VERBALE DIACCORDO Add\27 giugno 2014, presso la sede dell'ALSEA, in Milano, Via Cornalia n. 19, si sono incontrati: ' la DHL Express (ltaly) S.r.l., d'ora innanzi DHL, in persona dei sigg.ri Piermattia Menin, Stefano Zanlboni, Paola Riccardi, Ilaria Lamolinara, Nicoletta Pomoni e Paolo Baroni assistiti dal dott. Giuseppe Cesaris di ALSEA. e ' Le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, in persona della sig.ra Valeria Mizzau e dei sigg.ri Maurizio Diamante e Walter Barbieri con la paftecipazione de: - Le Segreterie Territoriali/Regionali FILT CGIL, FILT CISL e UILTRASPORTI nelle persone dei sigg.ri, Luca Benedetti, Leo Cafuoti, Donatella Di Turi, Roberlo Legramandi, Bruno Verco; - Le RSA delle U.O. della DHL Express (Italy) S.r.l. nelle persone dei sigg.ri: Bruno Granata, Guido Veresani, Denise Beccalli, Simona Francone, Claudio Gabba, Augusto Da Ronch, Gennaro Piraina, Paolo Marinelli, Silvia Vincenzi, Alberto Fioretti, Massimiliano Ancona, Sara Lappicirella, Antonella Orsini, Roberto Facchi, Giuseppe Scornavacche, Francesco Maldera, Michele Buscemi, Igino Del Duca, Barbara Giannone, Luisa Bersanetti, Massimiliano Noli, Gerardo Russo, Claudio Monaco, Massimo Da Corte. PREMESSO CHE I. In data 3l dicembre 2013 scadeva la pafte normativa ed economica dell'accordo del 24 luglio 2008 e successive integrazioni, le Parti, pertanto si sono incontrate nei giorni 5 maggio 2014, 16 maggio 2014 e 3 giugno 2014, al fine diricercare un'intesa circa ilrinnovo del predetto accordo. II. Le Parti convenivano di incontrarsi in data odierna per la definizione delf impianto economi normativo del rinnovo del Contratto Intesrativo Aziendale. Aziendale z: I ì il U V .\J\ I Indice generale Art. I Ambito di effrcacia Art.2 Sistema di relazioni industriali Aft. 2bis ROL.......... Art. 3 Formazione Art.4 Ticket Restaurant 4ft.5 Trasferimenti................ Art.6 Festività coincidenti con la domenica... Art.7 Orario di lavoro. Art. Tbis Riposo settimanale Aft. 8 Orario Elastico Art.9 ROL ed ex-festività Art. 11 Semifestività........... Art. 12 Lavoro straordinario ............... Art. 13 Lavoro supplementare ............ Ar1. 14 Maggiorazioni per il lavoro ordinario... Art. 15 Lavoro aturni Art. 16 Calendario dei pagamenti............. Art. l7 AnticipazioniT.F.R. Art. 18 Diritto allo studio 19Inquadramento professionale customer service....... {ft. 20 Terziarizzazioni.......... Ar1. 2l Permessi retribuiti art. 33 L. 104192. Art.22 Premio di Risultato AÍ. ..........3 .......... 3 ..................5 ......................5 .............6 ......................6 ...............7 ................7 ........8 .................8 ..........9 ..... l0 ....... l0 ....... l0 ........... l l ............. 11 ................... l l ..... ll ........12 ..........12 ....................l2 .. . . . . . . ..13 ...... 13 ...................14 ...... 15 ................... 15 ...........16 Art.22bis Gare CS Arf.23 Malattia Art.24 Lineeguidaperl'attuazionedeiregimidiflessibilitàperiparltime. Art.24 bis Part time post maternità Art. 24 ter Part time per lavoratori affetti da malattie pafticolarmente gravi .. 1'11.25 Diversità ed inclusrone ........,........... 17 Art.26 Decorrenza ................ e durata (_ ii ti\ i l'-,' 'li !:-'+ rf .... .. ... .. . ... ... l 6 .....I7 Art. l Ambito di efficacia 1. il presente accordo annulla e sostituisce gli accordi collettivi nazionali di II" livello applicati in Azienda del 30 ottobre 2003,37 marzo 2005,27 marzo 2006 e 19 dicembre 2006 (per la sola parte relativa ad assunzioni di lavoratori con contratti a termine), fatte salve le parti ivi espressamente richiamate. 2.Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, cessano di avere efficacia: a) l'accordo stipulato tra la DHL International S.r.l. e le OO.SS. deI 21 maggio 1998 relativo al consolidamento del lavoro supplementare dei lavoratori part time; i lavoratori part time che, ai sensi del predetto accordo, hanno maturato il diritto al consolidamento, possono fare richiesta entro e non oltre il I mese dalla data della sottoscrizione del presente accordo e, nel caso di riconoscimento del diritto al consolidamento, lo stesso avverra entro il 3111212008; b) I'accordo stipulato tra la Casa di Spedizione Ascoli S.p.A. e le OO.SS. del 15 febbraio 1978 relativo alla riduzione dell'orario di lavoro, ferme restando le riduzioni orarie attualmente applicate ai lavoratori in forza alla data del presente accordo. 3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente verbale di accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione e le normative di Legge. 4. Ai sensi di quanto convenuto nel verbale di accordo del 14 novembre 2013, le disposizioni economiche e normative di seguito disciplinate troveranno il loro ambito di efficacia anche nei siti produttivi indicati all'art.1 c.1 del citato accordo. Art.2 Sistema di relazioni industriali 1. Al fine di assicurare una sempre maggiore efficacia del positivo sistema di Relazioni Industriali, le Parti confermano l'arÍicolazione del modello di relazioni sindacali introdotto dall'accordo inteerativo del 30 ottobre 2003. Livello Nazionale Le Parti convengono di incontrarsi con cadenza annuale, salvo specifica richiesta di una delle Parti, per un confronto relativo a ciascuno dei seguenti ambiti: . andamento produttivo e prospettive occupazionali, se di cui al vigente C.C.N.L. Logistica, Trasporlo Merci e . qualità e