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SOMMARIO
CICLO ATTIVO
I «beni significativi» nei lavori di ristrutturazione
edilizia
di Gian Mario Camisasca ..................................................................................................................
CICLO PASSIVO
Sedi produttive in ambito UE: problematiche IVA
di Marco Bargagli ..................................................................................................................................
DOGANE
e TERRITORIO
5
12
Importazioni: tutti gli obblighi doganali e fiscali
di Franca Delle Chiaie e Marcello Orsatti ..................................................................................
19
L’estrazione dei beni dai depositi IVA
di Marco Peirolo ....................................................................................................................................
GESTIONE CONTABILE
e PROCESSI
26
Al via la fatturazione elettronica verso Stato,
Agenzie fiscali ed Enti previdenziali
di Francesco Scopacasa ....................................................................................................................
33
La fatturazione dei beni in «regime del margine»
SCADENZARIO
di Renzo Pravisano ..............................................................................................................................
45
1º Giugno - 10 Luglio 2014
53
...............................................................................
3
n. 6/2014
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
— Il nuovo sistema di preferenze generalizzate: vantaggi all’importazione
— Conservazione delle fatture elettroniche su supporto informatico: le regole da
applicare
— Mandato senza rappresentanza: procedure previste
— Le importazioni in franchigia
— Somministrazione di alimenti e bevande
— La fatturazione delle prestazioni ‘‘accessorie’’ e ‘‘aggiuntive’’
— I presupposti per il rimborso IVA infrannuale: il Modello TR
— Gli adempimenti delle imprese di trasporto
— Commercio elettronico e fatturazione
REDAZIONE
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A
CICLO ATTIVO
Regole di fatturazione
I «beni significativi» nei lavori
di ristrutturazione edilizia
di Gian Mario Camisasca - Revisore legale
Regola generale
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, le norme
prevedono l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% (art. 7, c. 2, lett. b, Legge n. 488/1999).
Questa agevolazione, che la citata legge aveva previsto con carattere provvisorio, e` stata
successivamente prorogata, sino a che la Finanziaria 2010 e` intervenuta, stabilizzando
definitivamente, dal 1º gennaio 2008, l’aliquota del 10% nei casi di interventi di recupero
e restauro conservativo e di ristrutturazione del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata.
Ambito di applicazione
I fabbricati per i quali e` possibile l’agevolazione sono, dunque, quelli ‘‘a prevalente destinazione abitativa privata’’, cioe` quei fabbricati che hanno piu` del 50% della superficie sopra
terra destinata ad uso abitativo privato, comprese le pertinenze e le parti comuni (C.M. n.
71/E, 2000). Per altro, sono da ricomprendere anche gli edifici di edilizia residenziale
pubblica, purche´ adibiti a dimora di soggetti privati.
L’agevolazione riguarda gli ‘‘interventi di recupero’’ edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d)
della Legge n. 457/1978, ossia interventi di:
Tipologie
di interventi
— manutenzione ordinaria, compresa quella obbligatoria per determinati impianti
(ascensori, ecc.);
— manutenzione straordinaria;
— recupero;
— restauro conservativo;
— ristrutturazione edilizia.
Sono agevolabili anche le cessioni di beni finiti (escluse le materie prime e semilavorate)
forniti per la relativa realizzazione.
Questa agevolazione, pertanto, si affianca, in via permanente, a quelle similari gia` indicate
nella Tabella allegata al Decreto IVA.
La tipologia delle operazioni che il legislatore vuole favorire riguarda i:
Tipologie
di contratti
— contratti di appalto;
— contratti d’opera;
— contratti di cessione con posa in opera. A questo proposito, e` opportuno segnalare
che tale affermazione e` contenuta nella C.M. n. 71/2000 sopra citata, mentre, secondo
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CICLO ATTIVO
la successiva C.M. n. 36/2007, l’aliquota agevolata del 10% si applicherebbe soltanto
alle prestazioni di servizi, mentre le cessioni di beni sarebbero soggette all’aliquota ridotta
‘‘solo se la relativa fornitura e` posta in essere nell’ambito del contratto d’appalto’’ e non
viene percio` richiamata la cessione in opera; non e` chiaro se cio` sia effettivamente una
modifica del pensiero precedente;
— altri accordi negoziali.
Di contro, sono escluse dall’agevolazione:
Esclusioni
Oggetto
dell’agevolazione
— le prestazioni professionali (rese da ingegneri, architetti, geometri, ecc.), anche se
inerenti il recupero edilizio;
— le prestazioni rese in base a contratto di subappalto (nei rapporti tra subappaltatore e
stazione appaltante);
— le cessioni con posa in opera di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue
la prestazione o acquistati direttamente dal committente dei lavori. Per completezza, si
rammenta che l’acquisto di certi beni destinati all’edilizia, conservativa o meno, potrebbe
godere di un’aliquota ridotta al 10%, perche´ cosı` stabilito dalla Tabella allegata al Decreto IVA.
Oggetto dell’agevolazione e` la realizzazione dell’intervento, la quale comporta anche la
fornitura di beni, siano essi materie prime, semilavorati o beni finiti.
Cio` che preme sottolineare e` che non e` oggetto di agevolazione la mera fornitura di beni,
ma in definitiva, la prestazione.
E` questo il motivo per il quale un bene acquistato direttamente dal committente o fornito
da un terzo diverso dal prestatore scontera` sempre l’aliquota propria.
Pertanto, l’agevolazione attrae a se´ anche le materie prime, i semilavorati e tutti i beni
necessari per l’esecuzione dei lavori.
Vi e` una eccezione che rappresenta l’oggetto di questo intervento.
Beni significativi
Le materie prime e gli altri beni necessari per l’esecuzione di un intervento di manutenzione a favore di un edificio ad uso abitativo, siccome rientranti nell’ambito di uno dei contratti
indicati precedentemente, diventano, quindi, ancillari rispetto all’esecuzione e pertanto
godono anch’essi dell’agevolazione in commento.
A titolo di esempio, se nell’ambito di un contratto di appalto a favore di un intervento in
un’abitazione privata, il corrispettivo rappresentato dalla mano d’opera e dai beni utilizzati
ha un valore complessivo di 10.000 euro, tale importo diventa la base imponibile per
l’applicazione dell’IVA al 10%.
Se questa e` la regola generale, tuttavia, esiste una serie di beni tassativamente individuati
dalla legge (D.M. 29 dicembre 1999) ove questa regola non vale.
Questi beni sono indicati dalla norma come ‘‘significativi’’. Si tratta esattamente di:
Casistica
—
—
—
—
—
—
—
ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetterie da bagnio;
impianti di sicurezza.
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CICLO ATTIVO
E` stato chiarito (C.M. n. 71/2000) che, sebbene l’elenco sia tassativo, i termini utilizzati per
l’individuazione dei beni suddetti vanno intesi nel loro significato generico e non in senso
tecnico, riferendosi anche ai beni che hanno la stessa funzionalita` di quelli espressamente
menzionati, ma che, per specifiche caratteristiche o esigenze commerciali, assumono una
diversa denominazione. Inoltre, le parti staccate o i componenti dei beni significativi, da
utilizzare in un intervento di recupero agevolabile, non possono godere dell’aliquota agevolata, bensı` di quella loro propria.
Il legislatore ha chiamato i sunnominati beni con il termine ‘‘significativi’’ perche´ si tratta di
beni finiti, il cui valore, di regola, risulta prevalente rispetto a quello della prestazione.
Perche´, come detto in precedenza, cio` che si vuol favorire non e` tanto il bene, bensı` l’opera
di recupero; cosı`, il legislatore ha cercato un meccanismo che eviti, nel possibile, che tutta
l’agevolazione sia assorbita dal bene significativo.
Limiti
all’agevolazione
Infatti, per questi beni vige una regola particolare:
l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Detto in altre parole: il valore massimo al quale applicare l’aliquota agevolata e` dato da
questa operazione aritmetica:
Valore complessivo dell’operazione (corrispettivo pattuito)
dedotto
Valore del bene significativo
=
Limite di valore entro il quale il bene significativo gode dell’aliquota agevolata,
mentre il valore residuo del bene sara` soggetto all’aliquota ordinaria.
Esemplificazione
Si riporta un esempio per essere piu` chiari:
— si supponga un corrispettivo globale di 10.000 euro;
— il valore del bene significativo e` di 6.000 euro;
— la prestazione vera e propria ed i materiali non significativi utilizzati ammontano complessivamente a 4.000 euro;
1) certamente l’aliquota ridotta trova intera applicazione alla prestazione ed ai materiali
ancillari:
4.000 x 10% = 400;
2) per quanto concerne, invece, il bene significativo, occorre effettuare l’operazione di cui
sopra, quindi:
a) (10.000 - 6.000) = 4.000 x 10% = 400
b) (6.000 - 4.000) = 2.000 x 22% = 440.
Riepilogando:
a)
4.000
4.000
b)
8.000 x 10% = 800
2.000 x 22% = 440
10.000
1.240
Allo stesso risultato si puo` giungere piu` semplicemente con quest’altra operazione:
Base imponibile al 10% = (corrispettivo globale - valore bene significativo) x 2;
Cio` che resta e` soggetto all’aliquota ordinaria.
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CICLO ATTIVO
Infatti, mutuando dall’esempio precedente: (10.000 - 6.000) = (4.000 x 2) = 8.000 al
10%. Il residuo 2.000 e` assoggettato al 22%. Dal che risulta con evidenza che qualora
l’ammontare dei beni significativi non superi la meta` del costo complessivo, tutta la prestazione, compresi i beni significativi, va fatturata al 10%.
Individuazione
del valore dei beni
significativi
Si e` visto che una determinata tipologia di beni, chiamati ‘‘significativi’’, non possono
partecipare interamente all’agevolazione e si e` visto anche il meccanismo applicativo. Cio`
detto, ci si deve domandare quale sia il valore del bene significativo.
Se il soggetto deputato all’installazione del bene significativo a sua volta lo acquista da un
fornitore terzo, qual e` il suo valore? Quello di acquisto: all’ingrosso o al minuto? Oppure: di
vendita ad altro rivenditore o al privato consumatore?
Ancora: si pensi al caso di un bene significativo prodotto in proprio, per esempio, al fabbro
che deve installare una serie di inferriate (fanno parte degli impianti di sicurezza) alle
finestre di un appartamento e che acquista il ferro, lo taglia, lo salda, lo monta per ottenere
il prodotto finito, ecc., oppure al falegname, che fabbrica anche porte blindate ed acquista le
lastre di legno, quelle di metallo, gli scrocchi, le serrature, le aste di rimando, lavora il tutto e
lo assembla ecc.. In questi casi, con tutta probabilita`, la componente di manodopera, tanto
di realizzazione quanto di installazione sarebbe predominante rispetto ai materiali in se´,
quindi, tutto il corrispettivo sarebbe soggetto all’aliquota agevolata.
Purtroppo, una risposta ufficiale allo stato attuale non c’e`. Cio` nonostante, si puo` far
riferimento alla C.M. n. 1/E, 1994, certamente ancora valida. In questa circolare, si rinvengono le definizioni di ‘‘beni finiti’’, ‘‘materie prime e semilavorate’’.
Riassuntivamente, con il termine ‘‘materie prime’’, in pratica, si intendono quelle materie
che si incorporano definitivamente nella costruzione, perdendo la loro individualita`. Per
esempio: i materiali inerti (sabbia, ghiaia, graniglia, ecc.), i laterizi (mattoni, tegole, ecc.), i
materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti (piastrelle, doghe in legno,
ecc.), i materiali di coibentazione, ecc..
I beni finiti, invece, sono quelli che, anche successivamente al loro impiego, non perdono la
loro individualita`, pur incorporandosi nell’immobile, non si trasformano in beni di diversa
natura e sono anche idonei ad essere, eventualmente, utilizzati piu` volte, perche´ si prestano ad essere trasferiti in altri immobili. Inoltre, deve trattarsi di beni che vengono normalmente utilizzati nel settore dell’edilizia e che, incorporandosi negli immobili, costituiscono, comunque, parti strutturali del fabbricato e non semplici elementi di ornamento o di
abbellimento. Sono tali, ad esempio: gli ascensori, i montacarichi, gli infissi, i sanitari, i
prodotti per gli impianti idrici, elettrici, a gas, ecc..
Da quanto indicato, si puo` arrivare alla conclusione che:
— i beni significativi di cui tratta la norma sono beni finiti, quindi, occorre tener conto del
loro valore in quanto tali e non prendere come base i costi di produzione (manodopera,
spese generali, ecc.) e il costo delle materie prime atti a realizzarli;
— il valore da considerare per la determinazione della base imponibile (quota agevolata
e non), ai fini IVA, dovrebbe essere determinato secondo i canoni espressi dall’art. 14 del
Decreto IVA, ossia il valore normale riferito alla fase di cessione al consumo.
Modalita` di fatturazione
Sia nel caso di emissione di fattura sia in quello di rilascio di ricevuta fiscale, nel documento
deve obbligatoriamente essere distintamente indicato:
— il valore complessivo della prestazione;
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CICLO ATTIVO
— il valore dei beni significativi, con indicazione della parte di questi assoggettata ad aliquota
ridotta e la parte soggetta all’aliquota ordinaria.
Anche se tutto il bene fosse da assoggettare all’aliquota agevolata, i dati di cui sopra vanno
in ogni caso indicati.
Acconti
In caso di pagamento di acconti riferibili a interventi di recupero con fornitura anche di beni
significativi, l’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 71/E, 2000) precisa che: ‘‘il limite di valore entro
cui applicare l’aliquota del 10% ai suddetti beni dovra` essere calcolato in relazione all’intero
corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore
del bene significativo dovra` poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla
parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la
parte di valore del bene significativo da assoggettare all’aliquota del 10% sia quella da
assoggettare all’aliquota ordinaria’’.
Esemplificazione
Anche in questo caso, si riporta un esempio a chiarimento, prendendo spunto da quello
precedente:
— corrispettivo pattuito: 10.000 euro;
— valore del bene significativo: 6.000 euro;
— acconto: 4.000 euro.
Se non ci fosse l’acconto, si e` visto che la parte da assoggettare all’aliquota ordinaria e` pari a
2.000 euro.
In presenza dell’acconto, occorre rapportare l’intera eccedenza all’acconto rispetto al corrispettivo, al fine di determinare la quota del bene significativo da assoggettare all’aliquota
ordinaria, ossia:
2.000 x (4.000/10.000) = 800.
Quindi, occorre determinare la porzione di bene significativo rispetto all’acconto che puo`
godere dell’aliquota agevolata:
6.000 x (4.000/10.000) = 2.400.
Pertanto, la quota di bene significativo, pari a 2.400, andra` cosı` suddivisa:
— 800 ad aliquota ordinaria; e
— (2.400 - 800) = 1.600 al 10%.
Dichiarazione
In verita` la legge non pone a carico di nessuna delle parti particolari formalita`, ad eccezione,
per l’esecutore dell’intervento, di indicare nella fattura o nella ricevuta fiscale quanto dianzi
detto.
Cio` nonostante, occorre richiamare l’attenzione sul fatto che l’agevolazione riguarda interventi da effettuare su immobili ad uso abitativo.
Pertanto, potrebbe essere opportuno che il prestatore si faccia rilasciare dal committente
una dichiarazione con la quale attesti che l’immobile oggetto dell’intervento e` accatastato
come immobile ad uso abitativo privato.
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n. 6/2014
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CICLO ATTIVO
Esempio
dichiarazione
del committente
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................................,
nato il ................................................................................. a .................................................................................
e residente in ...................................................................... , via .......................................................................,
C.F. ................................................
DICHIARA
sotto la propria esclusiva responsabilita`, che le opere sull’immobile sito in .................................
sono interventi rientranti nelle previsioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge 23
dicembre 1999, n. 488; pertanto, presentano le caratteristiche oggettive per potere
beneficiare dell’aliquota IVA agevolata del 10%.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentire l’emissione di fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto
dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Luogo e data
................., .......................
Firma
........................................
Manleve
Non e` raro che il cliente, pur di ottenere l’intera fatturazione al 10%, faccia pressioni sul
prestatore. Questi, a sua volta, potrebbe essere tentato di risolvere il problema riducendo il
prezzo dei beni significativi rispetto al loro effettivo valore, addirittura, a volte, al di sotto del
prezzo di acquisto, aumentando, nel contempo, quello relativo alla manodopera. In cambio,
il cliente offre una sorta di manleva con la quale garantirebbe il rimborso della differenza
d’imposta ed eventualmente degli interessi e sanzioni comminate al prestatore.
A parte il fatto che e` abbastanza agevole rilevare il comportamento fraudolento, sia rilevando i prezzi all’acquisto sia rilevando quelli di cessione a favore di clienti non rientranti
nell’ambiti agevolativo, resta il fatto che, in caso di accertamento, il prestatore subira` tutte le
conseguenze relative a tale comportamento. Infatti, per disposizione generale del Decreto
IVA, e` colui che emette fattura il soggetto tenuto a ben conoscere quali siano le disposizioni
e le regole di applicazione e non il cliente finale. Inoltre, la manleva avrebbe un aspetto
meramente civilistico e non tributario, quindi, il prestatore dovra` prima procedere al versamento dell’IVA non addebitata, degli interessi e delle sanzioni relative, poi chiedere il
rimborso al cliente. Qualora questi rifiutasse, nonostante la manleva, non resterebbe che
adire l’autorita` giudiziaria. Poiche´ e` del tutto evidente la sottostante volonta` di evasione, e`
probabile che questa non conceda il rimborso della penalita`. Comunque, anche in caso di
suo rimborso, il fatto continuera` a creare dei problemi al prestatore, in considerazione che
quanto dovuto all’Erario come sanzione non e` deducibile dal reddito imponibile, mentre
l’eventuale suo rimborso costituisce senz’altro un provento, straordinario, tassabile.
