Tre minuti di… Le notizie di oggi in sintesi – 28.01.2014 Versamenti > Codici Tributo F23 Fiscal Flash n. 24 – Sicurezza sul lavoro: il codice per versare le maggiorazioni L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15/E del 27 gennaio 2014, ha istituito il codice tributo “GAET” per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come sostituito dall’articolo 9, comma 2, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76. Dichiarazione > Mud Fiscal News n. 29 – MUD 2014: definite le istruzioni per la presentazione del modello Dopo l’approvazione del nuovo Modello Unico per la Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2014, sono state rese disponibili le istruzioni dettagliate per la presentazione del MUD 2014 in via telematica. Si ricorda che, l’adempimento deve essere assolto entro il 30 aprile 2014, con riferimento all'anno 2013, da parte dei soggetti interessati: gestori di rifiuti speciali, veicoli fuori uso e RAEE, nonché produttori di imballaggi e di AEE. Il software per la compilazione del MUD 2014 realizzato da Unioncamere sarà, invece, disponibile a partire dall’inizio di marzo 2014. Imposte locali > IMU Fiscal News n. 30 – Come sanare il mancato versamento della mini-Imu Il contribuente che, passata la scadenza del 24 gennaio 2014 per il versamento della mini-Imu 2013, per errore o per mancanza di liquidità, non ha effettuato il versamento dovuto, o si rende conto di aver commesso delle violazioni legate ai codici tributo o catastali indicati in F24, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso. Una prima soluzione, applicabile dal 25 gennaio 2014 al 07 febbraio 2014, è quella del ravvedimento "sprint". Entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento della mini imposta, può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dell’1% annuo, dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Ad esempio, se si perfeziona il ravvedimento il 28 gennaio 2014 (quarto giorno successivo all'omesso versamento), la sanzione applicabile è pari allo 0,8% (0,2% x 4). Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento. L’ultima soluzione passati i 30 giorni e cioè dal 24 febbraio 2014 in avanti, è il ravvedimento lungo, secondo cui, chi decide di rimediare deve farlo entro il più breve termine di presentazione della dichiarazione delle variazioni relativa all'anno 2013, e cioè entro il 30 giugno 2014, scontando una sanzione ridotta pari al 3,75% . IVA > Fattura Fiscal News n. 31 – Fatturazione autotrasportatori Tra le pieghe della Legge di Stabilità 2014 si annovera una rilevante novità in tema di fatturazione delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Tali soggetti, infatti, erano obbligati, in base alla precedente formulazione dell’art. 83 –bis, co. 12, D.L. 112/2008 (Finanziaria triennale) ad emettere fattura per le loro Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info prestazioni “entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto”. La citata disposizione, in deroga al criterio generale dettato dall’art. 21, D.P.R. 633/1972, che prevede l’emissione della fattura al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6, D.P.R. 633/1972), legava l’emissione della fattura allo svolgimento della prestazione. Da sottolineare che la citata disposizione contrastava con quanto disposto dall'articolo 74, co. 4, D.P.R. 633/1972, che concede la facoltà agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di emettere un’unica fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare effettuate nei confronti del medesimo committente. L’art. 1, co. 95, L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), con effetto dal 1° gennaio 2014, ha riscritto l’art. 83 – bis, co. 12, D.L. 112/2008, eliminando tale anomalia e ricollegando di fatto l’emissione della fatture per le imprese di autotrasporto per conto terzi al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 e art. 21 D.P.R. 633/1972). Di conseguenza, la fatturazione dei servizi resi dalle imprese di autotrasporto per conto terzi coinciderà con il pagamento del corrispettivo (articoli 6 e 21, D.P.R. 633/1972). È bene ricordare, inoltre, che l’emissione anticipata della fattura costituisce un autonomo evento generatore d’imposta, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Si segnala infine che anche per le prestazioni di trasporto “individuabili attraverso idonea documentazione”, si può utilizzare il meccanismo della fatturazione differita, ovvero l’emissione di una sola fattura, relativamente alle prestazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto (c.d. fattura differita), entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni. Previdenza e Lavoro > Varie Lavoro e Previdenza n. 18 – Retribuzione estera 2014: la regolarizzazione contributiva L’INPS, con la circolare n. 8 del 22 gennaio 2014, ha fornito importanti istruzioni operative per i lavoratori operanti all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale, ai fini della regolarizzazione contributiva del mese di gennaio 2014. In particolare, la regolarizzazione deve essere effettuata entro il 16 aprile 2014, mediante la compilazione della denuncia Uniemens. Per la determinazione dei contributi è necessario: 9 calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili, in vigore al 1° gennaio 2014, e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; 9 le differenze così determinate, saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. Accertamento e riscossione > Varie Fiscal Approfondimento n. 04 – Interposizione: focus normativo Alcuni recenti interventi della Corte di Cassazione confermano come non sia ancora completamente sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale, in ordine al campo di applicazione della previsione normativa recata dall’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973, norma quest’ultima che autorizza l’Amministrazione Finanziaria, in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio, a imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato - anche sulla base di presunzioni qualificate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza - che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona. Al riguardo è bene, sin da subito, precisare che la prevalente dottrina è da sempre orientata a ritenere che detta previsione non può che riferirsi ai soli casi di “interposizione fittizia” e non anche a quelli di “interposizione reale”. La posizione della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione è certamente più oscillante, come dimostra l’affermazione contenuta nella recente sentenza n. 449 del 10 gennaio 2013, secondo cui il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito del quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. Da qui l’esigenza di approfondire i termini della questione e analizzare le ricadute che tale diversa interpretazione è suscettibile di determinare sul piano pratico; tale indagine non può che muovere dall’analisi della previsione normativa che sarà letta tenendo, innanzitutto, conto delle considerazioni al riguardo espresse negli atti parlamentari. Di seguito verranno delineate le peculiarità e gli elementi distintivi che caratterizzano le ipotesi di interposizione fittizia e reale, segnalando le considerazioni in merito espresse dalla più autorevole dottrina e dai giudici di legittimità. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Rassegna stampa Fiscale y y y y y y y y y SuperAnagrafe, entro venerdì l’invio dei dati 2011 Spesometro al traguardo Voluntary disclosure Infedeltà nel quadro RW, maxi-riduzione delle sanzioni Omissione dichiarazione Iva: non fa perdere la qualifica di esportazione abituale Gli ostacoli sulla Tasi Comunicazione e finanziamenti per le semplificate Attivo il nuovo conto corrente per le liti fiscali Gaet: nuovo codice tributo delle maggiorazioni delle ammende previste per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro Rassegna stampa Lavoro & Previdenza y y y y y y y Inps, gli sgravi contributivi non sono cumulabili Autonomo il pregiudizio alla salute Assunzione disabili: le indicazioni del Ministero sulle nuove esclusioni LPS. Conciliazione tempi di vita e lavoro Il primo piano di applicazione della Legge n. 92/2012 Estratto conto Gestione ex Enpals Deleghe Gestione separata. Estensione periodo transitorio Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info
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