FOGLIO INFORMATIVO AGRIFIDI CONDUZIONE INFORMAZIONI SULLA BANCA/INTERMEDIARIO Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: [email protected] Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100 Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1 Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115 Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370 Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore Banca di Bologna – Nome e Cognome …………………………………………………… Cod. Dipendente ………….. Promotore con mandato – Nome e Cognome ……………………………………………… Nr. Iscrizione Albo ………….. CHE COS'È IL PRESTITO AGRARIO DI CONDUZIONE AGRICOLA AGRIFIDI Struttura e funzione economica ll prestito agrario di conduzione è un prestito che viene erogato, mediante sconto di cambiali agrarie, a operatori agricoli singoli ed associati per la conduzione della propria azienda agricola ovvero a cooperative e consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici. Viene concesso ai sensi degli artt . 43 e seguenti D. Lgs. n. 385 dell’1/9/93 e successive modificazioni e integrazioni Tale prodotto è assistito dalla garanzia del Consorzio Agrifidi 1 Emilia Romagna Società Cooperativa. Altri rischi legati al contratto di mutuo Il rischio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Capitale: € 10.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 10 T.A.E.G.: 14,17% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione dell’ipoteca, nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato. Importo massimo finanziabile Importo massimo non definito Durata Durata massima 12 mesi TASSI Tasso di interesse, parametro di indicizzazione e spread 10% Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora 3 punti percentuali SPESE Spese per la stipula del contratto Recupero spese di erogazione FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014 € 0,00 (ZF/000002406) Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO AGRIFIDI CONDUZIONE Spesa di Istruttoria 0,5% Minimo: € 150,00 EVENTUALE COMPENSO A CARICO DEL CLIENTE PER Costo sostenuto dal Cliente in base agli accordi con il MEDIATORI mediatore EVENTUALE COMPENSO A CARICO DELLA BANCA PER € 0,00 MEDIATORI COMMISSIONI PER CONSEGNA COPIA DEL CONTRATTO schema di contratto privo delle condizioni economiche Gratuito preventivo contenente le condizioni economiche basateGratuito sulle informazioni fornite dal cliente - - copia del contratto idonea per la stipula* **per i contratti di cui al D.Lgs. 141/2010 la copia del contratto idonea per la stipula è sempre gratuita DIRITTI DI ISTRUTTORIA OPERAZIONI NON PERFEZIONATE - € 150,00 Gratuita a partire dal momento concordata la data di stipula in cui viene 3,00 % Minimo 400 € Altre spese iniziali Spese per la gestione del rapporto Gestione pratica POSTA: € 1,00 CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 1,00 NON INVIATA: € 1,00 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 Trasparenza documentazione periodica SPESE PER PRODUZIONE ALTRA DOCUMENTAZIONE € 5,00 ALLA CLIENTELA (IPOTESI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA PSD) SPESE PER INVIO ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLA Secondo tariffa postale in vigore CLIENTELA CANALE ON-LINE € 0,00 Sospensione pagamento rate Gratuita SPESE INVIO COMUNICAZIONI € 5,00 COMM. EROGAZIONE CONSORZI € 0,00 SP. CONSULENZA EROG. CONTRIBUTO € 100,00 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI € 0,00 Importo annuale addebito in via anticipata PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento FRANCESE A RATE COST. POSTIC. Tipologia di rata Periodicità delle rate SOVVENZIONE SCADENZA FISSA MODO PAGAMENTO INTERESSI INTERESSI POSTICIPATI MODO CALCOLO INTERESSI MATEMATICA TIPO CALENDARIO GIORNI COMMERCIALI / 360 BASE CALCOLO INTERESSI MORA Importo rata IMPORTO ESTINZIONE ANTICIPATA ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Data Valore 03.12.1999 0% 01.06.1998 4,58% FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014 (ZF/000002406) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO AGRIFIDI CONDUZIONE 01.05.1998 4,77% Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di applicato 10% 10% 10% 10% interesse Durata del Importo della finanziamento (mesi) mensile per capitale di: 10.000,00 4 € 10.333,33 6 € 10.500,00 10 € 10.833,33 12 € 11.000,00 rata Se il tasso di Se il tasso di un interesse aumenta del interesse diminuisce € 2% dopo 1 anno del 2% dopo 1 anno € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 € € € € 0,00 0,00 0,00 0,00 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.bancadibologna.it). SERVIZI ACCESSORI ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo chirografario il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: VOCI COSTI Altro TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell'istruttoria Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione e la stipula del contratto è quantificabile in 90 giorni. Disponibilità dell'importo Il tempo massimo che intercorre tra la stipula del contratto e l'effettiva messa a disposizione delle somme è quantificabile in 30 giorni. Altro ALTRO RICERCHE D’ARCHIVIO (PER OGNI DOCUMENTO) SPESE PER FOTOCOPIE DI DOCUMENTI PER OGNI SINGOLO DOCUMENTO RECUPERO SPESE TELEFONICHE € 51,70 € 20,70 € 50,00 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata da parte del cliente/Chiusura del rapporto Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale da parte di persona fisica , il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo in coincidenza con una delle scadenze prestabilite per le singole rate, versando alla banca il capitale e gli interessi, anche di mora, maturati dalla data dell’ultima rata corrisposta nonchè un compenso omnicomprensivo, in percentuale rispetto al debito residuo rimborsato che non potrà essere superiore alle condizioni economiche dei singoli contratti. