Newsletter n° 37/2014 AGGIORNAMENTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI Coordinata e diretta dal Dott. Claudio Biondi In questo numero: AFFARI GENERALI 1) ANAC - Delibera 13 maggio 2014, n. 75 - Atti adottabili dal Presidente in attesa della nomina degli altri componenti dell’Autorità 1.1) AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), bollettino settimanale n. 18 del 5.05.14:atto di segnalazione AS1123 sulle modalità di pagamento delle somme dovute alle Pa. 1.2) CORTE DEI CONTI, SEZ. TOSCANA, deliberazione n. 5/2014: il Comune ha la possibilità di istituire una fondazione culturale. APPALTI E LAVORI PUBBLICI 2) EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE DEL SENATO AL D.L. N. 47/2014 (c.d. decreto legge "casa") in materia di disciplina dei requisiti da documentare in caso di operatori economici che si presentino in raggruppamento temporaneo o in consorzio per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2.2) PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, comunicato dell’ 8 maggio 2014 "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 - Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)". 2.3) TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 23 aprile 2014 n. 1013: diritto di accesso al verbale di collaudo previsto dal capitolato speciale e a tutti i documenti correlati da parte della ditta seconda classificata quando il capitolato detti la tempistica delle fasi di avviamento del servizio, da rispettarsi "pena la risoluzione del servizio" . CONTABILITA’ E BILANCIO 3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Decreto 14 febbraio 2014 - Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili. 3.1) AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014, n. 9/E - Bonus fiscale ex Art. 1 d.l. n. 66/2014 - Ulteriori chiarimenti 3.2) INPS – Circolare 12 maggio 2014, n. 60 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Modalità di recupero del bonus fiscale 3.3) AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 maggio 2014, n. 6482 - Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario 3.4) CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 12 maggio 2014, prot. n. 60/Gab - Modalità attuative dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 – Indicazioni per assicurare lo svolgimento dei servizi necessari ed indispensabili in attesa del riordino della disciplina in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali 3.5) CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 13/2014: confermata la competenza del giudice di Londra sulla controversia in materia di swap che vede coinvolta la Regione Piemonte. ELETTORALE 4) AMMINISTRATIVE 2014, MINISTERO DELL'INTERNO: pubblicate le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione". 4.1) EUROPEE 2014. MINISTERO DELL'INTERNO: pubblicate le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 4.2) MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE SERVIZI ELETTORALI, circolare n. 23/2014 del 5 maggio 2014: chiarimenti su modalità di espressione della terza preferenza di genere nelle elezioni europee del 25 maggio. 4.3) TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. III CIVILE - ordinanza 9 maggio 2014 : solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo alla soglia di sbarramento del 4% prevista dalla disciplina italiana per le elezioni del Parlamento europeo. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 2 4.4) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 6 maggio 2014 n. 2335 in materia di presentazione delle liste : Presentazione dei moduli aggiuntivi nei quali sono riportate le firme dei presentatori, privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati: è insufficiente l’unione al primo foglio contenente i dati mediante semplice spillatura. E’ impossibile lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali. FISCO E TRIBUTI 5) DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 MARZO 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015: modifiche dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni Lavori pubblici e Territorio del Senato 5.1) EQUITALIA comunica che il decreto legge n.16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, ha prorogato al 31 maggio prossimo il termine per pagare le cartelle con la definizione agevolata. 5.2) CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 2 maggio 2014 n. 9560 GESTIONE DEL TERRITORIO 6) DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014 - Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti e ristrutturazione di edifici o locali per lavorazioni industriali 6.1) ANCI, audizione presso Commissione Ambiente della Camera: indicazioni sull'AC 2093 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali , collegato alla Legge di stabilità 2014 PERSONALE 7) IL GOVERNO È AL LAVORO SU UN NUOVO DECRETO ( CD. SALVA -ROMA QUATER ) AL FINE DI PERVENIRE AD UNA SANATORIA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI IRREGOLARI DI MOLTI COMUNI. 7.1) Ragioneria generale dello stato, circolare n. 15/2014: istruzioni per il conto annuale delle pa 2013 7.2) Con delibera n. 11/2014, la sezione autonomie della corte dei conti ha adottato le linee guida ed i relativi questionari cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013. 7.3) La sezione autonomie della corte dei conti, con la deliberazione n. 11/2014, ha approvato le "linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2013". 7.4) RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE 2013 DEL PERSONALE: FAQ 7.5) IL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LA CIRCOLARE 28 APRILE 2014, N. 4, FORNISCE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI UNO STRUMENTO OPERATIVO PER ATTIVARE I PENSIONAMENTI ANTICIPATI. 7.6) CIRCOLARE N. 4/2014 DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PERSONALE IN ESUBERO DOVRÀ ESSERE COLLOCATO IN PENSIONE OPPURE IN DISPONIBILITÀ. 7.7) CON SENTENZA N. 2120/2014, IL TAR DEL LAZIO HA ACCOLTO IL RICORSO DI UN DIPENDENTE MINISTERIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CON CUI VENIVA DISPOSTO CHE, DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE DEL DIRIGENTE, L'INCARICO DI REGGENTE VENISSE AFFIDATO AD ALTRA PERSONA NON AVENTE I TITOLI NECESSARI. 