ANNO 00 NUMERO 24 dal 30 ottobre al 5 novembre 2014 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE 1 Il Segretario Generale Il Responsabile di Progetto Avv. Francesco Zeoli Dr.ssa Paola Martullo INDICE Aggiornamenti normativi -D.M.E.F. 21 ottobre 2014 -Procedura per l'affidamento all'agente della competente dell' attivita' di notifica- pagg 3 e 4 riscossione territorialmente - Determinazione 31 ottobre 2014 – G15413 –Approvazione avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi di restauro del patrimonio librario antico conservato presso le biblioteche dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale.- pag. 5 Informative- pagg. 6/17 1. DPCM 28 .10.2014 – Comuni beneficiari dell’esclusione da patto di stabilità interno e importo delle opere da escludere 2. D.M.I.S.E. 16.10.2014 –Modalità di erogazione da parte del G.S.E. delle tariffe incentivanti per energia elettrica da fotovoltaico 3. Comunicato Min.Int. 27.10.2014 – Consultazione pubblica per la stesura della dichiarazione dei diritti di Internet 4. Nota Presidente ANAC e Garante Privacy 30.10.2014 –Criticità di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 5. Comunicato ANAC 3 .11.2014 – Verifiche su adempimenti trasparenza enti ( inclusi i Comuni) 6. Comunicato Min Pubblica Istruz.- Piano strategico per la disciplina dei servizi turistici 7. Decreto Min Affari Esteri –Regolamento per la concessione di premi e contributi per divulgare il libro italiano 8. Circolare Min .Giustizia- 28.10.2014 –Adempimenti di cancelleria a seguito delle novità normative ex d.lgs. n. 179/2012 e d.l. n. 90/2014 9. Avviso Min Lavoro - 30.10.2014 - Utilizzo LSU 10 INAIL- Comunicato 3.11.2014 - Incidente lavoratore nel percorso casa ufficio 11. TARI 2014- Interrogazione parlamentare 30.10.2014 12 Comunicato Min Int. 4.11.2015 – rimborso minor gettito IMU per agevolazioni concesse ai Comuni 13. Circolare Min. infrastr.Trasp 28.10.2014 - Intestazione temporanea di veicoli Informative esterne – pag. 18 Aggiornamenti giurisprudenziali – pagg. 20-28 Pareri – pag. 29 Stato attuale uffici giudici di pace – pag. 30-31 2 AGGIORNAMENTI NORMATIVI 1.DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 21 OTTOBRE 2014 Modalita' procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell' attivita' di notifica. In GU n.252 del 29.10.2014 –Sintesi Il decreto in” rubrica”regolamenta le modalità di trasmissione elettronica per l’effettuazione di notifiche in materia fiscale tra l’autorità richiedente di uno stato membro e le autorità interpellate di altro stato membro , per farle pervenire al destinatario residente in uno stato membro differente da quello che è in possesso della documentazione fiscale I servizi che effettuano l’attività di collaborazione per le notifiche ai diretti interessati di altri stati membro interpellanti ,sono detti “servizi di collegamento” .In Italia il servizio di collegamento è individuato nella struttura presso il Dipartimento delle finanze ,Direzione Legislazione tributaria e federalismo fiscale competente allo scambio di informazioni in materia di tributi locali.( art. 1) I servizi di collegamento sono addetti a comunicare agli altri stati membro richiedenti ,tutte le informazioni utili e disponibili nei periodi di imposta dal 1 gennaio 2014 relative ai residenti degli stati membro. Le richieste di notifiche amministrative da uno Stato membro all’altro , sono rese su domanda dell’autorità richiedente ; in seguito alla richiesta , i servizi di collegamento notificano al destinatario tutti gli atti e le decisioni dell’autorità amministrativa prodotti dallo stato membro in cu ha sede l’autorità competente e informano tempestivamente l’autorità richiedente sul seguito dato alla domanda di notifica .Le notifiche in Italia sono effettuate da Equitalia. L'autorita' richiedente di uno Stato membro puo' chiedere l'assistenza per la notifica solo: a) se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede; b) qualora tale notifica dia luogo a difficolta' sproporzionate.( art.2) A seguito della richiesta , il “servizio di collegamento” trasmette tramite p.e.c. al destinatario , la richiesta di notifica pervenuta e l’originale o copia certificata di documenti da notificare . Se il soggetto destinatario della notifica chieda di ricevere la documentazione fiscale che lo riguarda in una lingua diversa tra quelle ufficiali utilizzate nell'Unione europea, lo stesso deve farne richiesta, entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di notifica, all'agente della riscossione che ha effettuato la notifica stessa, secondo le modalita' indicate da quest'ultimo. Richiesta di documentazione fiscale all’Italia da altro stato membro dove risiede il soggetto cui si riferisce la documentazione fiscale ( art.3) Se la richiesta di notifica sia stata effettuata allo Stato italiano : 3 a)la richiesta è effettuata al Dip.to delle Finanze da parte di un’ autorità competente di altro stato membro per l’effettuazione della notifica in Italia b)pervenuta la documentazione , il Dip.to delle Finanze trasmette telematicamente all’agente della riscossione territorialmente competente: 1)la richiesta di notifica pervenuta; 2)l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare; 3) una comunicazione standardizzata indirizzata ai destinatari delle notifiche, contenente i riferimenti normativi in base ai quali viene effettuata l'attivita' di notifica e le informazioni sulla procedura da attivare nel caso in cui il destinatario intenda contestarne la regolarita'; 4) ogni altro elemento utile ai fini della notifica, quale, ad esempio, il codice fiscale del soggetto nei cui confronti essa e' stata richiesta. L'agente della riscossione territorialmente competente da' corso alla notifica entro sei mesi dalla data in cui ha ricevuto la documentazione (art.4) Richiesta proveniente dagli enti locali per l’effettuazione di notifiche a cittadino dell’UE I Comuni, le Province e le Regioni, inviano in via telematica al servizio di collegamento – Dip.to Finanze , la richiesta di notifica a cui deve essere allegata l'originale o la copia certificata di ciascun documento da notificare. Il “servizio di collegamento” esamina la correttezza formale della richiesta formulata e la inoltra unitamente ai documenti di cui e' richiesta la notifica all'autorita' adita dell'altro Stato membro. Se una richiesta non puo' essere trasmessa tramite la rete CCN, la stessa viene inviata per posta raccomandata o elettronica. In tal caso, la richiesta di notifica deve essere firmata dal responsabile o da un funzionario, debitamente autorizzato a tal fine, del suddetto servizio di collegamento. ( art.5) Forma della richiesta di notifica la richiesta di notifica pervenuta o rivolta agli altri Stati membri deve essere compilata secondo il formulario-tipo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 della Commissione del 6 dicembre 2012 ( art. 2). 4 2.DETERMINAZIONE 31 OTTOBRE 2014, n. G15413 L.R. n. 42 del 24 novembre 1997. D.G.R. n. 273 del 20 maggio 2014 - Piano Annuale per l'Esercizio Finanziario 2014 per i Beni e Servizi culturali. Approvazione Avviso pubblico finalizzato a sostenere interventi di restauro del patrimonio librario antico conservato presso le biblioteche dell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale.- B.U.R.L. n. 88/4.11.2014 Sono state stanziate risorse finanziarie per sostenere interventi di restauro di opere a stampa edite tra il 1501 e il 1830,presenti presso le biblioteche riconosciute dalla Regione Lazio e di competenza della Soprintendenza ai Beni Librari, al fine della loro conservazione, tutela e fruizione pubblica. Il sostegno regionale per ogni richiesta non può superare l’importo di € 10.000,00 IVA inclusa e ogni singolo Ente o istituzione non potrà presentare più di 10 schede progetto corrispondenti ad altrettanti volumi. ( art. 3) Possono essere oggetto di richiesta di finanziamento solo i volumi che hanno già ottenuto l’autorizzazione al restauro da parte della Soprintendenza ai Beni Librari, come dal prebando del 2/07/2014 Ogni Ente o Istituto può presentare solo una richiesta di finanziamento comprendente un massimo di dieci volumi per un importo massimo di € 10.000,00 IVA inclusa ( art. 3) La progettazione degli interventi di restauro deve essere affidata a professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa (art. 182 del D. Lgs. n. 42/2004 e D.M. 26.5. 2009,n.86 (art. 6) Relativamente a progetti inerenti ad interventi di restauro per volumi che necessitino di smontaggio, deve essere tenuto a riferimento il Capitolato Speciale Tecnico e il foglio di calcolo che sono disponibili sul sito dell’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario http://www.icpal.beniculturali.it/lab_restauro.html Le modalità di presentazione della domanda sono indicate all’art. 7 della determinazione La domanda di partecipazione all’avviso pubblico deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando i moduli (Allegato 1) istanza, (Allegato 2) scheda anagrafica, (Allegato 3) scheda biblioteca, (Allegato 4) scheda progetto intervento restauro, messi a disposizione sul sito della Regione Lazio, all’indirizzo www.regione.lazio.it nella sezione argomenti-cultura. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente, dovrà essere spedita, entro e non oltre il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio con le modalità descritte di seguito, completa della documentazione richiesta ( art. 8) Il finanziamento dei progetti, subordinato all’effettiva e regolare realizzazione, avverrà come di seguito indicato: - primo 50% a presentazione da parte del beneficiario del contributo dell’affidamento dei lavori alla Ditta individuata; - saldo del restante 50% a conclusione dell’intervento di restauro previo rilascio del “visto di 5 regolare esecuzione” da parte della Soprintendenza ai Beni Librari, e positiva verifica della rendicontazione contabile dell’attività svolt INFORMATIVE FINANZIARIO 1.D.P.C.M. 28 ottobre 2014 - Individuazione dei Comuni che beneficiano della esclusione dal patto di stabilità interno e dell’importo delle opere da escludere, ai sensi dell’art.4, co 3 e 4, del Decreto-legge n. 133 del 2014.