Riforma del Lavoro - Jobs Act Collaborazioni Coordinate e Continuative 2014/OUT/184c UNIREC – finalità del presente contributo UNIREC (Unione Nazionale Imprese a tutela del Credito) è un’associazione aderente a CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI, alla quale risultano associate circa 200 imprese che rappresentano il 90% del mercato nazionale del recupero crediti (tutte munite di titolo autorizzatorio ai sensi dell’art. 115 del T.U.L.P.S.) impegnate a rispettare un rigido codice deontologico e comportamentale, anche al fine di promuovere il settore. L’Associazione, tenuto conto del fatto che un numero rilevante delle proprie Associate svolge una parte della propria attività (quella di recupero del credito mediante contatto telefonico) attraverso 12.000 collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto, guarda con preoccupazione al progetto di riforma del mercato del lavoro, per il timore che la semplificazione delle tipologie contrattuali di cui al disegno di legge delega, Jobs Act, possa prevedere l’eliminazione della tipologia dei contratti a progetto, un duro impatto sulle aziende del comparto, che nell’attuale congiuntura economica garantiscono la creazione e il mantenimento di un numero considerevole di posti di lavoro, con l’applicazione di virtuosi e innovativi modelli contrattuali disciplinati da accordi collettivi specifici sottoscritti fin dal 2012 con le tre principali associazioni sindacali. Protocollo UNIREC – organizzazioni sindacali In proposito, da tempo UNIREC si è fatta promotrice di buone prassi (quali ad esempio l’impiego su vasta scala dell’istituto della certificazione dei contratti di collaborazione) con l’intento di conferire ai collaboratori maggiori certezze e tutele rispetto a quelle normativamente delineate. In tale percorso, la disciplina delle collaborazioni a progetto nel settore dei phone collection center è stata già oggetto di dettagliata condivisione e articolazione con le forze sindacali, che da tempo hanno compreso le caratteristiche e la rilevanza strategica del settore. Grazie all’utilizzo su larga scala del contratto di collaborazione a progetto e alle caratteristiche di autonomia di siffatta tipologia contrattuale, è stato possibile intercettare anche parte della domanda di lavoro proveniente da un target determinato di lavoratori di difficile collocazione sul mercato, in particolare donne e studenti, che riescono così a coniugare esigenze familiari e di studio con un lavoro gestito in totale autonomia. Su tali premesse, a fine 2012 è stato firmato tra UNIREC e le tre principali organizzazioni sindacali nazionali (FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL e UILTUCS UIL), un protocollo nazionale di intesa (il primo dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero) che disciplina in modo dettagliato l’applicazione delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto nel settore del recupero crediti. Il Protocollo d’intesa: • conferma nel quadro di un accordo sindacale come il contratto degli operatori telefonici sia efficacemente ricondotto alla tipologia del contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa reso nella modalità a progetto data la natura dell’attività svolta. • riconosce la professionalità degli operatori del settore recupero crediti, descrivendo le peculiarità della figura in una apposita declaratoria che descrive le caratteristiche dell’operatore telefonico per la tutela del credito; • tutela la stabilità dei rapporti riconoscendo ai collaboratori un diritto ad un rinnovo del contratto qualora il progetto sia stato efficacemente realizzato; • garantisce ai collaboratori un regime di wellfare, ossia un’assicurazione sanitaria, non prevista normativamente, al fine di assicurare maggiori tutele ai collaboratori; • definisce i criteri per determinare i compensi da corrispondere ai collaboratori, alla luce di quanto stabilito dalla Legge Fornero. In particolare – anticipando le scelte del Governo fatte nella bozza di delega relativa alla nuovo Riforma – il citato Protocollo prevede il riconoscimento ai collaboratori di una tariffa oraria commisurata alle ore di attività progettuale svolta, in linea con i nuovi principi introdotti sul tema dalla Riforma Fornero, ed impiegando come CCNL di riferimento il CCNL Studi Professionali (livello 4S). Specificità del settore dei phone collection center L’ampia diffusione della tipologia contrattuale in oggetto nel settore del recupero crediti telefonico è riconducibile alla maggiore flessibilità organizzativa che la stessa consente. Flessibilità necessitata dalla estrema “volatilità” delle commesse: di regola, infatti, i contratti di appalto