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Mensile della Confagricoltura di Venezia
Bollettino del Consiglio Direttivo
Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto
Direttore: Rita Tognon
Direzione Redazione Pubblicità:
Confagricoltura Venezia
Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00
Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999
Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia
Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE
Progetto Grafico: Olivetti
Stampa: New Graph
Anno IX - Finito di stampare dicembre 2014
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AGROENERGIE:
Spalma incentivi fotovoltaico Rimodulazione fonti diverse.
RIFORMA PAC:
Grenning - Richiesta rinvio
applicazione sanzioni.
AGRITURIST:
Borsa del turismo rurale.
SINDACALE:
Rinnovo CCNL operai agricoli e
florovivaisti; Incentivi assunzione
giovani.
ETICHETTATURA ALIMENTI.
PREVIDENZA:
Assunzioni congiunte.
NITRATI:
Intesa conferenza Stato Regioni.
SECONDO IL PRESIDENTE DI
CONFAGRICOLTURA VENETO LORENZO
NICOLI L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE
CHE ISTITUISCE L’AGENZIA PER
L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA DEVE
FORNIRE L’OCCASIONE PER METTERE IN
RETE TUTTE LE REALTA’ CHE SI
OCCUPANO DI RICERCA E
SPERIMENTAZIONE
All’assessore Franco Manzato e alle
Commissioni Prima e Quarta del Consiglio
regionale va il nostro apprezzamento per
essere riusciti a condurre in porto la legge che
chiude Veneto Agricoltura e lo sostituisce con
l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore
primario, ponendosi come obiettivi la
razionalizzazione della spesa pubblica e la
costituzione di un ente che sia realmente al
servizio dell’impresa agricola che vuole essere
competitiva.
Lo afferma il presidente di Confagricoltura
Veneto, Lorenzo Nicoli, il quale ricorda come,
oggi più che mai, le aziende agricole abbiano
bisogno di un punto di riferimento certo sul
piano tecnico-scientifico per affrontare una crisi
che tocca ogni aspetto della loro attività.
Ma l’occasione della nuova legge, continua
Lorenzo Nicoli, va colta per rivisitare tutto il
sistema della ricerca e della sperimentazione
nel Veneto, creando una rete sinergica
Quali saranno le sue direttive di mandato?
Quali gli obiettivi che intende perseguire?
L’obiettivo primario di Confagricoltura Veneto
non può che essere la tutela degli interessi
delle aziende; un obiettivo che viene
perseguito, in primo luogo, curando i rapporti
con le istituzioni regionali, con le quali abbiamo
collaborato in maniera proficua, per esempio,
nella stesura del nuovo Programma di Sviluppo
Rurale, concentrando per quanto possibile le
risorse disponibili a sostegno degli investimenti
delle aziende. Oltre a ciò, vorrei che, nel corso
del mio mandato, Confagricoltura Veneto
potesse svolgere un’azione di stimolo per la
riorganizzazione del sistema agricolo veneto
(pubblica amministrazione, associazioni di
categoria, mondo della ricerca e della
sperimentazione), perché si crei un rapporto
sinergico fra tutte queste componenti.
E’ mio intendimento anche consolidare la
collaborazione fra le associazioni di categoria
approfondendo l’esperienza di Agrinsieme, il
coordinamento costituito in tutta Italia e in
Veneto fra Confagricoltura, CIA e Alleanza delle
cooperative agroalimentari; il più recente
esempio della funzionalità di Agrinsieme si è
all’interno della quale l’Agenzia faccia da
collegamento fra Università ed Istituti agrari, ma
anche fra queste realtà e il mondo della
produzione.
I centri che oggi si occupano di ricerca e
sperimentazione nel settore agroalimentare,
precisa il presidente di Confagricoltura Veneto,
vantano esperienze e professionalità di
assoluto valore, che rischiano però di non
produrre i risultati di cui le imprese hanno
bisogno perché procedono in maniera
scoordinata, disperdendo così energie e risorse
anziché ottimizzarle. Per portare un solo
esempio, le aziende agricole degli Istituti agrari
potrebbero essere più e meglio utilizzate per la
sperimentazione se si affermasse questa logica
di collaborazione fra tutte le realtà deputate alla
materia.
Le imprese agricole, conclude Lorenzo Nicoli,
hanno assoluto bisogno, per restare
competitive su di un mercato difficile e
globalizzato, di un apporto di innovazione che
sia mirato in funzione delle loro esigenze; un
esempio fra i tanti è rappresentato dal comparto
della frutticoltura, che sta pagando un prezzo
economico molto alto alla situazione di
arretramento tecnologico in cui si trova.
Ebbene, solo se il mondo veneto della ricerca e
dell’innovazione saprà fare sistema, potrà
fornire un aiuto concreto alle imprese agricole
in questa difficile contingenza.g
verificato con la presentazione di liste unitarie di
candidati alle prossime elezioni nei Consorzi di
bonifica in Veneto.
Da ultimo, mi piace ricordare il rilevante
impegno di riorganizzazione interna che si sta
conducendo in Confagricoltura Veneto, con
l’obiettivo di mettere in rete le sette associazioni
provinciali affinché la nostra struttura possa fare
di più a vantaggio delle aziende ma senza
costare di più.
Quali sono, secondo il suo osservatorio, le
priorità del settore primario veneto?
E’ indispensabile soprattutto ridare valore alla
produzione agricola. A questo scopo, puntando
sul fatto che nel Veneto esistono
tradizionalmente sia un’agricoltura sia
un’agroindustria di primo livello, va cercata la
sinergia fra queste due componenti
fondamentali della filiera, con l’obiettivo
essenziale di restituire valore aggiunto alle
produzioni agricole, sia quelle di qualità, che è
più semplice remunerare, sia le cosiddette
commodity.
Per conseguire questo risultato rimane
strategico il ruolo della ricerca applicata, che
deve essere mirata in
- segue pag. 2 -
2
funzione della domanda di innovazione
espressa dalle aziende che vogliono restare
competitive sul mercato globalizzato. Di
conseguenza, il collegamento fra i centri
deputati alla ricerca e alla sperimentazione e il
mondo produttivo deve diventare sempre più
stretto.
Cosa ne pensa della recente riforma
regionale riguardante Veneto Agricoltura?
Va espresso apprezzamento per l’approvazione
della legge che chiude Veneto Agricoltura e lo
sostituisce con l’Agenzia veneta per
l’innovazione nel settore primario, ponendosi
come obiettivi la razionalizzazione della spesa
pubblica e la costituzione di un ente che sia
realmente al servizio dell’impresa agricola che
vuole essere competitiva. Ma l’occasione della
nuova legge va colta per rivisitare tutto il
sistema della ricerca e della sperimentazione
nel Veneto, creando una rete sinergica
all’interno della quale l’Agenzia faccia da
collegamento fra Università ed Istituti agrari, ma
anche fra queste realtà e il mondo della
produzione. I centri che oggi si occupano di
ricerca e sperimentazione nel settore
agroalimentare vantano esperienze e
professionalità di assoluto valore, che rischiano
però di non produrre i risultati di cui le imprese
hanno bisogno perché procedono in maniera
scoordinata, disperdendo così energie e risorse
anziché ottimizzarle. Quali sono le linee
programmatiche della nuova PAC su cui è
più d’accordo? Quali sono per gli agricoltori
veneti i pro e quali invece i contro dove
tentare di intervenire?
