CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

CONVENZIONE SERVIZIO TESORERIA TRIGOLO 2015-2019
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
TRA
L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA L. Milanesi e P. Frosi costituita ai
sensi della Legge Regionale n. 1/2003 (in seguito denominata "A.S.P.") rappresentata dal
Direttore Dr.ssa Mariarosa Belli
E
(indicazione della banca contraente, in seguito denominata "tesoriere")
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
PREMESSO
 Che l’A.S.P. - Azienda con personalità giuridica di diritto pubblico - è stata costituita ai
sensi della Legge Regione Lombardia n. 1/2003, in forza del Decreto Regionale n. 22914
del24/12/2003.
 Che l’A.S.P. non è attualmente inclusa nella Tabella A annessa alla legge n. 720/1984 e,
pertanto, non è sottoposta al regime di "tesoreria unica" di cui alla medesima legge ed ai
decreti del Ministro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1-Affidamento del Servizio
1. Il
Servizio
di
Tesoreria
e
cassa
viene
affidato
………………………………………………………………….., che accetta di svolgerlo per
mezzo della propria agenzia /sportello sito in TRIGOLO - nei giorni e ore di apertura al
pubblico degli sportelli bancari, in conformità ai patti stipulati con la presente
convenzione
2. Il Tesoriere si impegna a destinare al servizio in questione proprio personale idoneo
per un regolare espletamento dei normali adempimenti relativi all'incarico. La
consistenza numerica del personale stesso sarà determinata in rapporto alle necessità
operative a giudizio del Tesoriere.
3. Il Tesoriere comunicherà in via preventiva all’A.S.P. il nominativo del proprio
dipendente preposto al servizio e quello del suo sostituto, salvo i casi di assegnazione
temporanea e occasionale.
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4. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata al successivo art. 3 viene svolto in
conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti dell’A.S.P. nonché ai patti di cui
alla presente convenzione.
5. Durante la validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto della
normativa vigente, potranno essere apportati i perfezionamenti metodologici ed
informatici alle modalità di espletamento del servizio, ritenuti necessari per un migliore
svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione dei relativi accordi può
procedersi con scambio di lettere, se le modifiche non comportano variazioni
sostanziali, ovvero mediante apposito atto aggiuntivo in presenza di modifiche
sostanziali.
Art. 2- Oggetto e limiti della convenzione
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni
inerenti la gestione finanziaria dell'A.S.P. e, in particolare, la riscossione delle entrate
ed il pagamento delle spese facenti capo all’A.S.P. medesima e dalla stessa ordinate con
l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.
2. L’esercizio finanziario dell’A.S.P. ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ciascun anno.
3. Il tesoriere eserciterà le funzioni di tesoreria e cassa a mezzo di agenzia/sportello sito
nel territorio del Comune di Trigolo .
ART. 3- Durata del contratto – proroga – rinnovo
1. Il contratto del servizio di tesoreria e cassa di cui al presente capitolato avrà effetto dal
01/04/2015 e avrà termine il 31/03/2020, escluso ogni tacito rinnovo.
2. Alla scadenza sopra stabilita il Tesoriere avrà tuttavia l’obbligo, in caso di richiesta da
parte dell’A.S.P., di prorogare il contratto alle condizioni convenute in sede di offerta,
per un periodo non superiore a mesi sei e, comunque, fino all’espletamento della
procedura relativa alla nuova gara d’appalto. Intendendo avvalersi di tale facoltà,
l’A.S.P. dovrà darne formale comunicazione al Tesoriere improrogabilmente entro il 30
settembre 2019.
3. L’A.S.P. si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto, alle medesime condizioni
pattuite, per una sola volta e per identica durata, previa formale manifestazione di
volontà tra le parti contraenti e previa adozione di formale provvedimento. Si riconosce
al Tesoriere aggiudicatario la facoltà di disobbligarsi dall’impegno di eventuale rinnovo,
dandone comunicazione scritta all’A.S.P. con lettera raccomandata A.R. che dovrà
pervenire improrogabilmente entro il 30 giugno 2019.
4. All’atto della cessazione del servizio il Tesoriere dovrà depositare presso l’A.S.P. tutta la
documentazione contabile inerente la gestione del servizio stesso.
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ART. 4-Oneri relativi all’espletamento del servizio
1. Il Tesoriere eserciterà le funzioni di tesoreria e cassa e tutte le prestazioni contemplate
nel presente Capitolato, nonché eventualmente offerte come migliorie in sede di gara, a
titolo assolutamente gratuito, senza che per qualsiasi ragione possa vantare diritti o
crediti di sorta verso l’A.S.P. a seguito o in dipendenza dell’espletamento del servizio in
parola.