7.8) FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO ( CCNQ ) PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI (AREA DIRIGENZA) 7.9) ARAN: RACCOLTA SISTEMATICA DELLE PREROGATIVE SINDACALI 7.10) TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 680 : Illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso di un Consigliere comunale per ottenere copia di atti contabili dell’Ente locale, in quanto non occorre necessariamente l’ individuazione della finalità, ma è sufficiente il nesso tra la conoscenza dei dati dei documenti e l’esplicazione del mandato . Rapporti tra la disciplina del diritto di accesso e quella del recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.). AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 3 AFFARI GENERALI 1) ANAC - Delibera 13 maggio 2014, n. 75 - Atti adottabili dal Presidente in attesa della nomina degli altri componenti dell’Autorità Nel file allegato il testo della delibera 1.1) AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), bollettino settimanale n. 18 del 5.05.14:atto di segnalazione AS1123 sulle modalità di pagamento delle somme dovute alle Pa. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio del suo potere di segnalazione, ha formulato alcune osservazioni in ordine alle modalità di pagamento delle somme dovute, a qualsiasi titolo (ad esempio, tributi e pagamento di utenze dei servizi pubblici), alla pubblica amministrazione statale, agli enti locali, alle società e enti pubblici di varia natura, ivi inclusi i gestori di pubblici servizi. Fonte: Autorità garante per la concorrenza e il mercato dell’ 8/05/2014 1.2) CORTE DEI CONTI, SEZ. TOSCANA, deliberazione n. 5/2014: il Comune ha la possibilità di istituire una fondazione culturale. La Corte dei Conti Toscana specifica che la legge di stabilità 2014 , l. n. 147 /2014, al comma 562, ha abrogato molti commi dell'articolo 9 del D.L. 95/2012, che vietava agli enti locali di istituire società partecipate, enti, agenzie e organismi che esercitino funzioni fondamentali o amministrative loro conferite. Di conseguenza, attualmente, i Comuni possono istituire o partecipare ad organismi di qualsiasi natura giuridica, compresa la fondazione, a patto che risultino coerenti con l'esercizio di funzioni fondamentali o amministrative loro assegnate. Funzionali al corretto svolgimento dei servizi pubblici locali sono l’autosufficienza organizzativa ed il sufficiente stato formativo del personale. Nel caso specifico delle fondazioni, il limite è quello di agire compatibilmente con le regole di contabilità pubblica. Per evitare le gare, l'ente può aderire alla fondazione, conferendo la quota di partecipazione fissata dai suoi organi statutari, di solito non elevata, e trasferire al fondo di gestione la somma necessaria per assicurarsi i servizi, oppure effettuare un affidamento di servizi. L'affidamento diretto, ovviamente oltre soglia, è consentito, ex art 4, c. 6 Dl n. 95/2012, solo per le fondazioni istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo socio-assistenziale e culturale, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le Ong, le coop sociali, le associazioni sportive dilettantistiche, e le associazioni rappresentative degli enti locali. Le fondazioni non rientrano nei tetti di spesa previsti dall'art. 76, comma 7, del Dl n. 112/2008 e negli obblighi di reclutamento “ pubblico”, ex art. 18. La partecipazione agli organi sociali è onorifica ex artn6, c.2, Dl. N. 78/2010. Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/05/2014 Autori: Ettore Jorio Stefano Pozzoli APPALTI E LAVORI PUBBLICI 2) EMENDAMENTI APPROVATI DALLE COMMISSIONI RIUNITE DEL SENATO AL D.L. N. 47/2014 (c.d. decreto legge "casa") in materia di disciplina dei requisiti da documentare in caso di operatori economici che si presentino in raggruppamento temporaneo o in consorzio per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Tra gli emendamenti al D.L. n. 47/2014 approvati dalle Commissioni riunite del Senato, è presente l'abrogazione del comma 13 dell'art. 37 del Codice dei contratti che, per il settore dei lavori, prevede che i concorrenti riuniti in raggruppamento, sia di natura orizzontale (ogni soggetto esegue una quota di tutte le prestazioni) che verticale (ognuno esegue una o più attività nella sua interezza), debbano eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 4 raggruppamento stesso. Nell'agosto 2012 tale vincolo era stato soppresso per i settori delle forniture e dei servizi, lasciando i concorrenti liberi di modificare, in sede di esecuzione del contratto, le quote di attività dichiarate per ognuno di essi nella fase di offerta. Con il D.L. n. 47/2014, tale vincolo sarebbe soppresso anche per il settore dei lavori. Gli emendamenti al D.L. "casa" intervengono anche sull'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 che disciplina i raggruppamenti di natura orizzontale soltanto relativamente ai lavori. Nella nuova formulazione, i raggruppamenti sarebbero validi anche per i contratti di forniture e di servizi ed anche in questi settori verrebbe introdotto l'obbligo di requisiti minimi per ogni partecipante al raggruppamento. La mandataria o il capogruppo del raggruppamento dovrebbero possedere almeno il 40% dei requisiti previsti dal bando di gara, mentre le mandanti dovrebbero documentare il possesso di almeno il 10% di essi. In ogni caso la mandataria, in sede di offerta, assumerebbe i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Per la fase di esecuzione del contratto i lavori sarebbero eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante. Il nuovo D.L. dovrebbe quindi determinare l'applicazione a tutti settori delle nuove regole dettate dall'art. 92 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti. Fonte: Italia Oggi n. 108 dell’ 8/05/2014 pag. 32 Autore: Andrea Mascolini 2.2) PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI, comunicato dell’ 8 maggio 2014 "Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29/12/2011 n. 229 Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)". In occasione del monitoraggio delle opere pubbliche avviato con circolare n. 14/2014 dalla Ragioneria Generale dello Stato, l'AVCP fornisce alcune precisazioni: allo scopo di ridurre il set di informazioni che le stazioni appaltanti dovranno comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'inserimento nell'istituita Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), l'AVCP ha assunto l'impegno di trasmettere alla medesima BDAP tutti i dati concernenti il ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di assegnazione del CIG, già in suo possesso. Condizione necessaria è che i suddetti dati siano corredati, oltre che dal CIG, anche dal Codice Unico di Progetto (CUP) cui si riferiscono. L'integrazione/rettifica, ove necessaria, dovrà avvenire a cura dei RUP, nel rispetto della tempistica indicata nel comunicato. Si segnala che dal 12 maggio 2014 è obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell'ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG. Fonte: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 12/05/2014 2.3) TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. III - sentenza 23 aprile 2014 n. 1013: diritto di accesso al verbale di collaudo previsto dal capitolato speciale e a tutti i documenti correlati da parte della ditta seconda