Lavoro atipico

19/03/2014
Lavoro atipico
Alcune integrazioni/aggiornamenti ad uso
degli studenti frequentanti
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Le aree della flessibilità del lavoro
1.
2.
flessibilità numerica:
Flessibilità funzionale
Mercato interno del lavoro
Flessibilità dualistica (core e preriferia)
2
1
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I lavori non standard
Definizione per differenza: non presentano uno dei tratti del lavoro
standard:
•
subordinazione a una sola impresa/datore di lavoro;
•
contratto a tempo indeterminato;
•
impegno a tempo pieno;
•
protezione contro il rischio di perdere il lavoro
sono esclusi:
▫
▫
▫
i lavori pienamente indipendenti;
il subappalto nella forma della subfornitura;
i rapporti diversi solo per orario (part time);
In Italia esistono oltre 20 rapporti di lavoro diversi dall’impiego standard
che interessano quasi 2 lavoratori su 10.
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In Italia le principali forme di lavoro non
standard sono:
•
•
•
•
•
•
Contratti di lavoro a tempo determinato (tra cui stagionali)
Lavoro in somministrazione (interinale)
Lavoro a chiamata
Contratti a fini formativi (apprendistato)
Lavoro a domicilio
Telelavoro
A cui si aggiungono i contratti di lavoro a progetto: non
entrerebbero nell’insieme del lavoro non standard perché
non sono forme di lavoro subordinato ma parasubordinato ma sono forme atipiche
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Per le comparazioni tra paesi si usa fare riferimento genericamente
al lavoro temporaneo (fixed-term o non-permanent) che include
varie forme di contratti a termine:
▫ con e senza fini formativi,
▫ lavoro stagionale,
▫ “interinali” ovvero lavoro in somministrazione
▫ Lavoro a chiamata;
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Occupazione temporanea (sul totale dell'occupazione dipendente)
40.0
35.0
30.0
European Union (27 countries )
European Union (15 countries )
25.0
Belgium
Denmark
Germ any (until 1990 former territory of the FRG)
20.0
Spain
France
Italy
15.0
Netherlands
United Kingdom
10.0
5.0
0.0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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Una breve panoramica delle principali
forme contrattuali non standard nel
contesto italiano
Per lo studio del mercato del lavoro è importante sapere a grandi linee
come funzionano le diverse forme contrattuali
Per i dettagli normativi si rimanda al modulo del Prof. Alvino
Contratto di lavoro a tempo determinato
L’apposizione di un termine al contratto è consentita in presenza di ragioni di
carattere:
• tecnico (necessità di disporre di personale con qualifiche e specializzazioni
diverse da quelle normalmente possedute dall’organico dell’azienda);
• produttivo e organizzativo (esigenza di far fronte a situazioni o a richieste di
mercato al di sopra della media);
• sostitutivo.
Non è necessaria la giustificazione per contratti con durata < 12 mesi (novità
riforma Fornero), ma non è possibile prorogarli
Contratti a tempo determinato non possono superare il 6% del totale dei
lavoratori occupati nell’attività produttiva
Possibilità di proroga
Il contratto a termine può essere prorogato solo se ha una durata iniziale < 3
anni.
Proroga consentita una sola volta, a condizione che sia richiesta da ragioni
oggettive
Durata complessiva (incluse le proroghe) non può superare i 3 anni
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Replicazione dei contratti a tempo determinato
Intervallo minimo che deve intercorrere tra un contratto a termine e
quello successivo è di 60 giorni (durata fino a 6 mesi) e di 90 giorni
(durata superiore a 6 mesi).
àRiassunzione prima di tali termini implica trasformazione del
secondo contratto in contratto a tempo indeterminato.
Lavoro intermittente o Job on call o lavoro a chiamata
• Introdotto nel 2003, abrogato nel 2007 e poi re-introdotto nel 2008
• il lavoratore è a disposizione dell’impresa che può utilizzarlo anche
per pochi giorni od ore in un mese;
• Il lavoratore può essere o meno vincolato a rispondere alla
chiamata (nel primo caso percepisce un’ “indennità di disponibilità”)
• utilizzato soprattutto nell’alberghiero, dove va sostituendo i contratti
giornalieri.
