Iva e fisco n. 2 - 2014 - Centro Studi Enti Locali

Iva e fisco
Enti Locali
NUMERO
2
ANNO II
Settimanale di aggiornamento e approfondimento professionale
per gli operatori degli Enti Locali
Febbraio 2014
5 Dichiarazione
“Iva/2014”
approvato il Modello
definitivo e le relative
Istruzioni
8 Iva
aliquota ordinaria
sull’acqua minerale
erogata dai Comuni
tramite i c.d.
“fontanelli”, nessuna
sanzione in caso di
errore pregresso
27 Irap
entro il 17 febbraio
l’eventuale esercizio
dell’opzione per il metodo
“commerciale” in base
ai “comportamenti
concludenti”
IVA & FISCO ENTI LOCALI
ANNO II - n. 2
Febbraio 2014
In questo numero:
Flash sulle principali novità che interessano gli Enti Locali ………………………………….….Pag. 2
Il notiziario
Dichiarazione “Iva/2014”: approvato il Modello definitivo e le relative Istruzioni ............. Pag. 5
Iva: aliquota ordinaria sull’acqua minerale erogata dai Comuni tramite i c.d. “fontanelli”
e nessuna sanzione in caso di errore pregresso ............................................................. Pag. 8
Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su costruzione, cessione e locazione
di residenze turistico-alberghiere e prestazioni di alloggio .............................................. Pag. 9
Iva: al via sul Mepa il servizio di supporto alla fatturazione elettronica rivolto
ai fornitori della P.A. .............................................................................................. Pag. 10
Dichiarazione “Irap 2014”: diffusi il Modello e le Istruzioni ministeriali, poche le novità
per gli Enti Locali ................................................................................................... Pag. 11
Dichiarazioni “770/2014” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i Modelli definitivi
e le relative Istruzioni ministeriali ............................................................................. Pag. 16
“Cud 2014”: disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il Modello
e le Istruzioni definitive ........................................................................................... Pag. 20
Modello “730/2014”: approvato e reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
il Modello definitivo e le relative Istruzioni ................................................................. Pag. 21
Registrazione contratti di locazione e affitto: da aprile l’esordio dell’“Rli”, istituiti
i codici-tributo per il versamento delle relative somme ...............................................................Pag. 22
Emanato il Dm. sulle modalità per la compensazione di crediti con somme dovute
a seguito di accertamento e approvato il Modello “F24 Crediti PP.AA.” ......................... Pag. 24
Processo tributario: istituito il conto corrente per il versamento del contributo unificato .. Pag. 26
Anagrafe tributaria: in un’Audizione di Befera alla Commissione parlamentare il quadro
di tutte le principali novità ....................................................................................... Pag. 26
Gli approfondimenti
Irap: entro il 17 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il metodo “commerciale”
in base ai “comportamenti concludenti”
di Francesco Vegni..................................................................................................................................Pag. 27
I quesiti
Iva: sui servizi educativi e socio-sanitari-assistenziali appaltati a cooperative non sociali,
ma onlus, qual è il regime dal 1° gennaio 2014?
di Francesco Vegni...................................................................................................... Pag. 32
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
1
Iva: per i lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione di un borgo storico
è applicabile l’aliquota agevolata ?
di Marcello Marzano................................................................................................... Pag. 33
Lo scadenzario ……………....………………………………………………………….…….Pag. 36
La rivista si compone di n. 37 pagine
Nella predisposizione e preliminarmente all’invio della presente Rivista
sono stati effettuati tutti i possibili controlli tecnici
per verificare che i files siano indenni da virus.
Ricordato che l’installazione di un’aggiornata protezione antivirus
rientra comunque tra le regole fondamentali di corretta gestione di un qualsiasi
sistema informatico, si declina da ogni responsabilità in ordine alla trasmissione di eventuali virus
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
2
FLASH
DICHIARAZIONE “IVA/2014”:
APPROVATO
IL MODELLO DEFINITIVO
E LE RELATIVE ISTRUZIONI
MINISTERIALI
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15
gennaio 2014 Prot. 4869, ha approvato la versione
definitiva del Modello “Iva 2014” e le relative
Istruzioni ministeriali.
(vedi commento a pag. 5)
IVA:
ALIQUOTA ORDINARIA
SULL’ACQUA MINERALE
EROGATA DAI COMUNI
TRAMITE
I C.D. “FONTANELLI”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 11/E
del 17 gennaio 2014, è intervenuta in merito
all’aliquota applicabile alla cessione di acqua
minerale erogata dai Comuni tramite i cosiddetti
“fontanelli”.
(vedi commento a pag. 8)
IVA:
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
SU COSTRUZIONE, CESSIONE
E LOCAZIONE DI RESIDENZE
TURISTICO-ALBERGHIERE
E PRESTAZIONI DI ALLOGGIO
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E
del 14 gennaio 2014, ha fornito chiarimenti sul
regime Iva da applicare alle prestazioni di servizio
dipendenti da contratti di appalto stipulati per la
costruzione, cessione e locazione di residenze
turistico-alberghiere e alle prestazioni di alloggio.
(vedi commento a pag. 9)
IVA:
AL VIA IL SERVIZIO DI SUPPORTO
ALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA RIVOLTO
AI FORNITORI DELLA P.A.
Con il Comunicato n. 29 del 3 febbraio 2014,
pubblicato sul proprio sito web, il Mef ha annunciato
l’avvio sul Mepa di un Servizio di supporto alla
fatturazione elettronica rivolto ai fornitori della P.A.
(vedi commento a pag. 10)
DICHIARAZIONE “IRAP 2014”:
DIFFUSI IL MODELLO
E LE ISTRUZIONI MINISTERIALI,
POCHE LE NOVITÀ
PER GLI ENTI LOCALI
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi
sul proprio sito internet il nuovo Modello “Irap
2014”, approvato con Provvedimento direttoriale
Prot. 2014/13932 del 31 gennaio 2014.
(vedi commento a pag. 11)
DICHIARAZIONI “770/2014”
“SEMPLIFICATO” E “ORDINARIO”:
APPROVATI I MODELLI DEFINITIVI
E LE RELATIVE
ISTRUZIONI MINISTERIALI
L’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso
disponibili nei giorni scorsi i nuovi Modelli
“770/2014”, sia “Semplificato” che “Ordinario”,
completi delle relative Istruzioni ministeriali
(vedi commento a pag. 16)
“CUD 2014”:
DISPONIBILI SUL SITO INTERNET
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IL MODELLO
E LE ISTRUZIONI DEFINITIVE
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio
sito internet il Provvedimento direttoriale 15
gennaio 2014, n. 5131, di approvazione del nuovo
Modello “Cud 2014”.
(vedi commento a pag. 20)
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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MODELLO “730/2014”:
DISPONIBILE SUL SITO
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IL MODELLO DEFINITIVO
E LE RELATIVE ISTRUZIONI
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n.
4866/2014 del 15 gennaio 2014, pubblicato sul
proprio sito internet, ha approvato il nuovo Modello
“730/2014” e le relative Istruzioni ministeriali.
(vedi commento a pag. 21)
REGISTRAZIONE CONTRATTI
DI LOCAZIONE E AFFITTO:
DA APRILE L’ESORDIO
DELL’“RLI”,
ISTITUITI I CODICI-TRIBUTO
PER IL VERSAMENTO
DELLE RELATIVE SOMME
Con Provvedimento Prot. n. 2970/14 del 10
gennaio 2014 è stato reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Entrate il nuovo Modello
“Registrazione locazioni immobili”. Istituiti inoltre i
codici per il versamento delle somme per tali
registrazioni.
(vedi commento a pag. 22)
EMANATO IL DECRETO
SULLE MODALITÀ
PER LA COMPENSAZIONE
DI CREDITI CON SOMME DOVUTE
A SEGUITO DI ACCERTAMENTO
E APPROVATO IL MODELLO “F24
CREDITI PP.AA.”
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio
2014 il Decreto Ministero dell’Economia e delle
Finanze 14 gennaio 2014, rubricato “Compensazione
di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
Approvato inoltre il Modello “F24 crediti PP.AA.”
(vedi commento a pag. 24)
PROCESSO TRIBUTARIO:
ISTITUITO
IL CONTO CORRENTE
PER IL VERSAMENTO
DEL “CONTRIBUTO UNIFICATO”
E’ stato pubblicato sul sito del Mef – Dipartimento
delle Finanze l’Avviso, datato 24 gennaio 2014,
relativo al conto corrente postale per il versamento
del “contributo unificato” nel processo tributario.
(vedi commento a pag. 26)
ANAGRAFE TRIBUTARIA:
IN UN’AUDIZIONE DI BEFERA
ALLA COMMISSIONE
PARLAMENTARE
IL QUADRO DI TUTTE
LE PRINCIPALI NOVITÀ
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 gennaio
2013 sul proprio sito web il testo dell’Audizione del
Direttore, Attilio Befera, presso la Commissione
parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria,
relativa al processo di aggiornamento dell’Anagrafe.
(vedi commento a pag. 26)
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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IL NOTIZIARIO
Dichiarazione “Iva/2014”: approvato il Modello definitivo e le relative
Istruzioni ministeriali
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15 gennaio 2014, Prot. 4869, ha approvato la versione
definitiva del Modello “Iva 2014” e le relative Istruzioni ministeriali. Si tratta, in particolare, dei Modelli
- Ordinario e Base - per la Dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2013.
Sia i Modelli che le Istruzioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.it e sul sito www.entilocaliweb.it.
Le novità del Modello “Iva 2014”
Diversi gli aggiornamenti intervenuti sul Modello “Iva 2014” rispetto alla versione dello scorso anno,
alcuni dei quali interessano, seppur talvolta marginalmente, gli Enti Locali.
Nella Sezione 2 del “Quadro VE” è stato introdotto il rigo VE23, riservato all’indicazione delle
operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013, e conseguentemente i righi della Sezione
3 sono stati rinumerati. Nella Sezione 4, rigo VE36, è stato eliminato il campo riservato all’esposizione
delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art. 7, Dl. n. 185/08, soppresso a decorrere
dal 1° dicembre 2012. Il rigo VE39 è stato ridenominato “Operazioni non soggette all’Imposta ai sensi degli
artt. da 7 a 7-septies”. A tal proposito si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2013, le predette operazioni
concorrono alla determinazione del volume d’affari.
Nella Sezione 1 del “Quadro VF” è stato introdotto il rigo VF12, riservato all’indicazione delle
operazioni con aliquota al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013, e conseguentemente i successivi righi
della Sezione 1 ed i righi della Sezione 2 sono stati rinumerati. Nella Sezione 1, rigo VF20, è stato
eliminato il campo riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma con imposta differita ad
anni successivi di cui all’art. 7, Dl. n. 185/08, soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Nella Sezione 2 del “Quadro VL”, al rigo VL8, è stato inserito il campo 2, denominato “di cui credito
chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’Ufficio”. Il nuovo campo è
riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art. 73, per
l’indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall’Ufficio, che non può essere trasferito al
“gruppo Iva”.
Nella Sezione 1 del “Quadro VO”, rigo VO10, è stata prevista una nuova casella a seguito dell’ingresso
della Croazia nell’Unione europea, a partire dal 1° luglio 2013, mentre nella Sezione 2 dello stesso
Quadro, nei righi VO23 e VO24, sono state soppresse le caselle relative alle opzioni di cui all’art. 1,
commi 1093 e 1094, Legge n. 296/06, non esercitabili dalle Società agricole per l’anno 2013.
Le conferme rispetto agli anni precedenti
E’ stata confermata:
1) l’abolizione nel “Frontespizio” della Sezione dedicata al “Domicilio per la notificazione degli atti”,
perché la consegna viaggia ormai via web;
2) la previsione, all’interno del “Frontespizio”, dell’apposito Quadro relativo alla sottoscrizione
dell’Organo di controllo nel caso in cui si intendano compensare, in modo “orizzontale”, crediti Iva
maturati nel 2013 per un ammontare superiore a 15.000 Euro annui, in considerazione dei nuovi
vincoli imposti a decorrere dal 1° gennaio 2010 dall’art. 10 del Dl. n. 78/09;
3) la semplificazione del Quadro VA, attraverso l’inserimento di alcuni dati in esso in precedenza
contenuti nel “Quadro VF” – Sezione 2;
4) nel rigo VF53, la casella 2, che deve essere barrata da parte dei soggetti che svolgono
essenzialmente attività esenti e, nell’esercizio di tali attività, solo occasionalmente hanno effettuato
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operazioni imponibili. La casella è riservata ai contribuenti che non hanno effettuato acquisti
inerenti tali operazioni.
Riguardo alla sottoscrizione dell’Organo di revisione, occorre preliminarmente ricordare che, alla luce
dei chiarimenti forniti dal Mef con la Circolare 15 gennaio 2009, n. 1, in materia di compensazioni
“orizzontali”, qualora un contribuente decida, prima della presentazione della Dichiarazione “Iva 2014”
(termine ultimo, lo ricordiamo, è il 30 settembre 2014), di compensare la parte di credito Iva maturata
nel 2013 (potendo così superare i limiti imposti dal citato art. 10 del Dl. n. 78/09, costituiti,
rispettivamente, da 5.000 Euro annui per compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel 2013
operate in data antecedente a quella di presentazione della Dichiarazione “Iva 2014”, da 15.000 Euro
annui per compensazioni “orizzontali” operate senza che sia stato apposto sulla Dichiarazione Iva 2014
il “visto di conformità” o la firma dell’Organo di revisione), dovrà riportare tali compensazioni nel
suddetto rigo VL9, anche se avvenute nel corso dell’anno 2014 (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a
fianco del codice-tributo 6099, l’anno 2012). Se invece il contribuente decide, prima della presentazione
della Dichiarazione “Iva 2014”, di procedere a compensazioni “orizzontali” del credito Iva maturato nel
2013, mantenendosi sotto i suddetti limiti, dette compensazioni verranno evidenziate nella
Dichiarazione “Iva 2015” (avendo indicato, nei Modelli “F24”, a fianco del codice tributo 6099, l’anno
2013). Lo stesso discorso vale per le eventuali compensazioni “orizzontali” che verranno operate dopo
l’invio della Dichiarazione “Iva 2014” (potendo così superare il limite annuo di 5.000 Euro nonché, se
“vistate” ovvero sottoscritte dall’Organo di controllo, anche quello di 15.000 Euro), qualora riferite al
credito maturato nel 2012.
Atteso quanto sopra, nel caso in cui il contribuente decida di procedere a compensazioni “orizzontali”
del credito Iva maturato nel 2013 oltre l’ammontare di 15.000 Euro annui, dovrà necessariamente
inviare la Dichiarazione “Iva 2014” (per superare il vincolo dei 5.000 Euro annui) facendola
sottoscrivere, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, anche dai soggetti che
esercitano il controllo contabile. Per espressa previsione dell’art. 10, comma 7, del citato Dl. n. 78/09, la
sottoscrizione di tali ultimi soggetti comporta “l’attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, comma
2, del Decreto n. 164/99”, ovvero dei medesimi controlli che effettuano i soggetti che appongono il “visto
di conformità” (si rimanda anche ai chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 90/10).
Relativamente ai controlli previsti dall’art. 2, comma 2, del citato Decreto n. 164/99, ricordiamo che, in
via generale, tale controllo presuppone, ai fini dell’Iva:
 la correttezza formale delle Dichiarazioni presentate dai contribuenti;
 la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.
Con riferimento agli Enti Locali, i controlli implicano pertanto la verifica:
 della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva;
 della corrispondenza dei dati esposti nella Dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
 della corrispondenza dei dati esposti nella scritture contabili alla relativa documentazione.
E’ stata poi riproposta, nel “Quadro VH”, Sezione 1, la casella per l’indicazione del “ravvedimento operoso”
(art. 13, Dlgs. n. 472/97) per i versamenti periodici. Si ricorda che gli interessi da “ravvedimento” non
devono essere compresi negli importi indicati nel Quadro VH, e che l’art. 16, comma 5, del Dl. n.
185/08, ha operato una riduzione delle sanzioni per “ravvedimento operoso”, poi reincrementate dal 1°
febbraio 2011 in base al disposto dell’art. 1, commi 17-22, della Legge n. 220/10 (“Finanziaria 2011”),
oltre al fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 il tasso di interesse legale è passato dall’1% all’1,50%,
dal 1° gennaio 2012 al 2,5%, mentre dal 1° gennaio 2014 all’1%.
Sempre nella Sezione 1 del “Quadro VH” è stata riproposta, al rigo VH13, la casella per l’indicazione del
metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva. Il rigo deve essere compilato dai contribuenti
obbligati al versamento dell’acconto ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 405/90, con l’indicazione di “1”
per il “metodo storico”, “2” per il “metodo previsionale”, “3” per il “metodo analitico-effettivo”, e “4” per i
soggetti operanti nei Settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, raccolta e smaltimento
rifiuti, ecc..
