento.
Relativamente alla possibile deroga al 1o febbraio 2016 per l’adeguamento
agli standard europei, se ne prevede l’applicazione ai RID finanziari, ai RID
a importo fisso e alle operazioni di bonifico e di addebito diretto trasmesse
o ricevute dalla clientela in forma raggruppata.
Dal 1o febbraio 2014 il bonifico in euro all’interno dell’Area Sepa è sostituito dal nuovo strumento di pagamento SCT (Sepa Credit Transfer) che
presenta le seguenti caratteristiche:
- denominazione delle operazioni in euro senza limiti di importo;
- tempo massimo di esecuzione un giorno lavorativo;
- l’ordinante e il beneficiario sostengono rispettivamente gli oneri applicati
dalla banca ordinante e da quella beneficiaria (tariffazione Share);
- trasferimento integrale del pagamento al beneficiario, senza deduzioni.
Il RID è invece sostituito da un nuovo strumento di incasso SDD (Sepa
Direct Debit), che consente di raggiungere tutti i conti bancari nell’area SEPA che ammettono l’addebito diretto. Tale strumento è attivato dal creditore
a seguito di un mandato ricevuto dal debitore, che autorizza il creditore a
inviare disposizioni di incasso a valere sul conto corrente del debitore.
Il SDD prevede due varianti:
20
- SDD Core, utilizzabile dalla banca nei confronti di qualsiasi cliente
(consumatori e non consumatori);
- SDD Business to Business, utilizzabile nei confronti dei clienti non
consumatori.
9
§ 10. 1 Premessa
Alla n. 2 di p. 334, aggiungere:
«Dal 1o gennaio 2013 l‘IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell‘ISVAP.
L‘IVASS è presieduto dal direttore generale della Banca d‘Italia e opera
sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile,
oltre che di trasparenza ed economicità , per garantire la stabilità e il buon
funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori».
21