MUTUO FAMILY - BCE

FOGLIO INFORMATIVO
Data release 11/06/2014
N° release 0016
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MUTUO IPOTECARIO A PRIVATI A TASSO VARIABILE
Mutuo Family-BCE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione
BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
Sede legale:
P.za Ferrari 15 – 47921 Rimini
Nr. di iscriz. Albo delle banche
5175.5.0
Codice ABI
06285
Nr. di telefono
0541-701.111
Nr. Fax
0541-701.337
Sito Internet
www.bancacarim.it
Indirizzo di posta elettronica:
[email protected]
OFFERTA FUORI SEDE – SOGGETTO COLLOCATORE:
Nome e Cognome _________________________________________________________________________
Qualifica _____________________________ Indirizzo ___________________________________________
Nr. Telefonico _________________________ E-mail _____________________________________________
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ______________________ N° Iscrizione _____________________
CHE COS’È IL “MUTUO FAMILY-BCE”
Il “Mutuo Family-BCE” è un finanziamento ipotecario a medio/lungo termine a tasso variabile
riservato a persone fisiche e/o cointestazioni di persone fisiche (cosiddetto “mutuatario”) che rivestono
la qualifica di “consumatori” con durata minima di 5 anni e 1 giorno e massima di 20 anni,
estendibili fino a 25 anni in relazione all’andamento dei tassi. Qualora a tale scadenza risulti in
essere un debito residuo, è prevista la corresponsione da parte del mutuatario di una maxirata finale.
Ai sensi dell’articolo 3 del DLgs 206/2005 – Codice del Consumo, si definiscono “consumatori” le persone fisiche
che utilizzano il finanziamento per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e/o
professionale eventualmente svolta.
Il finanziamento è destinato all’acquisto di un immobile ad uso abitativo e delle relative pertinenze
per il quale il mutuatario (nel caso di mutuo cointestato almeno uno dei mutuatari) non gode dei
benefici previsti dalla normativa fiscale in materia di “prima casa”, oppure di immobili con
destinazione non abitativa.
L’importo massimo finanziabile calcolato sulla base del minore tra il valore commerciale
dell’immobile offerto in garanzia accertato dal perito incaricato ed il valore di compravendita è di
norma, pari al:
 50% per immobili commerciali e industriali, nonché per immobili residenziali per operazioni non
di compravendita (ristrutturazione, liquidità, ecc.);
 60% per immobili residenziali oggetto di compravendita.
Il finanziamento può essere anche richiesto per surrogare o rifinanziare mutui già ottenuti per le
stesse finalità.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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MUTUO IPOTECARIO A PRIVATI A TASSO VARIABILE
Mutuo Family-BCE
La concessione del finanziamento è subordinata all’iscrizione di ipoteca sull’immobile a favore di
Banca Carim (cosiddetto “mutuante”) a garanzia del rimborso del finanziamento stesso.
A seguito della stipula del mutuo, il mutuatario si impegna a restituire la somma ricevuta mediante il
pagamento con cadenza mensile delle rate periodiche comprensive di quota interessi e quota
capitale.
La quota capitale iniziale è determinata sulla base di un piano di ammortamento sviluppato
applicando il tasso previsto al momento della stipula, mentre la quota interessi di ciascuna rata è
determinata in relazione all’andamento dei parametri di indicizzazione ferma restando l’applicazione
del tasso minimo previsto. Le variazioni del tasso d’interesse si tradurranno in una rideterminazione
della quota capitale di ciascuna rata oche possono comportare anche una variazione della durata
complessiva del finanziamento.
E’ prevista la sottoscrizione obbligatoria da parte del mutuatario di apposita polizza
assicurativa a copertura come minimo dei rischi di incendio, scoppio, fulmini, caduta di aerei, eventi
socio-politici relativi all’immobile sul quale viene iscritta ipoteca con una primaria Compagnia di
Assicurazione. Tale polizza deve esser vincolata a favore della banca stessa.
La sottoscrizione di un mutuo a tasso variabile e rata costante è consigliata a chi vuole avere la
sicurezza di una rata fissa che non cambierà per tutta la durata del prestito e in cui le fluttuazioni del
mercato dei tassi si tradurranno in una variazione (in riduzione e/o aumento) della durata
complessiva del mutuo stesso.
Tra i principali rischi vanno considerati:
 RISCHI CONNESSI AI MECCANISMI DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: rispetto al tasso iniziale, il tasso di
interesse può variare, alle scadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di
indicizzazione previsti nel contratto. L'operazione comporta per il mutuatario l'assunzione del
rischio insito nell’andamento variabile del parametro di indicizzazione applicato, la cui
determinazione è sottratta alla volontà della banca, ferma restando l’applicazione del tasso
minimo previsto;
 RISCHI CONNESSI ALLA VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE:
variazioni
in
senso sfavorevole per il mutuatario delle commissioni e/o delle spese applicate al finanziamento
in presenza di un “giustificato motivo”, previa comunicazione scritta al mutuatario. La modifica si
intende approvata se il mutuatario non recede dal contratto entro 2 mesi dalla ricezione della
comunicazione. Il mutuatario ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l’applicazione, in
sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate”
Per saperne di più:
E’ possibile consultare la “Guida pratica al mutuo”, che aiuta a orientarsi nella scelta. La guida è
disponibile sul sito di Banca d’Italia (www.bancaditalia.it), oppure presso tutte le filiali di Banca
Carim e sul sito www.bancacarim.it
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) calcolato considerando un finanziamento di € 100.000,00 e le
seguenti voci: spese di perizia, spese per accertamenti ipocatastali (10 note), spese per informazioni
creditizie, spese di assicurazione (Systema incendio, danni ed eventi socio-politici)
Durata
Valore
10 ANNI
7,88%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione ipotecaria.