Nel “Quadro VL” non vi sono ulteriori modifiche oltre quelle già indicate, per cui, per i contribuenti
che nell’anno d’imposta precedente hanno evidenziato un credito annuale, nel rigo VL8 deve essere
indicato il predetto credito e, nel rigo VL9, il relativo utilizzo in compensazione nel Modello “F24”. Nel
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rigo VL26 (“eccedenza credito anno precedente”) deve essere riportata l’eventuale differenza positiva tra gli
importi dei righi VL8 e VL9 della Sezione 2, mentre nel rigo VL29, che contiene l’ammontare dei
versamenti periodici, non devono essere indicati gli interessi da “ravvedimento” ex art. 13, Dlgs. n.
472/97, bensì la sola Imposta. Per quest’ultimo rigo, nel caso degli Enti Locali, di particolare interesse è
il campo 5, ove indicare le cessioni di fabbricati strumentali di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-ter), lett. d),
del Dpr. n. 633/72, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2007 per le quali, essendo stata esercitata
l’opzione per l’imponibilità Iva, l’Imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi del Dm. Mef 25 maggio
2007, nonché eventualmente il campo 2 (cessione di rottami e altri materiali di recupero, di cui all’art.
74, commi 7 e 8, dello stesso Decreto Iva).
Si ricorda poi il “Quadro VT”, da compilare anche a cura degli Enti Locali, o nell’unico Modulo n. 01
(codice attività 84.11.10), ovvero nel Modulo principale n. 01 (codice attività 84.11.10), nel caso di
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, riepilogando i dati relativi agli altri Moduli. Relativamente
alla ripartizione delle operazioni imponibili tra consumatori finali e soggetti Iva, le Istruzioni
suggeriscono di far riferimento alle modalità di certificazione dei corrispettivi di cui agli artt. 21 e 22 del
Dpr. n. 633/72 (fatture, scontrini, ricevute, ecc.) o, comunque, ad ulteriori criteri che consentano di
qualificare l’operazione ai predetti fini. Più nel dettaglio, nel caso degli Enti Locali, riteniamo che tra le
operazioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali debbano essere ricomprese, ad
esempio, le rette del Servizio “Refezione scolastica”, o le rette per il “Trasporto scolastico”, non considerando
invece le rette “Asilo nido”, in quanto esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 21), Dpr. n. 633/72. E’ chiaro
che, in caso di contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72, se le operazioni imponibili riferite ad un
certo Servizio sono effettuate per la totalità nei confronti, rispettivamente, o di consumatori finali o di
soggetti Iva, il dato da inserire nel “Quadro VT” (caselle 1 e 3, ovvero caselle 1 e 5) corrisponde
sostanzialmente a quello risultante dal rigo VE23, colonna 1, del medesimo Modulo Iva. Tutto ciò vale
per l’Iva riferita a tali imponibili (caselle 2 e 4, ovvero 2 e 6 e rigo VL25, colonna 2).
Restano confermati i contenuti del “Quadro VJ”, afferente la determinazione dell’Iva riferita a
particolari tipologie di operazioni, tra cui acquisti intracomunitari o dalla Repubblica di San Marino, che
si caratterizzano per il cosiddetto meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile).
Precisiamo poi che gli Enti Locali sono chiamati ad indicare, nell’intercalare principale di più intercalari
riferiti a varie attività (o nell’unico intercalare), il codice attività 84.11.10 (riferito all’attività generica
delle Pubbliche Amministrazioni), e che maggiore attenzione deve essere posta nel caso di tenuta di
contabilità separate ex art. 36, Dpr. n. 633/72 e conseguente presentazione di più intercalari Iva,
ciascuno con uno specifico codice attività. In tal caso, soltanto nell’intercalare principale (codice attività
84.11.10) occorrerà compilare i Quadri VH, VL Sez. 2 e 3, VT, VX e VO.
Infine, si precisa che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta dell’utilizzo del credito sin
dal momento della presentazione della Dichiarazione, continua ad essere presente nel “Quadro VX” un
unico campo, in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione.
Altre indicazioni (obbligo e termini di presentazione, scadenze di versamento)
Ricordiamo che la Dichiarazione Iva deve essere presentata da parte degli Enti Locali “in via autonoma”
dal momento che, stante l’invio separato del Modello Irap - previsto dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria
2008”) a decorrere dal 2009 - non potrebbe più essere “unificata” la sola Dichiarazione Iva, non essendo
gli Enti Locali titolari di redditi soggetti ad imposizione diretta da indicare nel Modello “Unico/Enti non
commerciali” per esclusione soggettiva ex art. 74, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86), atteso che l’art. 3,
del Dpr. n. 322/08 richiede per l’unificazione la compilazione di almeno 2 Dichiarazioni tra Iva, redditi
ed Irap (il quale nel frattempo deve essere inviata “autonomamente” dall’anno d’imposta 2008 ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07). Il Modello “Unico/Enc” si troverebbe
infatti ad essere composto esclusivamente dal proprio “Frontespizio”, dal Quadro RX riepilogativo
dell’eventuale saldo a credito Iva annuale, e appunto dai Quadri Iva (i quali, lo ricordiamo, contengono
di per sé un proprio frontespizio, nonché il Quadro VX ove indicare il saldo annuale).
Inoltre, come chiarito dalle Istruzioni ministeriali, possono presentare la Dichiarazione in via autonoma
“i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla
Dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del Dpr. n. 322 del 1998, come modificato dall’art. 10 del Decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78)”.
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La presentazione della Dichiarazione annuale Iva da parte dei soggetti tenuti a tale adempimento deve
essere effettuata esclusivamente per via telematica. Pertanto, le Dichiarazioni presentate tramite un
Ufficio Postale sono da ritenersi redatte su Modello non conforme a quello approvato e,
conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 Euro ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
Dlgs. n. 471/97.
In base all’art. 8 del Dpr. n. 322/98, la Dichiarazione Iva 2014, relativa all’anno 2013, deve essere
presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2014 nel caso in cui il contribuente
sia tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 30 settembre 2014 nel caso in cui il
contribuente sia tenuto a comprendere la Dichiarazione Iva nella Dichiarazione unificata.
Ritornando alle novità in materia di compensazioni “orizzontali”, la citata Circolare Entrate n. 1/E ha
precisato che il contribuente che presenta la propria Dichiarazione Iva senza “visto di conformità” (o senza
la firma dell’Organo di revisione) [intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non
oltre il limite di 15.000 Euro], può modificare la propria scelta mediante presentazione di una
Dichiarazione “’correttiva’/’integrativa’”, completa di “visto” (o di firma), al più tardi entro 90 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione (come detto, 30 settembre 2014). Come di consueto, non
saranno applicate sanzioni al contribuente che presenti la Dichiarazione “correttiva” entro il termine di
scadenza ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione nel
caso in cui il contribuente presenti la Dichiarazione “integrativa” entro i 90 giorni successivi al termine di
scadenza (Risoluzione n. 325/02).
Inoltre, sempre in tema di compensazione “orizzontale”, si rammenta un altro limite introdotto dall’art.
31 del Dl. n. 78/10, rubricato “Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi”,
secondo cui, dal 1° gennaio 2011, è vietata la compensazione dei crediti relativi ad Imposte erariali fino
a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti, iscritti a ruolo e di importo superiore a Euro 1.500; in
caso d’inosservanza, la sanzione è stabilità nel 50% dell’importo indebitamente compensato.
Per quanto concerne invece il versamento dell’eventuale saldo Iva a debito riferito all’anno d’imposta
2013, questo scade il 17 marzo 2014 (il 16 marzo è domenica) - salvo opzione per la rateizzazione (per
chi invia la Dichiarazione “in via autonoma” con rate di pari importo, da versare entro il 16 di ogni mese
ed al massimo entro il 16 novembre (il 16 novembre è domenica), incrementando sempre ciascuna rata
successiva dello 0,33%, come stabilito dal Dm. 21 maggio 2009) - e deve essere effettuato mediante
utilizzo del Modello “F24EP” (codice tributo 619E, approvato con la Risoluzione n. 101/E del 7
ottobre 2010), da presentare telematicamente direttamente dagli Enti pubblici attraverso i canali Entratel
o Fisconline.
Cenni sul Modello “IvaCom” e sugli altri Modelli
Infine, si fa presente che ,con Provvedimento Prot. n. 4877 del 15 gennaio 2014, è stato approvato il
Modello di “Comunicazione annuale dati Iva”, del quale ricordiamo l’esonero soggettivo per gli Enti Locali
ex art. 8-bis, comma 2, del Dpr. n. 322/98.
Sono stati poi approvati anche, con rispettivi Provvedimenti, i Modelli “Cud/2014”, “730/2014” e
“770/2014” Semplificato e Ordinario, assieme alle relative Istruzioni ministeriali, per i cui commenti si
rinvia al prossimo numero della Rivista.
Non è stato ancora reso definitivo invece il Modello “Irap 2014”, alla cui approvazione e diffusione
l’Agenzia provvederà, come di consueto, nelle prossime settimane.
__________________________________
Iva: aliquota ordinaria sull’acqua minerale erogata dai Comuni tramite
i c.d. “fontanelli” e nessuna sanzione in caso di errore pregresso
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 11/E del 17 gennaio
2014, è intervenuta in merito all’aliquota applicabile alla cessione di acqua minerale, distinguendo quella
“potabile” o “non potabile” ad aliquota agevolata 10% erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti
con i Comuni (o con le Società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle
condotte idriche della rete idrica comunale, da quella di sorgente o dall’acqua da tavola, chimicamente
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simile all’acqua potabile ma commercializzata al pari delle acque minerali, soggetta ad aliquota ordinaria
22%.
La casistica è interessante per i Comuni, sia perché ribadisce l’applicazione dell’aliquota 10% ai sensi del
n. 81), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, alle forniture di acqua potabile (sia
direttamente dal Comune che tramite soggetti terzi) agli utenti allacciati all’acquedotto, sia perché
chiarisce l’applicazione dell’aliquota Iva ordinaria 22% alle forniture di acqua minerale da tavola tramite
i c.d. “fontanelli”, impianti installati da molti Comuni e che consentono di acquistare acqua minerale da
parte dei cittadini dietro pagamento di un corrispettivo (attività che deve pertanto essere gestita, ad
avviso dello scrivente, obbligatoriamente in Iva).
L’Agenzia ha ricordato in primo luogo che il citato n. 81), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n.
633/72, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata 10% per le cessioni di “acqua, acque minerali”. L’art.
5, comma 3, del Dl. n. 261/90 ha tuttavia stabilito che, alle cessioni e alle importazioni di acque minerali
si applichi l’aliquota ordinaria. Il Dlgs. n. 176/11, che ha dato attuazione alla Direttiva 2009/54/Ce
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, contiene un’accurata
definizione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, precisamente illustrate dalla
Risoluzione in commento. L’Agenzia delle Dogane, con Parere 12 settembre 2012, si è espressa in
merito al prodotto “acqua di sorgente”, evidenziando le differenze tra l’acqua di sorgente e le acque
minerali, proprio alla luce della normativa sopra richiamata.
Sulla base di tali chiarimenti, che fanno riferimento essenzialmente alle caratteristiche chimiche delle
rispettive acque, l’Agenzia ha ritenuto che l’aliquota agevolata del 10% di cui al n. 81), della Tabella A,
Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, sia applicabile ai soli corrispettivi dovuti per la erogazione di acqua
“potabile” e “non potabile”, erogata ai titolari di contratti di fornitura sottoscritti con i Comuni (o con le
Società autorizzate all’erogazione del servizio), mediante l’allacciamento alle condotte idriche della rete
idrica Comunale. Trattasi, in altre parole, del “Servizio generale di erogazione idrica”, il cui corrispettivo determinato applicando il regime tariffario in uso – è commisurato ai consumi (misurati tramite
contatori intestati ai singoli utenti). ”L’aliquota ridotta consente, infatti, di ridurre i costi a carico della collettività
per ottenere un servizio primario quale è l’erogazione dell’acqua, in conformità alla normativa dettata a livello europeo. In
tal senso la stessa Direttiva del Consiglio 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, all’art. 98, precisa che l’aliquota
ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’Allegato
III, tra cui, in particolare al n. 2), è espressamente richiamata la ‘erogazione di acqua’”. Atteso quanto sopra, “il
trattamento fiscale agevolato non può estendersi alle cessioni di acqua di sorgente o acqua da tavola, chimicamente
simile all’acqua potabile, ma commercializzata al pari delle acque minerali, per le quali, conseguentemente, torna
applicabile l’aliquota ordinaria, attualmente del 22%”.
Peraltro, in base all’art. 10 dello “Statuto del contribuente” (Legge n. 212/00), l’Agenzia ha chiarito che,
“considerata l’attuale diffusione della commercializzazione di acque da tavola e l’assenza in merito di chiarimenti ufficiali
sulla portata della norma in questione”, non verranno applicate sanzioni in caso di applicazione, fino ad oggi,
dell’aliquota Iva 10% per la commercializzazione di acqua di sorgente.
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Iva: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su costruzione, cessione e
locazione di residenze turistico-alberghiere e prestazioni di alloggio
L’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa, con la Risoluzione n. 8/E del 14 gennaio
2014, in risposta ad una Istanza di consulenza giuridica, ha fornito chiarimenti sul regime Iva da
applicare alle prestazioni di servizio dipendenti da contratti di appalto stipulati per la costruzione,
cessione e locazione di residenze turistico-alberghiere (“rta”) e alle prestazioni di alloggio.
Il presente Documento di prassi risulta di notevole interesse anche per gli Enti Locali, trattando di una
particolare categoria di immobili e servizi che spesso si riscontra nella gestione, sia diretta che affidata a
terzi, operata da tali Enti.
In primo luogo, l’Agenzia ha ricordato che le “rta” rappresentano “strutture ricettive che, pur avendo servizi
comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio
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autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici”. Catastalmente, gli
appartamenti possono essere classificate nel Gruppo A, mentre le altre strutture nelle altre categorie di
pertinenza. Nel caso di specie, le unità abitative sono classificate come A/2, mentre i locali di
ricevimento alberghiero come D/2.
Relativamente alla costruzione dell’intero complesso immobiliare, l’Iva da applicare è del 22%, ma il
contratto di appalto potrà essere assoggettato in parte ad aliquota ridotta “in caso di compresenza nel
medesimo edificio di parti a destinazione abitativa e di parti a destinazione non abitativa, laddove risultino rispettate le
proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste per gli edifici c.d. ‘Tupini’ (art. 13, Legge n. 408/49)”. In tal
caso, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto sarà applicabile l’aliquota 10% ex n.
127-quaterdecies) ,della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72 (vedasi Circolare Mef n. 1/94),
mentre alle medesime prestazioni rese nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di
immobili per la successiva vendita sarà applicabile l’aliquota 4% ex n. 39) della Tabella A, Parte II,
allegata al medesimo Decreto.
Per le operazioni di cessione e di locazione delle singole porzioni immobiliari, ciò che rileva ai fini della
distinzione tra fabbricati abitativi e strumentali è il criterio oggettivo che si basa sulla classificazione
catastale, come chiarito con la Circolare Entrate n. 27/06 - emanata successivamente alle modifiche
introdotte all’art. 10, n. 8) e successivi, dal Dl. n. 223/06 - ed è in base a tale distinzione che vengono
applicate l’Iva e le altre Imposte indirette (in particolare, si ricorda che i “fabbricati strumentali per natura”
sono quelli rientranti nei Gruppi B, C, D, E e nella Categoria A10, mentre il resto sono fabbricati
abitativi per natura). Nel caso di specie, le cessioni delle singole unità abitative costituenti il complesso
immobiliare, effettuate dalle imprese costruttrici, se accatastate nel Gruppo A (esclusa la Categoria A10)
seguiranno le regole di cui all’art. 10, n. 8-bis), del Dpr. n. 633/72, mentre le cessioni dei fabbricati di
Categoria D/2 quelle di cui al successivo n. 8-ter).
In merito alla locazione delle singole unità abitative, il trattamento Iva è quello previsto dal n. 8) del
medesimo art. 10, per cui si applicherà il regime di esenzione salvo opzione per l’imponibilità. In tal
caso, si applicherà l’aliquota 10% ai sensi del n. 127-duodevicies), della Tabella A, Parte III, allegata al
Decreto Iva. Dal regime di esenzione dovranno essere escluse, in conformità a quanto espressamente
stabilito dalla normativa comunitaria [Direttiva n. 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, art. 135, punto
2, lett. a), rifusione della VI Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee, art. 13, Parte B, lett. b), n. 1], le
prestazioni di alloggio effettuate nel Settore alberghiero. Pertanto, se le unità abitative in questione sono
locate nell’ambito di un’attività riconducibile al Settore turistico-alberghiero secondo la normativa
regionale di Settore, i relativi canoni verranno assoggettati ad Iva con aliquota 10% sensi del n. 120)
della citata Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva (vedasi Circolare Entrate n. 12/07 e Risoluzione
Enttrate n. 117/04), riferito alle prestazioni di alloggio in strutture ricettive.
