CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII INCONTRO CON L’ANMIC BELLUNO RELAZIONE DEL PRESIDENTE Dottor ARMANDO TARGON 24 novembre 2014 Gli invalidi civili si suddividono in tre fasce: 1. CIECHI CIVILI 2. SORDOMUTI 3. MUTILATI E INVALIDI CIVILI Gli invalidi civili sono persone che, affetti da una patologia, hanno perso una determinata percentuale della capacità lavorativa. La perdita della capacità lavorativa non deve essere dovuta a cause di guerra, di lavoro, di servizio: queste menomazioni sono indennizzate dallo Stato (guerra e servizio) o dall’INAIL o dall’INPS (infortuni o malattie professionali). Le leggi che regolamentano tutte queste invalidità sono tutte del dopoguerra: Più che per le prestazioni economiche, queste leggi garantivano il diritto all’assistenza sanitaria, anche ai figli e ai familiari maggiorenni. Questo diritto, nel 1980 è stato assorbito dalla riforma sanitaria che ha garantito il diritto all’assistenza di tutti i residenti. Sono da ricordare, in modo particolare, le leggi del: 1950 provvedimenti per Il recupero dei poliomielitici e per gli affetti dalla lussazione congenita dell’anca. 1954: assegno a vita anche per i ciechi civili al 90% (decimisti): visus non superiore a 1/10: veniva erogato, con fondi dello Stato, dalle UIC. 1958: riconoscimento ed assunzione obbligatoria dei sordomutismi. 1961: assunzione massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. 1962: pensione non reversibile ai ciechi assoluti. 1968: indennità di accompagnamento per ciechi assoluti. 1969: pensione sociale agli ultra sessantacinquenni senza reddito familiare e non dell’invalido. Nel 1970 la legge 381 prevede la pensione per i sordomuti congeniti pre-linguali; la legge 382 prevede la pensione e l’indennità di accompagnamento, legate al reddito, per i ciechi civili; per entrambe le categorie le leggi prevedono la sostituzione della pensione di invalidità con la pensione sociale per gli ultra sessantacinquenni, legate al reddito dell’invalido e non della famiglia. Nel 1971 la legge 118 riconosce i mutilati ed invalidi civili con un assegno per un’invalidità > del 67% e la pensione con il 100%, dal 18° al 65° anno ed in funzione del reddito; l’ ind. frequenza per i minorenni; l’assegno sociale e la pensione vengono sostituite dall’ assegno sociale per gli ultra sessantacinquenni con reddito personale limitato e diverso per gli invalidi parziali (67% - 99%) e totali. Nel1980 legge 18 indenn. Accomp. per invalidi impossibilitati a deambulare o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Nel 1988 sono state istituite l’indennità di comunicazione per i sordomuti ed un’ indennità speciale per ciechi ventesimisti (indipendentemente dal reddito) e soppresso l’assegno mensile per i decimisti; elevazione dal 67 al 74% l’invalidità per essere considerati inv. civili con beneficio economico, sempre legato al reddito, dal 33 al 46% l’invalidità per il collocamento obbligatorio ed al 51 % per il diritto al congedo per cure. Nel 1989 le competenze dell’ULSS sono state trasferite allo Stato le competenze per l’invalidità civile e istituite le Commissioni per le pensioni di guerra e l’invalidità civile; lo scopo era quello di eliminare i falsi invalidi, fallito l’esperimento, la competenza è ritornata alle ULSS e queste Commissioni sono state trasformate in commissioni di verifica: lo Stato dubita dell’operato dei medici delle ULSS e sottopone il loro operato al giudizio delle commissioni di verifica formate da medici scelti dal Ministero del Tesoro. Nel 1992 abbiamo la legge 104 sull’handicap che sancisce il diritto all’integrazione sociale e assistenza del disabile handicappato. E’ considerato handicappato l’invalido che presenta una menomazione fisica, psichica o sensoriale con difficoltà di apprendimento, di relazione con svantaggio sociale o di emarginazione. Questa legge, che molti non considerano importante, garantisce un sacco di privilegi. Questi diventano maggiori se la patologia assume connotazione di gravità ex art. 3, comma3, i benefici sono tanti: misure assistenziali dirette a superare lo svantaggio del minorato dall’asilo nido all’università (sussidi tecnici, insegnanti di sostegno, personale di assistenza, trasporto gratuito, permessi parentali per se e per familiari; congedo straordinario di 2 anni per se o i genitori, o se conviventi per il coniuge, i figli, i fratelli, agevolazioni per il trasporto sia collettivo, che individuale, diritto di scelta della sede di lavoro, agevolazioni per i concorsi o l’abilitazione, assegno per il nucleo familiare; diritto alla libera circolazione, sussidi tecnici ad uso personale idonei anche per il superamento delle barriere architettoniche, contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia negli edifici pubblici che in quelli privati; agevolazione sui mezzi di trasporto, agevolazioni sull’IRPEF, IVA 4% per