(VII lezione [modalità compatibilità])

Laboratorio professionalizzante
i servizi sociali nell’area minori e famiglia
Università Roma Tre
Dipartimento Scienze della formazione
Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia
L.39
A.A. 20132013-2014
05 maggio 2014
Il processo penale minorile
I servizi sociali della giustizia
Docenti:: Alessandra Fralleoni
Docenti
Maria Calore
Finalità generali PPM
•Accertare la verità (imputabilità, capacità di intendere e di volere, grado di
consapevolezza e di responsabilizzazione)
•Accertare le caratteristiche e le problematiche di personalità (aspetti rilevanti
della storia personale e familiare che hanno delle correlazioni con l’evento penale) e
delineare un percorso di recupero.
Finalità educative. Occasione educativa di attivazione o riattivazione di relazioni
significative. Non deve interferire sulla continuità educativa. Attitudine
responsabilizzante
Principi generali PPM
•Adeguatezza.
Applicazione della norma processuale in modo adeguato alla
personalità ed alle esigenze educative del minorenne.
•Minima offensività del processo. Considerando la sofferenza che il processo
causa evitare di attivare interventi che prolungherebbero la permanenza del
ragazzo nel sistema giudiziario per comportamenti che non richiedono di per sé un
trattamento penale.
•Destigmatizzazione. Ogni intervento di controllo sociale e istituzionale produce
stigmatizzazione e disistima che incidono sull’identità del minore.
•Residualità della detenzione.
•Rapida uscita dal circuito penale per coloro che non presentano gravi deviazioni
nel processo di socializzazioni.
•Informazione. Comunicazione intersistemica: minore-servizi Magistraturafamiglia. Il minore è protagonista del PPM, soggetto di diritti e di bisogni.
L’illustrazione al minore del PPM ha una funzione responsabilizzante.
•Assistenza affettiva e psicologica
PERCORSO DEL MINORE NEL PROCESSO PENALE MINORILE
Percorso A
1.
Arresto
e
accompagnamento
al
Centro
Prima
Accoglienza
2. Arresto e consegna ai
genitori o esercenti la
potestà
3. Liberazione se
l’arresto è stato
eseguito
fuori dei casi
consentiti
Il minore colto in flagranza di reato
Il GIP convalida
l’arresto (entro le 96
ore dall’arresto)
Oppure Dispone la
scarcerazione
Il Gip dispone:
- le misure cautelari (MC)dai 2 ai 6
mesi. Alla decorrenza dei termini dispone la
liberazione e la fissazione dell’udienza
preliminare
Il GIP dispone:
a) sentenza di non luogo a procedere per
irrilevanza del fatto;
b) decreto di archiviazione;
c) si pronuncia sull’ammissibilità
dell’incidente probatorio
Il P.M. , concluse le indagini (su richiesta delle parti può superare i 6 mesi) presenta al GIP: richiesta di
archiviazione, proscioglimento, giudizio immediato oppure di rinvio a giudizio (udienza preliminare)
formulando l’imputazione.
Sono avvisati della data dell’Udienza Preliminare: imputato, i genitori, l’offeso e i servizi sociali*della G.M. in
collaborazione con quelli degli E.L.
Al G.U.P. i servizi sociali forniscono documentazione relativa ad elementi di conoscenza del minore e di
eventuali situazioni problematiche, correlazione soggetto-reato-contesto di appartenenza-storia di vita,
ipotesi progettuali come possibili soluzioni da ricercare e costruire con il minore e la sua famiglia.
Esiti dell’udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere (innocenza, immaturità, irrilevanza del
fatto, perdono giudiziale, sospensione del processo per messa alla prova, estinzione del reato per esito
positivo della prova), condanne (sanzioni sostitutive, pena sospesa, giudizio abbreviato), rinvio all’udienza
dibattimentale per procedere ad atti integrativi delle indagini (i tempi dipendono dai T.M., a Roma circa 6
mesi), non imputabilità (il P.M. chiede l’applicazione di misure di sicurezza provvisorie)
L’udienza dibattimentale è limitata a pochissimi casi. Gli esiti dell’udienza dibattimentale sono gli stessi di
quelli previsti per l’udienza preliminare.
