Informativa del 29 gennaio 2015 P a g . 1 di 3 Informativa 10/2015 Oggetto INVESTMENT COMPACT: LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 3/2015 Sommario Riforma delle banche popolari – Portabilità dei conti correnti – Riforma SACE – Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese – Incentivi alle PMI innovative – Patent Box ad ampio raggio – Misure a favore dei fondi di credito Contenuto Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 20 gennaio 2015 il Decreto legge “Disposizioni urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (cd. “Investment compact”), contenente misure urgenti finalizzate al riordino del sistema bancario e al rilancio degli investimenti soprattutto per le piccole-medie imprese. Di seguito si illustrano sinteticamente i lineamenti delle principali novità apportate dal Decreto legge. 1. RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI Tale riforma prevede che le 10 banche popolari di maggiori dimensioni (cioè con un attivo superiore agli 8 miliardi di euro) debbano trasformarsi in società per azioni entro 18 mesi, mentre le altre banche manterranno la loro “vocazione territoriale”. La divisione degli istituti di credito popolari in due fasce ha l’obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario europeo. 2. PORTABILITÁ DEI CONTI CORRENTI Con le misure introdotte dal Decreto, lo spostamento dei conti correnti sarà più semplice e senza spese. La misura prevede che le banche debbano trasferire il conto in 15 giorni, senza spese per il cliente e con un eventuale risarcimento in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità presente sul conto al momento della richiesta del trasferimento. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Informativa del 29 gennaio 2015 P a g . 2 di 3 3. RIFORMA SACE Con l’obiettivo di rafforzarne l’attività, a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana e la sua competitività, si autorizza il gruppo assicurativo-finanziario SACE a costituirsi come banca, potendo svolgere l’esercizio del credito diretto. L’attività dovrà essere autorizzata dalla Banca d’Italia nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali emanate in materia. 4. SOCIETÁ DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE Tale società è di supporto al riequilibrio finanziario e al consolidamento industriale delle realtà imprenditoriali italiane che affrontano un periodo di momentanea difficoltà patrimoniale, ma con buone prospettive di crescita. Il capitale della società sarà interamente sottoscritto dagli investitori istituzionali e professionali mediante l’emissione di azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato. 5. INCENTIVI ALLE PMI INNOVATIVE Il D.L. introduce la nuove figura delle PMI innovative (piccole e medie imprese non quotate), con apposita sezione del registro imprese, le quali usufruiranno della disciplina già prevista per le startup innovative. Per essere “innovative” le PMI dovranno rispondere ad almeno due dei seguenti requisiti: - Spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 3% del maggior valore tra fatturato e costo di produzione; - Impiego di personale altamente qualificato, pari almeno ad 1/5 del totale della forza lavoro; - Detenzione, licenza o deposito di almeno un brevetto o software registrato. 6. PATENT BOX AD AMPIO RAGGIO Il D.L. modifica il nuovo regime del “patent box”, estendendolo anche ai marchi commerciali. Tale regime, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede una tassazione agevolata dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali conseguiti dalle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo. 7. MISURE A FAVORE DEI FONDI DI CREDITO Per consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui fruiscono i loro principali competitor europei, allineando così la normativa italiana a quella di altri Paesi (come Francia e Germania), viene ampliata l’esenzione da ritenuta a tutti i proventi percepiti dai fondi che possono fare credito diretto alle imprese, eliminando la Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] Informativa del 29 gennaio 2015 P a g . 3 di 3 limitazione che prevedeva l’esenzione solo per i fondi che non facevano ricorso alla leva finanziaria. La limitazione, infatti, riduce l’accesso alla liquidità internazionale visto che la maggior parte dei credit funds si finanziano anche attraverso il debito per ottimizzare la propria struttura del capitale. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti. Studio Brunello e Partner Giorgia Franceschetto Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected]
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