Mensile della Confagricoltura di Venezia Bollettino del Consiglio Direttivo Direttore Responsabile: Edoardo Comiotto Direttore: Rita Tognon Direzione Redazione Pubblicità: Confagricoltura Venezia Mestre - Via Monteverdi, 15 - Tel. 041.98.00.00 Autorizz. Trib. Venezia n. 1318 R.S. 25/01/1999 Gratuito ai Soci della Confagricoltura Venezia Spedd. Abb. Post. Comma 20/c Art. 2 L. 662/96 - Fil. VE Progetto Grafico: Olivetti Stampa: New Graph Anno IX - Finito di stampare dicembre 2014 2. 3. 4. 5. 6. 7. AGROENERGIE: Spalma incentivi fotovoltaico Rimodulazione fonti diverse. RIFORMA PAC: Grenning - Richiesta rinvio applicazione sanzioni. AGRITURIST: Borsa del turismo rurale. SINDACALE: Rinnovo CCNL operai agricoli e florovivaisti; Incentivi assunzione giovani. ETICHETTATURA ALIMENTI. PREVIDENZA: Assunzioni congiunte. NITRATI: Intesa conferenza Stato Regioni. SECONDO IL PRESIDENTE DI CONFAGRICOLTURA VENETO LORENZO NICOLI L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE CHE ISTITUISCE L’AGENZIA PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA DEVE FORNIRE L’OCCASIONE PER METTERE IN RETE TUTTE LE REALTA’ CHE SI OCCUPANO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE All’assessore Franco Manzato e alle Commissioni Prima e Quarta del Consiglio regionale va il nostro apprezzamento per essere riusciti a condurre in porto la legge che chiude Veneto Agricoltura e lo sostituisce con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ponendosi come obiettivi la razionalizzazione della spesa pubblica e la costituzione di un ente che sia realmente al servizio dell’impresa agricola che vuole essere competitiva. Lo afferma il presidente di Confagricoltura Veneto, Lorenzo Nicoli, il quale ricorda come, oggi più che mai, le aziende agricole abbiano bisogno di un punto di riferimento certo sul piano tecnico-scientifico per affrontare una crisi che tocca ogni aspetto della loro attività. Ma l’occasione della nuova legge, continua Lorenzo Nicoli, va colta per rivisitare tutto il sistema della ricerca e della sperimentazione nel Veneto, creando una rete sinergica Quali saranno le sue direttive di mandato? Quali gli obiettivi che intende perseguire? L’obiettivo primario di Confagricoltura Veneto non può che essere la tutela degli interessi delle aziende; un obiettivo che viene perseguito, in primo luogo, curando i rapporti con le istituzioni regionali, con le quali abbiamo collaborato in maniera proficua, per esempio, nella stesura del nuovo Programma di Sviluppo Rurale, concentrando per quanto possibile le risorse disponibili a sostegno degli investimenti delle aziende. Oltre a ciò, vorrei che, nel corso del mio mandato, Confagricoltura Veneto potesse svolgere un’azione di stimolo per la riorganizzazione del sistema agricolo veneto (pubblica amministrazione, associazioni di categoria, mondo della ricerca e della sperimentazione), perché si crei un rapporto sinergico fra tutte queste componenti. E’ mio intendimento anche consolidare la collaborazione fra le associazioni di categoria approfondendo l’esperienza di Agrinsieme, il coordinamento costituito in tutta Italia e in Veneto fra Confagricoltura, CIA e Alleanza delle cooperative agroalimentari; il più recente esempio della funzionalità di Agrinsieme si è all’interno della quale l’Agenzia faccia da collegamento fra Università ed Istituti agrari, ma anche fra queste realtà e il mondo della produzione. I centri che oggi si occupano di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, precisa il presidente di Confagricoltura Veneto, vantano esperienze e professionalità di assoluto valore, che rischiano però di non produrre i risultati di cui le imprese hanno bisogno perché procedono in maniera scoordinata, disperdendo così energie e risorse anziché ottimizzarle. Per portare un solo esempio, le aziende agricole degli Istituti agrari potrebbero essere più e meglio utilizzate per la sperimentazione se si affermasse questa logica di collaborazione fra tutte le realtà deputate alla materia. Le imprese agricole, conclude Lorenzo Nicoli, hanno assoluto bisogno, per restare competitive su di un mercato difficile e globalizzato, di un apporto di innovazione che sia mirato in funzione delle loro esigenze; un esempio fra i tanti è rappresentato dal comparto della frutticoltura, che sta pagando un prezzo economico molto alto alla situazione di arretramento tecnologico in cui si trova. Ebbene, solo se il mondo veneto della ricerca e dell’innovazione saprà fare sistema, potrà fornire un aiuto concreto alle imprese agricole in questa difficile contingenza.g verificato con la presentazione di liste unitarie di candidati alle prossime elezioni nei Consorzi di bonifica in Veneto. Da ultimo, mi piace ricordare il rilevante impegno di riorganizzazione interna che si sta conducendo in Confagricoltura Veneto, con l’obiettivo di mettere in rete le sette associazioni provinciali affinché la nostra struttura possa fare di più a vantaggio delle aziende ma senza costare di più. Quali sono, secondo il suo osservatorio, le priorità del settore primario veneto? E’ indispensabile soprattutto ridare valore alla produzione agricola. A questo scopo, puntando sul fatto che nel Veneto esistono tradizionalmente sia un’agricoltura sia un’agroindustria di primo livello, va cercata la sinergia fra queste due componenti fondamentali della filiera, con l’obiettivo essenziale di restituire valore aggiunto alle produzioni agricole, sia quelle di qualità, che è più semplice remunerare, sia le cosiddette commodity. Per conseguire questo risultato rimane strategico il ruolo della ricerca applicata, che deve essere mirata in - segue pag. 2 - 2 funzione della domanda di innovazione espressa dalle aziende che vogliono restare competitive sul mercato globalizzato. Di conseguenza, il collegamento fra i centri deputati alla ricerca e alla sperimentazione e il mondo produttivo deve diventare sempre più stretto. Cosa ne pensa della recente riforma regionale riguardante Veneto Agricoltura? Va espresso apprezzamento per l’approvazione della legge che chiude Veneto Agricoltura e lo sostituisce con l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, ponendosi come obiettivi la razionalizzazione della spesa pubblica e la costituzione di un ente che sia realmente al servizio dell’impresa agricola che vuole essere competitiva. Ma l’occasione della nuova legge va colta per rivisitare tutto il sistema della ricerca e della sperimentazione nel Veneto, creando una rete sinergica all’interno della quale l’Agenzia faccia da collegamento fra Università ed Istituti agrari, ma anche fra queste realtà e il mondo della produzione. I centri che oggi si occupano di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare vantano esperienze e professionalità di assoluto valore, che rischiano però di non produrre i risultati di cui le imprese hanno bisogno perché procedono in maniera scoordinata, disperdendo