Caso pratico
Si supponga che un fabbro debba installare alcune inferriate alle finestre di un appartamento, per un corrispettivo pattuito di 6.500 euro, il cui dettaglio prevede:
— inferriate: 4.000 euro;
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n. 6/2014
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CICLO ATTIVO
— zincatura e verniciatura a forno: 1.500 euro;
— installazione, materiali di consumo, ecc.: 1.000 euro.
L’installazione, i materiali di consumo e la zincatura sono soggetti all’IVA del 10%.
La determinazione della base imponibile al 10% del bene significativo avviene secondo
tale calcolo:
(6.500 - 4.000) = 2.500 al 10%;
(4.000 - 2.500) = 1.500 al 22%.
Esempio fattura
Carpenteria metallica Bianchi S.r.l.
Via Greppi, 38
33170 - Pordenone
P. IVA: 012345678901
SIG.RA
Giranzani Maria Eugenia
Via Mameli, 39
33170 - Pordenone
Q.ta`
2
2
FATTURA N. 42
DATA: 07/06/2014
Descrizione
Prezzo
Inferriate in ferro, come da modello gia` esistente, realizzato a sezione quadra, da mm.
15x15, complete di posa in opera.
Apribili a tre ante
Fisse
Corrispettivo inferriate di cui sopra al 10%
Corrispettivo inferriate di cui sopra al 22%
Importo
2.500,00
1.500,00
Zincatura e verniciatura (10%)
Installazione in opera comprensiva di materiali di consumo (10%)
1.500,00
1.000,00
Imponibile 10%
5.000,00
IVA 10%
500,00
Imponibile totale
Imponibile 22%
1.500
IVA 22%
330,00
Totale imposta
TOT. FATTURA
6.500,00
880,00
E 7.380,00
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n. 6/2014
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CICLO PASSIVO
Adempimenti
Sedi produttive in ambito UE:
problematiche IVA
di Marco Bargagli
Molto spesso, le imprese italiane che trasferiscono la loro produzione in un altro Paese
europeo continuano ad avvalersi di fornitori nazionali, sia per l’acquisto di merci sia per la
prestazione di servizi (ad esempio: manutenzioni, riparazioni, ecc.).
Per tale motivo, occorre chiarire il corretto trattamento IVA delle operazioni poste in essere,
nonche´ i correlati obblighi Intrastat.
Criteri di territorialita`
Relativamente alle prestazioni di servizio ‘‘generiche’’ rese nei confronti di soggetti passivi
IVA, il luogo di tassazione coincide con quello in cui e` stabilito il destinatario della prestazione (committente soggetto passivo IVA) e non con quello in cui e` stabilito il prestatore.
Schema
di sintesi 1
Rapporti
«Business to
Business» (B2B)
Descrizione
Luogo di tassazione
Prestazioni di servizi ‘‘generiche’’
Committente e` soggetto passivo IVA:
luogo in cui e` stabilito il committente, (destinatario della prestazione) e non quello in
cui e` stabilito il prestatore.
Prestazioni di servizi ‘‘generiche’’
Committente non e` soggetto passivo
IVA:
luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede
della propria attivita`.
Rientrano nell’ambito dei rapporti cosiddetti ‘‘Business to Business’’ le prestazioni di servizio
rese tra soggetti identificati ai fini IVA.
A decorrere dal 1º gennaio 2010, le prestazioni di servizio cosiddette generiche, per le
quali, cioe`, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialita`, rese a soggetti
passivi (Business to Business o B2B), si considerano rilevanti nel territorio dello Stato, se
rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, in base al criterio del luogo del committente.
Schema
di sintesi 2
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
«Soggetto
passivo»:
definizione
Soggetti che esercitano attivita` d’impresa,
arte o professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attivita`.
Soggetti passivi che effettuano, accanto ad
operazioni soggette ad imposta, anche
operazioni non rientranti nell’ambito del
campo applicativo del tributo, ai sensi dell’art. 2 della Dir. n. 2006/112/CE (ovvero
gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.P.R. n.
La nuova definizione di ‘‘soggetto passi- 633/1972, anche quando agiscono al di
vo’’ ai fini IVA
fuori della sfera delle attivita` commerciali
(artt. 43 e 44, Dir. n. 2008/8/CE)
o agricole).
Enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso
dell’anno, acquisti di beni provenienti da
un altro Stato membro UE per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati
obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad imposta in Italia tali acquisti intracomunitari.
Rapporti
«Business to
Consumer» (B2C)
Rientrano nell’ambito dei rapporti cosiddetti ‘‘Business to Consumer’’ i servizi resi dal
prestatore al privato non soggetto passivo d’imposta, i quali vengono tassati nel Paese in
cui e` stabilito il prestatore.
Schema
di sintesi 3
In sostanza, a decorrere dal 1º gennaio 2010:
— il luogo di tassazione delle prestazioni di servizio e` quello in cui il committente
(identificato e titolare di partita IVA) ha fissato la sede della propria attivita` economica
(art. 44, Dir. n. 2008/8/CE);
— qualora la prestazione venga resa nei confronti di una persona che non riveste la
qualifica di soggetto passivo IVA (consumatore finale), ovvero nei confronti del
soggetto passivo che acquista i servizi per fini personali (B2C), la tassazione IVA
avverra` nel luogo in cui il prestatore del servizio ha la sede della propria attivita`
economica.
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
Schema
di sintesi 4
Prestazioni di servizio ‘‘generiche’’ (art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972)
Criterio
di territorialita`
IVA
Italiano
(soggetto passivo)
Luogo di stabilimento del
committente
Sı`
UE ed extra-UE
(soggetto passivo)
Luogo di stabilimento del
committente
No
Italiano, UE ed extra-UE
(soggetto privato)
Luogo di stabilimento del
committente
Sı`
Prestatore
Committente
Italiano
(soggetto passivo)
La territorialita` delle cessioni di beni mobili
Regole generali
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato dal fornitore o per
suo conto. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno, nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunita`, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e` ivi situato. I beni
esistenti nel territorio dello Stato sono anche quelli per i quali il soggetto estero provvede
direttamente all’introduzione nel territorio dello Stato stesso tramite l’utilizzo di un numero
di identificazione IVA appositamente richiesto o attraverso un suo rappresentante fiscale,
provvedendo anche agli adempimenti degli elenchi Intrastat.
Di contro, non rientra nel campo di applicazione dell’IVA la cessione di beni mobili, che pur
essendo presenti sul territorio italiano, sono in transito presso uno Stato estero o in deposito in luoghi sottoposti a vigilanza doganale. In tale circostanza, i beni in deposito si
considerano temporaneamente in ‘‘sospensione d’imposta’’ e al momento dell’uscita dal
deposito doganale stesso saranno soggetti ad IVA.
Quindi, in linea generale, la cessione del bene mobile si considera effettuata in Italia
qualora:
— il bene si trova in Italia al momento dell’effettuazione dell’operazione (ovvero al
momento della consegna o spedizione ex art. 6 del Decreto IVA);
— e` un bene nazionale, nazionalizzato, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione.
In particolare, in base alle singole categorie doganali:
Categorie
doganali
— un bene nazionale: e` un bene prodotto in Italia;
— un bene comunitario: e` un bene prodotto in altri Stati membri dell’UE, ovvero prodotto in un Paese extra-UE, ma definitivamente importato in uno Stato UE;
— un bene nazionalizzato: e` un bene prodotto in un Paese extra-UE, definitivamente
importato in Italia (previo pagamento dell’IVA e dei dazi doganali);
— un bene vincolato al regime della temporanea importazione: e` un bene prodotto in un
Paese extra-UE, importato temporaneamente in Italia per essere lavorato e successivamente riesportato ovvero si tratta di prodotti destinati al traffico internazionale.
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
Presentazione dei modelli Intrastat
Soggetti obbligati
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 36/E, 2010), la normativa in materia (art.
50, c. 6, D.L. n. 331/1993) prevede, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare le prestazioni di servizi
generiche rese da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri
Stati membri, nonche´ quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti
passivi stabiliti in altri Stati membri.
Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che non sussiste l’obbligo
di includere negli elenchi in commento le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti
passivi italiani, qualora la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un Paese
extracomunitario, il quale - benche´ identificato ai fini IVA nella Comunita` - non possieda
nel territorio UE ne´ la sede principale dell’attivita` ne´ una stabile organizzazione.
Alla predetta conclusione si giunge considerando anche il presupposto impositivo relativo
alle prestazioni di servizi che fa riferimento ai soggetti passivi ‘‘stabiliti’’ nel territorio dello
Stato (art. 7-ter, Decreto IVA e art. 44, Dir. n. 2006/112/CE).
Tuttavia, per quanto riguarda l’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle
cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, cio` che rileva e` l’aspetto oggettivo dell’operazione posta in essere. Pertanto, saranno da includere nella dichiarazione Intrastat tutte le
operazioni che presentano gli elementi costitutivi delle cessioni o acquisti intracomunitari
(acquisizione della proprieta` del bene, effettiva movimentazione dello stesso tra due Stati
membri, status di operatore economico dei contraenti), a prescindere dalla circostanza che
una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che,
ovviamente, il medesimo sia identificato ai fini IVA nella Comunita`.
Infatti, la legge (art. 50, c. 6, D.L. n. 331/1993) stabilisce l’obbligo di dichiarare le cessioni e
gli acquisti intracomunitari di beni senza fare alcun riferimento al luogo di stabilimento del
soggetto venditore o acquirente.
Cio` risulta coerente con il presupposto impositivo di tali operazioni, che e` individuato nello
Stato di destinazione del bene stesso (art. 38, c. 1 e 2, D.L. n. 331/1993 e art. 2, lett. b, Dir.
n. 2006/112/CE).
Caso pratico
Un’impresa Italiana (ITA 1), che opera quale committente/cliente apre un sito produttivo in
Polonia.
Tale impresa usufruisce delle prestazioni di servizio rese da un fornitore italiano (ITA 2), che
si reca periodicamente in Polonia per rendere prestazioni di manutenzione presso il sito
polacco.
Le principali problematiche dell’operazione sono:
Problematiche
dell’operazione
1. vengono rese prestazioni di servizi, quali semplici manutenzioni negli impianti situati
presso il sito produttivo polacco, di proprieta` del committente italiano (ITA 1);
2. viene effettuata la fornitura dei beni e prestazioni di servizi per manutenzioni e
sostituzioni di parti di impianti;
3. viene effettuata la fornitura di beni, che vengono lavorati, modificati dal fornitore
stesso nel sito produttivo UE dell’impresa italiana e poi rivenduti nel nostro Paese.
In particolare, con riferimento a quest’ultimo punto:
— il soggetto italiano B effettua una fornitura di beni che invia nel sito produttivo del
cliente italiano A, in Polonia;
— i beni vengono lavorati dal cliente italiano (ITA 1), che ha gia` acquisito la proprieta` dei
beni, nel suo sito produttivo in Polonia, con l’aiuto del fornitore italiano (ITA 2), che
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
manda i suoi tecnici in Polonia per ‘‘rifinire’’ i detti beni (a questo punto, il fornitore
italiano B presta un servizio di lavorazione, in qualche caso accompagnato da vendite
(addebiti) di materiali di consumo, portato appositamente dall’Italia);
— questi prodotti finiti vengono poi portati nel nostro Paese, dal cliente italiano A, e qui
venduti (il cliente italiano, infatti, ha mantenuto un sito produttivo in Italia).
Cio` posto, vengono delineate le regole operative da seguire per quanto riguarda la fatturazione e gli adempimenti Intrastat.
Prestazioni di servizio
Anzitutto, occorre precisare che:
Ipotesi operative
— il committente-cliente e` un soggetto passivo stabilito in Italia (ITA 1), privo di una
stabile organizzazione in Polonia, dove ha, tuttavia, provveduto ad identificarsi con una
propria posizione IVA (rappresentante fiscale o identificazione diretta).
Sul punto, e` importante precisare che per ‘‘soggetto stabilito’’ si intende un soggetto che
ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato,
mentre per ‘‘soggetto identificato ai fini IVA’’ si intende un soggetto in possesso di un
numero identificativo IVA (tramite rappresentante fiscale e/o identificazione diretta).
La stabile organizzazione, ai fini IVA, rappresenta un elemento di collegamento territoriale
con riferimento alle prestazioni di servizi (artt. 44 e 45, Dir. n. 2006/112/CE).
Cio` posto, il Decreto IVA (art. 7-ter) prevede che la stabile organizzazione si considera
‘‘soggetto passivo stabilito’’ nel territorio dello Stato, limitatamente alle operazioni da essa
rese o ricevute, assumendo, di conseguenza, lo status di debitore dell’imposta.
Quindi, in linea con le regole di territorialita` (sancite dall’art. 7-ter), la stabile organizzazione rappresenta, ai fini IVA, un ‘‘soggetto passivo stabilito’’ alla stregua di un qualsiasi
altro soggetto passivo che ha stabilito, nel territorio dello Stato, la sede della propria
attivita` economica;
— il fornitore/prestatore e` un soggetto passivo italiano (ITA 2);
— ci si trova nell’ambito di rapporti tra soggetti passivi (cosiddetti ‘‘B2B’’);
— le prestazioni di manutenzione e/o lavorazione eseguite presso gli impianti polacchi
rientrano tra le prestazioni di servizio cosiddette ‘‘generiche’’ e, come tali, non rientrano
nelle deroghe previste, indipendentemente dalla natura del committente (ad esempio:
servizi relativi a beni immobili, trasporto passeggeri, ristorazione e catering, anche a
bordo di navi, aerei o treni, locazione, leasing, noleggio a breve termine di mezzi di
trasporto, servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi (di cui agli artt.
7-quater e 7-quinquies, Decreto IVA).
Tenuto conto che le prestazioni di servizio generiche si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato stesso,
assumendo che il cliente italiano non abbia una stabile organizzazione in Polonia:
— lo stesso prestatore italiano dovra` emettere una fattura con IVA del 22%, nonostante
la manutenzione venga eseguita in Polonia, presso il sito produttivo ove sono situati gli
impianti ed i macchinari oggetto di lavorazione;
— non occorre presentare il modello Intrastat, in quanto il committente e` un soggetto
passivo italiano.
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
Cessioni di beni
Triangolazioni UE
In ambito UE, non sono imponibili le cessioni di beni effettuate nei confronti di cessionari o
commissionari di questi, se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a
nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi (art.
58, c. 1, Legge n. 427/1993).
Nello specifico, si realizzano:
— triangolazioni nazionali: con due operatori residenti in Italia e un terzo soggetto residente in qualsiasi altro Paese UE;
— triangolazioni comunitarie: con tre operatori residenti in tre diversi Paesi UE;
— triangolazioni extra-comunitarie: con un operatore residente in Paese extra-UE.
Per quanto riguarda la fornitura dei beni utilizzati per la manutenzione e/o la riparazione dei
macchinari, il fornitore italiano (ITA 2) vende i beni al cliente italiano (ITA 1) e li spedisce
per conto di ITA 1 in Polonia.
Schema
di sintesi 5
Sul punto:
— l’art. 41, c. 2, lett. c, del D.L. n. 331/1993, assimila alle cessioni intracomunitarie non
imponibili l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto;
— la C.M. n. 13/E, 1994, p. 2.2 - Cessioni assimilate’’ sub 3) - prevede che vengano, inoltre,
assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili: l’invio in altro Stato membro da
parte di un soggetto passivo di beni per le esigenze della sua impresa, ivi compresi i beni
destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale.
In deroga alle regole sulla territorialita`, l’acquisto intracomunitario dei beni trasportati nel
Paese membro dell’acquirente finale non si considera effettuato nel territorio dello Stato,
anche se realizzato da un cedente soggetto passivo d’imposta in Italia, a condizione che
questo abbia designato quale debitore d’imposta lo stesso acquirente finale (C.M. n. 13/E,
1994).
La designazione deve essere effettuata nella fattura di cessione che il cedente italiano
emette nei confronti dell’acquirente finale. Tale fattura, non imponibile, deve contenere
la partita IVA dell’acquirente finale e l’indicazione che trattasi di operazione triangolare
comunitaria (ex art. 46, c. 2, D.L. n. 331/1993).
Obblighi
del fornitore
In relazione a quanto sopra esposto, si puo` affermare che:
— il fornitore effettua un’operazione in triangolazione, per la quale emette fattura nei
confronti di ITA 1 non imponibile IVA (art. 58, c. 1, Legge n. 427/1993);
— consegna i beni in Polonia per conto di ITA 1. La prova dell’avvenuta esportazione dei
beni e` rappresentata dalla documentazione relativa al trasporto (CMR), nonche´ la corri-
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n. 6/2014
P
CICLO PASSIVO
spondenza intercorsa con il cliente che ha incaricato il fornitore di curare il trasporto dei
beni in Polonia.
