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L'AGRICOLTORE
Periodico di Confagricoltura Treviso
Poste Italiane Spa - Sped. in Abb. Post. D. L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, Aut. GIPA/C/RM/09/2011
TREVISANO
Anno LXVI - N. 5 | Settembre 2014
#campolibero?
IL DECRETO "COMPETITIVITÀ" È STATO
APPROVATO CON UNA SERIE DI DISPOSIZIONI
PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO.
SCOPRIAMO COSA VA PER IL VERSO GIUSTO
E COSA INVECE NO.
Il decreto
Competitività
#CAMPOLIBERO
Il progettto
"Veneto: TERRA e
SAPORI"
Novità
per il settore
energetico
Azienda Bresciani:
Troticoltura
all'avanguardia
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L'agricoltore trevisano
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L'EDITORIALE
CAMPOLIBERO: svolta epocale
o montagna che partorisce un topolino?
I
n questi ultimi mesi la pubblicazione del DL 91/2014 (cosiddetto decreto competitività)
e la sua successiva conversione in legge 116/2014, sono state accompagnate da
un'intensa campagna informativa/pubblicitaria da parte del Ministro dell'Agricoltura
Martina e del Governo in generale.
Il complesso normativo che riguarda direttamente il comparto agricolo e agroalimentare,
chiamato "Campolibero", è stato variamente definito come svolta epocale nella politica
agricola nazionale o come pietra miliare del nuovo corso agricolo italiano.
Alle entusiastiche presentazioni della normativa da parte dei rappresentanti del governo
si è unito un coro di rappresentanti, a vario titolo, del mondo agricolo, che hanno sottolineato
gli aspetti positivi in tema di semplificazione amministrativa, di incentivo al lavoro giovanile,
di aiuto agli investimenti, di sostegno del Made in Italy e infine di lotta dura contro l'utilizzo
di sementi OGM.
A mio modesto parere si è eccessivamente enfatizzata la portata innovativa della
nuova normativa e si è sottaciuto il fatto, non certo irrilevante nel nostro Paese, che nella
maggioranza dei casi, l'operatività delle nuove norme è demandata a
futuri decreti ministeriali, a volte sottoposta all'autorizzazione della
Comunità Europea o, più banalmente, condizionata da provvedimenti di
Enti ed Istituti pubblici.
Va invece riconosciuto al Governo e al Ministro Martina in particolare,
il merito di aver finalmente riportato in primo piano, nelle decisioni
politiche del Paese, i settori agricolo e agroalimentare riconoscendo
agli stessi l'importanza strategica che rivestono nell'economia e nella
società italiana. Non è certo questa la sede per entrare nel dettaglio delle
singole disposizioni contenute nel decreto competitività/Campolibero
ma, per evitare che il mio pensiero sia qualificato come espressione di
un generico scetticismo nei confronti della politica, mi sento obbligato ad
evidenziare alcune constatazione di fatto e ad esporre brevissime considerazioni.
- Il prospettato coordinamento dei controlli a carico delle aziende agricole non è affatto
una novità, essendo stato previsto in numerose precedenti disposizioni di legge, peraltro mai
attuate; l'operatività del registro unico è affidata ad un futuro DM;
- L'istituto della diffida era già previsto in precedenti normative; era stato successivamente
ridimensionato e ora viene nuovamente recuperato;
- La semplificazione per le pratiche di prevenzione incendi riguarda depositi fino a 6 mc.
mentre quelli mobili, regolamentati dal DM 19.3.90, comunemente in uso presso le aziende
agricole, hanno capacità fino a 9 mc.;
- L'informatizzazione dei registri vitivinicoli è demandata ad un futuro DM; la
sperimentazione probabilmente partirà proprio dalla nostra provincia;
- L'esclusione della tenuta dei registri vitivinicoli riguarda solo le aziende con capacità
complessiva fino a 50 ettolitri;
- L'incentivo per l'assunzione di giovani (18- 35 anni) come lavoratori a tempo determinato
è riservato a contratti triennali con garanzia di un minimo di 102 giornate di lavoro/anno.
Attualmente la normativa che regolamenta le assunzioni di OTD non consente l'assunzione
triennale. Il beneficio previsto è teoricamente pari a un terzo della retribuzione lorda per 18
mesi ma, in sede di conversione in legge è stato introdotto il limite di 3.000 euro.
Continua a pagina 11
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L'agricoltore trevisano
FOCUS: IL DECRETO COMPETITIVITÀ (#CAMPOLIBERO)
Il decreto competitività
(#CAMPOLIBERO)
Il decreto, convertito in legge n° 116 dell’11 agosto 2014,
contiene, tra l’altro, una serie di disposizioni per il rilancio
del settore agricolo. Ecco le principali novità
Registro unico dei controlli sulle
imprese agricole (art. 1, commi 1
e 2)
I controlli ispettivi nei confronti delle
imprese agricole saranno effettuati in
modo coordinato, evitando sovrapposizioni. I controlli saranno verbalizzati
e notificati anche nei casi di constatata regolarità.
Con successivo Decreto interministeriale sarà istituito il registro unico dei
controlli presso il MIPAF.
Rafforzamento dell’istituto della
diffida (art. 1, commi 3 e 4)
Per le violazioni in materia agroalimentare (per le quali è prevista la sola
sanzione amministrativa pecuniaria)
l’organo di controllo diffida l’interessato ad adempiere le prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni.
Prevenzione incendi (art. 1bis,
comma 1)
Gli imprenditori agricoli che utilizzano
depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 mc. (circa
50 q.li di gasolio), anche muniti di
erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR 1.8.2011 n°
151. Negli altri casi è confermata la
scadenza del 7.10.2014.
Registri di prodotti vitivinicoli (art.
1bis, comma 5)
I registri dei prodotti vitivinicoli sono
dematerializzati e realizzati nell’ambito del sistema informativo agricolo
nazionale. L’attuazione della disposi-
zione è demandata ad un futuro D.M.
Servizi di consulenza per la circolazione delle macchine agricole (art.
1bis, comma 14)
Le organizzazioni professionali agricole, nell’esercizio dell’attività di
consulenza sull’argomento, possono
attivare le procedure di collegamento
al sistema operativo di prenotazione del Ministero dei Trasporti ai fini
dell’immatricolazione e della gestione relativa la proprietà di macchine
agricole. L’operatività è demandata ad
un futuro D.M.