2. Il personale occorrente per l’espletamento del servizio di tesoreria e cassa nonché la sua
disciplina, la determinazione delle mansioni dello stesso ed ogni altro rapporto connesso
al contratto di lavoro, saranno ad esclusivo carico del tesoriere dal quale il personale
suddetto dipenderà e del cui operato risponderà esclusivamente il tesoriere medesimo.
Anche la retribuzione del personale in parola, nonché i connessi oneri previdenziali,
assistenziali e riflessi, sarà a totale ed esclusivo carico del tesoriere.
3. A carico dell’A.S.P. saranno poste, invece, le sole spese vive inerenti e conseguenti al
servizio di cassa sostenute per spese postali e bolli, con esclusione, quindi, di ogni e
qualsiasi altra spesa. La rifusione degli importi di cui sopra sarà effettuata con
periodicità annuale posticipata a favore del tesoriere previa esibizione da pare del
Tesoriere Cassiere dell’elenco delle spese varie.
4. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria
sarà gestito con metodologie e criteri informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento
e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche
valgono a fini di documentazione.
ART. 5-Cauzione
1. Per l’espletamento del servizio di tesoreria e cassa, il Tesoriere è esonerato dal prestare
cauzioni, in quanto compreso nella categoria prevista dall’art. 5 del Regio Decreto
Legge 12/03/1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Tesoriere risponderà, comunque, con tutte le proprie attività e con il proprio
patrimonio di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per
conto dell’A.S.P., nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
tesoreria.
3. Ugualmente il Tesoriere risponderà per eventuali danni causati all’A.S.P. o a terzi.
ART. 6-Custodia titoli
1. Il tesoriere assumerà a titolo gratuito in custodia ed amministrazione i titoli e i valori di
proprietà dell’Ente , previa deliberazione dell’Ente medesimo in ordine al relativo
contratto.
2. Con le medesime modalità saranno altresì custoditi ed amministrati i titoli e i valoro
depositati da terzi per cauzione in favore dell’Ente.
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ART. 7-Ordinativi di riscossione e di pagamento
1. Le riscossioni ed i pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante appositi
ordinativi, emessi anche cumulativamente.
2. Per le tipologie di spese di seguito indicate, previa richiesta scritta del Direttore
dell’A.S.P, il tesoriere sarà comunque tenuto a procedere al pagamento - nell’ambito
delle disponibilità di cassa - anche in difetto di ordinativo di pagamento, fermo restando
l’obbligo per l’A.S.P. di provvedere entro i successivi 10 giorni alla regolarizzazione del
pagamento mediante emissione del relativo ordinativo:
a) delegazioni relative a mutui passivi in ammortamento a carico dall’A.S.P.;
b) retribuzioni del personale e relativi contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge agli istituti previdenziali ed assicurativi;
c) imposte e tasse dovute per legge.
3. La procedura di cui al comma precedente potrà essere attivata dall’A.S.P., in tutti i casi
di particolare urgenza, anche per altre tipologie di spesa, previa richiesta scritta del
Direttore dell’A.S.P.
ART. 8-Sottoscrizione degli ordinativi di riscossione e di pagamento
1.
Secondo quanto previsto dal Regolamento interno dell’ASP gli ordinativi di riscossione
dovranno essere sottoscritti dal Direttore dell’ASP mentre gli ordinativi di pagamento
dovranno essere sottoscritti dal Direttore dell’A.S.P e dal Presidente o in loro assenza da
persone abilitate in base alle norme regolamentari interne dell’A.S.P.
2. L’A.S.P. dovrà formalizzare preventiva comunicazione scritta al Tesoriere indicante le
generalità, qualifica e firme autografe delle persone autorizzate a sottoscrivere gli
ordinativi di riscossione e di pagamento, nonché delle variazioni che potranno
intervenire successivamente per decorrenza e nomine; per tali effetti il Tesoriere resta
impegnato dal momento della ricezione delle comunicazioni stesse.
ART. 9-Riscossioni
1. L’A.S.P. delega il Tesoriere ad incassare tutte le somme ad essa spettanti a qualsiasi
titolo e causa, demandando allo stesso la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece,
quietanza liberatoria. Tale mandato è irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
1723 del Codice Civile.
2. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere contro rilascio di regolari quietanze.