Va detto che la nuova Politica Agricola
Comunitaria presenta un impianto
anacronistico, orientato su principi non attuali
rivolti prevalentemente alla sostenibilità
ambientale dell’attività agricola e molto meno a
quella economica. Bisogna che anche Bruxelles
cambi la prospettiva dalla quale guarda
all’agricoltura, che è prima di tutto un settore
economico che deve produrre e creare reddito.
In estrema sintesi, la nuova PAC darà un
contributo minore alle aziende e lo farà
secondo criteri e procedure molto più complicati
e con un aggravio di obblighi ancora più
penalizzante per l’attività produttiva.
Recentemente l’agricoltura si è dimostrata
in molte occasioni quasi un
“ammortizzatore sociale” per molti giovani
che hanno riscoperto questo mestiere,
anche se i genitori non se ne occupavano.
Quali sono le prospettive reali su questo
aspetto e come poter incentivarle?
L’incentivo più efficace perché i giovani
scelgano l’agricoltura per il loro futuro è
rappresentato dalla prospettiva ragionevole di
conseguire un reddito, attraverso la creazione
di un contesto favorevole all’attività
imprenditoriale. Apprezziamo, dunque,
l’impegno con cui la Regione destina risorse a
favore del primo insediamento di giovani in
agricoltura, ma questo intervento sarà utile
nella misura in cui aiuterà i giovani non solo a
entrare in agricoltura ma anche a restarci con
un’attività remunerativa.
In generale, si può guardare con ottimismo alle
prospettive che il settore agroalimentare può
offrire a dei giovani impegnati e motivati e ciò
nonostante le difficoltà frapposte dal contesto
economico, dalla realtà burocratica ecc.
Tuttavia è indispensabile che si riscopra a tutti i
livelli il valore dell’innovazione come lo
strumento che ci apre al futuro.
L’Expo 2015 avrà tra le sue linee guida
proprio l’agricoltura, come intende sfruttare
Confagricoltura Veneto questa importante
opportunità?
L’Expo presenta due utilità. L’una riguarda
l’opinione pubblica mondiale, alla quale
possiamo mostrare la nostra visione
dell’agricoltura diretta a conciliare produttività e
rispetto dell’ambiente; una visione fondata sulla
valorizzazione delle nostre preziose tradizioni
enogastronomiche ma senza restarne
prigionieri in maniera ottusa.
L’altra utilità dell’Expo potrà manifestarsi nei
confronti degli agricoltori, per dimostrare loro,
attraverso questa prestigiosa vetrina
internazionale, che il loro futuro è
nell’innovazione, la quale offre importanti
potenzialità da cogliere.
E oggi l’innovazione, dopo quella meccanica e
quella chimica, si identifica soprattutto con la
rivoluzione genetica, l’unica che possa donarci
un’agricoltura più produttiva e nello stesso
tempo più pulita.g
AGROENERGIE
Si informa che sono stati pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 248 del 24-10-2014)
il Decreto MISE 16 ottobre 2014 “Approvazione
delle modalità operative per l’erogazione da
parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica
prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione
dell’art. 26, co. 2, del D.l. 91/14, convertito nella
legge 116/2014” ed il Decreto MISE 17 ottobre
2014 “Modalità per la rimodulazione delle tariffe
incentivanti per l’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art.26, co.
Anno di
erogazione
1-Xi
Inew (€/kWh)
d’incentivazione (anni e mesi) e comporta una
riduzione più marcata della tariffa per gli
impianti in esercizio da più tempo.
Si riporta, a titolo di esempio , (vedi tabella) il
calcolo del nuovo incentivo nel caso di un
impianto FV di 300 kW, a terra, incentivato con
il secondo conto energia ed entrato in esercizio
il 1 settembre 2007, con un periodo residuo
d'incentivo pari a 12 anni e 8 mesi (calcolato a
decorrere dal 31 dicembre 2014).
L'impianto in esame, con una tariffa iniziale di
0,36 €/kWh, riceverà per gli anni dal 2015 al
2015-2019
2020
2021
2022-2026
2027
76,13%
92,04%
107,96%
123,87%
100,00%
0,274068
0,331344
0,388656
0,445932
0,36
3, lett. b) del D.l. 91/14, convertito nella legge
116/2014”.
Dal 25 ottobre u.s. sono pertanto in vigore le
seguenti disposizioni:
- revisione delle modalità di erogazione degli
incentivi in conto energia (90% di acconto e
saldo l'anno successivo) per impianti fotovoltaici
di potenza qualsiasi;
- rimodulazione della tariffa in conto energia per
impianti di potenza superiore a 200 kW.
Si segnala inoltre che, in ottemperanza al
comma 3 dell'articolo 1 del DM 17 ottobre 2014,
IL GSE ha proceduto alla pubblicazione delle
tabelle contenenti i fattori moltiplicativi (1- Xi)
determinati in funzione del periodo residuo di
diritto agli incentivi (espresso in anni e mesi
approssimati per difetto, calcolati a decorrere
dal 31 dicembre 2014), da applicare per il
calcolo dell’incentivo rimodulato, spettante a
partire dal 1° gennaio 2015.
Si ricorda che la nuova tariffa (Inew) è
determinata in applicazione della seguente
formula:
I new = I old * (1-Xi) dove:
I è la tariffa nuova/vecchia;
Xi è funzione del periodo residuo
2019, la nuova tariffa di 0,274068 €/kWh.
La tariffa passerà poi ad un valore di 0,331344
(€/kWh) nel 2020, poi salirà a 0,388656 (€/kWh)
nel 2021, a 0,445932 (€/kWh) negli anni dal
2022 al 2026 per poi tornare al valore originario
di 0,36 (€/kWh) nel 2027.
Le “Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di
rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai
previgenti incentivi (I old) sono disponibili per gli
interessati presso i nostri uffici della sede di
Mestre.g
LA RIMODULAZIONE PER LE FONTI
RINNOVABILI DIVERSE DAL
FOTOVOLTAICO
Si informa che è stato pubblicato nella G.U. del
18 novembre 2014 il DM 6 novembre 2014
sulla rimodulazione volontaria degli incentivi per
la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in attuazione
dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 145/2013
convertito nella L. 9/2014 “Destinazione Italia”.
Si ricorda che la legge n. 9/14 pone i
possessori di impianti di produzione elettrica da
fonti rinnovabili non fotovoltaiche che
3
percepiscono incentivi sotto forma di certificati
verdi o tariffe omnicomprensive di energia
rinnovabile, di fronte alla scelta di:
continuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo,
rinunciando però alla possibilità di accedere ad
ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro
dedicato e lo scambio sul posto, per un periodo
di dieci anni decorrenti dal termine del periodo
di diritto al regime incentivante;
oppure di optare per una riduzione
dell’incentivo spettante a fronte di una
maggiorazione di sette anni del periodo residuo
di incentivazione.
In tale contesto il decreto stabilisce le modalità
di determinazione dei nuovi incentivi
riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli
impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli
impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per
l'estensione del periodo di incentivazione di 7
anni (nell’allegato 1 del decreto è riportata la
formula che permette di calcolare la riduzione
degli incentivi).
I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano
optare per la rimodulazione dovranno inoltrare
la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto (17
Febbraio 2015), secondo modalità di
comunicazione definite dallo stesso GSE e
pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla
medesima data (19 dicembre 2014).
