Studio TEOREMA SERVIZI di A. Drappero Soluzioni e servizi per la normativa fiscale Per affrontare la novità costituita dal nuovo adempimento C.U. si è scelto di realizzare uno strumento unico che sia in grado di svolgere in modalità integrata quanto segue: • La Certificazione Unica (Importazione, Stampa PDF e invio telematico). • Il Modello 770 Semplificato (Integrazione con i dati C.U. importazione quadri ST, SV e SX e invio telematico) • Il Modello 770 Ordinario (Importazione quadri SF, SG, SK, SO, SR, integrazione quadri ST, SV, SX e invio telematico). Per informazioni scrivere o chiamare 347.837.1946 [email protected] Data ultimo aggiornamento delle news : 5 Febbraio 2015 Febbraio 2015 | Dal 1° Gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ravvedimento operoso che ha eliminato i limiti temporali. temporali La novità consiste nel fatto che questa nuova modalità di ravvedimento è retroattiva e si potrà applicare a tutte le fattispecie di regolarizzazione perfezionate dal 1° Gennaio 2015 anche se hanno per oggetto violazioni commesse precedentemente. precedentemente Gennaio 2015 | C.U. 2015 : Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate confermano che non sarà possibile ricorrere ricorrere al ravvedimento operoso, operoso con il pagamento di una sanzione ridotta, in caso di errata od omessa compilazione della Certificazione Unica entro la scadenza. Sono confermate le sanzioni di 100 Euro per ogni certificazione errata od omessa dopo la scadenza scadenza del 7 Marzo 2015 (spostata al 9 Marzo perché il 7 cade di sabato). Gennaio 2015 | Il quadro normativo sanzionatorio, per il Modello 770 2015 , appare assai diverso rispetto agli anni precedenti. E’ stata mantenuta la sanzione ridotta entro i 90 giorni successivi alla scadenza ma la sanzione minima sale a 258 Euro. Gennaio 2015 | • • • Pubblicati sul sito dell’Agenzia: Il Modello CU 2015 (ex CUD) (versione definitiva), il provvedimento di approvazione e le Specifiche tecniche per l’invio telematico. Il Modello 770 2015 Semplificato (versione definitiva). La scadenza è fissata per il 31 Luglio 2015. Il Modello 770 2015 Ordinario (versione definitiva). La scadenza è fissata per il 31 Luglio 2015. Dicembre 2014 | Modello 770/2014 integrativo o correttivo. Il 19 Dicembre 2014 è scaduto il periodo dei 90 giorni previsti per il ravvedimento operoso con sanzione ridotta. Ogni dichiarazione correttiva o integrativa inviata successivamente potrà essere regolarizzata mediante il pagamento della sanzione ordinaria di Euro 258,00 a cui si aggiungono eventuali sanzioni e interessi per omesso versamento delle ritenute. Novembre 2014 | Disponibile sul sito dell’Agenzia la 2° versione in bozza del nuovo modello CU 2015. Oltre al modello sono disponibili le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Il termine per non incorrere in sanzioni è il 12 Marzo 2015. Le sanzioni ammontano a 100 Euro per ogni certificazione omessa o inviata oltre il termine. Settembre 2014 | Debutta il nuovo modello CU 2015. Entro il 7 Marzo 2015 i Sostituti d’imposta dovranno produrre la Certificazione Unica non solo del Lavoro Dipendente ma anche relativamente alle prestazioni di Lavoro Autonomo soggette alla ritenuta d’acconto. Questo nuovo documento dovrà essere inviato, nel caso di lavoro autonomo, sia ai prestatori d’opera che all’ Agenzia delle Entrate. Costituisce un tassello alla realizzazione del Modello 730 precompilato e alla probabile eliminazione del Modello 770 Semplificato. Le sanzioni risultano piuttosto significative : La sanzione per i sostituti che non effettuano l’invio telematico all’Agenzia entro il 7 Marzo è pari a 100 euro per ogni CU non trasmessa, tardiva o errata). Entro il 12 Marzo sarà possibile inviare una certificazione correttiva senza incorrere in sanzioni. Studio TEOREMA SERVIZI - Tel.: (+39) 0123.40.259 05/02/2015 TEOREMA SERVIZI News e Aggiornamenti Settembre 2014 | Modello 770/2014 integrativo o correttivo. Dopo la scadenza dell’invio telematico (19 settembre 2014) siamo entrati nel periodo dei 90 giorni previsti per il ravvedimento operoso con sanzione ridotta. Modello 770 integrativo e ravvedimento operoso Invio delle dichiarazioni correttive integrative del Modello 770 2014 con sanzione ridotta : entro il 19 Dicembre 2014. Invio delle dichiarazioni correttive integrative del Modello 770 2014 con sanzione completa : questa scadenza coincide con il termine per l’invio della denuncia Mod. 770 2015. Sanzioni in caso di dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione (ravvedimento operoso). Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, (ossia pari a 25,80 Euro) ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. • • • Sanzione ridotta (eseguita spontaneamente) per invio entro il 19-12-2014 Il codice tributo da utilizzare in F24 è : 8911 anno 2013 (anno d’imposta 770 2014) Sanzione normale comminata per l’invio del modello avvenuto dopo il 19-12. Mancato pagamento delle ritenute Superando la scadenza della presentazione del modello 770 (19 Settembre), il mancato pagamento delle ritenute è reato. In base all’articolo 10 bis del Dl n. 