Realizzazione delle Misure Specifiche di Conservazione del SIC-ZPS IT4050032 MONTE DEI CUCCHI PIAN DI BALESTRA MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE Novembre 2014 Adottate con Atto presidenziale in esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale n.87 del 11/12/2014 Ditta Contraente Studio Delta Ecologia Applicata S.r.l. Responsabile: dott.ssa Cristina Barbieri Servizio Pianificazione Paesistica Dirigente ing. Gianpaolo Soverini Responsabile U.O. Tutela Naturalistica dott.ssa Ornella De Curtis () Organismo responsabile dell’informazione: Direzione Generale Agricoltura della Regione EmiliaRomagna HABITAT E SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO PRESENTI NEL SITO 1 Tipi di Habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p. 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum 9180 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 9260 Boschi di Castanea sativa 91AA Boschi orientali di quercia bianca 91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion) 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba Specie vegetali elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE Himantoglossum adriaticum Anacamptis pyramdialis (come Anacamptis urvilleana) Specie animali elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE Lucanus cervus Cerambyx cerdo Oxygastra curtisii Austropotamobius pallipes Chondrostoma genei Leuciscus souffia Barbus meridionalis Barbus plebejus Triturus carnifex Bombina pachypus (come Bombina variegata) Barbastella barbastellus Miniopterus schreibersii Canis lupus* Specie di uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CEE Aquila chrysaetos Circaetus gallicus Circus aeruginosus Circus pygargus Falco peregrinus Falco biarmicus 1 Dati estratti dal Formulario del sito aggiornato a febbraio 2014 Pandion haliaetus Pernis apivorus Caprimulgus europaeus Lullula arborea Emderiza hortulana Anthus campestris Lanius collurio Data la numerosità delle specie per l'elenco delle specie di uccelli migratori abituali, non elencati nell'Allegato I della Direttiva 09/147/UE, si fa riferimento al Formulario del sito. 1. FINALITA' 2. PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE 3. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE 4. RAPPORTI CON IL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 5. STRUTTURA CONSERVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI 6. RAPPORTO TRA MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA 7. PRESCRIZIONI 7.1 Prescrizioni di carattere generale 7.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività 7.3 Attività venatoria e gestione faunistica 7.4 Attività agricola e zootecnia 7.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale 7.6 Pesca e gestione della fauna ittica 7.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche 7.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo 7.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive 7.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari 8. INCENTIVI ECONOMICI 8.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività 8.2 Attività venatoria e gestione faunistica 8.3 Attività agricola e zootecnia 8.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale 8.5 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche 8.6 Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari 9. MISURE DI INDIRIZZO GESTIONALE 9.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività 9.2 Attività venatoria e gestione faunistica 9.3 Attività agricola e zootecnia 9.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale 9.5 Pesca e gestione della fauna ittica 9.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche 9.7 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive 9.8 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari 9.9 Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica 10. SANZIONI 11. INDENNIZZI E CONTRIBUTI 1. FINALITA' La Direttiva Habitat 92/43/CEE ha costituito una rete ecologica europea coerente di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) denominata “Natura 2000”. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'Allegato I e habitat delle specie di cui all'Allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete “Natura 2000” comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE come sostituita della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. L'attuazione delle due direttive comunitarie mira, quindi, a costituire una rete funzionale di aree dedicate alla tutela della biodiversità, attraverso la protezione delle specie e degli habitat che le ospitano; non un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma un insieme armonico di ambienti biotici e abiotici rappresentativi per l’intera Europa, un sistema di siti studiato per ridurre l’isolamento di habitat e di popolazioni e per agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici. Per raggiungere tale obiettivo la Direttiva Habitat dispone che, in base alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie di interesse comunitario presenti nei siti, siano definite le Misure di Conservazione necessarie a garantire il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. In Emilia-Romagna in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 1191/2007, le Misure di Conservazione si articolano in: • Misure Generali di Conservazione, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna; • Misure Specifiche di Conservazione, articolate per ogni singolo sito Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti (Province e Parchi). Il presente documento contiene le Misure Specifiche di Conservazione necessarie per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS IT4050032 Monte dei Cucchi, Pina di Balestra. Tali Misure si integrano a quelle generali approvate dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n.1419 del 07/10/2013. Le Misure sono dirette prioritariamente ad evitare un significativo disturbo delle specie e il degrado degli habitat per cui i siti Natura 2000 sono stati designati.; devono altresì garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali presenti, tenendo conto della necessità di instaurare un rapporto equilibrato tra le esigenze di conservazione dell’ambiente e quelle socioeconomiche. Le Misure di Conservazione sono, quindi, lo strumento con cui da una parte si regolamentano le attività, le opere e gli interventi particolarmente critici per la conservazione della biodiversità, e dall'altro si individuano gli ambiti prioritari di intervento nei quali concentrare le azioni di gestione e le attività da incoraggiare e incentivare, di cui la Regione e l'Ente di gestione del sito si fanno promotori per: − prevenire il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie d'interesse comunitario presenti nei siti; − per il ripristino degli stessi habitat ed il miglioramento delle condizioni ambientali più favorevoli alle popolazioni delle specie da tutelare, sulla presenza dei quali si è basata l’individuazione dei siti stessi. 2. PROCEDURA DI ELABORAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE La Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004 (art. 3) attribuisce alle Province l'obbligo di adottare per “i siti della Rete Natura 2000, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della Legge Regionale n. 20 del 24/03/2000 ” [….] “Qualora le misure di conservazione necessarie non comportino vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio, le stesse sono assunte con atto deliberativo della Provincia.” Al fine di realizzare quanto disposto nella suddetta legge, la Regione Emilia Romagna con deliberazione n.676, in data 28 maggio 2012, la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare nell’ambito del più vasto Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, il Programma Operativo d’Asse 3, definito “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” – Aggiornamento e integrazione del programma di spesa della Misura 323,” Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale” anni 2011-2013, articolata in due sottomisure (1 e 2);); - tra gli obiettivi della Sottomisura 1, da realizzarsi direttamente dalla Regione nell’esercizio finanziario 2013, rientra anche l’adozione delle misure di conservazione per i nuovi siti istituiti nel corso del 2012 e, quindi, successivamente all’indagine conoscitiva promossa nell’ambito della sottomisura 1 della Misura 323 del PRSR; - con Determinazione n. 850/2013 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha acquisito un servizio di consulenza finalizzato alla Redazione delle Misure di Conservazione dei nuovi siti nell’ambito delle attività previste dalla Misura 323 – Sottomisura 1 del PSR 2007/2013. Per la predisposizione delle Misure Specifiche di Conservazione la Provincia di Bologna ha attivato un confronto con le Amministrazioni locali e con i principali portatori di interesse o stakeholders (associazioni, Enti, autorità competenti, ecc) realizzato con appositi incontri. Successivamente la Provincia di Bologna, con atto presidenziale n.87 del 11/12/2014, in esercizio delle funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. n. 56/2014, ha adottato le Misure Specifiche di Conservazione, integrate e modificate a seguito delle osservazioni regionali pervenute. Le Misure Specifiche di Conservazione sono state redatte secondo il processo di elaborazione descritto nella Relazione illustrativa e in conformità con: − il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”; − il Manuale per la gestione dei siti natura 2000 redatto dal Ministero dell’Ambiente Direzione per la Conservazione della Natura, prodotto nell’ambito del progetto LIFE denominato “Verifica della rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” (LIFE 99 NAT/IT/006279); − la deliberazione della Giunta regionale n. 1191/07, allegato A “Indirizzi per la predisposizione dei Piani di gestione e delle Misure specifiche di conservazione e dei siti della Rete Natura 2000”; − le misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all’art. 2 “Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC)” del DM 17.10.2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”; − le indicazioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1224 del 28.7.2008 “Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/07”; − la deliberazione di Giunta regionale n. 2253 del 28/12/2009 e relativi allegati e successiva deliberazione di Giunta regionale n. 185 del 14/02/2011; − a deliberazione di Giunta regionale n.1419 del 07/10/2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM N. 184/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale”. 3. VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE Le presenti Misure Specifiche di Conservazione divengono efficaci nei tempi e con le modalità prescritte dall'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 72; le stesse hanno validità a tempo indeterminato e vengono sottoposte a revisione da parte dell'Ente di gestione in base all'esito delle attività di monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, nonché del monitoraggio dell'efficacia delle misure di conservazione stesse, e/o a seguito di approfondimenti conoscitivi o a esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o a nuovi approcci culturali e scientifici o a opportunità tecniche ed economiche di attuazione di opere, interventi, attività necessarie alla conservazione ed al ripristino delle condizioni ambientali idonee per gli habitat e le specie di interesse comunitario. Le Misure Specifiche di Conservazione, qualora più restrittive, superano le disposizioni vigenti. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti dalla normativa vigente. All’approvazione di eventuali norme specifiche regionali o nazionali, queste prevalgono di volta in volta sui corrispondenti criteri specifici indicati nelle presenti norme solo se più restrittive o vincolanti. In deroga alle presenti norme, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valu tata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Le presenti misure specifiche di conservazione si applicano all'interno del sito in parola, fatto salvo quelle misure che riguardano l'obbligo di Valutazione di Incidenza per piani/progetti/interventi ricadenti all'esterno del sito stesso. Gli Enti locali interessati sono obbligati a conformare al dettato delle presenti norme approvate i relativi strumenti di pianificazione, generali e di settore, o gli strumenti di regolamentazione vigenti. 4. RAPPORTI CON IL PROGRAMMA PER IL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Le Misure Specifiche di Conservazione, comprensive delle analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti del Programma per il sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 di cui all’art. 12 della L.R. 6 del 2005 e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento degli obiettivi di conservazione e gestione nell’arco di validità temporale dei Programmi stessi. 5. STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE Le Misure Specifiche di Conservazione devono regolamentare e/o promuovere le attività antropiche per un uso sostenibile delle risorse del territorio, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, indicando regolamentazioni cogenti e azioni concrete da realizzare e, pertanto, hanno carattere di: − prescrizioni contenenti le disposizioni che pongono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili); − incentivi economici, contenenti le disposizioni che individuano le attività antropiche all'interno del sito favorevoli alla conservazione di habitat e specie, da promuoversi mediante un sistema di meccanismi incentivanti, la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibilità di risorse economiche da definirsi da parte delle 2 Al riguardo l'art.3, comma 3 della Legge Regionale 14 aprile 2004, N. 7 così prescrive : “la delibera della Provincia o dell'ente ge store dell'area protetta è trasmessa alla Giunta regionale che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, può proporre modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali le misure di conservazione o i piani di gestione approvati e/o adottati acqui stano efficacia. amministrazioni competenti; − indirizzi gestionali contenenti le disposizioni volte a fissare le attività da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio, attività da regolamentare, ecc) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione, e quindi per una corretta gestione del sito, da realizzare da parte dell'Ente gestore del sito e/o da altri Enti competenti e/o da soggetti privati. All'interno delle sopracitate categorie normative le Misure sono state organizzate per ambiti di attività da regolamentare e/o da promuovere, come di seguito dettagliato: − tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività; − informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica; − attività venatoria e gestione faunistica; − utilizzo dei boschi e gestione forestale; − attività agricola e zootecnia; − utilizzo delle acque lentiche e lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche; − attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo; − urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità; − attività turistico-ricreative, culturali e sportive; − pesca e gestione della fauna ittica. 6. RAPPORTO TRA MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE, PIANO DI GESTIONE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Modifica Della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 - Con Delibera di Giunta Regionale 2253/2009, relativa al finanziamento della elaborazione e redazione delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti natura 2000, la Regione Emilia Romagna ha richiesto che gli Enti di gestione provvedano all'applicazione della D.G.R. 1191/2007, relativamente alla possibilità di i rivedere la Tabella E della suddetta direttiva contenente le tipologie di interventi/opere/piani che non sono soggetti alla Valutazione di Incidenza, per ampliarla 3 o restringerla a seconda delle specifiche necessità del singolo sito. I soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono, quindi, escludere, ovvero ampliare o restringere la Tabella E della suddetta direttiva, contenente le tipologie di interventi/opere /piani che non sono soggetti alla Valutazione di Incidenza. I soggetti gestori dei siti Natura 2000 possono, quindi, escludere o modificare in senso più restrittivo, le tipologie d'intervento indicate nella Tabella E, attraverso le misure specifiche di conservazione o l’eventuale piano di gestione del singolo sito Natura 2000. Le presenti norme contengono pertanto disposizioni modificative della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 Valutazione di incidenza al di fuori del perimetro del sito - Le Misure Specifiche di Conservazione costituiscono anche un punto di riferimento per definire la potenziale significatività dell'eventuale incidenza negativa di un piano, progetto o intervento sul sito e quindi per definire l'ambito di applicazione della Valutazione di Incidenza anche degli interventi localizzati all'esterno del sito, soprattutto nelle sue vicinanze. Pertanto, le presenti misure specifiche di conservazione individuano anche le tipologie di attività/interventi/progetti/piani che pur essendo localizzati all'esterno del sito possono determinare incidenze negative significative sul sito stesso e, pertanto, per queste fattispecie la Valutazione di Incidenza viene specificamente indicata come obbligatoria. Esaustività del quadro normativo in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale - Il presente documento, quindi, contiene anche le modifiche alla Tabella E di cui alla DGR 1191/2007 per il sito in parola, introdotte dalle Misure Specifiche di Conservazione e dal Piano di gestione. Il documento tuttavia non comprende le norme già vigenti ai sensi della D.G.R. 1191/2007 che non vengono modificate e, pertanto, non è esaustivo del quadro normativo in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale. Il rispetto delle Misure Specifiche di Conservazione non comporta automaticamente l’esclusione 3 L'eventuale ampliamento della Tabella E è consentito solo nell'ambito dell'approvazione di un Piano di Gestione. della procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., nonché di cui alla L.R. 7/2004 e alla DGR n.1191/07. 7. PRESCRIZIONI Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione contengono obblighi e/o divieti, per alcuni dei quali sono previsti specifici indennizzi (prescrizioni indennizzabili), necessari a regolamentare le attività antropiche sfavorevoli alla conservazione di habitat e specie in uno stato di conservazione soddisfacente. 7.1 Prescrizioni di carattere generale In ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 92/43/CEE, deve essere garantito il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative sullo stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, secondo le disposizioni del D.P.R. 357/97 e successive modifiche, della L.R. 7/2004 e della D.G.R. 1191/2007, nonché delle presenti misure specifiche di conservazione. Per le tipologie di piani, progetti e interventi (PUA, elettrodotti, scarichi, impianti che producono emissioni in atmosfera, derivazioni di acque, ecc) individuati nei punti 1 e 3 della Tabella F della DGR 1191/2007 è obbligatoria la procedura di Valutazione di Incidenza anche se localizzati all'esterno dei siti entro un'area di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori non è comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007). Ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Tabella E, punto 15) non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dalle presenti Misure Specifiche di Conservazione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esse perseguiti. Nel sito sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo agli habitat di interesse comunitario, alla flora, alla fauna ed ai rispettivi habitat protetti ai sensi della Direttiva n. 2009/147/CEE e 92/43/CE, in particolare sono vietate le attività, le opere e gli interventi indicate nei paragrafi successivi. 7.2 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) all'interno del sito è vietata la distruzione o il danneggiamento, anche parziale, degli habitat di cui all'All. I della Direttiva 92/43/CEE. All'interno del sito è vietato, altresì, danneggiare, distruggere ed estirpare la flora spontanea protetta e/o di interesse conservazionistico, fatti salvi gli interventi appositamente autorizzati dall'Ente gestore, le normali pratiche agro-forestali, gli interventi di manutenzione idraulica e di tutela degli habitat. Tale flora spontanea può inoltre essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente gestore del sito, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta. L'elenco delle specie vegetali protette nel sito sono elencate nella Tabella 1 delle presenti misure di conservazione; la tabella sarà periodicamente aggiornata da parte dell'Ente di gestione del sito in base ai risultati di studi e ricerche di settore. E' comunque sempre vietata la raccolta ed il possesso di piante di Himantoglossum adriaticum e Anacamptis pyramidalis in quanto specie della flora di Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Nelle aree di presenza di tali specie si applicano, inoltre, le misure relative alla conservazione dell'habitat 6210*. Al fine di assicurare la tutela della fauna, deve inoltre essere garantito il rispetto del regime di tutela introdotto per le specie protette ai sensi della Direttiva 43/92/CEE Art. 12, della Legge 157/92 relativa alla fauna omeoterma e della L.R. 15/2006 relativa alla tutela della fauna minore. In particolare, sono vietate la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli e la cattura o l’uccisione intenzionale: − delle specie di cui agli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, − delle specie di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, − delle specie appartenenti all'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'art. 6 della L.R. n. 15/06, − delle specie appartenenti alla fauna minore, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/06. Sono inoltre vietate, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), le seguenti altre attività: − la liberazione o l’immissione nell’ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici annuali e comunque previo esito positivo della Valutazione di Incidenza come previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di conservazione del sito; − l'uso di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d’acqua e nella rete dei canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui, lungo le sponde dei fossati e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline; − la bonifica idraulica delle zone umide naturali; L'attività di ricerca scientifica e monitoraggio di habitat e specie di interesse conservazionistico all'interno del sito, nonché dell'efficacia delle misure specifiche di conservazione, quando non direttamente realizzata dall'Ente gestore del sito, deve essere appositamente autorizzata dall'Ente stesso, al quale devono essere restituite le informazioni risultanti acquisite nel corso della attività autorizzate. Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti in materia di pianificazione, gestione faunistica e delle aree protette devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere lo status e la consistenza delle popolazioni di tali specie sul territorio provinciale della macroarea Emilia Orientale e di coordinare la gestione delle specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario in forma coordinata, ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi. Anche per le specie di interesse comunitario oggetto di gestione ittica (specie ittiche e gambero di fiume) gli Enti competenti in materia di pianificazione, gestione della fauna ittica e delle aree protette devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, le specie di areale vasto al fine di conoscere la reale consistenza e lo status della fauna ittica sul territorio della macroarea Emilia Orientale; gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario in forma coordinata, ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi. 7.3 Attività venatoria e gestione faunistica All'interno del sito si applicano gli indirizzi di conservazione previsti dai provvedimenti regionali di programmazione per la gestione faunistico-venatoria. Allo scopo di ridurre il disturbo e il rischio di abbattimenti involontari di Lupo l'Ente competente alla definizione del calendario venatorio deve privilegiare all'interno del sito le forme di caccia al cinghiale a basso impatto quali quella di selezione e la girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, e deve ridurre il numero di cani per la braccata (prevedendo di non derogare al numero massimo consentito dai regolamenti vigenti). In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), nell'ambito dell'attività venatoria e gestione faunistica, nel sito è vietato: − l’esercizio dell’attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE); − l'abbattimento di esemplari appartenenti alla specie di Moretta (Aythya fuligula) e Combattente (Philomacus pugnax) − l'attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento delle attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (Falco biarmicus); − l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio all'inizio dell'attività venatoria; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della L. 157/92, purché già sottoposte a procedura di Valutazione di Incidenza positiva entro due mesi dalla data di entrata in vigore della D.G.R. 1224/2008; le gare cinofile devono essere autorizzate previa Valutazione di Incidenza positiva da parte dell'Ente competente; − l’abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alla specie codone (Anas acuta), marzaiola (Anas querquedula), mestolone (Anas clypeata), alzavola (Anas crecca), canapiglia (Anas strepera), fischione (Anas penelope), moriglione (Aythya ferina), folaga (Fulica atra), gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), porciglione (Rallus aquaticus), beccaccino (Gallinago gallinago), beccaccia (Scolopax rusticola), frullino (Lymnocryptes minimus) e pavoncella (Vanellus vanellus); − la pre-apertura della stagione venatoria prima della 3° domenica di settembre; − l'attività venatoria, dopo le 14.30, in tutte le zone umide e nei corsi d’acqua, nonché nel raggio di 500 m da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio; − la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; − la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all’attività venatoria all’interno del sito Natura 2000; − i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; − l’allevamento e l’introduzione in libertà di Anseriformi in tutte le zone umide (anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate nel 2006 in merito all’influenza aviaria), ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici; − l’utilizzo di munizioni con pallini di piombo o contenenti piombo per l’attività venatoria all’interno delle zone umide naturali ed artificiali, con acque sia lentiche sia lotiche, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne; − l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate a settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale con l'eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale; − l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali; − la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri per uccelli. − il controllo della densità della popolazione della volpe mediante interventi nelle tane, salvo che non sia esplicitamente autorizzato dall'Amministrazione competente al Piano di Controllo, previa verifica puntuale dell'assenza di possibili impatti negativi sull'avifauna nidificante e sulle altre specie di interesse comunitario. Sono, inoltre, vietate: − la caccia alla specie Allodola (Alauda arvensis) allo scopo di annullare le possibilità di abbattimenti involontari di Tottavilla (Lullula arborea); − la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati; − la caccia al cinghiale nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre, ad eccezione della caccia di selezione; − la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 metri dai siti di nidificazione di rapaci rupicoli; − l'uso di pasture, ad eccezione delle situazioni previste dai Piani di Controllo di specie particolari, sottoposti a Valutazione di Incidenza con esito positivo. Allo scopo di ridurre le possibilità di disturbo dei rapaci e di altre specie sensibili di interesse comunitario durante il periodo riproduttivo, il controllo della densità di cinghiali ed altri ungulati deve essere realizzato con trappole e metodi selettivi e può con tali metodi essere esercitato in qualsiasi periodo dell’anno (sia durante la stagione venatoria sia al di fuori); è altresì ammessa la possibilità di integrare il controllo anche con il metodo della girata, come definita nel Regolamento Regionale n. 1/2008 e successivi, utilizzando un solo cane ed esclusivamente dal 1 ottobre al 31 dicembre; è comunque vietato lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue ed è sempre vietato il controllo mediante battuta o braccata. Per le specie di fauna vertebrata omeoterma di elevato valore conservazionistico di cui agli allegati 1 della Direttiva 2009/147/CEE e 2 della Direttiva 92/43/CEE ed in particolare per quelle prioritarie (lupo, aquila reale, falco pellegrino, lanario, albanella minore, ecc), gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione faunistica devono monitorare, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, lo stato di conservazione delle specie di interesse comunitario, sulla base di apposite linee guida nazionali o regionali; al fine di conoscere la reale consistenza della fauna sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di evitare sovrapposizioni nelle decisioni assunte che riguardano le specie di areale vasto, gli Enti competenti si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio delle specie di interesse comunitario ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi. 7.4 Attività agricola e zootecnica Dal momento che talune misure generali di conservazione, di cui alla D.G.R. 1419/2013, derivano dalle norme stabilite con il DM del 17.10.2007 e dalle pertinenti norme di tutela della biodiversità contenute nella “condizionalità” di cui al D.M. del 30125/09 e s.m.i., dal momento inoltre che le stesse ai sensi della medesima D.G.R. 1419/2013 si ritengono modificate qualora intervengano variazioni ai regolamenti comunitari, ai decreti ministeriali MIPAAF ed alle conseguenti Delibere regionali di recepimento in materia di condizionalità, anche le misure specifiche di conservazione inerenti le attività agricole che derivano dalla condizionalità si ritengono modificate secondo quanto in esse riportato. Al fine di evitare danni da costipamento del suolo, di sovraccumulo di nutrienti, di alterazione della composizione specifica e di danni alla flora e agli habitat di interesse comunitario, è necessario elaborare un apposito “Piano di dettaglio per l'esercizio del pascolo nel sito”, approvato dall'Ente di gestione, che individui le specifiche modalità di blando pascolo da esercitarsi nelle superfici con habitat di interesse comunitario, allo scopo di mantenere gli stessi in un buono stato di conservazione. Il pascolo esercitato nel rispetto di tali specifiche modalità non sarà soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza. Nelle more dell'approvazione del Piano di gestione del pascolo nel sito, l'esercizio del pascolo nelle superfici con presenza di habitat di interesse comunitario è soggetto alla preventiva Valutazione di Incidenza (restringimento della Tabella E). In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) sono vietate: − l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali, stagni, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili e piantate; − l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati dall'Ente competente alla Valutazione di Incidenza di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile dell'area; − la conversione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi, ai sensi dell'art. 2, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e ss.mm.ii; − l’esecuzione di livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, non autorizzati dall’Ente competente alla valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per gli impianti arborei; − la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’art. 2 lettera a) del Regolamento (CE) n. 1120/09 e s.m.i.. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti all'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione del competente Ente di gestione della Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE; − la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM) ai sensi dell’art. 56 della L.R. 6/2005; − l'impiego di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossati, nei corsi d'acqua e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline. All’interno del sito sono, inoltre, vietate: − l'uso di sostanze chimiche nelle aree di rispetto dei corpi idrici e per una fascia di 10 m per i corpi idrici minori; − l'utilizzazione e lo spandimento sulle superfici agricole e naturali del sito di fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del Dls 99/1992. E' consentito lo sfalcio, trinciatura e la lavorazione superficiale delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside solo tra il 1 Agosto e il 28 Febbraio così come previsto dal Decreto MIPAF del 13.12.2004. 7.5 Utilizzo dei boschi e gestione forestale All'interno del sito è vietato: − la realizzazione di nuova viabilità carrabile, così come definita dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale4, quando sia causa di frammentazione di habitat di interesse comunitario, salvo i casi in cui sia funzionale allo svolgimento di attività agrosilvopastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse comunitario, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza; per tali casi è sempre obbligatoria la Valutazione di Incidenza; − nelle superfici con presenza di habitat 3240 e 3270, la realizzazione di nuovi rimboschimenti e nuovi impianti selvicolturali; − nelle superfici boscate con habitat 9110, 9180*- 91AA*- 91E0*- 91L0, habitat 92A0-9260e -9210*- 9220*, la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione / rinaturalizzazione / perpetuazione della compagine arborea, da attuare con specie autoctone 4 approvate con delibera del Consiglio Regionale n.2354 del 1/03/1995) e coerenti con la composizione dell'habitat; − nelle superfici boscate con habitat 9110, 9180*- 91AA*- 91E0*- 91L0, habitat 92A0-9260 e 9210*- 9220*, l'esecuzione di interventi selvicolturali non favorevoli o che non garantiscano la rinnovazione e la permanenza dell'habitat, salvi i casi in cui gli interventi siano dovuti per far fronte ad esigenze di protezione fitosanitaria o a seguito di calamità naturali o da esigenze di protezione civile e di sicurezza idraulica; − il taglio di piante in cui sia accertata la presenza di nidi e/o dormitori di specie di interesse comunitario, fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità. Per tale misura è da prevedersi un indennizzo, che diviene attivo solo a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e secondo le modalità che saranno stabilite. − l'effettuazione di interventi di taglio su piante sporadiche ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi, ad eccezione delle specie alloctone. In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) è inoltre vietato: − l'impiego di specie arboree e arbustive alloctone nei lavori di forestazione; − il rimboschimento delle radure, prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere e delle aree interessate da habitat di prateria, salvo interventi necessari alla difesa del suolo, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità o nell'ambito di progetti specifici di ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite l'impiego di specie autoctone, autorizzati dall'Ente gestore del sito; − il taglio degli individui di Tasso (Taxus) e di Agrifoglio (Ilex), con particolare attenzione agli esemplari monumentali, fatte salve le esigenze di sicurezza pubblica; − la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei nidi e ricoveri per gli uccelli. All'interno del sito è, inoltre, obbligatorio: − effettuare la preventiva Valutazione di Incidenza per gli interventi forestali che ricadono nelle fustaie di conifere, anche nei casi previsti dai punti 6 e 7 della Tabella E della D.G.R: 1191/2007 (restringimento della Tabella E), al fine di garantire il mantenimento e miglioramento delle caratteristiche dell'habitat del Barbastello comune (Barbatella brbastellus), oggi caratterizzato dai rimboschimenti prossimi alla fine del ciclo; − il mantenimento di legno morto in piedi, a terra o piante stroncate per un minimo di 10 m 3 ha-1 fino ad un massimo di 40 m 3 ha-1 (si considera il materiale legnoso con diametro superiore a 2,5 cm)5, fatte salve esigenze di pubblica incolumità ed eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla Valutazione di Incidenza; sono altresì possibili ulteriori e/o differenti modalità di rilascio del legno morto sulla base di specifiche linee guida e norme regolamentari definite dall'Ente di gestione del sito, volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico, così come previsto dalle misure di indirizzo gestionale del sito. − contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante, mediante il taglio, la cercinatura e il successivo abbattimento o l'estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale; − adottare, durante le attività selvicolturali, le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta. Durante la realizzazione delle piste forestali (di esbosco temporanee) è vietata la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco; a tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori, secondo la procedura prevista dalle P.M.P.F.6 (cfr. Art. 20). Le dimensioni e le caratteristiche devono 5 La letteratura scientifica riporta una quota ottimale di necromassa - alberi in piedi, a terra e ceppaie - di 20-40 mc ha-1 o di 5-10 “alberi habitat” per ettaro (Pignatti et al., 2009). 6 Vedi nota 5 corrispondere a quelle delle stesse P.M.P.F., sezione “Definizioni”, salvo diverse specifiche derivanti dalla Valutazione di Incidenza. Le trasformazioni del bosco disciplinate dalla DGR 549/2012 sono sempre soggette alla procedura di Valutazione di Incidenza e devono essere prioritariamente finalizzate ad usi agrosilvopastorali; le stesse sono comunque vietate nelle superfici con habitat 9180*-91E0*, nelle aree idonee alla nidificazione di rapaci di interesse comunitario e nelle superfici entro 100 m per lato dai corsi d'acqua di presenza del Gambero di fiume (Austropotmaobius pallipes). Al fine di evitare la perturbazione della riproduzione delle specie ornitiche di interesse comunitario Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Falco pellegrino (Falco peregrinus), Lanario (Falco biarmicus), nelle more della regolamentazione da parte della Regione Emilia Romagna delle modalità di taglio selvicolturale nelle aree di nidificazione delle specie ornitiche di interesse comunitario (cfr. D.G.R. 1419/2013, Allegato 3), gli interventi selvicolturali che ricadono nelle aree che interessano i siti di nidificazione delle suddette specie, sono soggette alla procedura di Valutazione di Incidenza. A tal fine, secondo le modalità da concordarsi, gli Enti competenti in materia trasmettono le comunicazioni e/o richieste di utilizzazione del bosco che ricadono in tali aree all'Ente di gestione del sito, che verifica se siano possibili incidenze negative significative e, in tali casi, effettua la Valutazione di Incidenza (in questi casi la misura comporta il restringimento della Tabella E, punti 6 e 7). 7.6 Pesca e gestione della fauna ittica All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), sono vietate le seguenti attività: − la cattura o l’uccisione intenzionale delle specie di cui all’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE; − l'immissione e la reimmissione di pesci di specie ittiche estranee alla fauna autoctona e, pertanto, per tali specie è vietata anche la pratica della pesca no kill, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, fermo restando il benessere animale; − l’impiego come esca di pesce vivo o morto ai sensi della L.R. 11/2012; − le traslocazioni di emergenza da valle a monte della fauna ittica, a seguito di lavori in alveo o di emergenza idrica, al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni e di specie alloctone; − l'istituzione delle Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo deroga dell'Ente gestore del sito; − l'istituzione di nuovi campi gara temporanei o permanenti. Inoltre, nel sito sono vietate: − le immissioni di ciprinidi nei corsi d'acqua, salvo il caso di interventi di reintroduzione con soggetti appartenenti a specie autoctone provenienti da catture eseguite all'interno del medesimo bacino idrografico di destinazione; − l'immissione, l' allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni; − l'immissione di esemplari di specie ittiche nelle raccolte d'acqua di modeste dimensioni (inferiore a 30 m di diametro) di qualsiasi tipo, forma, uso, finalità; Le attività di ripopolamento delle specie ittiche autoctone devono essere previste da Piani e/o programmi ittici, soggetti a preventiva Valutazioni d’incidenza come prevede la normativa vigente in materia, sulla base di un programma operativo (che specificherà ad esempio specie, personale autorizzato, area del rilascio, ecc) e devono essere effettuati esclusivamente con soggetti provenienti da centri pubblici e privati di riproduzione o da siti individuati da piani e progetti predisposti per la conservazione di specie ittiche autoctone; nel caso di centri pubblici e privati di riproduzione dovranno essere utilizzati stock di comprovata rusticità, la cui origine possa essere ricondotta a materiale selvatico proveniente dallo stesso bacino/sottobacino idrografico in cui verranno effettuate le semine; il materiale per i ripopolamenti dovrà essere accompagnato da autocertificazione riguardante la provenienza ed essere certificato geneticamente da un soggetto pubblico (Università, Istituto zooprofilattico, ISPRA, enti territorialmente competenti); le attività di ripopolamento consentite dovranno prevedere la redazione di appositi verbali di semina, che dovranno essere consegnati all’Ente di gestione del sito e all’Ente territorialmente competente e che dovranno contenere le informazioni sulle date delle semine, le specie utilizzate, la certificazione genetica ed autocertificazione riguardante la provenienza, il quantitativo (numero di esemplari e/o peso totale), età/pezzatura, indicazione cartografica dei luoghi dei rilasci. Gli Enti competenti in materia di pianificazione e gestione della fauna ittica e delle aree protette, al fine di conoscere la reale consistenza e lo status delle specie di interesse comunitario (specie ittiche e gambero di fiume) sul territorio della macroarea Emilia Orientale e di coordinare la gestione che riguarda le specie di areale vasto, si impegnano a svolgere l'attività di monitoraggio in forma coordinata, per il territorio di propria competenza e compatibilmente con le risorse disponibili, ricercando ogni possibile collaborazione nella fase di acquisizione e interpretazione dei dati, nonché nella condivisione degli stessi. 7.7 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche Negli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione del reticolo idrico (interventi nei corsi d'acqua, alvei fluviali, infrastrutture idrauliche, ecc) è fatto obbligo di adottare, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso, misure di mitigazione che prevedano la rimozione o, là dove non fosse possibile, l'adeguamento dei manufatti che di fatto causano interruzione del "continuum" dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario. In caso di progetti e interventi di nuova realizzazione, che potrebbero determinare l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, è fatto obbligo di prevedere la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita della fauna ittica di interesse comunitario e garantire il mantenimento della continuità ecologica fluviale. Tutte le opere e gli interventi in alveo devono essere svolti al di fuori del periodo di riproduzione della fauna di interesse comunitario (20 febbraio – 31 luglio), salvo eventuali differenti prescrizioni scaturite dalla Valutazione di Incidenza, gli interventi indifferibili e urgenti per la sicurezza di cose e persone, che rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ex-post ai sensi della normativa vigente, e gli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali si applicano le prescrizioni del Disciplinare tecnico7 approvato dalla D.G.R. 667/2009 ad eccezione dei casi previsti nel punto successivo. E' fatto divieto: − di canalizzazione, di tombamento e di copertura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 152/2006, individuati come reticolo idrografico principale, secondario e minore dagli strumenti di pianificazione vigenti (PTCP, PSAI), fatte salve le azioni necessarie per comprovati motivi di sicurezza idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, le quali rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente; − di alterazione della naturalità degli alvei fluviali, fatto salvo nei tratti individuati dall'Ente gestore del sito a seguito di Valutazione di Incidenza o parere motivato, con esclusione dei periodi riproduttivi e nei siti di riproduzione delle specie di allegato II Direttiva Habitat; − eseguire lavori in alveo nel periodo riproduttivo delle specie di cipriniformi di interesse comunitario presenti nel sito (Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Barbus plebejus, Barbus meridionalis), salvo le azioni necessarie per motivi di somma urgenza o per ragioni connesse alla pubblica incolumità, che rimangono comunque soggette alla Valutazione di Incidenza ai sensi della normativa vigente; − attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo 7 “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SICe ZPS)”. quanto espressamente autorizzato dall'Ente gestore. Nei corsi d'acqua in cui risulti presente il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) e/o la Bombina pachypus è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza di opere ed interventi in alveo, anche quando trattasi di manutenzione ordinaria (la misura comporta il restringimento della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 al punto 10); nei casi di somma urgenza per la tutela della pubblica incolumità e/o la sicurezza idraulica si procede secondo la procedura di Valutazione di Incidenza ex-post prevista dalla normativa vigente (D.G.R. 1191/2007). Nel sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è vietato: − effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide naturali; − effettuare captazioni idriche che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali; − effettuare le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento degli specchi d’acqua di zone umide nel periodo estivo; sono fatte salve