Anche in relazione alle modalità definite dal
GSE verranno fornite specifiche indicazioni
operative in relazione all’opportunità o meno di
aderire alla rimodulazione volontaria.g
RIFORMA PAC
I notevoli ritardi nella predisposizione della
normativa e dei provvedimenti applicativi,
nonchè la eccessiva complicazione nelle
modalità di applicazione del greening rischiano
di pregiudicare seriamente l'avvio della riforma
della Pac "verso il 2020".
Per tali motivi Agrinsieme ha ritenuto opportuno
chiedere al Ministro un differimento degli
impegni di "inverdimento" o quanto meno una
non applicazione delle relative sanzioni.
Ciò in analogia con quanto richiesto dalla
Commissione agricoltura del Parlamento
europeo e dando seguito all'attività già svolta
dalle organizzazioni in ambito Copa-Cogeca.
Si tratta di una richiesta che ovviamente riveste
notevole valenza sindacale anche perché, se
accettata, modificherebbe sensibilmente il
quadro degli adempimenti e delle modalità
d'implementazione della riforma
per il 2015.g
RIFORMA PAC PERIODO DI RIFERIMENTO
PER LA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE
RIFORMA PAC "VERSO IL 2020" PAGAMENTI DIRETTI
CHIARIMENTI SULLE SUPERFICI A
PASCOLO PERMANENTE O MAGRO LA
RIDUZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEI
TITOLI E LA CLAUSOLA DEL GUADAGNO
INSPERATO
Lo schema di decreto ministeriale recante
disposizioni nazionali di applicazione del
Regolamento UE n. 1307/2013, all’art. 14 “Pagamento per le pratiche agricole
benefiche per il clima e l’ambiente,
attribuisce all’Organismo di Coordinamento il
compito di definire il periodo da considerare ai
fini del calcolo delle quote delle diverse colture
AGRITURIST
BORSA DEL TURISMO RURALE
Il 4 ottobre 2014 presso il Castello di Lispida a
Monselice, si è svolta la Borsa del Turismo
Rurale .
Nel corso dell'evento i nostri operatori
Agrituristici hanno potuto incontrare numerosi
Buyers italiani e stranieri al fine di promuovere i
loro Agriturismi.
Agriturist Venezia e Agriturist Veneto sono stati
tra i principali organizzatori dell'evento che ha
visto un notevole interesse degli operatori e
degli associati.
e di comunicare tale termine agli agricoltori
entro il 31 ottobre 2014.
Con una sua circolare l’AGEA Coordinamento
ha fissato il periodo da considerare ai fini del
calcolo delle quote delle diverse colture tra il 1°
aprile ed il 9 giugno dell’anno di
presentazione della domanda.
Richiamiamo la vostra attenzione su alcuni
elementi:
· ai fini del calcolo delle quote delle diverse
colture, ogni ettaro di superfici a seminativi
dell’azienda può essere conteggiato una sola
volta prendendo in esame la coltura principale,
vale a dire quella che occupa la superficie
interessata per il periodo più lungo;
· la prevalenza di permanenza della coltura su
una determinata superficie , affinché la coltura
sia considerata “principale/diversificante”, va
valutata prendendo a riferimento l’intera
campagna.
La verifica amministrativa del rispetto della
“diversificazione” interverrà a cura degli
Organismi Pagatori sul 100% delle aziende che
devono rispettare tale obbligo sulla base del
piano colturale dichiarato dall’azienda, mentre il
controllo oggettivo, mediante telerilevamento ed
eventuale visita di campo, riguarderà il 5% di
tali aziende.g
Facendo seguito alle numerose richieste di
chiarimento sull'applicazione della nuova PAC
in relazione al coefficiente di riduzione per i
pascoli permanenti e i pascoli magri, come
indicato dal comma 6 e 7 dell'articolo 7 del DM
n. 6513 del 18 novembre 2014, ed alla clausola
del guadagno insperato, come indicato dall'art.
28 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il Ministero, con
una sua nota, chiarisce che quanto disposto dai
comma 6 e 7 dell'articolo 7 sopra citato, si
applica solo alla prima assegnazione, nel 2015,
dei diritti all'aiuto al pagamento di base, quindi,
quando sarà presentata la domanda di
assegnazione.
Come per tutti gli altri diritti all'aiuto, il calcolo
del valore unitario avverrà dividendo il
pagamento spettante per il 2014 per il numero
di ettari ammissibili detenuti dal richiedente.
In pratica, considerando 100 ettari ammissibili
di pascoli permanenti situati ad altitudini
superiori a seicento metri o di pascoli magri
detenuti nel 2014, facendo la richiesta nel 2015
dell'assegnazione dei diritti all'aiuto, con la
stessa superficie di ettari ammissibili (100 ha),
se non si rispetta quanto predisposto ai suddetti
comma si avrà una riduzione dell'80%. Ciò
significa che verranno assegnati 20 titoli invece
dei 100 se non fosse stata applicata la
riduzione. Successivamente verrà calcolato il
valore degli stessi come per tutti gli altri diritti
all'aiuto, ma "concentrati" su 20 titoli anziché su
100.
Tale condizione potrebbe far sospettare di
rientrare nella clausola del guadagno insperato.
Il Ministero precisa, rispondendo ad uno
specifico quesito di Confagricoltura, che tale
condizione non si presenta, fermo restando la
detenzione dei 100 ettari da parte del
richiedente per l'anno 2015, visto che non è
avvenuto nessun trasferimento di terre, in
vendita o in affitto, nel periodo intercorso tra la
domanda unica 2014 e quella del 2015.
Da quanto sopra esposto si conclude che la
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4
percentuale di riduzione prevista dal DM sopra
citato si applica solo per l'assegnazione dei titoli
e non sul relativo valore degli stessi che, anzi,
verrà elevato visto che il calcolo sarà effettuato
su un numero di titoli inferiore (es. 20) a quello
se non fosse stata applicata la suddetta
riduzione (es. 100). Tutto ciò non rientra nella
clausola del guadagno insperato e, quindi, i
titoli non subiscono riduzioni di valore.
Tutto ciò si applica per il 2015 e, quindi, negli
anni successivi la necessità di ettari ammissibili
per ricevere il premio sarà relativa al numero di
titoli assegnati.
Quanto detto da la possibilità al detentore dei
titoli, dopo il 2015, di trasferire la residuale
parte di pascolo permanente o magro (es. 80
ettari), visto che la clausola del guadagno
insperato è sempre relativa al 2015, o
trasferirne la totalità se i titoli verranno
appoggiati su altre tipologie di terreno.g
SINDACALE
Si informa che è stato sottoscritto, presso la
sede di Confagricoltura, il Verbale di Accordo
per il rinnovo del CCNL operai agricoli e
florovivaisti per il quadriennio 2014-2017.