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta. Ravvedimento operoso : La possibilità di effettuare il ravvedimento operoso è riconosciuta entro un lasso di tempo ben definito, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa. L’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il ravvedimento è ammesso a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale notifica. In sostanza è necessario che : • la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa; • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo); • non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore. Quali solo le violazioni “ravvedibili” Potranno essere regolarizzate entro il termine di presentazione del modello 770 le violazioni connesse: • all’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate; in tal caso, oltre agli interessi e alle ritenute omesse, è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 3,75% (un ottavo della sanzione ordinaria del 30%); • all’omessa effettuazione delle ritenute; in tal caso, oltre agli interessi è dovuta la sanzione in misura ridotta pari al 2,5% (un ottavo della sanzione ordinaria del 20%); Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 2 05/02/2015 TEOREMA SERVIZI News e Aggiornamenti • all’infedele presentazione del modello 770; in tal caso è dovuta la sanzione in misura ridotta pari ad euro 32 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 258) oltre alla sanzione di euro 6 (un ottavo della sanzione ordinaria di euro 51) per ogni percipiente non dichiarato; dichiarato se non sono state versate le ritenute è necessario procedere anche al versamento di quanto omesso, oltre agli interessi ed alla sanzione in misura ridotta del 12,50% (un ottavo della sanzione ordinaria pari al 100% delle ritenute omesse). Link utili per la dichiarazione del Mod.770 Agenzia delle Entrate – Modello e istruzioni http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+di+dichiarazione/ Agenzia delle Entrate – Specifiche tecniche http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+dichiarazioni/ Agenzia delle Entrate – Procedure di controllo http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Procedure+di+controllo/ Strumenti che agevolano l’adempimento La versione software Mod. 770 2014 ha superato i controlli del diagnostico Punti di forza di una soluzione applicativa utilizzata anche dalle C.C.I.A.A. italiane Gestione integrale dell’adempimento con funzioni di importazione per tutti i quadri dei Modelli Semplificato e Ordinario Importazioni cumulative o singoli quadri da supporti diversi Assistenza gratuita in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, concentrazioni, liquidazioni) Quadrature su brogliaccio ed esportazione su EXCEL Funzioni specifiche per la correzione errori diagnostico Entratel Stampe PDF di tutti i modelli, anche degli anni precedenti per l’archiviazione conservativa, utilizzando i file usati per l’invio telematico Gestione del prodotto semplice e intuitiva. Aree WEB contenenti documenti utili e strumenti in formato download: http://teorema.grqt.com/770-2014/ http://teorema.grqt.com/770-STAMPE/ Gli strumenti sono collaudati per tutti gli ambienti operativi Microsoft fino a Windows 8.1 E` sufficiente il 770 per provare l`omesso versamento delle ritenute sentenza del 12 Maggio 2014 (decisione espressa dalla Corte di Cassazione). Con la presentazione della dichiarazione dei sostituti d`imposta, è lo stesso datore di lavoro a dichiarare il quantum dell`imposta che avrebbe dovuto rendere all`Erario. Il modello 770 modificabile anche in sede processuale sentenza Gen.2013 Il Sostituto d’imposta, fatta eccezione per alcuni casi particolari, può modificare il Modello 770 anche nel corso del giudizio tributario se riesce, ovviamente, a fornire elementi probatori tali da smentire le pretese dell’Amministrazione Finanziaria in sede di avviso di accertamento emesso e notificato, ad esempio, per omessi e ritardati pagamenti per imposte a titolo di ritenute sui redditi da lavoro dipendente. Tale linea giurisprudenziale è stata emessa dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la Sentenza n. 1419 del 22 Gennaio 2013. Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 3 05/02/2015 TEOREMA SERVIZI News e Aggiornamenti Modello 770 correttivo: domande frequenti Dichiarazione correttiva nei termini - Può essere correttiva parziale o correttiva integrale. Deve rientrare nei termini previsti (per il 2013 il termine è il 31 Luglio). Dopo questa data è possibile inviare la dichiarazione correttiva integrativa. Non è soggetta a sanzioni. Dichiarazione integrativa - Può essere integrativa parziale o integrale. E’ soggetta a sanzioni solo nel caso in cui la correzione sia rilevante ai fini tributari. Termine presentazione 770 rettificativo - Non esiste un termine per l’invio del modello rettificativo. Per quanto riguarda le sanzioni dipende dall’oggetto della rettifica. La terminologia normativa non parla di 770 rettificativo ma di dichiarazione correttiva o integrativa. Quante dichiarazioni correttive si possono inviare - Non esistono limiti. E’ sufficiente conservare le ricevute di tutti gli invii telematici effettuati. Ogni dichiarazione correttiva integrale sostituisce la dichiarazione precedente. Invece, la dichiarazione correttiva parziale si aggiunge a quella inviata in precedenza, senza sostituirla. Riferimenti per le vostre richieste: Tel.mobile.: 347.837.1946 Tel.fisso….: 0123 40.259 - 011.273.3403 Posta elettronica [email protected] Studio TEOREMA SERVIZI Pagina 4 05/02/2015
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