integrazione Protocollo procedimenti separazione e divorzio

INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI
SEPARAZIONE E DIVORZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
EMILIA
PARTE TERZA
I procedimenti ex art. 737 e segg. c.p.c. in materia di filiazione
1. Ricorso introduttivo ex art. 337 ter c.c.
Per il ricorso introduttivo si richiama l’art. 5 della Sezione Seconda Fase
Presidenziale del presente Protocollo con la modifica del termine coniugale in
“familiare” in riferimento alla domanda di assegnazione della casa.
2. Decreto di fissazione di udienza
Il decreto di fissazione di udienza sarà emesso tenendo conto dei sgeuenti
contenuti:
a) la fissazione dell’udienza di comparizione, con invito alle parti ad
essere presenti personalmente, possibilmente entro 90 giorni dal
deposito del ricorso e in giorno e orario non rientranti nell’ordinario
giorno di trattazione delle cause civili avanti il Tribunale;
b) la designazione del Giudice Delegato per la trattazione della causa e la
conduzione dell’attività istruttoria (fatta eccezione per quelle
particolari istanze per le quali sia opportuno che la decisione sia
emessa dal Collegio);
c) l’assegnazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del
ricorso e del decreto;
d) la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima dell’udienza
per il deposito di propria memoria difensiva e della documentazione
fiscale di cui all’art. 5 del presente Protocollo;
e) l’informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un
avvocato e della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello
Stato ove versi nelle condizioni di reddito previste dalla legge.
Si auspica che le parti, ove non abbiano provveduto in sede di deposito del
ricorso e di memoria difensiva, provvedano a produrre all’udienza fissata di
comparizione la documentazione di cui agli artt. 5 e 7 Sezione Seconda Fase
Presidenziale del presente Protocollo.
3. Udienza di trattazione
I provvedimenti provvisori urgenti più opportuni saranno assunti, ove
necessari, dal Collegio.
Il Giudice Delegato potrà disporre richiesta di relazione ai Servizi Sociali
territorialmente competenti o avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio che
potrà essere disposta con immediatezza in caso di necessità.
[proposta formulata all’incontro del 3 luglio 2014 ma non valutata in attesa
del confronto con i Servizi Sociali: “ Ove l’incarico di accertamenti in ordine
alla relazione tra genitori e figli sia assegnato al Servizio Sociale
territorialmente competente, il Giudice disporrà che il Servizio Sociale
informi i difensori delle parti e le parti personalmente del percorso di
indagine e trasmetta via fax o via posta elettronica ai difensori delle parti
l’elaborato, contestualmente al suo deposito in Tribunale entro il termine
assegnato. L’incarico ai Servizi Sociali potrà avere ad oggetto: 1.
ricognizione e indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione
familiare; 2. indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio
della situazione familiare.”]
4. Fase decisoria
La decisione viene assunta dal Collegio a chiusura dell’istruttoria. Il decreto
conterrà l’espressa efficacia immediata [esecutorietà] del provvedimento.
Nella parte seconda
L’ascolto del minore
Inserire nuova normativa ( Protocollo di Verona)
PREMESSO
- che il decreto legislativo n. 154/2013 recante “Revisione delle disposizioni
vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’art 2 della legge 10 dicembre
2012 n. 219 ha introdotto l’art. 336 bis c.c. e l’art. 38 disp. Att. C.c., al fine di
regolare l’audizione del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati
provvedimenti che lo riguardano;
- che nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo si è
specificato che: La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
Novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio
1991 n. 176) in particolare l’art 12, prevede il diritto del minore ad essere
ascoltato; l’ascolto del minore è presente altresì nella Convenzione dell’Aja
del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei
minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994 n. 64); anche la Convenzione
dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata
in Italia con legge 24 dicembre 1998 n. 476) ha previsto che le adozioni
possano avere luogo soltanto se, tra l’altro, siano stati presi in considerazione
i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25
febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003 n. 77) è previsto che al
minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di
diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano
essere riconosciuti una serie di diritti quali: a) il diritto di ricevere
informazioni b) il diritto di essere consultato e di esprimere la propria
opinione c) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni
decisione; il regolamento CE n.. 2201/2003 contiene espressi riferimenti
all’ascolto del minore (art. 1 par. 2; art. 23 lett. B; art.41 par. 2 lett c; art. 42
par.2 lett.a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006
ha previsto che nell’ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare
i provvedimenti relativi ai figli minori, il Giudice disponga l’ascolto del figlio
che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di
discernimento (norma applicabile anche ai procedimenti di divorzio, di
annullamento del matrimonio e in quelli per l’affidamento di figli nati fuori
dal matrimonio). Sull’ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite
della Corte di cassazione (Cass. 21 ottobre 2009 m. 22238) affermando:
“Costituisce quindi violazione del principio del contradditorio e dei principi
del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato
in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori
che sono in gioco nella vertenza e avrebbero necessaria la loro audizione…..”
L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in
ordine al loro affidamento ai genitori, è divenuta comunque obbligatoria con
l’art 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo
del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 Aprile 2007 n.
9094, e 18.3.2006 m. 6081), per cui “ad essa deve procedersi, salvo che possa
recare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma
sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte”;
- le nuove disposizioni introdotte dal D.lvo n. 154/2013 recepiscono sia i
principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema
Corte sul tema, sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli
per l’audizione dei minori.
AL N. 2 INFORMAZIONE
AGGIUNGERE IL SEGUENTE TESTO DOPO LA PAROLA
“DICHIARAZIONI” 2precisando altresì che le stesse non sono vincolanti per
il Giudice e che gli esiti del procedimento potranno anche non essere
conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso”
DOPO IL N. 8 INTITOLATO “ESCLUSIONE DELL’AUDIZIONE DEL
MINORE”
AGGIUNGERE
N. 9 DOVERI DI ASTENSIONE DELL’AVVOCATO
Nel pieno rispetto del codice deontologico forense i difensori delle parti
inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del
minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione
della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale
ART. 14
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
SI TRATTA DI CONFORNATRCI SULLA POSSIBILITA’ E SUL MODO
DI INSERIRE LA POSSIBILITA’ DA PARTE DEL GIUDICE DI
AVVALERSI DI UN AUSLIUIARIO
ALL’UOPO SI INVITANO GLI ASTANTI A CONSULTARE IL
RPOTCOLLO DI BOLOGNA IN MERITO
Al n. 2. Informazione
inserire dopo dichiarazioni “precisando altresì che le stesse non sono
vincolanti per il giudice e che gli esiti del procedimento potranno anche non
essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso”
dopo il n. 8. Esclusione dell’audizione del minore
aggiungere
9. Doveri di astensione dell’avvocato
Nel pieno rispetto del codice deontologico forense i difensori delle parti
inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del
minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione
della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale.
Nell’art. 14 I trasferimenti immobiliari
il Giudice può nominare un ausiliario (Protocollo Bologna)