classificata quando il capitolato detti la tempistica delle fasi di avviamento del servizio, da rispettarsi "pena la risoluzione del servizio" . Nel caso in cui il capitolato speciale relativo ad una gara per l'appalto di servizi preveda la tempistica delle varie fasi di avviamento dei servizi, precisando che esse devono essere rispettate tassativamente "pena la risoluzione del servizio", sussiste, in capo alla ditta che si è classificata seconda in graduatoria, il diritto di accedere al verbale di collaudo previsto dal capitolato speciale ed a tutti i documenti correlati. In tal caso, infatti, la ditta richiedente è portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi dell’art. 22 L. n. 241/1990; infatti, se il contratto fosse risolto per inadempimento del contraente risultato aggiudicatario, la ditta richiedente l'accesso, seconda classificata, potrebbe aspirare allo scorrimento della graduatoria e quindi all'aggiudicazione del servizio . Il TAR Lombardia ha osservato che non è condivisibile la motivazione della Stazione appaltante secondo cui la ditta classificatasi seconda non sarebbe "titolare di un interesse diretto all’accesso", in quanto si sarebbero esauriti gli strumenti di tutela giurisdizionale correlati alla procedura di gara. Non solo l’interesse correlato all’istanza di ostensione non coincide con la pretesa sostanziale sottesa, ma inoltre, nel caso di specie, la ditta richiedente l’accesso, in presenza dell’inadempimento dell’attuale contraente, avrebbe la possibilità di tutelare ancora la propria posizione giuridica secondo gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 5 CONTABILITA’ E BILANCIO 3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Decreto 14 febbraio 2014 - Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili. Nel file allegato il testo del decreto 3.1) AGENZIA DELLE ENTRATE – Circolare 14 maggio 2014, n. 9/E - Bonus fiscale ex Art. 1 d.l. n. 66/2014 - Ulteriori chiarimenti Nel file allegato il testo della circolare 3.2) INPS – Circolare 12 maggio 2014, n. 60 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Modalità di recupero del bonus fiscale 3.3) AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 12 maggio 2014, n. 6482 - Modificazioni dei modelli 770/2014 Semplificato e 770/2014 Ordinario Nel file allegato il testo del provvedimento 3.4) CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 12 maggio 2014, prot. n. 60/Gab - Modalità attuative dell'art. 4 del decreto legge n. 16 del 2014 – Indicazioni per assicurare lo svolgimento dei servizi necessari ed indispensabili in attesa del riordino della disciplina in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali Nel file allegato il testo della circolare 3.5) CONSIGLIO DI STATO, sentenza n. 13/2014: confermata la competenza del giudice di Londra sulla controversia in materia di swap che vede coinvolta la Regione Piemonte. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Piemonte, confermando la precedente sentenza del TAR in cui era stata negata la competenza dei giudici amministrativi sui provvedimenti di annullamento in autotutela dei contratti swap. La competenza, secondo anche il giudice di appello, è del tribunale civile ossia, nel caso di specie, la corte inglese indicata dall'ISDA master agreement per la quale i contratti stipulati dalla regione Piemonte nel 2007 sono validi. Secondo il Consiglio di Stato, tali contratti hanno natura privatistica ( non sono state accolte le motivazioni della Regione che sosteneva che la stipula era stata oggetto di gara pubblica) e per questo non possono essere annullati in autotutela. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 124 del 7/05/2014 pag. 42 Autore: Gianni Trovati ELETTORALE 4) AMMINISTRATIVE 2014, MINISTERO DELL'INTERNO: pubblicate le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione". Il Ministero dell'Interno ha predisposto apposite istruzioni per agevolare i compiti del presidente e degli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, nell'ambito delle operazioni volte all'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali dell’ 8/05/2014 4.1) EUROPEE 2014. MINISTERO DELL'INTERNO: pubblicate le "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione", relative all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Fonte: Ministero dell'Interno - Servizi elettorali del 09/05/2014 AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 6 4.2) MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE SERVIZI ELETTORALI, circolare n. 23/2014 del 5 maggio 2014: chiarimenti su modalità di espressione della terza preferenza di genere nelle elezioni europee del 25 maggio. Alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 65/2014 (G.U. n. 95 del 24 aprile 2014), recante modifiche alle norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, si prevede che in ogni lista i candidati dello stesso sesso non potranno eccedere la metà, con arrotondamento all'unità nel caso che i componenti della lista siano in numero dispari. Nella circolare il Ministero dell'Interno ricorda che le suddette novità di cui alla Legge n. 65/2014 si applicheranno a partire dalle prossime elezioni europee del 2019. In occasione delle prossime elezioni di maggio si applica quanto contenuto nella disposizione transitoria prevista dall'articolo 1, comma 1, della Legge n. 65/2014, ai sensi della quale l'elettore che indicherà tre preferenze per candidati dello stesso genere si vedrà obbligatoriamente annullata la terza preferenza in sede di scrutinio; sarà invece considerata valida la scheda nella quale l'elettore esprimerà due preferenze, anche di candidati dello stesso genere. Fonte: Italia Oggi n. 108 dell’ 8/05/2014 pag. 32 Autore: Antonio G. Paladino 4.3) TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. III CIVILE - ordinanza 9 maggio 2014 : solleva questione di legittimità costituzionale con riguardo alla soglia di sbarramento del 4% prevista dalla disciplina italiana per le elezioni del Parlamento europeo. Il Tribunale di Venezia ha sostenuto che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme sulle elezioni del Parlamento europeo nella parte in cui prevedono una soglia di sbarramento al 4%; tale disciplina, infatti, è manifestamente irragionevole, dato che l'introduzione della soglia di sbarramento, comportante l'attribuzione di seggi alle sole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi, non appare sostenuta da alcuna motivazione razionale che giustifichi la limitazione della rappresentanza. Il Tribunale di Venezia ha osservato che il Parlamento europeo non ha il compito di eleggere o dare fiducia ad alcun governo dell'Unione, al quale possa fornire stabilità di indirizzo politico e continuità di azione; né ha un ruolo determinante nella produzione legislativa, collaborando invece