Circolare Settimanale N° 33 del 05.09.2014

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 33 DEL 5 SETTEMBRE 2014
LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE
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LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI DA PARTE DELL’ORGANO DI
CONTROLLO
Anche quest’anno le dichiarazioni fiscali delle società di capitali devono essere
sottoscritte oltre che dal rappresentante legale della società, anche dai soggetti che
sottoscrivono la relazione di revisione. Con una scheda informativa forniamo una sintesi
dell’adempimento, alla luce delle novità in materia di visto di conformità introdotte dalla
Legge di stabilità.

Pagina 5
RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA, PIÙ AMPIA LA PLATEA DEI CONTRIBUENTI INTERESSATI
Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in
via prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta. Tale possibilità è, infatti, ora estesa anche
ai produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, con Decreto MEF del 10
luglio 2014.

Pagina 9
LE MODIFICHE SOCIETARIE DEL DECRETO COMPETITIVITÀ CONVERTITO IN LEGGE
Si riepilogano di seguito le novità più importanti per le società introdotte con la Legge
116/2014 di conversione del D.l. 91/2014 (c.d. decreto competitività). Tra le molte
conferme non mancano alcune novità - come l'obbligo dal 1° settembre dell'iscrizione
immediata al Registro Imprese per le richieste munite di atto notarile - e alcune modifiche
rispetto al testo originario del decreto.
Pagina 12
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

L'IMPOSIZIONE FISCALE IN CASO DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo in cosa consiste l'imposizione
fiscale sugli immobili ereditati o ricevuti in donazione.
Pagina 18
PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico

Pagina 23
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
Pagina 24
SCADENZARIO
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SCADENZARIO DAL 08.09.2014 AL 22.09.2014
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LA SETTIMANA IN BREVE
Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali di quest'ultima settimana.
Il 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto c.d. "sblocca Italia", su proposta
del Presidente Matteo Renzi e del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi. Il decreto
legge contiene misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, nonché sette provvedimenti relativi alla
riforma della Giustizia. E' stata approvata anche la norma di legge che prevede uno sconto
fiscale del 20% sull'acquisto di immobili destinati alla locazione. L'immobile, dopo l'acquisto, deve
essere locato per otto anni a canone concordato. L'acquirente deve essere persona fisica, coop
edilizia oppure Onlus e non deve essere parente di primo grado del futuro inquilino. Tra le
condizioni vi sono anche: la classe energetica degli immobili, che deve essere A o B; la categoria
catastale, che deve essere una A (abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche
o signorili); il tetto di spesa per l'acquisto (anche di due case) è di 300mila euro. Se mancano i
requisiti scatta l'immediata decadenza dalle agevolazioni e la restituzione del bonus.
Con un comunicato stampa del 1° settembre, l'Inps ha reso noto di aver dato inizio alla
campagna RED 2014 per la verifica dei redditi e del diritto alle prestazioni assistenziali , con l’invio
del cosiddetto “Bustone” per la richiesta delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale e/o
delle dichiarazioni di responsabilità riguardanti la sussistenza dei requisiti per il diritto alle
prestazioni assistenziali.
Sempre il 1° settembre il premier Renzi ha tenuto una conferenza stampa in cui ha illustrato il
pacchetto di riforme detto "millegiorni". Tra le misure previste, è stata confermata la volontà di
alleggerire il prelievo fiscale sul lavoro attraverso un robusto intervento sull'Irap e la stabilizzazione
del bonus Irpef di 80 euro dal 2015, se possibile estendendolo anche alle categorie finora escluse.
E' stato poi illustrato il percorso di attuazione della delega fiscale (Legge n. 23/2014) attraverso i
vari decreti legislativi che da qui alla fine dell'anno dovrebbero completare l'iter di approvazione:
la riforma di Equitalia, le norme sul «Fisco-amico», la definizione dell'abuso di diritto e la revisione
delle sanzioni penali e amministrative in materia fiscale, la riforma delle accise, la revisione dei
giochi pubblici, la fatturazione elettronica.
E' già in arrivo il decreto del Governo sulle semplificazioni che attuerà una parte importante
della delega fiscale. Tra le misure che potrebbero rientrare nel decreto vi sono l'esclusione della
responsabilità solidale negli appalti e la "copertura" quinquennale con il capitale ripartito tra i
soci a seguito di liquidazione della società per il mancato pagamento delle ritenute. Resta un
gioco di forza, invece, tra Governo e tecnici sulla responsabilità di CAF e professionisti per i
versamenti dovuti dal contribuente assistito che abbia "barato" sugli importi da versare. Sulle
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commissioni censuarie per il Catasto, forse già a metà mese dovrebbe essere varato il decreto,
ma dovrà tornare alle commissioni parlamentari.
Dal 1° ottobre scatta l'obbligo, per tutti, di presentare il modello F24 in via telematica se il
saldo è a zero, se è stata effettuata una compensazione e il saldo è positivo, oppure se il saldo è
superiore a 1.000 euro. Il Decreto Renzi (D.L. n. 66/2014), infatti, oltre al bonus Irpef, ha previsto
anche altre misure fiscali. Tra queste, è stato stabilito che dal 1° ottobre 2014 chi dovrà versare
imposte/contributi dovrà farlo utilizzando esclusivamente: i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate per i c.d. modd. F24 “a zero”; i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (home
banking delle banche e di Poste italiane), qualora siano state effettuate compensazioni e il mod.
F24 presenti un saldo positivo; i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e
dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, per i modd. F24 di importo
superiore a € 1.000. Le nuove regole si applicano a tutti: imprese, professionisti e anche privati.