Le locazioni delle unità immobiliari accatastate nella Categoria D/2 saranno invece esenti da Iva, salvo
opzione per l’imponibilità, ai sensi del n. 8) dell’art. 10 sopra citato ed i relativi canoni, ove non torni
applicabile il regime di esenzione, saranno assoggettati a Iva 22%.
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Iva: al via sul Mepa il Servizio di supporto alla fatturazione elettronica
rivolto ai fornitori della P.A.
Il 3 febbraio 2014 è stata ufficialmente emessa, da parte di una Società partecipata dal Mef, la prima
fattura elettronica destinata alla Pubblica Amministrazione centrale. Con essa ha preso il via sul “Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione” (Mepa) il Servizio di supporto alla fatturazione elettronica messo
in campo dal Mef e rivolto a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) abilitate.
Ad annunciarlo è lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Comunicato-stampa n.
29 del 3 febbraio 2014, pubblicato sul proprio sito web. “Il nuovo servizio, gratuito per i fornitori della Pubblica
Amministrazione centrale – si legge nella Nota - è volto a promuovere la diffusione della fatturazione elettronica - da
giugno 2014 obbligatoria nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza. [...] Si tratta di un
importante contributo all’adozione della fatturazione elettronica che – insieme all’Anagrafe nazionale della popolazione
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residente e all’identità digitale – rappresenta uno dei 3 progetti individuati come prioritari dal Commissario di Governo
per l'attuazione dell'Agenda digitale, Francesco Caio”.
Grazie al nuovo Servizio, le imprese fornitrici della P.A. centrale potranno generare, trasmettere e
conservare le fatture elettroniche nel formato previsto dal “Sistema di interscambio” ai sensi del Dm. n.
55/13. “La platea dei potenziali utilizzatori del Servizio – sottolinea il Dicastero - è molto vasta considerato che il
Mepa, nel 2013, è stato utilizzato da oltre 24.000 pubblici funzionari che hanno sviluppato, con più di 21.000 fornitori
della PA, un volume di acquisti di oltre 900 milioni di Euro, concludendo on line più di 335.000 contratti.
Indispensabile, per poter fruire del nuovo Servizio, sia per l’adesione che per l’invio e la ricezione delle fatture, è l’utilizzo
della firma digitale, già impiegata nelle quotidiane attività di funzionamento del Mepa”.
Tra gli effetti della fatturazione elettronica, una maggiore efficienza di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti
nazionali di previdenza che, a partire dal 6 giugno 2014, non potranno più accettare fatture emesse o
trasmesse in forma cartacea. Inoltre, la fatturazione elettronica consentirà al Mef il monitoraggio
dell'evoluzione dello stock del debito e dei tempi di pagamento delle Amministrazioni centrali, così da
poter assumere tutte le iniziative necessarie a imporre il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla
normativa europea.
Ricordiamo che, relativamente agli Enti Locali, l’art. 1, comma 214, della Legge n. 244/07 (“Finanziaria
2008”), aveva previsto l’emanazione di un Decreto ministeriale ad hoc, per cui il termine di 24 mesi
decorrente dal 6 giugno 2013, indicato dal Dm. 3 aprile 2013, n. 55 (quindi il 6 giugno 2015) non deve
essere tenuto in considerazione.
Sarà importante l’emanazione di tale Decreto anche perché, lo ricordiamo, il Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate n. 128483/13 del 5 novembre 2013 ha escluso temporaneamente gli Enti
Locali dal c.d. “spesometro” per il 2012 e 2013, stabilendo tuttavia che tali Enti “a decorrere dal 1° gennaio
2014, (…) sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva non documentate da fattura elettronica
di cui all’art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/07, e successivi provvedimenti attuativi”.
Per cui occorrerebbe che l’Amministrazione finanziaria chiarisse meglio da subito, nelle more
dell’emanazione del suddetto Decreto, se e come gli Enti Locali devono organizzarsi nel corso del
corrente anno 2014 nella raccolta dei dati per poter assolvere, ad aprile 2015 (rispettivamente entro il 10
per i contribuenti mensili ed entro il 20 per i trimestrali) - salvo eventuali nuove proroghe o chiarimenti
all’ultimo istante - gli adempimenti legati allo “spesometro” 2014, qualora le operazioni non vengano
ancora documentate tramite fatturazione elettronica.
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Dichiarazione “Irap 2014”: diffusi il Modello e le Istruzioni
ministeriali, poche le novità per gli Enti Locali
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso nei giorni scorsi sul proprio sito internet il nuovo Modello “Irap
2014” e le relative Istruzioni ministeriali (reperibili anche sul sito www.entilocaliweb.it), approvato con
Provvedimento direttoriale Prot. 2014/13932 del 31 gennaio 2014.
Ricordiamo che, alla luce delle novità introdotte dall’art. 1, comma 52, della Legge n. 244/07
(“Finanziaria 2008”), a partire dall’anno 2009, la Dichiarazione Irap deve essere inviata separatamente
rispetto al Modello “Unico Enc”.
Dunque, gli Enti Locali non devono più, anche con riferimento all’anno 2014, inserire i Quadri della
Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici” all’interno del Modello “Unico/Enti non commerciali”,
ma limitarsi a compilare appositi Quadri della Dichiarazione “Irap”, quelli riferiti appunto alle
Amministrazioni ed Enti pubblici così come quelli riguardanti le generalità dei contribuenti, ed inviare
tale Dichiarazione in via autonoma.
In particolare, i Quadri della Dichiarazione “Irap 2014” che gli Enti Locali saranno chiamati compilare
sono:
- il Frontespizio;
- il Quadro “IK” “Amministrazioni ed Enti pubblici”;
- il Quadro “IR” “Ripartizione della base imponibile e dell’Imposta e dati concernenti il versamento”, con
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riferimento al Quadro “IK”;
- (se taluni programmi software lo richiedono), la Sezione “IX” del Quadro “IS” denominato
“Prospetti vari”, indicando le Sezioni 1 e 2 (riferite, rispettivamente, alle Sezioni I e II del Quadro
“IK”) e per entrambe il codice-attività 84.11.10, che costituisce il codice-attività di riferimento
dell’Ente Locale.
La Dichiarazione “Irap 2014” deve essere presentata entro i termini previsti dal Dpr. n. 322/98, per cui,
per i soggetti di cui alla lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 3 del Dlgs. n. 446/97 (tra cui le
Amministrazioni pubbliche) entro il 30 settembre 2014 (ultimo giorno del nono mese successivo a
quello di chiusura del periodo d’imposta).
Con riferimento al contenuto delle Istruzioni, rispetto agli anni precedenti non si rilevano novità
sostanziali per il Quadro “IK” (“Amministrazioni ed Enti Pubblici”), che nelle proprie Sezioni I (“Attività
istituzionali”) e II (“Attività commerciali”) ricalca sostanzialmente le Sezioni I e II del Quadro “IQ” del
previgente Modello “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici”.
L’unica novità rilevante che interessa gli Enti Locali è relativa al “valore” della sottoscrizione della
Dichiarazione da parte dell’Organo di revisione, alternativa al visto di conformità. Ricordiamo infatti
che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), gli Enti Locali che
già in questi primi mesi del 2014 intendono compensare, in modo “orizzontale”, il credito Irap
commerciale maturato nel 2013 (non quello istituzionale in quanto compensabile solo in modo
“verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se dette compensazioni superano i 15.000
Euro annui dovranno obbligatoriamente inserire, nella Dichiarazione “Irap 2014”, il “visto di conformità”
di un professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, come già previsto dal
2010 per le compensazioni “orizzontali” del credito Iva (si rinvia al riguardo ai chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 90/2010).
In definitiva, riteniamo che, rispetto alla Dichiarazione Iva (per la quale la firma dell’Organo di
revisione è richiesta soltanto per ovviare al suddetto vincolo, ma non costituisce elemento
obbligatorio), nella Dichiarazione Irap la firma dell’Organo di revisione costituisca elemento
obbligatorio in ogni caso, ma diverso è il “peso” che assume la stessa qualora risulti (rigo IR30) un
credito Irap “commerciale” superiore a 15.000 Euro e non sia presente il “visto di conformità” all’interno del
Frontespizio. In tal caso, infatti, detta firma sarà equivalente al “visto di conformità”.
Soggetti preposti a compilare il Modello “Irap 2014”
Il Quadro “IK” della Dichiarazione “Irap 2014” ricalca come detto i contenuti del Quadro IK, Sezioni I
e II, della “vecchia” Dichiarazione “Irap/Amministrazioni ed Enti pubblici”.
Prima della Sezione I, è stata reinserita la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più
Funzionari delegati ai versamenti Irap”, affiancata dal “Codice fiscale del funzionario delegato”.
Ricordiamo che l’art. 19, comma 1-bis, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, ha previsto che, “per i
soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. e-bis) [Amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti Locali], la
Dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Imposta regionale
sulle attività produttive”.
Nelle Istruzioni al Quadro “IK” è stato di nuovo ribadito che, nel caso in cui più Funzionari della stessa
Amministrazione, sulla base di norme regolamentari, siano stati delegati con atto formale ad emettere
provvedimenti autorizzativi per i versamenti Irap, ciascuno di questi compili i propri Moduli “IK”,
contenenti i dati relativi agli imponibili Irap ed al valore della produzione netta (Sezioni I e II) ed ai
versamenti d’imposta effettuati (Sezioni II e III del Quadro “IR”), per i quali lo stesso Funzionario è
stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi. Lo stesso Funzionario dovrà compilare il rigo
IR41 della Sezione IV con l’indicazione del proprio codice fiscale.
Oltre a tali Moduli, è stata prevista la compilazione e sottoscrizione di un Modulo riepilogativo da parte
del rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico, contenente la somma algebrica dei dati
sugli imponibili e valore della produzione netta ricompresi nei Moduli prodotti dai vari Funzionari
(Sezioni I, II e III), nonché il Quadro “IR” con la determinazione dell’Imposta e la ripartizione
regionale della stessa (Sezioni I, II e III).
In merito alla definizione di “rappresentante legale dell’Amministrazione o Ente pubblico”, il comma 3 del citato
art. 19 del Dlgs. n. 446/97 dispone che “la Dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto
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passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale”, e che “per gli Organi e le Amministrazioni dello Stato la
Dichiarazione è sottoscritta dal Dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari”.
In dottrina, circa il soggetto chiamato a sottoscrivere le Dichiarazioni fiscali del Comune, esistono ad
oggi 2 diverse posizioni:
- la prima, in base alla quale le Dichiarazioni fiscali del Comune dovrebbero essere sottoscritte dal
Sindaco, in quanto qualificato come “rappresentante legale” dell’Ente dallo statuto, come indicato
dalle Istruzioni ministeriali;
- la seconda – da preferire a parere di chi scrive, anche e soprattutto facendo riferimento al
contenuto del Tuel (Dlgs. n. 267/00, con particolare riferimento agli artt. 6, comma 2 e 107,
comma 5) - in base alla quale le Dichiarazioni fiscali non dovrebbero essere automaticamente
sottoscritte dal Sindaco, il quale possiede la rappresentanza “istituzionale” dell’Ente, ma da colui
che lo statuto dell’Ente qualifica come “rappresentatene legale”, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Tuel
(“lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente Testo unico, stabilisce […] i modi di esercizio della
rappresentanza legale dell’Ente, anche in giudizio”). E’ necessario comunque ricordare che la firma di
una Dichiarazione fiscale annuale rappresenta un atto di gestione ordinaria e, quindi,
presuntivamente da sottoscrivere a cura del Dirigente competente ex art. 107, comma 5, del Tuel.
A conferma di ciò è intervenuta la Cassazione, Sezioni Unite civili, con la Sentenza 16 giugno
2005, n. 12868, con la quale è stato affermato che la rappresentanza in giudizio del Comune ad
opera del Sindaco non è più da ritenersi esclusiva, in quanto lo statuto può legittimamente
affidarla ai Dirigenti. Tale interpretazione è confermata anche dall’art. 11, comma 3, del Dlgs. n.
546/92, come modificato dall’art. 3-bis, del Dl. n. 44/05, convertito con modificazione nella
Legge n. 88/05, con il quale si prevede la possibilità per il Dirigente di resistere in giudizio nel
processo tributario per conto dell’Ente Locale, come chiarito anche dalla Circolare Ministero
dell’Interno 20 giugno 2005 n. 23.
Ai fini della sottoscrizione della Dichiarazione Irap “autonoma”, la sua non inclusione in “Unico/Enc”
attraverso il relativo “Frontespizio”, potrebbe determinare l’apposizione “obbligata” della firma del
Dirigente competente (applicando per analogia anche agli Enti Locali il disposto dell’art. 19, comma 3,
del Dlgs. n. 446/97 valido per gli Organi o le Amministrazioni dello Stato) sulla Dichiarazione “Irap
2014”, sebbene l’Ente Locale ritenga il Sindaco il rappresentante legale anche per i rapporti fiscali, e
quindi sia quest’ultimo a siglare la Dichiarazione “Iva 2014” in via “autonoma”.
Come già sottolineato, a prescindere dalle 2 posizioni sopra espresse e dall’ipotesi appena illustrata,
riteniamo comunque importante che il soggetto che sottoscrive le Dichiarazioni fiscali (Sindaco o
Dirigente Responsabile del Servizio), sia lo stesso che ha depositato la propria firma presso l’Ufficio
dell’Agenzia delle Entrate, evitando così il rischio di vedersi recapitare da quest’ultima un avviso per
“omessa o infedele dichiarazione”, in quanto sottoscritta da un “non competente”.
Ciò premesso, relativamente al significato da attribuire all’inciso “più funzionari (...) delegati, con
provvedimento formale, ad emettere provvedimenti dei versamenti dell’Irap”, riferito ai soggetti chiamati a compilare
i diversi Moduli Irap nel caso degli Enti Locali, presentiamo di seguito alcune ipotesi di compilazione,
connesse a varie fattispecie che si possono presentare:
1) se nel Regolamento comunale ogni Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere
provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap:
- ciascuno di essi dovrà compilare un proprio Modulo (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro
“IK” e le Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti
versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del
Quadro “IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con un numero successivo
all’1 e diverso dagli altri Responsabili di Servizio;
- il Sindaco - o colui che è qualificato come rappresentante legale (“fiscale”) dell’Ente - dovrà
compilare il Modulo n. 1 (“IK”- “IR”) riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in
tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”, barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di
Amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro
“IK”;
2) se invece nessun Dirigente o Responsabile è stato delegato ad emettere provvedimenti autorizzativi
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dei versamenti dell’Irap, ma questi sono emessi esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei
“Servizi Finanziari” (o del “Personale”):
- quest’ultimo dovrà elaborare un Modulo n. 2 (“IK”-“IR”), nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e
nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati,
inserendo il proprio codice fiscale in alto a destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro
“IR”, numerando sia il Quadro “IK” che il Quadro “IR” con il numero 2;
- il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”- “IR”)
riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”,
barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.
E’ chiaro che, nel caso in cui rappresentante legale “fiscale” dell’Ente venga considerato lo stesso
Responsabile del “Servizio Finanziario”, riteniamo che debba essere compilato da questo un
unico Modello in tutte le Sezioni, come avveniva per gli anni precedenti;
3) se nel Regolamento comunale ogni Responsabile (o Dirigente) non è stato delegato ad emettere
provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’Irap, ma tali provvedimenti sono emessi
esclusivamente dal Responsabile (o Dirigente) dei “Servizi Finanziari” e dal Responsabile “Ufficio
Personale”, vale in sostanza quanto precisato nell’ipotesi di cui al punto 1), ossia:
- i Responsabili dei “Servizi Finanziari” e del “Personale” dovranno elaborare propri Moduli (“IK”“IR”), nelle Sezioni I e II del Quadro “IK” e nelle Sezioni II e III del Quadro “IR”, con
riferimento ai soli campi relativi agli acconti versati, inserendo il proprio codice fiscale in alto a
destra del Quadro “IK” e nel rigo 41 del Quadro “IR”, numerando, sia il Quadro “IK” che il
Quadro “IR”, con un numero successivo all’1 e diverso dall’altro Responsabile di Servizio;
- il Sindaco (rappresentante legale dell’Ente) dovrà compilare il Modulo n. 1 (“IK”- “IR”)
riepilogativo, nelle Sezioni I, II del Quadro “IK” e in tutte le Sezioni I, II e III del Quadro “IR”,
barrando la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari delegati ai
versamenti Irap”, posta in alto a sinistra del Quadro “IK”.
