Anno 2014, Numero 777 26 febbraio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI &CONCESSIONI Europa e Regioni Francia Accesso agli appalti pubblici da parte delle PMI: guida delle buone pratiche elaborata dal gruppo di lavoro sulle PMI e coordinata dai Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo produttivo Dicembre 2012 L’obbligo dell’allotissement rappresenta il cardine delle modalità di affidamento a favore delle PMI, come previsto dall’art. 10 del Code des marchés publics. La condizione di base per ricorrervi è l’agevole identificabilità delle prestazioni distinte: queste possono non sussistere 1) per ragioni tecniche (l’Ente non è in grado di svolgere il compito di pilotage e coordinamento della suddivisione in dotti) oppure 2) economiche (l’allotissement può restringere la concorrenza) oppure 3) finanziarie (l’allotissement provoca un incremento significativo del costo della prestazione). L’ente appaltante, qualora ricorra all’appalto globale, deve dimostrarne la fondatezza: tuttavia, il controllo giurisdizionale si limita all’accertamento dell’errore manifesto di valutazione. Inoltre, la scelta delle modalità di affidamento (allotissement o marché global) non deve essere preliminarmente motivata (in tal senso: CE, Commune di Ajaccio n° 333737 del 21 maggio 2010; CE, Opac Habitat Marseille, 18 giugno 2010 n° 335611; contro, CAA Lyon 6 ottobre 2011, Syndacat national des entreprises de second oeuvre n° 10LY01121). Infine, secondo la Circulaire 14 febbraio 2012 sulle Buone pratiche in materia di appalti pubblici, applicativa della riforma del Code del 2011, non devono essere suddivisi in lotti il marché global, nelle forme prevista dall’art. 37 (appalti di progettazione e costruzione) e dall’art. 73 (contratto globale a prestazioni). Quanto specificamente al subappalto, la Fiche n° 14 della Guida, delinea le Buone pratiche da applicarsi all’istituto (al proposito vale la pena di notare che per aversi l’ammissione al beneficio del c.d. pagamento diretto (relativo ai subappalti accreditati a partire da 600 € e relativi soltanto al 1° livello di subappalto) occorre aver rispettato le condizioni poste dalla legge 75-1334 del 31 dic. 1975 e aver sottoscritto un modulo ministeriale da presentare per accettazione al Committente denominato DC4 in cui, al punto H – Capacità del subappaltatore –, è specificato che questo deve fornire i documenti e le attestazioni circa la propria capacità professionale, tecnica e finanziaria. Da notare che l’Ente appaltante può rifiutare il subappaltatore per carenza di requisiti. Infine, la Guida chiarisce al punto 2– Percentuale dell’appalto pubblico che può essere subappaltato – che non è possibile subappaltare l’intero appalto ma che “non esiste una soglia precisa per IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 777 26 febbraio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni determinare la percentuale di subappalto accettabile o meno. Si tratta di una valutazione da effettuare caso per caso secondo le situazioni concrete”. Nuove direttive appalti Nuovi criteri di aggiudicazione: l’evoluzione della giurisprudenza della Corte Tra le tante e importanti novità apportate dalle nuove direttive vale la pena di segnalare quella relativa alla disciplina dei criteri di aggiudicazione che accentua fortemente la tendenza alla valutazione qualitativa nell’aggiudicazione, introducendo in via generale il rapporto qualità-prezzo (Considerando (89) e (98) e artt. 67 e 68 D. settori ordinari ). La novità normativa poggia in realtà su di una evoluzione significativa della giurisprudenza della Corte: infatti, nella sentenza CGCE del 10 febbraio 1982 C-76/81, Sa Transporoute et travaux, poi confermata da CGCE del 5 giugno 1992, C-358/89, Commissione/Repubblica italiana era affermato il carattere tassativo dei criteri, enunciati come segue: “…prezzo, valore tecnico ed estetico, tempo di esecuzione, costi di utilizzo e manutenzione”. Questo indirizzo si rispecchia nel testo della direttiva 93/37/CEE e resta consolidato per più di un decennio. Tuttavia, con la direttiva 2004/18/CE, si riscontra un approccio molto più articolato secondo due direttrici fondamentali: la considerazione dell’aspetto non solo direttamente economico e l’allagamento a tematiche ambientali e sociali. Infatti, con una serie di pronunciamenti di fine anni ’90 e inizio anni 2000, la Corte chiarisce che i criteri non devono necessariamente perseguire un vantaggio economico DIRETTO a favore del committente ma possono anche non avere natura economica o comunque non attribuire al committente vantaggi di tal genere: in particolare sentenza CGCE del 17 settembre 2002, causa C.513/99, Concordia Bus Finland; sentenza CGCE, sez.VI, 19 giugno 2003, C-315/01, GAT, e sentenza CGCE sec. VI, 4 dicembre 2003, causa C-448/01, EVN AG). In parallelo, la Commissione europea pubblica due importanti Comunicazioni interpretative sul tema che avvalorano questo nuovo indirizzo: Il diritto degli appalti pubblici e la possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici, COM/2001/566 del 15 ottobre 2001 e Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici, COM/2001/274 del 4 luglio 2001. A consolidare tale indirizzo arrivano poi le sentenze successive e segnatamente: CGCE, 18 gennaio 2007, C-220/05, Auroux; CGCE, 29 aprile 2004, C-496/99 P, Commissione/Succhi di frutta; CGCE, 10 maggio 2012, C-368/10, Commissione/Olanda; CGCE, 2 IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 777 26 febbraio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni 14 ottobre 2004, C-340/02, Commissione/Francia; CGCE, 10 dicembre 2009, C-299/08, Commissione/Francia e infine CGCE, 24 novembre 2005, C-331/04, ATI