Slides - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Appuntamento internazionale
Martedì 24/02/2015
La nozione di deposito IVA
• Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non
destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine
extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera
pratica nel territorio della CEE.
• Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile
custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o
lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA.
• Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al
momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in
consumo nello Stato.
• L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo
ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.
•2
Introduzione dei beni – condizioni oggettive
Operazioni di immissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito
IVA
Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:
• se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera
pratica nella UE, fatto che attribuisce loro la posizione doganale di
beni comunitari
• se comunitari devono provenire da uno Stato membro
• se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario
•3
Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia
PRESENTAZIONE
DOCUMENTI E SVINCOLO
GARANZIA
GARANZIA
No IVA
SI dazi
I
estrazione
Si IVA
autofattura
I
Si IVA
I1
•4
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 17/07/2014 – Causa C-272/13Equoland
Il caso:
• Merci immesse in libera pratica senza assolvimento dell’ IVA
all’importazione in quanto dichiarate per l’introduzione in deposito IVA.
• Introduzione nel deposito effettuata solo documentalmente (presa
in carico su registro e scarico) ma non fisicamente.
• Estrazione contestuale con emissione autofattura da parte del soggetto
estrattore.
Recupero dell’ IVA all’importazione e addebito di sanzione pari al 30% del
suo importo.
•5
Secondo la normativa nazionale, è obbligatorio introdurre fisicamente
i beni importati nel deposito IVA al fine di beneficiare
dell’agevolazione.
La Corte di Giustizia UE con la sentenza citata ha ritenuto che tale obbligo,
nonostante il suo carattere formale, sia da considerarsi come legittimo, in
quanto spetta ai vari Stati Membri determinare le formalità che il soggetto
passivo deve assolvere al fine di beneficiare dell’esenzione dal pagamento
dell’IVA.
La Corte ha quindi concluso che l’art. 16 della Direttiva IVA n.77/388 non osta
ad una normativa interna che subordini l’esenzione dal pagamento dell’IVA a
condizione che le merci importate e destinate ad un deposito IVA siano
fisicamente introdotte nel medesimo.
•6
Sempre secondo la normativa interna e la conforme giurisprudenza, la
mancata introduzione fisica della merce nel deposito IVA , non
ritenendosi assolta l’imposta dovuta all’importazione mediante
l’inversione contabile, comporta il pagamento dell’imposta generatasi
per effetto dell’importazione
La Corte ha statuito che, nel caso in esame, l’inosservanza di tale obbligo non
ha comportato l’omesso pagamento dell’ IVA all’importazione, poiché la stessa
è stata corrisposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile, non
conseguendone alcuna evasione dell’imposta.
Coerentemente, la richiesta di versare nuovamente l’IVA
dovuta
all’importazione, senza riconoscere il diritto alla detrazione della stessa, viola
il principio di neutralità dell’imposta riconosciuto dal diritto dell’ Unione
europea.
•7
Nelle sua conclusioni, la Corte ha asserito che la Sesta direttiva “ .....deve
essere intesa nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in forza della
quale uno Stato membro impone il pagamento dell’ IVA all’importazione
qualora la medesima sia già stata regolarizzata con il meccanismo dell’
inversione contabile, mediante un’autofatturazione e una registrazione nel
registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo”.
Ha inoltre rilevato la Corte che , non essendo stata introdotta fisicamente la
merce nel deposito, si potrebbe sostenere che l’IVA era dovuta al momento
dell’importazione e pertanto il pagamento mediante il meccanismo
dell’inversione contabile potrebbe essere considerato come tardivo, e non
equiparabile a un tentativo di evasione o di frode
•8
Oltre al pagamento dell’ imposta dovuta per l’effetto dell’
importazione è prevista l’applicazione della sanzione pari al 30%
della stessa.
In tema di sanzioni, La Corte ha affermato la legittimità della previsione di una
sanzione per il mancato rispetto dell’obbligo di introduzione fisica delle merci
nel deposito IVA, spettando ad ogni Stato Membro sanzionare le violazioni nel
modo ritenuto più appropriato.
Ha però osservato che detta sanzione debba rispettare il principio di
proporzionalità, tenuto conto della natura e della gravità dell’infrazione
commessa e la sua determinazione in misura fissa, senza graduazione in
relazione alle specifiche circostanza, potrebbe essere sproporzionata,
rimettendo però ogni valutazione al giudice nazionale.
•9
Circolare 20/10/2014 n. 16/D Agenzia delle dogane e dei Monopoli
Ribadisce:
• la legittimità dell’obbligo di introduzione fisica dei beni nel deposito IVA
• l’assolvimento dell’ IVA all’importazione nei modi ordinari in caso di
mancato rispetto dell’obbligo precedente.