Obblighi
del cliente
Il cliente, invece:
— effettua nei confronti della Polonia una cessione intracomunitaria non imponibile IVA (art.
41, c. 1, lett. a, Legge n. 427/1993);
— deve compilare il modello Intra-1 (cessione intracomunitaria), dati fiscali e statistici, con
riferimento al periodo di registrazione della fattura.
Cessione finale
dei beni
La cessione dei prodotti finiti, che vengono riportati nel nostro Paese dal cliente italiano A,
successivamente venduti, sara` soggetta, infine, ad IVA del 22%.
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n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
Operazioni UE ed extra-UE
Importazioni: tutti gli obblighi
doganali e fiscali
di Franca Delle Chiaie - Confindustria Bergamo e Marcello Orsatti - Confindustria Udine
Importazione
ai fini doganali
Fasi
dell’importazione
definitiva
In generale, si possono considerare importati i beni provenienti da Paesi extra-UE, sottoposti all’applicazione delle misure di politica commerciale, all’espletamento delle altre formalita` previste per l’importazione di una merce, nonche´ all’applicazione dei dazi legalmente
dovuti (art. 79, Reg. n. 2913/92 - Codice Doganale Comunitario - in vigore fino al 31
maggio 2016. Dal 1º giugno 2016, si applichera` l’art. 201 del Reg. n. 952/2013 - Codice
Doganale dell’Unione, secondo il quale: le merci non ‘‘unionali’’ destinate al mercato UE o
destinate all’uso o al consumo privato nell’ambito del territorio doganale dell’Unione sono
vincolate al regime di immissione in libera pratica) e al pagamento delle imposte previste
nel Paese comunitario dove il bene viene immesso in consumo (IVA e accise, se dovute. Al
riguardo, la Dir. n. 2006/112/CE da` la definizione dell’IVA come ‘‘imposta generale sui
consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi’’). L’importazione definitiva si realizza attraverso due fasi:
— l’immissione in libera pratica: e` il regime doganale che conferisce alle merci lo status
di beni comunitari e si realizza attraverso il pagamento dei dazi e l’assolvimento delle
altre misure di politica commerciale. Il dazio e` un diritto di confine il cui assolvimento
consente alle merci di circolare liberamente nell’ambito degli Stati dell’Unione Europea
(art. 34, D.P.R. n. 43/1973 che istituisce il TULD - Testo Unico delle Leggi Doganali);
— l’immissione in consumo: si realizza attraverso l’importazione definitiva della merce
mediante il pagamento delle imposte indirette (IVA e accise) vigenti nello Stato UE dove
le merci vengono immesse in consumo.
Queste due fasi possono avvenire:
— in uno stesso Stato, quando i beni di provenienza extra-UE vengono importati definitivamente mediante l’applicazione delle misure di politica commerciale, il pagamento dei
dazi e delle imposte indirette vigenti nello Paese UE di importazione dei beni (IVA ed
eventuali accise);
— in due Stati comunitari diversi, quando i beni vengono introdotti in libera pratica in uno
Paese UE dove vengono assolti i dazi e proseguono poi verso un altro Stato comunitario
dove vengono immessi in consumo, attraverso il pagamento dell’IVA ed eventuali accise.
Dazi e altri diritti di confine
Fra i diritti doganali, cioe` quei diritti che la dogana e` tenuta a riscuotere in forza di una legge,
in relazione alle operazioni doganali, costituiscono diritti di confine:
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n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
Tipologie
— i dazi di importazione;
— i prelievi e le altre imposizioni all’importazione previsti dai regolamenti comunitari e
dalle relative norme di applicazione;
— i diritti di monopolio;
— le sovrimposte di confine;
— ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.
Trattamento IVA
Le importazioni di beni sono le uniche operazioni sempre rilevanti ai fini del tributo in Italia
e per le quali non si e` tenuti a verificare la sussistenza dei tre requisiti di applicazione
dell’IVA (soggettivo, oggettivo e territoriale - per l’espressa previsione derogatoria contenuta
nell’art. 1 del Decreto IVA). Nelle importazioni, l’IVA e` applicata dalla Dogana all’atto dell’introduzione materiale dei beni nel territorio dello Stato. Tenuto a corrisponderla alla
Dogana e` colui che presenta la dichiarazione doganale o il soggetto per conto del quale
viene eseguita l’importazione. Costituiscono importazioni (ai sensi dell’art. 67, Decreto IVA)
le seguenti operazioni:
Importazioni:
casistica
— le operazioni di immissione in libera pratica effettuate in Italia;
— le operazioni di perfezionamento attivo (art. 2, lett. b, Reg. Cee n. 1999/85);
— le operazioni di ammissione temporanea di beni destinati ad essere riesportati tal
quali, che non fruiscano dell’esenzione totale dai dazi in importazione;
— le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos,
dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.
Sono altresı` soggette ad imposta le operazioni di:
— reimportazione a scarico di esportazioni temporanee fuori della Comunita` Economica
Europea per operazioni di perfezionamento passivo;
— reintroduzione di beni precedentemente esportati definitivamente fuori dell’UE.
Introduzione in libera pratica in Italia con immissione in consumo
in un altro Stato UE
Il regime doganale di immissione in libera pratica di merci destinate ad essere immesse in
consumo in altro stato UE e` noto come ‘‘regime 42’’. Vincolando le merci al regime 42,
l’importatore beneficia della sospensione del pagamento dell’IVA all’atto dell’importazione,
a condizione che le merci siano spedite a un soggetto passivo in un altro Stato membro
dove l’imposta sara` assolta, eventualmente dopo l’esecuzione di manipolazioni previamente autorizzate dall’autorita` doganale (All. 72 del Reg. CEE n. 2454/93 e succ. mod.). Per
fruire della sospensione, l’importatore deve fornire il proprio numero di partita IVA, il
numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro,
nonche´, a richiesta dell’autorita` doganale, idonea documentazione che provi l’effettivo
trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato dell’UE. In considerazione dell’informatizzazione dei processi, che consente di controllare le informazioni richieste dalla normativa,
l’Agenzia delle Dogane (C.M. n. 3540/D, 2014) ha disposto che, dall’8 aprile 2014, non e`
piu` dovuta la prestazione della garanzia all’atto dell’espletamento delle formalita` doganali di
immissione in libera pratica di merci destinate ad essere trasferite in altro Stato membro.
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n. 6/2014
Caso pratico
D
DOGANE e TERRITORIO
Cosı`, a titolo di esempio, si consideri il caso in cui l’impresa IT acquista beni da un fornitore
indiano (IN), che poi rivende a un cliente svedese (SE). I beni vengono dichiarati nella
dogana italiana con il regime dell’introduzione in libera pratica e proseguono poi verso la
Svezia. La dogana introduce i beni con il regime 42 ‘‘introduzione in libera pratica’’, provvede alla liquidazione dei dazi e sospende il pagamento dell’IVA, ma solo dopo aver
verificato l’esistenza del requisito soggettivo in capo all’acquirente italiano e di quello finale
svedese, richiedendo l’indicazione delle rispettive partite IVA iscritte nel VIES. Dal 1º di aprile
2014, la Dogana di importazione non richiede piu` il pagamento di una garanzia per
l’importo dell’IVA sospesa. Gli operatori dovranno, invece, ove richiesto, presentare la documentazione che comprova l’avvenuto trasferimento dei beni in Svezia. L’impresa IT
fattura la cessione intracomunitaria al cliente svedese non imponibile (art. 41, D.L. n.
331/1993 e la inserisce nel Modello Intra-1 bis, con riferimento al mese di registrazione
della fattura.
Beni in libera pratica destinati al consumo nello Stato
Quando la merce viene destinata all’immissione in consumo nel territorio dello Stato dove
e` stata immessa in libera pratica, la dogana applica anche la fiscalita` interna (IVA ed
eventuali accise), prevista dalla legislazione nazionale e si realizza l’importazione della
merce.
Valore in dogana delle merci
Criteri
di definizione
L’operatore che si appresta ad importare dei beni, deve definirne il valore ai fini doganali
(art. 29 e segg., Reg. CE n. 2913/92 e succ. mod., in vigore fino al 31 maggio 2016; dal 1º
giugno 2016, una volta emanate le disposizioni di applicazione del Codice Doganale
dell’Unione, si applica il Reg. UE n. 952/2013, artt. 69 e segg.), tenendo conto del valore
di transazione comprendente tutti gli elementi che sono a carico del compratore, ma che
non sono stati inclusi nel prezzo di transazione.
Il «First Sale Price»
Nel caso di vendite successive anteriori alla valutazione in dogana, l’importatore ha la facolta`
di dichiarare come valore quello relativo alla prima vendita (First Sale Price) verso l’UE (art.
147, DAC - Disposizioni di applicazione del Codice - Reg. UE n. 2454/1993). La condizione
per godere di tale agevolazione e` che i beni inviati nel territorio comunitario e successivamente rivenduti ad altro acquirente UE prima della loro importazione risultino prodotti per
l’impiego nel territorio comunitario. In tal caso, i dazi possono essere applicati sulla base di
tale valore, mentre l’IVA va calcolata sul valore dell’ultima transazione (art. 69, c. 2, Decreto
IVA).
Importazioni di beni in valuta
La determinazione della base imponibile degli acquisti di beni in importazione espressa in
moneta diversa da quella dello Stato membro in cui e` fatta la stima e` determinata secondo
le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana (Dir. n. 2006/112/
UE, art. 91; Reg. CE 2913/92 - Codice Doganale Comunitario - CDC; Reg. CE n. 2454/93 Disposizioni di applicazione del Codice Doganale Comunitario - DAC). La conversione
dell’importo in valuta viene effettuata al tasso di cambio indicato nella casella ‘‘tasso di
21
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
cambio’’ (casella 23) della bolla doganale di importazione, fissato mensilmente dall’Agenzia delle Dogane. Tale procedura e` indipendente da quella di conversione dell’importo
indicato in fattura ai fini della registrazione in contabilita`, per la quale si applicano le regole di
effettuazione dell’operazione.
Calcolo dell’IVA sui beni in importazione
Regola generale
La base imponibile su cui la Dogana calcola l’IVA e` data dal valore dei beni importati,
determinato secondo le disposizioni doganali, aumentato (art. 69, Decreto IVA):
— dell’ammontare dei diritti doganali (dazi) dovuti, esclusa ovviamente l’IVA;
— dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunita`, che figura sul documento di trasporto, sotto la cui scorta i beni sono
introdotti nel territorio medesimo.
L’IVA sulle importazioni di beni e` accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione
dalla Dogana. L’IVA viene applicata dalla Dogana con le aliquote ordinariamente previste per
le operazioni interne (art. 16, Decreto IVA). A questa regola generale fanno eccezione due
casistiche per le quali l’IVA viene applicata dall’importatore soggetto passivo col meccanismo del reverse charge:
Eccezioni
— importazioni dei rottami e altri materiali indicati nei commi 7 e 8, art. 74, Decreto IVA;
— importazioni di materiale d’oro, nonche´ dei prodotti semilavorati di purezza pari o
superiore a 325 millesimi.
In questi casi, l’imposta e` accertata e liquidata nella dichiarazione doganale, ma e` assolta
dall’importatore soggetto passivo integrando con IVA la bolletta doganale di importazione e
annotandola nel registro delle vendite e in quello degli acquisti, con riferimento al mese di
rilascio del documento stesso.
Procedura per gestire un’importazione ai fini IVA
Le importazioni di beni da Paesi extra-UE sono legate alla seguente procedura:
— acquisizione della dichiarazione doganale di importazione e pagamento dei diritti
doganali;
— registrazione della bolletta doganale di importazione sul registro IVA acquisti e detrazione dell’IVA pagata alla Dogana;
— registrazione della fattura del fornitore estero solo in contabilita` generale.
Acquisizione della
dichiarazione
doganale
di importazione
e pagamento
dei diritti
Ogni operazione doganale di importazione deve essere preceduta da una dichiarazione in
dogana (art. 64, Reg. CEE n. 2913/92 e art. 56, D.P.R. n. 43/1973). La dichiarazione va
redatta e sottoscritta dal dichiarante e deve contenere i seguenti elementi:
— identita` e domicilio fiscale del proprietario delle merci, del suo rappresentante e di tutti
coloro per conto dei quali l’operazione doganale viene effettuata;
— codici fiscali dei soggetti che intervengono nell’operazione doganale e degli altri soggetti interessati;
22
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
— luogo di origine, di provenienza e di destinazione delle merci;
— natura e quantita` dei colli, con le marche, sigle o cifre identificative;
— descrizione delle merci, con l’indicazione della tariffa di nomenclatura combinata, della
qualita`, della quantita` del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione
dei diritti;
— altri dati richiesti dalla modulistica ufficiale;
— importo dei singoli tributi gravanti sulla merce e della somma da pagare o garantire.
Insieme alla dichiarazione devono essere presentati alla Dogana i documenti commerciali
(fatture, fatture pro-forma, liste valorizzate, eventuali licenze, ecc.) e di trasporto relativi alla
merce da importare. Eseguite le verifiche e accettata la dichiarazione, la Dogana liquida i
diritti doganali (compresa l’IVA) e rilascia la bolletta doganale di importazione (art. 59, D.P.R.
n. 43/1973). A seguito della liquidazione e prima del rilascio dei beni, deve essere effettuato il pagamento dei diritti doganali (art. 77). Il rappresentante doganale calcola il dazio
sul valore dei beni acquistati a cui va aggiunto il nolo dal luogo di partenza, fino al luogo
d’introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunita` (valore statistico). L’imponibile su cui calcolare l’IVA e` invece costituito dal valore doganale piu` il costo del dazio e
del nolo fino a destino.
Calcolo
del dazio
Fattura merce
Spese trasporto extra-UE
Imponibile dazio (valore statistico)
Dazio 5 %
1.000
300
1.300
65
Calcolo dell’IVA
Fattura merce
1.000
Spese trasporto totali
400
Dazio
65
Imponibile IVA
1.465
IVA 22%
322
In caso di utilizzo di condizioni di consegna che pongono in tutto o in parte il costo del
trasporto in capo all’acquirente nazionale e al momento dell’importazione non e` noto il
costo del trasporto relativo alla tratta interna, la Dogana calcola l’IVA tenendo conto del
costo del trasporto fino al confine (valore franco confine o valore statistico). L’acquirente
dovra` assolvere l’imposta sulla tratta interna del trasporto mediante emissione di autofattura
con IVA (art. 17, c. 2, Decreto IVA), se il trasportatore e` extra-UE, e con integrazione della
fattura se e` UE. Se, invece, l’IVA sulla tratta interna del trasporto e` gia` stata assolta in dogana,
l’acquirente deve emettere autofattura, oppure integrare la fattura del prestatore, se UE,
non imponibile IVA (art. 9, p. 2, Decreto IVA).
Annotazione della
bolletta doganale
sul registro IVA
acquisti
e detrazione
dell’imposta
pagata in dogana
Ai fini della detrazione dell’IVA sulle importazioni di beni, occorre annotare la bolletta
doganale nel registro degli acquisti. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo
le bollette doganali relative ai beni e ai servizi importati nell’esercizio dell’impresa, arte o
professione e deve annotarle nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica,
ovvero alla dichiarazione annuale nella quale e` esercitato il diritto alla detrazione della
relativa imposta (art. 25, Decreto IVA). Nelle importazioni di beni, il momento di esigibilita`
dell’imposta va individuato in quello in cui gli Uffici doganali, in relazione alle diverse
tipologie di operazioni, hanno diritto a richiedere il pagamento dell’IVA (C.M. n. 328/E,
1997). A partire da tale momento, sorge il diritto, per l’acquirente soggetto passivo, di
23
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
computare in detrazione l’IVA pagata all’importazione, annotando la bolletta doganale nel
registro degli acquisti. Tale diritto puo` essere esercitato, al piu` tardi, con la dichiarazione
relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e` sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Qualora il programma di
contabilita`, all’atto della registrazione della bolletta doganale nel registro IVA acquisti, generi
automaticamente anche la rilevazione contabile del costo e del fornitore, e` possibile utilizzare un conto transitorio di natura patrimoniale denominato ‘‘Dogana’’ o simili. L’unico
effetto contabile che deve essere rilevato con la registrazione della bolletta doganale e` il
credito IVA verso l’Erario e il debito verso la Dogana per la relativa imposta. La rilevazione
contabile del costo e del debito verso il fornitore dei beni deve essere effettuata registrando
la fattura estera.
Registrazione
della fattura
del fornitore
estero
in contabilita`
generale
La fattura del fornitore estero attestante la vendita dei beni rileva nell’ambito della documentazione che accompagna la dichiarazione doganale, ma non ha alcun rilievo ai fini IVA.
Essa andra` registrata solo in contabilita` generale, per rilevare il costo e il debito commerciale. Tale fattura non deve transitare nel registro IVA acquisti, dove e` stata annotata la
bolletta doganale d’importazione.
Esempio
registrazione
contabile
e IVA
Riprendendo l’esempio precedente, si ha:
fattura merce
spese trasporto
dazio
imponibile IVA
IVA 22%
La bolla doganale va annotata solo nel registro IVA acquisti.
