Rassegna24 - Comune di Sabaudia

ANNO 00 NUMERO 24
dal 30 ottobre al 5 novembre 2014
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
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Il Segretario Generale
Il Responsabile di Progetto
Avv. Francesco Zeoli
Dr.ssa Paola Martullo
INDICE
Aggiornamenti normativi
-D.M.E.F. 21 ottobre 2014 -Procedura per l'affidamento all'agente della
competente dell' attivita' di notifica- pagg 3 e 4
riscossione territorialmente
- Determinazione 31 ottobre 2014 – G15413 –Approvazione avviso pubblico finalizzato a sostenere
interventi di restauro del patrimonio librario antico conservato presso le biblioteche dell'Organizzazione
Bibliotecaria Regionale.- pag. 5
Informative- pagg. 6/17
1. DPCM 28 .10.2014 – Comuni beneficiari dell’esclusione da patto di stabilità interno e importo delle
opere da escludere
2. D.M.I.S.E. 16.10.2014 –Modalità di erogazione da parte del G.S.E. delle tariffe incentivanti per
energia elettrica da fotovoltaico
3. Comunicato Min.Int. 27.10.2014 – Consultazione pubblica per la stesura della dichiarazione dei diritti
di Internet
4. Nota Presidente ANAC e Garante Privacy 30.10.2014 –Criticità di applicazione del d.lgs. n. 33/2013
5. Comunicato ANAC 3 .11.2014 – Verifiche su adempimenti trasparenza enti ( inclusi i Comuni)
6. Comunicato Min Pubblica Istruz.- Piano strategico per la disciplina dei servizi turistici
7. Decreto Min Affari Esteri –Regolamento per la concessione di premi e contributi per divulgare il
libro italiano
8. Circolare Min .Giustizia- 28.10.2014 –Adempimenti di cancelleria a seguito delle novità normative ex
d.lgs. n. 179/2012 e d.l. n. 90/2014
9. Avviso Min Lavoro - 30.10.2014 - Utilizzo LSU
10 INAIL- Comunicato 3.11.2014 - Incidente lavoratore nel percorso casa ufficio
11. TARI 2014- Interrogazione parlamentare 30.10.2014
12 Comunicato Min Int. 4.11.2015 – rimborso minor gettito IMU per agevolazioni concesse ai Comuni
13. Circolare Min. infrastr.Trasp 28.10.2014 - Intestazione temporanea di veicoli
Informative esterne – pag. 18
Aggiornamenti giurisprudenziali – pagg. 20-28
Pareri – pag. 29
Stato attuale uffici giudici di pace – pag. 30-31
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AGGIORNAMENTI NORMATIVI
1.DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 OTTOBRE 2014
Modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della
riscossione territorialmente
competente dell' attivita' di notifica. In GU n.252 del 29.10.2014 –Sintesi
Il decreto in” rubrica”regolamenta le modalità di trasmissione elettronica per l’effettuazione di
notifiche in materia fiscale tra l’autorità richiedente di uno stato membro e le autorità interpellate
di altro stato membro , per farle pervenire al destinatario residente in uno stato membro
differente da quello che è in possesso della documentazione fiscale
I servizi che effettuano l’attività di collaborazione per le notifiche ai diretti interessati di altri stati
membro interpellanti ,sono detti “servizi di collegamento” .In Italia il servizio di collegamento è
individuato nella struttura
presso
il Dipartimento delle finanze ,Direzione Legislazione
tributaria e federalismo fiscale competente allo scambio di informazioni in materia di tributi
locali.( art. 1)
I servizi di collegamento sono addetti a comunicare agli altri stati membro richiedenti ,tutte le
informazioni utili e disponibili nei periodi di imposta dal 1 gennaio 2014 relative ai residenti degli
stati membro.
Le richieste di notifiche amministrative da uno Stato membro all’altro , sono rese su domanda
dell’autorità richiedente ; in seguito alla richiesta , i servizi di collegamento notificano al
destinatario tutti gli atti e le decisioni dell’autorità amministrativa prodotti dallo stato membro in
cu ha sede l’autorità competente e informano tempestivamente l’autorità richiedente sul seguito
dato alla domanda di notifica .Le notifiche in Italia sono effettuate da Equitalia.
L'autorita' richiedente di uno Stato membro puo' chiedere l'assistenza per la notifica solo:
a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che
disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta' sproporzionate.( art.2)
A seguito della richiesta , il “servizio di collegamento” trasmette tramite p.e.c. al destinatario , la
richiesta di notifica pervenuta e l’originale o copia certificata di documenti da notificare .
Se il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere la documentazione fiscale che lo
riguarda in una lingua diversa tra quelle ufficiali utilizzate nell'Unione europea, lo stesso deve
farne richiesta, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della
riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo.
Richiesta di documentazione fiscale all’Italia da altro stato membro dove risiede il soggetto cui
si riferisce la documentazione fiscale ( art.3)
Se la richiesta di notifica sia stata effettuata allo Stato italiano :
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a)la richiesta è effettuata al Dip.to delle Finanze da parte di un’ autorità competente di
altro stato membro per l’effettuazione della notifica in Italia
b)pervenuta la documentazione , il Dip.to delle Finanze trasmette telematicamente
all’agente della riscossione territorialmente competente:
1)la richiesta di notifica pervenuta;
2)l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare;
3) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti
normativi in base ai quali viene effettuata l'attivita' di notifica e le informazioni sulla procedura da
attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarita';
4) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui
confronti essa e' stata richiesta.
L'agente della riscossione territorialmente competente da' corso alla notifica entro sei mesi dalla
data in cui ha ricevuto la documentazione (art.4)
Richiesta proveniente dagli enti locali per l’effettuazione di notifiche a cittadino dell’UE
I Comuni, le Province e le Regioni, inviano in via telematica al servizio di collegamento – Dip.to
Finanze , la richiesta di notifica a cui deve essere allegata l'originale o la copia certificata di
ciascun documento da notificare.
Il “servizio di collegamento” esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra
unitamente ai documenti di cui e' richiesta la notifica all'autorita' adita dell'altro Stato membro.
Se una richiesta non puo' essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta
raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal
responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto servizio di
collegamento. ( art.5)
Forma della richiesta di notifica
la richiesta di notifica pervenuta o rivolta agli altri Stati membri deve essere compilata secondo
il
formulario-tipo
approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della
Commissione del 6 dicembre 2012 ( art. 2).
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2.DETERMINAZIONE 31 OTTOBRE 2014, n. G15413
L.R. n. 42 del 24 novembre 1997. D.G.R. n. 273 del 20 maggio 2014 - Piano Annuale per
l'Esercizio Finanziario 2014 per i Beni e Servizi culturali. Approvazione Avviso pubblico
finalizzato a sostenere interventi di restauro del patrimonio librario antico conservato presso le
biblioteche dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale.- B.U.R.L. n. 88/4.11.2014
Sono state stanziate risorse finanziarie per sostenere interventi di restauro di opere a stampa edite
tra il 1501 e il 1830,presenti presso le biblioteche riconosciute dalla Regione Lazio e di competenza
della Soprintendenza ai Beni Librari, al fine della loro conservazione, tutela e fruizione pubblica.
Il sostegno regionale per ogni richiesta non può superare l’importo di € 10.000,00 IVA inclusa e
ogni singolo Ente o istituzione non potrà presentare più di 10 schede progetto corrispondenti ad
altrettanti volumi. ( art. 3)
Possono essere oggetto di richiesta di finanziamento solo i volumi che hanno già ottenuto
l’autorizzazione al restauro da parte della Soprintendenza ai Beni Librari, come dal prebando del
2/07/2014
Ogni Ente o Istituto può presentare solo una richiesta di finanziamento comprendente un massimo
di dieci volumi per un importo massimo di € 10.000,00 IVA inclusa ( art. 3)
La progettazione degli interventi di restauro deve essere affidata a professionisti in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 182 del D. Lgs. n. 42/2004 e D.M. 26.5. 2009,n.86
(art. 6)
Relativamente a progetti inerenti ad interventi di restauro per volumi che necessitino di
smontaggio, deve essere tenuto a riferimento il Capitolato Speciale Tecnico e il foglio di calcolo che
sono disponibili sul sito dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio
Archivistico e Librario http://www.icpal.beniculturali.it/lab_restauro.html
Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all’art. 7 della determinazione
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere compilata in ogni sua parte
utilizzando i moduli (Allegato 1) istanza, (Allegato 2) scheda anagrafica, (Allegato 3) scheda
biblioteca, (Allegato 4) scheda progetto intervento restauro, messi a disposizione sul sito della
Regione Lazio, all’indirizzo www.regione.lazio.it nella sezione argomenti-cultura.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente, dovrà essere
spedita, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con le modalità descritte di seguito, completa della
documentazione richiesta ( art. 8)
Il finanziamento dei progetti, subordinato all’effettiva e regolare realizzazione, avverrà come di
seguito indicato:
- primo 50% a presentazione da parte del beneficiario del contributo dell’affidamento dei
lavori alla Ditta individuata;
- saldo del restante 50% a conclusione dell’intervento di restauro previo rilascio del “visto di
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regolare esecuzione” da parte della Soprintendenza ai Beni Librari, e positiva verifica della
rendicontazione contabile dell’attività svolt
INFORMATIVE
FINANZIARIO
1.D.P.C.M. 28 ottobre 2014 - Individuazione dei Comuni che beneficiano della esclusione dal
patto di stabilità interno e dell’importo delle opere da escludere, ai sensi dell’art.4, co 3 e 4, del
Decreto-legge n. 133 del 2014.-sito Presidenza Consiglio dei Ministri –gov.it
E’ stato pubblicato in data 28 ottobre 2014 , sul sito della P.C.M. il decreto del Presidente del
Consiglio che, in attuazione dello “Sblocca Italia”, assegna a 128 Comuni spazi di patto di stabilità
interno per il 2014 per quasi 200 milioni di euro per consentire il finanziamento e l’esecuzione di
opere
ritenunte
prioritarie
dai
Comuni
Il decreto è l’atto finale del procedimento avviato lo scorso 2 giugno dal Presidente del Consiglio
dei Ministri con la lettera in cui si nvitavano i Sindaci “a segnalare al governo una caserma
bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da
accelerare nel loro comune”.