-sito Presidenza Consiglio dei Ministri –gov.it E’ stato pubblicato in data 28 ottobre 2014 , sul sito della P.C.M. il decreto del Presidente del Consiglio che, in attuazione dello “Sblocca Italia”, assegna a 128 Comuni spazi di patto di stabilità interno per il 2014 per quasi 200 milioni di euro per consentire il finanziamento e l’esecuzione di opere ritenunte prioritarie dai Comuni Il decreto è l’atto finale del procedimento avviato lo scorso 2 giugno dal Presidente del Consiglio dei Ministri con la lettera in cui si nvitavano i Sindaci “a segnalare al governo una caserma bloccata, un immobile abbandonato, un cantiere fermo, un procedimento amministrativo da accelerare nel loro comune”. Una buona parte delle segnalazioni hanno chiesto lo sblocco del patto di stabilità per le opere segnalate . A seguito di istruttoria da parte della PCM sono stati verificati, per i Comuni richiedenti l’esclusione dal patto di stabilità delle spese da investire per opere pubbliche ,i presupposti previsti dall’art. 4 co. 3 del d.l. n. 133/2014 per l’ammissione al beneficio dell’esclusione , ovvero: a)le opere alle quali si riferiscono i pagamenti avrebbero dovuto essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche; b) i pagamenti avrebbero dovuto riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente; c) i pagamenti per i quali è stata richiesta l'esclusione del patto di stabilità avrebbero dovuto essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. In allegato al decreto l’elenco dei Comuni ( non sono compresi Comuni della Regione Lazio) AREA TECNICA 2.DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 16 OTTOBRE 2014 Approvazione delle modalita' operative per l'erogazione da parte del G.S.E. S.p.A. delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell'art. 26, c. 2del d.l. n. 91/2014- in GU n.248 del 24-10-2014 Sono approvate le modalita' per l'erogazione delle tariffe incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici. Le modalita' di erogazione sono riportate nell'allegato 1 . L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico adegua, eventualmente le modalita' di raccolta delle risorse a copertura degli oneri generali di sistema. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la produzione energetica annua dell'impianto rispetto a quella stimata sulla base dell'allegato 1. 6 RESPONSABILE TRASPARENZA –TUTTI I SETTORI 3.COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 27 ottobre 2014 –Consultazione pubblica per la stesura della Dichiarazione dei diritti di Internet Il Ministero dell’Interno rende nota che è aperta dal 27 ottobre 2014 della consultazione pubblica per fornire apporti propositivi e collaborativi per la stesura della Dichiarazione dei diritti di Internet . La consultazione durerà quattro mesi, fino al 27 febbraio 2015. Chiunque può intervenire collegandosi al sito civi.ci per commentare i paragrafi della proposta . È anche possibile inviare contributi liberi riguardanti la Dichiarazione nel suo complesso. A titolo esemplificativo, è possibile proporre nuovi articoli (per esempio su diritto d'autore e pubblico dominio), la fusione o la soppressione di articoli esistenti, la suddivisione di un articolo in più articoli, eccetera. , purchè le proprie proposte siano motivate La Dichiarazione elaborata è reperibile sul sito interno.gov.it –sez.Notizie –link esterni In breve e in sintesi i contenuti : -Riconoscimento e garanzia dei diritti : devono essere garantiti tramite utilizzo di Internet i diritti fondamentali delle persone fisiche e giuridiche . Devono essere garantiti i valori costituzionali della persona umana ; - diritto di accesso:l’ accesso ad internet deve avvenire in condizione di parità , riconoscendo la libertà dei fruitori di scegliere sw e applicazioni che ritengono più confacenti alle loro esigenze Lo Stato si impegna a rimuovere ogni ostacolo per consentire la materiale eguaglianza di utilizzo , specie a garanzia dei diritti dei disabili ; -neutralità della rete :i dati che ogni persona riceve su internet non devono essere suscettibili di alcuna intromissione né alterazione alcuna - tutela dei dati personali : Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.Sono dati personali quelli che consentono di risalire alla identità del soggetto .I dati personali devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all’autodeterminazione informativa -diritto all’autodeterminazione informativa Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l’integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano -inviolabilità dei domicili e sistemi informatici Senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, nei soli casi e modi previsti dalla legge, è vietato l’accesso ai dati della persona che si trovino su dispositivi personali, su elaboratori remoti accessibili tramite credenziali da qualsiasi elaboratore connesso a Internet -trattamenti autorizzati .Non sono ammessi trattamenti automatizzati se l’atto incida in maniera significativa sulla sfera delle persone - diritto all’identità Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata della propria identità in Rete. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l’accesso alle piattaforme che operano in Internet -Anonimato e diritto all’oblio fatti salvi i casi di anonimato ex lege ogni persona può comunicare elettronicamente in forma anonima per esercitare le libertà civili e politiche senza subire 7 discriminazioni o censure ; ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza -diritti e garanzie sulle piattaforme i responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali -sicurezza in rete La sicurezza in Rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l’integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi esterni, e come interesse delle singole persone -diritto all’educazione Ogni persona ha diritto di acquisire le capacità necessarie per utilizzare Internet in modo consapevole e attivo. Le istituzioni pubbliche promuovono attività educative rivolte alle persone, al sistema scolastico e alle imprese, con specifico riferimento alla dimensione intergenerazionale. - criteri per il governo della rete Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in Rete sia a livello nazionale che internazionale, al fine soprattutto di non subire forme di discriminazione e per non consentire che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica. L’accesso ed il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti e potenziati 4.NOTA PRESIDENTE A.N.A.C. E AUTORITA’ GARANTE PRIVACY -30 ottobre 2014 – Criticità nell’ applicazione del d.lgs. n. 33/2013 sito Garante privacy A firma congiunta i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti in “rubrica” hanno trasmesso una nota al Ministro della Funzione Pubblica evidenziando le criticità di applicazione di alcune misure previste dal d.lgs. n. 33/2013 .in particolare: -l’applicazione uniforme e indifferenziata a tutti gli enti e amministrazioni previste nel d.lgs ; -il contenuto delle informazioni onerosa per i soggetti obbligati alle pubblicazioni in quanto si richiede la pubblicazione di testi integrali . La nota invita il Ministro competente in occasione della elaborazione del disegno di legge A.S. n. 1577 in materia di modifiche riorganizzative della Pubblica amministrazione . 5.COMUNICATO A.N.A.C. 3 novembre 2014 - Rendicontazione degli esiti dell’attività di vigilanza sulle segnalazioni in materia di trasparenza – 1 gennaio 2014 – 24 ottobre 2014 – sito ANAC L’Autorità ha deciso di rendere noto, con aggiornamento periodico, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute sull’inosservanza degli obblighi di pubblicazione ( nell’ambito Trasparenza e Prevenzione della Corruzione) . Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web Comunica con l’Autorità. A tal fine , alla pagina web Monitoraggio - Vigilanza su segnalazioni della sezione Trasparenza ed Integrità del sito istituzionale, l’Autorità ha pubblicato un prospetto sintetico di rendicontazione dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse, la/le inosservanza/e segnalata/e e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa dell’Autorità 8 CULTURA-TURISMO-ORGANI ISTITUZIONALI 6.COMUNICATO MINISTERO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE -9 ottobre 2014 ––Piano Strategico per la digitalizzazione dei servizi turistici –Sito funzionepubblica.gov.it Con decreto Ministeriale 3 aprile 2014 è stato istituito il Laboratorio per il turismo Digitale (TDLab) con l’obiettivo di favorire l’attuazione della digitalizzazione nell’ambito turistico , nelle attività di programmazione ,,sviluppo e gestione della promozione e commercializzazione dell’offerta on line dei servizi turistici Nelle date del 9 e 10 ottobre 2014 il Laboratorio ha aperto una consultazione on line su bozze provvisorie di documenti per accogliere commenti , integrazioni e correzione da parte di chiunque fosse stato interessato .A seguito della raccolta ed elaborazione delle proposte presentate il Laboratorio(TDLab) elaborerà il “Piano strategico per la digitalizzazione del turismo “, verrà acquisito dal Ministro e diventerà il piano operativo che la nuova ENIT prenderà in carico appena costituita. 7.DECRETO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 29 agosto 2014, n. 159 -Regolamento recante norme sulla concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonche' per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa- in GU n.254 del 31-10-2014- in vigore dal 1 .01.2016 – modifiche al D.M. 7.11. 1995, n. 593 Le domande di premi e contributi per le finalità di cui in rubrica hanno la finalità di diffondere la lingua e la cultura italiana all'estero e possono essere presentate da editori, traduttori, imprese di produzione, doppiaggio e sottotitolatura, imprese di distribuzione e istituzioni culturali ed internazionali, con sede sia in Italia che all'estero,anche su supporto digitale entro l’unica data del 31 marzo (non più anche del 30 settembre) I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione L'Istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica cui sono accreditati gli ordinativi diretti per il versamento dei premi riconosciuti redige una relazione sull’utilizzo della somma concessa inviata al M.E.F. , a M.I.U.R. e al Ministero Beni culturali e Turismo I criteri generali per attribuire i premi e i contributi sono definiti dal Ministero egli Affari Esteri e non è più previsto il parere da parte della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana nel mondo LEGALE 8.CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA 28 ottobre 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e segg. d.l. 179/2012 e 90/2014. Testo consolidato aggiornato al 27 ottobre 2014 La circolare in rubrica fornisce chiarimenti operativi per l’attività delle cancellerie rispetto a: 9 termini dei depositi solo telematici degli atti endoprocedimentali presso le cancellerie dei tribunali relativi a procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale con aggiunta di aggiornamenti rispetto alla precedente circolare 27 giugno 2014. Gli aggiornamenti evidenziati in rosso Nella circolare sono nei paragrafi 14 ( pagamento contributo unificato );15 (potere di autenticazione da parte del difensore degli atti nel fascicolo informatico); 16 (adeguamenti al contributo unificato) , 17 ( rilascio della formula esecutiva su copia estratta dal difensore) 1.Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti endoprocessuali, provenienti dalle parti costituite o dagli ausiliari del giudice, avviene esclusivamente mediante invio telematico. Le cancellerie, quindi, dal 30 giugno 2014 , nei procedimenti di nuova instaurazione, non dovranno più ricevere il deposito in forma cartacea degli atti endoprocessuali di parte, salve le eccezioni di cui ai commi 8 e 9 art.16 bis d.l. 179/12 cit. ; per i procedimenti instaurati prima del 30 giugno 2014 è facoltà della parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico. Dal 31 dicembre 2014, anche nei procedimenti già pendenti, sarà consentito il deposito di atti endoprocessuali esclusivamente mediante invio telematico. 2.Tenuta del fascicolo in cartaceo :l’art. 9 DM 44/2011 fa salvi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente ,anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014 Le normative prevedono ,infatti, casi in cui devono depositarsi e prodursi copie cartacee : all’art. 16 bis, co 9, d.l. n.179/12, ad es. è evidenziato che il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche sebbene si deduca che il deposito di “copia cartacea di singoli atti e documenti”, presupponga il previo deposito mediante invio telematico dell’originale informatico. Altro caso di obbligo di deposito cartaceo si presenta in caso di disconoscimenti della sottoscrizione di documenti informatici con apertura di sub procedimento di verificazione da parte del giudice 4.Copie informali sono le copie cartacee informale dell’atto o documento depositati telematicamente da mettere a disposizione del giudice ad opera delle parti o degli ausiliari per prassi locale. Pertanto quando se ne ravvisi la necessità, potrà essere individuata, presso i singoli uffici, una modalità per mettere a disposizione dei magistrati la copia cartacea di atti e documenti già depositati mediante invio telematico. Le copie in questione non devono essere inserite nel fascicolo processuale. 5.Subitanea accettazione dei depositi da parte delle cancellerie : per garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti poiché soltanto con l’ accettazione dell’atto da parte della cancelleria , l’atto entra nel fascicolo processuale e diviene ostensibile al giudice e alle controparti .Si consiglia l’accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico da eseguirsi entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia Misure organizzative gli Uffici giudiziari dovranno adottare ogni soluzione organizzativa idonea a garantire in via prioritaria la tempestività della lavorazione degli atti processuali ricevuti, se del caso anche ricorrendo ad una riorganizzazione del lavoro, tale da privilegiare le attività di ‘back office’ rispetto a quelle di ‘front office’, in modo da consentire una tempestiva accettazione del 10 deposito di atti e documenti telematici. L’orario di apertura giornaliera delle cancellerie può essere ridotto da 5 a 3 ore , in modo tale da consentire alle cancellerie di riservare una parte rilevante del proprio lavoro alla ricezione degli atti inviati telematicamente 6 Orari di deposito : si applica anche all’ipotesi di deposito telematico la proroga di diritto del giorno di scadenza di un termine, laddove tale termine scada in un giorno festivo, ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, di sabato. Nei casi , invece , di termini “a ritroso” (come ad es. quello di costituzione del convenuto), se il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere operato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere 7.Errori nel deposito : Le possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie : WARN, ERROR e FATAL. Gli errori appartenenti alle prime due categorie(WARN e ERROR) consentono alla cancelleria di forzare l'accettazione del deposito e le cancellerie dovranno sempre accettarne il deposito pur effettuando le dovute segnalazioni al giudicante sull’anomalia riscontrata . Errori appartenenti alla terza categoria(FATAL) inibiscono materialmente l'accettazione, e, dunque, l'entrata dell'atto/documento nel fascicolo processuale 8.Deposito nelle procedure monitorie I provvedimenti adottati dal giudice in sede monitoria, dunque (provvedimenti di “sospensione” o rigetto cui all’art. 640 c.p.c., decreti ingiuntivi ex art. 641 c.p.c.), potranno essere depositati esclusivamente mediante invio telematico. 9.Deposito delle parti non costituite a mezzo di difensore non saranno tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. Misure per le pp.aa Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”. Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali. 10.Comunicazioni integrali dei provvedimenti del giudice Nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica. Le cancellerie hanno, inoltre, l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenza medesima ( art. 133 cod proc civ ) 11.Accesso al fascicolo informatico delle parti non costituite lo scorso 25 giugno, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – DGSIA, ha rilasciato un aggiornamento delle specifiche tecniche relative al deposito di atti, finalizzato a consentire a soggetti non costituiti l’accesso temporaneo a singoli fascicoli in via telematica, eliminando la necessità di un accesso fisico ai locali di cancelleria- in circolare paragrafo 11 12.Atti processuali a firma multipla : il verbale d’udienza non deve essere più sottoscritto dai soggetti intervenuti ( testimoni e parti in udienza) .Il verbale di conciliazione ( art. 88 disposizione attiche al codice di procedura civile) invece deve essere sottoscritto dalle parti, dal giudice e dal cancelliere. 11 13 Professionisti incaricati dal giudice anche i professionisti nominati dal giudice dovranno depositare i propri atti esclusivamente con modalità telematiche dal 30 giugno 2014 , con registrazione al sistema REGINDE 14 Pagamento del Contributo Unificato con marca da bollo. Modalità alternative di pagamento (Testo aggiunto il 28.10.2014) come da prassi invalsa è necessario invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento. Le marche da bollo devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno modificato né abrogato.( parag.14 circolare) 15.Potere di autenticazione, da parte del difensore, degli atti contenuti nel fascicolo informatico il potere di autentica da parte del difensore, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore ed del commissario giudiziale si estende a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento, attraverso l’estrazione con modalità telematiche di duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.( aggiornato al 28.10.2014 ) 16 Adeguamenti del Contributo unificato ex d.l. n.90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ( Testo aggiunto il 28.10.2014) è previsto per tutti gli uffici giudiziari 17 Rilascio copia in forma esecutiva per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 268 D.P.R. n.115/2002.( Testo aggiunto il 28.10.2014 ) LAVORO –PERSONALE-ORGANI ISTITUZIONALI 9.AVVISO MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI – 30.10.2014 – Misure per utilizzo di L.S.U. – Convenzione tra il Ministero Lavoro e Regione Lazio Sono pubblicati sul sito del Ministero i Comuni anche della Regione Lazio che possono utilizzare LSU con contributo erogato per il 2014 dalla Regione ai Comuni richiedenti Il comunicato ricorda e precisa che sono LSU ( lavori socialmente utili )tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in disoccupazione speciale oppure mediante il coinvolgimento in progetti di lavori socialmente utili di soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati. La gestione dei lavori socialmente utili e le azioni di politica attiva del lavoro riferita ai lavoratori LSU, è demandata alle Regioni, che agiscono sulla base di convenzioni con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Dal 2014 la comunicazione di erogazione del contributo ai Comuni interessati sarà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet .I comuni interessati sono individuati nei decreti reperibili sul sito del Ministero del Lavoro.Non rientra il Comune di Sabaud 12 10.COMUNICATO INAIL 3 NOVEMBRE 2014 – Incidente del lavoratore nel tragitto abitazione -luogo di lavoro Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né all’indennità per inabilità temporanea. Lo ha ribadito la quarta sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre, che ha accolto il ricorso dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, che chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità FINANZIARIO –TRIBUTI-ORGANI POLITICO ISTITUZIONALI 11.T.A.R.I. 2014 – Chiarimenti applicativi-Interrogazione 5-03900 –Risposta sottosegretario Min. Economia del 30.10.2014 In base all’art. 1 co. 668 – legge n. 147/2014 – è stato stabilito per il pagamento della TARI , la discrezionalità per il Comune di stabilire il pagamento della TARI in due soluzioni , a scadenza semestrale E’ stato inoltre stabilito per i Comuni la facoltà di affidare fino alla scadenza del contratto la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2013 risulti affidato il servizio di gestione rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES anche nel caso in cui i abbiano adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di cui all’art. 1 commi 667 e 668 della legge n. 147/2013 Le nuove aliquote per la TARI e il relativo regolamento avrebbero dovuto approvarsi entro la data ultima di approvazione del bilancio di previsione stabilita al 30. Settembre 2014 . Il 30 ottobre 2014 previa interrogazione parlamentare , il Sottosegretario –Min. Economia ha fornito risposta orale il cui resoconto è rinvenibile sul sito del Parlamento ( camere.it) in relazione alle difficoltà riscontrate dai Comuni nei meccanismi di calcolo delle aliquote e alla conseguente difficoltà di approvare entro il 30.09.2014 il piano economico finanziario per la gestione del servizio rifiuti con rispettivi regolamento . In sede di question- time del 30 ottobre 2014 , viene sottolineato dall’ interrogato che la TARI presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche delle precedenti forme di prelievo sui rifiuti – TARES ex art. 14 – d.l. n. 201/2011 , TIA 1 ex art. 49 d.lgs. n. 22/97 e TIA 2 ex art. 238 – d.lgs. n. 152/2006 .Infatti , tutti i prelievi menzionati, inclusa la TARI si basano sulla stessa modalità di calcolo ex DPR n. 158/1999 .Sul sito MEF- Dip.to Finanze sono state poi pubblicate le Linee guida per l’applicazione della TARES per agevolare i Comuni nei calcoli anche per l’applicazione delle aliquote. La risposta : gli uffici dell’amministrazione finanziaria hanno allo studio una proposta di norma , volta a consentire ai Comuni che non hanno istituito la TARI entro il 30 settembre 2014 di procedere comunque con la riscossione della tassa dovuta a fronte del servizio di gestione rifiuti che deve essere comunque erogato. 