SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 Disposizioni Tecniche di Funzionamento Modalità e condizioni tecnico-operative utilizzate per il Servizio di Scambio sul Posto e per il Servizio di Scambio senza l’obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo Versione 4.0 1 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 Indice Aggiornamenti ................................................................................................................................................. 3 Premessa .......................................................................................................................................................... 4 Definizioni e acronimi ...................................................................................................................................... 4 Riferimenti normativi ....................................................................................................................................... 5 1 Obblighi dell’Utente dello scambio ..................................................................................................... 6 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 Adempimenti in capo agli USSP .............................................................................................. 6 Centrali ibride ........................................................................................................................... 6 Cogenerazione ad alto rendimento .......................................................................................... 6 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell’impianto ................................ 6 Variazione coordinate bancarie ................................................................................................ 6 Variazione dell’Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica ............................................. 7 2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei punti dalla convenzione di Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo (SSA) ............................................. 7 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 3 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE .......... 9 3.1.1 3.1.2 4 Operatori con partita IVA .......................................................................................................... 9 Operatori senza partita IVA .................................................................................................... 10 Misura dell’energia elettrica ............................................................................................................... 12 4.1 5 Presentazione delle istanze ..................................................................................................... 7 Modalità di presentazione e configurazione minima ................................................................ 7 Inserimento di un punto su una convenzione attiva ................................................................. 8 Esclusione punti dal contratto di scambio sul posto senza obbligo di coincidenza dei punti .. 8 Indisponibilità delle misure ..................................................................................................... 12 Tempistica di presentazione delle istanze e gestione del contratto di dispacciamento ............. 12 5.1 Data di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto..... 12 5.2 Gestione del periodo di permanenza nel contratto di dispacciamento del GSE in assenza di una convenzione ................................................................................................................................... 12 6 Modalità di contestazione ................................................................................................................... 13 2 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 Aggiornamenti Rispetto al precedente testo del 31 marzo 2012, sono stati apportati i seguenti aggiornamenti: riferimenti normativi; definizione di USSP in virtù della Deliberazione 578/13/R/eel paragrafo 1.1.2 “Cogenerazione ad alto rendimento” relativamente alla liquidazione del conguaglio; paragrafo 1.1.4 “Variazione coordinate bancarie” con l’indicazione della nuova procedura per la modifica dell’IBAN; paragrafo 1.1.5 “Variazione dell’Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica”. Modifiche introdotte dalla deliberazione 570/12/R/efr; paragrafo 2.1.1 “Modalità di presentazione e configurazione minima” relativa alla presentazione delle istanze e alla remunerazione dell’energia immessa per punti non ricompresi in convenzione; capitolo 3 “Regolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE”. Esplicitazione delle tempistiche e di alcune definizioni; capitolo 5 “Tempistica di presentazione delle istanze e gestione del contratto di dispacciamento”; capitolo 6 “Modalità di contestazione”. Nuova modalità di segnalazione delle contestazioni delle partite commerciali. 