Sarà ancora possibile pagare con F24 cartaceo presso le banche, le poste o uno sportello di
Equitalia solo da chi non è titolare di partita IVA se dovrò pagare, senza alcuna compensazione,
un modello F24 con un saldo pari o inferiore a 1.000 euro.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: La sottoscrizione delle dichiarazioni delle società di capitali da parte dell’organo di
controllo
Le dichiarazioni fiscali delle società di capitali (UNICO SC 2014 e IRAP 2014), che devono essere
trasmesse telematicamente entro il prossimo 30 settembre (in caso di periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare) devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante
della società, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione al bilancio, ossia
coloro cui è stato affidato il controllo contabile della società (revisore unico, società di revisione
o collegio sindacale).
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto l'obbligo del visto di conformità in dichiarazione per i
contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale, per importi superiori a 15.000 €, i crediti
relativi alle imposte dirette e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte e imposte sostitutive.
Più di recente l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2.9.2014, ha affermato che i
professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui
redditi e alle relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria
dichiarazione, per importi superiori a 15.000 €, possono autonomamente apporre il visto senza
essere obbligati a rivolgersi a terzi.
SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI SOCIETA' DI CAPITALI
DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO
Anche quest’anno, le dichiarazioni fiscali delle società di capitali, che
devono essere trasmesse entro il 30.09.2014 in caso di periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, devono essere sottoscritte, a pena di nullità:
SOTTOSCRIZIONE
DELLE DICHIARAZIONI
FISCALI DELLE
SOCIETA’ DI CAPITALI
♦
dal rappresentante legale della società;
♦
dall’amministratore di fatto o dal rappresentante negoziale, in mancanza del
rappresentante legale;
♦
dal rappresentante per i rapporti tributari in Italia, in caso di soggetti con sede
legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero;
♦
dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero:

dal revisore contabile iscritto nell'apposito Registro;

dal responsabile della revisione, nel caso si tratti di una società di revisione

dal collegio sindacale.
iscritta nell'apposito registro;,
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La sottoscrizione da parte dei sopra citati soggetti va apposta nell’apposito
riquadro “Firma della dichiarazione” presente nel frontespizio del modello
Unico 2014 e modello Irap 2014.
In particolare, in base al soggetto che sottoscrive la relazione di
revisione, il prospetto deve essere compilato nel seguente modo:
♦ nel caso di revisore contabile (revisore unico) iscritto nel Registro, il revisore
RIQUADRO
“FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE” DEL
MODELLO UNICO SC
2014 E MODELLO IRAP
2014
deve indicare nella casella “Soggetto” il codice 1, inserire il proprio codice
fiscale e apporre la firma;
♦ nel caso di società di revisione iscritta nel Registro, il responsabile della
revisione (ad esempio, il socio o l’amministratore) deve indicare nella casella
“Soggetto” il codice 2, inserire il proprio codice fiscale e apporre la firma; è
necessario, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della
società di revisione, riportando nella casella “Soggetto” il codice 3 senza
compilare il campo firma;
♦ nel caso di collegio sindacale, nella casella “Soggetto” deve essere indicato,
per ciascun membro, il codice 4 e, quindi, corrispondentemente, il codice
fiscale e la firma di ciascun membro del collegio.
La dichiarazione priva della sottoscrizione da parte del:
♦ rappresentante legale della società (o, in mancanza, amministratore di fatto
o rappresentante negoziale);
♦ rappresentante per i rapporti tributari in Italia, nel caso di soggetti con sede
legale e/o amministrativa e/o attività principale all’estero;
SANZIONI PREVISTE
è nulla, salvo che il soggetto non vi provveda a sottoscriverla entro 30
giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle
Entrate territorialmente competente.
La dichiarazione non sottoscritta da parte del soggetto che sottoscrive la
relazione di revisione è, invece, valida, ma si applicano le sanzioni previste
dall’art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 471/1997, ovvero:
♦ una sanzione fino al 30% del compenso contrattuale relativo all'attività di
redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, in caso di dichiarazione
infedele a causa dell'omissione, nella relazione di revisione, dei giudizi
prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile;
♦ una ulteriore sanzione amministrativa che va da € 258 a € 2.065.
COMPENSAZIONE
CREDITI > € 15.000
CON VISTO DI
CONFORMITA'
1
2
I contribuenti (in questo caso, società di capitali) che intendono utilizzare in
compensazione crediti IVA per importi superiori a € 15.000 annui1, hanno
l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente
alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
A seguito della Legge di stabilità (art. 1 comma 574 della legge 27
dicembre 2013, n. 147) anche i contribuenti che utilizzano in
compensazione2, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
Art. 10, comma 7, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009.
Nella Circolare 10/E/2014 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità
riguardano esclusivamente la compensazione orizzontale (quella tra crediti e debiti relativi a imposte diverse), e che il
limite di 15.000 € si riferisce alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Inoltre è stato chiarito che a
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dicembre 2013, i crediti relativi imposte sui redditi (Ires e Irpef) e addizionali,
alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di
richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle
dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
Sono abilitati al rilascio del visto di conformità:
♦
gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
♦
gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industri, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
Il visto di conformità garantisce la regolare tenuta e conservazione delle
scritture contabili obbligatorie, la corrispondenza tra i dati esposti in
dichiarazione e le informazioni contenute nelle stesse scritture contabili e la
corrispondenza tra queste ultime e la relativa documentazione.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2.9.2014, in risposta ad
un interpello, ha affermato che i professionisti che intendono utilizzare in
compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle
relative addizionali, all'IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla
propria dichiarazione, per importi superiori a 15.000 €, possono
autonomamente apporre il visto senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.
