N. R.G. 2013/8241 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di impresa Nel ricorso ex art.700 cpc iscritto al n. r.g. 8241/2013 proposto da: AMERICA GRAFFITI FRANCHISING Srl (C.F/ P.I. 03882110400 ), A. G. MAMMY & DADDY Srl. ( C.F /P.I. 03694490404) e CRIMA Srl. ( C.F. /P.I. 02438880391) con il patrocinio degli avv.ti GIAN GIACOMO FALMIGNI e AUGUSTO BALDASSARI elettivamente domiciliati in Via Del Cane, n. 8, BOLOGNA. RICORRENTI Contro DIMA Srl. (C.F/ P.I. 02434870396), con il patrocinio degli avv. ti SIMONE BASSI e PATRIZIA RAVELLINI elettivamente domiciliato in Viale Aldini n. 88 , BOLOGNA RESISTENTE Il Giudice dott. Anna Maria Rossi, a scioglimento della riserva assunta all‟udienza del 13.06. 2013, ha pronunciato la seguente Con ricorso notificato in data 15.05.2013 le ricorrenti, società AMERICA GRAFFITI FRANCHISING Srl, A.G. MOMMY & DADDY Srl e CRIMA Srl, operanti nel settore della ristorazione, proponevano ricorso ex art 700 c.p. nei confronti della DIMA SRL, davanti alla Sezione Specializzata in materia delle Imprese del Tribunale di Bologna, dichiarando di essere titolari di marchi depositati, di varie fogge e colori, recanti le diciture “America Graffiti” , “country”, “diner”, “ sea food” volti a contraddistinguere, fra gli altri, l‟attività di ristorazione (classe 43); affermano che “America Graffiti “ è un marchio che ha assunto, anche di fatto, una rilevanza locale e nazionale ed è sempre accostato ad un arredamento dei vari ristoranti, bar e store, personalizzato e distintivo unito ad una peculiarità dei menù e dei cibi somministrati alla clientela. I colori predominanti dell‟arredamento sono il rosso e bianco, su pavimento bianco e nero; arredi distintivi sono le sedie particolari e le panche anni 50/60 simili, per conformazione, ai sedili delle auto dell‟epoca, inserite in un contesto di immagini di personaggi dell‟epoca ed altri elementi caratterizzanti, quali “pompe di benzina, targhe di autoveicoli americani” appese alle pareti. Il menù si contraddistingue per tutta una serie di piatti tipici tra i quali le specialità “FINGER FOOD”, “FRENCHONTRONI”, “ SPECIAL TEX-MEX”, “ BASKET SANDWICHES”, “KIDS SIZE”, “DESSERTS” e “BIRRE”; il menù è realizzato seguendo un particolare design e layout Pagina 1 http://bit.ly/1mLD6Lp Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 ORDINANZA innovativo, distintivo ed originale, nel quale confluiscono stilizzazioni dei cibi, bevande ed altri elementi raffiguranti aspetti peculiari della società americana degli anni 50/60. America Graffiti è a capo di una rete di ristorazioni e fast food in franchising contraddistinti dal marchio “AMERICA GRAFFITI”, in cui tutto, nel suo complesso- arredamento, menù, cibi, bevande, musica, video – è volto a proiettare il cliente nella magica atmosfera dell‟american dream”, e segue precisi criteri, uniformi per l‟intera rete di affiliazione. Tale rete di franchising è costituita da una serie di esercizi in quasi tutta l‟Italia e nel 2012, il sig. Gammino Giuseppe Christian Luca, di sua iniziativa prese contatto con la America Graffiti Franchising srl, ed ebbe numerosi incontri con i soci, volti a verificare la possibile affiliazione, e l‟apertura di un nuovo punto di ristoro in Ravenna “ America Graffiti”. Tali contatti e incontri non si concretizzarono in alcun accordo, e successivamente le ricorrenti hanno appreso che la società Dima srl, con sede a Ravenna, via della Vigna n. 115, costituita dai sig.ri Sharova Iryna e Gammino Giuseppe Christian Luca, sta avviando analoga attività di ristorazione sita in via Achille Grandi, Zona Bassette, che richiama i temi, gli arredamenti, l‟atmosfera “america dream”, i menù ed i cibi già proposti dalla America Graffiti Franchising srl, A.G. Mammy & Daddy srl, nonché dalla società Clima srl. Ciò premesso, le ricorrenti deducevano che con la propria condotta la Dima srl, violando il marchio figurativo, che consiste nella dicitura di fantasia “America Graffiti”, atta a contraddistinguere l‟attività di ristorazione della catena di franchising ad essa riferita, teneva anche una condotta illecita sul piano concorrenziale, sia sotto il profilo confusorio, sia per scorrettezza, ex art 