con il Consiglio nella discussione e nell'approvazione della normativa europea, ed esercitando il controllo sulle altre istituzioni dell'Unione e concorrendo all’ approvazione del bilancio. Il Tribunale di Venezia ricorda nell’ordinanza che la stessa questione è stata affrontata dalla Corte Costituzionale Federale Tedesca che, con sentenza 9 novembre 2011, ha accolto due ricorsi dichiarando l'illegittimità della clausola di sbarramento del 5% fissata dalla legge nazionale tedesca per le consultazioni del Parlamento europeo. Inoltre, recentemente, la stessa Corte Federale, con sentenza del 26 febbraio 2014, ha ribadito l'illegittimità costituzionale della soglia di sbarramento, reintrodotta dal legislatore nazionale nella misura del 3%, ritenendola ingiustificata ed in contrasto con i principi di uguaglianza del voto e di pari opportunità per i partiti politici. In conclusione, l'introduzione della soglia di sbarramento nelle consultazioni per l'elezione del Parlamento europeo appare quindi priva di giustificazione ed irrazionale e comporta la svalutazione della volontà di una parte consistente dell'elettorato che abbia espresso preferenza per liste che abbiano conseguito sul piano nazionale meno del 4% dei voti. Si profila quindi un conflitto con i principi relativi all'eguaglianza e pari dignità del diritto di voto, che trovano garanzia nell'articolo 48 della Costituzione repubblicana, in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 e quale manifestazione dell'esercizio della sovranità popolare di cui all'articolo 1, comma 2, della Costituzione, nell'investitura delle cariche pubbliche rappresentative. In questo stesso ambito, occorre ricordare che la CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 13- 1-2014, ha dichiarato illegittime le attuali norme elettorali della Camera dei Deputati e del Senato nella parte in cui prevedono premi di maggioranza senza nel contempo prevedere una soglia minima e, con il sistema delle liste bloccate, privano "l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti". La Corte ha affermato anche che le elezioni passate, svoltesi in base alle norme dichiarate costituzionalmente illegittime, rimangono valide ed efficaci, costituendo ormai un "fatto concluso" e che la dichiarazione di incostituzionalità non intacca "gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali". 4.4) CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 6 maggio 2014 n. 2335 in materia di presentazione delle liste : Presentazione dei moduli aggiuntivi nei quali sono riportate le firme dei presentatori, privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati: è insufficiente l’unione al primo foglio contenente i dati mediante semplice spillatura. E’ impossibile lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 7 In sede di presentazione delle liste elettorali, i moduli aggiuntivi utilizzati per la sottoscrizione delle liste, se sono privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono obbligatoriamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori erano consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati ( Cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 6545/2006 n. 1553/2007, n. 5911/2008 ). E’ quindi legittimo il provvedimento con il quale la Commissione Elettorale Circondariale ha ricusato una lista, escludendola dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale, motivato con il fatto che, in base alle modalità di presentazione della lista, non si può evincere che i sottoscrittori abbiano avuto la piena consapevolezza dei candidati a cui si riferisce l’atto di presentazione e sottoscrizione, essendo stati presentati i moduli aggiuntivi dei sottoscrittori solo spillati fra loro sul lato superiore sinistro, senza alcun segno di congiunzione (timbro, firma, etc.), per cui manca un qualsiasi elemento che comprovi la congiunzione con i fogli che recano l’elenco dei candidati. Tuttavia occorre segnalare che in termini diversi diversi si è espresso recentemente il T.A.R. Puglia Bari, con sentenza 2 maggio 2014, sulla legittimità o meno della ricusazione di una lista elettorale perché le sottoscrizioni dei presentatori erano state apposte in un foliario recante l'intestazione "atto separato", rispetto ad altro foliario - ritenuto pienamente regolare - recante l'intestazione "atto principale"), con 8 documenti correlati. Il Consiglio di Stato ha inoltre affermato che la particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle Commissioni elettorali, ed esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume fondate su procedimenti induttivi, che determinerebbero un’ inammissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme, non potendosi consentire nel procedimento elettorale una sorta di sanatoria postuma della documentazione presentata alla Commissione elettorale. FISCO E TRIBUTI 5) DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 28 MARZO 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015: modifiche dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni Lavori pubblici e Territorio del Senato Il testo del ddl S1413 risulta profondamente modificato dopo l'approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni Lavori pubblici e Territorio del Senato. Tra questi figurano le seguenti nuove regole per il rilancio dei canoni concordati: - Imu al 4 per mille solo per il 2014, innalzabile fino al 7 per mille dai Comuni; - nuovo elenco CIPE dei Comuni "ad alta tensione abitativa" dove si possono stipulare contratti a canone concordato, accompagnati dalla cedolare al 10%. Il D.L. n. 47/2014 prevede che la cedolare del 10% si potrà applicare anche ai Comuni interessati da calamità negli ultimi 5 anni. Altre novità riguardano l'assimilazione automatica all'abitazione principale per le case di proprietà dei residenti all'estero, a patto che non siano locate o concesse in comodato, sulle quali si pagheranno Tasi e Tari ridotte di due terzi. Sempre in materia di Tasi, una novità importante è quella che riguarda il taglio al fondo cd. anti aumenti della Tasi, che saranno destinati a coprire l'Imu al 4 per mille sugli immobili locati a canone concordato, mentre dal prossimo anno saranno aumentate le accise su benzina e riscaldamento per finanziare gli incentivi alle ristrutturazioni degli alloggi IACP. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 125 dell’ 8/05/2014 pag. 41 Autore: Gianni Trovati 5.1) EQUITALIA comunica che il decreto legge n.16/2014, convertito nella legge n. 68/2014, ha prorogato al 31 maggio prossimo il termine per pagare le cartelle con la definizione agevolata. Conseguentemente, entro il 31 ottobre 2014, e non più il 30 giugno, Equitalia trasmetterà a ciascun ente interessato l’elenco dei debitori che hanno pagato tempestivamente e, tramite posta ordinaria, informerà dell’avvenuta estinzione del debito coloro che hanno effettuato il versamento. Fonte: Equitalia S.p.a. del 9/05/2014 5.2) CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI - sentenza 2 maggio 2014 n. 9560 - Pres. Adamo, Rel. Botta - Agenzia delle Entrate c. Comuni di Campodarsego, Piombino e Loreggia - (cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti). La tassa di concessione governativa sui telefonini non è abrogata ed è dovuta anche dagli enti locali, ai quali non si estende l’esenzione spettante all’Amministrazione dello Stato. I Comuni preannunciano ricorso alla Corte Costituzionale contro la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 2 maggio 2014 n. 9560 che sostiene che la tassa di concessione sui telefonini è dovuta. AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 8 La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è definitivamente pronunciata sulla questione della tassa sui telefonini, affermandone la legittimità, sancendo, con sentenza 2 maggio 2014 n. 9560, che la tassa di concessione sui telefonini è dovuta. Per i Comuni, però, "la sentenza non risponde agli interrogativi posti dall'ordinanza di rimessione; non spiega perché il Codice delle telecomunicazioni si applichi ai telefoni cellulari, quando lo stesso codice vieta espressamente l'applicazione agli stessi". La sentenza ribalta le tesi finora espresse dalle CTP e CTR nelle numerose sentenze che hanno accolto negli ultimi tre anni le motivazioni dei Comuni secondo cui, essendo oggi il mercato della telefonia liberalizzato, lo Stato non svolge più alcuna attività autorizzatoria. Per le Sezioni Unite non è così in quanto, spiega l'avvocato che rappresenta i Comuni dell'Anci Veneto che ha dato inizio ai ricorsi, sembrerebbe che l'oggetto della tassa sia il contratto privato di abbonamento tra gestore di telefonia e utente/comune, trasformando la tassa sui telefonini in un'imposta, in violazione dell'articolo 23 della Costituzione. I Comuni individuano nella sentenza anche la violazione del principio costituzionale di uguaglianza, perché la tassa sui telefonini colpisce solo gli abbonamenti e non anche le schede prepagate. Di conseguenza, hanno preannunciato il ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per illegittimità della norma prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. Fonte: Italia Oggi n. 109 del 9/05/2014 pag. 36 Autore: Valerio Stroppa GESTIONE DEL TERRITORIO 6) DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014 - Informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione, realizzazione, ampliamenti e ristrutturazione di edifici o locali per lavorazioni industriali Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 18 aprile 2014, sono state individuate, ex articolo 67, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti. Le informazioni da trasmettere nei casi su indicati potranno essere trasmesse all'organo di vigilanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella presente sezione. Se ne da avviso sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2014. In allegato 6.1) ANCI, audizione presso Commissione Ambiente della Camera: indicazioni sull'AC 2093 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali , collegato alla Legge di stabilità 2014. In primo luogo l'Anci ha richiamato l'attenzione della Commissione sulla questione delle aree naturali protette, che scontano il ritardo di una mancata autoriforma, e che sono alle prese con una spending review che sta mettendo a dura prova la loro capacità di continuare a essere soggetti territoriali autonomi. In secondo luogo ha suggerito correzioni alle misure sulla raccolta differenziata per renderle coerenti con gli obiettivi Ue, al sistema sanzionatorio che rischia di penalizzare i Comuni, nonchè alle regole sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. Fonte: ANCI del 7/05/2014 Documento Upi sul Ddl di riforma costituzionale L'Upi, in occasione dell'incontro con il Ministro per le riforme costituzionali ed i rapporti con il Parlamento in data 28 aprile scorso, ha consegnato un documento recante alcune osservazioni sul disegno di legge costituzionale AS 1429 recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione". Ad avviso dell' Unione "la riforma costituzionale dovrebbe chiarire che le Regioni hanno prevalentemente, se non esclusivamente, una funzione legislativa. Si dovrebbe pertanto prevedere espressamente una norma che impedisca ad esse di istituire o ricorrere a enti strumentali per esercitare funzioni amministrative che sono attribuite agli enti locali, in forma singola o associata". Fonte: U.P.I. del 7/05/2014 AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 9 PERSONALE 7) IL GOVERNO È AL LAVORO SU UN NUOVO DECRETO ( CD. SALVA -ROMA QUATER ) AL FINE DI PERVENIRE AD UNA SANATORIA DEI CONTRATTI INTEGRATIVI IRREGOLARI DI MOLTI COMUNI. A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 16/2014, il Consiglio dei Ministri esaminerà il decreto salva - Roma quater che permetterebbe da un lato di pervenire, entro 90 giorni, ad una revisione complessiva delle regole sui contratti decentrati degli enti locali e dall'altro di continuare a pagare gli stipendi attuali in attesa della suddetta riforma. Alla base del nuovo decreto, la problematica dei numerosi contratti integrativi non regolari scoperti dagli ispettori della Ragioneria generale dello Stato in molti Comuni di grandi e medie dimensioni, che hanno determinato contestazioni per danno erariale in capo ai dirigenti e obbligo di recupero a carico dei dipendenti. Al Comune di Roma, ad esempio, sono state contestate erogazioni per oltre 600 milioni di euro fra 2008 e 2013 e inoltre si rischia di non pagare gli stipendi di maggio. Problemi della stessa natura si ritrovano in altre città, come Firenze, Vicenza, Reggio Calabria e Siena: quindi sono molti gli enti che attendono la salvezza. Il Comune di Milano è tra le amministrazioni che non devono attendere; infatti, tra gli emendamenti approvati al ddl di conversione del D.L. n. 47/2014, figura la norma che cancella il blocco degli stipendi che congela le buste paga di tutte le PA dal 2010. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 125 dell’ 8/05/2014 pag. 41 Autore: Gianni Trovati una circolare congiunta mef, funzione pubblica e affari regionali tenta di introdurre la sanatoria dei contratti integrativi degli enti locali contestati dalla ragioneria generale dello stato. Il decreto "Salva-Roma"ter (D.L. 16/2014), convertito nella legge 68/2014, aveva introdotto un primo tentativo di sanatoria dei contratti integrativi degli enti locali che, a seguito delle ispezioni della Ragioneria generale dello Stato, sono risultati fuori regola in molte città, determinando contestazioni per danno erariale a carico dei dirigenti e obbligo di recuperi a carico dei dipendenti. Il secondo tentativo arriva ora con il "Salva-Roma"quater, sotto forma di circolare governativa, che, nell'attesa della rapida riscrittura di regole e direttive più chiare da parte dell'Aran, consentirebbe il pagamento degli integrativi che servono "ad assicurare lo svolgimento dei servizi necessari ed indispensabili". Fonte: Il Sole 24 Ore n. 130 del 13/05/2014 Autore: Gianni Trovati Aran : Risposta Ad Un Quesito Concernente L'incremento Delle Risorse Decentrate Stabili. Il quesito posto è stato il seguente: A suo tempo, un ente, con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere per l'anno 2006, ha incrementato le risorse decentrate stabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, secondo la percentuale ivi prevista, in quanto in possesso del richiesto presupposto di un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non superiore al 39%, calcolato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo stesso relativo-all'anno 2005. Ai fini del mantenimento di tale incremento, anche negli anni successivi è necessario verificare la ulteriore persistenza del requisito contrattuale, volta per volta, anche per ciascuno di tali anni? L’Aran ha fornito la seguente risposta: a) l'art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006, in presenza delle condizioni economico-finanziarie ivi previste, ha consentito, presso ciascun ente, un solo incremento delle risorse stabili, di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, di una percentuale pari allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per il 2006. b) il comma 8 del medesimo art. 4 del CCNL del 9.5.2006, al fine di evitare ogni possibile dubbio interpretativo o applicazioni non corrette della disciplina contrattuale ha previsto espressamente che la verifica della sussistenza dei parametri di bilancio dovesse essere effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo degli enti relativi all'anno 2005; c) trattandosi di un incremento delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità, l'importo corrispondente a tale incremento, ove disposto per la presenza del previsto parametro nel 2005, si è consolidato definitivamente nel tempo tra quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa; d) conseguentemente, alla luce della richiamata disciplina contrattuale, si esclude che per la conservazione delle risorse di cui si tratta negli anni successivi (2007, 2008, 2009, ecc.) fosse necessaria, con riferimento anche agli stessi, la verifica del rispetto del parametro finanziario stabilito dal richiamato art. 4, comma 1, del CCNL del 9.5.2006. Fonte: ARAN del 13/05/2014 AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 10 7.1) Ragioneria generale dello stato, circolare n. 15/2014: istruzioni per il conto annuale delle pa 2013. Il conto annuale del personale dovrà essere inviato dagli enti entro il 3 giugno prossimo, in via telematica, e sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal revisore dei conti. Entro la fine dell'anno, specifica la circolare n. 15/2014, l'obbligo verrà esteso anche alle società partecipate, come previsto dal Dl. N. 101 /2013.. Ciò premesso, la Ragioneria si sofferma su un aspetto particolarmente rilevante: il monitoraggio della contrattazione decentrata, sia per quanto riguarda la costituzione del fondo, sia per la sua ripartizione, fornendo le seguenti istruzioni : - nel caso di un ente che abbia un fondo del 2013 più basso di quello 2010, senza aver operato ancora la riduzione per la diminuzione del personale, i controlli considereranno tale cifra utile ai fini del calcolo della riduzione, quindi con una lettura a favore degli enti; - il taglio per la diminuzione del personale in servizio va effettuato sia sulla parte stabile, comprendendo anche le somme utilizzate per le progressioni economiche, sia sulla parte variabile; - le voci del fondo che non devono essere considerate ai fini della determinazione del tetto e della riduzione sono: le economie aggiuntive effettivamente realizzate per i piani di risparmio previsti dal D.L. 98/2011, le economie del fondo anno precedente ( comprese le risorse dello straordinario), le quote per la progettazione di opere pubbliche e di strumenti urbanistici, i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli alla pa, le risorse conto terzi individuale e conto terzi collettivo ( cioè quelle per prestazioni rese dall’ente prima del 2010), le reggenze affidate ai dirigenti per sostituire i colleghi cessati; - le voci del fondo che devono essere considerate, invece, ai fini della determinazione del tetto e della riduzione sono: le risorse per il recupero di evasione Ici e quelle destinate all'incentivazione del personale e della polizia locale con proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada. Da quest'anno, specifica la circolare, nella spesa del personale devono essere rilevati anche i contributi a carico delle Pa per l'adesione dei dipendenti ai fondi di previdenza complementare. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 129 del 12/05/2014 pag. 28 Autore: Arturo Bianco 7.2) Con delibera n. 11/2014, la sezione autonomie della corte dei conti ha adottato le linee guida ed i relativi questionari cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013. Le Linee guida, adottate in attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio 2014 - S. O. n. 38; esse risultano aggiornate alle novità intervenute in materia di finanza locale, tra cui le disposizioni sull'esercizio 2013 contenute nella Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (in particolare, sugli equilibri di bilancio di parte corrente, di vincoli alla spesa sostenuta dagli enti per i beni immobili e mobili, per le autovetture e per le collaborazioni esterne, nonche' in materia di limiti all'indebitamento) e nel D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (in materia di pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, nonche' di riequilibrio finanziario degli enti territoriali). Le Linee guida per il rendiconto 2013 sono articolate in tre distinti questionari riguardanti rispettivamente: le province, i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti ed i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti. All'interno di quest'ultimo questionario i comuni con popolazione compresa fra 1001 e 5000 abitanti dovranno rispondere anche ai quesiti relativi al patto di stabilità interno. Fonte: Gazzetta Ufficiale del 12/05/2014 7.3) La sezione autonomie della corte dei conti, con la deliberazione n. 11/2014, ha approvato le "linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2013". La Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha messo sotto esame gli "esercizi provvisori" diffusissimi fra i Comuni e le Province nel 2013, inserendo nella nuova edizione dei