CARATTERISTICHE
IMPORTO MASSIMO
FINANZIABILE
VALORE
L’importo massimo finanziabile calcolato sulla base del minore tra il valore commerciale
dell’immobile offerto in garanzia accertato dal perito incaricato ed il valore di compravendita
è di norma, pari al:

50% per immobili commerciali e industriali, nonché per immobili residenziali per operazioni
non di compravendita (ristrutturazione, liquidità, ecc.);

DURATA
60% per immobili residenziali oggetto di compravendita
15 anni estendibili fino a 20 in relazione all’andamento dei parametri di riferimento a cui è
indicizzato il finanziamento
20 anni estendibili fino a 25 in relazione all’andamento dei parametri di riferimento a cui è
indicizzato il finanziamento
L’età massima del mutuatario alla scadenza naturale dell’operazione (pari all’età del
richiedente alla data dell’erogazione aumentata della durata mutuo) non potrà essere superiore a
75 anni (limite elevabile a 80 anni in presenza di un terzo garante). In caso di finanziamento
ipotecario richiesto da una cointestazione tale circostanza dovrà essere verificata per almeno uno
dei cointestatari purché questi risulti titolare di reddito
TASSI
OPZIONE TUR BCE
Tasso d’interesse nominale annuo di
ammortamento
Tasso d’interesse nominale annuo di
preammortamento
Parametro di indicizzazione
Spread
Tasso minimo
Parametro di indicizzazione come di seguito determinato + spread previsto
attualmente pari a: ................................................................ 7,150%
Parametro di indicizzazione come sopra determinato + spread previsto
attualmente pari a: ................................................................ 7,150%
Tasso
applicato
alle
operazioni
di
rifinanziamento
principale
dell’Eurosistema definito dalla Banca Centrale Europea, rilevato nel mese
precedente l’inizio maturazione di ciascuna rata posticipata.
Massimo 7,00 punti percentuali
(applicato qualora il tasso d’interesse nominale
annuo come sopra definito risulti inferiore a tale
soglia)
Uguale al tasso di erogazione
Tasso di mora
Divisore fisso per il calcolo degli
interessi
Tasso di ammortamento + massimo 3,00 punti percentuali
Interessi di ammortamento: il calcolo degli interessi è effettuato con
riferimento all’anno civile (gg.effettivi/365)
Interessi di preammortamento: il calcolo degli interessi è effettuato con
riferimento all’anno civile (gg.effettivi/365)
Interessi di mora: il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento
all’anno civile (gg.effettivi/365)
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Mutuo Family-BCE
SPESE
STIPULA DEL CONTRATTO
Istruttoria
1,00% dell’importo erogato, min. € 150,00 trattenute
in sede di erogazione
Esente nel caso di mutui in surroga
Vedere sezione ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Perizia tecnica
Esente nel caso di mutui in surroga
Vedere Sezione SERVIZI ACCESSORI-Polizze Assicurative
Obbligatorie
€ 150,00
(preventiva su immobili da ipotecare)
Assicurazione immobile obbligatoria
Stipula (qualora effettuata al di fuori dell’Istituto)
Accertamenti ipocatastali
- Fino a 10 note consultate:
- Su ogni nota aggiuntiva consultata:
€ 20,00 per ciascuna visura
incremento di € 2,00 fino al costo effettivamente
sostenuto per la visura
Richieste di informazioni creditizie
(Visure camerali e dossier informativi):
- per le persone fisiche:
- per altri soggetti:
€
€
Consegna di copia del contratto:
- dello schema di contratto privo delle condizioni economiche;
- del preventivo contenente le condizioni economiche basate
-
sulle informazioni fornite dal cliente.
di copia del contratto idonea per la stipula
Gratuita
-
-
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
Incasso rata
Gestione pratica
Spese per invio documento di sintesi
Spese per invio rendiconto
Invio sollecito pagamento rate arretrate
Rinnovo iscrizione ipotecaria (decorsi 20 anni
15,00
30,00
1,00% dell’importo erogato, min. € 150,00 e
comunque massimo pari alle spese di istruttoria
applicate;
Gratuita da quando è concordata la data di stipula
presso il notaio
€
dalla data di
iscrizione iniziale)
Variazione/restrizione ipotecaria
- Fisse:
- Per ogni unità immobiliare da periziare
Accollo mutuo (a carico dell’accollante)
Cancellazione ipotecaria
- Mediante atto notarile
- Ai sensi dell’articolo 40-bis del D.Lgs 385/1993 (T.U.B.)
Estinzione anticipata, totale e parziale
2,50
Esente
€ 0,30 invio cartaceo € 0,00 invio elettronico
€ 1,10 invio cartaceo € 0,00 invio elettronico
€ 1,50
€ 150,00 unitamente al recupero delle spese vive
sostenute
€ 206,58
€ 77,47
0,5% del debito da accollare, min. € 70,00
€ 206,58
Esente
Esente
nei casi previsti dall’articolo 120-ter del D.Lgs 385/1993 (T.U.B.)
1,5% del debito da estinguere o ridurre, min. € 258,23
nei casi diversi da quanto previsto dall’articolo 120-ter del D.Lgs 385/1993
(T.U.B)
Rilascio certificazioni:
-
Concessione mutuo:
Debito residuo mutuo:
Disponibilità est. anticipata e assenso cancellazione ipoteca:
Pagamento interessi anno precedente (duplicato):
Rilascio di copia fotostatica del contratto
Pagamento per conto del mutuatario dei premi di
assicurazione fabbricato (insoluti) (in aggiunta al premio)
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
€
€
€
€
€
€
20,00
22,00
85,00
20,00
25,82
65,00
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Mutuo Family-BCE
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo ammortamento
Tipologia rata
Francese*
Costante posticipata comprensiva di capitale e interessi (con l’avvertenza che le variazioni del
parametro di indicizzazione si riflettono solo sulla quota interessi, restando la quota capitale
sempre invariata e sviluppata al tasso previsto al momento della stipula)
Mensile:. ............................................. scadente l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese
Periodicità delle rate
* l’applicazione del piano di ammortamento
di tipo “francese” prevede che in sede di stipula e in occasione dei versamenti in conto capitale
venga applicato il divisore commerciale (mesi di 30 giorni/360)
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Parametro
Data
Valore
Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema definito dalla
Banca Centrale Europea, rilevato nel mese precedente la stipula o l’inizio maturazione di
ciascuna rata posticipata.