le attività ordinarie di prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, gli interventi di manutenzione straordinaria previa positiva Valutazione di Incidenza, nonché le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, che rimangono soggette alla Valutazione di Incidenza ex post. 7.8 Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali, rifiuti, suolo All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è vietato: − la manutenzione, mediante taglio, della vegetazione arborea e arbustiva sotto le linee di media e alta tensione nel periodo 1 marzo – 31 luglio, fatti salvi casi di pericolo per la pubblica incolumità e le operazioni di manutenzione dei canali interessati da linee elettriche per consentire la completa funzionalità dell’opera idraulica interessata; è data facoltà all’Ente competente per la Valutazione di Incidenza di derogare da tale periodo; − l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti; − la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti; − la realizzazione di nuovi impianti eolici; sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e di ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell''impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del sito, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 Kw per richiedente. In ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013) in caso di nuova realizzazione o manutenzione straordinaria o ristrutturazione di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione, è fatto obbligo di prevedere le opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli mediante le modalità tecniche e gli accorgimenti più idonei individuati dall'Ente competente ad effettuare la Valutazione di Incidenza. Sempre in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), all'interno del sito è fatto obbligo di effettuare le Valutazioni di Incidenza ante e post operam degli impianti eolici, da realizzare (dove tali opere sono consentite) nella fascia perimetrale esterna di 5 Km intorno ai confini del sito (in caso di specie con home range maggiori di 5 Km, il buffer entro cui vale l'obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, viene definito dall'ampiezza dell'home range stesso), attenendosi, per i chirotteri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d’Europa con la risoluzione 5.6 “Wind Turbines and Bat Populations” del 2006; in particolare la Valutazione di Incidenza dovrà: − basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all’intero arco dell’anno, considerando un’area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici; − individuare e monitorare le rotte migratore degli uccelli e dei chirotteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell’ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (es. radar, termocamere, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (es. altezza e direzione di volo, intensità, ecc.). Inoltre, è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza degli impianti a biomassa , anche quando questi siano localizzati in aree esterne al sito Natura 2000 per un’area buffer di 1 chilometro in linea d'aria dal perimetro del sito stesso; è fatto obbligo di effettuare la valutazione di incidenza anche nel caso in cui i terreni di approvvigionamento delle biomasse e di spandimento del digestato prodotto rientrino nel buffer di 1 km indicato; per distanze superiori al buffer indicato non è comunque esclusa a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007). E' fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza di nuove derivazioni di acque superficiali (incluse centrali idroelettriche e miniidroelettriche) anche se localizzate all'esterno del sito entro una distanza di 1 km in linea d'aria dal perimetro; per distanze superiori al buffer indicato non è comunque da escludersi a priori la possibilità di procedere alla Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente competente, che ne valuterà la necessità come previsto dalla normativa vigente (DGR 1191/2007). 7.9 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive All'interno del sito, in ottemperanza alle Misure Generali di Conservazione (D.G.R. 1419/2013), è vietata: − la circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e per attività di addestramento di protezione civile autorizzate previa Valutazione di Incidenza, nonché ai fini dell’accesso al fondo ed all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni; − lo svolgimento di attività di giochi di guerra simulata; All'interno del sito, al fine di non arrecare disturbo alle specie e agli habitat di interesse comunitario, è inoltre vietata: − l'attività di arrampicata per la tutela della riproduzione di Lanario (Falco biarmicus), Falco Pellegrino (Falco peregrinus), Aquila Reale (Aquila chrysaetos); − il sorvolo a bassa quota, inferiore a 500 m AGL (Above Ground Level), dal 1 gennaio al 10 agosto in prossimità delle pareti rocciose, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna, in quanto potenzialmente utilizzate per la nidificazione da Aquila reale (Aquila chrysaetos), Falco pellegrino (Falco peregrinus) e Lanario (Falco biarmicus) e dal 20 febbraio al 10 agosto in prossimità delle garzaie. Il sorvolo a bassa quota nelle zone sopra indicate è vietato con qualunque tipo di mezzo aereo a motore, con il deltaplano e parapendio. Il sorvolo a bassa quota nelle zone e nei periodi sopra indicati finalizzati allo svolgimento di attività di studio e di monitoraggio, per lavori e interventi di gestione straordinaria all'interno del sito deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente Gestore. La norma non trova applicazione nel caso in cui si tratti di mezzi impiegati nelle operazioni a tutela dell'incolumità di persone e cose, soccorso, vigilanza e antincendio; − l’uso di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Ente competente; − l’uso di fonti di rumore e/o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti; − la realizzazione, in assenza di esito positivo della Valutazione di Incidenza da parte dell'Ente gestore del sito, di riprese video/fotografiche, anche mediante collocazione e utilizzo di trappole fotografiche o videocamere, che comportano l'avvicinamento a roost, rifugi, tane, nidi, rendez-vous, siti di alimentazione, e che possono pertanto determinare la perturbazione delle specie di interesse comunitario. È vietato durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1 gennaio - 10 agosto), l'avvicinamento non preventivamente autorizzato alle aree utilizzate per la nidificazione da rapaci rupicoli, quali Lanario (Falco biarmicus) e/o Falco pellegrino (Falco peregrinus), fatto salvo ragioni di sicurezza e incolumità pubblica, nonché le attività sottoposte a Valutazione di Incidenza con esito positivo. Sono obbligatoriamente soggette alla preventiva Valutazione di Incidenza le seguenti attività: − l'individuazione di nuovi sentieri escursionistici ai sensi della L.R. 14/2013; − lo svolgimento delle attività organizzate di fruizione turistica o agonistica (gare sportive, ecc) che implicano l'uso di mezzi motorizzati e/o un afflusso ingente di persone (superiore a 100), sono fatte salve le manifestazioni localizzate nei territori urbanizzati; − lo svolgimento di riprese video/fotografiche che comportano l'avvicinamento ai siti di riproduzione e/o la perturbazione delle specie di interesse comunitario degli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE e specie di cui all’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. 7.10 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari In caso di strade pubbliche in costruzione o soggette ad interventi di rifacimento completo vi è l'obbligo di adottare interventi per la mitigazione degli impatti sulla fauna quali sottopassi e/o barriere antiattraversamento, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso. In caso di ristrutturazione o nuova costruzione di ponti vi è l'obbligo di adottare soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti sui chirotteri, quali ad esempio il mantenimento di nicchie e cavità, o installazione di bat box, ecc. utili per la riproduzione e il rifugio di chirotteri, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso; sono comunque vietati gli interventi durante il periodo riproduttivo delle specie. In caso di nuove edificazioni vi è l'obbligo di adottare soluzioni progettuali per la mitigazione degli impatti sui chirotteri, secondo le specifiche tecniche individuate nel progetto e/o nell'ambito della Valutazione di Incidenza dello stesso. Per le tipologie di interventi del punto 2 della Tabella E della D.G.R. 1191/2007 è fatto obbligo di effettuare la Valutazione di Incidenza, con sopralluogo nell’edificio per la verifica dell’esistenza di colonie di chirotteri, utilizzando inoltre le “Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi” sopra citate. E' vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per chirotteri presenti sia su manufatti in uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di uomini e chirotteri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o privata, effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di seguire il protocollo d'intervento presentato nel documento “Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”edito nel 2008 a cura del GIRC, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In osservanza della L.R. n. 19/03 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e della relativa Direttiva applicativa, l'intero sito Natura 2000 è individuato come Zona di Protezione dall’inquinamento luminoso. A tal fine, nel sito è vietata: − il posizionamento di fasci di luce indirizzati verso il cielo; − l’illuminazione diretta dei rifugi utilizzati dai Chirotteri. In caso di realizzazione di recinzioni è fatto obbligo di realizzarle con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica, ad esclusione delle zone residenziali, produttive e industriali. 8. INCENTIVI ECONOMICI Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione individuano le attività antropiche favorevoli alla conservazione di habitat e specie all'interno del sito e, quindi, da promuovere mediante un sistema di meccanismi incentivanti, la cui realizzazione e applicazione è subordinata alla disponibiità di risorse economiche da reperire. 8.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività Sono da promuovere mediante specifici incentivi gli interventi da realizzare per il ripristino e per la manutenzione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito. 8.2 Attività venatoria e gestione faunistica Sono da promuovere mediante incentivi : − l'acquisto e la manutenzione dei sistemi di prevenzione dei danni da canidi (recinzioni, dissuasori, ecc), in particolare l'acquisto e il mantenimento di cani da guardiania per la difesa attiva del bestiame; − gli interventi di miglioramento e gestione ambientale che siano specifici per il ripristino e la manutenzione degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito; − la realizzazione di opere di protezione (es. recinzioni) dai cinghiali nei casi in cui siano presenti specie che utilizzano piccoli ambienti acquatici (pozze). 