Quì di seguito gli aspetti salienti dell’Accordo di
rinnovo:
aumento retributivo: è stato concordato un
aumento retributivo del 3,9 per cento ripartito in
due tranche, la prima del 2,1 per cento con
decorrenza 1° novembre 2014 e la seconda
dell’1,8 per cento con decorrenza 1° maggio
2015; si sottolinea che l’aumento non è
retroattivo, né è stata riconosciuta alcuna una
tantum per i periodi di carenza;
assetti contrattuali: sono stati confermati i
precedenti assetti della contrattazione collettiva
agricola, caratterizzati da un’ampia autonomia
negoziale del secondo livello di contrattazione
(provinciale). Questo sistema infatti garantisce
una migliore rispondenza della disciplina
negoziale alle peculiari esigenze delle aziende
agricole e dei lavoratori dei diversi territori;
orario di lavoro: è stata estesa la possibilità di
utilizzare l’orario modulare o multi periodale,
ossia quella forma di orario flessibile che
consente in certi periodi dell’anno di superare
l’orario ordinario senza corresponsione di
maggiorazioni. Il tetto annuo delle ore utilizzabili
è stato elevato da 75 a 85;
straordinario: è stata ampliata la possibilità di
ricorrere al lavoro straordinario, attraverso
l’elevazione dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore),
settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a
300 ore);
premio di produzione: sono state definite linee
guida per favorire l’erogazione a livello
territoriale di elementi retributivi legati
all’aumento della produttività, dell’efficienza,
della qualità del lavoro. Si tratta di un
importante strumento per modernizzare
l’organizzazione del lavoro e, al contempo, per
incentivare i prestatori di lavoro;
rappresentanza: le parti si sono impegnate a
definire i criteri di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali abilitate a stipulare i
contratti collettivi.
Merita di essere sottolineato, infine, che sono
state respinte alcune richieste pressanti da
parte dei sindacati, contenute nella piattaforma,
riguardanti argomenti che avrebbero potuto
incidere negativamente sull’attività
imprenditoriale, quali quelle relative all’obbligo
di riassunzione, alla limitazione dei contratti di
appalto, all’ampliamento delle assemblee
sindacali in azienda, alla revisione del periodo
di comporto.g
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE
AGRICOLO (CAMPOLIBERO) INCENTIVI
PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI IN
AGRICOLTURA ISTRUZIONI OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
CIRCOLARE INPS
La legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito,
con modificazioni, il d.l. n. 91/2014 (c.d.
decreto Campolibero) ha previsto, tra l'altro,
uno specifico incentivo per l'assunzione di
giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni)
con contratto a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata triennale e con garanzia
occupazionale minima di 102 giornate
lavorative annue.
L'accesso all'incentivo - pari ad un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali
per un periodo complessivo di 18 mesi - è
subordinato alla presentazione di apposita
domanda all'INPS.
Con la circolare n.137 del 5 novembre u.s.
l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni in
merito alle modalità ed ai tempi di
presentazione della istanza di ammissione al
beneficio.
Per accedere all’incentivo è necessario
inoltrare apposita istanza .
La domanda di ammissione al beneficio potrà
essere inviata esclusivamente in via
telematica accedendo al modello di
comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)”
disponibile all’interno del “Cassetto
previdenziale aziende agricole” nella sezione
“Comunicazioni bidirezionale – Invio
Comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio sarà
attribuito il codice di autorizzazione
"A3" (consultabile nella sezione “Dati Azienda”
del Cassetto previdenziale Aziende agricole).
Vale la pena di ricordare in proposito che
l'ammissione al beneficio avviene sulla base
dell'ordine cronologico di presentazione delle
domande, nei limiti del plafond di risorse
stanziate dal Governo. Gli incentivi infatti sono
finanziati da un apposito fondo del Ministero
delle politiche agricole, con una dotazione pari
a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Nulla dice la circolare sulle
concrete modalità di fruizione del beneficio che, come si ricorderà, deve avvenire, secondo
la norma citata, mediante compensazione dei
contributi previdenziali ed assistenziali - da
parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo
stesso. L'INPS si riserva infatti di fornire
apposite istruzioni in proposito attraverso un
successivo messaggio.
La circolare si sofferma invece - pur in maniera
non esaustiva - su alcune delle condizioni
richieste dalla legge per il riconoscimento
dell'incentivo:
- le assunzioni incentivate sono quelle
effettuate nel periodo compreso tra il primo
Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015;
- per “giovani di età compresa tra i diciotto e i
trentacinque anni“ devono intendersi coloro
che, al momento dell’assunzione, abbiano
compiuto diciotto anni e non abbiano ancora
compiuto trentacinque anni;
- deve considerarsi soggetto “privo di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi”
anche l'operaio agricolo a tempo determinato
(OTD) che, pur avendo prestato attività
lavorativa nel semestre precedente
l’assunzione, ha lavorato per un numero di
giornate inferiore a 100 nei 12 mesi
antecedenti l’assunzione;
- il beneficio
spetta anche in caso di proroga e
trasformazione a tempo indeterminato di un
rapporto a tempo determinato (instaurato prima
del primo luglio 2014) purché sia soddisfatto il
requisito oggettivo dell’incremento
occupazionale netto;
- l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni
contributive eventualmente spettanti in forza
della normativa vigente (es. zone svantaggiate
e montane);
- la base di computo della forza aziendale per
la valutazione dell’incremento occupazionale
netto - calcolato sulla base della differenza tra
il numero di giornate lavorate nei singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di
giornate lavorate nell'anno precedente
l'assunzione - comprende le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato,
salvo il lavoro occasionale accessorio
(voucher). Rientrano nel computo anche i
lavoratori "somministrati" e quelli sostituiti (ma
non i sostituti).
La circolare INPS non si sofferma sui requisiti
per il riconoscimento del beneficio in caso di
assunzione di un giovane a tempo determinato.
Si ricorda, al riguardo, che il relativo contratto
di lavoro - redatto in forma scritta - deve avere
durata almeno triennale e deve garantire al
lavoratore un periodo di occupazione minima di
102 giornate all'anno.
In particolare la circolare dell'Istituto non
chiarisce quali siano gli effetti di questo
contratto di lavoro (a termine, ma di durata
triennale) sulle prestazioni temporanee, ed in
particolare sulla disoccupazione agricola.
5
costruzione di un sistema di rete dell'offerta
turistica veneta, oggi ampia e diversificata ma
molto frammentata; l’agriturismo, ha aggiunto,
deve integrarsi con le altre proposte turistiche,
qualificandosi come uno strumento prezioso di
valorizzazione del territorio.
Molto atteso l’intervento dell’assessore Franco
Manzato, il quale ha anticipato che il nuovo
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
prevederà uno stanziamento di 35 milioni e
mezzo di euro a favore delle aziende
agrituristiche: 9,5 milioni per favorire
l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di
energia rinnovabili, e 26 milioni per sostenere la
diversificazione, la creazione e lo sviluppo di
piccole imprese.
Ed è anche alle opportunità offerte dalla nuova
normativa nel campo della diversificazione che
ha fatto riferimento il presidente di
Confagricoltura Veneto Lorenzo Nicoli. Questi
ha ricordato che la multifunzionalità in
agricoltura è un’opportunità straordinaria per le
imprese, soprattutto in questo periodo di crisi, e
si rivela strumento di sostenibilità economica e
condizione indispensabile per la creazione di
nuovo reddito.g
IMPARARE AD ACCOGLIERE PER
DISTINGUERSI
LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL REG. UE
1169/11
All’incontro con la stampa promosso da
Agriturist Veneto la battuta conclusiva del
presidente David Nicoli sintetizza la mission
di tutte le aziende agrituristiche
Alla conferenza stampa organizzata mercoledì
29 ottobre da Agriturist Veneto nella sede di
Mestre in collaborazione con la Confagricoltura
regionale, erano presenti anche l’assessore
Franco Manzato, il presidente del Consiglio
regionale Clodovaldo Ruffato, il vicepresidente
della Commissione agricoltura Graziano
Azzalin. Eppure in questo caso è opportuno
cominciare dalla fine, perché il presidente di
Agriturist Veneto David Nicoli ha voluto
chiudere i lavori non con l’ultima
raccomandazione ai politici oppure con
l’ennesima per quanto giustificata
recriminazione, ma con un invito agli operatori:
ricordatevi, ha detto rivolto ai componenti
dell’assemblea di Agriturist Veneto che si era
tenuta poco prima, che la parola chiave per noi
è accoglienza, perché ospitiamo le persone
nelle nostre case ed è attraverso la qualità della
nostra ospitalità che comunichiamo chi siamo e
cosa facciamo.