In tal caso (e ciò vale anche nell’ipotesi n. 1), se come rappresentante legale “fiscale” dell’Ente viene
considerato ad esempio il Responsabile dei “Servizi Finanziari”, è preferibile comunque che tale soggetto
compili 2 Moduli (“IK”- “IR”): il n. 1, riepilogativo, ed il n. 2 (o n. 3), per i propri versamenti per i quali
ha ricevuto delega ad emettere i relativi provvedimenti autorizzativi.
Conseguenza di quanto sopra è poi la firma della Dichiarazione, nonché il codice di carica da indicare
nel frontespizio del Modello “Irap 2011”, nella Sezione dedicata ai dati relativi al “Dichiarante diverso dal
contribuente”.
Riteniamo infatti che:
a) se chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più funzionari
delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il Sindaco, il codice
carica da indicare sia il n. 1 (“Rappresentante legale”);
b) se invece chi barra nel Modulo 1 la casella “Modulo riepilogativo in caso di Amministrazione con più
funzionari delegati ai versamenti Irap” e quindi chi sottoscrive la Dichiarazione “Irap” è il
Responsabile dei “Servizi Finanziari” (rappresentante legale “fiscale”) il codice carica da indicare
corretto sia il n. 14 (“Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una Pubblica amministrazione”).
Focus sulla compilazione del Quadro “IR”
Con riferimento al Quadro “IR”, precisiamo che:
1) la Sezione I riguarda la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo
commerciale e ricomprende quindi anche la base imponibile riportata nel Quadro “IK”, Sezione
II;
2) la Sezione II contiene i dati relativi al versamento dell’Irap commerciale. Si nota che nel rigo
IR25 deve essere inserita solo la somma dei 2 acconti “commerciali”, che così non vengono più
distinti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, al rigo IR24 è prevista l’indicazione della quotaparte di credito Irap commerciale risultante dalla Dichiarazione “Irap 2013” compensata con
Modello “F24”. Dal momento che tale Sezione riguarda la generalità dei contribuenti, inclusi gli
Enti Locali, risulta implicitamente confermata la possibilità anche per tali soggetti di
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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compensare in modo “orizzontale” (ad esempio, con ritenute fiscali, contributi o Iva, ma ad oggi
non con l’Irap istituzionale) il credito Irap commerciale, attraverso l’utilizzo del Modello “F24
ordinario”. Tutto ciò anche se, come noto, a partire dal 1° gennaio 2008, gli Enti Locali versano
l’Irap sia istituzionale che commerciale con il Modello “F24 EP” e tenuto conto delle nuove
limitazioni legate al visto di conformità o, alternativamente, alla firma dell’organo di revisione
per crediti superiori a 15.000 Euro;
3) la Sezione III concerne la ripartizione regionale dell’Irap determinata in base al metodo
istituzionale ed infatti richiama esclusivamente la base imponibile “istituzionale” delle
Amministrazioni pubbliche riportata nel Quadro IK, Sezione I. Si nota che non sono stati
distinti anche in tal caso i versamenti mensili degli acconti “istituzionali”, che dovranno essere
quindi riportati indicando esclusivamente il loro ammontare complessivo;
4) sempre con riferimento al versamento dell’Irap istituzionale, nella Sezione III è stato
confermato il campo 6, in cui indicare l’eccedenza dell’anno precedente eventualmente utilizzata
in compensazione “verticale” Irap istituzionale da Irap istituzionale, considerando che tale
compensazione, che non transita ovviamente dal Modello “F24” in quanto è applicabile
semplicemente attraverso una mera riduzione dei pagamenti dovuti, fino a concorrenza del
credito disponibile, è ad oggi l’unica possibile per il credito Irap “istituzionale”;
5) è chiaro che gli Enti Locali che utilizzano per i versamenti dell’Irap istituzionale il Modello “F24
EP”, non devono compilare il campo 10 della stessa Sezione III, per indicare i versamenti
dell’Imposta operati in Tesoreria (o mediante bollettino postale) invece che con Modello “F24”;
dalle Istruzioni sembrerebbe desumersi che tale campo non vada compilato, restando di
esclusiva competenza delle sole Amministrazioni pubbliche, diverse dai Comuni, che
continuano a versare con le modalità indicate dal Decreto n. 421/98, di attuazione dell’art. 30,
comma 5, del Dlgs. n. 446/97.
In merito al versamento del saldo Irap istituzionale, le Istruzioni dispongono che “… gli Enti pubblici di
cui agli artt. 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente,
entro il termine di presentazione della presente dichiarazione”, facendo riferimento al Dm. n. 421/98.
Con riferimento al versamento del saldo Irap commerciale 2013 (e del primo acconto 2014), valgono
invece per gli Enti Locali le stesse regole previste lo scorso anno, per cui il termine ultimo sarà il 16
giugno 2014.
Ricordiamo che per gli Enti Locali - per i quali l’approvazione del rendiconto della gestione è prevista
entro il 30 aprile dell’anno successivo ai sensi dell’art. 151, comma 7, del Tuel (Dlgs. n. 267/00), ossia
entro il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio - occorre far riferimento alle modifiche apportate
all’art. 17, del Dpr. n. 435/01, dal Dl. n. 63/02, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/02,
nonché dall’art. 37 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, in base alle
quali tali soggetti rientrano tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del citato Dpr. n. 435/01,
il saldo “Irap anno d’imposta 2013” (e quindi anche il primo acconto 2014) deve essere versato entro il
giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’Imposta.
In altre parole, lo spostamento indietro dal 30 giugno al 30 aprile del termine legale di approvazione del
rendiconto della gestione (art. 2-quater, Dl. n. 155/08) ha determinato per gli Enti Locali l’abbandono
del cosiddetto “termine mobile” di pagamento dei tributi erariali diretti in quanto collegato al mese di
approvazione del consuntivo (art. 17, comma 1, Dpr. n. 435/01: il 16 del mese successivo a quello di
approvazione del rendiconto ma non oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Di
conseguenza, la scadenza del pagamento del saldo “Irap anno d’imposta 2013” e del primo acconto 2014
per il “metodo commerciale” è fissata a prescindere dalla data di adozione del consuntivo 2013, al 16 giugno
2014, prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Riepilogando, quindi, ai fini Irap gli Enti Locali dovranno rispettare, per il versamento dei saldi 2013 e
degli acconti 2014, 2 diversi termini:
- per il saldo 2013 istituzionale, la scadenza della presentazione della Dichiarazione Irap, ovvero il
30 settembre 2014;
- per il saldo 2013 “commerciale” e l’eventuale primo acconto 2014, il prossimo 16 giugno 2014.
Altri aspetti da tenere in considerazione
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Per quanto riguarda gli altri aspetti di interesse per gli Enti Locali da tenere in considerazione in sede di
compilazione della Dichiarazione “Irap 2014”, ricordiamo che:
- il possibile esercizio dell’opzione prevista dall’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, può
essere effettuato in sede di versamento del primo acconto istituzionale entro il 16 febbraio,
attraverso i cosiddetti “comportamenti concludenti” (previsti al Dpr. n. 442/97 e precisati per il caso
di specie dalle Circolari Agenzia delle Entrate 26 luglio 2000, n. 148/E e 20 dicembre 2000, n.
234/E), da confermare barrando il rigo VO50 della Dichiarazione “Iva”, relativa all’anno in cui
è stata esercitata l’opzione (opzione che vale per almeno un triennio salvo poi successiva revoca,
da indicare esplicitamente nello stesso rigo VO50);
- l’acconto Irap commerciale è dovuto per l’anno 2014 in misura pari al 101,50% (per effetto di
quanto disposto dall’art. 2, comma 6, Dl. n. 133/13) dell’importo indicato nel rigo IR21 (Totale
Imposta), sempre che detto importo sia superiore a 20,66 Euro, e deve essere versato in 2 rate:
 la prima, pari al 40% dell’acconto, entro lo stesso termine previsto per il versamento del
saldo Irap commerciale dovuto per l’anno 2013,
 la seconda, per il residuo 60% dell’acconto, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese
del periodo d’imposta (1° dicembre 2014 in quanto il 30 novembre 2014 cade di
domenica).
Ricordiamo inoltre che la prima rata non è dovuta se l’importo non è superiore a 103 Euro,
mentre il versamento della stessa può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno
successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse;
- in base alle novità introdotte dalla Legge n. 244/07 (“Finanziaria 2008”), a partire dall’esercizio
2008 l’aliquota ordinaria applicabile alla base imponibile delle Società (e, nel caso di opzione ex
art. 10-bis, comma 2, Dlgs. n. 446/97, anche alle attività commerciali delle Amministrazioni
pubbliche anche locali), è stata ridotta dal 4,25% al 3,90%;
- niente è cambiato infine con riferimento alla soggettività passiva Irap relativa all’impiego di
personale distaccato, comandato o interinale, pur in considerazione dell’avvenuta abrogazione
del comma 2 dell’art. 11 del Dlgs. n. 446/97, operata dall’art. 1, comma 50, lett. f), n. 3), della
“Finanziaria 2008”, a seguito dei chiarimenti forniti dal Mef con la Risoluzione n. 2 del 12
febbraio 2008. Al riguardo, si rimanda altresì ai contenuti della Risoluzione Agenzia delle
Entrate n. 35/E del 6 febbraio 2009.
__________________________________
Dichiarazioni “770/2014” “Semplificato” e “Ordinario”: approvati i
Modelli definitivi e le relative Istruzioni ministeriali
L’Agenzia delle Entrate ha approvato e reso disponibili nei giorni scorsi i nuovi Modelli “770/2014”,
sia “Semplificato” che “Ordinario”, completi delle relative Istruzioni ministeriali, che i sostituti d’imposta,
tra cui i Comuni, dovranno utilizzare per la certificazione dei redditi e delle ritenute relative al 2013.
Modelli e Istruzioni, approvati con 2 Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 gennaio
2014, rispettivamente, n. 4595/2014 e n. 4882/2014, sono reperibili, sia sul sito www.agenziaentrate.it, che
sul sito www.entilocaliweb.it.
Sottolineiamo che nel Modello “770/2014 Semplificato” - la cui presentazione è prevista entro il 31 luglio
2014 – devono essere indicati, relativamente all’anno 2013, dati relativi alle certificazioni rilasciate ai
contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti
in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e
lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
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- i dati contributivi e previdenziali Inps, comprensivi delle “Gestioni Dipendenti pubblici” (ex Inpdap);
- i dati assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione;
- i dati dei versamenti effettuati, dei crediti e delle compensazioni operate (solo quando il sostituto
d’imposta non è obbligato a presentare anche il Modello “770 Ordinario”);
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi nonché le
ritenute operate sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali
spetta la detrazione d’imposta.
Ricordiamo che i sostituti d’imposta non dovranno più indicare le Addizionali comunali all’Irpef nel
Quadro “ST” ma inserirle nel Quadro “SV”.
E’ stata confermata la suddivisione in 2 Sezioni del Quadro “ST”, dove nella prima confluiscono i dati
relativi alle trattenute ed ai versamenti delle Imposte destinate all’Erario, mentre nella seconda trovano
allocazione le informazioni riferite alle Addizionali regionali all’Irpef.
Il Modello “770/2014 Semplificato” non è il solo da compilare per quei Comuni che hanno operato, tra
gli altri, ritenute su redditi di capitale, su contributi erogati ad enti o associazioni e su indennità di
esproprio. Questi infatti sono obbligati all’elaborazione anche del Modello “770/2014 Ordinario”, il cui
termine di presentazione scade, come per il Modello “770/2014 Semplificato”, il 31 luglio 2014.
Entrambi i Modelli devono essere obbligatoriamente presentati per via telematica, o direttamente,
oppure tramite un intermediario abilitato (art. 3, comma 2, Dpr. n. 322/98).
Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli Enti
pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori
incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella Circolare n. 30/E del
25 giugno 2009 e al relativo Allegato tecnico. I gestori incaricati, designati con le modalità sopra
descritte, possono in via eventuale nominare altri operatori incaricati di utilizzare i Servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto della Società non residente identificata direttamente ai
fini Iva. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo
devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.
I soggetti già abilitati al Servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale
servizio, come precisato con Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 5 marzo 2001. Per tali
soggetti è stato istituito un “Servizio di assistenza”, mentre per la soluzione dei problemi legati a:
– connessione al servizio;
– installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
– utilizzo delle applicazioni distribuite dall’Agenzia delle Entrate;
– utilizzo di chiavi e password;
– normativa;
– scadenze di trasmissione;
si rimanda alla Sezione dedicata all’assistenza on-line dei Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
È inoltre attivo il servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti abilitati, accessibile mediante il
numero 848.836.526, fruibile dalle ore 8 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 14 il
sabato, con esclusione delle sole festività nazionali. In prossimità di una scadenza fiscale (es.
presentazione telematica della Dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 22.
Per gli utenti Entratel è stata predisposta un’apposita Sezione nella quale vengono resi disponibili
messaggi personalizzati in funzione dell’attività dell’utente.
Anche gli utenti che utilizzano il Servizio telematico Fisconline possono accedere, per il servizio
assistenza, ai Servizi telematici del sito internet dell’Agenzia, così come contattare il Call Center della
stessa Agenzia al numero 848.800.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato, dalle
ore 9 alle 13. Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (T.u.t.).
Il Modello “770/2014 Ordinario”, così come il Modello “770/2014 Semplificato”, deve essere presentato
separatamente dal Modello “Unico 2014” (il cui termine di presentazione è fissato al 30 settembre 2014).
Ricordiamo che, generalmente, i Comuni compilano il Modello “770 Ordinario” per certificare, tra le
altre, le ritenute su contributi a soggetti terzi, operate ai sensi dell’art. 28, comma 2, del Dpr. n. 600/73
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(Quadro “SF”), le ritenute su premi e vincite (Quadro “SH”) e le ritenute su indennità di esproprio
(Quadro “SR”).
Per inciso, sempre relativamente al Modello “770/2014 Ordinario”, le Società per azioni partecipate dai
Comuni e le Aziende speciali devono compilare (se hanno distribuito utili o dividendi) anche il Quadro
“SK”, relativo al Modello di certificazione degli utili corrisposti nell’anno 2013.
Dal punto di vista formale, sia i dati fiscali che quelli contributivi devono essere inseriti applicando, non
la regola del “troncamento” dei centesimi di Euro, bensì “mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale”
(ad es.: 55,505 diventa 55,51; 65,626 diventa 65,63; 65,493 diventa 65,49).
La Dichiarazione deve essere sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione,
ossia:
– dal Revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal
caso, va indicato, nella casella “Soggetto”, il codice “1”);
– dal Collegio sindacale (nella casella “Soggetto”, per ciascun membro, si riporta il codice “4”).
Il soggetto che effettua il controllo contabile deve inoltre indicare il proprio codice fiscale.
Anche per quest’anno è previsto che, qualora il sostituto d’imposta non sia tenuto a presentare il
Modello “770/2014 Ordinario”, il Modello “770/2014 Semplificato” deve contenere anche i dati dei
versamenti effettuati e delle compensazioni operate, esposti nei Prospetti riepilogativi “ST”, “SV” e
“SX”. Nel caso invece il sostituto d’imposta sia tenuto a presentare anche il Modello “770/2014
Ordinario”, dovrà produrre il Modello “770/2014 Semplificato” senza compilare i Quadri riepilogativi
“ST”, “SV” e “SX”, in quanto i dati in essi contenuti dovranno essere evidenziati nell’ambito dei
Quadri “ST”, “SV” e “SX” del Modello “770/2014 Ordinario”.
Tuttavia, è stata confermata la possibilità, per il sostituto d’imposta tenuto a presentare anche il
Modello “770/2014 Ordinario”, di produrre il Modello “770/2014 Semplificato” comunque comprensivo
dei Prospetti “ST”, “SV” e “SX” qualora non abbia operato compensazioni “interne” ai sensi dell’art. 1
del Dpr. n. 445/97 tra i versamenti attinenti al Modello “770/2014 Semplificato” e quelli relativi al
Modello “770/2014 Ordinario”.
Inoltre, è stata confermata la facoltà per i sostituti d’imposta di suddividere il Modello “770/2014
Semplificato” inviando, oltre al frontespizio, la “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” ed i relativi
Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, separatamente dalle “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi” e dai relativi Prospetti “SS”, “ST”, “SV” e “SX”, sempreché risultino soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni:
- essere trasmesse entrambe le suddette tipologie di Comunicazioni;
- non siano state effettuate compensazioni “interne” tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro
dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di
capitale.
