LE INDENNITA’ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E LA CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA FIARC CONFESERCENTI “AUDITORIUM” CONFESERCENTI FIRENZE – 4 APRILE 2008 Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti 1°St. Via E.De Amicis, 24 - Empoli (Fi) tel. 0571-74118/77801 Fax.: 711637 mail [email protected] 2°St. Via di Soffiano, 198/A – Firenze TEMI DELLA RELAZIONE • L’indennità di cessazione del rapporto prevista dall’art.1751 cod.civ. – c.d. Indennità Europea • Disciplina collettiva dell’indennità di cessazione • Compatibilità tra la disciplina civilistica e quella collettiva • Conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006 • Clausola risolutiva espressa 1. Indennità per la cessazione del rapporto prevista dall’art.1751 cod. civ. - c.d.Indennità Europea Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti CENNI STORICI In origine: l'indennità era dovuta esclusivamente in ipotesi di scioglimento del contratto a tempo indeterminato per fatto non imputabile all'agente, ed in misura rigidamente proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del rapporto ↓ Natura Compensativa: per l'incremento patrimoniale apportato al preponente Natura Risarcitoria: per il danno patito dall'agente a causa dello scioglimento del rapporto CENNI STORICI La legge 911 del 1971 modifica l'indennità - art. 1751 c.c. ↓ Il diritto dell'agente all'indennità viene esteso ad ogni ipotesi di sciglimento del rapporto, anche derivante da suo recesso volontario o da fatto a lui imputabile ↓ Questa indennità si avvicina un poco al TFR del lavoro subordinato che invece si caratterizza come retribuzione differita CENNI STORICI Direttiva Comunitaria 86/653/CEE ↓ In attuazione di questa direttiva il legislatore italiano ha modificato altre due volte l'art. 1751 c.c. fino a fargli assumere la veste attuale Duplice funzione: compensativa e risarcitoria NB: l'indennità è dovuta sia per i rapporti a tempo indeterminato che determinato CONDIZIONI COSTITUTIVE Alla cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: • Che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; • Che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti; NB: le condizioni sono cumulative Condizioni Costitutive 1) Cessazione del rapporto Condizione primaria è la cessazione del rapporto. Il rapporto di agenzia deve essere cessato altrimenti l'agente non ha diritto ad alcuna indennità. Condizioni Costitutive 2) Nuovi clienti/Sviluppo affari L'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente oppure aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti Le ipotesi sono alternative tra di loro. Nuovi Clienti: è sufficiente anche un solo nuovo cliente Sviluppo degli affari con I clienti preesistenti: deve trattarsi di uno sviluppo sensibile Condizioni Costitutive 2) Nuovi clienti/Sviluppo affari Entrambe le ipotesi sottendono un ruolo attivo dell'agente: I nuovi clienti o lo sviluppo degli affari devono essere conseguenza dell'attività dell'agente. Esempio: in presenza di massicci investimenti pubblicitari da parte del preponente il nesso di causalità si attenua. ↓ di conseguenza potrà determinarsi una diminuzione equitativa dell'indennità Condizioni Costitutive 3) Persistenza di vantaggi per la Mandante E' necessario che i clienti nuovi procurati dall'agente, o i clienti preesistenti con cui costui ha sviluppato il giro d'affari, continuino ad intrattenere rapporti commerciali con il preponente per un apprezzabile lasso di tempo ↓ di conseguenza il diritto all'indennità non sorgerà qualora appaia certo che il preponente non potrà beneficiare della clientela procurata o sviluppata dall'agente Condizioni Costitutive 3) Persistenza di vantaggi per la Mandante Ad esempio la mandante non trarrà alcun vantaggio nel caso di: • Clienti non stabili (es: privati consumatori) • Fallimento dei clienti-imprenditori • Clienti che seguono l'agente Condizioni Costitutive 3) Persistenza di vantaggi per la Mandante Che succede nel caso in cui il preponente non possa ricevere vantaggi a causa di una sua scelta volontaria? Ad esempio nel caso di: • Cessata produzione