Riforma del Lavoro - Jobs Act

Riforma del Lavoro - Jobs Act
Collaborazioni Coordinate e Continuative
2014/OUT/184c
UNIREC – finalità del presente contributo
UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito) è un’associazione aderente a CONFINDUSTRIA
SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI, alla quale risultano associate circa 200 imprese che rappresentano
il 90% del mercato nazionale del recupero crediti (tutte munite di titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 115 del
T.U.L.P.S.) impegnate a rispettare un rigido codice deontologico e comportamentale, anche al fine di
promuovere il settore.
L’Associazione, tenuto conto del fatto che un numero rilevante delle proprie Associate svolge una parte della
propria attività (quella di recupero del credito mediante contatto telefonico) attraverso 12.000 collaboratori
coordinati e continuativi nella modalità a progetto, guarda con preoccupazione al progetto di riforma del
mercato del lavoro, per il timore che la semplificazione delle tipologie contrattuali di cui al disegno di
legge delega, Jobs Act, possa prevedere l’eliminazione della tipologia dei contratti a progetto, un duro
impatto sulle aziende del comparto, che nell’attuale congiuntura economica garantiscono la creazione e il
mantenimento di un numero considerevole di posti di lavoro, con l’applicazione di virtuosi e innovativi
modelli contrattuali disciplinati da accordi collettivi specifici sottoscritti fin dal 2012 con le tre principali
associazioni sindacali.
Protocollo UNIREC – organizzazioni sindacali
In proposito, da tempo UNIREC si è fatta promotrice di buone prassi (quali ad esempio l’impiego su vasta scala
dell’istituto della certificazione dei contratti di collaborazione) con l’intento di conferire ai collaboratori
maggiori certezze e tutele rispetto a quelle normativamente delineate.
In tale percorso, la disciplina delle collaborazioni a progetto nel settore dei phone collection center è stata già
oggetto di dettagliata condivisione e articolazione con le forze sindacali, che da tempo hanno compreso le
caratteristiche e la rilevanza strategica del settore.
Grazie all’utilizzo su larga scala del contratto di collaborazione a progetto e alle caratteristiche di autonomia di
siffatta tipologia contrattuale, è stato possibile intercettare anche parte della domanda di lavoro proveniente da
un target determinato di lavoratori di difficile collocazione sul mercato, in particolare donne e studenti,
che riescono così a coniugare esigenze familiari e di studio con un lavoro gestito in totale autonomia.
Su tali premesse, a fine 2012 è stato firmato tra UNIREC e le tre principali organizzazioni sindacali nazionali
(FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL), un protocollo nazionale di intesa (il primo dopo
l’entrata in vigore della Riforma Fornero) che disciplina in modo dettagliato l’applicazione delle
collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel settore del recupero crediti.
Il Protocollo d’intesa:
•
conferma nel quadro di un accordo sindacale come il contratto degli operatori telefonici sia efficacemente
ricondotto alla tipologia del contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa reso
nella modalità a progetto data la natura dell’attività svolta.
•
riconosce la professionalità degli operatori del settore recupero crediti, descrivendo le peculiarità della
figura in una apposita declaratoria che descrive le caratteristiche dell’operatore telefonico per la tutela del
credito;
•
tutela la stabilità dei rapporti riconoscendo ai collaboratori un diritto ad un rinnovo del contratto qualora il
progetto sia stato efficacemente realizzato;
•
garantisce ai collaboratori un regime di wellfare, ossia un’assicurazione sanitaria, non prevista
normativamente, al fine di assicurare maggiori tutele ai collaboratori;
•
definisce i criteri per determinare i compensi da corrispondere ai collaboratori, alla luce di quanto
stabilito dalla Legge Fornero. In particolare – anticipando le scelte del Governo fatte nella bozza di
delega relativa alla nuovo Riforma – il citato Protocollo prevede il riconoscimento ai collaboratori di
una tariffa oraria commisurata alle ore di attività progettuale svolta, in linea con i nuovi principi
introdotti sul tema dalla Riforma Fornero, ed impiegando come CCNL di riferimento il CCNL Studi
Professionali (livello 4S).
Specificità del settore dei phone collection center
L’ampia diffusione della tipologia contrattuale in oggetto nel settore del recupero crediti telefonico è
riconducibile alla maggiore flessibilità organizzativa che la stessa consente. Flessibilità necessitata dalla
estrema “volatilità” delle commesse: di regola, infatti, i contratti di appalto hanno durata al massimo annuale,
senza clausola di rinnovo tacito e senza previsione di minimi di affidamento garantiti.