In alternativa, per le società di capitali per le quali è esercitato il
controllo contabile ex art. 2409-bis del Codice civile, il visto di conformità
può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione annuale, oltre
che da parte del rappresentante legale, anche da parte del soggetto che
esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti
per il rilascio del visto3.
A tal fine, i soggetti che esercitano il controllo contabile, qualora
sottoscrivano la dichiarazione anche ai fini dell’attestazione di tale
controllo, sono tenuti a barrare la casella “Attestazione” del modello UNICO
SC 2014.
Nel caso particolare dell'Iva, è frequente che le società di capitali
anticipino il momento della presentazione della dichiarazione IVA
inviandola in forma autonoma per poter fruire fin da subito della
compensazione.
In tale ipotesi, la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo
doveva avvenire direttamente sul Frontespizio del modello IVA.
ORGANO DI
CONTROLLO CESSATO
DALL'INCARICO
Se il soggetto incaricato della revisione contabile, che ha sottoscritto la
relazione di revisione al bilancio per un dato periodo d'imposta, è diverso
da quello in carica al momento della sottoscrizione/presentazione della
dichiarazione dei redditi ed Irap, obbligato a sottoscrivere tali dichiarazioni
è comunque il primo soggetto, cioè colui che ha sottoscritto la relazione di
differenza del credito Iva, l'apposizione del visto non è preventivo rispetto all'utilizzo in compensazione del credito, quindi,
le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione (anche presentata in futuro) sia munita del visto.
3
Art. 2, comma 2, D.M. n. 164/1999.
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revisione, anche se cessato dall'incarico.
A chiarirlo era stata la stessa Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.
62/E dell'8 giugno 2011.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Rimborso IVA in via prioritaria, più ampia la platea dei contribuenti interessati
Si allarga la platea dei contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA infrannuale in via
prioritaria, ovvero entro 3 mesi dalla richiesta.
Dopo:
♦ i subappaltatori edili in regime di reverse charge;
♦ i soggetti che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami
metallici;
♦ i produttori di zinco, piombo, stagno e loro semilavorati;
♦ i produttori di alluminio e semilavorati;
si aggiungono ora i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi.
La nuova categoria di soggetti, individuata con Decreto MEF del 10 luglio 2014, potrà
richiedere il rimborso IVA in via prioritaria a partire dalla richiesta di rimborso (modello IVA TR)
relativa al 3° trimestre 2014, da presentare entro il 31.10.2014.
RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA PER PIU' SOGGETTI
I contribuenti IVA che hanno maturato, nel 1°, 2° o 3° trimestre del periodo
d’imposta (2014 nel caso di specie), un credito IVA superiore a € 2.582,28 e
che rispettano, nel singolo trimestre, determinati requisiti, possono, in base
a quanto disposto dall’art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72:
IL RIMBORSO IVA
♦
richiedere il rimborso del credito Iva;
♦
ovvero, portarlo in compensazione4 nel modello F24 con altri tributi,
contributi e premi.
Per
richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale
maturato o la compensazione è necessario presentare un’apposita istanza
con il modello IVA TR.
4
Ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.
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Esistono alcune categorie di contribuenti, individuate da specifici decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, che sono ammesse
all'erogazione prioritaria del rimborso IVA, ossia entro 3 mesi dalla richiesta.
L'art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 stabilisce, infatti, che:
"Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed
alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i
quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via
prioritaria entro tre mesi dalla richiesta."
Dal 2007 ad oggi sono state individuate quattro categorie di
contribuenti per le quali è previsto il rimborso IVA in via prioritaria. Si tratta, in
particolare, dei seguenti soggetti:
♦ subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi
con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007)
(codice 1 all'interno della casella "Contribuenti ammessi all'erogazione
prioritaria del rimborso" del modello IVA TR);
♦ operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il
riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti "ferrosi" (D.M.
25.05.2007) - codice ATECOFIN 2004 37.10.1, corrispondente al nuovo
codice ATECO 2007 38.32.10 (codice 2 all'interno dell'apposita casella del
modello IVA TR);
RIMBORSO IVA
IN VIA PRIORITARIA
♦ operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e
stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M.
18.07.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.43.0, corrispondente al codice
ATECO 2007 24.43.00 (codice 3 all'interno della casella del modello IVA TR);
♦ soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati
(D.M. 21.12.2007) - codice ATECOFIN 2004 27.42.0, corrispondente al codice
ATECO 2007 24.42.00 (codice 4 all'interno della casella del modello IVA TR).
Ora, con il Decreto MEF del 10.07.2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24.07.2014), è stata individuata una nuova categoria di
contribuenti a cui spetta il rimborso IVA prioritaria. Sono i produttori di
aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, aventi codice di
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09.
Per tali contribuenti, sarà possibile chiedere il rimborso IVA in via prioritaria a
partire dalla richiesta relativa al 3° trimestre 2014, quindi a partire dal
modello IVA TR da presentare entro il 31.10.2014.
CONTRIBUENTI A CUI SPETTA IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA
Codice
ATECO 2007
Categoria
Subappaltatori edili che applicano il
Decreto MEF 22.03.2007
reverse charge
Recupero
e
riciclaggio
di
preparazione
cascami
e
per
Decreto
il
rottami
38.32.10
Decreto MEF 25.05.2007
metallici
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Produzione di piombo, zinco e stagno
e semilavorati
Produzione di alluminio e semilavorati
Fabbricazione di aeromobili, di veicoli
spaziali e dei relativi dispositivi nca
24.43.00
Decreto MEF 18.07.2007
24.42.00
Decreto MEF 21.12.2007
30.30.09
Decreto MEF 10.07.2014
Come stabilito dal Decreto MEF 10.07.2014, per ottenere il rimborso IVA
prioritario deve essere rispettato il requisito di cui all’art. 30, comma 2, lett.
b), del D.P.R. n. 633/1972, cioè i contribuenti devono effettuare operazioni
non imponibili5, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare
complessivo di tutte le operazioni effettuate.