così energie e risorse anziché ottimizzarle. Quali sono le linee programmatiche della nuova PAC su cui è più d’accordo? Quali sono per gli agricoltori veneti i pro e quali invece i contro dove tentare di intervenire? Va detto che la nuova Politica Agricola Comunitaria presenta un impianto anacronistico, orientato su principi non attuali rivolti prevalentemente alla sostenibilità ambientale dell’attività agricola e molto meno a quella economica. Bisogna che anche Bruxelles cambi la prospettiva dalla quale guarda all’agricoltura, che è prima di tutto un settore economico che deve produrre e creare reddito. In estrema sintesi, la nuova PAC darà un contributo minore alle aziende e lo farà secondo criteri e procedure molto più complicati e con un aggravio di obblighi ancora più penalizzante per l’attività produttiva. Recentemente l’agricoltura si è dimostrata in molte occasioni quasi un “ammortizzatore sociale” per molti giovani che hanno riscoperto questo mestiere, anche se i genitori non se ne occupavano. Quali sono le prospettive reali su questo aspetto e come poter incentivarle? L’incentivo più efficace perché i giovani scelgano l’agricoltura per il loro futuro è rappresentato dalla prospettiva ragionevole di conseguire un reddito, attraverso la creazione di un contesto favorevole all’attività imprenditoriale. Apprezziamo, dunque, l’impegno con cui la Regione destina risorse a favore del primo insediamento di giovani in agricoltura, ma questo intervento sarà utile nella misura in cui aiuterà i giovani non solo a entrare in agricoltura ma anche a restarci con un’attività remunerativa. In generale, si può guardare con ottimismo alle prospettive che il settore agroalimentare può offrire a dei giovani impegnati e motivati e ciò nonostante le difficoltà frapposte dal contesto economico, dalla realtà burocratica ecc. Tuttavia è indispensabile che si riscopra a tutti i livelli il valore dell’innovazione come lo strumento che ci apre al futuro. L’Expo 2015 avrà tra le sue linee guida proprio l’agricoltura, come intende sfruttare Confagricoltura Veneto questa importante opportunità? L’Expo presenta due utilità. L’una riguarda l’opinione pubblica mondiale, alla quale possiamo mostrare la nostra visione dell’agricoltura diretta a conciliare produttività e rispetto dell’ambiente; una visione fondata sulla valorizzazione delle nostre preziose tradizioni enogastronomiche ma senza restarne prigionieri in maniera ottusa. L’altra utilità dell’Expo potrà manifestarsi nei confronti degli agricoltori, per dimostrare loro, attraverso questa prestigiosa vetrina internazionale, che il loro futuro è nell’innovazione, la quale offre importanti potenzialità da cogliere. E oggi l’innovazione, dopo quella meccanica e quella chimica, si identifica soprattutto con la rivoluzione genetica, l’unica che possa donarci un’agricoltura più produttiva e nello stesso tempo più pulita.g AGROENERGIE Si informa che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 248 del 24-10-2014) il Decreto MISE 16 ottobre 2014 “Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 26, co. 2, del D.l. 91/14, convertito nella legge 116/2014” ed il Decreto MISE 17 ottobre 2014 “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art.26, co. Anno di erogazione 1-Xi Inew (€/kWh) d’incentivazione (anni e mesi) e comporta una riduzione più marcata della tariffa per gli impianti in esercizio da più tempo. Si riporta, a titolo di esempio , (vedi tabella) il calcolo del nuovo incentivo nel caso di un impianto FV di 300 kW, a terra, incentivato con il secondo conto energia ed entrato in esercizio il 1 settembre 2007, con un periodo residuo d'incentivo pari a 12 anni e 8 mesi (calcolato a decorrere dal 31 dicembre 2014). L'impianto in esame, con una tariffa iniziale di 0,36 €/kWh, riceverà per gli anni dal 2015 al 2015-2019 2020 2021 2022-2026 2027 76,13% 92,04% 107,96% 123,87% 100,00% 0,274068 0,331344 0,388656 0,445932 0,36 3, lett. b) del D.l. 91/14, convertito nella legge 116/2014”. Dal 25 ottobre u.s. sono pertanto in vigore le seguenti disposizioni: - revisione delle modalità di erogazione degli incentivi in conto energia (90% di acconto e saldo l'anno successivo) per impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi; - rimodulazione della tariffa in conto energia per impianti di potenza superiore a 200 kW. Si segnala inoltre che, in ottemperanza al comma 3 dell'articolo 1 del DM 17 ottobre 2014, IL GSE ha proceduto alla pubblicazione delle tabelle contenenti i fattori moltiplicativi (1- Xi) determinati in funzione del periodo residuo di diritto agli incentivi (espresso in anni e mesi approssimati per difetto, calcolati a decorrere dal 31 dicembre 2014), da applicare per il calcolo dell’incentivo rimodulato, spettante a partire dal 1° gennaio 2015. Si ricorda che la nuova tariffa (Inew) è determinata in applicazione della seguente formula: I new = I old * (1-Xi) dove: I è la tariffa nuova/vecchia; Xi è funzione del periodo residuo 2019, la nuova tariffa di 0,274068 €/kWh. La tariffa passerà poi ad un valore di 0,331344 (€/kWh) nel 2020, poi salirà a 0,388656 (€/kWh) nel 2021, a 0,445932 (€/kWh) negli anni dal 2022 al 2026 per poi tornare al valore originario di 0,36 (€/kWh) nel 2027. Le “Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione (1-Xi) da moltiplicare ai previgenti incentivi (I old) sono disponibili per gli interessati presso i nostri uffici della sede di Mestre.g LA RIMODULAZIONE PER LE FONTI RINNOVABILI DIVERSE DAL FOTOVOLTAICO Si informa che è stato pubblicato nella G.U. del 18 novembre 2014 il DM 6 novembre 2014 sulla rimodulazione volontaria degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 145/2013 convertito nella L. 9/2014 “Destinazione Italia”. Si ricorda che la legge n. 9/14 pone i possessori di impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili non fotovoltaiche che 3 percepiscono incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive di energia rinnovabile, di fronte alla scelta di: continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, rinunciando però alla possibilità di accedere ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante; oppure di optare per una riduzione dell’incentivo spettante a fronte di una maggiorazione di sette anni del periodo residuo di incentivazione. In tale contesto il decreto stabilisce le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni (nell’allegato 1 del decreto è riportata la formula che permette di calcolare la riduzione degli incentivi). I titolari degli impianti, nel caso in cui intendano optare per la rimodulazione dovranno inoltrare la relativa richiesta al GSE entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 Febbraio 2015), secondo modalità di comunicazione definite dallo stesso GSE e pubblicate sul sito internet entro 30 giorni dalla medesima data (19 dicembre 2014). Anche in relazione alle modalità