13 12.COMUNICATO MINISTERO DELL’INTERNO 4 novembre 2014 –DECRETO MIN.INT 24 ottobre 2014 Rimborso di minor gettito IMU per agevolazioni concesse dai Comuni per terreni agricoli posseduti In allegato al Comunicato , il riparto ai Comuni del rimborso di minor gettito IMU per agevolazioni concesse dai Comuni per terreni agricoli posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e dalle esenzioni IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale.La quota complessiva di rimborso è stata quantificata in 110, 7 milioni di euro POLIZIA LOCALE 13. CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27 OTTOBRE 2014 – Chiarimenti applicativi della circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 – Intestazione temporanea di veicoli –sito M.I.T. Con la circolare n. 15513 , sono stati : -precisati gli adempimenti previsti dall’art. 247 bis del Regolamento attuativo del Codice della Strada ( D.P.R. n. 495/1992) .con allegati moduli per le richieste di variazioni in base ai casi stabiliti dalla normativa. -Sono state recate disposizioni adempimentali anche per i veicoli della Polizia locale , in caso di locazione senza conducente ( art. 247 bis. co. 2 c) nei casi in cui la locazione sia superiore a 30 giorni ( punto e4 della circ. –pag. 18) con apposizione di una speciale targa e nei casi di trasferimento di proprietà del veicolo , casi in cui è da richiedere il tagliando di aggiornamento. ( pag. 19 circ.) -E ‘stato stabilito che le nuove procedure sono operative a decorrere dal 3 novembre 2014. Con la nuova circolare del 27 ottobre ,si forniscono ulteriori chiarimenti per consentire agli uffici della Motorizzazione Civile e Studi di consulenza , attraverso applicativi informatici , di aggiornare le carte di circolazione .La circolare contiene altresì chiarimenti rispetto ad adempimenti che onerano privati e amministrazioni pubbliche in relazione alle variazioni da apportare sulle carte di circolazione , sussistenti le ipotesi di fatto evidenziate nella nota ministeriale La circolare distingue gli adempimenti a carico degli UMC , -per aggiornare i dati di archivio e le carte di circolazione con applicazione dello STD3 e con l’utilizzo di appositi codici applicativi causali indicati in Circolare ( da 51 a 68); -per la gestione dei passaggi di proprietà dei veicoli in locazione a favore della Polizia locale con rilascio di duplicato , stabilendosi che entro la fine di novembre 2014 l’operazione può essere gestita tramite emissione di un tagliando di aggiornamento.Per questo sono state predisposti nuovi codici causali di immatricolazione.( da 54 a 59) Nuovi codici causali sono stati predisposti anche per i duplicati delle carte di circolazione ( da 50 a 61) –Essendo prescrizioni prettamente tecniche si rinvia alla lettura del testo della circolare Per gli adempimenti degli studi di consulenza è stato creato invece un nuovo applicativo web denominato “intestazioni temporanee- in Menù veicoli del sito www.ilportaledellautomobilista.it Gli studi che intendano utilizzare l’applicativo devono essere previamente abilitati dagli uffici della motorizzazione 14 Mentre a pag . 6 della Circolare sono individuati i codici causali per le operazioni che possono essere gestite autonomamente dagli studi di consulenza.-Anche per questa sezione della nota , trattandosi di adempimenti di natura tecnico-informatica si rinvia espressamente alla lettura del testo I passaggi di proprietà dei veicoli in locazione senza conducente (LSC)in favore della Polizia locale saranno provvisoriamente gestiti attraverso il rilascio di duplicato della carta di circolazione ed entro la fine di novembre 2014 e la procedura potrà essere gestita tramite emissione di tagliando di aggiornamento ( pag. 7 Circ) ASPETTI GIURIDICI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 94 Co. 4 BIS Cod .Str. In base all’art. 94 co. 4 bis del Codice stradale , gli atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione o che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a 30 giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento ,sono dichiarati dall'avente causa, entro 30 giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, e della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. , pena applicazione della sanzione del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. In applicazione delle disposizione di cui sopra, l’intestatario temporaneo per un periodo superiore a 30 giorni è legittimato ad utilizzare il veicolo in forza del nuovo atto sottostante( atto che può essere un comodato ,una locazione , una locazione con potenziale successiva vendita ) COMUNICAZIONI ALLA MC ANCHE IN CASO DI PROROGA DEI CONTRATTI La comunicazione alla MC è effettuata anche nei casi di proroga dei contratti che sono alla base della nuova e temporanea intestazione .Così come per gli atti originari , anche per gli atti di proroga che abbiano un periodo inferiore a 30 giorni NON DEVE ESSERE EFFETTUATA ALCUNA COMUNICAZIONE ALLA MC , mentre se la proroga ha durata superiore a 30 giorni deve essere effettuata la comunicazione alla MC Per il calcolo dei periodi si calcolano i giorni naturali e consecutivi non avendo rilevanza alcuna che i 30 o più giorni siano a cavallo tra 2 annualità diverse Anche per l’effettuazione delle comunicazioni agli uffici MC deve essere rispettato il termine di 30 giorni .A pag. 8 della circolare sono individuati , caso per caso , il dies a quo di decorrenza dei 30 giorni per effettuare regolari comunicazioni da parte del nuovo intestatario del veicolo per periodi superiori a 30 giorni e per proroghe superiori a 30 giorni Gli obblighi di comunicazione onerano l’avente causa ( cioè il nuovo intestatario) .Ciò non esclude che la comunicazione possa essere effettuata anche dal dante causa ( proprietario del veicolo ) previa delega dell’avente causa .Il dante causa non può tuttavia rilasciare una delega generale che riguardi ogni questione che possa riguardare la gestione del veicolo sino alla restituzione del veicolo stesso al termine concordato ( pag . 8 circ) La disposizione dell’art. 94 co. 4 bis non trova applicazione nei casi di comodato di veicoli aziendali 15 ADEMPIMENTI COMUNALI In caso di variazioni toponomastiche che riguardino gli intestatari della carta di circolazione specie a seguito delle nuove modifiche territoriali previste dalla legge “Del Rio” , l’ente locale provvederà a comunicare al CED della DG della Motorizzazione le variazioni ai seguenti indirizzi: -Ministero Infrastrutture e eTrasporti –Direzione generale Motirizzazione-Centro Elaborazione Dati- Via G.Caraci-Roma -00157 -Via mail a [email protected] Le specifiche sono indicate a pag. 9 della Circolare CUSTODIA GIUDIZIALE I veicoli attualmente affidati agli organi di P.G. devono essere considerati esonerati dall’obbligo di aggiornare la carta di circolazione , pur restando salva la facoltà per tali organi di richiedere l’intestazione temporanea dei veicoli in quanto affidatari INTESTAZIONI DEI VEICOLI SENZA CONDUCENTE Dichiarazione sostitutiva anziché delega :Per le intestazioni temporanee dei veicoli in locazione senza conducente (LSC), la delega del locatario o del sublocatario ( chi ha preso in affitto o in subaffitto il veicolo dal proprietario) può essere effettuata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal dante causa ( proprietario del veicolo) con indicazione della sede della impresa presso cui la delega è depositata con allegata fotocopia del documento di identità o di riconoscimento in corso di validità .In forza di tale modifica applicativa , si specifica che con la comunicazione di cui l’All. 1/A deve essere trasmessa non la delega , ma la dichiarazione di cui all’All 3- ( pag. 11 circolare ) In caso di sublocazione , il proprietario del veicolo effettua direttamente la comunicazione dei dati relativi al locatore finale , su delega del locatore finale Scadenza della Locazione senza conducente (LSC): se alla scadenza della locazione a favore dell’utilizzatore , il titolare non trasmette alcuna comunicazione , il contratto si intende prorogato sino a quando il locatore (= proprietario che affitta il veicolo) non comunichi che il veicolo sia rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nome di nuovo locatario ( affittuario del mezzo) Cessazione anticipata :il proprietario che concede in locazione il veicolo ne dà immediata comunicazione alla MC e il veicolo si considera nella disponibilità del titolare Immatricolazione e contestuale annotazione della LSC : la contestualità di immatricolazioni e annotazioni in archivio sono effettuate congiuntamente soltanto quando è certa la data di scadenza della locazione .( art. 12 circol.) Cessione di contratti di LSC : in caso di impresa che trasferisce la propria azienda ad altra impresa , con la cessione dei contratti di locazione senza conducente , la MC procede alla emissione di un tagliando di aggiornamento delle carte di circolazione ed è rilasciata d’ufficio apposita ricevuta ( pag 13 circol. Punto 6) 16 LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE ALLA POLIZIA LOCALE E’ facoltativo per la polizia locale richiedere targhe speciali che consentano di individuare che il veicolo sia utilizzato da personale di Polizia .Se il comando non fa richiesta di targhe speciali , qualora la LSC sia superiore a 30 giorni deve effettuare le comunicazioni alla MC Intestazione temporanea di veicolo di un “de cuius”( proprietario del veicolo deceduto): non equivale per l’intestatario temporaneo ad accettazione di eredità Si apportano sul tagliando di aggiornamento le modifiche previste nel dettaglio a pag . 