Sistema di consulenza aziendale in
agricoltura (art. 1 – Ter)
Viene istituito un sistema di consulenza aziendale alle imprese agricole
che deve essere chiaramente separato
dallo svolgimento dell’attività di controllo dei procedimenti amministrativi
e tecnici per l’erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura.
I criteri da adottare sono demandati
ad un futuro D.M.
Disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo (art. 2)
Vengono introdotte semplificazioni
per le pratiche enologiche.
Per i titolari di stabilimenti enologici
con capacità complessiva inferiore
a 50 ettolitri l’obbligo della tenuta
dei registri si considera assolto con
la presentazione della dichiarazione
di produzione e della dichiarazione di
giacenza.
Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5)
E’ previsto un incentivo per i datori di lavoro agricoli che assumano,
con contratto O.T.I. o contratto O.T.D.
triennale con minimo 102 giornate di
lavoro annuo, giovani di età compresa
tra i 18 e 35 anni privi di impiego da
almeno 6 mesi o privi di diploma di
secondo grado.
Le assunzioni devono essere effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno
2015 e devono comportare un incremento occupazionale netto.
L’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi,
e comunque non può essere superiore
a 3.000€ per O.T.D. e 5.000€ per O.T.I..
Il comma 13 prevede l’estensione
della deduzione IRAP al lavoro determinato, a condizione che i contratti
abbiano una durata triennale e il lavoratore abbia lavorato per almeno 150
giornate/anno. L’importo base della
detrazione è in questo caso di 3.750 €
e di 6.750 € per donne e giovani.
L’operatività dell’incentivo all’assunzione è condizionata all’emanazione
da parte dell’INPS della circolare applicativa.
L’operatività della deduzione IRAP è
condizionata all’autorizzazione della
Commissione europea.
Disposizioni per i contratti di rete
(art. 6-bis)
Le imprese agricole e agroalimentari
che partecipano ad un contratto di
rete possono accedere ai finanziamenti agevolati di cui all’art. 1 L. n°
311/2004 per investimenti in ricerca
e innovazione tecnologica.
La partecipazione di una impresa ad
un contratto di rete, a parità delle altre condizioni, fa acquisire alla stessa
priorità nell’accesso alle misure PSR.
Detrazioni per l’affitto di terreni
agricoli ai giovani (art. 7)
Ai CD e IAP, iscritti all’INPS, di età
inferiore ai 35 anni, spetta, nel rispetto delle norme sugli aiuti “de minimis”, una detrazione del 19% delle
spese sostenute per il pagamento dei
canoni di affitto dei terreni agricoli,
diversi da quelli di proprietà dei genitori, entro il limite di 80€ per ettaro e
fino ad un massimo di 1.200 € annui,
a partire dal 2014.
Maggiorazione del R.D. e R.A. ai
fini IRPEF (art. 7, comma 4)
Ai soli fini della determinazione delle
imposte sui redditi, per i periodi di
imposte 2013, 2014, 2015, nonché a
decorrere dal periodo d’imposta 2016,
i RD e RA sono rivalutati del 15% per
il 2013 e 2014 e del 30% per il 2015,
nonché del 7% a decorrere dal 2016.
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e IAP iscritti all’INPS, la
rivalutazione è del 5% per il 2013 e
2014 e del 10% per il 2015.
Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani
(art. 7 – bis)
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FOCUS: IL DECRETO COMPETITIVITÀ (#CAMPOLIBERO)
Le agevolazioni consistono nella concessione di mutui agevolati per gli
investimenti nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(per investimenti non superiori 1,5
milioni di €), a un tasso pari a 0, della
durata massima di 10 anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al
75% della spesa ammissibile. Per le
iniziative nel settore della produzione
agricola il mutuo ha una durata non
superiore a 15 anni.
Soggetti beneficiari: le imprese, in
qualsiasi forma costituita, che subentrino nella conduzione di un intera
azienda agricola, esercitante attività esclusivamente agricola ai sensi
dell’art. 2135 Cod. Civ. da almeno due
anni alla data di presentazione della
domanda di agevolazione e che presentino progetti di sviluppo o consolidamento.
Le imprese subentranti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano costituite da non più di 6
mesi alla data di presentazione della
domanda;
b) esercitano esclusivamente attività
agricola;
c) siano amministrate e condotte da
un giovane imprenditore agricolo di
età compresa tra i 18 e 40 anni ovvero, nel caso di società, siano composte
per oltre la metà numerica dei soci
e delle quote di partecipazione, da
giovani imprenditori agricoli di età
compresa tra i 18 e i 40 anni.
Diritto di prelazione agraria esteso
alle cooperative agricole (art. 7 Ter)
L’esercizio del diritto di prelazione
agraria o di riscatto è esteso alle cooperative agricole qualora almeno la
metà degli amministratori e dei soci
siano in possesso della qualifica di CD.
SISTRI (art. 10 comma 12 bis e art.
14, commi 2 bis e 8 bis)
• viene prorogato il termine ultimo
– dal 3 marzo al 31 dicembre 2014
– per l’approvazione del decreto di
semplificazione del Sistri previsto dal
comma 8 del DL 101/2013, convertito
nella Legge 125/2014;
• viene data la possibilità agli imprenditori agricoli di sostituire il
registro di carico e scarico con la
conservazione delle schede SISTRI in
formato fotografico digitale inoltrata
dal destinatario. L’archivio informatico è accessibile on line sul portale del
destinatario, in apposita sezione, con
nome dell’utente e password dedicati;
tale misura integra, con l’introduzione
del comma 1 quinques all’art. 190 del
d.lgs. 152/06 le semplificazioni sulla
tenuta del registro di carico e scarico
già previste dal comma 1 ter del suddetto articolo;
BENI in Polietilene (art. 14, comma
8)
In sede di conversione è stata introdotta la lettera b-quinques al comma
8 dell’articolo 14, relativa alla gestione dei rifiuti provenienti da beni
in polietilene. La norma modifica
l’articolo 234 del D.lgs n. 152/2006
relativo al Consorzio nazionale per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, Polieco.
In particolare viene fornita una definizione di beni in polietilene, ovvero
beni composti interamente da polietilene – e non più a base di polietilene – individuati con apposito decreto
e verificati con cadenza triennale.
In fase di prima applicazione e fino
all’emanazione del predetto decreto
viene fornito un primo elenco di beni,
che sono riconducibili prevalentemente al settore agricolo, ovvero:
• film per copertura di serre e tunnel;
• film per la copertura di vigneti e
frutteti;
• film per la pacciamatura;
• film per insilaggio;
• film per la protezione di attrezzi e
prodotti agricoli;
• film per pollai;
• le reti ombreggianti di copertura e
protezione.