definite dal GSE verranno fornite specifiche indicazioni operative in relazione all’opportunità o meno di aderire alla rimodulazione volontaria.g RIFORMA PAC I notevoli ritardi nella predisposizione della normativa e dei provvedimenti applicativi, nonchè la eccessiva complicazione nelle modalità di applicazione del greening rischiano di pregiudicare seriamente l'avvio della riforma della Pac "verso il 2020". Per tali motivi Agrinsieme ha ritenuto opportuno chiedere al Ministro un differimento degli impegni di "inverdimento" o quanto meno una non applicazione delle relative sanzioni. Ciò in analogia con quanto richiesto dalla Commissione agricoltura del Parlamento europeo e dando seguito all'attività già svolta dalle organizzazioni in ambito Copa-Cogeca. Si tratta di una richiesta che ovviamente riveste notevole valenza sindacale anche perché, se accettata, modificherebbe sensibilmente il quadro degli adempimenti e delle modalità d'implementazione della riforma per il 2015.g RIFORMA PAC PERIODO DI RIFERIMENTO PER LA DIVERSIFICAZIONE COLTURALE RIFORMA PAC "VERSO IL 2020" PAGAMENTI DIRETTI CHIARIMENTI SULLE SUPERFICI A PASCOLO PERMANENTE O MAGRO LA RIDUZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEI TITOLI E LA CLAUSOLA DEL GUADAGNO INSPERATO Lo schema di decreto ministeriale recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento UE n. 1307/2013, all’art. 14 “Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, attribuisce all’Organismo di Coordinamento il compito di definire il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture AGRITURIST BORSA DEL TURISMO RURALE Il 4 ottobre 2014 presso il Castello di Lispida a Monselice, si è svolta la Borsa del Turismo Rurale . Nel corso dell'evento i nostri operatori Agrituristici hanno potuto incontrare numerosi Buyers italiani e stranieri al fine di promuovere i loro Agriturismi. Agriturist Venezia e Agriturist Veneto sono stati tra i principali organizzatori dell'evento che ha visto un notevole interesse degli operatori e degli associati. e di comunicare tale termine agli agricoltori entro il 31 ottobre 2014. Con una sua circolare l’AGEA Coordinamento ha fissato il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell’anno di presentazione della domanda. Richiamiamo la vostra attenzione su alcuni elementi: · ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture, ogni ettaro di superfici a seminativi dell’azienda può essere conteggiato una sola volta prendendo in esame la coltura principale, vale a dire quella che occupa la superficie interessata per il periodo più lungo; · la prevalenza di permanenza della coltura su una determinata superficie , affinché la coltura sia considerata “principale/diversificante”, va valutata prendendo a riferimento l’intera campagna. La verifica amministrativa del rispetto della “diversificazione” interverrà a cura degli Organismi Pagatori sul 100% delle aziende che devono rispettare tale obbligo sulla base del piano colturale dichiarato dall’azienda, mentre il controllo oggettivo, mediante telerilevamento ed eventuale visita di campo, riguarderà il 5% di tali aziende.g Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento sull'applicazione della nuova PAC in relazione al coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti e i pascoli magri, come indicato dal comma 6 e 7 dell'articolo 7 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, ed alla clausola del guadagno insperato, come indicato dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 1307/2013, il Ministero, con una sua nota, chiarisce che quanto disposto dai comma 6 e 7 dell'articolo 7 sopra citato, si applica solo alla prima assegnazione, nel 2015, dei diritti all'aiuto al pagamento di base, quindi, quando sarà presentata la domanda di assegnazione. Come per tutti gli altri diritti all'aiuto, il calcolo del valore unitario avverrà dividendo il pagamento spettante per il 2014 per il numero di ettari ammissibili detenuti dal richiedente. In pratica, considerando 100 ettari ammissibili di pascoli permanenti situati ad altitudini superiori a seicento metri o di pascoli magri detenuti nel 2014, facendo la richiesta nel 2015 dell'assegnazione dei diritti all'aiuto, con la stessa superficie di ettari ammissibili (100 ha), se non si rispetta quanto predisposto ai suddetti comma si avrà una riduzione dell'80%. Ciò significa che verranno assegnati 20 titoli invece dei 100 se non fosse stata applicata la riduzione. Successivamente verrà calcolato il valore degli stessi come per tutti gli altri diritti all'aiuto, ma "concentrati" su 20 titoli anziché su 100. Tale condizione potrebbe far sospettare di rientrare nella clausola del guadagno insperato. Il Ministero precisa, rispondendo ad uno specifico quesito di Confagricoltura, che tale condizione non si presenta, fermo restando la detenzione dei 100 ettari da parte del richiedente per l'anno 2015, visto che non è avvenuto nessun trasferimento di terre, in vendita o in affitto, nel periodo intercorso tra la domanda unica 2014 e quella del 2015. Da quanto sopra esposto si conclude che la - segue pag. 4 - 4 percentuale di riduzione prevista dal DM sopra citato si applica solo per l'assegnazione dei titoli e non sul relativo valore degli stessi che, anzi, verrà elevato visto che il calcolo sarà effettuato su un numero di titoli inferiore (es. 20) a quello se non fosse stata applicata la suddetta riduzione (es. 100). Tutto ciò non rientra nella clausola del guadagno insperato e, quindi, i titoli non subiscono riduzioni di valore. Tutto ciò si applica per il 2015 e, quindi, negli anni successivi la necessità di ettari ammissibili per ricevere il premio sarà relativa al numero di titoli assegnati. Quanto detto da la possibilità al detentore dei titoli, dopo il 2015, di trasferire la residuale parte di pascolo permanente o magro (es. 80 ettari), visto che la clausola del guadagno insperato è sempre relativa al 2015, o trasferirne la totalità se i titoli verranno appoggiati su altre tipologie di terreno.g SINDACALE Si informa che è stato sottoscritto, presso la sede di Confagricoltura, il Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL operai agricoli e florovivaisti per il quadriennio 2014-2017. Quì di seguito gli aspetti salienti dell’Accordo di rinnovo: aumento retributivo: è stato concordato un aumento retributivo del 3,9 per cento ripartito in due tranche, la prima del 2,1 per cento con decorrenza 1° novembre 2014 e la seconda dell’1,8 per cento con decorrenza 1° maggio 2015; si sottolinea che l’aumento non è retroattivo, né è stata riconosciuta alcuna una tantum per i periodi di carenza; assetti contrattuali: sono stati confermati i precedenti assetti della contrattazione collettiva agricola, caratterizzati da un’ampia autonomia negoziale del secondo livello di contrattazione (provinciale). Questo sistema infatti garantisce una migliore rispondenza della