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014 (ZF/000002406) Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO AGRIFIDI CONDUZIONE L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA Penale per estinzione anticipata o rimborso parziale 4,00% sul debito residuo Recesso/Risoluzione del contratto da parte della Banca Nei casi di mancato pagamento delle rate di cui all’art. 40 del D.L.G.S. 385/93 (PER FONDIARIO)ovvero di una delle rate di ammortamento (PER NON FONDIARIO) e di inadempimento per parte dei debitori anche di una sola delle obbligazioni da essi assunte con il contratto di mutuo, la Banca avrà diritto di esigere il suo residuo credito in capitali, frutti ed accessori, compresi gli interessi di mora . Il contratto sarà inoltre risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nelle ipotesi di seguito indicate da configurarsi come inadempimenti e quindi qualora la parte mutuataria e/o datrice di ipoteca: subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali; compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale od economica; abbia prodotto documentazione o abbia fatto comunicazioni alla Banca non veritiere; abbia cambiato la condizione giuridica degli immobili, costituito servitù passive, abbia alienato o locato gli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta della Banca. Per i MUTUI CON INTERVENTO DI CONSORZI DI GARANZIA è causa di risoluzione del contratto la perdita della qualità di socio del relativo Consorzio che determina anche il venir meno delle eventuali condizioni economiche agevolate. Per i MUTUI di scopo con intervento ARTIGIANCASSA il rapporto si risolve: nel caso in cui l'impresa venga meno all'impegno di mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la durata del finanziamento, in caso di estinzione del conto corrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C. qualora il contributo in conto interessi non venga concesso per motivi diversi dalla carenza di fondi, ovvero venga revocato per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, dall’Artigiancassa, La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,qualora l'Impresa non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola ratadi rimborso; non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente il programma di investimenti o cessi la propria attività;non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto; l'impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale o economica; Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Reclami 1. In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto, il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie: (i) il cliente può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571111) e-mail ([email protected]); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo; (ii) se il cliente non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine di cui sopra), prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla propria filiale della banca; resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, previo esperimento facoltativo del procedimento di mediazione di cui al seguente paragrafo 2, previsto dal D. Lgs. 28 del 4.3.2010 prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria. 2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 5/2003 come modificato dal D. Lgs. 28/2010 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it). 3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di servizi di investimento). FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014 (ZF/000002406) Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO AGRIFIDI CONDUZIONE LEGENDA Istruttoria Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo Parametro di mercato o di politica monetaria preso riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interess decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso ritardo nel pagamento delle rate Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore Tasso minimo applicabile Il tasso minimo, rilevante per i soli mutui a tasso variabile, saggio di interesso al di sotto del quale il tasso del mutuo non potrà scendere. Questo tasso è predeterminato al momento della sottoscrizione nel contratto Spese assicurazione infortunio annuali Spese di assicurazione imposte dalla Banca intese assicurare il rimborsototale o parziale del credito in seguito infortunio parziale o totale del contraente o del legale rappresentante dello stesso Spese per comunicazione relativa alla trasparenzaSpese per invio periodico di documenti di sintesi o bancaria comunicazioni per variazione o modifiche condizion economiche/contrattuali FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/02/2014 (ZF/000002406) Pagina 5 di 5
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