Senato della Repubblica Da: A: Dott.ssaAndrea Di Benedetto Sen. Elena Fissore OGGETTO: Sintesi ddl 1214 proroga termini con emendamenti Senato e Camera A.S. 1214-B Letture Prima lettura: Senato Seconda lettura: Camera – approvato con modifiche D.L. decreto-legge n. 150 del 30 dicembre 2013 Titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative Iniziativa Pres. Consiglio Enrico Letta , Ministro dell'economia e finanze Fabrizio Saccomanni Date: emanazione: 30/12/2013 pubblicazione in G.U.: 30/12/2013 18/02/2014 presentazione: 18/02/2014 assegnazione: scadenza: 28/02/2014 Pareri previsti: Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 18 febbraio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 194 del 18 febbraio 2014. Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 8ª (Lavori pubblici),12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali Relatori elatore alla Commissione Sen. Giorgio Pagliari (PD) Testo Dossier http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749665.pdf http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00749703.pdf Il Governo adotta, di norma con periodicità annuale, un decreto legge per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, in presenza della scadenza di termini previsti da disposizioni legislative attraverso lo strumento della proroga degli stessi termini. Nel particolare: Articolo 1 commi 1 e 2 (Vigili del fuoco: accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto: personale in posizione di comando o fuori ruolo) Proroga la vigenza per l'anno 2014 fino alla copertura dei posti disponibili nelle citate qualifiche. Si prevede che al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Inoltre viene prorogata la previsione che non si applichi il limite di cinque unità per i comandi del personale del Corpo di livello dirigenziale contemporaneamente. comma 3(Proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali) Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 1/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 La disposizione prevede la facoltà per il MIBACT di disporre la proroga del personale comandato, ad eccezione del personale appartenente al comparto scuola, al fine di predisporre un piano di revisione dell'utilizzo del personale medesimo. commi 4 e 5(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni) Reca proroga per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale già oggetto di previsioni (compreso il comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale vigili del fuoco). commi 6e 7 (Regolamenti di organizzazione delle pubbliche amministrazioni: prosecuzione di incarichi scaduti) Viene posticipato il termine per la effettiva adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dalla spending review e che in sede di riduzione di personale si possa modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. comma 8(Proroga di disposizioni concernenti gli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri) Proroga l'applicazione della disciplina sull'aspettativa per riduzione di quadri nei ruoli suddetti. comma 9(Spese degli atenei per il personale e per l'indebitamento) Proroga il termine per l'emanazione del dpcm con cui sono ridefiniti i criteri di riparto delle facoltà assunzionali per il triennio 2014-2016. comma 10(Contenimento di alcuni costi degli apparati amministrativi) Proroga la disposizione che stabilisce un limite alla rideterminazione degli emolumenti quali indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, ai componenti della PA, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. commi 11e 12 (Ufficiali della Guardia di finanza) Vengono differiti i termini sulla determinazione delle aliquote di valutazione e promozione degli ufficiali della GdF. comma 13(Contenimento di costi amministrativi, per le Federazioni sportive e le discipline sportive associate iscritte al CONI) Proroga le disposizioni contenitive dei costi degli apparati amministrativi. comma 14(Proroga per i concorsi delle Agenzie fiscali) Proroga entro cui l'Agenzia delle dogane, delle entrate e del territorio sono autorizzate a completare le procedure concorsuali. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti: - viene data la facoltà di prorogare di un anno le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale non solo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma anche, in attesa del completamento del piano di rientro della situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS; - viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2015, l'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari presso l'Agenzia delle entrate; Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 2/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 - viene soppressa la norma che prevede che i regolamenti di organizzazione dei ministeri possano modificare la disciplina regolamentare degli uffici di diretta collaborazione dei ministri; - viene proposta la proroga fino al 2018 e non più solo al 2016 di tutte le previsioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione nonché delle promozioni, relative al Corpo della Guardia di Finanza; - consente un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti stipulati dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali; - non è consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, alla data del 31 dicembre per quanto riguarda procedure concorsuali presso