Allo stato attuale le imprese agricole
rientrano fra gli obblighi consortili
del Polieco in via principale in qualità di utilizzatori (categoria B) e in via
residuale come importatori di beni in
polietilene (categoria A). Da ciò ne
scaturiscono obblighi di partecipazione diversi.
Gli obblighi consortili riferiti alla categoria B possono essere così sintetizzati:
• l’iscrizione obbligatoria che può essere anche fatta tramite le associazio-
Il credito d'imposta in #CAMPOLIBERO
Credito di imposta per le imprese agricole, agroalimentari e di agricoltura (art. 3)
1) Credito di imposta per il potenziamento del commercio elettronico (comma 1)
Alle imprese che producono prodotti agricoli e di acquacoltura, nonché alle PMI che producono prodotti agroalimentari (compresi i prodotti ittici) è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti, e comunque non superiore
a 50.000 €, nel periodo d’imposta 2014/15/16, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2) credito di imposta per la creazione e/o potenziamento di reti di impresa (comma 3)
Alle imprese individuate al precedente punto 1) al fine di incentivare la creazione o il potenziamento di reti d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% delle
spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi
e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 €,
nel periodo d’imposta 2014-15-16.
Per le imprese agricole l’aiuto è soggetto alla normativa in tema di “aiuti de minimis” (massimo 15.000 € nel triennio).
L’operatività delle misure di cui sopra è demandata a futuri D.M.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 18)
Ai soggetti titolari di redditi d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO (2007), destinati a strutture produttive
ubicate in Italia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 91/2014 e fino al 30
giugno 2015, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute
in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal
calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Beneficiari: imprese individuali non agricole, snc, sas, srl (anche se agricole), spa, imprese
agricole se produttive di reddito eccedente il R.A. limitatamente ad investimenti relativi alle
attività eccedenti.
Sono escluse le imprese individuali e le società semplici che svolgono attività di cui all’art.
2135 entro i limiti del R.A.
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L'agricoltore trevisano
FOCUS: IL DECRETO COMPETITIVITÀ(#CAMPOLIBERO)
ni nazionali di categoria (in quest’ultimo caso è necessario acquisire dalle
imprese la volontà di delegare l’associazione);
• dichiarazione annuale, contenente l’elenco dei fornitori con i relativi
quantitativi acquistati nel corso
dell’anno, senza il versamento di alcun contributo se già assolto all’atto
dell’acquisto del bene; in caso contrario dovranno essere versati contributi
come per la categoria A.
Per la categoria A (produttori/importatori), invece, è necessaria:
• l’iscrizione singola per ogni aderente, il cui contributo di adesione si
calcola in base all’entità del fatturato
dell’anno precedente;
• la presentazione della dichiarazione periodica e il pagamento di un
contributo pari a 0.10 euro/Kg a cui
si deve sommare un contributo per il
riciclo (0.05 euro/kg) o per lo smaltimento (0.021 euro/kg).
Novità per il settore energetico
#CAMPOLIBERO introduce numerose novità che comunque non risolvono i
problemi legati allo “spalma incentivi”
Il provvedimento approvato in via definitiva conferma le disposizioni di cui
all’articolo 23. Per cui i risparmi conseguenti alla riduzione di taluni oneri
che gravano sulle bollette elettriche,
vengono destinati ai consumatori di
energia elettrica dotati di connessioni
in media e bassa tensione con potenza disponibile a 16,5 kW, per utenze
diverse dal residenziale e dall’illuminazione pubblica.
All’articolo 24, comma 1, è poi stabilito il principio generale secondo cui i
corrispettivi tariffari a copertura degli
oneri generali di sistema, sono determinati facendo esclusivo riferimento
al consumo di energia elettrica dei
clienti finali o a parametri relativi al
punto di connessione dei medesimi
clienti finali, salvo le esenzioni disposte ai successivi commi.
I commi successivi intervengono sulla
disciplina dei consumatori connessi ai
cosiddetti sistemi semplici di produzione e consumo – le reti interne
di utenza (RIU), i sistemi efficienti di utenza (SEU) e i sistemi
equiparati ai sistemi efficienti di
utenza (SESEU) – che sono, ad oggi,
completamente esentati dal pagamento degli oneri di sistema per la
parte di energia autoprodotta o per le
forniture gestite nell’ambito di questi
sistemi.
In particolare, il comma 2 stabilisce le
modalità con cui anche tali consumatori contribuiscono agli oneri generali
di sistema, chiarendo che il regime di
esenzione si applica non a tutta ma
una parte dell’energia consumata e
non prelevata dalla rete (ovvero a
quella quota di energia consumata
proveniente da autoproduzione). Più
precisamente, si stabilisce che ai predetti sistemi entrati in esercizio entro
il 31 dicembre 2014 i corrispettivi a
copertura degli oneri generali di sistema si applicano sull’energia elettrica
consumata e non prelevata dalla rete,
in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull’energia
prelevata dalla rete.
Con l’introduzione del comma 9 sono
escluse dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 24 gli impianti a
fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW in regime di scambio
sul posto.
Con l’articolo 25, gli oneri per lo
svolgimento dell’attività del Gestore
dei servizi energetici (GSE), inerente i meccanismi di incentivazione e
sostegno alle imprese in materia di
rinnovabili ed efficienza energetica,
sono posti a carico dei beneficiari
dell’attività della medesima società
(attualmente tali oneri sono coperti
solo in parte dai produttori). In sede di
conversione in legge sono stati esclusi
gli impianti destinati all’autoconsumo
entro i 3 kW.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore
del provvedimento, le tariffe, determinate sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle attività, saranno proposte
dal GSE e approvate dal Ministro dello
sviluppo economico entro i successivi
60 giorni. Tali tariffe saranno aggiornate ogni tre anni.
È stato introdotto l’art. 25 bis che
prevede la revisione, a partire dal
1 gennaio 2015, della disciplina
dello scambio sul posto sulla base
di alcuni criteri direttivi:
• la soglia di applicazione è elevata a 500 kW per gli impianti a fonti
rinnovabili entrati in esercizio dal 1
gennaio 2015;
• per gli impianti di potenza non
superiore a 20 kW, inclusi quelli già
in esercizio, non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli
oneri generali di sistema sull’energia
elettrica consumata e non prelevata
dalla rete;
• per gli impianti operanti in regime
di scambio sul posto, diversi da quelli al punto precedente, si applicano
i corrispettivi in misura del 5% dei
corrispondenti importi unitari dovuti
sull’energia prelevata dalla rete.