L’esercizio delle suddette facoltà deve essere evidenziato nel Frontespizio del Modello alla voce
“Redazione della Dichiarazione”, compilando la Sezione che interessa e barrando le relative caselle.
In sintesi, anche relativamente all’anno 2013, avremo 4 possibili tipologie di trasmissione del Modello
“770/2014 Semplificato”, ovvero:
- invio integrale;
- invio con successivo inoltro dei Quadri “ST”, “SV” e “SX” nel Modello “770/2014
Ordinario”;
- invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati” (con invio separato delle
“Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”);
- invio delle sole “Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” (con invio separato
delle “Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati”).
Nel primo, terzo e quarto caso occorrerà indicare, attraverso apposita barratura, la presenza dei Quadri
“SS”, “ST” e “SV” e (eventualmente) “SX” e l’eventuale presenza anche del Modello “770/2014
Ordinario”.
In merito al Quadro riepilogativo “ST”, è stata confermata al punto 11 l’indicazione del “capitolo”, nel
caso di versamenti effettuati presso la Tesoreria provinciale dello Stato.
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Ricordiamo poi che, oltre all’indicazione del “capitolo”, per i versamenti in Tesoreria occorre barrare la
casella di cui al punto 12.
Per i versamenti effettuati mediante il Modello di pagamento “F24EP”, deve essere riportato nel punto
11 il codice-tributo esposto nel medesimo e non deve essere barrata la casella “Tesoreria”. Inoltre, nel
caso di più versamenti effettuati in Tesoreria nello stesso periodo utilizzando il medesimo capitolo,
questi possono essere “evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo”.
Nel punto 13 del Quadro “ST” (Sezione seconda) deve essere indicato il codice della Regione, da
rilevarsi dal Modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla Tabella “SF – Elenco
Regioni e Province autonome” posta nell’Appendice alle Istruzioni per la compilazione del Modello
“770/2014 Semplificato”.
E’ stata poi riproposta, nel Quadro “ST”, l’indicazione al punto 14 della data di versamento (giorno,
mese e anno).
Per quanto riguarda le “Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente”, le stesse richiedono tutti i dati già
presenti nelle certificazioni rilasciate ai sostituiti, ed i campi già contenuti nel “Cud 2014” (anch’esso
approvato nei giorni scorsi, vedi commento seguente), sono riportati con la stessa numerazione ed
evidenziati con il tratteggio.
Ed ancora, per una più facile compilazione del Modello, è stato disposto che:
 le Istruzioni relative ai punti del “Cud” concernenti i dati fiscali sono riportate integralmente in
questo paragrafo (comprese quelle relative al campo “Annotazioni” presente solo nel “Cud”) e
debbono pertanto intendersi riferite alle certificazioni già rilasciate dal sostituto d’imposta;
 le Istruzioni relative ai dati previdenziali ed assistenziali Inps e Inps “Gestione ex Inpdap”
analoghe a quelle contenute nel “Cud” sono riportate in Appendice;
 le Istruzioni afferenti gli ulteriori dati richiesti nel Modello sono evidenziate con il colore verde.
I dati relativi a ciascun percipiente devono essere contenuti in un’unica comunicazione. Tale modalità di
indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni legittimamente rilasciate
dal sostituto per il medesimo periodo d’imposta allo stesso percipiente. In questo caso, i dati relativi alle
somme e valori assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote
nonché quelli relativi agli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con
riferimento all’ultimo “Cud” rilasciato, mentre sarà necessario fornire distinta indicazione dei dati
relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari. Analogamente, in caso di
erogazione di quote di Tfr provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei
dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari.
Per ciascun percipiente dovranno invece essere trasmesse più comunicazioni nelle seguenti ipotesi:
- erogazione di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale;
- erogazione all’erede di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede medesimo
in qualità di lavoratore atteso il diverso regime di tassazione.
Ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo, da evidenziarsi
nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra della stessa, e dal codice fiscale del dichiarante,
posto in alto a destra.
Il codice fiscale del sostituto d’imposta va invece compilato esclusivamente nel caso di operazioni
straordinarie e successioni (al riguardo, si rinvia a quanto precisato nel punto 4.2 del paragrafo 4 delle
Istruzioni).
Pressoché immutato il Quadro “SS” per la presentazione dei dati riassuntivi riportati nelle
comunicazioni inserite nel Modello di Dichiarazione. In esso dovranno essere riportati i dati rilevati
dalle certificazioni di lavoro dipendente, assimilato e dell’assistenza fiscale, nonché dalle certificazioni di
lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.
Confermato il Quadro “SV” che, come abbiamo più sopra accennato, deve essere utilizzato
esclusivamente per inserire i dati relativi alle trattenute di Addizionali comunali all’Irpef e per assistenza
fiscale effettuate, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
L’apposizione dei dati di versamento nel Quadro “SV” deve essere effettuata in forma aggregata, a
differenza di quello che avviene nella delega di pagamento (Modello “F24” e Modello “F24 Enti
Pubblici”), dove devono essere compilati tanti righi quanti sono i Comuni interessati al versamento
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dell’Addizionale comunale. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere a
riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le Addizionali comunali versate nella stessa data
devono essere riepilogate in un unico rigo.
Nella ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento, presenza di versamenti per
“ravvedimento”, versamenti codificati con diverse note (vedi punto 9 del Quadro “SV”) e versamenti
effettuati in Tesoreria, devono essere compilati più righi anche se i versamenti sono stati effettuati nella
stessa data.
Nel Quadro “SV” devono essere quotate, per le Addizionali comunali all’Irpef:
- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati in forma rateizzata nell’anno 2013 con riferimento
all’anno 2012;
- le trattenute ed i relativi versamenti effettuati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro
avvenuta nel corso dell’anno 2013;
- le trattenute ed i relativi versamenti corrisposti per assistenza fiscale prestata nel 2013.
Per le modalità di compilazione del Quadro “SV”, si rimanda alle Istruzioni del Modello “770/2014
Semplificato”, ricordando solo che, in caso di versamenti per “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del
Dlgs. n. 472/97, l’importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi.
Riguardo infine al Quadro “SX” (“Riepilogo altri crediti”), ricordiamo che, con la Risoluzione n. 9 del 18
gennaio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici-tributo da utilizzare, tramite il Modello “F24”,
per la compensazione delle eccedenze dei versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e
assistenza fiscale (codice-tributo 6781) nonché di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
(codice-tributo 6782), risultanti dal rigo SX4, colonna 6, del Modello “770 Semplificato”, e di ritenute su
redditi di capitale (codice-tributo 6783), risultanti dai Quadri “ST” e “SX” del Modello “770 Ordinario”.
La suddivisione del credito da utilizzare in compensazione, risultante come detto dal rigo SX4, colonna
6, è stata nuovamente inserita nelle ultime righe del Quadro “SX” dei Modelli “770/2014 Semplificato” e
“Ordinario”, in base ai rispettivi codici-tributo.
Sempre nel Quadro “SX” è stato di nuovo previsto, nel rigo SX1, il dettaglio dei crediti maturati nel
corso dell’anno 2013, distinguendo quelli che derivano da restituzioni fatte ai dipendenti e collaboratori
a seguito di conguagli e non utilizzati a scomputo di ritenute di lavoro dipendente e assimilato (colonna
1, già prevista negli anni precedenti), da quelli che derivano da restituzioni effettuate a fronte di
assistenza fiscale (colonna 2), o corrispondenti ai compensi spettanti ai sostituti d’imposta per aver
prestato assistenza fiscale diretta (colonna 3).
Nello stesso rigo è stata confermata la colonna 4 per l’indicazione dell’ammontare complessivo dei
versamenti in eccedenza risultanti dal Quadro “ST”.
Rammentiamo infine il Quadro “SY” del Modello “770/2014 Semplificato”, dedicato alle somme
liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e relative ritenute applicate ai sensi
dell’art. 25 del Dl. n. 78/10. Le Istruzioni ricordano che, per tali somme, non devono essere compilate
le ordinarie “Comunicazioni” contenute nel Modello.
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“Cud 2014”: disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate il
Modello e le Istruzioni definitive
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il Provvedimento direttoriale 15 gennaio
2014, n. 5131, di approvazione del nuovo Modello “Cud 2014”, con le relative Istruzioni ministeriali, di
certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, corrisposti nell’anno 2013, che il
datore di lavoro - Ente pubblico o privato che eroga trattamenti pensionistici - deve rilasciare in doppia
copia a ciascun contribuente entro il prossimo 28 febbraio 2014, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
dello stesso contribuente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Dal punto di vista formale, anche quest’anno le Istruzioni sono state suddivise, per maggior trasparenza
e praticità, in 2 Moduli: le “Informazioni per il contribuente” (Allegato 1) e le “Istruzioni per il datore di lavoro,
Ente pensionistico o altro sostituto d’imposta” per la “compilazione dati fiscali” (Allegato 2), separate in “Dati
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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generali” (Parte A del Modello) e “Dati fiscali” (Parte B del Modello), mentre nell’Allegato 3 sono
riportate le Istruzioni per la ”compilazione dati previdenziali e assistenziali” (Parte C del Modello).
Ricordiamo poi che il Modello è suddiviso in 3 parti:
- Parte A, contenente i dati generali;
- Parte B, contenente i dati fiscali;
- Parte C, indicante i dati previdenziali ed assistenziali Inps (comprensiva della “Gestione ex Inpdap”
in quanto la Legge n. 214/11, di conversione del Dl. n. 201/11, ha disposto la soppressione
dell’Inpdap e trasferito le funzioni all’Inps).
Il Modello e le Istruzioni definitive sono rese disponibili sull’homepage del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito www.entilocaliweb.it.
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Modello “730/2014”: approvato e reso disponibile sul sito dell’Agenzia
delle Entrate il Modello definitivo e le relative Istruzioni
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 4866/2014 del 15 gennaio 2014, pubblicato sul
proprio sito internet, ha approvato il nuovo Modello “730/2014” e le relative Istruzioni ministeriali.
Il Modello di Dichiarazione dei redditi semplificato è di facile compilazione, non richiede calcoli e
soprattutto permette di ottenere in tempi rapidi gli eventuali rimborsi, che arriveranno direttamente in
busta paga nei mesi di luglio 2013 e di agosto o settembre 2013, rispettivamente, per i lavoratori e per i
pensionati.
Peraltro, stante la previsione dell’art. 1, comma 586, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”),
come ricordato nel prospetto di liquidazione e nelle relative Istruzioni, i rimborsi superiori a 4.000 Euro
verranno erogati direttamente dall’Agenzia delle Entrate soltanto dopo i controlli preventivi previsti
dalla citata norma. Sull’applicazione di tale previsione normativa sono stati peraltro auspicati, da diverse
categorie di operatori, chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Riportiamo di seguito le consuete scadenze, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del Dl. n. 223/06,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06, per l’assistenza fiscale richiesta al sostituto
d’imposta:
Scadenze
Entro il 28 febbraio 2014
Entro il 30 aprile 2014
Entro il 31 maggio 2014
Contribuente
Sostituto d’imposta
Riceve dal sostituto d’imposta la
certificazione dei redditi percepiti e delle
ritenute subite.
Presenta al proprio sostituto d’imposta la
Dichiarazione Mod. 730 e la busta
contenente il Mod. 730-1 per la scelta
della destinazione dell’8 e del 5 per mille
dell’Irpef.
Riceve dal sostituto d’imposta copia della
Dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di
liquidazione Mod. 730-3.
Consegna
al
contribuente
la
certificazione dei redditi percepiti e
delle ritenute subite.
Rilascia
ricevuta
dell’avvenuta
presentazione della Dichiarazio-ne e
della busta da parte del contribuente.
A partire dal mese di luglio 2014
Riceve la retribuzione con i rimborsi
(tenuto conto delle verifiche imposte nel
(Per i pensionati a partire dal mese di caso di superamento della soglia di 4.000
agosto o di settembre 2014)
euro di cui all’art. 1, comma 586, “Legge di
stabilità 2014”), o con le trattenute delle
somme dovute. In caso di rateizzazione
dei versamenti di saldo e degli eventuali
acconti è trattenuta la prima rata.
Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse
dello 0,33% mensile, saranno trattenute
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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Controlla la regolarità formale della
Dichiarazione
presentata
dai
contribuenti, effettua il calcolo delle
imposte, consegna al contribuente copia
della Dichiarazione Mod. 730 e il
prospetto di liquidazione Mod. 730-3
Trattiene le somme dovute per le
imposte o effettua i rimborsi (tenuto
conto delle verifiche imposte nel caso di
superamento della soglia di 4.000 euro
di cui all’art. 1, comma 586, “Legge di
stabilità 2014”). In caso di rateizzazione
dei versamenti di saldo e degli eventuali
acconti trattiene la prima rata. Le
ulteriori rate, maggiorate dell’interesse
dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle
Entro il 30 settembre 2014
A novembre 2014
dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la
retribuzione è insufficiente per il
pagamento delle Imposte (ovvero degli
importi rateizzati) la parte residua,
maggiorata dell’interesse nella misura
dello 0,4% mensile, sarà trattenuta dalle
retribuzioni dei mesi successivi.
Comunica al sostituto d’imposta di non
voler effettuare il secondo o unico
acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare
in misura inferiore rispetto a quello
indicato nel Mod. 730-3
Riceve la retribuzione con le trattenute
delle somme dovute a titolo di acconto
per l’Irpef.
Se la retribuzione è insufficiente per il
pagamento delle imposte, la parte residua,
maggiorata dell’interesse dello 0,4%
mensile, sarà trattenuta dalla retribuzione
del mese di dicembre.
Entro il 1° luglio 2014
retribuzioni nei mesi successivi.
Se la retribuzione è insufficiente per il
pagamento delle Imposte (ovvero degli
importi rateizzati) trattiene la parte
residua, maggiorata dell’interesse nella
misura dello 0,4% mensile, dalle
retribuzioni dei mesi successivi.
Aggiunge alle ritenute le somme dovute
a titolo di acconto per l’Irpef.
Se la retribuzione è insufficiente per il
pagamento delle imposte trattiene la
parte residua, maggiorata dell’interesse
nella misura dello 0,4% mensile, dalla
retribuzione del mese di dicembre.
Trasmette telematicamente all’Agenzia
delle
Entrate
le
Dichiarazioni
predisposte.
Il Modello e le Istruzioni definitive sono rese disponibili sull’homepage del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate www.agenziaentrate.it e sul sito www.entilocaliweb.it.
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Registrazione contratti di locazione e affitto: da aprile l’esordio
dell’“Rli”, istituiti i codici-tributo per il versamento delle relative
somme
Con Provvedimento Prot. n. 2970/14 del 10 gennaio 2014 è stato reso disponibile, sul sito dell’Agenzia
delle Entrate, insieme alle relative Istruzioni e alle specifiche tecniche, il nuovo Modello “Registrazione
locazioni immobili”.
Questo sostituirà, a partire dal 31 marzo 2014, il vecchio “Modello 69” e assorbirà tutti gli adempimenti
fiscali legati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto immobiliari. Il nuovo Modello “Rli”
servirà dunque per richiedere agli Uffici dell’Agenzia la registrazione dei contratti di affitto e locazione
di immobili e per comunicare le eventuali proroghe, cessioni o risoluzioni, così come per esercitare
l’opzione e la revoca della “cedolare secca” e trasmettere i dati catastali dell’immobile affittato.
Le specifiche tecniche del Modello in commento prevedono inoltre la possibilità di allegare una copia
del contratto ed eventuali ulteriori documenti, come ad esempio, scritture private, mappe e planimetrie.
Il Modello è costituito da un Frontespizio e da 3 Quadri: il primo foglio contiene il Frontespizio,
recante l’informativa sul rispetto della privacy, mentre il Quadro “A” è suddiviso in 3 Sezioni: la prima
riservata ai dati che identificano il tipo di contratto per la registrazione, la seconda è per gli
adempimenti successivi, e nella terza infine trovano posto le informazioni riguardanti il richiedente la
registrazione. Chiude il Quadro lo spazio da compilare in caso di presentazione telematica.
Nei Quadri “B” (relativo ai “Soggetti”), “C” (relativo ai “Dati degli immobili”) e “D” (afferente la “Locazione
ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”), vanno indicati, rispettivamente, i dati di locatore e
conduttore, le notizie relative agli immobili principali e alle loro pertinenze, le informazioni riguardanti
la “cedolare secca”.
La presentazione telematica del Modello può essere effettuata anche presso gli Uffici dell’Agenzia delle
Entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Non occorre allegare copia del testo del contratto nei casi in cui:
1. sia i locatori che i conduttori non siano più di 3;
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2.
3.
4.
5.
l’appartamento sia soltanto uno e le relative pertinenze non siano superiori a 3;
gli immobili siano censiti con attribuzione di rendita;
il contratto stabilisca solo il rapporto di locazione e non altre pattuizioni;
i firmatari siano persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o
professione.