Percorso B
Il minore è indiziato di un reato: se il reato è molto grave Percorso A; se il reato è lieve il
fermo non si tramuta in arresto, il M. è denunciato all’A.G. a piede libero ed attende il
giudizio (udienza preliminare).
Al G.U.P. i servizi sociali forniscono documentazione relativa ad elementi di conoscenza del
minore e di eventuali situazioni problematiche, correlazione soggetto-reato-contesto di
appartenenza-storia di vita, ipotesi progettuali come possibili soluzioni da ricercare e costruire
con il minore e la sua famiglia.
Esiti dell’udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere (innocenza,
immaturità, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, sospensione del processo per
messa alla prova, estinzione del reato per esito positivo della prova), condanne (sanzioni
sostitutive, pena sospesa, giudizio abbreviato), rinvio all’udienza dibattimentale per
procedere ad atti integrativi delle indagini (i tempi dipendono dai T.M., a Roma circa 6
mesi), non imputabilità (il P.M. chiede l’applicazione di misure di sicurezza
provvisorie)
L’udienza dibattimentale è limitata a pochissimi casi. Gli esiti dell’udienza dibattimentale
sono gli stessi di quelli previsti per l’udienza preliminare
SISTEMA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I
MINORENNI
ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI
COMUNITA’
Assistente sociale
Marisa Calore
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Legge istitutiva R.D. 1404/1934
ORGANO DECENTRATO A LIVELLO REGIONALE
O INTERREGIONALE DEL DGM
PROGRAMMAZIONE TECNICA/ECONOMICA
COORDINAMENTO SERVIZI MINORILI
DIPENDENTI
PROGETTAZIONE
RACCORDO INTERISTITUZIONALE
ATTIVITA’ DI STUDIO, RICERCA E
DOCUMENTAZIONE
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 1/2
1.
2.
MINORI 1414-18 ANNI ARRESTATI O FERMATI
PERMANENZA: MAX 96 ORE IN ATTESA UDIENZA DI
CONVALIDA: possibili esiti:
Liberazione in attesa di giudizio;
Applicazione di una misura cautelare
STRUTTURA “FILTRO” FINALIZZATA AD EVITARE
L’IMPATTO CON LA STRUTTURA CARCERARIA
ACCOGLIENZA E PRIMA VALUTAZIONE PSICOPSICO-SOCIALE
UTILE ALLA FORMULAZIONE DELLA DECISIONE DEL GIP
RACCORDO CON GLI ALTRI S.M. E DEL TERRITORIO
CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 2/2
E’ uno dei servizi dei centri per la giustizia minorile istituito dal D.lvo
279/89 art.9 che ospita dal momento dell’arresto fino all’udienza di
convalida (per un tempo massimo di 4 giorni) i minorenni arrestati o
fermati e non deve caratterizzarsi come struttura carceraria. Il
personale è costituito da agenti di polizia penitenziaria, educatori del
ministero, obiettori e cooperative di solidarietà.
Compiti degli educatori:
- accolgono il soggetto e forniscono le prime spiegazioni sulle
caratteristiche del centro entrando nel merito di quello che il
minorenne dovrà affrontare da quel momento in poi;
- stimolano il minorenne alla riflessione ed alla rielaborazione dei fatti
per attivare il processo di responsabilizzazione;
- fornire informazioni sulla personalità del minore, sulla situazione
familiare, sociale, e sulle risorse e prospettive delle strutture e servizi
territoriali disponibili ad accoglierli al G.I.P. ed eventualmente seguire
i minori sottoposti a misure cautelari non detentive
ISTITUTO PENALE PER I
MINORENNI
MINORI 1414-18 ANNI IN CUSTODIA CAUTELARE
O ESPIAZIONE PENA
GIOVANI FINO A 21 ANNI IN ESPIAZIONE PENA
PER REATI COMMESSI DA MINORENNI
GARANZIA DIRITTO ALLA SALUTE E ALLA
CRESCITA
ATTIVITA’ SCOLASTICHE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, ANIMAZIONE CULTURALE,
SPORTIVA, RICREATIVA
SOSTEGNO PSICOLOGICO
COMUNITA’
I CGM (art.9 448) stipulano convenzioni con comunità
pubbliche o private, specializzate in campo
adolescenziale e riconosciute o autorizzate dalla Regione
competente
GARANTISCONO L’ESECUZIONE DELLA MISURA DEL
COLLOCAMENTO IN COMUNITA’ IN FASE CAUTELARE
(ART. 22 DPR 448/88), DI ESECUZIONE (MISURE
ALTERNATIVE L. 354/75), DI SOSPENSIONE DEL
PROCESSO (ART. 28 DPR 448/88)
Possono essere EDUCATIVE o SPECIALISTICHE
STRETTA CONNESSIONE CON I S.M.