formazione professionale; 'occupazione distintaper sesso eper livello, in rapporto allapiena attuazione dellanormativadi Legge sulle pari opportunìtà uomo/donna (Legge . Premio di Risultato (P.D.R.): l25l9l); determinazione degli obiettivi relativi ai parametri così come definito al paragrafo 22 rùbrtcato "Premio di Risultato"; . verifica orari e andamento del lavoro straordinario. Con specifico riferimento al Premio di Risultato, l"Í' {Ì \í.lr. J'. le Pafti si incontreranno inoltre con semestrale, al fine di rnonitorare 1'andamento dei risultati rispetto agli obiettivi concordati. Saranno, inoltre, oggetto di esame congiunto del Livello Nazionale, per una loro definizione, i seguenti temr: ' l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano ricadute sul personale in ambiti regionali differenti; 'I'introduzione di nuove tipologie contrattuali o il ricorso aprogetti di esternalizzazione di attività che abbiano ricadute sulpersonale in ambiti regionali differenti; 'l'introduzione di modifiche all'organizzazione del lavoro che abbiano ricadute sul personale in ambiti regionali differenti; ' le controversie circa 1'applicazione e/o l'interpretazione di accordi collettivi applicati tnAzienda; ' la defrnizione diAccordi Quadro su temi specifici quali - a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo - la sicurezza delle merci e deeli impianti. Livello Regionale Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli Regionali, in relazione a specifiche necessità, i seguenti temi: ' l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano ricadute sul personale nell'ambito della Regione; ' I'introduzione di nuove tipologie contrattuali che abbiano ricadute sul personale nell'ambito della Regione; ' l'introduzione di modifiche all'organizzazione del lavoro che abbiano ricadute sul personale nell'ambito della Regione: ' trasferimenti di attività e/o di lavoratori tra filiali nell'ambito della rnedesima Resione. Livello Aziendale l. Costituiranno oggetto di esame congiunto dei tavoli locali, in relazione a specifiche necessità, i seguenti temi: . prospettive occupazionali della filiale; . orari di lavoro e lavoro straordinario; . ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro; . programmazione ferie, di cui ai commi 1,2 e 3 dell'ar1. l0 del presente accordo; . sicurezza delle merci e degli impianti; . utilizzo lavoratori atipici. 2. L'Azienda fornirà alle RSU/RSA informazione sulla formazione concernente filiale. il Personale della Tempistica e procedura del confronto Le Parti, al fine di definire in maniera certa la proce( nazionale che a livello decentrato, definiscono la seguen . qualora si rawisasse la necessità di un incontro per q ricaduta collettiva, nel rispetto degli ambiti di competenza sopra definiti per ciascun livello di confronto, la Parte richiedente invierà comunicazione scritta ai responsabili di riferimento. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, per consentire, all'altra Parte di conoscere preventivamente le mo ' la Parte ricevente si impegna a rispondere fissando una prima riunione entro un massimo di 15 giorni dalla data della richiesta; 'trascorsi l5 giorni dalla richìestainiziale, qualora a livello decentrato non si sia raggiunto un accordo, le Parti potranno sottoporre la questione oggetto della richiesta al livello immediatamente superiore; salvo i casi in cui siano in campo valori democratici e di dignità dei lavoratori, sino al completo svolgimento dell'incontro, i lavoratori interessati non adiranno l'Autorità Giudiziaria né le OO.SS. faranno ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo; l'Azienda da parte sua non darà attuazione unilaterale alle questioni oggetto della richiesta di incontro. ' Art.2bis ROL l.Fermo restando la disciplina di cui al punto 9.4 che segue in materia di ROL, le Parti convengono circa l'obiettivo comune di assicurare l'effettiva fruizione di tutte le ore di rol entro l'anno di maturazione. 2.Atal fine, si conviene di procedere a livello territoriale, a verifiche congiunte da effettuarsi, di norma, nel mese di marzo e nel mese di luglio di ciascun anno. Qualora nell'occasione della verifica di luglio, dovessero risultare oltre la metà di rol non fruite procapite ,l'Azienda programmerà, previa informazione alle RSA e/o alle OO.SS. Territoriali, le ore di rol residue per i lavoratori interessati; il lavoratore potrà richiedere all'Azienda di poter fruire di rol in giornata diversa rispetto a quella già diversamente programmata: detta richiesta verrà accordata se compatibile con le esigenze aziendali. 3. Entro ilmese di febbraio di ciascun anno,l'Aziendainformeràle OO.SS. sul dato consuntivo. 4.Vista la necessità prioritaria della Azienda di consentire lo smaltimento dei permessi retribuiti (ex ROL) a ciascun dipendente nel corso dell'anno di mafurazione, le Parti condividono che questi potranno essere fruiti anche per giustificare astensioni dal lavoro per periodi corrispondenti alla malattia di ciascun figlio di età non superiore agli 8 anni, ai sensi del comma 1 e 2 dell'arf.47 del D.Lgs. 15112001, con le procedure previste nel medesimo articolo e fino al loro totale esaurimento, riconoscendo in questo modo di fatto la retribuzione in ragione del congedo previsto dalla norma. Art. 3 Formazione l,L'Azienda e le OO.SS. hanno ribadito come, nell'attuale scenario, si conferma il ruolo centrale delle risorse umane e la necessità di assicurare loro il pieno ed ottimale utilizzo, nella consapevolezza che la crescita professionale dei lavoratori ed il loro diretto coinvolgimento costituiscano una leva essenziale per lo sviluppo delle capacità competitiva dell'Azienda. Alla luce di quanto sopra, le Parti ritengono che la tutela e lo sviluppo della professionalità, qr occupazionale, rappresentano una leva fondamentale p atto. 2,Ln tale ottica le Parti riconoscono che la formazionr soprattutto in chiave di addestramento professionale. 