Il Modello “Rli” sarà operativo a partire dal 3 febbraio 2014, ma fino al 31 marzo, in alternativa, potrà
ancora essere presentato, agli Uffici delle Entrate, il “Modello 69”. Superata tale data, quest’ultimo
stampato, per gli adempimenti connessi ai contratti di locazione e affitto immobiliare, sarà
definitamente sostituito.
Lo stesso Modello “Rli” dovrà essere utilizzato anche dal locatore che vuole recedere dall’applicazione
della “cedolare secca”, che per farlo, dovrà presentare il Modello all’Agenzia delle Entrate in ciascuna delle
annualità successive a quella in cui ha optato per la “cedolare secca” entro il termine di scadenza per il
pagamento dell’Imposta di registro dovuta per l’anno in cui s’intende non applicare più il Tributo
sostitutivo.
Sempre con riferimento ai contratti di locazione e affitto di beni immobili, si segnala poi che, l’Agenzia
delle Entrate - con la Risoluzione n. 14/E, pubblicata in data 24 gennaio 2014 sul proprio sito web - ha
istituito i codici-tributo per il versamento, tramite Modello “F24”, delle somme dovute in relazione alla
loro registrazione, così come previsto dall’ art. 17, comma 1, Dpr. n. 131/86, Testo unico del registro
(Tur).
L’art. 17 del citato Decreto disciplina le “Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili”, e in particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che “l’Imposta dovuta per la
registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante
versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione (…)”. Il successivo comma 3
dispone che, “per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l’Imposta può essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a
ciascun anno. (…). L’Imposta relativa alle annualità successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto
comunque disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1”. In ultimo, la Risoluzione in commento
ricorda che la disposizione dettata dalla Nota I all’art. 5 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur, prevede
che, “per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’Imposta, se corrisposta per
l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il
numero delle annualità”.
Con Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2014 sono state estese, in attuazione
dell’art. 2 del Decreto Mef 8 novembre 2011, le modalità di versamento di cui all’art. 17, Dlgs. n.
241/97, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni
immobili esistenti nel territorio dello Stato. Con la Risoluzione in commento l’Agenzia delle Entrate ha
istituito nuovi codici-tributo per consentire il versamento delle predette somme utilizzando il Modello
“F24 Versamenti con elementi identificativi”.
I nuovi codici-tributo istituiti sono: “1500”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di
Registro per prima registrazione”; “1501”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro
per annualità successive”; “1502”, titolato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per cessioni del
contratto”; “1503”, chiamato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per risoluzioni del
contratto”; “1504”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro per proroghe del
contratto”; “1505”, rubricato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Bollo”; “1506”, denominato
“locazione e affitto di beni immobili – Tributi speciali e compensi”; “1507”, definito “Locazione e affitto di beni
immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione”; “1508”, chiamato “Locazione e affitto di beni
immobili – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione”; “1509”, denominato “Locazione e affitto di
beni immobili - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi”; “1510”,
definito “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e
adempimenti successivi”.
La Risoluzione in commento illustra anche le modalità di compilazione del Modello: nella Sezione
“Contribuente”, dovrà essere indicato: nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale ed i dati
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anagrafici della parte che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore
o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti),
unitamente al codice identificativo “63” denominato “Controparte”, da indicare nel campo “codice
identificativo”. Nella Sezione “Erario ed altro”, deve essere riportato: nel campo “tipo”, la lettera “F”
(identificativo registro), nel campo “elementi identificativi”, in caso di pagamenti per la prima registrazione,
nessun valore; in caso di pagamenti per annualità successiva, cessione, risoluzione e proroga del
contratto, il codice identificativo del contratto (composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del
modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall’ufficio o, per i contratti registrati per via
telematica, nella ricevuta di registrazione). In ultimo, la Risoluzione istituisce i codici per consentire il
versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione dell’Imposta e irrogazione delle
sanzioni, emessi dagli Uffici,: “A135”, denominato “Locazione e affitto di beni immobili – Imposta di Registro Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”; “A136”, intitolato “Locazione e affitto di beni
immobili – Imposta di Bollo - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”; “A137”, chiamato
“Locazione e affitto di beni immobili – Sanzioni - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione delle Sanzioni”;
“A138”, definito “Locazione e affitto di beni immobili – Interessi - Avviso di Liquidazione dell’Imposta-Irrogazione
delle Sanzioni”.
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Emanato il Dm. sulle modalità per la compensazione di crediti con
somme dovute a seguito di accertamento e approvato il Modello “F24
Crediti PP.AA.”
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2014 il Dm. Ministero dell’Economia e delle
Finanze 14 gennaio 2014, rubricato “Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”.
Per effetto del Decreto in commento, i debiti erariali potranno essere saldati utilizzando anche i crediti
commerciali vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
La norma in commento si compone di 10 articoli e 4 Allegati: il primo articolo riporta le definizioni, il
secondo il “Pagamento dei debiti da accertamento tributario mediante compensazione con i crediti certificati”, il terzo
le “Condizioni per il perfezionamento dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario”, il quarto le “Modalità di
verifica del rispetto delle condizioni relative ai crediti certificati utilizzati in compensazione”, il quinto le “Certificazioni
utilizzabili in compensazione rilasciate al di fuori della piattaforma elettronica”, il sesto le “Ripartizione degli importi
dei pagamenti dei debiti da accertamento tributario”, il settimo il “Versamento da parte delle Pubbliche
Amministrazioni delle somme corrispondenti ai crediti utilizzati in compensazione”, l’ottavo il “Recupero delle somme
non versate dalle Pubbliche Amministrazioni”, il nono le “Compensazioni effettuate in misura eccedente rispetto
all’ammontare dei debiti da accertamento tributario”, il decimo e ultimo la “Decorrenza”. Infine, in allegato al
Decreto, vi è la tabella con l’elencazione dei codici-tributo da utilizzare nel Modello “F24”.
Secondo quanto previsto dal Dm. Mef, i soggetti titolari di crediti certificati possono richiedere di
utilizzare detti crediti per effettuare il pagamento mediante compensazione dei propri debiti da
accertamento tributario. I soggetti che vogliono utilizzare questa modalità devono farlo attraverso il
Modello “F24” telematico, inserendo i crediti certificati nella Sezione “Importi a credito compensati”,
utilizzando appositi codici-tributo che saranno individuati in una prossima Risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate. I debiti da accertamento tributario sono invece individuati attraverso gli appositi codici
riportati nella Tabella contenuta nell’Allegato 1 al Decreto.
Nel caso in cui l’importo dei debiti da accertamento tributario risulti superiore all’ammontare dei crediti
certificati indicati in compensazione nel Modello “F24” telematico, la differenza può essere versata
attraverso lo stesso Modello, oppure con una distinta operazione.
Affinché i pagamenti siano considerati perfezionati, come previsto dall’art. 3, comma 1, del Decreto in
commento, devono verificarsi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- i crediti utilizzati in compensazione devono risultare da certificazione rilasciata attraverso la
piattaforma elettronica di certificazione e non devono essere stati già pagati dalla Pubblica
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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Amministrazione ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente;
- la certificazione deve recare la data di pagamento del credito certificato;
- il soggetto titolare dei debiti da accertamento tributario coincide con il soggetto titolare dei crediti
risultante dalle relative certificazioni;
- nel Modello “F24” telematico utilizzato per la compensazione non sono presenti pagamenti diversi
da quelli identificati dai codici riportati nella Tabella di cui all’Allegato 1 al presente Decreto;
- l’utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso Modello
“F24” telematico presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario, risulta conforme
alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite
Modello “F24”;
- l’addebito dell’eventuale saldo positivo del Modello “F24” telematico è andato a buon fine.
Riteniamo utile far presente che, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 2, nel caso in cui una delle
suddette condizioni non risulti rispettata, tutti i pagamenti contenuti nello stesso Modello “F24”
telematico sono considerati come non avvenuti. Il mancato rispetto di tali condizioni è reso noto
dall’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il Modello “F24” telematico, tramite apposita
ricevuta consultabile attraverso i canali telematici.
Inoltre, in data 31 gennaio 2014, è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento
n. 13917/14, recante “Approvazione del Modello di versamento ‘F24 Crediti PP.AA.’”. Tale Modello dovrà
essere utilizzato per il pagamento delle somme dovute in applicazione degli istituti definitori della
pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario mediante compensazione dei crediti nei confronti
di Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 28-quinquies, Dpr. n. 602/73.
Nel nuovo Modello è stato introdotto il campo “numero certificazione credito”, ove indicare il numero della
certificazione del credito utilizzato in compensazione, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 3,
Decreto Mef 14 gennaio 2014, mentre con la successiva Risoluzione Agenzia Entrate 4 febbraio 2014,
n. 16/E, è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti certificati: il nuovo
codice è “PPAA”, denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme
dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-art. 28-quinquies del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
In sede di compilazione del Modello “F24 Crediti PP.AA.”, il nuovo codice-tributo è esposto nella
Sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”. Il campo “numero certificazione credito” è valorizzato con il numero della certificazione del
credito attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione utilizzato in compensazione e il campo
“anno di riferimento”, non deve essere valorizzato.
In merito all’utilizzo dei crediti certificati, si ricorda che l’art. 28-quinquies del Dpr. n. 602/73, introdotto
dall’art. 9, comma 1, Dl. n. 35/13, ha previsto la possibilità di utilizzare i crediti certi, liquidi ed esigibili,
maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli
Enti Locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per il
pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, di acquiescenza e di
definizione agevolata delle sanzioni, di conciliazione giudiziale e di mediazione.
Con Decreto Mef 14 gennaio 2014, pubblicato sulla G.U. del 23 gennaio 2014, sono state definite le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 28-quinquies, Dpr. n. 602/73. Il comma 3 del
medesimo art. 2, dispone che nel Modello “F24” telematico siano riportati gli estremi identificativi della
certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuiti dalla piattaforma elettronica di
certificazione.
E’ per tale ragione che il nuovo Modello “F24 Crediti PP.AA” prevede il campo “numero certificazione
credito” nel quale riportare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione.
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Processo tributario: istituito il conto corrente per il versamento del
“contributo unificato”
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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E’ stato pubblicato sul sito del Mef – Dipartimento delle Finanze l’Avviso, datato 24 gennaio 2014, con
il quale è stato istituito uno specifico conto corrente postale per il versamento del “contributo unificato”
nel processo tributario.
Nel versamento vanno indicati: il numero di conto corrente postale n. “1010376927” e l’intestazione
alla “Tes.Viterbo-contrib.proc.trib.art.37 Dl. 98/2011”, il nome e il cognome del ricorrente/resistente, nel
caso in cui dall’atto introduttivo del procedimento risulti più di un ricorrente/resistente va indicato per
esteso solo il primo nominativo di essi e il numero in cifra dei restanti. Nello spazio riservato alla
causale, deve essere indicato il codice fiscale del ricorrente o resistente e il codice della Commissione
tributaria adita reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it ) al percorso Modelli,
Modelli versamento - “F23” - Codici tributo - “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari – pdf”.
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Anagrafe tributaria: in un’Audizione di Befera alla Commissione
parlamentare il quadro di tutte le principali novità
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 gennaio 2014 sul proprio sito web il testo dell’Audizione del
Direttore, Attilio Befera, presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria,
relativa appunto al processo di aggiornamento dell’Anagrafe e più in generale dei progetti legati
all’accelerazione del Governo relativa all’attuazione della cosiddetta “Agenda digitale”.
Nel suo intervento, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha ricordato i 3 progetti identificati, in
quest’ambito, come prioritari:
- gli strumenti di identità digitale come il “Sistema pubblico di identità digitale” (Spid);
- le basi dati di interesse nazionale di riferimento per tutte le Amministrazioni, come la “Anagrafe
nazionale della popolazione residente” del Ministero dell’Interno o la “Anagrafe delle Partite Iva”;
- i nodi di interscambio per il transito di dati tra pubblico e privato, come il “Sistema di interscambio”
predisposto per il transito delle fatture elettroniche.
Befera ha spiegato l’esistenza di 4 macrotipologie di informazioni delle Entrate nell’Anagrafe tributaria:
l’archivio dei codici e delle Partite Iva, i dati acquisiti da cittadini, professionisti e imprese
(Dichiarazioni, dati catastali, ecc.), i dati acquisiti dalle Amministrazioni o privati per elaborare le
proprie analisi volte a contrastare e prevenire l’evasione, ed i dati acquisiti in sede di accertamento o
contenzioso.
In chiusura, il Direttore ha voluto porre l’accento su una questione che costituisce “un elemento di
preoccupazione per l’Agenzia”, ovvero il ruolo della Sogei. “La percezione dall’esterno - ha detto - è che sia in atto
un processo di progressivo accentramento delle basi dati di interesse nazionale, e delle relative piattaforme di sviluppo e
gestione, verso la Sogei. Se tale orientamento fosse confermato è evidente l’esigenza che lo stesso sia accompagnato da un
consistente progetto industriale che riveda ruolo e organizzazione della Sogei. La questione che si pone è infatti fino a che
punto l’Agenzia potrà ancora contare sul rapporto di esclusività della partnership tecnologica con la Sogei che, sia pur
nell’attuale assetto, appare essere su più e diversi fronti chiamata a operare”.
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GLI APPROFONDIMENTI
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Irap: entro il 17 febbraio l’eventuale esercizio dell’opzione per il
metodo “commerciale” in base ai “comportamenti concludenti”
di Francesco Vegni
In questi giorni o al massimo entro il 17 febbraio prossimo (data di scadenza del versamento del primo
acconto istituzionale per l’anno 2014, visto che il 16 cade di giorno festivo) è opportuno che gli Enti
interessati effettuino (o lo facciano di nuovo) i calcoli di convenienza per la scelta dei servizi
commerciali per i quali può risultare vantaggioso optare (o rinnovare l’opzione, se è trascorso più di un
triennio dall’esercizio dell’opzione) per l’utilizzo del “sistema contabile” Irap ad aliquota 3,9% (o diversa
aliquota prevista dalla singola Regione), piuttosto che l’applicazione indistinta dell’aliquota dell’8,5% per
la determinazione dell’Imposta secondo il “metodo retributivo”.
Infatti, servizi con carattere di commercialità che sono gestiti in perdita e con elevato impiego di
personale dovrebbero essere esclusi dai calcoli Irap secondo il “metodo retributivo” per poter beneficiare
dei notevoli risparmi di Imposta conseguibili con l’opzione per il sistema contabile.
Ricordiamo che l’esercizio di tale opzione è previsto dal comma 2 dell’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/97,
istitutivo dell’Irap, ed ha come conseguenza diretta per l’Ente quella di dover determinare l’Imposta
secondo 2 diverse basi imponibili, una, valida per le attività istituzionali di natura non commerciale,
sulla quale si applica il “metodo retributivo” sull’ammontare delle retribuzioni erogate ogni mese, ed
un’altra, per le attività considerate commerciali ai fini Iva, attraverso il “metodo contabile” dell’art. 5 del
Decreto Irap.
In altre parole, esercitando l’opzione, il Comune o altro Ente pubblico compreso nell’elencazione di cui
all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sostitutivo del Dlgs. n. 29/93 ancora riportato nell’art. 3,
comma 1, lett. e-bis), del Dlgs. n. 446/97, si trova ad adottare il cosiddetto “sistema misto”, che prevede
l’utilizzo contemporaneo, sia del “metodo retributivo”, sia di quello “contabile”.
Base imponibile
Per i servizi Iva oggetto di opzione, la base imponibile Irap è costituita dal “valore della produzione”
determinato secondo le disposizioni contenute nell'art. 5 del Dlgs. n. 446/97. In conseguenza di ciò,
ciascun Ente che esercita l’opzione per il “metodo contabile” dovrà poi predisporre, con riferimento
all’anno 2013, un conto economico a costi e ricavi per ogni attività oggetto di opzione, riepilogando poi
i dati in sede di Dichiarazione annuale.
Aliquota
Come previsto dall’art. 16 del Decreto Irap, l’aliquota applicabile alla base imponibile determinata con il
“metodo commerciale” è pari al 3,9% (ridotta dal 4,25% al 3,9% a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla
“Finanziaria 2008” [art. 1, commi 32-66, Legge n. 244/07]), salvo diverse aliquote stabilite
espressamente da ogni singola Regione, a differenza del “metodo retributivo”, per il quale è prevista
l’aliquota dell’8,25%. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del Decreto Irap, le
Regioni hanno facoltà di variare l’aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo di un punto
percentuale, variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti
passivi (Rm. Entrate 10 dicembre 2008, n. 13/DF).