l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio. Durante l’esame alla Camera dei Deputati sono state apportate le seguenti modifiche: Comma 6: La Camera dei deputati, la quale ha riformulato la disposizione, sopprimendo la previsione che la trasmissione (alla volta del ministro per la pubblicazione amministrazione) dello schema di regolamento di organizzazione da parte delle amministrazioni interessate, valesse come rispetto del termine per la sua adozione, se effettuata entro il 31 dicembre 2013, e che l'ultimativa adozione dovesse essere per il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Altra modificazione approvata dalla Camera dei deputati è la soppressione del periodo (il terzo) del medesimo comma nel testo del decreto-legge, recante la previsione che gli assetti organizzativi definiti con i regolamenti di organizzazione, qualora avessero determinato comprovati effetti di riduzione di spesa, potessero derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun ministero. Ed ulteriore modificazione approvata dalla Camera dei deputati è la soppressione del periodo (l'ultimo) del medesimo comma nel testo del decreto-legge, recante la previsione che i ministeri che avessero provveduto alla trasmissione dello schema di regolamento di organizzazione, il termine (che era previsto al 31 dicembre 2013) per la prosecuzione degli incarichi "scaduti" fosse prorogato al medesimo 28 febbraio 2014. Comma 8: è stato soppresso. Comma 14 bis: La Camera ha soppresso il comma 14-bis, che era stato inserito dal Senato durante l'esame in prima lettura. Il comma consentiva un'ulteriore proroga, fino al 31 marzo 2015, di contratti di dirigenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. La proroga concerneva una deroga che, nella normativa vigente, è già possibile fino al 31 ottobre 2014. La deroga è, in ogni caso, sottoposta alla condizione della "mancanza di professionalità interne". Articolo 2 comma 1 (Proroga delle ordinanze per la rimozione del relitto Costa Concordia) Proroga le disposizioni relative alle operazioni di rimozione della nave. comma 2 (Proroga di termini relativi ad eventi emergenziali) Proroga la cessazione dell'ufficio del commissario ad acta per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpite da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 3/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 comma 3(Commissario liquidatore della Gestione "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo) Proroga l'incarico del Commissario ai fini della chiusura della liquidazione. comma 4(Proroghe riguardanti il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012) Posticipa il termine, per poter accedere agli incentivi, entro il quale debbono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati e in fase di realizzazione nei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici. Inoltre dispone la proroga dell'applicazione in via sperimentale della disciplina delle zone a burocrazia zero alle province interessate dagli stessi eventi sismici. comma 5 (Proroga del termine per la presentazione dei rendiconti delle contabilità speciali già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo) Al fine di poter completare le attività di rendicontazione delle contabilità speciali, si prevede una proroga del termine stabilito, in considerazione sia dell'elevato numero di soggetti coinvolti che dei mandati di pagamento effettuati. Commi 6 e 7 (Norme per la prosecuzione dell'impiego delle FF.AA. nei servizi di vigilanza e protezione del territorio nel comune di L'Aquila) Viene prorogato il termine per la prosecuzione delle attività svolte dai contingenti per i necessari servizi di vigilanza degli insediamenti colpiti dal sisma. comma 8(Proroga del rimborso dei finanziamenti per il sisma in Emilia Romagna) La norma prevede che per i finanziamenti contratti, la restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, sia prorogata, nel rispetto della compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - viene spostato il termine al 30 giugno 2014 per la durata della disciplina emergenziale e della gestione commissariale in atto nel territorio di Palermo nel settore dei rifiuti urbani; - viene prorogato il mandato dei giudici onorari di tribunale (GOT) e dei vice procuratori onorari (VPO) anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2014 e il mandato dei giudici di pace, anche se in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (anziché entro il 31 dicembre 2014). La Camera dei Deputati ha introdotto le seguenti modifiche: Comma 2 e 2 bis sono stati soppressi. In particolare il comma 2 bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incideva sugli effetti della novella, e dunque sulla proroga, disponendone la cessazione al 1° maggio 2014, salvo che le Commissioni parlamentari, prima di questa data, si fossero espresse favorevolmente sul rendiconto dell'attività svolta che il commissario ad acta doveva presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 4/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 Comma 2 ter. Il testo approvato alla Camera prevede la soppressione del comma che, inserito nel corso dell’esame al Senato, è finalizzato a consentire la prosecuzione della gestione commissariale nel settore dei rifiuti urbani in atto nel territorio della Regione Sicilia, fino alla data del 30 giugno 2014, limitatamente alle seguenti attività, localizzate principalmente nel territorio di Palermo: - completamento