13/11/2013
08/05/2013
11/07/2012
0,250%
0,500%
0,750%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al
documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA
OPZIONE TUR BCE
Tasso di interesse
applicato
Durata in
anni
Importo della rata per €
100.000,00 di capitale
Se il tasso di
interesse aumenta
del 2% dopo 2 anni
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo
2 anni (tx min.= tx stipula)
7,150%
7,150%
7,150%
10
15
20
€ 1.171,33
€ 909,74
€ 786,83
€ 1.325,90
€ 1.076,50
€ 959,32
€ 1.171,33
€ 909,74
€ 786,83
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai
contratti di mutuo può essere consultato presso ciascuna filiale e sul sito della banca all’indirizzo www.bancacarim.it.
SERVIZI ACCESSORI
POLIZZE ASSICURATIVE
OBBLIGATORIE
SE ACQUISTATE ATTRAVERSO LA BANCA
CHIARA INCENDIO
La polizza Incendio e scoppio di Chiara Assicurazioni offre ai sottoscrittori di un mutuo su
immobili aventi destinazione abitativa e residenziale o finalizzati ad uso ufficio o studi
professionali una tutela in caso di gravi danni che l’immobile possa subire. La garanzia
copre:
Sezione 1. Incendio, esplosione e scoppio Limite massimo assicurabile: € 1.000.000
Copre i danni determinati da eventi come incendio, scoppio, esplosione, fulmine, caduta
aeromobili, fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti di riscaldamento.
Sono inoltre garantite le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento.
Sezione 2. Eventi naturali e garanzie accessorie:
a) uragani, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine;
b) sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di
energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di
apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da
colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano
colpito il fabbricato assicurato oppure beni posti nell'ambito di 20 metri da esso;
c) sovraccarico di neve
d) rottura, derivante dal gelo, di tubazioni e condutture di impianti idrici, igienico sanitari,
di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
Eventi sociopolitici:
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e) tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti vandalici o comunque dolosi compresi quelli
conseguenti a esplosione o scoppio causati da ordigni esplosivi; sabotaggio; guasti o le
rotture causati al fabbricato assicurato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato
Durata della polizza
La durata è pari alla durata del mutuo
COSTI
La polizza prevede un premio unico anticipato.
TABELLA "Tassi Lordi" (pro-mille)
Piano di
Piano di
adesione
adesione A
Anni
B
Sez 1 e 2
Sez 1
1
0,46
0,26
2
0,90
0,52
3
1,35
0,77
4
1,77
1,01
5
2,19
1,26
6
2,62
1,49
7
3,02
1,73
8
3,42
1,96
9
3,81
2,26
10
4,18
2,40
11
4,56
2,62
12
4,93
2,83
13
5,29
3,03
14
5,65
3,24
15
5,99
3,43
16
6,33
3,64
17
6,66
3,83
18
6,99
4,01
19
7,31
4,20
20
7,62
4,39
21
7,93
4,56
22
8,24
4,73
23
8,53
4,90
24
8,82
5,07
25
9,11
5,23
26
9,38
5,39
27
9,66
5,54
28
9,92
5,70
29
10,18
5,86
30
10,45
6,00
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CHIARA CASA SICURA
La Polizza Casa Sicura di Chiara Assicurazioni offre la protezione della casa dai danni che
possono colpire l’abitazione e quanto in essa contenuto.
In particolare la garanzia copre:
Incendio fabbricato e contenuto: danni arrecati al fabbricato ed al contenuto
dell’abitazione con un massimale unico,
Tutela legale: assistenza stragiudiziale e giudiziale per le controversie relative
all’immobile assicurato (es. una tegola si stacca dal tetto di casa dell’Assicurato e
cade su un passante che a causa dell’impatto muore; l’assicurato può nominare un
legale di fiducia per difendersi in sede penale, quale indagato per omicidio colposo)
Furto (garanzia opzionale): copre il contenuto del rischio di furto, rapina e,
estorsione.
Altri servizi offerti
La polizza garantisce all’assicurato altresì l’accesso ad una centrale operativa che
provvede ad organizzare ed erogare servizi di assistenza riguardanti l’abitazione
assicurata (servizio di ricerca e invio artigiani in caso di urgenza, ripristino abitabilità,
sistemazione in albergo in caso di inagibilità dell’abitazione, rientro anticipato
dell’assicurato in caso di sinistro.
Durata della polizza
Annuale con tacito rinnovo
COSTI
La polizza incendio fabbricato e contenuto prevede un massimale unico, nella forma “a
primo rischio assoluto”.
Il premio è frazionabile senza aggravio di costi (pagamento annuale o mensile).
Sezione
Incendio
Tutela Legale
Assistenza
Premio Lordo
Mensile
Furto opzionale
Premio Lordo
Mensile
opzione Furto
PREMIO LORDO
TOTALE
Piano 1
240.000 €
5.000 €
X
Piano 2
180.000 €
5.000 €
X
Piano 3
120.000 €
5.000 €
X
Piano 4
60.000 €
5.000 €
X
€ 30
€ 25
€ 20
€ 15
15.000 €
10.000 €
5.000 €
2.500 €
€ 30 furto
€ 20 furto
€10 furto
€ 5 furto
€ 30
€ 20
€ 60
€ 45
SYSTEMA
ASSICURAZIONIPOLIZZA INCENDIO
Il prodotto "Polizza Incendio" consiste in una copertura assicurativa, a premio unico
anticipato che deve essere abbinata alle operazioni di prestito con garanzia ipotecaria, per
le quali, come noto, è prevista l'acquisizione di una copertura assicurativa vincolata a
favore della Banca, a fronte dei rischi che gravano sull'immobile oggetto di ipoteca.
L'ambito di applicazione del prodotto è costituito dai prestiti con garanzia ipotecaria di
nuova stipula o in corso di ammortamento, per i quali l'ipoteca gravi su fabbricati costruiti
o in fase di costruzione o in ristrutturazione, adibiti o da adibire a civile abitazione - studio
professionale - esercizi commerciali al dettaglio - alberghi.
