Recesso per giusta causa e indennità di fine rapporto Avv.Ornella Patanè ! ! AGI ! Milano, 21 ottobre 2014 Definizione di giusta causa di recesso nel contratto di agenzia È contenuta nell’art. 1751 cod. civ., 2° comma: «L’indennità non è dovuta quando il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto» Il contratto di agenzia parte II Recesso per giusta causa Principio della modificabilità della giusta causa «Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde" o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto gli addebiti noti all'agente in considerazione della corrispondenza intercorsa tra le parti).» (Cass. 25.3.2011 n. 7019; Cass. 25.9.2002, n. 13944 e Cass. 16.3.2000 n. 3084) Esempi di recesso per giusta causa Recesso del preponente «Ove il preponente, a motivo della giusta causa di recesso, adduca, in fattispecie nella q u a l e n o n s i a p r e v i s t o u n vo l u m e m i n i m o d i a f f a r i convenzionalmente stabilito, il calo delle vendite nella zona nella quale l’agente aveva sunto l’obbligo di assumere stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti, e sorga contestazione, in assenza di altri comportamenti censurabili (quali lo sviamento di clientela o la mancata regolare, continua e stabile visita con la clientela), sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch’esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l’anomalia di quella contestata diminuzione di affari, e quindi fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto ente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente in altre zone del paese». Cass. 17.4.2012, n. 6008 Esempi di recesso per giusta causa Recesso del preponente • sostanziale inattività dell’agente (Cass. 28 marzo 2000, n. 3738) • mancato rispetto del minimo di produzione (App. Roma 14 settembre 2006 ) • mancato versamento di rimesse (Cass. 14 dicembre 2011, n. 26830) • violazione dell’obbligo di esclusiva (Cass. 3 marzo 2006, n. 4678) • il mancato invio di informazioni ovvero l’invio di informazioni errate (Cass. 19 agosto 1996, n. 7644) • appropriazione indebita di somme incassate per il preponente (Cass. 6 aprile 1990, n. 2879) • concessione di sconti anomali ai clienti (Cass. 15 novembre 1997, n. 10852) Esempi di recesso per giusta causa Recesso dell’agente ! • rifiuto sistematico di concludere affari (convenienti) promossi dall’agente (Cass. 18 dicembre 1987, n. 6475) • mancato o gravemente ritardato pagamento delle provvigioni (Cass. 20 aprile 1999, n. 3898) • drastica riduzione della zona (Cass. 2 maggio 2000, n. 5467) L’indennità di cessazione del rapporto La vecchia formulazione dell’art. 1751 c.c. «All’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità». QUINDI: maggiore è la durata del rapporto e l’ammontare delle provvigioni ricevute, maggiore è l’importo dell’indennità dovuta all’agente al momento della cessazione del rapporto. Avv. Ornella Patané Il contratto di agenzia parte II Direttiva n. 86/653/CEE «Direttiva del Consiglio relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti». D.Lgs. 10 settembre 1991, n.303: prima attuazione della Direttiva D.Lgs. 15 febbraio 1999, n.65: seconda attuazione della Direttiva Art. 1751 c.c. - attuale formulazione L’art. 1751 c.c. dopo l’attuazione della Direttiva 86/653/ CEE «1. All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se (e nella misura in cui) ricorrono le seguenti condizioni: - l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti - il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. 2. … omissis …. 3. L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione 4 e 5 … omissis … 6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inderogabili a svantaggio dell’agente 7. … omissis …». La Relazione della Commissione Europea del 23 luglio 1996 sull’applicazione dell’art. 17 della Direttiva 86/653/CE In essa vi si legge: «Il sistema di indennità si ispira all’art. 89b del HGB che dal 1953 ... ha dato luogo ad un’ampia giurisprudenza per quanto riguarda il calcolo di quest’ultima. Tale giurisprudenza e la prassi da essa derivante dovrebbero fornire un aiuto di grande portata ai tribunali degli altri Stati membri nell’interpretazione delle