19/03/2014 Lavoro atipico Alcune integrazioni/aggiornamenti ad uso degli studenti frequentanti 1 Le aree della flessibilità del lavoro 1. 2. flessibilità numerica: Flessibilità funzionale Mercato interno del lavoro Flessibilità dualistica (core e preriferia) 2 1 19/03/2014 I lavori non standard Definizione per differenza: non presentano uno dei tratti del lavoro standard: • subordinazione a una sola impresa/datore di lavoro; • contratto a tempo indeterminato; • impegno a tempo pieno; • protezione contro il rischio di perdere il lavoro sono esclusi: ▫ ▫ ▫ i lavori pienamente indipendenti; il subappalto nella forma della subfornitura; i rapporti diversi solo per orario (part time); In Italia esistono oltre 20 rapporti di lavoro diversi dall’impiego standard che interessano quasi 2 lavoratori su 10. 3 In Italia le principali forme di lavoro non standard sono: • • • • • • Contratti di lavoro a tempo determinato (tra cui stagionali) Lavoro in somministrazione (interinale) Lavoro a chiamata Contratti a fini formativi (apprendistato) Lavoro a domicilio Telelavoro A cui si aggiungono i contratti di lavoro a progetto: non entrerebbero nell’insieme del lavoro non standard perché non sono forme di lavoro subordinato ma parasubordinato ma sono forme atipiche 2 19/03/2014 Per le comparazioni tra paesi si usa fare riferimento genericamente al lavoro temporaneo (fixed-term o non-permanent) che include varie forme di contratti a termine: ▫ con e senza fini formativi, ▫ lavoro stagionale, ▫ “interinali” ovvero lavoro in somministrazione ▫ Lavoro a chiamata; 5 Occupazione temporanea (sul totale dell'occupazione dipendente) 40.0 35.0 30.0 European Union (27 countries ) European Union (15 countries ) 25.0 Belgium Denmark Germ any (until 1990 former territory of the FRG) 20.0 Spain France Italy 15.0 Netherlands United Kingdom 10.0 5.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 3 19/03/2014 Una breve panoramica delle principali forme contrattuali non standard nel contesto italiano Per lo studio del mercato del lavoro è importante sapere a grandi linee come funzionano le diverse forme contrattuali Per i dettagli normativi si rimanda al modulo del Prof. Alvino Contratto di lavoro a tempo determinato L’apposizione di un termine al contratto è consentita in presenza di ragioni di carattere: • tecnico (necessità di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda); • produttivo e organizzativo (esigenza di far fronte a situazioni o a richieste di mercato al di sopra della media); • sostitutivo. Non è necessaria la giustificazione per contratti con durata < 12 mesi (novità riforma Fornero), ma non è possibile prorogarli Contratti a tempo determinato non possono superare il 6% del totale dei lavoratori occupati nell’attività produttiva Possibilità di proroga Il contratto a termine può essere prorogato solo se ha una durata iniziale < 3 anni. Proroga consentita una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive Durata complessiva (incluse le proroghe) non può superare i 3 anni 4 19/03/2014 Replicazione dei contratti a tempo determinato Intervallo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e quello successivo è di 60 giorni (durata fino a 6 mesi) e di 90 giorni (durata superiore a 6 mesi). àRiassunzione prima di tali termini implica trasformazione del secondo contratto in contratto a tempo indeterminato. Lavoro intermittente o Job on call o lavoro a chiamata • Introdotto nel 2003, abrogato nel 2007 e poi re-introdotto nel 2008 • il lavoratore è a disposizione dell’impresa che può utilizzarlo anche per pochi giorni od ore in un mese; • Il lavoratore può essere o meno vincolato a rispondere alla chiamata (nel primo caso percepisce un’ “indennità di disponibilità”) • utilizzato soprattutto nell’alberghiero, dove va sostituendo i contratti giornalieri. Il lavoro in somministrazione (“interinale”) • il lavoratore è assunto a termine da agenzia che lo