8.3 Attività agricola e zootecnica All'interno del sito è necessario prevedere specifici incentivi al fine di promuovere: − l'attività agrosilvopastorale finalizzata al mantenimento e alla gestione di superfici a prateria, prato e pascolo; − le forme di allevamento e agricoltura estensive tradizionali; − l'adozione di sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento (CEE) n. 834/2007, e dell'agricoltura integrata, anche mediante la trasformazione ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar modo quando contigue a zone umide o alla rete idrografica minore; − il mantenimento, il ripristino e la realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti); − la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica di interesse conservazionistico; − la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati, gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno; − la messa a riposo a lungo termine i terreni coltivati situati in zone marginali o precalanchive; − mantenere, ripristinare o creare prati e pascoli mediante la messa a riposo di aree coltivate − lo sfalcio regolare, anche da associarsi alle attività di pascolo, recupero e gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, delle aree a prato-pascolo e dell'attività tradizionale di coltivazione dei prati, anche per proprietari non imprenditori agricoli; − il mantenimento ovvero creazione di elementi ecotonali quali margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibili (di almeno 50 cm), lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo riproduttivo delle specie (20 febbraio - 10 agosto); − l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature); − l'utilizzo della barra di involo da parte delle aziende agricole; − segnalazione da parte degli agricoltori e/o conduttori dei terreni agricoli della presenza di nidi a terra di Albanella minore (Circus pygargus) e conseguente sospensione della mietitura della coltivazione in un raggio di 25 m dal nido; − la conversione dei seminativi in prati e/o pascoli estensivi ed il loro successivo mantenimento; − la creazione, il ripristino ed il mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonee a garantire la contemporanea funzione zootecnica e naturalistica; − prevedere opere di protezione (es. recinzioni) dai cinghiali nei casi in cui siano presenti specie che utilizzano piccoli ambienti acquatici (pozze). 8.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale Sono da prevedere specifici incentivi: − per la realizzazione nei boschi del sito di interventi colturali mirati di miglioramento dell'ecosistema forestale (diradamenti, avviamenti all'alto fusto, tagli di rinnovazione, ecc), compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche);in particolare per la realizzazione di interventi di diradamento delle fustaie di conifere alloctone (Picea abies, Pinus nigra, Pseudotsuga menziesii) al fine di favorire la rinnovazione delle essenze caratteristiche dell’habitat 9180* e per la realizzazione di interventi di mantenimento e miglioramento dell’habitat del Barbastello comune (Barbastella barbastellus); allo scopo di non deteriorare l'habitat di questo chirottero gli interventi devono essere di tipo leggero, in modo tale da non interrompere la continuità della copertura delle chiome del bosco e, fatto salvo esigenze di sicurezza di cose e persone, salvaguardando le piante cavitate, habitat riproduttivo della specie; − per il mantenimento degli alberi cavitati, la creazione di cataste di legna “a perdere” e la posa di nidi artificiali, bat-box e bat board; − per il rilascio, durante i tagli di utilizzazione, di almeno 5 esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti o che presentino nei 10 m basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi e di rifugio, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria; − per gli interventi di ripulitura del sottobosco per la conservazione di habitat idonei per alcuni Rettili e Anfibi (rilascio di cataste di legna, pietrame e macchie arbustate); − per la conservazione di aree boscate non soggette a tagli. 8.5 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche Sono da promuovere specifici incentivi finalizzati: − alla riduzione delle barriere ecologiche fluviali su impianti esistenti (es. scale di risalita, by pass ecologici); − al ripristino e alla manutenzione di piccoli ambienti umidi (pozze, stagni, abbeveratoi, vasche, ecc) finalizzata alla presenza di anfibi di interesse comunitario e conservazionistico; − a promuovere azioni volte all’incremento della disponibilità dell’acqua nel periodo estivo nei corsi d’acqua e nelle zone mide, nonché a contrastare ed a prevenire la captazione delle acque ed il conseguente parziale o totale prosciugamento di pozze e di corsi d’acqua 9. MISURE DI INDIRIZZO GESTIONALE Le seguenti Misure Specifiche di Conservazione individuano le attività gestionali da intraprendere (azioni, interventi attivi sul territorio, attività da regolamentare, ecc) per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione e, quindi, per una corretta gestione del sito, da realizzarsi da parte dell'Ente gestore del sito e/o da altri Enti competenti e/o da soggetti privati. 9.1 Tutela, monitoraggio e conservazione di habitat e specie, altre attività L'Ente di gestione promuove la realizzazione del Piano di gestione del sito che preveda l'ampliamento della Tabella E, con particolare riferimento all'attività edilizia semplice che non si ritiene determini incidenza negativa significativa, e alla necessità di fare un Piano di dettaglio per l'esercizio del pascolo e per la gestione dei boschi nel sito, analogamente agli altri siti del territorio montano provvisti di Piano di Gestione. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno del sito, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del sito, ai relativi loro fattori di minaccia, e/o al monitoraggio dell'efficacia delle presenti misure specifiche di conservazione. L'Ente di gestione del sito promuove ed attua in particolare il monitoraggio a cadenza regolare degli habitat di interesse comunitario (Allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE (con frequenza almeno triennale) con valutazione almeno semi-quantitativa delle popolazioni e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE. L'Ente gestore del sito promuove e/o attua la raccolta e gestione dei dati attraverso la definizione di un sistema di condivisione e di un codice deontologico di trattamento dei dati e l'attivazione e gestione di una piattaforma di raccolta dati. L'Ente gestore del sito si impegna in particolare ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − la realizzazione di uno studio finalizzato alla conoscenza della distribuzione reale delle stazioni di presenza delle specie Himantoglossum adriaticum e Anacamptys piramidalis nel sito − la realizzazione di uno studio dettagliato che individui i corsi di presenza reale del gambero di fiume all’interno del sito; − il controllo periodico, così come la realizzazione di interventi di manutenzione, dei rii e delle pozze per il mantenimento in buono stato di conservazione di Bombina pachypus − la realizzazione di un monitoraggio regolare annuale di Bombina pachypus; − le realizzazione di uno studio per la individuazione dei roost utilizzati dalla specie Barbatella barbastellus; − la realizzazione di un monitoraggio regolare di Barbatella barbastellus − l’individuazione nel sito dei siti/aree di nidificazione e/o dei territori riproduttivi delle specie ornitiche di interesse comunitario (falco pecchiaiolo, anario, pellegrino, averla piccola, ecc; − la realizzazione di un monitoraggio regolare annuale delle popolazioni nidificanti delle specie ornitiche di maggiore interesse conservazionistico con particolare riguardo alla valutazione del loro successo riproduttivo; − potenziare la vigilanza nei siti di nidificazione di rapaci durante il periodo riproduttivo, con particolare riferimento all'aquila reale, lanario e pellegrino; − la ricerca e localizzazione dei siti di rendez vous di lupo nel sito; − il monitoraggio del fenomeno di espansione attualmente in atto del gatto selvatico nel territorio bolognese; − la realizzazione di un monitoraggio delle specie vegetali ed animali alloctone; − la creazione di una banca del germoplasma di specie prioritarie, minacciate e rare; − lo sviluppo di programmi di conservazione di specie prioritarie, minacciate e rare anche ex situ; − la realizzazione di interventi di ripristino di habitat degradati o frammentati volti alla riqualificazione ed all'ampliamento delle porzioni di habitat esistenti e riduzione della frammentazione; − la realizzazione di interventi di rinaturazione e ripristino privilegiando l'utilizzo di tecniche di restauro ecologico attraverso l'uso di specie autoctone e fiorume locale; − la realizzazione degli interventi necessari a ridurre l'interrimento delle pozze e zone umide; − la collocazione e la manutenzione di cassette nido per favorire l'insediamento e la riproduzione di vertebrati forestali dipendenti da cavità (chirotteri, piccoli mammiferi arboricoli, passeriformi e strigiformi); − il monitoraggio delle cavità ipogee utilizzate dai chirotteri per valutarne l'opportuna tutelala, la regolamentazione dell'accesso ai siti ipogei presenti e la realizzazione degli interventi, dove necessario, per mantenere l'ingresso alle varie cavità fruibile da parte dei chirotteri, impedendone crolli e rimuovendo la vegetazione in eccesso; − la definizione della distribuzione della chitridiomicosi all'interno del sito; − controllo del prelievo di frodo delle specie di interesse conservazionistico ed in particolar modo di Austropotamobius pallipes L'Ente di gestione del sito si impegna ad attuare e/o promuovere l'individuazione di aree oggetto di eradicazione delle specie alloctone e invasive, nonché di aree in cui, a seguito del contrasto alle specie alloctone, sia opportuno o necessario provvedere con interventi di restocking delle popolazioni autoctone; la realizzazione di progetti/azioni di rafforzamento delle popolazioni esistenti delle specie di interesse conservazionistico. 9.2 Attività venatoria e gestione faunistica L'Ente competente in materia si impegna ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure di indirizzo gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − porre in essere azioni di prevenzione dei danni causati da canidi, mediante la protezione degli allevamenti; − monitorare l'impiego e l'efficacia dei sistemi di prevenzione da danno da canidi forniti alle aziende agricole nell'ambito del “Progetto Lupo: misure per la mitigazione del conflitto uomo-lupo”, finanziato nell'ambito del Piano di Azione Ambientale 2008-2010 della Regione Emilia Romagna, o comunque acquistati mediante incentivi pubblici; − promuovere l'applicazione all'interno del sito Natura 2000 di un sistema di indennizzo dei danni da canidi, premiante per le aziende agricole che adottino sistemi di prevenzione, che riconosca oltre al danno diretto al 100%, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, anche il danno indiretto, nonché il risarcimento dei danni in tempi immediati all'evento di predazione, previa verifica dell'effettivo impiego dei sistemi di prevenzione adottati; − realizzare una banca dati sui danni al patrimonio zootecnico; − indirizzare la riduzione del numero di cinghiali nelle aree dove l'eccessiva densità può causare danni ad habitat e specie di interesse comunitario; − la repressione del bracconaggio − definire e adottare provvedimenti che consentano di vietare le catture di animali e sospendere i ripopolamenti e/o l'attività venatoria nelle aree in cui vengono trovati bocconi avvelenati, animali uccisi da bocconi avvelenati ed anche lacci e altri strumenti di cattura/uccisione vietati, allo scopo di scoraggiare i responsabili di tali pratiche illegali; − realizzare campagne di informazione e di sensibilizzazione contro l'uso illegale dei bocconi avvelenati per evitare l'uccisione di lupo e di vari rapaci. L'Ente competente in materia, allo scopo di ridurre la competizione (alimentare, genetica e per i territori) con il lupo e il gatto selvatico, di favorire il processo di espansione del gatto selvatico in atto nel territorio bolognese, nonché di ridurre i rischi di predazione di specie selvatiche da parte dei gatti domestici, promuove e attua: − il monitoraggio del fenomeno del randagismo canino e felino; − il controllo di cani e gatti randagi con metodi incruenti (cattura, sanzioni ai proprietari, controlli sulla registrazione dei cani, mantenimento in canili e gattili dei cani e dei gatti senza proprietario o con proprietario rintracciabile, incentivi e facilitazioni per la sterilizzazione dei gatti); − la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sugli impatti negativi causati da cani e gatti vaganti. In caso di presenza di colonie feline, qualora risulti incompatibile con il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di interesse comunitario, l'Ente competente in materia in considerazione della L. n. 281 del 14/8/91 e della L.R. 27/2000 si impegna a spostare i punti di alimentazione in aree meno impattanti e a promuovere, in accordo con i soggetti interessati (associazioni animaliste e zoofile, ecc), la realizzazione di interventi per la limitazione delle nascite ai sensi dell'Art. 23 della L.R. 27/2000. L'Ente di gestione del sito si impegna a fornire ai Comuni le indicazioni affinché non favoriscano la nascita di nuove colonie in aree molto delicate per le specie potenzialmente predate. 