3 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 Premessa Le disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), sono state predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. per disciplinare e agevolare le attività degli Utenti dello scambio sul posto (USSP) in relazione all'attuazione della convenzione stipulata ai sensi del Testo integrato dello scambio sul posto (TISP), allegato alla deliberazione570/2012/R/eel. L’USSP è tenuto a conoscerle e a rispettarne il contenuto. Le DTF, soggette a integrazioni e variazioni sulla base della normativa vigente e delle modalità di attuazione della stessa, regolano i seguenti argomenti: accesso e funzionamento dell’applicazione web predisposto ai sensi dell’art. 3, comma 6 TISP; comunicazione dei dati caratteristici degli impianti che accedono al meccanismo dello scambio sul posto; comunicazione dei dati propedeutici alla regolazione del contributo di scambio sul posto; fatturazione e pagamento. Definizioni e acronimi Anno “a” – generico anno di competenza. L'espressione (a+1, a+2, ecc.) indica il primo, il secondo o l'ulteriore anno successivo a quello (a) di riferimento. Applicazione web – interfaccia informatica utilizzata per la gestione dei rapporti tra GSE e USSP in relazione alla regolazione dei rapporti contrattuali ed economici intercorrenti. Contributo in conto scambio (Cs) in acconto/conguaglio – ammontare espresso in Euro determinato dal GSE semestralmente/annualmente, in relazione alle caratteristiche tecniche dell’unità produttiva e alla rilevazione dell’energia elettrica immessa e prelevata dalla rete nel corso di un semestre e dell’anno. Giorni lavorativi sulla piazza di Roma – per giorno lavorativo si intende un giorno compreso tra lunedì e venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili. In particolare, si considerano festivi i giorni: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile (Anniversario della liberazione), 1° maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Fondazione della Repubblica), 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre. Istanza – richiesta inviata al GSE mediante applicazione web con la quale l’USSP richiede la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile a quella prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione. Numero pratica – codice assegnato dal GSE a ogni istanza. L’USSP è tenuto a citare tale codifica nella corrispondenza indirizzata al GSE (esempio: SSP000001 o SSA000001). SSA – Scambio senza obbligo di coincidenza fra punto di immissione e di prelievo SSP – Scambio sul posto Unità produttiva – insieme dei gruppi di generazione che utilizzano una unica fonte primaria e un unico punto di immissione, entrati in esercizio alla stessa data USSP – Utente dello scambio sul posto è identificato con il titolare (persona fisica, società di persone, società di capitali) della convenzione che ha la disponibilità di uno o più impianti per i quali ha richiesto e ottenuto l’ammissione al regime di scambio sul posto. L’Utente dello scambio è altresì il titolare del codice POD ed è controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di connessione degli impianti. Regole tecniche – parte integrante della delibera di riferimento in cui vengono riportati i criteri di determinazione delle componenti del Cs, i flussi di dati con le società deputate alla rilevazione ed alla trasmissione delle informazioni al GSE e le modalità di calcolo in funzione della delibera di riferimento. Sono aggiornate dal GSE e sottoposte all’approvazione della Direzione Mercati dell’AEEGSI. Le Regole tecniche sono pubblicate sul sito internet del GSE (www.gse.it). In particolare nelle presenti DTF si fa riferimento alle “Regole tecniche 2012” per la regolazione delle competenze antecedenti al 2013, alle “Regole tecniche 2013” per la regolazione delle competenze successive al 1° gennaio 2013. 4 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 Riferimenti normativi Lo scambio sul posto viene regolato dalla normativa di seguito riportata. Decreto legislativo 387/03 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Decreto legislativo 20/07 – Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE. Deliberazione 570/2012/R/eel – Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto (TISP) e sue successive modifiche e integrazioni. Deliberazione 578/2013/R/eel – Regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi semplici di produzione e consumo. Deliberazione 614/2013/R/EFR – Aggiornamento del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono allo scambio sul posto Schema Convenzione per la regolazione dello scambio sul posto – di cui il presente testo regola le modalità e criteri tecnico-operativi. 