Atto T0AZ0N Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e ambiente U.O. 0031 Aria Ufficio TARI Emissioni C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione Unica Ambientale N. Reg. Decr. 75/2014 N. Protocollo 17517/2014 Data 18/02/2014 2 Oggetto: Ditta CARDIN ELETTRONICA SPA - via del Lavoro, 73 CODOGNE'. Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. IL DIRIGENTE VISTA la domanda presentata in data 02.10.2013 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta CARDIN ELETTRONICA SPA (P.IVA 00681370268), con sede legale e impianto in via del Lavoro, 73 - CODOGNE' - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per modifica ad un impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera; CONSIDERATO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali: – decreto n. 77/2013 del 05.02.2013 per le emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006 parte 5^); CONSIDERATO che la Ditta è in possesso dell'atto di assenso Pag. 1 di 4 all'attivazione dello scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilabili in pubblica fognatura, rilasciato da Servizi Idrici Piave Srl in data 12.02.2013 prot. n. 2276; VISTE le integrazioni trasmesse dal S.U.A.P. del comune di Codognè in data 03.12.2013; CONSIDERATO che la richiesta al Comune di Codognè di esprimere il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, datata 28.10.2013, trascorso il termine concesso, non ha avuto riscontro; VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici; ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e il D.P.R. n. 59/2013; VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione; DECRETA ART. 1 – Alla Ditta CARDIN ELETTRONICA SPA, è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n.59/2013, per l'attività svolta nell'impianto sito in via del Lavoro, 73 - CODOGNE', relativamente a: – autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta. Pag. 2 di 4 – scarico di acque reflue domestiche e/o assimilabili con recapito in pubblica fognatura. ART. 2 – Il decreto n. 77/2013 del 05.02.2013, citato in premessa, è revocato. ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento. ART. 4 – La Ditta deve effettuare una verifica sull'estensione delle superfici scoperte annesse al proprio stabilimento, sul loro gestione delle acque accertare l'eventuale utilizzo meteoriche e sulle modalità di ivi cadenti, al fine di assoggettabilità alle prescrizioni contenute nell'art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto. Nel caso in cui il proprio stabilimento dovesse ricadere in una delle fattispecie contemplate dalla normativa, è fatto obbligo di presentare un piano di adeguamento i cui contenuti sono riportati nell'allegato A della DGRV n. 1770/2012, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente atto. ART. 5 – Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta, nonché la modifica sostanziale dell'impianto e/o dello scarico devono essere preventivamente autorizzate. ART. 6 – La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013. Pag. 3 di 4 ART. 7 – La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1. art. 8 – ricorso Regionale Avverso il presente giurisdizionale oppure al al provvedimento Tribunale Presidente della è ammesso Amministrativo Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso. ART. 9 – Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Codognè perché lo notifichi, nelle forme di Legge, alla Ditta, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) alla Regione Veneto e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune. Dott. Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 4 di 4 Emissioni in atmosfera - valori limite e prescrizioni Per l’individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento alla domanda di autorizzazione pervenuta in data 2 ottobre 2013. Operazioni di saldatura in forno (rifusione) Punto di emissione n. 01 Parametro: polveri Valore limite di emissione: 10 mg/m3 Parametro: metalli nelle polveri Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella B, allegato I, parte quinta del D.Lgs.n.152/2006. Parametro: composti organici volatili Valore limite di emissione: quello stabilito per le singole classi di sostanze, così come definite in Tabella D allegato 1, parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152. Operazioni di saldatura ad onda, saldatura a stagno e saldatura MIG-MAG Punti di emissione nn. 02, 03, 05 e 07 Parametro: polveri Valore limite di emissione: 10 mg/m3 Parametro: metalli nelle polveri Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le singole classi di sostanze così come definite in Tabella B, allegato I, parte quinta del D.Lgs.n.152/2006. Operazioni di preparazione prototipi con utilizzo di bagni acidi Punto di emissione n. 06 Parametro: acido cloridrico Valori limite di emissione: 30 mg/m3 con un flusso di massa ≥ 300 g/h Procedure di messa in esercizio ed a regime degli impianti Punti di emissione nn. 01, 02, 03, 05, 06 L’impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti né da comunicazione alla Provincia di Treviso. Il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti non deve essere superiore a 60 giorni. Entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti l’impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno due serie complete di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell’arco di dieci giorni. Misure analitiche di autocontrollo periodiche • • Operazioni di saldatura in forno (rifusione) Punti di emissione n. 01 Operazioni di saldatura ad onda, saldatura a stagno Punti di emissione nn. 02, 03 e 05 Dopo le prime misure analitiche effettuate di avvio impianto a norma non sarà necessario effettuare successive misure di autocontrollo. Devono essere registrati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati agli impianti di trattamento delle emissioni. • • Operazioni di saldatura MIG-MAG Punto di emissione n. 07 Operazioni di preparazione prototipi con utilizzo di bagni acidi Punto di emissione n. 06 Le misure di autocontrollo devono essere effettuate e trasmesse a questa Amministrazione con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. Emissioni in atmosfera non sottoposte ad autorizzazione Le emissioni in atmosfera generate da: • n.1 unità termica alimentata a metano di potenzialità termica nominale < a 3 MW emissione convogliata in atmosfera tramite punto denominato A non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs.n.152/2006. Le emissioni generate dalla fase di ricarica muletti, e convogliate in atmosfera tramite il punto di emissione n.08, ai sensi dell’art.272 comma 5 del D.Lgs.n.152/2006 non sono sottoposte ad autorizzazione perché provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione; le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, modalità e tempi previsti all’atto della loro progettazione; le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati; qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento documentate mediante registrazione degli interventi effettuati; dovranno essere qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegati, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti tecnologici ad essi collegati. Metodi analitici di autocontrollo e modalità di esecuzione delle misure I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose; I valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (O° C e 101,3 kPa); Per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88; Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi. Accessibilità ai punti di campionamento e misura Ogni punto di emissione devono essere dotato un tronchetto di prelievo con diametro interno di 4 pollici munito di controflangia. Il posizionamento delle prese, le caratteristiche delle piattaforme di lavoro e delle scale fisse, dovranno essere conformi a quanto indicato nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia di Treviso – www.provincia.treviso.it – Servizio Ecologia ed Ambiente – Area Tutela della Qualità dell’Aria Energia – Pubblicazioni. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all’esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso). Metodi analitici di riferimento - Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 e 16911-2 per la misura della velocità e portata dei flussi gassosi convogliati; Metodo UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri; Metodo UNI EN 14385 per la misura dei metalli; Metodo UNI EN 13649 per la misura di composti organici volatili; Metodo UNI EN 1911 per la misura dell’acido cloridrico; Allegato 2 del D.M. 25.08.2000 per la misura dell’acido cloridrico.
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