Scheda lettura combustione residui agricoli

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Estratto della documentazione per l’esame del DL 91/2014 redatto per i lavori della Camera dei Deputati – Scheda di lettura n. 209 del 29 luglio 2014 COMBUSTIONE DI MATERIALE VEGETALE Ci giungono in redazione ancora molti quesiti inerenti l’esatta interpretazione della nuova disposizione contenuta all’art. 14, comma 8, lett. b) e b) sexies D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116), con la quale il nostro legislatore ha recentemente emanato una disciplina specifica di deroga al divieto della combustione sul campo dei residui vegetali di natura agricola e forestale. Invitando i nostri lettori a consultare ai commenti1 che abbiamo pubblicato sull’argomento e che si trovano tutti in Area Rifiuti. Ci è sembrato utile -­‐ in un momento come questo dove si segnala anche una prima sentenza della Cassazione2 -­‐ pubblicare, a fini di studio e di informazione, un estratto del documento redatto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati del 29 luglio 2014 n. 209 per l’esame del: Disegno di legge: S. 1541. – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-­‐legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”3 Dal suddetto documento -­‐ che prende in esame tutti gli articoli del DL. 91/2014 (alla luce delle modifiche che sono intervenute poi in sede di conversione in legge-­‐ , riportiamo il testo della scheda di lettura relativa alla disposizione sulla combustione dei materiali vegetali. Redazione “Diritto all’ambiente” 11 febbraio 2015 A seguire si riporta prima il testo del dispositivo di legge e a seguire la relativa scheda di lettura 1 Si veda: “Bruciature residui vegetali: il punto della situazione dopo la conversione in legge del decreto 91/2014 (legge n. 116/14)” a cura del Dott. Maurizio Santoloci e della Dott.ssa Valentina Vattani pubblicato il 3 settembre 2014 in www.dirittoambiente.net; “Bruciare in campagna residui agricoli e polistirolo (e/o altri rifiuti) è un reato…” a cura del Dott. Maurizio Santoloci pubblicato il 10 settembre 2014 su www.dirittoambiente.net 2 Cassazione Penale – Sez. III – sentenza del 7 gennaio 2015, n. 76 3 Il documento è scaricabile sul sito della Camera dei Deputati al seguente link http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/D14091.Pdf © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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ART. 14 (Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania -­‐ Sentenza 4 marzo 2010 -­‐ C 27/2010) 8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) … • b) all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente «6-­‐bis Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)». • b-­‐sexies) all'articolo 256-­‐bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-­‐bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato». SCHEDA LETTURA redatta dal Servizio Studi della Camera dei Deputati del 29 luglio 2014 n. 209 Articolo 14, comma 8, lettere b) e b-sexies)
(Combustione di materiale vegetale)
La lettera b) del comma 8, modificata nel corso dell’esame al Senato, considera normali
pratiche agricole consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento di paglia, sfalci
e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso (vale a dire i
materiali indicati dall’art. 185, comma 1, lett. f) che avvengono nel rispetto di tutte le seguenti
condizioni:
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§ i materiali raggruppati o bruciati devono essere in piccoli cumuli e in quantità giornaliere
non superiori a 3 metri steri4 per ettaro;
§ le attività devono essere effettuate nel luogo di produzione ;
§ le attività devono essere finalizzate al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti.
Rispettate le citate condizioni, le attività suddette vengono quindi escluse dalla disciplina sui
rifiuti dettata dalla Parte quarta del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente).
Si segnala che la citata lettera f), dell’art. 185 fa però riferimento anche alle materie fecali (se non
contemplate da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di
recepimento) e che, conseguentemente, viene incluso nelle normali pratiche agricole anche
l’abbruciamento di materie fecali.
Il comma in esame prescrive che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è
sempre vietata nei periodi, dichiarati dalle regioni, di massimo rischio per gli incendi
boschivi.
La lettera b-sexies) del comma 8, inserita nel corso dell’esame al Senato, esclude, per
l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico
o privato, l’applicazione delle sanzioni contenute nell’articolo 256-bis del Codice dell’ambiente,
riguardante la combustione illecita di rifiuti.
Le nuove lettere b) e b-sexies) introducono una disciplina diversa rispetto a quella dettata dal testo
iniziale della lettera b), che si limitava ad escludere tutte le sanzioni (sia dell’art. 256, per
smaltimento illecito dei rifiuti, che dell’art. 256-bis) applicabili alla combustione di sfalci e potature
alle condizioni indicate.