Inoltre, devono essere rispettati i requisiti indicati dall'art. 2 del D.M.
22.03.2007, che prevede che i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria
qualora al momento della richiesta sussistano contestualmente le seguenti
condizioni:
♦ esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
♦ eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a €
10.000 in caso di richiesta rimborso annuale ed a € 3.000 in caso di
richiesta di rimborso trimestrale;
♦ eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al
10% dell'importo complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle
CONDIZIONI PER IL
RIMBORSO IVA
IN VIA PRIORITARIA
importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso
richiesto.
FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI
E RELATIVI DISPOSITIVI:
CONDIZIONI PER IL RIMBORSO IVA IN VIA PRIORITARIA
Art. 30, comma 2, lett.
Effettuare operazioni non imponibili per un ammontare
b),
superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le
D.P.R. n. 633/1972
operazioni effettuate
♦ esercizio dell'attività da almeno 3 anni;
♦ credito IVA richiesto a rimborso ≥ € 10.000 se richiesta
rimborso annuale, o ≥ € 3.000 se richiesta di rimborso
Art. 2 del D.M.
22.03.2007
trimestrale;
♦ credito IVA richiesto a rimborso ≥ 10% dell'importo
complessivo dell'IVA assolta sugli acquisti e sulle
importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si
riferisce il rimborso richiesto.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
5
Di cui agli artt. 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi
internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972.
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INFORMAZIONE FISCALE
OGGETTO: Le modifiche societarie del decreto competitività convertito in legge
Nell'iter di conversione del decreto competitività (d.l. 91/2014) - convertito in Legge 116/2014sono state confermate le due novità di maggiore impatto per il mondo societario: la riduzione del
capitale sociale minimo obbligatorio per la costituzione di una S.p.A., e l'eliminazione dell'obbligo
nomina del revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore a quello
minimo stabilito per le SPA.
Non mancano però le modifiche rispetto al testo originario del decreto: tra le più importanti si
evidenziano fin da subito il ritorno dell'obbligo di pubblicare per estratto l'avviso di convocazione
dell'assemblea sui giornali quotidiani nazionali, e l'esplicitazione che la sopravvenuta insussistenza
dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
Si riepilogano di seguito le novità più importanti per le società introdotte con la Legge
116/2014:
LE MODIFICHE SOCIETARIE DEL DECRETO COMPETITIVITA' CONVERTITO IN LEGGE
ACQUISTO DELLA
SOCIETÀ DA
PROMOTORI,
FONDATORI, SOCI E
AMMINISTRATORI E
TRASFORMAZIONE
SOCIETÀ DI PERSONE
(Art. 20 commi 4 e 5
del D.l. 91/2014
conv. in Legge
116/2014 )
DIMEZZATI I TERMINI
PER L'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI OPZIONE
Sono confermate le modifiche agli articoli 2343-bis (acquisto della società
da promotori, fondatori, soci e amministratori ) e 2500-ter (Trasformazione di
società di persone) del Codice Civile, al fine di prevedere, anche in tali
fattispecie, la possibilità di applicare la procedura semplificata, prevista
dall'articolo 2343-ter del Codice Civile nell'ipotesi del conferimento di beni in
natura o di crediti senza relazione di stima, qualora sussistano i presupposti ivi
indicati.
Si ricorda che in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti
di promotori, fondatori, soci e amministratori, l'alienante deve presentare la
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale. A seguito delle
modifiche apportate dal decreto competitività (art. 20 comma 4), in
alternativa alla relazione giurata,
è possibile presentare altra
documentazione, contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore
non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La stessa documentazione può essere presentata, in alternativa alla
relazione di stima giurata, nel caso di trasformazione delle società di persone
in società di capitali, per la determinazione del capitale della società
risultante dalla trasformazione.
Sono confermate le modifiche sul diritto di opzione, di cui all'art. 2441 del
Codice civile.
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(Art. 20 comma 6
del D.l. 91/2014
conv. in Legge
116/2014)
Secondo la formulazione precedente l'offerta di opzione doveva essere
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, e doveva trascorrere un
termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta per
l'esercizio del diritto di opzione (fatto salvo quanto previsto per le società
quotate dalle leggi speciali).
Tale disposizione viene modificata dal comma 6 dell'art. 20 del D.l.
91/2014, come segue:
♦
si introduce la pubblicazione nel sito Internet della società (con modalità tali
da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso
sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la
sede sociale;
♦
si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di
opzione da 30 a 15 giorni.
Con tale modifica viene pertanto equiparata la disciplina prevista per le
società non quotate a quella già vigente per le società quotate.
Conseguentemente, si abroga - al comma 1, lettera bb) - il comma 1
dell'articolo 134 del TUF che prevede la norma speciale per le società con
azioni quotate.
DISCIPLINA PMI
QUOTATE
(Art. 20 del D.l.
91/2014 conv. in
Legge 116/2014)
È confermata l'introduzione della nozione di piccola e media impresa con
azioni quotate, e di un'apposita disciplina di favore per tali tipologie di
società, con la finalità di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei
capitali di rischio delle imprese di minori dimensioni.
Sono considerate a tal fine piccole e medie imprese quotate, gli
emittenti azioni quotate che abbiano, in base al bilancio approvato relativo
all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle
proprie azioni:
♦
un fatturato fino a 300 milioni di euro;
♦
ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore
ai 500 milioni di euro.