Una buona parte delle segnalazioni hanno chiesto lo sblocco del patto di stabilità per le opere
segnalate .
A seguito di istruttoria da parte della PCM sono stati verificati, per i Comuni richiedenti
l’esclusione dal patto di stabilità delle spese da investire per opere pubbliche ,i presupposti previsti
dall’art. 4 co. 3 del d.l. n. 133/2014 per l’ammissione al beneficio dell’esclusione , ovvero:
a)le opere alle quali si riferiscono i pagamenti avrebbero dovuto essere state preventivamente
previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche;
b) i pagamenti avrebbero dovuto riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le
quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente;
c) i pagamenti per i quali è stata richiesta l'esclusione del patto di stabilità avrebbero dovuto
essere effettuati entro il 31 dicembre 2014.
In allegato al decreto l’elenco dei Comuni ( non sono compresi Comuni della Regione Lazio)
AREA TECNICA
2.DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 16 OTTOBRE 2014 Approvazione delle
modalita' operative per l'erogazione da parte del G.S.E. S.p.A. delle tariffe incentivanti per
l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 26, c. 2del d.l. n.
91/2014- in GU n.248 del 24-10-2014
Sono approvate le modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta
da impianti solari fotovoltaici. Le modalita' di erogazione sono riportate nell'allegato 1 .
L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico adegua, eventualmente le modalita' di
raccolta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema.
I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che
possano far variare la produzione energetica annua dell'impianto rispetto a quella stimata sulla
base dell'allegato 1.
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RESPONSABILE TRASPARENZA –TUTTI I SETTORI
3.COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 27 ottobre 2014 –Consultazione pubblica
per la stesura della Dichiarazione dei diritti di Internet
Il Ministero dell’Interno rende nota che è aperta dal 27 ottobre 2014 della consultazione pubblica
per fornire apporti propositivi e collaborativi per la stesura della Dichiarazione dei diritti di
Internet . La consultazione durerà quattro mesi, fino al 27 febbraio 2015.
Chiunque può intervenire collegandosi al sito civi.ci per commentare i paragrafi della proposta . È
anche possibile inviare contributi liberi riguardanti la Dichiarazione nel suo complesso. A titolo
esemplificativo, è possibile proporre nuovi articoli (per esempio su diritto d'autore e pubblico
dominio), la fusione o la soppressione di articoli esistenti, la suddivisione di un articolo in più
articoli, eccetera. , purchè le proprie proposte siano motivate
La Dichiarazione elaborata è reperibile sul sito interno.gov.it –sez.Notizie –link esterni
In breve e in sintesi i contenuti :
-Riconoscimento e garanzia dei diritti : devono essere garantiti tramite utilizzo di Internet i diritti
fondamentali delle persone fisiche e giuridiche . Devono essere garantiti i valori costituzionali
della persona umana ;
- diritto di accesso:l’ accesso ad internet deve avvenire in condizione di parità , riconoscendo la
libertà dei fruitori di scegliere sw e applicazioni che ritengono più confacenti alle loro esigenze Lo
Stato si impegna a rimuovere ogni ostacolo per consentire la materiale eguaglianza di utilizzo ,
specie a garanzia dei diritti dei disabili ;
-neutralità della rete :i dati che ogni persona riceve su internet non devono essere suscettibili di
alcuna intromissione né alterazione alcuna
- tutela dei dati personali : Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per
garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.Sono dati personali quelli che
consentono di risalire alla identità del soggetto .I dati personali devono essere trattati rispettando i
principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni
persona all’autodeterminazione informativa
-diritto all’autodeterminazione informativa Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati,
quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione,
la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di
conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano
-inviolabilità dei domicili e sistemi informatici Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei
soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su
dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore
connesso a Internet
-trattamenti autorizzati .Non sono ammessi trattamenti automatizzati se l’atto incida in maniera
significativa sulla sfera delle persone
- diritto all’identità Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della
propria identità in Rete. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle
piattaforme che operano in Internet
-Anonimato e diritto all’oblio fatti salvi i casi di anonimato ex lege ogni persona può comunicare
elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire
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discriminazioni o censure ; ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei
motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro
raccolta, non abbiano più rilevanza
-diritti e garanzie sulle piattaforme
i responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a
comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.
Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della
piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali
-sicurezza in rete La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso
l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole
persone
-diritto all’educazione Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare
Internet in modo consapevole e attivo. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative
rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione
intergenerazionale.
- criteri per il governo della rete Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in
Rete sia a livello nazionale che internazionale, al fine soprattutto di non subire
forme di
discriminazione e per non consentire che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti
dotati di maggiore forza economica. L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore
pubblico debbono essere garantiti e potenziati
4.NOTA PRESIDENTE A.N.A.C. E AUTORITA’ GARANTE PRIVACY -30 ottobre 2014 –
Criticità nell’ applicazione del d.lgs. n. 33/2013 sito Garante privacy
A firma congiunta i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti in “rubrica” hanno
trasmesso una nota al Ministro della Funzione Pubblica evidenziando le criticità di applicazione
di alcune misure previste dal d.lgs. n. 33/2013 .in particolare:
-l’applicazione uniforme e indifferenziata a tutti gli enti e amministrazioni previste nel d.lgs ;
-il contenuto delle informazioni onerosa per i soggetti obbligati alle pubblicazioni in quanto si
richiede la pubblicazione di testi integrali .
La nota invita il Ministro competente in occasione della elaborazione del disegno di legge A.S. n.
1577 in materia di modifiche riorganizzative della Pubblica amministrazione .
5.COMUNICATO A.N.A.C. 3 novembre 2014 - Rendicontazione degli esiti dell’attività di
vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza – 1 gennaio 2014 – 24 ottobre 2014 – sito
ANAC
L’Autorità ha deciso di rendere noto, con aggiornamento periodico, gli esiti dell’attività di
vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull’inosservanza degli obblighi di
pubblicazione ( nell’ambito Trasparenza e Prevenzione della Corruzione) . Si tratta
prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con
l’Autorità.
A tal fine , alla pagina web Monitoraggio - Vigilanza su segnalazioni della sezione Trasparenza ed
Integrità del sito istituzionale, l’Autorità ha pubblicato un prospetto sintetico di rendicontazione
dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse,
la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa
dell’Autorità
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CULTURA-TURISMO-ORGANI ISTITUZIONALI
6.COMUNICATO MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE -9
ottobre 2014 ––Piano Strategico per la digitalizzazione dei servizi turistici
–Sito
funzionepubblica.gov.it
Con decreto Ministeriale 3 aprile 2014 è stato istituito il Laboratorio per il turismo Digitale (TDLab)
con l’obiettivo di favorire l’attuazione della digitalizzazione nell’ambito turistico , nelle attività di
programmazione ,,sviluppo e gestione della promozione e commercializzazione dell’offerta on line
dei servizi turistici
Nelle date del 9 e 10 ottobre 2014 il Laboratorio ha aperto una consultazione on line su bozze
provvisorie di documenti per accogliere commenti , integrazioni e correzione da parte di
chiunque fosse stato interessato .A seguito della raccolta ed elaborazione delle proposte presentate
il Laboratorio(TDLab) elaborerà il “Piano strategico per la digitalizzazione del turismo “, verrà
acquisito dal Ministro e diventerà il piano operativo che la nuova ENIT prenderà in carico appena
costituita.
7.DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
29 agosto 2014, n. 159 -Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per
la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche,
nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi
e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa- in GU n.254 del 31-10-2014- in
vigore dal 1 .01.2016 – modifiche al D.M. 7.11. 1995, n. 593
Le domande di premi e contributi per le finalità di cui in rubrica hanno la finalità di diffondere la
lingua e la cultura italiana all'estero e possono essere presentate da editori, traduttori, imprese di
produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed
internazionali, con sede sia in Italia che all'estero,anche su supporto digitale entro l’unica data del 31
marzo (non più anche del 30 settembre)
I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o
sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a
conoscenza
dell'avvenuta concessione
L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi
diretti per il versamento dei premi riconosciuti redige una relazione sull’utilizzo della somma
concessa inviata al M.E.F. , a M.I.U.R. e al Ministero Beni culturali e Turismo
I criteri generali per attribuire i premi e i contributi sono definiti dal Ministero egli Affari Esteri e
non è più previsto il parere da parte della Commissione nazionale per la promozione della cultura
italiana nel mondo
LEGALE
8.CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria
conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e segg. d.l. 179/2012 e
90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014
La circolare in rubrica fornisce chiarimenti operativi per l’attività delle cancellerie rispetto a:
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termini dei depositi solo telematici degli atti endoprocedimentali presso le cancellerie dei
tribunali relativi a procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al
tribunale con aggiunta di aggiornamenti rispetto alla precedente circolare 27 giugno 2014.