Annotazione
nel registro
IVA acquisti
N.
Data
N.
Data
IVA
progressivo registrazione documento documento Fornitore Imponibile a credito
379
13/4/2014
379
10/4/2014
1.000
400
65
1.465
322
Dogana
1.465,00
322,00
La fattura del fornitore estero va annotata solo in contabilita` generale, insieme al credito IVA
derivante dalla registrazione della bolletta d’importazione nel registro IVA acquisti. La scrittura sul libro giornale e` la seguente:
Esempio
rilevazione
contabile
CONTO
DARE
Merci c/acquisti
Fornitore estero
AVERE
1.000
1.000
CONTO
IVA a credito
Acquisti extra-UE
Dogana
DARE
AVERE
322
1.465
1.787
Dogana e Acquisti extra-UE sono conti transitori che vanno ‘‘girocontati’’ al termine delle
registrazioni. In genere, le spese di sdoganamento (IVA e dazi) sono anticipate dallo spedizioniere in nome e per conto dell’importatore e successivamente riaddebitate a quest’ul-
24
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
timo nella fattura relativa al trasporto come operazioni escluse dalla base imponibile IVA
(art. 15, Decreto IVA). Il trasporto di beni in importazione e` non imponibile (art. 9), se
addebitato a committente italiano, in quanto gia` soggetto ad IVA in bolletta doganale. La
fattura dello spedizioniere italiano andra` annotata nel registro IVA acquisti e in contabilita`
generale:
Annotazione nel
registro IVA
acquisti
N.
Data
N.
Data
progressivo registrazione documento documento Fornitore Imponibile
190
13/4/2014
190
7/4/2014 Fornitore
IT
IVA
a credito
400,00
N.I. art. 9
D.P.R. n.
633/1972
387,00
F.C. art. 15
D.P.R. n.
633/1972
Nel libro giornale, la scrittura e` la seguente:
Esempio
rilevazione
contabile
CONTO
DARE
AVERE
Fornitore
Spese di trasporto
Spese anticipate a fornitori (IVA e dazi)
787
400
387
Successivamente, occorre effettuare i giroconti dei conti transitori e dell’IVA anticipata dallo
spedizioniere:
CONTO
DARE
Dogana
Acquisti extra-UE
Spese anticipate a fornitori (IVA)
AVERE
1.787
1.465
322
Infine, ‘‘si giroconta’’ il dazio sul costo delle merci acquistate:
CONTO
DARE
Merci c/acquisti
Spese anticipate a fornitori (dazi)
AVERE
65
65
25
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
Procedure operative
L’estrazione dei beni
dai depositi IVA
di Marco Peirolo - Dottore commercialista
Tra le operazioni che possono essere effettuate attraverso l’utilizzo dei depositi IVA, senza
che si applichi l’imposta, se ne possono evidenziare alcune poste in essere contestualmente all’estrazione dei beni dai citati depositi (art. 50-bis, c. 4, D.L. n. 331/1993 e Legge
n. 427/1993). Salvo, infatti, l’ipotesi in cui i beni estratti siano utilizzati o commercializzati in
Italia (art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993), non danno luogo al pagamento dell’IVA:
Inapplicazione
IVA: casistica
— le cessioni intracomunitarie con trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro
UE, fatta eccezione per le cessioni intra-UE soggette a IVA in Italia;
— le cessioni di beni con trasporto o spedizione al di fuori del territorio dell’Unione;
— i trasferimenti di beni tra depositi IVA.
Utilizzo/commercializzazione dei beni in Italia
Da` luogo al pagamento dell’IVA l’estrazione dal deposito dei beni per essere utilizzati in
Italia dal loro proprietario o in esecuzione di una cessione nel territorio nazionale.
Soggetti ammessi all’estrazione
Dal momento che l’estrazione da` luogo al pagamento dell’imposta, tale operazione e`
ammessa esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi IVA:
— italiani;
— ovvero non residenti, purche´ identificati nel nostro Paese direttamente o per mezzo di
un rappresentante fiscale.
L’estrazione presuppone che i soggetti passivi IVA:
— siano iscritti alla Camera di commercio da almeno un anno;
— dimostrino un’effettiva operativita`;
— attestino la regolarita` dei versamenti dell’imposta.
Nell’attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale saranno definite le
modalita` per dimostrare l’effettiva operativita` ed attestare la regolarita` dei versamenti dell’imposta, e` stato chiarito che l’estrazione dei beni dal deposito IVA, ai fini della loro
utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere
effettuata secondo le modalita` attuali (Nota Agenzia Dogane 5 ottobre 2011, n. 113881).
26
n. 6/2014
Estrazione
dei beni da parte
dello stesso
soggetto che li ha
introdotti
D
DOGANE e TERRITORIO
Il soggetto passivo che estrae i beni deve:
— emettere autofattura (art. 17, c. 2, Decreto IVA), la quale deve riportare gli estremi
della dichiarazione doganale di importazione (Modello DAU) nel caso in cui si tratti di
beni immessi in libera pratica senza il pagamento dell’imposta per effetto dell’introduzione nel deposito IVA (R.M. n. 198/E, 2000 e C.M. n. 16/D, 2006);
— annotare il suddetto documento:
1) nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla
data dell’estrazione;
2) nel registro degli acquisti, anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale e` esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta;
— compilare la dichiarazione IVA annuale. Al riguardo, se l’estrazione avviene:
a) nello stesso anno in cui e` stata effettuata l’immissione o l’acquisto dei beni custoditi
nel deposito, il valore dell’imponibile e della relativa imposta devono essere indicati
esclusivamente nei righi da VF1 a VF12 (Acquisti e importazioni imponibili), oltre che
nel rigo VJ2 (Estrazione di beni da depositi IVA);
b) in un anno successivo a quello in cui e` stato effettuato l’acquisto senza pagamento
dell’imposta, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno di effettuazione dell’operazione (immissione in deposito, acquisto del bene custodito nel deposito, ecc.), nel rigo VF14 (Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad
alcuni regimi speciali), mentre nella dichiarazione relativa all’anno in cui avviene l’estrazione
occorre riportare, nei righi da VF1 a VF12, l’imponibile e la relativa imposta; lo stesso
importo deve essere indicato anche nel rigo VF21 (Acquisti registrati negli anni precedenti
ma con imposta esigibile nel 2013), per consentire di sottrarre dal volume degli acquisti il
corrispondente importo gia` esposto nella precedente dichiarazione annuale. Deve essere
compilato anche il rigo VJ2 (Estrazione di beni da depositi IVA).
Esempio
Dichiarazione IVA
- Quadro VF
Esempio
Dichiarazione IVA
- Quadro VJ
27
n. 6/2014
D
Base imponibile
dell’autofattura
DOGANE e TERRITORIO
La base imponibile dell’autofattura e` costituita:
— dal corrispettivo o valore dei beni relativo all’operazione non assoggettata ad imposta
per effetto dell’introduzione nel deposito IVA;
— ovvero, qualora i beni, durante la custodia nel deposito, abbiano formato oggetto di
una o piu` cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso
aumentato, se non gia` compreso, del costo delle prestazioni di servizi eventualmente
rese nel deposito IVA sui beni stessi.
Estrazione
dei beni oggetto
di acquisto, anche
intra-UE, senza
pagamento
dell’IVA
Ulteriori obblighi
per i beni
precedentemente
immessi
in libera pratica
in sospensione
d’imposta
Il soggetto passivo che estrae i beni deve:
— integrare la relativa fattura con l’indicazione dei servizi eventualmente resi nel deposito
e dell’imposta;
— annotare la fattura cosı` integrata:
1) nel registro delle fatture emesse, entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla
data dell’estrazione, nel quale va annotata anche la relativa imposta, quale variazione in
aumento;
2) nel registro degli acquisti, entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
Nell’ipotesi in cui i beni estratti siano stati precedentemente introdotti nel deposito IVA
senza pagamento dell’imposta a seguito di immissione in libera pratica, anche ai fini dello
svincolo della garanzia che l’importatore ha dovuto prestare per sospendere il pagamento
dell’IVA all’importazione, il soggetto che provvede all’estrazione deve provare, nei confronti
del gestore del deposito IVA, di aver adempiuto agli obblighi previsti ai fini della liquidazione
IVA. In particolare, il soggetto che procede all’estrazione deve produrre (Nota Agenzia delle
Dogane n. 113881/2011):
— la copia dell’autofattura integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili; in
alternativa, e` possibile produrre, in allegato all’autofattura, copia dei registri delle fatture
emesse e degli acquisti da cui risulti l’avvenuta registrazione dei suddetti documenti;
— la dichiarazione sostitutiva di notorieta`, con allegata copia del documento di identita`,
attestante la conformita` all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.
Tale documentazione deve essere inviata all’Ufficio delle Dogane competente secondo le
seguenti modalita` (Nota Agenzia delle Dogane n. 113881/2011):
— consegna a mano;
— invio, da parte dei soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale;
— utilizzo di qualsiasi altro canale di comunicazione preventivamente concordato con il
competente Ufficio delle Dogane.
Trasporto/spedizione dei beni in altro Stato UE
Costituiscono operazioni che non danno luogo al pagamento dell’imposta le cessioni
intracomunitarie di beni estratti dal deposito IVA con trasporto o spedizione in altro Stato
membro UE. Ai fini dell’agevolazione, deve trattarsi di vere e proprie cessioni intracomuni-
28
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
tarie, nel senso che, per esse, devono ricorrere gli stessi presupposti previsti per l’applicazione del regime di non imponibilita` (art. 41, D.L. n. 331/1993). In altri termini, e` richiesto
che:
— il cedente e il cessionario siano entrambi operatori economici:
a) identificati ai fini IVA, rispettivamente, in Italia e nello Stato membro UE di destinazione
dei beni;
b) iscritti nell’archivio VIES (Exchange Information Electronic System);
— l’operazione sia:
1) a titolo oneroso;
2) comporti il trasferimento del diritto di proprieta` o di altro diritto reale relativo ai beni;
— i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro UE.
In mancanza di uno o piu` dei suddetti presupposti, le cessioni in esame, non assumendo
natura intracomunitaria, non beneficiano del regime di non imponibilita`, con la conseguenza che alle stesse deve applicarsi l’IVA.
Cessioni
imponibili
in Italia
Adempimenti
Prima esaminare gli adempimenti previsti in capo al cedente, si ricorda che la disciplina in
esame non si applica alle cessioni intracomunitarie soggette a IVA in Italia. Si tratta delle
‘‘vendite a distanza’’ sotto-soglia (art. 41, c. 1, lett. b, D.L. n. 331/1993), per le quali e`
prevista l’applicazione dell’IVA nel nostro Paese.
Il cedente deve:
— emettere la fattura contenente l’indicazione che si tratta di una cessione ‘‘non
soggetta a IVA’’, con l’eventuale menzione della norma comunitaria o nazionale di
riferimento (in questa seconda ipotesi, artt. 41, c. 1, lett. a e 50-bis, c. 4, lett. f, D.L.
n. 331/1993);
— annotare la fattura:
a) nel registro delle fatture emesse;
b) entro 15 giorni dall’emissione e con riferimento alla data di emissione;
— consegnare una copia della fattura al gestore del deposito IVA, affinche´ quest’ultimo
possa compilare l’apposito registro riguardante la movimentazione dei beni nell’ambito
del deposito stesso;
— compilare il rigo VE30 (Operazioni che concorrono alla formazione del plafond),
colonna 3, del modello di dichiarazione IVA annuale. Il relativo importo concorre, pertanto, a formare il plafond per l’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’IVA da
parte dei cosiddetti ‘‘esportatori abituali’’ ed e` rilevante ai fini dell’acquisizione dello
status di esportatore abituale (C.M. n. 8/D, 2003);
— presentare il Modello INTRA 1-bis.
Esempio
Dichiarazione IVA
- Quadro VE,
rigo VE30
29
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
Ulteriori obblighi
per i beni
precedentemente
immessi
in libera pratica
in sospensione
d’imposta
Nell’ipotesi in cui i beni estratti siano stati precedentemente introdotti nel deposito IVA
senza pagamento dell’imposta a seguito di immissione in libera pratica, anche ai fini dello
svincolo della garanzia che l’importatore ha dovuto prestare per sospendere il pagamento
dell’IVA all’importazione, il soggetto che provvede all’estrazione deve produrre, nei confronti
del gestore del deposito IVA (Nota Agenzia Dogane n. 113881/2011):
— la copia della fattura, integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili; in
alternativa, e` possibile produrre, in allegato alla fattura, una copia del registro delle fatture
emesse, dal quale risulti l’avvenuta registrazione del suddetto documento;
— la dichiarazione sostitutiva di notorieta`, con allegata copia del documento di identita`,
attestante la conformita` all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili della fattura.
Tale documentazione deve essere inviata all’Ufficio delle Dogane competente secondo le
seguenti modalita` (Nota Agenzia Dogane n. 113881/2011):
— consegna a mano;
— invio, da parte dei soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale;
— utilizzo di qualsiasi altro canale di comunicazione preventivamente concordato con il
competente Ufficio delle Dogane.
Identificazione
in Italia
del cedente
non residente
Gli obblighi di cui sopra devono essere adempiuti anche nell’ipotesi in cui il cedente sia un
soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia:
— direttamente (art. 35-ter, Decreto IVA);
— ovvero, per mezzo di un rappresentante fiscale (art. 17, c. 3).
Tuttavia, nel caso in cui il soggetto non residente effettui, nel territorio dello Stato italiano,
soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette o, comunque, senza obbligo di
pagamento dell’imposta, e` possibile nominare come rappresentante fiscale il gestore del
deposito IVA (art. 50-bis, c. 7, D.L. n. 331/1993). In questa ipotesi, la rappresentanza e`
limitata all’esecuzione degli obblighi relativi:
— alla fatturazione delle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilita`;
— alla presentazione del Modello INTRA-1 bis.
Trasporto o spedizione dei beni in un Paese extra-UE
Costituiscono operazioni che non danno luogo al pagamento dell’IVA le cessioni all’esportazione di beni estratti dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori del territorio
doganale dell’Unione Europea.
Adempimenti
Il cedente deve:
— emettere la fattura contenente l’indicazione che si tratta di una cessione ‘‘non soggetta
a IVA’’, con l’eventuale menzione della norma comunitaria o nazionale di riferimento (in
questa seconda ipotesi, artt. 8, c. 1, Decreto IVA e 50-bis, c. 4, lett. g, D.L. n. 331/1993);
30
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
— annotare la fattura:
1) nel registro delle fatture emesse;
2) entro 15 giorni dall’emissione e con riferimento alla data di emissione;
— ai fini dell’estrazione dei beni dal deposito IVA, presentare la dichiarazione doganale di
esportazione (Modello DAU) presso la Dogana in cui e` stabilita la sede dell’esportatore
(art. 4, c. 2, DLgs. n. 419/1997);
— consegnare al gestore del deposito IVA una copia sia della fattura sia della dichiarazione doganale, affinche´ quest’ultimo possa verificare la regolarita` dell’operazione e
compilare l’apposito registro riguardante la movimentazione dei beni nell’ambito del
deposito stesso;
— compilare il rigo VE30 (Operazioni che concorrono alla formazione del plafond),
colonna 2, del modello di Dichiarazione IVA annuale. Il relativo importo concorre, pertanto, a formare il plafond per l’acquisto di beni/servizi senza applicazione dell’IVA da
parte dei cosiddetti ‘‘esportatori abituali’’ ed e` rilevante ai fini dell’acquisizione dello
status di esportatore abituale (C.M. n. 8/D, 2003).
Svincolo
della garanzia
per i beni
precedentemente
immessi
in libera pratica
in sospensione
d’imposta
Nell’ipotesi in cui i beni estratti siano stati precedentemente introdotti nel deposito IVA
senza pagamento dell’imposta a seguito di immissione in libera pratica, ai fini dello svincolo
della garanzia che l’importatore ha dovuto prestare per sospendere il pagamento dell’IVA
all’importazione, il soggetto che provvede all’estrazione deve produrre, nei confronti del
gestore del deposito IVA (Nota Agenzia Dogane n. 113881/2001):
— la copia della fattura, integrata con gli estremi di registrazione nei libri contabili; in
alternativa, e` possibile produrre, in allegato alla fattura, una copia del registro delle fatture
emesse, dal quale risulti l’avvenuta registrazione del suddetto documento;
— la dichiarazione sostitutiva di notorieta`, con allegata copia del documento di identita`,
attestante la conformita` all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili della fattura.
Tale documentazione deve essere inviata all’Ufficio delle Dogane competente secondo le
seguenti modalita`:
— consegna a mano;
— invio, da parte dei soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC),
all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale;
— utilizzo di qualsiasi altro canale di comunicazione preventivamente concordato con il
competente Ufficio delle Dogane.
Identificazione
in Italia
del cedente
non residente
Gli obblighi di cui sopra devono essere adempiuti anche nell’ipotesi in cui il cedente sia un
soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia per mezzo di un rappresentante fiscale (art.
17, c. 3, Decreto IVA). L’identificazione diretta (art. 35-ter, Decreto IVA) e` attualmente preclusa
per i soggetti passivi extracomunitari, non essendo stati stipulati i previsti accordi di cooperazione amministrativa analoghi a quelli vigenti in ambito comunitario (R.M. n. 220/E, 2003).