5 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel 1 Obblighi dell’Utente dello scambio 1.1 Adempimenti in capo agli USSP 1.1.1 aggiornato al: 31 marzo 2014 Centrali ibride Il Contributo in conto scambio per le centrali ibride viene calcolato ai sensi dell’articolo 8 della deliberazione 570/2012/R/efr qualora la produzione imputabile a fonte non rinnovabile sia inferiore al 5% della produzione totale. Nel caso in cui la produzione imputabile a fonte non rinnovabile sia superiore al 5% della produzione totale, il GSE remunererà l’energia immessa in rete al valore di mercato, come previsto ai sensi dell’articolo 9.3 della deliberazione 570/2012/R/efr. L’utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati in modo da fornire gli elementi utili per verificare la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 2.2, lettera a) relative al rispetto della percentuale massima imputabile a fonte non rinnovabile. 1.1.2 Cogenerazione ad alto rendimento Il Contributo in conto scambio per le centrali cogenerative viene calcolato ai sensi dell’articolo 8 della deliberazione 570/2012/R/efr qualora la produzione rispetti la condizione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) di cui all’art. 4 della deliberazione n. 42/02. Nel caso in cui tale condizione non sia rispettata, il GSE remunererà l’energia immessa in rete al valore di mercato, come previsto ai sensi dell’articolo 9.3 della deliberazione 570/2012/R/efr. L’utente dello scambio è tenuto a trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento. Il GSE non procederà alla liquidazione di acconti sul contributo in conto scambio nell’anno di competenza (a) fino a quando non sia stata verificata la condizione di cogenerazione ad alto rendimento realizzata nel corso dell’anno precedente (a-1). La liquidazione del contributo in conto scambio di conguaglio dell’anno (a-1) verrà effettuata solo a valle della valutazione della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati forniti dall’utente entro il 31 marzo dell’anno (a). 1.1.3 Variazione delle caratteristiche tecniche e di connessione dell’impianto L’Utente dello scambio fornisce al GSE i dati relativi alle variazioni relative all’impianto, alla connessione alla rete, e a qualsiasi ulteriore elemento necessario alla determinazione dell’energia e alla regolazione del contributo non appena ne viene a conoscenza. Ai fini del calcolo del contributo in conto scambio, le variazioni hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono comunicate al GSE. 1.1.4 Variazione coordinate bancarie La variazione delle coordinate bancarie dovrà avvenire esclusivamente da applicazione web. A tale proposito l’utente, dopo aver effettuato l’accesso al portale SSP/SSA nella sezione “Convenzioni esistenti” e aver selezionato la funzionalità “Variazione coordinate bancarie”, dovrà inserire il nuovo IBAN, stampare e firmare la lettera di richiesta generata dall’applicativo e ricaricarla unitamente alla copia di un documento di identità in corso di validità. La variazione sarà resa operativa entro 60 giorni dalla data di accettazione da parte del GSE. 6 aggiornato al: SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel 1.1.5 31 marzo 2014 Variazione dell’Impresa di Vendita fornitrice di energia elettrica L’Utente dello scambio è tenuto a segnalare al GSE, tramite le apposite funzionalità delle applicazioni SSP 1 ed SSA, ogni cambiamento dell’Impresa di Vendita intervenuto entro il 31 dicembre 2012. La decorrenza che l’Utente dovrà indicare nella comunicazione è obbligatoriamente coincidente con il primo giorno del mese in cui l’utenza è presa in carico dal nuovo fornitore di energia elettrica. Si evidenzia che l’indicazione puntuale e tempestiva di ogni variazione nell’Impresa di Vendita è necessaria per il corretto calcolo del contributo in conto scambio Cs. ATTENZIONE: Per i periodi precedenti al 31 dicembre 2012, la mancata segnalazione da parte dell’USSP del passaggio da un’impresa di vendita ad un’altra, la segnalazione di un’impresa di vendita diversa dalla reale fornitrice di elettricità ovvero un’indicazione non corretta del mese di decorrenza della nuova impresa di vendita comportano l’impossibilità, per il GSE, di procedere al calcolo del contributo in conto scambio Cs di conguaglio e la conseguente necessaria sospensione del rapporto contrattuale fino al momento di correzione dell’anomalia. L’USSP non deve indicare variazioni delle imprese di vendita che si siano verificate successivamente al 31 dicembre 2012. 