Avv. F.Cintelli - slides incontro Ag.Comm. 4.04.08

LE INDENNITA’ DI CESSAZIONE
DEL RAPPORTO
E LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
FIARC CONFESERCENTI
“AUDITORIUM” CONFESERCENTI FIRENZE – 4 APRILE 2008
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
1°St. Via E.De Amicis, 24 - Empoli (Fi)
tel. 0571-74118/77801 Fax.: 711637 mail [email protected]
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TEMI DELLA RELAZIONE
•
L’indennità di cessazione del rapporto prevista
dall’art.1751 cod.civ. – c.d. Indennità Europea
•
Disciplina collettiva dell’indennità di cessazione
•
Compatibilità tra la disciplina civilistica e quella
collettiva
•
Conseguenze della sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo
2006
•
Clausola risolutiva espressa
1. Indennità per la cessazione del
rapporto prevista dall’art.1751
cod. civ. - c.d.Indennità Europea
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
CENNI STORICI
In origine: l'indennità era dovuta esclusivamente in
ipotesi di scioglimento del contratto a tempo
indeterminato per fatto non imputabile all'agente, ed
in misura rigidamente proporzionale all'ammontare delle
provvigioni liquidategli nel corso del rapporto
↓
Natura Compensativa: per l'incremento patrimoniale
apportato al preponente
Natura Risarcitoria: per il danno patito dall'agente a
causa dello scioglimento del rapporto
CENNI STORICI
La legge 911 del 1971 modifica l'indennità - art. 1751 c.c.
↓
Il diritto dell'agente all'indennità viene esteso ad ogni
ipotesi di sciglimento del rapporto, anche derivante da
suo recesso volontario o da fatto a lui imputabile
↓
Questa indennità si avvicina un poco al TFR del lavoro
subordinato che invece si caratterizza come
retribuzione differita
CENNI STORICI
Direttiva Comunitaria 86/653/CEE
↓
In attuazione di questa direttiva il legislatore
italiano ha modificato altre due volte l'art.
1751 c.c. fino a fargli assumere la veste
attuale
Duplice funzione: compensativa e risarcitoria
NB: l'indennità è dovuta sia per i rapporti a
tempo indeterminato che determinato
CONDIZIONI COSTITUTIVE
Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto a
corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le
seguenti condizioni:
• Che l'agente abbia procurato nuovi clienti al
preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari
con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora
sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
• Che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle
provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari
con tali clienti;
NB: le condizioni sono cumulative
Condizioni Costitutive
1) Cessazione del rapporto
Condizione primaria è la cessazione del rapporto.
Il rapporto di agenzia deve essere cessato altrimenti
l'agente non ha diritto ad alcuna indennità.
Condizioni Costitutive
2) Nuovi clienti/Sviluppo affari
L'agente deve aver procurato nuovi clienti al
preponente oppure aver sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti
Le ipotesi sono alternative tra di loro.
Nuovi Clienti: è sufficiente anche un solo nuovo
cliente
Sviluppo degli affari con I clienti preesistenti: deve
trattarsi di uno sviluppo sensibile
Condizioni Costitutive
2) Nuovi clienti/Sviluppo affari
Entrambe le ipotesi sottendono un ruolo attivo
dell'agente: I nuovi clienti o lo sviluppo degli affari
devono
essere
conseguenza
dell'attività
dell'agente.
Esempio: in presenza di massicci investimenti
pubblicitari da parte del preponente il nesso di
causalità si attenua.
↓
di conseguenza potrà determinarsi una diminuzione
equitativa dell'indennità
Condizioni Costitutive
3) Persistenza di vantaggi per la
Mandante
E' necessario che i clienti nuovi procurati dall'agente,
o i clienti preesistenti con cui costui ha sviluppato il
giro d'affari, continuino ad intrattenere rapporti
commerciali con il preponente per un apprezzabile
lasso di tempo
↓
di conseguenza il diritto all'indennità non sorgerà
qualora appaia certo che il preponente non potrà
beneficiare della clientela procurata o sviluppata
dall'agente
Condizioni Costitutive
3) Persistenza di vantaggi per la
Mandante
Ad esempio la mandante non trarrà alcun vantaggio
nel caso di:
• Clienti non stabili (es: privati consumatori)
• Fallimento dei clienti-imprenditori
• Clienti che seguono l'agente
Condizioni Costitutive
3) Persistenza di vantaggi per la
Mandante
Che succede nel caso in cui il preponente non possa
ricevere vantaggi a causa di una sua scelta
volontaria?
