VISTI: - la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991

Provincia di Rimini
SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI
PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 587
del 26/03/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE
CARTA
PROVINCIALE
PER
LO
SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI DI
ALLEVAMENTO SUL SUOLO AGRICOLO
VISTI:
 la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 Dicembre 1991 relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole;
 il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia
ambientale” ed in particolare l’art. 112 "Utilizzazione agronomica”;
 il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile
2006 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
 la Legge Regionale n. 4 del 06 marzo 2007 “Adeguamenti normativi in
materia ambientale – Modifiche a leggi regionali” riferimento normativo
per la redazione della Carta e in particolare l’art. 8 co. 1 che recita “Le
disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti e delle
acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende
agro-alimentari di allevamento sono emanate con regolamento della
Giunta regionale. Le specifiche norme tecniche sono stabilite con atto del
competente direttore generale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
 il Regolamento di Giunta Regionale n. 1 del 28 ottobre 2011 recante
“Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 della Legge regionale 6
marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende
agricole e piccole aziende agro-alimentari”;
 la determinazione del Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e
della costa del 4 febbraio 2014, n. 1192 “Precisazioni e ulteriori norme
Provincia di Rimini



tecniche in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti
d'allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole
aziende agroalimentari - Regolamento di Giunta regionale 28 ottobre
2011, n. 1;”
l’art.92 del D.Lgs.152/06 – Parte Terza che stabilisce che l’individuazione
delle zone vulnerabili ai nitrati spetti alle Regioni;
la deliberazione del Consiglio regionale 14 febbraio 1997 n. 570
”Approvazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la
tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico”, che individua le
Zone Vulnerabili ai Nitrati di cui all’art. 92 del D.Lgs. 152/2006 – Parte
Terza;
il Piano di tutela delle acque della Regione Emilia-Romagna approvato
dall’Assemblea legislativa con delibera n.40 del 21 dicembre 2005 che
prevede che la rappresentazione cartografica effettuata dalle Province
contenga le zone vulnerabili ai nitrati e le zone di divieto;
CONSIDERATO che il combinato disposto delle norme sopra riportate
conducono a determinare sul territorio provinciale zone di divieto assoluto per lo
spandimento degli effluenti zootecnici di allevamento sul suolo agricolo, di zone
vulnerabili da nitrati (fino a 170 kg. per ha) e di zone non vulnerabili da nitrati
(fino a 340 kg. per ha);
DATO ATTO che in relazione alle superfici vulnerabili vanno riportate tal quali
le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come individuate nella allegata
Carta della vulnerabilità in scala 1:250.000 che la il Consiglio Regionale
Emilia-Romagna, ha approvato con la deliberazione 570/97 citata;
CONSIDERATO che in relazione all'utilizzazione di effluenti di allevamento e
di fertilizzanti azotati gli artt. 4 e 31 del Regolamento citato, fanno riferimento ad
una serie di elementi fisici del territorio provinciale a cui vanno aggiunti ulteriori
eventuali divieti stabiliti dagli strumenti di pianificazione provinciale e comunale,
e dalle norme e regolamenti di settore e segnatamente:
L'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti
azotati è vietata:
a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per
le aree a verde pubblico, privato e per le aree soggette a
recupero-ripristino ambientale;
b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali
nell'allevamento brado;
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c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in
atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture
che richiedono la sommersione.
In relazione alle colture, il divieto si applica:
a) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti
destinati al consumo umano;
b) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno
che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare
integralmente la parte aerea delle piante;
c) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del
foraggio o il pascolamento.
In relazione ai corsi d'acqua superficiali, il divieto si applica:
a) entro 5 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i
letami;
b) entro 10 m lineari dalla sponda dei corsi d'acqua superficiali per i
liquami;
c) entro 30 m dall'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di
transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate
ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) limitatamente ai liquami, nella fascia fluviale A, come individuata dal
Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del fiume
Po e recepita nei Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché
non confluenti in corpi idrici naturali;
b) ai corpi idrici artificiali con arginatura coincidente con la sponda;
c) ai sistemi di scolo aziendali adibiti esclusivamente alla raccolta ed
allontanamento delle acque meteoriche.