13 della circolare) Per i “passaggi di proprietà e reimmatricolazioni , specifiche tecniche sugli allegati e abilitazioni studi si rinvia alla lettura del testo circolare ( ultima pag. –pag.14) 17 INFORMATIVA ESTERNA 1.COMUNICATO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.10.2014- Selezione di 1.304 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia autofinanziati – Sito gov.it e gazzetta amministrativa La PCM rende noto che è indetto un bando per la selezione di n. 1.304 volontari da avviare al servizio nell’anno 2015, di cui: - 4 relativi a n.1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente ANPAS; - 3 relativi a n. 1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone; - 24 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Puglia; - 429 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Lombardia; - 836 relativi a progetti di servizio civile finanziati con le risorse della Regione Campania; - 8 relativi a n. 1 progetto di servizio civile finanziato con le risorse dell’ente CODACONS; La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 del 14 novembre 2014 Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. Le informazioni concernenti i criteri per la selezione dei volontari, i progetti utilmente collocati nelle graduatorie, le relative sedi di attuazione, i posti disponibili, le attività nelle quali i volontari saranno impiegati, gli eventuali particolari requisiti richiesti, i servizi offerti dagli enti, le condizioni di espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali, dovranno essere pubblicati sulla HOME PAGE dei siti internet degli enti titolari del progetto. Le predette informazioni potranno anche essere richieste direttamente agli enti che realizzano il progetto prescelto. La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433, 80 euro. La domanda, firmata dal richiedente, deve essere: - redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso; - accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale; - corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli Il bando e i documenti sono reperibili sul sito gov.it , anche digitando i termini “bandi per volontari” 2. BANDO DI CONCORSO -ONU,- Bando per giovani esperti nella cooperazione internazionale- sito Cliclavoro e Gazzettaamministrativa – 31.10.2014 JPO Programme, il Programma Esperti Associati e Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali, è un'iniziativa di cooperazione finanziata dal Ministero degli Affari Esteri. 18 Il Programma consente ai cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea e che non abbiano superato i 30 anni di età (33 per i laureati in medicina e chirurgia) di compiere un'esperienza formativa e professionale di due anni nelle organizzazioni internazionali Le candidature devono essere redatte su un apposito formulario e Novembre 2014 .Ogni dettaglio su cliclavoro.gov.it dovranno pervenire entro il 12 3. COMUNICATO INPS 3 novembre 2014 Formazione welfare: pubblicati i bandi di concorso per Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Master Executive professionalizzanti Sono stati pubblicati i bandi di concorso per la partecipazione a Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione e Master Executive professionalizzanti riservato ai figli e agli orfani dei dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e ai figli e agli orfani dei pensionati dell’INPS Gestione Dipendenti Pubblici. Il concorso per i Master Executive professionalizzanti è riservato ai dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Il bando e ogni altra informazione di dettaglio sono pubblicati sul sito INPS – Sez. News- SCADENZA EXTRA ORDINARIA -dal 3 novembre entrano in vigore le nuove norme sulla Carta di Circolazione – comunicato sito Min Interno Chi utilizza per oltre 30 giorni un veicolo intestato a un'altra persona deve comunicare i propri dati alla Motorizzazione civile. Sanzione pecuniaria in caso di violazione della norma, introdotta per identificare con certezza chi è responsabile della circolazione del mezzo Le norme in questione sono gli artt 94 co 4-bis del Codice Str. –d.lgs. n.285/1992) e 247-bis e del regolamento di esecuzione – D. P. R n.495/1992 . La nuova regola riguarda i casi di: comodato in generale e comodato di veicoli aziendali, veicoli in custodia giudiziale con facoltà d'uso, locazione senza conducente, intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, veicoli con contratto 'rent to buy' e/o che fanno parte di un 'trust' e non si applica ai mezzi impiegati nell'attività di autotrasporto; nei casi di comodato in ambito familiare, cioè di uso esclusivo da parte di un familiare convivente. L'utilizzatore o il proprietario da lui delegato, devono richiedere l'annotazione entro 30 giorni dall'atto o fatto dal quale deriva l'utilizzo del veicolo. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione è prevista una sanzione pecuniaria.In “Informative” n. 10 -l’approfondimento sulle disposizioni della Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti . n. 15513 del 27.10.2014 .Il testo integrale è reperibile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti -Le scadenze per gli adempimenti fiscali possono essere acquisite accedendo al sito Agenzia delle Entrate- sez. Strumenti “scadenziario”. 19 AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI FINANZIARIO- ORGANI ISTITUZIONALI-REVISORI CONTABILI 1.Riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze Corte dei Conti- sez. reg. contr. Molise- delib.30 settembre 2014, n.173- Per la copertura di debiti fuori bilancio può ricorrersi a indebitamento soltanto se la pubblicazione della sentenza sia avvenuta prima del 7 novembre 2001 ( data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001), rilevando la data di pubblicazione della sentenza esecutiva da cui è derivato il debito fuori bilancio Quesito : il Comune deve procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio , derivante da una sentenza che condanna il Comune al pagamento di una somma per mancato adempimento di controprestazione contrattuale . La sentenza è stata depositata nel 2014 e si riferisce a inadempimenti antecedenti la data del 7 novembre 2001 , data a decorrere dalla quale la legge costituzionale ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta L. Cost. n. 3/01 (ovvero il 7 novembre 2001). Pertanto la richiesta è : può il Comune ricorrere ad indebitamento per pagare il debito fuori bilancio ? Quando si considera maturato un debito? Parere : Confermando la premessa effettuata dal Comune , rileva il momento di “maturazione del debito” L’espressione “debiti maturati” non indica un concetto giuridico univoco e determinato Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per sentenze, si differenzia dagli altri casi di riconoscimento di debito fuori bilancio ricompresi nell’art. 194 T.U.E.L. .In tal caso ,infatti , i debiti non “maturano con la deliberazione consiliare di riconoscimento, ma nel momento in cui c’è il “comando” del giudice nella sentenza esecutiva e poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è a tale momento che deve farsi riferimento ai fini della “maturazione” dello stesso debito fuori bilancio Pertanto, nell’ipotesi di una delibera di indebitamento per far fronte ad una sentenza esecutiva di condanna emessa dopo il 7 novembre 2001, il debito si ritiene “maturato” al momento del deposito della sentenza stessa, a nulla rilevando considerazioni sull’origine antecedente dei fatti da cui è derivato il debito PERSONALE – ORGANI POLITICO ISTITUZIONALI 2.Durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato degli uffici di supporto di direzione politica , ex art. 90 TUEL Corte dei Conti- sez contr. Reg. Marche- deliberazione 21 ottobre 2014, n. 67 – I rapporti di lavoro subordinato hanno durata pari a quella del mandato del Sindaco Quesito : quale è la durata temporale dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per il personale degli uffici di supporto di direzione politica? Quale normativa applicare? Parere : La normativa che disciplina tali rapporti di lavoro è l’art. 90 TUEL la cui ratio ha caratteri di specialità poiché trattasi di acquisizione di personale intuitu personae , con incarico fiduciario e diretto .Trattandosi tuttavia di contratti di lavoro subordinato e a tempo determinato , può insorgere incertezza sulla applicabilità dell’art. 4 – d.lgs. n. 368/2001 disciplinate la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato . La sez. analizzando il testo dell’art. 90 TUEL evidenzia che trattandosi di rapporti di lavoro speciali , non sono assoggettabili alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 368/2001 che è invece disciplina generale dei contratti di lavoro a termine presso le amministrazioni pubbliche . 20 Pertanto ,i contratti di staff a supporto degli organi di direzione politica hanno durata pari a quella degli organi di direzione politica e non sono assoggettati alla durata massima triennale prevista per i contratti di lavoro a tempo determinato ex d.lgs. n. 368. COMMERCIO 3.Modalità di rilascio di autorizzazione per l’avvio di Medie strutture di vendita (MSV) Consiglio di Stato – sez.v- sentenza 23 ottobre 2014, n. 5271-Non è precluso al Comune che abbia redatto una graduatoria per l’assegnazione di superfici per l’apertura di MSV di procedere a una nuova procedura concorsuale l’anno successivo,causa l’indisponibilità di superfici .Una seconda procedura selettiva può essere avviata anche in vigenza di una graduatoria formulata nell’anno precedente Il Comune resistente , nella controversia in questione , aveva approvato una delibera-quadro di Giunta, con cui si disponeva che il Comune avrebbe potuto articolare su un biennio il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di MSV , tenuto conto delle supefici disponibili . Qualora nel I anno non si fosse potuto procedere al rilascio di titolo autorizzatorio , il Comune avrebbe potuto , nell’anno successivo , indire una nuova procedura concorsuale , per le tante richieste pervenute e per la ristrettezza di superfici concedibili , a prescindere dalla graduatoria compilata nel I anno Il Consiglio di Stato confermando la sentenza del giudice amministrativo di I grado, ha chiarito che il Comune non è tenuto ad attingere a graduatorie compilate nell’anno di riferimento, per assegnare autorizzazioni rilasciabili nel periodo successivo. Può , cioè ,reindire un nuovo concorso e richiedere nuovi documenti non richiesti nel concorso della I annualità . 