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 1/2
L’UUSSM garantisce:
assistenza in ogni stato e grado del procedimento
valutazione psicopsico-sociale utile a sostenere le decisioni
dell’A.G.
presa in carico e predisposizione di progetti nell’ambito
di misure penali
la promozione del lavoro di rete
Assistente sociale
Marisa Calore
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI 2/
2/22
Le principali prestazioni dell’USSM sono rivolte a:
minori 1414-18 anni denunciati e sottoposti a
procedimento penale
Giovani fino a 21 anni che abbiano commesso i reati da
minorenni e fino a 25 anni sottoposti ad art. 28 d.p.r.
448/88
Gli interventi a favore di adolescenti devianti sul piano
giuridico sono caratterizzati da una forte centratura
sulla personalità del minorenne e quindi su tutti quegli
interventi di valutazione della personalità e di sostegno
alla sua evoluzione
Assistente sociale
Marisa Calore
I servizi sociali della Giustizia
1.
2.
1.
2.
Due principali obiettivi:
La tutela della persona sottoposta a provvedimento
penale (per i minori)
La promozione di percorsi individualizzati di
recupero e reinserimento sociale, con ciò
contribuendo alla sicurezza della comunità locale
Due principali aree di intervento:
intervento:
Area penale interna
Area penale esterna
Assistente sociale
Marisa Calore
L’assistente sociale nella Giustizia Minorile
Svolge la funzione di ““aiuto
aiuto”” e “controllo
“controllo educativo
educativo””
finalizzata al recupero ed al reinserimento sociale
dell’adolescente deviante e a garanzia delle istanze di
sicurezza sociale della collettività
I mandati
1.
Professionale:: principi
Professionale
principi,, valori
valori,, metodologia e modelli del
servizio sociale
sociale;;
2.
Istituzionale:: attuazione alle disposizioni dell’A
Istituzionale
dell’A..G. Minorile in
virtù della normativa istitutiva e regolativa dell’USSM
3.
Sociale:: rileva e da voce ai bisogni inascoltati dell’utenza in
Sociale
carico e della comunità locale
Assistente sociale
Marisa Calore
Il lavoro con la rete
rete:: la presa in carico
congiunta
La presa in carico dell’USSM prevede necessariamente
l’attivazione delle reti siano esse informali (la famiglia, gli amici, il
volontariato etc
etc…
…) siano esse formali i Servizi socio
socio--sanitari del
privato sociale e degli Enti locali
locali::
Associazioni e cooperative sociali che gestiscono servizi di utilità
sociale sul territorio;
territorio;
Servizio sociale municipale o comunale
comunale;;
Servizi sociali della ASL:
ASL: TMSREE, SERT etc
etc…
…
Assistente sociale
Marisa Calore
MISURE CAUTELARI 1/3
Nel disporre le misure cautelari il giudice deve tenere conto:
Sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
Esigenza cautelari art. 274 c.p.p.:
c.p.p.:
pericolo di inquinamento delle prove;
pericolo di fuga dell’indagato;
pericolo di reiterazione del reato.
Criteri di scelta delle misure art. 275 c.p.p.:
c.p.p.:
Idoneità, in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto;
Proporzionalità, in relazione all’entità del fatto, andrà scelta la meno gravosa;
Inevitabilità ed eccezionalità della custodia cautelare;
Adeguatezza alla personalità del minore e alle sue esigenze educative
Limiti. Le M.C. possono essere disposte solo qualora si proceda per delitti per i
quali la legge stabilisce la pena non superiore nel massimo a cinque anni.