L’articolo 26, che interviene sulle
modalità e sulle tempistiche di erogazione degli incentivi per gli impianti
fotovoltaici, è stato modificato in sede
di conversione in legge, soprattutto
per gli aspetti legati alla rimodulazione (comma 3).
Il comma 2 ridefinisce le modalità
con cui il Gestore dei Servizi Energetici SPA provvede all’erogazione degli
incentivi prevedendo, già a partire dal
secondo semestre 2014, la correspon-
sione di un acconto, con rate mensili
costanti, su base annua, pari al 90%
della producibilità media annua stimata di ciascun impianto e un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell’anno successivo in relazione
alla produzione effettiva.
Le relative modalità operative dovranno essere rese note dal GSE entro 15
giorni dalla pubblicazione del decreto
e approvate con decreto del MISE.
Nel caso poi di impianti fotovoltaici
di potenza maggiore di 200 kW, a
tale misura si aggiunge l’ormai noto
“spalma-incentivi” (comma 3) che
stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, la rimodulazione degli
incentivi sulla base delle seguenti
opzioni:
1. la tariffa è erogata per un periodo
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FOCUS: IL DECRETO COMPETITIVITÀ (#CAMPOLIBERO)
di 24 anni ed è «ricalcolata» in base
alla percentuale di riduzione che va
dal 25% con un periodo residuo di 12
anni fino al 17% oltre 19 anni;
2. la tariffa è rimodulata con un primo
periodo di incentivi ridotti rispetto
all’attuale e un secondo periodo di
incentivi incrementati «in ugual misura»; le percentuale sono stabilite
dal Mise entro il 1 ottobre 2014 così
da consentire, in caso di adesione di
tutti, «un risparmio di almeno 600
milioni di euro all’anno per il periodo 2015-2019» rispetto alle tariffe
attuali;
3. fermo restando il periodo di erogazione ventennale la tariffa è ridotta
del:
- 6% per gli impianti da
200 kW a 500 kW;
- 7% per gli impianti da
500 kW a 900 kW;
- 8% per gli impianti di
potenza nominale superiore.
Quest’ultima opzione viene applicata
automaticamente da parte del GSE in
caso di mancata scelta dell’operatore
entro il 30 novembre 2014.
In caso di impianti incentivati mediante tariffe onnicomprensive introdotte dal DM 5 luglio 2012 (V conto
energia) le riduzioni percentuali
riguardano la sola componente incentivante della tariffa. Tale componente va calcolata come differenza
tra la tariffa ed il prezzo zonale orario
dell’energia.
Per gli impianti oggetto di rimodula-
zione, è prevista la possibilità per il
produttore di energia di accedere a finanziamenti bancari, per un importo
massimo pari alla differenza tra l’incentivo già spettante al 31 dicembre
2014 e l’incentivo rimodulato, sulla
base di apposite convenzioni con il
sistema bancario (ABI). Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, di provvista dedicata e di garanzia concessa
dalla Cassa depositi e prestiti SpA.
La nuova stesura dell’articolo 26 con
il comma 7 regola anche la possibilità
per i beneficiari di incentivi pluriennali per il fotovoltaico di cedere una
quota fino all’80% ad un «acquirente
selezionato tra i primari operatori finanziari europei». Tali quote di incentivo non sono oggetto di rimodulazione. Inoltre i successivi commi 8-13 ne
definiscono le modalità.
L’articolo 30 modifica in particolare il
D.Lgs. 28/2011, introducendo alcune
semplificazioni amministrative all’art.
7 comma 5 dello stesso decreto e
l’inserimento di due nuovi articoli:
l’articolo 7 bis “Semplificazione delle
procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza
energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili“ e l’articolo 8 bis “Regimi
di autorizzazione per la produzione di
biometano“.
Attraverso le modifiche all’art. 7 comma 5 viene prevista la semplice comunicazione al Comune per le pompe di
calore.
In particolare, l’articolo 7 bis stabilisce che la comunicazione per la realizzazione, connessione ed esercizio
di impianti di produzione di energia
elettrica soggetti a semplice comunicazione (attività edilizia libera ai
sensi dell’articolo 6, comma 11, del
D.Lgs. 28/11) e la comunicazione per
l’installazione e l’esercizio di unità di
micro cogenerazione sono effettuate
utilizzando un modello unico approvato dal MISE sentita l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, e sono stabilite modalità semplificate per l’acquisizione degli atti di
assenso eventualmente necessari.
Tale disposizione dovrebbe dunque
favorire una riduzione degli oneri per
le pratiche di realizzazione di piccoli
impianti fotovoltaici collocati sugli
edifici.
Con l’articolo 8 bis sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti
di produzione di biometano e per la
conversione a biometano di impianti
di produzione di energia elettrica da
biogas, che dovrebbero consentire
uno spostamento dalla produzione di
energia elettrica a quella di biometano con una conseguente diminuzione
degli oneri economici gravanti sulle
bollette elettriche ed una riduzione
dell’uso di biocarburanti diversi dal
biometano.
Il provvedimento, stabilisce che gli
articoli 5 (Autorizzazione Unica) e 6
(Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile) del
d.lgs. 28/11 si applicano anche agli
impianti di biometano. In particolare
si applica la procedura abilitativa semplificata nel caso impianti di capacità
produttiva fino a 500 standard metri
cubi/ora (nel dl 9/14 era previsto 100
standard metri cubi/ora), nonché per
le opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione
alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, che non comportano
aumento e variazione delle matrici
biologiche in ingresso. Negli altri casi
si applica l’autorizzazione unica.
Rispetto agli impianti a biogas che
potranno essere riconvertiti a biometano così come previsto dall’articolo 6
(Riconversione di impianti a biogas,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione esistenti) del DM
18 dicembre 2013 (decreto Biometano) , si segnala che essendo il regime
di incentivazione del biometano legato all’uso di particolari biomasse (materie di origine non alimentare, sottoprodotti in misura prevalente, ecc),
diversamente da quanto richiesto per
la produzione elettrica da biogas,
nella maggior parte dei casi si dovrà
ricorrere all’autorizzazione unica.
