FI Agrifidi Conduzione

FOGLIO INFORMATIVO
AGRIFIDI CONDUZIONE
INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected]
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome ……………………………………………………
Cod. Dipendente
…………..
Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………………
Nr. Iscrizione Albo …………..
CHE COS'È IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE AGRICOLA AGRIFIDI
Struttura e funzione economica
ll prestito agrario di conduzione è un prestito che viene erogato, mediante sconto di cambiali agrarie, a operatori
agricoli singoli ed associati per la conduzione della propria azienda agricola ovvero a cooperative e consorzi che
gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici.
Viene concesso ai sensi degli artt . 43 e seguenti D. Lgs. n. 385 dell’1/9/93 e successive modificazioni e integrazioni
Tale prodotto è assistito dalla garanzia del Consorzio Agrifidi 1 Emilia Romagna Società Cooperativa.
Altri rischi legati al contratto di mutuo
Il rischio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Capitale: € 10.000,00
Durata del finanziamento (mesi): 10
T.A.E.G.: 14,17%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione
dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato.
Importo massimo finanziabile
Importo massimo non definito
Durata
Durata massima 12 mesi
TASSI
Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread
10%
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di mora
3 punti percentuali
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Recupero spese di erogazione
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014
€
0,00
(ZF/000002406)
Pagina 1 di 5
FOGLIO INFORMATIVO
AGRIFIDI CONDUZIONE
Spesa di Istruttoria
0,5% Minimo: €
150,00
EVENTUALE COMPENSO A CARICO DEL CLIENTE PER Costo sostenuto dal Cliente in base agli accordi con il
MEDIATORI
mediatore
EVENTUALE COMPENSO A CARICO DELLA BANCA PER € 0,00
MEDIATORI
COMMISSIONI
PER
CONSEGNA
COPIA
DEL
CONTRATTO
schema di contratto privo delle condizioni economiche Gratuito
preventivo contenente le condizioni economiche basateGratuito
sulle informazioni fornite dal cliente
-
-
copia del contratto idonea per la stipula*
**per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la copia del contratto idonea per la
stipula è sempre gratuita
DIRITTI DI ISTRUTTORIA OPERAZIONI NON
PERFEZIONATE
-
€ 150,00
Gratuita a partire dal momento
concordata la data di stipula
in
cui viene
3,00 %
Minimo 400 €
Altre spese iniziali
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica
POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
1,00
NON INVIATA: €
1,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00
Trasparenza documentazione periodica
SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE € 5,00
ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE
PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD)
SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA
Secondo tariffa postale in vigore
CLIENTELA
CANALE ON-LINE
€ 0,00
Sospensione pagamento rate
Gratuita
SPESE INVIO COMUNICAZIONI
€
5,00
COMM. EROGAZIONE CONSORZI
€
0,00
SP. CONSULENZA EROG. CONTRIBUTO
€
100,00
PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI
€
0,00
Importo annuale addebito in via anticipata
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
SOVVENZIONE SCADENZA FISSA
MODO PAGAMENTO INTERESSI
INTERESSI POSTICIPATI
MODO CALCOLO INTERESSI
MATEMATICA
TIPO CALENDARIO
GIORNI COMMERCIALI / 360
BASE CALCOLO INTERESSI MORA
Importo rata
IMPORTO ESTINZIONE ANTICIPATA
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
Valore
03.12.1999
0%
01.06.1998
4,58%
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014
(ZF/000002406)
Pagina 2 di 5
FOGLIO INFORMATIVO
AGRIFIDI CONDUZIONE
01.05.1998
4,77%
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato
10%
10%
10%
10%
interesse Durata
del Importo della
finanziamento (mesi) mensile
per
capitale
di:
10.000,00
4
€ 10.333,33
6
€ 10.500,00
10
€ 10.833,33
12
€ 11.000,00
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 1 anno
del 2% dopo 1 anno
€
€
€
€
0,00
0,00
0,00
0,00
€
€
€
€
0,00
0,00
0,00
0,00
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadibologna.it).
SERVIZI ACCESSORI
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti
terzi:
VOCI
COSTI
Altro
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della
documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in
90 giorni.