Costi promiscui
Nel processo di individuazione e quantificazione dei costi delle attività oggetto di opzione, quei
componenti negativi deducibili ai fini Irap secondo il citato art. 5 che non sono specificamente riferibili
all’attività commerciale in quanto connessi anche con le attività istituzionali (cosiddetti “costi promiscui”),
devono essere ripartiti sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi inerenti a
ciascuno dei servizi commerciali e l’ammontare complessivo di tutte le entrate correnti dell'Ente (art.
10-bis, comma 2).
A tal proposito, occorre comunque sottolineare che l’adozione di tale criterio “marginale” deve
avvenire, a parere di chi scrive, solo in termini residuali, ovvero quando non esiste (o non si è
individuato) alcun altro criterio che oggettivamente consenta di ripartire i costi in questione, prima, tra
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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la componente istituzionale e quella commerciale, e poi, individuando l’incidenza di ciascuna
componente relativa ad ognuno dei servizi commerciali in opzione o potenzialmente in opzione
(Risoluzione Entrate 28 dicembre 2001, n. 216).
Ricordiamo che l’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, è stato introdotto dall’art. 1, del Dlgs. n.
506/99, e che fin dalla sua entrata in vigore si è creato un dibattito sulla corretta applicazione del
coefficiente di promiscuità - così come indicato nella norma, ovvero il “rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione [art. 2425, comma 1, lett. A), Cc.] e l'ammontare complessivo
di tutte le entrate correnti” - incentrato sulla questione se l’applicazione di tale coefficiente così determinato
fosse da considerarsi obbligatoria oppure residuale. A tal proposito, in dottrina era stato più volte
rilevato che l’applicazione del rapporto, così come indicato all’art. 10-bis, comma 2, fosse da
considerarsi esclusivamente di tipo residuale piuttosto che obbligatoria, dal momento che, attraverso
l’utilizzazione di coefficienti determinati di volta in volta in modo oggettivo (ad es. metratura dei locali,
indici di cubatura, ore effettive di lavoro del personale, ecc.), si sarebbe raggiunta, con un grado di
precisione notevolmente maggiore rispetto all’applicazione obbligatoria del rapporto, quella “fedele
proporzionalità” richiesta dalla norma ed a cui il Ministero fa esplicito riferimento.
Peraltro, in merito alla corretta applicazione del coefficiente, era stato sollevato anche il dubbio se al
numeratore dovessero essere considerati i soli ricavi relativi alle attività commerciali del Comune
oggetto dell’opzione, oppure la totalità dei ricavi inerenti le attività commerciali del Comune, comprese
quelle per le quali non era stata esercitata l’opzione, risultanti dai registri Iva delle vendite e dei
corrispettivi.
A tal proposito, la maggioranza degli esperti in materia aveva ritenuto corretta l’impostazione inerente
la prima delle due suddette ipotesi, ossia il considerare esclusivamente i ricavi relativi alle attività
commerciali del Comune oggetto dell’opzione ex art 10-bis, comma 2, piuttosto che i ricavi concernenti
tutte le attività commerciali del Comune.
Con la citata Risoluzione l’Agenzia delle Entrate, piuttosto che chiarire il punto focale della questione,
ossia il carattere obbligatorio o residuale del coefficiente di promiscuità indicato all’art. 10-bis, comma 2,
la cui determinazione, nel modo sopra indicato (rapporto tra totale dei ricavi delle attività commerciali
oggetto dell’opzione e totale delle entrate correnti del Comune), appariva forse come l’unico elemento
ormai pacificamente accolto in dottrina, ha in realtà contribuito a creare ancora maggiori incertezze
sulla corretta applicazione della norma in questione.
A parere di chi scrive, l’indicazione fornita dal Ministero in tale Nota, ossia quella di considerare,
rispettivamente, al numeratore del rapporto i soli ricavi riferiti ai servizi commerciali oggetto
dell’opzione ed al denominatore le entrate correnti riferite ai servizi che presentano costi di carattere
promiscuo, non appare coerente con quanto indicato all’interno dell’art. 10-bis, comma 2, e confermato
in seguito dalla più autorevole dottrina, dal momento che un rapporto così determinato fa sì che lo
stesso perda quel carattere di residualità che da più parti gli era stato attribuito.
Con l’impostazione fornita all’interno della Risoluzione citata, tale rapporto viene infatti del tutto
oggettivizzato, alimentando quindi nuove incertezze sul carattere obbligatorio o residuale dello stesso e
introducendo, d’altra parte, un duplice problema di carattere operativo:
- in primo luogo, viene indirettamente richiesto agli Uffici preposti alla determinazione di tale
coefficiente la fissazione di tanti rapporti quante sono le attività del Comune oggetto di opzione ed
aventi al loro interno costi di carattere promiscuo;
- in secondo luogo, viene scoraggiata (a discapito della “fedele proporzionalità” invocata dal Ministero) la
ricerca di precisi criteri oggettivi (es. ore effettive di lavoro nel caso del personale; metratura dei
locali nel caso dei costi per refezione, ecc.) da utilizzare per una corretta e puntuale imputazione dei
costi promiscui.
Si ritiene pertanto che il comportamento più rispettoso della norma e della sua ratio sia quello di
utilizzare il criterio di cui all’art. 10-bis, comma 2, del Decreto Irap in via “residuale”, computando al
numeratore del rapporto il totale dei ricavi di tutte le attività commerciali oggetto di opzione.
Durata dell’opzione
Nel caso in cui l’Ente utilizzi il “metodo contabile” dell'art. 5 per la determinazione della base imponibile
Irap delle attività commerciali, secondo le norme sui “comportamenti concludenti” previste dall’art. 3 del
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Dpr. n. 442/97 e, come confermato dalla Circolare 26 luglio 2000, n. 148/E (Paragrafo 7.3.2), la durata
dell’opzione per tale metodo è triennale, dopodiché può essere revocata, altrimenti si considera
implicitamente confermata.
Esercizio dell’opzione
In merito all'esercizio dell’opzione per l’utilizzo del “metodo contabile”, alcune difficoltà interpretative
erano sorte a seguito della presa di posizione del Ministero delle Finanze contenuta nella citata Circolare
26 luglio 2000, n. 148/E poiché, alla luce di tale impostazione, non pareva più possibile esercitare
l'opzione in questione in sede di Dichiarazione Irap, come invece prevedevano le Istruzioni di "Unico
2000 - Modello IQ - Amministrazioni ed Enti pubblici" e, quello che più conta, ciò non sarebbe stato
possibile già per l'esercizio 1999 e, dunque, per Unico 2000. Al Paragrafo 7.3.2 della Circolare n. 148/E,
infatti, i tecnici del Ministero, richiamando per l'esercizio dell'opzione il concetto di “comportamento
concludente” previsto dal Dpr. n. 442/97, affermavano che lo stesso “corrisponde alla scelta operata dal soggetto
all'inizio del periodo d'Imposta e, quindi, in sede di primo acconto mensile”, da cui consegue che “la scelta operata
mediante comportamento concludente in sede di primo acconto, vincola il contribuente a determinare tutti i successivi acconti
mensili e il saldo dell’Imposta con le medesime modalità”.
In altre parole, la Circolare n. 148/E sosteneva che la scelta per il “sistema contabile” di determinazione
dell'Irap delle attività commerciali dovesse essere effettuata in sede di versamento del primo acconto
mensile di ciascun anno, ovvero, entro il 15 febbraio. L'interpretazione ministeriale riportata nella
Circolare n. 148/E era risultata sin da subito in pieno contrasto con quanto fino ad allora sostenuto in
tema dalla stessa Amministrazione finanziaria, che aveva previsto per l'Irap degli Enti pubblici
un'applicazione più elastica dei principi del “comportamento concludente” rispetto a quanto letteralmente
riportato nel Dpr. n. 442/97.
Basta solo ricordare quanto sostenuto nel Paragrafo 2.19 della Circolare Finanze 12 novembre 1998, n.
263/E, come nelle Istruzioni del “Quadro Irap” di “Unico 99” e nelle Istruzioni alla compilazione della
“Dichiarazione Irap 2000”.
Andando per ordine, la Circolare n. 263/E aveva chiaramente riconosciuto agli Enti in questione la
possibilità di avvalersi del “metodo contabile” del 4,25% (dal 1° gennaio 2008 aliquota scesa al 3,9%) per le
attività commerciali anche se, nel corso dell'anno, gli stessi avevano versato per tutte le attività gli
acconti mensili secondo il “metodo retributivo”, posizione poi confermata esplicitamente nelle Istruzioni
all'Unico '99. A favore di ciò risultavano anche le Istruzioni per la compilazione del "Quadro Irap Amministrazioni ed enti pubblici" di Unico 2000, dove si era affermato che "il comportamento concludente si
esplica e si esaurisce in sede di Dichiarazione Irap" (terzo capoverso del Paragrafo 1.3) e che, nel caso in cui
l'Ente avesse provveduto a versare gli acconti relativi alle attività commerciali in 2 rate secondo le
modalità previste per le imprese commerciali - applicando dunque per queste in corso di anno il “sistema
contabile” - lo stesso Ente avrebbe potuto comunque determinare la base imponibile del periodo
d'imposta per le stesse attività in oggetto utilizzando il metodo retributivo in sede di Dichiarazione
annuale Irap, scomputando gli acconti corrisposti dall'Irap complessivamente dovuta (penultimo
capoverso del Paragrafo 1.2).
Ricapitolando, secondo quest'ultima impostazione, l'Ente Locale e tutti gli altri Enti ed
Amministrazioni pubbliche citate nell’art. 3, comma 1, lett. e-bis), del Decreto Irap, potevano operare il
versamento degli acconti mensili attraverso il “metodo retributivo” anche per le attività commerciali nei
primi mesi dell'anno, salvo poi cambiare idea ed esercitare l'opzione per il “sistema contabile” - sia per la
totalità dei servizi commerciali dell'Ente, sia per alcuni di questi (vedasi Cm. n. 97/E del 1998) - in sede
di Dichiarazione annuale, da presentare a quel tempo entro un mese dall'approvazione del consuntivo e,
quindi, non oltre il 30 luglio dell'anno successivo, operando in tale sede i necessari conteggi ed i relativi
conguagli d'imposta.
Sulla base della nuova interpretazione assunta dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 148/E,
invece, la possibilità di esercitare l'opzione "in seconda battuta", ovvero in sede di Dichiarazione annuale
pur avendo eseguito, per le stesse attività, i versamenti degli acconti mensili nel corso dell'anno,
risultava come non più utilizzabile.
Da quanto sopra descritto appariva in tutta la sua rilevanza e gravità il contrasto interpretativo tra le due
difformi posizioni del Ministero in tema di esercizio dell'opzione Irap.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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La nuova interpretazione ministeriale sull'esercizio dell'opzione Irap per gli enti pubblici era infatti, non
tanto discutibile dal punto di vista sostanziale – in quanto non faceva altro che correttamente estendere
l’applicazione del principio dei “comportamenti concludenti” anche alla disciplina Irap degli Enti ed
Amministrazioni pubbliche – ma piuttosto di fatto inopportuna ed intempestiva, se non altro per il
fatto che la stessa avrebbe potuto produrre per tali soggetti effetti retroattivi indesiderati ed iniqui.
Accortosi dell’errore compiuto, il Ministero delle Finanze è ritornato sui propri passi e, con la Circolare
20 dicembre 2000, n. 234/E, pur mantenendo la validità di quanto sostenuto con la Circolare n. 148/E
in merito all’estensione del “comportamento concludente” a priori anche all’Irap degli Enti pubblici, ha
posticipato l’adozione della nuova impostazione al 1° gennaio 2001.
Alla luce di ciò, l'esercizio dell'opzione prevista per le Amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1,
comma 2, del Dlgs. n. 29/93 - e dunque anche per gli Enti Locali - dall'art. 10-bis, comma 2, del Dlgs.
n. 446/97, per il calcolo dell'Imposta sulle attività commerciali secondo il sistema contabile delle
imprese, riferito agli anni 1999 e 2000, non è stato di fatto soggetto ad alcun stravolgimento.
Con la Circolare n. 234/E il Ministero ha infatti confermato, sì, la validità di quanto sostenuto con la
precedente Cm. n. 148/E in merito alla decorrenza degli effetti dell’opzione Irap per il “sistema contabile”
dal primo versamento dell’anno, ma ha spostato ragionevolmente l’inizio della validità di questa nuova
impostazione interpretativa dall’esercizio 2001, facendo salvo quanto accaduto nel 1999 e nel 2000 (la
Circolare afferma precisamente: “dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di emanazione della
medesima Circolare [26 luglio 2000]”).
E’ stato così consentito ai Comuni che avevano rispettato la previgente interpretazione - ovvero quella
che consentiva di regolare e di esercitare l'opzione in questione anche in sede di Dichiarazione Irap, e
quindi ex post, pur avendo provveduto ad effettuare, per gli stessi servizi poi oggetto dell’opzione, i
versamenti mensili del “sistema retributivo” - di non vedersi pregiudicato quanto calcolato, versato e
dichiarato per gli anni 1999 e 2000.
Pertanto, per coloro che avevano deciso di applicare il “sistema contabile” del 4,25% (ora 3,9% o diversa
aliquota a seconda della Regione) nel corso del 2000 - ma non già dal versamento del mese di gennaio
(15 febbraio 2000) - e che avevano intenzione di "confermare" tale scelta nella Dichiarazione Irap 2001,
effettuando anche i relativi conguagli, la modalità di espressione del “comportamento concludente” attraverso
la Dichiarazione ha mantenuto la sua validità.
Tutto ciò vale a maggior ragione per l’anno d’imposta 1999, per il quale è tramontato anche il rischio di
dover inviare una Dichiarazione integrativa con il relativo versamento a conguaglio e, del resto, anche la
possibile applicazione delle relative sanzioni.
In sostanza, alla luce di quanto chiarito dalla Circolare n. 234/E, per tutti gli Enti indicati al citato art. 1,
comma 2, del Dlgs. n. 29/93 che possono esercitare l’opzione di cui all’art. 10-bis del Dlgs. n. 446/97,
diventa fondamentale, a decorrere dall’esercizio 2001, per quei servizi per i quali si intende esercitare
l’opzione, esprimere il proprio “comportamento concludente” interrompendo i versamenti mensili richiesti
per l’adozione del sistema retributivo dell’8,5% fin dal primo versamento previsto per le retribuzioni di
gennaio e scadente il 15 febbraio.
In altre parole, per i servizi per i quali viene effettuato il calcolo dell’Irap secondo il “sistema retributivo” e
versato il relativo acconto - determinato sulle retribuzioni erogate nel mese di gennaio – entro il 15
febbraio, non sarebbe più possibile esercitare l’opzione per il “sistema contabile” in seconda battuta,
ovvero solo in sede di Dichiarazione annuale, in quanto l’Ente deve applicare il metodo retributivo
“scelto” a febbraio almeno per l’intero anno, senza possibilità di ripensamento.
Conclusioni
Entro la scadenza per il versamento del primo acconto mensile per l’anno 2014 (17 febbraio), quindi,
gli Enti Pubblici e Locali territoriali dovranno escludere per la prima volta, o continuare a farlo, in caso
di opzione già esercitata, dall’imponibile retributivo Irap su cui calcolare l’acconto mensile all’8,5%, gli
importi riferiti ai dipendenti, assimilati (gettoni, indennità pubbliche funzioni, co.co.co., ecc.) e
prestatori di lavoro occasionale, impiegati nei servizi Iva oggetto di opzione.
Tale “comportamento concludente” non richiede particolari dichiarazioni o comunicazioni all’Agenzia delle
Entrate ad eccezione della successiva compilazione per conferma del rigo V050 della Dichiarazione Iva
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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riferita all’anno in cui è stata esercitata l’opzione (nella fattispecie la Dichiarazione Iva 2015, riferita
appunto all’anno 2014) e solo a fini statistici.
E’ opportuno semmai integrare detto comportamento concludente con una Delibera di questo tipo:
Oggetto: Esercizio opzione Irap triennio ….
Visto l’art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, istitutivo dell’Irap, il quale ha stabilito che gli Enti Locali, se
svolgono attività commerciali, possono optare, con valenza almeno triennale, per la determinazione della base
imponibile relativa alle suddette attività secondo le disposizioni previste dall’art. 5 del Decreto medesimo
(determinazione dei costi e ricavi in base all’art. 2425 del Codice civile);
- Ritenuto che in base ad un calcolo di convenienza presuntivo effettuato nei mesi scorsi, è risultato che vi è convenienza
all’esercizio della suddetta opzione per il triennio …. per le seguenti attività commerciali ai fini Iva svolte dal
Comune: …..;
- Considerato che l’esercizio della suddetta deve avvenire mediante i cosiddetti “comportamenti concludenti”, da
effettuarsi entro il 16 febbraio …… attraverso la sospensione del versamento degli acconti mensili Irap istituzionali
riferiti al personale del Comune (dipendenti, assimilati e collaboratori, occasionali e interinali) impiegati direttamente
o in modo promiscuo (tramite determinazione di un coefficiente di promiscuità, costituito ad esempio per ciascuno dalla
percentuale di tempo impiegato in tali servizi sul totale delle ore di lavoro) nei suddetti servizi commerciali oggetto di
opzione;
- Ricordato che l’Irap non è comunque dovuta sul personale disabile dell’Ente rientrante nei requisiti indicati dall’art.
