Legislazione bancaria e del mercato mobiliare_ 31

Legislazione bancaria e
finanziaria
31 marzo – 1° aprile
Francesca Mattassoglio
Nello stesso tempo però
• La necessità di garantire la libertà di iniziativa
economica
• Art. 41 “L'iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
Ricerca di
equilibrio tra le due
esigenze
Ricerca di equilibrio che si è
tradotta: 1
scelta di non lasciare il mercato a se stesso, ma di
attribuire la vigilanza sulle rispettive attività ad autorità
pubbliche
BANCA
D’ITALIA
CONSOB
SCELTA DEL MODELLO DELLE AUTORITà
INDIPENDENTI
Ricerca di equilibrio che si è tradotta: 2
Individuazione dei principi generali cui deve mirare
l’azione delle autorità di vigilanza
• attività bancaria:
- Attenzione alla stabilità
e alla sana e prudente
gestione dei soggetti
(art. 5 Tub) Banca
d’Italia
Attività mobiliare:
Attenzione alla
trasparenza e alla
correttezza dei
comportamenti degli
intermediari (art. 5
TUF) Consob; stabilità
degli intermediari
Banca d’Italia
Le finalità dell’azione di vigilanza
bancaria
Articolo 5 d.lgs. 385/1993
(Finalità e destinatari della vigilanza)
1. Le autorità creditizie esercitano i poteri di
vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto
legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente
gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità
complessiva, all'efficienza e alla competitività del
sistema finanziario nonché all'osservanza delle
disposizioni in materia creditizia.
….
Le finalità dell’azione di vigilanza mobiliare
Articolo 5 d.lgs. N. 58 del 1998
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per
obiettivi:
a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
b) la tutela degli investitori;
c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
d) la competitività del sistema finanziario;
e) l’osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca
d'Italia è competente per: quanto riguarda il contenimento del
rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione
degli intermediari.
3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob
è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti.
Ricerca di equilibrio che si è
tradotta: 3
l’attività bancaria e mobiliare è soggetta ad una
complessa disciplina che prevede ad es.
L’attività bancaria può
essere svolta solo da
banche previamente
autorizzate;
Controllo sui possessori
delle relative quote
azionarie;
Vincoli di stabilità
patrimoniale, etc.
I servizi di investimento
possono essere
professionalmente offerti
al pubblico solo da soggetti
che siano imprese di
investimento (Società di
intermediazione
mobiliare/SIM, società di
gestione del risparmio
SGR, rinvio) o banche, in
ogni caso soggetti
previamente autorizzati
Le banche svolgono, ex art.
10 TUB
• 1. attività di raccolta del
risparmio presso il
pubblico;
• 2. esercizio del credito
ATTIVITA’ DI
INTERMEDIAZIONE
MONETARIA
E’ necessario distinguere la “banca”
dagli altri soggetti che svolgono
raccolta di risparmio
La nozione di attività bancaria offerta
dall’art. 10 TU
• L’attività bancaria ha carattere d'impresa.
• 2. L'esercizio dell'attività bancaria è
riservato alle banche
• 3° c. dell’art. 10 “le banche esercitano, oltre
all’attività bancaria, ogni altra attività
finanziaria secondo la disciplina propria di
ciascuna, nonché attività connesse e
strumentali. Sono salve le riserve di attività
previste dalla legge” (RINVIO).
La definizione di raccolta del
risparmio presso il pubblico
• Art. 11, 1° c. TU “è raccolta del risparmio
l’acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, sia sotto forma di depositi, sia
sotto altra forma”
• ….
-il contratto di deposito;
-la c.d. raccolta del risparmio
cartolarizzata (mediante
emissioni di titoli: ad es.
obbligazioni convertibili, non
convertibili e al portatore), art.
12 TUB
Art. 11: segue
• “2. La raccolta del risparmio tra il
pubblico è vietata ai soggetti diversi
dalle banche”.
ATTENZIONE: ALLE
DEROGHE E ALLE
ECCEZIONI
NON COSTITUISCONO RACCOLTA DI RISPARMIO
PRESSO IL PUBBLICO
C. 2-bis: la ricezione di fondi connessa all'emissione di
moneta elettronica (rinvio).
…
C. 3: quella effettuata presso specifiche categorie
individuate in ragione di rapporti societari o di
lavoro. In questo caso è attribuito al CICR il potere di
stabilire limiti e criteri, anche con riguardo all'attività
ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce i
fondi. (DEL. 19 LUGLIO 2005), n. 1058
Il Cicr ha fissato regole per la raccolta presso
i soci, dipendenti e nell’ambito dei gruppi (v.
artt. 6, 7 e 8 della delibera)
Art. 11: Le eccezioni al divieto di
raccolta del risparmio presso il pubblico
•
•
•
•
4° c.: “4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi
internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati
comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la
raccolta del risparmio è consentita in base agli
ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri
abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensi del
codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito
od altri strumenti finanziari (2); (del. 19 luglio
2005)
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente
consentite dalla legge, nel rispetto del principio di
tutela del risparmio (3).
L’attività finanziaria svolta dalle
banche
• 3° c. dell’art. 10 “le banche esercitano, oltre all’attività
bancaria, ogni altra attività finanziaria secondo la
disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse
e strumentali. Sono salve le riserve di attività previste
dalla legge” (RINVIO).
Ampia nozione di attività finanziaria che deve
definirsi in negativo come attività non industriale:
Ricomprende le attività ammesse al mutuo riconoscimento
e si estende anche alle attività non incluse nell’elenco
di cui all’art. 1, 2° c.,lett. f) TUB nei limiti della non industrialità
e della riserva in favore di soggetti specializzati dall’altro.
Art. 1, c. 2, lett. f) TUB
•
•
f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di
prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia
ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il «forfaiting»); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e
gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura
in cui quest’attività non rientra nel punto 4 (1); 6) rilascio di garanzie e di impegni
di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: strumenti
di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi
d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni
di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di
strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel
campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione
finanziaria del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di
informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività
che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio
delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 (2);
La crisi economico-finanziaria
• … i suoi effetti sulla regolazione dell’attività
finanziaria delle banche:
- le proposte del Liikanen report
- Regulation No 648/2012 (EMIR) of 4th of
July 2012 lays down clearing and reporting
requirements for over-the-counter (OTC)
derivative contracts and uniform requirements
for the performance of activities of central
counterparties and trade repositories.
BANCA: ATTIVITA’
RISERVATA
Raccolta del
risparmio
presso il
pubblico
Intermediazione
monetaria
Esercizio
del
credito
OBBLIGO DI
RIMBORSO
RACCOLTA
NON
BANCARIA
DEL
RISPARMIO
SENZA OBBLIGO DI
RIMBORSO
CON STRUMENTI
FINANZIARI ANCHE
SENZA (ECCEZIONI)
GLI
INTERMEDIARI
FINANZIARI,
rinvio
Riferimenti testuali
• Sulla nozione di attività bancaria (Costi, p. 201214; 245-248);
• La raccolta non bancaria del risparmio (Costi,
214- 220);