tutti i sussidi tecnici e per l’acquisto dei veicoli adattati, ed esenzione bollo auto per ciechi , sordomuti, psichici con indennità di accompagnamento, o invalidi con grave limitazioni di deambulazione. Negli anni successivi queste leggi (381 per sordomutismi, 382 per ciechi, 118 per mutilati invalidi civili, 18 per l’indenn. accomp., 104 sull’ handicap, 482/68 per il collocamento obbligatorio sono state integrate dalla legge 68/99 sul collocamento obbligatorio mirato del disabile; dalla legge 138/01 per una nuova valutazione del concetto di cecità: ciechi totali, ciechi parziali ventesimisti, ipovedenti gravi decimisti ed ipovedenti medio-grave (visus 2/10) e lievi (visus 3/10); dalla legge 95/2006 che modifica il sordomuto in sordo congenito o acquisito durante l’età evolutiva, prima del tredicesimo anno. La legge 248/05 che trasferisce all’INPS tutte le competenze sull’invalidità civile già del Ministero del Tesoro; la legge 80/2006 che impone alle commissioni l’obbligo di visitare i richiedenti entro 15 giorni dalla presentazione della domanda se affetti da neoplasia; il DM 2.8.87 che preveda l’esclusione dalle visite di revisione gli affetti da una serie di menomazione o patologie stabilizzate o ingravescenti, con indennità di accompagnamento; la legge 114/2014 che semplifica ulteriormente molte procedure amministrative per gli invalidi e per i minori che diventano maggiorenni ed esclude dalle visite di verifica di cui al DM 02/08/07 anche gli invalidi al 100%. Altre disposizioni di legge hanno modificato qualche norma dell’invalidità civile, dell’handicap, del collocamento dei disabili, ma non è possibile citarle tutte perché trattasi di norme che modificano qualche aspetto delle leggi precedenti. Le domande per l’invalidità civile, che non venivano presentate all’ULSS, con la legge 102/90, debbono essere presentata all’INPS solo per via telematica sia dall’interessato, se ha il PIN, o dalle associazioni di categoria (ANMIC, Ciechi, Sordi) o dai Patronati. Abbiamo parlato di invalidità e di percentualò di invalidità, cioè la perdita delle capacità lavorative determinata dalla patologia; le percentuali interessanti sono quelle del 33%, 46%, 51%, 67%, 74%, 75%, 100%, persona non deambulante o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, cieco assoluto, cieco ventesimista, sordo prelinguale, handicap e collocamento privilegiato e mirato dell’invalido. Questa valutazione viene effettuata da commissioni presiedute da: un medico specialista in medicina legale, da un medico dell’ULSS, da un medico delle associazioni di categoria degli invalidi (Anmic/Anfaas/Ciechi/Sordi) da uno specialista neurologo/psichiatrico/oculistico / oncologo dal 01/01/2010, da un medico del CML dell’INPS. Per l’handicap, legge 104 e per il collocamento privilegiato legge 68, la Commissione viene integrata da altri esperti: fisioterapisti, ortopedici, assistente sociale, dirigente del Servizio Inserimento Lavoro. La Commissione può esprimere la valutazione dell’invalidità con voto unanime (in questo caso il verbale dovrebbe essere subito comunicato all’invalido) o a maggioranza per il dissenso di uno dei componenti la Commissione. In questo caso, ma purtroppo anche quando il voto è unanime, il Centro Medico Legale dell’INPS può accettare o non accettare il giudizio emesso dalle Commissioni In quest’ultimo caso (troppo spesso succede anche quando la Commissione esprime il giudizio con voto unanime, compreso il medico INPS) il CML dell’INPS può disporre per una nuova visita(all’INPS) dell’invalido, presente un medico di categoria, ed esprimere un nuovo giudizio. Il CML può non accettare il giudizio della Commissione e rifare il verbale ed emettere un nuovo giudizio. Tutti i verbali, prima di diventare esecutivi, devono avere l’approvazione della Commissione Medica superiore dell’inps (Roma), che può approvare o modificare il verbale nel giudizio, come può chiedere una nuova visita da parte del CML della sede, il giudizio può essere definitivo, come può essere soggetto a revisione indicando anche entro quando; la revisione è competenza del CML dell’INPS effettuata sempre da un medico INPS, presidente e da un medico di categoria degli invalidi. Contro il giudizio definitivo può essere disposto ricorso giudiziario entro sei mesi dal ricevimento del verbale. Per il ricorso occorre la relazione di un medico che indichi il motivo del ricorso, la presentazione dell’istanza al giudice da parte di un avvocato, la nomina di un medico quale CTU dal giudice del lavoro. Il CTU, visitato l’invalido in presenza di un medico di fiducia dell’invalido e uno dell’INPS, relazionerà al Giudice esprimendo il suo giudizio sull’invalidità; il Giudice disporrà il provvedimento in conformità a quanto stabilito dal CTU e disporrà per i conseguenti provvedimenti nei confronti della parte perdente. Contro questo pronunciamento è possibile