COSTI
Premio unico e anticipato per tutta la durata del mutuo:
- € 1,14 ogni € 1.000 per prestiti aventi durata >5 e <= 10 anni
- € 1,47 ogni € 1.000 per prestiti aventi durata >10 e <= 15 anni
- € 1,86 ogni € 1.000 per prestiti aventi durata >15 e <= 20 anni
- € 2,26 ogni € 1.000 per prestiti aventi durata > 20 e <=25 anni
- € 2,71 ogni € 1.000 per prestiti aventi durata superiore a 25 anni
POLIZZE ASSICURATIVE
FACOLTATIVE
SE ACQUISTATE ATTRAVERSO LA BANCA
Esclusivamente per scelta e richiesta esplicita del cliente
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ASSICURAZIONE
RAPPORTI BANCARI
CHIARA CONTO
PROTETTO
E’ la polizza che protegge il saldo di conto corrente in caso di infortunio che ha
conseguenze gravi come un decesso o un’invalidità permanente e fornisce assistenza
legale nel caso di controversie legate ai “movimenti” di conto corrente e ai pagamenti
effettuati utilizzando gli strumenti che si appoggiano al conto (assegni, carte di
credito/bancomat, bonifici).
GARANZIE
- infortuni: viene erogata una somma pari al saldo in linea capitale (attivo o passivo) del
conto del cliente al momento del verificarsi del sinistro a seguito di infortunio che causi la
morte o l’invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%
- tutela legale: tutela i diritti delle persone assicurate qualora, nell’ambito della vita
privata, debbano sostenere controversie di natura contrattuale relative all’acquisto di beni
e servizi pagati movimentando il conto corrente (assegni, carte di credito, carte
bancomat, bonifico, ecc.), purché il valore in lite sia pari o superiore ad € 150.
- assistenza: garantisce all’assicurato l’accesso ad una centrale operativa che provvede ad
organizzare ed erogare servizi di consulto medico telefonico, di convenzionamento per
visite specialistiche e invio di un medico o di un’ambulanza in caso di urgenza.
COSTI
GARANZIE
Premio Lordo
Contraente
(annuo)
Infortuni
Assistenza
Tutela Legale
CHIARA PROTEZIONE
MUTUO (PREMIO UNICO
ANTICIPATO)
Persona
FISICA
X
X
-
X
X
X
X
€ 22
€ 12
€ 10
Persona
GIURIDICA
X
X
-
€ 16
La polizza CPI (credit protection insurance) di Chiara Assicurazioni prevede
specifiche garanzie assicurative danni da abbinare al mutuo in caso di gravi eventi
imprevisti o al verificarsi di situazioni quali la perdita involontaria dell’impiego,
l’inabilità totale temporanea, il ricovero ospedaliero da infortunio e malattia.
Garanzie incluse
o
Protezione del debito residuo (max € 500.000):
Morte da infortunio (per tutti gli assicurati)
o
Invalidità totale permanente da infortunio o malattia uguale o superiore al
60% (per tutti gli assicurati)
o
Protezione della rata (max € 1.500 – max12 rate per sinistro, max 36 rate
per la durata delle garanzie):
o
Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (per i Lavoratori
Autonomi e Dipendenti di Ente Pubblico)
o
Ricovero ospedaliero(per i non lavoratori)
o
Perdita del posto di lavoro (per i lavoratori Dipendenti di Ente Privato)
Debito Residuo: min € 10.000 max € 500.000 (garanzie Morte e IPT)
Rata di debito: max € 1.500 (garanzie PI, ITT, RO)
Durata
La copertura assicurativa è abbinabile a mutui con durate massime di 30 anni.
La durata della copertura assicurativa coincide con la durata prevista dal piano di
ammortamento del Mutuo, con il massimo di 30 anni.
Per le garanzie della Sezione “Protezione della rata del mutuo” la durata massima. è p
Limiti di età
‐
L’età minima di ingresso è 18 anni anagrafici.
‐
L’età massima in ingresso è di 73 anni (assicurativi).
‐
L’età a scadenza non potrà essere pari o superiore a 75 anni (assicurativi).
COSTI
Premio unico anticipato, pari al 3,90% del capitale assicurato.
CHIARA MUTUO
PROTETTO A PREMIO
La polizza CPI (credit protection insurance) di Chiara Assicurazioni prevede
specifiche garanzie assicurative danni da abbinare al mutuo chirografario al
verificarsi di situazioni gravi, come la morte o l’Invalidità Permanente Totale, o
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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MUTUO IPOTECARIO A PRIVATI A TASSO VARIABILE
Mutuo Family-BCE
impreviste, quali la perdita involontaria dell’impiego, l’inabilità totale temporanea,
il ricovero ospedaliero da infortunio e malattia
La polizza è abbinabile anche ai mutui in corso ed è ideale x
accolli/surroghe.
Il capitale assicurato può essere inferiore o uguale all’importo erogato
(mutui nuovi) o al Debito residuo risultante al momento dell’adesione
(mutui in corso).
Il Minimo Assicurabile è pari a € 10.000.
Il Massimo Assicurabile è pari a € 500.000.
Il prodotto si compone di due sezioni:

Infortuni Mutuatari – protezione del Debito Residuo (max €
500.000):
o
Morte da infortunio.
o
Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60% a
seguito di infortunio all’Assicurato.

CPI a protezione della rata (max € 2.000 – max12 rate per
sinistro):
o
Inabilità temporanea totale da infortunio e malattia (per i
Lavoratori Autonomi e Dipendenti di Ente Pubblico)
o
Ricovero ospedaliero(per i non lavoratori)
o
Perdita del posto di lavoro (per i lavoratori Dipendenti di Ente
Privato)
Limiti di età
‐ L’età minima di ingresso è 18 anni anagrafici.
‐ L’età massima alla sottoscrizione è di 69 anni non compiuti
‐ L’età massima in caso di rinnovo è 75 anni non compiuti.
