Laboratorio professionalizzante i servizi sociali nell’area minori e famiglia Università Roma Tre Dipartimento Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 20132013-2014 05 maggio 2014 Il processo penale minorile I servizi sociali della giustizia Docenti:: Alessandra Fralleoni Docenti Maria Calore Finalità generali PPM •Accertare la verità (imputabilità, capacità di intendere e di volere, grado di consapevolezza e di responsabilizzazione) •Accertare le caratteristiche e le problematiche di personalità (aspetti rilevanti della storia personale e familiare che hanno delle correlazioni con l’evento penale) e delineare un percorso di recupero. Finalità educative. Occasione educativa di attivazione o riattivazione di relazioni significative. Non deve interferire sulla continuità educativa. Attitudine responsabilizzante Principi generali PPM •Adeguatezza. Applicazione della norma processuale in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. •Minima offensività del processo. Considerando la sofferenza che il processo causa evitare di attivare interventi che prolungherebbero la permanenza del ragazzo nel sistema giudiziario per comportamenti che non richiedono di per sé un trattamento penale. •Destigmatizzazione. Ogni intervento di controllo sociale e istituzionale produce stigmatizzazione e disistima che incidono sull’identità del minore. •Residualità della detenzione. •Rapida uscita dal circuito penale per coloro che non presentano gravi deviazioni nel processo di socializzazioni. •Informazione. Comunicazione intersistemica: minore-servizi Magistraturafamiglia. Il minore è protagonista del PPM, soggetto di diritti e di bisogni. L’illustrazione al minore del PPM ha una funzione responsabilizzante. •Assistenza affettiva e psicologica PERCORSO DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE MINORILE Percorso A 1. Arresto e accompagnamento al Centro Prima Accoglienza 2. Arresto e consegna ai genitori o esercenti la potestà 3. Liberazione se l’arresto è stato eseguito fuori dei casi consentiti Il minore colto in flagranza di reato Il GIP convalida l’arresto (entro le 96 ore dall’arresto) Oppure Dispone la scarcerazione Il Gip dispone: - le misure cautelari (MC)dai 2 ai 6 mesi. Alla decorrenza dei termini dispone la liberazione e la fissazione dell’udienza preliminare Il GIP dispone: a) sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; b) decreto di archiviazione; c) si pronuncia sull’ammissibilità dell’incidente probatorio Il P.M. , concluse le indagini (su richiesta delle parti può superare i 6 mesi) presenta al GIP: richiesta di archiviazione, proscioglimento, giudizio immediato oppure di rinvio a giudizio (udienza preliminare) formulando l’imputazione. Sono avvisati della data dell’Udienza Preliminare: imputato, i genitori, l’offeso e i servizi sociali*della G.M. in collaborazione con quelli degli E.L. Al G.U.P. i servizi sociali forniscono documentazione relativa ad elementi di conoscenza del minore e di eventuali situazioni problematiche, correlazione soggetto-reato-contesto di appartenenza-storia di vita, ipotesi progettuali come possibili soluzioni da ricercare e costruire con il minore e la sua famiglia. Esiti dell’udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere (innocenza, immaturità, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, sospensione del processo per messa alla prova, estinzione del reato per esito positivo della prova), condanne (sanzioni sostitutive, pena sospesa, giudizio abbreviato), rinvio all’udienza dibattimentale per procedere ad atti integrativi delle indagini (i tempi dipendono dai T.M., a Roma circa 6 mesi), non imputabilità (il P.M. chiede l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie) L’udienza dibattimentale è limitata a pochissimi casi. Gli esiti dell’udienza dibattimentale sono gli stessi di quelli previsti per l’udienza preliminare. Percorso B Il minore è indiziato di un reato: se il reato è molto grave Percorso A; se il reato è lieve il fermo non si tramuta in arresto, il M. è denunciato all’A.G. a piede libero ed attende il giudizio (udienza preliminare). Al G.U.P. i servizi sociali forniscono documentazione relativa ad elementi di conoscenza del minore e di eventuali situazioni problematiche, correlazione soggetto-reato-contesto di appartenenza-storia di vita, ipotesi progettuali come possibili soluzioni da ricercare e costruire con il minore e la sua famiglia. Esiti dell’udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere (innocenza, immaturità, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, sospensione del processo per messa alla prova, estinzione del reato per esito positivo della prova), condanne (sanzioni sostitutive, pena sospesa, giudizio abbreviato), rinvio all’udienza dibattimentale per procedere ad atti