Il ricorso alle collaborazioni a progetto è in linea con le disposizioni di cui alle circolari ministeriali
17/2006 e la 14/2013, secondo le quali i servizi di contatto outbound (quando il cliente/debitore è destinatario
del contatto) possono essere svolti da collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto, purché
questi in autonomia possano autodeterminare il proprio ritmo di lavoro, sulla base di progetti specifici attuati ed
in vista di un risultato predeterminato.
Il tutto sempre nel rispetto di forme di coordinamento stabilite dalle stesse circolari ministeriali: organizzazione
in fasce di disponibilità delle postazioni; uso di un software di supporto; presenza di un assistente di sala, con
funzioni di ausilio.
Urge, in definitiva, sottolineare le peculiarità del settore e l’impegno che le società aderenti a questa
Associazione hanno dedicato alla corretta impostazione dei rapporti di collaborazione nel settore.
UNIREC – la nostra proposta
Oggi la paventata eliminazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto è
fonte di incertezza e di grande preoccupazione sia per le imprese di recupero crediti, che per gli stessi
operatori, i quali temono di perdere il lavoro, considerato che le imprese potrebbero non riuscire a sostenere gli
impegni e gli oneri connessi alla nuova riforma (memori altresì di quanto è successo all’indomani della Riforma
Fornero).
Ci preme ribadire con forza che la salvaguardia dell’impiego dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nella modalità a progetto nel settore del recupero crediti è del tutto in conformità con i fini
espressi nel disegno di legge delega approvato dal Senato ed oggi all’esame della Camera.
Ed infatti:
1. il ricorso a questa tipologia contrattuale nel nostro settore risulta coerente con il tessuto occupazionale e con
il contesto produttivo nazionale (il riferimento è all’art. 1, comma 7, lett. a) del ddl. in esame). Le medesime
considerazioni sono state effettuate dal Legislatore già all’indomani della Riforma Fornero: la Legge è stata
subito modificata dal Decreto Sviluppo. L’art. 24- bis del predetto Decreto ha infatti modificato l’art. 61 del
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D.Lgs. 276/2003 per “premettere” all’art. 61 che “la disciplina dei call center outbound rimane ferma” (“Fermo
restando …”) rispetto alla medesima Riforma ed alla disciplina del contratto a progetto.
L’art. 24-bis stabilisce infatti che il ricorso ai contratti a progetto è consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Ulteriormente, vista la
rilevanza del tema, il D.L. n 76/2013 ha sancito, con norma interpretativa, l’applicabilità della
disciplina del Decreto Sviluppo sia all’attività di vendita sia all’attività di servizi.
2. Il Protocollo citato – come detto –
ha già previsto e disciplinato le collaborazioni in conformità con quanto
oggi previsto dalla legge delega che all’art. 1, co. 7, lett. f. stabilisce l’introduzione del compenso orario
minimo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
* * *
Sulla base di queste premesse, considerato che è tuttora vigente un ACCORDO NAZIONALE STIPULATO
CON I SINDACATI maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, la modalità con cui preservare le
specificità di settore potrebbe essere l’impiego di una formula di pari tenore di quella del 24-bis, che isola e
pone a parte, rispetto alle nuove previsioni legislative, il settore dei call center outbound:
“Ferma restando la disciplina delle attività di vendita di beni e dell’attività di servizi realizzate
attraverso call center outbound il ricorso a contratti a progetto è consentito sulla base delle
modalità e del corrispettivo definiti dalla specifica contrattazione collettiva nazionale e
aziendale …………”.
In altre parole, con tale formulazione si farebbe salva la possibilità, anche tramite accordi interni alle aziende,
di disciplinare aspetti caratteristici delle collaborazioni in modo da “ritagliare” la disciplina delle singole
realtà lavorative sulla base delle esigenze dei lavoratori e delle singole imprese.
* * *
L’Associazione è ovviamente disponibile ad un confronto più approfondito in tutte le sedi istituzionali su queste
tematiche, di strettissima attualità per gli imprenditori in Italia, anche attraverso la partecipazione a tavoli
opportunamente convocati dal Ministero del Lavoro e da tutte le parti politiche.
Con l’auspicio che si voglia tenere in considerazione quanto sopra, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali
saluti.
Roma, 19 novembre 2014
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Il Presidente
Gianni Amprino
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