CIRCOLARE SETTIMANALE CIRCOLARE SETTIMANALE NUMERO 13 DEL 4 APRILE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA Pagina 3 LE SCHEDE INFORMATIVE FABBRICATI GRUPPO "D" NON CENSITI: I COEFFICIENTI PER CALCOLARE L'IMU E LA TASI 2014 Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati i coefficienti moltiplicatori che consentiranno il calcolo della base imponibile IMU e TASI 2014 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Pagina 5 ISTANZA DI RIMBORSO IVA 1° TRIMESTRE 2014 CON IL NUOVO MODELLO IVA TR I contribuenti IVA che presentano un credito IVA relativo al 1° trimestre 2014 superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando, entro il prossimo 30 aprile, il modello IVA TR nella sua nuova versione approvata con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014. Pagina 8 LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE In questa scheda si riepiloga la disciplina delle operazioni intracomunitarie, in particolare per quanto riguarda la definizione di "operazione intracomunitaria", gli obblighi imposti in capo a cedente e acquirente, nonché il nuovo obbligo di iscrizione nell'archivio VIES, la cui richiesta, dallo scorso 26 marzo, può essere effettuata direttamente in via telematica. Pagina 13 AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE IMU IMMOBILI STRUMENTALI: LA DEDUZIONE IN UNICO A partire da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile in parte dal reddito d'impresa o professionale. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli aspetti pratici relativi a tale CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 novità ed alla corretta compilazione del modello UNICO 2014, in vista dell'avvicinarsi dell'adempimento dichiarativo. Pagina 17 PRASSI DELLA SETTIMANA LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico Pagina 23 SCADENZARIO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.04.2014 AL 22.04.2014 Pagina 25 Pag. 2 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, Ben ritrovati! Vediamo insieme le principali novità fiscali di questa settimana. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legge sul piano casa. Si tratta del D.L. n. 47 del 28.03.2014, che è entrato in vigore da sabato 29 marzo 2014. Tra le principali novità contenute nel decreto legge: la riduzione dell'aliquota della cedolare secca dal 15% al 10% per i contratti di locazione a canone concordato; resta in vigore il limite introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 per la detrazione sui mobili: il costo dei mobili non può superare quello dei lavori di ristrutturazione. Per il triennio 2014-2016, le famiglie che vivono nelle case popolari, titolari di contratti di locazione, fruiranno di una detrazione Irpef fino a 900 euro se il reddito non supera i 15.493,71 euro, oppure 450 se il reddito è compreso fra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Il decreto, inoltre, ha previsto la possibilità per l’inquilino di riscattare l’alloggio sociale dopo un periodo minimo di sette anni dalla stipula del contratto di locazione. Con la conversione in legge del D.L. n. 4/2014 nella Legge n. 50/2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2014), sono state introdotte novità importanti in tema di monitoraggio fiscale, sulle quali si attendono ora i chiarimenti ufficiali da parte delle Entrate. E' stata, in particolare, reintrodotta la soglia di 10.000 euro per l'esonero dall'obbligo di compilazione del modulo RW, ma con novità rispetto al passato: l'esonero riguarderà, a partire dal periodo d'imposta 2013, solo i depositi ed i conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell'anno non sia superiore a 10.000 euro. E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2014, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 con cui sono approvate le modifiche agli studi di settore relativi al periodo di imposta 2013. Il ministero ha individuato, in particolare, i seguenti ulteriori indicatori di coerenza economica: incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi; valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali; mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti; mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Inoltre, è stato “sterilizzato” l’indicatore relativo al “margine per addetto non dipendente”, che non fornirà quindi esiti di coerenza e non sarà presente in Gerico. Sono state anche aggiornate le analisi territoriali a seguito dell’istituzione di nuovi Comuni nel 2013. Pag. 3 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 Inoltre, la Commissione degli Esperti degli Studi di settore ha approvato i correttivi agli studi di settore per il periodo d'imposta 2013. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile il testo del decreto del ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 che aggiorna i parametri per la determinazione giudiziale dei compensi degli avvocati. I nuovi parametri si rendono applicabili nel caso di liquidazione delle spese in giudizio, oppure quando manca l'accordo tra cliente e legale o anche quando il compenso non è stato determinato in forma scritta. Per una causa di valore medio (15mila euro), si segnala un aumento medio delle parcelle del 130%, da 2.100 a 4.835 euro: è l'effetto dei rincari previsti un po' per tutte le fasi di giudizio, da quella di studio a quella decisionale, passando per quelle di introduzione e di trattazione. Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha pubblicato la Circolare n. 1/DF del 31 marzo 2014, con cui vengono forniti chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, a seguito del D.L. n. 55 del 3 aprile 2013. Dal prossimo 6 giugno 2014, infatti, la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione entrerà nel vivo. Il documento di prassi fornisce precisazioni sui termini di caricamento delle anagrafiche nell'Ipa (l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni), sulle comunicazioni da effettuare ai fornitori e sulla gestione delle anomalie. E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 51 del 14 febbraio 2014, con cui è stata data attuazione alla norma di cui all'art. 12 del D.L. n. 201/2011 in materia di riduzione delle commissioni per le transazioni con carte di pagamento. Il regolamento entrerà in vigore dal 29 luglio 2014. In particolare, viene stabilito che gli intermediari bancari e finanziari che sottoscrivono le convenzioni con gli esercenti devono distinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carta di pagamento, per circuito di riferimento e per eventuali specifiche caratteristiche funzionali (es.: carta aziendale, carta chip, circuiti e-commerce). L'importo delle commissioni deve essere, inoltre, proporzionato alle economie di scala collegate ai volumi delle transazioni di importo inferiori ai 30 euro. Il regolamento adottato assume importanza anche alla luce del fatto che dal 30 giugno 2014 scatterà l'obbligo di accettare pagamenti effettuati con carta di debito da parte dei soggetti privati che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali. La legge di conversione del D.L. salva-Roma ter, in fase di approvazione alla Camera, contiene ora la proroga al 31 maggio della sanatoria delle cartelle di pagamento. Un augurio di buon lavoro dalla Redazione Pag. 4 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Fabbricati gruppo "D" non censiti: i coefficienti per calcolare l'IMU e la TASI 2014 L’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/1992 prevede che la base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In virtù della disposizione di cui sopra, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014, sono stati aggiornati tali coefficienti moltiplicatori, che consentiranno il calcolo non solo della base imponibile ai fini IMU per il 2014, ma da quest'anno anche della base imponibile ai fini della TASI, il nuovo tributo per i servizi indivisibili. Si ricorda a tal proposito che la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013, art. 1, comma 639) ha istituito dal 2014 la nuova imposta unica comunale, IUC, che racchiude tre imposte: l'IMU, per la componente patrimoniale; la TASI (tassa sui servizi indivisibili), per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune; la TARI (tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La base imponibile della TASI è la stessa di quella IMU, come stabilito dall'art. 1, comma 675, della Legge di Stabilità 2014. I COEFFICIENTI PER I FABBRICATI GRUPPO “D” NON ISCRITTI A CATASTO La base imponibile dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D” non iscritti in Catasto e, quindi, senza rendita certa, interamente NORMATIVA DI RIFERIMENTO (Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992) posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, viene determinata ogni anno, fino all’attribuzione della rendita da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti approvati annualmente con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. D/1 D/2 GRUPPO CATASTALE “D” D/3 D/4 D/5 Opifici Alberghi e pensioni (con fine di lucro) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) Pag. 5 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. Come ogni anno, anche quest’anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto del 19.02.2014, pubblicato sulla Gazzetta IL DECRETO M.E.F. DEL 19.02.2014 ufficiale n. 45 del 24.02.2014, ha aggiornato i coefficienti moltiplicatori che consentiranno di calcolare il valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992, utile sia per determinare la base imponibile dell’IMU dovuta per il 2014, che per determinare la base imponibile della TASI 2014. I COEFFICIENTI AGGIORNATI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IMU e TASI Anno 2014 1,01 Anno 2013 1,02 Anno 2012 1,04 Anno 2011 1,08 Anno 2010 1,10 Anno 2009 1,11 Anno 2008 1,15 Anno 2007 1,19 Anno 2006 1,22 Anno 2005 1,26 Anno 2004 1,33 Anno 2003 1,38 Anno 2002 1,43 Anno 2001 1,46 Anno 2000 1,51 Anno 1999 1,53 Anno 1998 1,55 Anno 1997 1,59 Anno 1996 1,64 Anno 1995 1,69 Anno 1994 1,74 Anno 1993 1,78 Anno 1992 1,80 Anno 1991 1,83 Anno 1990 1,92 Anno 1989 2,01 Anno 1988 2,09 Anno 1987 2,27 Anno 1986 2,44 2,62 Anno 1984 2,79 Anno 1983 2,96 Anno 1985 Anno 1982 e preced. Valore del fabbricato come risultante dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare (o, se successiva, alla data di acquisizione), al lordo delle quote di ammortamento x 3,14 Coefficiente La determinazione del valore calcolato sulla base delle scritture SUPERAMENTO DEL contabili come sopra non si applica ai fabbricati per i quali sia stata MECCANISMO DEI richiesta la c.d. “procedura DOCFA”, di cui al regolamento adottato FABBRICATI A VALORE CONTABILE IN CASO DI PROCEDURA DOCFA con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. La