Il giudice può disporre la custodia cautelare per i delitti più gravi la cui pena è
superiore nel massimo a 9 anni.
Le Misure cautelari 2/3
1.
2.
Prescrizioni (art.
(art. 20
20)): sono direttive
direttive,, specifiche e commisurate alla
reali risorse personali del minore ed alle opportunità del contesto di
provenienza, a cui lo stesso deve attenersi, quali:
quali: attività di studio o
di lavoro, attività utili per la sua educazione e/o regole di
condotta da rispettare.
rispettare. Il giudice ascolta l’esercente la potestà
genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell’attività di recupero e
affida il minore al controllo e all’assistenza dei servizi minorili
dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi degli
E.L.
Permanenza in casa (art.
(art. 21
21)): obbligo di permanere presso
l’abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora qualora i
genitori o i parenti siano figure valide ed idonee a sostenere il
recupero del minore.
minore.
Possono essere disposti limiti, divieti e autorizzate attività educative
esterne (es.
(es. scuola, sport ecc
ecc..)
Le Misure cautelari 3/3
3/3
3. Collocamento in comunità (art.
(art. 22
22)): Il giudice ordina che il
minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata
autorizzata..
Contestualmente può imporre specifiche prescrizioni utili per la sua
educazione e al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
atto. Il
responsabile della comunità collabora con i Servizio della G.M. e
dell’E
dell’
E.L.
Il collocamento in comunità può essere disposto anche in caso di:
di:
arresto o fermo o mancata consegna del minore alla famiglia (art
(art..18
18)).
4. Custodia cautelare (art.
(art. 23
23)): è disposta dal Giudice in caso di reati
di particolare gravità o allarme sociale o a fronte dell’inadeguatezza
di ogni altra misura cautelare
cautelare..
In caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni il giudice, può,
disporre la misura più cautelare più afflittiva
Quando le esigenze cautelare risultano attenuate, il giudice può
sostituire in ogni momento una misura con una meno afflittiva
MISURE ALTERNATIVE ALLA
DETENZIONE
Sono norme, previste dall’Ordinamento Penitenziario la cui
applicazione si estende anche agli istituti minorili, emanate nel caso
in cui sia stata irrogata una condanna a pena detentiva, e che la
stessa non sia stata condizionalmente sospesa, per cui si apre la
fase dell’esecuzione della condanna.
condanna.
L’affidamento in prova al servizio sociale
La detenzione domiciliare
La semilibertà
La liberazione anticipata
La remissione del debito
Le licenze
L’AFFIDAMENTO IN PROVA AL
SERVIZIO SOCIALE
E’ un beneficio che prevede l’espiazione della pena in regime di
libertà per le pene detentive inflitte non superiori a tre anni
(quattro nei confronti di persona tossicodipendente)
tossicodipendente).. Può essere
applicata anche su pena residua
residua..
In caso di esito positivo della prova viene estinta la pena.
pena.
L’affidato sottoscrivere un verbale di obblighi che includono
prescrizioni:: 1. a favore delle vittime del reato commesso
prescrizioni
commesso;; 2. per
il puntuale adempimento degli obblighi familiari
familiari..
BENEFICI 1/2
Sospensione condizionale della pena
L’istituto prevede la rinunzia dello Stato alla sua potestà punitiva,
ma subordinatamente alla condizione che l’imputato mantenga
una condotta irreprensibile per un certo periodo di tempo
tempo..
Trascorso tale termine il reato è estinto e non ha luogo
l’esecuzione della pena.
pena.
Non viene concesso
concesso::
se la pena inflitta supera i due anni di arresto o di
reclusione;;
reclusione
il reo non sia delinquente abituale;
abituale;
la sospensione non sia già stata concessa
BENEFICI 2/2
2/2
Il Perdono Giudiziale è un istituto giuridico consistente
nella facoltà data al giudice di astenersi dal pronunciare
condanna o dal disporre il rinvio a giudizio nei
confronti di un minore degli anni 18 che sia
riconosciuto colpevole di determinati reati.
reati.