Prima, naturalmente, David Nicoli ha avuto
modo di ricordare ai politici presenti i problemi
già portati più volte alla loro attenzione: in primo
luogo, il crescente aggravio burocratico a carico
degli operatori, che si presenta preoccupante
soprattutto riguardo il calcolo del tetto annuo di
pasti sulla base delle caratteristiche produttive
dell’azienda; ma anche la difficoltà di rispettare
la percentuale di prodotto di provenienza
aziendale che ora è salita addirittura al 65%.
La legge è ottima, la migliore che potessimo
approvare, ha sostenuto il presidente del
Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato,
soprattutto nella parte in cui supera la barriera
rappresentata dal tetto delle giornate di
apertura e dei posti a sedere per venire
incontro alle esigenze di elasticità
dell’imprenditore, che ora è chiamato ad
assumersi maggiori responsabilità.
Sulla legge giudizio positivo anche quello di
Graziano Azzalin, vicepresidente della IV
Commissione Agricoltura, che l’ha definita un
passo importante soprattutto sul fronte della
Introduzione
Il regolamento (UE) n. 1169/2011, consolida e
aggiorna l'etichettatura generica di prodotti
alimentari e l'etichettatura nutrizionale,
precedentemente regolata rispettivamente dalle
direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE; direttive
sostituite dal regolamento in oggetto che è
applicato a partire dal 13 dicembre 2014, salvo
per l'articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale) che
entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016.
Le modifiche alla legislazione nazionale
Il nuovo regolamento modifica ed integra le
leggi nazionali vigenti in materia di informazioni
ai consumatori (in Italia il D.lgs. 109/92).
Di seguito le principali novità introdotte dal
Regolamento UE 1169/11.
Articolo 2- Definizioni
Alimento preimballato
Il regolamento estende la definizione a tutti i
prodotti (anche di grossa pezzatura) che sono
imballati, avvolti interamente o in parte da tale
imballaggio (anche la carta o altro involucro
protettivo), in modo tale che il contenuto non
possa essere alterato senza aprire o cambiare
l’imballaggio.
Articolo 7 Pratiche leali d'informazione
Quest’articolo sostituisce completamente
l’articolo 2 (Finalità dell’etichettatura dei prodotti
alimentari) del D.lgs. 109/92. L’aspetto, la
descrizione, le illustrazioni o l’esaltazione della
presenza di certi ingredienti (anche se eliminati
e/o sostituiti) non devono indurre il
consumatore a credere che l’alimento abbia
caratteristiche diverse da quelle che ha
naturalmente.
Non è possibile, quindi, utilizzare l’immagine di
un’arancia in un’aranciata se questa non è
presente come ingrediente, o di un formaggio
se a questo è stato eliminato il latte (ad
esempio con la soia).
Art. 8 Responsabilità
Nel caso che un prodotto preimballato sia
venduto non direttamente al consumatore
finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore,
ospedale, mensa etc.), che può anche
frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo, rimane la
possibilità di fornire le informazioni obbligatorie
nei documenti commerciali a patto che
accompagnino l’alimento.
Tuttavia è importante segnalare che tra le
informazioni da riportare è necessario
aggiungere quelle relative alle “condizioni
particolari di conservazione e/o condizioni
d'impiego”.
E’ altresì importante ricordare che il Termine
Minimo di Conservazione (TMC) o data di
scadenza, le condizioni particolari di
conservazione, impiego e il nome/ragione
sociale e indirizzo di chi commercializza il
prodotto (non il produttore!) devono comparire
sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti
preimballati sono presentati al momento della
loro commercializzazione.
Articolo 9 Elenco delle indicazioni
obbligatorie
Il Regolamento introduce nuove indicazioni
obbligatorie.
Tra queste ricordiamo:
- il paese d’origine o il luogo di provenienza ove
previsto (si veda più avanti la descrizione
dell’articolo 26);
- la dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre
2016);
- la dichiarazione della presenza di allergeni
(per la lista si veda l’allegato II del
regolamento).
Si potrà continuare ad identificare l'operatore
che commercializza il prodotto (nome/ragione
sociale ed indicazioni dell’indirizzo) col solo
marchio registrato.
Le indicazioni dell’indirizzo non possono
essere: la Casella Postale, l’indirizzo internet o
di posta elettronica, il numero telefonico, il
numero di registrazione alla CCIA.
Non è più obbligatorio (come era già riportato
nella direttiva comunitaria mal recepita dal
D.lgs. 109/92) indicare la sede dello
stabilimento di produzione o confezionamento
se il prodotto è commercializzato da un terzo.
Riamane comunque la possibilità di indicarlo
volontariamente, purché non sostituisca il nome
o la ragione sociale de “l’operatore con il cui
nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, dell’importatore”.
In pratica i prodotti venduti a “Marchio” della
GDO o importati non hanno più l’obbligo di
indicare chi li ha fabbricati.
Dicitura del Lotto
È una questione dirimente, la cui soluzione è
essenziale per la concreta attuazione della
norma.
A nostro avviso, trattandosi comunque di un
operaio a tempo determinato, il lavoratore
assunto con contratto a termine di durata
triennale che svolga almeno 102 giornate per
ciascun anno, conserva il diritto al trattamento
di disoccupazione agricola per le giornate non
lavorate secondo le ordinarie regole.
Sul punto è però necessario un chiarimento
ufficiale da parte dell'Istituto, che è già stato
richiesto.g
AGRITURIST
- segue pag. 6 -
6
Anche se il regolamento non riporta l’obbligo
della dicitura del lotto, rimane in vigore per la
Direttiva 2011/91 che non è stata abrogata.
Sono comunque esentati i prodotti ortofrutticoli
destinati all’industria di trasformazione, ai centri
di immagazzinamento, alle cooperative ed OP.
La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli ai
consumatori non richiede la dicitura del lotto.
Quantità netta
La quantità di alimento da riportare sulla
confezione è quella netta e non più quella
nominale. La norma non si applica ai prodotti
che sono soggetti a notevoli perdite del loro
volume o della loro massa come, ad esempio,
gli ortofrutticoli. Peraltro per questi ultimi
valgono le regole di commercializzazione
stabilite dall’OCM unica.
Denominazione di vendita
E’ obbligatorio indicare la denominazione di
vendita e non più quella dell’alimento. La
differenza tra le due è che la prima si riferisce al
prodotto finito (pasta, pane gelato etc.), mentre
la seconda si riferisce al prodotto finito e alla
denominazione del suo ingrediente (ad
esempio pane all’olio). Per la denominazione di
vendita si veda l’allegato VI del regolamento.
Si ricorda che per “denominazione
dell’alimento” si intende la sua denominazione
legale (formaggio, pane, pasta etc.).
Termine minimo di conservazione
Il TMC è definito dall’articolo 24 e dall’allegato
X del Regolamento. Non è più obbligatorio
indicarlo nello stesso campo visivo principale
dell’etichetta, ma si deve sempre riportare
anche nell’involucro con cui è commercializzato
il prodotto.