2 Regole di inserimento, permanenza ed esclusione dei punti dalla convenzione di Scambio senza obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo (SSA) 2.1 Presentazione delle istanze 2.1.1 Modalità di presentazione e configurazione minima La richiesta di una nuova istanza mediante l’applicazione SSA può avvenire esclusivamente fra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno. In tale finestra temporale l’USSP dovrà inserire e salvare all’interno dell’applicazione i dati caratteristici dei POD che intende inserire in convenzione. In particolare gli impianti sottesi a ciascun POD: devono essere in esercizio, ovvero devono essere connessi alla rete elettrica; devono essere stati convalidati su Gaudì dal Gestore di rete; non devono risultare inclusi in altri contratti con il GSE o di mercato libero. ATTENZIONE: ai fini dell’inclusione del punto in convenzione, il GSE procederà alla valutazione della data in cui l’USSP ha proceduto a inserire e salvare sull’applicazione SSA il POD. Regole decorrenza convenzione SSAsarà nelpari periodo transizione La decorrenza commerciale della Convenzione alla più di recente fra le “date di inserimento” di tutti i punti ricompresiistanza nell’istanza. Presentazione 1/1/2010 a 31/12 1/1 a+1 31/12 1/1 a+2 prelievo misto immissione Data minima decorrenza Data lancio calcoli Cs su anno a Data lancio calcoli Cs su anno a+1 Regola per decorrenza convenzione SSA Data decorrenza convenzione DDC >= 1/1/2010 >= [data più recente dei punti inseriti nel perimetro] 1 Si registra un cambiamento nell’Impresa di Vendita ogniqualvolta l’Utente decida di rivolgersi a un diverso fornitore di energia elettrica rispetto a quello indicato originariamente nella convenzione stipulata con il GSE. 7 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 La configurazione minima per sottoscrivere una Convenzione in SSA prevede una configurazione minima con: almeno un punto in immissione e un punto in prelievo; almeno un punto misto e un altro punto (indifferentemente in immissione, in prelievo, misto). La configurazione minima garantisce la presenza delle condizioni tecniche in mancanza delle quali non è possibile procedere al calcolo e all’erogazione del contributo in conto scambio (Cs) per convenzioni in cui non vi è obbligo di coincidenza tra i punti di immissione e di prelievo. ATTENZIONE: nella valutazione dell’insieme dei punti da inserire in una stessa convenzione, è opportuno fare particolare attenzione alla “data inserimento punto in convenzione” in quanto la decorrenza del rapporto contrattuale sarà determinata con riferimento alla data più recente tra quelle indicate. Si precisa, pertanto, che l’energia scambiata con la rete, nel periodo intercorrente tra la prima e l’ultima delle date relative ai vari punti inseriti, non potrà essere liquidata attraverso la convenzione stipulata con l’applicazione SSA. L’utente che desideri che tale energia sia remunerata dal GSE, dovrà presentare anticipatamente, per ciascun singolo punto, una separata domanda di SSP o RID che, fermi restando i tempi tecnici necessari per l’attivazione e la disdetta, dovrà essere chiusa prima di procedere alla ricomprensione del punto nell’unica convenzione SSA. 2.1.2 Inserimento di un punto su una convenzione attiva Può essere inserito un nuovo punto di connessione su una convenzione già attiva esclusivamente nel mese di gennaio. Valgono le medesime regole di cui al precedente paragrafo § 2.1.1. Per tale motivo qualsiasi impianto entrato in esercizio in data successiva al 31 gennaio non potrà essere inserito fino all’anno successivo. 2.1.3 Esclusione punti dal contratto di scambio sul posto senza obbligo di coincidenza dei punti Uno o più punti presenti in convenzione possono essere esclusi in un qualsiasi giorno dell’anno. Il perimetro di riferimento per la convenzione verrà ridotto dei punti esclusi. Nel caso in cui l’esclusione del punto determini il venir meno della configurazione minima, tale operazione comporterà automaticamente la chiusura della convenzione. 