Trasferimenti di beni tra depositi IVA
Tra le operazioni che possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta sono compresi anche i trasferimenti di beni in altro deposito IVA.
31
n. 6/2014
D
DOGANE e TERRITORIO
Adempimenti
In assenza di una contestuale cessione, il trasferimento dei beni in altro deposito IVA deve
essere provato dal documento di trasporto (art. 1, D.P.R. n. 473/1996), annotato dal
depositario nell’apposito registro riguardante la movimentazione dei beni nell’ambito
del deposito di partenza. Da parte del proprietario dei beni in esame e`, invece, prevista la
compilazione del rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili) del modello di Dichiarazione
IVA annuale. Il relativo importo non concorre, pertanto, a formare il plafond per l’acquisto di
beni/servizi senza applicazione dell’IVA da parte dei cosiddetti ‘‘esportatori abituali’’, ne´ e`
rilevante ai fini dell’acquisizione dello status di esportatore abituale (C.M. n. 8/D, 2003).
Esempio
Dichiarazione IVA
- Quadro VE,
rigo VE32
32
n. 6/2014
G
GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Adempimenti
Al via la fatturazione elettronica
verso Stato, Agenzie fiscali
ed Enti previdenziali
di Francesco Scopacasa
Regole
di riferimento
Dal prossimo 6 giugno, diviene operante l’obbligo per i soggetti che effettuano cessioni di
beni o prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici, di emettere la
fattura esclusivamente in forma elettronica, secondo una particolare procedura e con
l’adozione di determinati standard. Questa costituisce la prima tappa di un processo iniziato
gia` molti anni fa con la pubblicazione della Legge istitutiva dell’obbligo in oggetto (Legge n.
244/2007, art. 1, commi 209-214), ma che era stato definito in concreto solo piu` tardi ed
esattamente un anno fa (il 6 giugno 2013), con l’entrata in vigore del relativo Regolamento
di attuazione (D.M. n. 55/2013). Si e` detto ‘‘prima tappa’’, in quanto la nuova procedura di
fatturazione elettronica e` per il momento limitata alle fatture emesse nei confronti dello
Stato, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.
Per le fatture emesse nei confronti di tutti gli altri Enti della Pubblica Amministrazione
(l’elenco completo delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti nei cui confronti e` obbligatoria la fatturazione elettronica e` pubblicato annualmente dall’ISTAT - vedi G.U. n. 227 del
28 settembre 2012, cfr. Guida alla fatturazione, n. 9/2013, p. 29), il Regolamento di
attuazione aveva stabilito la decorrenza dell’obbligo dal 6 giugno 2015, ma questo termine
e` stato, invece, in seguito, anticipato. Infatti, per effetto dell’art. 25 del recente D.L. 24 aprile
2014, n. 66 (in G.U. n. 95 del 24 aprile 2014), sono state introdotte, in sintesi, tre
importanti novita`:
Ultime novita`
— e` stato anticipato al 31 marzo 2015 il termine del 6 giugno 2015;
— e` stato stabilito che il medesimo termine del 31 marzo 2015 e` applicabile anche alle
fatture che saranno emesse per le operazioni effettuate nei confronti degli Enti della
Pubblica Amministrazione locale (Regioni, Province, Comuni, ASL, ospedali, ecc.);
— al fine di assicurare l’effettiva tracciabilita` dei pagamenti, e` stato stabilito il divieto per
qualsiasi Pubblica Amministrazione di procedere al pagamento di fatture che siano prive
delle indicazioni del CUP (Codice Unitario di Progetto) e del CIG (Codice Identificativo
Gara), rendendone, di fatto, obbligatorio l’inserimento in fattura da parte del fornitore.
Meritano, infine, l’attenzione delle imprese che operano come fornitori della P.A. anche le
precisazioni che sono state fornite congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze del MEF
e dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Circ.
n. 1 del 31 marzo 2014). Questo documento di prassi ha chiarito alcuni dubbi interpretativi
che erano emersi dalla lettura di vari punti del Regolamento.
33
n. 6/2014
G
GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
Nella sezione ‘‘Documentazione/Fatturazione elettronica PA/’’ del sito istituzionale
dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) si trova una breve e sintetica presentazione della procedura di fatturazione elettronica e della sua tempistica di attuazione, con
l’indicazione di quali sono i soggetti interessati e della funzione svolta dal Sistema di
Interscambio.
Soggetti interessati
Il predetto sito informa che il processo di fatturazione elettronica coinvolge tre tipologie di
soggetti:
Categorie
coinvolte
a) gli operatori economici che forniscono alla P.A. beni e servizi e che sono obbligati per
legge alla compilazione e alla trasmissione delle fatture in formato elettronico, nonche´
alla loro conservazione su supporto informatico.
Al riguardo, occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate precisa che: ‘‘le fatture
emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la
riscossione mediante Modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi’’. Si tratta
delle fatture emesse dai soggetti definiti ‘‘intermediari abilitati’’ di cui al comma 3, art. 3,
del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc.). Si ricorda, tuttavia, che per
tali operazioni il comma 3-ter del sopra citato art. 3 stabiliva l’erogazione di un compenso, ma il comma e` stato in seguito soppresso dalla Legge di stabilita` per il 2012 (Legge n.
183/2011, art. 4, c. 33);
b) le P.A., che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della
fattura elettronica;
c) gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono
rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione
sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le P.A., per la
ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.
Tempistica di attuazione
Dopo l’intervento del gia` citato D.L. n. 66/2014, il calendario della decorrenza degli obblighi
e`, quindi, il seguente:
Scadenze
operative
— 6 giugno 2014, per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza;
— 31 marzo 2015, per tutti gli altri enti della P.A. centrale e locale.
Per quanto riguarda, in dettaglio, la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le
modalita` di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, l’Agenzia delle Entrate avverte
che gli stessi sono disponibili su un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni, del quale fornisce il collegamento (link - www.fatturapa.gov.it).
Il sito Internet «FatturaPA»
All’interno di questo sito e` contenuta una sezione dedicata ai servizi e agli strumenti
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n. 6/2014
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
disponibili, che sono differenziati per utente (operatori economici, P.A. e intermediari). La
sezione consente di:
— gestire le procedure di accreditamento dei canali (web, web service, SpCoop, Ftp,
Pec);
— controllare la correttezza del contenuto della fattura, replicando i controlli effettuati dal
Sistema di Interscambio;
— monitorare lo stato, all’interno del perimetro del Sistema di Interscambio, delle fatture
transitate attraverso il medesimo Sistema;
— simulare, per un periodo determinato di tempo, le fasi del processo (compilazione,
invio, ricezione di fatture e notifiche);
— ricevere assistenza da personale tecnico, tramite l’invio di mail a un contact center.
Nel sito e` inoltre possibile reperire la documentazione normativa in tema di fatturazione
elettronica verso la P.A., nonche´ la documentazione tecnica che da` evidenza del formato
fattura da adottare, delle istruzioni per l’interazione con il SdI e di ulteriori specifiche
tecniche.
«Primo Piano»
Sulla sinistra della home page del sito, in un apposito spazio denominato ‘‘Primo Piano’’
viene data la possibilita` di collegarsi tramite ‘‘link’’ ai seguenti argomenti tematici:
—
—
—
—
—
—
«Strumenti»
documentazione FatturaPA;
documentazione Sistema di Interscambio;
accreditare il canale;
censire gli uffici destinatari;
inviare la FatturaPA;
ricevere la FatturaPA.
Nel sito sono messe a disposizione dal Sistema di Interscambio le seguenti funzionalita` utili
per facilitare il processo di fatturazione elettronica nel formato della FatturaPA. Per ciascuna
di esse, oltre alla breve indicazione qui riportata, viene fornito un link per l’approfondimento.
Controllare la FatturaPA
Questa funzionalita` consente di effettuare
su ogni file FatturaPA i controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario.
Visualizzare la FatturaPA
Questa funzionalita` consente di visualizzare
sul browser il contenuto del file FatturaPA
ed eventualmente di stamparlo.
Autorizzare gli amministratori degli inca- Questa funzionalita` e` dedicata ai rappresenricati
tanti legali e consente loro di definire gli
amministratori degli incaricati per il monitoraggio delle fatture emesse, trasmesse e ricevute.
Accreditare il canale
Questa funzionalita` permette di accreditare
il canale trasmissivo che si intende utilizzare
(Web-service, FTP o Porta di Dominio).
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n. 6/2014
G
GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Monitorare la FatturaPA
Questa funzionalita` consente di avere informazioni sulle fatture emesse, trasmesse e
ricevute.
Gestire il canale
Questa funzionalita` consente di visualizzare
un accordo di servizio relativo a un canale
gia` accreditato. Inoltre, e` possibile revocare
un canale, modificare i suoi riferimenti o, nel
caso di canale Web-service, emettere nuovi
certificati.
Simulazione
Il sito informa, inoltre, che il Sistema di Interscambio mette a disposizione delle funzionalita`
per provare la compilazione di un file FatturaPA mediante un form via web e per simulare
l’invio e la ricezione di una fattura nel formato della FatturaPA.
Compilare
la FatturaPA
Mediante questa funzionalita` l’utente puo` sperimentare agevolmente la compilazione di
una fattura nel formato della FatturaPA. (Si accede tramite il link: ‘‘Vai all’applicazione
Compilare la FatturaPA’’)
Inviare
e ricevere
la FatturaPA
Mediante questa funzionalita` e` possibile sperimentare l’invio e la ricezione di un file FatturaPA. (Si accede tramite il link: ‘‘Vai all’applicazione Inviare e ricevere la FatturaPA).
Requisiti di accesso
Per accedere alle funzionalita` occorre:
— disporre delle credenziali Entratel o Fisconline oppure disporre di una Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
— registrarsi tramite il sito stesso. La registrazione ha una durata di 30 giorni, al termine
dei quali l’utente non potra` registrarsi nuovamente. Per registrarsi occorre disporre di un
indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata).
Occorre ricordare che, per ottenere le credenziali Entratel o Fisconline, e` necessario consultare l’apposita pagina sul sito dell’Agenzia delle Entrate: ‘‘Come registrarsi ai servizi
Entratel e Fisconline’’.
Per ottenere una CNS, occorre, invece, consultare il sito della Carta Nazionale dei Servizi.
Per abilitare la CNS ai servizi telematici, occorre consultare l’apposita pagina sul sito dell’Agenzia delle Entrate: ‘‘Accesso tramite Smartcard’’.
Da ultimo, il sito ricorda che per procurarsi un indirizzo di PEC (Posta Elettronica certificata)
occorre consultare l’elenco pubblico dei gestori di Posta Elettronica Certificata pubblicato sul
sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
«Fattura PA»
Nel sito, nella parte centrale della home page viene data grande evidenza ai seguenti
argomenti, corredati da una breve descrizione e dai relativi link di collegamento.
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle Amministrazioni dello
Stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica:
1) cos’e` la FatturaPA;
2) il formato della FatturaPA;
3) esempi.
Il Sistema
di Interscambio
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate
all’Amministrazione dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio
(SdI):
1) cos’e` il Sistema di Interscambio (SdI);
2) file, fatture e messaggi;
3) controlli ed errori.
Per inviare al Sistema di Interscambio i file FatturaPA sono necessarie alcune operazioni che
sono definite nel D.M. n. 55/2013.
Cos’e` la FatturaPA
Dopo avere chiarito che ‘‘La FatturaPA e` la sola tipologia di fattura elettronica accettata dalle
Amministrazioni, che, secondo le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema
di Interscambio, alla richiesta di ‘‘Piu` informazioni sulla FatturaPA’’, viene precisato che: la
FatturaPA e` una fattura elettronica ai sensi dell’art. 21, c. 1, del Decreto IVA ed e` la sola
tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio ed ha le seguenti caratteristiche:
— il contenuto e` rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo
il formato della FatturaPA. Questo formato e` l’unico accettato dal Sistema di Interscambio;
— l’autenticita` dell’origine e l’integrita` del contenuto sono garantite tramite l’apposizione
della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
— la trasmissione e` vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell’ufficio
destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.
Per avere informazioni sulla firma del file FatturaPA, il sito invita a consultare la sezione
‘‘Firmare la FatturaPA’’.
Occorre sottolineare che per quanto riguarda, invece, l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), collegandosi all’apposito sito (www.indicepa.gov.it), e` possibile ricercare il
codice identificativo (da riportare in fattura) che individua l’Ente della Pubblica Amministrazione destinataria della fattura. Il codice e` costituito da 6 caratteri alfanumerici. Se ne
citano qui alcuni, a mero titolo di esempio:
Amministrazione
Codice IPA
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lombardia
GB4P77
Agenzia delle Entrate - Ufficio Fornitori
X3DZ5I
Agenzia delle Entrate - Uff_eFatturaPA
UF0967
INPS - Uff_eFatturaPA
UF5HHG
Comune di Milano - Uff_eFatturaPA
UFH45H
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Molti enti (tra i quali INPS e Comune di Milano) sono al momento identificati solo con un
codice ‘‘Centrale’’ (‘‘Uff_eFatturaPA’’), mentre altri enti (tra i quali l’Agenzia delle Entrate)
hanno gia` istituito un codice ‘‘univoco’’ per ciascun proprio Ufficio che sia destinatario di
fatture elettroniche. Per quanto riguarda i termini di caricamento degli Uffici in IPA e l’utilizzo
dei codici da parte dei fornitori, si veda infra il contributo interpretativo fornito congiuntamente dal MEF e Presidenza CdM con la Circ. n. 1/2014.
Il formato
della FatturaPA
Il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura, in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la normativa vigente. Se si
chiedono, tramite l’apposito link, ‘‘Piu` informazioni sul formato della Fattura PA’’, il sito
informa che il contenuto informativo della FatturaPA prevede le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura, in quanto rilevanti ai fini fiscali secondo la
normativa vigente; in aggiunta a queste, il formato prevede l’indicazione obbligatoria delle
informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto
destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Per favorire l’automazione informatica
del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilita` di inserire nella fattura ulteriori dati:
— informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo
attraverso l’integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi
di pagamento;
— informazioni che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate
tra Operatori economici e Amministrazioni pubbliche oppure specifiche dell’emittente,
con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilita` per il colloquio tra le
parti.
Infine, il sito informa che per scaricare il formato della FatturaPA, occorre visitare la sezione
‘‘Documentazione FatturaPA’’ del medesimo sito.
Esempi
di fatture
Collegandosi alla sezione ‘‘Visualizza gli esempi di FatturaPA disponibili’’ sono forniti i seguenti esempi di file in Versione 1.0 (fattura singola e lotto di fatture) che rispettano lo
schema del formato della FatturaPA.
Fattura singola versione 1.0 con una sola linea di fattura:
_IT12345678910_11111.xml
Fattura singola versione 1.0 con piu` linee di fattura:
_IT12345678910_22222.xml
Lotto di fatture versione 1.0
_IT12345678910_33333.xml
Fattura singola versione 1.0 firmata con firma XAdES-BES_
_IT12345678910_X1111.xml
Fattura singola versione 1.0 firmata con firma CAdES-BES
_IT12345678910_11111.xml.p7m
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Esempio di fattura singola versione 1.0, che prevede, nell’intestazione, una visualizzazione
attraverso il foglio di stile
(Attenzione: per visualizzare il file FatturaPA attraverso il foglio di stile occorre scaricare
entrambi i file nella stessa cartella):
_IT12345678910_44444.xml
_Foglio di stile per la visualizzazione della FatturaPA versione 1.0 - xslt
Infine, il sito informa che:
— per avere maggiori informazioni sulla nomenclatura del file FatturaPA, occorre consultare
la sezione ‘‘Predisporre la FatturaPA’’;
— per avere maggiori informazioni sul tracciato del file FatturaPA, occorre consultare la
sezione ‘‘Il formato della FatturaPA’’.
Come predisporre la FatturaPA
A tale proposito, il sito ricorda che ogni fattura, o lotto di fatture, costituisce, per il Sistema di
Interscambio, un file predisposto secondo il formato della FatturaPA. Il singolo file, oppure
piu` file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioe` in un file
archivio. Dopo aver preparato il file, lo stesso deve essere ‘‘nominato’’ in maniera opportuna, affinche´ possa essere accettato dal Sistema di Interscambio.
Nomenclatura
1) Nel caso di file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura:
— Codice Paese Identificativo univoco del Trasmittente - Progressivo univoco del file,
dove:
a) il Codice Paese va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
b) l’Identificativo univoco del Trasmittente, sia esso persona fisica o soggetto giuridico,
e` rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale, nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del Paese di appartenenza, nel caso di soggetto trasmittente residente all’estero). La lunghezza di questo identificativo e` di:
— 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo), nel caso di codice paese IT,
— 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
c) il progressivo univoco del file e` rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi da ‘‘A’’ a ‘‘Z’’ e da ‘‘0’’ a ‘‘9’’.
Il separatore degli elementi che compongono il nome file e` il carattere underscore(‘‘_’’),
codice ASCII 95. L’estensione del file assume il valore ‘‘.xml’’ oppure ‘‘.xml.p7m’’, in base
al tipo di firma utilizzata (a tal proposito, il sito invita a consultare la sezione ‘‘Firmare la
FatturaPA’’).