Viene modificato il comma 4 bis,
dell’articolo 12 del d.lgs. 387/03
prevedendo che in caso di realizzazione di impianti alimentati a biogas
e a biometano di nuova costruzione,
ferme restando la pubblica utilità e le
procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell’autorizzazione,
la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto.
In sede di conversione in legge nelle
modifiche all’art. 30 sono stati inseriti
una serie di commi aggiuntivi:
• 2 bis che prevede la data del 31
ottobre 2014 come termine per le
Regioni di prevedere specifiche semplificazioni per il procedimento di
autorizzazione alla realizzazione di
nuovi impianti di distribuzione di
metano e di adeguamento di quelli
esistenti ai fini della distribuzione
del metano;
• 2 ter viene fissata al 31 ottobre
2014 la data entro cui l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas emana
specifiche direttive relativamente
alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di
connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas
naturale i cui gestori hanno obbligo
di connessione di terzi;
• 2 quater sono inseriti anche i gas
di discarica tra le matrici che possono
ottenere la maggiorazione del certificato di immissione nella produzione
di biocarburanti;
• 2 quinques prevede semplificazioni nella progettazione delle pompe
di calore aventi potenza termica non
superiori a 15 kW;
• 2 sexies: viene prevista l’emanazione di un decreto per normare le emissioni in atmosfera delle bioraffinerie.
Con l’art. 30 ter vengono previsti misure urgenti di semplificazione per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nell’ambito della riconversione industriale del
comparto bieticolo saccarifero.
Infine l’art. 30 sexies fissa al 15 settembre 2014 la determinazione della
quota minima dei biocarburanti che
deve essere immessa in commercio.
8
L'agricoltore trevisano
LE AZIENDE DI CONFAGRICOLTURA TREVISO
TROTICOLTURA
ALL'AVANGUARDIA
Nell'azienda Bresciani
LA STORIA DELLA FAMIGLIA BRESCIANI COINCIDE CON LA STORIA
DELLA TROTICOLTURA NEL FIUME
SILE E CON LA SALVAGUARDIA DI
UNA VERA OASI AMBIENTALE ALLE
PORTE DI TREVISO.
Nota anche per aver introdotto
l'allevamento dello storione da
caviale, ha saputo diversificare
l'attività e puntare sul controllo
della filiera di produzione e sulla
didattica.
'azienda Troticoltura Santa
Cristina è la realtà trevigiana che per prima ha aderito
al progetto “fattorie didattiche”
della Regione Veneto. La famiglia Bresciani, in particolare la
signora Marilena è davvero orgogliosa di aver aderito per prima, sensibile com'è alla filosofia
L
che sta alla base del progetto: la
trasmissione di alcuni concetti
chiave legati al proprio lavoro e
all'ambiente.
L'incontro con la signora Marilena si svolge all'interno del nuovo
spazio dedicato al laboratorio e
spaccio per la vendita dei prodotti e prosegue in azienda tra
Sile, valli, vasche, canneti e tanti
animali.
Come nasce questa attività?
La famiglia Bresciani, di origine
polesana, opera nel settore ittico
da ben quattro generazioni. Negli anni cinquanta la troticoltura,
in Italia, era agli albori. Rosimbo
Bresciani affiancò alla commercializzazione dei pesci di mare,
la trota. Questa incontrò il favore
del consumatore, al punto che
la produzione
non riuscì a soddisfare le
richieste.
Necessitava
t ro va re
un sito
idoneo
alla realizzazione di una
grande troticoltura. Dopo un'attenta valutazione di vari luoghi
e fiumi, decidemmo per un'area
nei pressi delle sorgenti del Sile.
Devo dire, a posteriori, che non
poteva essere fatta scelta migliore.
Siamo alle porte di Treviso.
Perché proprio qui?
A poca distanza da qui, sorge
il fiume Sile, il più importante
fiume di risorgiva d'Europa. Per
l'attività che svolgiamo l'acqua è
fondamentale e qui a poche centinaia di metri da dove sgorgano
le prime acque del Sile, l'acqua
è pulita ed ha tutte le caratteristiche ideali per far crescere
le nostre specie. Inoltre grazie
ai nostri 20 ettari di azienda, il
contesto ambientale in cui questo tratto di Sile scorre, migliora
perché c'è la fitodepurazione. Da
quando noi siamo qui il contesto è solo migliorato, non siamo
intervenuti impattando sull'ambiente, anzi abbiamo difficoltà
nel tenere distanti gli uccelli,
aironi in particolare. Noi siamo
molto contenti di vivere e lavorare qui.
E le scolaresche apprezzano il
contesto?
E' la cosa che più colpisce i ragazzi, i bambini, ma anche gli adulti.
Troticoltura S. Cristina
di F. Bresciani & C. s.n.c.
Via Chiesa Vecchia, 14
S. Cristina QUINTO di TV
telefono 0422 379142
troticolturascristinasnc
@virgilio.it
www.storionedelsile.com
Apertura al pubblico:
dal martedì al sabato dalle
9 alle 12 e dalle 15 alle 19
Siamo ormai circondati dal cemento, qui fortunatamente abbiamo tanti animali, asini, capre,
cavalli, oche, galline padovane
e tanto verde dove passeggiare.
Accompagno personalmente i
bambini in visita l'azienda e qui
trascorrono una mattinata a contatto con la natura.
Quali sono le caratteristiche
del pesce di allevamento?
Il pesce allevato è senz'altro
più sicuro grazie ai numerosi
controlli a cui sia l'azienda che
alleva, che il pesce, sono sottoposti da parte delle ASL e di enti
preposti. In tal senso sono molto
attive le associazioni di categoria
che ci assicurano una collaborazione costante grazie alla formazione continua. E' necessario che
qualcuno ci aiuti a comprendere
ed applicare le nuove leggi e le
nuove disposizioni in materia.
Quali specie di pesce allevate
e che tipo di allevamento attuate?
Oggi l'azienda si estende su una
superficie di 20 ettari, di cui oltre la metà su specchio d'acqua,
dove all'interno alleviamo oltre
20 specie di pesci d'acqua dolce
in modo non intensivo.
Siamo attrezzati con strutture
ed impianti all'avanguardia con-
9
www.confagricolturatreviso.it
A poca distanza da qui, sorge il fiume Sile, il più importante
fiume di risorgiva d'Europa: l'acqua è pulita ed ha tutte le
caratteristiche ideali per far crescere le nostre specie.
trolliamo l'intero ciclo produttivo della riproduzione, schiusa,
avannotteria, novellame, sino al
preingrasso e al finissaggio.