Il lavoro in somministrazione (“interinale”)
• il lavoratore è assunto a termine da agenzia che lo invia in
missione presso un’impresa che lo utilizza come un proprio
dipendente:
▫ temporaneità del rapporto,
▫ dissociazione tra datore di lavoro e impresa utilizzatrice;
• introdotto in Italia nel 1997, con vincoli;
• successive modifiche e riforma del 2003 hanno reso la
normativa italiana una delle meno restrittive d’Europa.
• Garantisce ampi margini di flessibilità perché permette di replicare e
prorogare rapporti di lavoro a tempo determinato senza i vincoli che la
legge pone a questi ultimi
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La legge 30/2003
• abolito divieto di subappalto di manodopera;
• lavoro interinale diventa un caso di somministrazione di manodopera:
▫ tempo determinato → ex lavoro interinale,
▫ a tempo indeterminato → staff leasing limitato a una serie di attività
(assistenza inormatica, pulizie, consulenze HR ecc. servizi che di solito
in Italia vengono dati in subappalto);
• nasce un sistema privato di servizi per l’impiego.
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Un atipico tradizionale: il lavoro a domicilio
• retribuiti a pezzo e non a tempo;
• su scala mondiale molto diffuso;
• sfrutta l’enorme riserva di lavoro femminile;
• in Italia, in forte declino al Nord, in aumento al Sud e tra le donne immigrate.
Un fenomeno nuovo: il telelavoro
• è una nuova forma di lavoro a domicilio;
• ancora poco diffuso ma in crescita: dal 4% del 2000 al 7% del 2005 nell’Ue 27;
• ma sono lavoratori standard, inseriti nell’organizzazione aziendale per via
telematica, invece che fisica.
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Le collaborazioni (ora in parte sostituite da Lavoro a progetto)
• nel contratto d’opera l’oggetto è il risultato del lavoro svolto, raggiunto
senza vincolo di subordinazione verso il committente
Normalmente più di un committente MA
▫ unico committente → lavoro indipendente economicamente
dipendente;
▫ unico committente e nessuna autonomia organizzativa: falso lavoro
indipendente.
Non è un fenomeno solo italiano. La «via di mezzo» tra lavoro
dipendente e indipendente rilevata in molti paesi europei;
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In Italia
• collaborazioni coordinate e continuative (istituito Fondo Inps nel 1995 e poi
successive modifiche legislative)
• Legge 30/2003 istituzionalizza nuova forma di lavoro non subordinato, il
contratto di lavoro a progetto:
▫ inserimento in uno specifico progetto o programma di lavoro,
▫ necessariamente a durata limitata e formale divieto di rinnovo (ma
possibili progetti “successivi”)
Riforma Fornero introduce norme più rigide per limitare gli usi impropri tra cui
Non è possibile usare lavoro a progetto per attività ripetitive, di mera esecuzione e
per le attività ordinarie dell’azienda committente
Se non è identificato il progetto à contratto di lavoro subordinato (mentre in
precedenza possibile prova della natura autonoma dell’attività svolta)
se il collaboratore lavora come i dipendenti del committente à contratto di lavoro
subordinato (prova contraria a carico del committente)
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• Norme di non facile interpretazione e applicazione perché complesso
valutare il grado di subordinazione/autonomia
• Nel pubblico impiego rimangono in vigore i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa (Co.Co.Co)
• Con legge 30/2003 nessun effetto di contenimento degli usi impropri.
• Impatto della riforma Fornero andrà valutato tra qualche anno (avvio 18
luglio 2012)
Collaborazioni occasionali
- Massimo 30 giorni nell’anno solare per ogni committente
- Massimo 5000 euro nell’anno solare
- Non necessario avere partita Iva
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Lavoro e mercato 2013/2014
Fenomeno delle «false partite Iva»:
▫ hanno una partita Iva,
▫ lavorano per un solo committente,
▫ non hanno autonomia organizzativa.
Riforma Fornero impone trasformazione in contratti di
collaborazione e/o lavoro subordinato quando:
- collaborazione > 8 mesi nell’anno solare;
- compenso > 80% del reddito complessivo del titolare di partita
Iva;
- postazione fissa e strumenti di lavoro del committente.
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