3.ln relazione a quanto sopra l'Azienda farà ricorso alle sulla base di pìani formativi concordati con le OO.SS. \ \ 4.Le Parti, in occasione dei previsti incontri sindacali a livello Nazionale, come previsto al punto all'art.2, si confronteranno sulle linee guida dei percorsi formativiprofessionali. 5. Viene recepito integralmente I'art.5 c. l3 -Parte Speciale- del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. 6. Qualora l'erogazione dei corsi di formazioni di cui ai commi che precedono dovesse essere pianificatanellagiornatadi sabato,perunmassimodinr. I sabatol'annosi procederàad,are seguito alle disposizioni economiche di cui al punto 5. che precede, ferma restando la possibilità del lavoratore alla scelta della giornata secondo le disponibilità personali nell'ambito di una programmazione fornita dall'Azienda di nr. 4 sabati nel bimestre con una soglia minima di n. 20 partecipanti per corso, resta inteso che uno sforamento numerico sostanziale, nel limite inferiore o superiore, consentirà al lavoratore, previo preawiso, di redistribuire la giornata negli altri sabati programmabili. Art. 4 Ticket Restaurant 1.Le Parti confermano quanto stabilito sulla materia dall'accordo del 30 ottobre 2003 al punto 6.2. 2. Il valore del Ticket Restaurant sarà per tutti i lavoratori aventi diritto pari ad € 5,80 per pasto, detta disposizione produrrà i propri effetti dal mese di settembre20l4. 3. Dal mese di aprile 2015 il valore del Ticket Restaurant sarà per tutti i lavoratori aventi diritto pari ad € 6,50 per pasto. 4. I ticket restaurant verranno erogati, per il personale beneficiario degli stessi, contestualmente con le giornate di pagamento delle competenze del mese e saranno commisurati ai giorni di effettiva presenza del mese precedente, detta nuova modalità di calcolo decorrerà dal mese di settembr e 2014. 5.Laddove il lavoratore, con contratto a tempo pieno, dovesse prestare attività lavorativa nella giornata di sabato, usufruendo del riposo compensativo, verrà riconosciuto un ticket restaurant nella giornata di sabato anche per prestazioni inferiori alle 6 ore. Art. 5 Trasferimenti Tutte le fattispecie di trasferimenti sono regolate dalla normativa legislativa e contrattuale vigente. in applicazione di quanto disciplinato all'art.33 c. I del vigente CCNLLogistica, Trasporto Merci e Spedizione, laddove I'Azienda avrà la necessità di individuare i distretti produttivi all'interno dei quali I'eventuale mobilità del lavoratore non configuri la fattispecie del trasferimento di cui al punto I che precede, richiederà specifici incontri territoriali/regionali alle OO.SS. per concordare le modalità 1. 2. -" applicative della previsione contrattuale. 3.L'Azienda comunica, fin d'ora, che richiederà la calendarizzazione di una serie di incontri, nelle sedi oppoftune entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, sul tema, a tal fine segnala che le aree geografiche di interesse e rilevanza saranno quelle del territorio milanese, romano, bolognese e veneziano. Art.6 Festività coincidenti con la domenica l. Le Parti concordano che I'Azienda potrà valutare I'opportunità, per alcuni reparti aziendali che verranno di volta in volta individuati, a seguito di accordo con le RSA/RSU, in assenza con le OO.SS. competenti, di prevedere, nel caso di festività coincidenti con la domenica, di sostituire ì1 relativo pagamento con una giornata di riposo compensativo Art.7 Orario di lavoro 1. La durata dell'orario ordinario settimanale viene confermata in 39 ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco di 5 giorni, tra le giornate di lunedì e venerdì o, in alternativa,tra le giornate di martedì e sabato. 2.Al fine di dare attuazione all'orario settimanale di cui al precedentepunto 1., in luogo della effettiva riduzione di un'ora in una specifica giornata, nell'arco della settim ana lavorativa, si prevede la possibilità di cumulare mensilmente le ore non fruite (4 ore mese) pianificandone I'utilizzo secondo le modalità di cui di seguito: - 4 ore ogni 4 settimane; - 8 ore ogni 8 settimane. La scelta tra le due possibili modalità di fruizione è in capo all'Azienda fatti salvi gli accordi in vigore a livello locale alla data del presente accordo nonchè le programmazioni collettive consolidate e verificabili. 3. Le modalità generali di utilizzo della riduzione orario, cumulata secondo quanto sopra illustrato, non potrà awenire per gruppi di ore inferiori a 4. Fanno eccezione i lavoratori notturni per giornaliera. i quali la fruizione della riduzione orario è prevista su base 4. Con riferimento ai rapporti di lavoro paft-time, quanto indicato ai punti che precedono, verrà applicato proporzionalmente. 5. L'Azienda fornirà ai lavoratori interessati, la programmazione individuale delle giornate o delle mezze giornate nelle quali ar,'verrà la fruizione della riduzione di orario, con le tempistiche previste al punto 10.5 del presente verbale di accordo. 