3. Il tesoriere è tenuto, peraltro, ad incassare le somme pervenutegli direttamente agli
sportelli, rilasciandone quietanza e a darne successiva comunicazione all’A.S.P.
medesima che provvederà alla sollecita regolarizzazione contabile, comunque non oltre
10 giorni, dei documenti mediante emissione dei relativi ordinativi di riscossione.
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4. L’A.S.P. potrà sempre effettuare direttamente riscossioni mediante riscuotitori o
funzionari dalla stessa dipendenti, con esonero del tesoriere da ogni responsabilità al
riguardo.
ART. 10- Pagamenti
1. Per ogni pagamento il Tesoriere si farà rilasciare dal beneficiario regolare quietanza da
apporre sul relativo ordinativo, ovvero da allegare allo stesso.
2. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, ovvero utilizzando
l’anticipazione di cassa di cui al successivo art. 18. Il Tesoriere è sollevato da ogni
responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti
per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì possibile ricorrere all’anticipazione di
cassa, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata
nelle forme di legge.
3. Il Tesoriere non sarà tenuto a dare corso al pagamento degli ordinativi non completi in
ogni loro parte o sui quali risultassero abrasioni, cancellature o discordanze tra
l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere.
4. L’A.S.P. potrà richiedere, con apposita annotazione sull’ordinativo, che il pagamento
venga effettuato, alternativamente, con una delle seguenti modalità:
a) per cassa presso lo sportello del Tesoriere
b) mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal
beneficiario presso il Tesoriere medesimo, oppure con bonifico bancario presso
Azienda di Credito corrispondente
c) mediante assegni circolari non trasferibili
d) mediante versamento su conto corrente postale, vaglia postale o assegni di conto
corrente o postale.
5. Nulla è dovuto dall'A.S.P. o dai beneficiari dei pagamenti su bonifici disposti a favore di
creditori titolari di conti correnti bancari intrattenuti sia presso il Tesoriere stesso sia
presso altri istituti di credito o Bancoposta.
6. Le spese vive per le modalità di pagamento di cui alle lettere c), d), del precedente
comma 4 saranno a carico dei beneficiari dei pagamenti, fatta eccezione per i pagamenti
di imposte , tasse e contributi e dei pagamenti effettuati a favore del personale
dipendente, dei collaboratori continuativi,dei componenti il C.d.A. dell’A.S.P, .
7. Il pagamento degli stipendi ai dipendenti o di altre spese similari di importi a ricorrenza
fissa sarà effettuato in base ai ruoli (elenchi).
8. Il pagamento degli stipendi del personale dipendente e delle indennità di carica al C.d.A.
dovrà essere effettuato, senza oneri a carico dell’A.S.P. e dei soggetti medesimi, con
valuta fissa beneficiario, il giorno 27 (nel caso in cui il giorno 27 non corrisponda ad un
giorno lavorativo, si farà riferimento al giorno lavorativo immediatamente
precedente).L’addebito all’Ente avverrà lo stesso giorno dell’operazione.
9. Per quanto concerne l’assoggettamento delle quietanze all’imposta di bollo, il Tesoriere
si atterrà alle norme vigenti in materia.
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10.Su richiesta del Direttore dell'A.S.P., il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di
qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
ART. 11-Ammortamento di mutui
1. Per ogni mutuo in corso o che si andrà a contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o con
altri Istituti mutuanti, l’A.S.P. comunicherà in tempo utile al tesoriere l’importo del
mutuo e delle rate di ammortamento con le relative scadenze.
2. Qualora, alla scadenza delle singole rate, l’A.S.P. non abbia provveduto alla emissione
degli ordinativi di pagamento, il tesoriere dovrà provvedervi direttamente mediante
prelievo delle disponibilità di cassa dell’A.S.P. e ciò in conformità a quanto stabilito dal
precedente art. 7, comma 2, lettera a).
3. Le relative quietanze costituiranno, a tutti gli effetti, valido titolo di discarico del
tesoriere e terranno altresì luogo dell’ordinativo di pagamento anche ai fini della
regolarizzazione della contabilità dell’A.S.P.
ART. 12-Conto riassuntivo del movimento di cassa
1. Allo scopo di assicurare la regolarità del servizio, l’A.S.P. assicurerà:
a) la tenuta dei documenti contabili secondo le norme di contabilità in vigore per le
Aziende di Servizi alla Persona con personalità giuridica di diritto pubblico di cui
alla Legge Regionale Lombarda n. 1/2003;
b) la custodia dei documenti giustificativi delle spese avendo cura che i documenti
trasmessi al tesoriere corrispondano a quelli in giacenza presso gli uffici dell’A.S.P. e
che fra essi vi sia il necessario riferimento.
2. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornato e custodire:
a) il giornale di cassa;
b) il conto riassuntivo del movimento di cassa;
c) il bollettario delle riscossioni numerate progressivamente;
d) i verbali di verifica di cassa;
e) eventuali altre evidenze previste dalla legge.
3. Il Tesoriere rassegnerà mensilmente la situazione di cassa nel modo e con la forma
concordata con il Servizio Economico-Finanziario dell’A.S.P.; dovrà, inoltre,
comunicare la giacenza di cassa con cadenza settimanale e, comunque, ogni qual volta
l’A.S.P. ne farà richiesta anche a mezzo fax o posta elettronica.
4. Sia la situazione di cassa che i relativi documenti troveranno tacita conferma della loro
presunta regolarità se al tesoriere non perverranno eccezioni entro 30 giorni dall’invio
delle situazioni stesse.
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ART. 13-Estratto Conto e Rendiconto
1. Il Tesoriere ha l’obbligo di trasmettere l’Estratto Conto mensilmente.
2. L’A.S.P. si obbliga a verificare gli estratti conto, i quali devono essere di facile lettura,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
3. Il Tesoriere trasmetterà all’A.S.P. alla fine di ogni esercizio e comunque non oltre il 31
gennaio successivo, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto.
ART. 14-Verifiche
1. L'A.S.P. ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie come
previsto dalle norme vigenti ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.
2. A tal fine il Revisore Contabile, il Direttore dell’A.S.P., hanno accesso ai documenti
relativi alla gestione del Servizio di Tesoreria e possono chiedere tutta la
documentazione che ritengono necessaria per le verifiche di competenza.
3. I verbali delle verifiche sono conservati dal Tesoriere in doppio originale di cui uno
verrà trasmesso all’A.S.P.
ART. 15-Rendiconti e flussi informativi statistici
1. Il Tesoriere procederà ogni mese al raccordo delle risultanze della propria contabilità
con quelle della contabilità dell’A.S.P.; copia del “quadro di raccordo” nonché l’elenco
degli ordinativi ineseguiti, saranno trasmessi all’A.S.P., unitamente agli ordinativi di
incasso e di pagamento già estinti, accompagnati da una distinta in duplice copia di cui
una, controfirmata dall’A.S.P., sarà rilasciata al Tesoriere a titolo di scarico.
2. L’A.S.P.. dovrà darne il benestare al Tesoriere oppure segnalare le discordanze rilevate
entro e non oltre 30 giorni dalla data di invio del quadro di raccordo. Trascorso tale
termine, il Tesoriere resterà sollevato da ogni responsabilità derivante dalla mancata o
ritardata segnalazione di discordanze emerse dalla verifica.
3. Il tesoriere trasmetterà all’A.S.P. alla fine di ogni esercizio e comunque non oltre il 31
gennaio successivo, il conto di cassa annuale, debitamente sottoscritto.
4. Qualora specifiche disposizioni normative nazionali o regionali lo prevedano, il
Tesoriere provvederà alla compilazione e trasmissione agli organi competenti dei
prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa,
nonché ogni altra comunicazione, certificazioni o statistiche previste dalle normative in
vigore nel periodo di validità del contratto, nonché a trasmettere i flussi informativi
statistici ed i rendiconti ISTAT entro le scadenze stabilite.
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ART. 16-Cassa economale
1. Per la gestione dei fondi della cassa economale l’A.S.P. si regolerà secondo le
disposizioni regolamentari interne disciplinanti la materia, con esonero del tesoriere da
ogni responsabilità al riguardo.
ART. 17-Anticipazione di cassa
1. A richiesta e previa adozione di apposita deliberazione annuale di autorizzazione da
parte del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P., il tesoriere è tenuto a concedere
anticipazione ordinaria di cassa nel limite massimo di un sesto dell’ammontare annuo
del valore della produzione risultante dall’ultimo Bilancio approvato. Il Tesoriere avrà
diritto a rivalersi delle anticipazioni concesse su tutte le entrate dell’Ente fino alla totale
compensazione della somma anticipata.
2. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta, limitatamente alle somme
strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più
specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti
presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata,
contemporanea incapienza del conto di tesoreria.
3. Alle operazioni di addebito (in sede di utilizzo dell’anticipazione) e di accredito (in sede
di rientro) viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata
l’operazione.
4. Sui relativi utilizzi il tasso debitore sarà determinato in base a quanto offerto dal
Tesoriere in sede di gara. Il Tesoriere è autorizzato ad addebitare in via provvisoria gli
interessi e le competenze maturate con decorrenza dall’effettivo utilizzo delle somme
anticipate, anche in assenza dell’emissione degli ordinativi di pagamento previo invio
all'A.S.P. delle note di addebito.