La nuova lettera b-sexies) esclude l’applicazione del citato art. 256-bis all’abbruciamento di
materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato. Non si
interviene invece sull’applicazione delle sanzioni dell’art. 256 per lo smaltimento non
autorizzato dei medesimi materiali.
La nuova disciplina non solo esclude le predette sanzioni, ma esclude il raggruppamento e
l’abbruciamento dei materiali in questione dalla disciplina sui rifiuti. Attività che però rientrano,
secondo la direttiva 2008/98/CE, a tutti gli effetti tra le operazioni di gestione dei rifiuti.
Nello specifico, la disposizione in commento introduce specifiche eccezioni alla normativa
vigente prevista dal comma 1, lettera f), dell’art. 185, ai sensi del quale paglia, sfalci e potature,
nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso sono esclusi dalla disciplina sui
4 Il metro stero (ms) è un’unità di misura
di volume utilizzata per il legname impilato, corrispondente ad un volume
complessivo di un metro cubo, comprensivo degli interstizi vuoti. Il peso e la quantità di legno contenuta in un metro
stero dipendono dal tipo e dalla forma del legname e dalla cura con cui viene accatastato. P.es. un metro stero di legna
in tondelli lunghi un metro corrisponde a circa 0,7 metri cubi di legno. Un metro stero di legna “di una buona latifoglia, ad
umidità del 20%, pesa tra 3,2 e 4,8 quintali” (L. Ilarioni, Il legno come combustibile: caratteristiche energetiche e di
prodotto, in SILVAE – Rivista tecnico-scientifica del Corpo forestale dello Stato – n. 7/2007).
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rifiuti (dettata dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006) solo se “utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura
o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
Tale norma, che è stata introdotta in recepimento della direttiva rifiuti 2008/98/CE (art. 2,
paragrafo 1, lett. f), implica che, nei casi in essa non contemplati, tali materiali si configurano come
rifiuti, e quindi non possono essere bruciati liberamente.
Si ricorda che l’articolo 256 del d.lgs. 152/20065 punisce infatti l’attività di gestione di rifiuti non
autorizzata, stabilendo che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.
Nelle fattispecie suscettibili di essere incluse nello smaltimento illecito dei rifiuti è inclusa anche la
combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale, che
rappresenta peraltro una pratica agricola particolarmente diffusa. Per tale motivo, alcune regioni
hanno adottato iniziative volte a ricondurre la pratica della bruciatura dei residui vegetali a pratica
agronomica.
Pene più severe sono previste dal successivo art. 256-bis, introdotto dal decreto-legge D.L.
136/2013 (che reca tra l’altro disposizioni sulla cd. “Terra dei fuochi”), secondo cui chiunque
appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la
reclusione da due a cinque anni.
Si applica invece la sola sanzione amministrativa pecuniaria (da 300 a 3.000 euro) qualora
vengano bruciati i rifiuti (urbani) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 184, comma 2, lett. b), rientrano tra i rifiuti urbani “i rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”.
Si segnala che andrebbe valutata la compatibilità della norma in commento con la disciplina
europea alla luce del quadro normativo di riferimento di cui si è dato testé conto.
Riguardo alle condizioni contemplate dalla norma, il nuovo testo non prevede più l’emanazione di
un’ordinanza del Sindaco destinata a disciplinare aree, periodi e orari. Al contrario contiene una
condizione aggiuntiva che richiede il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o
ammendanti.
Si ricorda che una disposizione analoga a quella che compare nel testo iniziale del decreto-­‐
legge è contenuta nell'art. 29 del disegno di legge n. 2093 (collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), all'esame della Commissione Ambiente, che prevede norme per consentire ai comuni di disciplinare i casi in cui è possibile la combustione di residui vegetali agricoli e forestali (ivi compresi sfalci e potature) in piccoli cumuli e quantità (anche tale norma pone il limite giornaliero di tre metri steri per ettaro). 5 L’art. 3, comma 1, del D.L. 136/2013 (Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a
favorire lo sviluppo delle aree interessate) ha introdotto nel testo del Codice dell’ambiente un nuovo articolo 256-bis
finalizzato ad introdurre pene più severe per la combustione illecita di rifiuti.
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