6. Le eventuali assenze dovute amalaftia che dovessero cadere nelle giornate di cui alpunto 5, daranno luogo al recupero della stessa giornata, previa presentazione recupero dovrà avvenire, entro i successiví 30 giorni; 7. Nelle giornate destinate alla fruizione della riduzio di idonea certificazione medica; il verrà erogato solo in presenza di una prestazione Iavora 8. Per i lavoratori full time che svolgono almeno 3 or notturno (22.00 - 06.00), la fruizione della riduzione or anticipata di l5 minuti a fine turno. 9. In ogni caso, la fruizione delle ore di riduzione oraria dovrà obbligatoriamente essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. l'eventuale mancata fruizione delle stesse comoofterà una pianificazione e una fruizione entro il primo trimestre dell'anno successivo e, in ogr essere obbli gatoriamente fruite. .4 f i lavoratori che effettuano turni continuativi elo orari sfalsati, la pausa retribuita di 30 minuti di cui all'art. 9 c. 8 del vigente CCNL, dovrà essere obbligatoriamente fruita e sarà concordata d'intesa tra le parti. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs 66103, si precisa che la pausa non potrà 10. Per essere collocata alla fine del turno di lavoro. 11. Durante la pausa, prevista dall'art. 9, comtna 8, del vigente CCNL, non potranno essere svolti lavoro supplementare elo straordinario, né attività varie in genere. 12.Per i lavoratori part time, laddove sia richiesto di effettuare lavoro supplementare, al compimento della sesta ora di prestazione effettiva, dovrà essere prevista una pausa non retribuita di almeno 30 minuti. Art. Tbis Riposo settimanale 1.L'Azienda dichiara che I'evoluzione del mercato dei suoi servizi potrà prevedere sempre una maggior copertura lavorativa della settimana e pertanto al fine di migliorare il livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa con la presente disposizione, peftanto, intende concordare modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all'art.9, comma 3 del d.lgs. 6612003 e dell'art. 10 c.2 del vigente CCNL. Tale evoluzione è bene evidenziata dalle nuove lavorazione aeropoftuali di recente acquisizione, che richiedono lo svolgimento continuativo delle lavorazioni ivi effettuate, nonché dalla presenza di lavoratori all'interno di eventi per i quali vengono resi servizi di interesse per la collettività, quali a titolo esemplificativo esposizioni, ferie, saloni, etc. 2. Fermo restando la durata dell'orario di lavoro settimanale, nonché la ripartizione settimanale dello stesso, così come disposto dall'art.9 del vigente CCNLnonché alI'art. I -Parte Speciale- dello stesso, sarà possibile, previo accordo a livello territoriale con le OO.SS. competenti, organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno o a tempo parziale, fermo restando le disposzioni legislative a tutela dell'articolazione dell'orario di lavoro per il personale paft time, che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica. Ìo svolsimento dell'attività lavorativa nella siornata di domenica. 3. Tale disposizione ha il carattere della sperimentalità, atteso i1 futuro evento dell'esposizione universale EXPO 2015, e pertanto sarà oggetto di accordo tra le Parti di norma entro il 31 dicembre 2015, anche ai fini di una stabrlizzazione dellapresente disposizioni previste nel presente articolo. 4.L'Azienda comunica fin d'ora che calendarizzerà una serie di incontri nelle sedi opportune nei quali si esperirà la contrattazionefra le parti. Art. 8 Orario Elastico \ I .J il personale OPS delle filiali; o elasticità massima giornaliera di 30 minuti effettivi, con un massimo di 150 minuti effettivi al mese, per il personale di stafL 2. il recupero dei minuti di elasticità in entrata così come sopra individuati, dovrà essere effettuato nella medesima giornata, al termine delprevisto orario di lavoro. 3. Resta inteso, che il regime di elasticità nelle misure massime sopra individuate e il relativo recupero nella stessa giornata, non configurano né ritardo in entrata né lavoro straordinario o supplementare. 4. Il superamento delle quantità massime sopra indicate, determina una trattenuta con arrotondamento al 15' minuto superiore. 5. La disciplina di cui sopra sostituisce per il periodo sperimentale, la disciplina sulla gestione del ritardo di cui all'arf.4 dell'accordo 3l maruo 2005. 6. La disciplina sulla gestione del ritardo di cui all'arf.4 dell'accordo 31 marzo 2005, continuerà ad applicarsi nei confronti del solo personale addetto al Customer Service in luogo del presente afticolo, con I'elevazione fino al raggiungimento di 75 minuti effettivi nel mese. E' abrogato il comma 4.2. dell'accordo 3l marzo 2005; resta inteso che l'Azienda si riserva la facoltà di comminare le sanzioni disciplinari previste dalla normativa contrattuale vigente, in caso di ritardi superiori a 75 minuti effettivi al mese. mese, per Art. 9 ROL ed ex-festività 1.In alternativaa quanto previsto dal vigente CCNL, gli istituti contrattuali denominati per semplicità Rol ed Ex Festività potranno essere fruiti per frazioni minime di 30 minuti. 2. Le richieste dì permesso Rol ed Ex Festività devono essere preventivamente inoltrate al diretto responsabile. 3. Qualora, per comprovate ragioni tecnico organizzative e/o operative, non sia possibile soddisfare le richieste del lavoratore, il responsabile fornirà contestualmente una data alternativa per la fruizione del permesso entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data richiesta. 