(affidamenti) in Conto Corrente

Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 1/7
Aperture di credito (affidamenti) in Conto Corrente
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare
Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA
Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487
E-mail : [email protected] - Sito internet : www.bcp.it
n° 4708/40 di iscrizione all’ Albo delle banche presso la Banca D’Italia
Codice ABI : 5142
Soggetta all’attività di vigilanza e controllo di Banca D’Italia
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con l’apertura di credito in conto corrente la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma
di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.
A garanzia delle obbligazioni assunte dal cliente la banca può chiedere il rilascio di garanzie reali e/o personali quali: pegno, ipoteca,
fideiussione, titoli cambiari, ecc. (cfr. anche i fogli informativi relativi a Garanzie Ricevute).
Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e
può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.
Destinatari del finanziamento possono essere sia i privati che le imprese, titolari di conto corrente BCP. Per i clienti privati che
rivestono la qualità di consumatori, le aperture di credito in conto corrente sono regolate dalla normativa sul Credito ai Consumatori;
pertanto, nei casi previsti dalla normativa, si rinvia al documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” che la
Banca consegna gratuitamente al cliente consumatore e che è necessario leggere prima della sottoscrizione del contratto di apertura di
credito.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
ƒ
ƒ
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso d’interesse e spese) ove contrattualmente previsto e/o in
dipendenza delle condizioni di mercato laddove sia prevista una remunerazione del conto con tasso indicizzato ad un parametro di
riferimento (normalmente Euribor);
variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).
Per saperne di più:
La Guida pratica al credito per i consumatori, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it , sul sito della banca www.bcp.it e presso
tutte le filiali della banca.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso massimo annuo nominale sulle somme utilizzate entro fido
TASSI DEBITORI
(Tasso massimo applicato Fisso o Variabile (parametro di riferimento + Spread) in base agli accordi che
intervengono di volta in volta con il cliente)
Apertura di credito a m/t in c/c con garanzia ipotecaria a Tasso Variabile: Tasso
Euribor a 3/6 mesi1 + Spread del 10,00 % (Tasso Max. 12,70 %)
1
Ai fini del calcolo dell’indice Euribor (con divisore 365) a 3/6 mesi, verrà presa in
considerazione la media dell’Euribor a 3/6 mesi rilevato dalle medie mensili dei mesi di
febbraio, maggio, agosto e novembre.
Apertura di credito a m/t in c/c con garanzia ipotecaria a Tasso Fisso: EurIrs di
Periodo Durata Lettera + Spread del 10,00 % (Tasso Max. 12,70 %)
12,70 %
(TAE 13,3177%)
10,255%
10,347 %
(TAE 10,7392%)
(TAE 10,8418%)
valori calcolati applicando la media del mese
di maggio 2014
(Euribor 3m: 0,332 - Euribor 6m: 0,427) +
Spread Massimo
10,32 %
(TAE 10,7284%)
Valore calcolato applicando l’Eurirs Durata 2
Anni Lettera pari al 0,32 % rilevato dal
Sole24Ore il giorno 2 luglio 2014+ Spread
Massimo
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Aggiornato al 15 settembre 2014
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
N53 – Apercredit in CC
Pag. 2/7
Tasso massimo annuo per sconfinamenti oltre il fido accordato, valido per tutte
le aperture di credito in conto (Tasso massimo applicato Fisso o Variabile (parametro di
14,00 %
(TAE 14,7523 %)
COMPENSO OMNICOMPRENSIVO
riferimento + Spread) in base agli accordi che intervengono di volta in volta con il cliente)
Commissione Annua di Messa a Disposizione Fondi - CDF
(addebito trimestrale 0,50%) regolata in “Conto Principale”
2,00 %
COSTO DEL FIDO IN CONTO CORRENTE ORDINARIO PER LA CLIENTELA AL
DETTAGLIO*
(applicazione della Commissione di Messa Disposizione Fondi - CDF)
Affidamento
Utilizzo Medio nel
Trimestre
1.5001
1.500
Tasso Debitore
Nominale Annuo
Commissione di
Messa a
Disposizione
_Fondi Annua
Spese connesse
all’utilizzo / rimborso
del finanziamento
TAEG
12,70 %
2,00 %
Spese per operazioni
€ 2,70
18,77%
1
Il costo riportato nella tabella è orientativo e si riferisce ad un’ipotesi di operatività indicata dalla Banca d’Italia
considerati i costi connessi all’utilizzo e rimborso del finanziamento.