9.3 Attività agricola e zootecnica L'Ente gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, la coltivazione di specie di varietà locali, nonché la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agroambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnicoamministrativa ai possibili beneficiari. L'Ente di gestione, si impegna ad elaborare un specifico Piano di dettaglio e a promuovere un accordo programmatico con i proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per l'esercizio del pascolo sulle superfici pascolive del sito, mediante uno studio analitico con localizzazione cartografica e catastale delle aree a pascolo, individuazione delle proprietà, definizione e descrizione dei tipi vegetazionali per singole proprietà, definizione degli interventi possibili sui diversi tipi in accordo con le volontà dei proprietari, definizione di un piano degli interventi con tipo, modalità e criteri di intervento, grado di urgenza, entità in termini di superficie, stima dei costi e dei ricavi eventuali; accordo programmatico tra Ente Gestore, Proprietari, ed altri Enti per la realizzazione del Piano di dettaglio e l’utilizzo razionale di programmi finanziari di sostegno (es. PSR, azioni GAL, ) e/o l’attivazione di progetti specifici (es. LIFE Nature, LIFE Enviroment, Policy and Governance, ecc). L'Ente gestore del sito promuove ed attua attraverso opportune norme regolamentari, le procedure di sfalcio nei prati stabili, seminativi e medicai garantendo comunque che il taglio venga realizzato a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga a velocità ridotta e che gli organi falcianti siano posizionati ad almeno 10 cm da terra. Nelle more dell'emanazione di apposito documento regolamentare gli Enti di gestione/gli utenti dovranno attenersi alle norme al momento in vigore. L'Ente gestore del sito promuove ed attua altresì la definizione di linee guida e sottoscrizione di un protocollo d'intesa con concessionari/proprietari/gestori per ripuliture e sfalci ai margini di strade, sentieri e bordi forestali; le operazioni di sfalcio e trinciatura della vegetazione erbacea di cavedagne, bordi dei campi e fossati devono essere compiute frequentemente solo là dove è necessario il transito di mezzi, animali e persone, impedendo così anche la distruzione dei nidi ed il loro eventuale danneggiamento. L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure di indirizzo gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − la creazione ed il mantenimento delle pozze di abbeverata in condizione idonea a garantire la contemporanea funzione zootecnica e naturalistica; − il ripristino di pozze esistenti e la realizzazione di nuove pozze per anfibi; − la formazione agli agricoltori in merito all'utilizzo sostenibile dell'acqua e all'adozione di tecniche agronomiche che consentano un risparmio idrico (modalità lavorazione dei terreno, modalità di irrigazione, ecc). 9.4 Utilizzo dei boschi e gestione forestale L'Ente di gestione promuove e/o attua l'elaborazione, redazione e approvazione di un Piano di dettaglio specifico per la gestione dei boschi nel sito, finalizzato al mantenimento/miglioramento dello stato di conservazione degli habitat forestali di interesse comunitario, degli habitat di specie di interesse comunitario nelle aree forestali e della biodiversità del sito legata ai boschi. L'Ente di gestione promuove e/o attua l'elaborazione, redazione e approvazione, altresì, di uno specifico Piano di dettaglio relativo alla gestione dell'habitat 9260 “Boschi di castagno”, e promuove altresì un accordo programmatico con i proprietari/conduttori ed eventuali altri Enti, per la relativa gestione e la valorizzazione degli stessi, inclusa la regolamentazione e il relativo sfruttamento. A tal fine l'Ente di gestione promuove e/o attua uno studio analitico sui siti di presenza dei boschi di castagno che dovrà contenere almeno: − l'individuazione della localizzazione cartografica e catastale dei boschi a prevalenza di castagno; − l'individuazione delle proprietà; − la definizione e descrizione dei tipi fisionomico-strutturali dei boschi a prevalenza di castagno per singole proprietà; − la definizione degli interventi possibili nelle diverse tipologie …. in accordo con le volontà dei proprietari (es. recupero o miglioramento di castagneto da frutto, avviamento all’alto fusto, utilizzazione a ceduo, ecc.); − la definizione di un piano degli interventi che indichi il tipo, le modalità e i criteri di intervento, il grado di urgenza, l' entità in termini di superficie, la stima dei costi (es. azioni di miglioramento a macchiatico negativo) e dei ricavi eventuali (interventi a macchiatico positivo -es. utilizzazione cedui); − l'accordo programmatico tra Ente Gestore, Proprietari, ed altri Enti per la realizzazione del piano e l’utilizzo razionale di programmi finanziari di sostegno (es. PSR, azioni GAL, ) e/o l’attivazione di progetti specifici (es. LIFE Nature, LIFE Enviroment, Policy and Governance, ecc). L'Ente di gestione provvede alla definizione di linee guida ed alla elaborazione di apposite norme regolamentari volte a disciplinare il rilascio di legno morto in bosco, la rimozione di alberi morti o deperienti, comprese le piante stroncate da fenomeni naturali, compatibilmente con le esigenze di ordine fisiopatologico. In attesa della definizione di apposite linee guida gli Enti competenti in materia forestale sono tenuti a: − prevedere, nella predisposizione dei piani di gestione forestale, all'interno delle aree boscate la presenza di zone di almeno 2 ettari in cui sia possibile raggiungere una densità di alberi maturi di 7 – 10 piante per ettaro (alberi vecchi, deperienti o morti in piedi); in tali zone, che non dovranno distare più di 500 – 1000 m l’una dall’altra, deve essere vietato sia l’abbattimento di alberi stramaturi che la rimozione del legno morto; − prevedere, nella previsione dei piani e degli interventi di taglio, una quota di legno morto da lasciare al suolo per la conservazione dei coleotteri xilofagi. Ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, gli Enti competenti in materia forestale sono tenuti a dotare il sito di uno specifico Piano di prevenzione e di estinzione degli incendi. L'Ente gestore del sito, inoltre, promuove e/o attua : − la progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi di decespugliamento manuale o meccanico e sfalcio regolare finalizzati alla conservazione e/o ripristino di aree aperte e dell'habitat 6210*; − la progettazione esecutiva e realizzazione di interventi colturali, compatibilmente con le caratteristiche stazionali (floristiche e faunistiche), secondo appositi progetti e/o in applicazione del Piano di dettaglio per la gestione degli habitat forestali, sopra elencati; − il diradamento delle fustaie di conifere alloctone (Picea abies, Pinus nigra, Pseudotsuga menziesii) al fine di favorire la rinnovazione delle essenze caratteristiche dell’habitat 9180*, compatibilmente con il mantenimento dell’habitat del Barbastello comune (Barbatella barbatellus). − la tutela degli alberi con particolare valenza ambientale e monumentale; − la progettazione di dettaglio e realizzazione di interventi forestali per il mantenimento e il miglioramento dell’habitat del barbastello comune (Barbatella basrbastellus) − il controllo e contenimento delle specie erbacee, arbustive e arboree invasive o alloctone, anche mediante la realizzazione di aree sperimentali; − la definizione, l'applicazione, e la realizzazione di aree dimostrative/sperimentali permanenti di modelli colturali di riferimento, di trattamenti selvicolturali e di interventi selvicolturali idonei alla rinnovazione e conservazione della perpetuità degli habitat; − la realizzazione di interventi di avviamento all'alto fusto dei cedui invecchiati; − la conservazione di habitat idonei per Rettili e Anfibi mediante la regolamentazione degli interventi di pulizia del sottobosco, prevedendo l'obbligo per proprietari e conduttori di lasciare aree con vegetazione marcescente, cataste di legna, cataste di pietrame. 9.5 Pesca e gestione della fauna ittica L'Ente di gestione del sito promuove e/o attua: − il monitoraggio finalizzato a verificare l'efficacia delle misure di conservazione per la riduzione del prelievo di vairone (verifica dei quantitativi massimi stabiliti): − il censimento dei laghetti a gestione privata su scala di bacino, interni o esterni al sito (localizzazione, modalità di gestione) nonché la definizione del rischio di introduzione di specie alloctone ed all'individuazione, in accordo con i soggetti gestori, di misure e azioni volte ad evitare che le acque private, soprattutto quelle soggette a ripetuti ripopolamenti, entrino in contatto con le acque pubbliche che ospitano specie ittiche di interesse comunitario; − il monitoraggio periodico annuale di Austropotamobius pallipes, tramite metodi almeno semi-quantitativi, in grado di delineare il trend della popolazione; nel caso in cui i monitoraggi rilevassero la presenza di specie alloctone di gamberi, la disposizione di idonee misure finalizzate al controllo e/o all'eradicazione di tali specie dal sito; − la definizione di programmi di eradicazione progressiva di specie acquatiche alloctone o non naturalmente presenti nei corpi idrici naturali e in ambienti interessati da siti di riproduzione di anfibi e che mettano a rischio la conservazione di fauna e flora autoctone; il programma di eradicazione va valutato in relazione alla possibilità di concreta reintroduzione di specie autoctone. L'Ente di gestione del sito si impegna inoltre a definire ed adottare un disciplinare con l'obbligo di pulizia e disinfezione degli attrezzi di cattura e pesca da parte di pescatori, tecnici, ricercatori e amatori allo scopo di prevenire la diffusione di malattie, in particolare la Chitridiomicosi e la Afanomicosi responsabili rispettivamente del declino di anfibi e gambero di fiume. L'Ente gestore del sito promuove ed attua programmi di conservazione ex situ del Gambero di fiume (Asutropotamobius pallipes) e del Barbo canino (Barbus caninus) che prevedano, previo studio di fattibilità, la costituzione di nuove popolazioni nel sito mediante produzione e semina di novellame e/o spostamento di riproduttori e che prevedano la successiva verifica di attecchimento delle nuove popolazioni; a tal fine l'Ente gestore può utilizzare i centri di riproduzione (prioritariamente provinciali e in alternativa regionali), previa eventuale sottoscrizione di specifici accordi con i soggetti gestori. 9.6 Utilizzo delle acque, lentiche, lotiche e di sorgente, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche L'Ente gestore del sito promuove e attua: − la rimozione o l'adeguamento dei manufatti esistenti che causano interruzione del continuum dei corsi d'acqua e limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario, prevedendo qualora possibile anche i necessari accorgimenti per salvaguardare il mantenimento delle eventuali pozze esistenti; − la verificare della funzionalità dei manufatti idraulici al fine di garantire un livello sufficiente delle acque, anche nel periodo estivo; − il mantenimento di profondità diversificate nelle aree umide, idonee al permanere del geosigmeto esistente e della fauna associata, fatte salve le esigenze di protezione dal rischio idrogeologico. 