Durata: annuale con tacito rinnovo
ANNUO
COSTI
Premio frazionabile senza caricamenti aggiuntivi (annuale – bimestrale
trimestrale – quadrimestrale – semestrale – mensile).
Tasso lordo pari al 2,90 per mille del Capitale Assicurato;
Sezione Infortuni mutuatari: 0,90 per mille del capitale da assicurare;
Sezione CPI-Protezione della rata: 2 per mille del capitale da assicurare.
PROTEZIONE
CATTOLICA
MUTUO-
–
La polizza “Protezione Mutuo” è un prodotto assicurativo da proporre alla clientela che
stipula un contratto di mutuo ipotecario.
Il contratto assicurativo è strutturato nella forma della polizza cumulativa, dove la Banca
è il contraente e il cliente diventa titolare della polizza firmando il modulo di adesione,
assumendo così la figura dell’assicurato.
Il prodotto consente di proporre alla clientela di proporre tre versioni della polizza
(pacchetto A-B-C) nelle quali è possibile una combinazione di coperture danni e vita.
Pacchetto A (solo “Danni”) che comprende le seguenti coperture:
- inabilità totale temporanea da infortunio o malattia (qualora l’assicurato sia lavoratore
autonomo o lavoratore dipendente di ente pubblico);
- disoccupazione (qualora l’assicurato sia lavoratore dipendente di ente privato),
- ricovero ospedaliero (qualora l’assicurato sia non lavoratore).
Pacchetto B (“Danni” + “Vita”) che comprende le seguenti coperture:
- inabilità totale temporanea da infortunio o malattia (qualora l’assicurato sia lavoratore
autonomo o lavoratore dipendente di ente pubblico);
- disoccupazione (qualora l’assicurato sia lavoratore dipendente di ente privato),
- ricovero ospedaliero (qualora l’assicurato sia non lavoratore);
- decesso (per qualsiasi tipologia);
- invalidità totale permanente da infortunio (pari o superiore al 60% sulla base della
tabella INAIL per qualsiasi tipologia).
Pacchetto C (solo “Vita”) che comprende le seguenti coperture:
- decesso (per qualsiasi tipologia);
- invalidità totale permanente da infortunio (pari o superiore al 60% sulla base della
tabella INAIL, per qualsiasi tipologia).
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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WARRANT EURIBOR CAP
SCACCIAPENSIERI–
TEMPORANEA CASO
MORTE
COSTI
Il premio unico anticipato varia in base al pacchetto scelto:
- Pacchetto A = CAPITALE RICHIESTO x 1,30%. Tutela i primi 10 anni, rimborsa le rate se
l’assicurato non può lavorare a causa di:
Inabilità temporanea totale da infortunio o malattia
Disoccupazione
Ricovero ospedaliero
- Pacchetto B = COSTO PACCHETTO A + CAPITALE RICHIESTO x 0,021% x n° MESI.
Rimborsa il debito residuo in caso di:
Morte
Invalidità permanente totale da infortunio
Rimborsa le rate se l’assicurato non può lavorare a causa di:
Inabilità temporanea da malattia o infortunio
Disoccupazione
Ricovero ospedaliero
- Pacchetto C = CAPITALE RICHIESTO x 0,021% x n° MESI. La durata della copertura è
pari alla durata della vita del mutuo. Rimborsa il debito residuo in caso di:
Invalidità totale permanente da infortunio
Morte
I Warrant Euribor CAP sono strumenti finanziari derivati in base ai quali l’investitore, a
fronte di un pagamento di un importo in Euro (prezzo d’acquisto), consegue il diritto a
ricevere, alle date stabilite (frequenza), un importo in Euro, il cui ammontare dipende dal
valore
dell’attività
sottostante
(se
sottostante
>
strike).
Offre copertura contro il rialzo dei tassi, a fronte di un determinato evento (aumento dei
tassi),
consente
di
ottenere
un
“risarcimento”
(cedola
del
warrant).
Il detentore di un mutuo a tasso variabile che compra un Warrant Euribor Cap, trasforma
sinteticamente il proprio debito a tasso variabile in un debito a tasso fisso per tutti i
periodi di riferimento in cui l’Euribor 3 mesi è superiore allo strike.
Il cliente acquista un CAP sul tasso Euribor a 3 mesi in forma cartolarizzata (Warrant).
Al superamento di un certo livello dell’Euribor 3 mesi, il Warrant corrisponde al cliente trimestralmente - la differenza fra il livello dell’Euribor 3 mesi e lo strike prefissato. Ad
ogni scadenza periodica verrà pagato un importo, se positivo, pari al nominale di
riferimento del periodo (VN) moltiplicato per la differenza tra il livello di riferimento
dell’Euribor (LR) e lo strike e moltiplicato per i giorni del periodo.
COSTI
Vengono comunicati mensilmente i prezzi di emissione direttamente dalla società.
Tali prezzi si possono consultare direttamente in filiale.
BAP SCACCIAPENSIERI è una polizza temporanea caso morte appartenente al Ramo I.
Il prodotto è legato alla durata della vita umana e prevede la liquidazione del capitale
assicurato a favore del Beneficiario in caso di premorienza dell'Assicurato nel corso della
durata contrattuale.
COSTI
L'assicurazione sarà prestata dalla Compagnia mediante l'applicazione della tariffa di
assicuazione TCM scelta dal contraente e precisamente:
tariffa A: a premio unico e a capitale assicurato costante
tariffa B: a premio annuo costante e capitale assicurato costante
tariffa C: a premio annuo costante limitato e capitale decrescente linearmente
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il mutuatario deve sostenere i costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi
quali:
VOCE DI COSTO
DESCRIZIONE
PERIZIA TECNICA
E’ richiesta la valutazione dell’immobile oggetto di ipoteca, tramite il Servizio valutazioni
Immobiliari di Re Valuta s.p.a. Il costo della perizia è a carico del richiedente (in caso di
surroga il costo è a carico della Banca).Vengono definite:
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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‐ “Perizie Retail” le perizie effettuate su:
 singoli immobili residenziali ovvero commerciali con un valore stimato in
sede di richiesta fino a € 2 Mln;
 immobili ad uso terziario con superficie fino a 300 mq;
 immobili ad uso industriale fino a 1.000 mq;
 terreni e terreni con prevista la realizzazione di una unica unità immobiliare
di valore fino a € 1 Mln
‐ “Perizie Corporate”: le perizie effettuate su:
 singoli immobili residenziali con un valore stimato in sede di richiesta
superiore a € 2 Mln ovvero complessi residenziali;
 tutti gli immobili ad uso non residenziale con qualsiasi destinazione d’uso
(anche edifici ricettivi e speciali) ad esclusione di:
o immobili commerciali con valore stimato fino a € 2 Mln;
o immobili ad uso terziario con superficie fino a 300 mq;
o immobili ad uso industriale fino a 1.000 mq.