Non si considerano PMI con azioni quotate gli emittenti azioni quotate
che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre
anni solari consecutivi.
Per le PMI con azioni quotate è prevista la possibilità di:
♦
modificare in via statutaria, entro un intervallo prestabilito compreso tra il 20%
e il 40%, la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA)
obbligatorie. Se tale modifica avviene quando i titoli della PMI sono già
quotati, a tutela delle minoranze azionarie è previsto, per i soci che non
abbiano concorso all'adozione della relativa deliberazione, il diritto di recesso
(in relazione a tutti o parte dei loro titoli);
♦
la possibilità di prevedere nei propri statuti che nei primi cinque anni dall'inizio
della quotazione non sia applicabile la disciplina dell'OPA da consolidamento
di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 20 del D.l. 91/2014.
In sede di conversione in Legge, sono stati aggiunti i commi 1-bis e 1-ter
all'art. 106 del Testo Unico della Finanza, prevedendo che nelle società
diverse dalle PMI l'offerta (di cui al comma 1 dell’articolo 106 del TUF) può
essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
una partecipazione superiore alla soglia del 25% in assenza di altro socio che
detenga una partecipazione più elevata. Gli statuti delle PMI possono
prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1 dell’articolo
106, comunque non inferiore al 25% né superiore 40%.
LIMITE PIÙ ELEVATO
PER LE
PARTECIPAZIONI
(Art. 20 comma 2
lett. b del D.l.
91/2014 conv. in
Legge 116/2014)
CRITERI DI
DETERMINAZIONE DEL
VALORE DELLE AZIONI
IN CASO DI RECESSO
NELLE SOCIETÀ
QUOTATE
(Art. 20 comma 3
del D.l. 91/2014
conv. in Legge
116/2014 )
In materia di partecipazioni reciproche è stata prevista l’aumento della
percentuale ordinaria prevista dall’art. 121 TUF, dal 2% al 5% (o 10% se
l’emittente è una PMI e viene sottoscritto un accordo tra le società
interessate approvato dalle relative assemblee).
La disciplina civilistica e quella del TUF mirano a prevenire possibili abusi
di carattere amministrativo derivanti dagli incroci azionari, come
l'inquinamento del voto e a scongiurare il pericolo di un effetto
«annacquamento» dei patrimoni delle società coinvolte. Secondo la
relazione tecnica, tuttavia, è stato necessario aumentare la percentuale di
limite in quanto quella precedente - pari al 2% -era la più bassa tra quelle
previste negli Stati europei dotati di una specifica disciplina in materia.
È confermata l'eliminazione del riferimento, contenuto nell'articolo 2437- ter
terzo comma, del Codice Civile, all'utilizzo esclusivo del criterio della media
aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato, nei sei mesi precedenti la
pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, per la
determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di
recesso (penalizzante nel caso ad esempio di semestre con titolo in ribasso).
Contestualmente è stato stabilito che gli statuti possano prevedere una
diversa modalità di determinazione del valore di liquidazione (in base ai
criteri indicati dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 2437- ter del Codice
Civile) purché tale valore non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto in
applicazione del criterio della media aritmetica.
I criteri indicati ai commi 2 e 4 del codice civile sono i seguenti:
♦
criteri che tengano conto della consistenza patrimoniale della società e delle
sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle
azioni;
♦
criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, purché siano indicati
nello statuto e siano indicati gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio
che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente
ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione
patrimoniale da tenere in considerazione.
DISCIPLINA DELLE
AZIONI A VOTO
MAGGIORATO
(Art. 20 comma 1
lett. aa del D.l.
91/2014 conv. in
Legge 116/2014 )
È confermata l'introduzione nel TUF del nuovo articolo 127- quinquies,
rubricato "Maggiorazione del voto", con cui si rimette all'autonomia statutaria
delle società la possibilità di prevedere azioni a voto maggiorato a beneficio
degli azionisti di lungo periodo.
Il nuovo articolo prevede che gli statuti delle società quotande e
quotate possano prevedere l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, fino
ad un massimo di due voti, per le azioni detenute da uno stesso azionista per
un periodo continuativo non inferiore a 24 mesi dall'iscrizione in un apposito
elenco, la cui tenuta è disciplinata dallo statuto.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
Lo statuto deve individuare le modalità per l'attribuzione del voto
maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, mentre si rimette
alla Consob la regolamentazione attuativa della disciplina in esame,
finalizzata ad assicurare la trasparenza delle partecipazioni rilevanti e
l'osservanza della disciplina in materia di OPA.
In sede di conversione del Decreto-legge è stato precisato che la
cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o
indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni
a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120,
comma 2, del TUF comporta la perdita della maggiorazione del voto.
Le azioni a voto maggiorato non costituiscono una categoria speciale di
azioni.
Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato:
♦
è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di
fusione e scissione del titolare delle azioni;
♦
si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai
sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile.
Per la società non quotate è stato previsto che (modificando i commi
terzo e quarto dell’art. 2351 del Codice Civile) lo statuto sociale possa
prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso
soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne
scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo' altresì
prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per
particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non
meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo puo' avere fino a un
massimo di tre voti. A fronte di questo, è stata disposta una disposizione
transitoria, secondo cui le delibere di modifica dello statuto di spa iscritte nel
Registro delle Imprese alla data del 31.08.2014, con cui è prevista la
creazione di azioni a voto plurimo, sono prese anche in prima convocazione
con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale rappresentato in
assemblea.