chiedere di andare a sentenza specificando il motivo della richiesta. La sentenza del Giudice è inappellabile. Altra possibilità è la richiesta di aggravamento dell’invalidità. L’aggravamento può essere richiesto o per la comparsa di nuove patologie invalidanti o perché è trascorso qualche mese con aggravamento della patologia esistente o perché non sono state valutate tutte le patologie invalidanti: in questi casi ritengo più opportuno attivare subito ricorso giudiziario sia per non perdere i diritti acquisiti, sia perché le Commissioni difficilmente riconoscono una loro omissione e difficilmente valutano patologie precedentemente ignorate. Il ricorso giudiziario può aver diritto al gratuito patrocinio, cioè nessuna spesa a carico del ricorrente, se il reddito familiare è inferiore a € 10.500/anno o ad alcune altre agevolazioni se il reddito è inferiore a € 21.000 Per il suo giudizio le Commissioni non decidono arbitrariamente ma si avvalgono di tabelle indicative delle percentuali di invalidità delle patologie rilevate. Quelle attualmente in vigore sono state approvate dal Ministero della sanità (oggi della Salute) con DM 05/02/1992 o di quelle internazionali: ICD9 Le tabelle del DM sono precedute da alcune premesse indispensabili per una loro corretta applicazione perché molte patologie possono essere concorrenti o coesistenti ad altre e, molto spesso, debbono essere “interpretate”: le miocardiopatie sono classificate in classi NYHA (da I a IV) con percentuali variabili da 21 - 30% a 100%; così per la coronaropatia: può essere lieve (NYHA I = 11 – 20%), gravissima (NYHA IV = 100%): descrivono la patologia e lasciano la sua interpretazione ai medici delle Commissioni; così è per il morbo di Crohn, la pancreatite cronica, la sindrome depressiva endoreattiva, o la sdr. depressiva endogena, la sindrome schizofrenica, i disturbi ciclotimici, eccetera. In questi casi ci sono sempre modi diversi sull’interpretare la diagnosi e l’invalidità è in balia delle Commissioni. Conseguita l’invalidità con il diritto ad eventuali benefici economici, o conseguito l’handicap grave ex art. 3, comma 3, necessita relazionarsi con l’INPS (o con gli Enti pubblici per alcune prestazioni) per ottenere il beneficio acquisito: la pensione, l’indennità di accompagnamento, l’indennità di frequenza, i permessi parentali, il congedo straordinario di due anni e gli altri benefici che possono essere di competenza dell’INPS, o di altri Enti. L’INPS informa l’invalido sulla documentazione che deve trasmettere all’INPS solo per via telematica direttamente dall’invalido, dopo che ha ottenuto il PIN, o tramite un patronato. Le associazioni degli invalidi (ANMIC, Unione Ciechi, Ente Nazionale Sordi, ANFAAS), autorizzate a presentare le domande, ad assisterli durante le visite, eccetera, non sono autorizzate a presentare la documentazione richiesta; l’invalido deve arrangiarsi o rivolgersi ad un patronato. Questi può agire, però, se l’invalido comunica alla sua associazione che le revoca la delega precedentemente rilasciata e l’associazione, a sua volta, trasmette all’INPS con posta PEC l’avvenuta rinuncia. Faccio presente che il modello per i benefici economici (AP70) è soltanto di 13 pagine, quello per i permessi parentali è di 7, e così via, ogni pagina presenta più quesiti ai quali si deve rispondere con esattezza pena la perdita del beneficio richiesto. Contro questa decisione è ammesso ricorso al Comitato Provinciale INPS e, dopo, alla magistratura. Se gli errori sono facilmente emendabili l’invalido o il Patronato possono intervenire per correggere o completare la documentazione. E’ da tener presente che l’invalido avente diritto alla pensione o all’indennità di frequenza deve comunicare l’importo del reddito personale presunto, e per l’indennità di accompagnamento se ha avuto dei ricoveri ospedalieri o in altre strutture a titolo gratuito. Ultima perla dell’INPS: la legge 114/2/2014 riconosce alcune agevolazioni all’invalido: per ottenerle, negli ultimi sei mesi prima del diciottesimo anno, bisogna presentare la domanda all’INPS; le domande all’INPS possono essere presentate solo dai Patronati; le associazioni di categoria sembrano escluse da questa possibilità: la legge 114 è stata voluta per semplificare la vita al cittadino, ma la nostra burocrazia sa sempre escogitare qualche stratagemma perché ciò non avvenga. All’interno del mondo dell’handicap c’è ancora molta strada da fare. Finché continueranno ad esserci le denominazioni “bagno per disabili”, “attività per disabili”, vorrà dire che non avremo ancora raggiunto il traguardo. L’ANMIC LO HA RIBADITO CON FORZA ANCHE AL NOSTRO RECENTE CONGRESSO STRAORDINARIO NAZIONALE E CONTINUA A IMPEGNARSI PER TUTELARE E OFFRIRE DEI SERVIZI ADEGUATI ALLE PERSONE DISABILI E ALLE LORO FAMIGLIE. Grazie per la vostra attenzione!!!
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