 Terreni con le seguenti specifiche:
o Agricoli: in questo caso oggetto della perizia è la valutazione del compendio
immobiliare agrario o agricolo (categoria catastale D10 o similare);
o Solo terreno: oggetto della perizia è un terreno con una potenzialità
edificatoria per un valore superiore a € 1 Mln;
o Terreni edificabili oggetto di interventi edilizi: il costo è calcolato in
funzione del valore del prodotto edilizio ultimato. Rientrano in tale categoria
tutte le perizie relative a terreni con finalità non residenziale e quelli con
finalità residenziale qualora l’immobile da costruire presenti un valore
superiore a € 1 Mln.
COSTO PERIZIA RETAIL
-Standard Retail e SAL Retail iniziale........................................................ euro 244,00
-SAL Retail successivi............................................................................. euro 158,60
COSTO PERIZIA CORPORATE (costo in funzione del valore dell’immobile):
-fino a € 250.000 ................................................................................. euro 292,80
-da € 250.001 a € 500.000 .................................................................... euro 536,80
- da € 500.001 a € 750.000 ................................................................... euro 829,60
- da € 750.001 a € 1.000.000 ..............................................................euro 1.220,00
- da € 1.000.001 a € 5.000.000 ...........................................................euro 2.196,00
- da € 5.000.001 a € 15.000.000 ..........................................................euro 3.050,00
- oltre € 25.000.000 ………………………………………………………………….…………………….A preventivo
Per verifiche successive del bene, con sopralluogo………. -40% rispetto perizia Sal iniziale
ASSICURAZIONE IMMOBILE
E’ richiesta la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa, con primaria
compagnia di assicurazione, che preveda la copertura, per tutta la durata del mutuo,
almeno dei rischi di incendio, scoppio, fulmini, caduta di aerei, eventi socio-politici per
un importo come minimo pari a quanto comunicato dalla Banca. Tale polizza dovrà
essere vincolata a favore della Banca stessa con pagamento da parte della parte
mutuataria di premio “una tantum” oppure “ricorrente” (secondo le norme che regolano
le condizioni generali di assicurazione). Il valore da assicurare viene indicato dalla Banca
medesima.
COSTI vedere riquadro SERVIZI ACCESSORI - OBBLIGATORI
IMPOSTA SOSTITUTIVA
Nella misura rispettivamente dello:
- 2,00% dell’importo erogato quale misura ordinaria;
- 0,25% nel caso di mutui cointestati destinati all’acquisto, costruzione o
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze in cui uno dei
cointestatari presenta i requisiti della prima casa d’abitazione. L’imposta nella misura
suddetta è applicata sulla quota parte di competenza (rif. D.L. 168/2004 convertito nella
Legge 191/2004).
ADEMPIMENTI NOTARILI
Nella misura indicata dal professionista prescelto sulla base delle tariffe vigenti e dei
costi da sostenere per gli adempimenti di segreteria
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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TEMPI DI EROGAZIONE
DURATA DELL’ISTRUTTORIA
Massimo 90 giorni di calendario dalla data di presentazione, da parte del mutuatario
di tutta la documentazione completa prevista per l’istruttoria.
DISPONIBILITÀ DELL’IMPORTO
Massimo 30 giorni di calendario dalla data di stipula del finanziamento (nel caso di
erogazione non contestuale alla stipula) previa presentazione, da parte del mutuatario,
di tutta la documentazione prevista.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’, RISOLUZIONE E DECADENZA E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il mutuatario può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con la restituzione oltre che
del capitale residuo alla data, della relativa quota interessi maturata. L’estinzione totale comporta la
chiusura del rapporto con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della
scadenza del mutuo.
L'estinzione anticipata parziale determina l'abbattimento del debito residuo del finanziamento (pari
all'importo versato) con calcolo del conguaglio degli interessi, che viene imputato sulla rata
successiva a quella in corso, secondo la seguente formula:
(importo versato x gg. intercorrenti fra la data di versamento e la scadenza della rata x tasso)/365.
Esempio: capitale residuo 100.000 , tasso 5,00 , differenza giorni 15, importo versato 5.000
(5.000 x 15 x 5)/365 = euro 10,27
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione
di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento della propria attività economica o professionale
(art.120-ter T.U.B e art. 161 comma7ter), il mutuatario può estinguere anticipatamente in tutto o in
parte il mutuo pagando oltre al capitale residuo e alla relativa quota interessi anche un compenso
onnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato e stabilito dal contratto.
A titolo esemplificativo si fornisce simulazione del compenso onnicomprensivo per l’estinzione anticipata totale nel caso di
finanziamento di € 100.000,00 a rata mensile e tasso euribor durata 20 anni.
Momento estinzione
Decorsi 5 anni
Decorsi 10 anni
Decorsi 15 anni
Capitale residuo
€ 86.582,10
€ 67.322,71
€ 39.678,80
Commissione
€ 1.298,73
€ 1.009,84
€ 595,18
Portabilità del mutuo
Con la cosiddetta “portabilità del mutuo” (art. 120-quater T.U.B.- Surrogazione nei contratti di
finanziamenti) la nuova Banca creditrice eroga al mutuatario il finanziamento necessario per
l’estinzione del mutuo in essere presso la Banca originaria.