Gli aggiornamenti evidenziati in rosso
Nella circolare sono nei paragrafi 14 ( pagamento contributo unificato );15 (potere di autenticazione da parte
del difensore degli atti nel fascicolo informatico); 16 (adeguamenti al contributo unificato) , 17 ( rilascio
della formula esecutiva su copia estratta dal difensore)
1.Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali,
provenienti dalle parti costituite o dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante
invio telematico. Le cancellerie, quindi, dal 30 giugno 2014 , nei procedimenti di nuova
instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali
di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ;
per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014,
scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31
dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti
endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico.
2.Tenuta del fascicolo in cartaceo :l’art. 9 DM 44/2011 fa salvi gli obblighi di conservazione dei
documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e
dalla disciplina processuale vigente ,anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014
Le normative prevedono ,infatti, casi in cui devono depositarsi e prodursi copie cartacee : all’art.
16 bis, co 9, d.l. n.179/12, ad es. è evidenziato che il giudice può ordinare il deposito di copia
cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche sebbene si deduca che il deposito di
“copia cartacea di singoli atti e documenti”, presupponga il previo deposito mediante invio
telematico dell’originale informatico.
Altro caso di obbligo di deposito cartaceo si presenta in caso di disconoscimenti della
sottoscrizione di documenti informatici con apertura di sub procedimento di verificazione da
parte del giudice
4.Copie informali sono le copie cartacee informale dell’atto o documento depositati
telematicamente da mettere a disposizione del giudice ad opera delle parti o degli ausiliari per
prassi locale. Pertanto quando se ne ravvisi la necessità, potrà essere individuata, presso i singoli
uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti
già depositati mediante invio telematico. Le copie in questione non devono essere inserite nel
fascicolo processuale.
5.Subitanea accettazione dei depositi da parte delle cancellerie : per garantire la tempestiva
accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti poiché soltanto con l’ accettazione
dell’atto da parte della cancelleria , l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene ostensibile al
giudice e alle controparti .Si consiglia l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti
dai soggetti abilitati all’invio telematico da eseguirsi entro il giorno successivo a quello di
ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia
Misure organizzative gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea
a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del
caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back
office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del
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deposito di atti e documenti telematici. L’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere
ridotto da 5 a 3 ore , in modo tale da consentire alle cancellerie di riservare una parte rilevante del
proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente
6 Orari di deposito : si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del
giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso
di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato. Nei casi , invece , di termini “a ritroso”
(come ad es. quello di costituzione del convenuto), se il termine stesso cada nelle giornate di
sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata
precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere
7.Errori nel deposito : Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie :
WARN, ERROR e FATAL. Gli errori appartenenti alle prime due categorie(WARN e ERROR)
consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito e le cancellerie dovranno sempre
accettarne il deposito pur effettuando le dovute segnalazioni al giudicante sull’anomalia
riscontrata . Errori appartenenti alla terza categoria(FATAL) inibiscono materialmente
l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale
8.Deposito nelle procedure monitorie I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria,
dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art.
641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico.
9.Deposito delle parti non costituite a mezzo di difensore non saranno tenute al deposito
mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore.
Misure per le pp.aa Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche
amministrazioni
per
stare
in
giudizio
personalmente”.
Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in
futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.
10.Comunicazioni integrali dei provvedimenti del giudice Nelle ipotesi in cui il giudice depositi
un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia
informatica. Le cancellerie hanno, inoltre, l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della
sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della
sentenza medesima ( art. 133 cod proc civ )
11.Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite lo scorso 25 giugno, la Direzione
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle
specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti
l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso
fisico ai locali di cancelleria- in circolare paragrafo 11
12.Atti processuali a firma multipla : il verbale d’udienza non deve essere più sottoscritto dai
soggetti intervenuti ( testimoni e parti in udienza) .Il verbale di conciliazione ( art. 88 disposizione
attiche al codice di procedura civile) invece deve essere sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal
cancelliere.
11
13 Professionisti incaricati dal giudice anche i professionisti nominati dal giudice dovranno
depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche dal 30 giugno 2014 , con
registrazione al sistema REGINDE
14 Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento
(Testo aggiunto il 28.10.2014) come da prassi invalsa è necessario invitare il procuratore della
parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e
che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo
informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Le
marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non
hanno modificato né abrogato.( parag.14 circolare)
15.Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico
il potere di autentica da parte del difensore, del consulente tecnico, del professionista delegato,
del curatore ed del commissario giudiziale si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli
informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del
singolo atto o documento, attraverso l’estrazione con modalità telematiche di duplicati, copie
analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il
potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo
informatico”.( aggiornato al 28.10.2014 )
16 Adeguamenti del Contributo unificato ex d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (
Testo aggiunto il 28.10.2014) è previsto per tutti gli uffici giudiziari
17 Rilascio copia in forma esecutiva per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un
provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.( Testo
aggiunto il 28.10.2014 )
LAVORO –PERSONALE-ORGANI ISTITUZIONALI
9.AVVISO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 30.10.2014 – Misure per utilizzo
di L.S.U. – Convenzione tra il Ministero Lavoro e Regione Lazio
Sono pubblicati sul sito del Ministero i Comuni anche della Regione Lazio che possono utilizzare
LSU con contributo erogato per il 2014 dalla Regione ai Comuni richiedenti
Il comunicato ricorda e precisa che sono LSU ( lavori socialmente utili )tutte le attività che hanno
per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo
di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione
speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in
cerca di prima occupazione o disoccupati.
La gestione dei lavori socialmente utili e le azioni di politica attiva del lavoro riferita ai lavoratori
LSU, è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale.
Dal 2014 la comunicazione di erogazione del contributo ai Comuni interessati sarà effettuata
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet .I comuni interessati sono individuati nei
decreti reperibili sul sito del Ministero del Lavoro.Non rientra il Comune di Sabaud
12
10.COMUNICATO INAIL 3 NOVEMBRE 2014 – Incidente del lavoratore nel tragitto
abitazione -luogo di lavoro
Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro con
mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea
di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né all’indennità per inabilità temporanea. Lo ha
ribadito la quarta sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre,
che ha accolto il ricorso dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente
stradale, che chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità
FINANZIARIO –TRIBUTI-ORGANI POLITICO ISTITUZIONALI
11.T.A.R.I. 2014 – Chiarimenti applicativi-Interrogazione 5-03900 –Risposta sottosegretario
Min. Economia del 30.10.2014
In base all’art. 1 co. 668 – legge n. 147/2014 – è stato stabilito per il pagamento della TARI , la
discrezionalità per il Comune di stabilire il pagamento della TARI in due soluzioni , a scadenza
semestrale
E’ stato inoltre stabilito per i Comuni la facoltà di affidare fino alla scadenza del contratto la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali alla data del 31
dicembre 2013 risulti affidato il servizio di gestione rifiuti o di accertamento e riscossione della
TARES anche nel caso in cui i abbiano adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti
conferiti al servizio pubblico di cui all’art. 1 commi 667 e 668 della legge n. 147/2013
Le nuove aliquote per la TARI e il relativo regolamento avrebbero dovuto approvarsi entro la data
ultima di approvazione del bilancio di previsione stabilita al 30. Settembre 2014 .
Il 30 ottobre 2014 previa interrogazione parlamentare , il Sottosegretario –Min. Economia ha
fornito risposta orale il cui resoconto è rinvenibile sul sito del Parlamento ( camere.it) in relazione
alle difficoltà riscontrate dai Comuni nei meccanismi di calcolo delle aliquote e alla conseguente
difficoltà di approvare entro il 30.09.2014 il piano economico finanziario per la gestione del
servizio rifiuti con rispettivi regolamento .
In sede di question- time del 30 ottobre 2014 , viene sottolineato dall’ interrogato che la TARI
presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti –
TARES ex art. 14 – d.l. n. 201/2011 , TIA 1 ex art. 49 d.lgs. n. 22/97 e TIA 2 ex art. 238 – d.lgs. n.
152/2006 .Infatti , tutti i prelievi menzionati, inclusa la TARI si basano sulla stessa modalità di
calcolo ex DPR n. 158/1999 .Sul sito MEF- Dip.to Finanze sono state poi pubblicate le Linee guida
per l’applicazione della TARES per agevolare i Comuni nei calcoli anche per l’applicazione delle
aliquote.
La risposta : gli uffici dell’amministrazione finanziaria hanno allo studio una proposta di norma ,
volta a consentire ai Comuni che non hanno istituito la TARI entro il 30 settembre 2014 di
procedere comunque con la riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione rifiuti
che deve essere comunque erogato.
13
12.COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 4 novembre 2014 –DECRETO MIN.INT 24
ottobre 2014 Rimborso di minor gettito IMU per agevolazioni concesse dai Comuni per terreni
agricoli posseduti
In allegato al Comunicato , il riparto ai Comuni del rimborso di minor gettito IMU per
agevolazioni concesse dai Comuni per terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i
fabbricati rurali ad uso strumentale.La quota complessiva di rimborso è stata quantificata in 110, 7
milioni di euro
POLIZIA LOCALE
13. CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27 OTTOBRE 2014 –
Chiarimenti applicativi della circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 – Intestazione temporanea di
veicoli –sito M.I.T.
Con la circolare n. 15513 , sono stati :
-precisati gli adempimenti previsti dall’art. 247 bis del Regolamento attuativo del Codice della
Strada ( D.P.R. n. 495/1992) .con allegati moduli per le richieste di variazioni in base ai casi stabiliti
dalla normativa.