* Esclusi i clienti che rivestono la qualità di consumatori; per questi per sapere quanto può costare il fido, è necessario
leggere il documento “Informazioni di Base sul Credito ai Consumatori” che la Banca consegna gratuitamente prima
della sottoscrizione del contratto. E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato del TAEG sul sito www.bcp.it.
Il Tasso Effettivo Globale applicato all'apertura di credito in conto corrente non potrà, in ogni caso, mai superare il Tasso Limite pro
tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare di riferimento.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di
aperture di credito in conto corrente, distinte a seconda della forma tecnica, può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca (www.bcp.it).
SPESE GESTIONE
LIQUIDITA’
*
*
Canone Annuo * (cfr. Nota)
(denominata Spesa Forfettaria Annua)
Numero di operazioni incluse nel Canone Annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze *(cfr. Nota)
(Spesa di Tenuta Conto addebitata trimestralmente)
Spesa per ogni Operazione *(cfr. Nota)
(si aggiunge al costo dell’operazione)
*
0
(massimo 4.000 €)
0
200,00 €
(50,00 € / trimestre)
2,90 €
SCONFINAMENTI
EXTRAFIDO
Clienti Consumatori
Commissione di Istruttoria Veloce
40,00 €
(max 300,00 € trimestre)
Commissione applicata per ogni sconfinamento o incremento di sconfinamento di saldo disponibile rispetto al giorno precedente,
di oltre 100,00 €; addebitata cumulativamente alla fine di ogni trimestre per ogni sconfinamento o incremento generato nel
periodo.
La commissione non si applica:
•
per sconfini inferiori o pari a 500,00 € di durata non superiore a 7 giorni consecutivi e per un massimo di una volta nel
trimestre;
•
per sconfini o incrementi di sconfino che hanno avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca
Altri clienti (non consumatori)
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 3/7
Commissione di Istruttoria Veloce
Commissione applicata per ogni sconfinamento di saldo disponibile di oltre 200,00 € o
incrementi di sconfinamento rispetto al giorno precedente, di oltre 100,00 €; applicata
cumulativamente alla fine di ogni trimestre per ogni sconfinamento incremento generato
nel periodo. La commissione non si applica per sconfini o incrementi di sconfino che
hanno avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca.
•
fino a 5.000,00 €
•
•
da 5.000,01 € a 60.000 €
oltre 60.000 €
62,00 €
98,00 €
170,00 €
Calcolo Interessi
Eseguito con riferimento alla durata dell’anno civile
Capitalizzazione
Interessi
La capitalizzazione viene effettuata con la medesima periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31
dicembre di ogni anno) sia per gli interessi debitori che per quelli creditori, nonché in presenza di estinzione del conto.
Si rinvia ai fogli informativi del Conto Corrente, del Servizio di Anticipazioni, del Servizio Incassi e Pagamenti per le altre condizioni la cui misura
non è stata espressamente riportata
* Oneri non previsti in presenza di Conti Correnti al servizio esclusivo dell’apertura di credito (non ordinari). Rimangono a carico del
cliente le imposte, le spese notarili (ove richieste), gli oneri conseguenti l’inadempimento del cliente, le spese di iscrizione ipotecaria
le spese a fronte di servizi di pagamento per l’utilizzo dell’affidamento.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Recupero spese servizio visure ipocatastali
max 250,00 €
(Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all’importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)
Spese Postali per invio lettere, notifiche, dichiarazioni e comunicazioni varie anche ai sensi della normativa sulla
“Trasparenza Bancaria”
Recupero spese postali:
Spesa postale busta normale (leggera)
Spesa postale busta pesante ( peso => 20 grammi)
1,00 €
1,40 €
Messa a disposizione in modalità telematica attraverso il servizio
“Documenti on Line”*
Gratuita
Spesa invio comunicazioni variazioni contrattuali ai sensi art. 118
Dlgs 385/1993 (TUB)
Gratuita
qualunque sia la modalità di
invio
Recupero spese invio
corrispondenza
Ordinaria
Raccomandata
1,00 €
5,00 €
* limitatamente ai conti correnti ordinari, è un servizio riservato ai titolari di un rapporto di remote banking (Bcp@Home o Bcp@Corporate) che possono, anche, richiedere la
disattivazione dell’invio cartaceo. Il cliente può richiederne la disattivazione autonomamente, attraverso le funzioni dispositive di Bcp@Home, oppure richiedendolo allo
sportello. Si rinvia per le specifiche ai Fogli Informativi dei Servizi: Multicanalità BCP@Home e BCP@Corporate.