RIPRISTINO
DELL'OBBLIGO DELLA
PUBBLICITÀ SULLA
STAMPA
(Art. 20 comma 1
lett. p), v) e z) del
D.l. 91/2014 conv. in
Legge 116/2014)
In sede di conversione, non sono state confermate alcune semplificazioni
previste per le società quotate in borsa.
La soppressione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 20 del
Decreto, ha ripristinato la necessità di pubblicazione delle informazioni
tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali.
Sono state ulteriormente soppresse le modifiche (previste alle lettere v e z
del comma 1 dell'art. 20) apportate all'articolo 122 del TUF e all'articolo 125bis del TUF. Pertanto:
♦
i patti parasociali aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società
quotate e nelle società che le controllano devono essere, oltre che
comunicati alla Consob, pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana e
comunicati anche per estratto alla società con azioni quotate;
♦
è stato ripristinato l'obbligo di pubblicare per estratto l'avviso di convocazione
dell'assemblea sui giornali quotidiani nazionali.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
RIDUZIONE DEL
CAPITALE MINIMO PER
UNA SPA
(Art. 20 comma 7
del D.l. 91/2014
conv. in Legge
116/2014)
ISCRIZIONE
IMMEDIATA NEL
REGISTRO IMPRESE
(Art. 20 comma 7bis del D.l. 91/2014
conv. in Legge
116/2014)
ORGANO DI
CONTROLLO NELLE SRL
(Art. 20 del D.l.
91/2014 conv. in
Legge 116/2014)
È stata confermata6 la possibilità di costituire una società per azioni con un
capitale sociale di 50.000, inferiore rispetto a quello fino ad oggi in vigore di
120.000 €. Viene così più che dimezzata la soglia minima di capitale sociale
per la costituzione di una S.p.A.
In sede di conversione del decreto è stato aggiunto all'art. 20 del D.l. 91/2014
il comma 7-bis in cui è previsto che dal 1° settembre il Registro imprese deve
iscrivere immediatamente le richieste delle aziende (Spa escluse) spedite per
via telematica alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico che
scrittura privata autenticata). Resta fermo che, dopo l'iscrizione immediata, il
giudice del Registro ha il potere di accertare se il notaio ha rispettato la
legge ed eventualmente di ordinare la cancellazione della richiesta iscritta.
La finalità della nuova norma è chiaramente quella di velocizzare le
procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali
(escluse le Spa) e di persone.
E' confermata l'abrogazione 7 della norma8 che imponeva la nomina del
revisore o dell’organo di controllo nelle SRL con capitale sociale non inferiore
a quello minimo stabilito per le SPA (120.000 €). Scompare così ogni
correlazione tra capitale sociale di una S.r.l. e obbligo di attivazione delle
funzioni di controllo. Questa modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina
dell'organo di controllo delle cooperative, visto il richiamo all'art. 2477 del c.c.
contenuto nell'art. 2543 del c.c. In sede di conversione in legge del decreto,
è stato aggiunto che la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina
dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto
competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di
controllo, per porre termine al mandato in corso devono procedere con una
decisione di revoca dei soci (assemblea), in caso contrario l'organo di
controllo resterà in carica fino alla fine del mandato. La decisione di revoca,
secondo l'art. 2400 comma 2 del codice civile, dovrebbe essere approvata
con decreto dal Tribunale.
Se la revoca riguarda un revisore, invece, è sufficiente la decisione dei
soci.
Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo per la s.r.l. resta solo se
si tratta di:
♦
una srl obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
♦
una srl che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
♦
una srl che per due esercizi consecutivi abbia superato due delle seguenti
soglie dimensionali:
 almeno 4.400.000 € di attivo dello stato patrimoniale;
 almeno 8.800.000 € di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
6
Art. 20 comma 7 del D.l. 91/2014.
8
Art. 2477 secondo comma del C.c.
7
Dall'art. 20 comma 8 del D.l. 91/2014.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
 almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
SAPERE PER FARE
L'IMPOSIZIONE FISCALE IN CASO DI
SUCCESSIONE E DONAZIONE
INTRODUZIONE
Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo non
solo di presentare come di consueto la dichiarazione di successione, ma anche di pagare, se
dovuta, l’imposta di successione e le imposte ipotecaria e catastale.
Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a
imposizione (imposta sulle donazioni, imposte ipotecaria e catastale), con le stesse aliquote di
calcolo e le stesse franchigie previste nel caso di successione.
Sono previste agevolazioni in caso di successione/donazione di "prima casa".
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, analizziamo in cosa consiste l'imposizione
fiscale sugli immobili ereditati o ricevuti in donazione.
INDICE DELLE DOMANDE
1.
Chi deve presentare la dichiarazione di successione?
2.
Entro quando deve essere presentata la dichiarazione di successione?
3.
In caso di successione, sono dovute imposte?
4.
In quali casi va pagata l'imposta di successione e come si calcola?
5.
In caso di successione di immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale?
6.
In caso di successione, sono previste agevolazioni tributarie per la prima casa?
7.
In quali casi va pagata l'imposta sulle donazioni e come si calcola?
8.
In caso di donazione di immobili, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale?
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
DOMANDE E RISPOSTE
D.1 CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?
R.1 Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
♦
i chiamati all’eredità e i legatari, o i loro rappresentanti legali;
♦
gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
♦
gli amministratori dell’eredità;
♦
i curatori delle eredità giacenti;
♦
gli esecutori testamentari;
♦
i trustee.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la
stessa sia presentata da una sola di esse.
Si precisa che alla dichiarazione non occorre più allegare gli estratti catastali degli immobili
caduti in successione (Risoluzione n. 11/E del 13 febbraio 2013).
D.2 ENTRO QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE?