procedura DOCFA (DOcumenti Catasto FAbbricati) è una procedura informatica di aggiornamento degli archivi catastali e per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici erariali del modello Pag. 6 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana". In base a tale procedura automatica, il contribuente può avanzare una proposta di classamento e di rendita; il valore indicato potrà così essere utilizzato ai fini dell’imposta sugli immobili fino a quando non verrà attribuita la rendita definitiva. In particolare, in caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura “DOCFA” e, quindi, possono determinare il valore del fabbricato sulla base della “rendita proposta”, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall’ufficio entro un anno dalla presentazione. Pertanto: TIPOLOGIA FABBRICATO ISCRITTO IN CATASTO CLASSIFICCABILE CAT "D", NON ISCRITTO IN CATASTO, POSSEDUTO DA UN'IMPRESA E DISTINTAMENTE CONTABILIZZATO NON ISCRITTO IN CATASTO E PER IL QUALE E' STATA ATTIVATA LA PROCEDURA "DOCFA" BASE IMPONIBILE IMU E TASI VALORE CATASTALE (rendita rivalutata per moltiplicatore) VALORE CONTABILE (costi di bilancio per coefficiente stabilito dal Decreto MEF) RENDITA "PROPOSTA" Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 7 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Istanza di rimborso IVA 1° trimestre 2014 con il nuovo modello IVA TR I contribuenti IVA che presentano un credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti possono richiederne il rimborso o la compensazione presentando un’apposita istanza con il modello IVA TR entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Di conseguenza, l'istanza per il 1° trimestre 2014 deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile 2014. Il modello da utilizzare a partire da tale istanza è il nuovo modello IVA TR approvato con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.03.2014, il quale riporta le seguenti novità: il restyling del Frontespizio, con l'accorpamento in un unico quadro dei precedenti quadri riservati alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche; l'introduzione di appositi righi per l'indicazione delle operazioni soggette all'aliquota IVA del 22%, aliquota in vigore dal 1° ottobre 2013; l'inserimento, nelle istruzioni al modello, dell'importante precisazione che, ai fini della verifica delle operazioni non imponibili, si deve tenere conto anche delle operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità e per le quali è stata emessa fattura, come previsto dal 1° gennaio 2013. IL NUOVO MODELLO IVA TR E LA SCADENZA DEL 30.04.2014 Con il Provvedimento 26.03.2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo mod. IVA TR (con le relative istruzioni) per la richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale. La predisposizione di un nuovo modello, che sostituisce la precedente versione approvata con Provvedimento del 20.03.2012, è stata resa necessaria per poter adeguare la struttura ed il contenuto del modello IVA TR alle modifiche recentemente introdotte nella disciplina Iva. IL NUOVO MODELLO IVA TR In particolare: sono stati introdotti appositi righi (TA11 e TB11) per l'indicazione delle operazioni soggette all'aliquota IVA del 22%, aliquota in vigore dal 1° ottobre 2013; nelle istruzioni, è stata inserita la precisazione che, ai fini della verifica delle operazioni non imponibili, si deve tenere conto anche delle operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità e per le quali è stata emessa fattura, come previsto dal 1° gennaio 2013. Da tale data, infatti, ad opera della Legge di Stabilità 2013 (articolo 1, comma 325, lettera Pag. 8 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 c), Legge n. 212/2012, che ha modificato l'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972), le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) non soggette ad IVA in Italia per mancanza del requisito della territorialità (artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72) concorrono alla formazione del volume d'affari IVA, pur essendo operazioni fuori campo di applicazione del tributo. Per tali operazioni, inoltre, sempre la Legge di Stabilità 2014 (all'art. 1, comma 325, lett. d), che ha modificato l'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 introducendo il nuovo comma 6bis), ha previsto l’obbligo di emissione della fattura, senza indicazione dell’ammontare dell'IVA ma con l’indicazione della causa per la quale la stessa viene emessa. Inoltre, il Frontespizio è stato alleggerito accorpando in un unico quadro i precedenti quadri riservati alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche. Il nuovo modello è utilizzabile a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre 2014, da presentare entro il prossimo 30 aprile. Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo d’imposta, un credito IVA > a € 2.582,28 e che rispettano determinati requisiti. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA TR In base a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, infatti, tali soggetti possono, in tutto o in parte: richiedere il rimborso del credito Iva; ovvero, portarlo in compensazione nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi. Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione unicamente dai contribuenti che, nel singolo trimestre, risultino in possesso di almeno uno dei requisiti indicati dall’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta, in particolare, dei: contribuenti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media1 (aumentata del 10%) inferiore REQUISITI all’aliquota media sugli acquisti e importazioni (lett. a); contribuenti che effettuano operazioni non imponibili2, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (lett. b); contribuenti che effettuano acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l’imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (ad 1 2 Nella determinazione dell’aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del “reverse charge”, che, ai fini in esame, si considerano imponibili con “aliquota zero”. Di cui agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972. Pag. 9 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 eccezione dell’acquisizione in leasing del bene); contribuenti che effettuano operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. n. 633/72, ovvero: lavorazioni relative a beni mobili materiali; trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall’UE; purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (lett. d). soggetti non residenti (lett. e): identificatisi direttamente in Italia; con rappresentante fiscale in Italia. Per il rimborso, è necessaria la prestazione delle apposite garanzie previste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale. Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare apposita istanza con il modello IVA TR, che deve essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. MODALITA’ DI RICHIESTA DEL RIMBORSO/ COMPENSAZIONE INFRANNUALE Di conseguenza, quest'anno le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti: il 30.04.2014, per il 1° trimestre 2014; il 31.07.2014, per il 2° trimestre 2014; il 31.10.2014, per il 3° trimestre 2014. Quindi, il termine per presentare la richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al 1° trimestre 2014 scade il prossimo 30 aprile 2014 e, come detto, per essa deve essere già utilizzato il nuovo modello IVA TR approvato con il Provvedimento del 26.03.2014. Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si devono CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE utilizzare i seguenti codici-tributo: 6036, per il 1° trimestre 2014; 6037, per il 2° trimestre 2014; 6038, per il 3° trimestre 2014. Come noto, i contribuenti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi (studi professionali, società di servizi,…) possono optare per la liquidazione periodica mensile posticipata ai sensi dell’art. 1, comma 3, del CONTRIBUENTI MENSILI CON CONTABILITA’ PRESSO TERZI D.P.R. n. 100/1998, assumendo cioè a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel 2° mese precedente. Tali contribuenti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio 2011, per determinare il credito Iva rimborsabile relativo ad un determinato trimestre, devono fare “riferimento alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate Pag. 10 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 nel trimestre stesso e l’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo”. Ad esempio, per il primo trimestre 2014, le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, e non quelle di dicembre 2013, gennaio 2014 e febbraio 2014 (considerate per le liquidazioni di gennaio, febbraio e marzo 2014). Lo stesso riferimento vale per la verifica della sussistenza dei presupposti individuati dall’art. 30, D.P.R. n. 633/1972. In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la compensazione del credito IVA annuale o trimestrale sono le seguenti: i crediti IVA > € 5.000, possono essere compensati solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione: della dichiarazione annuale; dell’istanza di rimborso infrannuale; dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate; i crediti IVA ≤ € 5.000, possono essere compensati liberamente, senza o attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza infrannuale da cui il credito emerge. Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, se il credito IVA trimestrale compensabile è superiore a € 15.000 non vi è l'obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza trimestrale, non previsto nel IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA modello IVA TR. Si precisa che il “tetto” di € 5.000 (come era stato chiarito nella Circolare n. 1/E/2010 in merito al precedente limite di € 10.000) è riferito all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia due distinti plafond cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. Nel corso del periodo d’imposta, in ogni caso, non è possibile compensare nel modello F24 un ammontare complessivo di credito Iva (trimestrale e annuale insieme) superiore a: € 700.000 (limite così innalzato da € 516.456,90 ad opera dell'art. 9 del D.L. n. 35/2013); € 1.000.000,00 nel caso di subappaltatori edili con volume d’affari dell’anno precedente derivante per almeno l’80% da prestazione di servizi resi in subappalto con applicazione del meccanismo del “reverse charge”. DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI RUOLI SCADUTI DI IMPORTO € 1.500 I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di € 5.000 per la compensazione "orizzontale", anche del divieto di compensazione orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali (compresi quelli IVA, quindi) e relativi accessori (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) in Pag. 11 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti e non pagati (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010). In base a quanto stabilito dal D.M. 10.02.2011, i pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori in compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati mediante modello F24 - Accise indicando la Provincia di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico ed il codice tributo "RUOL". Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 12 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 INFORMAZIONE FISCALE Ai Sig.ri Clienti Loro Sedi OGGETTO: Le operazioni intracomunitarie Quando le transazioni sui beni sono effettuate tra Stati Comunitari, si considerano come “operazioni intracomunitarie” e godono di uno speciale regime (disciplinato in Italia dal D. L. n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993). In questa scheda si riepiloga la disciplina delle operazioni intracomunitarie, in particolare per quanto riguarda la definizione di "operazione intracomunitaria", gli obblighi imposti in capo a cedente e acquirente, nonché il nuovo obbligo di iscrizione nell'archivio VIES, la cui richiesta, dallo scorso 26 marzo, può essere effettuata direttamente in via telematica. LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Sono considerate intracomunitarie le operazioni che hanno i seguenti requisiti: riguardano la cessione o l'acquisto di beni mobili. Dal 1° gennaio 2010, infatti, le prestazioni di servizi seguono il principio generale della territorialità (art. 7 D.p.R. 633/72); REQUISITI si effettua un trasferimento oneroso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento; il trasferimento è fisico, da un territorio ad un altro (sempre entrambi appartenenti all'Unione Europea); gli operatori sono soggetti passivi Iva, con partita Iva attribuita da due stati diversi dell'Unione Europea. La mancanza di uno dei requisiti sopra elencati comporta che l'operazione non può considerarsi intracomunitaria. La disciplina delle operazioni intracomunitarie armonizza la disciplina Iva dei diversi paesi membri dell'UE, e segue un unico principio di tassazione: la tassazione avviene nel Paese di destinazione dell'operazione. Per assicurare la correttezza di questo principio, la legge impone l'osservanza di alcune precise regole, distinte a seconda che si tratta di: IL PRINCIPIO DI TASSAZIONE NEL PAESE DI DESTINAZIONE cessioni intracomunitarie; acquisti intracomunitari. Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie, esse sono non imponibili nello stato del venditore (colui che cede il bene). A livello pratico ciò comporta che il cedente dovrà: acquisire la partita Iva estera del cliente, in quanto ha l'obbligo di inserirla in fattura; non addebitare l'Iva in fattura; riportare in fattura la dicitura specifica "Non imponibile ai sensi dell'art. 41 Pag. 13 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 del D.l. 331/1993". Per quanto riguarda, invece, gli acquisti intracomunitari, essi sono assoggettati all'Iva nello stato dell'acquirente. Questo comporta che l'acquirente dovrà (art. 46 comma 1 d.l. 331/1993): comunicare al fornitore la propria partita Iva preceduta da "IT"; numerare la fattura ricevuta dal fornitore senza addebito Iva; integrare la fattura indicando il controvalore in euro dell'Iva calcolata secondo l'aliquota o dei beni, o l'eventuale norma di esenzione/non imponibilità; annotare distintamente la fattura nel registro delle fatture emesse. Questo comporta che in sede di liquidazione l'Iva viene computata a debito. Poiché si tratta di un acquisto per cui è possibile detrarre l'Iva, l'acquirente potrà esercitare tale diritto annotando la fattura integrata nel registro degli acquisti. Dal 1° marzo 2011 ai fini dell'effettuazione delle operazioni intracomunitarie è diventato necessario, per i soggetti passivi Iva, l'inserimento nel sistema VIES (Vat information exchange system): l'archivio delle posizioni Iva autorizzate agli scambi intraUe. A tal proposito, occorre segnalare che, dal 26 marzo 2014, è attivo il nuovo servizio on line dell'Agenzia delle Entrate che consente ai soggetti già titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell’archivio VIES. Prima, tali contribuenti, per essere iscritti nell’archivio Vies, dovevano necessariamente presentare l’apposita istanza all’ufficio a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec). Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia effettua le analisi propedeutiche all’inserimento della posizione nel Vies e, se il riscontro è positivo, concede l'autorizzazione. Qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale l’ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini Iva emana un provvedimento di diniego. Infine, nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio Vies sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà. Attraverso i seguenti siti internet è possibile verificare se un soggetto è iscritto o meno nell'archivio: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm; http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. STATO ELENCO AGGIORNATO DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA CON O SENZA € SIGLA N. CARATTERI EVENTUALI TERRITORI CODICE IVA ESCLUSI 1 Austria € AT 9 2 Belgio € BE 10 3 Bulgaria --- BG 9 o 10 4 Cipro € CY 9 Escluso zona turca Pag. 14 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 Incluso Akrotiri e Dhekelia 5 Croazia --- HR 11 6 Danimarca --- DK 8 7 Estonia € EE 9 8 Finlandia € FI 8 Francia FR Escluso dipartimenti 9 € Principato 11 di Incluso Principato Monaco 10 Germania d'oltremare di Monaco € DE 9 Escluso isole del 11 Gran Bretagna --- GB 5 o 9 o 12 Canale Incluso Isola di Man 12 13 Grecia Irlanda € € EL 9 Escluso Monte Athos IE 8 Escluso Livigno, 14 Italia € IT 11 Campione d'Italia e acque nazionali lago di Lugano 15 Lettonia --- LV 9 o 11 16 Lituania --- LT 9 o 12 17 Lussemburgo € LU 8 18 Malta € MT 8 19 Olanda € NL 12 20 Polonia --- PL 10 21 Portogallo € PT 9 22 Repubblica Ceca --- CZ 8 o 9 o 10 € SK 9 o 10 23 Repubblica Slovacca 24 Romania --- RO 10 25 Slovenia € SI 8 26 Spagna € ES 9 Escluso Melilla Ceuta, e isole Pag. 15 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 Canarie 27 Svezia --- SE 12 28 Ungheria --- HU 8 Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti Pag. 16 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 SAPERE PER FARE IMU IMMOBILI STRUMENTALI: LA DEDUZIONE IN UNICO INTRODUZIONE A partire da UNICO 2014 (periodo d'imposta 2013), l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile in parte dal reddito d'impresa o professionale. A stabilirlo è stata la Legge di Stabilità 2014, la quale ha previsto che per il periodo d'imposta 2013 sia deducibile una quota pari al 30%, mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 (UNICO 2015) la quota deducibile dell'IMU sarà pari al 20% a regime. Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, rispondiamo ad alcune domande inerenti gli aspetti pratici relativi a tale novità e alla corretta compilazione del modello UNICO 2014, in vista dell'avvicinarsi dell'adempimento dichiarativo. INDICE DELLE DOMANDE 1. L'Imu pagata sugli immobili strumentali dalle imprese è deducibile? 2. Quali sono i soggetti passivi interessati dalla deduzione Imu dal reddito? 3. Quali soggetti non possono dedurre l'Imu dal reddito? 4. Come va imputata la deduzione? 5. Cosa si intende per beni immobili strumentali ai fini della deducibilità dell'Imu? 6. Qual è l'effetto della deduzione Imu sulla dichiarazione Unico? 7. Come si indica in dichiarazione la quota Imu deducibile? Pag. 17 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 DOMANDE E RISPOSTE D.1 L'IMU PAGATA SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALLE IMPRESE È DEDUCIBILE? R.1 Fino al periodo d'imposta 2012 (UNICO 2013), l'IMU pagata sugli immobili strumentali da imprese e professionisti non era deducibile dal reddito d'impresa o professionale. Poi, la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), all'art. 1, commi 715 e 716, ha previsto che l'IMU pagata sugli immobili strumentali sia ora deducibile dal reddito d'impresa e professionale nella misura del: 30% per il periodo d'imposta 2013 (UNICO 2014); 20% a regime a partire dal periodo d'imposta 2014 (quindi, da UNICO 2015). Si precisa che la deduzione si applica sul reddito d'impresa o sul reddito di lavoro autonomo, ma non direttamente sul reddito complessivo (quadro RN), che include anche altri redditi, quali i redditi fondiari, i redditi diversi, i redditi di capitale, i redditi di lavoro dipendente, ecc. Sul reddito complessivo si ha solo l'effetto indiretto dovuto all'abbattimento del reddito d'impresa o professionale. L'imposta resta, invece, indeducibile ai fini IRAP. D.2 QUALI SONO I SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI DALLA DEDUZIONE IMU DAL REDDITO? R.2 La deduzione dell'IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa o di reddito derivante dall'esercizio di arte o professione, pertanto: le società e gli enti commerciali residenti (es. Spa; Srl, Sapa); gli enti non commerciali, con riguardo all'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata; le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l'IMU sui beni relativi all'attività commerciale esercitata); le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; i professionisti e gli studi professionali; le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata. D.3 QUALI SOGGETTI NON POSSONO DEDURRE L'IMU DAL REDDITO? R.3 Non possono portare l'IMU in deduzione dal reddito i seguenti soggetti: i soggetti che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo; i soggetti che non hanno beni immobili strumentali nel proprio attivo patrimoniale. Pag. 18 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 D.4 COME VA IMPUTATA LA DEDUZIONE? R.4 La Legge di Stabilità 2014, nel prevedere la possibilità di dedurre una quota dell'IMU pagata relativamente agli immobili strumentali, non ha anche specificato il criterio di imputazione di tale deduzione. Si ritiene applicabile, tuttavia, quanto previsto dall'art. 99, comma 1, secondo periodo del TUIR per la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi, e cioè il criterio di cassa. Non assume, quindi, rilevanza l'anno di competenza dell'IMU, bensì l'anno di pagamento dell'imposta. E' da dire, comunque, che generalmente i versamenti dell'IMU sono effettuati nel corso del periodo d'imposta che risulta essere di competenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi (ad esempio: acconto e saldo IMU per il 2013 generalmente sono stati pagati nel 2013 e, quindi, non ci sono dubbi sul fatto che la deduzione trova spazio in UNICO 2014). D.5 COSA SI INTENDE PER BENI IMMOBILI STRUMENTALI AI FINI DELLA DEDUCIBILITÀ DELL'IMU? R.5 Per poter portare in deduzione l'IMU dal reddito d'impresa o professionale è necessario che essa sia relativa agli immobili strumentali. Assume, pertanto, rilevanza a tal fine il requisito della "strumentalità" del bene immobile. Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir: gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi); gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione; si tratta degli immobili diversi da quelli abitativi ed appartenenti ai seguenti gruppi di categorie catastali: gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate); gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori); gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito), gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria). Si precisa che, per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede (art. 65 del TUIR) la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria). Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini Pag. 19 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione. Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell'immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene. La deducibilità dell'IMU non vale, invece, per gli immobili destinati alla vendita (i c.d. "beni merce", per i quali, comunque, l'IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013), né per gli "immobili patrimonio", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Sono, inoltre, escluse dalla deduzione le aree fabbricabili. D.6 QUAL È L'EFFETTO DELLA DEDUZIONE IMU SULLA DICHIARAZIONE UNICO? R.6 In dichiarazione, la deduzione della quota dell'IMU sugli immobili strumentali implica l'applicazione: di una variazione in aumento pari alla quota non deducibile (70% per il 2013); di una variazione in diminuzione pari alla quota deducibile (30% per il 2013). D.7 COME SI INDICA IN DICHIARAZIONE LA QUOTA IMU DEDUCIBILE? R.7 Per i professionisti, la deduzione comporta la compilazione del rigo RE19 del modello UNICO PF 2014 ("altre spese documentate"), colonna 3 "IMU fabbricati", dove va indicato, appunto, per il periodo d'imposta 2013, il 30% dell'IMU pagata sui fabbricati strumentali. Il dato va inserito anche in colonna 4 insieme a tutte le altre spese non documentate. Le imprese individuali, invece, dovranno indicare il 30% di tale IMU: se in contabilità ordinaria, al Rigo RF55 tra le "altre variazioni in diminuzione", con il codice 38: 30% dell'IMU sui fabbricati strumentali 38 Pag. 20 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 se in contabilità semplificata, tra gli altri componenti negativi di reddito di cui al rigo RG22, da indicare nella colonna 6. L'importo dell'IMU sui fabbricati strumentali va indicata separatamente anche nella colonna 5: Con riguardo all'UNICO SC 2014, il 30% dell'IMU pagata nel periodo d'imposta in relazione agli immobili strumentali va indicato nel rigo RF55, con il codice "38": 30% dell'IMU sui fabbricati strumentali 38 Con riferimento, infine, all'UNICO SP 2014, il 30% dell'IMU pagata nel periodo d'imposta in relazione agli immobili strumentali va indicato: con riferimento al reddito di lavoro autonomo (associazione tra professionisti), nel rigo RE19, colonna 4 e colonna 3: con riferimento al reddito d'impresa (società di persone), se in contabilità ordinaria, nel rigo RF55, con il codice "38": 30% dell'IMU sui fabbricati strumentali 38 Pag. 21 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 ovvero, se in contabilità semplificata, nel rigo RG22, colonna 7 e colonna 6: Pag. 22 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 PRASSI DELLA SETTIMANA LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana. LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione n. 34/E del 28 Marzo 2014 L'Agenzia istituisce un codice ente ("JAE”) ed un codice tributo (“JAET”), per il pagamento delle sanzioni inflitte dalla Regione Sicilia in caso di violazioni in materia fitosanitaria. Risoluzione n. 35/E del 3 Aprile 2014 L'Agenzia istituisce il codice tributo "8120" per consentire il versamento, tramite il modello F24 allegato alla comunicazione di cessazione d’ufficio della partita Iva o i modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” e “F24 Enti pubblici”, della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività. Risoluzione n. 36/E del 3 Aprile 2014 L'Agenzia istituisce la causale contributo "EBMC”, che consente il versamento, mediante modello F24, dei contributi in favore dell’Ente bilaterale metalmeccanici, in breve Ebm. I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Comunicato stampa del 31 Marzo 2014 L'Agenzia informa che ora tutti i contribuenti titolari di immobili, attraverso la registrazione ai canali telematici Entratel e Fisconline e accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate, possono consultare gratuitamente i dati relativi a tali immobili e la rendita, oltre che vedere la planimetria della propria casa o la mappa dei terreni, senza doversi più recare presso l’ufficio provinciale – Territorio competente. La consultazione è valida per gli Pag. 23 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 immobili presenti sul territorio nazionale, con l’eccezione delle province di Trento e Bolzano e delle zone in cui vige il sistema tavolare. Questo nuovo