questionari un'appendice ad hoc dedicata proprio all'esercizio provvisorio. I questionari chiedono ai revisori dei conti quali misure l'amministrazione abbia adottato per la salvaguardia degli equilibri anche in assenza del preventivo. Entrano anche nel dettaglio, imponendo di indicare gli impegni di spesa più importanti che l'ente ha deciso di escludere dai limiti dell'esercizio provvisorio. Un'altra appendice è dedicata ai Comuni ed alle Province che già nel 2013 hanno sperimentato la riforma della contabilità: in questo caso, i magistrati chiedono ai revisori dei conti dei 61 enti che hanno avviato la sperimentazione nel 2013 di indicare gli effetti del riaccertamento straordinario dei residui e le modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 130 del 13/05/2014 pag. 42 Autore: Gianni Trovati AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 11 7.4) RELAZIONE ALLEGATA AL CONTO ANNUALE 2013 DEL PERSONALE: FAQ Sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, nell'area dedicata a SICO, il Sistema conoscitivo del personale, sono disponibili alcune domande e risposte sulla Relazione allegata al conto annuale 2013. Il modello di rilevazione relativo alla Relazione allegata al conto annuale 2013 è articolato in tre tabelle che rilevano rispettivamente le Modalità di gestione espresse in % (T18), le Ore lavorate per Area di intervento (T19) ed i Prodotti per Area di intervento (T20). Tutti i Comuni, compresi quelli delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province Autonome, le Unioni dei Comuni e le Province, inviano i dati attraverso la procedura informatizzata SICO. Per un eventuale supporto nella compilazione delle tabelle, gli enti possono consultare le FAQ pubblicate nella apposita sezione dedicata alla Relazione. Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 12/05/2014 7.5) IL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LA CIRCOLARE 28 APRILE 2014, N. 4, FORNISCE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CENTRALI E LOCALI UNO STRUMENTO OPERATIVO PER ATTIVARE I PENSIONAMENTI ANTICIPATI. La possibilità di pensionamento anticipato, consentita nelle amministrazioni pubbliche centrali e locali dalla circolare 28 aprile 2014, n. 4 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, non può essere utilizzata per eludere la disciplina generale riformata col D.L. n. 201/2011. La circolare, infatti, chiarisce che per "prepensionamento" si intende "la risoluzione rapporto di lavoro del personale in soprannumero o eccedentario nelle amministrazioni pubbliche…individuato in esubero, per il quale è prevista l'ultrattività" del trattamento pensionistico antecedente alla riforma Fornero del 2011. Vi è quindi una stretta relazione tra il prepensionamento e il personale che, per effetto dei tagli alle dotazioni organiche dovuti alle riorganizzazioni in corso negli enti, risulti in soprannumero o in eccedenza. Nel caso in cui non sia possibile il prepensionamento, il personale in esubero deve essere messo in quiescenza (art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001): il rapporto di lavoro viene sospeso per 24 mesi, con assegnazione di una retribuzione tra il 70 e l'80% di quella spettante. Gli strumenti di interruzione del rapporto di lavoro, che si tratti di prepensionamento o messa in disponibilità, devono essere preceduti dal tentativo di ricollocare il personale all'interno dell'ente o attraverso la mobilità presso altre amministrazioni. Il prepensionamento scatta, quindi, nel caso in cui non siano possibili altre ricollocazioni del personale ai sensi dell'art. 2, comma 11 del D.L. n. 95/2012. Le amministrazioni devono fissare preventivamente, adducendo specifiche motivazioni, la tempistica di assorbimento delle eccedenze: da essa, infatti, si potrebbe desumere la decorrenza per il pensionamento ordinario, scelta da preferire sempre rispetto al prepensionamento, che deve essere utilizzato solo con accorgimenti organizzativi tali da assicurare risparmi e non costi maggiori. E' necessario quindi che le amministrazioni forniscano agli organi di controllo interno tutte le informazioni sulle misure adottate, con la certificazione di conformità ai vincoli previsti dalla normativa vigente e gli obiettivi di riduzione di spesa perseguiti. Fonte: Italia Oggi n. 107 del 7/05/2014 pag. 28 7.6) CIRCOLARE N. 4/2014 DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PERSONALE IN ESUBERO DOVRÀ ESSERE COLLOCATO IN PENSIONE OPPURE IN DISPONIBILITÀ. E’ opportuno precisare quali sono i lavoratori pubblici a cui si applicano le nuove norme. Il lavoratore in esubero è quello "nominativamente" individuato dalla PA cui appartiene come un "soprannumerario" o un "eccedentario": nel primo caso l'ente non ha alcun posto vacante ed il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree, mentre nel secondo caso il personale in servizio supera la dotazione organica solo in alcune, qualifiche, categorie, aree e c'è la possibilità che la PA possa riconvertire il personale per coprire i posti disponibili. La circolare della Funzione pubblica, prevede per il personale in esubero, il prepensionamento oppure la messa in disponibilità. La procedura da seguire è la seguente: - il dirigente responsabile informa i sindacati della presenza di personale in esubero; - trascorsi 30 giorni dall'avvio dell'esame, in assenza di criteri condivisi con i sindacati, la PA procede alla dichiarazione di esubero e di messa in mobilità, innanzitutto attraverso il prepensionamento volontario o d'ufficio previa ricognizione dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione, ed in secondo luogo tramite la ricollocazione totale o parziale del personale in esubero; - trascorsi 90 giorni dall'informativa ai sindacati, se con il prepensionamento non è si è giunti all'azzeramento degli esuberi, la PA procede alla collocazione in disponibilità, che prevede sospensione del rapporto di lavoro e stipendio ridotto all'80%. Fonte: Italia Oggi n. 109 del 9/05/2014 pag. 37 Autore: Daniele Cirioli AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 12 7.7) CON SENTENZA N. 2120/2014, IL TAR DEL LAZIO HA ACCOLTO IL RICORSO DI UN DIPENDENTE MINISTERIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CON CUI VENIVA DISPOSTO CHE, DURANTE IL PERIODO DI ASSENZA PER FERIE DEL DIRIGENTE, L'INCARICO DI REGGENTE VENISSE AFFIDATO AD ALTRA PERSONA NON AVENTE I TITOLI NECESSARI. Nel caso di specie, il dipendente pubblico, che ambiva al posto di reggente per il periodo di assenza del titolare, ma che era stato sostituito con altra persona, benché quest'ultima non avesse i titoli per la sostituzione, decide di proporre ricorso al TAR Lazio per l'annullamento dell'atto adottato dall'amministrazione dopo che lo stesso ricorrente si era ammalato per quella sostituzione ingiustamente negata. I