R.2 La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della
successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente. A tal
fine, deve essere compilato l’apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni ufficio
territoriale o sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e successivamente presentarlo
all’ufficio territoriale dell’Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del
defunto. In caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla. Se il defunto
non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio
nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di
quest’ultima, la denuncia va presentata all’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di
Roma II – Ufficio territoriale “Roma 6”, Via Canton 20 - CAP 00144.
Si precisa che la dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del
termine di presentazione.
Secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 8/E del 13.01.2012, è possibile rettificare la
dichiarazione anche oltre questo termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della
notifica dell’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro
il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell’imposta
principale).
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
D.3 IN CASO DI SUCCESSIONE, SONO DOVUTE IMPOSTE?
R.3 Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile o un diritto reale immobiliare, prima di
presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte
ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali
e, se dovuta, l'imposta di successione.
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario
presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia – Territorio.
D.4 IN QUALI CASI VA PAGATA L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE E COME SI CALCOLA?
R.4 Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di
presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
L’imposta di successione è calcolata dall’ufficio, in base alla dichiarazione presentata e
previa correzione di eventuali errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella
determinazione della base imponibile.
L’importo eventualmente dovuto è notificato al contribuente attraverso un avviso di
liquidazione.
Per gli immobili di proprietà, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla
loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
♦ 110, per la prima casa;
♦ 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1)
♦ 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
♦ 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
♦ 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E .
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il
reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente
tra la persona deceduta e l’erede. In particolare, sul valore complessivo dell’eredità si
applicano le seguenti aliquote:
♦ 4%, per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per
ciascun erede, 1.000.000 di euro;
♦ 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro;
♦ 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto
grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
♦ 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta
tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota
che supera 1.500.000 euro.
Ai soli fini dell’applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all’erede si deve tener
conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo
erede.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
D.5 IN CASO DI SUCCESSIONE DI IMMOBILI, SONO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE?
R.5 Quando nell’attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le
imposte ipotecaria e catastale.
Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un
versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013).
Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della
dichiarazione di successione.
Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale vanno indicati i codici tributo:
♦ 649T per l’imposta ipotecaria;
♦ 737T per l’imposta catastale.
D.6 IN CASO DI SUCCESSIONE, SONO PREVISTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA PRIMA CASA?
R.6 Sì. Quando il beneficiario del bene immobile o diritto reale immobiliare ricevuto in eredità (o,
nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per
fruire dell’agevolazione “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella
misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013),
indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione.
In questo caso, è necessario attestare nella dichiarazione di successione il rispetto dei
requisiti che la legge richiede per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”. In particolare,
chi eredita l’immobile:
♦ non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato;
♦ non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di
diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata,
anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Questi due requisiti devono sussistere entrambi.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui
intende stabilirla entro 18 mesi (salvo alcuni casi particolari in cui tale requisito non è richiesto,
come per esempio per il personale delle forze di polizia).
Se non sono rispettati tali requisiti, si decade dall'agevolazione (Risoluzione n. 33/E/2011).
D.7 IN QUALI CASI VA PAGATA L'IMPOSTA SULLE DONAZIONI E COME SI CALCOLA?
R.7 Come nel caso delle successioni, anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito
degli immobili sono soggetti ad imposizione.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
Le aliquote da utilizzare per determinare l’imposta sulle donazioni sono le stesse previste per
le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il
beneficiario, quindi:
♦ 4%, per il coniuge ed i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per
ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
♦ 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
♦ 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto
grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
♦ 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.
Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta
tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota
che supera 1.500.000 euro.
D.8 IN CASO DI DONAZIONE DI IMMOBILI, SONO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE?
R.8 Quando oggetto della donazione sono beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le
imposte ipotecaria e catastale.
Queste, sono pari, rispettivamente, al 2% e all’1% del valore degli immobili, con un
versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta (168 euro fino al 31 dicembre 2013).
Per le donazioni di "prima casa" valgono le agevolazioni previste anche per le successioni,
cioè l'imposta ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per la
registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie,
non è dovuta imposta di registro.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima settimana.
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione n. 80/E del 29 Agosto 2014
L'Agenzia fornisce chiarimenti sul trattamento
fiscale, ai fini delle imposte indirette, relativo agli
atti costitutivi di diritti reali o traslativi della
proprietà di beni immobili stipulati a titolo oneroso.
In particolare, viene precisato che, come per gli
atti di affrancazione (Risoluzione n. 64/E/2014),
anche per l'atto di legittimazione del possesso di
terre civiche con il pagamento di un’indennità è
prevista
l'esenzione
dall'imposta
di
bollo,
dall'imposta di registro e dagli altri tributi. Il
documento di prassi illustra, in sostanza, la novità
normativa contenuta nel D.L. n. 66/2014 (articolo 5,
comma 1-bis).
Risoluzione n. 81/E del 29 Agosto 2014
L'Agenzia precisa che le banche popolari non
fruiscono del regime fiscale di favore previsto per
le società cooperative. Infatti,
nonostante le
banche popolari siano istituti di credito, di norma
costituiti come società cooperative, non possono
fruire delle agevolazioni sulle riserve indivisibili
(deduzione dal reddito imponibile degli utili
accantonati a riserve indivisibili) non essendo
società cooperative disciplinate dai principi della
mutualità e, di conseguenza, non applicandosi alle
stesse l’articolo 12 della Legge n. 904/1977. Tale
conclusione trova anche conferma nella disciplina
delle banche popolari contenuta nel Testo unico
bancario.