hanno durata al massimo annuale, senza clausola di rinnovo tacito e senza previsione di minimi di affidamento garantiti. Il ricorso alle collaborazioni a progetto è in linea con le disposizioni di cui alle circolari ministeriali 17/2006 e la 14/2013, secondo le quali i servizi di contatto outbound (quando il cliente/debitore è destinatario del contatto) possono essere svolti da collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto, purché questi in autonomia possano autodeterminare il proprio ritmo di lavoro, sulla base di progetti specifici attuati ed in vista di un risultato predeterminato. Il tutto sempre nel rispetto di forme di coordinamento stabilite dalle stesse circolari ministeriali: organizzazione in fasce di disponibilità delle postazioni; uso di un software di supporto; presenza di un assistente di sala, con funzioni di ausilio. Urge, in definitiva, sottolineare le peculiarità del settore e l’impegno che le società aderenti a questa Associazione hanno dedicato alla corretta impostazione dei rapporti di collaborazione nel settore. UNIREC – la nostra proposta Oggi la paventata eliminazione delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto è fonte di incertezza e di grande preoccupazione sia per le imprese di recupero crediti, che per gli stessi operatori, i quali temono di perdere il lavoro, considerato che le imprese potrebbero non riuscire a sostenere gli impegni e gli oneri connessi alla nuova riforma (memori altresì di quanto è successo all’indomani della Riforma Fornero). Ci preme ribadire con forza che la salvaguardia dell’impiego dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto nel settore del recupero crediti è del tutto in conformità con i fini espressi nel disegno di legge delega approvato dal Senato ed oggi all’esame della Camera. Ed infatti: 1. il ricorso a questa tipologia contrattuale nel nostro settore risulta coerente con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale (il riferimento è all’art. 1, comma 7, lett. a) del ddl. in esame). Le medesime considerazioni sono state effettuate dal Legislatore già all’indomani della Riforma Fornero: la Legge è stata subito modificata dal Decreto Sviluppo. L’art. 24- bis del predetto Decreto ha infatti modificato l’art. 61 del 2 D.Lgs. 276/2003 per “premettere” all’art. 61 che “la disciplina dei call center outbound rimane ferma” (“Fermo restando …”) rispetto alla medesima Riforma ed alla disciplina del contratto a progetto. L’art. 24-bis stabilisce infatti che il ricorso ai contratti a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Ulteriormente, vista la rilevanza del tema, il D.L. n 76/2013 ha sancito, con norma interpretativa, l’applicabilità della disciplina del Decreto Sviluppo sia all’attività di vendita sia all’attività di servizi. 2. Il Protocollo citato – come detto – ha già previsto e disciplinato le collaborazioni in conformità con quanto oggi previsto dalla legge delega che all’art. 1, co. 7, lett. f. stabilisce l’introduzione del compenso orario minimo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. * * * Sulla base di queste premesse, considerato che è tuttora vigente un ACCORDO NAZIONALE STIPULATO CON I SINDACATI maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, la modalità con cui preservare le specificità di settore potrebbe essere l’impiego di una formula di pari tenore di quella del 24-bis, che isola e pone a parte, rispetto alle nuove previsioni legislative, il settore dei call center outbound: “Ferma restando la disciplina delle attività di vendita di beni e dell’attività di servizi realizzate attraverso call center outbound il ricorso a contratti a progetto è consentito sulla base delle modalità e del corrispettivo definiti dalla specifica contrattazione collettiva nazionale e aziendale …………”. In altre parole, con tale formulazione si farebbe salva la possibilità, anche tramite accordi interni alle aziende, di disciplinare aspetti caratteristici delle collaborazioni in modo da “ritagliare” la disciplina delle singole realtà lavorative sulla base delle esigenze dei lavoratori e delle singole imprese. * * * L’Associazione è ovviamente disponibile ad un confronto più approfondito in tutte le sedi istituzionali su queste tematiche, di strettissima attualità per gli imprenditori in Italia, anche attraverso la partecipazione a tavoli opportunamente convocati dal Ministero del Lavoro e da tutte le parti politiche. Con l’auspicio che si voglia tenere in considerazione quanto sopra, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti. Roma, 19 novembre 2014 ___________________________ Il Presidente Gianni Amprino 3
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