Alleviamo pesci che sono sempre
stati presenti nei fiumi dell'Alto
Adriatico, in particolare, trote
iridee, trote iridee albine, trote
fario, trote tigre, persico trota,
salmerini, storioni, carpe comuni, carpe erbivore, pesci gatto,
pesci gatto americani, carpe koi,
pesci rossi, shubunkin, gambusie, gamberi di fiume, lucci, tinche, anguille. Alcune di queste
specie sono destinate al ripopolamento di acque pubbliche, alla
pesca sportiva, all'ornamentale
e all'acquariofilia, altre al consumo alimentare, sia ad uso domestico, sia per la ristorazione.
La trota, nelle diverse specie,
costituisce il 50% della nostra
attività, mentre 25% delle vasche è dedicato allo storione e il
restante 25% alle altre specie.
A cosa si deve l'allevamento
dello storione da caviale?
L'inizio del nostro allevamento di
storioni, coincide con la nascita
del Parco del Sile, circa 20 anni
fa. Lo storione per crescere sano
e produrre tante uova di elevata
qualità ha bisogno di acqua pu-
La Sig.ra Marilena: «Alleviamo pesci che sono sempre stati
presenti nei fiumi dell'Alto Adriatico.»
rissima, quindi di un ambiente
incontaminato in cui vivere.
I controlli dell'acqua ne garantiscono i parametri di salubrità e le
regole che ci sono state imposte,
ci hanno portato a rispettare un
certo quantitativo di pesci a metro cubo. La nostra è una realtà
che si inserisce in un contesto
incontaminato che ci ha portato,
nel tempo, ad avere anche storioni di 50 kg ed oltre.
Come si arriva a lavorare per il
ripopolamento dei fiumi e dei
laghi pubblici?
Abbiamo dovuto sottostare ad
una trafila di analisi e permessi necessari per avviare questa
attività. Oggi siamo orgogliosi
di poter affermare che la nostra
azienda è definita "indenne" da
alcune malattie virali ai sensi del
D.L. 148 /2008; tale certificazione ci abilita a fornire i pesci per le
Province e le Associazioni Sportive concessionarie di acque pubbliche, per gare e ripopolamenti.
Vendete anche al consumatore finale?
Sì: abbiamo un locale autorizzato per la vendita diretta dei
nostri pesci, puliti al momento,
e di alcuni prodotti confezionati
che facciamo lavorare e trasformare in un'azienda specializzata. Proponiamo trota salmonata
affumicata sottovuoto, ragù di
storione e saor di trota salmonata in vaschetta.
Signora Bresciani parliamo
della fattoria didattica.
Abbiamo aderito alla Carta della Qualità che elencava alcuni
requisiti necessari per iniziare
questa attività, ossia la sicurezza
per i ragazzi, dei locali per l'accoglienza adatti e l'igiene. La Carta
della Qualità è elaborata dalla
Regione Veneto.
Dopo oltre 10 anni, siamo con-
vinti che sia stata una scelta
importante, crediamo che, chi
come noi, vive con passione ed
entusiasmo la propria attività,
abbia il dovere di trasmetterla, di
farla conoscere, di dare il nostro
apporto nell'educazione alimentare dei nostri figli e nell'accrescere la cultura del proprio territorio. Siamo sempre in prima
linea per parlare della filiera e
della tracciabilità. Siamo andati
oltre, perchè abbiamo aderito al
progetto Europeo Tellus che ci
ha visto impegnati nelle scuole
a mostrare e spiegare il nostro
lavoro. Inoltre, collaboriamo con
Università francesi e spagnole,
con le Scuole Alberghiere, con i
Corsi professionali, ed accogliamo studenti e stagisti proprio
perchè siamo tra i pochi in Veneto a fare acquacoltura.
Quali possono essere le criticità nel vostro lavoro?
Ci siamo trasferiti con l'abitazione all'interno dell'azienda agricola solo nel 2000 ma è stato un
passaggio fondamentale. Ciò ci
permette di monitorare costantemente l’ambiente ai fini di ottenere le condizioni migliori per
il benessere dei nostri animali.
La scheda
Nutrizione: Farina di pesce
Cicli di produzione
Trota: vendibile ad 1/2 anni, da
300 gr. in su.
Pesce Gatto e Carpa: vendibili
dopo 3 estati perchè sono pesci
letargici.
Anguilla: vendibile a 5/600 gr.
Storione: vendibile a 2/5 anni,
peso minimo 2 kg.
Caviale: da storioni di almeno 10
anni del peso di 10 kg. fino a 50 kg.
(20 anni e più)
10
L'agricoltore trevisano
A CONFRONTO CON I PRESIDENTI DELLE SEZIONI ECONOMICHE DI CONFAGRICOLTURA
Intervista a Rudy Milani presidente della
sezione suinicola provinciale e regionale
Quanti suini sono destinati ogni
anno ai distretti di Parma e San
Daniele?
La suinicoltura italiana ha senso
di esistere proprio perché negli
ultimi 30 anni è stata difesa dalle
produzioni DOP ed i consorzi dei
prosciuttifici di Parma e San Daniele
sono stati i capofila di questa difesa.
Infatti l’Italia, unico paese al mondo
dove i maiali vengono destinati alla
trasformazione ad un peso superiore ai 160 kg, detiene il primato di
avere la DOP più grande del mondo.
Con un areale di produzione che si
estende in 10 regioni, nel 2013 sono
stati prodotti 8.072.000 suini DOP,
per un totale di 16.140.000 cosce di
cui solo 13.900.000 hanno superato
i primi controlli eseguiti al macello
di rispetto dei disciplinari di produzione e sono poi state destinate 10
milioni alla DOP Parma, 2,5 milioni
alla DOP San Daniele, le restanti alle
DOP Euganeo Berico, Modena, Toscano e Zibello.
Mi rendo conto che questi numeri
per chi non è del settore possano
sembrare una enormità, è però
Rudy Milani presidente
della Sezione Suinicola
Provinciale e Regionale
bene sapere che l’importazione di
cosce di suino in Italia è oggi pari
a 57 milioni di pezzi che uniti ai 24
milioni di pezzi prodotti in Italia
(valore aggregato dei suini DOP e
non DOP) dicono che consumiamo
81 milioni di cosce di maiale di cui
solo il 42% di produzione nazionale.
Cosa caratterizza la particolarità
dei prosciutti e dei salumi DOP
prodotti in Italia?