4.Requisiti servizio di auto noleggio Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 29 ottobre 2014 , n. 5335 - Legittimità di annullamento dell’autorizzazione E’ legittimo l’annullamento ( non revoca) dell’autorizzazione comunale per esercizio del servizio di autonoleggio nel caso in cui il Comune accerti da controlli successivi presso la CCIAA che l’interessato non abbia ancora completato le prove di esame necessarie per ottenere l’iscrizione a ruolo dei conducenti per servizio di linea 5.Esercizi di affittacamere .Competenze in ordina a provvedimenti di revoca e chiusura Consiglio di Stato- Sez. V- sentenza 29 ottobre 2014, n. 5342 –E’ competente il Comune nella persona del Sindaco , a revocare e disporre la chiusura di esercizi di carattere commerciale Nel caso di specie deciso dal Consiglio di Stato , è stata affermata in materia di organi competenti alla revoca di un ‘autorizzazione per esercizio di affittacamere ( attività recettiva extralberghiera) la competenza del Comune , essendo stata la materia ricondotta nell’alveo della “polizia amministrativa “ ex art. 19 D.P.R. n. 616/1977 , quindi nell’alveo di funzioni proprie comunali. Da ciò discende che tali provvedimenti non sono più emanabili dal Questore , ai sensi dell’art. 100 T.U.LL.P.S. La revoca dell’autorizzazione a seguito di ripetute infrazioni all’ordinamento commerciale sul rispetto del quale il Comune era chiamato, per fatto di legge, ad esercitare compiti di vigilanza e controllo URBANISTICA 6.Inottemperanza all’ordine di demolizione di opera abusiva Tar Lazio- Roma- sez. II bis- sentenza 27 ottobre 2014, n. 10760- Sono legittimi la trascrizione di acquisizione dell’immobile da parte dell’amministrazione comunale nei pubblici registri immobiliari, lo sgombero dell’area e l’immissione in possesso della area , in caso di inerzia all’ordine di demolizione di opere abusive 21 La ricorrenza dei 2 presupposti dell’abusività dell’opera e dell’omessa demolizione della stessa nei termini assegnati determina ex lege l’effetto traslativo dell’immobile al patrimonio comunale. L’art. 7 co. 2 della L. n. 47/1985, infatti, dispone che “il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima oppure con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione” ed al successivo co 3 che “se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ,sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune 7.Parere consultivo della Commissione edilizia Consiglio di Stato- sez.V- sentenza 29 ottobre 2014, n. 5336 – Non è richiesto il parere della Commissione edilizia comunale nei procedimenti di concessione edilizia sanatoria . Secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nel procedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria il parere della commissione edilizia comunale non è necessario, in assenza di una espressa previsione normativa ed in considerazione della specialità del procedimento Soltanto una espressa previsione normativa, nel caso di specie mancante, può rendere obbligatorio un apporto consultivo, dovendo altrimenti lo stesso ritenersi meramente facoltativo ancor più se il passaggio in commissione sia stato nemmeno previsto nel regolamento edilizio del Comune 8 Costruzione insistente su bene demaniale Consiglio di Stato – sez.IV- sentenza 3 ottobre 2014, n. 4941 –E’ legittimo l’ordine di rimozione di un manufatto insistente su una strada pubblica E’ legittimo l’ordine di rimozione di un manufatto edilizio insistente su una strada pubblica comunale ( demanio stradale) anche quando si sia nel tempo sviluppato un tracciato stradale alternativo al tratto di strada risultante occupato dalla costruzione L’ordine di rimozione è legittimo, a prescindere dal periodo ( lontano nel tempo) in cui è avvenuta l’occupazione della strada comunale, tanto più se non sussistono elementi idonei a comprovare una avvenuta sdemanializzazione tacita E’ sufficiente l’interesse pubblico ( che prevale rispetto a quello del proprietario del manufatto) all’utilizzo pubblico della strada, per motivare l’emanazione del provvedimento di rimozione , considerando in più che il tracciato alternativo non consente il pieno utilizzo della strada perché inaccessibile a mezzi agricoli APPALTI 9.Adempimenti dell’amministrazione appaltante in relazione ai D.U.R.C. Consiglio di Stato- sez. IV- sentenza 14 ottobre 2014, n. 5064 –La verifica di regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti previdenziali , le cui certificazioni -d.u.r.c.- si impongono alle amministrazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto. Il Consiglio di Stato richiama la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha attribuito al DURC carattere vincolante quanto al diverso requisito della gravità dell’irregolarità contributiva: “la nozione di “violazione grave” non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina del durc ; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, i cui durc si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto 22 In materia di rilascio o meno dei d.u.r.c. , è risolutivo il decreto 24.10.2007 –artt. 5 e 7 . In base all’art. 5 : 1.la regolarita' contributiva e' attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto. 2. La regolarita' contributiva sussiste inoltre in caso di: a) richiesta di rateizzazione per la quale l'Istituto competente abbia espresso parere favorevole; b) sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative; c) istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito. 3. La regolarita' contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste in caso di: a) versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale e' scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione; b) dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza; c) richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole. L’art . 7 invece dispone che in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 ,gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia' rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. Per consentire la più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare , l’invito a regolarizzare stabilito all’art. 7 co. 3 ,è stato recepito a livello legislativo dall’art. 31 co. 8 del d.l. n. 69/2013. A sostegno della volontà del legislatore, volta all’inclusione e non all’esclusione dalle procedure di gara ,si è posta la sentenza del giudice amministrativo di I grado che ha rigettato il ricorso del Comune il quale ha annullato l’aggiudicazione della gara per irregolarità contributiva .Ciò in quanto a seguito di invito a regolarizzare , l’impresa ha immediatamente adempiuto e ciò in quanto è stato rilevato il carattere episodico e non volontario dell’inadempienza contributiva 10 Applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 163/2006 – diritto di accesso agli atti di procedure di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 27 ottobre 2014, n. 5280 – Non sussiste alcun divieto di differimento di accesso prima dell’aggiudicazione definitiva , ai dati riferiti ad offerte dei concorrenti .Non sono invece ostensibili gli atti di verifica dell’anomalia delle offerte In applicazione dell’art. 13 co. 2 – d.lgs. n 163/2006 , il diritto di accesso è differito c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione; c-bis) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. Il Consiglio di Stato evidenzia che l’art. 13 nella parte in cui disciplina il diritto di accesso a documenti relativi ai contratti pubblici, deve essere interpretato in modo restrittivo, “rappresentando una norma eccezionale, derogatoria rispetto alle ordinarie regole in materia di accesso.” Il differimento previsto dalla lett c) in relazione alle offerte ( documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica e tecnica) si riferisce all’aggiudicazione provvisoria . Pertanto in caso di richiesta di accesso alle offerte di gara , il Consiglio di Stato ritiene che esso debba essere differito sino all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria . Secondo il Consiglio di Stato la lett c ) si riferisce ad aggiudicazione provvisoria , considerato che nella lett c bis è espressamente qualificata la aggiudicazione che consente il differimento del diritto di accesso al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta( aggiudicazione 23 definitiva) . Pertanto in applicazione del principio per cui ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, non dixit( ciò che la legge volle , ciò ha espresso ; ciò che la legge non volle , ciò non ha espresso ) , la mancanza di aggettivazione ( in lett. c) e la aggettivazione presente invece nella lett. c bis) fanno propendere per l’interpretazione che l’aggiudicazione riferita alla lett c bis ai fini del differimento sia quella provvisoria PERSONALE-SEGRETARIO GENERALE 11. La reformatio in pejus non esclude l’applicazione delle clausole contrattuali vigenti per dipendenti pubblici e Segretari generali Corte dei Conti- sez. contr.Liguria- delib. 3 ottobre 2014, n. 52 Quesito :Al segretario comunale in disponibilità nominato in un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione può essere mantenuta l’indennità di posizione prevista per la fascia di iscrizione ? Parere: si. L’art. 1 – co. 458- legge n. 147/2013 ha abolito il divieto di reformatio in pejus per i dipendenti pubblici estendendo tale norma anche ai Segretari degli enti locali .Per i dipendenti la vigenza della reformatio in pejus comporta la perdita del diritto di mantenere un trattamento economico più favorevole in caso di mutamento di carriera .Stessa sorte per i segretari . Al di là dell’eliminazione del divieto di riformare in senso deteriore a livello economico i dipendenti e i Segretari , tuttavia, non vi è alcuna disposizione precettiva rispetto ai rapporti di lavoro attuali , in essere.o futuri. Essendo questo il quadro normativo di riferimento , è da applicarsi la normativa contrattuale vigente sino a stipula di nuovi CCNL – di parte economica Il Segretario generale in disponibilità nominato in un ente di fascia inferiore a quella acquisita mantiene , dunque , allo stato attuale , l’indennità di posizione corrispondente alla fascia di iscrizione acquisita. 12.Convenzioni di segreteria Corte dei Conti. Sez. contr. Lombardia – deliberazione 29 ottobre 2014, n. 275 – In caso di convenzioni di segreteria tra Comuni tutti privi di qualifiche dirigenziali , può essere attribuita quota dei diritti di rogito al Segretario a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza L’art. 10 co. 2 bis- d.l. 90/2014 distingue infatti : 1.i Segretari generali preposti a Comuni privi di qualifica dirigenziale in cui non è rilevante la fascia di inquadramento professionale del Segretario , ai quali non si attribuisce la quota dei diritti di rogito; 2.i Segretari generali preposti a Comuni che non hanno qualifica dirigenziale , in cui si attribuisce la quota parte di diritti di rogito pari a un importo massimo di 1/5 prescindendo dalla classe demografica di appartenenza. Sono richiamate le seguenti normative : -art. 31 c) CCNL 16 maggio 2001 ; nella fascia prof A ( come nel caso oggetti di parere della sez. Corte dei Conti ) rientrano i segretari idonei ad essere titolari di sedi di Comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti , di Comuni capoluogo di provincia e di province -art. 32 CCNL 16 maggio 2001 : il Segretario generale collocato in fascia A è equiparato al personale con qualifica dirigenziale; - art. 10 co. 2 bis – d.l. 90/2014 che ha stabilito che negli enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari che non hanno qualifica dirigenziale una quota del provento annuale spettante al Comune ex art. 30 –II co.