-Sono state recate disposizioni adempimentali anche per i veicoli della Polizia locale , in caso di
locazione senza conducente ( art. 247 bis. co. 2 c) nei casi in cui la locazione sia superiore a 30
giorni ( punto e4 della circ. –pag. 18) con
apposizione di una speciale targa e nei casi di
trasferimento di proprietà del veicolo , casi in cui è da richiedere il tagliando di aggiornamento. (
pag. 19 circ.)
-E ‘stato stabilito che le nuove procedure sono operative a decorrere dal 3 novembre 2014.
Con la nuova circolare del 27 ottobre ,si forniscono ulteriori chiarimenti per consentire agli uffici
della Motorizzazione Civile e Studi di consulenza , attraverso applicativi informatici , di
aggiornare le carte di circolazione .La circolare contiene altresì chiarimenti rispetto ad
adempimenti che onerano privati e amministrazioni pubbliche in relazione alle variazioni da
apportare sulle carte di circolazione , sussistenti le ipotesi di fatto evidenziate nella nota
ministeriale
La circolare distingue gli adempimenti a carico degli UMC ,
-per aggiornare i dati di archivio e le carte di circolazione con applicazione dello STD3 e con
l’utilizzo di appositi codici applicativi causali indicati in Circolare ( da 51 a 68);
-per la gestione dei passaggi di proprietà dei veicoli in locazione a favore della Polizia locale con
rilascio di duplicato , stabilendosi che entro la fine di novembre 2014 l’operazione può essere
gestita tramite emissione di un tagliando di aggiornamento.Per questo sono state predisposti nuovi
codici causali di immatricolazione.( da 54 a 59)
Nuovi codici causali sono stati predisposti anche per i duplicati delle carte di circolazione ( da 50 a
61) –Essendo prescrizioni prettamente tecniche si rinvia alla lettura del testo della circolare
Per gli adempimenti degli studi di consulenza è stato creato invece un nuovo applicativo web
denominato “intestazioni temporanee- in Menù veicoli del sito www.ilportaledellautomobilista.it
Gli studi che intendano utilizzare l’applicativo devono essere previamente abilitati dagli uffici
della motorizzazione
14
Mentre a pag . 6 della Circolare sono individuati i codici causali per le operazioni che possono
essere gestite autonomamente dagli studi di consulenza.-Anche per questa sezione della nota ,
trattandosi di adempimenti di natura tecnico-informatica si rinvia espressamente alla lettura del
testo
I passaggi di proprietà dei veicoli in locazione senza conducente (LSC)in favore della Polizia
locale saranno provvisoriamente gestiti attraverso il rilascio di duplicato della carta di
circolazione ed entro la fine di novembre 2014 e la procedura potrà essere gestita tramite emissione
di tagliando di aggiornamento ( pag. 7 Circ)
ASPETTI GIURIDICI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 94 Co. 4 BIS Cod .Str.
In base all’art. 94 co. 4 bis del Codice stradale , gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario
della carta di circolazione o che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a
30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
,sono dichiarati dall'avente causa, entro 30 giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, e della
registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. , pena
applicazione della sanzione del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
In applicazione delle disposizione di cui sopra, l’intestatario temporaneo per un periodo
superiore a 30 giorni è legittimato ad utilizzare il veicolo in forza del nuovo atto sottostante( atto
che può essere un comodato ,una locazione , una locazione con potenziale successiva vendita )
COMUNICAZIONI ALLA MC ANCHE IN CASO DI PROROGA DEI CONTRATTI
La comunicazione alla MC è effettuata anche nei casi di proroga dei contratti che sono alla
base della nuova e temporanea intestazione .Così come per gli atti originari , anche per gli
atti di proroga che abbiano un periodo inferiore a 30 giorni NON DEVE ESSERE EFFETTUATA
ALCUNA COMUNICAZIONE ALLA MC , mentre se la proroga ha durata superiore a 30 giorni
deve essere effettuata la comunicazione alla MC
Per il calcolo dei periodi si calcolano i giorni naturali e consecutivi non avendo rilevanza
alcuna che i 30 o più giorni siano a cavallo tra 2 annualità diverse
Anche per l’effettuazione delle comunicazioni agli uffici MC deve essere rispettato il termine
di 30 giorni .A pag. 8 della circolare sono individuati , caso per caso , il dies a quo di
decorrenza dei 30 giorni per effettuare regolari comunicazioni da parte del nuovo
intestatario del veicolo per periodi superiori a 30 giorni e per proroghe superiori a 30 giorni
Gli obblighi di comunicazione onerano l’avente causa ( cioè il nuovo intestatario) .Ciò non
esclude che la comunicazione possa essere effettuata anche dal dante causa ( proprietario del
veicolo ) previa delega dell’avente causa .Il dante causa non può tuttavia rilasciare una
delega generale che riguardi ogni questione che possa riguardare la gestione del veicolo sino
alla restituzione del veicolo stesso al termine concordato ( pag . 8 circ)
La disposizione dell’art. 94 co. 4 bis non trova applicazione nei casi di comodato di veicoli
aziendali
15
ADEMPIMENTI COMUNALI
In caso di variazioni toponomastiche che riguardino gli intestatari della carta di circolazione specie
a seguito delle nuove modifiche territoriali previste dalla legge “Del Rio” , l’ente locale provvederà
a comunicare al CED della DG della Motorizzazione le variazioni ai seguenti indirizzi:
-Ministero Infrastrutture e eTrasporti –Direzione generale Motirizzazione-Centro Elaborazione
Dati- Via G.Caraci-Roma -00157
-Via mail a [email protected]
Le specifiche sono indicate a pag. 9 della Circolare
CUSTODIA GIUDIZIALE
I veicoli attualmente affidati agli organi di P.G. devono essere considerati esonerati
dall’obbligo di aggiornare la carta di circolazione , pur restando salva la facoltà per tali
organi di richiedere l’intestazione temporanea dei veicoli in quanto affidatari
INTESTAZIONI DEI VEICOLI SENZA CONDUCENTE
Dichiarazione sostitutiva anziché delega :Per le intestazioni temporanee dei veicoli in
locazione senza conducente (LSC), la delega del locatario o del sublocatario ( chi ha preso in
affitto o in subaffitto il veicolo dal proprietario) può essere effettuata con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa dal dante causa ( proprietario del veicolo) con
indicazione della sede della impresa presso cui la delega è depositata con allegata fotocopia
del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità .In forza di tale modifica
applicativa , si specifica che con la comunicazione di cui l’All. 1/A deve essere trasmessa
non la delega , ma la dichiarazione di cui all’All 3- ( pag. 11 circolare )
In caso di sublocazione , il proprietario del veicolo effettua direttamente la comunicazione
dei dati relativi al locatore finale , su delega del locatore finale
Scadenza della Locazione senza conducente (LSC): se alla scadenza della locazione a favore
dell’utilizzatore , il titolare non trasmette alcuna comunicazione , il contratto si intende
prorogato sino a quando il locatore (= proprietario che affitta il veicolo) non comunichi che
il veicolo sia rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nome di nuovo
locatario ( affittuario del mezzo)
Cessazione anticipata :il proprietario che concede in locazione il veicolo ne dà immediata
comunicazione alla MC e il veicolo si considera nella disponibilità del titolare
Immatricolazione e contestuale annotazione della LSC : la contestualità di immatricolazioni
e annotazioni in archivio sono effettuate congiuntamente soltanto quando è certa la data di
scadenza della locazione .( art. 12 circol.)
Cessione di contratti di LSC : in caso di impresa che trasferisce la propria azienda ad altra
impresa , con la cessione dei contratti di locazione senza conducente , la MC procede alla
emissione di un tagliando di aggiornamento delle carte di circolazione ed è rilasciata
d’ufficio apposita ricevuta ( pag 13 circol. Punto 6)
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LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE ALLA POLIZIA LOCALE
E’ facoltativo per la polizia locale richiedere targhe speciali che consentano di individuare
che il veicolo sia utilizzato da personale di Polizia .Se il comando non fa richiesta di targhe
speciali , qualora la LSC sia superiore a 30 giorni deve effettuare le comunicazioni alla MC
Intestazione temporanea di veicolo di un “de cuius”( proprietario del veicolo deceduto):
non equivale per l’intestatario temporaneo ad accettazione di eredità Si apportano sul
tagliando di aggiornamento le modifiche previste nel dettaglio a pag . 13 della circolare)
Per i “passaggi di proprietà e reimmatricolazioni , specifiche tecniche sugli allegati e
abilitazioni studi si rinvia alla lettura del testo circolare ( ultima pag. –pag.14)
17
INFORMATIVA ESTERNA
1.COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.10.2014- Selezione di
1.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia autofinanziati – Sito
gov.it e gazzetta amministrativa
La PCM rende noto che è indetto un bando per la selezione di n. 1.304 volontari da avviare al servizio
nell’anno 2015, di cui:
- 4 relativi a n.1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente ANPAS;
- 3 relativi a n. 1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente Parco Regionale di
Montevecchia e della Valle del Curone;
- 24 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Puglia;
- 429 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Lombardia;
- 836 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Campania;
- 8 relativi a n. 1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente CODACONS;
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve
pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 14 novembre 2014 Le domande pervenute oltre il
termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati nelle
graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno
impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento
del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicati sulla HOME PAGE dei
siti internet degli enti titolari del progetto. Le predette informazioni potranno anche essere richieste
direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto.