RECESSO, RECLAMI, PORTABILITA’
Apertura di credito in Conto Corrente
Le aperture di credito in conto corrente per elasticità di cassa (chiamate anche, per brevità, c/c per elasticità di cassa) concesse dalla Banca al Cliente,
per un dato periodo di tempo (a scadenza) o a tempo indeterminato (a revoca), sono soggette anche alle seguenti statuizioni:
a) Il Cliente può di norma utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può ripristinare la sua disponibilità con successivi versamenti,
salvo diversa pattuizione tra le parti (utilizzo non rotativo).
b) Se l'apertura di credito è a tempo determinato - anche qualora sia utilizzata a titolo di prefinanziamento di un mutuo - il Cliente è tenuto ad eseguire
alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro onere accessorio, anche senza una
espressa richiesta della Banca.
c) La linea di credito per operazioni cosiddette di “Denaro caldo” rientra nella tipologia delle aperture di credito in conto corrente; la somma messa a
disposizione dalla Banca deve essere rimborsata dal Cliente in un'unica soluzione e ad una scadenza determinata, giuste pattuizioni accessorie.
d) Se l'apertura di credito è a tempo determinato, la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere dal contratto,
qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata. Se l'apertura di credito è a tempo
indeterminato, la Banca può recedere dal contratto a mezzo di lettera raccomandata, con un preavviso di tre giorni ed un termine per il pagamento di
sette giorni. Se il Cliente riveste la qualità di “consumatore” ex art. 33 del D.Lgs. 206/2005, nell’apertura di credito a tempo indeterminato la Banca può
recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1845 c.c., con preavviso di giorni quindici a mezzo di lettera raccomandata, con l’obbligo per il Cliente di
provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo, la Banca ha la facoltà di procedere,
senza preavviso, al recesso dal contratto, dandone pronta comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata. Per il pagamento di tutto quanto
dovuto alla Banca nell’ipotesi di recesso dall’apertura di credito per giustificato motivo o per giusta causa, sarà dato al Cliente, con lettera
raccomandata, un termine non inferiore a un giorno o, se il Cliente riveste la qualità di consumatore, a dieci giorni, a decorrere dalla ricezione di detta
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 4/7
comunicazione. In ogni caso è riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere in ogni momento dall’apertura di credito, con effetto di chiusura
dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. In ogni caso, il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha l'effetto di sospendere
immediatamente l'utilizzo del credito concesso.Con le modalità e gli effetti di cui sopra, la Banca può ridurre l'ammontare della somma messa a
disposizione del Cliente o sospenderne l'ulteriore utilizzo.
e) La Banca ha altresì la facoltà di recedere dall'apertura di credito o di ridurre la stessa in qualsiasi momento e con effetto immediato, a mezzo lettera
raccomandata, al verificarsi - con riferimento sia al Cliente che ai suoi eventuali garanti - di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., senza
necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza. E' convenzionalmente parificato alle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., il verificarsi di un qualsiasi evento
che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una qualsiasi delle
seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione; emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro
(disposto sia dalla magistratura civile che da quella penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare,
iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o comunque ogni atto di disposizione idoneo a
ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
f) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non
comportano il ripristino dell'apertura di credito o di ogni altra facilitazione, neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto
consentito oltre il limite accordato non comporta l'aumento di tale limite.
g) È facoltà della Banca consentire l'utilizzo del fido complessivo a più soggetti che ne abbiano fatto richiesta. In questo caso ciascun soggetto si
impegna ad utilizzare la linea di credito in modo che l'esposizione complessiva in dipendenza dell'utilizzo congiunto non abbia mai a superare il
massimale dell’affidamento manlevando la Banca da ogni obbligo di comunicazione in ordine agli utilizzi di volta in volta in essere a valere sul fido
complessivamente concesso.
Apertura di credito in conto corrente a rimborso concordato
Con l’apertura di credito in c/c a rientro concordato, la Banca rende disponibile l’importo dell’affidamento sul conto corrente del Cliente, per un periodo
di tempo determinato.
Il Cliente potrà utilizzare, in una o più volte, l’importo messo a disposizione dalla Banca, solo dietro presentazione di una specifica richiesta che resta,
tuttavia, subordinata all’accettazione da parte della Banca.
