INTEGRAZIONI AL PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PARTE TERZA I procedimenti ex art. 737 e segg. c.p.c. in materia di filiazione 1. Ricorso introduttivo ex art. 337 ter c.c. Per il ricorso introduttivo si richiama l’art. 5 della Sezione Seconda Fase Presidenziale del presente Protocollo con la modifica del termine coniugale in “familiare” in riferimento alla domanda di assegnazione della casa. 2. Decreto di fissazione di udienza Il decreto di fissazione di udienza sarà emesso tenendo conto dei sgeuenti contenuti: a) la fissazione dell’udienza di comparizione, con invito alle parti ad essere presenti personalmente, possibilmente entro 90 giorni dal deposito del ricorso e in giorno e orario non rientranti nell’ordinario giorno di trattazione delle cause civili avanti il Tribunale; b) la designazione del Giudice Delegato per la trattazione della causa e la conduzione dell’attività istruttoria (fatta eccezione per quelle particolari istanze per le quali sia opportuno che la decisione sia emessa dal Collegio); c) l’assegnazione al ricorrente del termine per la notifica al resistente del ricorso e del decreto; d) la fissazione al resistente del termine di 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di propria memoria difensiva e della documentazione fiscale di cui all’art. 5 del presente Protocollo; e) l’informazione alla parte resistente che è necessario il patrocinio di un avvocato e della possibilità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato ove versi nelle condizioni di reddito previste dalla legge. Si auspica che le parti, ove non abbiano provveduto in sede di deposito del ricorso e di memoria difensiva, provvedano a produrre all’udienza fissata di comparizione la documentazione di cui agli artt. 5 e 7 Sezione Seconda Fase Presidenziale del presente Protocollo. 3. Udienza di trattazione I provvedimenti provvisori urgenti più opportuni saranno assunti, ove necessari, dal Collegio. Il Giudice Delegato potrà disporre richiesta di relazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti o avvalersi di consulenza tecnica d’ufficio che potrà essere disposta con immediatezza in caso di necessità. [proposta formulata all’incontro del 3 luglio 2014 ma non valutata in attesa del confronto con i Servizi Sociali: “ Ove l’incarico di accertamenti in ordine alla relazione tra genitori e figli sia assegnato al Servizio Sociale territorialmente competente, il Giudice disporrà che il Servizio Sociale informi i difensori delle parti e le parti personalmente del percorso di indagine e trasmetta via fax o via posta elettronica ai difensori delle parti l’elaborato, contestualmente al suo deposito in Tribunale entro il termine assegnato. L’incarico ai Servizi Sociali potrà avere ad oggetto: 1. ricognizione e indagine conoscitiva per fornire elementi sulla situazione familiare; 2. indagine psico-sociale con compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare.”] 4. Fase decisoria La decisione viene assunta dal Collegio a chiusura dell’istruttoria. Il decreto conterrà l’espressa efficacia immediata [esecutorietà] del provvedimento. Nella parte seconda L’ascolto del minore Inserire nuova normativa ( Protocollo di Verona) PREMESSO - che il decreto legislativo n. 154/2013 recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ai sensi dell’art 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219 ha introdotto l’art. 336 bis c.c. e l’art. 38 disp. Att. C.c., al fine di regolare l’audizione del minore nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano; - che nella relazione illustrativa dello schema di tale decreto legislativo si è specificato che: La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 Novembre 1989 (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176) in particolare l’art 12, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato; l’ascolto del minore è presente altresì nella Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (ratificata con legge 15 gennaio 1994 n. 64); anche la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 in materia di adozione internazionale (ratificata in Italia con legge 24 dicembre 1998 n. 476) ha previsto che le adozioni possano avere luogo soltanto se, tra l’altro, siano stati presi in considerazione i desideri e le opinioni del minore; nella Convenzione di Strasburgo del 25 febbraio 1996 (ratificata con legge 21 marzo 2003 n. 77) è previsto che al minore, che abbia raggiunto una certa età (variabile secondo le norme di diritto interno) e che sia dotato di idonea capacità di discernimento, debbano essere riconosciuti una serie di diritti quali: a) il diritto di ricevere informazioni b) il diritto di essere consultato e di esprimere la propria opinione c) il diritto di essere informato delle eventuali conseguenze di ogni decisione; il regolamento CE n.. 2201/2003 contiene espressi riferimenti all’ascolto del minore (art. 1 par. 2; art. 23 lett. B; art.41 par. 2 lett c; art. 42 par.2 lett.a). Sulla spinta di tali strumenti internazionali, la legge n. 54/2006 ha previsto che nell’ambito dei procedimenti di separazione, prima di adottare i provvedimenti relativi ai figli minori, il Giudice disponga l’ascolto del figlio che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento (norma applicabile anche ai procedimenti di divorzio, di annullamento del matrimonio e in quelli per l’affidamento di figli nati fuori dal matrimonio). Sull’ascolto del minore si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. 21 ottobre 2009 m. 22238) affermando: “Costituisce quindi violazione del principio del contradditorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero necessaria la loro audizione…..” L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori, è divenuta comunque obbligatoria con l’art 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cassazione 16 Aprile 2007 n. 9094, e 18.3.2006 m. 6081), per cui “ad essa deve procedersi, salvo che possa recare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte”; - le nuove disposizioni introdotte dal D.lvo n. 154/2013 recepiscono sia i principi affermati nelle sentenze delle Corti sovranazionali e della Suprema Corte sul tema, sia le regole di opportunità già suggerite da alcuni protocolli per l’audizione dei minori. AL N. 2 INFORMAZIONE AGGIUNGERE IL SEGUENTE TESTO DOPO LA PAROLA “DICHIARAZIONI” 2precisando altresì che le stesse non sono vincolanti per il Giudice e che gli esiti del procedimento potranno anche non essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso” DOPO IL N. 8 INTITOLATO “ESCLUSIONE DELL’AUDIZIONE DEL MINORE” AGGIUNGERE N. 9 DOVERI DI ASTENSIONE DELL’AVVOCATO Nel pieno rispetto del codice deontologico forense i difensori delle parti inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale ART. 14 TRASFERIMENTI IMMOBILIARI SI TRATTA DI CONFORNATRCI SULLA POSSIBILITA’ E SUL MODO DI INSERIRE LA POSSIBILITA’ DA PARTE DEL GIUDICE DI AVVALERSI DI UN AUSLIUIARIO ALL’UOPO SI INVITANO GLI ASTANTI A CONSULTARE IL RPOTCOLLO DI BOLOGNA IN MERITO Al n. 2. Informazione inserire dopo dichiarazioni “precisando altresì che le stesse non sono vincolanti per il giudice e che gli esiti del procedimento potranno anche non essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso” dopo il n. 8. Esclusione dell’audizione del minore aggiungere 9. Doveri di astensione dell’avvocato Nel pieno rispetto del codice deontologico forense i difensori delle parti inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale. Nell’art. 14 I trasferimenti immobiliari il Giudice può nominare un ausiliario (Protocollo Bologna)
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