della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo, sita nel comune di Palermo, messa in sicurezza dell’intera discarica e, nelle more del citato completamento, realizzazione di speciali forme di gestione dei rifiuti; - miglioramento ed incremento della raccolta differenziata nel medesimo Comune; - completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Tale prosecuzione viene garantita stabilendo l’applicazione, dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2014, delle disposizioni dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 43/2013, che hanno prorogato, fino al 31 dicembre 2013, limitatamente alle attività succitate, la gestione commissariale in atto nella Regione Sicilia. Comma 4: soppresso. Articolo 3 (Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno) Comma 1. Proroga il termine dell'applicazione della norma che disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. Comma 2. La proroga concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici. Comma 3. La proroga riguarda il termine a far data dal quale i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea possono utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare qualsiasi qualità personale e i fatti che possono essere certificati da soggetti pubblici italiani. Comma 4. La proroga attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per la costituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - modifica il termine a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; - differisce di ulteriori tre anni (dal 13 settembre 2015 al 13 settembre 2018) il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate. Articolo 4 comma 1(Corsi di formazione per il salvamento acquatico e rilascio di nuove autorizzazioni) Proroga il termine di validità delle autorizzazioni dei corsi di formazione in oggetto. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 5/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 comma 2(Proroga dell'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione) Proroga il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma. comma 3(Autoscuole) Proroga il termine per l'adeguamento del parco veicolare delle autoscuole per la formazione dei conducenti. comma 4(Servizi taxi e di noleggio con conducente) Proroga il termine per l'emanazione del decreto ministeriale recante disposizioni attuative ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. commi 5 e 6(Qualificazione del contraente generale delle grandi opere) Prevede la proroga del termine iniziale di applicazione della disciplina sulla qualificazione del contrante generale delle grandi opere. comma 7(Funivie) Al fine di evitare la chiusura degli impianti di risalita di molti comprensori sciistici italiani, si dispone la proroga, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti, dell'ammodernamento degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. comma 8 (Sfratti) Proroga del termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo in favore di particolari categorie sociali. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: Articolo 4 - viene anticipata la proroga al 30 giungo 2014 del termine per l'emanazione del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico e di rilascio dei relativi brevetti; - viene soppressa la norma che proroga al 31 dicembre 2014 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale recante disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente; - reca disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA prorogando al 30 giugno 2014 il termine dell'aumento al 50% della tolleranza relativa alla verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature e costo del personale; - ulteriore proroga di sei mesi per gli impianti a fune di cui si prevede l'ammodernamento; - proroga termine per la ratifica degli accordi di programma (Piano nazionale per le città); - differimenti convenzioni Tirrenia; - differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia. Modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati: Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 6/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per la rideterminazione dei diritti aeroportuali ed il termine entro il quale l’aggiornamento automatico dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, decade in assenza della stipula del contratto di programma con la società di gestione aeroportuale. La Camera dei deputati prevede l’anticipazione del termine al 31 maggio 2014. Il comma 2-bis, di cui la Camera dei deputati prevede la soppressione, proroga di oltre 2 anni (dal 31 marzo 2014 al 30 novembre 2016, data indicata dalla norma come termine di ultimazione dei lavori) la durata della gestione commissariale della “Galleria Pavoncelli”, disciplinata dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858/2010. Il comma 4 era stato soppresso dal Senato e la Camera dei deputati ne prevede sostanzialmente il ripristino. Riguardo al comma 8 la Camera dei deputati prevede lo spostamento del termine di proroga dal 30 giugno 2014 al 31 dicembre 2014. Inoltre, la Camera prevede l’inserimento di un nuovo periodo, dopo il primo, che esclude i benefici fiscali spettanti al locatore dell’immobile oggetto di sfratto (articolo 2, comma 1, della legge 9/2007) dalla determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il 2015. Infine, la Camera prevede l'aumento della copertura economica da 1,7 a 3,4 milioni di euro per il 2015. Il