servizio, realizzato a seguito del provvedimento dello scorso 4 marzo, estende una funzione già attiva sul sito delle Entrate, ma finora limitata ai dati catastali più essenziali. Comunicato stampa del 3 Aprile 2014 L'Agenzia rende noto che la Commissione degli esperti degli studi di settore ha approvato i correttivi anticrisi agli studi di settore per il periodo d'imposta 2013 (da allegare a UNICO 2014). I correttivi ricalcano sostanzialmente quelli previsti per il periodo di imposta 2012 e si distinguono nelle seguenti all’analisi quattro di categorie: normalità interventi economica; relativi correttivi specifici per la crisi; correttivi congiunturali di settore; correttivi congiunturali individuali. Pag. 24 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 SCADENZARIO LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 07.04.2014 AL 22.04.2014 Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000) avvalendosi dell’assistenza fiscale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati contabili relativi alle operazioni effettuate nel 1° trimestre 2014. Giovedì 10 Aprile 2014 Per i soggetti passivi IVA che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. Giovedì 10 Aprile 2014 Per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in contanti, scade il termine per la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000. Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva. Giovedì 10 Aprile 2014 Per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, Pag. 25 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 unità da diporto e aeromobili, che effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa). Martedì 15 Aprile 2014 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti contraenti Martedì 15 Aprile 2014 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese solare precedente dai soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati Martedì 15 Aprile 2014 Termine per annotare, anche con unica registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per la presentazione della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le quali le operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva sono confluite nella liquidazione con scadenza 16 aprile. Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente Pag. 26 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di collaborazione a progetto corrisposti nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su rendite derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposte nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese di marzo per i contribuenti IVA mensili di marzo per i contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98 Mercoledì 16 Aprile 2014 Termine per il intrattenimenti versamento relativi alle dell'imposta attività svolte sugli con carattere di continuità nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente Mercoledì 16 Aprile 2014 Per i contribuenti Iva che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva 2013 con versamento della 1a rata entro il 17.03.2014, termine per il versamento della 2a rata del saldo Iva 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con maggiorazione degli interessi dello 0,33% Mercoledì 16 Aprile 2014 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 17.03.2014 (ravvedimento operoso breve) Mercoledì 16 Aprile 2014 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Marzo 2014) da parte degli intermediari finanziari e dei Pag. 27 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di intermediari né di notai. Martedì 22 Aprile 2014 Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta da parte degli operatori extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici (c.d. servizi di e-commerce) nei confronti di committenti comunitari non soggetti passivi d’imposta Martedì 22 Aprile 2014 Per i soggetti passivi IVA che NON effettuano la liquidazione mensile dell'IVA, scade il termine per la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 (c.d. "spesometro"). Per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute nel 2013 per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a € 3.600,00 al lordo dell'Iva. Martedì 22 Aprile 2014 Per gli esercenti commercio al minuto e attività assimilate e agenzie di viaggio e turismo, che NON effettuano la liquidazione mensile dell'IVA e presso i quali sono effettuati acquisti di beni in contanti, scade il termine per la comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2013 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000. Con riguardo alle operazioni relative al 2013 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro 3.600,00 al lordo dell'Iva. Pag. 28 CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 4 APRILE 2014 Martedì 22 Aprile 2014 Per le società che esercitano attività di leasing finanziario e operativo, nonché operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che NON effettuano la liquidazione mensile ai fini IVA, scade il termine per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati anagrafici dei clienti, compreso il codice fiscale, con i quali hanno stipulato contratti in essere con riferimento al bene e ai corrispettivi percepiti nell'anno 2013 (In assenza di dati da trasmettere per l'anno, le società devono comunque effettuare una comunicazione negativa). Pag. 29
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