8 aggiornato al: SCAMBIO SUL POSTO Esclusione di un punto dalla convenzione Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel 1/1/2010 a 31/12 1/1 Punti compresi nella convenzione SSA1 a+1 31/12 1/1 31 marzo 2014 a+2 Perimetro della convenzione configurato per durata permanenza dei singoli punti Periodo da contrattualizzare con convenzione diversa da SSA ad es. con SSP Data lancio calcoli Cs su anno a+1 Data lancio calcoli Cs su anno a 3 RegolaRegolazione economica del servizio di scambio sul posto e copertura dei costi del GSE per l’esclusione di un punto dalla convenzione L’esclusione di un punto dalla convenzione non comporta la necessità di chiudere l’intera convenzione e deve essere possibile eliminare il punto in uno Attraverso web, il GSE determina e rende disponibili all’USSP le informazioni relative al specifico giornol’applicazione del mese contributo in avrà conto scambio e data di conguaglio. La convenzione un perimetro che adi faracconto data da quella è ridotto. E’ quindi necessario avere una configurazione del perimetro. Gli USSP non soggetti all’obbligo di emissione della fattura, a seguito della pubblicazione dei corrispettivi, non dovranno compiere alcuna operazione sull’applicazione web e la regolazione economica verrà predisposta dal GSE mediante bonifico bancario sull’IBAN indicato dall’USSP in fase di stipula della convenzione o successivamente modificato mediante la procedura di variazione delle coordinate bancarie di cui al § 1.1.4. Agli USSP soggetti all’obbligo dell’emissione della fattura, il GSE mette a disposizione, attraverso la funzionalità presente nella sezione “Fatture e pagamenti” dei portali SSP-SSA, la proposta di fattura che l’utente dovrà compilare e salvare. In entrambi i casi si specifica quanto segue: Contributo in acconto (attualmente previsto solo per SSP) Il GSE pubblica sull’applicazione web gli importi del contributo Cs di acconto entro i termini riportati nel § 3.1.3. Per importi inferiori a 15 Euro, il corrispettivo sarà visualizzato in stato “Sotto soglia” e verrà liquidato unicamente nel momento in cui la somma degli importi da pagare superi la suddetta soglia. Contributo a conguaglio Il GSE pubblica sull’applicazione web l’importo del contributo Cs di conguaglio entro i termini riportati nel § 3.1.3. Ai fini del pagamento del contributo in conto scambio si distinguono i seguenti soggetti: 1. USSP con partita IVA per i quali il pagamento è subordinato all’emissione di una fattura 2. USSP senza partita IVA per i quali il pagamento non è subordinato all’emissione di una fattura. 3.1.1 Operatori con partita IVA Gli operatori titolari di partita IVA sono tenuti all’emissione di una fattura nei confronti del GSE. La normativa attualmente in vigore prevede che tutti coloro che esercitano attività commerciali siano assoggettati al regime IVA. La proposta di fattura contiene le seguenti informazioni: 1. dati anagrafici del produttore; 2. dati anagrafici del GSE; 3. importo del contributo in conto scambio relativo al semestre di competenza o all’anno di competenza (a); 9 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 4. importo derivante dalla vendita di energia elettrica eccedentaria prodotta dagli impianti per i quali l’USSP abbia esercitato tale opzione entro il 31 gennaio dell’anno (a+1) successivo all’anno di competenza (a) [solo per Cs di conguaglio]; 5. aliquota IVA e ammontare dell’IVA; 6. ammontare totale imponibile e ammontare totale fattura (imponibile + IVA); 7. altri elementi caratterizzanti la fattura (iscrizione registro CCIAA, numero REA, ecc.); 8. Codice IBAN per accredito (IBAN indicato dall’USSP in fase di stipula della convenzione o successivamente modificato mediante la procedura di variazione delle coordinate bancarie di cui al § 1.1.4). Il produttore dovrà trasformare la proposta di fattura in una propria fattura entro il 10° giorno calendariale dalla pubblicazione dell’importo sull’applicazione web. L’emissione della fattura nel rispetto delle tempistiche sopra indicate comporta il pagamento secondo le date riportate nello schema al § 3.1.3. In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate, fermo restando l’obbligo di procedere all’emissione della fattura secondo i medesimi criteri sopra riportati, il pagamento sarà posticipato alla scadenza successiva. Per trasformare la proposta di fattura in una propria fattura il produttore dovrà eseguire le seguenti operazioni: 1. compilare il campo obbligatorio Numero fattura riportando il numero progressivo che vorrà attribuire alla fattura secondo la propria numerazione; 2. compilare il campo obbligatorio Data fattura riportando la data di emissione della fattura secondo il formato richiesto (a tale proposito si evidenzia che non è possibile indicare una data antecedente a 120 giorni calendariali rispetto alla data di conferma della fattura); 3. selezionare l’opzione conferma invio per inviare la fattura al GSE attraverso l’applicazione web; 4. stampare direttamente copia del documento unicamente per gli usi propri (facoltativo). In caso di mancato rispetto delle tempistiche sopra indicate per l’emissione della fattura, il pagamento sarà posticipato al semestre successivo. ATTENZIONE: è importante che l’USSP verifichi i dati di fatturazione inseriti sull’applicazione web (numero fattura e data fattura) prima di procedere alla conferma e invio, in quanto successivamente non potranno più essere modificati. Il GSE ha adottato una forma di fatturazione a mezzo strumenti elettronici che non prevede l’invio presso la propria sede delle fatture cartacee. Ai fini fiscali, la selezione dell’opzione conferma invio da parte del produttore (precedente punto 3), assolve a tutti gli effetti all’invio della fattura al GSE. ATTENZIONE: le fatture emesse con modalità differenti da quelle proposte sull’applicazione web, non saranno accettate dal GSE. 3.1.2 Operatori senza partita IVA Gli operatori che non sono obbligati ad avere partita IVA non sono tenuti all’emissione di una fattura nei confronti del GSE. Per questi utenti il GSE provvederà ad emettere un bonifico che verrà accreditato sul conto corrente indicato dall’USSP in fase di stipula della convenzione o successivamente modificato mediante la procedura di variazione delle coordinate bancarie di cui al § 1.1.4 Per il dettaglio sulle tempistiche di pubblicazione del contributo in conto scambio in acconto e a conguaglio, e dei corrispettivi amministrativi, nonché per le correlate tempistiche di liquidazione economica, si rinvia al paragrafo 4.8 delle Regole Tecniche. Di seguito, tuttavia, è riportato uno schema riassuntivo con la finalità di rendere più immediata la comprensione delle singole scadenze. Le lettere minuscole indicano il mese di pubblicazione sull’applicazione web (il relativo giorno del mese è sempre al 15), le lettere maiuscole il correlato pagamento. 10 aggiornato al: SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel 31 marzo 2014 Le frecce indicano la finestra temporale in cui deve essere stata attivata la convenzione per rientrare in una determinata scadenza di pubblicazione ed erogazione. La regolazione economica avviene tenendo conto dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma. Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSP anno "a" anno "a+1" gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. Convenzioni attivate entro la fine di febbraio a A C c Convenzioni attivate tra il 1° marzo e il 31 agosto Convenzioni attivate dopo il 1° settembre ed entro il 30 novembre Pubblicazione del contributo scambio Cs in acconto a A b B a A c C b B a A c C in conto 15° giorno del mese Pubblicazione del contributo in conto 15° scambio Cs a conguaglio giorno del mese Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi 15° giorno del mese Regolazione economica del contributo in 15° giorno conto scambio Cs in acconto lavorativo del mese Regolazione economica del contributo in ultimo conto scambio a conguaglio giorno del mese Regolazione dei corrispettivi amministrativi 15° giorno lavorativo del mese Periodo di attivazione della convenzione a b c A B C b B Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi entro il 15° giorno del mese di marzo, ovvero al momento della pubblicazione del primo contributo in conto scambio in acconto. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell’USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. 11 aggiornato al: SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel 31 marzo 2014 Schema riassuntivo delle pubblicazioni e delle erogazioni dei contributi SSA anno "a" anno "a+1" gen. feb. mar. apr. mag. giu. lug. ago. set. ott. nov. dic. gen. feb. mar. apr. mag giu lug. ago. set. ott. nov. dic. X Pubblicazione del contributo in scambio Cs a conguaglio anno "a" X conto Pubblicazione dei corrispettivi amministrativi anno "a" Regolazione economica del contributo in conto scambio a conguaglio Regolazione dei corrispettivi amministrativi Periodo in cui l'inserimento di convenzione l'utente può un nuovo richiedere POD in 15° giorno del mese 15° giorno del mese ultimo giorno del mese 15° giorno lavorativo del mese dal 1° al 31 gennaio b c B C X b B c C Il GSE provvede alla fatturazione del contributo annuo a copertura dei propri costi amministrativi al momento della pubblicazione del contributo in conto scambio di conguaglio. La regolazione finanziaria delle fatture emesse dal GSE viene effettuata per mezzo di compensazione sul primo pagamento da effettuarsi a favore dell’USSP o, in caso di non capienza, sui pagamenti successivi. Con esclusione del periodo transitorio che avrà termine al 31 dicembre 2011, per impianti entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 1° febbraio dell'anno a-1 e il 31 gennaio dell'anno in corso (a), sarà possibile modificare il perimetro della convenzione esclusivamente nel mese di gennaio. Sarà riconosciuta la maggiore data tra quella di entrata in esercizio e il 1° gennaio dell'anno in corso. Per le sole convenzioni di SSA, ai normali costi amministrativi vanno aggiunti 4 (quattro) €/anno per ogni POD presente in convenzione a copertura dei costi di aggregazione delle misure. 