comma bis, introdotto dal Senato, è soppresso dalla Camera dei Deputati. Tale norma prevede la soppressione dell'articolo 4-bis che - introdotto al Senato - dilaziona di un anno quattro termini recati dall’Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Articolo 5 (Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali) Comma 1. Proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni che prevedono il divieto per gli stabilimenti che lavorano «mozzarella di bufala campana» DOP di effettuare ogni altra lavorazione di formaggi o preparati alimentari. Comma 2. Proroga del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e proroga del termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - viene anticipata di sei mesi la proroga della norma che disciplina la produzione della "mozzarella di bufala campana". Articolo 6 (Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca) Comma 1. Proroga il termine di dismissione della sede romana di Piazzale Kennedy con risoluzione del relativo contratto di locazione. Comma 2. Proroga il termine di obbligo di adozione dei nuovi sistemi contabili da parte delle università. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 7/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 Comma 3. Proroga il termine oltre il quale al mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti. Comma 4. Proroga il termine di conservazione in bilancio delle somme, iscritte in conto residui, dello stato di previsione del Ministero, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory». Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: Articolo 6 - viene spostato il termine al 1° gennaio 2015, entro cui le università devono adottare il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché i sistemi e le procedure di contabilità analitica; - propone di prorogare di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento la validità delle idoneità a professore e ricercatore universitari. Articolo 7 (Proroga di termini in materia di salute) Proroga il termine per la decorrenza iniziale della futura revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: Articolo 7 - modifica del termine per l'applicazione di un nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco; - differimento al 30 giugno 2014 del termine per l'aggiornamento, da parte del Ministro della salute, del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; - differimento termine per le Regioni in materia di cessazione degli accreditamenti provvisori di strutture sanitarie e socio-sanitarie private nonchè degli stabilimenti termali. Modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati: La Camera ha soppresso il comma 1-bis, che era stato inserito dal Senato durante l'esame in prima lettura. Il comma differiva dal 31 maggio 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'aggiornamento - da parte del Ministro della salute - del nomenclatore tariffario relativo alle prestazioni di assistenza protesica, erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Articolo 8 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali) Comma 1. Proroga i termini relativi all'emanazione nonché alla concreta applicazione del decreto interministeriale con il quale verranno disciplinate le modalità di trasmissione in via telematica all'INPS del certificato di gravidanza. Comma 2. Attribuisce un finanziamento in favore della società Italia Lavoro SpA. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: Articolo 8 Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 8/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 - proroga le disposizioni di deroga temporanea alle singole discipline regolamentari sugli ammortizzatori sociali; - proroga per il 2014 della norma che amplia, attualmente per il solo anno 2013, l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio. Articolo 9 commi 1-14(Proroga di termini in materia economica e finanziaria) Riguardano proroghe relative a: comma 1, attività di consulenza finanziaria; comma 2, attività in esaurimento delle sezioni della Commissione tributaria centrale; comma 3, regime di opponibilità della cessione del credito; commi 4 e 5, poteri di controllo della Banca d'Italia su agenti e mediatori creditizi; comma 6, tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi; comma 7, adeguamento sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali; comma 8, avvio sperimentazione della tenuta della contabilità per gli enti pubblici; comma 9, fondi previdenza complementari dei dipendenti pubblici; comma 10, rimodulazione dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascun stato di previsione; comma 11, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli; comma 12, conservazione residui passivi relativi a spese in conto capitale, comma 13, gestione risorse assegnate alle amministrazioni secondo la struttura previdente del bilancio dello Stato; comma 14, attività di revisione legale. comma 15(Carta acquisti) Al fine di assicurare continuità nell'erogazione del contributo connesso alla Carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione, viene prorogato il contratto per la fornitura del servizio di gestione, fino al perfezionamento con il nuovo gestore. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - anticipa il termine per continuare ad esercitare l’attività di consulenza in materia di investimento; - proroga al 1° luglio 2014, l’operatività dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; - proroga il termine a decorrere dal quale le imprese ed i professionisti che effettuano vendita di prodotti e prestazione di servizi sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati con carte di debito (bancomat)proroga detrazioni fiscali per carichi di famiglia di soggetti non residenti. - previsto l'esonero ai commercialisti e revisori contabili dall'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al registro fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale. Modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati: Il comma 9 viene soppresso. Il comma 14 è stato modificato. Il Senato, nel corso dell'esame in prima lettura, ha riformulato il richiamato comma 14 aggiungendo un comma con cui – ai fini dell’ammissione al Registro dei revisori legali - sono esonerati dall’esame di idoneità, coloro che abbiano superato le prove d'esame per l'iscrizione nelle sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La previsione così riformulata non ha carattere transitorio - a differenza di quella contenuta nel testo originario del decreto legge - e stabilisce l’equipollenza, ai fini dell’iscrizione al Registro dei revisori legali, tra l’esame per l’iscrizione al citato Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed il nuovo esame di idoneità professionale previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010 per l’abilitazione all’esercizio della Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 9/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 revisione legale, nonostante la non completa sovrapponibilità di contenuti fra le tipologie di prove d'esame qui in rilievo. Permane tuttavia l'obbligo di completare il tirocinio formativo. Proprio su questo ultimo aspetto è intervenuta la Camera dei deputati con l'emendamento 9.500, stabilendo che il tirocinio per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale debba essere svolto nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione qui considerata, senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame. Il comma 15 viene soppresso. Articolo 10 (Proroga di termini in materia ambientale) Proroga il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e speciali con il potere calorifero inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg. Inoltre viene prorogato il termine per le attività di raccolta, spazzamento, trasporto rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata in Campania. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione Puglia. Modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati: Il comma 3 bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera - proroga l'applicabilità della disciplina previgente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare l'attuale termine finale di applicabilità (fissato al 1 agosto 2014: i "dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013") viene sostituito con quello del 31 dicembre 2014. Fino al nuovo termine, dunque, non si applicano le sanzioni, principali e accessorie, per il mancato rispetto della normativa SISTRI, di cui all'articolo 260-bis e 260-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre continuano ad applicarsi - nel testo previgente e con le relative sanzioni - gli articoli 188, 189, 190 e 193(riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo. Si demanda, inoltre, al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto al comma 4 dell'articolo in esame, la modifica e l'integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, nonché il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo della tracciabilità dei rifiuti. Articolo 11 (Proroga di termini in materia di adeguamento di strutture turistiche alla normativa antincendio) Proroga il termine per l'adeguamento normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: - proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine per adeguare alla normativa antincendio talune strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e si prevede che un successivo decreto ministeriale semplificherà i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 10/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830 Articolo 12 (Incroci proprietari stampa - televisione - telecomunicazioni) Proroga il divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale con ricavi superiori a quelli fissati dalla norma relativa. Articolo 13 (Termini in materia di servizi pubblici locali) Comma 1. Deroga per l'affidamento di tali servizi. Commi 2 e 3. Potere sostitutivo del prefetto competente per territorio affinchè provveda agli adempimenti necessari. Comma 4. Viene escluso dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, di energia elettrica e farmacie comunali. Nel corso del dibattito in Senato, sono stati approvati diversi emendamenti. Nel merito: Articolo 11 - proroga fino al 31 dicembre 2014 il termine per adeguare alla normativa antincendio talune strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e si prevede che un successivo decreto ministeriale semplificherà i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto. Redatto il 26/02/2014 14.15– Ver. 2– Fonti: Ufficio legislativo + Dossier Servizio Studi Pagina 11/11 __________________________________________________________________________________________________________ Contatti: Dott.ssa Andrea Di Benedetto Consulente legislativo e collaboratrice parlamentare [email protected] [email protected] Cel. 340 3407830
© Copyright 2024 Paperzz