Origine dell’alimento (art. 26)
L’obbligo di indicare il paese di origine o
provenienza dell’alimento non sussiste per i
prodotti DOP IGP e STG.
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria:
“Nel caso in cui l’omissione di tale indicazione
possa indurre in errore il consumatore in merito
al paese d’origine o al luogo di provenienza
reale dell’alimento, in particolare se le
informazioni che accompagnano l’alimento o
contenute nell’etichetta nel loro insieme
potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento
abbia un differente paese d’origine o luogo di
provenienza”.
In tal modo non sarà più possibile utilizzare
simboli, immagini o altro che possano far
ritenere che, (ad esempio un formaggio), sia
italiano pur non essendo stato prodotto in Italia.
Una novità importante per la lotta all’Italian
Sounding.
Inoltre se il paese d’origine o il luogo di
provenienza di un alimento è indicato
nell’etichetta e non è lo stesso di quello del suo
ingrediente primario (farina, latte, etc.) si deve
indicare obbligatoriamente il paese d’origine o il
luogo di provenienza di tale ingrediente
primario; oppure si deve specificare che il
paese d’origine o il luogo di provenienza
dell’ingrediente primario è indicato è diverso da
quello dell’alimento.
Quest’ultima disposizione si applicherà quando
sarà pubblicato l’atto delegato della
Commissione che ne stabilirà le modalità
corrette.
Etichettatura nutrizionale
Le informazioni nutrizionali sono già in vigore
secondo la Direttiva 90/496/CEE. Anche se le
modifiche saranno obbligatorie dal 13 dicembre
2016, molti produttori si stanno già adeguando.
Si ritiene utile dare quindi alcune informazioni in
merito.
Secondo le nuove disposizioni, la
"dichiarazione nutrizionale" obbligatoria
indicherà il contenuto energetico e le
percentuali di ogni singola sostanza riportata,
come di seguito meglio specificato, in una
tabella comprensibile sull'imballaggio.
Le unità di misura da usare nella dichiarazione
nutrizionale sono per l’energia [kilojoule (kJ) e
kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g),
milligrammi (mg) e microgrammi (µg).
Tutte le informazioni dovranno essere espresse
per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre,
anche essere espresse in porzioni, purché sia
riportata la quantità della porzione (ad esempio
si deve riportare che un cucchiaino di olio sono
25 ml di prodotto).
Il regolamento introduce l'obbligo
dell'informazione nutrizionale per la
maggioranza degli alimenti elaborati. Gli
elementi da dichiarare obbligatoriamente
sono:
valore energetico
- grassi
- grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine e sale.
Non sono obbligati a presentare la
dichiarazione nutrizionale:
- i prodotti non trasformati che comprendono un
solo ingrediente o una sola categoria di
ingredienti;
- i prodotti trasformati che sono stati sottoposti
unicamente a maturazione e che comprendono
un solo ingrediente o una sola categoria di
ingredienti.
Sono pertanto esclusi i prodotto ortofrutticoli.
Conclusioni
Il nuovo regolamento tende a raggruppare e
migliorare i diversi dispositivi legislativi in
materia di etichettatura che si sono susseguiti
negli ultimi anni, cercando di armonizzare le
informazioni fornite ai consumatori e agli
operatori alimentari.g
PREVIDENZA
DECRETO DIRETTORIALE N.85 DEL
28/11/2014 E LA NOTA N.1471 DEL
4/12/2014 MODELLO UNILAV-CONG
Informiamo che la Direzione Generale dei
sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica
e della comunicazione del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali ha fornito le modalità
operative per la comunicazione delle assunzioni
congiunte in agricoltura.
L'emanazione di tali provvedimenti rende
finalmente operativa la normativa sulle
assunzioni congiunte da parte di una pluralità di
datori di lavoro legati da determinati vincoli
(gruppo, rete, rapporti familiari) di cui all’art. 9,
c. 11, del decreto legge n. 76/2013, convertito
con modificazioni dalla legge n. 99/2013.
Il Decreto direttoriale citato infatti stabilisce
espressamente che dal 7 gennaio 2015 sarà
possibile effettuare, attraverso il portale
cliclavoro.gov.it, la trasmissione della
comunicazione di assunzione dei lavoratori
reclutati con questa particolare tipologia
contrattuale.
In altre parole le assunzioni congiunte,
indipendentemente dal luogo ove è ubicata la
sede di lavoro, dovranno essere comunicate
non secondo il tradizionale canale telematico
regionale per le comunicazioni obbligatorie, ma
solo ed esclusivamente tramite la sezione
“ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro.gov.it
dove sarà operativa - dal 7 gennaio p.v. un’apposita applicazione web denominata
“UNILAV-Congiunto”.
Attraverso tale canale potranno altresì essere
effettuate le comunicazioni relative alle
variazioni del rapporto di lavoro
(trasformazione, proroga, cessazione) nonché
la rettifica e l'annullamento di comunicazioni
precedentemente effettuate.
Si sottolinea che rispetto al normale modello
UNILAV, il nuovo formulario per le assunzioni
congiunte richiede le seguenti informazioni
supplementari:
- nella sezione "altri datori di lavoro" devono
essere indicati gli ulteriori datori di lavoro che
procedono all'assunzione congiunta, e cioè tutti
i datori di lavoro diversi da quello che effettua la
comunicazione di assunzione (per ciascun
datore, laddove agricolo, dovrà essere indicato
anche il codice CIDA rilasciato dall'INPS);
- deve essere indicato il luogo di conservazione
dell'accordo tra i datori di lavoro coinvolti, in
caso di assunzione congiunta da parte di
imprese legate da un contratto di rete o
riconducibili a soggetti legati tra loro da un
vincolo di parentela o di affinità entro il terzo
grado (si ricorda che, in tali casi, le
comunicazioni di assunzione, trasformazione,
proroga e cessazione devono essere effettuate
da un soggetto appositamente incaricato da
uno specifico accordo tra le parti depositato
presso le associazioni di categoria con modalità
che ne garantiscano la data certa di
7
sottoscrizione ovvero, in caso di contratto di
rete, dal contratto stesso).
Le comunicazioni relative alle assunzioni
congiunte potranno essere effettuate da tutti i
soggetti accreditati al portale cliclavoro,
compresi gli intermediari abilitati (consulenti,
associazioni di categoria, società di servizi,
etc.).
Relativamente all'accreditamento al portale
per l'invio delle comunicazioni delle assunzioni
congiunte, si precisa che il Ministero del
lavoro, tempestivamente contattato, si è
riservato di far conoscere, a stretto giro, le
specifiche modalità che dovranno essere
seguite.
La comunicazione di assunzione (modello
UNILAV-Congiunto), una volta pervenuta al
portale cliclavoro, attraverso il Nodo di
Coordinamento Nazionale, sarà messa a
disposizione dei servizi regionali e degli Enti
previdenziali competenti.
Il decreto direttoriale in commento prevede
l'emanazione di un'apposita circolare congiunta
della Direzione Generale dei sistemi informativi,
dell’innovazione tecnologica e della
comunicazione e la Direzione Generale per
l'attività ispettiva, con la quale verranno fornite
ulteriori indicazioni di carattere operativo.
Ci riserviamo pertanto di tornare sull'argomento
non appena sarà diramata la predetta circolare.
g
CONVENZIONE TRA INPS ED EBAN PER
LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA
DESTINARE ALL'ENTE BILATERALE
AGRICOLO NAZIONALE CIRCOLARE INPS
N.124/2014
L'INPS ha pubblicato una circolare n. 124. con
cui fornisce istruzioni operative per la
riscossione dei contributi da destinare all’Ente
Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN), a seguito
della firma della relativa convenzione.