o commercializzazione dei beni promossi dall'agente; • Liquidazione volontaria della propria attività • Fallimento / Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa preponente Condizioni Costitutive 3) Persistenza di vantaggi per la Mandante La dottrina esclude il diritto all'indennità e anche partre della giurisprudenza di merito. La giurisprudenza all'indennità. tedesca esclude il diritto La Cassazione (sent. n.9317 del 2002) ammette il pagamento dell'indennità in caso di liquidazione volontaria dell'attività del preponente in ragione della natura (anche) compensativa dell'emolumento. Condizioni Costitutive 4) Equità Il valore dell'indennità deve risultare equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde e che avrebbe conseguito, se il rapporto fosse continuato, dagli affari con I clienti da lui procurati ex novo o sviluppati. ONERE PROBATORIO L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell'indennità spetta all'agente. ↓ Qualora manchi la prova anche di un solo presupposto, nulla spetterà all'agente L'agente può comunque avvalersi di ogni mezzo di prova: • Prova testimoniale (di clienti, capi area, dipendenti, agenti subentrati ecc.) • Interrogatorio formale del preponente ONERE PROBATORIO • Relazione di un tecnico che calcoli il limite massimo dell'indennità • Ordine di esibizione dei libri contabili ex. Art. 210 c.p.c. CONDIZIONI IMPEDITIVE L'indennità non è dovuta: • Quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (c.d. recesso per giusta causa); • Quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività; • Quando ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia CONDIZIONI IMPEDITIVE Dette circostanze hanno carattere tassativo L'onere della prova della loro sussistenza verte sul preponente CALCOLO DELL'INDENNITA' ART. 1751 3° comma: L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad una indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni o, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione. ↓ Viene fissato un limite massimo ma non vengono enunciati criteri di calcolo Retribuzioni: si riferisce non soltanto alle provvigioni ma anche a tutti gli altri pagamenti effettuati all'agente (es. rimborso spese; remunerazione dell'attività di incasso ecc.) RISARCIMENTO DANNI ART.1751 cod.civ. 4° comma: “La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni” ↓ il risarcimento ha carattere cumulativo rispetto all'indennità ed è meramente eventuale ↓ è riferibile a danni uletriori rispetto a quelli che trovano ristoro con l'indennità, derivanti da un inadempimento contrattuale del preponente o da un fatto illecito a lui imputabile DECADENZA ART. 1751 5° comma: L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere I propri diritti. ↓ La comunicazione può essere fatta anche in via stragiudiziale (racc. a.r.). E' ammissibile anche la comunicazione orale ma il problema poi è provarla. PRESCRIZIONE Indennità: 10 anni (alcuni sostengono che siano 5 anni) Risarcimento danni: 10 anni 2. Disciplina collettiva dell’indennità di cessazione Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti Accordi Economici Collettivi • Una caratteristica peculiare della disciplina italiana del contratto di agenzia è costituita dal ruolo centrale assunto dai contratti collettivi, accordi privatistici stipulati tra le associazioni aderenti alle varie federazioni dell’industria e del commercio da una parte e le associazioni sindacali nazionali degli agenti di commercio dall’altra. • La contrattazione collettiva si pone infatti come uno strumento importante di integrazione della disciplina codicistica intervenendo su numerosi aspetti di grande importanza pratica per la gestione del rapporto (ad es. il calcolo dell'indennità di scioglimento del rapporto ecc.). Accordi Economici Collettivi Gli Accordi economici collettivi, da ultimo siglati (ma scaduti nel 2006), sono i seguenti: • l'AEC 26 febbraio 2002, per gli agenti e rappresentanti che collaborano con imprese commerciali, stipulato, per la parte agenziale, da Confesercenti-FIARC; • l'AEC 20 marzo 2002, per gli agenti e rappresentanti delle imprese industriali e delle