Unico in caso di trasformazione

730, Unico 2014 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 16
15.05.2014
Unico in caso di trasformazione
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Scadenze
Ai sensi dell’art. 5-bis, comma 1, del D.P.R. n. 322/1998, in caso di trasformazione di una società non
soggetta all’Ires (ad esempio, S.n.c., S.a.s.) in una società soggetta a tale imposta (ad esempio, S.r.l., S.p.a.),
o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, la dichiarazione relativa alla frazione di esercizio
compresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione deve essere
presentata:
9
esclusivamente in via telematica;
9
entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data.
Termini di
presentazione
L’art, 5-bis, D.P.R. n. 322/98 disciplina i termini di presentazione nel caso di
trasformazione, fusione e scissione. In base a tale norma, come modificata dal
D.L. n. 207/2008:
→
“in caso di trasformazione di una società non soggetta all’imposta sul
reddito delle persone giuridiche in società soggetta a tale imposta, o
viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta, deve essere
presentata, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio compresa tra l’inizio del periodo
d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione, entro l’ultimo giorno
del nono mese successivo a tale data in via telematica”.
Se a seguito della trasformazione di società, la “nuova” società risulta soggetta a
imposte di tipo diverso (ad esempio Srl che si trasforma in Snc) si verifica
l’interruzione del periodo d’imposta alla data di effetto della trasformazione,
ossia alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di
trasformazione.
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Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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Si delineano pertanto due frazioni di esercizio (ante trasformazione e post
trasformazione) che ai fini delle imposte sui redditi e Irap costituiscono un
autonomo periodo d’imposta.
Di conseguenza:
9
le dichiarazioni relative al periodo ante trasformazione vanno presentate
entro la fine del nono mese dalla data di effetto della trasformazione;
9
le dichiarazioni relative alla frazione d’esercizio che va dalla data di effetto
della trasformazione alla fine dell’esercizio (31/12) vanno presentate entro
la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio e pertanto nei termini
ordinari (30/9).
Si evidenza il fatto che la trasformazione ha effetto dalla data di iscrizione
della delibera di trasformazione nel Registro delle imprese.
TRASFORMAZIONE: TERMINI DI PRESENTAZIONE UNICO
Periodo ante trasformazione
entro la fine del nono mese dalla data di effetto della
trasformazione.
Periodo post trasformazione
entro la fine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio e
pertanto nei termini ordinari.
Dichiarazione
Iva
La trasformazione non comporta particolari effetti ai fini Iva, stante l’unitarietà
del soggetto che pone in essere la trasformazione. Pertanto, la dichiarazione
annuale Iva:
9
deve
essere
presentata
solamente
dalla
società
risultante
dalla
trasformazione;
9
deve ricomprendere tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, sia
prima che dopo la trasformazione;
9
deve essere presentata nel termine ordinario del 30 settembre dell’anno
successivo, esclusivamente in via telematica;
9
deve essere presentata in forma “autonoma”, ovvero nell’ambito del
Modello UNICO, sulla base delle regole ordinarie.
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DICHIARAZIONE IVA
Un'unica dichiarazione nei termini ordinari
(Il modulo è indistinto per tutte le operazioni, comprensivo anche delle
operazioni relative al periodo ante trasformazione)
Versamento
delle imposte
Per quanto riguarda i termini di versamento connessi alle operazioni
straordinarie non vi sono regole specifiche, pertanto è applicabile la disciplina
prevista dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001.
I termini di versamento sono così individuati:
9
per le persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, il 16.6
dell’anno in cui è presentata la dichiarazione;
9
per i soggetti Ires, il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta, differito al 16 del mese successivo a
quello di approvazione del bilancio in caso di approvazione oltre i
termini ordinari.
È inoltre possibile posticipare il versamento entro i 30 giorni successivi
applicando agli importi dovuti la maggiorazione dello 0,40%.
In particolare, i termini di versamento sono differenziati in relazione al fatto che
il soggetto sia, nella frazione di esercizio che precede l’operazione straordinaria,
una società di persone o una società di capitali.
Infatti:
9
in caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, per il
periodo ante trasformazione si applicano le regole previste per le società
di persone;
9
in caso di trasformazione da società di capitali a società di persone, per il
periodo ante trasformazione si applicano le regole di versamento previste
per le società di capitali.