9.7 Attività turistico-ricreative, culturali e sportive L'Ente gestore del sito si impegna ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − la limitazione in tutto o in parte , di concerto con i proprietari e/o gestori dei terreni, dell'accesso a determinate zone del sito per particolari ragioni di tutela ambientale; − promuove con le associazioni speleologiche la redazione e sottoscrizione di un codice per la regolamentazione della fruizione degli ambienti ipogei presenti nel sito; − prevede, in caso di fruizione turistica delle cavità presenti, opportune misure di salvaguardia nei confronti dei chirotteri; − limita le attività sportivo/ricreative nelle stazioni di presenza o nell'areale di distribuzione di Himantoglossum adriaticum e Anacamptis pyramidalis. 9.8 Urbanistica, edilizia, viabilità, interventi su fabbricati e manufatti vari, altre attività L'Ente di gestione promuove l'elaborazione e l'adozione, previo esito positivo della Valutazione di Incidenza, di Disciplinari tecnici per materie standardizzabili che consentano una semplificazione delle procedure amministrative di categorie d'interventi, quali ad esempio gli interventi di manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici. L'Ente di gestione del sito e gli Enti gestori della viabilità extraurbana principale e secondaria promuovono ed attuano un accordo finalizzato all'individuazione e all'applicazione di modalità di manutenzione ordinaria delle strade che comportino minori impatti sul territorio interessato. In particolare tale accordo dovrà valutare/regolamentare: − l'introduzione di materiali alternativi al sale (cloruro di sodio) per lo scioglimento del ghiaccio e/o la definizione e la realizzazione di interventi per la raccolta delle acque di scioglimento da spargimento di sale; − la regolamentazione dell'utilizzo di trinciatori/sfibratori nelle potature di alberi e arbusti; − l'eliminazione o il massimo contenimento dell'uso di diserbanti chimici per il controllo della vegetazione erbacea; L'Ente gestore del sito promuove inoltre la riduzione dell'inquinamento luminoso mediante: − la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED e/o nuove tecnologie a minore impatto; − l’illuminazione decorativa degli edificati in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chirotteri; − nel caso di realizzazione o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, l'utilizzo di lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d’onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (per esempio lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 metri salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità; L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − riduzione dell'impatto della viabilità su specie e habitat attraverso l'adozione di misure di mitigazione quali sottopassaggi o altre misure idonee alla riduzione dell'impatto veicolare per la fauna minore in presenza di corridoi ecologici locali ad alta densità di individui durante l'anno o concentrati nei periodi di migrazione; − attuazione di interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del sito e l'innesco spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia; − progressiva riduzione delle operazioni di disinfestazione contro gli insetti tramite nebulizzazione di sostanze chimiche in ambito urbano; − l'impiego di tecniche e materiali a basso impatto ecologico negli interventi di ingegneria naturalistica, ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili. 9.9 Informazione, formazione, educazione, divulgazione naturalistica L'Ente di gestione del sito promuove ed attua l'informazione ai proprietari o conduttori di terreni circa la presenza di habitat e/o habitat di specie nella proprietà, circa il procedimento della Valutazione di Incidenza e le conseguenze anche penali di eventuali danneggiamenti agli habitat. E' necessario inoltre provvedere ad una mirata campagna di informazione e divulgazione delle misure specifiche di conservazione del sito approvate, presso i proprietari e i conduttori di terreni, residenti nel sito e tecnici di Enti pubblici. L'Ente gestore del sito si impegna, inoltre, ad attuare e/o a promuovere l'applicazione delle seguenti misure specifiche per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione del sito: − predisposizione e messa in di posa opportuna segnaletica stradale di avvicinamento al fine di individuare agevolmente sul territorio il sito Natura 2000; − qualificazione della fruizione turistico-ricreativa mediante la progettazione, realizzazione e posa in opera di cartellonistica che informi sulle modalità di accesso e di fruizione del sito, sulle sue principali emergenze e vulnerabilità, e che educhi a comportamenti coerenti con le finalità della rete Natura 2000; − realizzare campagne di informazione, divulgazione e sensibilizzazione rivolte a residenti, a operatori economici locali, a soggetti interessati (agricoltori, cacciatori, pescatori, sportivi, turisti, ecc) e alla popolazione in generale (scuole, famiglie, ecc), mediante incontri pubblici e produzione di materiale informativo (cartaceo, multimediale, ecc), relativamente al rispetto e alla conservazione della biodiversità, alle attività produttive che potenzialmente interferiscono con gli habitat e le specie, alla promozione di comportamenti coerenti con le finalità della Rete Natura 2000. A tal fine si individuano i seguenti temi prioritari: − sensibilizzazione degli agricoltori sull’adozione di sistemi agricolturali eco-compatibili, e importanza delle forme di coltivazione senza o con ridotto uso di geodisinfestanti, rodenticidi e diserbanti, nonché dell'utilizzo sostenibile dell'acqua − effetti della presenza delle specie alloctone: invasività, interazione con habitat e specie autoctoni, rischi ecologici connessi alla loro diffusione, modalità di prevenzione e controllo degli impatti − mantenimento degli elementi naturali e seminaturali tipici del paesaggio agrario tradizionale ad alta valenza ecologica; − importanza della necromassa nel bosco, il rilascio del legno morto e la tutela degli alberi morti, vetusti e deperienti; − modalità sia di realizzazione e manutenzione delle pozze, fontanili, abbeveratoi e delle piccole zone umide, sia di gestione dei livelli idrici e della vegetazione delle sponde allo scopo di incrementare la presenza e lo stato di conservazione di specie di interesse comunitario, con particolare riferimento agli anfibi; − modalità di realizzazione e collocazione di cassette nido e rifugi per la fauna minore (invertebrati, erpetofauna, piccoli mammiferi, chirotteri, passeriformi); − divulgazione e sensibilizzazione sulla conservazione dell'entomofauna di particolare interesse conservazionistico; − svolgere attività di sensibilizzazione per il controllo di cani e gatti vaganti; − svolgere attività di informazione e sensibilizzazione per disincentivare l'uso illegale dei bocconi avvelenati per evitare l'uccisione del lupo e di vari rapaci; − realizzare corsi tecnici per la progettazione di opere di sistemazione idraulica al fine di incentivare a livello progettuale l'adozione di soluzioni che riducano le alterazioni ecologiche e la riduzione delle possibili alterazioni chimico-fisiche delle acque; − disincentivare il prelievo e la raccolta della flora nelle stazioni dell'habitat prioritario 6210* mediante la produzione e diffusione di materiale informativo (agriturismi, ecc) e realizzazione di apposita segnaletica lungo i sentieri e le aree di sosta; − sensibilizzare gli agricoltori per la salvaguardia delle specie di avifauna nidificanti nei coltivi o ai margini dei coltivi. − svolgere attività di sensibilizzazione e informazione per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la formazione di piccole discariche abusive. L'Ente di gestione del sito promuove ed attua inoltre: − l'informazione e la sensibilizzazione al rispetto dei siti di rapaci rupicoli durante lo svolgimento di attività turistico-ricreative; − la realizzazione di bacheche esplicative e di staccionate in legno a scopo dissuasivo ai lati dei sentieri pedonali che lambiscono il 6210 o a protezione degli stessi; − la formazione agli agricoltori in merito all'utilizzo sostenibile dell'acqua e all'adozione di tecniche agronomiche che consentano un risparmio idrico ( modalità lavorazione dei terreno, modalità di irrigazione, ecc). 10. SANZIONI Fermo restando l'applicazione delle disposizioni relative al danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, delle ipotesi di reato previste dagli artt. 727 bis e 733 bis del codice penale, delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente), delle sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991, nonchè l'applicazione di altre fattispecie dettate da normativa di settore, nel caso in cui si manifestino comportamenti costituenti violazione delle misure specifiche di conservazione del Sito, si applicano le sanzioni previste dall’art. 60 della L.R. n. 6/05 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000”. Oltre alle sanzioni di cui al precedente capoverso può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di Gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti. La tipologia e l'entità della sanzione sarà stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta: - dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione; - dall'entità del danno effettivamente cagionato; - dal pregio del bene danneggiato; - dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; - dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. Ai sensi dell'art. 60, comma 7, della L.R. n. 6/05 i proventi delle spettano all'Ente di Gestione del sito. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 11. INDENNIZZI E CONTRIBUTI Gli indennizzi e gli incentivi previsti nell'ambito delle presenti misure saranno definiti in base ad indennità, contributi e finanziamenti erogabili prioritariamente attraverso il Piano Regionale di Sviluppo Rurale o altri Piani e Programmi regionali, fatta salva la facoltà da parte dell'Ente gestore del sito di reperire anche altre fonti di finanziamento utilizzabili ai termini di legge. TABELLA 1 ELENCO DELLE SPECIE DI FLORA PROTETTE E/O DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO DI CUI ALL'ART. 7.2 Specie (nome latino) Phyllitis scolopendrium Ophioglossum vulgatum Galanthus nivalis Leucojum vernum Ilex aquifolium Dianthus armeria armeria Dianthus balbisii Sedum monregalense Gentiana asclepiadea Gentianopsis ciliata Scilla bifolia Crocus vernus Erythronium dens-canis Lilium bulferum ssp. croceum Lilium martagon Anacamptis morio Anacamptis pyramidalis Anacamptis ustulata Cephalantera damasonium Cephalanthera longifolia Cephalantera rubra Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii Dactylorhiza sambucina Epipactis helleborine Neottia nidus-avis Orchis mascula mascula Orchis purpurea Platanthera chlorantha Aquilegia atrata Aquilegia vulgaris Digitalis ferruginea Daphne laureola Specie (nome italiano) Lingua cervina Lingua di serpe Bucaneve Campanellino Agrifoglio Garofano a mazzetti Garofano di Balbis Borracina di Mondovì Genziana di Esculapio Genziana cigliata Scilla silvestre Croco Dente di Cane Giglio rosso Giglio martagone Orchide minore Orchide piramidale Orchide bruciacchiata Cefalantera bianca Cefalantera maggiore Cefalantera rossa Orchide di Fuchs Orchide sambucina Elleborine comune Nido d’uccello Orchide maschio Orchide maggiore Platantera verdastra Aquilegia scura Aquilegia comune Digitale bruna Dafne laurella 30
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