cooperative, stipulato da Confindustria e Confcooperative; • l'AEC 20 marzo 2002, per le piccole e medie imprese industriali aderenti alla Confapi; • l'AEC 12 giugno 2002, per gli agenti di commercio delle imprese artigiane, stipulato da tre Confederazioni dell'artigianato, Confartigianato, CNA, Casartigiani; Accordi Economici Collettivi Gli accordi collettivi per gli agenti delle imprese industriali, per le piccole e medie imprese e quello dell'artigianato, sono sostanzialmente identici, mentre qualche diversità si rileva con l'accordo delle aziende commerciali Presupposti per l’applicazione degli A.E.C. Gli AEC sono contratti di diritto privato e pertanto hanno efficacia vincolante limitatamente ai soggetti iscritti alle associazioni sindacali stipulanti. Gli AEC trovano applicazione anche: • quando sono richiamati espressamente nel contratto (richiamo espresso) • quando il preponente, pur non essendovi tenuto, ha sempre applicato il contratto collettivo (richiamo tacito) Disciplina Collettiva dell’Indennità di Cessazione Gli A.E.C. prevedono con formulazioni diverse, tre componenti dell’indennità di cessazione del rapporto: 1) L'indennità di Risoluzione del rapporto (FIRR) – da accantonare anno per anno presso l'Enasarco 2) L'indennità Suppletiva di clientela - da corrispondersi alla fine del rapporto dal preponente 3) L'indennità Meritocratica o Aggiuntiva – anch'essa da corrispondersi alla fine del rapporto dal preponente Indennità di Risoluzione del rapporto Spetta all'agente in tutti i casi di cessazione del rapporto ad eccezione delle ipotesi in cui ciò avvenga ad iniziativa del preponente per una delle cause sotto indicate: • ritenzione indebita di somme di spettanza del preponente • concorrenza sleale o violazione del vincolo del monomandato Indennità di Risoluzione del rapporto • L'indennità è calcolata in percentuale sulla quota di provvigioni maturate sulla base di scaglioni variabili secondo l'importo delle stesse e la circostanza che l'agente sia o meno impegnato ad esercitare la sua attività quale monomandatario o plurimandatario. • Le somme di cui sopra vengono annualmente accantonate dal preponente nell'apposito “Fondo Indennità Risoluzione Rapporto” (FIRR) costituito presso la Fondazione Enasarco. Indennità di Risoluzione del rapporto Viene erogata direttamente dall'Enasarco Gli AEC prevedono che per il calcolo delle tre indennità previste si tenga conto di tutte le, comunque denominate, percepite dall'agente (es: a titolo di rimborso o concorso spese o di premio) Indennità Suppletiva di Clientela • Spetta all'agente alla cessazione del rapporto ad eccezione delle ipotesi in cui il contratto si sciolga per fatto imputabile allo stesso • Non si considerano fatti imputabili all'agente le dimissioni dovute ad invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (ENASARCO), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno Indennità Suppletiva di Clientela • Viene determinata applicando alle provvigioni riscosse dall'agente nel corso del rapporto aliquote crescenti dal 3 al 4% in relazione alla durata del medesimo • Viene corrisposta direttamente dal preponente in aggiunta all'indennità di risoluzione del rapporto Indennità Meritocratica o Aggiuntiva In aggiunta agli importi previsti dalle indennità di risoluzione e dall'indennità suppletiva di clientela, sarà riconosciuto all’agente o rappresentante un ulteriore importo a titolo di indennità meritocratica o aggiuntiva, a condizione che, alla cessazione del contratto, egli abbia apportato nuovi clienti al preponente e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti, in modo da procurare al preponente anche dopo la cessazione del contratto sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti Indennità Meritocratica o Aggiuntiva • La misura di detta indennità è calcolata sulla base della durata del rapporto e dell'applicazione di una percentuale all'incremento delle provvigioni maturate nel corso del rapporto stesso • L’importo in questione non può comunque essere superiore alla differenza tra l’ammontare massimo previsto dal terzo comma dell’articolo 1751 cod. civ. e la somma