4 Misura dell’energia elettrica 4.1 Indisponibilità delle misure Nel caso di indisponibilità dei dati che l’impresa di vendita e i gestori di rete devono produrre, il GSE effettua periodiche e automatizzate azioni di sollecito verso i soggetti coinvolti. 5 Tempistica di presentazione delle istanze e gestione del contratto di dispacciamento 5.1 Data di decorrenza della convenzione pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto Il titolare di un impianto può vedersi riconosciuta la data di decorrenza contrattuale pari alla data di entrata in esercizio dell’impianto qualora abbia espresso la volontà di aderire al servizio di scambio sul posto in occasione della comunicazione prevista dall’art. 36.4, lett. c) della deliberazione AEEG 99/08 (Tasto integrato delle connessioni attive) con cui l’USSP, richiedente, conferma (a Terna) la destinazione commerciale dell’energia elettrica immessa in rete e l’eventuale intenzione di richiedere, per una o più UP, gli incentivi previsti dalla normativa vigente, e abbia successivamente proposto istanza al GSE tramite applicazione web entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Nel caso in cui l’istanza sia proposta oltre i 60 giorni previsti dalla normativa, il GSE richiederà a Terna di svincolare l’impianto dal perimetro dello scambio sul posto al fine di permettere al titolare di regolare le immissioni di energia elettrica sulla rete con una differente modalità di cessione. In tali casi il periodo di permanenza nell’ambito del perimetro di scambio sul posto, ovvero dalla data di entrata in esercizio dell’impianto al momento in cui il GSE, tramite Terna, svincolerà l’impianto, sarà regolato economicamente utilizzando il Cei (controvalore economico dell’energia immessa in rete) previsto all’art. 5.2 del TISP. 5.2 Gestione del periodo di permanenza nel contratto di dispacciamento del GSE in assenza di una convenzione Il riconoscimento e la liquidazione economica dell’importo maturato dal titolare di un impianto che sia stato incluso nel perimetro dello scambio sul posto per un periodo limitato e in assenza di una convenzione stipulata con il GSE, avviene esclusivamente nel momento in cui il GSE abbia acquisito i riferimenti necessari a procedere al bonifico. Per tale motivo il GSE ha la necessità di acquisire tramite applicazione web i dati anagrafici del titolare e i dati amministrativi per procedere al pagamento. L’acquisizione avverrà nel momento in cui il titolare dell’impianto procederà a presentare una istanza al GSE per il medesimo impianto. 12 SCAMBIO SUL POSTO Deliberazione AEEG 570/2012/R/eel aggiornato al: 31 marzo 2014 A seguito della nuova richiesta il GSE: 6 procede alla valorizzazione economica degli importi dovuti per il periodo limitato di permanenza dell’impianto nel contratto di dispacciamento del GSE; utilizzando i dati anagrafici e amministrativi del titolare della convenzione, propone una convenzione per tale periodo limitato per la quale non è richiesta alcuna attività di accettazione; propone la nuova convenzione di scambio sul posto per il successivo periodo.. Modalità di contestazione In relazione agli importi del contributo in conto scambio erogati in acconto, poiché non vengono determinati in funzione dell’energia elettrica effettivamente immessa e prelevata dalla rete, ma sulla base di stime di produzione o potenza, l’USSP potrà segnalare al GSE eventuali anomalie (ad es.: un importo palesemente eccessivo rispetto alle dimensioni dell’impianto) che saranno analizzate e prese in carico. Diversamente, in relazione agli importi del contributo in conto scambio erogati a conguaglio, la determinazione dell’ammontare avviene sulla base dell’energia elettrica scambiata con la rete e per tale motivo la contestazione può essere effettuata puntualmente sia sull’energia che sui prezzi applicati. Le eventuali contestazioni devono essere inoltrate al GSE esclusivamente mediante il Contact Center. Non saranno prese in considerazione comunicazioni inviate mediante canali differenti. Il Contact Center potrà essere contattato direttamente attraverso i canali e-mail o telefonici indicati sul sito www.gse.it. : In particolare è necessario indicare sempre nelle proprie comunicazioni il numero di convenzione (es.: SSP0000000), l’anno di competenza relativo alla contestazione e ogni altro elemento (CENSIMP) utile ad agevolare l’identificazione della convenzione sul quale il GSE procederà ad effettuare le necessarie verifiche nonché la natura e le ragioni che hanno comportato la “contestazione” del contributo Cs. 13
© Copyright 2024 Paperzz