Disponibilità dell'importo
Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto
e l'effettiva messa a disposizione delle somme è
quantificabile in 30 giorni.
Altro
ALTRO
RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO)
SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI
PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO
RECUPERO SPESE TELEFONICHE
€ 51,70
€ 20,70
€ 50,00
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata da parte del cliente/Chiusura del rapporto
Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad
abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persona fisica , il cliente può estinguere
anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in coincidenza con una delle scadenze prestabilite per le singole rate,
versando alla banca il capitale e gli interessi, anche di mora, maturati dalla data dell’ultima rata corrisposta nonchè un
compenso omnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato che non potrà essere superiore alle
condizioni economiche dei singoli contratti.
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014
(ZF/000002406)
Pagina 3 di 5
FOGLIO INFORMATIVO
AGRIFIDI CONDUZIONE
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto
insieme - prima della scadenza del mutuo.
SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale
4,00% sul debito residuo
Recesso/Risoluzione del contratto da parte della Banca
Nei casi di mancato pagamento delle rate di cui all’art. 40 del D.L.G.S. 385/93 (PER FONDIARIO)ovvero di una delle
rate di ammortamento (PER NON FONDIARIO) e di inadempimento per parte dei debitori anche di una sola delle
obbligazioni da essi assunte con il contratto di mutuo, la Banca avrà diritto di esigere il suo residuo credito in capitali,
frutti ed accessori, compresi gli interessi di mora .
Il contratto sarà inoltre risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nelle ipotesi di seguito indicate da configurarsi
come inadempimenti e quindi qualora la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca:
subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale od economica;
abbia prodotto documentazione o abbia fatto comunicazioni alla Banca non veritiere;
abbia cambiato la condizione giuridica degli immobili, costituito servitù passive, abbia alienato o locato gli stessi
senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca.
Per i MUTUI CON INTERVENTO DI CONSORZI DI GARANZIA è causa di risoluzione del contratto la perdita della
qualità di socio del relativo Consorzio che determina anche il venir meno delle eventuali condizioni economiche
agevolate.
Per i MUTUI di scopo con intervento ARTIGIANCASSA il rapporto si risolve:
nel caso in cui l'impresa venga meno all'impegno di mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione
dichiarata per tutta la durata del finanziamento,
in caso di estinzione del conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C.
qualora il contributo in conto interessi non venga concesso per motivi diversi dalla carenza di fondi, ovvero venga
revocato per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dall’Artigiancassa,
La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,qualora l'Impresa non provveda al
puntuale integrale pagamento anche di una sola ratadi rimborso; non destini il finanziamento agli scopi per i quali è
stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti o cessi la propria attività;non adempia agli
obblighi posti a suo carico dal contratto; l'impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o
ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica;
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo
contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Reclami
1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto,
il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie:
(i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051
6571111) e-mail ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta)
giorni dal ricevimento del reclamo;
(ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui
sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come
rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della
Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la
banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al
seguente paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D.
Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione
bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo
specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio
nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera
di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento).
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014
(ZF/000002406)
Pagina 4 di 5
FOGLIO INFORMATIVO
AGRIFIDI CONDUZIONE
LEGENDA
Istruttoria
Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo
Parametro di mercato o di politica monetaria preso
riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota
interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede
una quota capitale crescente e una quota interess
decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano
a mano che il capitale viene
restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota
capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o
indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso
in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa,
esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della
rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle
notarili.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse
(quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso
ritardo nel pagamento delle rate
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario,
quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati,
TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che
quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore
Tasso minimo applicabile
Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile,
saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non
potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento
della sottoscrizione nel contratto
Spese assicurazione infortunio annuali
Spese di assicurazione imposte dalla Banca intese
assicurare il rimborsototale o parziale del credito in seguito
infortunio parziale o totale del contraente o del legale
rappresentante dello stesso
Spese per comunicazione relativa alla trasparenzaSpese per invio periodico di documenti di sintesi o
bancaria
comunicazioni per variazione o modifiche condizion
economiche/contrattuali
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014
(ZF/000002406)
Pagina 5 di 5