La normativa richiamata in particolare, dispone al comma 9)a-bis che le disposizioni sulla portabilità
si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi tra intermediari bancari e finanziari con
persone fisiche e microimprese (come definite all’art.1del d.lgs 27/01/2011 n.11). Viene definita
come micro-impresa, quella il cui organico si inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di
bilancio annuale non superi 2 milioni di euro”, ovvero una impresa che possiede i requisiti previsti
dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, vigente alla data di
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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entrata in vigore del presente decreto (requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84,
lettera b), della direttiva 2007/64/CE).
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo contratto, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario in surroga al presente, il cliente non è tenuto a sostenere neanche
indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto
mantiene i diritti e le garanzie del vecchio (ad esempio l’ipoteca è trasferita senza formalità a favore
della nuova Banca) ed il mutuatario può trattare.
Tempi Massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il rapporto viene estinto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di estinzione da parte del cliente.
Risoluzione e decadenza
1. La Banca ha diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante
comunicazione inviata per iscritto alla Parte Mutuataria, qualora:
a) ricorra, nei mutui fondiari, l'ipotesi di ritardato pagamento ai sensi dell'art. 40 comma secondo del
D.Lgs. n. 385/1993 (“La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato
pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine
costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla
scadenza della rata.”);
b) si verifichi il mancato pagamento, protrattosi per 180 giorni, di una rata del mutuo stesso. La
presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata risulti solo in parte pagata ed anche se la
stessa sia composta di soli interessi;
c) la Parte Mutuataria abbia impiegato in tutto o in parte le somme ricevute a mutuo per scopi diversi
da quelli contrattualmente dichiarati e stabiliti;
d) risultassero, sui beni concessi in garanzia, altri gravami oltre a quelli enunciati in contratto,
ovvero, sempre con riguardo ai beni cauzionali, risultasse che la Parte Mutuataria o l'eventuale terzo
garante avessero taciuto debiti per tributi, prestazioni di qualsiasi natura e tasse aventi prelazione
sul credito della Banca, ovvero misure sanzionatorie per effetto di opere edilizie, installazione di
impianti, od altro, eseguite senza le prescritte autorizzazioni;
e) al verificarsi di un incendio o altro sinistro coperto da polizza assicurativa vincolata a favore della
Banca negli immobili ipotecati, non si fosse provveduto a darne avviso alla Banca nei termini stabiliti
dalla polizza assicurativa;
f) la Parte Mutuataria non fornisca l'integrazione di garanzia ritenuta congrua dalla Banca nei casi
previsti;
g) la Parte Mutuataria subisca protesti o compia e/o subisca atti, durante la vita del mutuo, che
diminuiscano la sua consistenza patrimoniale ovvero quando la Parte Mutuataria sia assoggettata a
una qualunque procedura concorsuale ovvero ricorra a piani di risanamento o accordi di
ristrutturazione o concordati stragiudiziali;
h) non si sia mantenuta in vigore l'assicurazione per tutta la durata del mutuo, presso primaria
Compagnia operante sul territorio italiano e con vincolo a favore della Banca;
i) i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
l) la documentazione prodotta, le dichiarazioni e le comunicazioni fatte alla Banca, in ogni fase e
stato del presente rapporto, non risultino veritiere;
m) la Parte Mutuataria non adempia agli obblighi ed ai doveri contrattualmente previsti.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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2. Inoltre, la Parte Mutuataria, qualora sia costituita in forma di società, prende atto ed accetta che
costituisce giusta causa di risoluzione di diritto del contratto di mutuo il fatto che i soci, che hanno
assunto nei confronti della Banca, che ha concesso il mutuo alla Parte Mutuataria, l’espresso impegno
a mantenere immutata la propria partecipazione nella società finanziata, abbiano disposto delle
azioni/quote a favore di terzi senza che ricorresse il preventivo assenso scritto da parte della Banca
stessa.
3. Al verificarsi di una delle ipotesi previste all'art. 1186 Codice Civile, la Banca avrà diritto di
dichiarare la decadenza dal beneficio del termine nei confronti della Parte Mutuataria e dei Garanti.
4. In entrambi i casi la Banca avrà il diritto di esigere l'immediato rimborso di quanto dovuto per
capitale, interessi, anche di mora nella misura contrattualmente stabiliti, spese ed accessori tutti.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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Tempi massimi di chiusura
A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del rapporto, qualora non siano presenti anomalie,
la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 15 giorni lavorativi.
Reclami
 Il Cliente può presentare reclamo alla Banca:
- con consegna agli sportelli delle Filiali della Banca;
- a mezzo posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo:
BANCA CARIM Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.
SEDE CENTRALE – U.O. Customer Care e Reclami
Oggetto "Reclamo"
P.zza Ferrari 15 – 47921 Rimini RN
- tramite posta elettronica all’indirizzo: [email protected];
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: [email protected];
- tramite fax al numero 0541-701.294.
 La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad
operazioni e servizi bancari e finanziari ovvero entro 90 giorni nel caso di reclamo relativo ai
servizi e alle attività di investimento.
 Se non è soddisfatto dalla risposta della Banca o se non ha avuto risposta entro i termini di
cui sopra, prima di ricorrere al giudice, il Cliente, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario
(A.B.F.). Per sapere come rivolgersi all’arbitro si può:
- consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- rivolgersi alle sedi dell’A.B.F. (i) Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio,
5 - 20123 Milano (Telefono: 02-724241); (ii) Segreteria tecnica del Collegio di Roma,
Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma (Telefono: 06-47921); (iii) Segreteria tecnica
del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli (Telefono: 0817975111);
- chiedere alla Banca;
- chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia.

Prima di far ricorso all’Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Banca possono rivolgersi a:
- l’Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Le
condizioni e le procedure sono definite nel relativo Regolamento, disponibile sul sito
www.conciliatorebancario.it ;
oppure un altro Organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della
Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)
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LEGENDA
Accollo
Ammortamento
Consumatore
Debito residuo
Erogazione
Estinzione anticipata
Euribor (Euro Interbank
Offered Rate)
Imposta sostitutiva
Interessi di mora
Interessi di
preammortamento
Ipoteca
Istruttoria
Mutuatario
Parametro di
indicizzazione
Piano di ammortamento
“francese”
Preammortamento
Prima Casa
Contratto tra il debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo del mutuo.