EAC e Viaggi Di Maio. Infine, la consacrazione di tale indirizzo aperto a molteplici aspetti anche se sempre collegati all’oggetto dell’appalto, arriva ora con le nuove direttive che sanciscono tra i criteri di aggiudicazione il criterio (tutto anglosassone) del costo ( in alternativa a quello puntuale del prezzo), estensibile al costo dell’intero ciclo di vita (art. 68 D. settori ordinari). Conclusioni dell’avvocato Generale Pedro Cruz Villalón presentate il 6 febbraio 2014 Cause C-516/12, C-517/12 e C-518/12 CTP - Compagnia Trasporti Pubblici SpA contro Regione Campania e Provincia di Napoli [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia)] «Trasporti – Regolamento n. 1191/69 – Diritto delle imprese private ad una compensazione degli oneri derivanti da un obbligo di servizio pubblico – Obbligo per le imprese di trasporto di chiedere la soppressione di un obbligo di servizio pubblico che comporti per esse svantaggi economici» La presente causa offre alla Corte l’opportunità di precisare taluni aspetti specifici del regime di compensazione per l’adempimento di obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile previsto dal regolamento n. 1191/69, la cui modifica ad opera del regolamento n. 1893/91 solleva problemi di integrazione delle due disposizioni. Più nello specifico, si tratta di stabilire in quali casi la domanda di compensazione degli svantaggi economici derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico debba essere preceduta da una domanda per la soppressione totale o parziale di detto obbligo. Finora la Corte non ha avuto occasione di pronunciarsi a tale riguardo. La Compagnia Trasporti Pubblici SpA (in prosieguo: la «CTP») fornisce servizi di trasporto 3 IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 777 26 febbraio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni pubblico locale nella provincia di Napoli e ha vanamente chiesto a più riprese alle autorità regionali e locali una compensazione per lo svantaggio economico subito a motivo della prestazione di detti servizi. La CTP ha impugnato le decisioni di diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, il quale ne ha respinto il ricorso rilevando che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1191/69, la compensazione può essere chiesta solo qualora sia stata previamente presentata domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico e la medesima sia stata respinta dall’autorità competente, circostanza che non ricorreva nella fattispecie. In sede di appello, il Consiglio di Stato sottopone alla Corte le presenti domande di pronuncia pregiudiziale riunite. Questioni pregiudiziali sollevate Le tre questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato sono formulate in termini identici: «Se, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento CEE n. 1191/69, il diritto alla compensazione sorge solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo del servizio che determina, a carico dell’azienda di trasporto, uno svantaggio economico, ovvero se tale norma si applica solo per quegli obblighi di servizio per i quali il Regolamento prevede la soppressione e non consente il mantenimento». Il giudice del rinvio considera che gli articoli 1, 4 e 6 del regolamento n. 1191/69 si prestano a due interpretazioni divergenti quanto al sorgere del diritto alla compensazione. Secondo un’interpretazione che detto giudice qualifica come «finalistica», e che sarebbe quella adottata dal Tribunale amministrativo, il diritto alla compensazione può sorgere solo qualora sia stata previamente respinta una domanda di soppressione dell’obbligo di servizio. Secondo un’interpretazione che il giudice del rinvio definisce «sistematica», il diritto alla compensazione sorgerebbe senza che sia necessaria una previa domanda di soppressione del servizio, in quanto si tratterebbe di un obbligo il cui mantenimento può essere imposto in forza dell’articolo 1 del regolamento n. 1191/69. In definitiva, a parere dell’Avvocato Generale, la soluzione della questione sottoposta dipende, in primo luogo, dalla circostanza se il rapporto giuridico controverso debba essere qualificato come contratto di servizio pubblico o come obbligo di servizio pubblico, il che deve essere stabilito dal giudice del rinvio. Qualora esso concludesse che si tratta di un contratto di servizio pubblico, occorrerebbe fare riferimento alle disposizioni di tale contratto. Qualora, invece, si trattasse di un obbligo di servizio pubblico, si dovrebbe accertare se il medesimo sia anteriore o posteriore alla data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1191/69 e solo nel primo caso sarebbe necessario chiedere preliminarmente la soppressione dell’obbligo al fine di ottenere una compensazione per lo 4 IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it Anno 2014, Numero 777 26 febbraio 2014 Tribunale R.G. n. 431/2008 Istituto Grandi Infrastrutture APPALTI e CONCESSIONI Europa e Regioni svantaggio economico subito. Pertanto, l’Avvocato Generale ritiene che l’articolo 4 del regolamento n. 1191/69 debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi prevista, secondo cui il diritto alla compensazione sorge solo se, a seguito di apposita domanda, le autorità competenti non abbiano disposto la soppressione dell’obbligo di servizio pubblico che determina uno svantaggio economico a carico dell’azienda di trasporto, si applica esclusivamente agli obblighi di servizio pubblico anteriori all’entrata in vigore di detto regolamento. IGI Istituto Grandi Infrastrutture Via Cola di Rienzo, 111 - 00192 Roma tel. 06/3608481 - fax 06/36084841 [email protected] - www.igitalia.it 5
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