Come noto, infatti, il Commissario Straordinario
dell’INPS, con deliberazione n. 89 del 6 giugno
2014, aveva approvato lo schema di
convenzione tra l’Istituto Previdenziale e l’Ente
Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) per la
riscossione dei contributi da destinare a detto
Ente bilaterale.
Con l'effettiva sottoscrizione della Convenzione
tra INPS ed EBAN - avvenuta in data 8 agosto
2014 - è dunque divenuto operativo, a
decorrere dai contributi relativi alla
manodopera occupata nel primo trimestre
2014, il nuovo sistema di contribuzione della
bilateralità nazionale, delineato dal vigente
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del
25 maggio 2010.
La circolare INPS ribadisce che la contribuzione
all’EBAN:
- sostituisce a tutti gli effetti la contribuzione al
FISLAF che, a partire dal primo trimestre 2014,
non è più riscossa dall’INPS;
- è determinata in misura percentuale (0,30 per
cento della retribuzione imponibile per gli OTI e
0,60 per cento per gli OTD) anziché in misura
fissa come quella destinata al FISLAF (€ 51,65
annui per gli OTI ed € 0,34 giornalieri per gli
OTD);
- dovrà essere versata col modello F24,
utilizzando la causale contributo “EBAN” che
deve essere esposta dai datori di lavoro in
un’apposita riga della sezione “INPS” del
modello F24, nel campo “causale contributo”, in
corrispondenza della colonna “importi a debito
versati”, indicando nel campo “codice sede”, il
codice della sede Inps competente e nel campo
“matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il
codice alfanumerico riportato nel prospetto
informativo inviato dall'INPS (nel campo
“periodo di riferimento”, nella colonna “DA mm/
aaaa” va indicato il primo mese del trimestre di
riferimento, mentre la colonna “A mm/aaaa” non
deve essere valorizzata).
I versamenti effettuali dai datori di lavoro con la
predetta specifica causale contributo“EBAN”,
saranno destinati dall’Agenzia delle Entrate
direttamente all'Ente bilaterale.
Benché la circolare dell'Istituto non si soffermi
su questo aspetto, si ricorda che anche per
l'EBAN - così come era per il FISLAF - la
contribuzione è dovuta da tutti i datori di lavoro
agricolo che all’atto della presentazione della
denuncia trimestrale, sottoscrivono nel modello
DMAG l’apposito riquadro in cui viene
evidenziata la volontà di applicare
integralmente i contratti collettivi
di lavoro.g
NITRATI
RAGGIUNTA L’INTESA IN CONFERENZA
STATO REGIONI SULLO SCHEMA DI DM
SULL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI
EFFLUENTI D’ALLEVAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE E DEL DIGESTATO
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni,
si informa che nella riunione della Conferenza
Stato Regioni del 27 novembre u.s. è stata
raggiunta l’intesa sullo schema di decreto
sull’utilizzazione agronomica degli effluenti
d’allevamento, delle acque reflue e del
digestato,
Nel corso della riunione sono state approvate le
modifiche concordate nella seduta del Comitato
tecnico permanente in agricoltura del 24
novembre 2014 con alcune integrazioni.
In particolare si sottolinea che è stata inserita
nell’art. 22 la lettera h) materiale agricolo e
forestale non destinato al consumo alimentare
di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012.
Con tale integrazione si è riusciti a limitare gli
effetti negativi derivanti dall’introduzione,
sempre nell’art. 22 alla lett. b), del divieto di
utilizzare più del 30%, in termini di peso
complessivo, di colture agrarie negli impianti
autorizzati successivamente all’entrata in vigore
del decreto effluenti; modifica introdotta dalla
Commissione permanente dell’agricoltura.
Rispetto alla nuova formulazione dell’art. 22,
che comunque dovrà essere rivesto per
raccordare le novità introdotte nel comma 1
rispetto a quanto indicato nel comma 3
(definizione di digestato agrozotecnico ed
agroindustriale), si ritiene utile sottolineare
quanto segue.
Innanzitutto la limitazione all’uso di colture
agrarie riguarda esclusivamente gli impianti che
verranno autorizzati successivamente
all’entrata in vigore del decreto, per cui gli
impianti già in esercizio che usufruiscono della
tariffa onnicomprensiva di 280 euro/MWh
potranno continuare ad operare nel rispetto
delle condizioni già in essere. I nuovi impianti
potranno comunque utilizzare le colture non
alimentari di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio
2012; quindi il futuro del biometano,
quantomeno quello per autotrazione, dovrebbe
essere salvaguardato. Si ricorda a questo
proposito che l’art. 4 del DM 5 dicembre 2013
prevede specificatamente la possibilità di
utilizzare le suddette colture alimentari in
regime di double counting.
Di seguito si riassumo le modifiche approvate in
Conferenza Stato Regioni rispetto all’ultima
versione dello schema di DM.
Definizioni
- all’articolo 3, comma 1, la lettera c) è così
riformulata: “c) “effluente di allevamento”: le
deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera
e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di
prodotto trasformato, ivi compresi i reflui
provenienti da attività di piscicoltura provenienti
da impianti di acqua dolce;”
Comunicazione
- all’articolo 4, comma 4, lettera b) è così
riformulata: “b. le aziende ricadenti in zona
vulnerabile che producono e/o utilizzano in un
anno un quantitativo di azoto al campo da
effluenti di allevamento o digestato zootecnico
o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3,
superiore a 3000 kg;”
- all’articolo 4, comma 5, la lettera a) è così
riformulata: “a. le aziende ricadenti in zona non
vulnerabile che producono e/o utilizzano in un
anno un quantitativo di azoto al campo da
effluenti di allevamento o digestato zootecnico
o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3,
compreso tra 3000 kg e 6000 kg;”;
- all’articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il
seguente comma: “5bis. Le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano possono
prevedere forme di comunicazione semplificata
per le aziende di cui al comma 5, lettera a);”;
Le modifiche introdotte non modificano
sostanzialmente la precedente impostazione
dello schema di DM e neanche il vigente DM 7
aprile 2006. Viene introdotta però la possibilità
per le Regioni di semplificare ulteriormente la
comunicazione nelle aree non vulnerabili.
Produzione del digestato
- all’articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le
parole “colture agrarie” sono aggiunte le
seguenti “. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi
ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,
per gli impianti autorizzati successivamente
8
all’entrata in vigore del presente decreto, tale
materiale non potrà superare il 30% in termini di
peso complessivo.”.
- all’articolo 22, comma 1, è inserita la seguente
lettera: h) materiale agricolo e forestale non
destinato al consumo alimentare di cui alla tab
1B del decreto 6 luglio 2012.”
Condizioni di equiparabilità del digestato ai
concimi di origine chimica
E’ opportuno sottolineare che in relazione alle
modifiche apportate dal Comitato tecnico del 29
ottobre 2014 è stata approvata anche la
soppressione della lettera f) del comma 1
dell’art. 32. Pertanto, tra le condizioni di
equiparabilità del digestato ai concimi di origine
chimica, non è più prevista la condizione che il
contenuto di effluenti di allevamento non deve
essere superiore al 50% della quantità di
matrici immesse per ciascuna operazione di
digestione anaerobica.