VERSAMENTO IMPOSTE
Periodo ante trasformazione
DA SOCIETA’ DI
16.6
PERSONE A
Periodo post trasformazione
SOCIETA’ DI
giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura
CAPITALI
del periodo d’imposta (differimento in caso di proroga di
approvazione del bilancio)
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Periodo ante trasformazione
DA SOCIETA’ DI
giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura
CAPITALI A
del periodo d’imposta (differimento in caso di proroga di
SOCIETA’ DI
approvazione del bilancio)
PERSONE
Periodo post trasformazione
16.6
Modelli da
utilizzare
Per quanto riguarda i modelli da utilizzare è previsto che in presenza di un
periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ossia di un periodo che si
chiude prima del 31.12:
¾
i soggetti IRES (società di capitali) sono tenuti a utilizzare il modello
approvato per l’anno precedente;
¾
le società di persone e i soggetti equiparati sono tenuti a utilizzare il
modello “nuovo”, se disponibile.
Quindi:
¾
per le società di persone trasformate nel corso del 2013:
9
per la frazione che precede l’operazione straordinaria va
utilizzato il mod. UNICO 2014 SP per la dichiarazione redditi e il
mod. IRAP 2014 per la dichiarazione IRAP.
Tuttavia, qualora il nuovo modello non sia ancora disponibile
(nel senso che non è ancora possibile inviarlo telematicamente),
secondo quanto precisato nelle istruzioni al mod. UNICO 2014 SP
e al mod. IRAP 2014, può essere utilizzato il modello “vecchio”
(modd. UNICO 2013 e IRAP 2013);
9
per la frazione successiva all’operazione straordinaria va
utilizzato il mod. UNICO 2014 SP e il mod. IRAP 2014;
¾
per le società di capitali che nel corso del 2013 sono state interessate
dalla trasformazione:
9
per la frazione che precede l’operazione straordinaria va
utilizzato il mod. UNICO 2013 SC per la dichiarazione redditi e il
mod. IRAP 2013 per la dichiarazione IRAP;
9
per la frazione successiva all’operazione straordinaria va
utilizzato il mod. UNICO 2014 SC e il mod. IRAP 2014.
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MODELLI DA UTILIZZARE
Periodo non coincidente con l’anno solare (che termina prima del 31.12)
Società di persone
modello “nuovo”, se disponibile
Società di capitali
modello approvato per l’anno precedente
Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 2 novembre
2013 (data di iscrizione nel registro delle imprese).
La società di capitali presenta:
9
per conto della società di persone un modello UNICO 2014 SP e IRAP
2014 (non unificata), per il periodo d’imposta ante-trasformazione;
9
per se stessa un modello UNICO 2014 SC (unificato con quello IVA
relativo a tutto il periodo d’imposta, vale a dire anche quello relativo alla
società di persone) e IRAP 2014 (ovviamente autonoma), per il periodo
compreso tra la data di trasformazione e il 31 dicembre 2013.
Come precedentemente precisato, la dichiarazione IVA 2014 è unica per l’intero
anno solare.
Fino al 1° novembre 2013
REDDITI
Dal 2 novembre 2013
al 31 dicembre 2013
UNICO 2014 SP
(entro la fine del nono mese successivo a
quello in cui ha effetto la trasformazione 1 settembre, in quanto il 31 agosto cade di
UNICO 2014 SC (*)
(30 settembre 2014)
domenica)
IRAP 2014
(entro la fine del nono mese successivo a
IRAP
quello in cui ha effetto la trasformazione1 settembre, in quanto il 31 agosto cade di
IRAP 2014
(30 settembre 2014)
domenica)
IVA
Mod. IVA/2014 (*)
* eventualmente in forma unificata
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Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i termini previsti dall’art.
17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, ovvero:
9
per la società di persone, vale il termine del 16 giugno (16 luglio) dell’anno
di presentazione della dichiarazione;
9
per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6 mese successivo
a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano il bilancio nei
termini ordinari.
La Alfa & Alfa sas ha deliberato la trasformazione in srl con effetto 30.8.2013.
I termini per gli adempimenti dichiarativi e di versamento sono i seguenti:
Periodo 1.1 – 29.8.2013 (periodo ante trasformazione)
Versamento
16.6.2014 (*)
Presentazione
31.5.2014
Modelli da
utilizzare
16.6 anno di presentazione della
dichiarazione
fine del 9° mese dalla data di
trasformazione
mod. UNICO 2014 SP e mod. IRAP 2014 (se disponibili)
Periodo 30.8 – 31.12.2013 (periodo post trasformazione)
Versamento
16.6.2014 (*)
Presentazione
30.9.2014
Modelli da
periodo d’imposta
fine 9° mese dalla chiusura del periodo
d’imposta
mod. UNICO 2014 SC e mod. IRAP 2014
utilizzare
Dichiarazione Iva
16 del 6° mese dalla chiusura del
30.9.2014
mod. IVA 2014 (per l’intero 2013)
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