Cosı`, a titolo di esempio:
— ITAAABBB99T99X999W_00001.xml;
— IT99999999999_00002.xml.p7m;
— FR12345678910_00003.xml.
La nomenclatura dei file, cosı` come descritta, viene mantenuta nella fase di inoltro all’Amministrazione.
2) Nel caso di file archivio, deve essere rispettata la stessa nomenclatura usata per il file
FatturaPA, utilizzando l’estensione .zip.
A titolo di esempio:
— ITAAABBB99T99X999W_00001.zip, che, al suo interno, contiene, sempre a titolo di
esempio:
— ITAAABBB99T99X999W_00001.xml;
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
— ITAAABBB99T99X999W_00002.xml;
— ITAAABBB99T99X999W_00003.xml.p7m.
Il Sistema di Interscambio, ricevuto un file archivio, elabora e trasmette all’Amministrazione
destinataria il file o i file in esso contenuti.
Il file «Formato_FatturaPA_Tabellare»
Questo file e` disponibile sul sito in formato PDF e contiene in maniera analitica tutte le voci
che compongono la fatturaPA suddivise in due sezioni: Testata (header) e corpo (body). La
tabella ha uno sviluppo matriciale, e contiene, in verticale, le singole voci componenti la
fattura e, per ciascuna di esse, in orizzontale, le seguenti informazioni:
Informazioni
previste
ID e Nome
Tag XML
Tipo info
Descrizione
Formato e
funzionale valori ammessi
Obbligatorieta`
e occorrenze
Dimensione
min ... max
Le singole voci (ID e Nome Tag XML) sono riunite in gruppi generali articolati ciascuno in un
certo numero di divisioni e di ulteriori suddivisioni in cascata, fino al quarto ordine (divisione
1, divisione 2, divisione 3, divisione 4). Ad esempio, la voce ‘‘1.1 - Dati Trasmissione’’, e`
articolata in: ‘‘1.1.1 - IdTrasmittente’’, a sua volta suddiviso in ‘‘1.1.1.1 - IdPaese e 1.1.1.2 IdCodice’’; 1.1.2 ‘‘Progressivo invio’’, ecc.. Al termine della tabella, sono, inoltre, riportate 5
tipologie di codifica e ciascuna di esse e` articolata in una serie di voci. Nel prospetto che
segue sono riportati solo i gruppi principali delle voci componenti la fattura e, per ciascuno
di essi, il numero delle divisioni 1, 2, 3 e 4 in cui sono articolati.
Gruppi principali
delle voci
componenti
la fattura
e numero
delle divisioni
1 <FatturaElettronicaHeader>
1.1 <DatiTrasmissione>
5 div. 1; 4 div. 2 Totale 9 divisioni
1.2 <CedentePrestatore>
6 div. 1; 28 div. 2; 7 div. 3 Totale 41 divisioni
1.3 <RappresentanteFiscale>
1 div. 1; 3 div. 2; 7 div. 3 Totale 11 divisioni
1.4 <CessionarioCommittente>
2 div. 1; 9 div. 2; 7 div. 3 Totale 18 divisioni
1.5 <TerzoIntermediarioOSoggettoEmitten- 1 div. 1; 3 div. 2; 7 div. 3 Totale 11 divisioni
te>
1.6 <SoggettoEmittente>
0 div. 1; 0 div. 2; 0 div. 3 Totale 0 divisioni
Totali: 6 gruppi
15 div. 1; 47 div. 2; 28 div. 3 Totale 90
divisioni
2 <FatturaElettronicaBody>
2.1 <DatiGenerali>
11 div. 1; 38 div. 2; 27 div. 3; 7 div. 4 Totale
83 divisioni
2.2 <DatiBeniServizi>
2 div. 1; 24 div. 2; 9 div. 3 Totale 35 divisioni
2.3 <DatiVeicoli>
2 div. 1 Totale 2 divisioni
2.4 <DatiPagamento>
2 div. 1; 21 div. 2 Totale 23 divisioni
2.5 <Allegati>
5 div. 1 Totale 5 divisioni
40
n. 6/2014
Totali: 5 gruppi
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GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
22 div. 1; 83 div. 2; 36 div. 3; 7 div. 4 Totale
148 divisioni
37 div. 1; 130 div. 2; 64 div. 3; 7 div. 4
Totale 238 divisioni
Totali complessivi: 11 gruppi
Codifiche
<RegimeFiscale>
Da RF01 a RF18 Totale 18 divisioni
<TipoCassa>
Da TC01 a TC22 Totale 22 divisioni
<ModalitaPagamento>
Da MP01 a MP17 Totale 17 divisioni
<TipoDocumento>
Da TD01 a TD06 Totale 6 divisioni
<Natura>
Da N1 a N5 Totale 5 divisioni
Totali: 5 codifiche
Totale 68 divisioni
Si tratta, quindi, di un’imponente massa di dati (328 campi e 68 codici). Di questi, tuttavia,
alcuni saranno sempre necessariamente presenti (ad esempio: i dati relativi ai gruppi 1.2 e
1.4, relativi, rispettivamente, al cedente/prestatore e al cessionario/committente); altri,
invece, saranno presenti solo ove ricorra la specifica ipotesi (ad esempio: i dati relativi al
gruppo 2.3 da inserire solo qualora la fattura sia relativa ad autoveicoli nuovi che formano
oggetto di una cessione intraunionale). In particolare, e` necessario indicare in fattura i codici
‘‘CUP’’ e ‘‘CIG’’, secondo la seguente articolazione, in assenza dei quali, la P.A. non puo`
procedere al pagamento della fattura.
Codici «CUP»
e «CIG»
2.
<FatturaElettronicaBody>
2.1
<DatiGenerali>
........
2.1.2
<DatiOrdineAcquisto>
........
2.1.2.6 <CodiceCUP> - codice gestito dal CIPE, che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilita` di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Disposizioni in
materia di normativa antimafia).
2.1.2.7 <CodiceCIG> - Codice Identificativo della Gara, in caso di fatture relative ad
opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati
da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’art. 11 della Legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione).
Il file «Specifiche_tecniche_del_Formato_FatturaPA»
Anche questo file e` disponibile nel sito in formato PDF e contiene le specifiche tecniche
operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio. Di fatto, esso costituisce una
preziosa guida per la compilazione della fattura, in quanto contiene l’analisi dettagliata di
tutti i contenuti che nel file precedente sono stati mostrati in forma tabellare.
41
n. 6/2014
G
GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
Il documento precisa, innanzitutto, che la fattura elettronica e` intesa come un documento
informatico non contenente codice eseguibile ne´ macroistruzioni ed in cui l’attestazione della data, l’autenticita` dell’origine e l’integrita` del contenuto sono garantite mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente. Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura, viene fatto
riferimento all’art. 21 del Decreto IVA, che riporta le informazioni obbligatorie, in quanto
rilevanti ai fini fiscali, ma viene inoltre precisato che, oltre a queste informazioni, nel definire
il contenuto informativo della fattura elettronica ai fini delle disposizioni di cui all’allegato A
del D.M. n. 55/2013, si tiene conto di:
Informazioni
obbligatorie
— informazioni necessarie ai fini di una corretta trasmissione della fattura al Sistema di
Interscambio e da questi alla Pubblica Amministrazione destinataria;
— informazioni necessarie a consentire una completa dematerializzazione del processo
di ciclo passivo attraverso l’integrazione del documento con i processi ed i sistemi
gestionali e di pagamento;
— ulteriori eventuali informazioni che possono risultare utili sulla base delle tipologie di
beni/servizi ceduti/prestati e delle esigenze informative intercorrenti tra singolo fornitore
e singola amministrazione.
Infine, il documento e` composto da tre parti, aventi le seguenti caratteristiche:
Struttura
del documento
— nella Parte I, i dati vengono rappresentati secondo una suddivisione tra obbligatori,
necessari e opzionali; per ognuno viene riportata la denominazione del relativo campo
del tracciato del file, la descrizione del significato, l’elenco dei valori ammessi e le
caratteristiche di utilizzo;
— nella Parte II, i dati vengono descritti nel dettaglio tecnico, con particolare attenzione
alla loro struttura sintattica ed alle caratteristiche implementative del file;
— nella Parte III viene riportato l’’’XML Schema’’ (xsd).
Le indicazioni del MEF e della Presidenza del CdM
Il Regolamento (art. 6, c. 5) aveva stabilito che le Pubbliche Amministrazioni avrebbero
dovuto completare il caricamento in IPA degli Uffici destinatari delle fatture ‘‘entro tre
mesi dalla data di decorrenza degli obblighi (...)’’. Correggendo elegantemente - di fatto la poco felice formulazione della norma, la Circ. n. 1 del 31 marzo 2014, emessa congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze del MEF e dal Dipartimento della Funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiarito che tale espressione va
intesa nel senso che il caricamento deve avvenire nel periodo ‘‘che precede di tre mesi la
data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica.’’ In sintesi, la circolare ha chiarito che:
Schema
di sintesi
1
Il termine per le Amministrazioni interessate per il caricamento delle anagrafiche
nell’IPA precede di tre mesi la data di decorrenza dell’obbligo (quindi: 31 marzo
2014).
2
Il termine vale anche per le P.A. per le quali non e` ancora scattato l’obbligo della
fatturazione elettronica.
3
Il fornitore utilizza il codice «Centrale» denominato «Uff-eFatturaPA» in caso di
mancato caricamento in IPA del codice dell’Ufficio destinatario della fattura.
42
n. 6/2014
G
GESTIONE CONTABILE e PROCESSI
4
Le fatture emesse in forma cartacea entro il 6 aprile 2014 devono essere trattate
(e pagate) dalla P.A. seguendo la procedura cartacea e non elettronica.
5
La fattura si considera emessa solo al ricevimento della ricevuta di consegna da
parte dello SDI.
6
Se il fornitore riceve dallo SDI la notifica di mancata consegna, lo stesso trasmette la fattura (gia` «emessa») alla P.A. o la mette a disposizione (tramite PEC, mail,
ecc.).
7
Quanto sopra al punto 6, vale anche in caso di mancato inoltro per cause
tecniche.
La pubblicazione della suddetta Circolare interpretativa ha comportato la revisione, da parte
dell’Agenzia per l’Italia Digitale del documento dal titolo ‘‘Specifiche operative per l’identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della
fatturazione elettronica - Indicazioni operative previste dall’allegato D al decreto attuativo
di cui al comma 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.’’ Il documento, nella Versione
1.0.3 del 31 marzo 2014 e` ora disponibile sul sito dell’Agenzia (www.agid.gov.it) e contiene una dettagliata descrizione del funzionamento dell’IPA (con illustrazione dei contenuti
del sito web www.indicepa.gov.it) e, in particolare, nel paragrafo 2.5, della gestione dell’Ufficio di fatturazione elettronica ‘‘Centrale’’. Nel rinviare, quindi, a tale documento per i
necessari approfondimenti, si ritiene utile riportare in questa sede il testo (contenuto
nell’Allegato A), contenente uno schema di lettera che le Pubbliche Amministrazioni
sono invitate ad inviare ai fornitori per la comunicazione dei ‘‘Codici Ufficio di
fatturazione elettronica’’. Va tenuto presente che l’attuale versione del modello di lettera
dovrebbe subire un’integrazione per effetto del recente D.L. n. 66/2014. Infatti, in essa,
dopo la comunicazione del ‘‘Codice univoco Ufficio’’, l’Amministrazione ‘‘invita’’ il fornitore
ad indicare anche i codici CUP e CIG; tale ‘‘invito’’ deve, tuttavia, ora intendersi, di fatto,
quale obbligo per il fornitore, stante il divieto, per la P.A., di procedere al pagamento della
fattura in mancanza dei predetti codici.
Schema
di lettera
di comunicazione
dei Codici Ufficio
di fatturazione
elettronica
ai fornitori
Schema esemplificativo di lettera per la comunicazione dei codici degli Uffici
di fatturazione elettronica ai fornitori
Spett.le Societa`/Operatore Economico,
Oggetto: comunicazione dei Codici identificativi degli Uffici destinatari della fatturazione
elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha
fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, art. 1,
commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal «data di
decorrenza dell’obbligo», non potra` piu` accettare fatture che non siano trasmesse in
forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A ‘‘Formato della fattura elettronica’’
del citato D.M. n. 55/2013.
Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potra` procedere
ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato
elettronico.
Per le finalita` di cui sopra, l’art. 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013 prevede che
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l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche,
inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per
ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio, secondo le modalita` di cui all’allegato D ‘‘Codici
Ufficio’’.
Il Codice Univoco Ufficio e` una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito
dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l’allegato B ‘‘Regole tecniche’’
al citato D.M. n. 55/2013 contiene le modalita` di emissione e trasmissione della fattura
elettronica alla Pubblica Amministrazione, per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C ‘‘Linee
guida’’ del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di
fatturazione.
Quanto sopra premesso, si comunicano i Codici Univoci Ufficio ai quali dovranno essere
indirizzate a far data dal «data di decorrenza dell’obbligo» le fatture elettroniche per
ciascun contratto in essere. Oltre al ‘‘Codice Univoco Ufficio’’ che deve essere inserito
obbligatoriamente nell’elemento ‘‘Codice Destinatario’’ del tracciato della fattura elettronica, si prega altresı` di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
Codice
Univoco
Ufficio
Oggetto del
contratto
CIG
CUP
«Altro
identificativo»
Oltre al ‘‘Codice Univoco Ufficio’’, che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento ‘‘Codice Destinatario’’ del tracciato della fattura elettronica, si prega altresı` di
indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione
Elemento del tracciato
fattura elettronica
Codice Unitario Progetto
<CodiceCUP>
Codice Identificativo Gara
<CodiceCIG>
<<altra informazione>>
<<altro elemento>>
Infine, si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le ‘‘Specifiche operative
per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica’’ pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it.
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Procedure operative
La fatturazione dei beni
in «regime del margine»
di Renzo Pravisano - Dottore commercialista e Revisore legale
Nell’ambito dei diversi inquadramenti IVA, le regole comunitarie prima e quelle nazionali poi
hanno introdotto, come noto, una disciplina particolare, denominata ‘‘regime del margine
IVA’’, con lo scopo di evitare l’insorgenza di doppie imposizioni. Infatti, nel caso dei beni
usati, per esempio, l’imponibilita` avviene gia` nel momento del loro primo passaggio al
consumo come beni nuovi.
Sotto il profilo oggettivo e territoriale, questo particolare regime IVA riguarda la cessione di:
Ambito oggettivo
e territoriale
— beni mobili usati suscettibili di reimpiego anche previa sistemazione;
— oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione,
acquistati da privati nell’ambito del territorio U.E., compreso il territorio nazionale.
Per ‘‘soggetti privati’’ si intendono:
Ambito soggettivo
— consumatori finali ed enti non commerciali (relativamente a beni inerenti all’attivita`
istituzionale non commerciale);
— soggetti IVA che non hanno potuto detrarre l’imposta al momento del loro acquisto;
— operatori intracomunitari esonerati IVA nel proprio Paese;
— soggetti operanti nel regime del margine IVA.
Sotto il profilo soggettivo, rientrano in questo particolare regime IVA tutti coloro che esercitano un’attivita` economica e che sono o debbono risultare in possesso di una partita IVA e
che pongono in essere:
— in forma abituale, il commercio: all’ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante dei beni
usati;
— in forma occasionale, pongono in essere cessioni di beni usati.
Per la determinazione delle modalita` applicative, gli operatori debbono stabilire il tipo di
regime da adottare, facendo una valutazione dei differenti metodi operativi:
Metodi operativi:
schema di sintesi
Tipo di regime IVA
Ordinario o analitico
Descrizione
La base imponibile di ogni singola operazione (margine IVA) e`
costituita dalla differenza tra il corrispettivo della vendita del
bene usato (comprensivo dell’IVA) e il prezzo di acquisto
incrementato delle eventuali spese di riparazione o accessorie
sostenute per tale bene (comprensive di IVA).
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Tipo di regime IVA
Regole generali
Descrizione
Forfetario
Il margine IVA viene forfetizzato con riferimento al prezzo di
vendita praticato, nella seguente misura:
— 60% per cessioni di oggetti d’arte il cui prezzo di acquisto
manca o non e` determinabile oppure non e` rilevante;
— 50% per cessioni di francobolli da collezione, collezioni di
francobolli, parti o pezzi di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche, libri di antiquariato ceduti in
sede fissa;
— 50% per cessioni di beni che effettuano operazioni in forma esclusiva ambulante (con esclusione dei prodotti editoriali
di antiquariato);
— 25% per cessioni di prodotti editoriali di antiquariato ceduti
da ambulanti,
— 25% per cessioni di prodotti editoriali, esclusi quelli di antiquariato.
Globale
Per il commercio posto in essere non in forma ambulante dei
seguenti beni usati:
— veicoli;
— monete ed altri oggetti da collezione;
— abiti, biancheria ed altri prodotti per abbigliamento, anche
accessori;
— beni acquistati per masse o a peso con prezzo indistinto;
— qualsiasi altro bene avente un prezzo di acquisto inferiore a
E 516,46.