integrativi delle indagini (i tempi dipendono dai T.M., a Roma circa 6 mesi), non imputabilità (il P.M. chiede l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie) L’udienza dibattimentale è limitata a pochissimi casi. Gli esiti dell’udienza dibattimentale sono gli stessi di quelli previsti per l’udienza preliminare SISTEMA GIUSTIZIA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI COMUNITA’ Assistente sociale Marisa Calore CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE Legge istitutiva R.D. 1404/1934 ORGANO DECENTRATO A LIVELLO REGIONALE O INTERREGIONALE DEL DGM PROGRAMMAZIONE TECNICA/ECONOMICA COORDINAMENTO SERVIZI MINORILI DIPENDENTI PROGETTAZIONE RACCORDO INTERISTITUZIONALE ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E DOCUMENTAZIONE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 1/2 1. 2. MINORI 1414-18 ANNI ARRESTATI O FERMATI PERMANENZA: MAX 96 ORE IN ATTESA UDIENZA DI CONVALIDA: possibili esiti: Liberazione in attesa di giudizio; Applicazione di una misura cautelare STRUTTURA “FILTRO” FINALIZZATA AD EVITARE L’IMPATTO CON LA STRUTTURA CARCERARIA ACCOGLIENZA E PRIMA VALUTAZIONE PSICOPSICO-SOCIALE UTILE ALLA FORMULAZIONE DELLA DECISIONE DEL GIP RACCORDO CON GLI ALTRI S.M. E DEL TERRITORIO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 2/2 E’ uno dei servizi dei centri per la giustizia minorile istituito dal D.lvo 279/89 art.9 che ospita dal momento dell’arresto fino all’udienza di convalida (per un tempo massimo di 4 giorni) i minorenni arrestati o fermati e non deve caratterizzarsi come struttura carceraria. Il personale è costituito da agenti di polizia penitenziaria, educatori del ministero, obiettori e cooperative di solidarietà. Compiti degli educatori: - accolgono il soggetto e forniscono le prime spiegazioni sulle caratteristiche del centro entrando nel merito di quello che il minorenne dovrà affrontare da quel momento in poi; - stimolano il minorenne alla riflessione ed alla rielaborazione dei fatti per attivare il processo di responsabilizzazione; - fornire informazioni sulla personalità del minore, sulla situazione familiare, sociale, e sulle risorse e prospettive delle strutture e servizi territoriali disponibili ad accoglierli al G.I.P. ed eventualmente seguire i minori sottoposti a misure cautelari non detentive ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI MINORI 1414-18 ANNI IN CUSTODIA CAUTELARE O ESPIAZIONE PENA GIOVANI FINO A 21 ANNI IN ESPIAZIONE PENA PER REATI COMMESSI DA MINORENNI GARANZIA DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA CRESCITA ATTIVITA’ SCOLASTICHE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, ANIMAZIONE CULTURALE, SPORTIVA, RICREATIVA SOSTEGNO PSICOLOGICO COMUNITA’ I CGM (art.9 448) stipulano convenzioni con comunità pubbliche o private, specializzate in campo adolescenziale e riconosciute o autorizzate dalla Regione competente GARANTISCONO L’ESECUZIONE DELLA MISURA DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITA’ IN FASE CAUTELARE (ART. 22 DPR 448/88), DI ESECUZIONE (MISURE ALTERNATIVE L. 354/75), DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO (ART. 28 DPR 448/88) Possono essere EDUCATIVE o SPECIALISTICHE STRETTA CONNESSIONE CON I S.M. UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 1/2 L’UUSSM garantisce: assistenza in ogni stato e grado del procedimento valutazione psicopsico-sociale utile a sostenere le decisioni dell’A.G. presa in carico e predisposizione di progetti nell’ambito di misure penali la promozione del lavoro di rete Assistente sociale Marisa Calore UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 2/ 2/22 Le principali prestazioni dell’USSM sono rivolte a: minori 1414-18 anni denunciati e sottoposti a procedimento penale Giovani fino a 21 anni che abbiano commesso i reati da minorenni e fino a 25 anni sottoposti ad art. 28 d.p.r. 448/88 Gli interventi a favore di adolescenti devianti sul piano giuridico sono caratterizzati da una forte centratura sulla personalità del minorenne e quindi su tutti quegli interventi di valutazione della personalità e di sostegno alla sua evoluzione Assistente sociale Marisa Calore I servizi sociali della Giustizia 1. 2. 1. 