Ad esempio nel caso di:
• Cessata produzione o commercializzazione dei beni
promossi dall'agente;
• Liquidazione volontaria della propria attività
• Fallimento / Liquidazione coatta amministrativa
dell'impresa preponente
Condizioni Costitutive
3) Persistenza di vantaggi per la
Mandante
La dottrina esclude il diritto all'indennità e anche
partre della giurisprudenza di merito.
La giurisprudenza
all'indennità.
tedesca
esclude
il
diritto
La Cassazione (sent. n.9317 del 2002) ammette il
pagamento dell'indennità in caso di liquidazione
volontaria dell'attività del preponente in ragione della
natura (anche) compensativa dell'emolumento.
Condizioni Costitutive
4) Equità
Il valore dell'indennità deve risultare equo, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in
particolare, delle provvigioni che l'agente perde e
che avrebbe conseguito, se il rapporto fosse
continuato, dagli affari con I clienti da lui procurati ex
novo o sviluppati.
ONERE PROBATORIO
L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la
corresponsione dell'indennità spetta all'agente.
↓
Qualora manchi la prova anche di un solo
presupposto, nulla spetterà all'agente
L'agente può comunque avvalersi di ogni mezzo di
prova:
• Prova testimoniale (di clienti, capi area, dipendenti,
agenti subentrati ecc.)
• Interrogatorio formale del preponente
ONERE PROBATORIO
• Relazione di un tecnico che calcoli il limite massimo
dell'indennità
• Ordine di esibizione dei libri contabili ex. Art. 210
c.p.c.
CONDIZIONI IMPEDITIVE
L'indennità non è dovuta:
• Quando il preponente risolve il contratto per
un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la
sua gravità, non consenta la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto (c.d. recesso per giusta
causa);
• Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il
recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al
preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali
età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli
ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
• Quando ai sensi di un accordo con il preponente,
l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in
virtù del contratto d'agenzia
CONDIZIONI IMPEDITIVE
Dette circostanze hanno carattere tassativo
L'onere della prova della loro sussistenza verte
sul preponente
CALCOLO DELL'INDENNITA'
ART. 1751 3° comma: L'importo dell'indennità non può
superare una cifra equivalente ad una indennità annua
calcolata sulla base della media annuale delle
retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni
o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla
media del periodo in questione.
↓
Viene fissato un limite massimo ma non vengono
enunciati criteri di calcolo
Retribuzioni: si riferisce non soltanto alle provvigioni ma
anche a tutti gli altri pagamenti effettuati all'agente (es.
rimborso spese; remunerazione dell'attività di incasso
ecc.)
RISARCIMENTO DANNI
ART.1751 cod.civ. 4° comma: “La concessione
dell'indennità non priva comunque l'agente del
diritto all'eventuale risarcimento dei danni”
↓
il risarcimento ha carattere cumulativo rispetto
all'indennità ed è meramente eventuale
↓
è riferibile a danni uletriori rispetto a quelli che trovano
ristoro con l'indennità, derivanti da un inadempimento
contrattuale del preponente o da un fatto illecito a lui
imputabile
DECADENZA
ART. 1751 5° comma: L'agente decade dal diritto
all'indennità prevista dal presente articolo se, nel
termine di un anno dallo scioglimento del rapporto,
omette di comunicare al preponente l'intenzione di
far valere I propri diritti.
↓
La comunicazione può essere fatta anche in via
stragiudiziale (racc. a.r.). E' ammissibile anche la
comunicazione orale ma il problema poi è provarla.
PRESCRIZIONE
Indennità: 10 anni (alcuni sostengono che siano 5
anni)
Risarcimento danni: 10 anni
2. Disciplina collettiva
dell’indennità di cessazione
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
Accordi Economici Collettivi
• Una caratteristica peculiare della disciplina italiana
del contratto di agenzia è costituita dal ruolo
centrale assunto dai contratti collettivi, accordi
privatistici stipulati tra le associazioni aderenti alle
varie federazioni dell’industria e del commercio da
una parte e le associazioni sindacali nazionali
degli agenti di commercio dall’altra.
• La contrattazione collettiva si pone infatti come
uno strumento importante di integrazione della
disciplina codicistica intervenendo su numerosi
aspetti di grande importanza pratica per la
gestione del rapporto (ad es. il calcolo
dell'indennità di scioglimento del rapporto ecc.).