La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80
euro.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
- redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle
istruzioni riportate in calce al modello stesso;
- accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;
- corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli
Il bando e i documenti sono reperibili sul sito gov.it , anche digitando i termini “bandi per volontari”
2. BANDO DI CONCORSO -ONU,- Bando per giovani esperti nella cooperazione internazionale- sito
Cliclavoro e Gazzettaamministrativa – 31.10.2014
JPO Programme, il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, è
un'iniziativa
di
cooperazione
finanziata
dal
Ministero
degli
Affari
Esteri.
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Il Programma consente ai cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea e che non abbiano superato i 30
anni di età (33 per i laureati in medicina e chirurgia) di compiere un'esperienza formativa e professionale
di due anni nelle organizzazioni internazionali
Le candidature devono essere redatte su un apposito formulario e
Novembre 2014 .Ogni dettaglio su cliclavoro.gov.it
dovranno pervenire entro il 12
3. COMUNICATO INPS 3 novembre 2014 Formazione welfare: pubblicati i bandi di concorso per Master di
I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Master Executive
professionalizzanti
Sono stati pubblicati i bandi di concorso per la partecipazione a Master di I e II livello, Corsi universitari di
perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Master Executive professionalizzanti riservato ai
figli e agli orfani dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
e ai
figli
e agli
orfani
dei pensionati
dell’INPS
Gestione
Dipendenti
Pubblici.
Il concorso per i Master Executive professionalizzanti è riservato ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il bando e ogni altra informazione di dettaglio sono pubblicati sul sito INPS – Sez. News-
SCADENZA EXTRA ORDINARIA -dal 3 novembre entrano in vigore le nuove norme sulla Carta di Circolazione – comunicato sito
Min Interno
Chi utilizza per oltre 30 giorni un veicolo intestato a un'altra persona deve comunicare i propri dati alla
Motorizzazione civile. Sanzione pecuniaria in caso di violazione della norma, introdotta per identificare con
certezza chi è responsabile della circolazione del mezzo
Le norme in questione sono gli artt 94 co 4-bis del Codice Str. –d.lgs. n.285/1992) e 247-bis e del regolamento
di esecuzione – D. P. R n.495/1992 .
La nuova regola riguarda i casi di: comodato in generale e comodato di veicoli aziendali, veicoli in custodia
giudiziale con facoltà d'uso, locazione senza conducente, intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o
a persone decedute, veicoli con contratto 'rent to buy' e/o che fanno parte di un 'trust' e non si applica ai
mezzi impiegati nell'attività di autotrasporto; nei casi di comodato in ambito familiare, cioè di uso esclusivo
da parte di un familiare convivente.
L'utilizzatore o il proprietario da lui delegato, devono richiedere l'annotazione entro 30 giorni dall'atto o
fatto dal quale deriva l'utilizzo del veicolo. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una
sanzione pecuniaria.In “Informative” n. 10 -l’approfondimento sulle disposizioni della Circolare Ministero
Infrastrutture e Trasporti . n. 15513 del 27.10.2014 .Il testo integrale è reperibile sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti
-Le scadenze per gli adempimenti fiscali possono essere acquisite accedendo al sito Agenzia
delle Entrate- sez. Strumenti “scadenziario”.
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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
FINANZIARIO- ORGANI ISTITUZIONALI-REVISORI CONTABILI
1.Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
Corte dei Conti- sez. reg. contr. Molise- delib.30 settembre 2014, n.173- Per la copertura di debiti fuori
bilancio può ricorrersi a indebitamento soltanto se la pubblicazione della sentenza sia avvenuta prima
del 7 novembre 2001 ( data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001), rilevando la data di
pubblicazione della sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio
Quesito : il Comune deve procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio , derivante da una
sentenza che condanna il Comune al pagamento di una somma per mancato adempimento di
controprestazione contrattuale . La sentenza è stata depositata nel 2014 e si riferisce a inadempimenti
antecedenti la data del 7 novembre 2001 , data a decorrere dalla quale la legge costituzionale ha chiarito che
il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati
anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta L. Cost. n. 3/01 (ovvero il 7 novembre 2001).
Pertanto la richiesta è : può il Comune ricorrere ad indebitamento per pagare il debito fuori bilancio ?
Quando si considera maturato un debito?
Parere : Confermando la premessa effettuata dal Comune , rileva il momento di “maturazione del debito”
L’espressione “debiti maturati” non indica un concetto giuridico univoco e determinato
Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze, si differenzia dagli altri casi di riconoscimento di
debito fuori bilancio ricompresi nell’art. 194 T.U.E.L. .In tal caso ,infatti , i debiti non “maturano con la
deliberazione consiliare di riconoscimento, ma nel momento in cui c’è il “comando” del giudice nella
sentenza esecutiva e poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel
momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della “maturazione” dello
stesso debito fuori bilancio
Pertanto, nell’ipotesi di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna
emessa dopo il 7 novembre 2001, il debito si ritiene “maturato” al momento del deposito della sentenza
stessa, a nulla rilevando considerazioni sull’origine antecedente dei fatti da cui è derivato il debito
PERSONALE – ORGANI POLITICO ISTITUZIONALI
2.Durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato degli uffici di supporto di direzione
politica , ex art. 90 TUEL
Corte dei Conti- sez contr. Reg. Marche- deliberazione 21 ottobre 2014, n. 67 – I rapporti di lavoro
subordinato hanno durata pari a quella del mandato del Sindaco
Quesito : quale è la durata temporale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il
personale degli uffici di supporto di direzione politica? Quale normativa applicare?
Parere : La normativa che disciplina tali rapporti di lavoro è l’art. 90 TUEL la cui ratio ha caratteri di
specialità poiché trattasi di acquisizione di personale intuitu personae , con incarico fiduciario e diretto
.Trattandosi tuttavia di contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato , può insorgere incertezza
sulla applicabilità dell’art. 4 – d.lgs. n. 368/2001 disciplinate la durata massima dei contratti di lavoro a
tempo determinato .
La sez. analizzando il testo dell’art. 90 TUEL evidenzia che trattandosi di rapporti di lavoro speciali , non
sono assoggettabili alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 368/2001 che è invece disciplina generale dei contratti
di lavoro a termine presso le amministrazioni pubbliche .
20
Pertanto ,i contratti di staff a supporto degli organi di direzione politica hanno durata pari a quella degli
organi di direzione politica e non sono assoggettati alla durata massima triennale prevista per i contratti di
lavoro a tempo determinato ex d.lgs. n. 368.
COMMERCIO
3.Modalità di rilascio di autorizzazione per l’avvio di Medie strutture di vendita (MSV)
Consiglio di Stato – sez.v- sentenza 23 ottobre 2014, n. 5271-Non è precluso al Comune che abbia redatto
una graduatoria per l’assegnazione di superfici per l’apertura di MSV di procedere a una nuova
procedura concorsuale l’anno successivo,causa l’indisponibilità di superfici .Una seconda procedura
selettiva può essere avviata anche in vigenza di una graduatoria formulata nell’anno precedente
Il Comune resistente , nella controversia in questione , aveva approvato una delibera-quadro di Giunta, con
cui si disponeva che il Comune avrebbe potuto articolare su un biennio il rilascio di autorizzazioni per
l’apertura di MSV , tenuto conto delle supefici disponibili .
Qualora nel I anno non si fosse potuto procedere al rilascio di titolo autorizzatorio , il Comune avrebbe
potuto , nell’anno successivo , indire una nuova procedura concorsuale , per le tante richieste pervenute e per
la ristrettezza di superfici concedibili , a prescindere dalla graduatoria compilata nel I anno
Il Consiglio di Stato confermando la sentenza del giudice amministrativo di I grado, ha chiarito che il
Comune non è tenuto ad attingere a graduatorie compilate nell’anno di riferimento, per assegnare
autorizzazioni rilasciabili nel periodo successivo. Può , cioè ,reindire un nuovo concorso e richiedere nuovi
documenti non richiesti nel concorso della I annualità .
4.Requisiti servizio di auto noleggio
Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 29 ottobre 2014 , n. 5335 - Legittimità di annullamento
dell’autorizzazione
E’ legittimo l’annullamento ( non revoca) dell’autorizzazione comunale per esercizio del servizio di
autonoleggio nel caso in cui il Comune accerti da controlli successivi presso la CCIAA che l’interessato non
abbia ancora completato le prove di esame necessarie per ottenere l’iscrizione a ruolo dei conducenti per
servizio di linea
5.Esercizi di affittacamere .Competenze in ordina a provvedimenti di revoca e chiusura
Consiglio di Stato- Sez. V- sentenza 29 ottobre 2014, n. 5342 –E’ competente il Comune nella persona del
Sindaco , a revocare e disporre la chiusura di esercizi di carattere commerciale
Nel caso di specie deciso dal Consiglio di Stato , è stata affermata in materia di organi competenti alla
revoca di un ‘autorizzazione per esercizio di affittacamere ( attività recettiva extralberghiera) la
competenza del Comune , essendo stata la materia ricondotta nell’alveo della “polizia amministrativa “ ex
art. 19 D.P.R. n. 616/1977 , quindi nell’alveo di funzioni proprie comunali. Da ciò discende che tali
provvedimenti non sono più emanabili dal Questore , ai sensi dell’art. 100 T.U.LL.P.S.