giudici amministrativi hanno infatti accertato (previa presentazione dei certificati medici) che i disturbi (ansia e umore depresso), lamentati dal ricorrente ed insorti proprio nel periodo in cui il dipendente è stato escluso dall'incarico cui aveva diritto, non hanno familiarità nei congiunti e familiari; di tal che la sindrome di ansia risulta riconducibile proprio all'illecita deminutio voluta dal datore. Per questi motivi, il TAR Lazio, con sentenza n. 2120/2014, ha sancito la responsabilità dell'amministrazione per danno non patrimoniale, senza duplicazioni fra biologico e morale. Il danno non patrimoniale da lesioni della salute, secondo i giudici, costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva. Pertanto, nel determinarne il ristoro, il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza liquidare il danno biologico separatamente da quello morale, estetico, alla vita di relazione e da quello esistenziale. Fonte: Italia Oggi n. 107 del 7/05/2014 pag. 32 Autore: Dario Ferrara 7.8) FIRMATO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO ( CCNQ ) PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI (AREA DIRIGENZA) In data 5 maggio 2014 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nelle Aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, la cui Ipotesi era stata siglata il 30 luglio 2013. Fonte: ARAN del 7/05/2014 7.9) ARAN: RACCOLTA SISTEMATICA DELLE PREROGATIVE SINDACALI L'Aran ha pubblicato la Raccolta sistematica sulle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e dei permessi, nonché delle altre prerogative sindacali contenuti nei diversi contratti collettivi nazionali quadro vigenti, stipulati negli anni. La Raccolta è stata predisposta dall'Aran al fine di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali quadro vigenti, stipulati negli anni, attraverso una visione unitaria e sistematica. Nella prima parte della Raccolta sono riportate le norme di carattere generale; la seconda contiene la ripartizione delle prerogative sindacali nei comparti; la terza riporta la ripartizione delle prerogative sindacali nelle aree; la quarta, infine, è un’ appendice normativa che richiama gli articoli del d.lgs. 165/2001 richiamati nel testo contrattuale. Fonte: ARAN dell’ 8/05/2014 7.10) TAR CAMPANIA - SALERNO, SEZ. I - sentenza 4 aprile 2014 n. 680 : Illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso di un Consigliere comunale per ottenere copia di atti contabili dell’Ente locale, in quanto non occorre necessariamente l’ individuazione della finalità, ma è sufficiente il nesso tra la conoscenza dei dati dei documenti e l’esplicazione del mandato . Rapporti tra la disciplina del diritto di accesso e quella del recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.). Il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il silenzio-rigetto formatosi su di un’istanza con la quale un Consigliere comunale, allo scopo di prendere cognizione della situazione finanziaria dell’Ente locale, ha chiesto copia di alcuni documenti contabili dell’Ente stesso. Infatti l’esigenza di conoscere i dati contabili ha carattere meramente strumentale e mediato alle funzioni di controllo e di "pungolo" che i Consiglieri comunali, in particolare quelli appartenenti alla minoranza, conducono istituzionalmente. La conoscenza degli strumenti contabili permette loro di svolgere al meglio e con "cognizione di causa" il ruolo di garanzia e di controllo sulle scelte contabili del Sindaco e dei componenti la Giunta, che possono contestare nel merito (1). L’accesso del Consigliere comunale o provinciale di cui all’art. 43 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) mira a mettere in condizione il AGGIORNAMENTO A CURA DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI (U.P.E.L.) PAGINA 13 Consigliere stesso di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Quindi, ai fini dell’accesso agli atti ed ai documenti detenuti dall’Amministrazione comunale o provinciale, non occorre che sussista uno specifico nesso tra la conoscenza dei dati contenuti negli stessi documenti e l’esplicazione del mandato. Ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 267/2000, i Consiglieri comunali o provinciali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all’espletamento del loro mandato, in modo da potere valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione ed esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio. L’accesso può quindi assumere valenza strumentale anche per promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale. Il diritto di accesso del Consigliere è, quindi, un ampio "diritto all’informazione" al quale si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ( Cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2006, n. 6960 ). Il recente d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nell’introdurre una disciplina organica relativa agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, intercetta un piano diverso rispetto a quello interessato dall’istituto dell’accesso, di cui al d.lgs. n. 241/1990 e, relativamente ai Consiglieri comunali e provinciali, di cui all’art. 43 d.lgs. n. 267/2000. Nonostante queste differenze ontologiche tra accesso e trasparenza, tuttavia, i due istituti finiscono irrimediabilmente per sovrapporsi; ciò significa che, se da un lato, il principio di trasparenza tenderà sempre più ad occupare spazi fino ad ora appartenenti al dominio dell’accesso alla documentazione amministrativa, la portata di quest’ultimo trarrà giovamento da un ampliamento diffuso degli obblighi di ostensione del proprio operato da parte dell’Amministrazione. Il Tar ha osservato che le norme procedimentali del Testo unico degli enti locali, volte all’approvazione degli strumenti contabili, mirano a garantire una verifica oggettiva dei dati finanziari del Comune. Quindi i termini temporali, fissati dalla normativa sugli enti locali, in tema di approvazione del bilancio annuale di previsione (art. 174) e del rendiconto di gestione (art. 227) hanno carattere perentorio, in quanto essenziali ad assicurare una puntuale e corretta programmazione delle entrate e della spesa e una verifica della tenuta effettiva dei conti pubblici dell’ente locale, anche in conformità al patto di stabilità interno. Quindi tali termini non possono condizionare la sussistenza dell’interesse all’accesso. Il consigliere comunale, grazie alla lettura del bilancio preventivo, può comprendere più a fondo le scelte programmatiche della maggioranza e degli organi esecutivi dell’amministrazione locale. Tramite la lettura del rendiconto di gestione, può invece svolgere la fondamentale opera di riscontro tra le intenzioni messe a preventivo dalla maggioranza e ciò che è stato in concreto realizzato.
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