Spett.le Comune di ARDEA (ROMA) Dirigente Direzione Polizia Municipale mail: [email protected] Direzione Polizia Municipale Fax: 069135325 Tel. 06913800500 Servizio Gare e Appalti Fax: 06913800907 Tel.: 06913800902 Protocollo: [email protected] Fax: 06913800254 Viterbo 01.07.2014 Invio a mezzo Mail pec Oggetto: Istanza autotutela per illegittima gestione servizio di ripristino post incidente e contestuale intimazione di annullamento in autotutela del Bando di gara CIG: Z370ECB407. Con riferimento all’oggetto e di quanto contenuto nel BANDO, approvato con Determina dirigenziale N. 15 del 30.05.2014 , la società “Flora Multiservice S.r.l.” P.IVA 02023530567” in persona del legale r.p.t. Fabio Giallonardo, espone quanto qui di seguito riportato. A - Preliminarmente nel Bando di Gara, art. 8 ed in particolare in merito ai “Requisiti di ordine professionale ” e EMERGENZA H 24 nel Capitolato d’Oneri Art.6 lettera C ” Requisiti di partecipazione ” viene richiesta l’iscrizione all’ANGA per la Categoria 9 “Bonifica siti contaminati”. Si vuole ribadire che la definizione di “ Bonifica Ambientale” viene espressa dall’art. 240 lett. p del D.Lgs. 152/06 con ss.mm.ii., il quale recita: “L’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”; Ciò vuol dire che gli interventi sono effettuati espressamente sulla matrice SUOLO (superficiale - 1 metro o profondo) O ACQUE (superficiali o profonde) e NON su una superficie artificiale per lo più impermeabile o comunque in grado di ostacolare il lento rilascio di sostanze nel suolo al di sotto dello strato di asfalto. Con ciò si vuole affermare che gli interventi richiesti dal Bando (limitati alla sede stradale e sue pertinenze) e la definizione sopra citata (art. 240) legittimano anche le Società non aventi la categoria 9 ad effettuare questo tipo di interventi ed a partecipare a questo tipo di Bandi ivi compresa l’odierna scrivente. B - Preliminarmente nel Bando di Gara, art. 8 lettera D ed in particolare in merito ai “Requisiti di ordine professionale ” e nel Capitolato d’Oneri Art.6 lettera D ” Requisiti di partecipazione ” viene richiesta l’iscrizione all’ANGA per la Categoria 8 . Con la presente si vuole far notare che la NECESSITA’ di possedere l’iscrizione sopra detta vale nel caso in cui i produttori dei rifiuti siano le strutture operative. Ciò limita la partecipazione di quelle aziende che invece si considerano produttori iniziali dei rifiuti e hanno messo in campo una serie di controlli interni al fine di tracciare i rifiuti prodotti da singolo incidente generati dalle varie sedi distaccate per conto della Azienda vincitrice; Successivamente si parla di deposito temporaneo; sempre nell’ottica di chi produce i rifiuti, si vuole far notare che gli operatori del servizio (per lo più carrozzerie, officine meccaniche etc.) svolgono altre attività nella propria sede con la produzione di rifiuti derivanti dal proprio lavoro. Questi rifiuti verrebbero stoccati in un unico deposito temporaneo all’interno della stessa sede. Appare chiaro che i rifiuti derivanti dal servizio post incidente vengano collocati nel deposito già esistente, cumulandosi con quelli normalmente prodotti dall’attività di carrozzeria, questo NON garantisce la reale tracciabilità del rifiuto per singolo incidente. Secondo la scrivente le strutture operative “Le sedi operative sono deputate alla realizzazione degli interventi di ripristino post incidente, con solerzia e tempestività” mentre deve/può essere considerato come produttore iniziale di rifiuti la Società che risulta vincitrice del Bando, in considerazione del fatto che oltre ad essere vincitrice e fornire il servizio, DEVE GARANTIRE la tracciabilità dei rifiuti prodotti dal sinistro, come richiesta dal Bando anche senza essere iscritta per l’attività di intermediazione dei rifiuti. FLORA MULTISERVICE S.r.l. Via Genova, 39 - 01100 VITERBO (VT) - Tel.: 0761.17.63.371 - Fax: 0761.17.08.135. P.I. 02023530567 www.florambiente.it - [email protected] Si vuole ribadire che le sedi operative svolgono tale attività per conto della Società vincitrice, per di più svolgono tale servizio con mezzi e strumentazioni brendizzate con il logo della Società vincitrice. Per Produttore iniziale si intende il soggetto/azienda la cui attività ha prodotto il rifiuto in origine. Trasporto dei propri rifiuti, iscrizione ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs 152/2006, recita: Sono tenuti ad iscriversi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Per quanto fin qui esposto, si evince che l’intermediario (senza detenzione) non può essere il produttore in quanto non può essere intermediario di sé stesso. Al contempo se l’intermediario svolge attività di trasporto questo soggetto dovrà necessariamente ottenere l’iscrizione per il trasporto di rifiuti in conto terzi. Conclusioni: Se l’azienda si configura come produttore iniziale allora non necessita della categoria 8 come recita l’iscrizione all’ANGA per la Categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”. C - Nel Bando Art.8 lettera F/nel capitolato Art.6 lettera F “Requisiti di partecipazione ”(ISO 11200) si rileva che il requisito richiesto, Certificazione 11200:2006 appare troppo restrittivo, e per l’effetto pregiudica la possibilità di altre società di partecipare alla gara. Secondo la scrivente la sopradetta certificazione può essere considerata come titolo di valutazione ai fini del punteggio mentre la richiesta delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e 14001.2004 sono da considerare REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE. A tale proposito si deve rappresentare che secondo la normativa vigente in materia di contratti pubblici la stazione appaltante deve assicurare che le clausole obbligatorie apposte nel bando di gara non debbano essere eccessivamente sproporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto e/o gara ed evitare che si sconfini sul campo del “mero arbitrio”. Nel caso di specie appare lampante come il possesso della suddetta certificazione da parte della concorrente non possa essere ritenuto requisito di accesso ma un mero titolo preferenziale. Tutto ciò premesso si chiede che l’affidamento di cui all’oggetto venga sospeso e/o annullato in considerazione di quanto sinora esposto alla Vs. Spett.le Amministrazione così da garantire tale gestione al soggetto giuridico ritenuto maggiormente meritevole e/o idoneo allo svolgimento del servizio menzionato. Distinti saluti. Flora Multiservice S.r.l. L’Amministratore Giallonardo Fabio 2
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