Con questo metodo, il margine IVA non viene determinato per
ogni operazione, ma risulta pari alla differenza tra l’ammontare
delle cessioni e quello degli acquisti, aumentati delle spese di
riparazione ed accessorie, con la possibilita` di compensare i
margini positivi con quelli negativi di ciascun periodo (mese o
trimestre) relativo ad anno solare.
Gli operatori che determinano l’IVA con il metodo analitico e forfetario possono adottare
per ogni singola cessione, se ritenuto conveniente, il regime normale IVA, mediante apposita comunicazione da effettuare in sede di dichiarazione annuale IVA. In questo caso, i
soggetti cedenti hanno l’obbligo di evidenziare l’operazione con l’emissione di una fattura
con addebito separato dell’IVA.
I soggetti rientranti nel regime globale del margine possono optare, in sede di dichiarazione
annuale IVA, per il metodo analitico del margine per tutta l’attivita` esercitata. L’opzione vale
fino a revoca, con un periodo minimo di un triennio. Tali operatori non possono adottare il
regime ordinario IVA relativamente ai beni rientranti nel regime del margine.
Veicoli usati
Il regime in esame, in termini di fatturazione, interessa in modo particolare i rivenditori di
veicoli usati acquistati da:
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1) soggetti cedenti in regime di esenzione IVA, in quanto al momento dell’acquisto del
veicolo, l’imposta e` risultata interamente indetraibile;
2) rivenditori di veicoli usati acquistati, se, all’atto del loro acquisto, e` stato applicato lo
stesso regime IVA.
Resta, pertanto, inteso che i soggetti passivi IVA (imprenditori e lavoratori autonomi) che
all’atto di: acquisto, importazione, acquisizione in leasing, noleggio e simili, del veicolo
venduto, non hanno potuto detrarre integralmente l’IVA, dovranno emettere una fattura
mediante suddivisione del valore di vendita in due distinte parti:
Valore di vendita
in fattura
— imponibile e IVA per la percentuale di detrazione dell’imposta operata all’atto dell’acquisto;
— importo esente IVA per la parte residua (con aggiunta la marca da bollo di E 2,00).
Per la definizione di ‘‘veicolo usato’’ si debbono tenere presenti le seguenti distinzioni:
Casistica
a) scambi interni di veicoli usati (cioe` bene gia` immatricolato ed in possesso di targa,
anche se la percorrenza e` inferiore a 6.000 Km.), che debbono essere rivenduti nel
medesimo stato in cui sono stati acquistati sia previa eventuale riparazione o sistemazione, purche´ non siano modificate le caratteristiche tipologiche del bene (cioe` il tipo di
utilizzo).
Da cio` deriva che non rientrano in detto regime IVA i:
— beni modificati completamente in termini tipologici;
— semilavorati per ricavare beni diversi sotto il profilo tipologico;
— beni ed oggetti rigenerati;
b) scambi intracomunitari di veicoli usati, sono quelli che hanno per oggetto veicoli:
— di cilindrata superiore a 48 centimetri cubici, o di potenza superiore a 7,2 Kw destinati
al trasporto di cose o di persone (condizione oggettiva);
— che abbiano una percorrenza superiore a 6.000 Km. (condizione d’uso);
— la cui cessione sia posta oltre il periodo di 6 mesi dalla data della prima immatricolazione o di iscrizione nei pubblici registri (condizione temporale).
Per l’applicazione del regime del margine e` indispensabile che i rivenditori di veicoli usati
abbiano precedentemente acquistato tali veicoli da:
— soggetto privato (senza partita IVA) residente in territorio italiano o in un Paese U.E.;
— altro soggetto passivo nazionale IVA (imprenditore o lavoratore autonomo) che non
abbia potuto detrarre l’IVA all’acquisto o all’importazione e che abbia fatturato la successiva cessione del veicolo in esenzione d’imposta (artt. 10 e 27-quinquies, Decreto
IVA), cioe` come operazione esente IVA, con l’applicazione della marca da bollo di E
2,00;
— soggetto passivo d’imposta, residente in altro Stato U.E., operante in regime di franchigia IVA stabilita per le piccole imprese;
— soggetto passivo IVA operante nel regime del margine, il quale ha assoggettato a tale
regime la cessione dei veicoli usati;
— operatore di altro Stato U.E. che abbia venduto i beni nel regime del margine IVA.
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Schema
di sintesi
Tipologia di soggetto venditore per acquisti da:
Regime del margine IVA
Soggetto privato o ente non commerciale
Impresa che ha detratto l’IVA in acquisto
Impresa che ha detratto l’IVA in ragione del 10% o 15%
Impresa che ha detratto l’IVA in ragione del 40%
Impresa che non ha detratto l’IVA in sede di acquisto
Impresa che ha acquistato il bene da un privato
Impresa che ha acquistato il bene gia` soggetto al regime del
margine
Impresa che ha acquistato il bene con imponibilita` parziale del
corrispettivo
Altro rivenditore di auto usate che non ha applicato il regime
del margine
Altro rivenditore di auto usate che ha applicato il regime del
margine
Soggetto che ha adottato la procura a vendere
Sı`
No
Sı`
No
Sı`
Sı`
Sı`
Sı`
No
Sı`
No
Nei casi in cui non e` applicabile il regime del margine IVA, la fattura dovra` essere emessa
con addebito dell’imposta per rivalsa.
Va fatto presente che l’impresa che acquista veicoli usati per poi concederli in locazione o
leasing assume la figura di soggetto rivenditore ai fini dell’applicazione del regime del
margine IVA.
I rivenditori ed i concessionari di veicoli usati non possono applicare il regime del margine in
caso di cessione di vetture:
Casi di esclusione
a) da dimostrazione, in quanto il relativo acquisto e` avvenuto con fattura contenente la
rivalsa IVA;
b) di servizio, per cui e` stata assolta l’IVA al momento del relativo acquisto.
In questi casi, la fattura deve assolvere l’IVA in forma ordinaria al momento della rivendita.
Oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione
Altra categoria di beni che deve essere oggetto di analisi e` quella dei beni d’arte, antiquariato e collezione, al fine di determinare i casi in cui deve essere applicato il regime del
margine IVA nelle varie cessioni.
I beni che possono essere definiti come oggetti d’arte sono:
Casistica
— quadri collages e quadretti simili (tableautins), pitture e disegni eseguiti interamente a
mano da parte dell’artista;
— oggetti manifatturati decorati a mano;
— tele dipinte per scenari di teatro;
— sfondi si studi d’arte o per usi simili;
— incisioni, stampe e litografie originali (esemplari ottenuti in numero limitato, in nero o a
colori, da una o piu` matrici interamente lavorate a mano dall’artista, indipendentemente
dalla tecnica e dalla materia utilizzata (escluso qualunque procedimento meccanico o
fotomeccanico);
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— opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea di qualsiasi materia, eseguite
direttamente dall’artista;
— fusioni di sculture a tiratura limitata (massimo otto esemplari) controllata dall’artista o
dai suoi aventi causa;
— arazzi e tappeti murali eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti (massimo
otto esemplari);
— esemplari unici di ceramica interamente eseguiti e firmati dall’artista;
— smalti su rame interamente eseguiti a mano e firmati dall’artista (massimo otto esemplari numerati), con la sola eccezione delle minuterie ed oggetti di oreficeria e gioielleria;
— fotografie eseguite dall’artista, firmate e numerate (massimo trenta esemplari) di
qualsiasi formato.
Possono essere definiti oggetti da collezione:
a) francobolli, marche da bollo, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili,
obliterati e non obliterati, non aventi corso legale ne´ destinati ad avere corso legale;
b) collezioni ed esemplari da collezione di: zoologia, botanica, mineralogia, anatomia o
aventi interesse: storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico.
Infine, costituiscono oggetti di antiquariato i beni diversi rispetto agli oggetti d’arte o da
collezione aventi piu` di 100 anni di eta`.
Fatturazione
Modalita`
Schema
di sintesi
E` necessario ora esaminare le procedure da seguire in termini di fatturazione delle operazioni relative al margine IVA.
Per quanto concerne le operazioni relative alla fatturazione delle cessioni di beni con il
regime del margine, i soggetti emittenti il documento debbono indicare in forma esplicita
nel documento, in luogo dell’IVA, una delle seguenti diciture:
Margine ordinario o analitico e globale
Margine forfetario
Operazione soggetta al regime del margine
- beni usati.
Operazione soggetta al regime del margine
- oggetti di antiquariato o da collezione.
Operazione soggetta al regime del margine
- oggetti d’arte.
con l’indicazione degli estremi della normativa di riferimento (art. 36, D.L. n. 41/1995).
Anche nelle cessioni con il regime del margine a soggetti comunitari, nella fattura, oltre a
tutti gli elementi relativi alla fatturazione, deve essere riportata una delle seguenti diciture.
Tali ipotesi non costituiscono operazioni intracomunitarie, ma sono considerate operazioni
interne IVA, salva l’eventuale opzione per il regime normale (che determina l’indicazione in
fattura della dicitura: ‘‘Operazione non imponibile IVA, ex art. 41, D.L. n. 331/1993 inversione contabile IVA’’). Tali operazioni debbono essere riportate, ai soli fini statistici,
nei Modelli Intrastat mensili.
Casi di esclusione
Non possono essere considerate nel regime del margine IVA le esportazioni di beni e le
cessioni a viaggiatori stranieri extracomunitari. Tali operazioni debbono essere fatturate come
‘‘Operazioni non imponibili IVA ex art. 8, lett. a) o b), Decreto IVA’’, per le esportazioni, e
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‘‘Operazioni non imponibili IVA ex art. 38-quater, Decreto IVA, per le cessioni a viaggiatori
extracomunitari (con onere di richiedere la restituzione di un esemplare di fattura vistato
dalla dogana di uscita dalla U.E.). Tali operazioni concorrono alla formazione del plafond IVA.
Esportazione
auto usate
Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di esportazione di auto usate, in
particolar modo quando e` stata consegnata la targa al PRA. Al riguardo, va controllato che
alla consegna della targa sia avvenuta la menzione di ‘‘veicolo in esportazione’’. Infatti, se la
consegna della targa viene fatta con la dicitura ‘‘veicolo da rottamare’’, non e` possibile
effettuare l’esportazione del mezzo come veicolo usato, ma assume la configurazione di
esportazione di rottami pericolosi, con tutte le relative conseguenze.
Fatture di acquisto
Per quanto concerne, invece, le fatture di acquisto dei beni soggetti al regime del margine,
deve essere fatta particolare attenzione a controllare che nel relativo testo sia esplicitamente indicata la dicitura di ‘‘operazione soggetta al regime del margine IVA’’, con il riporto della
relativa norma.
Per le fatture di acquisto comunitario di beni soggetti al regime del margine IVA, va tenuto
presente di considerare gia` in sede contrattuale l’esistenza, da parte del soggetto venditore
comunitario, dell’applicazione del regime del margine in base alla propria normativa. Va inoltre
richiesto che nella fattura venga esplicitamente esposto che l’operazione rientra nel regime del
margine IVA, con una documentazione sottoscritta dal fornitore UE della sua appartenenza a
tale regime. Infatti, e` indispensabile che vi sia tale documentazione, al fine di evitare di confondere il documento ricevuto come un acquisto intracomunitario. La fattura di acquisto dovra`
anche contenere le caratteristiche dei veicoli e lo stato di auto usate, con il valore dell’acquisto.
Per quanto riguarda gli acquisti con il regime del margine degli autoveicoli usati di provenienza U.E., prima di richiedere l’immatricolazione, si e` tenuti ad esibire o trasmettere agli
Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate idonea documentazione, dalla quale si possa evincere
l’esistenza dei requisiti per la legittima applicazione del regime IVA del margine. In particolare, alla carta di circolazione estera esibita o trasmessa all’Ufficio deve essere allegata la
traduzione integrale in lingua italiana certificata conforme al testo straniero.
Un controllo va fatto anche in merito al soggetto comunitario venditore, al fine di accertare
se lo stesso e` un soggetto IVA nel suo Paese e se per l’acquisto dell’autoveicolo aveva titolo
di portare in detrazione l’IVA pagata. In questo caso, l’operazione non rientra nel regime del
margine, ma costituisce un acquisto intracomunitario, del quale, il soggetto venditore UE
aveva l’obbligo specifico alla relativa menzione nel documento.
La contabilizzazione dei beni usati
La normativa IVA prescrive esplicitamente che i soggetti operanti nel regime del margine
debbono annotare le operazioni di acquisto e di vendita in appositi registri di carico/scarico,
per il rilevamento del valore del margine IVA.
Le operazioni assumono una diversa connotazione a seconda del tipo di regime applicato.
I soggetti in regime del margine analitico possono essere suddivisi nelle seguenti due
categorie:
Regime
del margine
analitico: tipologie
di soggetti
a) soggetti che pongono in essere solo operazioni occasionali con il regime del margine.
Essi non hanno l’obbligo alla tenuta del registro di carico/scarico, ma possono annotare il
calcolo del margine e dell’IVA dovuta nel registro dei corrispettivi o delle fatture emesse,
mediante la predisposizione di un apposito prospetto dimostrativo. Essi dovranno porre
attenzione nell’annotazione delle fatture di acquisto relative a tali beni, in quanto l’IVA
non e` detraibile;
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b) soggetti che pongono in essere operazioni abituali con il regime del margine anche
per opzione. Essi hanno l’obbligo alla tenuta del registro di carico/scarico, che costituisce
una scrittura obbligatoria ai fini IVA, in aggiunta ai registri acquisti e fatture emesse o
corrispettivi IVA. Nel registro di carico/scarico dovra` risultare esposto per ciascun bene:
— la data di acquisto e di cessione;
— la natura, qualita` e quantita` del bene;
— il prezzo di acquisto (comprensivo di IVA) e quello di cessione;
— i costi di sistemazione e riparazione e le spese accessorie (ad esempio: trasporto,
oneri vari direttamente imputabili al bene). La differenza fra il valore lordo di cessione e
quello complessivo di acquisto determina il valore del margine. Se esso risulta positivo, il
relativo valore (imponibile e IVA derivante dallo scorporo) va riportato nel registro dei
corrispettivi o fatture, mentre l’eventuale valore negativo deve essere considerato uguale
a zero.
Le cessioni vanno annotate entro il primo giorno non festivo successivo all’operazione,
mentre gli acquisti vanno annotati, distintamente per ciascun bene, entro 15 giorni decorrenti dalla data dell’operazione, ma non oltre la data dell’annotazione della cessione del
bene.
Nel registro fatture emesse o corrispettivi IVA vanno annotati, entro i termini delle liquidazioni (mensili o trimestrali) IVA, i margini complessivi del periodo, distinti per aliquota IVA.
Nel caso in cui il contribuente effettui anche delle operazioni rientranti nel regime normale
IVA, deve essere precisato che dovra` annotare nei registri IVA le relative fatture di acquisto e
quelle emesse.
Infine, in presenza di opzione per il regime normale IVA, per ciascuna operazione che
ritiene conveniente l’applicazione dell’imposta, dovra` emettere obbligatoriamente una fattura ed ha titolo di poter dedurre l’IVA sugli acquisti.
I soggetti in regime del margine forfetario non hanno l’obbligo della tenuta del registro di
carico/scarico. Essi possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
Regime
del margine
forfetario:
tipologie
di soggetti
a) soggetti che effettuano in forma esclusiva operazioni del margine. Essi possono
tenere solo il registro corrispettivi IVA, su cui annotare i relativi importi delle operazioni
di vendita eseguite. Per quanto riguarda le fatture di acquisto e gli altri documenti
equipollenti, e` sufficiente la loro numerazione e conservazione;
b) soggetti che effettuano in forma esclusiva operazioni del margine, ma che intendono
applicare il regime del margine analitico. Essi debbono tenere anche il registro di carico/
scarico (a meno che l’operazione sia puramente occasionale) ed effettuare tutte le
operazioni previste per il regime analitico del margine;
c) soggetti che effettuano operazioni con il regime del margine forfetario unitamente ad
altre operazioni normali. Essi debbono tenere il registro acquisti ed il registro corrispettivi
IVA. Nel registro degli acquisti dovranno annotare le fatture ricevute, provvedendo a
distinguere quelle con IVA detraibile (operazioni ordinarie) da quelle con IVA indetraibile
(operazioni rientranti nel regime del margine forfetario o analitico). Nel registro corrispettivi dovranno essere indicati quelli ordinari in forma separata rispetto a quelli del
margine.
Infine, i soggetti in regime del margine globale hanno l’obbligo alla tenuta di due distinti
registri separati per le annotazioni delle operazioni relative al margine:
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Regime
del margine
globale
— registro cessioni beni con margine globale, in cui debbono essere annotati i seguenti
dati: la data di vendita del bene, la natura, qualita` e quantita` dei beni ceduti, i corrispettivi
lordi suddivisi per tipo di aliquota IVA;
— registro acquisti beni con margine globale, in cui vanno indicati: la data di acquisto, la
natura, qualita` e quantita` dei beni acquistati, il costo del bene comprensivo di IVA,
nonche´ le spese di sistemazione e manutenzione e quelle accessorie relative ai beni
acquistati.