Accordi Economici Collettivi
Gli Accordi economici collettivi, da ultimo siglati (ma
scaduti nel 2006), sono i seguenti:
• l'AEC 26 febbraio 2002, per gli agenti e
rappresentanti che collaborano con imprese
commerciali, stipulato, per la parte agenziale, da
Confesercenti-FIARC;
• l'AEC 20 marzo 2002, per gli agenti e rappresentanti
delle imprese industriali e delle cooperative, stipulato
da Confindustria e Confcooperative;
• l'AEC 20 marzo 2002, per le piccole e medie imprese
industriali aderenti alla Confapi;
• l'AEC 12 giugno 2002, per gli agenti di commercio
delle imprese artigiane, stipulato da tre Confederazioni
dell'artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani;
Accordi Economici Collettivi
Gli accordi collettivi per gli agenti delle
imprese industriali, per le piccole e medie
imprese e quello dell'artigianato, sono
sostanzialmente identici, mentre qualche
diversità si rileva con l'accordo delle aziende
commerciali
Presupposti per l’applicazione degli
A.E.C.
Gli AEC sono contratti di diritto privato e pertanto
hanno efficacia vincolante limitatamente ai
soggetti iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti.
Gli AEC trovano applicazione anche:
• quando sono richiamati espressamente nel contratto
(richiamo espresso)
• quando il preponente, pur non essendovi tenuto, ha
sempre applicato il contratto collettivo (richiamo
tacito)
Disciplina Collettiva dell’Indennità
di Cessazione
Gli A.E.C. prevedono con formulazioni diverse, tre
componenti dell’indennità di cessazione del rapporto:
1) L'indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR) –
da accantonare anno per anno presso l'Enasarco
2) L'indennità Suppletiva di clientela - da
corrispondersi alla fine del rapporto dal preponente
3) L'indennità Meritocratica o Aggiuntiva –
anch'essa da corrispondersi alla fine del rapporto dal
preponente
Indennità di Risoluzione del
rapporto
Spetta all'agente in tutti i casi di cessazione
del rapporto ad eccezione delle ipotesi in cui
ciò avvenga ad iniziativa del preponente per
una delle cause sotto indicate:
• ritenzione indebita di somme di spettanza
del preponente
• concorrenza sleale o violazione del
vincolo del monomandato
Indennità di Risoluzione del
rapporto
• L'indennità è calcolata in percentuale sulla quota di
provvigioni maturate sulla base di scaglioni variabili
secondo l'importo delle stesse e la circostanza che
l'agente sia o meno impegnato ad esercitare la sua
attività quale monomandatario o plurimandatario.
• Le somme di cui sopra vengono annualmente
accantonate dal preponente nell'apposito “Fondo
Indennità Risoluzione Rapporto” (FIRR) costituito
presso la Fondazione Enasarco.
Indennità di Risoluzione del
rapporto
Viene erogata direttamente dall'Enasarco
Gli AEC prevedono che per il calcolo delle
tre indennità previste si tenga conto di tutte
le, comunque denominate, percepite
dall'agente
(es: a titolo di rimborso o
concorso spese o di premio)
Indennità Suppletiva di Clientela
• Spetta all'agente alla cessazione del rapporto ad
eccezione delle ipotesi in cui il contratto si sciolga
per fatto imputabile allo stesso
• Non si considerano fatti imputabili all'agente le
dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale
o successive al conseguimento della pensione di
vecchiaia (ENASARCO), semprechè tali eventi si
verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno
un anno
Indennità Suppletiva di Clientela
• Viene
determinata
applicando
alle
provvigioni riscosse dall'agente nel corso del
rapporto aliquote crescenti dal 3 al 4% in
relazione alla durata del medesimo
• Viene
corrisposta
direttamente
dal
preponente in aggiunta all'indennità di
risoluzione del rapporto
Indennità Meritocratica o
Aggiuntiva
In aggiunta agli importi previsti dalle indennità di
risoluzione e dall'indennità suppletiva di clientela,
sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un
ulteriore importo a titolo di indennità meritocratica
o aggiuntiva, a condizione che, alla cessazione del
contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al
preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli
affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al
preponente anche dopo la cessazione del
contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari
con tali clienti
Indennità Meritocratica o
Aggiuntiva
• La misura di detta indennità è calcolata sulla base della
durata del rapporto e dell'applicazione di una
percentuale all'incremento delle provvigioni maturate nel
corso del rapporto stesso
• L’importo in questione non può comunque essere
superiore alla differenza tra l’ammontare massimo
previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ. e la
somma degli emolumenti previsti dall'ind. di Risoluzione
(FIRR) e dall'ind. Suppletiva di clientela
3. Compatibilità tra disciplina
civilistica e collettiva
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
Impostazione del problema:
Art. 1751 6° comma c.c.: Le disposizioni relative
all'indennità di cessazione del rapporto sono
inderogabili a svantaggio dell'agente
↓
Problema: stabilire se la contrattazione collettiva
sia o meno più vantaggiosa per gli agenti rispetto
alla disciplina dell'indennità prevista dall'art.1751
c.c.