disposizioni dell’art. 17». Si legge al punto 22 della sentenza della CdG del 26 marzo 2009: «La Corte ha già avuto modo di far riferimento alla relazione sull’applicazione dell’art. 17 della direttiva presentata dalla Commissione il 23 luglio 1996. Tale relazione fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell’indennità e mira a facilitare un’interpretazione più uniforme del detto art. 17». L’applicazione concreta dell’art. 1751 c.c. FASE 1 Accertamento del numero di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari con i clienti esistenti. I clienti esistenti che non sono stati sviluppati NON devono essere presi in considerazione. Calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto d’agenzia con riferimento ai soli clienti nuovi o sensibilmente sviluppati. Stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei vantaggi che derivano al preponente dagli affari con i nuovi clienti e con i clienti sviluppati. FASE 2 Aggiustamento della cifra per motivi di equità sulla base di diversi fattori. FASE 3 Raffronto dell’importo calcolato con il massimo previsto dall’art. 17, par. 2, lett. b) della Direttiva (1 annualità di provvigioni). Quindi, in sintesi.... Quale norma di fonte comunitaria va interpretata esclusivamente in armonia con lo scopo della direttiva e con i principî dell’ordinamento comunitario (principio dell’obbligo dell’interpretazione conforme). Il giudice non può mai fare alcun riferimento agli A.E.C. e dovrà fare esclusivo riferimento alla relazione del 1996. Non esiste un altro sistema di calcolo possibile se non quello previsto dall’art. 1751 c.c. Le stesse condizioni determinano sia l’an che il quantum. Derogabilità dell’art. 1751 da parte degli A.E.C. Art. 1751 c.c. (che si presume sia l’attuazione completa degli artt. 17 e 19 della Direttiva) prevede al penultimo comma l’inderogabilità delle norme a svantaggio dell’agente. Si tratta di un’inderogabilità relativa che permette alla contrattazione individuale e collettiva una deroga in melius per l’agente L’indennità di cessazione degli a.e.c. (a.e.c. agenti commercio del 16 febbraio 2009 e a.e.c. agenti industria del 30 luglio 2014) è composta da tre voci: FIRR; indennità suppletiva di clientela; indennità meritocratica. Le prime due riconosciute anche se non sussistono i requisiti legali; la terza riconosciuta solo in presenza «dell’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti». La Corte di Giustizia, nella causa De Zotti c. Honyvem, con la sentenza del 23 marzo 2006, ha posto fine al dibattito, definendo quale sia l’unica deroga in melius per l’agente. La sentenza CGCE 23 marzo 2006 (causa De Zotti c. Honyvem): le due questioni affrontate 1. Se alla luce del tenore e della finalità della direttiva, essa può essere interpretata nel senso che la normativa nazionale può consentire che un accordo collettivo preveda, invece che un’indennità dovuta all’agente al sussistere delle condizioni previste e secondo i criteri quantificativi di cui al par. 2 dell’art. 17, un’indennità calcolata con i criteri di cui agli aa.ee.cc.: «la direttiva deve essere interpretata nel senso che l’indennità di cessazione del rapporto che risulta della direttiva stessa non può essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un’indennità determinata secondo criteri diversi da quelli imperativamente fissati, a meno che non sia provato che l’applicazione di tale accordo garantisca all’agente - (secondo una valutazione ex ante) - in ogni caso, un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della direttiva». 2. Se il calcolo dell’indennità deve essere compiuto in maniera analitica oppure se siano consentiti sistemi sintetici, che valorizzino il criterio dell’equità: «35. .. la Corte ha dichiarato che gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità ... la Relazione 1996 fornisce informazioni dettagliate per quanto riguarda il calcolo effettivo dell’indennità e mira a facilitare un’interpretazione più uniforme dell’art. 17. 