Sono fatti salvi gli ulteriori divieti stabiliti dagli strumenti di
pianificazione provinciale e comunale, e dalle norme e regolamenti di
settore.
DATO ATTO che con Delibera del Consiglio provinciale n.12 del 23 aprile
2013 è stata approvata la variante di estensione del piano territoriale all'Alta
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Valmarecchia e che pertanto è necessario darne in questa sede una lettura in
funzione della rappresentazione cartografica delle zone di divieto, delle zone
vulnerabili e di quelle non vulnerabili;
DATO ATTO che le norme di PTCP rilevanti ai fini dello spandimento sono le
seguenti:
2.3 Aree esondabili (che recepisce le norme PAI)
3.3 Aree di ricarica della falda idrogeologicamente connesse all’alveo –
ARA (PAI-PTA)
3.7 Aree di salvaguardia dei pozzi ad uso idropotabile e delle sorgenti
(PTA)
4.1 Direttive e prescrizioni per gli assetti geologici
VISTE le risultanze dell’istruttoria congiunta dei Responsabili dell’Ufficio
Difesa del suolo del Procedimento geol. dott. Massimo Filippini e geol. dott.
Alberto Guiducci, dell’Ufficio Produzioni e Sviluppo Agroalimentare, dott.
Braschi Augusto, dell’Ufficio Tutela risorse idriche e atmosferiche, dott. ing.
Paganelli Giovanni;
VISTA la proposta cartografica prodotta, che si sviluppa sulle tre tavole in scala
1:25.000 allegate sub 1/3, 2/3 e 3/3, parte integrante del presente provvedimento,
e ritenuto di condividerne i contenuti;
CONSIDERATO che tale cartografia costituisce mero riferimento per
l’istruttoria tecnica che deve tener conto nel caso concreto di tutte le condizioni
indicate dalla normativa vigente e specificamente delle condizioni non
rappresentabili sulla carta (ad es. in relazione alle colture, al calendario, al meteo,
alle esigenze di scala) e di quelle che discendono da strumenti comunali e da
norme e regolamenti di settore;
DATO ATTO che la cartografia allegata potrà essere periodicamente soggetta a
modifica in relazione agli aggiornamenti previsti dal piano non costituenti
variante;
RAVVISATO il convincimento di regolarità, correttezza e conformità a legge
del presente provvedimento per le ragioni quali si evincono dalle argomentazioni
e motivazioni che lo sorreggono ed espresso, pertanto, il parere favorevole di
regolarità tecnica prescritto dall’art. 147 bis, c. 1, del TUEL introdotto dall’art. 3,
c. 1, lett. d), del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito, con modificazioni, in legge
07.12.2012 n. 213;.
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DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che,
pertanto, ai sensi dell’art. 147 bis - c.1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., non
necessita il parere di regolarità contabile del dirigente del Servizio Risorse
Finanziarie;
DISPONE
1. di approvare la “Carta provinciale per lo spandimento degli effluenti
zootecnici sul suolo agricolo” nelle tre tavole in scala 1:25.000 allegate
sub 1/3, 2/3 e 3/3, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’allegata cartografia costituisce mero riferimento per
l’istruttoria tecnica che deve tener conto nel caso concreto di tutte le
condizioni indicate dalla normativa vigente e specificamente delle
condizioni non rappresentabili sulla carta (ad es. in relazione alle colture,
al calendario, al meteo, alle esigenze di scala) e di quelle che discendono
da strumenti comunali e da norme e regolamenti di settore;
3. di trasmettere copia del presente atto ai servizi provinciali interessati e agli
uffici di competenza della Regione Emilia Romagna;
4. di dare adeguata comunicazione alle Associazioni di categoria, ai Comuni
e agli Ordini Professionali competenti in materia.
IL DIRIGENTE
BOSCO FRANCESCO