1 della Legge n. 68/99 e che al riguardo l’Ufficio Personale del Comune sta adottando già gli opportuni
accorgimenti;
Determina
- di esercitare l’opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97 per il triennio …., attraverso i cosiddetti
‘comportamenti concludenti’, da effettuarsi entro il 16 febbraio …. attraverso la sospensione del versamento degli
acconti mensili Irap istituzionali riferiti al personale del Comune (dipendenti, assimilati e collaboratori, occasionali e
interinali) impiegati direttamente o in modo promiscuo nei seguenti servizi commerciali oggetto di opzione: …
- di inviare richiesta scritta al Dirigente dell’Ufficio Personale del Comune di sospensione dei suddetti versamenti,
richiedendo la predisposizione di un prospetto contenente:
1) l’elenco del personale (dipendenti, assimilati e collaboratori, occasionali e interinali) impiegato direttamente o in
modo promiscuo (tramite determinazione di un coefficiente di promiscuità, costituito ad esempio per ciascuno dalla
percentuale di tempo impiegato in tali servizi sul totale delle ore di lavoro) nei Servizi commerciali oggetto della
suddetta opzione;
2) l’elenco del personale disabile (avente i requisiti di cui all’art. 1, della Legge n. 68/99), sia dell’intero Comune,
sia riferiti (direttamente o in modo promiscuo) ai suddetti Servizi commerciali per i quali è stata esercitata
l’opzione; ....
Per quanto concerne il Modello “Irap 2014” definitivo e le relative Istruzioni, rimandiamo al commento
contenuto all’interno della presente Rivista.
Per inciso, è opportuno precisare che, in base all’art. 1, comma 574, della Legge n. 147/13 (“Legge di
stabilità 2014”), gli Enti Locali che già in questi mesi intendono compensare, in modo “orizzontale”, il
credito Irap commerciale maturato nel 2013 (non quello istituzionale in quanto compensabile solo in
modo “verticale” Irap da Irap versando di meno fino a concorrenza), se dette compensazioni superano i
15.000 Euro annui dovrà obbligatoriamente essere inserito, nella prossima Dichiarazione “Irap 2014”, il
“visto di conformità” di un professionista abilitato o, in alternativa, la firma dell’Organo di revisione, come
già previsto dal 2010 per le compensazioni “orizzontali” del credito Iva.
________________________________
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I QUESITI
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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Iva: sui Servizi educativi e socio-sanitari-assistenziali appaltati a
Cooperative non sociali ma Onlus qual è il regime dal 1° gennaio 2014 ?
di Francesco Vegni
Il testo del quesito:
“Dopo la ‘Legge di stabilità 2014’ (Legge n. 147/13), che è reintervenuta sul regime fiscale da applicare all’appalto di
servizi educativi e socio-sanitari-assistenziali affidati dal Comune a terzi, soltanto le cooperative sociali, in quanto onlus di
diritto, possono optare fra l’Iva ad aliquota 4% ed il regime di esenzione ex art. 10 per le prestazioni di cui ai nn. 18),
19), 20), 21) e 27-ter) dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72 ?
E le altre onlus che non sono cooperative sociali? Applicano l’Iva al 22% anche se sono onlus? Ad esempio, le coop non
sociali ma Onlus, che aliquota applicano ?”
La risposta dei ns. esperti.
L’art. 1, comma 172, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”) ha sostituito per intero la
previsione dei commi 488 e 489 dell’art. 1 della Legge n. 228/12 (“Legge di stabilità 2013”), prevedendo
che il n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr. n. 633/72 - che in pratica “rivive” sui testi,
essendo invece stato oggetto di proroga dalla normativa precedente - non si applica alle Società
cooperative e loro Consorzi diversi da quelli di cui alla Legge n. 381/91 (Cooperative sociali e loro
Consorzi).
Tutto ciò in vista della riforma dei regimi Iva speciali dell’Unione europea previsti dalla Direttiva
112/2006/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
In sostanza, la suddetta norma (aliquota Iva 4% sulle prestazioni ivi indicate) si applica alle sole
Cooperative sociali e loro Consorzi che, in quanto Onlus di diritto, possono adottare facoltativamente,
ai sensi dell’art. 10, comma 8, del Dlgs. n. 460/97, il regime di esenzione Iva previsto per le prestazioni
indicate ai nn. 18), 19), 20), 21), 27-ter), dell’art. 10 del Dpr. n. 633/72 - in virtù anche di quanto
disposto dall’art. 1, comma 331, della Legge n. 296/06 (“Finanziaria 2007”) - e ciò sia nei rapporti
convenzionali con i Comuni sia direttamente nei confronti dell’utenza.
La differenza rispetto alla normativa antecedente anche alla “Legge di stabilità 2013” è che alle
Cooperative non sociali e loro Consorzi, per le prestazioni di servizio sopra indicate svolte in virtù di
convenzioni o contratti di appalto stipulati con Enti Locali, si applica il regime di imponibilità Iva 22%
e non più l’aliquota ridotta del 4%, a meno che però non si tratti di Onlus (disciplinate dal Dlgs. n.
460/97).
Viene di fatto quindi annullata la nuova previsione di aliquota Iva 10% prevista dal (adesso abrogato)
nuovo n. 127-undevicies) della Tabella A, parte III, allegata al Dpr. n. 633/72.
Le Onlus non possono optare tra regime di esenzione Iva ex art. 10 Dpr. n. 633/72 ed aliquota 4%
perché non sono citate espressamente – come invece avviene in altre parti del Decreto Iva - nel n. 41bis) della Tabella A, parte II, allegata a tale Decreto (dove si fa riferimento esclusivamente a Cooperative
e loro Consorzi), ma applicano soggettivamente il regime di esenzione Iva ai sensi dei nn. 19), 20), 21)
(in quest’ultima fattispecie di servizi, ricomprendente tra le altre anche le “prestazioni proprie degli asili”, si
ha peraltro una esenzione oggettiva) e 27-ter) dell’art. 10 del medesimo Decreto, dove vengono citate.
L’aliquota Iva 22% deve invece essere applicata obbligatoriamente dalle Cooperative non sociali non
Onlus e loro Consorzi e dalle Società, a meno che non siano soggetti rientranti in regimi di esenzione
soggettiva previsti dai nn. 19), 20), 21 e 27-ter) (ad es., al n. 20), risultano esenti le prestazioni educative
fornite da scuole riconosciute dalla P.A.).
Ad oggi dunque la situazione è la seguente:
 le cooperative non sociali ma Onlus applicano ancora il regime di esenzione ex art. 10, Dpr. n.
633/72, perché sebbene siano Cooperative non sociali (e quindi non rientrino più nel n. 41-bis della
Tabella A, parte II, allegata al citato Decreto), il fatto di essere Onlus le fa comunque rientrare nei
regimi di esenzione di cui all'art. 10;
 le Cooperative non sociali e non Onlus e le Società od Organismi similari applicano sulle citate
prestazioni, tranne eccezioni specifiche da verificare caso per caso, l’Iva ad aliquota 22%.
IVA & FISCO ENTI LOCALI – n 2 anno 2014
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_______________________________
Iva: per i lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione di un
borgo storico è applicabile l’aliquota agevolata ?
di Marcello Marzano
Il testo del quesito (sintesi):
“Quale aliquota Iva deve essere applicata ai lavori di restauro, consolidamento e valorizzazione di un borgo storico ?”
La risposta dei ns. esperti.
In merito al quesito postoci, dopo aver visionato la documentazione inerente l’intervento da porre in
essere, si precisa quanto segue.
Il punto 127-quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, assoggetta ad aliquota Iva
del 10%, tra l’altro, le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione
degli interventi di recupero di cui all’art. 31, Legge n. 457/78, esclusi quelli di cui alle lett. a) e b) del
primo comma dello stesso articolo. In particolare, l’art. 31 della stessa Legge specifica gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio, individuando alle lett. c), d) ed e), alle quali si riferisce il citato punto
127-quaterdecies), i seguenti interventi: “interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili (cfr.
lett. c); - interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente (cfr. lett. d); interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso. (cfr. lett.
e)”.
Con la Risoluzione Entrate n. 352116/83 è stato precisato che “gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente sono agevolati agli effetti dell’Iva, qualora siano effettuati nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dalla
richiamata legge n. 457 e non soltanto in base alle norme contenute nell'art. 31 della legge stessa. Lo scopo precipuo di
tale legge, come è noto, è quello di accrescere il fabbisogno di abitazioni con il recupero di quelle in stato di degrado,
unitamente al recupero di quei fabbricati in cui si svolgono attività complementari alla vita delle famiglie, quali, ad
esempio, gli uffici, le scuole, le infrastrutture sanitarie, ecc.” Con la stessa Risoluzione e con la successiva
Risoluzione Mef n. 551450/89, è stato altresì precisato che l’art. 31 della citata Legge n. 457/78 “consente
il recupero di edifici, organismi edilizi, ovvero di lotti, isolati e reti stradali. È di tutta evidenza, che non possono essere
ricondotti nel concetto di tali immobili né le aree archeologiche né i manufatti archeologici”.
Non va dimenticato poi che la Legge n. 457/78, contenente disposizioni in materia di “interventi di
edilizia convenzionata e agevolata diretti alla costruzione di abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente”, è
rubricata “Norme per l’edilizia residenziale” e che nella Risoluzione n. 113/09, rispondendo ad un
interpello, l’Agenzia delle Entrate disconosceva la tesi affermata dall’istante il quale, nella “Soluzione
interpretativa”, affermava che “il rinvio operato dalla norma fiscale all’art. 31 della Legge n. 457 del 1978 trova
ragione unicamente nelle definizioni, ivi riportate e codificate, degli interventi di manutenzione, restauro conservativo,
ristrutturazione, ecc., e non rileva, al riguardo, l’origine della medesima norma che fa riferimento all'edilizia residenziale”.
Più recentemente è stata emanata la Risoluzione Entrate n. 41/09, la quale ha precisato che “il n. 127quaterdecies), della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr. n. 633/72, prevede l’applicazione dell'aliquota Iva del 10%,
tra l’altro, per la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lett. c) e d) ed e) dell’art. 31 della Legge 5 agosto
1978 n. 457, concernenti interventi di: - restauro e di risanamento conservativo (cfr. lett. c); - ristrutturazione edilizia
(cfr. lett. d); - ristrutturazione urbanistica (cfr. lett. e).”
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, rispettivamente, che gli interventi di restauro e risanamento
conservativo “sono quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le
destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio”, e che quelli di ristrutturazione edilizia “sono quelli rivolti
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a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Attraverso gli interventi
di ‘ristrutturazione edilizia’ è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente”. Con riferimento
agli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lett. e) dell’art. 31 della Legge n. 457/78, invece,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’elemento caratterizzante tale tipologia di interventi, consiste nella
sostituzione dell’esistente tessuto urbanistico edilizio, ovvero nell’eliminazione di alcune strutture edilizie esistenti
(mediante demolizione di strutture fatiscenti) e nella realizzazione di altre diverse, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, che comprende la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.
La stessa Risoluzione Entrate n. 41/09 ricorda però che negli anni è stata riconosciuta l’applicazione
dell’aliquota ridotta in occasione di “demolizione nel centro storico di un fabbricato degradato e costruzione sull’area
di risulta di un parcheggio multipiano e di un fabbricato a uso abitativo (cfr. Risoluzione ministeriale n. 430395 del 24
settembre 1991); ampliamento di uno stabilimento inserito nel piano di recupero di un’intera zona sottoposta a tutela
ambientale (Risoluzione ministeriale n. 501157 del 17 dicembre 1991); consolidamento o trasferimento di un intero
centro abitato mediante la costruzione di un nuovo centro cittadino (Risoluzione ministeriale n. 501044 del 16 dicembre
1991)”. La logica di fondo di ognuno degli interventi citati era che la sostituzione del tessuto
urbanistico-edilizio non possa essere operata semplicemente “mediante interventi condotti sulle costruzioni già
esistenti (cfr. Risoluzione ministeriale n. 431302 del 18 febbraio 1992)”.
In ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “premesso quanto sopra, in relazione ai lavori [da
eseguire], si ritiene che agli stessi sarà applicabile l’aliquota Iva ridotta di cui ai menzionati punti della Tabella A,
Parte III, allegata al Dpr. n. 633 del 1972, solo qualora gli stessi presentino le caratteristiche necessarie per essere
ricondotti tra gli interventi agevolabili nel senso sopra descritto”.
In base a quanto sopra, si ritiene che alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi
ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti della tipologia oggetto del quesito non possa trovare
applicazione l’aliquota Iva del 10% prevista dal n. 127-quaterdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al
Dpr. n. 633/72.
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Iva & Fisco Enti Locali
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Collaborano alla Rivista:
Dott. Sergio Cucchi, già Dirigente Superiore Responsabile Servizio Tributario del Comune di Roma, Dottore commercialista,
Consulente e Revisore di Amministrazioni pubbliche
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Prof. Ciro D’Aries, Dottore commercialista, Docente e Pubblicista
Dott. Ignazio Del Castillo, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Claudio Galtieri, Magistrato della Corte dei conti
Dott. Pantaleo Isceri, Dirigente Servizi Finanziari Provincia Lecce, Componente Commissione Finanza Locale Anci, Consulente Anci-risponde
Prof. Luciano Marchi, Docente di Revisione Aziendale, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Pisa
Dott. Luigi Marzullo, Funzionario Agenzia delle Entrate Roma
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Domenica 16 febbraio (*)
 Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
 Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero
dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
 Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n.
446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il
Modello “F24EP”.
 Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
 Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Giovedì 28 febbraio
Presentazione Modelli “Intra 12”
Scade in data odierna il termine per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte
degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in
vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e
2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli “Intra 12” approvati dall’Agenzia con il
Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti
effettuati nel mese precedente.
Domenica 16 marzo (*)
Versamento Iva mensile
Scade in data odierna il termine per il versamento dell’Iva dovuta per il mese precedente, da
effettuarsi tramite il nuovo Modello “F24EP”.
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Fatture differite
Deve essere emessa entro tale data della fattura afferente la cessione di beni la cui consegna o
spedizione, effettuata nel mese precedente, risulti da un documento di trasporto idoneo a
identificare i soggetti tra i quali è conclusa l’operazione, comprensiva anche della data e del numero
dei documenti (art. 21, comma 4, Dpr. n. 633/72).
Irap - Acconto mensile Amministrazioni dello Stato e Enti pubblici
Deve essere versato entro oggi, da parte degli Organi e le Amministrazioni dello Stato e degli Enti
pubblici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), del Dlgs. n. 446/97, l’acconto mensile Irap, calcolato in
base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente (art. 30, comma 5, Dlgs. n.
446/97, Dm. 2 novembre 1998). Il versamento deve essere operato telematicamente utilizzando il
Modello “F24EP”.
Ritenute alla fonte (Irpef ed Addizionale Irpef)
Scade in data odierna il termine, per le Province, per i Comuni (tranne quelli con meno di 5.000
abitanti che non beneficiano di trasferimenti statali) e per i Consorzi, Associazioni, Unioni di
Comuni e Comunità montane con più di 10.000 abitanti, che non si avvalgono della possibilità di
compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs. n. 241/97, per il versamento tramite Modello “F24EP”
delle ritenute alla fonte sui redditi soggetti a tale disciplina corrisposti nel mese precedente.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2012
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2012 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), essendo stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2013”, ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2013” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2012 sul Modello “F24”, codice 6099.
Compensazione “orizzontale” credito Iva 2013
Entro tale data può essere compensato in modo “orizzontale” il credito Iva maturato nel 2013 per
importi superiori ai 5.000 Euro annui (importo modificato con Provvedimento Agenzia Entrate 16
marzo 2012), qualora sia stata inviata telematicamente la Dichiarazione “Iva 2014” ma inferiori ai
15.000 Euro annui, qualora non sia stato apposto sulla Dichiarazione “Iva 2014” il “visto di
conformità” o la firma dell’Organo di revisione (Circolare Entrate n. 1 del 15 gennaio 2009), con
anno di riferimento 2013 sul Modello “F24”, codice 6099.
(*) Il termine e i versamenti in scadenza in un giorno festivo sono automaticamente prorogati al primo giorno feriale
successivo.
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