La revoca dell’autorizzazione a seguito di ripetute infrazioni all’ordinamento commerciale sul rispetto del
quale il Comune era chiamato, per fatto di legge, ad esercitare compiti di vigilanza e controllo
URBANISTICA
6.Inottemperanza all’ordine di demolizione di opera abusiva
Tar Lazio- Roma- sez. II bis- sentenza 27 ottobre 2014, n. 10760- Sono legittimi la trascrizione di
acquisizione dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale nei pubblici registri immobiliari, lo
sgombero dell’area e l’immissione in possesso della area , in caso di inerzia all’ordine di demolizione di
opere abusive
21
La ricorrenza dei 2 presupposti dell’abusività dell’opera e dell’omessa demolizione della stessa nei termini
assegnati determina ex lege l’effetto traslativo dell’immobile al patrimonio comunale.
L’art. 7 co. 2 della L. n. 47/1985, infatti, dispone che “il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di
concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, determinate ai sensi del
successivo art. 8, ingiunge la demolizione” ed al successivo co 3 che “se il responsabile dell'abuso non
provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il
bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla
realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ,sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune
7.Parere consultivo della Commissione edilizia
Consiglio di Stato- sez.V- sentenza 29 ottobre 2014, n. 5336 – Non è richiesto il parere della Commissione
edilizia comunale nei procedimenti di concessione edilizia sanatoria .
Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel procedimento di
rilascio della concessione edilizia in sanatoria il parere della commissione edilizia comunale non è
necessario, in assenza di una espressa previsione normativa ed in considerazione della specialità del
procedimento
Soltanto una espressa previsione normativa, nel caso di specie mancante, può rendere obbligatorio un
apporto consultivo, dovendo altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo ancor più se il passaggio in
commissione sia stato nemmeno previsto nel regolamento edilizio del Comune
8 Costruzione insistente su bene demaniale
Consiglio di Stato – sez.IV- sentenza 3 ottobre 2014, n. 4941 –E’ legittimo l’ordine di rimozione di un
manufatto insistente su una strada pubblica
E’ legittimo l’ordine di rimozione di un manufatto edilizio insistente su una strada pubblica comunale (
demanio stradale) anche quando si sia nel tempo sviluppato un tracciato stradale alternativo al tratto di
strada risultante occupato dalla costruzione
L’ordine di rimozione è legittimo, a prescindere dal periodo ( lontano nel tempo) in cui è avvenuta
l’occupazione della strada comunale, tanto più se non sussistono elementi idonei a comprovare una
avvenuta sdemanializzazione tacita
E’ sufficiente l’interesse pubblico ( che prevale rispetto a quello del proprietario del manufatto) all’utilizzo
pubblico della strada, per motivare l’emanazione del provvedimento di rimozione , considerando in più che
il tracciato alternativo non consente il pieno utilizzo della strada perché inaccessibile a mezzi agricoli
APPALTI
9.Adempimenti dell’amministrazione appaltante in relazione ai D.U.R.C.
Consiglio di Stato- sez. IV- sentenza 14 ottobre 2014, n. 5064 –La verifica di regolarità contributiva delle
imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione
è demandata agli istituti previdenziali , le cui certificazioni -d.u.r.c.- si impongono alle amministrazioni
appaltanti che non possono sindacarne il contenuto.
Il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato ha attribuito al DURC carattere vincolante quanto al diverso requisito della gravità dell’irregolarità
contributiva: “la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione
appaltante, ma si desume dalla disciplina del durc ; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva
delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica
amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, i cui durc si impongono alle stazioni appaltanti che
non possono sindacarne il contenuto
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In materia di rilascio o meno dei d.u.r.c. , è risolutivo il decreto 24.10.2007 –artt. 5 e 7 .
In base all’art. 5 :
1.la regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
c) inesistenza di inadempienze in atto.
2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di:
a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di:
a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il
quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non
lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
L’art . 7 invece dispone che in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 ,gli Istituti, le Casse edili e gli Enti
bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art.
3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.
Per consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare , l’invito a regolarizzare
stabilito all’art. 7 co. 3 ,è stato recepito a livello legislativo dall’art. 31 co. 8 del d.l. n. 69/2013.
A sostegno della volontà del legislatore, volta all’inclusione e non all’esclusione dalle procedure di gara ,si è
posta la sentenza del giudice amministrativo di I grado che ha rigettato il ricorso del Comune il quale ha
annullato l’aggiudicazione della gara per irregolarità contributiva .Ciò in quanto a seguito di invito a
regolarizzare , l’impresa ha immediatamente adempiuto e ciò in quanto è stato rilevato il carattere
episodico e non volontario dell’inadempienza contributiva
10 Applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 163/2006 – diritto di accesso agli atti di procedure di affidamento e di
esecuzione di contratti pubblici
Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 27 ottobre 2014, n. 5280 – Non sussiste alcun divieto di differimento
di accesso prima dell’aggiudicazione definitiva , ai dati riferiti ad offerte dei concorrenti .Non sono
invece ostensibili gli atti di verifica dell’anomalia delle offerte
In applicazione dell’art. 13 co. 2 – d.lgs. n 163/2006 , il diritto di accesso è differito
c)
in
relazione
alle
offerte,
fino
all'approvazione
dell'aggiudicazione;
c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.
Il Consiglio di Stato evidenzia che l’art. 13 nella parte in cui disciplina il diritto di accesso a documenti
relativi ai contratti pubblici, deve essere interpretato in modo restrittivo, “rappresentando una norma
eccezionale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso.”
Il differimento previsto dalla lett c) in relazione alle offerte ( documentazione amministrativa, tecnica e
offerta economica e tecnica) si riferisce all’aggiudicazione provvisoria . Pertanto in caso di richiesta di
accesso alle offerte di gara , il Consiglio di Stato ritiene che esso debba essere differito sino all’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria . Secondo il Consiglio di Stato la lett c ) si riferisce ad aggiudicazione
provvisoria , considerato che nella lett c bis è espressamente qualificata la aggiudicazione che consente il
differimento del diritto di accesso al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta( aggiudicazione
23
definitiva) . Pertanto in applicazione del principio per cui ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, non dixit( ciò che la
legge volle , ciò ha espresso ; ciò che la legge non volle , ciò non ha espresso ) , la mancanza di
aggettivazione ( in lett. c) e la aggettivazione presente invece nella lett. c bis) fanno propendere per
l’interpretazione che l’aggiudicazione riferita alla lett c bis ai fini del differimento sia quella provvisoria
PERSONALE-SEGRETARIO GENERALE
11. La reformatio in pejus non esclude l’applicazione delle clausole contrattuali vigenti per dipendenti
pubblici e Segretari generali
Corte dei Conti- sez. contr.Liguria- delib. 3 ottobre 2014, n. 52
Quesito :Al segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore a
quella di iscrizione può essere mantenuta l’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione ?
Parere: si. L’art. 1 – co. 458- legge n. 147/2013 ha abolito il divieto di reformatio in pejus per i dipendenti
pubblici estendendo tale norma anche ai Segretari degli enti locali .Per i dipendenti la vigenza della
reformatio in pejus comporta la perdita del diritto di mantenere un trattamento economico più favorevole in
caso di mutamento di carriera .Stessa sorte per i segretari .
Al di là dell’eliminazione del divieto di riformare in senso deteriore a livello economico i dipendenti e i
Segretari , tuttavia, non vi è alcuna disposizione precettiva rispetto ai rapporti di lavoro attuali , in essere.o
futuri.
Essendo questo il quadro normativo di riferimento , è da applicarsi la normativa contrattuale vigente sino a
stipula di nuovi CCNL – di parte economica
Il Segretario generale in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantiene ,
dunque , allo stato attuale , l’indennità di posizione corrispondente alla fascia di iscrizione acquisita.
12.Convenzioni di segreteria
Corte dei Conti. Sez. contr. Lombardia – deliberazione 29 ottobre 2014, n. 275 – In caso di convenzioni di
segreteria tra Comuni tutti privi di qualifiche dirigenziali , può essere attribuita quota dei diritti di rogito
al Segretario a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza
L’art. 10 co. 2 bis- d.l. 90/2014 distingue infatti :
1.i Segretari generali preposti a Comuni privi di qualifica dirigenziale in cui non è rilevante la fascia di
inquadramento professionale del Segretario , ai quali non si attribuisce la quota dei diritti di rogito;
2.i Segretari generali preposti a Comuni che non hanno qualifica dirigenziale , in cui si attribuisce la quota
parte di diritti di rogito pari a un importo massimo di 1/5 prescindendo dalla classe demografica di
appartenenza.
Sono richiamate le seguenti normative :
-art. 31 c) CCNL 16 maggio 2001 ; nella fascia prof A ( come nel caso oggetti di parere della sez. Corte dei
Conti ) rientrano i segretari idonei ad essere titolari di sedi di Comuni con popolazione superiore a 65 mila
abitanti , di Comuni capoluogo di provincia e di province
-art. 32 CCNL 16 maggio 2001 : il Segretario generale collocato in fascia A è equiparato al personale con
qualifica dirigenziale;
- art. 10 co. 2 bis – d.l. 90/2014 che ha stabilito che negli enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e
comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale
una quota del provento annuale
spettante al Comune ex art. 30 –II co.—l n. 734/1973 sostituito dal co. 2 dell’art 10 per gli atti di cui a n. 1,2,3,
4 e 5 - Tab D- allegata alla legge n. 604/1962-, è attribuita al segretario rogante in misura non superiore a 1/5
dello stipendio in godimento
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TUTTI I SETTORI
12.Rimedi amministrativi di convalescenza : la ratifica rientra nella convalida di atti amministrativi
Consiglio di Stato- sez.V- sentenza 23 ottobre 2014, n. 5334 – La ratifica non è mero atto confermativo
La trattazione, da parte della sez . del Cosiglio di Stato, sugli istituti applicabili dalle amministrazioni per
eliminare eventuali vizi di provvedimenti amministrativi ( istituti rientranti nei “rimedi di convalescenza”
)trae origine da un ricorso presentato dall’ANAS che impugnando un ordinanza di rimozione di rifiuti
speciali abbandonati su una strada statale ricadente in territorio comunale ha poi impugnato ritenendolo
nuovo provvedimento amministrativo una successiva determinazione dirigenziale con la quale il Comune ,
in corso di svolgimento del ricorso ,ha recepito il medesimo contenuto dell’ordinanza emanata dal Sindaco.