Le produzioni DOP si caratterizzano
per essere assoggettate a dei rigidi disciplinari di produzione a cui
devono sottostare tutti gli attori
che decidono di fare parte della
filiera DOP. In questi disciplinari
viene normato praticamente tutto,
dalla nascita, alla trasformazione,
alla stagionatura fin anche all’affettamento e confezionamento del
prodotto (prosciutto o salume). Per
quanto riguarda l’allevamento cito
alcuni esempi: il maiale non può
mangiare una razione che contenga più del 55% di mais, la stessa
non può contenere più del 25% di
frumento e suoi derivati, deve avere almeno 9 mesi di vita compiuti
prima dell’avvio alla trasformazione
ed il suo peso deve essere di 160 kg
+/- il 10% (quindi dai 144 a 176 kg
di peso vivo), le carcasse valutate al
macello con un apposito strumento
devono avere tra il 40 ed il 55% di
carne magra. Tutti questi aspetti che
possono sembrare assurdi ai profani,
sono finalizzati al vero punto focale
che contraddistingue i suini italiani
da quelli esteri cioè la qualità del
grasso e la maturità della carne.
Mi spiego meglio: per il parametro
maturità della carne il periodo di
vita minimo di 9 mesi rispetto ai 6
mesi medi nelle altre nazioni è sufficiente a spiegare il fatto che la carne
è più compatta e meno acquosa e
meglio si adatta alla stagionatura,
capitolo a parte merita la qualità
del grasso, infatti, quello che tutte
le massaie evitano come la peste
quando si rivolgono al salumiere di
fiducia mentre acquistano del prosciutto, è il vero valore aggiunto e
la vera qualità dei nostri suini DOP.
I limiti alimentari che gli allevatori
sono tenuti a rispettare unitamente
ai tipi genetici di animali allevati,
sono volti a dare al grasso quel colore bianco candido e quella compattezza non untuosa, questo è il parametro che permette di stagionare i
nostri prosciutti o i nostri insaccati.
Diversamente, un grasso giallognolo che a temperatura ambiente cola,
non compatto è soggetto immediatamente al fenomeno dell’irrancidimento e non ne permette la stagionatura. I parametri per misurare la
qualità del grasso sono la quantità
di acido linoleico ed il numero di
iodio, per poter essere ammesso a
stagionatura i valori limite di questi
2 parametri previsti dal disciplinare
non devono essere superati.
E' vero che gli allevamenti di
maiali inquinano ?
Dipende dai punti di vista. Dobbiamo prima di tutto distinguere “inquinamento” da “fastidio”. In merito
all’inquinamento, le normative oggi
vigenti sono volte ad evitare qualsiasi tipo di inquinamento che potrebbe derivare da un insediamento
produttivo e ci sono enti preposti
per il rispetto delle normative. Per
quanto riguarda il fastidio di avere
un allevamento di suini nelle vicinanze di casa entriamo in un altro
aspetto che il più delle volte non dipende dall’allevatore che ha costruito la propria azienda in zona agricola (anche perché diversamente non
avrebbe potuto fare), dipende mol-
to di più da quelle amministrazioni
locali che per portare a casa voti
hanno concesso aree edificabili in
zone dove, se non era la normativa
a vietarlo, era il buon senso a sconsigliarlo. Ma come lei sa bene “buon
senso” e “soldi/voti” sono 2 cose che
non vanno d’accordo!
Aggiungo per dovere di cronaca che
i fautori del vero inquinamento siamo prima di tutto noi stessi con le
nostre abitudini di spesa. Abbiamo
mai pensato alla quantità di rifiuto
che produciamo se andiamo al supermercato e acquistiamo le confezioni monodose che contengono
magari 40 gr. di prosciutto (che a
conti fatti paghiamo 80 €/kg), 4
grissini e un po’ di verdura? Se prestiamo attenzione una simile abitudine alimentare ci rendiamo conto
della quantità di rifiuti che produce.
Inoltre, giusto per dare un altro parametro, pensiamo che un camion
può portare circa 300 quintali di
prodotto, un camion pieno di confezioni monodose o di vaschette di
prodotti affettati e confezionati non
supera i 160 quintali. Ora mi chiedo:
chi è che inquina? L’allevamento di
maiali?
Allevare suini è molto impegnativo?
Le vere difficoltà oggi sono rappresentate dalla burocrazia diventata
impossibile, inutile ed è ormai palese che viene usata per creare posti di
lavoro e non per una vera esigenza
di controllo. Altra difficoltà è oggi
rappresentata dalla stretta al credito, anche su questo versante una crisi partita da settori che della speculazione hanno fatto una bandiera ha
rovesciato anche sulle spalle degli
agricoltori una situazione disastrosa
di cui non avevano nessuna colpa.
Gli allevamenti all’ingrasso con più
www.confagricolturatreviso.it
di 2000 capi e le scrofaie con più di
700 scrofe sono soggette all'A.I.A.,
Autorizzazione Integrata Ambientale che comporta il controllo delle
risorse consumate in azienda come
gasolio, acqua, cereali, energia, alla
emissione di polveri, ammoniaca,
alla produzione rifiuti etc. Questo
genere di obblighi costringono le
aziende ad avvalersi di professionisti esterni oltre che ad una contabilità parallela per gestire in modo
puntuale le richieste che derivano
dai vari enti preposti al controllo!
Mi lasci dire che è un abominio! E
le spiego il perché: secondo lei per
una azienda, maggiori consumi implicano maggiori costi? Un bambino
dell’asilo risponderebbe immediatamente SI. Bene, a questo punto
le chiedo: qual è l’imprenditore che
nell’esercizio della sua attività imprenditoriale non cerca di limitare
al massimo i costi? Risposta altrettanto ovvia… ed aggiungo: serve
che una legge regoli queste cose? O
semplicemente serviva creare burocrazia per creare posti di lavoro? Non
ne possiamo proprio più di questo
modo di operare del legislatore!
Che prospettive intravede per la
suinicoltura?
La crisi economica ha portato ad una
selezione delle imprese suinicole, c'è
stata una selezione che ha premiato
la qualità produttiva. Ritengo che
gli imprenditori di aziende suinicole
debbano passare da essere allevato-
ri di suini a venditori di carne, penso
che potremo sopravvivere se ridurremo al massimo l'intermediazione
tra noi ed il consumatore finale.
Questo processo sta proprio in questi
giorni diventando un'inevitabile realtà per una grossa parte di allevatori e che ci impegnerà moltissimo nei
prossimi anni.