2598 c.c; rappresentavano il pericolo nel ritardo nella concreta prospettiva di sviamento della clientela, che si rende attuale, e chiedevano in via cautelare l‟immediata inibitoria di ogni utilizzazione, diffusione, pubblicazione e divulgazione, in qualunque forma e modalità anche attraverso via internet, della denominazione “Johnny Rock –America Diner” nonché l‟inibitoria dell‟attivazione e/o esercizio dell‟attività di ristorazione, somministrazione di cibi e/o bevande ivi svolta ovvero di cibi affini e/o simili e/o identici a quelli già somministrati dalle società ricorrenti, accompagnata da una sanzione pecuniaria a carico della società resistente per il caso di violazione dell‟emanando provvedimento di divieto, e dalla pubblicazione del provvedimento. Fissata la udienza, per provvedere, si è costituita la resistente, che in via preliminare eccepisce la incompetenza della sezione specializzata, e nel merito assume che il marchio registrato “Johnny Rock – America Diner” non è confondibile con il marchio registrato dalle società ricorrenti “America Graffiti”; che comunque la privativa sul marchio non può estendersi a tutto quello che Pagina 2 http://bit.ly/1mLD6Lp Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 Nonostante espressa diffida via email, la società resistente ha riproposto nel proprio locale, in via Achille Grandi, zona Bassette, a poche centinaia di metri dall‟America Graffiti Diner Ravenna , gestito dalla società ricorrente, la tematica degli anni 50/60 e del “sogno americano” con l‟arredamento allestito in cui predominano i colori rosso e bianco, sono presenti le caratteristiche sedie anni 50/60, simili, per conformazione, ai sedili delle auto dell‟epoca, ed è riprodotto un contesto di immagini di personaggi ed altri elementi caratteristici dell‟epoca. Anche l‟insegna “Johnny Rock- America Diner” richiama il marchio “America Graffiti”, così come il menù della società resistente è analogo a quello delle società ricorrenti, il che ha evidentemente effetto confusivo, e determina un inevitabile pericolo di sviamento della clientela. richiama tale marchio e cioè “la tematica degli anni 50/60 e del sogno americano”; che anche il menù non è oggetto di esclusiva, in assenza di novità, trattandosi di ricette formulate negli anni „50 e mai sottoposte a privativa; che il ricorso è inammissibile per difetto dei requisti del fumus boni iuris e del periculum in mora e nullo per assenza /indeterminatezza della domanda di merito. Chiedeva, in via subordinata nel merito, di respingere il ricorso per insussistenza delle asserite violazioni di cui agli artt 131-134 D. Lgs n. 30/2005 e 2598-2599-2600 e ss cod.civ. nonché nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nel ricorso, ordinare ex art 669 undecies c.p.c alle/alla controparte la prestazione di una cauzione per un importo non inferiore ad € 250.000,00 per l‟eventuale risarcimento dei danni. La eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata della Impresa, sollevata da parte resistente è infondata in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, in base all‟art 134 d.lgs n. 30/2005, si estende anche alla cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione soltanto delle fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l‟esercizio dei diritti titolari, dovendo siffatta esclusione ravvisarsi unicamente nelle ipotesi in cui, alla luce delle prospettazioni delle parti, non sussista alcuna sovrapposizione tra fattispecie legale concorrenziale dedotta in causa ed eventuale pretesa sui diritti di proprietà industriale. Deve quindi ritenersi affidata al giudice non specializzato solo la cognizione delle controversie di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, da valutarsi, quindi, sia pure incidenter tantum, nella sua sussistenza e nella suo ambito di rilevanza, tale da giustificare la competenza generalizzata delle sezioni specializzate. (Cass. 2010/14251; nello stesso senso Cass.ord. 2010/12153, secondo cui "In tema di competenza delle sezioni specializzate ......, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168, si ha interferenza tre fattispecie di concorrenza sleale a tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenta come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. .......". Nel caso di specie le ricorrenti hanno allegato, sia in fatto, che in diritto, la sussistenza di elementi, anche solo da valutarsi in via incidentale, relativi alla sussistenza di privative industriali tali da poter radicare una competenza della sezione specializzata per la proprietà industriale; vi è quindi interferenza con i diritti di proprietà industriale, tale da chiedere un accertamento diretto od incidentale, il che conduce al rigetto della eccezione sollevata dalla parte resistente. *** Nel merito. Il marchio in titolarità di parti ricorrenti, “America Graffiti”, consiste nella dicitura America Graffiti in caratteri speciali. La parola America è di colore nero bordata di bianco e nero mentre la parola graffiti è di colore bianco bordato di rosso, sullo sfondo è presente un cerchio rosso sotto al quale sono scritte le parole ristorante in rosso ed ai lati del quale sono scritte le parole bar ( sulla sinistra) e diner (sulla destra) in colore bianco su sfondo rosso, ai lati del cerchio c‟è anche una striscia a scacchi bianchi e neri. (doc 3 parte ricorrenti). Pagina 3 http://bit.ly/1mLD6Lp Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 *** Secondo la disciplina positiva contenuta agli artt. 7 e ss Dlgsvo 30 del 2005 ( d‟ora in poi CPI), armonizzazione con la direttiva comunitaria 89/104/CEE e coerente con il successivo regolamento 207 del 2009, possono essere utilizzati come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, “purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da quelli di altre imprese”; la capacità distintiva è un requisito essenziale, indispensabile affinché il marchio svolga la propria funzione di strumento di comunicazione, diretto ad informare il pubblico della provenienza del prodotto o del servizio e quindi richiesti i caratteri della novità e della capacità distintiva, (art 12 e 13) e d‟altro canto al titolare del marchio registrato è riconosciuto il diritto di vietare a terzi l‟uso, nella attività economica, ex art 20 CPI di a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici ......; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici...... Il marchio della società resistente “Johnny Rock”, consiste invece nella diversa dicitura “Johnny Rock” in caratteri speciali. Le parole “Johnny Rock” sono di colore giallo, bordate di rosso e nero, sullo sfondo sono presenti due macchine rosse e al centro l' immagine di un cantante e di una chitarra grigia e nera; sotto all'immagine è riportata la scritta bianca America Diner su una striscia rossa e gialla bordata di bianco. Tutta l‟immagine si trova su uno sfondo blu contornato ai lati da una striscia a scacchi bianchi e neri (doc.5 parte resistente). Anche questo marchio è denominativo d‟insieme, essendo composto dal nome “Johnny” e dalla parola “Rock” che indica la musica rock‟n‟roll, la musica folk della gente degli Stati Uniti d‟America. Il raffronto fra il marchio depositato dalle parti ricorrenti e l‟insegna della parte resistente non evidenzia alcun effettivo elemento di imitazione. Il cuore del marchi e dell‟insegna non presenta elementi comuni che possano confondere l‟utente medio. Le varianti sono rappresentate dai colori rivendicati nelle singole registrazioni e nell‟aggiunta di elementi denominativi privi di carattere distintivo, quali “Ristorante”, “country diner”, “sea food”. Tali componenti verbali dei marchi non possono essere oggetto di valida esclusiva in quanto termini generici privi di capacità distintiva. Non vi è quindi contraffazione del marchio, atteso che questa ricorre quando il marchio del contraffattore induce l‟utente medio a ricondurre erroneamente un servizio o un prodotto aventi caratteristiche simili al servizio o prodotto riferibile al titolare del marchio autentico. Quanto alla dedotta concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c., va innanzi tutto ricordato che, da un punto di vista generale e astratto, l'attività illecita consistente nell'appropriazione o nella Pagina 4 http://bit.ly/1mLD6Lp Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 Ora, il marchio qui