4. Con il cedolino delmese di aprile di ogni anno,l'Aziendaprovvederà a liquidare le ore di Rol ed Ex Festività maturate e non godute al 3l dicembre dell'anno precedente. Al lavoratore è data facoltà di richiedere entro il 31 gennaio la conservazione di una quota pari ad un massimo di l6 ore (monte ore massimo riportabile al nuovo anno). Art. 10 Ferie L'istituto delle ferie può essere goduto con una îrazione minima di mezza giornata lavorativa. 2. L'esito delle richieste per periodi di ferie pari o superiori a 2 settimane, deve pervenire al lavoratore entro i 30 giorni successivi alla presentazione, con un preavviso di 2 mesi rispetto alla data di decorrenza del periodo. Il processo di verifica ha una durata di 30 giorni. Esempio: richiesta ferie per 2 settimane nel periodo compreso tra il 1/08 e il 31/08; la risposta alla richiesta deve pervenire al 1. responsabile entro il 30/04. 3. Sono fatte salve le procedure di richiesta ed approvazione dei piani ferie già in essere presso i Call Centers. 4. Eventuali richieste presentate in deroga alle tempistiche sopra descritte, verranno comunque esaminate dall'Azienda in relazione alle esigenze organizzative ed operative specifiche del periodo/reparto. 5. Le Parti ritengono che una buona gestione reciproca e il reciproco rispetto dei tempi delle procedure descritte ai punti 2 e 3, del presente articolo sia I'unico modo certo per assicurare I'effettivo esercizio di un diritto al lavoratore e I'effettiva fruizione. evitando cumuli eccessivi e onerosi. 6. I periodi di ferie per chiusura collettiva, fino ad un massimo di 9 giorni annui per ciascun lavoratore, saranno comunicati dall'Azienda entro il mese di marzo per il primo semestre ed entro il mese di settembre per il secondo semestre. Esclusivamente a questo unico fine i semestri si considerano 0l/03 31/08 e 01/09 - 28102 dell'anno successivo. Per ferie collettive si intendono quelle derivanti dalla chiusura dell'Azienda o di una paÍe di essa, o di un Reparto; conseguentemente, la fruizione delle stesse da parte di ciascun lavoratore, potrà avvenire in maniera differenziata. Art. 11 Semifestività dell'attività aziendale, nelle giornate del24 e 3l dicembre la prestazione lavorativa di tutti i dipendenti verrà dimezzata rispetto al normale orario previsto individualmente, anche superando il limite delle ore 13.00. e sarà riferita alla prima metà del normale orario di lavoro; fermo restando le prassi aziendali ad oggi esistenti. 2. Sulle ore eventualmente prestate in eccedenza verrà riconosciutala maggiorazione del 50%. 3. La previsione suddetta non si applica al personale di cui al comma 1.1 del verbale di accordo del l4 novembre 2013, così come previsto dal punto 1) dell'allegato allo stesso verbale. 1. Considerate le peculiari caratteristiche Art. 12 Lavoro straordinario 1. Ogni forma di lavoro straordinario deve essere autorizzato. 2. La retrlbuzione per il lavoro straordinario decorre a partire dal compimento del 30o minuto e per frazioni successive di 15 minuti; 3. Durante la pausa pranzo non e di norma possibile effettuare lavoro straordinario. Art. 13 Lavoro supplementare 4. Le ore di lavoro supplementare vengono retribuite con la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della quota oraria della retribuzione globale, fatta eccezione per quelle eventualmente prestate in 6^ giornata, per le quali la maggiorazione è elevata al 50%o. 1. Ferme restando le altre maggiorazioni contrattualmente previste, con riferimento al trattamento previsto per il lavoro ordinario notturno, si conviene di confermarcla condizione di miglior favore già in essere per parte della popolazione aziendale, riconoscendo la maggiorazione pari al25oA. 2. Le restanti maggiorazioni per lavoro ordinario sono quelle previste dall'art. 4 - Parte Speciale Sezione I - del visente CCNL. Art. 15 Lavoro a turni Abrogato 1. Preso atto delle differenti prassi in vigore, si conferma il mantenimento della condizione di miglior favore già applicata dall'Azienda con decorrenza gennaio 2004, che prevede quanto segue: - ilpagamento delle competenze awiene dinorma il27 del mese; - la l4^ mensilità viene corrisposta in un'unica soluzione con la mensilità del mese di giugno; - la 13^ mensilità viene corrisposta in un'unica soluzione con la mensilità del mese di dicembre. Per questo pagamento la data viene, di norma, identificata trail 16 dicembre ed il giorno 22 dicembre. 2.Entro il mese di gennaio di ogni anno,l'Azienda pubblicherà il calendario annuale dei pagamenti. Art. Anticipazioni T.F.R. l. Il presente articolo trova applicazioni nei confronti di tutti coloro che erano già in îorza aDHL Express Italy S.r.l. alla data del 31 dicembre 2006, esclusivamente per il T.F.R. ammontante a quella data, nonché, successivamente a detta data, solo per tutti coloro hanno deciso di mantenere il T.F.R. in 17 Azienda. 