disciplina negoziale alle peculiari esigenze delle aziende agricole e dei lavoratori dei diversi territori; orario di lavoro: è stata estesa la possibilità di utilizzare l’orario modulare o multi periodale, ossia quella forma di orario flessibile che consente in certi periodi dell’anno di superare l’orario ordinario senza corresponsione di maggiorazioni. Il tetto annuo delle ore utilizzabili è stato elevato da 75 a 85; straordinario: è stata ampliata la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario, attraverso l’elevazione dei limiti giornalieri (da 2 a 3 ore), settimanali (da 12 a 18 ore) e annuali (da 250 a 300 ore); premio di produzione: sono state definite linee guida per favorire l’erogazione a livello territoriale di elementi retributivi legati all’aumento della produttività, dell’efficienza, della qualità del lavoro. Si tratta di un importante strumento per modernizzare l’organizzazione del lavoro e, al contempo, per incentivare i prestatori di lavoro; rappresentanza: le parti si sono impegnate a definire i criteri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali abilitate a stipulare i contratti collettivi. Merita di essere sottolineato, infine, che sono state respinte alcune richieste pressanti da parte dei sindacati, contenute nella piattaforma, riguardanti argomenti che avrebbero potuto incidere negativamente sull’attività imprenditoriale, quali quelle relative all’obbligo di riassunzione, alla limitazione dei contratti di appalto, all’ampliamento delle assemblee sindacali in azienda, alla revisione del periodo di comporto.g DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO (CAMPOLIBERO) INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI IN AGRICOLTURA ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA CIRCOLARE INPS La legge 11/08/2014, n.116 che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 91/2014 (c.d. decreto Campolibero) ha previsto, tra l'altro, uno specifico incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli (dai 18 ai 35 anni) con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate lavorative annue. L'accesso all'incentivo - pari ad un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi - è subordinato alla presentazione di apposita domanda all'INPS. Con la circolare n.137 del 5 novembre u.s. l'Istituto previdenziale fornisce istruzioni in merito alle modalità ed ai tempi di presentazione della istanza di ammissione al beneficio. Per accedere all’incentivo è necessario inoltrare apposita istanza . La domanda di ammissione al beneficio potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole” nella sezione “Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione”. Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione "A3" (consultabile nella sezione “Dati Azienda” del Cassetto previdenziale Aziende agricole). Vale la pena di ricordare in proposito che l'ammissione al beneficio avviene sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti del plafond di risorse stanziate dal Governo. Gli incentivi infatti sono finanziati da un apposito fondo del Ministero delle politiche agricole, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Nulla dice la circolare sulle concrete modalità di fruizione del beneficio che, come si ricorderà, deve avvenire, secondo la norma citata, mediante compensazione dei contributi previdenziali ed assistenziali - da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso. L'INPS si riserva infatti di fornire apposite istruzioni in proposito attraverso un successivo messaggio. La circolare si sofferma invece - pur in maniera non esaustiva - su alcune delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento dell'incentivo: - le assunzioni incentivate sono quelle effettuate nel periodo compreso tra il primo Luglio 2014 e il trenta Giugno 2015; - per “giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni“ devono intendersi coloro che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni; - deve considerarsi soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” anche l'operaio agricolo a tempo determinato (OTD) che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, ha lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione; - il beneficio spetta anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato (instaurato prima del primo luglio 2014) purché sia soddisfatto il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto; - l’incentivo è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente (es. zone svantaggiate e montane); - la base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto - calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno precedente l'assunzione - comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro occasionale accessorio (voucher). Rientrano nel computo anche i lavoratori "somministrati" e quelli sostituiti (ma non i sostituti). La circolare INPS non si sofferma sui requisiti per il riconoscimento del beneficio in caso di assunzione di un giovane a tempo determinato. Si ricorda, al riguardo, che il relativo contratto di lavoro - redatto in forma scritta - deve avere durata almeno triennale e deve garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate all'anno. In particolare la circolare dell'Istituto non chiarisce quali siano gli effetti di questo contratto di lavoro (a termine, ma di durata triennale) sulle prestazioni temporanee, ed in particolare sulla disoccupazione agricola. 5 costruzione di un sistema di rete dell'offerta turistica veneta, oggi ampia e diversificata ma molto frammentata; l’agriturismo, ha aggiunto, deve integrarsi con le altre proposte turistiche, qualificandosi come uno strumento prezioso di valorizzazione del territorio. Molto atteso l’intervento dell’assessore Franco Manzato, il quale ha anticipato che il nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 prevederà uno stanziamento di 35 milioni e mezzo di euro a favore delle aziende agrituristiche: 9,5 milioni per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, e 26 milioni per sostenere la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese. Ed è anche alle opportunità offerte dalla nuova normativa nel campo della diversificazione che ha fatto riferimento il presidente di Confagricoltura Veneto Lorenzo Nicoli. Questi ha ricordato che la multifunzionalità in agricoltura è un’opportunità straordinaria per le imprese, soprattutto in questo periodo di crisi, e si rivela strumento di sostenibilità economica e condizione indispensabile per la creazione di nuovo reddito.g IMPARARE AD ACCOGLIERE PER DISTINGUERSI LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL REG. UE 1169/11 All’incontro con la stampa promosso da Agriturist Veneto la battuta conclusiva del presidente David Nicoli sintetizza la mission di tutte le aziende agrituristiche Alla conferenza stampa organizzata mercoledì 29 ottobre da Agriturist Veneto