degli emolumenti previsti dall'ind. di Risoluzione (FIRR) e dall'ind. Suppletiva di clientela 3. Compatibilità tra disciplina civilistica e collettiva Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti Impostazione del problema: Art. 1751 6° comma c.c.: Le disposizioni relative all'indennità di cessazione del rapporto sono inderogabili a svantaggio dell'agente ↓ Problema: stabilire se la contrattazione collettiva sia o meno più vantaggiosa per gli agenti rispetto alla disciplina dell'indennità prevista dall'art.1751 c.c. Altro Problema: contrasto con la ratio meritocratica dell'art. 1751 c.c. Teorie elaborate da giurisprudenza e dottrina: • Teoria dell'inapplicabilità della disciplina del codice civile • Teoria della radicale incompatibilità della disciplina collettiva con quella codicistica • Teoria della necessità di un confronto tra la disciplina collettiva e quella codicistica ↙ ↙ confronto ex post ante confronto ex (minoritaria) (maggioritaria) Teorie elaborate da giurisprudenza e dottrina: • Teoria dell'applicazione cumulativa 4. Conseguenze della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006 Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti Sentenza della Corte Europea del 2006 Alla Corte Europea viene sottoposta la questione interpretativa avente ad oggetto la possibilità di sostituire l'indennità di cessazione prevista dall'art. 17 della direttiva con un'indennità determinata secondo criteri diversi come quelli degli AEC. Cosa stabilisce • Ribadisce l'inderogabilità in peius per l'agente • La deroga potrebbe ammettersi solo nel caso in cui si dimostrasse che l'applicazione della disciplina collettiva non è mai sfavorevole all'agente garantendo sistematicamente un'indennità superiore o almeno pari a quella calcolata secondo l'art.17 della direttiva e quindi secondo l'art. 1751 c.c. ↓ Pertanto a nulla rileva che in talune ipotesi la disciplina collettiva possa essere più favorevole Cosa stabilisce Pertanto la disciplina degli AEC per essere valida deve essere sempre e comunque più favorevole, anche sul piano economico, per gli agenti commerciali, a prescindere dalle specificità del rapporto individuale intercorrente con il preponente. ↓ Ne consegue che, ai sensi della citata sentenza, la disciplina collettiva dell'indennità sarebbe sempre inapplicabile e la materia resterebbe regolata dal solo art. 1751 c.c. Cosa stabilisce La Corte di Giustizia precisa che la disciplina collettiva potrebbe essere ritenuta più favorevole all'agente solo nell'ipotesi in cui si ammettesse la possibilità di cumulare l'indennità calcolata secondo le norme collettive con quella discendente dalle disposizioni del cod.civ. ↓ in tal modo l'indennità degli AEC diverrebbe un trattamento minimo garantito Attualmente tuttavia gli AEC prevedono un divieto di cumulo Conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia • Cassazione sent. n.21301 e n.21309 del 3.10.2006 ↓ il raffronto tra la disciplina collettiva e quella civilistica deve essere effettuata con “riferimento al caso concreto”. “Il Giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all'agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore” ↓ Orientamento vantaggioso per l'agente ma non conforme alla sentenza della Corte Europea Conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia • Parte della giurisprudenza di merito ↓ ritiene, seguendo il ragionamento dei giudici comunitari, che l'accordo collettivo non sia mai applicabile e l'indennità resterebbe regolata dal solo art. 1751 c.c., anche qualora in concreto, l'applicazione del regime legale possa andare a detrimento dell'agente Es. Tribunale di Bolzano, 20 aprile 2006 Conseguenze della pronuncia della Corte di Giustizia In conclusione: I problemi di compatibilità tra disciplina collettiva e legale potrebbero essere superati ove la declaratoria di illegittimità della disciplina collettiva venisse limitata al solo divieto di cumulo con la disciplina legale 5. Clausola Risolutiva Espressa (art.1456 cod. civ.) Avv. FRANCESCO CINTELLI - Studio Legale Associato Manetti Funzione della clausola risolutiva espressa • Il contratto di Agenzia