Circolare informativa n° 04 - Torino, 19 marzo 2015 PAPA

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Circolare informativa n° 04 - Torino, 19 marzo 2015
PAPA FRANCESCO A CONFCOOPERATIVE: IN COOPERAZIONE 1+1 FA 3
In occasione dei 70 anni dalla sua ricostituzione—avvenuta
nel 1945 —, Papa Francesco ha ricevuto in udienza una delegazione di 7.000 cooperatori di Confcooperative.
Questo il commento di Maurizio Gardini, Presidente nazionale: “Il Papa ha ascoltato le nostre parole, si è commosso insieme a noi nel sentire il racconto dei nostri cooperatori, ha respirato insieme a noi la gioia e la partecipazione dei 7.000
cooperatori presenti in Aula Nervi ed alla fine ci ha consegnato un messaggio forte, pieno di speranza e di incoraggiamento, dandoci anche delle raccomandazioni che adesso è nostro
compito saper interpretare. Un discorso intenso, pieno di
reali punti di riflessione per la nostra azione quotidiana.
Una traccia importante per la programmazione della nostra
attività futura.”
La versione integrale del discorso è scaricabile a questo indirizzo: http://tinyurl.com/owzzzx8
DECRETO MILLEPROROGHE:
PER IL SETTORE AGRICOLO
MISURE DI INTERESSE
E’ stato definitivamente convertito in legge, con alcune modifiche, il Decreto Legge n. 192/2014 (Milleproroghe).
Di seguito si riportano le misure di principale interesse per il
settore agricolo ed agroalimentare.
Misure di carattere ambientale
La novità più rilevante è la proroga al 31 dicembre 2015
dell’utilizzo del sistema cartaceo in simultanea al Sistri, nonché delle sanzioni relative ad un utilizzo non corretto del sistema informatico.
In pratica, fino al 31 dicembre 2015 imprese ed enti obbligati
ad aderire al sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti
(prodotti, trasportati o ricevuti) saranno tenuti ad una doppia
registrazione, sia cartacea— basata su registri e formulari—
sia informatica, senza incorrere in sanzioni per eventuali irregolarità”.
Le sanzioni per la mancata iscrizione al Sistri da parte dei soggetti obbligati — nonché il mancato pagamento del contributo annuale — avranno effetto a partire dal 1 aprile 2015. Il
testo originario del decreto legge prevedeva il termine del 1
febbraio 2015: anche Fedagri si è attivata per richiedere che
le sanzioni fossero applicabili solo dopo la conversione in legge del decreto. Sempre in tema ambientale, viene altresì
prorogato al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le
Regioni dovranno portare a temine i progetti immediatamente cantierabili finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico che, in base alle disposizioni della legge finanziaria 2014, sarebbero dovuti essere realizzati entro il 31 dicembre 2014.
Misure in tema energetico
L’articolo 12 proroga per tutto l’anno 2015 il regime fiscale
relativo alla produzione e cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali, relativamente alle imprese agricole che determinano il reddito in
via catastale.
Si ricorda che il decreto legge n. 66/2014, all’articolo 22,
aveva determinato un periodo transitorio (fino alla fine del
2014) durante il quale, luogo della quantificazione di reddito agrario, l’imponibile era determinato applicando un
coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta (con esclusione
della quota incentivo). Queste modalità di determinazione
del reddito non riguardano la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a
2.400.000 kwh anno e, da fonte fotovoltaica, sino a 260.000
kwh. Con la disposizione in commento questa disciplina è
prorogata per tutto il 2015.
Disposizioni su utilizzo di macchine agricole
All’articolo 8, comma 5, si proroga dal 31 dicembre 2014 al
30 giugno 2015 il termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette a immatricolazione e dal 30 giugno
2015 al 31 dicembre 2015, il termine iniziale della operatività dell'obbligo di revisione. 3.
Le suddette proroghe sono disposte per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole a carico delle imprese agricole, nonché per la concreta effettuazione degli interventi
di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.
Con il successivo comma 5-bis si proroga al 31 dicembre
2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di
quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 .
Il testo integrale del decreto legge è scaricabile qui:
http://tinyurl.com/oh3codp
FEASR
Misura 111 – Azione 1 – Sottoazione B
Informazione nel settore agricolo
per l’attività 2012-2013
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Circolare informativa n° 04 - Torino, 19 marzo 2015
ESONERO CONTRIBUTIVO NUOVE ASSUNZIONI:
TUTTE LE ISTRUZIONI INPS
Via libera a tutte le istruzioni in merito alle assunzioni
agevolate dal 1.01.2015 al 31.12.2015, che daranno luogo
all'esonero contributivo triennale, come previsto dalla L.
190/2014.
Sono state diramate dall'Inps con circolare 17/2015 e messaggio 1144/2015.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, quindi
anche a quelli agricoli; rimangono esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
La ratio della L. 190/2014 è quella di incentivare l'adozione, nella regolazione dei rapporti di lavoro, della tipologia
contrattuale per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità, il contratto a tempo indeterminato; pertanto non rientra il contratto di lavoro intermittente o a
chiamata , anche se stipulato a tempo indeterminato, ma è
consentito il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato , purché le condizioni per l'applicazione dell'esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
L'esonero contributivo è applicabile ai rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro ai sensi della L. n. 142/2001.
Si ha diritto all'esonero contributivo a condizione che, nei 6
mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato
occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a
tempo indeterminato.
Inoltre, l'esonero non opera se nell'arco dei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della L. 190/2014, il lavoratore abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi
dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
La misura dell'esonero è pari all'ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione
dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060,00 su base annua.
La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
I datori di lavoro interessati all'esonero contributivo, dovranno inoltrare all'Istituto , tramite cassetto previdenziale
aziende , prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intende esporre l'esonero medesimo, la richiesta di attribuzione del codice di autorizza-
zione "6Y", avente il significato di "Esonero contributivo
articolo unico , cc. 118 e seguenti, L. n. 190/2014".
Per quanto concerne il controllo sulla legittimità o meno
della fruizione dell'esonero contributivo in argomento,
sarà realizzato un database "lavoratori agevolati”.
CAMPOLIBERO: ALCUNE APPLICAZIONI
In Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2015 è stato pubblicato il decreto ministeriale che da l’effettiva applicazione
di alcune disposizioni contenute nel decreto legge
“Campolibero”.
In particolare l’articolo 3, comma 1, del predetto Decreto
Legge aveva previsto la possibilità di usufruire di un credito di imposta per le spese relative alla realizzazione ed
all’ampiamento di strutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Sono agevolabili le spese relative a:
Dotazioni tecnologiche; Software; Progettazione e implementazione; Sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due
successivi.
L’articolo 3, comma 3 aveva invece previsto la possibilità di
usufruire di un credito di imposta per le spese effettuate in
investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie nonché per la cooperazione
di filiera in campo agroalimentare.
I contratti di rete devono essere formati da imprese tra
loro indipendenti.
Le spese ammissibili sono quelle per i nuovi investimenti,
realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2014 e nei due anni successivi, compresi nel programma di rete e che riguardino:
- Attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica
diretta alla costituzione della rete, e sviluppo del progetto;
- Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
- Ricerca e sperimentazione;
- Acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi
commerciali;
- Formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- Promozione dei prodotti di filiera;
- Comunicazione e pubblicità.
I nostri uffici sono a disposizione per chiarimenti e per il
supporto necessario.
FEASR
Misura 111 – Azione 1 – Sottoazione B
Informazione nel settore agricolo
per l’attività 2012-2013
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