Il Comune ,essendosi reso conto, che l’ordine di rimozione fosse di competenza dirigenziale ha, cioè,
emanato una determinazione dirigenziale successiva , in pendenza di ricorso, attraverso un atto di
“ratifica”
.Il giudice di I grado , a seguito di atto sanato , non ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di
interesse , ma ha esaminato nel merito l’atto dirigenziale , emanando una sentenza di improcedibilità del
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La determinazione dirigenziale disponeva gli stessi adempimenti a carico del ricorrente rispetto a quelli
contenuti nell’ordinanza sindacale , ma è stato ritenuto dal Consiglio di Stato come nuovo atto
amministrativo e non come “mero atto confermativo” dell’ ordinanza sindacale .Da ciò , la trattazione
sull’istituto della ratifica .Cioè la ratifica è un atto meramente confermativo di un precedente atto o è da
considerarsi nuovo atto ?
L’ atto di ratifica ,è in primis un rimedio amministrativo che l’amministrazione pone in essere nei casi di
incompetenza relativa per materia , ovvero quando l’atto ,che deve essere emanato , in base alla materia , da
un organo , è emanato da altro organo ( non competente) .
La ratifica è ,in secondo luogo , un istituto che per giurisprudenza amministrativa consolidata , si inserisce
nell’ambito dei provvedimenti di convalida degli atti amministrativi illegittimi , cioè elimina
retroattivamente i vizi di atti già adottati, attraverso un potere di autotutela ai fini della loro conservazione .
Il rapporto tra convalida e ratifica è dunque un rapporto di genere a specie .La convalida è cioè istituto di
carattere generale che include,” per la sua stessa funzione omnicomprensiva” le varie ipotesi di illegittimità
dell’atto amministrativo annullabile ex art. 21 octies, co 1, l. n. 241, inclusa la “ratifica” da parte dell’organo
competente, (cioè diverso da quello che ha adottato l’atto affetto da tale specifica illegittimità)
La ricomprensione della ratifica nella convalida la “positivizza” , cioè la ricomprende formalmente in una
disposizione normativa e la trasforma da meccanismo di creazione dottrinaria in norma positiva da
applicare nei casi concreti .La positivizzazione in via generale , cioè la inclusione dell’istituto dottrinario nel
diritto positivo avviene grazie all’ entrata in vigore dell’art. 21 nonies co. 2 della legge n. 241/90 che
stabilisce che “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole” .In tal modo ,per assorbimento ,anche la
ratifica può essere adottata dalle pubbliche amministrazioni stanti i presupposti indicati nell’articolo
richiamato
La ratifica è mero atto confermativo?
Quale espressione del potere di autotutela conservativa, la ratifica presuppone necessariamente
un’autonoma rivalutazione da parte dell’organo competente degli interessi sottesi all’atto da ratificare ed una
comparazione di questi ultimi con le “ragioni di interesse pubblico” attuali
Rispetto alla motivazione dell’atto di ratifica , l’organo competente alla emanazione dell’atto può limitarsi ad
esprimere la propria adesione al mantenimento dell’ assetto creato a seguito dell’emanazione dell’atto viziato
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da incompetenza , sulla base delle ragioni di fatto e di diritto già espresse nell’atto emesso dall’organo
incompetente.
Pertanto, per le rivalutazioni delle ragioni di fatto sottese all’atto , la ratifica non può considerarsi mero atto
confermativo .
TRIBUTI
13.Modalità di organizzazione dei servizi di gestione delle entrate comunali e riscossione dei tributi
locali
Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 27 ottobre 2014, n. 5284 –La competenza è del Consiglio comunale in
applicazione dell’art. 42 – co. 2 lett.e) T.U.E.L. comportando , il servizio di riscossione, lo svolgimento di
un’attività di servizio pubblico
La decisione del Consiglio di Stato , è stata emanata a seguito dell’analisi delle normative in materia di
riscossione dei tributi comunali succedutesi dal 1999 al 2010 , esame normativa resasi imprescindibile, per
risolvere la controversia insorta tra il Comune e una società partecipante ad una gara indetta nel periodo
transitorio di gestione del servizio di riscossione dei tributi comunali
La panoramica normativa , pertanto comprende le seguenti fasi , descritte in sintesi e tutte riferite alle
modalità di gestione del servizio di riscossione dei tributi locali .
a)d.lgs. n. 112/1999 : questo decreto legislativo consentiva ai Comuni di scegliere le modalità di gestione del
servizio di riscossione delle entrate anche tramite esternalizzazione ;
b)l. n. 248/2005 : questo decreto ha riformato il sistema di riscossione coattiva dei tributi , introducendo un
regime transitorio (dal 1 ottobre 2006 e sino al 31.ottobre 2010) che avrebbe consentito ai Comuni di
organizzare il servizio , per procedere ,alla scadenza del 31.10.2010 , all’affidamento automatico in
concessione prima a Riscossione spa e poi a Equitalia s.p.a. (società entrambe a totale partecipazione del
M.E.F..)
Durante il regime transitorio dal 1 ottobre 2006 e sino al 31 ottobre 2010 , le società nell’attualità
concessionarie del servizio di riscossione , avrebbero dovuto cedere il ramo d’azienda riferito alla sola
gestione del servizio di riscossione dei tributi ad altre società concessionarie in possesso dei requisiti per
l'iscrizione all'albo ex art. 53, co 1, d.lgs. n. 446/97
Queste società cessionarie della società originariamente gestrice del servizio , avrebbero potuto organizzare
e gestire il servizio di riscossione coattiva dei tributi sino al 31.10.2010, in mancanza di diversa
determinazione da parte dei Comuni
Il Comune resistente , nel giudizio in questione , ha ,nel periodo transitorio ( dal 2008-2010) ,proceduto ad
affidare il servizio, ad una società in possesso dei requisiti ,a seguito di gara Tale decisione organizzativa è
stata assunta con determinazione gestionale del responsabile del servizio .
Da qui, il ricorso della società concorrente non risultata affidataria del servizio , che ha contestato le
modalità procedimentali del Comune poiché a prescindere da un atto di indirizzo comunale , ha affidato il
servizio sulla base di un atto gestionale .
Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente evidenziando che :
a)
Quando nel testo dell’art. 3 co. 24 della legge n. 248 /2005 si stabilisce che fino alla scadenza del
periodo transitorio – 31.10.2010 il servizio è affidato alle società concessionarie del ramo d’azienda
della originaria società di gestione della riscossione dei tributi , salva diversa determinazione del
Comune , il termine “determinazione” è da intendersi in senso atecnico ,neutro ovvero come
sinonimo di “decisione” .
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b)
c)
La materia necessita di approvazione di un regolamento comunale , la cui approvazione non può
che essere rimessa alla competenza del Consiglio comunale , essendo l’organo che ex art. 42 TUEL –
co. 2 lett.e) - ha competenze deliberative in materia, tra le altre, di organizzazione dei pubblici
servizi ;
la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali e la
conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato
del servizio stesso, costituiscono senz'altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di
riscossione che ,rientrando nell'ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del T.U.E.L spetta
al Consiglio comunale e non al responsabile di servizio o al dirigente .
ORGANI ISTITUZIONALI
14. Quando la pubblicità e gli spazi di comunicazione politica sono lecitamente onerose
Corte dei Conti- - sez. giuristi. Emilia Romagna – sentenza 10 ottobre 2014 , n. 140- Incorrono in
responsabilità erariale i membri di organo politico ( nel caso di specie i Presidenti di gruppo consiliari
regionali ) che utilizzano somme assegnate per lo svolgimento di attività istituzionale al pagamento di
spazi di comunicazione politica .
Dal testo della sentenza in rubrica si riportano le massime traibili.
L’evento
La sentenza è stata emessa a seguito di apertura di un procedimento istruttorio a carico di Presidenti di
Gruppi consiliari della Regione per aver essi autorizzato ed effettuato il pagamento di somme di danaro
per l’acquisto a titolo oneroso di spazi di comunicazione fornita da emittenti radiotelevisive locali .E’ stata
riscontrata la sussistenza di danno erariale consistente nell’aver gli organi politico amministrativi indicati
utilizzato parte di budget ricevuto a titolo di contributo per attività istituzionale per pagare gli spazi di
comunicazione predetti .