2. Ad integrazione delle ipotesi previste dalla L. 297182, l'anticrpazione del TFR, ai lavoratori i possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa, potrà essere erogata per sé e per i fig1i nelle ipotesi: . o o . i edificazione della prirna casa abitativa, costituzione in cooperativa per edificazione della prima casa abitativa; ristrutturaztone di immobile destinato aprima casa abitativa; spese sanitarie già contemplate nella legge, potranno dar luogo a più erogazioni nell'arco temporale del rapporto lavorativo, fino a concorrenza dell'aliquota massima di T.F.R. anticipabile pari al 7 }Yo. 3. Qualora la documentazione necessaria a corredo della richiesta di anticipo, fosse disponibile in un momento successivo a quello della richiesta, dovrà essere prodotta un'autocertifrcazione con la quale il richiedente si impegna anche a produrre i documenti previsti (compromesso/rogito per acquisto casa e fattura per spese mediche) entro un tempo massimo di 6 mesi dalla data di avvenuta erogazione e, comunque non oltre, l'anno fiscale di erogazione, pena la restituzione di quanto percepito. Art. 18 Diritto allo studio Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 25 del vigente CCNL, si conviene quanto segue: con riferimento al sopra citato articolo, i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che sostengono prove d'esame, per poter fruire dei permessi giornalieri retribuiti dovranno presentare certificazione attestante l'awenuta effettuazione della prova d'esame. Qualora dalla certificazione rilasciata dall'istituto scolastico, non sia possibile desumere obiettivamente l'awenuta effettuazione dell'esame, il lavoratore studente dovrà, ad integrazione, rilasciare un'apposita autocertificazione 1. attestante quanto sopra. 1.4 decorrere dal 1 gennaio 2005, I'Azienda riconoscerà a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato addetti all'attività di Customer Service, con almeno 18 mesi di attività sulla mansione, I'inquadramento al 3o Livello Super. L'Azienda procederà all'assorbimento dell'eventuale superminimo assorbibile fino a concorrenza del delta contrattuale. Art. 20 Ter ziarizzazioni di attività attualmente gestite mediante il ricorso a contratti di appalto/servizio sono da riferirsi ai seguenti ambiti: - attività di magazzino; - attività di trasporto e distribuzione; - quote chiamate call center; - attività di facchinaggio e sorting generico; - guardiania e vigilanza notturna - pulizie. 2. Eventuali ulteriori esternalizzazioni di attività di cui sopra,fatta eccezione, per ipicchi di lav saranno oggetto di comunicazione preventiva alle OO.SS., cui potrà far seguito, a richiesta del sindacato entro 15 giorni, un apposito incontro. 3.L'Azienda conferma lapiena applicazione del CCNLLogistica, Trasporto Merci e Spedizione del I agosto 2013 in tutte quelle attività esternalizzate, che ai sensi degliArtt.42 e 42bis dello stesso CCNL, hanno questa previsione e obbligo contrattuale. 1. Le quote medie annue t 1.Le Parti convengono sulla necessità di definire criteri che, che contemperaino la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza daparfe del disabile, fermo restando improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, anche ai sensi dell'interpello 3lll0 del 6luglìo2010del Ministerodel LavoroedellaCircolareINPS l55del 3dicembre2010. 2. Il lavoratore che ha diritto alla fruizione per Legge dei permessi previsti dall'art. 33 L. 104192 comunicherà al proprio diretto responsabile una programmazione con cadenza mensile/settimanale delle giornate/ore nelle quali avrà intenzione di fruire di dettipermessi. 3.Fermo ed impregiudicato la possibilità del lavoratore di modificare la giornata precedentemente programmata per la fruizione del permesso qualora sussistano urgenze improcrastinabili di assistenza della persona disabile. Art.22 Premio di Risultato 1. Le Parti, nell'ottica di valortzzare i costanti investimenti per il miglioramento delle performances aziendali e della professionalità dei propri dipendenti, confermano la volontà di definire nuovi parametri per la definizione del "Premio di Risultato", tale premio recepisce appieno la volontà di intraprendere un percorso condiviso che riconosca e valorizzi l'investimento in professionalità profuso per migliorare costantemente i livelli di servizio offerti dall'Azienda ai propri clienti. 2.Il nuovo "Premio di Risultato" entrerà in vigore dal presente anno e verrà consuntivato ed eventualmente pagato l'anno successivo nel mese luglio e sarà composto da quattro obiettivi così come di seguito descritti: -Obiettivo A (peso 40%): obiettivo a livello Aziendale costituito dagli indicatori di Profittabilità così come disciplinato dall'accordo del24luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. -Obiettivo B (peso 40%): obiettivo a livello Aziendale costituito dagli indicatori di Qualità così come disciplinato dall'accordo del24luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni. -Obiettivo C (peso 15%): obiettivo a livello di direzione determinato secondo indicatori volti a misurare un miglioramento in efficienza ed innovazione rispetto all'attività resa dalla direzione medesima. Di seguito la definizione puntuale degli obiettivi: Direzione "Operations","CS","Sales & Marketing", "HR" ed "lT": indicatore NPS (ttret Promoter Score), ovvero una misurazione della Fedeltà dei Clienti, con la finalità di aumentare la numerosità dei "Promotori" dei servizi resi da DHL. Detta rilevazione ar,'viene settimanalmente e i risultati vengono e o le apposite ndali, I fine del raggi i risu s rametrati su e. Le con cui vien ione c indice di des e segu e contattato un lienti hanno avuto contatti con DHL per tematiche gestite dalle due direzioni di oggetto (prenotato un ritiro, passaggio dei corriere, gestione di una pratica, chiusura della pratica, etc.) e viene domandato se si posizionano nelle seguenti fasce "Promotori, indifferenti e detrattori". L'individuazione del