—l n. 734/1973 sostituito dal co. 2 dell’art 10 per gli atti di cui a n. 1,2,3, 4 e 5 - Tab D- allegata alla legge n. 604/1962-, è attribuita al segretario rogante in misura non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento 24 TUTTI I SETTORI 12.Rimedi amministrativi di convalescenza : la ratifica rientra nella convalida di atti amministrativi Consiglio di Stato- sez.V- sentenza 23 ottobre 2014, n. 5334 – La ratifica non è mero atto confermativo La trattazione, da parte della sez . del Cosiglio di Stato, sugli istituti applicabili dalle amministrazioni per eliminare eventuali vizi di provvedimenti amministrativi ( istituti rientranti nei “rimedi di convalescenza” )trae origine da un ricorso presentato dall’ANAS che impugnando un ordinanza di rimozione di rifiuti speciali abbandonati su una strada statale ricadente in territorio comunale ha poi impugnato ritenendolo nuovo provvedimento amministrativo una successiva determinazione dirigenziale con la quale il Comune , in corso di svolgimento del ricorso ,ha recepito il medesimo contenuto dell’ordinanza emanata dal Sindaco. Il Comune ,essendosi reso conto, che l’ordine di rimozione fosse di competenza dirigenziale ha, cioè, emanato una determinazione dirigenziale successiva , in pendenza di ricorso, attraverso un atto di “ratifica” .Il giudice di I grado , a seguito di atto sanato , non ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse , ma ha esaminato nel merito l’atto dirigenziale , emanando una sentenza di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse La determinazione dirigenziale disponeva gli stessi adempimenti a carico del ricorrente rispetto a quelli contenuti nell’ordinanza sindacale , ma è stato ritenuto dal Consiglio di Stato come nuovo atto amministrativo e non come “mero atto confermativo” dell’ ordinanza sindacale .Da ciò , la trattazione sull’istituto della ratifica .Cioè la ratifica è un atto meramente confermativo di un precedente atto o è da considerarsi nuovo atto ? L’ atto di ratifica ,è in primis un rimedio amministrativo che l’amministrazione pone in essere nei casi di incompetenza relativa per materia , ovvero quando l’atto ,che deve essere emanato , in base alla materia , da un organo , è emanato da altro organo ( non competente) . La ratifica è ,in secondo luogo , un istituto che per giurisprudenza amministrativa consolidata , si inserisce nell’ambito dei provvedimenti di convalida degli atti amministrativi illegittimi , cioè elimina retroattivamente i vizi di atti già adottati, attraverso un potere di autotutela ai fini della loro conservazione . Il rapporto tra convalida e ratifica è dunque un rapporto di genere a specie .La convalida è cioè istituto di carattere generale che include,” per la sua stessa funzione omnicomprensiva” le varie ipotesi di illegittimità dell’atto amministrativo annullabile ex art. 21 octies, co 1, l. n. 241, inclusa la “ratifica” da parte dell’organo competente, (cioè diverso da quello che ha adottato l’atto affetto da tale specifica illegittimità) La ricomprensione della ratifica nella convalida la “positivizza” , cioè la ricomprende formalmente in una disposizione normativa e la trasforma da meccanismo di creazione dottrinaria in norma positiva da applicare nei casi concreti .La positivizzazione in via generale , cioè la inclusione dell’istituto dottrinario nel diritto positivo avviene grazie all’ entrata in vigore dell’art. 21 nonies co. 2 della legge n. 241/90 che stabilisce che “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole” .In tal modo ,per assorbimento ,anche la ratifica può essere adottata dalle pubbliche amministrazioni stanti i presupposti indicati nell’articolo richiamato La ratifica è mero atto confermativo? Quale espressione del potere di autotutela conservativa, la ratifica presuppone necessariamente un’autonoma rivalutazione da parte dell’organo competente degli interessi sottesi all’atto da ratificare ed una comparazione di questi ultimi con le “ragioni di interesse pubblico” attuali Rispetto alla motivazione dell’atto di ratifica , l’organo competente alla emanazione dell’atto può limitarsi ad esprimere la propria adesione al mantenimento dell’ assetto creato a seguito dell’emanazione dell’atto viziato 25 da incompetenza , sulla base delle ragioni di fatto e di diritto già espresse nell’atto emesso dall’organo incompetente. Pertanto, per le rivalutazioni delle ragioni di fatto sottese all’atto , la ratifica non può considerarsi mero atto confermativo . TRIBUTI 13.Modalità di organizzazione dei servizi di gestione delle entrate comunali e riscossione dei tributi locali Consiglio di Stato – sez. V- sentenza 27 ottobre 2014, n. 5284 –La competenza è del Consiglio comunale in applicazione dell’art. 42 – co. 2 lett.e) T.U.E.L. comportando , il servizio di riscossione, lo svolgimento di un’attività di servizio pubblico La decisione del Consiglio di Stato , è stata emanata a seguito dell’analisi delle normative in materia di riscossione dei tributi comunali succedutesi dal 1999 al 2010 , esame normativa resasi imprescindibile, per risolvere la controversia insorta tra il Comune e una società partecipante ad una gara indetta nel periodo transitorio di gestione del servizio di riscossione dei tributi comunali La panoramica normativa , pertanto comprende le seguenti fasi , descritte in sintesi e tutte riferite alle modalità di gestione del servizio di riscossione dei tributi locali . a)d.lgs. n. 112/1999 : questo decreto legislativo consentiva ai Comuni di scegliere le modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate anche tramite esternalizzazione ; b)l. n. 248/2005 : questo decreto ha riformato il sistema di riscossione coattiva dei tributi , introducendo un regime transitorio (dal 1 ottobre 2006 e sino al 31.ottobre 2010) che avrebbe consentito ai Comuni di organizzare il servizio , per procedere ,alla scadenza del 31.10.2010 , all’affidamento automatico in concessione prima a Riscossione spa e poi a Equitalia s.p.a. (società entrambe a totale partecipazione del M.E.F..) Durante il regime transitorio dal 1 ottobre 2006 e sino al 31 ottobre 2010 , le società nell’attualità concessionarie del servizio di riscossione , avrebbero dovuto cedere il ramo d’azienda riferito alla sola gestione del servizio di riscossione dei tributi ad altre società concessionarie in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo ex art. 53, co 1, d.lgs. n. 446/97 Queste società cessionarie della società originariamente gestrice del servizio , avrebbero potuto organizzare e gestire il servizio di riscossione coattiva dei tributi sino al 31.10.2010, in mancanza di diversa determinazione da parte dei Comuni Il Comune resistente , nel giudizio in questione , ha ,nel periodo transitorio ( dal 2008-2010) ,proceduto ad affidare il servizio, ad una società in possesso dei requisiti ,a seguito di gara Tale decisione organizzativa è stata assunta con determinazione gestionale del responsabile del servizio . Da qui, il ricorso della società concorrente non risultata affidataria del servizio , che ha contestato le modalità procedimentali del Comune poiché a prescindere da un atto di indirizzo comunale , ha affidato il servizio sulla base di un atto gestionale . Il Consiglio di Stato ha dato ragione al ricorrente evidenziando che : a) Quando nel testo dell’art. 3 co. 24 della legge n. 248 /2005 si stabilisce che fino alla scadenza del periodo transitorio – 31.10.2010 il servizio è affidato alle società concessionarie del ramo d’azienda della originaria società di gestione della riscossione dei tributi , salva diversa determinazione del Comune , il termine “determinazione” è da intendersi in senso atecnico ,neutro ovvero come sinonimo di “decisione” . 26 b) c) La materia necessita di approvazione di un regolamento comunale , la cui approvazione non può che essere rimessa alla competenza del Consiglio comunale , essendo l’organo che ex art. 42 TUEL – co. 2 lett.e) - ha competenze deliberative in materia, tra le altre, di organizzazione dei pubblici servizi ; la decisione circa la modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate comunali e la conseguente determinazione di indire una procedura negoziata per la scelta del soggetto incaricato del servizio stesso, costituiscono senz'altro una scelta di organizzazione del servizio pubblico di riscossione che ,rientrando nell'ambito di applicazione della lettera e) dell’art. 42 del T.U.E.L spetta al Consiglio comunale e non al responsabile di servizio o al dirigente . ORGANI ISTITUZIONALI 14. Quando la pubblicità e gli spazi di comunicazione politica sono lecitamente onerose Corte dei Conti- - sez. giuristi. Emilia Romagna – sentenza 10 ottobre 2014 , n. 140- Incorrono in responsabilità erariale i membri di organo politico ( nel caso di specie i Presidenti di gruppo consiliari regionali ) che utilizzano somme assegnate per lo svolgimento di attività istituzionale al pagamento di spazi di comunicazione politica . Dal testo della sentenza in rubrica si riportano le massime traibili. L’evento La sentenza è stata emessa a seguito di apertura di un procedimento istruttorio a carico di Presidenti di Gruppi consiliari della Regione per aver essi autorizzato ed effettuato il pagamento di somme di danaro per l’acquisto a titolo oneroso di spazi di comunicazione fornita da emittenti radiotelevisive locali .E’ stata riscontrata la sussistenza di danno erariale consistente nell’aver gli organi politico amministrativi indicati utilizzato parte di budget ricevuto a titolo di contributo per attività istituzionale per pagare gli spazi di comunicazione predetti . I gruppi consiliari indicati nella sentenza avrebbero effettuato spese con contributi regionali senza rispettare il vincolo di destinazione e comunque in violazione a norme imperative .Sono stati considerati responsabili Imputazione soggettiva del danno ingiusto Il danno ingiusto è stato imputato alla condotta gravemente colposa dei presidenti dei gruppi consiliari visto che , in base a legge regionale , “ i negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi consiliari fanno capo esclusivamente alla responsabilità del presidente del gruppo , avendone egli la rappresentanza legale per l’impiego dei fondi finanziari ad esso assegnati “ La notitia damni da cui è derivata l’apertura del procedimento : la notizia deve essere specifica e concreta ( art . 