36. Si deve pertanto risolvere la seconda questione, nel senso che, all’interno dell’ambito fissato dall’art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che essi sono liberi di esercitare, in particolare, con riferimento al criterio dell’equità». La sentenza CGCE 26 marzo 2009 (causa Turgay Semen c. Deutsche Tamoil) Si legge rispettivamente ai punti 13, 17 e 18 della sentenza della CdG del 26 marzo 2009: 13) «l’interpretazione dell’art. 17 della direttiva dev’essere considerata con riferimento all’obiettivo perseguito da quest’ultima e al sistema da essa istituito»; 17) «il sistema istituito dalla direttiva presenta, in particolare sotto il profilo della tutela dell’agente commerciale dopo l’estinzione del contratto, un carattere imperativo»; 18) «per quanto attiene all’indennità di fine rapporto, gli Stati membri possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità stessa solamente all’interno del preciso ambito stabilito dagli artt. 17 e 18 della direttiva». Pertanto: Sulla base di quanto deciso dalla Corte di Giustizia le clausole attualmente contenute negli accordi economici collettivi in merito alla determinazione dell’indennità di cessazione del rapporto sono nulle ex art. 1418 e 1419, comma 2, c.c., perché in contrasto con una norma inderogabile di legge, in quanto non prevedono ex ante una indennità a favore dell’agente superiore a quella massima prevista dall’art. 1751, comma 3, c.c. 19 La giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia Dopo le sentenze della CdG del 23 marzo 2006 e del 26 marzo 2009, i giudici nazionali “dovrebbero” applicare l’art. 1751 c.c. alla luce dell’interpretazione data dalla CdG, e, quindi, in un modo solo. Tuttavia, nonostante la chiarezza della sentenza della CdG, la Corte di Cassazione si è discostata da tale interpretazione (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 21309) affermando che: ! ✓ «ai sensi dell’art. 1751, comma 6, il giudice deve sempre applicare la normativa ✓ che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore»; che «la valutazione del carattere di maggior favore, o non, del trattamento previsto dagli a.e.c. rispetto alla disciplina legale sia effettuata in concreto ex post - e non ex ante». La giurisprudenza della Corte di Cassazione dopo la sentenza della Corte di Giustizia Più recentemente, con la sentenza del 25 maggio 2012, n. 8295, la Suprema Corte ha statuito: «In tema di indennità di cessazione del rapporto di agenzia, non può affermarsi una generale prevalenza della normativa contrattuale collettiva rispetto a quella legale né l'invalidità della normativa contrattuale per contrarietà all'art. 1751 cod. civ. perché, in seguito alla sentenza dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, per la quantificazione della suddetta indennità di cessazione del rapporto spettante all'agente, nel regime precedente all'accordo collettivo del 26 febbraio 2002 (che ha introdotto la "indennità meritocratica"), ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751 c.c., comma 1, è necessario verificare se - fermi i limiti posti dall'art. 1751 c.c., comma 3, - l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo del 27 novembre 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e in particolare delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità». In buona sostanza, con la sentenza n. 8295 del 2012, la Corte sostiene che: le disposizioni degli aa.ee.cc. siano valide; la determinazione dell’indennità vada effettuata mediante una valutazione ex post in relazione, quindi, al caso concreto, in palese contrasto con l’insegnamento della Corte europea; contrariamente a quanto precedentemente affermato dalla stessa giurisprudenza, la SC sostiene però che l’agente debba in ogni caso provare la sussistenza dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell’art. 1751, soccorrendo poi gli aa. ee. cc. solo in sede di sua determinazione, nell’ambito della valutazione di equità prevista dalla norma (procedimento del tutto estraneo alla disciplina comunitaria). Le novità dell’a.e.c. industria del 30 luglio 2014 Art. 10 Indennità per lo scioglimento del rapporto Con la presente normativa le parti intendono dare piena ed esaustiva applicazione all’art. 1751 cod. civ. anche in riferimento alle previsioni dell’art. 17 della Direttiva CEE n. 86/653, individuando, con funzione suppletiva, modalità e criteri applicativi, concernenti, in