Osserva però che :
tenuto conto della rilevanza meramente formale attribuita dalla Corte alla
violazione connessa alla mancata introduzione fisica dei beni nel deposito,
qualora l’imposta dovuta sia già stata regolarizzata nell’ambito del
meccanismo dell’inversione contabile, sia assolutamente necessario accertare
l’effettiva esistenza di tentativi di frode o di danno al bilancio dello Stato,
valutando nel complesso le modalità di svolgimento dell’operazione ed il
comportamento tenuto dai vari attori (importatore. depositario, soggetto
estrattore) prima di poter procedere alla richiesta dell’ IVA all’importazione
•10
Al fine di valutare tale comportamento, si potrà tenere conto delle
disposizioni in tema di svincolo della garanzia prestata dall’importatore che
prevedono la trasmissione alla Dogana competente di copia dell’autofattura
emessa, integrata con gli estremi della sua registrazione nei libri contabili,
unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
L’Agenzia ammette che, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 1/212, la normativa
nazionale era in contrasto con quella comunitaria in quanto la disposizione di
cui al 7° comma dell’art. 60 del DPR 633/72 non consentiva ai soggetti passivi
cedenti di rivalersi nei confronti dei loro cessionari della maggior imposta
emersa in sede di accertamento.
Con l’entrata in vigore del D.L. 1/2012 il diritto alla detrazione dell’imposta
pagata dall’importatore a seguito di accertamento può essere esercitato
entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui
ha provveduto al pagamento della stessa, delle sanzioni e degli interessi
•11
In tema di sanzioni rileva che :
• la sentenza ha ritenuto legittima l’ applicazioni di sanzioni;
• la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 13 del Dlgs n. 471/1997,
con le riduzioni ivi contemplate in caso di tempestiva regolarizzazione
• la normativa nazionale soddisfa il principio di proporzionalità, principio mai
applicato concretamente perché l’autofattura emessa a fronte della mancata
introduzione non costituiva elemento sanante della violazione del mancato
pagamento dell’imposta dovuta all’importazione, con conseguente
impossibilità di stabilire il termine finale per il relativo computo .
Stabilisce che:
• nei casi di specie, la sanzione pari al 30% dell’IVA non versata all’atto
dell’importazione, sia applicata nella misura ridotta di 1/15 per ogni giorno
di ritardo, se la regolarizzazione avviene entro il 15° giorno, assumendo
quale giorno finale quello in cui l’autofattura per estrazione risulta annotata
nei registri contabili;
• la sanzione ridotta sarà applicata anche nel caso in cui l’estrazione avvenga
nel medesimo giorno in cui si presenta in Dogana la dichiarazione di
immissione in libera pratica di merci destinate ad essere introdotte in un
deposito IVA.
•12
Cessioni all’esportazione con trasporto a cura del
cessionario non residente
Art.8, c1, lett.b) del DPR 633/72 regola le esportazioni c.d. indirette:
• l’acquirente deve essere un soggetto passivo non residente
• I beni devono essere esportati ‘’nello stato originario’’
• L’uscita deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna dei beni
L’ uscita deve essere comprovata.
• se manca la prova
• o se l’ esportazione avviene oltre i 90 giorni
viene meno il regime di non imponibilità ed il cedente deve regolarizzare
l’operazione con l’applicazione dell’imposta entro i 30 giorni successivi allo
scadere del novantesimo giorno al fine di evitare la sanzione dal 50 al 100%
dell’imposta relativa
•13
E’ possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso sanando la
violazione entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa
all’anno in cui è stata commessa la violazione, versando una sanzione pari ad
1/8 del minimo (art. 13 D.Lgs 472/97)
cessione all’esportazione euro 80.000 - beni
consegnati il 10/04/2015 - uscita entro 09/07/2015
acquisizione prova entro il 09/07/2015
NO
REGOLARIZZAZIONE
RAVVEDIMENTO
Versamento IVA
euro 17.600
entro il 08/08/2015
Versamento IVA euro 17.600
Versamento sanzione
ridotta euro 1.100
•14
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 19/12/2013 – Causa C-563/12
L’esportazione di un bene si perfeziona e la non imponibilità si realizza
quando:
• il potere di disporre del bene come proprietario è trasmesso all’acquirente
• il fornitore prova che il bene è stato spedito o trasportato fuori dalla UE
• a seguito di ciò il bene ha lasciato fisicamente il territorio dell’Unione
E’ consentito agli Stati membri di stabilire un termine ragionevole per le
esportazioni, che tenga conto delle pratiche commerciali nell’ambito delle
esportazioni negli Stati terzi, al fine di verificare se il bene oggetto
dell’esportazione sia effettivamente uscito tal territorio doganale della UE
Una normativa nazionale che assoggetta l’esenzione all’esportazione al
rispetto di un termine di uscita senza però consentire al soggetto passivo di
dimostrare, al fine della non imponibilità, che la condizione è stata
soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, è da ritenersi eccessiva.