L’istituto, previsto esclusivamente per i minorenni, è
stato introdotto dal codice penale vigente all’art.
all’art. 169
codice penale
Il perdono giudiziale è considerato come causa estintiva
del reato
La sospensione del procedimento e la messa alla
prova art. 28 DPR 448/88 1/4
Beneficio soggettivo (non viene cioè concesso a tutti)
concesso su valutazione del giudice e in presenza di
condizioni di personalità favorevoli
Sospende o annulla la condanna, permette a chi ne
usufruisce di non essere condannato
È causa estintiva del reato, dà diritto anche alla cancellazione
della denuncia dal terminale del Ministero degli Interni e delle
forze dell’ordine che hanno eseguito l’arresto
Può essere concesso solo ai minorenni o ai maggiorenni che
hanno commesso il reato da minorenni, non ci sono reati
ostativi alla concessione, previo accertamento da parte del
giudice, della sussistenza del reato e della responsabilità del
minore.. Non può essere applicata in caso di immaturità
minore
La sospensione del procedimento e la messa
alla prova art. 28 DPR 448/88 2/4
Il giudice:
giudice:
accerta la volontà dell’imputato di collaborare, la sua
capacità di essere consapevole del disvalore sociale del
reato che ha commesso e il suo desiderio di essere
messo alla prova.
prova. Non può essere messo alla prova
nessuno contro la propria volontà
volontà..
prima della pronuncia dà incarico ai servizi sociali di
valutare la reale fattibilità dell’applicazione del beneficio
e, nel caso che le valutazioni siano positive, di
predisporre un progetto.
progetto. In caso di accoglimento del
progetto, il giudice stabilisce il periodo di durata della
messa alla prova.
prova.
La sospensione del procedimento e la messa
alla prova art. 28 DPR 448/88 3/4
Nel progetto devono essere presenti almeno questi tre
tipologie di attività:
attività:
Attività di studio o lavoro;
Attività di volontariato:
Colloqui con il servizio sociale
Queste attività sono calibrate in relazione alla personalità del
minore, alle sue potenzialità, alle risorse familiari e ambientali
Per l’applicazione di questo istituto i servizi minorili della
giustizia sono chiamati a collaborare con i servizi del territorio
La sospensione del procedimento e la messa alla
prova art. 28 DPR 448/88 4/4
4/4
Esito
Decorso il periodo di sospensione il giudice che ha emesso il
provvedimento sospensivo valuta l’esito della prova sulla
base del comportamento tenuto dal minorenne e
dell’evoluzione della sua personalità attraverso la relazione di
servizio sociale ed i verbali dei colloqui effettuati con i giudici
onorari
Se il risultato raggiunto è positivo il giudice dichiara estinto il
reato
Se la valutazione è negativa (non è stato avviato alcun
processo di reale cambiamento) il GUP effettua rinvia a
giudizio, applica la sanzione sostitutiva, concede il perdono
Normativa di riferimento
R.D.L. 1404 del 20 luglio 1934 “Istituzione e
funzionamento del Tribunale per i minorenni”
D.P.R. 448 del 22 settembre 1988 “Disposizioni sul
processo penale a carico di imputati minorenni”
D.L. 272 del 13 maggio 1989 “Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del DPR 448/88”
Legge 354 del 26 luglio 1975 “Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà”
Assistente sociale
Marisa Calore
GLI ORGANI GIUDIZIARI MINORILI NEL PPM
TRIBUNALE PER I MINORENNI
GIP Giudice Per le IndaginiPreliminari
Organo monocratico
GUP Giudice Per l’Udienza Preliminare
Il presidente, 2 giudici onorari, Il pubblico ministero
GUD Giudice Per l’Udienza Dibattimentale
Il presidente, 2 giudici a latere, 2 giudici onorari, il PM
MdS Magistrato di Sorveglianza
Organo monocratico
TdS Tribunale di Sorveglianza
Il presidente, 2 giudici onorari, 1 giudice a latere
CdA Sezione di Corte di Appello per minorenni
Il presidente, 2 giudici relatori, 4 onorari
PM Pubblico Ministero
Organo monocratico