particolare, la determinazione della misura dell’indennità in caso di cessazione del rapporto ed introducendo, nel contempo, condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio, sia per quanto riguarda i requisiti per il riconoscimento dell’indennità sia per ciò che attiene al limite massimo dell’indennità, stabilito dal terzo comma del predetto art. 1751 cod. civ. A tal fine si conviene che l’indennità di scioglimento del contratto sia composta da: ! • l'indennità • • di risoluzione del rapporto (capo l) accantonata dalla ditta mandante nell'apposito fondo costituito presso la Fondazione Enasarco e riconosciuta all’agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari; l'indennità suppletiva di clientela (capo Il) riconosciuta all'agente o rappresentante anche in assenza di un incremento della clientela e/o del giro d'affari; l'indennità meritocratica (capo III) collegata all'incremento della clientela e/o del giro d'affari, nei termini e alle condizioni stabilite al successivo capo IlI del presente articolo. (…) Norma transitoria agli art. 10 e 11 - Per i contratti di agenzia in corso alla data di entrata in vigore del nuovo AEC continuerà ad applicarsi la disciplina dell’AEC del 2002 fino alla data del 31 dicembre 2015 ! - A decorrere dal 1 gennaio 2016 verrà applicata la nuova disciplina a condizione che i contratti di agenzia già in corso rimangano in vigore per almeno altri 5 trimestri dalla suddetta data. In assenza di tale condizione continuerà ad applicarsi la precedente disciplina Art. 11 - Determinazione dell’indennità meritocratica 1. si individua il valore dell'incremento della clientela e/o del giro d'affari prendendo in considerazione il volume complessivo dei guadagni provvigionali e di ogni altro compenso percepito dall'agente o rappresentante di commercio. ! Detto valore dell'incremento si determina in base alla differenza tra i guadagni complessivi risultanti dalle ultime quattro liquidazioni trimestrali e quelli risultanti dalle prime quattro liquidazioni trimestrali, applicando a questi ultimi i coefficienti di rivalutazione lstat per i crediti di lavoro (…); ! 2. si individua il “periodo di prognosi”, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto, stimando così la durata del periodo nel corso del quale la ditta preponente continuerà a trarre vantaggi dall’attività svolta dall’agente o rappresentante; ! 3. si determina il "tasso di migrazione" della clientela, come da tabella in calce al presente articolo, in base alla tipologia di agente o rappresentante ed alla durata del rapporto contrattuale; 4. si sottrae, per il primo anno del periodo di prognosi il citato tasso di migrazione dal valore dell'incremento di cui al punto 1. Per gli anni successivi del periodo di prognosi il medesimo tasso di migrazione viene sottratto dal valore determinato per l'anno di prognosi precedente. Si sommano i risultati così ottenuti; ! 5. si diminuisce forfetariamente l'importo ottenuto di una percentuale variabile pari: • al 10% per i contratti di agenzia di durata inferiore o uguale a 5 anni; • al 15% per i contratti di agenzia di durata superiore a 5 anni ed inferiore o uguale a 10 anni; • al 20% per i contratti di agenzia di durata superiore a 10 anni. ! 6. si confronta l'indennità meritocratica calcolata in base ai precedenti punti con il valore massimo dell'indennità previsto dal terzo comma dell'art. 1751 Codice Civile, vale a dire la media annua delle provvigioni negli ultimi 5 anni di durata del rapporto, oppure nel periodo lavorato se la durata del rapporto è stata inferiore a 5 anni. Qualora l'importo calcolato ecceda il tetto massimo l'indennità sarà pari a quest’ultimo; ! 7. si detrae dall'indennità meritocratica ottenuta l'indennità di risoluzione del rapporto e l'indennità di clientela di cui all'art. 10 capo l e Il. ! In pratica non cambia nulla: l’attuale aec è ancora contrario alla norma inderogabile dell’art. 1751 c.c. l’aec continua a non prevedere una indennità superiore a quella massima prevista dall’art. 1751 c.c. i requisiti previsti dall’aec sono ancora diversi rispetto a quelli previsti dall’art. 1751 c.c.
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