Che impegno richiederebbe questa scelta?
L’unico modo per attuare questa
scelta è l’aggregazione degli allevatori in una organizzazione di prodotto. Solamente una aggregazione
può generare un volume tale da
poter sostenere la trasformazione e
la vendita diretta alla grande distribuzione organizzata. E’ purtroppo
finita l’era dell’allevatore singolo
che va a vendere i propri maiali al
macellatore. Gli allevatori sono storicamente diffidenti ed individualisti, queste caratteristiche dovranno
per forza di cose cambiare se si vorrà
sopravvivere. L’aggregazione degli
allevatori ci permetterà di gestire al
meglio non solo la vendita ma soprattutto ci darà una maggior forza
contrattuale in acquisto, altro punto
dove veramente l’aggregazione farà
la differenza.
Nel 2006 l’Italia contava un parco
scrofe pari a 750 mila capi, oggi siamo a 450 mila, il tempo delle riflessioni è finito ora bisogna gettare il
cuore al di là dell’ostacolo se vogliamo continuare ad avere un futuro.
La crisi economica costringe a ridurre al massimo l'intermediazione tra noi allevatori ed il consumatore finale.
L’unico modo per farlo è attraverso l’aggregazione degli allevatori in una organizzazione di prodotto.
11
Segue da pagina 3
CAMPOLIBERO: svolta epocale
o montagna che partorisce un topolino?
- La deduzione Irap anche per gli OTD è legata
all'assunzione triennale per almeno 150 giornate/
anno: vale la considerazione di cui sopra. Quest'ultimo
beneficio è inoltre condizionato alla autorizzazione della
Commissione Europea;
- Bene per quanto riguarda le detrazioni per l'affitto
riservate ai CD e IAP giovani (fino a 35 anni); modesta
però l'entità (80 euro/ettaro) col massimo di 1.200 euro;
è comunque bene ricordare che l'aiuto rientra nella
normativa de minimis;
- Bene la concessione di mutui agevolati ai giovani che
intendono subentrare nella gestione di un'intera azienda
agricola;
- Bene il credito d'imposta per investimenti per il
commercio elettronico e per la creazione di reti d'impresa
o loro potenziamento: va comunque ricordato che anche
questa misura rientrata negli aiuti de minimis (massimo
15.000 euro nel triennio per le aziende agricole e massimo
200.000 euro nel triennio per le aziende di trasformazione
dei prodotti);
- Bene il credito d'imposta per beni strumentali nuovi:
va però ricordato che la misura è riservata ai titolari
di reddito d'impresa e sono pertanto escluse le aziende
individuali e le società semplici che dichiarano redditi
rientranti totalmente nel reddito agrario.
- Non positivo per le aziende l'aumento, ai fini delle
imposte sui redditi, del reddito dominicale e reddito
agrario, anche se è stato introdotto un temperamento a
favore dei CD e IAP;
- Gravemente lesivo è l'intervento sugli impianti
fotovoltaici anche in ragione della sua applicazione
retroattiva;
- Non commentabile l'introduzione di sanzioni penali
per chi coltiva OGM.
Alla luce delle considerazioni che ho sopra
sommariamente esposte mi risulta sinceramente difficile
pensare che questo decreto sarà ricordato negli anni
futuri come un punto di svolta della nostra beneamata
agricoltura.
Un'ultima considerazione: qualcuno mi può spiegare
perché secondo la Comunità Europea si è considerati
giovani fino a 40 anni mentre per Campolibero si è giovani
fino a 35 anni?
Lodovico Giustiniani
L'agricoltore trevisano
12
Veneto
Terra e Sapori
Nuovo interessante progetto aperto alle
aziende associate a Confagricoltura in
vista dell'Expo 2015.
«Veneto: Terra e Sapori» è
questo il nome scelto per
il progetto di promozione
e valorizzazione del turismo rurale in Veneto e dei
prodotti agroalimentari di
qualità, che va ad integrarsi ai progetti proposti dalla
Confagricoltura Nazionale
per il 2015.
Gli stakeholder coinvolti
saranno le aziende agricole con vendita diretta, gli
agriturismi ed i siti rurali di
interesse storico-artistico,
con l'obiettivo di creare una
rete coordinata ed integrata
sul territorio per condividere percorsi di sviluppo
comuni ed iniziative di co-
marketing e collaborazione
tra operatori dei vari settori
di produzione.
L'idea alla base del progetto è di 'ripensare il
territorio' per presentare
contenuti importanti in occasione dell'Expo, far crescere il territorio e il suo
settore produttivo e offrire
ai soci oltre che un 'valore
aggiunto' anche occasioni
di conoscenza e incontro.
Le aziende che aderiranno
(l'adesione è gratuita e volontaria) verranno inserite
in un banca dati e sarà creato un sito web dedicato in
cui il visitatore potrà ricercare informazioni utili per
le vacanze in agriturismo,
la ristorazione contadina,
i prodotti tipici d'eccellenza, il cicloturismo, le fattorie didattiche e sociali, gli
eventi e le manifestazioni.
Il territorio veneto verrà
diviso in macro-aree per facilitare la ricerca e la consultazione e saranno: Venezia e i suoi lidi, Verona e il
Lago di Garda, le Dolomiti
Bellunesi, le città d'arte e i
colli, la Pianura e il Delta
del Po.
In questi giorni verrà attivata la raccolta delle adesioni
e del materiale divulgativo.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno
contattare gli uffici di Confagricoltura.
Confagricoltura Treviso in collaborazione con ERAPRA del
Veneto organizza anche per il periodo 2014-2015 i seguenti corsi di formazione:
- Formazione RSPP - addetto antincendio - addetto primo soccorso (56 ore)
- Aggiornamento RSPP - addetto antincendio - addetto
primo soccorso (22 ore)
- Sicurezza dipendenti agricoli (12 ore)
- Rilascio e rinnovo patentini fitosanitari
Per informazioni ed adesioni contattare
l'Ufficio Sicurezza e Ambiente (0422 410135)
oppure scrivere a [email protected]
Direttore responsabile Edoardo Comiotto • Iscr. Tribunale di Treviso n. 4 del 28.07.1948 • Redazione: Confagricoltura Treviso, via Feltrina 56/b, loc. Castagnole
31038 Paese (Tv) • Tel. 0422 410135 • Fax 0422 950179 • Infomail: [email protected] • Gratuito per gli iscritti - • Stampa: Tipografia Piave Srl - BL • Chiuso in redazione il 02.09.2014