•15
Risoluzione 10/11/2014 n. 98/E Agenzia delle Entrate
Ribadisce:
• la legittimità del termine di 90 giorni entro la quale la merce deve essere
esportata
• la correttezza della procedura di regolarizzazione ex art. 7, comma 1, del
D.Lgs 471/97 da attuare ove, trascorsi i 90 giorni, non si abbia la prova che il
bene è uscito dal territorio nazionale
Prendendo atto dell’indirizzo della Corte europea:
• ritiene che il regime di non imponibilità si applichi sia:
•
quando il bene sia esportato entro i 90 giorni, ma se ne acquisisca la prova oltre
i 30 giorni previsti per la regolarizzazione ;
•
quando il bene esca dal territorio UE dopo i 90 giorni, purché sia acquisita la
prova dell’esportazione
•16
cessione all’esportazione 80.000 - beni consegnati
il 10/04/2015 - uscita entro 09/07/2015
acquisizione prova entro il 09/07/2015
quando il bene è esportato entro i 90
giorni, ma se ne acquisisca la prova oltre
i 30 giorni previsti per la regolarizzazione
quando il bene esce dal territorio UE dopo
i 90 giorni, purché sia acquisita la prova
dell’esportazione
REGOLARIZZAZIONE
REGOLARIZZAZIONE
Versamento IVA
euro 17.600
entro il 08/08/2015
Versamento IVA
euro 17.600
entro il 08/08/2015
RECUPERO DELL’IMPOSTA
Emissione di una nota di
variazione entro il termine di
presentazione della
dichiarazione IVA relativa al 2°
anno successivo a quello di
esportazione
Istanza di rimborso entro il
termine di 2 anni dal
versamento o dal verificarsi
del presupposto per il rimborso
•17
quando il bene esce dal territorio UE dopo i 90 giorni,
ma entro i 30 giorni previsti per la regolarizzazione e
purché sia acquisita la prova dell’esportazione
NESSUNA
REGOLARIZZAZIONE
•18
siamo tronfiamente nella legalità anche se, obtorto collo, ammettiamo che la
violazione connessa alla mancata introduzione nel deposito è di natura
meramente formale qualora l’imposta dovuta all’importazione sia già
regolarizzata mediante il meccanismo del reverse charge... ce lo impone la
sentenza della Corte
•19
siamo sempre andati giù per le trippe , ma d’ora in avanti, grazie alla
saggezza della Corte di Giustizia che ha illuminato le nostre menti ottenebrate
dall’esigenza di fare cassa, prima di richiedere il pagamento dell’ IVA
all’importazione, valuteremo l’ effettiva esistenza di tentativi di frode, le
modalità di svolgimento dell’operazione, nonché il comportamento dei vari
soggetti.... se tutto è OK ci basta l’avvenuta applicazione del meccanismo del
reverse charge....
•20
dal 1993 al 2011, in barba alle disposizioni comunitarie, abbiamo
serenamente rapinato il contribuente obbligandolo a pagare l’imposta
all’importazione derivante da accertamento, vietandogli nel contempo la
detrazione della stessa....
dal 2012,con grande generosità, abbiamo modificato il contenuto dell’art. 60,
pertanto oggi siamo perfettamente in linea con le disposizioni comunitarie....
ehm ....prima che ci raggiungesse un’ulteriore procedura d’infrazione...
•21
non ne dubitavamo, l’applicazione di una sanzione è assolutamente legittima
purtroppo, ahi noi, l’abbiamo sempre applicata in misura fissa, anche se la
norma prevedeva l’applicazione
di riduzioni in caso di tempestiva
regolarizzazione, però a nostra discolpa si consideri che:
-la consolidata giurisprudenza interna ci ha sempre dato ragione..... ma ,
purtroppo, le sentenze della Corte UE hanno validità erga omnes....
- fino a ieri non eravamo in grado di stabilire il termine finale per il computo
delle riduzioni.... era così difficile prima che la nostre menti fossero illuminate
•22
per le causa passate in giudicato, chi ha avuto ha avuto
chi ha dato ha dato.....
per le causa
pendenti e procedimenti in corso
comparabili alla vicenda oggetto della pronuncia della
Corte UE ... (dopo aver costretto la controparte a notti
insonni ed a notevoli esborsi monetari N.d.A. )
abbandoniamo la controversia ma, mi raccomando ,
chiediamo la compensazione delle spese di giudizio ....
•23