può essere risolto in caso di inadempimento di una delle parti, purchè l’inadempimento sia di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse della parte. • I problemi connessi alla prova dell’importanza dell’adempimento possono essere superati mediante la pattuizione di una clausola risolutiva espressa. Funzione della clausola risolutiva espressa • La clausola risolutiva espressa è una pattuizione contrattuale nella quale vengono indicate una o più obbligazioni determinate alle quali le parti conferiscono una particolare rilevanza. • La conseguenza è che, qualora anche una soltanto delle predette obbligazioni non venga adempiuta secondo le modalità stabilite, la parte non inadempiente avrà la facoltà di porre termine al rapporto con effetto immediato, semplicemente manifestando la propria volontà di volersi avvalere della clausola. Funzione della clausola risolutiva espressa • Mediante la clausola risolutiva espressa le parti valutano preventivamente l’importanza di un determinato inadempimento evitando alle parti le difficoltà connesse alla prova della rilevanza dell’inadempimento. Esempi di clausola risolutiva espressa Quanto all’agente: • il mancato raggiungimento di livelli minimi di fatturato • la violazione dell’obbligo di trattare prodotti concorrenti o di promuovere affari per altri preponenti ( se monomandatario) • la trasmissione di ordini di clienti di cui con ordinaria diligenza poteva conoscere l’inaffidabilità • la mancata rimessa delle somme riscosse Esempi di clausola risolutiva espressa Quanto al preponente: • L’omissione o il ritardo nel pagamento delle provvigioni • Il mancato invio dell’estratto conto provvigioni • La violazione dell’esclusiva Avvalersi della clausola risolutiva espressa • In caso di violazione degli obblighi previsti nella calusola risolutiva espressa la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la parte interessata comunica all’altra che intende valersi della calusola risolutiva. La comunicazione è a forma libera ma deve essere inequivoca. • In caso di contestazione, il Giudice non potrà compiere alcuna indagine sull’importanza dell’inadempimento. Il Giudice dovrà soltanto accertare se l’inadempimento sia imputabile, al soggetto obbligato, a titolo di colpa. Clausola Risolutiva Espressa e Contratto di Agenzia • La clausola risolutiva è ritenuta perfettamente applicabile al contratto di agenzia. • Non è neppure ritenuta clausola vessatoria e quindi non è soggetta alla specifica approvazione scritta di cui all’art. 1341 2° comma cod. civ. Clausola Risolutiva Espressa e Contratto di Agenzia • La clausola risolutiva per produrre effetti (e quindi essere valida) deve riferirsi a specifiche e determinate obbligazioni e modalità di adempimento. • Costituisce una mera clausola di stile quella che si riferisce alla violazione di tutte le obbligazioni discendenti dal contratto e quindi non ha alcuna validità. Clausola Risolutiva Espressa e preavviso • L’operatività della clausola risolutiva espressa esclude il diritto dell’agente al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. Clausola Risolutiva Espressa e Indennità di fine rapporto • L’agente perde il diritto all’indennità di fine rapporto se il contratto si è risolto per un inadempimento dell’agente che, per la sua gravità, non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (art. 1751 c.c. 2° comma) • La norma sembra riferirsi ad una valutazione della norma di carattere obbiettivo e non soggettivo come nel caso di una clausola risolutiva espressa. Clausola Risolutiva Espressa e Indennità di fine rapporto • Alla luce di queste considerazioni si sostiene che, qualora un contratto di agenzia cessi per l’operare di una clausola risolutiva espressa in favore del preponente, ferma restando la possibilità di risolvere in tronco il rapporto (senza preavviso), al fine di escludere il diritto dell’agente all’indennità di fine rapporto sia necessario un’accertamento sulla gravità dell’inadempimento. • Solo all’esito di detto accertamento sarà possibile pronunciarsi sull’eventuale diritto all’indennità
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