Processo attraverso il quale avviene la restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento
periodico di rate.
Ai sensi dell’3 del DLgs 206/2005 – Codice al Consumo si definisce “consumatore” la persona
fisica che utilizza il finanziamento per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale e/o professionale eventualmente svolta.
Parte del capitale iniziale che il mutuatario deve ancora rimborsare.
Versamento da parte della Banca al mutuatario dell’importo concesso. Operazione tramite la
quale avviene il perfezionamento del contratto di credito.
Possibilità riconosciuta al mutuatario di estinguere totalmente o in maniera parziale il prestito
prima della scadenza prevista.
Tasso interbancario rilevato dal Comitato di Gestione dell’Euribor che maggiorato dello spread
concordato determina il tasso che regolerà il finanziamento.
Nel caso di mutui il pagamento di tale imposta sostituisce il pagamento delle imposte indirette
previste quali l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e di bollo.
Interessi calcolati sulle rate scadute e non pagate per il periodo di ritardato pagamento.
Interessi calcolati sull’importo erogato in base all’anno civile per i giorni che vanno dalla data di
erogazione (escluso) al giorno che precede l’inizio della maturazione della prima rata di
ammortamento o preammortamento. L’importo è addebitato unitamente alla prima rata.
Garanzia reale su un bene immobile che attribuisce alla Banca, in caso di insolvenza del
mutuatario, il potere di ottenere l’espropriazione del bene, procedere alla sua vendita ed essere
pagata con preferenza sul netto ricavo.
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Intestatario del finanziamento
Indice del mercato monetario preso a riferimento per determinare il tasso d’interesse nominale
annuo applicato.
Il piano di rimborso del mutuo più diffuso in Italia con indicazione della composizione delle
singole rate, calcolate al tasso definito nel contratto. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a
mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale
aumenta.
L’applicazione del piano di ammortamento di tipo “francese” prevede che in sede di stipula e in
occasione dei versamenti in conto capitale venga applicato il divisore commerciale (mesi di 30
giorni/360).
Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
che intercorre tra la data di erogazione del finanziamento e la data di inizio maturazione della
prima rata di ammortamento. In tale periodo maturano interessi calcolati al tasso di
ammortamento ovvero preammortamento qualora presente.
Sulla base di quanto previsto dal DPR 131/86 la qualifica di “prima casa” è condizione
essenziale per l’applicazione dell’imposta di registro agevolata. Per ottenere tale qualifica e
usufruire delle agevolazioni è necessario rispettare determinati requisiti:
- l’acquisto deve riguardare una casa di abitazione non “di lusso”;
l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui
intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria
attività principale.
- l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune
dove si trova l’immobile da acquistare. Non bisogna essere titolari, neppure per quote o in
comunione legale, sul territorio nazionale,di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o
nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle
agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Quota della rata periodica destinata a rimborsare il capitale concesso.
Quota della rata periodica costituita dagli interessi maturati
-
Quota capitale
Quota interessi
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Rata
Spese di istruttoria
Spese di perizia
Spread
Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG)
Tasso di interesse
nominale annuo
Tasso di
preammortamento
Tasso di mora
Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)
Tasso minimo
Tasso variabile
TUR BCE
Visura camerale
Visura catastale
e
visura ipotecaria
Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo
cadenze stabilite contrattualmente. Ciascuna rata è composta da una quota capitale e una
quota interessi.
Spese per l’analisi di concedibilità del mutuo
Spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia effettuata da un tecnico
incaricato.
Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione per determinare il tasso finito da
applicare per lo sviluppo del piano di ammortamento
Costo totale del mutuo su base annua espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quali ad esempio
spese di istruttoria della pratica, imposta sostitutiva e spesa di incasso rata. Alcune spese non
sono comprese, per esempio quelle notarili ed eventuali spese per certificazioni interessi
rilasciate a richiesta.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
prestato) e il capitale prestato.
Tasso applicato sulla somma finanziata nel periodo di preammortamento, cioè per il periodo che
va dal momento di erogazione del mutuo all’inizio dell’ammortamento dello stesso
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura (l. n. 108/1996). Il TEGM aumentato di un quarto, più ulteriori
quattro punti percentuali (sempreché la differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non sia
superiore a otto punti percentuali) costituisce il tasso soglia, oltre il quale i tassi sono ritenuti
usurari.
Tasso d’interesse applicato qualora il tasso variabile determinato sulla base del parametro di
indicizzazione prescelto e dello spread concordato risulti inferiore a tale soglia. Tale tasso viene
applicato per la determinazione della quota interessi di ciascuna rata fino a quanto il tasso
variabile non risale sopra tale soglia e rimane valido per tutta la durata del finanziamento.
Tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione
specificamente indicati nel contratto di mutuo.
Tasso minimo applicato sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema fissato
periodicamente dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE).
Documento che fornisce informazioni su qualunque impresa italiana, individuale o collettiva,
iscritta al Registro delle imprese delle Camere di Commercio Italiane (una per ogni provincia).
La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Agenzia del Territorio, che identifica un bene
immobile o un terreno sito sul territorio nazionale. Essa identifica la posizione di un immobile
sul territorio di uno specifico Comune, e ne definisce categoria (abitazione o ufficio, negozio,
ecc.), classe e consistenza (superficie netta e la superficie lorda).
La visura ipotecaria consente di accertare la titolarità di un immobile e la presenza di ipoteche,
pignoramenti e altri tipi di gravami sull'immobile. È possibile verificare: i contratti di vendita e di
acquisto (ricerca nominativa o per dati catastali dell'immobile), l'accensione di mutui o di
ipoteche a carico di determinati beni immobili e i passaggi di proprietà avvenuti attraverso
dichiarazione di successione.
Informativa prevista ai sensi della disciplina della TRASPARENZA BANCARIA (cfr. Istruzioni di Vigilanza di Banca d’Italia)