Risoluzione n. 82/E del 2 Settembre 2014
L'Agenzia precisa che il professionista autorizzato
ad apporre il visto di conformità, che intende
utilizzare in compensazione orizzontale i crediti
superiori a 15mila euro, relativi a imposte sui redditi
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
e relative addizionali, Irap, imposte sostitutive e
ritenute alla fonte, emergenti dalla propria
dichiarazione, può effettuare l’operazione in
autonomia, senza rivolgersi ad altri. La richiesta di
chiarimento è derivata dalla novità introdotta
dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013,
art. 1, comma 574), che ha stabilito che il visto di
conformità, già richiesto per la compensazione dei
crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui,
è stata reso obbligatorio anche in caso di utilizzo di
crediti relativi ad altri tributi di importo superiore a
15.000 euro annui.
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 2 Settembre 2014
L'Agenzia avverte i contribuenti che abbiano
ricevuto l’email “Le Linee Guida” di non aprire il file
allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili
ad evitare i controlli legati al redditometro, in
quanto si tratta di un falso e contiene un virus e, se
aperto, può compromettere la sicurezza del
computer del destinatario. Non si tratta di una mail
inviata dall'Agenzia delle Entrate. L’Agenzia invita
quindi i contribuenti che stanno ricevendo questo
messaggio a non inoltrarlo ad alcuno e ad
eliminarlo senza aprire l’allegato.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 08.09.2014 AL 22.09.2014
Lunedì 15 Settembre 2014
Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Lunedì 15 Settembre 2014
Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti il
commercio al minuto e assimilati
Lunedì 15 Settembre 2014
Annotazione
dell’ammontare
dei
corrispettivi
percepiti da parte delle associazioni sportive
dilettantistiche nell’esercizio di attività commerciali
con riferimento al mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
precedente per i contribuenti IVA mensili
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il
secondo mese precedente per i contribuenti IVA
mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità a terzi optando per il regime previsto
dall’art. 1, comma 3, DPR 100/98
Martedì 16 Settembre 2014
Versamento della 7° rata dell’Iva relativa all’anno
2013 risultante dalla dichiarazione annuale, con
maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile, da
parte dei contribuenti che hanno scelto il
pagamento rateale del saldo IVA 2013 ed hanno
versato la prima rata entro il 17.03.2014
Martedì 16 Settembre 2014
Per i contribuenti Iva mensili, termine per la
presentazione della comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute per le
quali le operazioni effettuate senza l’applicazione
dell’Iva sono confluite nella liquidazione con
scadenza 16 settembre.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati
nel mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Termine per il versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente
Martedì 16 Settembre 2014
Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Agosto
2014) da parte degli intermediari finanziari e dei notai
che intervengono nelle operazioni, nonché da parte
dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni
senza l'intervento di intermediari né di notai.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,99%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, NON soggette agli studi di settore e che NON
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 3a rata delle imposte derivanti da
UNICO, con applicazione degli interessi nella misura
dello 0,66%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, soggette agli studi di settore e/o che
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,76%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, soggette agli studi di settore e/o che
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto
con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine
per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti
da UNICO, con applicazione degli interessi nella
misura dello 0,29%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5
del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di
settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
entro il 16 giugno, scade il termine per il versamento
della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,99%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5
del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, NON soggette agli studi di
settore e che NON partecipano, ai sensi degli artt. 5,
115 e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 3a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,66%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5
del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di
settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115
e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 7 luglio, scade il termine per il versamento
della 4a rata delle imposte derivanti da UNICO, con
applicazione degli interessi nella misura dello 0,76%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per le società di persone ed enti equiparati ex art. 5
del TUIR, tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, soggette agli studi di
settore e/o che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115
e 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese
soggette agli studi di settore e che hanno scelto il
pagamento rateale delle imposte versando la 1a rata
entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%,
scade il termine per il versamento della 2a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,29%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
delle imposte versando la 1a rata entro il 16 giugno,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,99%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, NON soggetti agli studi di settore e che NON
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 16 luglio con
la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 3a rata delle imposte derivanti da
UNICO, con applicazione degli interessi nella misura
dello 0,66%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, soggetti agli studi di settore e/o che
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 7 luglio,
scade il termine per il versamento della 4a rata delle
imposte derivanti da UNICO, con applicazione degli
interessi nella misura dello 0,76%.
Martedì 16 Settembre 2014
Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, che approvano il bilancio entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, soggetti agli studi di settore e/o che
partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, a
società, associazioni e imprese soggette agli studi di
settore e che hanno scelto il pagamento rateale
delle imposte versando la 1a rata entro il 20 agosto
con la maggiorazione dello 0,40%, scade il termine
per il versamento della 2a rata delle imposte derivanti
da UNICO, con applicazione degli interessi nella
misura dello 0,29%.
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CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 5 SETTEMBRE 2014
Venerdì 19 Settembre 2014
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 20 agosto
2014 (ravvedimento operoso breve)
Venerdì 19 Settembre 2014
Presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta relativa all’anno 2013 – Modello 770/2014
Semplificato (come da proroga stabilita dal D.P.C.M.
31.07.2014) da parte dei sostituti d'imposta che nel
2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte o contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti all’INPS, all'INPS Gestione exINPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Venerdì 19 Settembre 2014
Presentazione della dichiarazione dei sostituti
d’imposta e degli intermediari relativa all’anno 2012 –
Modello 770/2014 Ordinario (come da proroga
stabilita dal D.P.C.M. 31.07.2014) da parte dei sostituti
d'imposta, intermediari e altri soggetti che nel 2013
hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta
alla fonte su redditi di capitale, compensi per
avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici
e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla
vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi
compresi quelli derivanti da partecipazioni ad
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
di diritto estero, utili e altri proventi equiparati
derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli
atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
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