invia in missione presso un’impresa che lo utilizza come un proprio dipendente: ▫ temporaneità del rapporto, ▫ dissociazione tra datore di lavoro e impresa utilizzatrice; • introdotto in Italia nel 1997, con vincoli; • successive modifiche e riforma del 2003 hanno reso la normativa italiana una delle meno restrittive d’Europa. • Garantisce ampi margini di flessibilità perché permette di replicare e prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato senza i vincoli che la legge pone a questi ultimi 10 5 19/03/2014 La legge 30/2003 • abolito divieto di subappalto di manodopera; • lavoro interinale diventa un caso di somministrazione di manodopera: ▫ tempo determinato → ex lavoro interinale, ▫ a tempo indeterminato → staff leasing limitato a una serie di attività (assistenza inormatica, pulizie, consulenze HR ecc. servizi che di solito in Italia vengono dati in subappalto); • nasce un sistema privato di servizi per l’impiego. 11 Un atipico tradizionale: il lavoro a domicilio • retribuiti a pezzo e non a tempo; • su scala mondiale molto diffuso; • sfrutta l’enorme riserva di lavoro femminile; • in Italia, in forte declino al Nord, in aumento al Sud e tra le donne immigrate. Un fenomeno nuovo: il telelavoro • è una nuova forma di lavoro a domicilio; • ancora poco diffuso ma in crescita: dal 4% del 2000 al 7% del 2005 nell’Ue 27; • ma sono lavoratori standard, inseriti nell’organizzazione aziendale per via telematica, invece che fisica. 12 6 19/03/2014 Le collaborazioni (ora in parte sostituite da Lavoro a progetto) • nel contratto d’opera l’oggetto è il risultato del lavoro svolto, raggiunto senza vincolo di subordinazione verso il committente Normalmente più di un committente MA ▫ unico committente → lavoro indipendente economicamente dipendente; ▫ unico committente e nessuna autonomia organizzativa: falso lavoro indipendente. Non è un fenomeno solo italiano. La «via di mezzo» tra lavoro dipendente e indipendente rilevata in molti paesi europei; 13 In Italia • collaborazioni coordinate e continuative (istituito Fondo Inps nel 1995 e poi successive modifiche legislative) • Legge 30/2003 istituzionalizza nuova forma di lavoro non subordinato, il contratto di lavoro a progetto: ▫ inserimento in uno specifico progetto o programma di lavoro, ▫ necessariamente a durata limitata e formale divieto di rinnovo (ma possibili progetti “successivi”) Riforma Fornero introduce norme più rigide per limitare gli usi impropri tra cui Non è possibile usare lavoro a progetto per attività ripetitive, di mera esecuzione e per le attività ordinarie dell’azienda committente Se non è identificato il progetto à contratto di lavoro subordinato (mentre in precedenza possibile prova della natura autonoma dell’attività svolta) se il collaboratore lavora come i dipendenti del committente à contratto di lavoro subordinato (prova contraria a carico del committente) 14 7 19/03/2014 • Norme di non facile interpretazione e applicazione perché complesso valutare il grado di subordinazione/autonomia • Nel pubblico impiego rimangono in vigore i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) • Con legge 30/2003 nessun effetto di contenimento degli usi impropri. • Impatto della riforma Fornero andrà valutato tra qualche anno (avvio 18 luglio 2012) Collaborazioni occasionali - Massimo 30 giorni nell’anno solare per ogni committente - Massimo 5000 euro nell’anno solare - Non necessario avere partita Iva 15 Lavoro e mercato 2013/2014 Fenomeno delle «false partite Iva»: ▫ hanno una partita Iva, ▫ lavorano per un solo committente, ▫ non hanno autonomia organizzativa. Riforma Fornero impone trasformazione in contratti di collaborazione e/o lavoro subordinato quando: - collaborazione > 8 mesi nell’anno solare; - compenso > 80% del reddito complessivo del titolare di partita Iva; - postazione fissa e strumenti di lavoro del committente. 8
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