della trasparenza della rilevazione del dato, verrà data la possibilità alla RSA, con cadenza mensile o su richiesta specifica, di osservare la modalità di raccolta e aggregazione del dato medesimo. Direzione "Finance-Accounting": indicatore D.S.O. (Days Sales Outstanding), ovvero il termine entro il quale DHL riesce a recuperare i crediti dovuti dai soggetti debitori. Resta inteso che il personale c.d. "staff'seguirà l'indicatore relativo alla divisione presso cui rende la propria attività lavoraliva. -Obiettivo D (peso 5%o): obiettivo atto a misurare la presenza media a livello l.talta, sarà determinato tramite il consuntivo dell'anno precedente e si conviene fin d'ora che saranno determinate le assenze considerando solo quelle per "malattia", escludendo le malattie per le quali è prevista la possibilità di superamento delperiodo di comporto e le ospedalizzazioni. 2. Per l'anno 2014, il valore complessivo del P.D.R. eventualmente pagato in luglio 2015, al raggiungimento del 100% degli obiettivi è pari ad € 750,00 lordi (pro quota per il part time). 3. Per l'anno 2015, il valore complessivo del P.D.R., eventualmente pagato in luglio 2016, al raggiungimento del 100% degli obiettivi è pari ad € 800,00 lordi (pro quota per il part time). 4.Gli importi del P.d.R. verranno corrisposti nel mese di luglio di ogni anno al solo personale dipendente con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 3l gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione. GIi importi verranno inoltre riproporzionati, in caso di prestazione parziale, comunque non inferiore a 6 mesi nel corso dell'anno di maturazione sulla base dei mesi in cui è percepita la retribuzione. 5. Per il personale con qualifica Quadro .e per tutti coloro che partecipano ad un sistema di incentivazione variabile già in atto, legato al conseguimento di obiettivi individuali, di produttività e/o di qualità e/o di redditività e/o di innovazione e/o di efficienza organizzativa e comunque collegati ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, DHL procederà all'assorbimento del valore del PdR fino a concorrenza delf importo eventualmente erogato. 6. Le Parti convengono di incontrarsi nel mese di settembre 2014 per sottoscrivere e definire i parametri e gli importi per la determinazione del raggiungimento degli obiettivi suesposti e per il contestuale deposito. 7. Resta inteso che i risultati di valutazione NPA e DSO non daranno luoso avalutazioni oersonali (Motiv8) e/o a contestazioni disciplinari Art.22bis Gare 1.Le parti, con il presente verbale di accordo, intendonc e2015 i parametri e gli importi di cui al verbale di acco 2. Fermo restando quanto definito nel punto l. che obiettivo che concorrerà all'interno del più ampio artico a) "Assicurazione 2014", ovvero Incrementare i Booking assicurati (TD) derivanti da chiamate pervenute al Customer Service, potranno accedere al presente sistema premiale tutti gli operatori del CS. Per accedere alla sara e io soddisfare entrambi i sesuenti narametri mensili I) nr. minimo -w I4 ! ,.,,/r"- ,,71- l' di II) Trigger 5% di booking assicurati su totale booking. -Periodo di calcolo delturno di gara: trimestrale. -Parametro di calcolo: per coloro che supereranno la soglia di sbarramento per accedere al calcolo dell'assicurazione verranno premiati a livello Italia fino ad un massimo di 30 persone per ogniturno di gara con il seguente criterio: . dal 1o al 15o classificato: bene pari ad 50 euro; 10 booking assicurati . dal 16" al 30" classificato: bene pari ad 30 euro. 3.Essendo volontà delle Parti f introduzione di sistemi premiali che favoriscano f investimento in produttività, si conviene fin d'ora che verranno depositati e sottoscritti entro il mese di settembre2014 i parametri e gli obiettivi per le gare di backline, finance e di eventuali altri reparti. Lrt.23 Malattia l.Fermo restando quanto disciplinato all'art.7 -Pafte Speciale- del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nell'ipotesi di insorgenza di un evento di malattia di qualunque durata e, quindi, anche di un solo giorno il dipendente è tenuto a: a) comunicare I'assenza per malattia al proprio diretto Responsabile o attraverso la casella di posta elettronica entro le prime 2 ore dall'inizio del proprio orario di lavoro, salvo casi di giustificato impedimento. b) comunicare la prognosi di malattia al proprio diretto responsabile o attraverso la casella di posta elettronica di cui al precedente capoverso entro le prime 48 ore dal rilascio del certificato medico; c) fornire, qualora espressamente richiesto dal datore di lavoro, del certificato di malattia comunicatogli dal medico; il numero di protocollo identificativo d) presentare il certificato cartaceo all'Azienda entro i 2 giorni successivi aIl'inizio della malattia così come ar.'rriene oggi, nel caso in cui il medico non sia in grado di inviare il certificato medico telematicamente; 2.Invia transitoria, e comunque non oltre il 30 giugno 2015 per il personale di cui all'art. I c.1 del verbale di accordo del 14 novembre 2013 sarà mantenuta la possibilità di non produrre alcun giustificativo qualora I'assenza sia di un solo giorno, infrasettimanale e ricompreso in una giornata tra martedì e giovedì non festivi. Decorso tale termine anche per i predetti lavoratori troverà applicazione quanto disciplinato al precedente c.1. l.Allo scopo di favorire recuperi di efficíenza e/o di miglioramento della produttività, in un contesto di grande competitività come l'attuale, si conviene sulla necessità di procedere, a livello di unità operativa, ad un confronto con le RSA/RSU ed eventualmente con le OO.SS. territorialmente 2. Fermo restando quanto disciplinato dalla Legge e dal vigente CCNL, in materia di contratto di lavoro a tempo parziale, a livello di unità operativa e/o reparto si potranno raggiungere intese volte a favorire una flessibilità della distribuzione oraria dei part time, anche con riferimento a circostanziati picchi produttivi stagionali (periodo Natalizio); il lavoratore che aderirà sarà invitato a sottoscrivere per accettazione un'accordo individuale che recepirà quanto negoziato con le rappresentanze di cui al comma che precede. 