2. Due principali obiettivi: La tutela della persona sottoposta a provvedimento penale (per i minori) La promozione di percorsi individualizzati di recupero e reinserimento sociale, con ciò contribuendo alla sicurezza della comunità locale Due principali aree di intervento: intervento: Area penale interna Area penale esterna Assistente sociale Marisa Calore L’assistente sociale nella Giustizia Minorile Svolge la funzione di ““aiuto aiuto”” e “controllo “controllo educativo educativo”” finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale dell’adolescente deviante e a garanzia delle istanze di sicurezza sociale della collettività I mandati 1. Professionale:: principi Professionale principi,, valori valori,, metodologia e modelli del servizio sociale sociale;; 2. Istituzionale:: attuazione alle disposizioni dell’A Istituzionale dell’A..G. Minorile in virtù della normativa istitutiva e regolativa dell’USSM 3. Sociale:: rileva e da voce ai bisogni inascoltati dell’utenza in Sociale carico e della comunità locale Assistente sociale Marisa Calore Il lavoro con la rete rete:: la presa in carico congiunta La presa in carico dell’USSM prevede necessariamente l’attivazione delle reti siano esse informali (la famiglia, gli amici, il volontariato etc etc… …) siano esse formali i Servizi socio socio--sanitari del privato sociale e degli Enti locali locali:: Associazioni e cooperative sociali che gestiscono servizi di utilità sociale sul territorio; territorio; Servizio sociale municipale o comunale comunale;; Servizi sociali della ASL: ASL: TMSREE, SERT etc etc… … Assistente sociale Marisa Calore MISURE CAUTELARI 1/3 Nel disporre le misure cautelari il giudice deve tenere conto: Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza; Esigenza cautelari art. 274 c.p.p.: c.p.p.: pericolo di inquinamento delle prove; pericolo di fuga dell’indagato; pericolo di reiterazione del reato. Criteri di scelta delle misure art. 275 c.p.p.: c.p.p.: Idoneità, in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto; Proporzionalità, in relazione all’entità del fatto, andrà scelta la meno gravosa; Inevitabilità ed eccezionalità della custodia cautelare; Adeguatezza alla personalità del minore e alle sue esigenze educative Limiti. Le M.C. possono essere disposte solo qualora si proceda per delitti per i quali la legge stabilisce la pena non superiore nel massimo a cinque anni. Il giudice può disporre la custodia cautelare per i delitti più gravi la cui pena è superiore nel massimo a 9 anni. Le Misure cautelari 2/3 1. 2. Prescrizioni (art. (art. 20 20)): sono direttive direttive,, specifiche e commisurate alla reali risorse personali del minore ed alle opportunità del contesto di provenienza, a cui lo stesso deve attenersi, quali: quali: attività di studio o di lavoro, attività utili per la sua educazione e/o regole di condotta da rispettare. rispettare. Il giudice ascolta l’esercente la potestà genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell’attività di recupero e affida il minore al controllo e all’assistenza dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi degli E.L. Permanenza in casa (art. (art. 21 21)): obbligo di permanere presso l’abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora qualora i genitori o i parenti siano figure valide ed idonee a sostenere il recupero del minore. minore. Possono essere disposti limiti, divieti e autorizzate attività educative esterne (es. (es. scuola, sport ecc ecc..) Le Misure cautelari 3/3 3/3 3. Collocamento in comunità (art. (art. 22 22)): Il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata autorizzata.. Contestualmente può imporre specifiche prescrizioni utili per la sua educazione e al fine di non interrompere i processi educativi in atto. atto. Il responsabile della comunità collabora con i Servizio della G.M. e dell’E dell’ E.L. Il collocamento in comunità può essere disposto anche in caso di: di: arresto o fermo o mancata consegna del minore alla famiglia (art (art..18 18)). 4. Custodia cautelare (art. (art. 23 23)): è disposta dal Giudice in caso di reati di particolare gravità o allarme sociale o a fronte dell’inadeguatezza di ogni altra misura cautelare cautelare.. In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni il giudice, può, disporre la misura più cautelare più afflittiva Quando le esigenze cautelare risultano attenuate, il giudice può sostituire in ogni momento una misura con una meno afflittiva MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE Sono norme, previste dall’Ordinamento Penitenziario la cui applicazione si estende anche agli istituti minorili, emanate nel caso in cui sia stata irrogata una condanna a pena detentiva, e che la stessa non sia stata condizionalmente sospesa, per cui si apre la fase dell’esecuzione della condanna. condanna. L’affidamento in prova al servizio sociale La detenzione domiciliare La semilibertà La liberazione anticipata La remissione del debito Le licenze L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E’ un beneficio che prevede l’espiazione della pena in regime di libertà per le pene detentive inflitte non superiori a tre anni (quattro nei confronti di persona tossicodipendente) tossicodipendente).. Può essere applicata anche su pena residua residua.. In caso di esito positivo della prova viene estinta la pena. pena. L’affidato sottoscrivere un verbale di obblighi che includono prescrizioni:: 1. a favore