Con tale richiesta il Cliente si impegna altresì a rimborsare quanto utilizzato mediante versamenti con scadenze prefissate ed aventi un ammontare
complessivo pari o superiore all’importo prelevato.
In caso di mancato versamento anche di uno solo dei rimborsi concordati ovvero qualora i titoli oggetto dei versamenti effettuati dovessero essere
restituiti insoluti, è facoltà della Banca dichiarare il contratto risolto.
La Banca ha altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dall’apertura di credito, ovvero può ridurla o sospenderla.
In caso di recesso la Banca darà al Cliente, un preavviso, con lettera raccomandata, non inferiore ad un giorno, per il pagamento di quanto dovuto.
Recesso e risoluzione del contratto
Fermo restando quanto disposto per l’ipotesi di apertura di credito in conto corrente di cui alla sezione del presente contratto relativa alle condizioni
specifiche e negli eventuali contratti specifici che dovessero essere sottoscritti per determinate linee di credito, ove non previsto il Cliente e la Banca
hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni,
sussistendo l'obbligo del Cliente di corrispondere alla Banca - entro il termine di preavviso - quanto eventualmente ancora dovuto. L’esercizio di tale
facoltà da parte del Cliente non comporta l’applicazione di alcuna penalità né spese di chiusura.
Nel caso di recesso della Banca dall'intero contratto, è sospeso immediatamente - per il Cliente - il diritto di utilizzo dell'affidamento oggetto del recesso,
e ciò anche durante il periodo di preavviso ove presente. Resta salvo l'addebito di importi derivanti da eventuali operazioni già in corso.
Inoltre, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. oppure per altra giusta causa, la Banca è legittimata a recedere dal contratto con
effetto immediato, intimando al Cliente il pagamento con preavviso di un giorno.
Qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero perfezionarsi le garanzie previste, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto tra le parti.
Apertura di credito in Conto Corrente a Medio Termine con Garanzia Ipotecaria e/o con Cambiale Ipotecaria
-
L’operazione di credito è concessa ed accettata per la durata di mesi
a partire da oggi, con scadenza, quindi, al
salva la facoltà di
recesso delle parti decorsi diciotto mesi e un giorno da oggi ovvero con facoltà della Banca, decorso il temine suddetto, di riduzione dell'importo
dell'apertura di credito a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.
ƒ
(Tasso Variabile)
ƒ
(Tasso Fisso)
La parte finanziata si obbliga a corrispondere sul finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta
e l’ultima volta alla
scadenza del presente finanziamento, un interesse calcolato al tasso Euribor ___mesi rilevato dalle medie mensili dei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre di ogni anno e fino alla scadenza del finanziamento, maggiorato di uno spread di (
) punti percentuali p. a..
La parte finanziata si obbliga a corrispondere sul finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta
volta alla scadenza del presente finanziamento, un interesse calcolato al tasso fisso del
-
e l’ultima
In caso di mancato versamento delle competenze maturate a debito entro il termine stabilito o comunque entro e non oltre trenta giorni dalla data
di contabilizzazione delle stesse, la Banca potrà recedere dal presente contratto, sempre decorso il termine di diciotto mesi e un giorno, anche con
semplice comunicazione verbale e senza obbligo di motivazione alcuna, richiedendo al debitore l'immediato rientro dell'esposizione per linea
capitale, interessi e spese.
La Banca ha piena facoltà, in caso d’inadempienza, di azionare il titolo cambiario a garanzia ai sensi dell’art. 1186 c.c. ed art. 50 n. 2 L.C.
Condizioni Generali relative all’apertura di credito in Conto Corrente garantita da Ipoteca e/o Cambiale Ipotecaria
Con la concessione dell’apertura di credito in conto corrente garantita cambiale ipotecaria la Banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente
l’importo concordato con scadenza al____ .
-
Il cliente può utilizzare in una o più volte l’importo messogli a disposizione dalla Banca e, decorsi diciotto mesi e un giorno dalla presente
stipula, con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità.
oppure, in alternativa
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
-
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 5/7
Il cliente può utilizzare in una o più volte l’importo messogli a disposizione dalla Banca, e decorsi 19 mesi dalla presente stipula l’ apertura di
credito sara’ ridotta secondo accordi presi.
Il cliente è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, imposte e tasse ed ogni altro onere
accessorio, anche senza espressa rinuncia della Banca.