azionato dai ricorrenti, e registrato come America Graffiti, può essere definito marchio denominativo d‟insieme essendo composto di più elementi ciascuno dai quali di per sé privi di spiccato gradiente originale e distintivo: si tratta infatti di termini che contengono riferimenti più o meno espliciti alla attività in concreto esercitata, e quindi presentano consistenti aspetti descrittivi. In particolare, la radice America esaurisce il proprio significato nel riferimento ai paesi e campagne americane: mentre la locuzione “Graffiti” sta a significare un modo di decorare, in maniera estemporanea, i muri e altri spazi delle città. Nell'insieme questo marchio riporta la tematica degli anni 50/60 e del sogno americano. Richiama le atmosfere ed i sapori dei locali a gestione famigliare tipici dei paesi e delle campagne americane nel genere dei “Diner” che si trovano percorrendo le strade che attraversano ampie zone degli states, arredati raccogliendo oggetti quasi trovati per caso, “on the road”. contraffazione di un marchio, mediante l'uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti (così Cass., n. 16647/2008). Si osserva che la concorrenza sleale per "imitazione servile" di cui all'art. 2598 c.c., n. 1, ultima parte, sanziona il comportamento di chi compia "con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente". Nel caso di specie, le parti ricorrenti deducono che Johnny Rock imita servilmente i piatti già proposti dalle società ricorrente, l‟arredo all'interno del locale nonché la tematica degli anni 50/60 e del sogno americano. Per quanto riguarda la contestazione relativa all‟asserita imitazione della tematica degli anni 50/60 e del sogno americano, con particolare riferimento all‟arredamento complessivo del locale, alla grafica del menù, si deve precisare che gli elementi diretti ad evocare un periodo storico, (e quindi a richiamare elementi impressi nella memoria collettiva come propri di una tipologia o di una epoca) per definizione non hanno capacità distintiva o di novità. Va quindi esclusa la sussistenza del fumus con riguardo alla pretesa imitazione confusoria dei prodotti/servizi offerti e della modalità di arredamento del locale all‟interno da parte di Dima Srl, poiché le somiglianze, anche accentuate, non sono ascrivibili alla imitazione, da parte della resistente, di novità introdotte dalla ricorrente, ma sono dovute al fatto che entrambe le parti, nell' esercizio delle rispettive attività commerciale, seguono la stessa tematica, che comporta richiami comuni, e, necessariamente, l‟esistenza di similitudini fra le stesse. PQM Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8241/2013 r.g., ogni diversa istanza respinta, - ritenuta la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna -respinge la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti nei confronti di Dima Srl in quanto infondata per mancanza dei presupposti. Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di parte resistente in €.4.000,00 per onorari, oltre IVA e CPA. Pagina 5 http://bit.ly/1mLD6Lp Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 Di fatto, i colori e le poltrone all‟interno del locale fanno riferimento proprio ai colori usati e alle forme diffuse in quell'epoca. Si tratta di un ambiente anni 50/60 la cui tendenza principale era quella di uniformare ed omologare le scelte dei consumatori a ciò indirizzati dalle nuove tecniche pubblicitarie. Tale tematica viene utilizzata in tutta l‟Europa con le stesse particolarità e con gli stessi arredamenti tipici del “sogno americano” (vedi doc n. 6 parte resistente). Analizzando poi i documenti prodotti dalle parti, in particolare riguardo l‟arredamento all‟interno del locale, si nota che, pur nell'ambito di un generico "trend" vi sono piccole differenze che distinguono in realtà gli ambienti della ricorrente e della resistente (le sedie o il colore delle tavole, la combinazione dei colori, il servizio offerto ai tavoli o solo al banco ecc ecc...). Bologna lì 23 luglio 2013 Il Giudice Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 88714 Dott.ssa Anna Maria Rossi Pagina 6 http://bit.ly/1mLD6Lp
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