Circolare 10 2015 - Investment compact

Informativa del 29 gennaio 2015
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Informativa
10/2015
Oggetto
INVESTMENT COMPACT: LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 3/2015
Sommario
Riforma delle banche popolari – Portabilità dei conti correnti –
Riforma SACE – Società di servizio per la patrimonializzazione
e la ristrutturazione delle imprese – Incentivi alle PMI
innovative – Patent Box ad ampio raggio – Misure a favore
dei fondi di credito
Contenuto
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 20 gennaio 2015 il Decreto legge “Disposizioni
urgenti per il sistema bancario e gli investimenti” (cd. “Investment compact”), contenente
misure urgenti finalizzate al riordino del sistema bancario e al rilancio degli investimenti
soprattutto per le piccole-medie imprese.
Di seguito si illustrano sinteticamente i lineamenti delle principali novità apportate dal
Decreto legge.
1. RIFORMA DELLE BANCHE POPOLARI
Tale riforma prevede che le 10 banche popolari di maggiori dimensioni (cioè con un
attivo superiore agli 8 miliardi di euro) debbano trasformarsi in società per azioni entro 18
mesi, mentre le altre banche manterranno la loro “vocazione territoriale”. La divisione
degli istituti di credito popolari in due fasce ha l’obiettivo di rafforzare il settore bancario e
adeguarlo allo scenario europeo.
2. PORTABILITÁ DEI CONTI CORRENTI
Con le misure introdotte dal Decreto, lo spostamento dei conti correnti sarà più semplice
e senza spese. La misura prevede che le banche debbano trasferire il conto in 15 giorni,
senza spese per il cliente e con un eventuale risarcimento in misura proporzionale al
ritardo e alla disponibilità presente sul conto al momento della richiesta del trasferimento.
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3. RIFORMA SACE
Con l’obiettivo di rafforzarne l’attività, a supporto dell’export e dell’internazionalizzazione
dell’economia italiana e la sua competitività, si autorizza il gruppo assicurativo-finanziario
SACE a costituirsi come banca, potendo svolgere l’esercizio del credito diretto. L’attività
dovrà essere autorizzata dalla Banca d’Italia nel rispetto delle normative internazionali,
europee e nazionali emanate in materia.
4. SOCIETÁ DI SERVIZIO PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE
IMPRESE
Tale società è di supporto al riequilibrio finanziario e al consolidamento industriale delle
realtà imprenditoriali italiane che affrontano un periodo di momentanea difficoltà
patrimoniale, ma con buone prospettive di crescita. Il capitale della società sarà
interamente sottoscritto dagli investitori istituzionali e professionali mediante l’emissione di
azioni, alcune delle quali possono godere anche della garanzia dello Stato.
5. INCENTIVI ALLE PMI INNOVATIVE
Il D.L. introduce la nuove figura delle PMI innovative (piccole e medie imprese non
quotate), con apposita sezione del registro imprese, le quali usufruiranno della disciplina
già prevista per le startup innovative. Per essere “innovative” le PMI dovranno rispondere
ad almeno due dei seguenti requisiti:
-
Spese di ricerca e sviluppo pari almeno al 3% del maggior valore tra fatturato e
costo di produzione;
-
Impiego di personale altamente qualificato, pari almeno ad 1/5 del totale della
forza lavoro;
-
Detenzione, licenza o deposito di almeno un brevetto o software registrato.
6. PATENT BOX AD AMPIO RAGGIO
Il D.L. modifica il nuovo regime del “patent box”, estendendolo anche ai marchi
commerciali. Tale regime, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, prevede una tassazione
agevolata dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali conseguiti dalle
imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
7. MISURE A FAVORE DEI FONDI DI CREDITO
Per consentire alle imprese italiane di beneficiare di tutti gli strumenti finanziari di cui
fruiscono i loro principali competitor europei, allineando così la normativa italiana a quella
di altri Paesi (come Francia e Germania), viene ampliata l’esenzione da ritenuta a tutti i
proventi percepiti dai fondi che possono fare credito diretto alle imprese, eliminando la
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limitazione che prevedeva l’esenzione solo per i fondi che non facevano ricorso alla leva
finanziaria. La limitazione, infatti, riduce l’accesso alla liquidità internazionale visto che la
maggior parte dei credit funds si finanziano anche attraverso il debito per ottimizzare la
propria struttura del capitale.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti.
Studio Brunello e Partner
Giorgia Franceschetto
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