I gruppi consiliari indicati nella sentenza avrebbero effettuato spese con contributi regionali senza
rispettare il vincolo di destinazione e comunque in violazione a norme imperative .Sono stati considerati
responsabili
Imputazione soggettiva del danno ingiusto
Il danno ingiusto è stato imputato alla condotta gravemente colposa dei presidenti dei gruppi consiliari
visto che , in base a legge regionale , “ i negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi consiliari
fanno capo esclusivamente alla responsabilità del presidente del gruppo , avendone egli la rappresentanza
legale per l’impiego dei fondi finanziari ad esso assegnati “
La notitia damni da cui è derivata l’apertura del procedimento : la notizia deve essere specifica e concreta (
art . 17, comma 30 –ter d.l. 78/09, convertito nella legge 102/09)
I giudici contabili aderendo alla giurisprudenza costituzionale, ritengono che il potere di indagine del
requirente contabile deve essere esercitato in caso di notizia specifica e concreta .Le SS.RR. della Corte dei
Conti hanno , poi, precisato cosa si intenda per “ specifica e concreta notizia di danno”.Per cui , si configura
la notizia di danno allorquando vi sia una informazione acquisita relativa ad un fatto , che anche se non
completo nei suoi elementi , sia individuato nelle sue linee essenziali , e che sia in grado di produrre un
danno erariale , in modo tale da attivare una attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i
presuppposti che danno luogo alla responsabilità amministrativa
Sono da considerare notizia damni , specifica e concreta gli articoli di stampa .Non è stata accolta la tesi
difensiva per cui non avrebbe configurato notitia damni il dato informativo di stampa titolato “Consiglieri
regionali che pagano con soldi pubblici interviste e ospitate nelle tv e radio locali."
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Gestione dei contributi dei gruppi del Consiglio regionale e natura dei contributi
L’attribuzione dei fondi ai gruppi consiliari interni è prevista da leggi regionali per consentire agli stessi di
avere personale , mezzi necessari per assolvere le loro funzioni , essendo “proiezione interna dei partiti
politici e organismi strumentali interni all’assemblea” .
I contributi assegnati ai gruppi consiliari a valere sul bilancio regionale devono avere destinazione
vincolata , essendo il finanziamento di natura pubblica .
Le risorse assegnate al grippo devono poi essere rendicontate con obbligo da parte del presidente di
vigilanza sulla corretta destinazione delle risorse .Si consideri inoltre che il rendiconto delle spese dei
gruppi consiliari sono parte necessaria dell’intero rendiconto dell’ amministrazione pubblica (Corte Cost.
sent. n. 39/2014)
Differenza di status e prerogative tra organi politici regionali e organi politici nazionali
Le deroghe di sottoposizione alla giurisdizione contabile non si applicano agli organi politici territoriali
(regionali e degli enti locali) e l’art. 122 co. 4 della Cost. in base al quale i consiglieri regionali non possono
essere chiamati a rispondere di opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle oro funzioni , non comporta
una immunità assoluta estesa anche all’attività amministrativa attiva da essi svolta , poiché le funzioni di
amministrazione attiva sono esplicazione di un potere esecutivo , di spettanza della Giunta e del Presidente
della Giunta regionale , piuttosto che del Consiglio
L’attività di amministrazione del Consiglio regionale e quella svolta dalla Giunta e Presidenti della
Regione
La sentenza n. 70/1985 della Corte Costituzionale ha chiarito gli ambiti di immunità circoscrivendo il
significato di “attività di amministrazione attiva” facente capo ai consiglieri , da un lato e ai componenti
dell’esecutivo , dall’altro .
Sono attività di amministrazione attiva coperte da immunità, a tutela dello status dei consiglieri regionali ,
le attività di indirizzo politico, di controllo e di autoorganizzazione .Da ciò ne deriva che l’immunità
oltreché in caso di svolgimento dell’attività legislativa sussiste anche in caso di svolgimento delle pre scritte
attività. .L’immunità amministrativa dei consiglieri ( per attività di indirizzo politico , di controllo e di
autoorganizzazione) sarebbe riconosciuta per “preservare da interferenze le determinazioni inerenti la
sfera di autonomia dell’organo consiliare.
Obbligo di restituzione
L’obbligo è strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico e
che deriva dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione
La pubblicità politica
In base alla legge n. 28/2000 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le
campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”come modificata dalla legge n. 313/2003 ,
l’unica forma possibile di cessione a pagamento di spazi pubblicitari di comunicazione politica sulle
emittenti radiotelevisive locali è rappresentata dai messaggi politici a pagamento , la cui messa in onda è
consentita secondo criteri e nei limiti stabiliti dalle norme indicate .Non tutte le trasmissioni sono
assimilabili ai messaggi autogestiti a pagamento in quanto propongono” un confronto dialettico fra più
opinioni e non recano in sovraimpressione, per tutta la loro durata, la dicitura messaggio politico a
pagamento con l’indicazione del soggetto politico committente”.(Parere AGCOM 5.09.2012)
L’unica forma di cessione a titolo onerosi di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è
rappresentata dai messaggi politici autogestiti . Di conseguenza , tutte le spese sostenute dai capogruppo
consiliari per l’acquisto di tali spazi di comunicazione politica, risultano essere palesemente contra-legem.
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PARERI
A.R.A.N. Parere 14 ottobre 2014 –applicazione dell’art. 19 co. 2 –CCNL 6 luglio 1995
La richiesta del dipendente di fruizione di un giorno di permesso retribuito per una visita medica
specialistica di durata di 3 ore , in una giornata articolata in 10 ore lavorative, rientra nella richiesta di 3
giorni di permesso “ per particolari motivi personali o familiari “ ex art. 19 co. 2 CCNL 6 luglio 1995
La richiesta deve essere preventivamente autorizzata anche se il dipendente non ha un diritto soggettivo a
fruirne
Se il datore di lavoro ha autorizzato la fruizione di una intera giornata a nulla rilevano le ore fruite dal
dipendente , perché questi permessi sono da computarsi a giornate e non frazionabili in ore.
Il dipendente poi dimostrerà la documentazione a comprova della motivazione fonìta per la fruizione
A.R.A.N. Parere 14 ottobre 2014 - applicazione art. 19 co. 2 – CCNL 6 luglio 1995
Per presenziare ad una udienza per una causa di lavoro del dipendente contro il Comune di appartenenza ,
il dipendente può fruire del permesso per “ particolari motivi personali o familiari”?
Si , purchè quando comunica preventivamente all’ente di appartenenza la volontà di assentarsi con
permesso retribuito per uno o più giorni , indichi i motivi personali o familiari che ne sono alla base .L’ente
autorizzerà tenendo conto delle esigenze organizzative e operative da considerarsi sempre prevalenti .In
caso di diniego di permesso il dipendete potrà usufruire delle ferie.
A.R.A.N. – parere 14 ottobre 2014 – indennità di messo notificatore
L’indennità ex art. 36 co. 2 CCNL 22 gennaio 2004 può essere corrisposta al messo notificatore soltanto se
incaricato formalmente e in possesso del profilo di messo notificatore e purchè svolga anche funzione di
ufficiale giudiziario
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Stato attuale sugli uffici del giudice di pace
Con il D.M. 7 marzo 2014 ( G.U. 14 aprile 2014, n. 87) concernente “Individuazione degli uffici
del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 7 settembre 2012 , n. 156 sono state impartite
disposizioni attuative per la riorganizzazioni degli uffici in questione
Il decreto ministeriale 7 marzo 2014 , ha recato in allegato, l’elenco degli uffici del Giudice di Pace
definitivamente soppressi ( ex art. 2 D.M.). Il 29 aprile 2014, data di entrata in vigore del citato
decreto ,è stato individuato come limite ultimo temporale per procedere alla chiusura definitiva
degli uffici , qualora gli enti locali non avessero fatto richiesta di mantenimento in operatività
La data del 29 aprile 2014 era rilevante anche per quegli enti locali che , pur avendo effettuato
richiesta di conservazione operativa degli uffici del Giudice di Pace , intendessero revocare la
loro decisione : gli enti locali ,infatti, nei successivi 15 giorni decorrenti dalla suddetta data ,
avrebbero potuto inoltrare una formale dichiarazione che attestasse univocamente la volontà di
recedere dalla precedente istanza
Se non si fosse proceduto nei termini perentori alla attestazione di revoca , entro il perentorio 14
maggio 2014,gli enti avrebbero dovuto rispettare gli impegni assunti ,in particolare riferiti a:
-indicazione dei i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere
mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione,
-indicazione dell’ esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o
meno dalla precedente;
-indicazione del nominativo di un referente designato da ciascun ente locale interessato, come
interfaccia con gli uffici anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla
D.G.S.I.A.
Riguardo alle risorse umane da trasferire , si è evidenziato che il personale comunale individuato
dall’ente locale, secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni pubblicata il 29 aprile 2013
,avrebbe dovuto
appartenere a profili professionali equipollenti a quelli previsti per
l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, sarebbe dovuto risultare idoneo a consentire
l’erogazione del servizio giustizia, per abilitazione dello svolgimento di mansioni corrispondenti a
quelle rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente
giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario. Non avrebbero dovuto sussistere
cause di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n.
165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei
divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie.
E’ stato poi disposto che gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi , avrebbero continuato a
funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio sarebbe stato effettuato
presso il nuovo ufficio accorpante.
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Al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza,
con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, la competenza
ad adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P.
soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle
udienze presso la sede soppressa
In ogni caso l’entrata in vigenza del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti
sarebbe dovuta avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 ottobre 2014),
decorso il quale i suddetti uffici avrebbero dovuto , quindi, avvalersi esclusivamente del personale
dei propri ruoli.
Con il recente comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 28 ottobre
2014 , il Capo di Gabinetto del Ministero ha fatto conoscere che nelle more del procedimento di
conversione del decreto legge 13 settembre 2014, n. 132 recante norme sulla giustizia civile che tra
l’altro ha previsto la riapertura degli uffici di Giudice di Pace di Barra e Ostia , “resta il
mantenimento dell’attuale assetto territoriale e gestionale degli uffici del giudice di pace, che
resterà disciplinato dal decreto ministeriale sopra citato.”( DM 7 marzo 2014).
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