Legislazione bancaria e finanziaria 31 marzo – 1° aprile Francesca Mattassoglio Nello stesso tempo però • La necessità di garantire la libertà di iniziativa economica • Art. 41 “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Ricerca di equilibrio tra le due esigenze Ricerca di equilibrio che si è tradotta: 1 scelta di non lasciare il mercato a se stesso, ma di attribuire la vigilanza sulle rispettive attività ad autorità pubbliche BANCA D’ITALIA CONSOB SCELTA DEL MODELLO DELLE AUTORITà INDIPENDENTI Ricerca di equilibrio che si è tradotta: 2 Individuazione dei principi generali cui deve mirare l’azione delle autorità di vigilanza • attività bancaria: - Attenzione alla stabilità e alla sana e prudente gestione dei soggetti (art. 5 Tub) Banca d’Italia Attività mobiliare: Attenzione alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli intermediari (art. 5 TUF) Consob; stabilità degli intermediari Banca d’Italia Le finalità dell’azione di vigilanza bancaria Articolo 5 d.lgs. 385/1993 (Finalità e destinatari della vigilanza) 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario nonché all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia. …. Le finalità dell’azione di vigilanza mobiliare Articolo 5 d.lgs. N. 58 del 1998 1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria. 2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per: quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari. 3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. Ricerca di equilibrio che si è tradotta: 3 l’attività bancaria e mobiliare è soggetta ad una complessa disciplina che prevede ad es. L’attività bancaria può essere svolta solo da banche previamente autorizzate; Controllo sui possessori delle relative quote azionarie; Vincoli di stabilità patrimoniale, etc. I servizi di investimento possono essere professionalmente offerti al pubblico solo da soggetti che siano imprese di investimento (Società di intermediazione mobiliare/SIM, società di gestione del risparmio SGR, rinvio) o banche, in ogni caso soggetti previamente autorizzati Le banche svolgono, ex art. 10 TUB • 1. attività di raccolta del risparmio presso il pubblico; • 2. esercizio del credito ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE MONETARIA E’ necessario distinguere la “banca” dagli altri soggetti che svolgono raccolta di risparmio La nozione di attività bancaria offerta dall’art. 10 TU • L’attività bancaria ha carattere d'impresa. • 2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche • 3° c. dell’art. 10 “le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge” (RINVIO). La definizione di raccolta del risparmio presso il pubblico • Art. 11, 1° c. TU “è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma” • …. -il contratto di deposito; -la c.d. raccolta del risparmio cartolarizzata (mediante emissioni di titoli: ad es. obbligazioni convertibili, non convertibili e al portatore), art. 12 TUB Art. 11: segue • “2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche”. ATTENZIONE: ALLE DEROGHE E ALLE ECCEZIONI NON COSTITUISCONO RACCOLTA DI RISPARMIO PRESSO IL PUBBLICO C. 2-bis: la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica (rinvio). … C. 3: quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro. In questo caso è attribuito al CICR il potere di stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce i fondi. (DEL. 19 LUGLIO 2005), n. 1058 Il Cicr ha fissato regole per la raccolta presso i soci, dipendenti e nell’ambito dei gruppi (v. artt. 6, 7 e 8 della delibera) Art. 11: Le eccezioni al divieto di raccolta del risparmio presso il pubblico • • • • 4° c.: “4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica: a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano; c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari (2); (del. 19 luglio 2005) d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio (3). L’attività finanziaria svolta dalle banche • 3° c. dell’art. 10 “le banche esercitano, oltre all’attività bancaria, ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge” (RINVIO). Ampia nozione di attività finanziaria che deve definirsi in negativo come attività non industriale: Ricomprende le attività ammesse al mutuo riconoscimento e si estende anche alle attività non incluse nell’elenco di cui all’art. 1, 2° c.,lett. f) TUB nei limiti della non industrialità e della riserva in favore di soggetti specializzati dall’altro. Art. 1, c. 2, lett. f) TUB • • f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest’attività non rientra nel punto 4 (1); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (2); La crisi economico-finanziaria • … i suoi effetti sulla regolazione dell’attività finanziaria delle banche: - le proposte del Liikanen report - Regulation No 648/2012 (EMIR) of 4th of July 2012 lays down clearing and reporting requirements for over-the-counter (OTC) derivative contracts and uniform requirements for the performance of activities of central counterparties and trade repositories. BANCA: ATTIVITA’ RISERVATA Raccolta del risparmio presso il pubblico Intermediazione monetaria Esercizio del credito OBBLIGO DI RIMBORSO RACCOLTA NON BANCARIA DEL RISPARMIO SENZA OBBLIGO DI RIMBORSO CON STRUMENTI FINANZIARI ANCHE SENZA (ECCEZIONI) GLI INTERMEDIARI FINANZIARI, rinvio Riferimenti testuali • Sulla nozione di attività bancaria (Costi, p. 201214; 245-248); • La raccolta non bancaria del risparmio (Costi, 214- 220);
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