5. In caso di cessazione del servizio, l'A.S.P. si impegna ad estinguere immediatamente ogni
e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di cassa e si
obbliga a far rilevare al Tesoriere subentrante, all’atto del conferimento dell’incarico, le
anzidette esposizioni ed a fargli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni
di firma rilasciati nell’interesse dell’A.S.P.
Art. 18-Tasso debitore e creditore
1. Sulle anticipazioni di cassa, viene applicato un tasso di interesse annuo passivo pari al
…………………………………………………………………….
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi, e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del
servizio, saranno regolate alle stesse condizioni previste per le anticipazioni ordinarie.
3. Per i depositi costituiti presso il Tesoriere viene applicato un tasso di interesse annuo
attivo pari al …………………………………………………………………………………….
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4. Su tali depositi il Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute per riscossioni e
pagamenti:
o riscossioni in: giorno stesso dell’incasso;
o pagamenti: addebito sul conto di Tesoreria con valuta pari al giorno di effettiva
esecuzione dell’operazione.
ART. 19-Spese contrattuali
1. A carico totale ed esclusivo del Tesoriere saranno le spese di bollo, scritturazioni, copia
e registrazione del contratto, secondo le tariffe di Legge, ed ogni spesa inerente e
conseguente il contratto, nessuna esclusa ed eccettuata.
ART. 20-Divieto di subappalto e di cessione del contratto
1. È fatto divieto al Tesoriere:
 di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio;
 di cedere il presente contratto;
 di cedere, in tutto o in parte, crediti derivanti dal presente contratto se non vi
aderisca formalmente l’A.S.P. affidante.
ART. 21-Risoluzione del contratto
1. L’A.S.P. sarà tenuta a segnalare tempestivamente al Tesoriere aggiudicatario gli
eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio. Tale comunicazione dovrà
essere sottoscritta dal Direttore dell’A.S.P. ed assegnare al Tesoriere un termine di 15
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
2. In caso di reiterate inosservanze al presente contratto ed alle norme di legge e
regolamento vigenti in materia, l’A.S.P. si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice
civile, salvo rivalsa di spese e danni subiti.
3. L’A.S.P. provvederà ad inoltrare formale disdetta con preavviso di giorni 15, dalla
conoscenza della causa di risoluzione contrattuale, a mezzo di lettera Raccomandata AR.
4. In questi casi al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la cessazione
anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.
5. In conseguenza della risoluzione contrattuale, l’A.S.P. si riserverà di assumere le
decisioni più opportune per assicurare la continuità del servizio, senza che gli altri
concorrenti alla gara d’appalto possano vantare diritto alcuno.
ART. 22-Recesso
1. Persistendo una situazione di inadempienza dopo tre successive contestazioni scritte per
mancate o ritardate prestazioni o per accertata deficienza di qualità, l’A.S.P. avrà piena
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facoltà di recedere dal contratto, dandone al Tesoriere preavviso scritto di almeno 15
giorni a mezzo di raccomandata A.R.
2. L’A.S.P. si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente contratto qualora nel corso
della sua esecuzione venga a cessare per l’A.S.P. l’obbligo giuridico di provvedere al
servizio in oggetto.
3. Nei casi di cui sopra al Tesoriere non spetterà alcun genere di risarcimento per la
cessazione anticipata del servizio.
ART. 23-Modifiche al regime di contabilità
1. In relazione alle eventuali modificazioni che dovessero intervenire, per disposizioni
normative nazionali o regionali, successive alla stipula del presente contratto in materia
di regime di contabilità, gli articoli interessati dalle modifiche dovranno essere
debitamente adeguati.
ART. 24 -Clausola compromissoria
1. Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione della
presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cremona.
La presente convenzione, composta da n. 24 articoli, è stata letta, approvata e sottoscritta
come in appresso:
Data
Per l’ASP
Per il Tesoriere
IL DIRETTORE
Belli Mariarosa
IL PROCURATORE SPECIALE
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Tesoriere dichiara di aver preso visione e di approvare
specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli della presente convenzione:
Art. 3 Durata del contratto – proroga – rinnovo
Art. 9 Riscossioni
Art. 10 Pagamenti
Art. 13 Estratto Conto e Rendiconto
Art. 20 Divieto di subappalto e di cessione del contratto
Art. 21 Risoluzione del contratto
Art. 22 Recesso
Art. 24 Clausola compromissoria
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