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, decorsi almeno diciotto mesi e un giorno da oggi, a mezzo lettera raccomandata,
dall’apertura di credito, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto verrà dato al cliente, con lettera raccomandata, un
preavviso non inferiore a un giorno. Analoga facoltà di recesso ha il cliente. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente
l’utilizzo del credito.
Il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione
di recesso dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
Eventuali disposizioni che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comporta il
ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite.
Eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
In ogni caso le maggiori esposizioni consentite restano pur esse garantite dall’ipoteca accesa con il presente atto.
Se il cliente si rende inadempiente ad una qualsiasi delle sue obbligazioni nei confronti della Banca ed altresì nelle ipotesi previste dall’articolo 1186
del codice civile, l’apertura di credito cessa con effetto immediato ed il cliente su semplice richiesta scritta deve pagare, senza ritardo, quanto da
lui dovuto.
Portabilità
Qualora il Cliente, allo scopo di rimborsare il finanziamento, dovesse ottenere da un’altra Banca ovvero altro Intermediario un nuovo finanziamento, non
sarà tenuto a sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Semprechè alla banca sia corrisposto tutto quanto il dovuto e gli eventuali rapporti collegati (es: carte di debito, credito, assagni,ecc) non siano più
attivi, la chiusura sarà operativa entro 30 giorni lavorativi. Tale termine potrà essere superato qualora sopravvengano elementi ostativi alla chiusura del
conto corrente collegato (pignoramenti, sequestri, successioni, ecc.)
Reclami e Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so
Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a [email protected] (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito
internet della Banca).
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro il termine di 90 giorni per i
reclami attinenti ai servizi di investimento.
Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi:
per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
o chiedere presso le filiali della Banca d’Italia o della Banca, ove è disponibile la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito
internet della Banca stessa. Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art.5 del D.Lgs.
04/03/2010 n.28;
per i reclami relativi ai servizi d’investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la CONSOB, per la quale può
consultare il sito www.camera-consob.it o all’ Ombudsman-Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito
internet.
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la CONSOB assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui
all’art.5 del D.Lgs. 04/03/2010 n.28, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it .
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 prevede che il cliente che intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad
una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di
mediazione di cui al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Nell'ambito delle disposizioni relative alla prestazione dei Servizi di Pagamento, la disciplina si intende integrata come segue: il cliente ha altresì la
facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a
questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
LEGENDA
Affidamento, Somma messa a
disposizione del cliente o Linea di
credito
Cliente
Consumatore
Commissione di Istruttoria
Veloce (CIV)
(art.117 bis D. Lgs.385/1993 e
successive modifiche/integrazioni)
La somma di denaro messa a disposizione del cliente, come determinata nel contratto, con
facoltà del cliente di utilizzarla e di ripristinarne la disponibilità.
Un soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con l’intermediario.
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta
La commissione di istruttoria veloce (CIV) corrisponde alla somma da riconoscere alla Banca a
fronte dei costi sostenuti e connessi alle attività istruttorie svolte in caso di utilizzo, o
comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente
non affidato (cd. Sconfinamento in assenza di fido), o rispetto al limite degli affidamenti
concessi (utilizzo extra fido), nonché al verificarsi di un incremento dello sconfinamento
preesistente.
La CIV è addebitata sul conto corrente in misura fissa e valore assoluto, e non è eccedente i
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 6/7
costi mediamente sostenuti dalla Banca per la valutazione creditizia (istruttoria veloce)
necessaria per autorizzare operazione.
La CIV è applicata a fronte di ciascun sconfinamento rispetto al giorno lavorativo precedente,
calcolato sul saldo disponibile del conto corrente di fine giornata, qualora tale
sconfinamento/incremento dello stesso sia superiore ai valori di soglia indicati nella Sezione
Principali condizioni economiche.
La CIV non è applicata se lo sconfinamento:
ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca,
non ha avuto luogo perché la Banca non vi ha acconsentito,
nel caso di correntista “consumatore” quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti
e per un massimo di una volta per ciascun trimestre:
o per gli sconfinamenti in assenza di fido, se il saldo passivo complessivo –
anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro; per gli
utilizzi oltre il limite del fido (extra fido), se l'ammontare complessivo di questi
ultimi -anche se derivante da più addebiti- è inferiore o pari a 500 euro;
o se lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.