nella sede di Mestre in collaborazione con la Confagricoltura regionale, erano presenti anche l’assessore Franco Manzato, il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, il vicepresidente della Commissione agricoltura Graziano Azzalin. Eppure in questo caso è opportuno cominciare dalla fine, perché il presidente di Agriturist Veneto David Nicoli ha voluto chiudere i lavori non con l’ultima raccomandazione ai politici oppure con l’ennesima per quanto giustificata recriminazione, ma con un invito agli operatori: ricordatevi, ha detto rivolto ai componenti dell’assemblea di Agriturist Veneto che si era tenuta poco prima, che la parola chiave per noi è accoglienza, perché ospitiamo le persone nelle nostre case ed è attraverso la qualità della nostra ospitalità che comunichiamo chi siamo e cosa facciamo. Prima, naturalmente, David Nicoli ha avuto modo di ricordare ai politici presenti i problemi già portati più volte alla loro attenzione: in primo luogo, il crescente aggravio burocratico a carico degli operatori, che si presenta preoccupante soprattutto riguardo il calcolo del tetto annuo di pasti sulla base delle caratteristiche produttive dell’azienda; ma anche la difficoltà di rispettare la percentuale di prodotto di provenienza aziendale che ora è salita addirittura al 65%. La legge è ottima, la migliore che potessimo approvare, ha sostenuto il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffato, soprattutto nella parte in cui supera la barriera rappresentata dal tetto delle giornate di apertura e dei posti a sedere per venire incontro alle esigenze di elasticità dell’imprenditore, che ora è chiamato ad assumersi maggiori responsabilità. Sulla legge giudizio positivo anche quello di Graziano Azzalin, vicepresidente della IV Commissione Agricoltura, che l’ha definita un passo importante soprattutto sul fronte della Introduzione Il regolamento (UE) n. 1169/2011, consolida e aggiorna l'etichettatura generica di prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, precedentemente regolata rispettivamente dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE; direttive sostituite dal regolamento in oggetto che è applicato a partire dal 13 dicembre 2014, salvo per l'articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale) che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016. Le modifiche alla legislazione nazionale Il nuovo regolamento modifica ed integra le leggi nazionali vigenti in materia di informazioni ai consumatori (in Italia il D.lgs. 109/92). Di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/11. Articolo 2- Definizioni Alimento preimballato Il regolamento estende la definizione a tutti i prodotti (anche di grossa pezzatura) che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio. Articolo 7 Pratiche leali d'informazione Quest’articolo sostituisce completamente l’articolo 2 (Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari) del D.lgs. 109/92. L’aspetto, la descrizione, le illustrazioni o l’esaltazione della presenza di certi ingredienti (anche se eliminati e/o sostituiti) non devono indurre il consumatore a credere che l’alimento abbia caratteristiche diverse da quelle che ha naturalmente. Non è possibile, quindi, utilizzare l’immagine di un’arancia in un’aranciata se questa non è presente come ingrediente, o di un formaggio se a questo è stato eliminato il latte (ad esempio con la soia). Art. 8 Responsabilità Nel caso che un prodotto preimballato sia venduto non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore, ospedale, mensa etc.), che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo, rimane la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie nei documenti commerciali a patto che accompagnino l’alimento. Tuttavia è importante segnalare che tra le informazioni da riportare è necessario aggiungere quelle relative alle “condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego”. E’ altresì importante ricordare che il Termine Minimo di Conservazione (TMC) o data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione, impiego e il nome/ragione sociale e indirizzo di chi commercializza il prodotto (non il produttore!) devono comparire sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della loro commercializzazione. Articolo 9 Elenco delle indicazioni obbligatorie Il Regolamento introduce nuove indicazioni obbligatorie. Tra queste ricordiamo: - il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto (si veda più avanti la descrizione dell’articolo 26); - la dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016); - la dichiarazione della presenza di allergeni (per la lista si veda l’allegato II del regolamento). Si potrà continuare ad identificare l'operatore che commercializza il prodotto (nome/ragione sociale ed indicazioni dell’indirizzo) col solo marchio registrato. Le indicazioni dell’indirizzo non possono essere: la Casella Postale, l’indirizzo internet o di posta elettronica, il numero telefonico, il numero di registrazione alla CCIA. Non è più obbligatorio (come era già riportato nella direttiva comunitaria mal recepita dal D.lgs. 109/92) indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento se il prodotto è commercializzato da un terzo. Riamane comunque la possibilità di indicarlo volontariamente, purché non sostituisca il nome o la ragione sociale de “l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, dell’importatore”. In pratica i prodotti venduti a “Marchio” della GDO o importati non hanno più l’obbligo di indicare chi li ha fabbricati. Dicitura del Lotto È una questione dirimente, la cui soluzione è essenziale per la concreta attuazione della norma. A nostro avviso, trattandosi comunque di un operaio a tempo determinato, il lavoratore assunto con contratto a termine di durata triennale che svolga almeno 102 giornate per ciascun anno, conserva il diritto al trattamento di disoccupazione agricola per le giornate non lavorate secondo le ordinarie regole. Sul punto è però necessario un chiarimento ufficiale da parte dell'Istituto, che è già stato richiesto.g AGRITURIST - segue pag. 6 - 6 Anche se il regolamento non riporta l’obbligo della dicitura del lotto, rimane in vigore per la Direttiva 2011/91 che non è stata abrogata. Sono comunque esentati i prodotti ortofrutticoli destinati all’industria di trasformazione, ai centri di immagazzinamento, alle cooperative ed OP. La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli ai consumatori non richiede la dicitura del lotto. Quantità netta La quantità di alimento da riportare sulla confezione è quella netta e non più quella nominale. La norma non si applica ai prodotti che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa come, ad esempio, gli ortofrutticoli. Peraltro per questi ultimi valgono le regole di commercializzazione stabilite dall’OCM unica. Denominazione di vendita E’ obbligatorio indicare la denominazione di vendita e non più quella dell’alimento. La differenza tra le due è che la prima si riferisce al prodotto finito (pasta, pane gelato etc.), mentre la seconda si riferisce al prodotto finito e alla denominazione del suo ingrediente (ad esempio pane all’olio). Per la denominazione di vendita si veda l’allegato VI del regolamento. Si ricorda che per “denominazione dell’alimento” si intende la sua denominazione legale (formaggio, pane, pasta etc.). Termine minimo di conservazione Il TMC è definito dall’articolo 24 e dall’allegato X del Regolamento. Non è più obbligatorio indicarlo nello stesso campo visivo principale dell’etichetta, ma si deve sempre riportare anche nell’involucro con cui è commercializzato il prodotto. Origine dell’alimento (art. 26) L’obbligo di indicare il paese di origine o provenienza dell’alimento non sussiste per i prodotti DOP IGP e STG. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: “Nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”. In tal modo non sarà più possibile utilizzare simboli, immagini o altro che possano far ritenere che, (ad esempio un formaggio), sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia. Una novità importante per la lotta all’Italian Sounding. Inoltre se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato nell’etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (farina, latte, etc.) si deve indicare obbligatoriamente il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure si deve specificare che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato è diverso da quello dell’alimento. Quest’ultima disposizione si applicherà quando sarà pubblicato l’atto delegato della Commissione che ne stabilirà le modalità corrette. Etichettatura nutrizionale Le informazioni nutrizionali sono già in vigore secondo la Direttiva 90/496/CEE. Anche se le modifiche saranno obbligatorie dal 13 dicembre 2016, molti produttori si stanno già adeguando. Si ritiene utile dare quindi alcune informazioni in merito. Secondo le nuove disposizioni, la "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull'imballaggio. Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale sono per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg). Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni, purché sia riportata la quantità della porzione (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto). Il regolamento introduce l'obbligo dell'informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono: valore energetico - grassi - grassi saturi - carboidrati - zuccheri - proteine e sale. Non sono obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale: - i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; - i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Sono pertanto esclusi i prodotto ortofrutticoli. Conclusioni Il nuovo regolamento tende a raggruppare e migliorare i diversi dispositivi legislativi in materia di etichettatura che si sono susseguiti negli ultimi anni, cercando di armonizzare le informazioni fornite ai consumatori e agli operatori alimentari.g PREVIDENZA DECRETO DIRETTORIALE N.85 DEL 28/11/2014 E LA NOTA N.1471 DEL 4/12/2014 MODELLO UNILAV-CONG Informiamo che la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura. L'emanazione di tali provvedimenti rende finalmente operativa la normativa sulle assunzioni congiunte da parte di una pluralità di datori di lavoro legati da determinati vincoli (gruppo, rete, rapporti familiari) di cui all’art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. Il Decreto direttoriale citato infatti stabilisce espressamente che dal 7 gennaio 2015 sarà possibile effettuare, attraverso il portale cliclavoro.gov.it, la trasmissione della comunicazione di assunzione dei lavoratori reclutati con questa particolare tipologia contrattuale. In altre parole le assunzioni congiunte, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede di lavoro, dovranno essere comunicate non secondo il tradizionale canale telematico regionale per le comunicazioni obbligatorie, ma solo ed esclusivamente tramite la sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro.gov.it dove sarà operativa - dal 7 gennaio p.v. un’apposita applicazione web denominata “UNILAV-Congiunto”. Attraverso tale canale potranno altresì essere effettuate le comunicazioni relative alle variazioni del rapporto di lavoro (trasformazione, proroga, cessazione) nonché la rettifica e l'annullamento di comunicazioni precedentemente effettuate. Si sottolinea che rispetto al normale modello UNILAV, il nuovo formulario per le assunzioni congiunte richiede le seguenti informazioni supplementari: - nella sezione "altri datori di lavoro" devono essere indicati gli ulteriori datori di lavoro che procedono all'assunzione congiunta, e cioè tutti i datori di lavoro diversi da quello che effettua la comunicazione di assunzione (per ciascun datore, laddove agricolo, dovrà essere indicato anche il codice CIDA rilasciato dall'INPS); - deve essere indicato il luogo di conservazione dell'accordo tra i datori di lavoro coinvolti, in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado (si ricorda che, in tali casi, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione devono essere effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di 7 sottoscrizione ovvero, in caso di contratto di rete, dal contratto stesso). Le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte potranno essere effettuate da tutti i soggetti accreditati al portale cliclavoro, compresi gli intermediari abilitati (consulenti, associazioni di categoria, società di servizi, etc.). Relativamente all'accreditamento al portale per l'invio delle comunicazioni delle assunzioni congiunte, si precisa che il Ministero del lavoro, tempestivamente contattato, si è riservato di far conoscere, a stretto giro, le specifiche modalità che dovranno essere seguite. La comunicazione di assunzione (modello UNILAV-Congiunto), una volta pervenuta al portale cliclavoro, attraverso il Nodo di Coordinamento Nazionale, sarà messa a disposizione dei servizi regionali e degli Enti previdenziali competenti. Il decreto direttoriale in commento prevede l'emanazione di un'apposita circolare congiunta della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione e la Direzione Generale per l'attività ispettiva, con la quale verranno fornite ulteriori indicazioni di carattere operativo. Ci riserviamo pertanto di tornare sull'argomento non appena sarà diramata la predetta circolare. g CONVENZIONE TRA INPS ED EBAN PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE ALL'ENTE BILATERALE AGRICOLO NAZIONALE CIRCOLARE INPS N.124/2014 L'INPS ha pubblicato una circolare n. 124. con cui fornisce istruzioni operative per la riscossione dei contributi da destinare all’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN), a seguito della firma della relativa convenzione. Come noto, infatti, il