Altro Problema: contrasto con la ratio meritocratica
dell'art. 1751 c.c.
Teorie elaborate da giurisprudenza
e dottrina:
• Teoria dell'inapplicabilità della disciplina del
codice civile
• Teoria della radicale incompatibilità della
disciplina collettiva con quella codicistica
• Teoria della necessità di un confronto tra la
disciplina collettiva e quella codicistica
↙
↙
confronto ex post ante
confronto ex
(minoritaria)
(maggioritaria)
Teorie elaborate da giurisprudenza
e dottrina:
• Teoria dell'applicazione cumulativa
4. Conseguenze della sentenza
della Corte di Giustizia delle
Comunità Europee del 23
marzo 2006
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
Sentenza della Corte Europea del
2006
Alla Corte Europea viene sottoposta la questione
interpretativa avente ad oggetto la possibilità di
sostituire l'indennità di cessazione prevista dall'art.
17 della direttiva con un'indennità determinata
secondo criteri diversi come quelli degli AEC.
Cosa stabilisce
• Ribadisce l'inderogabilità in peius per l'agente
• La deroga potrebbe ammettersi solo nel caso in
cui si dimostrasse che l'applicazione della
disciplina collettiva non è mai sfavorevole
all'agente
garantendo
sistematicamente
un'indennità superiore o almeno pari a quella
calcolata secondo l'art.17 della direttiva e quindi
secondo l'art. 1751 c.c.
↓
Pertanto a nulla rileva che in talune ipotesi la
disciplina collettiva possa essere più favorevole
Cosa stabilisce
Pertanto la disciplina degli AEC per essere valida
deve essere sempre e comunque più favorevole,
anche sul piano economico, per gli agenti
commerciali, a prescindere dalle specificità del
rapporto
individuale
intercorrente
con
il
preponente.
↓
Ne consegue che, ai sensi della citata sentenza, la
disciplina collettiva dell'indennità sarebbe sempre
inapplicabile e la materia resterebbe regolata dal
solo art. 1751 c.c.
Cosa stabilisce
La Corte di Giustizia precisa che la disciplina collettiva
potrebbe essere ritenuta più favorevole all'agente solo
nell'ipotesi in cui si ammettesse la possibilità di
cumulare l'indennità calcolata secondo le norme
collettive con quella discendente dalle disposizioni del
cod.civ.
↓
in tal modo l'indennità degli AEC diverrebbe un
trattamento minimo garantito
Attualmente tuttavia gli AEC prevedono un divieto
di cumulo
Conseguenze della pronuncia della
Corte di Giustizia
• Cassazione sent. n.21301 e n.21309 del 3.10.2006
↓
il raffronto tra la disciplina collettiva e quella civilistica
deve essere effettuata con “riferimento al caso
concreto”.
“Il Giudice deve sempre applicare la normativa che
assicuri all'agente, alla luce delle vicende del
rapporto concluso, il risultato migliore”
↓
Orientamento vantaggioso per l'agente ma non
conforme alla sentenza della Corte Europea
Conseguenze della pronuncia della
Corte di Giustizia
• Parte della giurisprudenza di merito
↓
ritiene, seguendo il ragionamento dei giudici
comunitari, che l'accordo collettivo non sia mai
applicabile e l'indennità resterebbe regolata dal solo
art. 1751 c.c., anche qualora in concreto,
l'applicazione del regime legale possa andare a
detrimento dell'agente
Es. Tribunale di Bolzano, 20 aprile 2006
Conseguenze della pronuncia della
Corte di Giustizia
In conclusione: I problemi di compatibilità tra
disciplina collettiva e legale potrebbero essere
superati ove la declaratoria di illegittimità della
disciplina collettiva venisse limitata al solo
divieto di cumulo con la disciplina legale
5. Clausola Risolutiva Espressa
(art.1456 cod. civ.)
Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti
Funzione della clausola risolutiva
espressa
• Il contratto di Agenzia può essere risolto in
caso di inadempimento di una delle parti,
purchè l’inadempimento sia di non
scarsa importanza, avuto riguardo
all’interesse della parte.
• I
problemi
connessi
alla
prova
dell’importanza dell’adempimento possono
essere superati mediante la pattuizione di
una clausola risolutiva espressa.
Funzione della clausola risolutiva
espressa
• La clausola risolutiva espressa è una pattuizione
contrattuale nella quale vengono indicate una o più
obbligazioni determinate alle quali le parti
conferiscono una particolare rilevanza.
• La conseguenza è che, qualora anche una soltanto
delle predette obbligazioni non venga adempiuta
secondo le modalità stabilite, la parte non
inadempiente avrà la facoltà di porre termine al
rapporto con effetto immediato, semplicemente
manifestando la propria volontà di volersi avvalere
della clausola.
Funzione della clausola risolutiva
espressa
• Mediante la clausola risolutiva espressa le
parti
valutano
preventivamente
l’importanza
di
un
determinato
inadempimento evitando alle parti le
difficoltà connesse alla prova della
rilevanza dell’inadempimento.
Esempi di clausola risolutiva
espressa
Quanto all’agente:
• il mancato raggiungimento di livelli minimi di
fatturato
• la violazione dell’obbligo di trattare prodotti
concorrenti o di promuovere affari per altri
preponenti ( se monomandatario)
• la trasmissione di ordini di clienti di cui con
ordinaria
diligenza
poteva
conoscere
l’inaffidabilità
• la mancata rimessa delle somme riscosse
Esempi di clausola risolutiva
espressa
Quanto al preponente:
• L’omissione o il ritardo nel pagamento
delle provvigioni
• Il mancato invio dell’estratto conto
provvigioni
• La violazione dell’esclusiva
Avvalersi della clausola risolutiva
espressa
• In caso di violazione degli obblighi previsti nella
calusola risolutiva espressa la risoluzione del
contratto si verifica di diritto quando la parte
interessata comunica all’altra che intende
valersi
della
calusola
risolutiva.
La
comunicazione è a forma libera ma deve essere
inequivoca.
• In caso di contestazione, il Giudice non potrà
compiere alcuna indagine sull’importanza
dell’inadempimento. Il Giudice dovrà soltanto
accertare se l’inadempimento sia imputabile, al
soggetto obbligato, a titolo di colpa.
Clausola Risolutiva Espressa
e Contratto di Agenzia
• La
clausola
risolutiva
è
ritenuta
perfettamente applicabile al contratto di
agenzia.
• Non è neppure ritenuta clausola vessatoria
e quindi non è soggetta alla specifica
approvazione scritta di cui all’art. 1341 2°
comma cod. civ.
Clausola Risolutiva Espressa
e Contratto di Agenzia
• La clausola risolutiva per produrre effetti (e
quindi essere valida) deve riferirsi a
specifiche e determinate obbligazioni e
modalità di adempimento.
• Costituisce una mera clausola di stile
quella che si riferisce alla violazione di
tutte le obbligazioni discendenti dal
contratto e quindi non ha alcuna validità.
Clausola Risolutiva Espressa
e preavviso
• L’operatività della clausola risolutiva
espressa esclude il diritto dell’agente al
preavviso o alla relativa indennità
sostitutiva.
Clausola Risolutiva Espressa
e Indennità di fine rapporto
• L’agente perde il diritto all’indennità di fine
rapporto se il contratto si è risolto per un
inadempimento dell’agente che, per la sua
gravità, non consente la prosecuzione anche
provvisoria del rapporto (art. 1751 c.c. 2°
comma)
• La norma sembra riferirsi ad una valutazione
della norma di carattere obbiettivo e non
soggettivo come nel caso di una clausola
risolutiva espressa.
Clausola Risolutiva Espressa
e Indennità di fine rapporto
• Alla luce di queste considerazioni si sostiene che,
qualora un contratto di agenzia cessi per l’operare
di una clausola risolutiva espressa in favore del
preponente, ferma restando la possibilità di
risolvere in tronco il rapporto (senza preavviso), al
fine di escludere il diritto dell’agente all’indennità di
fine rapporto sia necessario un’accertamento sulla
gravità dell’inadempimento.
• Solo all’esito di detto accertamento sarà possibile
pronunciarsi sull’eventuale diritto all’indennità