delle vittime del reato commesso prescrizioni commesso;; 2. per il puntuale adempimento degli obblighi familiari familiari.. BENEFICI 1/2 Sospensione condizionale della pena L’istituto prevede la rinunzia dello Stato alla sua potestà punitiva, ma subordinatamente alla condizione che l’imputato mantenga una condotta irreprensibile per un certo periodo di tempo tempo.. Trascorso tale termine il reato è estinto e non ha luogo l’esecuzione della pena. pena. Non viene concesso concesso:: se la pena inflitta supera i due anni di arresto o di reclusione;; reclusione il reo non sia delinquente abituale; abituale; la sospensione non sia già stata concessa BENEFICI 2/2 2/2 Il Perdono Giudiziale è un istituto giuridico consistente nella facoltà data al giudice di astenersi dal pronunciare condanna o dal disporre il rinvio a giudizio nei confronti di un minore degli anni 18 che sia riconosciuto colpevole di determinati reati. reati. L’istituto, previsto esclusivamente per i minorenni, è stato introdotto dal codice penale vigente all’art. all’art. 169 codice penale Il perdono giudiziale è considerato come causa estintiva del reato La sospensione del procedimento e la messa alla prova art. 28 DPR 448/88 1/4 Beneficio soggettivo (non viene cioè concesso a tutti) concesso su valutazione del giudice e in presenza di condizioni di personalità favorevoli Sospende o annulla la condanna, permette a chi ne usufruisce di non essere condannato È causa estintiva del reato, dà diritto anche alla cancellazione della denuncia dal terminale del Ministero degli Interni e delle forze dell’ordine che hanno eseguito l’arresto Può essere concesso solo ai minorenni o ai maggiorenni che hanno commesso il reato da minorenni, non ci sono reati ostativi alla concessione, previo accertamento da parte del giudice, della sussistenza del reato e della responsabilità del minore.. Non può essere applicata in caso di immaturità minore La sospensione del procedimento e la messa alla prova art. 28 DPR 448/88 2/4 Il giudice: giudice: accerta la volontà dell’imputato di collaborare, la sua capacità di essere consapevole del disvalore sociale del reato che ha commesso e il suo desiderio di essere messo alla prova. prova. Non può essere messo alla prova nessuno contro la propria volontà volontà.. prima della pronuncia dà incarico ai servizi sociali di valutare la reale fattibilità dell’applicazione del beneficio e, nel caso che le valutazioni siano positive, di predisporre un progetto. progetto. In caso di accoglimento del progetto, il giudice stabilisce il periodo di durata della messa alla prova. prova. La sospensione del procedimento e la messa alla prova art. 28 DPR 448/88 3/4 Nel progetto devono essere presenti almeno questi tre tipologie di attività: attività: Attività di studio o lavoro; Attività di volontariato: Colloqui con il servizio sociale Queste attività sono calibrate in relazione alla personalità del minore, alle sue potenzialità, alle risorse familiari e ambientali Per l’applicazione di questo istituto i servizi minorili della giustizia sono chiamati a collaborare con i servizi del territorio La sospensione del procedimento e la messa alla prova art. 28 DPR 448/88 4/4 4/4 Esito Decorso il periodo di sospensione il giudice che ha emesso il provvedimento sospensivo valuta l’esito della prova sulla base del comportamento tenuto dal minorenne e dell’evoluzione della sua personalità attraverso la relazione di servizio sociale ed i verbali dei colloqui effettuati con i giudici onorari Se il risultato raggiunto è positivo il giudice dichiara estinto il reato Se la valutazione è negativa (non è stato avviato alcun processo di reale cambiamento) il GUP effettua rinvia a giudizio, applica la sanzione sostitutiva, concede il perdono Normativa di riferimento R.D.L. 1404 del 20 luglio 1934 “Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni” D.P.R. 448 del 22 settembre 1988 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” D.L. 272 del 13 maggio 1989 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 448/88” Legge 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” Assistente sociale Marisa Calore GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI NEL PPM TRIBUNALE PER I MINORENNI GIP Giudice Per le IndaginiPreliminari Organo monocratico GUP Giudice Per l’Udienza Preliminare Il presidente, 2 giudici onorari, Il pubblico ministero GUD Giudice Per l’Udienza Dibattimentale Il presidente, 2 giudici a latere, 2 giudici onorari, il PM MdS Magistrato di Sorveglianza Organo monocratico TdS Tribunale di Sorveglianza Il presidente, 2 giudici onorari, 1 giudice a latere CdA Sezione di Corte di Appello per minorenni Il presidente, 2 giudici relatori, 4 onorari PM Pubblico Ministero Organo monocratico
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