Canone Annuo (Spesa Forfettaria Spesa Forfettaria Annua in sostituzione parziale della Spesa per Operazione ed applicata in base
Annua)
alla periodicità di capitalizzazione
Capitalizzazione degli interessi
Una volta accreditati ed addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a
loro volta interessi.
Disponibilità delle somme
versate
Commissione che remunera la Banca per il suo impegno a tenere a disposizione del cliente una
somma di denaro. Viene calcolata sull’importo dell’affidamento concesso, per il periodo di durata
dell’apertura di credito, a prescindere dall’effettivo utilizzo ed è liquidato in occasione
dell’emissione dell’estratto conto periodico. La modalità di calcolo di tale corrispettivo è la
seguente: l’importo dell’apertura di credito viene moltiplicato per il numero dei giorni di
disponibilità dello stesso nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nella sezione
condizioni economiche del presente contratto, diviso il numero dei giorni che compongono
l’anno solare. Il corrispettivo sulla messa a disposizione dei fondi è, inoltre, specificamente
evidenziato e rendicontato con cadenza massima annuale, con l’indicazione dell’effettivo utilizzo
del periodo, sempre considerato che il Cliente potrà recedere in ogni momento
Si definisce Conto Principale del cliente, il rapporto di conto corrente ordinario su cui sono
addebitati, per praticità, una serie di spese e commissioni legate a vari altri servizi/rapporti di
cui usufruisce e/o è titolare il cliente presso la Banca (ad esempio: il recupero spese postali per
comunicazioni, avvisi anche se riferiti ad altri rapporti di conto, libretto, mutui, ecc.; la
commissione di messa a disposizione fondi per affidamenti concessi su altro conto corrente
diverso dal principale o conto anticipi).
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le
somme versate
Fido o affidamento
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Informazioni Europee di Base sul
Credito ai Consumatori
(anche SECCI – Standard
European Credit Consumer
Information)
Intermediario
È un documento previsto dalla normativa sul Credito ai Consumatori che la Banca consegna al
consumatore prima della sottoscrizione del contratto di credito. Il documento contiene le
informazioni necessarie al consumatore per consentirgli il confronto tra le diverse offerte del
credito sul mercato così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito
alla conclusione del contratto di credito
Le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri soggetti abilitati a
offrire la pubblico i contratti di aperture di credito regolate in conto e sconfinamenti (in generale
cfr. voce in Legenda)
Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono
compresi importi non ancora giunti a maturazione di valuta.
Commissione per la messa a
disposizione dei fondi /CDF
Conto Principale
Saldo contabile
Saldo disponibile
Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento extrafido
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di
pagamento (assegno, domiciliazione utenze, ecc.) senza avere sul conto corrente la
disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma eccede il fido utilizzabile.
Spesa per registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel
canone annuo.
Spesa singola operazione non
compresa nel Canone Annuo
Spese annue per conteggio
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle
interessi e competenze (Spese di competenze.
Tenuta Conto)
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]
Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari. Titolo VI del T.U. - D. Lgs. 1/9/1993
n. 385, norme di attuazione e successive variazioni
Spese postali
Tasso debitore annuo nominale
Aggiornato al 15 settembre 2014
N53 – Apercredit in CC
Pag. 7/7
Spese sostenute per le operazioni di produzione ed invio della corrispondenza, e/o di contabili
e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di
strutture centrali della Banca:
busta normale: il peso non supera i 20 grammi
busta pesante: il peso supera i 20 grammi
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme
utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
TAE
Tasso Annuo Effettivo; il tasso annuo ‘effettivo’ tiene conto della periodicità delle
capitalizzazioni (normalmente trimestrale).
TAEG
Il Tasso Annuo Effettivo Globale è un indicatore che rappresenta - in forma percentuale su base
annua - il costo totale del credito comprensivo di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese)
esistenti e futuri, oggetto di accordo tra la Banca ed il cliente.
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di
intermediari, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il cliente deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui la Banca è a conoscenza escluse le spese notarili.
TUB
Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993 succ. modificazioni e
integrazioni).
Normativa sul “Credito ai
consumatori”
D.Lgs. 141/2010 che ha modificato taluni titoli del TUB
Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni – Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, C.so V. Emanuele 92-100, 80059 Torre del Greco NA, Codice Fiscale:
00423310630 - P.Iva 01241921210 - Registro Imprese REA 263669 - Albo Aziende di Credito 4708/40 – Codice Ass. Bancaria Italiana 5142.5. Web: www.bcp.it Email: [email protected]