Accumulo temporaneo di letami
- all’articolo 41, comma 1, aggiungere dopo
“accumulo temporaneo di letame”, le seguenti
parole “e di lettiere esauste di allevamenti
avicunicoli,”.
Disposizioni transitorie e finali
- all’articolo 48 i commi 3 e 4 sono sostituiti con
i seguenti:
“3. I criteri per l’individuazione delle zone
vulnerabili, ai sensi dell’allegato 7, Parte AII
della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo
conto anche dei carichi derivanti da eventuali
fonti di pressione di origine non agricola che
possono concorrere a determinare lo stato di
contaminazione, e saranno oggetto di apposito
decreto interministeriale da adottarsi, previa
intesa della Conferenza Stato Regioni, entro
novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto”.
4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del presente decreto secondo i rispettivi
ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.”;
Di particolare importanza, anche se con alcune
modifiche, la conferma dell’impostazione dei
commi 3 e 4 dell’art. 48, anche in riferimento
alla previsione di una tempistica per
l’emanazione del decreto interministeriale
diretto a definire nuovi criteri per
l’individuazione delle zone vulnerabili. Ciò
potrebbe consentire una rapida attuazione delle
indicazioni dello studio ISPRA in corso di
elaborazione. Studio, previsto dall’Accordo
Stato Regioni del maggio 2011 che non ha visto
ancora la luce, finalizzato a fornire elementi utili
per la ridefinizione delle aree vulnerabili, anche
in relazione al’effettivo ruolo svolto dalla
zootecnia sull’inquinamento da nitrati, visto che
oggi è il solo settore su cui si sono concentrati i
costi e la burocrazia.g
A tutti gli Associati i migliori auguri
di buon Natale e di un sereno
nuovo anno.
NOTIZIE CONDIFESA
COPERTURA PRODOTTI AUTUNNOPRIMAVERILI E INFOPOINT
Molte novità sono state introdotte dalla Pac
2014-2020 nel settore della gestione del rischio
in agricoltura, l'unione europea con il
regolamento 1305/2013 conferma l'importanza
di ampliare e diffondere strumenti assicurativi e
mutualistici in grado di offrire alle moderne
aziende agricole la capacità di stabilizzare il
reddito dagli effetti derivanti da condizioni
climatiche avverse e dalla volatilità dei mercati.
L'argomento è sicuramente di grande interesse
vista anche l'annata produttiva appena
trascorsa, in cui si sono verificate condizioni
meteo-climatiche estremamente variabili con
piogge persistenti e prolungate ma anche forti
grandinate su ampie estensioni di terreno che
hanno creato notevoli problematiche alle
produzioni vegetali. Riteniamo pertanto
fondamentale la disponibilità di forme
assicurative e fondi mutualistici a condizioni
economiche sostenibili e tarati sulle esigenze
del nostro territorio, tale convinzione ci ha
portati lo scorso anno ad aprire anticipatamente
la campagna assuntiva per i prodotti erbacei a
semina autunnale riscontrando un notevole
interesse degli associati poi confermato anche
dai dati in nostro possesso. Pertanto anche
quest'anno ci siamo attivati per dare alle
aziende agricole interessate la possibilità di
sottoscrivere coperture assicurative multirischio
sulle rese per i prodotti autunno-primaverili
contro tutte le avversità atmosferiche e
catastrofali previste dal Piano assicurativo
nazionale e che qui di seguito ricordiamo:
grandine, vento forte, gelo/brina, siccità,
eccesso di pioggia, alluvione, sbalzo termico,
venti sciroccali, eccesso di neve. Attualmente è
possibile sottoscrivere tali coperture essendo
però l'offerta limitata ad alcune compagnie di
assicurazione, vi invitiamo a contattare i nostri
uffici per avere notizie puntuali ed aggiornate e
PRIMA della sottoscrizione del certificato
assicurativo consigliamo di prendere visione
delle condizioni contrattuali previste.
Precisiamo che i danni eventualmente recati a
produzioni vegetali non assicurate e per le quali
successivamente viene sottoscritta un
copertura assicurativa, vengono considerati
"anterischio" quindi non risarcibili.
In merito alle opportunità offerte dalle normative
comunitarie e nazionali in materia di gestione
del rischio, il consorzio aderisce al progetto
"Infopac 2014" coordinato da Asnacodi e
cofinanziato dall'Unione europea, saranno
pertanto organizzati sul territorio nei prossimi
mesi in collaborazione con le organizzazioni di
categoria degli infopoint (punti di informazione)
dove il nostro personale sarà a disposizione per
informazioni e chiarimenti sull'argomento, per
conoscere il calendario aggiornato di queste ed
eventuali altre iniziative legate al progetto, vi
invitiamo a visionare il nostro sito web
www.condifesave.it o a contattare gli uffici del
Consorzio tel. 041-971322.g
NOTIZIE
FINANZIAMENTI INAIL PER ADEGUAMENTO
DEI TRATTORI AGRICOLI PROROGA AL 15
GENNAIO 2015
Si preannuncia che l'INAIL renderà nota la
decisione di prorogare il termine finale del cd.
bando FIPIT per l'adeguamento dei trattori
agricoli dal 3 dicembre 2014 al 15 gennaio
2015.
La proroga è stata richiesta da Confagricoltura su segnalazione delle sedi territoriali - sia per le
disfunzioni registrate nei giorni scorsi sulla
piattaforma telematica INAIL e sia per il
completamento delle procedure di sostegno ai
progetti da parte degli enti bilaterali.
Si ribadisce che si tratta di un' importante
occasione per ottenere dall'INAIL il
finanziamento dell'acquisto di dispositivi di
sicurezza per le trattrici (quali cinture o
dispositivi di protezione in caso di
capovolgimento, etc.), in modo semplice e
veloce.
L'iniziativa - voluta e promossa da
Confagricoltura - mira ad intervenire
concretamente su uno dei maggiori fattori di
rischio per gli addetti del settore agricolo, anche
in vista dell'avvio della revisione delle macchine
agricole posto al 30 giugno 2015.g
REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2014
TASSO DI ADATTAMENTO APPLICABILE
AGLI IMPORTI SUPERIORI AI 2000 EURO
Facciamo seguito a quanto anticipato a pagina
8 del nostro precedente notiziario per informare
che, con il Regolamento di esecuzione (UE) N.
1227/2014 della Commissione del 17 novembre
2014 è stato fissato il tasso di adattamento
applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2014 ai
pagamenti diretti.
Pertanto, gli importi dei pagamenti diretti che
superino 2.000 euro, da versare agli agricoltori
per le domande di aiuto presentate con
riferimento all’anno 2014, saranno ridotti in fase
di saldo del 1,302214%.g
DIRITTI IMPIANTO VIGNETI NORME
TRANSITORIE
La regione Veneto, con una sua nota recente,
fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni
transitorie, previste dal regolamento 1308/2013,
inerenti l'utilizzazione dei diritti di reimpianto
rilasciati anteriormente al 31 dicembre 2015.
La Regione precisa in proposito che, in base a
quanto previsto dall'art. 90 del regolamento
C.E. n.479/2008 che stabilisce la fine
dell'attuale regime dei diritti di impianto al 31
dicembre 2015, dall'art. 68 del reg. 1308/2013,
nonché del recente parere dei Servizi giuridici
della Commissione, i diritti di impianto detenuti
dai singoli operatori alla data del 1° gennaio
2016 non potranno essere ceduti ad altro
soggetto.g