L’IVA viene determinata mediante la differenza positiva fra valore lordo di cessione e costo
complessivo di acquisto dei beni per il periodo di liquidazione periodica, con applicazione
dello scorporo. In caso di aliquote IVA diverse, e` necessario procedere al calcolo dei margini
globali suddivisi per ciascuna aliquota. I margini periodici debbono poi essere comparati
con il totale derivante alla fine del periodo d’imposta. In presenza di differenze negative di
margini, le stesse costituiscono un credito di costo riportabile nell’esercizio successivo.
In caso di effettuazione in forma occasionale di operazioni rientranti nel metodo analitico
del margine, si possono effettuare le relative registrazioni negli stessi registri suindicati
mediante una separata registrazione ed osservando le regole previste in precedenza.
Particolare attenzione deve essere posta in presenza di acquisti di beni usati per masse di
tipo diverso e soggetti a differenti aliquote IVA. Al riguardo, si dovra` effettuare una separazione con riferimento ad elementi oggettivi che debbono essere documentati a cura ed
onere dell’operatore interessato.
In presenza di possibili altre operazioni ordinarie IVA, tali soggetti dovranno redigere anche i
registri acquisti e fatture emesse (o corrispettivi) IVA. In questo caso, essi dovranno riportare
i margini globali in tali registri.
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S
SCADENZARIO
1º Giugno - 10 Luglio 2014
3
martedı`
GIUGNO
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA:
acquisti comunitari - Modello Intra 13
Gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, anteriormente all’effettuazione di acquisti di
beni e servizi intra-UE avvenuti durante il mese di giugno, nei limiti di 10.000 euro ed in
assenza di opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia, devono inoltrare, in via telematica,
il Modello Intra 13, dichiarando l’ammontare dell’acquisto che intendono effettuare e l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno.
n Scheda carburanti
Scade il termine per la rilevazione dei chilometri effettuati nel mese. Obbligo solo per le imprese
e non per i lavoratori autonomi. Coloro che utilizzano esclusivamente carte di credito, di debito,
prepagate, emesse da operatori finanziari con obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria,
possono non piu` istituire la carta carburanti. E` possibile annotare nel registro degli acquisti,
prima della liquidazione periodica, l’imponibile, l’imposta detraibile e la porzione non detraibile
oppure rinviare detta annotazione ad un momento successivo ma non oltre il 31 dicembre.
n Acquisti intracomunitari
Termine ultimo per l’annotazione sui registri degli acquisti e delle vendite relativamente alle
fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese. E` fatta salva la
possibilita` di annotazione nel mese successivo, purche´ entro 15 giorni dal loro ricevimento. Si
rammenta che, nonostante questa opzione, la liquidazione dell’imposta relativa deve confluire nella liquidazione di questo mese.
n Sedi secondarie
Data ultima per fatturare e annotare le operazioni compiute entro il mese precedente da
parte delle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti.
n Elenchi clienti e fornitori ‘‘black-list’’: contribuenti mensili
Invio telematico della comunicazione per i contribuenti mensili che abbiano effettuato operazioni attive e passive (beni e servizi) con soggetti economici con sede o domicilio fiscale in
Paesi «black-list» registrate o soggette a registrazione nel mese precedente. Si utilizza il
Modello Polivalente (Spesometro).
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA:
acquisti intracomunitari (Intra-12)
Gli enti non commerciali identificati ai fini IVA presentano e versano telematicamente, mediante Modello Intra-12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attivita` istituzionale, indipendentemente dal loro ammontare. In tal modo, e` operata una separazione tra quanto
afferente l’aspetto istituzionale e quanto relativo agli acquisti intracomunitari legati all’attivita`
commerciale i cui obblighi, invece, seguono quelli previsti per gli altri contribuenti.
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S
SCADENZARIO
n Comunicazione mensile degli acquisti da San Marino
I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia che effettuano operazioni di acquisto di beni da
soggetti sanmarinesi devono darne comunicazione entro la data odierna utilizzando il Modello Polivalente (Spesometro).
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA/produttori agricoli: Intra-12
Presentazione e versamento telematico del Modello Intra-12 da parte degli enti non commerciali non soggetti IVA e produttori agricoli che hanno assunto il ruolo di debitori d’imposta
relativamente agli acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui da soggetti UE, non
residenti in Italia, di beni e servizi, registrati con riferimento al secondo mese precedente e
deve contenere l’indicazione dell’IVA dovuta e gli estremi del relativo versamento da eseguire
entro lo stesso termine di presentazione del modello.
n Adesione deroga utilizzo contanti
Commercianti al minuto e agenzie viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni di
valore pari o superiore 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono
inviare telematicamente apposita richiesta di adesione alla deroga.
n Richiesta di rimborso IVA da parte di non residenti
Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia da parte dei
soggetti UE (art. 38bis2, Decreto IVA) direttamente tramite lo Stato membro o da soggetti
extra-UE, qualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocita` con il nostro Paese (art. 38ter). La richiesta va effettuata per posta, mediante Modello 79. La richiesta trimestrale scade
entro il 30 settembre dell’anno successivo. Sino al 30 giugno, riguarda il trimestre gennaiomarzo 2014. La richiesta annuale per i crediti 2013 scade il 30 settembre 2014.
n Richiesta di rimborso IVA pagata nella UE
Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso da parte dei soggetti stabiliti in
Italia, dell’imposta pagata in un altro Stato UE per acquisti o importazioni effettuate nell’anno
precedente, avvenute cola` da soggetti italiani. La richiesta, da inoltrare in via telematica
all’Agenzia delle Entrate, deve riguardare un periodo non inferiore e 3 mesi e non possono
essere inoltrate oltre il 30 settembre dell’anno successivo; sino al 30 giugno e` relativa al
periodo gennaio-marzo 2014.
16
lunedı`
n Presentazione dichiarazione annuale IVA in forma autonoma
Continua a decorrere il termine (sino al 30 settembre) per la presentazione della dichiarazione
IVA autonoma relativa all’anno precedente sia per i soggetti a cio` obbligati sia per coloro che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere il rimborso del credito risultante dalla
dichiarazione annuale e, infine, da coloro che intendono presentare la dichiarazione entro il
mese corrente per poter evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
n Scontrini e ricevute fiscali: annotazione cumulativa
Termine ultimo per l’annotazione cumulativa sul registro dei corrispettivi di ricevute e scontrini
fiscali relativi alle operazioni effettuate nel mese precedente.
n Annotazione delle fatture di modico importo
Annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro
emesse nel mese precedente.
54
n. 6/2014
S
SCADENZARIO
n Contribuenti minori in regime semplificato:
annotazione delle operazioni mese precedente
Scade il termine per l’annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da parte
dei contribuenti minori in regime semplificato.
n Associazioni varie: annotazioni
Per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza
scopo di lucro, scade il termine per le annotazioni dei corrispettivi incassati a fronte di
eventuali operazioni di natura commerciale effettuate nel mese precedente.
n Fatturazione differita
Scade il termine per l’emissione e la registrazione delle fatture differite relative ai beni spediti
con D.D.T. nel mese precedente. L’imposta relativa deve entrare a far parte della liquidazione
del mese precedente.
n Fatturazione differita delle prestazioni di servizi
Scade il termine per l’emissione e la registrazione dell’unica fattura riepilogativa delle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel corso del
mese precedente nei confronti del medesimo soggetto. La fattura va registrata entro il giorno
di emissione, con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni, ossia al mese
precedente (art. 21, lett. a, Decreto IVA).
n Registrazione delle fatture per acquisti intracomunitari di beni e servizi
Scade il termine per l’annotazione sui registri IVA degli acquisti e delle vendite, previa integrazione, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con riferimento alle relative fatture
ricevute nel mese precedente. Per la liquidazione, l’imputazione e` a carico del mese precedente (art. 47, D.L. n. 331/1993).
n Fatturazione integrativa
Nel caso di ricevimento di fattura intracomunitaria con corrispettivo inferiore al reale, occorre
emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo all’annotazione della fattura
comunitaria e registrarla entro il medesimo termine, ma con riferimento al mese precedente.
n Autofattura
Il cessionario che entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
non abbia ricevuto la fattura dal fornitore comunitario deve autofatturare l’acquisto entro il
giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione e registrare l’autofattura entro il
termine di emissione con riferimento al mese precedente.
n Fatturazione delle cessioni intracomunitarie
Termine ultimo per l’emissione delle fatture relative a cessioni intra-UE effettuate nel mese
precedente, con indicazione che trattasi di operazione non imponibile (art. 41, D.L. n. 331/
1993). La fattura deve essere registrata nel mese di emissione, con riferimento a quello di
effettuazione dell’operazione (mese precedente) (artt. 46, c. 2 e 47, c. 4, D.L. n. 331/1993).
n Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni di intento ricevute
da clienti esportatori abituali che intendono effettuare operazioni di acquisto senza applicazione
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n. 6/2014
S
SCADENZARIO
dell’IVA e le cui fatture sono state inserite dal cedente o prestatore nella sua liquidazione
odierna (D.L. n. 16/2012). Per altro, con la R.M. n. 82/E del 1º agosto 2012, l’Agenzia delle
Entrate ha chiarito che il termine di cui sopra deve essere inteso come termine ultimo, pertanto,
resta ferma la possibilita` per i contribuenti che ricevono lettere d’intento di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non e` ancora stata effettuata.
n Liquidazione periodica e versamento IVA: contribuenti mensili
Termine ultimo per la liquidazione e il versamento in via telematica, mediante Modello F24,
dell’IVA dovuta per il mese precedente.
n Versamento IVA: contribuenti mensili con contabilita` presso terzi
Termine ultimo per il versamento dell’imposta dovuta per il secondo mese precedente
(aprile) dai contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilita` optando per il regime di
cui all’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998.
n Versamento saldo IVA da dichiarazione annuale unificata
I contribuenti con dichiarazione unificata che non abbiano optato ne´ per il versamento in
un’unica soluzione il 16 marzo e nemmeno per il versamento rateale dal 16 marzo, possono
versare in un’unica soluzione l’IVA emergente dalla dichiarazione annuale entro oggi maggiorandolo dell’1,20% (0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo).
n Versamento rateale saldo IVA da dichiarazione annuale unificata
I contribuenti con dichiarazione unificata che non abbiano optato ne´ per il versamento in un’unica
soluzione il 16 marzo ne´ per il versamento rateale dal 16 marzo, ne´ per il versamento in un’unica
soluzione entro oggi del saldo emergente dalla dichiarazione annuale possono versarlo ratealmente maggiorandolo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e
quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo per ogni rata successiva alla prima.
n Ravvedimento operoso (nei 30 giorni)
Scade il termine per il versamento, mediante ravvedimento operoso, dell’IVA non versata o
versata in misura insufficiente entro il 16 maggio.
n Versamento saldo IVA da dichiarazione annuale su base rateale
I soggetti tenuti alla dichiarazione IVA unificata o non unificata possono versare il saldo IVA
emergente dalla dichiarazione annuale in rate eguali non oltre novembre, maggiorando la rata
dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
25
mercoledı`
n Adeguamento agli studi di settore
E` possibile entro oggi versare in un’unica soluzione il saldo IVA 2013, senza alcuna maggiorazione. E` possibile optare per la rateazione da gennaio a novembre.
n Trasmissione degli elenchi Intra mensili in via telematica
Termine ultimo, per imprese e professionisti, per l’invio telematico all’Agenzia Dogane degli
elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e acquisti di beni nonche´ alle prestazioni di servizi
generiche rese o ricevute fra soggetti intracomunitari nel mese precedente.
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30
lunedı`
S
SCADENZARIO
n Acquisti intracomunitari
Termine ultimo per l’annotazione sui registri degli acquisti e delle vendite relativamente alle
fatture (previa integrazione) per acquisti intracomunitari ricevute nel mese. E` fatta salva la
possibilita` di annotazione nel mese successivo, purche´ entro 15 giorni dal loro ricevimento. Si
rammenta che, nonostante questa opzione, la liquidazione dell’imposta relativa deve confluire nella liquidazione di questo mese.
n Sedi secondarie
Data ultima per fatturare e annotare le operazioni compiute entro il mese precedente da
parte delle sedi secondarie che non curano direttamente tali adempimenti.
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA/produttori agricoli: Intra-12
Presentazione e versamento telematico del Modello Intra-12 da parte degli enti non commerciali non soggetti IVA e produttori agricoli che hanno assunto il ruolo di debitori d’imposta
relativamente agli acquisti intracomunitari superiori a 10.000 euro annui da soggetti UE, non
residenti in Italia, di beni e servizi, registrati con riferimento al secondo mese precedente e
deve contenere l’indicazione dell’IVA dovuta e gli estremi del relativo versamento da eseguire
entro lo stesso termine di presentazione del modello.
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA:
acquisti intracomunitari (Intra-12)
Gli enti non commerciali identificati ai fini IVA presentano e versano telematicamente, mediante Modello Intra-12, gli acquisti intracomunitari effettuati per l’attivita` istituzionale, indipendentemente dal loro ammontare. In tal modo, e` operata una separazione tra quanto
afferente l’aspetto istituzionale e quanto relativo agli acquisti intracomunitari legati all’attivita`
commerciale i cui obblighi, invece, seguono quelli previsti per gli altri contribuenti.
n Elenchi clienti e fornitori ‘‘black-list’’: contribuenti mensili
Invio telematico della comunicazione per i contribuenti mensili che abbiano effettuato operazioni attive e passive (beni e servizi) con soggetti economici con sede o domicilio fiscale in
Paesi «black-list» registrate o soggette a registrazione nel mese precedente. Si utilizza il
Modello Polivalente (Spesometro).
n Comunicazione mensile degli acquisti da San Marino
I soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia che effettuano operazioni di acquisto di beni da
soggetti sanmarinesi devono darne comunicazione entro la data odierna utilizzando il Modello Polivalente (Spesometro).
n Scheda carburanti
Scade il termine per la rilevazione dei chilometri effettuati nel mese. Obbligo solo per le imprese
e non per i lavoratori autonomi. Coloro che utilizzano esclusivamente carte di credito, di debito,
prepagate, emesse da operatori finanziari con obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria,
possono non piu` istituire la carta carburanti. E` possibile annotare nel registro degli acquisti, prima
della liquidazione periodica, l’imponibile, l’imposta detraibile e la porzione non detraibile oppure
rinviare detta annotazione ad un momento successivo ma non oltre il 31 dicembre.
n Autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo
Scade il termine per l’annotazione della fatture emesse nel trimestre precedente (gennaiomarzo). Trattasi di una facolta` e non di un obbligo.
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n. 6/2014
S
SCADENZARIO
1º
martedı`
LUGLIO
n Enti non commerciali non soggetti passivi IVA:
acquisti comunitari - Modello Intra 13
Gli enti non commerciali non soggetti passivi IVA, anteriormente all’effettuazione di acquisti di
beni e servizi intra-UE avvenuti durante il mese di luglio, nei limiti di 10.000 euro ed in
assenza di opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia, devono inoltrare, in via telematica,
il Modello Intra 13, dichiarando l’ammontare dell’acquisto che intendono effettuare e l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell’anno.
n Adesione deroga utilizzo contanti
Commercianti al minuto e agenzie viaggi, prima di effettuare operazioni di cessione di beni di
valore pari o superiore 1.000 euro e sino a 15.000 euro a favore di clienti extra-UE, devono
inviare telematicamente apposita richiesta di adesione alla deroga.
n Richiesta di rimborso IVA da parte di non residenti
Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso IVA pagata in Italia da parte dei
soggetti UE (art. 38bis2, Decreto IVA) direttamente tramite lo Stato membro o da soggetti
extra-UE, qualora in detto Stato esistano condizioni di reciprocita` con il nostro Paese (art. 38ter). La richiesta va effettuata per posta, mediante Modello 79. La richiesta trimestrale scade
entro il 30 settembre dell’anno successivo. Sino al 30 settembre riguarda il trimestre aprilegiugno. La richiesta annuale per i crediti 2013 scade il 30 settembre 2014.
n Richiesta di rimborso IVA pagata nella UE
Continua a decorrere il termine per la richiesta di rimborso da parte di soggetto stabilito in
Italia, dell’imposta pagata in uno Stato UE per acquisti o importazioni effettuate nell’anno
precedente avvenute cola` da soggetto IT. La richiesta da inoltrare in via telematica all’Agenzia
delle Entrate deve riguardare un periodo non inferiore e tre mesi e non possono essere
inoltrate oltre il 30 settembre dell’anno successivo; sino al 30 settembre 2014 e` relativa al
periodo aprile-giugno
n Presentazione dichiarazione annuale IVA in forma autonoma
Continua a decorrere il termine (sino al 30 settembre) per la presentazione della dichiarazione
IVA autonoma relativa all’anno precedente sia per i soggetti a cio` obbligati sia per coloro che
intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere il rimborso del credito risultante dalla
dichiarazione annuale e, infine, da coloro che intendono presentare la dichiarazione entro il
mese corrente per poter evitare la presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
10
giovedı`
n Ravvedimento operoso (nei 30 giorni)
Scade il termine per il versamento, mediante ravvedimento operoso, dell’IVA non versata o
versata in misura insufficiente entro il 16 giugno.
n Contribuenti minori: regime fiscale nuove iniziative produttive
e attivita` marginali
Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione periodica dei dati, secondo
trimestre 2014, nel caso di opzione per l’assistenza fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate
(tutoraggio).
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