17, comma 30 –ter d.l. 78/09, convertito nella legge 102/09) I giudici contabili aderendo alla giurisprudenza costituzionale, ritengono che il potere di indagine del requirente contabile deve essere esercitato in caso di notizia specifica e concreta .Le SS.RR. della Corte dei Conti hanno , poi, precisato cosa si intenda per “ specifica e concreta notizia di danno”.Per cui , si configura la notizia di danno allorquando vi sia una informazione acquisita relativa ad un fatto , che anche se non completo nei suoi elementi , sia individuato nelle sue linee essenziali , e che sia in grado di produrre un danno erariale , in modo tale da attivare una attività istruttoria volta ad accertare la sussistenza di tutti i presuppposti che danno luogo alla responsabilità amministrativa Sono da considerare notizia damni , specifica e concreta gli articoli di stampa .Non è stata accolta la tesi difensiva per cui non avrebbe configurato notitia damni il dato informativo di stampa titolato “Consiglieri regionali che pagano con soldi pubblici interviste e ospitate nelle tv e radio locali." 27 Gestione dei contributi dei gruppi del Consiglio regionale e natura dei contributi L’attribuzione dei fondi ai gruppi consiliari interni è prevista da leggi regionali per consentire agli stessi di avere personale , mezzi necessari per assolvere le loro funzioni , essendo “proiezione interna dei partiti politici e organismi strumentali interni all’assemblea” . I contributi assegnati ai gruppi consiliari a valere sul bilancio regionale devono avere destinazione vincolata , essendo il finanziamento di natura pubblica . Le risorse assegnate al grippo devono poi essere rendicontate con obbligo da parte del presidente di vigilanza sulla corretta destinazione delle risorse .Si consideri inoltre che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari sono parte necessaria dell’intero rendiconto dell’ amministrazione pubblica (Corte Cost. sent. n. 39/2014) Differenza di status e prerogative tra organi politici regionali e organi politici nazionali Le deroghe di sottoposizione alla giurisdizione contabile non si applicano agli organi politici territoriali (regionali e degli enti locali) e l’art. 122 co. 4 della Cost. in base al quale i consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere di opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle oro funzioni , non comporta una immunità assoluta estesa anche all’attività amministrativa attiva da essi svolta , poiché le funzioni di amministrazione attiva sono esplicazione di un potere esecutivo , di spettanza della Giunta e del Presidente della Giunta regionale , piuttosto che del Consiglio L’attività di amministrazione del Consiglio regionale e quella svolta dalla Giunta e Presidenti della Regione La sentenza n. 70/1985 della Corte Costituzionale ha chiarito gli ambiti di immunità circoscrivendo il significato di “attività di amministrazione attiva” facente capo ai consiglieri , da un lato e ai componenti dell’esecutivo , dall’altro . Sono attività di amministrazione attiva coperte da immunità, a tutela dello status dei consiglieri regionali , le attività di indirizzo politico, di controllo e di autoorganizzazione .Da ciò ne deriva che l’immunità oltreché in caso di svolgimento dell’attività legislativa sussiste anche in caso di svolgimento delle pre scritte attività. .L’immunità amministrativa dei consiglieri ( per attività di indirizzo politico , di controllo e di autoorganizzazione) sarebbe riconosciuta per “preservare da interferenze le determinazioni inerenti la sfera di autonomia dell’organo consiliare. Obbligo di restituzione L’obbligo è strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico e che deriva dalle riscontrate irregolarità nella rendicontazione La pubblicità politica In base alla legge n. 28/2000 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”come modificata dalla legge n. 313/2003 , l’unica forma possibile di cessione a pagamento di spazi pubblicitari di comunicazione politica sulle emittenti radiotelevisive locali è rappresentata dai messaggi politici a pagamento , la cui messa in onda è consentita secondo criteri e nei limiti stabiliti dalle norme indicate .Non tutte le trasmissioni sono assimilabili ai messaggi autogestiti a pagamento in quanto propongono” un confronto dialettico fra più opinioni e non recano in sovraimpressione, per tutta la loro durata, la dicitura messaggio politico a pagamento con l’indicazione del soggetto politico committente”.(Parere AGCOM 5.09.2012) L’unica forma di cessione a titolo onerosi di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è rappresentata dai messaggi politici autogestiti . Di conseguenza , tutte le spese sostenute dai capogruppo consiliari per l’acquisto di tali spazi di comunicazione politica, risultano essere palesemente contra-legem. 28 PARERI A.R.A.N. Parere 14 ottobre 2014 –applicazione dell’art. 19 co. 2 –CCNL 6 luglio 1995 La richiesta del dipendente di fruizione di un giorno di permesso retribuito per una visita medica specialistica di durata di 3 ore , in una giornata articolata in 10 ore lavorative, rientra nella richiesta di 3 giorni di permesso “ per particolari motivi personali o familiari “ ex art. 19 co. 2 CCNL 6 luglio 1995 La richiesta deve essere preventivamente autorizzata anche se il dipendente non ha un diritto soggettivo a fruirne Se il datore di lavoro ha autorizzato la fruizione di una intera giornata a nulla rilevano le ore fruite dal dipendente , perché questi permessi sono da computarsi a giornate e non frazionabili in ore. Il dipendente poi dimostrerà la documentazione a comprova della motivazione fonìta per la fruizione A.R.A.N. Parere 14 ottobre 2014 - applicazione art. 19 co. 2 – CCNL 6 luglio 1995 Per presenziare ad una udienza per una causa di lavoro del dipendente contro il Comune di appartenenza , il dipendente può fruire del permesso per “ particolari motivi personali o familiari”? Si , purchè quando comunica preventivamente all’ente di appartenenza la volontà di assentarsi con permesso retribuito per uno o più giorni , indichi i motivi personali o familiari che ne sono alla base .L’ente autorizzerà tenendo conto delle esigenze organizzative e operative da considerarsi sempre prevalenti .In caso di diniego di permesso il dipendete potrà usufruire delle ferie. A.R.A.N. – parere 14 ottobre 2014 – indennità di messo notificatore L’indennità ex art. 36 co. 2 CCNL 22 gennaio 2004 può essere corrisposta al messo notificatore soltanto se incaricato formalmente e in possesso del profilo di messo notificatore e purchè svolga anche funzione di ufficiale giudiziario 29 Stato attuale sugli uffici del giudice di pace Con il D.M. 7 marzo 2014 ( G.U. 14 aprile 2014, n. 87) concernente “Individuazione degli uffici del Giudice di Pace ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 7 settembre 2012 , n. 156 sono state impartite disposizioni attuative per la riorganizzazioni degli uffici in questione Il decreto ministeriale 7 marzo 2014 , ha recato in allegato, l’elenco degli uffici del Giudice di Pace definitivamente soppressi ( ex art. 2 D.M.). Il 29 aprile 2014, data di entrata in vigore del citato decreto ,è stato individuato come limite ultimo temporale per procedere alla chiusura definitiva degli uffici , qualora gli enti locali non avessero fatto richiesta di mantenimento in operatività La data del 29 aprile 2014 era rilevante anche per quegli enti locali che , pur avendo effettuato richiesta di conservazione operativa degli uffici del Giudice di Pace , intendessero revocare la loro decisione : gli enti locali ,infatti, nei successivi 15 giorni decorrenti dalla suddetta data , avrebbero potuto inoltrare una formale dichiarazione che attestasse univocamente la volontà di recedere dalla precedente istanza Se non si fosse proceduto nei termini perentori alla attestazione di revoca , entro il perentorio 14 maggio 2014,gli enti avrebbero dovuto rispettare gli impegni assunti ,in particolare riferiti a: -indicazione dei i nominativi e i requisiti del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all’attività giurisdizionale da avviare a formazione, -indicazione dell’ esatta ubicazione della sede comunale prescelta, specificando se sia diversa o meno dalla precedente; -indicazione del nominativo di un referente designato da ciascun ente locale interessato, come interfaccia con gli uffici anche con riferimento alle attività di supporto informatico demandate alla D.G.S.I.A. Riguardo alle risorse umane da trasferire , si è evidenziato che il personale comunale individuato dall’ente locale, secondo le modalità indicate nella nota di istruzioni pubblicata il 29 aprile 2013 ,avrebbe dovuto appartenere a profili professionali equipollenti a quelli previsti per l’Amministrazione giudiziaria e, in ogni caso, sarebbe dovuto risultare idoneo a consentire l’erogazione del servizio giustizia, per abilitazione dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell’assistente giudiziario e dell’operatore giudiziario, oltre che dell’ausiliario. Non avrebbero dovuto sussistere cause di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165\2001, fatta salva ogni valutazione in concreto da operarsi tenendo conto delle limitazioni e dei divieti che riguardano il personale in servizio nelle cancellerie giudiziarie. E’ stato poi disposto che gli uffici del G.d.P. definitivamente soppressi , avrebbero continuato a funzionare solo per la le udienze già in precedenza fissate, il cui rinvio sarebbe stato effettuato presso il nuovo ufficio accorpante. 30 Al Presidente del tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza, con il coinvolgimento del Giudice coordinatore dell’ufficio del G.d.P. accorpante, la competenza ad adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli uffici del G.d.P. soppressi presso l’ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa In ogni caso l’entrata in vigenza del nuovo assetto degli uffici del giudice di pace mantenuti sarebbe dovuta avvenire entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto (26 ottobre 2014), decorso il quale i suddetti uffici avrebbero dovuto , quindi, avvalersi esclusivamente del personale dei propri ruoli. Con il recente comunicato pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 28 ottobre 2014 , il Capo di Gabinetto del Ministero ha fatto conoscere che nelle more del procedimento di conversione del decreto legge 13 settembre 2014, n. 132 recante norme sulla giustizia civile che tra l’altro ha previsto la riapertura degli uffici di Giudice di Pace di Barra e Ostia , “resta il mantenimento dell’attuale assetto territoriale e gestionale degli uffici del giudice di pace, che resterà disciplinato dal decreto ministeriale sopra citato.”( DM 7 marzo 2014). 31
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