3.I contenuti delle intese di cui al punto 2. che precede andranno a definire tipologie e modalità di modifica della collocazione temporale della prestazione lavorativa oraria, per quanto concerne il prearviso e la maggiorazione oraria si rimanda al dettato contrattuale , art. 49 cc. 12, 13 e 14, salvo patti m i gl iorativ i nego ziati a li vel lo territoriale. 4. Vista l'alta adesione dei lavoratori, si implementerà in via definitiva e sempre volontaria il sistema di turnazioni ad oggi in vigore presso i 4 customer centers italiani con le modalità indicate all'art.4 del verbale di accordo del17 dicembre 2012. 1.Al fine di consentire ai lavoratori a tempo pieno o a parziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato I'assistenza al bambino fino ai 3 anni di vita dello stesso, DHL si riserva di accogliere eventuali richieste di lavoratori a tempo pieno che vorranno ridurre, in via temporanea, il loro orario di lavoro a tempo parziale; detta riduzione potrà essere, in ogni caso, nel limite di orario contrattuale consentito per il part time. 2. illavoratore interessato alla presente disposizione contrattuale dovrà presentare domanda a DHL con un preawìso di 60 giorni, certificato di nascita del bambino ed indicare nella medesima richiesta la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro e la distribuzione oruria della stessa. 3. DHL, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, accetterà predetta richiesta nei limiti massimi sottoindicati: -unità produttive fino a nr.20lavoratori, fino ad un massimo di I -unità produttive fino a nr. 50 lavoratori, fino ad un massimo di 3 -unità produttive fino a nr. 100 lavoratori, fino ad un massimo di 5 -unità produttive oltre 400 lavoratori, fino ad un massimo di 20; 4. Qualora vi dovessero essere incompatibilità tra la richiesta del lavoratore e le esigenze produttive delf impresa, DHL proporrà al lavoratore diverse modalità di riduzione oraria e/o distribuzione dell'orario medesimo. Qualora non si dovesse addivenire ad una soluzione condivisa verrà accolta la richiesta del lavoratore se la stessa risulta rientrante precede. 5.Per le unità operative sopra il limite di 400 unità i proporzionalmente per l'ampiezza di ciascun reparto ivi lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi, art. 7 c. I -parte speciale- del vigente CCNL, un migiior decorso deiia maiattia cia cui sono afretti e per i quaii residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie a cui sono sottoposti, hanno diritto alla trasformazione del lavoro a tempo pieno o parziale in lavoro a tempo parziale. Il rapporto di lavoro venà ripristinato a tempo pieno a richiesta espressa del lavoratore. l. Al fine di consentire ai l. 16 DHL e le OO.SS. convengono sulla fondamentale importanza di costruire un'ambiente di lavoro improntato sulla tutela, dignità ed inviolabilità della persona a principi di correttezza interpersonali e i soggetti firmatari della presente intesa si impegnano a realizzare, peÍ quanto di loro competenza, nell'applicazione quotidiana di questi principi. Come Azienda operante in un settore globale, infatti, la diversità, intesa corne di genere, di ruzza, di religione, di età, di disabilità e di orientamento sessuale, di nazionalità e di qualsiasi altra caratteristica tutelata dalla Legge, rappresenta un punto di forza che permette alla DHL un vantaggio competitivo in termini di massima produttività possibile, creatività ed efficienza. 2, Alla luce di quanto sopra le Parti condividono che il diritto al congedo per contrarre matrimonio (ex aft.18 comma 8 delvigente CCNL) sia esteso alle unioni di fatto. Pertanto verrà riconosciuto analogo trattamento a quello previsto in caso di matrimonio (art. l8 c.8 del vigente CCNL) anche per le c.d. "unioni di fatto", tali giorni di permesso verranno concessi una sola volta nella vita lavorativa del dipendente e previa presentazione di stato di famiglia che attesti lo stato diconvivenzaper almeno 1 anno. Art.26 Decorrenza e durata . il presente contratto decorre daila data odierna e scadrà il 3l dicembre 2018 per la parte normativa ed il 31 dicembre 2015 per la parte economìca. 2. Le modalità dì rinnovo del presente accoro seguiranno i tempi e la disciplina prevista dal CCNL. 1 Letto, Confermato e Sottoscrilto. p. FIT CISL Le OO.SS. ritengono necessario un'approfondimento su alcune tematiche che non sono state discusse nella presente intesa tra cui l'aderenza contrattuale delle mansioni ad oggi svolte; possibile miglioramento della calendarizzazione delle ferie: pertanto richiederanno un incontro a paftire dal mese di settembre p.v. . -4t ,// ! jzl 16 b
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