Commissario Straordinario dell’INPS, con deliberazione n. 89 del 6 giugno 2014, aveva approvato lo schema di convenzione tra l’Istituto Previdenziale e l’Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) per la riscossione dei contributi da destinare a detto Ente bilaterale. Con l'effettiva sottoscrizione della Convenzione tra INPS ed EBAN - avvenuta in data 8 agosto 2014 - è dunque divenuto operativo, a decorrere dai contributi relativi alla manodopera occupata nel primo trimestre 2014, il nuovo sistema di contribuzione della bilateralità nazionale, delineato dal vigente CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010. La circolare INPS ribadisce che la contribuzione all’EBAN: - sostituisce a tutti gli effetti la contribuzione al FISLAF che, a partire dal primo trimestre 2014, non è più riscossa dall’INPS; - è determinata in misura percentuale (0,30 per cento della retribuzione imponibile per gli OTI e 0,60 per cento per gli OTD) anziché in misura fissa come quella destinata al FISLAF (€ 51,65 annui per gli OTI ed € 0,34 giornalieri per gli OTD); - dovrà essere versata col modello F24, utilizzando la causale contributo “EBAN” che deve essere esposta dai datori di lavoro in un’apposita riga della sezione “INPS” del modello F24, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “codice sede”, il codice della sede Inps competente e nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice alfanumerico riportato nel prospetto informativo inviato dall'INPS (nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “DA mm/ aaaa” va indicato il primo mese del trimestre di riferimento, mentre la colonna “A mm/aaaa” non deve essere valorizzata). I versamenti effettuali dai datori di lavoro con la predetta specifica causale contributo“EBAN”, saranno destinati dall’Agenzia delle Entrate direttamente all'Ente bilaterale. Benché la circolare dell'Istituto non si soffermi su questo aspetto, si ricorda che anche per l'EBAN - così come era per il FISLAF - la contribuzione è dovuta da tutti i datori di lavoro agricolo che all’atto della presentazione della denuncia trimestrale, sottoscrivono nel modello DMAG l’apposito riquadro in cui viene evidenziata la volontà di applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro.g NITRATI RAGGIUNTA L’INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI SULLO SCHEMA DI DM SULL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI D’ALLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE E DEL DIGESTATO Facendo seguito alle precedenti comunicazioni, si informa che nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 27 novembre u.s. è stata raggiunta l’intesa sullo schema di decreto sull’utilizzazione agronomica degli effluenti d’allevamento, delle acque reflue e del digestato, Nel corso della riunione sono state approvate le modifiche concordate nella seduta del Comitato tecnico permanente in agricoltura del 24 novembre 2014 con alcune integrazioni. In particolare si sottolinea che è stata inserita nell’art. 22 la lettera h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012. Con tale integrazione si è riusciti a limitare gli effetti negativi derivanti dall’introduzione, sempre nell’art. 22 alla lett. b), del divieto di utilizzare più del 30%, in termini di peso complessivo, di colture agrarie negli impianti autorizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto effluenti; modifica introdotta dalla Commissione permanente dell’agricoltura. Rispetto alla nuova formulazione dell’art. 22, che comunque dovrà essere rivesto per raccordare le novità introdotte nel comma 1 rispetto a quanto indicato nel comma 3 (definizione di digestato agrozotecnico ed agroindustriale), si ritiene utile sottolineare quanto segue. Innanzitutto la limitazione all’uso di colture agrarie riguarda esclusivamente gli impianti che verranno autorizzati successivamente all’entrata in vigore del decreto, per cui gli impianti già in esercizio che usufruiscono della tariffa onnicomprensiva di 280 euro/MWh potranno continuare ad operare nel rispetto delle condizioni già in essere. I nuovi impianti potranno comunque utilizzare le colture non alimentari di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012; quindi il futuro del biometano, quantomeno quello per autotrazione, dovrebbe essere salvaguardato. Si ricorda a questo proposito che l’art. 4 del DM 5 dicembre 2013 prevede specificatamente la possibilità di utilizzare le suddette colture alimentari in regime di double counting. Di seguito si riassumo le modifiche approvate in Conferenza Stato Regioni rispetto all’ultima versione dello schema di DM. Definizioni - all’articolo 3, comma 1, la lettera c) è così riformulata: “c) “effluente di allevamento”: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;” Comunicazione - all’articolo 4, comma 4, lettera b) è così riformulata: “b. le aziende ricadenti in zona vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3, superiore a 3000 kg;” - all’articolo 4, comma 5, la lettera a) è così riformulata: “a. le aziende ricadenti in zona non vulnerabile che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento o digestato zootecnico o agroindustriale di cui all’articolo 22, comma 3, compreso tra 3000 kg e 6000 kg;”; - all’articolo 4, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “5bis. Le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere forme di comunicazione semplificata per le aziende di cui al comma 5, lettera a);”; Le modifiche introdotte non modificano sostanzialmente la precedente impostazione dello schema di DM e neanche il vigente DM 7 aprile 2006. Viene introdotta però la possibilità per le Regioni di semplificare ulteriormente la comunicazione nelle aree non vulnerabili. Produzione del digestato - all’articolo 22, comma 1, lettera b), dopo le parole “colture agrarie” sono aggiunte le seguenti “. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente 8 all’entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo.”. - all’articolo 22, comma 1, è inserita la seguente lettera: h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tab 1B del decreto 6 luglio 2012.” Condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica E’ opportuno sottolineare che in relazione alle modifiche apportate dal Comitato tecnico del 29 ottobre 2014 è stata approvata anche la soppressione della lettera f) del comma 1 dell’art. 32. Pertanto, tra le condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, non è più prevista la condizione che il contenuto di effluenti di allevamento non deve essere superiore al 50% della quantità di matrici immesse per ciascuna operazione di digestione anaerobica. Accumulo temporaneo di letami - all’articolo 41, comma 1, aggiungere dopo “accumulo temporaneo di letame”, le seguenti parole “e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli,”. Disposizioni transitorie e finali - all’articolo 48 i commi 3 e 4 sono sostituiti con i seguenti: “3. I criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili, ai sensi dell’allegato 7, Parte AII della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovranno essere definiti tenendo conto anche dei carichi derivanti da eventuali fonti di pressione di origine non agricola che possono concorrere a determinare lo stato di contaminazione, e saranno oggetto di apposito decreto interministeriale da adottarsi, previa intesa della Conferenza Stato Regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto”. 4. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto degli Statuti speciali e delle relative norme di attuazione.”; Di particolare importanza, anche se con alcune modifiche, la conferma dell’impostazione dei commi 3 e 4 dell’art. 48, anche in riferimento alla previsione di una tempistica per l’emanazione del decreto interministeriale diretto a definire nuovi criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili. Ciò potrebbe consentire una rapida attuazione delle indicazioni dello studio ISPRA in corso di elaborazione. Studio, previsto dall’Accordo Stato Regioni del maggio 2011 che non ha visto ancora la luce, finalizzato a fornire elementi utili per la ridefinizione delle aree vulnerabili, anche in relazione al’effettivo ruolo svolto dalla zootecnia sull’inquinamento da nitrati, visto che oggi è il solo settore su cui si sono concentrati i costi e la burocrazia.g A tutti gli Associati i migliori auguri di buon Natale e di un sereno nuovo anno. NOTIZIE CONDIFESA COPERTURA PRODOTTI AUTUNNOPRIMAVERILI E INFOPOINT Molte novità sono state introdotte dalla Pac 2014-2020 nel settore della gestione del rischio in agricoltura, l'unione europea con il regolamento 1305/2013 conferma l'importanza di ampliare e diffondere strumenti assicurativi e mutualistici in grado di offrire alle moderne aziende agricole la capacità di stabilizzare il reddito dagli effetti derivanti da condizioni climatiche avverse e dalla volatilità dei mercati. L'argomento è sicuramente di grande interesse vista anche l'annata produttiva appena trascorsa, in cui si sono verificate condizioni meteo-climatiche estremamente variabili con piogge persistenti e prolungate ma anche forti grandinate su ampie estensioni di terreno che hanno creato notevoli problematiche alle produzioni vegetali. Riteniamo pertanto fondamentale la disponibilità di forme assicurative e fondi mutualistici a condizioni economiche sostenibili e tarati sulle esigenze del nostro territorio, tale convinzione ci ha portati lo scorso anno ad aprire anticipatamente la campagna assuntiva per i prodotti erbacei a semina autunnale riscontrando un notevole interesse degli associati poi confermato anche dai dati in nostro possesso. Pertanto anche quest'anno ci siamo attivati per dare alle aziende agricole interessate la possibilità di sottoscrivere coperture assicurative multirischio sulle rese per i prodotti autunno-primaverili contro tutte le avversità atmosferiche e catastrofali previste dal Piano assicurativo nazionale e che qui di seguito ricordiamo: grandine, vento forte, gelo/brina, siccità, eccesso di pioggia, alluvione, sbalzo termico, venti sciroccali, eccesso di neve. Attualmente è possibile sottoscrivere tali coperture essendo però l'offerta limitata ad alcune compagnie di assicurazione, vi invitiamo a contattare i nostri uffici per avere notizie puntuali ed aggiornate e PRIMA della sottoscrizione del certificato assicurativo consigliamo di prendere visione delle condizioni contrattuali previste. Precisiamo che i danni eventualmente recati a produzioni vegetali non assicurate e per le quali successivamente viene sottoscritta un copertura assicurativa, vengono considerati "anterischio" quindi non risarcibili. In merito alle opportunità offerte dalle normative comunitarie e nazionali in materia di gestione del rischio, il consorzio aderisce al progetto "Infopac 2014" coordinato da Asnacodi e cofinanziato dall'Unione europea, saranno pertanto organizzati sul territorio nei prossimi mesi in collaborazione con le organizzazioni di categoria degli infopoint (punti di informazione) dove il nostro personale sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'argomento, per conoscere il calendario aggiornato di queste ed eventuali altre iniziative legate al progetto, vi invitiamo a visionare il nostro sito web www.condifesave.it o a contattare gli uffici del Consorzio tel. 041-971322.g NOTIZIE FINANZIAMENTI INAIL PER ADEGUAMENTO DEI TRATTORI AGRICOLI PROROGA AL 15 GENNAIO 2015 Si preannuncia che l'INAIL renderà nota la decisione di prorogare il termine finale del cd. bando FIPIT per l'adeguamento dei trattori agricoli dal 3 dicembre 2014 al 15 gennaio 2015. La proroga è stata richiesta da Confagricoltura su segnalazione delle sedi territoriali - sia per le disfunzioni registrate nei giorni scorsi sulla piattaforma telematica INAIL e sia per il completamento delle procedure di sostegno ai progetti da parte degli enti bilaterali. Si ribadisce che si tratta di un' importante occasione per ottenere dall'INAIL il finanziamento dell'acquisto di dispositivi di sicurezza per le trattrici (quali cinture o dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, etc.), in modo semplice e veloce. L'iniziativa - voluta e promossa da Confagricoltura - mira ad intervenire concretamente su uno dei maggiori fattori di rischio per gli addetti del settore agricolo, anche in vista dell'avvio della revisione delle macchine agricole posto al 30 giugno 2015.g REGIME DI PAGAMENTO UNICO 2014 TASSO DI ADATTAMENTO APPLICABILE AGLI IMPORTI SUPERIORI AI 2000 EURO Facciamo seguito a quanto anticipato a pagina 8 del nostro precedente notiziario per informare che, con il Regolamento di esecuzione (UE) N. 1227/2014 della Commissione del 17 novembre 2014 è stato fissato il tasso di adattamento applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2014 ai pagamenti diretti. Pertanto, gli importi dei pagamenti diretti che superino 2.000 euro, da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento all’anno 2014, saranno ridotti in fase di saldo del 1,302214%.g DIRITTI IMPIANTO VIGNETI NORME TRANSITORIE La regione Veneto, con una sua nota recente, fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni transitorie, previste dal regolamento 1308/2013, inerenti l'utilizzazione dei diritti di reimpianto rilasciati anteriormente al 31 dicembre 2015. La Regione precisa in proposito che, in base a quanto previsto dall'art. 90 del regolamento C.E. n.479/2008 che stabilisce la fine dell'attuale regime dei diritti di impianto al 31 dicembre 2015, dall'art. 68 del reg. 1308/2013, nonché del recente parere dei Servizi giuridici della Commissione, i diritti di impianto detenuti dai singoli operatori alla data del 1° gennaio 2016 non potranno essere ceduti ad altro soggetto.g
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